Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

Ufficio Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 129

2011 00934/009

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 SETTEMBRE 2011

 

(proposta dalla G.C. 22 febbraio 2011)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

 

ALTAMURA Alessandro

ALUNNO Guido Maria

AMBROGIO Paola

APPENDINO Chiara

BERTHIER Ferdinando

BERTOLA Vittorio

CARBONERO Roberto

CAROSSA Mario

CARRETTA Domenico

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CURTO Michele

DELL'UTRI Michele

FURNARI Raffaella

GENISIO Domenica

GRECO LUCCHINA Paolo

GRIMALDI Marco

LEVI Marta

LEVI-MONTALCINI Piera

LIARDO Enzo

LO RUSSO Stefano

MAGLIANO Silvio

MANGONE Domenico

MARRONE Maurizio

MORETTI Gabriele

MUSY Alberto

MUZZARELLI Marco

NOMIS Fosca

PAOLINO Michele

PORCINO Giovanni

RATTAZZI Giulio Cesare

RICCA Fabrizio

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

TRICARICO Roberto

TRONZANO Andrea

VENTURA Giovanni

VIALE Silvio

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - GALLO Stefano - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - SPINOSA Mariacristina - TISI Elide - TEDESCO Giuliana.

 

Risulta assente il Consigliere COPPOLA Michele.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 249 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7, DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DI FASCE DI RISPETTO. ADOZIONE.

 

Proposta dell'Assessore Viano, fatta propria dal Sindaco Fassino ai sensi dell'articolo 34 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.  

 

          Il presente provvedimento riguarda l'aggiornamento di alcune fasce di rispetto e viene adottato in recepimento di provvedimenti emanati dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Torino; in particolare le fasce di rispetto interessate sono quelle relative:

-        alle aree di salvaguardia del campo pozzi della Società Metropolitana Acque di Torino (SMAT) S.p.A., ubicato nei Comuni di Venaria Reale, Borgaro Torinese e Torino, definite ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999;

-        all'area di salvaguardia della captazione di acqua superficiale, con annesso impianto di potabilizzazione, ubicata al confine con il Comune di Moncalieri, in sponda sinistra del fiume Po, definita ai sensi del Regolamento Regionale 15/R/2006, emanato in attuazione della Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61 inerente le prime disposizioni per l'attuazione del D.Lgs 152/1999;

-        alla fascia di rispetto stradale della nuova circonvallazione di Venaria Reale e Borgaro Torinese, di collegamento alla Reggia di Venaria, a seguito della nuova classificazione attribuita al tratto di strada di collegamento tra la rotatoria "Torino" e la ex SP 9 di Altessano.

          In merito alle aree di salvaguardia dei pozzi, si rileva che si è attualmente in una fase di transizione dalla definizione basata sul criterio geometrico, adottato dalla normativa nazionale (articolo 94 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), alla definizione in base ad un criterio cronologico proposto dalla normativa regionale di riferimento (Legge Regionale 61/2000 e Regolamento 15/R dell'11 dicembre 2006).

          Fino all'adozione del programma di adeguamento previsto dal citato Regolamento regionale, lo stesso Regolamento prevede che "le aree di salvaguardia restano definite sulla base del criterio geometrico definito dalla normativa statale vigente. Fermi restando i vincoli e le limitazioni di cui alla predetta normativa statale, ai fini della tutela della risorsa idrica captata nelle predette aree non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa".

          A seguito degli approfondimenti di carattere generale svolti presso i competenti settori regionali, è stato, peraltro, riconosciuto che la definizione con l'obsoleto criterio geometrico non tiene sempre in considerazione il grado di vulnerabilità della risorsa e le condizioni idrogeologiche degli acquiferi captati, mentre il criterio cronologico previsto dal Regolamento individua più puntualmente l'area da sottoporre a vincoli, suddividendola nell'area di rispetto ristretta, sulla quale i vincoli sono più restrittivi, ed in quella allargata con obblighi meno vincolanti.

          Ciò premesso, nelle more della definizione di quanto sopra, la Regione Piemonte ha concluso i procedimenti relativi alla definizione delle aree di salvaguardia del campo pozzi compreso tra i Comuni di Borgaro Torinese, Venaria e Torino e dell'area di salvaguardia della captazione di acqua superficiale ubicata in sponda sinistra del fiume Po sopra citati.

