Div.
Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino
Direzione Patrimonio
Settore Valorizzazione Patrimonio Immobiliare
n. ord. 126
2011 01069/131
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 LUGLIO 2011
(proposta dalla G.C. 1 marzo 2011)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO
Piero, i Consiglieri:
ALTAMURA Alessandro ALUNNO Guido Maria AMBROGIO Paola APPENDINO Chiara BERTHIER Ferdinando BERTOLA Vittorio CARBONERO Roberto CAROSSA Mario CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia DELL'UTRI Michele FURNARI Raffaella |
GRECO LUCCHINA Paolo GRIMALDI Marco LEVI Marta LEVI-MONTALCINI Piera LIARDO Enzo LO RUSSO Stefano MAGLIANO Silvio MANGONE Domenico MARRONE Maurizio MORETTI Gabriele MUSY Alberto |
MUZZARELLI Marco NOMIS Fosca PAOLINO Michele PORCINO Giovanni RATTAZZI Giulio Cesare RICCA Fabrizio SCANDEREBECH Federica TRICARICO Roberto TRONZANO Andrea VENTURA Giovanni VIALE Silvio |
In
totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 36 presenti, nonché gli Assessori:
GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia.
Risultano assenti i
Consiglieri: CARRETTA Domenico - COPPOLA Michele - CURTO Michele - GENISIO
Domenica - SBRIGLIO Giuseppe.
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr.
Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
Con successiva
deliberazione consiliare in data 26 novembre 2007 (mecc. 2007 07358/008), a
seguito della procedura competitiva attivata per l'individuazione della SGR
qualificata per la gestione di un fondo, veniva autorizzata l'alienazione, mediante apporto e/o vendita al fondo, di
alcuni immobili di proprietà comunale, tra i quali venivano individuate sette
palazzine ubicate all'interno del Lotto III del Villaggio Olimpico ex
MOI, aventi accesso da via Giordano Bruno n. 181, realizzate in occasione dei
XX Giochi Olimpici Invernali dall'"Agenzia per lo Svolgimento dei XX
Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" istituita con Legge 9 ottobre 2000
n. 285 e s.m.i.. La SGR così individuata ("Pirelli & C. Real Estate
Opportunities Società di Gestione del Risparmio" S.p.A., ora denominata
"Pirelli Re SGR"), al fine del perfezionamento dell'operazione, ha
messo a disposizione della Città un Fondo già costituito, successivamente
denominato "Fondo Città di Torino. Fondo comune di investimento immobiliare
di tipo chiuso" del quale la Città detiene il 34.8 per cento delle quote.
L'atto di apporto al Fondo è stato conseguentemente formalizzato in data 20
dicembre 2007 a rogito notaio Astore e ha comportato il trasferimento della
proprietà degli edifici ubicati nel Lotto III denominati "Palazzine B2,
D0, F0, E1, F2, D2 e E4-F4", oltre a n.125 posti auto interrati di
pertinenza (il tutto corrispondente ad una SLP pari a 12.178 mq.), verso un
corrispettivo complessivo pari ad Euro 16.404.120,00.
Nell'atto di apporto
veniva specificato che sarebbe stato redatto a cura e spese della Città - od
altro soggetto da essa designato - il Regolamento di Comprensorio per la
disciplina delle parti comuni dell'intero Lotto, che l'Assemblea dei condomini
ha approvato all'unanimità in data 12 novembre 2009 ed in data 26 novembre
2009. Si allega al presente provvedimento il testo di tale Regolamento, per
l'opportuna ratifica occorrente al fine del suo successivo deposito in atto
pubblico (allegato1).
Tra le parti comuni
deve intendersi ricompresa anche l'area urbana circostante agli immobili
facenti parte del lotto III, censita al Catasto Terreni al foglio 1422 mappale
185. L'inclusione di tale area tra le parti comuni non solo consente di avere
un unico soggetto gestore per la manutenzione, sia pure ripartendo gli oneri in
proporzione alle rispettive quote millesimali, ma attribuisce anche un disegno
unitario agli spazi comuni rendendoli omogenei rispetto alle aree comuni degli
altri Lotti dell'ex Villaggio Olimpico. Contestualmente, può trattarsi in
maniera unitaria la gestione delle griglie di areazione dell'autorimessa
interrata e della sovrastante soletta, delle quali ciascun condomino si farà
carico pro quota in qualità di comproprietario.
Del resto, nell'atto
mediante il quale la Città ha trasferito alla Coni Servizi S.p.A. la proprietà
delle Palazzine 1 (A1) e 4 (B0), sempre ubicate nel Lotto III, con relativi n.
