Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche      

       n. ord. 38

  2011 00774/009

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 MARZO 2012

 

(proposta dalla G.C. 15 febbraio 2011)

 

 Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

 

ALTAMURA Alessandro

ALUNNO Guido Maria

AMBROGIO Paola

APPENDINO Chiara

BERTHIER Ferdinando

BERTOLA Vittorio

CARBONERO Roberto

CARRETTA Domenico

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERVETTI Barbara Ingrid

CURTO Michele

D'AMICO Angelo

DELL'UTRI Michele

GENISIO Domenica

GRECO LUCCHINA Paolo

GRIMALDI Marco

LEVI Marta

LEVI-MONTALCINI Piera

LIARDO Enzo

LO RUSSO Stefano

MAGLIANO Silvio

MANGONE Domenico

MARRONE Maurizio

MORETTI Gabriele

 

MUZZARELLI Marco

NOMIS Fosca

PAOLINO Michele

PORCINO Giovanni

RATTAZZI Giulio Cesare

RICCA Fabrizio

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

TRICARICO Roberto

TRONZANO Andrea

VENTURA Giovanni

VIALE Silvio

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 39 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - LUBATTI Claudio - SPINOSA Mariacristina.

 

Risultano assenti i Consiglieri: COPPOLA Michele - MUSY Alberto.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

 

SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 255 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'INTEGRAZIONE NORMATIVA ALL'ARTICOLO 21 DELLE N.U.E.A. DI P.R.G. ADOZIONE.

 

Proposta dell'Assessore Viano, fatta propria dal Sindaco Fassino ai sensi dell'articolo 34 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta. 

 

       Il presente provvedimento modifica parzialmente la disciplina normativa prevista dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente in relazione alla tematica inerente la gestione di particolari attività economiche insediate prima dell'approvazione del P.R.G., all'interno di aree attualmente destinate a Parchi Urbani e Fluviali, normate all'articolo 21 delle Norme stesse; gestione che deve avvenire concentrando l'attenzione per l'ambiente ed il territorio, in relazione anche all'importanza del sistema fluviale ed alla necessità di una concreta riqualificazione delle aree. In particolare si fa, quindi, riferimento a  quelle attività economiche che investono nel miglioramento dell'efficienza energetica dei processi produttivi e nella tutela dell'ambiente, riducendo al contempo gli impatti indotti dai processi produttivi.

       La presenza delle predette attività produttive risale alle ipotesi insediative contenute negli strumenti urbanistici del primo dopoguerra che classificavano le aree prospicienti i corsi d'acqua (ad eccezione della fascia spondale più prossima al fiume, da tutelare e pertanto destinata interamente a verde) come aree nelle quali era ammessa la presenza di attività di tipo produttivo - manifatturiero.

       Le aree oggetto del presente provvedimento sono normate all'articolo 21 delle N.U.E.A. che consente allo stato attuale una gestione transitoria dell'attività economica finalizzata  alla progressiva attuazione delle previsioni di Piano. Infatti il comma 5bis dell'articolo 21 è volto a consentire, negli immobili in cui sono presenti le predette attività economiche, interventi funzionali che eccedono la manutenzione straordinaria a condizione che venga stipulata idonea convenzione con la Città e con gli Enti direttamente coinvolti, sul modello della Convenzione quadro ex articolo 53 della L.U.R..

       In tal modo sono state introdotte prospettive di mantenimento delle attività economiche in atto congiuntamente a programmi che, nel medio periodo (al massimo dieci anni), contemplano la definitiva dismissione delle aree e la rilocalizzazione delle attività stesse, permettendo la completa attuazione dei parchi urbani e fluviali.

