Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino
n. ord. 29
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 FEBBRAIO 2011
(proposta dalla G.C. 8 febbraio 2011)
Sessione
Straordinaria d'urgenza
Convocato
il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del
Palazzo Civico, oltre al Vicepresidente VENTRIGLIA Ferdinando, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BOERO Valter BONINO Gian Luigi BRESCIA Mario BRUNO Giuseppe Maurizio CENTILLO Maria Lucia CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FIORINO Salvatore GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico |
GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe MAURO Massimo MORETTI Gabriele OLMEO Gavino |
PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare SALINAS Francesco SALTI Tiziana SAVINI Manuela SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO
Andrea ZANOLINI
Carlo |
In totale, con il Vicepresidente, n. 39 presenti, nonché
gli Assessori: BORGOGNO Giuseppe - SBRIGLIO Giuseppe - VIANO Mario.
Risultano assenti, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri: CALGARO Marco - CANTORE Daniele - CASSANO Luca - CASSIANI Luca - CERUTTI Monica - FREDA Paola - FURNARI Raffaella - GHIGLIA Agostino - LOSPINUSO Rocco - PORCINO Gaetano.
Con la partecipazione del Segretario
Generale PENASSO dr. Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell' Assessore Viano
di concerto con l'Assessore Sbriglio.
Oltre
alla Città, che parteciperà alla Fondazione in qualità di Socio Fondatore
promotore, saranno soci fondatori e sottoscriveranno l'atto costitutivo la
Società Torino Calcio F.C. e varie Associazioni di tifosi, oltre ad enti che
nel frattempo abbiano manifestato la propria volontà all'adesione, tra i quali
la Regione Piemonte e la Provincia di Torino. Infatti, l'idea di costituire un
soggetto giuridico avente come scopo fondamentale quello di garantire la
ricostruzione del Filadelfia affinché tale luogo possa diventare la "casa
della squadra granata", nasce, a seguito di un lungo lavoro di
concertazione, come progetto condiviso tra l'Amministrazione Comunale,
proprietaria dell'area dello Stadio Filadelfia, la Società Torino Calcio F.C. e
le numerose associazioni di tifosi granata. La forma giuridica prescelta, la
Fondazione di partecipazione, permette inoltre di accogliere, anche
successivamente alla sua costituzione, altri soggetti giuridici che ne
condividano finalità ed obiettivi.
Con
la sopraccitata deliberazione è stato previsto l'impegno della Città a
conferire, in quanto socio fondatore, al patrimonio indisponibile della
costituenda Fondazione, il diritto di superficie sull'area compresa tra le vie
Tunisi, Spano, Giordano Bruno e Filadelfia, rinviandone la costituzione a
successivo provvedimento consiliare. In particolare l'articolo 4 della bozza di
Statuto, avente ad oggetto il patrimonio della Fondazione, stabilisce che esso
è composto, tra l'altro, dal "...fondo di dotazione indisponibile
conferito in sede d'atto costitutivo e specificamente il diritto di superficie
sull'area dello Stadio Filadelfia...., nonché le strutture che sulla stessa
verranno edificate".
Con
il presente provvedimento si intende pertanto procedere al conferimento del
diritto di superficie novantanovennale sull'area dello Stadio Filadelfia, così
come sopra definita e meglio individuata con perimetro rosso nell'allegata
planimetria (allegato 1), alla costituenda "Fondazione Stadio
Filadelfia", quale apporto della Città di Torino al Fondo di dotazione
indisponibile della stessa.
La Città, a seguito delle vicende giudiziarie legate al
fallimento del Torino Calcio S.p.A, ha, infatti, riacquisito la piena proprietà
della parte dell'area che era stata concessa in diritto di superficie alla Società
Torino Calcio S.p.A. ai fini della ricostruzione dello storico Stadio
Filadelfia, della superficie di mq. 21.700 circa con soprastanti porzioni di
gradinate residuate dalla demolizione del vecchio stadio, così come sarà meglio
precisato in seguito. Per quello che concerne la restante porzione di area che
costituirà oggetto di conferimento, della superficie complessiva di mq. 7.790
circa, si rileva che la stessa è stata ceduta in permuta alla Città dalle
società COGEF S.r.l. e MO.CLA s.a.s. a seguito di convenzioni urbanistiche
stipulate con la Città nel corso del 2008.
