Vice
Direzione Generale Tecnici - Ambiente - Edil.Res.Pubbl. -Sport
Settore
Sostenibilità Ambientale e Tutela Animali
n. ord. 56
2011 01258/110
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14
MARZO 2011
(proposta dalla G.C. 8 marzo 2011)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
BOERO Valter BONINO Gian Luigi BRESCIA Mario BRUNO Giuseppe Maurizio CANTORE Daniele CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino FERRANTE Antonio FIORINO Salvatore FREDA Paola FURNARI Raffaella |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo |
MORETTI Gabriele OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare SALINAS Francesco SALTI Tiziana SAVINI Manuela SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 44 presenti,
nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda -
DEALESSANDRI Tommaso - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO
Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i
Consiglieri: ANGELERI Antonello - CALGARO Marco - CERUTTI Monica - CUTULI
Salvatore - GHIGLIA Agostino - PORCINO Gaetano - TRONZANO Andrea.
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr.
Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta
dell'Assessore Tricarico, comprensiva degli
emendamenti approvati nella presente seduta.
A quasi cinque anni dall'entrata in vigore del suddetto
Regolamento, la Città sente l'esigenza di apportare alcune modifiche per dare
seguito all'attuazione della mozione n. 2/2009 approvata dal Consiglio Comunale
in data 12 gennaio 2009, ed alle proposte della Consulta delle Associazioni di
Volontariato Animalista, il cui regolamento è stato approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale (mecc. 2007 03333/021), esecutiva dal 24 settembre 2007
e ad alcune esigenze manifestate dai cittadini.
A tal fine il Settore Sostenibilità Ambientale e Tutela
Animali, in accordo con la Consulta delle Associazioni di Volontariato
Animalista, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento della Consulta
delle Associazioni del Volontariato Animalista n. 323, ha predisposto la
modifica del Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città.
Il Consiglio Comunale nella seduta del 7 marzo 2011, dopo
ampie discussioni, non ha approvato la precedente proposta di deliberazione,
con riferimento alle motivazioni risultanti dal dibattito d'aula.
Peraltro, considerata l'alta aspettativa ingenerata dalla
discussione del provvedimento, che ha visto la partecipazione di numerose
associazioni di volontariato animalista, di singoli cittadini ed organizzazioni
del settore; visto l'impegno assunto nei confronti del Consiglio Comunale di
ripresentare il medesimo testo per consentirne la definitiva approvazione, con
il presente provvedimento si intendono approvare le modifiche del Regolamento,
allegato alla presente come parte integrante e sostanziale (allegato 1).
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del
Decentramento il testo del regolamento è stato trasmesso alle Circoscrizioni
per l'espressione del parere di competenza, unitamente alla precedente
deliberazione (mecc. 2010 07121/110).
Non ha espresso parere la Circoscrizione 5.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 3, 6, 7, 8
e 10 (all. 2-6 -
nn. ).
La Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole, con le
seguenti osservazioni (all. 7 - n. ):
- articolo 40: si
raccomanda di individuare, per quanto riguarda il problema dei piccioni,
soluzioni certamente non dolorose per la specie animale, ma atte a risolvere
con efficacia il disagio e le problematiche che la presenza dei medesimi
comporta relativamente alla conservazione del patrimonio artistico, palazzi
storici e monumentali nonché per i palazzi ed i cortili di civile abitazione.
Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni poiché
ritenute superflue, in quanto allo stesso articolo è già previsto il rispetto
delle regole per il benessere degli animali ed è comunque sempre vietato l'uso
di dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici, eccetto che per accertate esigenze di tutela
igienico-sanitaria.
La Circoscrizione 2 ha espresso parere favorevole, con le
seguenti osservazioni (all. 8 -
n. ):
- all'articolo 40
occorre reintrodurre il divieto di alimentazione dei colombi in città da parte
dei singoli cittadini o maggiore rigore sulla possibilità di alimentazione
degli stessi, con la seguente motivazione: "Bisogna educare i cittadini a
non alimentare i colombi. In alcuni Paesi l'alimentazione è proibita e
sanzionata con multe. Spesso gli alimenti distribuiti (pane, pasta) sono
carenti di fattori tradizionali, le abbondanti disponibilità di questi alimenti
non invoglia i piccioni a cercarne altri come chioccioline, vermi o insetti che
hanno un valore nutritivo maggiore. La distribuzione incontrollata di cibo
determina concentrazione di colombi in zone spesso meno adatte alla loro
presenza. L'alimentazione controllata con alimenti appropriati è un'occasione
per aggiungere al cibo medicamenti e farmaci antifecondativi.
Si
ricorda che la sovrappopolazione dei colombi può determinare danni ambientali e
rischi sanitari.
Danni
ambientali:contaminazione fecale in strade, piazze ed edifici pubblici e
privati, con oneri a carico della Città ma anche a carico dei cittadini. Danni
sui materiali lapidei e marmi ma anche su altri materiali da costruzione dovuti
ad una combinazione di azione meccanica, chimica e microbiologica.
Rischi
sanitari: il sovraffollamento determina forte competizione, stress, maggiore
vulnerabilità alle malattie e di conseguenza maggiore rischi anche per l'uomo,
soprattutto per i soggetti più deboli (forme influenzali, polmoniti
interstiziali, salmonella, gastroenteriti acute, micosi, ecc.).
La
sovrappopolazione è una conseguenza di più fattori, sui quali si deve
intervenire con misure specifiche. Gli interventi devono essere programmati,
coordinati e continui.
Si
ritiene di non poter accogliere tali osservazioni in quanto la proposta di
reintrodurre il divieto di alimentazione dei colombi è ritenuta non in linea
con le leggi sulla tutela degli animali. Allo stesso articolo è già previsto
che l'alimentazione deve essere somministrata in quantità tale da non
richiamare un numero eccessivo di esemplari che possono compromettere la civile
coesistenza uomo-animale.