       La presente variante non agisce sulla modifica della destinazione urbanistica attuale, che viene confermata introducendo però un ulteriore elemento normativo volto alla flessibilità d'uso di alcune porzioni di aree destinate a parco urbano e fluviale nelle quali si riconoscono le caratteristiche sopra richiamate, rintracciabili nella presenza di un'attività economica, e per le quali si ipotizza un processo di effettiva e concreta riqualificazione. Viene, pertanto, introdotta una norma volta ad orientare, tramite appositi atti, da un lato, le modalità operative finalizzate al mantenimento, nelle more della trasformazione definitiva delle aree, delle attività esistenti con caratteristiche produttive che si intendono  salvaguardare e, dall'altro, le modalità di cessione delle aree destinate a parco. L'attuazione degli interventi è condizionata al conseguimento di una concreta riduzione dell'impatto sull'ambiente, in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione paesaggistica quali, ad esempio, il ripristino delle condizioni di integrità ambientale, la ricomposizione della continuità naturalistica del paesaggio spondale e la riappropriazione dell'accessibilità del sito fluviale.

       La predisposizione della presente variante ha preso spunto dal caso concreto della Rockwood Italia S.p.A., sita in via Reiss Romoli.

       L'azienda è nata in Piemonte negli anni '20 del secolo scorso, originariamente a Mondovì con la denominazione S.I.L.O., si è poi trasferita nel Comune di Torino dove dal 1972, è ubicata nell'area, di circa 50.000 mq., in prossimità della sponda destra della Stura di Lanzo.

       L'attività è stata indirizzata, dalle origini, verso la produzione di pigmenti inorganici con un processo produttivo che si è progressivamente evoluto con il cambiamento delle tecnologie disponibili, introducendo soluzioni innovative.

       In particolare, nell'ultimo decennio Rockwood Italia ha avviato un piano di rinnovamento e miglioramento dei propri impianti per garantirne il funzionamento secondo elevati standard di sicurezza e di affidabilità e per ridurre le implicazioni ambientali.

       L'azienda punta ad un posizionamento competitivo di eccellenza tecnologica: le attività di ricerca attuali, svolte principalmente in collaborazione con l'Università ed il Politecnico, sono focalizzate su tematiche scientifiche di particolare interesse strategico anche per le ricadute in termini di sistema territoriale, ed indirizzate ad utilizzi finali che presentano grandi potenzialità di sviluppo.

       Le possibilità di intervenire sullo stabilimento per il rinnovamento degli impianti, in base alle opportunità di sviluppo della azienda, sono oggi condizionate negativamente dai vincoli derivanti dalla specifica destinazione urbanistica che, di fatto, limitano l'azienda al mantenimento della situazione esistente.

       A partire da questo caso di specie, si è ritenuto di pubblico interesse prevedere anche la possibilità di ulteriori interventi finalizzati alla funzionalità aziendale, nel caso di attività caratterizzate dall'innovazione tecnologica ed a condizione che gli stessi divengano occasione di riqualificazione ambientale e paesaggistica.

       E' stata, pertanto, predisposta la presente variante urbanistica al P.R.G., di tipo normativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R. che prevede l'inserimento, in calce al comma 5bis dell'articolo 21delle N.U.E.A., del seguente nuovo comma:

"5ter. Per le attività produttive insediate prima dell'approvazione del Piano volte ad incentivare lo sviluppo tecnologico, la ricerca e, in ogni caso, finalizzate a sperimentare sistemi innovativi, può essere riconosciuto l'interesse pubblico, purché sancito da un Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Città e dagli Enti competenti.

Per le aree incluse all'interno del P.T.O. e del Piano d'Area tale atto dovrà essere sottoscritto anche dall'Ente di gestione del Parco Fluviale del Po Torinese.

Gli atti conseguenti al Protocollo dovranno contenere il piano industriale, le modalità di utilizzo e gli interventi edilizi ammessi sui  fabbricati e sugli impianti esistenti, nonchè la previsione delle eventuali opere edilizie necessarie per dare attuazione ai contenuti indicati nel Protocollo stesso. Dovranno inoltre essere corredati da apposito documento di analisi ambientale  volto a valutare lo specifico impatto degli interventi previsti e da piani di monitoraggio ai sensi della normativa vigente.

