Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore Gestione finanziaria e Compartecipazioni
COSAP - Controllo Attività Concessionari
n. ord. 80
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30
MARZO 2011
(proposta dalla G.C. 15 marzo 2011)
Sessione del Bilancio preventivo e del Rendiconto
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BOERO Valter BONINO Gian Luigi BRESCIA Mario BRUNO Giuseppe Maurizio CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino FERRANTE Antonio FREDA Paola FURNARI Raffaella GALASSO Ennio Lucio |
GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe MAURO Massimo MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare SALINAS Francesco SAVINI Manuela SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: ALFIERI Fiorenzo - ALTAMURA Alessandro - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - DEALESSANDRI Tommaso - LEVI Marta - PASSONI Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: CALGARO Marco - CANTORE Daniele - CASSANO Luca - CERUTTI Monica - CUTULI Salvatore - FIORINO Salvatore - GHIGLIA Agostino - LOSPINUSO Rocco - PORCINO Gaetano - SALTI Tiziana - ZANOLINI Carlo.
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr.
Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta
dell'Assessore Passoni, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente
seduta.
L'articolo 3, comma 1, lettera a), della Legge 27 dicembre
2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) stabilì la sospensione degli aumenti
delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche deliberati
successivamente al 29 settembre 2002 e delle deliberazioni che non fossero
meramente confermative delle aliquote in vigore per l'anno 2002. Tale
limitazione è stata più volte reiterata da successivi provvedimenti
legislativi, fino all'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2006 n. 296
(Legge Finanziaria 2007), che ha reso possibile l'incremento effettivo delle
aliquote con effetto dal 1 gennaio 2007.
In particolare, l'articolo 1, comma 142, della Legge 27
dicembre 2006, n. 296, modifica il comma 3 dell'articolo 1 del Decreto
Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 che ora dispone: "I comuni, con
Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la
variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma
2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del Capo del
Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5
giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione
nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La
deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di
cui al comma 2".
Lo stesso comma 142 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre
2006, n. 296, ha introdotto il comma 3 bis del Decreto Legislativo 28 settembre
1998 n. 360 che recita: "Con il medesimo Regolamento di cui al comma 3 può
essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici
requisiti reddituali".
Nell'esercizio 2007, l'esigenza di garantire e sviluppare i
livelli quali-quantitativi dei servizi resi dal Comune salvaguardando gli
equilibri di bilancio ed il rispetto del Patto di Stabilità in una situazione
di riduzione di trasferimenti erariali, indusse l'Amministrazione ad attivare
la facoltà prevista dalla Legge Finanziaria 2007 incrementando l'aliquota
dell'addizionale, ma temperando allo stesso tempo l'effetto dell'aumento del
prelievo con l'introduzione della soglia di esenzione.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007
(mecc. 2006 09746/013), veniva approvato il citato "Regolamento per la
variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche", che, all'articolo 4 bis, tra l'altro, prevede la
soglia di esenzione sul reddito imponibile IRE, al fine della tutela delle
fasce reddituali più deboli.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007
(mecc. 2007 01080/024), immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Indirizzi
per l'esercizio 2007 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre
materie simili" è stata stabilita la variazione, nella misura di 0,2 punti
percentuali, dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto all'aliquota pari a 0,3
punti percentuali vigente fin dall'anno 2002, portandola complessivamente a 0,5
punti percentuali, misura ritenuta necessaria per garantire gli equilibri di
bilancio.
Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 3
aprile 2007 (mecc. 2007 01947/013), venne data attuazione agli indirizzi del
Consiglio in tema di aliquota in argomento con l'approvazione della variazione
dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della
misura di 0,5 punti percentuali complessivi.
Per gli anni successivi, l'aliquota in argomento venne
sempre mantenuta allo 0,5 per cento.