La Circoscrizione 4 ha espresso parere favorevole, con le
seguenti osservazioni (all. 9 -
n. ):
1) all'articolo 17, sostituire il punto 2 con:
"E'
fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare e/o di esporre in
attività di spettacolo e/o intrattenimento pubblico o privato, animali
appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee
guida dell'autorità scientifica CITES e, segnatamente: elefanti (tutte le
specie); felini (tutte le specie); orsi (tutte le specie); lupi (tutte le
specie); primati (tutte le specie); rinoceronti (tutte le specie); ippopotami
(tutte le specie); giraffe; foche (tutte le specie); otarie e leoni marini;
cetacei (tutte le specie); rapaci notturni e diurni.
Il divieto
di cui al punto 1 che precede si estende alle iniziative aventi carattere meramente
espositivo, anche se munite delle autorizzazioni richieste per quanto attiene
l'idoneità igienico sanitaria delle strutture utilizzate.
A parziale
deroga di quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo è consentito
l'attendamento ai circhi aventi al seguito animali che appartengono
esclusivamente alle specie selvatiche ed esotiche espressamente individuate
infra e sempre che rispettino i requisiti sotto indicati".
Si ritiene
di non poter accogliere tali osservazioni a seguito del parere espresso dalla
Divisione Affari Legali, con nota prot. n. 5774 del 27 ottobre 2010 riportato
in narrativa;
2) all'articolo 23, aggiungere "ed aree
cimiteriali".
Si ritiene
di non poter accogliere tali osservazioni poiché ritenute superflue, in quanto
allo stesso articolo è già previsto il libero accesso nei luoghi aperti al
pubblico, salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie;
3) all'articolo
40, comma 1, si ripropone il testo della Consulta: negli edifici e nelle aree,
pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di
colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione,
in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della
città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i
seguenti interventi:
- pulizia e
disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni
igieniche;
- interventi di
tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla
nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento,
occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).
Ogni
intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali ed è comunque
sempre vietato l'uso di dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi
metallici.
Si ritiene
di non poter accogliere tali osservazioni poiché ritenute superflue, in quanto
allo stesso articolo è già previsto il rispetto delle regole per il benessere
degli animali ed è comunque sempre vietato l'uso di dissuasori anti-stazionamento
costituiti da aghi metallici, eccetto
che per accertate esigenze di tutela igienico-sanitaria;
4) all'articolo 41, comma 3, recepimento della parola
"etologiche" al posto di fisiologiche.
Si ritiene
di non poter accogliere tali osservazioni poiché ritenute superflue, in quanto
il termine è gia presente all'interno dello stesso articolo.
La Circoscrizione 9 ha espresso parere favorevole, con le
seguenti osservazioni (all. 10 -
n. ):
1) all'articolo 17 sostituire il punto 2 con:
"E' fatto
assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare e/o di esporre in
attività di spettacolo e/o intrattenimento pubblico o privato, animali
appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee
guida dell'autorità scientifica CITES e, segnatamente: elefanti (tutte le
specie); felini (tutte le specie); orsi (tutte le specie); lupi (tutte le
specie); primati (tutte le specie); rinoceronti (tutte le specie); ippopotami
(tutte le specie); giraffe; foche (tutte le specie); otarie e leoni marini;
cetacei (tutte le specie); rapaci notturni e diurni.
Il divieto
di cui al punto 1 che precede si estende alle iniziative aventi carattere
meramente espositivo, anche se munite delle autorizzazioni richieste per quanto
attiene l'idoneità igienico sanitaria delle strutture utilizzate.
A parziale
deroga di quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo è consentito
l'attendamento ai circhi aventi al seguito animali che appartengono
esclusivamente alle specie selvatiche ed esotiche espressamente individuate
infra e sempre che rispettino i requisiti sotto indicati".
Si ritiene
di non poter accogliere tali osservazioni a seguito del parere espresso dalla
Divisione Affari Legali, con nota prot. n. 5774 del 27 ottobre 2010 riportato
in narrativa;
2) all'articolo 23 aggiungere "ed aree
cimiteriali".
Si ritiene
di non poter accogliere tali osservazioni poiché ritenute superflue, in quanto
allo stesso articolo è già previsto il libero accesso nei luoghi aperti al
pubblico, salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie;
3) prevedere il
posizionamento, sul territorio cittadino, delle "bat box", che
posizionate in modo adeguato sugli alberi o sulle pareti esterne delle case,
possono offrire rifugio ai pipistrelli, noti come efficienti ed innocui alleati
nella lotta biologica alle zanzare ed agli insetti dannosi per le colture.
Si ritiene
di non poter accogliere tali osservazioni in quanto così formulate risultano di
difficile attuazione, in quanto non si definisce chi deve posizionare le bat
box e con quali criteri.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di
cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole
sulla regolarità tecnica;
Con voti
unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Viene dato atto che non
è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non
comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare,
attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
ED
ALLA CASA
F.to
Tricarico
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE SETTORE
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
E
TUTELA ANIMALI
F.to
Portolese
Il Presidente pone in votazione il provvedimento
comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della
votazione:
Fiorino Salvatore, Freda Paola, Galasso Ennio Lucio,
Lonero Giuseppe, Petrarulo Raffaele, Salti Tiziana, Troiano Dario
PRESENTI 37
VOTANTI 37
FAVOREVOLI 37:
Boero Valter, Bonino Gian Luigi, Brescia Mario, Bruno
Giuseppe Maurizio, Cantore Daniele, Cassano Luca, Cassiani Luca, il Presidente
Castronovo Giuseppe, Centillo Maria Lucia, il Sindaco Chiamparino Sergio,
Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Ferrante Antonio, Furnari Raffaella, Gallo Domenico,
Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis
Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano,
Lospinuso Rocco, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Rattazzi Giulio
Cesare, Salinas Francesco, Savini Manuela, Scanderebech Federica, Silvestrini
Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio, il Vicepresidente Ventriglia
Ferdinando, Zanolini Carlo
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel
testo quale sopra emendato.