         Conseguentemente la Città, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento Regionale 15/R/2006, deve recepire nello strumento urbanistico generale, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia; emanare i provvedimenti necessari per il rispetto degli stessi e notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia i provvedimenti di definizione con i relativi vincoli.

          In riferimento al campo pozzi SMAT di Venaria Reale, Borgaro Torinese e Torino, la presente Variante recepisce la determinazione n. 201 del 14 luglio 2005 della Regione Piemonte Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche avente ad oggetto: "Comuni di Venaria Reale, Borgaro Torinese e Torino. Ridefinizione delle aree di salvaguardia del campo pozzi della Società Metropolitana Acque di Torino S.p.A. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni.", elaborata sulla base delle risultanze dello studio idrogeologico che individua le aree di salvaguardia con il criterio temporale.

          I terreni interessati dalla proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia generate dalla presenza dei pozzi dell'acquedotto ricadono in aree destinate dal Piano Regolatore della Città di Torino, prevalentemente a Servizi pubblici "S" lettera "t - Attrezzature e impianti tecnologici" e lettera "v - parchi pubblici urbani e comprensoriali", comprese all'interno del Parco Urbano e Fluviale - ambito P33 "Area a parco del Villaretto" e soggette alle specifiche prescrizioni riportate agli articoli 3, 8, 19 e 21 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) di P.R.G.; in minima parte ricadono in area normativa "IN - edifici o complessi di edifici a destinazione produttiva inseriti in zone consolidate per attività produttive", soggetta ai disposti dell'articolo 8 punto 11 e dell'articolo 14 N.U.E.A. ed in area normativa "VI - aree non edificate e relativo sottosuolo destinate alla viabilità, al trasporto pubblico ed alla circolazione".

          Gli interventi e gli usi consentiti all'interno di tali fasce sono rispettivamente riportati all'articolo 27 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. ed all'articolo 30 delle N.U.E.A..

          Per quanto attiene l'aspetto idrogeologico, in conformità alla variante n. 100 al P.R.G. di adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. N. 21-9903 del 27 ottobre 2008, le aree in oggetto ricadono, come si evince dall'Allegato tecnico n. 3 del P.R.G. "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", prevalentemente nella "Classe I" - Sottoclasse I di pianura (P) - che comprende aree edificate ed inedificate, non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento. Gli interventi sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988 e del D.M. 14 gennaio 2008. Porzioni minori ricadono nelle sottoclassi II(P), IIIb2b(P) e IIIa(P); la sottoclasse II(P), che coincide con la fascia di territorio di larghezza variabile interposta tra le aree in classe I e quelle in classe III presenta una graduale variazione di pericolosità, nella quale gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti. La sottoclasse IIIb2b(P) comprende aree edificate, appartenenti alla fascia C, che sono state parzialmente inondate e sono considerate attualmente inondabili, a modesta pericolosità, edificabili, con limitazioni nella tipologia costruttiva. La sottoclasse IIIa(P) è infine caratterizzata da aree inedificate, appartenenti alle Fasce A, B e C, che sono state inondate e/o sono ritenute inondabili per la piena di riferimento. Nel caso in esame, il limite esterno della sottoclasse IIIa(P) coincide con quello delle "aree soggette all'onda di piena per collasso dei bacini artificiali". In tali aree sono ammessi esclusivamente lavori di manutenzione e ristrutturazione della rete viaria e delle reti tecnologiche esistenti. Per le opere infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato all'articolo 38 delle N.d.A. del PAI ed all'articolo 31 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., in quanto trattasi di aree inidonee a nuovi insediamenti.

          Con il presente provvedimento si recepisce, inoltre, quanto disposto con la determinazione dirigenziale n. 246 del 18 giugno 2009 con la quale la Regione Piemonte, Direzione Ambiente Settore Servizio Idrico Integrato ha concluso il procedimento di definizione dell'area di salvaguardia della captazione di acqua superficiale ubicata in sponda sinistra del fiume Po, con annesso impianto di potabilizzazione.

          La proposta di definizione è stata dimensionata utilizzando il criterio infrastrutturale (che consiste nel dimensionare le aree di salvaguardia in modo adeguato a contenere le opere di derivazione ed i relativi manufatti accessori), come prevede il punto 4 dell'Allegato A del Regolamento Regionale 15/R del 2006 che individua la zona di rispetto coincidente con la zona di tutela assoluta, al cui interno sono contenute le opere di presa ed i relativi manufatti accessori necessari al trattamento (impianto di potabilizzazione) ed al trasferimento delle acque alla rete. La citata determinazione dirigenziale stabilisce inoltre che nell'area di salvaguardia si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dall'articolo 4 del Regolamento Regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, relativi alla zona di tutela assoluta.