Si
riportano brevemente di seguito le vicende patrimoniali relative alla parte di
area sulla quale sorgeva il vecchio Stadio Filadelfia.
Nel
mese di febbraio 2003 tra la Città e la Società Torino Calcio S.p.A. veniva
approvato un protocollo d'intesa per il recupero delle aree degli Stadi
Comunale e Filadelfia e, con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n.
96 del 25 giugno 2003 (mecc. 2003 04189/008), veniva approvata la costituzione
del diritto di superficie a favore della Torino Calcio S.p.a. sull'area dello
Stadio Comunale (ora Stadio Olimpico), con l'impegno per detta società a
realizzare nell'area Filadelfia un impianto sportivo comprendente un
regolamentare campo di calcio (da destinare alla squadra Primavera) e relativi
servizi, una tribuna spettatori ed un Museo della Storia del Torino.
Nel
dicembre 2003 veniva approvata la variante al P.R.G. n. 59 che in sintesi
prevedeva, oltre alla ricostruzione ed al recupero dello storico campo
Filadelfia, la realizzazione di edifici con destinazione prevalentemente
residenziale nell'Ambito 12.29 Filadelfia e l'edificazione di una struttura con
destinazione commerciale in porzione dell'ambito 12.14 Dogana (area ex
Chinino).
Quindi
la Città, con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 maggio 2004 (mecc.
2004 03250/008, approvava l'acquisizione
senza corrispettivo in denaro della proprietà "Impianto sportivo
Filadelfia" dalla Società Torino Calcio S.p.A., e la contestuale costituzione
a favore di detta società del diritto di superficie novantanovennale sull'area
stessa con l'obbligo posto in capo alla società di provvedere alla costruzione
dell'impianto sportivo; con detto provvedimento veniva approvata inoltre la
costituzione del diritto di superficie sull'area ex Chinino (negozi giuridici
perfezionatisi con atto a rogito notaio Mazzucco rep. 27829/13944 del 17
dicembre 2004). Con successiva
deliberazione della Giunta Comunale del 1 ottobre 2004 (mecc. 2004 07921/009),
si assentiva al progetto di ristrutturazione/ricostruzione dello Stadio
Filadelfia presentato dalla Società Torino Calcio.
In
attuazione della variante n. 59, in data 22 giugno 2005 la Città sottoscriveva
un Piano Esecutivo Convenzionato, a rogito notaio Marocco rep. n. 141626, con
il Torino Calcio S.p.A., la società Dasit e la società Bennet S.p.A. (cui la
Società Torino Calcio S.p.A., aveva alienato la proprietà superficiaria e
trasferito il diritto di superficie sull'area ex Chinino) che prevedeva la
realizzazione nelle aree in questione di due edifici a prevalente destinazione
residenziale, un insediamento di attività commerciali, nonché la ricostruzione
ed il recupero dell'ex Campo Filadelfia. Oltre a ciò il PEC prevedeva la
dismissione a favore della Città, per servizi pubblici, delle aree descritte al
Catasto Terreni al Foglio 1400, particelle 122, 123, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137 e 138, di proprietà delle Società Torino Calcio e Dasit.
Contestualmente, nello stesso atto, la Città costituiva sulle particelle 132,
133, 134, 136 e 138 un diritto di superficie novantanovennale a favore del
Torino Calcio S.p.A..
L'attuazione
del PEC è ad oggi completata per quanto riguarda la realizzazione della
struttura commerciale sull'area ex Chinino; viceversa, le previsioni relative
all'ambito Filadelfia non hanno avuto esecuzione anche a causa del fallimento
della Società Torino Calcio S.p.A.
Infatti,
in data 17 novembre 2005 il Tribunale Ordinario di Torino dichiarava il
fallimento della Società Torino Calcio S.p.A.. La Civica Amministrazione ha
ritenuto che la mancata autorizzazione da parte del Giudice Delegato del
Fallimento alla prosecuzione dei contratti in corso desse luogo ad
inadempimento da parte della Società Torino Calcio S.p.A. degli obblighi
discendenti dai sopra citati contratti, tra i quali viene qui in rilievo
l'obbligo di completare la ristrutturazione dello Stadio entro i termini
pattuiti. Dinanzi alle contestazioni del Fallimento Torino Calcio, si è
ritenuto pertanto opportuno addivenire alla stipulazione di un accordo
transattivo volto ad assicurare, da un lato, l'interesse dell'Amministrazione
alla ricostruzione dell'impianto sportivo Filadelfia e, dall'altro, l'interesse
degli operatori economici all'attuazione del PEC, accordo che veniva sottoscritto
tra le parti (comprese le Società Bennet S.p.A. e Cogef S.r.l., avente causa da
Dasit s.s.) in data 31 luglio 2006 a rogito Segretario Generale Dr. Repice,
rep. A.P.A. 2479, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Torino 1 il
successivo 8 settembre ai nn. 46917/5653 e 46918/5654.