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità
del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai
sensi di legge.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della
votazione:
Fiorino Salvatore, Freda Paola, Galasso Ennio Lucio,
Lonero Giuseppe, Petrarulo Raffaele, Salti Tiziana, Troiano Dario
PRESENTI 37
VOTANTI 37
FAVOREVOLI 37:
Boero Valter, Bonino Gian Luigi, Brescia Mario, Bruno
Giuseppe Maurizio, Cantore Daniele, Cassano Luca, Cassiani Luca, il Presidente
Castronovo Giuseppe, Centillo Maria Lucia, il Sindaco Chiamparino Sergio,
Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Ferrante Antonio, Furnari Raffaella, Gallo
Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo,
Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo
Stefano, Lospinuso Rocco, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino,
Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Savini Manuela, Scanderebech
Federica, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio, il
Vicepresidente Ventriglia Ferdinando, Zanolini Carlo
Il Presidente dichiara approvata l'immediata
eseguibilità del provvedimento.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Penasso
IL PRESIDENTE
Castronovo
Allegato 1 -
Regolamento
REGOLAMENTO PER LA
TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTÀ
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del
Regolamento
1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e
la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta
convivenza con la specie umana.
Articolo 2 - Principi e finalità
1. Il Comune di Torino, in base all'articolo 2 della Costituzione
Italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di
provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino, quale
strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella
diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della
vecchiaia. Il Comune di Torino, in accordo con la Dichiarazione Universale dei
Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO
a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da
compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane
diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche
biologiche ed etologiche. A tal fine la Civica Amministrazione promuove
l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne
educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali
urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie
umana e fauna urbana.
2. Il Comune di Torino, allo scopo di favorire l'affidamento degli
animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive
e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne
di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare
l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del
randagismo.
3. Il Comune di Torino, anche in collaborazione con le Associazioni
Animaliste di Volontariato Zoofilo ed altri soggetti pubblici e privati, allo
scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove
politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la
cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono
animali da affezione. Promuove anche iniziative varie affinchè persone anziane
sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale
domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il
Comune stesso.
4. Il Comune di Torino, al fine di favorire la corretta convivenza
fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi
rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed
etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
5. Il Comune di Torino individua nella tutela dei diritti degli
animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti
gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
6. Il Comune di Torino, ritenendo che il rapporto con gli animali
concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni
atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta
altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di
animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la
serena convivenza fra la specie umana e quella animale.
7. Il Comune di Torino promuove, anche in collaborazione con altri
soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire
la conoscenza ed il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza
con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della
propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed
alla difesa degli animali.
8. Il Comune di Torino, in quanto soggetto pubblico deputato in via
generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine
ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di
volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.
9. Il Comune di Torino promuove, nell'ambito delle proprie competenze,
metodi alternativi alla sperimentazione animale nella ricerca scientifica.
Articolo 3 - Competenze del
Sindaco
1. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza
sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione
degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente
Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
Articolo 4 - Diritti degli
animali
1. Il Comune di Torino si adopera a diffondere e promuovere la
tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e
perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli
stessi.
2. Le modifiche e gli assetti del territorio dovranno tenere conto
anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 5 - Ufficio Tutela
Animali
1. La Città, tramite l'Ufficio Tutela Animali, la Polizia
Municipale e le altre Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti
degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli
stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul
rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a
seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni
di cittadini e associazioni di volontariato animalista.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo l'Ufficio
Tutela Animali opera in collaborazione con le autorità sanitarie e di polizia
urbana. Per la realizzazione dei propri programmi collabora, oltre che con le
altre strutture comunali, con la Consulta Comunale del volontariato animalista,
con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale di Torino, con l'Ordine
di Medici Veterinari della Provincia di Torino, con le Istituzioni Provinciali
e Regionali, con l'Università di Torino, con l'Istituto Zooprofilattico.
3. L'Ufficio Tutela Animali può avvalersi, nell'espletamento delle
proprie funzioni, della consulenza di personale esterno quali esperti e/o
professionisti e delle associazioni animaliste. A detto Ufficio inoltre,
competono le relazioni con il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti
dal Comune di Torino nel settore della tutela ed assistenza agli animali.
Articolo 6 - Consulta Comunale
del volontariato animalista. Istituzione
1. Il Comune di Torino, a supporto delle attività della Civica Amministrazione
relative alle tematiche di cui al presente Regolamento, nonché in generale in
tutte quelle riguardanti il benessere animale e la tutela dei diritti degli
animali, istituisce ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, dello Statuto
della Città di Torino, una Consulta Comunale del volontariato animalista, ed
approva apposito regolamento.
Articolo 7 - Definizioni ed
ambito di applicazione
1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di
animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e
razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di vertebrati ed
invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di
semilibertà.
2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le
specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Torino.
3. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.
Articolo 8 - Detenzione di
animali
1. Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta,
averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo
benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi
dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le
condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e
curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda
necessario.
3. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni
animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:
- impedire la proliferazione se non di
fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
- informarsi, anche tramite l'Ufficio Tutela
Animali, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
- sterilizzare i felini che lascino vagare liberi
sul territorio.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a
qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di
soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie
caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
Articolo 8 bis - Rondini,
balestrucci, rondoni e topini
1. E' vietata a chiunque la distruzione dei nidi di Rondine,
Balestrucci, Rondoni e Topini.