40 posti auto interrati, è stata trasferita una quota proporzionale di
comproprietà sulle parti comuni (ivi compresa tale area urbana), del complesso
immobiliare costituente il Lotto III (a tali immobili sono stati, anzi,
attribuiti rispettivamente m/m 96,66, m/m 68,37 e m/m 9,49 di compartecipazione
alle spese generali del Comprensorio). Del pari, nell'atto di trasferimento della
proprietà alla "Fondazione 20 marzo 2006" delle Palazzine 2 (A4) e 3
(C4) con relativi posti auto interrati, facenti parte del medesimo Lotto, si
dava atto che la medesima area costituiva parte comune del comprensorio ed agli
immobili conferiti sono stati attribuiti rispettivamente m/m 103,52, m/m 87,77
e m/m 2,61 di compartecipazione alle spese generali del Comprensorio stesso.
Viceversa, l'atto di
apporto al Fondo sopra indicato non menziona esplicitamente l'area urbana
circostante alle sette palazzine, ancorché la stessa debba ritenersi trasferita
unitamente alle ulteriori parti comuni, come dimostrato dal fatto che la Città
ha apportato allo stesso la proprietà piena dei posti auto interrati e non la
proprietà superficiaria in sottosuolo, come di solito avviene per i parcheggi
pertinenziali, la cui soletta rimane nella titolarità della Città.
Con il presente
provvedimento si intende dunque riconoscere che il terreno censito al Catasto
Terreni al foglio 1422 particella 185 - originariamente di proprietà comunale
in forza di Decreto di espropriazione del Prefetto della Provincia di Torino n.
13447 in data 14 maggio 1920 (debitamente registrato e trascritto) - è stato
trasferito pro quota al Fondo; conseguentemente, a quest'ultimo spetta, secondo
quanto deliberato dalle Assemblee dei condomini sopra indicate, una quota
millesimale di compartecipazione alle spese generali pari a 561,37 (di cui m/m
531,71 per le Palazzine e m/m 29,66 per i posti auto), residuando alla Città,
ancora proprietaria della Palazzina 6 (C1) che ospita l'Ostello della Gioventù,
la quota millesimale pari a 70,20.
Inoltre, il presente provvedimento costituisce occasione per
rilevare che il Fondo ha recentemente manifestato la necessità di collocare la
recinzione del lotto III - sul lato prospettante la ferrovia - in posizione
avanzata rispetto al confine catastale. L'attuale confine catastale della
particella 185 sopra indicata coincide, infatti, con l'allineamento degli
edifici conferiti al Fondo medesimo. E' di tutta evidenza come la realizzazione
della recinzione su tale allineamento porterebbe ad avere unità abitative a
piano terra affacciate direttamente su spazio pubblico, con ovvi problemi di
introspezione e sicurezza e con difficoltà di commerciabilità degli stessi. Per
tali ragioni, la recinzione del Lotto III potrebbe essere collocata in linea
non solo con quella dell'adiacente Lotto IV sul quale sono ubicati gli uffici
dell'Arpa, ma anche con i confini dei restanti Lotti dell'ex Villaggio Olimpico
.
A tal fine si rende necessario apportare una lieve modifica
alle aree di concentrazione edificatoria e conseguentemente alle aree a servizi
così come individuate nella tavola "destinazioni d'uso" costituente
allegato al presente provvedimento (allegato 2); conseguentemente, può in tal
modo procedersi alla vendita al Fondo della porzione di terreno comunale
occorrente per consentire agli edifici prospicienti la via Zino Zini di
disporre di un distacco volto ad evitare l'affaccio diretto sul suolo pubblico,
al cui confine possa essere poi posizionata la recinzione del Lotto. Si tratta
di una striscia di terreno, dell'estensione di mq. 310 circa, censita al
Catasto Terreni al foglio 1422 particella 188 parte (ed, eventualmente, a
seguito dell'occorrente frazionamento, particella 187 parte), il cui
corrispettivo è stato determinato dal civico Settore Valutazioni in Euro
2.635,00 fuori campo IVA..