Con
la sottoscrizione di tale atto (approvato con deliberazioni della Giunta
Comunale in data 25 maggio 2006 mecc. 2006 04272/009 ed in data 4 luglio 2006
mecc. 2006 05142/008) si è ritenuto di interesse comune alle parti, tra
l'altro, limitare gli effetti dell'inadempimento alla sola risoluzione del
contratto nella parte relativa alla cessione del diritto di superficie,
riconoscendo l'operatività della clausola risolutiva espressa del diritto di
superficie sull'area dell'Impianto, prevista all'articolo 17 dell'atto a rogito
notaio Mazzucco rep. 27829/13944 del 17 dicembre 2004, con la conseguenza che
l'area - avente una superficie catastale di mq. 16.722 (identificata
catastalmente al Catasto Terreni Foglio 1400 particelle nn. 47, 132, 133, 134,
136, 138) con soprastanti fabbricati costituiti da porzioni di gradinate
residuate dalla demolizione dello Stadio Filadelfia (Catasto Fabbricati Foglio
n. 92 part. 104 sub. 20) - ritornava ad appartenere in piena ed esclusiva
proprietà alla Città.
Pertanto,
attualmente la Città è proprietaria di detta area, nonché di quella contigua,
di mq. 5.028 circa, descritta al Catasto Terreni al Foglio 1400 particelle nn.
122, 123, 130, 131, 135 e 137, in forza del citato atto a rogito notaio Marocco
rep. n. 141626 di attuazione del P.E.C.
Deve
tuttavia evidenziarsi che la parte di area da conferire, retrocessa dal
Fallimento Torino Calcio, era gravata da due iscrizioni ipotecarie: l'una in
data 2 luglio 2005 (n. pres. 18; R.G. 28966 R.P. 6757), l'altra in data 19
agosto 2005 (n. pres. 109; R.G. 38313
R.P. 9223). In particolare, quest'ultima ipoteca colpiva la
proprietà superficiaria dell'ex "catino" dello Stadio, identificato
catastalmente al Catasto Terreni al foglio 1400 particella 47, mentre la prima
colpiva le particelle nn.132, 133, 134, 136 e 138 stesso foglio che circondano
il catino stesso (nonché altre particelle sulle quali insiste lo Stadio
Olimpico). Le predette garanzie assistevano crediti maturati da Uniriscossioni
verso la Società Torino Calcio, derivanti da titolo esecutivo, ed erano state
iscritte l'una per Euro 38.638.788,620 e l'altra per Euro 38.297.085,76.
C'è
da rilevare che già nell'accordo transattivo di cui sopra si faceva riferimento
all'esistenza di tali iscrizioni ipotecarie e si concordava che l'eventuale
onere di liberazione del bene dalle ipoteche fosse a carico del Comune. In tal
caso il fallimento Torino Calcio, nella persona del Curatore Fallimentare, si
impegnava a riconoscere alla Città di Torino un contributo omnicomprensivo fino
ad un limite massimo di Euro 500.000,00.
Poiché
non era ipotizzabile conferire alla costituenda Fondazione l'area Filadelfia
gravata dalle ipoteche, in quanto la sua sottoposizione al rischio di
esecuzione forzata da parte dell'Agenzia delle Entrate avrebbe impedito la
ricostruzione dello Stadio, l'Amministrazione si è attivata per la liberazione
dell'area dalle medesime. A seguito di una lunga e complessa serie di
interlocuzioni con Equitalia, agente incaricato della riscossione, e con
l'Agenzia delle Entrate, si è pervenuti quindi ad un accordo avente ad oggetto la
liberazione dell'area dalle ipoteche a seguito del versamento all'Agenzia
stessa di una somma pari ad Euro 535.000,00, di cui Euro 500.000,00, come sopra
ricordato, da versarsi da parte del Fallimento Torino Calcio ed Euro 35.000,00
a carico della Città.
