Divisione Servizi Tributari e Catasto

Settore Gestione finanziaria e Compartecipazioni

COSAP - Controllo Attività Concessionari  

         n. ord. 80

2011 01393/013

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 MARZO 2011

 

(proposta dalla G.C. 15 marzo 2011)

 

Sessione del Bilancio preventivo e del Rendiconto

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BOERO Valter

BONINO Gian Luigi

BRESCIA Mario

BRUNO Giuseppe Maurizio

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

FERRANTE Antonio

FREDA Paola

FURNARI Raffaella

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

RATTAZZI Giulio Cesare

SALINAS Francesco

SAVINI Manuela

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: ALFIERI Fiorenzo - ALTAMURA Alessandro - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - DEALESSANDRI Tommaso - LEVI Marta - PASSONI Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CALGARO Marco - CANTORE Daniele - CASSANO Luca - CERUTTI Monica - CUTULI Salvatore - FIORINO Salvatore - GHIGLIA Agostino - LOSPINUSO Rocco - PORCINO Gaetano - SALTI Tiziana - ZANOLINI Carlo.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

 

SEDUTA PUBBLICA     

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. MODIFICA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE. APPROVAZIONE.

  

          Proposta dell'Assessore Passoni, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.  

 

          L'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) venne istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, che stabiliva, tra l'altro, la possibilità, da parte dei Comuni, di variare l'aliquota base determinata ogni anno con Decreto del Ministero delle Finanze, fino ad un massimo dello 0,5 per cento.

          L'articolo 3, comma 1, lettera a), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) stabilì la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e delle deliberazioni che non fossero meramente confermative delle aliquote in vigore per l'anno 2002. Tale limitazione è stata più volte reiterata da successivi provvedimenti legislativi, fino all'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che ha reso possibile l'incremento effettivo delle aliquote con effetto dal 1 gennaio 2007.

          In particolare, l'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modifica il comma 3 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 che ora dispone: "I comuni, con Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".

          Lo stesso comma 142 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto il comma 3 bis del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 che recita: "Con il medesimo Regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali".

          Nell'esercizio 2007, l'esigenza di garantire e sviluppare i livelli quali-quantitativi dei servizi resi dal Comune salvaguardando gli equilibri di bilancio ed il rispetto del Patto di Stabilità in una situazione di riduzione di trasferimenti erariali, indusse l'Amministrazione ad attivare la facoltà prevista dalla Legge Finanziaria 2007 incrementando l'aliquota dell'addizionale, ma temperando allo stesso tempo l'effetto dell'aumento del prelievo con l'introduzione della soglia di esenzione.

          Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2006 09746/013), veniva approvato il citato "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", che, all'articolo 4 bis, tra l'altro, prevede la soglia di esenzione sul reddito imponibile IRE, al fine della tutela delle fasce reddituali più deboli.

          Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2007 01080/024), immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Indirizzi per l'esercizio 2007 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili" è stata stabilita la variazione, nella misura di 0,2 punti percentuali, dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto all'aliquota pari a 0,3 punti percentuali vigente fin dall'anno 2002, portandola complessivamente a 0,5 punti percentuali, misura ritenuta necessaria per garantire gli equilibri di bilancio.

          Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 3 aprile 2007 (mecc. 2007 01947/013), venne data attuazione agli indirizzi del Consiglio in tema di aliquota in argomento con l'approvazione della variazione dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della misura di 0,5 punti percentuali complessivi.

          Per gli anni successivi, l'aliquota in argomento venne sempre mantenuta allo 0,5 per cento.

          Su sollecitazione dei sindacati di categoria, la soglia di esenzione venne invece innalzata di anno in anno allo scopo di rendere esenti dal prelievo i possessori di pensione minima ed i cassintegrati, i cui redditi vengono adeguati all'indice di inflazione ai sensi dell'articolo 2, comma 150 della Legge 29 dicembre 2009 n. 191. In conseguenza di ciò, con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 2008 (mecc. 2008 02481/013), immediatamente eseguibile, la soglia di esenzione veniva elevata ad Euro 10.400,00, a decorrere dal 1 gennaio 2008. Con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 marzo 2009 (mecc. 2009 01068/013) la soglia di esenzione veniva elevata ad Euro 10.700,00 a decorrere dal 1 gennaio 2009. Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 aprile 2010 (mecc. 2010 01887/013), esecutiva dal 10 maggio 2010, la soglia di esenzione veniva elevata ad Euro 10.750,00 a decorrere dal 1 gennaio 2010.

          Con circolare n. 25 del 4 febbraio 2011 l'INPS ha determinato per l'anno 2011 la misura massima mensile dei trattamenti di integrazione salariale in Euro 906,80 ai sensi del succitato articolo 2, comma 150 della Legge 29 dicembre 2009 n. 191. In continuità con gli anni precedenti si ritiene di mantenere detta misura quale parametro di riferimento per la determinazione della soglia di esenzione dell'addizionale IRPEF e si propone di modificare la vigente soglia determinata in Euro 10.750,00 nell'articolo 4 bis del succitato Regolamento elevandola ad Euro 11.000,00 con decorrenza 1 gennaio 2011 come segue:

"        ARTICOLO 4 BIS - ESENZIONE

          L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 11.000,00.

          Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 11.000,00 l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.".

          Dato atto che l'articolo 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge 27 dicembre 2001 n. 448) ha sostituito il comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto al 1 gennaio dell'anno di riferimento" ed in tale senso, altresì, il comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) in tema di tariffe ed aliquote.

          Dato atto che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 17 dicembre 2010, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2011 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2011 ed ulteriormente differito al 30 giugno con Decreto del 16 marzo 2011.

          Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 15 marzo 2011, i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:

-        le Circoscrizioni 1, 4, 6 e 8 hanno espresso parere favorevole ( all. 1-4 - nn.           );

-        le Circoscrizioni 2, 3, 5, 7, 9 e 10 non hanno espresso parere (parere non pervenuto). 

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono espressamente richiamate, la modifica della soglia di esenzione di cui all'articolo 4 bis del "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", stabilendo una soglia di esenzione per i redditi fino ad Euro 11.000,00 di imponibile IRE e modificando l'articolo 4 bis come segue:

"1. L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 11.000,00.

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 11.000,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.";

2)      di dare atto che sono stati richiesti i pareri alle Circoscrizioni, in ossequio all'articolo 43, lettera e), del Regolamento del Decentramento;

3)      di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali per la sua pubblicazione sul sito "Internet" denominato www.finanze.it, copia conforme all'originale della presente deliberazione;

4)      di dare atto che lo stesso entrerà in vigore, per le parti modificate, dal 1 gennaio 2011.  

 

L'ASSESSORE AL BILANCIO

E AI TRIBUTI

F.to Passoni

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE SETTORE

GESTIONE FINANZIARIA E COMPARTECIPAZIONE - COSAP - CONTROLLO ATTIVITA' CONCESSIONARI

F.to Gaidano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Freda Paola, Furnari Raffaella, Galasso Ennio Lucio, Lonero Giuseppe, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Tronzano Andrea

 

Non partecipano alla votazione:

Angeleri Antonello, Brescia Mario, Savini Manuela, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando

PRESENTI 29

VOTANTI 28

 

ASTENUTI 1:

Boero Valter

 

FAVOREVOLI 28:

Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Cassiani Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Centillo Maria Lucia, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Ferrante Antonio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio

 

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

        Penasso

IL PRESIDENTE

Castronovo