          Gli immobili interessati dalle aree di salvaguardia di nuova definizione delle acque destinate al consumo umano riferite all'opera di presa in oggetto ricadono in aree che il vigente P.R.G. destina prevalentemente a Servizi Pubblici "S" lettera "t - aree per attrezzature e impianti tecnologici" e lettera "v - aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport" soggette alle specifiche prescrizioni riportate all'articolo 19 ed all'articolo 21 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) di P.R.G..

          Gli interventi e gli usi consentiti all'interno di tali fasce sono rispettivamente riportati all'articolo 27 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., all'articolo 30 delle N.U.E.A.. ed agli articoli 29, 30, 38 e 39 delle Norme di Attuazione del P.A.I..

          Per quanto attiene l'aspetto idrogeologico le aree in oggetto ricadono, come si evince dall'Allegato tecnico n. 3 del P.R.G. "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", nelle sottoclassi II(P), IIIb2(P), IIIb4(P) e IIIa(P); per quanto riguarda le sottoclassi II(P) e IIIa(P) si richiama quanto già descritto. La sottoclasse IIIb2(P) comprende, invece, aree edificate, collocate all'esterno ed all'interno  del perimetro del centro abitato, ai sensi dell'articolo 81 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., ricadenti nei territori della fascia C delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C" coincidente con le  opere idrauliche programmate per la difesa del territorio appartenenti alla Fascia C, che sono state parzialmente inondate e sono considerate attualmente inondabili. Tali aree possono essere rese edificabili dopo la realizzazione degli interventi di riassetto territoriale in relazione ai condizionamenti gravanti sulle singole aree; non sono comunque  ammessi  nuovi interventi edificatori interrati al di sotto della quota di riferimento o al di sotto della quota di massima escursione della falda. La sottoclasse IIIb4(P) comprende aree edificate, collocate prevalentemente all'esterno del perimetro del centro abitato, ai sensi dell'articolo 81 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., comprese nei territori della fascia B. Sull'esistente sono consentiti interventi fino al  restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d'uso.

          Per le opere infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico, ricadenti all'interno delle sottoclassi IIIb2(P) e IIIb4(P), riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato all'articolo 38 delle N.d.A. del PAI ed all'articolo 31 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i..

          Infine, con il presente provvedimento si recepisce la deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino del 21 dicembre 2010 (n. prot. 31042/2010) avente ad oggetto la "Classificazione della Circonvallazione di Venaria Reale e Borgaro Torinese. Declassificazione e dismissione di tratti di strade provinciali", con la quale il tratto di strada di collegamento tra la rotatoria "Torino" e la ex SP 9 di Altessano, originariamente classificata come "viabilità di tipo D2 - strada urbana di scorrimento in progetto" con fascia di rispetto pari a 30 metri, viene declassificata a "strada locale in ambito extraurbano a traffico limitato di tipo F2", con fascia di rispetto stradale pari a 20 metri e dismessa al Comune di Torino.

          In merito alla classificazione attualmente attribuita dal P.R.G. alla viabilità in oggetto, si precisa che la stessa rientrava tra gli interventi strutturali individuati dall'Accordo di Programma Quadro per la valorizzazione della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello della Mandria, sottoscritto nel settembre 1999 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino e dai Comuni di Torino, Venaria Reale, Druento, per la realizzazione delle opere di restauro, risanamento e recupero del complesso della Reggia di Venaria e delle opere infrastrutturali finalizzate al miglioramento dell'accessibilità.

          In tale contesto, l'Amministrazione Comunale ha predisposto la variante urbanistica coerente con la nuova soluzione viabilistica progettata dalla Provincia di Torino in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro sopra citato.

          Il provvedimento richiesto (Variante n. 74 al P.R.G.), configurato come "Variante semplificata al P.R.G. ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., ed approvato definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 137 del 25 ottobre 2004, ha recepito la nuova viabilità di collegamento tra la tangenziale nord e le Valli di Lanzo, classificata di tipo "D2 - strada urbana di scorrimento in progetto" con fascia di rispetto pari a 30 metri.

