Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Ufficio Procedure Amm.ve Urbanistiche
n.
ord. 129
2011 00934/009
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12
SETTEMBRE 2011
(proposta dalla G.C. 22 febbraio 2011)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO
Piero, i Consiglieri:
ALTAMURA Alessandro ALUNNO Guido Maria AMBROGIO Paola APPENDINO Chiara BERTHIER Ferdinando BERTOLA Vittorio CARBONERO Roberto CAROSSA Mario CARRETTA Domenico CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CURTO Michele DELL'UTRI Michele |
FURNARI Raffaella GENISIO Domenica GRECO LUCCHINA Paolo GRIMALDI Marco LEVI Marta LEVI-MONTALCINI Piera LIARDO Enzo LO RUSSO Stefano MAGLIANO Silvio MANGONE Domenico MARRONE Maurizio MORETTI Gabriele MUSY Alberto |
MUZZARELLI Marco NOMIS Fosca PAOLINO Michele PORCINO Giovanni RATTAZZI Giulio Cesare RICCA Fabrizio SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica TRICARICO Roberto TRONZANO Andrea VENTURA Giovanni VIALE Silvio |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 40 presenti,
nonché gli Assessori: CURTI Ilda - GALLO Stefano - PASSONI Gianguido - PELLERINO
Mariagrazia - SPINOSA Mariacristina - TISI Elide - TEDESCO Giuliana.
Risulta assente il
Consigliere COPPOLA Michele.
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr.
Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
- alle aree di salvaguardia del campo
pozzi della Società Metropolitana Acque di Torino (SMAT) S.p.A., ubicato nei
Comuni di Venaria Reale, Borgaro Torinese e Torino, definite ai sensi
dell'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999;
- all'area di salvaguardia della
captazione di acqua superficiale, con annesso impianto di potabilizzazione,
ubicata al confine con il Comune di Moncalieri, in sponda sinistra del fiume
Po, definita ai sensi del Regolamento Regionale 15/R/2006, emanato in
attuazione della Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61 inerente le prime
disposizioni per l'attuazione del D.Lgs 152/1999;
- alla fascia
di rispetto stradale della nuova circonvallazione di Venaria Reale e Borgaro
Torinese, di collegamento alla Reggia di Venaria, a seguito della nuova
classificazione attribuita al tratto di strada di collegamento tra la rotatoria
"Torino" e la ex SP 9 di Altessano.
In merito alle aree di salvaguardia dei pozzi, si rileva
che si è attualmente in una fase di transizione dalla definizione basata sul
criterio geometrico, adottato dalla normativa nazionale (articolo 94 D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), alla definizione in base ad un criterio cronologico
proposto dalla normativa regionale di riferimento (Legge Regionale 61/2000 e
Regolamento 15/R dell'11 dicembre 2006).
Fino
all'adozione del programma di adeguamento previsto dal citato Regolamento
regionale, lo stesso Regolamento prevede che "le aree di salvaguardia
restano definite sulla base del criterio geometrico definito dalla normativa
statale vigente. Fermi restando i vincoli e le limitazioni di cui alla predetta
normativa statale, ai fini della tutela della risorsa idrica captata nelle
predette aree non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che
comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio
della risorsa stessa".
A seguito
degli approfondimenti di carattere generale svolti presso i competenti settori
regionali, è stato, peraltro, riconosciuto che la definizione con l'obsoleto
criterio geometrico non tiene sempre in considerazione il grado di
vulnerabilità della risorsa e le condizioni idrogeologiche degli acquiferi
captati, mentre il criterio cronologico previsto dal Regolamento individua più
puntualmente l'area da sottoporre a vincoli, suddividendola nell'area di
rispetto ristretta, sulla quale i vincoli sono più restrittivi, ed in quella
allargata con obblighi meno vincolanti.
Ciò
premesso, nelle more della definizione di quanto sopra, la Regione Piemonte ha
concluso i procedimenti relativi alla definizione delle aree di salvaguardia
del campo pozzi compreso tra i Comuni di Borgaro Torinese, Venaria e Torino e
dell'area di salvaguardia della captazione di acqua superficiale ubicata in
sponda sinistra del fiume Po sopra citati.