2. In caso di restauri o ristrutturazioni, possono essere concesse
deroghe solo al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15
settembre ed il 15 febbraio, previa autorizzazione degli uffici competenti ed a
fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
Articolo 9 - Divieti generali
1. E' vietato
mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti
degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di
scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva
areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura,
eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli
a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo
riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere
adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di
tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da
terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata
di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in
luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi
per la salute dell'animale.
4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni
igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli
animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso
di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le
necessità tipiche della specie.
5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali
da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere
psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza
possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con
il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine,
scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o
comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in
ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di
manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche
fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in
contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di
scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali
in qualunque forma organizzati.
9. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie
od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli
viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc., la cui vincita o premio sia costituita
da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi
titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo
pubblicitario.
10. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare
artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere
animali colorati artificialmente.
11. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo
di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui
bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
12. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi
tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici
anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica
normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo
angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie,
trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero
degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da
intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria
nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve
essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze
delle specie trasportate.
13. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare
forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione
durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero
porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
14. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o
liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. E'
consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali
(parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento
o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del
collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
15. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e
gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o
venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.
16. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi
protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente
Regolamento.
17. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi
esclusivamente estetici.
18. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della
Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato
affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente
Regolamento e della legislazione vigente in materia.
19. E' vietata la vendita di gabbie trappola, su tutto il territorio
del Comune di Torino tranne che ai medici veterinari ed alle persone in
possesso di una lettera rilasciata dall'Ufficio Tutela Animali o dalle
Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo.
20. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Torino, la
vendita, il trasporto, l'uso ed il far indossare collari elettrici e collari a
punte rivolte verso l'interno.
21. E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da
affezione, su tutto il territorio comunale.
22. E' vietato, su tutto il territorio del Comune di Torino, nella
pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria,
denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di
maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le
condizioni ambientali in cui vengono esposti. E' altresì vietato
l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore ai
180 giorni. Gli animali non possono comunque essere soggetti attivi
dell'accattonaggio. I cuccioli e gli animali di cui sopra saranno sequestrati a
cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso il Canile Municipale.
23. E' vietato su tutto il territorio del Comune di Torino, fare
esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere.
L'attivazione di petardi, botti, fuochi d'artificio e simili può configurarsi
come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali come
previsto dallo stesso articolo 9 comma 1, e comporta quindi responsabilità dei
trasgressori. Eventuali autorizzazioni in deroga saranno valutate dalla Città.
24. E' vietato l'uso di animali vertebrati vivi per alimentare altri
animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di
alimentazione attestata con dichiarazione di un medico veterinario. Tale
dichiarazione in copia deve essere inviata all'Ufficio Tutela Animali con
l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi tipo
gli animali per l'alimentazione.
Articolo 10 - Abbandono di
animali
1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale,
sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna
autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi
giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le
debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il
possesso, la detenzione o la custodia.
3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta
od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla
sicurezza altrui.
4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in
pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento
di cose.
Articolo 11 - Detenzione di cani
od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà
privata
1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre
strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e
conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle,
superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a
persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
Articolo 12 - Trasporto di cani o
di altri animali di affezione su autoveicoli
1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale
trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma
dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada,
chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a
prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo
od a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
- areazione
del veicolo;
- in
caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.
4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed
alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da
compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze
all'animale.
Articolo 13 - Avvelenamento di
animali
1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in
qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti
contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali
possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di
derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite
con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie
animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con
l'indicazione dell'antidoto.
2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno
dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione
tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta
segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono
verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.
Articolo 14 - Attraversamento di
animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento,
cartellonistica
1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un
frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere
installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del
traffico.
2. In dette zone può essere installata anche apposita
cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare,
con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai
singoli attraversamenti.
Articolo 15 - Detenzione di
animali nelle abitazioni
1. Richiamato quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del
presente Regolamento ed in osservanza di quanto previsto dalla legislazione
vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere
consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono
contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di
regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.
2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire
condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli
animali.
3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non
insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del
vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai
sensi dell'articolo 844 Codice Civile.
Articolo 15 bis - Animali di
proprietà nelle case di riposo
1. Il Comune di Torino incoraggia il
mantenimento del contatto, da parte di anziani e bambini residenti presso
strutture residenziali o ricoverati presso istituti di cura, con i propri
animali da compagnia o altri animali comunque utilizzati per la pet therapy.
Si riconosce pertanto validità
alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari
patologie e situazioni di difficoltà, come ad esempio la solitudine negli
anziani.
2. Nelle case di riposo per anziani può essere
permesso, su richiesta, agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente,
di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili,
preferibilmente nella stanza dell'ospite.
A tale scopo, le
Direzioni Sanitarie delle strutture, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ed
il Servizio Veterinario dell'ASL, valuteranno le condizioni di detenzione di
tali animali, prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o
strutture destinati ad ospitare gli stessi.
3. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché
lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
4. I Servizi
interessati della A.S.L. competente dispongono la vigilanza periodica sul
benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente
articolo.
Articolo 16 - Vendita e toelettatura di animali vivi
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna
esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è
soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento
amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente
Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali,
nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere
direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.
3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e
le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati,
facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine.
Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole,
razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari
custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e
tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare
situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di
movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.
Gli animali acquatici dovranno
essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle
esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli
stessi di compiere adeguato movimento. In ogni acquario devono essere garantiti
il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche
chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate.
Sono vietati acquari di forma
sferica o sferoidale.