          Viste la natura e la portata dell'opera in allora progettata, si era pertanto reso necessario procedere all'analisi e/o valutazioni di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 20 della Legge Regionale n. 40/1998 con la redazione dello studio di impatto ambientale a cura della Provincia di Torino.

          Il vigente P.R.G. destina le aree interessate dalle fasce di rispetto stradale, oggetto del presente provvedimento, a Servizi Pubblici "S", in particolare a Parco P33 "Parco del Villaretto".

          In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 (pubblicata sul BUR n. 24 del 12 giugno 2008) inerente il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "'Norme in materia ambientale'. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", si evidenzia che, ai sensi di tali indirizzi, sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale:

-        le "Varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al PAI";

-        le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".

          Per quanto sopra, considerato che la presente variante parziale al P.R.G. recepisce provvedimenti la cui adozione si è resa necessaria anche a seguito di subentrate novità normative (nella fattispecie, per quanto riguarda le fasce di rispetto dei pozzi è stato modificato il criterio di applicazione di un vincolo già previsto dal P.R.G. - dal criterio geometrico a quello cronologico) ed in coerenza con le previsioni degli articoli 1 e 2 della Legge 241/1990 e s.m.i., che fa divieto alla Pubblica Amministrazione di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze, si ritiene che la stessa debba essere esclusa dal processo di valutazione ambientale discendente dalla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931.

          In conclusione, la variante prevede:

A)          l'aggiornamento delle fasce di rispetto relative ai Pozzi n. P29, P29bis, P30, P31, P31bis, P32, P36, P33, P33bis, nell'allegato tecnico al P.R.G. tavola n. 7 "Fasce di rispetto";

B)         l'inserimento dell'area di salvaguardia della captazione di acqua superficiale ubicata in sponda sinistra del fiume Po, con annesso impianto di potabilizzazione, nell'allegato tecnico al P.R.G. tavola n. 7 "Fasce di rispetto";

C)      la riduzione della fascia di rispetto stradale da 30 metri a 20 metri del tratto di strada di collegamento tra la rotatoria "Torino" e la ex SP 9 di Altessano, classificata originariamente come "viabilità di tipo D2 - strada urbana di scorrimento in progetto" ora declassificata come "strada locale in ambito extraurbano a traffico limitato di tipo F2", nell'allegato tecnico al P.R.G. tavola n. 7 "Fasce di rispetto".

          Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale.

          La variante, intervenendo unicamente su vincoli determinati dalla presenza di infrastrutture, non comporta modifiche inerenti la capacità edificatoria delle aree; infatti, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, le fasce di rispetto assumono l'indice di edificabilità delle zone o aree normative in cui ricadono.

          La presente variante, infine, non comporta decremento di aree per servizi pubblici. Non produce pertanto effetti tali da qualificarla come variante strutturale.

          La presente deliberazione è stata trasmessa ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento al Consiglio delle Circoscrizioni 6 e 9 per l'acquisizione dei relativi pareri.

          Il Consiglio Circoscrizionale della Circoscrizione 6, con provvedimento del 24 marzo 2011, che si allega (all. 2 - n.           ), ha espresso parere favorevole in relazione alla variante in oggetto.

          La Circoscrizione 9 non ha espresso parere.  

          Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

          Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

          Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

          Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

          Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

          favorevole sulla regolarità tecnica;

          con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1)      di adottare la variante parziale n. 249 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della L.U.R., concernente l'adeguamento delle fasce di rispetto precisamente individuate in narrativa e nella Relazione Illustrativa allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante (all. 1 - n.        );

2)      di dare atto che il presente provvedimento sarà integrato in sede di approvazione dall'esito della verifica di coerenza con il "Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Torino" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 20 dicembre 2010 (mecc. 2010 06483/126).

Viene dato atto che è non richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

3)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

F.to Virano

 

IL DIRIGENTE

SETTORE STRATEGIE

DI VALORIZZAZIONE URBANA

F.to Grognardi

  

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Carossa Mario, Greco Lucchina Paolo, Mangone Domenico, Musy Alberto

 

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Furnari Raffaella, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea

 

PRESENTI 24

VOTANTI 23

 

ASTENUTI 1:

il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio

 

FAVOREVOLI 23:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

 

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Carossa Mario, Greco Lucchina Paolo, Mangone Domenico, Musy Alberto

 

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Furnari Raffaella, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea

 

PRESENTI 24

VOTANTI 23

 

ASTENUTI 1:

il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio

 

FAVOREVOLI 23:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Magliano