Conseguentemente
la Città, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento Regionale
15/R/2006, deve recepire nello strumento urbanistico generale, i vincoli
derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia; emanare i provvedimenti
necessari per il rispetto degli stessi e notificare ai proprietari o possessori
dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia i provvedimenti di
definizione con i relativi vincoli.
In riferimento
al campo pozzi SMAT di Venaria Reale, Borgaro Torinese e Torino, la presente
Variante recepisce la determinazione n. 201 del 14 luglio 2005 della Regione
Piemonte Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche avente ad oggetto:
"Comuni di Venaria Reale, Borgaro Torinese e Torino. Ridefinizione delle
aree di salvaguardia del campo pozzi della Società Metropolitana Acque di
Torino S.p.A. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive
modifiche e integrazioni.", elaborata sulla base delle risultanze dello
studio idrogeologico che individua le aree di salvaguardia con il criterio
temporale.
I terreni interessati dalla proposta di ridefinizione delle
aree di salvaguardia generate dalla presenza dei pozzi dell'acquedotto ricadono
in aree destinate dal Piano Regolatore della Città di Torino, prevalentemente a
Servizi pubblici "S" lettera "t - Attrezzature e impianti
tecnologici" e lettera "v - parchi pubblici urbani e
comprensoriali", comprese all'interno del Parco Urbano e Fluviale - ambito
P33 "Area a parco del Villaretto" e soggette alle specifiche
prescrizioni riportate agli articoli 3, 8, 19 e 21 delle Norme Urbanistico
Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) di P.R.G.; in minima parte ricadono in area
normativa "IN - edifici o complessi di edifici a destinazione produttiva
inseriti in zone consolidate per attività produttive", soggetta ai
disposti dell'articolo 8 punto 11 e dell'articolo 14 N.U.E.A. ed in area
normativa "VI - aree non edificate e relativo sottosuolo destinate alla viabilità,
al trasporto pubblico ed alla circolazione".
Gli interventi e gli usi consentiti all'interno di tali
fasce sono rispettivamente riportati all'articolo 27 della Legge Regionale
56/1977 e s.m.i. ed all'articolo 30 delle N.U.E.A..
Per quanto attiene l'aspetto idrogeologico, in conformità
alla variante n. 100 al P.R.G. di adeguamento al Piano per l'Assetto
Idrogeologico (P.A.I.), approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. N.
21-9903 del 27 ottobre 2008, le aree in oggetto ricadono, come si evince
dall'Allegato tecnico n. 3 del P.R.G. "Carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica",
prevalentemente nella "Classe I" - Sottoclasse I di pianura (P) - che
comprende aree edificate ed inedificate, non soggette a pericolo di inondazione
né di allagamento. Gli interventi sono di norma consentiti nel rispetto delle
prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988 e del D.M. 14 gennaio 2008. Porzioni minori
ricadono nelle sottoclassi II(P), IIIb2b(P) e IIIa(P); la sottoclasse II(P), che
coincide con la fascia di territorio di larghezza variabile interposta tra le
aree in classe I e quelle in classe III presenta una graduale variazione di
pericolosità, nella quale gli interventi sia pubblici che privati sono di norma
consentiti. La sottoclasse IIIb2b(P) comprende aree edificate, appartenenti
alla fascia C, che sono state parzialmente inondate e sono considerate
attualmente inondabili, a modesta pericolosità, edificabili, con limitazioni
nella tipologia costruttiva. La sottoclasse IIIa(P) è infine caratterizzata da
aree inedificate, appartenenti alle Fasce A, B e C, che sono state inondate e/o
sono ritenute inondabili per la piena di riferimento. Nel caso in esame, il
limite esterno della sottoclasse IIIa(P) coincide con quello delle "aree
soggette all'onda di piena per collasso dei bacini artificiali". In tali
aree sono ammessi esclusivamente lavori di manutenzione e ristrutturazione
della rete viaria e delle reti tecnologiche esistenti. Per le opere
infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi
essenziali non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato all'articolo 38
delle N.d.A. del PAI ed all'articolo 31 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i.,
in quanto trattasi di aree inidonee a nuovi insediamenti.