Alle condizioni sopra riportate saranno ammessi interventi eccedenti la manutenzione straordinaria, nel rispetto dell'indice della zona normativa entro cui ricadono, e a condizione che dall'attuazione degli interventi consegua altresì una concreta riduzione dell'impatto sull'ambiente nonché un miglioramento complessivo dell'inserimento ambientale e della qualità energetica degli immobili, anche in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione paesaggistica.

Negli atti di cui sopra dovranno altresì essere individuate le eventuali aree, libere da costruzioni e bonificate, da cedere gratuitamente alla Città, con tempistiche definite e di valenza prescrittiva.".

       In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008 (pubblicata sul BUR n. 24 del 12 giugno 2008), inerente il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ""Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", si evidenzia che, ai sensi di tali indirizzi, sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale  le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".

       La presente variante non incide sulle destinazioni urbanistiche vigenti e sul sistema dei vincoli, ma introduce ulteriori specificazioni, nel regime transitorio, nelle more di attuazione definitiva delle previsioni di Piano, volte alla graduale e concreta riduzione degli impatti sull'ambiente, in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione paesaggistica, con specifico riferimento ai contenuti ed agli orientamenti degli strumenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale rispetto ai quali risulta pertanto coerente in quanto finalizzata a perseguire obiettivi di miglioramento e tutela della qualità ambientale e di riduzione dei consumi delle risorse naturali.

       In merito a quanto sopra, anche in coerenza con le previsioni degli articoli 1 e 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che fa divieto alla Pubblica Amministrazione di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze, si ritiene pertanto che la Variante non richieda l'attivazione del processo valutativo discendente dalla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931.

       Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con piani sovracomunali vigenti, non comporta modifica della dotazione di servizi pubblici e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..

       Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..

       Successivamente all'approvazione del presente provvedimento si procederà all'aggiornamento delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore Generale in conformità alla presente variante.  

La presente deliberazione è stata trasmessa ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento a tutte le Circoscrizioni per l'acquisizione del relativo parere.

Le Circoscrizioni 1, 4, 9 e 10 hanno espresso parere favorevole con deliberazioni di Consiglio Circoscrizionale (all. 2-5 - nn.        ), rispettivamente in data 28 marzo 2011, 28 marzo 2011, 12 settembre 2011, 20 settembre 2011.

       Le Circoscrizioni 5, 6 e 8 hanno espresso parere favorevole con deliberazioni di Consiglio Circoscrizionale (all. 6-8 - nn.      ), rispettivamente in data 19 settembre 2011, 13 settembre 2011, 26 luglio 2011, 28 settembre 2011, condizionato all'accoglimento delle seguenti osservazioni, così riassunte:

1.     la Circoscrizione interessata dovrà essere attivamente coinvolta nella fase di predisposizione del Protocollo d'Intesa, per il quale si richiede comunque formale parere di approvazione da parte del Consiglio Circoscrizionale;

2.     in sede attuativa dell'intervento il Protocollo d'Intesa dovrà prevedere:

a.     sistemi di rilevazione dei rischi gestiti da organismi indipendenti individuati dall'Amministrazione Comunale, con obbligo di comunicazioni periodiche;

b.     la redazione del documento di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) in merito al Protocollo d'Intesa;

c.     criteri cogenti e tempi certi in merito alle dismissioni ed alle bonifiche previste nell'ambito del Protocollo;

d.     la previsione di tempi per la rilocalizzazione congrui rispetto all'intervento previsto e l'impegno sulla bonifica e riqualificazione delle aree una volta rimosso l'impianto.

Oltre alle predette osservazioni, la Circoscrizione 8 ha altresì richiesto che le industrie classificate a rischio di incidente rilevante siano escluse dall'applicazione della presente variante.

La Circoscrizione 7, con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale (all. 9 - nn.    ) del 26 luglio 2011 ha espresso parere favorevole, proponendo di apportare un'integrazione al nuovo comma 5ter dell'articolo 21 delle N.U.E.A.,  in linea  con quanto osservato dalle Circoscrizioni 5, 6 e 8; nello specifico chiede di inserire, a riguardo della definizione del  Protocollo d'Intesa, la seguente precisazione "sentito il parere del Consiglio della Circoscrizione territorialmente competente".