Con riguardo alla destinazione urbanistica di tale porzione di
terreno, deve precisarsi che con deliberazione del Consiglio Comunale in data
29 novembre 2010 (mecc.2010 06346/009), è stata adottata la variante n. 227 al
P.R.G. ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della L.U.R. concernente gli ambiti
12.24 Mercati Generali e 16.33 Guala. Tale variante, definitivamente approvata
con deliberazione consiliare del 24 febbraio 2011 (mecc. 2011 00332/009),
articola la scheda normativa della Z.U.T. 12.24 Mercati Generali in due parti:
la prima, relativa al Villaggio Olimpico che qui interessa, identifica la UMI I
coincidente con il Lotto I dell'ex M.O.I. e la UMI II, che comprende l'Edificio
C del Lotto II Arcate ed i Lotti III, IV e V dell'ex M.O.I. stesso. Nell'ambito
di quest'ultima, a cui viene attribuita una SLP massima pari a mq. 68.150, la
striscia di terreno facente parte del Lotto III che si intende alienare al
Fondo viene identificata come area a servizi pubblici, in quanto contribuisce
al soddisfacimento del relativo fabbisogno (cfr. la tavola allegata alla
Variazione urbanistica ai sensi della Legge 285/2000 approvata con
determinazione dirigenziale n. 324 del 10 luglio 2006). Tali modifiche vengono
riportate nell'allegato n. 2 - Destinazioni d'uso della Z.U.T. 12.24 Mercati
Generali.
Conseguentemente, tale
striscia appartiene al patrimonio indisponibile della Città e segue il regime
giuridico di cui all'articolo 828 comma 2 del Codice Civile.
Tuttavia, trattandosi
di una porzione di esigua estensione (circa mq. 310) e considerata la necessità
di allineare ed uniformare il confine di tutti i Lotti prospiciente la
ferrovia, anche al fine di dare coerenza all'intera UMI II, si è ipotizzato di
attribuire la destinazione a servizi ad un'altra porzione del Lotto III,
ubicata sul fronte di via Giordano Bruno, raffigurata nella tavola allegata
(allegato 3) in colore verde, e di destinare l'area da cedere al Fondo,
individuata con il numero 2 nella tavola medesima, ad area di concentrazione
dell'edificato. In tal modo, non viene alterata la dotazione quantitativa di
standard a servizi dell'UMI II, compensandosi gli standard che vengono meno
(mq. 310) con la pubblica fruibilità di altra porzione del lotto di uguale
superficie.
Considerato che, come sopra esposto, detta porzione
costituisce parte comune del comprensorio, è necessario che i condomini (Coni
Servizi S.p.A., Fondazione 20 marzo 2006 e Fondo Città di Torino) la
assoggettino ad uso pubblico perpetuo facendosi in tal modo carico della sua
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Con il presente provvedimento si approva dunque l'alienazione al "Fondo Città di Torino" del terreno comunale dell'estensione di circa mq. 310 circa attualmente censita al Catasto Terreni al foglio 1422 particella 188 parte (ed, eventualmente, a seguito dell'occorrente frazionamento, particella 187 parte), verso il corrispettivo di Euro 2.635,00 che il Fondo verserà in sede di atto. Sono poste a carico dell'acquirente il frazionamento catastale occorrente per l'esatta individuazione di tale terreno e per la corretta trascrizione dell'atto nei pubblici registri immobiliari, nonchè le spese di atto, fiscali e conseguenti. In forza di tali operazioni catastali la superficie oggetto di vendita potrebbe subire lievi modificazioni di estensione che, se contenute nei limiti di cui all'articolo 1538 del Codice Civile, non determineranno comunque variazione dell'ammontare del corrispettivo pattuito.
Tutto ciò premesso,
Vista la deliberazione del
Consiglio Comunale in data 26 novembre 2007 (mecc. 2007 07358/008);
Vista la
deliberazione della Giunta Comunale in data 3 novembre 2009 (mecc. 2009
07161/008);
Dato atto
che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di ratificare le decisioni dell'Assemblea
di condomini del comprensorio costituito dal Lotto III dell'ex Villaggio
Olimpico ex M.O.I. assunte nelle sedute del 12 novembre 2009 e del 26 novembre
2009, nelle quali è stato approvato all'unanimità il Regolamento di
Comprensorio per la disciplina delle parti comuni del Lotto stesso, allegato al
presente provvedimento (all. 1 - n.
), dando mandato al rappresentante della Città per il suo deposito in
atto pubblico;
2) di approvare che costituisca parte comune
dell'intero Lotto III dell'ex Villaggio Olimpico ex M.O.I. l'area circostante i
fabbricati censita al Catasto Terreni al foglio 1422 particella 185, le cui
spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria saranno poste a carico dei
comproprietari del Lotto (ivi compresa la Città) nella misura indicata in
narrativa e quale risultante dal Regolamento di cui al precedente punto 1);
3) di approvare la nuova tavola
"Destinazioni d'uso Z.U.T. 12.24 Mercati Generali" (all. 2 - n.