Con il presente provvedimento si recepisce, inoltre, quanto
disposto con la determinazione dirigenziale n. 246 del 18 giugno 2009 con la
quale la Regione Piemonte, Direzione Ambiente Settore Servizio Idrico Integrato
ha concluso il procedimento di definizione dell'area di salvaguardia della
captazione di acqua superficiale ubicata in sponda sinistra del fiume Po, con
annesso impianto di potabilizzazione.
La proposta di definizione è stata dimensionata utilizzando
il criterio infrastrutturale (che consiste nel dimensionare le aree di
salvaguardia in modo adeguato a contenere le opere di derivazione ed i relativi
manufatti accessori), come prevede il punto 4 dell'Allegato A del Regolamento
Regionale 15/R del 2006 che individua la zona di rispetto coincidente con la zona
di tutela assoluta, al cui interno sono contenute le opere di presa ed i
relativi manufatti accessori necessari al trattamento (impianto di
potabilizzazione) ed al trasferimento delle acque alla rete. La citata
determinazione dirigenziale stabilisce inoltre che nell'area di salvaguardia si
applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dall'articolo 4 del
Regolamento Regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, relativi alla zona di tutela
assoluta.
Gli immobili interessati dalle aree di salvaguardia di
nuova definizione delle acque destinate al consumo umano riferite all'opera di
presa in oggetto ricadono in aree che il vigente P.R.G. destina prevalentemente
a Servizi Pubblici "S" lettera "t - aree per attrezzature e
impianti tecnologici" e lettera "v - aree per spazi pubblici a parco
per il gioco e lo sport" soggette alle specifiche prescrizioni riportate
all'articolo 19 ed all'articolo 21 delle Norme Urbanistico Edilizie di
Attuazione (N.U.E.A.) di P.R.G..
Gli interventi e gli usi consentiti all'interno di tali
fasce sono rispettivamente riportati all'articolo 27 della Legge Regionale
56/1977 e s.m.i., all'articolo 30 delle N.U.E.A.. ed agli articoli 29, 30, 38 e
39 delle Norme di Attuazione del P.A.I..
Per quanto attiene l'aspetto idrogeologico le aree in
oggetto ricadono, come si evince dall'Allegato tecnico n. 3 del P.R.G.
"Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità
all'utilizzazione urbanistica", nelle sottoclassi II(P), IIIb2(P),
IIIb4(P) e IIIa(P); per quanto riguarda le sottoclassi II(P) e IIIa(P) si
richiama quanto già descritto. La sottoclasse IIIb2(P) comprende, invece, aree
edificate, collocate all'esterno ed all'interno del perimetro del centro abitato, ai sensi dell'articolo 81 della
Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., ricadenti nei territori della fascia C
delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la
fascia B e la fascia C" coincidente con le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio
appartenenti alla Fascia C, che sono state parzialmente inondate e sono
considerate attualmente inondabili. Tali aree possono essere rese edificabili
dopo la realizzazione degli interventi di riassetto territoriale in relazione
ai condizionamenti gravanti sulle singole aree; non sono comunque ammessi
nuovi interventi edificatori interrati al di sotto della quota di
riferimento o al di sotto della quota di massima escursione della falda. La
sottoclasse IIIb4(P) comprende aree edificate, collocate prevalentemente
all'esterno del perimetro del centro abitato, ai sensi dell'articolo 81 della
Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., comprese nei territori della fascia B.
Sull'esistente sono consentiti interventi fino al restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione
d'uso.
Per le opere infrastrutturali
pubbliche o di interesse pubblico, ricadenti all'interno delle sottoclassi
IIIb2(P) e IIIb4(P), riferite a servizi essenziali non altrimenti
localizzabili, vale quanto indicato all'articolo 38 delle N.d.A. del PAI ed
all'articolo 31 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i..
