Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino

Settore Valorizzazione Patrimonio Immobiliare  

n. ord. 125

2011 00929/131

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 LUGLIO 2011

 

(proposta dalla G.C. 22 febbraio 2011)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

 

ALTAMURA Alessandro

ALUNNO Guido Maria

AMBROGIO Paola

APPENDINO Chiara

BERTHIER Ferdinando

BERTOLA Vittorio

CARBONERO Roberto

CAROSSA Mario

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

DELL'UTRI Michele

FURNARI Raffaella

GRECO LUCCHINA Paolo

GRIMALDI Marco

LEVI Marta

LEVI-MONTALCINI Piera

LIARDO Enzo

LO RUSSO Stefano

MAGLIANO Silvio

MANGONE Domenico

MARRONE Maurizio

MORETTI Gabriele

MUSY Alberto

MUZZARELLI Marco

NOMIS Fosca

PAOLINO Michele

PORCINO Giovanni

RATTAZZI Giulio Cesare

RICCA Fabrizio

SCANDEREBECH Federica

TRICARICO Roberto

TRONZANO Andrea

VENTURA Giovanni

VIALE Silvio

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 36 presenti, nonché gli Assessori: GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CARRETTA Domenico - COPPOLA Michele - CURTO Michele - GENISIO Domenica - SBRIGLIO Giuseppe.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

 

SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CITTÀ/A.M.I.A.T. S.P.A./G.T.T. S.P.A./T.R.M. S.P.A. DEL 24 LUGLIO 2006. COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN FAVORE A.M.I.A.T. S.P.A. SU AREA SITA IN VIA RAVINA/VIA CARCANO. APPROVAZIONE.

 

       Proposta dell'Assessore Viano, fatta propria dal Sindaco Fassino ai sensi dell'articolo 34 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.  

 

       Con deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 955-348277 del 26 luglio 2005 veniva approvata in via definitiva la localizzazione dell'impianto di Termovalorizzazione per la zona sud della provincia nell'area cosiddetta del Gerbido, avente un'estensione di oltre 100.000 mq. e situata nella zona sud occidentale della città, in prossimità della strada del Portone, al confine con i Comuni di Grugliasco, Rivoli, Orbassano e Beinasco.

       Le opere inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'impianto (nonché di quelli connessi e strumentali) venivano affidate alla Società Trattamento Rifiuti Metropolitani (T.R.M. S.p.A. - individuata quale affidataria con deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 279129 del 24 maggio 2005), che avrebbe dovuto acquisire le aree occorrenti dalla Società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (G.T.T. S.p.A.), proprietaria delle medesime.

       Quest'ultima, pur manifestando la propria disponibilità ad addivenire all'alienazione, aveva tuttavia rappresentato l'esigenza di ubicare altrove alcune delle attività esercitate in loco, individuando nella porzione del complesso immobiliare di titolarità della società A.M.I.A.T. S.p.A. sito tra i corsi Novara e Brescia, l'immobile idoneo alla suddetta ricollocazione, circostanza che avrebbe tra l'altro consentito alla G.T.T. S.p.A. (già titolare della limitrofa porzione) di consolidare l'intera proprietà del compendio.

       Ciò comportava, ovviamente, la necessità di localizzare altrove le attività ivi svolte dalla Società A.M.I.A.T. S.p.A. (ospitando il complesso un centro per lo stoccaggio temporaneo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, un ecocentro, un deposito ed una sede operativa); è stata a tale scopo individuata un'altra area di proprietà della Città, ubicata all'intersezione tra le vie Ravina e Carcano.

       Al fine di regolare i complessi rapporti patrimoniali tra le numerose parti coinvolte, con deliberazione della Giunta Comunale del 16 maggio 2006 (mecc. 2006 03891/008), veniva pertanto approvata la stipulazione di un apposito Protocollo d'Intesa tra la Città, la Società A.M.I.A.T. S.p.A., la Società G.T.T. S.p.A. e la Società T.R.M. S.p.A., atto sottoscritto in data 24 luglio 2006 (rep. R.C.U. n. 5768).