Con deliberazione
della Giunta Comunale in data 12 ottobre 2010 (mecc. 2010 05940/131) la Città
ha, pertanto, preso atto della disponibilità manifestata dall'Agenzia delle
Entrate di procedere alla cancellazione delle ipoteche sopraccitate a fronte
della corresponsione della somma complessiva di Euro 535.000,00 e ha approvato
che una parte di tale somma pari ad Euro 35.000,00 venisse corrisposta dalla
Città.
In esecuzione di
quanto sopra deliberato, con determinazioni dirigenziali della Direzione
Patrimonio del 20 ottobre 2010 (mecc. 2010 06210/131) e del 24 novembre 2010
(mecc. 2010 76206/131) si è provveduto rispettivamente ad impegnare ed a
liquidare a favore di Equitalia Nomos S.p.A. la somma a carico della Città pari
ad Euro 35.000,00.
Con nota in data 19
novembre 2010 Equitalia Nomos S.p.A. ha comunicato che nel termine di dieci
giorni dalla data del versamento della somma di Euro 535.000,00 avrebbe
proceduto a sua cura e spese alla cancellazione parziale (cioè limitatamente
alle unità censite al N.C.T. di Torino al Foglio n. 1400 mappali nn.
132-133-134-136-138) della sopraccitata ipoteca iscritta ai nn. 28966/6757 ed
alla cancellazione totale della sopraccitata ipoteca iscritta ai nn.
38313/9223. Parimenti, in data 23 novembre 2010, il fallimento Torino Calcio,
ha provveduto al versamento della somma di sua spettanza pari ad Euro 500.000.
Pertanto Equitalia
Nomos S.p.A., in data 14 dicembre 2010 ha provveduto alla cancellazione totale
dell'iscrizione ipotecaria R.G. 38313 R.P. 9223 del 19 agosto 2005 ed alla
cancellazione parziale dell'iscrizione ipotecaria R.G. 28966 R.P. 6757 del 2
luglio 2005, liberando così l'area c.d. "ex Filadelfia" da ogni
gravame.
Si evidenzia che
l'ultima ipoteca citata è stata cancellata solo parzialmente, cioè in relazione
unicamente alle particelle di limitata estensione circostanti il
"catino" dell'ex stadio Filadelfia, in quanto la stessa continua a
gravare, per la restante parte, sull'area su cui sorge lo Stadio Olimpico.
In
relazione alle vicende patrimoniali relative alla residua porzione di area
oggetto del presente conferimento, della superficie di mq. 7.800 circa si
rileva quanto segue.
Successivamente
al fallimento della Società Torino Calcio S.p.A. ed alla sottoscrizione del
citato accordo transattivo, a seguito della mozione n. 31 del Consiglio
Comunale in data 18 settembre 2006 (mecc. 2006 05342/002), la Civica
Amministrazione si è impegnata a sospendere la trasformazione urbanistica
dell'area dell'ex Stadio per verificare la possibilità di trasferire altrove le
previste utilizzazioni edificatorie. I titolari dei diritti edificatori e delle
relative aree, Società Cogef S.r.l. e Società MO.CLA di De Francesco Giuseppe
s.a.s. (avente causa di Torino Calcio S.p.A.), informati dall'Amministrazione,
si sono quindi resi disponibili a realizzare in altro luogo gli interventi
edilizi previsti.
Quindi,
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 novembre 2007 è stata
adottata la variante parziale al P.R.G. n. 158 concernente gli ambiti 12.29
Filadelfia/12.14 Dogana (parte) - 12.r Valentino - 16n Podgora, approvata in
via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 marzo 2008
(mecc. 2008 00947/009).
Tale
variante ha, tra l'altro, annullato nell'ambito 12.29 Filadelfia le aree di
concentrazione dell'edificato destinate ad accogliere le relative utilizzazioni
edificatorie a destinazione prevalentemente residenziale previste dal P.R.G. e
confermate dal PEC. La capacità edificatoria generata dall'ambito Filadelfia è
stata trasferita in altri ambiti e le aree di concentrazione dell'edificato,
nonchè le relative aree assoggettate all'uso pubblico individuate dal PEC sono
state cedute alla Città per la realizzazione unitaria del complesso Stadio
Filadelfia. Inoltre, al fine di garantire la sostenibilità economica della
gestione dell'impianto, è stata implementata la quota da destinare ad attività
commerciali connesse a quelle sportivo/calcistiche comprensive di esercizi
pubblici/ristorazione nonché di attività di foresteria.