Infine, con
il presente provvedimento si recepisce la deliberazione del Consiglio
Provinciale di Torino del 21 dicembre 2010 (n. prot. 31042/2010) avente ad
oggetto la "Classificazione della Circonvallazione di Venaria Reale e
Borgaro Torinese. Declassificazione e dismissione di tratti di strade
provinciali", con la quale il tratto di strada di collegamento tra la
rotatoria "Torino" e la ex SP 9 di Altessano, originariamente
classificata come "viabilità di tipo D2 - strada urbana di scorrimento in
progetto" con fascia di rispetto pari a 30 metri, viene declassificata a
"strada locale in ambito extraurbano a traffico limitato di tipo F2",
con fascia di rispetto stradale pari a 20 metri e dismessa al Comune di Torino.
In merito
alla classificazione attualmente attribuita dal P.R.G. alla viabilità in
oggetto, si precisa che la stessa rientrava tra gli interventi strutturali
individuati dall'Accordo di Programma Quadro per la valorizzazione della Reggia
di Venaria Reale e del Borgo Castello della Mandria, sottoscritto nel settembre
1999 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Piemonte,
dalla Provincia di Torino e dai Comuni di Torino, Venaria Reale, Druento, per
la realizzazione delle opere di restauro, risanamento e recupero del complesso
della Reggia di Venaria e delle opere infrastrutturali finalizzate al
miglioramento dell'accessibilità.
In tale
contesto, l'Amministrazione Comunale ha predisposto la variante urbanistica
coerente con la nuova soluzione viabilistica progettata dalla Provincia di
Torino in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro sopra citato.
Il
provvedimento richiesto (Variante n. 74 al P.R.G.), configurato come
"Variante semplificata al P.R.G. ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327
e s.m.i., ed approvato definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 137 del 25 ottobre 2004, ha recepito la nuova viabilità di collegamento tra
la tangenziale nord e le Valli di Lanzo, classificata di tipo "D2 - strada
urbana di scorrimento in progetto" con fascia di rispetto pari a 30 metri.
Viste la
natura e la portata dell'opera in allora progettata, si era pertanto reso
necessario procedere all'analisi e/o valutazioni di impatto ambientale ai sensi
dell'articolo 20 della Legge Regionale n. 40/1998 con la redazione dello studio
di impatto ambientale a cura della Provincia di Torino.
Il vigente P.R.G. destina le aree interessate dalle fasce
di rispetto stradale, oggetto del presente provvedimento, a Servizi Pubblici
"S", in particolare a Parco P33 "Parco del Villaretto".
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale
del 9 giugno 2008, n. 12-8931 (pubblicata sul BUR n. 24 del 12 giugno 2008)
inerente il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "'Norme in materia ambientale'. Primi
indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di
Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", si evidenzia che,
ai sensi di tali indirizzi, sono di norma escluse dal processo di valutazione
ambientale:
- le
"Varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in
caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le
varianti di esclusivo adeguamento al PAI";
- le varianti
parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano
la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati,
ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle
tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non
interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs.
42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e
protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".
Per quanto sopra, considerato che la presente variante
parziale al P.R.G. recepisce provvedimenti la cui adozione si è resa necessaria
anche a seguito di subentrate novità normative (nella fattispecie, per quanto
riguarda le fasce di rispetto dei pozzi è stato modificato il criterio di
applicazione di un vincolo già previsto dal P.R.G. - dal criterio geometrico a
quello cronologico) ed in coerenza con le previsioni degli articoli 1 e 2 della
Legge 241/1990 e s.m.i., che fa divieto alla Pubblica Amministrazione di
aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze, si
ritiene che la stessa debba essere esclusa dal processo di valutazione
ambientale discendente dalla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno
2008, n. 12-8931.