Le Circoscrizioni 2 e 3 non hanno espresso parere.

Alle suesposte osservazioni si controdeduce quanto segue.

Per quanto riguarda la richiesta di maggior coinvolgimento delle Circoscrizioni l'osservazione presentata si ritiene giustificata; le stesse verranno pertanto coinvolte in fase di predisposizione del Protocollo d'Intesa e sentite formalmente in merito. 

Relativamente alle richieste inerenti il Protocollo d'Intesa va innanzitutto precisato che trattasi di osservazioni, come peraltro specificato dalle stesse Circoscrizioni, attinenti alla parte "attuativa", quale azione conseguente alla stipulazione del Protocollo d'Intesa che è finalizzato prioritariamente a sancire il riconoscimento dell'interesse pubblico affinché una attività produttiva prosegua la produzione, purché la stessa sia incentrata su sviluppo tecnologico, ricerca, sperimentazione innovativa e, non ultimo, al mantenimento dei posti di lavoro. La sottoscrizione del Protocollo di Intesa, è il primo atto propulsivo dell'azione concertata tra gli Enti e la proprietà, una sorta di dichiarazione di intenti propedeutica alla stipulazione degli atti successivi (quali, ad esempio, Convenzione, Accordo di Programma, ecc.).

Tutto ciò premesso, le richieste formulate dalle Circoscrizioni 5, 6 e 8  sono da intendersi riferite agli atti successivi alla stipulazione del Protocollo d'Intesa ed attuativi dello stesso.

Le osservazioni presentate vengono, pertanto, parzialmente accolte posto che negli atti successivi al Protocollo potranno essere fissate modalità operative o prescrizioni finalizzate a garantire l'attuazione degli interventi secondo gli indirizzi stabiliti dal nuovo comma che, come più volte richiamato, introduce una disciplina transitoria; tra le prescrizioni può infatti essere prevista la realizzazione di sistemi di monitoraggio degli eventuali impatti sulle matrici ambientali (acustico, atmosferico?). Per contro non si ritiene applicabile quanto richiesto in merito ai sistemi di rilevazione dei rischi  in quanto gli stessi sono dovuti  solo  in presenza di attività a rischio.

A tal fine in calce al  terzo capoverso del comma 5ter dell'articolo 21 dopo le parole "interventi previsti" si introducono le seguenti: "da piani di monitoraggio ai sensi della normativa vigente".

Inoltre il quinto capoverso del comma 5ter dell'articolo 21, viene riformulato nel seguente modo "Negli atti di cui sopra dovranno altresì essere individuate le eventuali aree, libere da costruzioni e bonificate, da cedere gratuitamente alla Città, con tempistiche definite e di valenza prescrittiva.". 

       Per quanto concerne l'elaborazione del Documento di Valutazione di Impatto Ambientale, si fa presente che l'obbligo di redigere tale documento è previsto dalla vigente normativa a seconda della tipologia di opere da realizzare; qualora la normativa non lo prescrivesse, comunque la variante urbanistica prevede che gli atti siano in ogni caso accompagnati da apposito documento di analisi ambientale.

Circa le previsioni inerenti le modalità e la tempistica relativa alla cessione delle aree contestualmente alla dismissione dell'attività, si precisa che i tempi per la rilocalizzazione degli impianti e delle attività non è un dato prevedibile, in quanto connesso all'entità degli investimenti ed ai conseguenti piani di ammortamento. Nell'atto successivo verrà comunque definita l'entità e la modalità di dismissione delle aree già individuate nel Protocollo d'Intesa, che dovrà avvenire prima del rilascio dei titoli abilitativi edilizi e previa bonifica.   

