Div.
Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino
Direzione Patrimonio
Settore Associazioni-Contratti Attivi-Amministrazioni
2011 01245/131
n. ord. 127
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 LUGLIO 2011
(proposta dalla G.C. 8 marzo 2011)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO
Piero, i Consiglieri:
ALTAMURA Alessandro ALUNNO Guido Maria AMBROGIO Paola APPENDINO Chiara BERTHIER Ferdinando BERTOLA Vittorio CARBONERO Roberto CAROSSA Mario CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia DELL'UTRI Michele FURNARI Raffaella |
GRECO LUCCHINA Paolo GRIMALDI Marco LEVI Marta LEVI-MONTALCINI Piera LIARDO Enzo LO RUSSO Stefano MAGLIANO Silvio MANGONE Domenico MARRONE Maurizio MORETTI Gabriele MUSY Alberto |
MUZZARELLI Marco NOMIS Fosca PAOLINO Michele PORCINO Giovanni RATTAZZI Giulio Cesare RICCA Fabrizio SCANDEREBECH Federica TRICARICO Roberto TRONZANO Andrea VENTURA Giovanni VIALE Silvio |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 36 presenti,
nonché gli Assessori: GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - PASSONI Gianguido -
PELLERINO Mariagrazia.
Risultano assenti i
Consiglieri: CARRETTA Domenico - COPPOLA Michele - CURTO Michele - GENISIO
Domenica - SBRIGLIO Giuseppe.
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr.
Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Viano, fatta propria dal Sindaco Fassino ai sensi dell'articolo 34 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale.
L'articolo 52 comma 1 del Decreto citato definisce detta
autonomia quale capacità di "disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano
le disposizioni di legge vigenti.".
Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dal
suddetto articolo 52, si propone nel testo allegato (allegato 1) l'approvazione
del "Regolamento delle entrate derivanti da canoni di locazione e
concessione degli immobili di proprietà comunale", in modo da disciplinare
le modalità di riscossione, uniformando alcuni aspetti della riscossione a quanto
già previsto dal Regolamento delle Entrate Tributarie.
Il Testo Unico
delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, all'articolo 42 lettera a), stabilisce la competenza del
Consiglio Comunale in materia di approvazione di Regolamenti propri dell'Ente.
L'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dispone che i regolamenti delle entrate devono essere approvati non oltre il termine previsto per il bilancio di previsione.
Tutto ciò premesso,
Dato
atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di dare atto
che, ai sensi dell'articolo 44, comma 3 del Regolamento comunale n. 224 - Decentramento
si prescinde dalla richiesta dei pareri delle Circoscrizioni, in quanto si
ravvisa la carenza di interesse diretto circoscrizionale;
3) di
dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed
unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.
ALL'EDILIZIA PRIVATA ED AL PATRIMONIO
F.to Viano
Si esprime parere favorevole
sulla regolarità tecnica.
IL DIRETTORE
DIREZIONE PATRIMONIO
F.to Villari
IL DIRIGENTE
SETTORE ASSOCIAZIONI - CONTRATTI ATTIVI, AMMINISTRAZIONE
F.to Mosca
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla
votazione nei modi di regolamento.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Ambrogio Paola, Carossa Mario, Marrone Maurizio, Musy Alberto
Non partecipano alla votazione:
Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Furnari Raffaella, Greco
Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Ricca
Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea
PRESENTI 23
VOTANTI 21
ASTENUTI 2:
Appendino Chiara,
Bertola Vittorio
FAVOREVOLI 21:
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Cassiani Luca, Centillo
Maria Lucia, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente
Ferraris Giovanni Maria, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo
Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis
Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio
Cesare, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio
Il Presidente
dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.
Il Presidente pone
in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla
votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Ambrogio Paola, Carossa Mario, il Vicepresidente Vicario Magliano
Silvio, Marrone Maurizio, Musy Alberto
Non partecipano alla votazione:
Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero
Roberto, Furnari Raffaella, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio,
Scanderebech Federica, Tronzano Andrea
PRESENTI 21
VOTANTI 21
FAVOREVOLI 21:
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Cassiani Luca, Centillo
Maria Lucia, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente
Ferraris Giovanni Maria, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo
Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis
Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio
Cesare, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del
provvedimento.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Penasso
IL PRESIDENTE
Ferraris
REGOLAMENTO
DELLE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE DI IMMOBILI DEL
COMUNE DI TORINO
Articolo
1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento, adottato
nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15
dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche e integrazioni, contiene la
disciplina della riscossione dei canoni patrimoniali, dovuti alla Città di
Torino in quanto titolare di diritto di proprietà degli immobili o di altro
diritto reale, a fronte di contratti di locazione o di concessione, anche
successivamente alla scadenza dei termini contrattuali.