       Detto Protocollo d'Intesa sinteticamente prevedeva:

1)     acquisizione da parte della Società T.R.M. S.p.A. dell'area proprietà di G.T.T. S.p.A. situata in strada del Portone;

2)     ricollocazione del magazzino infrastrutture della Società G.T.T. S.p.A. in allora insistente sulla predetta area, su altro sedime di proprietà della Città di Torino, avente un'estensione di almeno 15.000 metri quadrati;

3)     ricollocazione del distributore di metano adibito al pubblico, in allora insistente sull'area precitata, su altro terreno, purché limitrofo ed avente un'estensione di circa mq. 2.000;

4)     cessione dalla Società A.M.I.A.T. S.p.A. alla Società G.T.T. S.p.A. dell'area di mq. 8.000 circa ubicata tra i corsi Novara e Brescia;

5)     ricollocazione delle varie attività in allora svolte dalla Società A.M.I.A.T. S.p.A. sul predetto terreno, sull'area di proprietà della Città localizzata tra le vie Ravina e Carcano.

       In particolare, per quanto attiene ai rapporti tra la Città e la Società A.M.I.A.T. S.p.A., l'articolo 4 del suddetto Protocollo d'Intesa prevedeva che il titolo giuridico mediante il quale l'area avrebbe dovuto essere acquisita dalla Società A.M.I.A.T. sarebbe stato concordato tra le Parti, fermo restando che, in caso di alienazione, si sarebbe fatto ricorso al valore convenzionale di Euro 40,00/mq., parametro di riferimento economico per tutte le alienazioni previste dal Protocollo d'Intesa.

       Peraltro, poiché l'area de qua era destinata dal P.R.G. a Servizi Pubblici "S" lettera "v" - Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport, le parti concordemente demandavano di subordinare la costituzione di qualsiasi diritto in favore della società richiedente alla previa approvazione della necessaria variante urbanistica.

       Detta variante, all'epoca della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, era, peraltro, già stata adottata (variante parziale n. 129 al P.R.G.), sebbene non ancora approvata; infatti, con deliberazione del Consiglio Comunale dell'11 aprile 2006 (mecc. 2006 00082/009), la Città, ferma restando la destinazione dell'area a Servizi pubblici "S" (Servizi zonali ed attrezzature a livello comunale per insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistico- ricettivi articolo 21 L.U.R.), aveva provveduto all'inserimento della tipologia di destinazione a servizi contraddistinta con la lettera "ar" - Aree per servizi tecnici e per l'igiene urbana, nonché alla soppressione della fascia di rispetto stradale relativa al tratto interessato delle vie Giulio Carcano e Amedeo Ravina. Il medesimo provvedimento deliberativo prevedeva, inoltre, che il progetto preliminare redatto da A.M.I.A.T. relativo al nuovo impianto dovesse essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, previo parere della Circoscrizione 7 e che tale progetto dovesse interessare, di massima, la sola area esterna alla fascia di rispetto cimiteriale e comunque svilupparsi per una profondità non superiore ad una distanza di 50 metri dal limite stradale di via Ravina. Al fine dell'attenuazione fonico-visiva, era infine previsto che lo stesso dovesse prevedere la piantumazione di essenze vegetali lungo l'intero perimetro dell'area occupata.

       Alla luce, poi, delle perplessità manifestate dalla Circoscrizione 7 (afferenti l'insediamento sull'area di attività in contrasto con l'originaria destinazione di piano regolatore a Servizi Pubblici "S" lettera "v", destinazione che non sarebbe comunque venuta meno, ed al fine di riaffermare in prospettiva la destinazione dell'area a parco), si stabiliva che l'assegnazione dell'area alla Società A.M.I.A.T. S.p.A. da parte della Città dovesse avvenire esclusivamente mediante la costituzione del diritto di superficie di durata tale da non fare venire meno la vocazione naturale delle aree a parco pubblico.

       Con deliberazione del Consiglio Comunale dell'11 settembre 2006 (mecc. 2006 05140/009), esecutiva dal successivo 25 settembre, detta variante urbanistica veniva approvata in via definitiva, previo parere favorevole della Circoscrizione 7. Tale parere era, peraltro, condizionato "a definizioni progettuali che avrebbero dovuto essere ulteriormente verificate prevedendo, in ogni caso, che l'edificazione in oggetto non superasse il piano fuori terra. Per tale motivo si disponeva di sottoporre il progetto dell'intervento ad esplicito atto deliberativo della Circoscrizione e del Consiglio Comunale".

