Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino

Direzione Patrimonio

Settore Associazioni-Contratti Attivi-Amministrazioni 

 

2011 01245/131

n. ord. 127

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 LUGLIO 2011

 

(proposta dalla G.C. 8 marzo 2011)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

 

ALTAMURA Alessandro

ALUNNO Guido Maria

AMBROGIO Paola

APPENDINO Chiara

BERTHIER Ferdinando

BERTOLA Vittorio

CARBONERO Roberto

CAROSSA Mario

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

DELL'UTRI Michele

FURNARI Raffaella

GRECO LUCCHINA Paolo

GRIMALDI Marco

LEVI Marta

LEVI-MONTALCINI Piera

LIARDO Enzo

LO RUSSO Stefano

MAGLIANO Silvio

MANGONE Domenico

MARRONE Maurizio

MORETTI Gabriele

MUSY Alberto

MUZZARELLI Marco

NOMIS Fosca

PAOLINO Michele

PORCINO Giovanni

RATTAZZI Giulio Cesare

RICCA Fabrizio

SCANDEREBECH Federica

TRICARICO Roberto

TRONZANO Andrea

VENTURA Giovanni

VIALE Silvio

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 36 presenti, nonché gli Assessori: GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CARRETTA Domenico - COPPOLA Michele - CURTO Michele - GENISIO Domenica - SBRIGLIO Giuseppe.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

 

SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TORINO. APPROVAZIONE.

 

Proposta dell'Assessore Viano, fatta propria dal Sindaco Fassino ai sensi dell'articolo 34 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale.  

 

       La principale fonte attuativa dell'autonomia regolamentare degli Enti Locali in materia di gestione delle entrate proprie è il titolo III del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

       L'articolo 52 comma 1 del Decreto citato definisce detta autonomia quale capacità di "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.".

       Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dal suddetto articolo 52, si propone nel testo allegato (allegato 1) l'approvazione del "Regolamento delle entrate derivanti da canoni di locazione e concessione degli immobili di proprietà comunale", in modo da disciplinare le modalità di riscossione, uniformando alcuni aspetti della riscossione a quanto già previsto dal Regolamento delle Entrate Tributarie.

       Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 42 lettera a), stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in materia di approvazione di Regolamenti propri dell'Ente.

       L'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dispone che i regolamenti delle entrate devono essere approvati non oltre il termine previsto per il bilancio di previsione.   

       Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

       Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

       Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

       favorevole sulla regolarità tecnica;

       favorevole sulla regolarità contabile;

       Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)     di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'allegato testo contenente l'istituzione del "Regolamento delle entrate derivanti da canoni di locazione e concessione di immobili di proprietà comunale" (all. 1 - n.           ), fermo restando che lo stesso potrà essere in futuro ricompreso in un eventuale regolamento che venisse approvato in materia di valorizzazione patrimoniale dei beni di proprietà della Città;

2)     di dare atto che, ai sensi dell'articolo 44, comma 3 del Regolamento comunale n. 224 - Decentramento si prescinde dalla richiesta dei pareri delle Circoscrizioni, in quanto si ravvisa la carenza di interesse diretto circoscrizionale;

3)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA,

ALL'EDILIZIA PRIVATA ED AL PATRIMONIO

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRETTORE

DIREZIONE PATRIMONIO

F.to Villari

 

IL DIRIGENTE

SETTORE ASSOCIAZIONI - CONTRATTI ATTIVI, AMMINISTRAZIONE

F.to Mosca

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

  

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento, comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ambrogio Paola, Carossa Mario, Marrone Maurizio, Musy Alberto

 

Non partecipano alla votazione:

Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Furnari Raffaella, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea

 

PRESENTI 23

VOTANTI 21

 

ASTENUTI 2:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio

 

FAVOREVOLI 21:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

 

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ambrogio Paola, Carossa Mario, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Musy Alberto

 

Non partecipano alla votazione:

Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Furnari Raffaella, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea

 

PRESENTI 21

VOTANTI 21

 

FAVOREVOLI 21:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Ferraris

 


 

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE DI IMMOBILI DEL COMUNE DI TORINO

 

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1.     Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche e integrazioni, contiene la disciplina della riscossione dei canoni patrimoniali, dovuti alla Città di Torino in quanto titolare di diritto di proprietà degli immobili o di altro diritto reale, a fronte di contratti di locazione o di concessione, anche successivamente alla scadenza dei termini contrattuali.