Su sollecitazione dei sindacati di categoria, la soglia di
esenzione venne invece innalzata di anno in anno allo scopo di rendere esenti
dal prelievo i possessori di pensione minima ed i cassintegrati, i cui redditi
vengono adeguati all'indice di inflazione ai sensi dell'articolo 2, comma 150
della Legge 29 dicembre 2009 n. 191. In conseguenza di ciò, con deliberazione
del Consiglio Comunale del 30 maggio 2008 (mecc. 2008 02481/013),
immediatamente eseguibile, la soglia di esenzione veniva elevata ad Euro
10.400,00, a decorrere dal 1 gennaio 2008. Con deliberazione del Consiglio
Comunale del 23 marzo 2009 (mecc. 2009 01068/013) la soglia di esenzione veniva
elevata ad Euro 10.700,00 a decorrere dal 1 gennaio 2009. Con deliberazione del
Consiglio Comunale del 27 aprile 2010 (mecc. 2010 01887/013), esecutiva dal 10
maggio 2010, la soglia di esenzione veniva elevata ad Euro 10.750,00 a
decorrere dal 1 gennaio 2010.
Con circolare n. 25 del 4 febbraio 2011 l'INPS ha
determinato per l'anno 2011 la misura massima mensile dei trattamenti di
integrazione salariale in Euro 906,80 ai sensi del succitato articolo 2, comma
150 della Legge 29 dicembre 2009 n. 191. In continuità con gli anni precedenti
si ritiene di mantenere detta misura quale parametro di riferimento per la
determinazione della soglia di esenzione dell'addizionale IRPEF e si propone di
modificare la vigente soglia determinata in Euro 10.750,00 nell'articolo 4 bis
del succitato Regolamento elevandola ad Euro 11.000,00 con decorrenza 1 gennaio
2011 come segue:
" ARTICOLO 4 BIS - ESENZIONE
L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta
se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 11.000,00.
Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di
Euro 11.000,00 l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al
reddito imponibile complessivo.".
Dato atto che l'articolo 27, comma 8, della Legge
Finanziaria per l'anno 2002 (Legge 27 dicembre 2001 n. 448) ha sostituito il
comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 con il
seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di
cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 recante
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni,
e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto al 1 gennaio dell'anno di
riferimento" ed in tale senso, altresì, il comma 169 della Finanziaria
2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) in tema di tariffe ed aliquote.
Dato atto che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 17
dicembre 2010, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per
l'anno 2011 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2011 ed
ulteriormente differito al 30 giugno con Decreto del 16 marzo 2011.
Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento
sono stati richiesti, in data 15 marzo 2011, i pareri alle Circoscrizioni con
il seguente esito:
- le Circoscrizioni 1, 4, 6 e 8 hanno
espresso parere favorevole ( all. 1-4 -
nn. );
- le Circoscrizioni 2, 3, 5, 7, 9 e 10 non
hanno espresso parere (parere non pervenuto).
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di
cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole
sulla regolarità tecnica;
favorevole
sulla regolarità contabile;
Con voti
unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
"1.
L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito
imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche non supera l'importo di Euro 11.000,00.
2. Se il
reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 11.000,00,
l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito
imponibile complessivo.";
2) di dare atto
che sono stati richiesti i pareri alle Circoscrizioni, in ossequio all'articolo
43, lettera e), del Regolamento del Decentramento;
3) di trasmettere
al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche
Fiscali per la sua pubblicazione sul sito "Internet" denominato
www.finanze.it, copia conforme all'originale della presente deliberazione;
4) di
dare atto che lo stesso entrerà in vigore, per le parti modificate, dal 1
gennaio 2011.
E
AI TRIBUTI
F.to
Passoni
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE SETTORE
GESTIONE FINANZIARIA E COMPARTECIPAZIONE - COSAP -
CONTROLLO ATTIVITA' CONCESSIONARI
F.to
Gaidano
Si esprime parere favorevole
sulla regolarità contabile.
per
IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE
FINANZIARIE
Il
Dirigente Delegato
F.to
Tornoni
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano assenti
dall'Aula, al momento della votazione:
Freda Paola, Furnari
Raffaella, Galasso Ennio Lucio, Lonero Giuseppe, Scanderebech Federica, Troiano
Dario, Tronzano Andrea
Non partecipano alla
votazione:
Angeleri Antonello,
Brescia Mario, Savini Manuela, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando
PRESENTI 29
VOTANTI 28
ASTENUTI 1:
Boero Valter
FAVOREVOLI 28:
Bonino Gian Luigi, Bruno
Giuseppe Maurizio, Cassiani Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Centillo
Maria Lucia, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino,
Ferrante Antonio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio
Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo,
Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo
Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco,
Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale
sopra emendato.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Penasso
IL PRESIDENTE
Castronovo