       Con successiva deliberazione consiliare del 22 dicembre 2008 (mecc. 2008 07537/009), dandosi atto del parere favorevole espresso dal Consiglio Circoscrizionale con deliberazione del 2 ottobre 2008 (mecc. 2008 06135/090), è stato quindi espresso parere favorevole sul progetto preliminare per la realizzazione della nuova sede A.M.I.A.T. di via Ravina, alle condizioni e con le prescrizioni indicate nel provvedimento stesso.

       L'indisponibilità della Città a procedere all'alienazione definitiva dell'area in questione, considerati la relativa destinazione urbanistica ed il chiaro orientamento del Consiglio Comunale espresso con la deliberazione mecc. 2006 00082/009, favorevole ad addivenire esclusivamente alla costituzione di un diritto di superficie, veniva rappresentata alla Società A.M.I.A.T. S.p.A., alla quale veniva inoltre richiesto di fornire il progetto definitivo delle opere da realizzare sull'area in questione (allegato 1 allo schema d'atto di cui infra). Ciò, anche al fine di consentire al Civico Settore Valutazioni di giungere ad una determinazione di durata del suddetto diritto di superficie corrispondente al tempo di ammortamento degli immobili da realizzare sull'area, così come prescritto dalla predetta deliberazione consiliare.

       La Società A.M.I.A.T. S.p.A., nel trasmettere la documentazione in questione e nell'accettare che l'acquisizione dell'area venisse effettuata esclusivamente mediante la costituzione di un diritto di superficie in proprio favore, con nota in data 2 ottobre 2009 manifestava tuttavia l'esigenza di poter altresì disporre dell'area di mq. 1.700 circa, posta all'intersezione tra le vie Ravina e Carcano, in allora occupata dalla Ditta Minasso Giacinto e Figli S.n.c. quale deposito e sito di lavorazione pietre e marmi (rappresentata con campitura rossa nell'estratto di mappa costituente allegato "C bis" alla presente deliberazione) (all. C bis - n.      ), terreno del quale la Civica Amministrazione ha ora riacquisito la piena disponibilità a seguito della rilocalizzazione della suddetta impresa. L'estensione del diritto in questione su tale ultima area, secondo la predetta società, avrebbe inoltre consentito di rispettare appieno le statuizioni del Protocollo d'Intesa, che prevedevano per l'appunto che la Città mettesse a disposizione di A.M.I.A.T. su via Ravina un'area dell'estensione di mq. 17.000 circa.

       La disponibilità dell'Amministrazione ad estendere il diritto di superficie in favore della Società A.M.I.A.T. S.p.A. anche alla suddetta area induceva la medesima a presentare una variante al progetto definitivo depositato (allegato 2 bis allo schema d'atto di cui infra). Il terreno in questione, com'è peraltro possibile evincere dalla relativa documentazione, non sarà comunque fatto oggetto di opere o manufatti (ad eccezione di una rampa di accesso a servizio del parcheggio interrato che verrà realizzato nel sottosuolo della palazzina da destinarsi a sede operativa) che comportino modifiche sostanziali rispetto al progetto preliminare approvato dall'Amministrazione con il provvedimento consiliare sopra citato, in quanto lo stesso verrà destinato a spazio verde, area di manovra e parcheggio dei mezzi operativi e posteggio dipendenti.

       Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dei parametri di riferimento desumibili dalle disposizioni del Protocollo d'Intesa e della deliberazione del Consiglio Comunale dell'11 aprile 2006 (mecc. 2006 00082/009), nonché della documentazione progettuale fornita, il Settore Valutazioni Immobiliari, con nota in data 14 febbraio 2011, procedeva pertanto alla quantificazione della durata del diritto di superficie, che veniva determinata in anni 45, e del relativo corrispettivo, che veniva stimato in Euro 631.000,00.

       Le intese intercorse venivano infine sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società A.M.I.A.T. S.p.A., che con deliberazione in data 21 febbraio 2011 assentiva l'operazione ed autorizzava l'Amministratore delegato della stessa a procedere alla formalizzazione del relativo atto.