In
particolare, con Convenzione urbanistica stipulata tra la Città e la società
Cogef s.r.l. in data 10 luglio 2008 con atto a rogito notaio Osella, rep.
50800, avente ad oggetto una permuta alla pari, la Città ha acquisito da
quest'ultima la proprietà dell'appezzamento di terreno della superficie
catastale di mq. 3.358 distinto al Catasto Terreni al Foglio 1400, mappali
nn.12, 118, 119, 52, 53, 63 e 128.
Inoltre,
con Convenzione urbanistica stipulata in pari data rep. 50799 a rogito del
medesimo notaio ed avente quale oggetto una permuta alla pari, la Città ha
acquisito dalla società MO.CLA di De Francesco Giuseppe e C. s.a.s., la
proprietà dell'appezzamento di terreno della superficie catastale di mq. 4.432
distinta al Catasto Terreni al foglio 1400 numeri 106, 120, 121, 124, 125, 126,
127 e 129.
Si rende pertanto necessario, con il
presente provvedimento, procedere all'approvazione del conferimento da parte della Città al fondo di dotazione
indisponibile del Patrimonio della costituenda "Fondazione Stadio
Filadelfia" del diritto di superficie sull'area di proprietà comunale
compresa tra le vie Tunisi, Spano, Giordano Bruno e Filadelfia della superficie
di mq. 29.540 circa, identificata catastalmente al Catasto Terreni Foglio 1400
particelle nn. 122, 130, 131, 123, 132, 47, 134, 135, 136, 137, 138, 133, 120,
121, 124, 126, 125, 127, 106, 52, 53, 119, 118, 12, 63, 128 e 129, con
soprastanti fabbricati costituiti da porzioni di gradinate residuate dalla
demolizione dello Stadio Filadelfia.
Tale
diritto di superficie avrà la durata di anni novantanove decorrenti dalla data
di costituzione della Fondazione. Inoltre, per ciò che concerne condizioni e
prescrizioni cui sottoporre la costituzione del diritto di superficie, si
rinvia a quanto prescritto dall'articolo 3 bis della bozza di Statuto della
costituenda Fondazione, che per estratto si allega al presente provvedimento
(allegato 2).
Per
quanto concerne la determinazione del valore del conferimento del bene si è
proceduto a richiedere al Presidente del Tribunale la designazione di un
esperto cui affidare la perizia, in base a quanto disposto dall'articolo 2343
Codice Civile in tema di conferimenti. Il perito incaricato, con perizia
asseverata depositata in data 2 luglio 2009, ha stabilito tale valore in Euro
1.460.000,00.
Visti gli articoli 3 bis, punto 3 e 16, punto 2, della
bozza di Statuto approvata con la citata deliberazione (mecc. 2008/00130/010),
si ritiene opportuno definire in 18 mesi il tempo occorrente alla Fondazione, a
far data dalla sua costituzione, per il reperimento dei fondi occorrenti per la
ristrutturazione e gestione dello Stadio Filadelfia e l'avviamento delle
conseguenti procedure ad evidenza pubblica a ciò finalizzate.
Infine,
si rileva che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, ha comunicato con
nota prot. 13985/08 del 13 ottobre 2008 che l'immobile oggetto di conferimento
non riveste l'interesse culturale di cui agli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..