Per gli animali acquatici,
la capienza minima del contenitore è di litri dieci (10) per un (1) pesce, di
norma aumentata di litri cinque (5) per ogni pesce aggiunto.
Per quanto riguarda
la detenzione di volatili, le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni
motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali, in modo che in
ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali.
Agli animali deve
essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le
condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale,
almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio.
L'alimento e l'acqua
dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili
e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che
consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente.
Le voliere per la detenzione di
volatili, di norma, devono avere dimensioni minime pari a cinque (5) volte
l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.
4. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed
il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la
somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza od in vista
di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.
5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti
luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata
la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in
strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario
all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del
caso. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere
predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.
7. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno
l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in
entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio
Veterinario dell'A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì
indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro
dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti
gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente
saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.
8. Ogni animale detenuto a scopo di commercio, per il quale
è previsto il carico e scarico individuale, compresi quelli appartenenti alla
fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria
attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari
a 10 giorni con decorrenza dal giorno della vendita.
Tale certificato dovrà
accompagnare l'animale al momento della vendita e copia dovrà essere conservata
per anni due (2) dal venditore ed esibita alle autorità competenti.
9. E' vietata l'esposizione di animali al pubblico in vetrina.
All'interno dei negozi occorre predisporre spazi espositivi che garantiscano
comunque le condizioni di comunicazione con l'ambiente esterno (la visione di
persone, bambini, altri animali, ecc.), al fine di una corretta fase di
socializzazione. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei
negozi sulla pubblica via.
10. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie antagoniste
all'interno del negozio.
11 E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.
Articolo 17 - Mostre, fiere,
esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio
cittadino
1. Il Comune di Torino - considerando l'utilizzo, l'esposizione e
la detenzione di primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti,
rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni incompatibili con
strutture circensi e di spettacolo viaggianti - si adopera, nel rispetto della
legislazione nazionale e regionale vigente, per fare in modo che tali animali
non siano più impiegati.
2. A partire dalla data del 1 febbraio 2013, a condizione che la legislazione nazionale lo consenta, o, in subordine, nel momento in cui lo consenta l'entrata in vigore di successive norme legislative, è fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare e/o di esporre in attività di spettacolo e/o di intrattenimento, pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell'Autorità scientifica CITES e, segnatamente: Elefanti (tutte le specie); Felini (tutte le specie); Orsi (tutte le specie); Lupi (tutte le specie); Primati (tutte le specie); Rinoceronti (tutte le specie); Ippopotami (tutte le specie), Giraffe; Foche (tutte le specie); Otarie e Leoni marini; Cetacei (tutte le specie); Rapaci notturni e diurni.
3. Il divieto di cui al comma 1 che precede si estende alle iniziative aventi carattere meramente espositivo, anche se munite delle autorizzazioni richieste per quanto attiene l'idoneità igienico-sanitaria delle strutture utilizzate.
4. A parziale deroga di quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo, è consentito l'attendamento ai circhi aventi al seguito animali che appartengono esclusivamente alle specie selvatiche ed esotiche espressamente individuate infra e sempre che rispettino i requisiti strutturali sotto indicati:
a) camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca e lama). Gli animali devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno a strutture esterne, con fondo in terreno naturale (terra e sabbia) di almeno 200 mq. per 2-3 esemplari di cammello, dromedario, vigogna e guanaco (e 20 mq. per ogni animale in più) e di almeno 150 mq. per 2-3 esemplari di alpaca e vigogna (e 20 mq. per ogni animale in più). Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali e le aree devono essere protette dal vento e dalle intemperie. La temperatura non può essere inferiore a 12 gradi centigradi. Le strutture interne devono misurare almeno 15 mq. per ogni dromedario, cammello, guanaco o vigogna e almeno 8 mq. per ogni alpaca o lama. E' fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie. Deve essere prevista la possibilità di separare fra loro gli esemplari in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti);
b) zebre. Le zebre devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno a strutture esterne, con fondo in terreno naturale (terra e sabbia) di almeno 200 mq. per 1-3 esemplari. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali e le aree devono essere protette dal vento e dalle intemperie. La temperatura non può essere inferiore a 12 gradi centigradi. Le strutture interne devono misurare almeno 10 mq. per ogni animale. Gli animali non devono essere legati a pali;
c) bisonti, bufali ed altri bovidi/struzzi e altri ratiti. Nelle strutture interne devono essere assicurati almeno 25 mq. per ogni bovide e 15 mq. per ogni struzzo o altri ratiti, con facoltà di accesso a spazi esterni di almeno 250 mq. fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq. per ogni animale in più. È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie;
d) rettili. Ferma l'applicazione delle normative a tali specie riservate, si precisa che il trasporto di rettili da terrari/terracquari agli spazi di esibizione dovrà necessariamente avvenire in contenitori chiusi, adeguatamente coinbentati e riscaldati, all'esterno dei quali gli animali non potranno rimanere per più di 15 minuti.
5. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, è fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Torino con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:
- assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
- disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 della Legge 150/1992;
- assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
- non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.
6. La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve allegare alla domanda:
a) documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono;
b) elenco completo ed aggiornato indicante le specie ed il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
c) dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
d) dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarazione del nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
e) planimetria con data e firma;
f) piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi.
7. Il Comune di Torino subordina l'autorizzazione
all'attendamento al rispetto di tutte le prescrizioni di legge e del presente
Regolamento volte a tutelare la salute ed il benessere degli animali.