Articolo 2 - Forme di gestione
1. La riscossione delle entrate patrimoniali è
effettuata direttamente fino a quando l'Amministrazione Comunale non disponga
diversamente nel rispetto delle disposizioni di legge contenute nel Decreto
Legislativo 446/1997 e nel D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.
2. In caso di affidamento a terzi
dell'attività di riscossione delle entrate disciplinate dal presente
Regolamento, il soggetto affidatario svolgerà la propria funzione con gli
stessi poteri, prerogative e doveri che spettano all'Amministrazione pubblica.
3. L'affidamento della gestione a terzi non
deve comportare oneri aggiuntivi per l'utente/contraente nella fase di
riscossione volontaria.
Articolo 3 - Gestione e riscossione delle entrate -
Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva delle entrate è
effettuata dall'ufficio competente, ovvero dalla Società incaricata della
riscossione, con l'adozione degli
strumenti giuridici che la legge attribuisce agli Enti Locali, in particolare
attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639.
2. Prima di procedere alla fase della
riscossione coattiva l'ufficio competente, o altro soggetto incaricato, dovrà
inviare solleciti di pagamento ex articolo 1219 del Codice Civile per rinnovare
la pretesa creditoria dell'Amministrazione.
3. La società incaricata della riscossione
svolge la propria funzione con gli stessi poteri, prerogative e doveri che
spettano all'Amministrazione pubblica.
4. Allo stesso soggetto possono essere
affidate la gestione e/o la riscossione volontaria/spontanea delle entrate
patrimoniali del Comune di Torino.
Articolo
4 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento
1. L'organo esecutivo preposto ex lege
individua i criteri da applicare per la concessione dì eventuali rateizzazioni
delle somme dovute, anche su più annualità, secondo un piano rateale firmato
per accettazione dal locatario/concessionario secondo le indicazioni contenute
nel suddetto piano; pertanto, a seguito di richiesta del contraente/occupante
l'immobile, il soggetto preposto alla riscossione provvederà ad applicare detti
criteri concedendo, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva
difficoltà finanziaria e negli altri casi in cui ricorrano i presupposti, apposito piano rateale. Sugli importi
rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 5 del presente
Regolamento, oltre al rimborso delle spese. Delle rateizzazioni concesse
dovranno essere fornite periodicamente adeguate rendicontazioni.
2. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare
riscontro alla richiesta di rateizzazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
3. La rateizzazione non è consentita:
- quando
è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od
immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
- quando il richiedente risulta moroso relativamente
a precedenti rateazioni o dilazioni;
- se l'importo complessivamente dovuto è
inferiore a Euro 300,00.
4. La durata del piano rateale non può
eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro
4.000,00 ed in cinque anni, se superiore.
5. L'ammontare di ogni rata mensile non può
essere inferiore a Euro 50,00.
6. Il locatario/concessionario decade
automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono
immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di
riscossione, al verificarsi del mancato pagamento di 3 rate mensili
consecutive, o comunque di rate corrispondenti ad un periodo massimo di 6 mesi
ed in assenza della ridefinizione e sottoscrizione di un nuovo piano di
rateizzazione (la cui durata rientri nei limiti di cui al precedente comma 4),
il tutto senza che siano trascorsi più di 6 mesi dalla data prevista per il
primo pagamento non effettuato. Qualora il mancato pagamento venisse reiterato,
non sarà comunque concessa una ridefinizione del nuovo piano di rientro.
Articolo
5 - Interessi sui provvedimenti di rateizzazione
1. Sulle somme dovute all'Amministrazione a
fronte di pagamento rateale di cui all'articolo 4 del presente Regolamento,
sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, ove la
rateizzazione sia concessa ancora nella fase di riscossione volontaria (ivi
compresa la fase di intimazione), al tasso di interesse legale, maggiorato
secondo le indicazioni fornite dall'organo esecutivo, nel caso di rateizzazione
concessa in fase di riscossione coattiva. Gli interessi sono calcolati con
maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti
esigibili.
Articolo 6 - Autotutela
1. A fini di autotutela nel corso
dell'esercizio dell'azione amministrativa, l'atto di riscossione può essere
motivatamente sospeso o annullato parzialmente o totalmente. Il provvedimento
può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione a seguito di adeguata,
preventiva istruttoria.
2. Il contribuente, per mezzo di istanza resa
alla Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, può richiedere
l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo o infondato.
3. L'eventuale diniego dell'Amministrazione
deve essere comunicato al locatario/concessionario.
4. L'atto di annullamento deve essere
notificato al locatario/concessionario al pari dell'atto di sospensione degli
effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
Articolo 7 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento,
si applicano le disposizioni di legge vigenti.