In
conclusione, la variante prevede:
A) l'aggiornamento delle fasce di
rispetto relative ai Pozzi n. P29, P29bis, P30, P31, P31bis, P32, P36, P33,
P33bis, nell'allegato tecnico al P.R.G. tavola n. 7 "Fasce di
rispetto";
B) l'inserimento dell'area di salvaguardia
della captazione di acqua superficiale ubicata in sponda sinistra del fiume Po,
con annesso impianto di potabilizzazione, nell'allegato tecnico al P.R.G.
tavola n. 7 "Fasce di rispetto";
C) la riduzione della fascia di rispetto
stradale da 30 metri a 20 metri del tratto di strada di collegamento tra la
rotatoria "Torino" e la ex SP 9 di Altessano, classificata
originariamente come "viabilità di tipo D2 - strada urbana di scorrimento
in progetto" ora declassificata come "strada locale in ambito
extraurbano a traffico limitato di tipo F2", nell'allegato tecnico al P.R.G.
tavola n. 7 "Fasce di rispetto".
Il
presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta
incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante
parziale al PRG vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge
Urbanistica Regionale.
La variante, intervenendo unicamente
su vincoli determinati dalla presenza di infrastrutture, non comporta modifiche
inerenti la capacità edificatoria delle aree; infatti, ai sensi dell'articolo
30, comma 2, le fasce di rispetto assumono l'indice di edificabilità delle zone
o aree normative in cui ricadono.
La presente
variante, infine, non comporta decremento di aree per servizi pubblici. Non
produce pertanto effetti tali da qualificarla come variante strutturale.
La presente deliberazione è stata trasmessa ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento al Consiglio delle Circoscrizioni 6 e 9 per l'acquisizione dei relativi pareri.
Il Consiglio Circoscrizionale della Circoscrizione 6, con provvedimento del 24 marzo 2011, che si allega (all. 2 - n. ), ha espresso parere favorevole in relazione alla variante in oggetto.
La Circoscrizione 9 non ha espresso
parere.
Tutto ciò
premesso,
Visto il
P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21
aprile 1995;
Vista la
Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare la
variante parziale n. 249 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai
sensi dell'articolo 17, comma 7, della L.U.R., concernente l'adeguamento delle
fasce di rispetto precisamente individuate in narrativa e nella Relazione
Illustrativa allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante
(all. 1 - n. );
2) di dare atto
che il presente provvedimento sarà integrato in sede di approvazione dall'esito
della verifica di coerenza con il "Piano di Classificazione Acustica del
territorio del Comune di Torino" approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione del 20 dicembre 2010 (mecc. 2010 06483/126).
Viene dato atto che è
non richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non
comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare,
attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
F.to
Viano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRETTORE DELLA DIVISIONE
URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA
F.to
Virano
IL
DIRIGENTE
SETTORE
STRATEGIE
DI
VALORIZZAZIONE URBANA
F.to
Grognardi
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede
alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano
assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Carossa
Mario, Greco Lucchina Paolo, Mangone Domenico, Musy Alberto
Non
partecipano alla votazione:
Ambrogio
Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero
Roberto, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Furnari Raffaella, Liardo Enzo,
Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea
PRESENTI
24
VOTANTI
23
ASTENUTI
1:
il
Vicepresidente Vicario Magliano Silvio
FAVOREVOLI
23:
Altamura
Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo
Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero,
Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo
Stefano, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele,
Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio
Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio
Il Presidente
dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.
IL
CONSIGLIO COMUNALE
procede
alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Risultano
assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Carossa
Mario, Greco Lucchina Paolo, Mangone Domenico, Musy Alberto
Non
partecipano alla votazione:
Ambrogio
Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero
Roberto, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Furnari Raffaella, Liardo Enzo,
Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea
PRESENTI
24
VOTANTI
23
ASTENUTI
1:
il
Vicepresidente Vicario Magliano Silvio
FAVOREVOLI
23:
Altamura
Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo
Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero,
Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo
Stefano, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele,
Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio
Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio
Il
Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Penasso
IL PRESIDENTE
Magliano