)
che identifica la configurazione delle aree fondiarie e delle aree a servizi
della Z.U.T. medesima;
4) di sclassificare la porzione di terreno di
proprietà comunale affacciantesi su via Zino Zini dell'estensione di circa mq.
310 circa, censita al Catasto Terreni al foglio 1422 particella 188 parte (ed,
eventualmente, a seguito dell'occorrente frazionamento, particella 187 parte),
dichiarandone il passaggio al patrimonio disponibile;
5) di disporre che i comproprietari del Lotto
III dell'ex Villaggio Olimpico assoggettino all'uso pubblico perpetuo, mediante
apposito atto pubblico, la porzione di terreno raffigurata in verde nella
tavola costituente allegato 3 (all. 3 - n. ),
assumendosene contestualmente gli oneri di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ai quali contribuirà anche la Città - fino a quando manterrà la
proprietà della Palazzina 6 - in misura pari a 70,20 millesimi;
6) di approvare l'alienazione al "Fondo
Città di Torino" dell'area comunale dell'estensione di circa mq. 310 circa
attualmente censita al Catasto Terreni al foglio 1422 particella 188 parte (ed,
eventualmente, a seguito dell'occorrente frazionamento, particella 187 parte),
verso il corrispettivo di Euro 2.635,00 fuori campo IVA che il Fondo verserà
integralmente in sede di atto;
7) di approvare che il terreno di cui sopra
venga venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova (che
l'acquirente dovrà dichiarare di ben conoscere, rinunciando ad ogni pretesa od
eccezione), libera da persone, diritti reali (salva l'eventuale presenza di
sottoservizi) e personali, ipoteche, privilegi, iscrizioni di pregiudizio, liti
pendenti, arretrati di imposte e tasse, con ogni diritto, azione, pertinenza e
dipendenza, con le garanzie di legge per evizione e molestie nel possesso; il
Fondo dovrà obbligarsi altresì a tenere indenne la Città da ogni onere connesso
all'eventuale esecuzione di opere di messa in sicurezza e di bonifica
ambientale, rimozione e smaltimento rifiuti dovesse rendersi necessaria in
relazione all'area ceduta;
8) di porre a carico del "Fondo Città di
Torino" le operazioni catastali occorrenti per l'esatta individuazione del
terreno oggetto di alienazione e per la corretta trascrizione dell'atto nei
pubblici registri immobiliari, nonchè le spese di atto, fiscali e conseguenti,
richiamati i benefici fiscali di legge. In forza di tali operazioni catastali
la superficie oggetto di vendita potrebbe subire lievi modificazioni di
estensione, che, se contenute nei limiti di cui all'articolo 1538 del Codice
Civile, non determineranno comunque variazione dell'ammontare del corrispettivo
pattuito;
9) di demandare ai dirigenti competenti la
presa d'atto dei nuovi dati catastali che assumerà l'area successivamente
all'esecuzione del frazionamento occorrente, nonché l'adozione di tutti i
provvedimenti che si dovessero rendere necessari al fine della formalizzazione
dell'atto di vendita;
10) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
ALL'EDILIZIA
PRIVATA
ED AL PATRIMONIO
F.to
Viano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRETTORE
DIREZIONE PATRIMONIO
F.to Villari
IL
DIRETTORE
DIREZIONE
URBANISTICA
F.to
Gilardi
IL DIRIGENTE
SETTORE VALORIZZAZIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
F.to Cei
IL
DIRIGENTE
SETTORE
VALUTAZIONI
F.to
Beltramino
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
Il Presidente pone in
votazione il provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione
nei modi di regolamento.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Carossa Mario, il Sindaco Fassino Piero, Furnari Raffaella
Non partecipano alla votazione:
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero
Roberto, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano
Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea
PRESENTI 23
VOTANTI 21
ASTENUTI 2:
Musy Alberto,
Scanderebech Federica
FAVOREVOLI 21:
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Berthier Ferdinando,
Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris
Giovanni Maria, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo
Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca,
Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare,
Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio
Il Presidente
dichiara approvata la proposta della Giunta.
Il Presidente pone
in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla
votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Carossa Mario, il Sindaco Fassino Piero, Furnari Raffaella
Non partecipano
alla votazione:
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero
Roberto, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano
Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea
PRESENTI 23
VOTANTI 21
ASTENUTI 2:
Musy Alberto,
Scanderebech Federica
FAVOREVOLI 21:
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Berthier Ferdinando,
Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni
Maria, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano,
Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino
Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Tricarico
Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio
Il Presidente
dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Penasso
IL PRESIDENTE
Ferraris