 

Articolo 2 - Forme di gestione

1.     La riscossione delle entrate patrimoniali è effettuata direttamente fino a quando l'Amministrazione Comunale non disponga diversamente nel rispetto delle disposizioni di legge contenute nel Decreto Legislativo 446/1997 e nel D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

2.     In caso di affidamento a terzi dell'attività di riscossione delle entrate disciplinate dal presente Regolamento, il soggetto affidatario svolgerà la propria funzione con gli stessi poteri, prerogative e doveri che spettano all'Amministrazione pubblica.

3.     L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per l'utente/contraente nella fase di riscossione volontaria.

 

Articolo 3 - Gestione e riscossione delle entrate - Riscossione coattiva

1.     La riscossione coattiva delle entrate è effettuata dall'ufficio competente, ovvero dalla Società incaricata della riscossione,  con l'adozione degli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli Enti Locali, in particolare attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639.

2.     Prima di procedere alla fase della riscossione coattiva l'ufficio competente, o altro soggetto incaricato, dovrà inviare solleciti di pagamento ex articolo 1219 del Codice Civile per rinnovare la pretesa creditoria dell'Amministrazione.

3.     La società incaricata della riscossione svolge la propria funzione con gli stessi poteri, prerogative e doveri che spettano all'Amministrazione pubblica.

4.     Allo stesso soggetto possono essere affidate la gestione e/o la riscossione volontaria/spontanea delle entrate patrimoniali del Comune di Torino.

 

Articolo 4 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1.     L'organo esecutivo preposto ex lege individua i criteri da applicare per la concessione dì eventuali rateizzazioni delle somme dovute, anche su più annualità, secondo un piano rateale firmato per accettazione dal locatario/concessionario secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano; pertanto, a seguito di richiesta del contraente/occupante l'immobile, il soggetto preposto alla riscossione provvederà ad applicare detti criteri concedendo, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria e negli altri casi in cui ricorrano i presupposti,  apposito piano rateale. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 5 del presente Regolamento, oltre al rimborso delle spese. Delle rateizzazioni concesse dovranno essere fornite periodicamente adeguate rendicontazioni.

2.     L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateizzazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

3.     La rateizzazione non è consentita:

-      quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;

-      quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;

-      se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 300,00.

4.     La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 4.000,00 ed in cinque anni, se superiore.

5.     L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.

6.     Il locatario/concessionario decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione, al verificarsi del mancato pagamento di 3 rate mensili consecutive, o comunque di rate corrispondenti ad un periodo massimo di 6 mesi ed in assenza della ridefinizione e sottoscrizione di un nuovo piano di rateizzazione (la cui durata rientri nei limiti di cui al precedente comma 4), il tutto senza che siano trascorsi più di 6 mesi dalla data prevista per il primo pagamento non effettuato. Qualora il mancato pagamento venisse reiterato, non sarà comunque concessa una ridefinizione del nuovo piano di rientro.

 

Articolo 5 - Interessi sui provvedimenti di rateizzazione

1.     Sulle somme dovute all'Amministrazione a fronte di pagamento rateale di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, ove la rateizzazione sia concessa ancora nella fase di riscossione volontaria (ivi compresa la fase di intimazione), al tasso di interesse legale, maggiorato secondo le indicazioni fornite dall'organo esecutivo, nel caso di rateizzazione concessa in fase di riscossione coattiva. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

 

Articolo 6 - Autotutela

1.     A fini di autotutela nel corso dell'esercizio dell'azione amministrativa, l'atto di riscossione può essere motivatamente sospeso o annullato parzialmente o totalmente. Il provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione a seguito di adeguata, preventiva istruttoria.

2.     Il contribuente, per mezzo di istanza resa alla Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo o infondato.

3.     L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato al locatario/concessionario.

4.     L'atto di annullamento deve essere notificato al locatario/concessionario al pari dell'atto di sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

 

Articolo 7 - Disposizioni finali

1.     Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.