       Ciò considerato, appare pertanto possibile procedere all'approvazione della costituzione del diritto di superficie sull'area di mq. 16.900 circa, identificata al Catasto Terreni della Città di Torino al Foglio 1211, mappali 81, 83, 86, 88, 91, 94, 97, individuata con perimetro rosso nell'allegato estratto di mappa (allegato "B bis" alla presente deliberazione) (all. B bis - n.        ), alle condizioni più dettagliatamente riportate nel dispositivo del presente provvedimento e nell'unito schema d'atto (allegato "A bis") (all. A bis - n.        ), al fine della realizzazione delle opere meglio descritte nel progetto definitivo e nella successiva variante presentata (allegati 1 e  2 bis allo schema d'atto stesso) (all. 1, 2 bis - nn.                   ).

       Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

       Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

       Vista la deliberazione del Consiglio Comunale dell'11 aprile 2006 (mecc. 2006 00082/009);

       Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 maggio 2006 (mecc. 2006 03891/008);

       Visto il Protocollo d'Intesa rep. R.C.U. n. 5768 sottoscritto tra la Città, la società A.M.I.A.T. S.p.A., la società G.T.T. S.p.A. e la società T.R.M. S.p.A., in data 24 luglio 2006;

       Vista la deliberazione del Consiglio Comunale dell'11 settembre 2006 (mecc. 2006 05140/009), esecutiva dal successivo 25 settembre 2006;

       Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2008 07537/009) del 22 dicembre 2008;

       Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

       favorevole sulla regolarità tecnica;

       favorevole sulla regolarità contabile;

       Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano e che fanno parte delle decisioni:

1)     di approvare la costituzione, ai sensi dell'articolo 952 e seguenti Codice Civile, ed alle condizioni indicate nello schema d'atto di cui infra (nonché delle deliberazioni del Consiglio Comunale dell'11 aprile 2006 (mecc. 2006 00082/009) e del 22 dicembre 2008 (mecc. 2008 07537/009)), del diritto di superficie per anni 45 in favore della Società A.M.I.A.T. - Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. (corrente in via Germagnano n. 50 - Torino - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07309150014), sull'area di mq. 16.900 circa, ubicata tra le vie Poliziano, Ravina e Carcano, verso il corrispettivo di Euro 631.000,00, oltre I.V.A., se dovuta. Detta area, descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Foglio 1211, mappali 81, 83, 86, 88, 91, 94, 97, è raffigurata con perimetro rosso nell'allegato estratto di mappa (costituente allegato "B bis" alla presente deliberazione) ed è destinata dal vigente P.R.G. in parte a Servizi Pubblici "S" lettera "v" - Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport, ed in parte a Servizi Pubblici lettera "ar" - Aree per servizi tecnici e per l'igiene urbana;

2)     di prendere atto che sull'area in questione la Società A.M.I.A.T. - Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. procederà alla realizzazione di un complesso immobiliare da destinarsi, tra l'altro, a nuova sede operativa, ecocentro e centro operativo per la raccolta differenziata, come da progetto definitivo e relativa variante costituenti allegati 1 e 2 bis allo schema d'atto di cui infra;

3)     di approvare l'allegato schema d'atto (allegato "A bis"), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo, sulla base del quale dovranno essere regolati i rapporti negoziali tra la Città di Torino e la Società A.M.I.A.T. - Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A.; il corrispettivo di Euro 631.000,00, oltre IVA, se dovuta, dovrà essere corrisposto dalla società in sede di rogito;

4)     di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'adozione dei provvedimenti di regolarizzazione contabile che si renderanno necessari;

5)     di dare atto che le spese d'atto e conseguenti (I.V.A., ove dovuta, imposte di registro, ipotecarie e catastali ecc.) saranno a carico della Società A.M.I.A.T. - Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A.;

6)     di demandare ai dirigenti competenti l'adozione di tutti i provvedimenti che si dovessero rendere necessari al fine della formalizzazione dell'atto;

7)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico , approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

ALL'EDILIZIA PRIVATA

ED AL PATRIMONIO

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRETTORE

DIREZIONE PATRIMONIO

F.to Villari

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VALORIZZAZIONE

PATRIMONIO IMMOBILIARE

F.to Cei

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VALUTAZIONI

F.to Beltramino

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

Per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

  

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Carossa Mario, Furnari Raffaella, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Musy Alberto, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea

 

PRESENTI 22

VOTANTI 22

 

FAVOREVOLI 22:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Berthier Ferdinando, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

 

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Carossa Mario, Furnari Raffaella, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Musy Alberto, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea

 

PRESENTI 22

VOTANTI 22

 

FAVOREVOLI 22:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Berthier Ferdinando, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Ferraris