Tutto ciò premesso,
Vista la deliberazione del Consiglio
Comunale del 25 febbraio 2008 (mecc. 2008 00130/010);
Vista la deliberazione
della Giunta Comunale del 12 ottobre 2010 (mecc. 2010 05940/131);
Dato atto che i pareri
di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla
regolarità tecnica;
favorevole sulla
regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di approvare
il conferimento da parte della Città al fondo di dotazione indisponibile del
Patrimonio della costituenda "Fondazione Stadio Filadelfia" del
diritto di superficie novantanovennale in sopra e sotto suolo sull'area di
proprietà comunale compresa tra le vie Tunisi, Spano, Giordano Bruno e
Filadelfia della superficie di mq. 29.540 circa, identificata catastalmente al
Catasto Terreni Foglio 1400 particelle nn. 122, 130, 131, 123, 132, 47, 134,
135, 136, 137, 138, 133, 120, 121, 124, 126, 125, 127, 106, 52, 53, 119, 118,
12, 63, 128 e 129, così come meglio identificata nell'allegata planimetria con
perimetro in colore rosso (all. 1 - n. ), con soprastanti fabbricati
costituiti da porzioni di gradinate residuate dalla demolizione dello Stadio
Filadelfia;
2) di dare atto
che il valore del conferimento del diritto di superficie, stimato dall'esperto
perito nominato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 2343 Codice
Civile, è pari ad Euro 1.460.000,00;
3) di dare atto
che la costituenda fondazione nell'esercizio dello ius aedificandi dovrà
attenersi a quanto prescritto dall'articolo 3 bis della bozza di Statuto,
allegato per estratto al presente provvedimento (all. 2 - n. );
4) di prendere
atto che l'area dovrà essere concessa in diritto di superficie nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le inerenti servitù attive e
passive, apparenti e non, ivi compresi gli eventuali sottoservizi esistenti;
5) di approvare
la modifica degli articoli 3 bis. punto 3 e 16 punto 2 della bozza di Statuto
approvata con la deliberazione (mecc. 2008 00130/010), citata in narrativa,
definendo in 18 mesi il tempo occorrente alla Fondazione, a far data dalla sua
costituzione, per il reperimento dei fondi occorrenti per la ristrutturazione e
gestione dello Stadio Filadelfia e l'avviamento delle conseguenti procedure ad
evidenza pubblica a ciò finalizzate;
6) di prendere
atto che le spese relative e conseguenti alla costituzione della Fondazione e
al conferimento di cui al presente provvedimento, ivi compresi eventuali oneri
fiscali se dovuti, sono a carico di quest'ultima, richiamato ogni beneficio di
legge;
7) di dichiarare, attesa l'urgenza di dare corso alla formalizzazione dell'atto di costituzione della "Fondazione Stadio Filadelfia", in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del combinato disposto dell'articolo 829 comma 2 Codice Civile, dell'articolo 6 dello Statuto della Città e dell'articolo 134, comma 4 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
EDILIZIA
PRIVATA E PATRIMONIO
F.to
Viano
L'ASSESSORE
ALLO SPORT,
GRANDI
EVENTI SPORTIVI E TEMPO LIBERO
F.to
Sbriglio
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRETTORE
DIREZIONE
PATRIMONIO
F.to
Villari
IL
DIRIGENTE SETTORE
VALORIZZAZIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
F.to
Cei
IL
DIRETTORE
DIVISIONE
SPORT E TEMPO LIBERO
F.to
Arena
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità contabile.
per
Il VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE
FINANZIARIE
Il
Dirigente Delegato
F.to
Tornoni
Il Presidente pone in votazione il provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano
assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Galasso
Ennio Lucio, Gallo Stefano, Tronzano Andrea
Non
partecipano alla votazione:
Angeleri
Antonello, Boero Valter, Brescia Mario
PRESENTI
33
VOTANTI
33
FAVOREVOLI
33:
Bonino
Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Centillo Maria Lucia, Cugusi Vincenzo,
Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferrante Antonio, Fiorino Salvatore, Gallo
Domenico, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea,
Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Lonero
Giuseppe, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele,
Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Salti Tiziana, Savini Manuela,
Scanderebech Federica, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Troiano
Dario, Trombini Claudio, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando, Zanolini
Carlo
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.
Il Presidente pone in
votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Risultano
assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Fiorino
Salvatore, Galasso Ennio Lucio, Gallo Stefano, Salti Tiziana, Tronzano Andrea
Non partecipano
alla votazione:
Angeleri
Antonello, Boero Valter, Brescia Mario, Lonero Giuseppe
PRESENTI
30
VOTANTI
30
FAVOREVOLI
30:
Bonino
Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Centillo Maria Lucia, Cugusi Vincenzo,
Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferrante Antonio, Gallo Domenico, Gandolfo
Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco,
Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti
Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas
Francesco, Savini Manuela, Scanderebech Federica, Silvestrini Maria Teresa,
Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio, il Vicepresidente Ventriglia
Ferdinando, Zanolini Carlo
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del
provvedimento.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Penasso
IL PRESIDENTE
Ventriglia