8. L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto ad
autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione secondo la disciplina
prevista dagli articoli 25 e seguenti del Regolamento Comunale per
l'assegnazione delle aree agli spettacoli viaggianti, circhi e simili
(Regolamento n. 315) nonché soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla
Commissione Scientifica CITES di cui all'articolo 4, secondo comma, della Legge
150/1992 e successive modificazioni che dettano regole dettagliate volte a
garantire il benessere psico-fisico delle diverse specie animali, con
particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure
veterinarie, all'alimentazione ed alla sicurezza.
TITOLO III - CANI
Articolo 18 - Definizione
1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e
mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità
fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise
necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.
Articolo 19 - Attività motoria e
rapporti sociali
1. Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le
caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale
potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Si consigliano almeno tre uscite
al giorno.
Articolo 20 - Divieto di
detenzione a catena
1. E' vietato detenere cani legati od a catena se non in casi di
effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo
comma 2.
2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere
assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere
comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita
di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio
scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la
cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena deve essere
pari ad almeno due (2) volte l'altezza da terra del cavo aereo e comunque mai
inferiore a cinque (5) metri.
Ai cani detenuti a catena deve
essere assicurata la possibilità di movimento libero per almeno una (1) ora al
giorno. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.
3. Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, esclusi i
canili, questo deve avere una dimensione minima pari a quindici (15) metri
quadrati per ogni capo di età superiore ai 180 giorni.
Articolo 21 - Accesso ai
giardini, parchi ed aree pubbliche
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è
consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi
parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso
esclusivo di giochi per l'infanzia.
2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza
non superiore a due metri, nonché anche muniti di apposita museruola per
i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico,
adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere,
ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo
della museruola.
Articolo 22 - Aree e percorsi
destinate ai cani
1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso
pubblico sono individuati appositi spazi espressamente riservati alla
sgambatura dei cani. La Civica Amministrazione provvede a realizzarli con
uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a
suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.
2. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché
delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani
far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola,
sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di
evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri
animali, o arrechino danni a cose.
3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni
solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto
dal successivo articolo 24.
Articolo 23 - Accesso negli
esercizi, uffici e mezzi pubblici
1. Sui mezzi pubblici di trasporto, comprese le linee di
metropolitana, i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero
accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani
accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo documentate
motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal Responsabile della struttura
tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso
e previa comunicazione scritta all'Ufficio Tutela Animali. Non è consentito al
Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani
guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole
per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso
salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con
museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in
braccio od in borsa.
5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i
cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
Articolo 24 - Obbligo di raccolta
delle deiezioni solide
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri
animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli
stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene
e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi
area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani,
ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area
pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o
senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide
prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di
persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi
difficoltà motorie.
Articolo 25 - Ritrovamento e
gestione di cani vaganti sul territorio comunale
1. I cani vaganti sono catturati a cura della Civica
Amministrazione e dopo essere condotti presso il Canile Municipale sono
restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di
cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione
sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale
deve avvisare prontamente il Canile o la Polizia Municipale per il suo
recupero. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti
ritrovati sul territorio comunale.
3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non
vengono riscattati dal proprietario entro i 15 giorni a far data dal
ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e
potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, la Città di Torino
segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di
competenza.
4. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei
controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta.
L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane
rimane di proprietà della Città che potrà effettuare controlli sul benessere
degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare
l'adozione definitiva presso il Canile Municipale. In mancanza della
formalizzazione provvederà d'ufficio la Civica Amministrazione.
5. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo,
o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di
animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli
animali, la Città può attivare controlli anche preventivi con particolare
riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono
previsti ulteriori accertamenti.
6. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il
cui statuto preveda precipui compiti di protezione degli animali per il
ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani custoditi nel Canile
Municipale, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali dei
Canili Municipali, per eventuali controlli sul benessere animale ospiti presso
strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione
degli animali abbandonati.
7. La Civica Amministrazione, al fine del contenimento della
popolazione canina, procede alla sterilizzazione, con particolare attenzione
alle razze di tipo molossoide o ai loro incroci, degli animali adulti presenti
presso le proprie strutture ricettive.
Articolo 26 - Detenzione dei cani
da guardia
1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi
nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al
pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere
sempre esposto un cartello di avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque
essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal
presente Regolamento.
Articolo 26 bis - Interventi e
studi volti a monitorare e prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani
1. La Città di Torino promuove, in accordo con gli Enti competenti,
l'istituzione di una Commissione Tecnico Scientifica permanente con il compito
di elaborare interventi e studi volti a prevenire comportamenti aggressivi da
parte di cani, che possano procurare danno all'incolumità pubblica.
2. La Commissione Tecnico Scientifica di cui al precedente comma 1,
provvede in particolare a quanto di seguito indicato:
- monitoraggio delle aggressioni avvenute
sul territorio cittadino, anche avvalendosi dei dati in possesso degli Enti
preposti;
- definizione di un protocollo per la
valutazione, nel pieno rispetto del benessere psico-fisico del cane, del
livello di aggressività dei cani coinvolti in episodi che abbiano comportato
lesioni di rilevante entità nei confronti delle persone;
- individuazione di un protocollo di
rieducazione comportamentale che coinvolga obbligatoriamente anche il
proprietario o detentore di cani morsicatori;
- individuazione di idonei strumenti (quali
pubblici registri, corsi obbligatori con rilascio di relativo attestato, ecc.)
finalizzati a responsabilizzare i detentori di cani appartenenti a categorie
potenzialmente pericolose, che saranno definite dalla Commissione Tecnico
Scientifica tenendo conto anche di quanto disposto dalla normativa vigente;
- individuazione di programmi ed iniziative
rivolti alla popolazione e finalizzati a prevenire le cause che generano
l'aggressività canina, attraverso un positivo rapporto uomo-cane.