Per quanto riguarda, infine, l'esclusione delle aziende RIR dall'applicazione del nuovo comma 5ter dell'articolo 21 delle N.U.E.A. introdotto con la variante in oggetto, si evidenzia che, allo stato attuale, sul territorio non sono presenti attività classificate a "rischio di incidente rilevante" e che il nuovo comma 5ter riguarda specificatamente le attività esistenti e legittimamente insediate prima dell'approvazione del vigente P.R.G. A tal proposito si precisa che la Rockwood Italia non rientra più nel Registro delle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante tenuto dalla Regione Piemonte (S.I.A.R.),  aggiornato alla data del 8 novembre 2011.

Date le finalità della presente variante non si ritiene ipotizzabile che una azienda esistente che voglia migliorare la produzione secondo criteri di sostenibilità economica ed ambientale possa trasformarsi in azienda RIR. In ogni caso, anche in base agli indirizzi contenuti nel Documento Programmatico approvato dal Consiglio Comunale in data 30 gennaio 2012, le attività RIR saranno ammesse in via residuale esclusivamente su limitate porzioni destinate ad attività produttive.

A seguito del parziale accoglimento delle osservazioni presentate dalle Circoscrizioni nell'elaborato tecnico della variante (allegato 1), si provvede a sostituire integralmente il fascicolo 1 Articolo 21 commi 1-5ter VARIANTE con l'allegato n. 11bis alla presente deliberazione (all. 11bis - n.    ).

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1)     di adottare la Variante parziale n. 255 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., concernente l'integrazione normativa all'articolo 21 delle N.U.E.A. di P.R.G. (all. 1 - n.           );

2)     di dare atto che il presente provvedimento è integrato dal parere inerente la coerenza con il "Piano di Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Torino" (all. 10 - n.        ).

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

3)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE

URBANISTICA

F.to Gilardi

 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

F.to Virano

 

  

 Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Greco Lucchina Paolo

 

Non partecipano alla votazione:

Berthier Ferdinando, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio

 

PRESENTI 36

VOTANTI 29

 

ASTENUTI 7:

Ambrogio Paola, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, D'Amico Angelo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

 

FAVOREVOLI 25:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

 

CONTRARI 4:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Liardo Enzo, Scanderebech Federica

 

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Greco Lucchina Paolo, Mangone Domenico, Moretti Gabriele

 

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, D'Amico Angelo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea

 

PRESENTI 26

VOTANTI 25

 

ASTENUTI 1:

il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio

 

FAVOREVOLI 23:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

 

CONTRARI 2:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

 

E' stato, inoltre,  approvato il seguente emendamento, all'allegato 1 - Elaborato tecnico - alla deliberazione:

 

"5ter Per le attività produttive insediate prima dell'approvazione del Piano volte ad incentivare lo sviluppo tecnologico, la ricerca e, in ogni caso, finalizzate a sperimentare sistemi innovativi, può essere riconosciuto l'interesse pubblico, purché sancito da un Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Città e dagli Enti competenti. 

Per le aree incluse all'interno del P.T.O. e del Piano d'Area tale atto dovrà essere sottoscritto anche dall'Ente di gestione del Parco fluviale del Po Torinese.

Gli atti conseguenti al Protocollo dovranno contenere il piano industriale, le modalità di utilizzo e gli interventi edilizi ammessi sui  fabbricati e sugli impianti esistenti, nonchè la previsione delle eventuali opere edilizie necessarie per dare attuazione ai contenuti indicati nel Protocollo stesso. Dovranno inoltre essere corredati da apposito documento di analisi ambientale volto a valutare lo specifico impatto degli interventi previsti e da piani di monitoraggio ai sensi della normativa vigente.

Alle condizioni sopra riportate saranno ammessi interventi eccedenti la manutenzione straordinaria, nel rispetto dell'indice della zona normativa entro cui ricadono, e a condizione che dall'attuazione degli interventi consegua altresì una concreta riduzione dell'impatto sull'ambiente nonché un miglioramento complessivo dell'inserimento ambientale e della qualità energetica degli immobili, anche in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione paesaggistica.

Negli atti di cui sopra dovranno altresì essere individuate le eventuali aree, libere da costruzioni e bonificate, da cedere gratuitamente alla Città, con tempistiche definite e di valenza prescrittiva.".

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Ferraris