Articolo 27 - Obbligo degli
allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio
1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere
degli animali, gli allevatori di cani, ed i venditori di cani a scopo di
commercio hanno l'obbligo di consegnare una copia conforme del registro di
carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, semestralmente al
Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai fini di un costante monitoraggio della
presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà essere
costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti
degli animali venduti.
2. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno
vendere gli animali rilasciando all'acquirente certificato attestante il buono
stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere
conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli
eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane
venduto o ceduto se adulto dovrà già essere tatuato, o identificato tramite
microchip secondo i termini di legge, se cucciolo dovrà essere già
microchippato. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà
essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale
aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.
Articolo 28 - Documenti da
portare al seguito
1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare
al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante
l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto
tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.
2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti
delle Forze dell'Ordine, agli ispettori dell'A.S.L., alle guardie zoofile, alle
G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale e/o ai
soggetti appositamente incaricati.
3. Il trasgressore dovrà esibire entro cinque (5) giorni il
documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura all'organo
accertatore che avrà scritto sul verbale il termine massimo di esibizione del
documento. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni
verrà applicata ulteriore sanzione oltre a quella minima già attribuita.
TITOLO IV - GATTI
Articolo 29 - Status dei gatti
liberi e delle colonie feline
1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio
comunale sono tutelati dalla Città. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o
uccisione il Comune di Torino procederà a sporgere denuncia ai sensi
delle norme vigenti.
Articolo 30 - Colonie feline e
gatti liberi
1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere
catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto
previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento di
attuazione (motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie
che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi).
2. Qualora il Settore Tutela Ambiente riscontrasse una situazione
lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il Dirigente, sentito il
parere della Consulta ed in accordo con il Servizio Veterinario, può, con un
atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.
3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di
gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli
oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari,
cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori
per l'acqua.
4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad
impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che
possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti
liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli
affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché appositi
cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con
l'indicazione della normativa a loro tutela.
Articolo 31 - Censimento delle
colonie feline e dei gatti liberi sul territorio
1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto
stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che
vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più
opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L., le associazioni
animaliste ed i singoli cittadini.
2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti
sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura
e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.
3. L'elenco delle colonie è redatto ed aggiornato dall'Ufficio
Tutela Animali della Città di Torino ed è a disposizione dei cittadini secondo
la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.
Articolo 32 - Attività di cura
delle colonie feline e dei gatti liberi
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 lettera a) della
Legge Regionale 34/1993, il Comune di Torino, al fine di garantire il benessere
e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce
l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano
volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini.
Agli stessi previa richiesta di affidamento di una colonia felina o di gatti
liberi all'Ufficio Tutela Animali, verrà rilasciato apposito tesserino
di riconoscimento. Il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso
qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente
e con le disposizioni impartite dall'Ufficio Tutela Animali. Di ciascun
affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario A.S.L. per un più
agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.
2. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine
dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica
dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato
con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio dell'Ufficio
Tutela Animali che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività
della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione, ecc.).
Articolo 33 - Alimentazione dei
gatti
1. Le/i gattare/i potranno, previa autorizzazione della Civica
Amministrazione, rivolgersi alla mense, per il prelievo di avanzi alimentari da
destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento
alimentare potranno essere istituite a tale scopo.
2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del
suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione
dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia
necessaria.
Articolo 34 - Detenzione dei gatti di proprietà
1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve
tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno
dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E'
parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli
in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in
condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione
felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione
e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o
detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.
Articolo 35 - Sterilizzazione
1. Il Comune di Torino concorre in base alla normativa vigente alla
sterilizzazione dei gatti liberi. Procede altresì alla sterilizzazione degli
animali presenti presso le proprie strutture ricettive e quelle convenzionate.
La cattura dei felini potrà essere effettuata, previa autorizzazione
dell'Ufficio Tutela Animali, sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai
gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dalla Civica
Amministrazione. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno
rimessi nella colonia di appartenenza.
Articolo 36 - Cantieri
1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere
edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui
interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o
colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei
lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato
dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o
permanente per detti animali. A tal fine l'Ufficio Tutela Animali collabora per
l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali
attività connesse.
2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona
adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali
appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere
consentita alle/ai gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla
Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di
continuare ad alimentare gli animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di
appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio
di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di
provenienza.
Articolo 37 - Custodia gatti
randagi
1. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui
statuto preveda precipui compiti di protezione degli animali: per il ricovero
temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare
sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività
finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul
benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne ai gattili municipali.
2. Il Comune di Torino predispone, ove necessario, idonei ripari
nei parchi, nei giardini ed in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie
feline.
TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED
ESOTICA
Articolo 38 - Fauna selvatica
1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è
tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi
della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna
selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare,
catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona,
fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio
della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni,
immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio
comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico,
esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini
alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui
appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero
autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione
e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n.
157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale n.
70 del 4 settembre 1996 che recano norme sulla protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente
in materia di fauna selvatica.
7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi
previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di
cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici
della loro attività.
8. L'opera di
potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli
edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo
degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte
di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
9. Coloro che rinvengono esemplari vivi o morti appartenenti alla
fauna selvatica devono darne comunicazione entro 24 ore all'Ente
Provincia che disporrà i provvedimenti del caso.
Articolo 39 - Fauna esotica
1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in
materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la
detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici è disciplinato
dalla Legge Regionale 28 ottobre 1986 n. 43.
2. La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il
commercio di animali esotici, così come definiti nell'articolo 1 della Legge
Regionale 28 ottobre 1986, n. 43 (ad esclusione di quelli definiti pericolosi
dalla normativa vigente), sono soggetti ad apposite autorizzazioni rilasciate
ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge medesima.
3. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e
spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle
caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche
comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
4. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono
costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le
eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle
relative disposizioni.
TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI
Articolo 40 - Della popolazione
di Columba livia varietà domestica
1. Negli edifici e
nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o
stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida
proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la
vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei
responsabili i seguenti interventi:
- pulizia
e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni
igieniche;
- interventi di tipo meccanico o strutturale
a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei
colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione,
repellenti visivi, ecc.).
Ogni intervento dovrà rispettare
le regole di benessere degli animali ed è comunque sempre vietato l'uso di
dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici, le installazioni già presenti dovranno essere
sostituite coerentemente con il piano pluriennale che sarà redatto dalla Città.
2. E' possibile l'alimentazione dei colombi, possibilmente
somministrando loro granaglie idonee al loro nutrimento, senza che ciò
comprometta l'igiene del suolo pubblico e privato e ad una distanza non
inferiore a 50 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a
rischio e precisamente: ospedali, altre strutture di ricovero e cure sanitarie
(es. case di cura e di riposo, ambulatori medici), asili nido, scuole per
l'infanzia e scuole elementari, aree giochi bimbi.
3. L'alimentazione dei colombi, in ogni caso, su suolo privato e
pubblico deve essere somministrata in quantità tale da non richiamare un numero
eccessivo di esemplari che possono compromettere la civile coesistenza
uomo-animale. Chi alimenta gli animali, deve altresì garantire la pulizia del
luogo di somministrazione, al fine di evitare l'insorgenza di inconvenienti
igienico-sanitari.
Articolo 41 - Detenzione di
volatili ed animali acquatici
1. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali
acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale
contenute nel presente Regolamento.
2. I volatili detenuti in gabbia non potranno
essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua
e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare
le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali in
modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere
le ali.
Agli animali deve
essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le
condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale,
almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio.
L'alimento e l'acqua
dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili
e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che
consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente.
Le voliere per la detenzione di
volatili devono avere, di norma, dimensioni minime pari a otto (8) volte l'apertura
alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.
3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per
dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie
ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione
e l'ossigenazione dell'acqua e sono altresì vietati acquari sferici.
4. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per
dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche
delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento e
in ogni caso non devono mai avere una capienza inferiore a trenta (30) litri
d'acqua. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e
l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di
temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate.
5. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di
maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque
interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di
origine animale, è fatto assoluto divieto di:
- conservare ed esporre per la
commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la
somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi
lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche
munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza
minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i
due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale
aggiunto;
- procedere alla macellazione dei prodotti
della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio dove detti animali, ad
esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche
con le caratteristiche descritte al precedente punto fino alla consegna al
consumatore finale;
- tenere permanentemente le chele legate ai
crostacei.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 42 - Sanzioni
1. Ferma restando
l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste
dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di Euro 25,00 ad
un massimo di Euro 500,00, ad eccezione di quanto previsto al successivo
articolo 43.
Articolo 43 - Definizione delle sanzioni
1. Si applica la sanzione da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti
articoli del presente Regolamento:
articolo
9; articolo 20; articolo 21 commi 1 e 2; articolo 24; articolo 26 comma 2;
articolo 30 commi
1, 3 e 4; articolo 34 comma 1; articolo 38 commi 3, 4 e 7; articolo 39 comma 3;
articolo 40.
2. Si applica la sanzione da un minimo di Euro 80,00 ad un massimo
di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli:
articolo
16; articolo 17 comma 1; articolo 27; articolo 28 comma 3; articolo 36 comma 1;
articolo 39 comma 4.
Articolo 44 - Vigilanza
1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli
appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ed anche, nei limiti dei
compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli
articoli 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, alle guardie particolari
giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle
G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale. Inoltre
in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono
vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche
convenzioni con la Città.
Articolo 45 - Incompatibilità ed
abrogazione di norme
1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da
intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto,
eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni
comunali.
Articolo 46 - Norme transitorie
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla data
di pubblicazione all'Albo Pretorio della Città ad eccezione dell'articolo 6
"Consulta Comunale del volontariato animalista. Istituzione" che
entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.
GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NEL
REGOLAMENTO
Vivere in stato di cattività: vivere rinchiuso in gabbia o
comunque privo di libertà.
Caratteristiche etologiche: caratteristiche proprie della
specie cui ci si riferisce.
Ecosistema: ambiente naturale unitario
(p.e. un bosco), comprensivo degli organismi animali e vegetali che vi hanno
dimora e che in esso trovano le condizioni per un loro sviluppo equilibrato;
ogni ecosistema tende a conservarsi se non intervengono alterazioni ecologiche.
Specie aviarie: volatili.
Animali omeotermi: animali che mantengono il corpo
alla stessa temperatura indipendentemente dalla temperatura ambientale.
Fauna autoctona: animali che vivono nei luoghi
in cui sono nati.
Deiezioni: escrementi.
Gatto libero: gatto che vive in libertà e
frequenta abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.
Colonia felina: gruppo di gatti liberi che
vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso territorio pubblico o
privato.
Habitat di colonia felina: territorio pubblico o privato
nel quale vive abitualmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal
numero di soggetti che la compongono.
Gattara/gattaro: persona che volontariamente e
gratuitamente si occupa della cura e del mantenimento delle colonie feline e
dei gatti liberi.
Fauna alloctona: animali che vivono in luogo
diverso da quello da cui provengono.
Stabulazione: luogo di stazionamento di
animali.
Malattie zoonosiche: malattie infettive degli
animali, trasmissibili all'uomo.
Sinantropi: animali che vivono a contatto
con l'uomo.
Malattie infestive: malattie provocate da
parassiti.
Ectoparassiti: parassiti della pelle, ad
esempio zecche e pulci.