MECC. N. 2011 00492/087


Atto n. 20




Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del


7 FEBBRAIO 2011

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO Valentina, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano, FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.


In totale n. 21 Consiglieri

Risultano assenti i Consiglieri: BOSSO Giovanni, D’ACUNTO Angelo, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano.


Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA







il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:



C4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REG DEC) AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE PARZIALI. APPROVAZIONE.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REG. DEC.) AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE PARZIALI. APPROVAZIONE

Il Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Paolo Cavallari e con il Coordinatore della III^ Commissione Marianna Del Bianco, riferisce.
Il vigente Regolamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), frutto di un lavoro di revisione operato alla fine del 2007 al fine di integrare in un unico corpo normativo alcune disposizioni in materia precedentemente contenute nel Regolamento di Polizia Urbana, è stato ulteriormente rivisto con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 marzo 2009 (mecc. 2009 01070/013) e del 27 aprile 2010 (mecc. 2010 01898/013) con precisazioni e specificazioni delle relative norme e revisione dei parametri di riferimento, resi necessari da un lato per chiarirne l'applicazione, dall'altro per correggere discrasie attuative, consentendo nel tempo di consolidare il relativo articolato sugli esiti della sperimentazione.
In linea con il processo di progressivo adeguamento del Regolamento non soltanto alle mutate condizioni di trasformazione economica ed urbanistica del territorio, ma anche al rinnovato quadro normativo, occorre ora procedere all'adeguamento del disposto normativo, nonché alla modifica di alcuni coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazione, previsti nell'allegato "A" lettera B, del vigente Regolamento C.O.S.A.P., in relazione ai criteri contenuti negli articoli 8 e 10 del Regolamento stesso.

DISCIPLINA RATEAZIONE
Nell'ambito delle norme introdotte in materia di efficienza amministrativa, con l'articolo 83 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 23, il legislatore ha disposto, mediante l'abrogazione di parte del comma 1 e del comma 4-bis dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, l'eliminazione dell'obbligo di prestare garanzia fidejussoria o ipotecaria nel caso di richiesta di rateazione di somme iscritte a ruolo relative alle imposte sui redditi.
Tenuto conto di quanto affermato nella relazione tecnica presentata in occasione della conversione in legge del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, si può sostenere che l'eliminazione dell'obbligo di prestare garanzia fidejussoria comporta per l'ente impositore la possibilità di incassare, seppure con gradualità, importi il cui recupero coattivo, altrimenti, condurrebbe spesso al fallimento dell'azienda e, quindi, alla sostanziale inesigibilità del credito.
La norma, essendo riferita alla riscossione mediante ruolo delle imposte sul reddito, non trova immediata applicazione alle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente locale. Tuttavia, l'identità di ratio sottostante alla disposizione ne può legittimare l'estensione alla disciplina dell'attività di riscossione del canone COSAP anche al fine di uniformare la disciplina della rateazione del pagamento a quanto già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 giugno 2010 (mecc. 2010 03111/013) relativamente alle entrate tributarie dell'ente.
Conseguentemente, nell'articolo 17 del Regolamento C.O.S.A.P. "Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento" il comma 7 viene abrogato.

DISCIPLINA RIMBORSI
Al comma 5 dell'articolo 16 è previsto che, in caso di rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione, eseguito oltre i 180 giorni dalla richiesta, siano dovuti interessi calcolati in misura pari all'interesse legale.
Il legislatore, con l'articolo 1 comma 164 della Legge 296/2006, in tema di rimborsi ai contribuenti di somme indebitamente versate relative ai tributi locali, ha previsto un termine di centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza per l'effettuazione del rimborso e, con il comma 165, in tema di misura degli interessi sui rimborsi di tributi locali, ha introdotto uno spread pari a tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. La stessa norma prevede inoltre che "interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento".
Il vigente Regolamento C.O.S.A.P. all'articolo 17 comma 2 in tema di dilazioni, sospensioni e rateazioni dei pagamenti, già richiama le disposizioni della citata Legge Finanziaria 2007. Il relativo recepimento all'interno del Regolamento C.O.S.A.P. è giustificato dalla specifica natura dell'entrata, che si configura come canone patrimoniale imposto disciplinato da ampia potestà regolamentare riconosciuta all'Ente Locale ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997. Attualmente, tale recepimento si concreta limitatamente alla disciplina delle rateazioni di pagamento, per le quali è infatti prevista l'applicazione di interessi nella misura e con le modalità previste dalla legge per i tributi locali. Al fine di garantire equità di trattamento nei rapporti attivi e passivi con il contribuente, si ritiene di applicare, relativamente ai rimborsi per versamenti indebiti del canone C.O.S.A.P., la misura degli interessi prevista dalla citata norma, così come già richiamata dall'articolo 14 del Regolamento delle Entrate Tributarie della Città.
Al tal fine, si propone di modificare il comma 5 dell'articolo 16 introducendo l'espresso richiamo all'articolo 14 del Regolamento delle Entrate Tributarie "Interessi sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi", prevedendo altresì l'esecuzione degli stessi nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda ai sensi del comma 164 dell'articolo 1 Legge 296/2006.
Conseguentemente, il comma 5 dell'articolo 16 del Regolamento C.O.S.A.P. viene così sostituito:
"Il rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione viene eseguito entro 180 giorni dalla richiesta e sono dovuti interessi calcolati nella misura prevista dall'articolo 14 del Regolamento delle Entrate Tributarie della Città.".

DISCIPLINA SANZIONI
Sempre in linea con le necessità di adeguamento all'impianto normativo statale di riferimento, ma nell'ottica di apportare, in sede applicativa, il rispetto dell'equità fra i molteplici interlocutori della Pubblica Amministrazione, si rende opportuno contribuire ad attenuare o ad eliminare le storture applicative, dovendo l'azione amministrativa essere improntata all'imparzialità ed all'equità di trattamento, come peraltro sancito nel disposto normativo contenuto nell'articolo 97 della Costituzione italiana. Occorre pertanto apportare una precisazione alla generica previsione dell'articolo 18 del vigente Regolamento C.O.S.A.P., con riferimento al meccanismo di computo dell'indennità e della sanzione amministrativa pecuniaria applicate nei casi di occupazioni abusive temporanee del suolo pubblico, ossia prive del titolo concessorio legittimante l'occupazione, ovvero difformi dallo stesso (occupazioni in eccedenza).
Le storture applicative si riscontrano nel concreto, ad esempio, con riguardo alla categoria dei traslocatori che, secondo i parametri di calcolo della sanzione, attualmente si vedono addebitare una cifra decisamente sproporzionata, con conseguente attivazione di frequenti ricorsi giurisdizionali ed inutile aggravio indotto nella gestione interna del contenzioso a carico del Settore Concessione Occupazione Temporanea Suolo Pubblico della Città, conducendo infine - di fatto - in sede di definizione giudiziale in via equitativa, alla riduzione dell'importo inflitto a titolo di ristoro per l'abuso.
Occorre pertanto prevenire il conflitto, aderendo in linea sostanziale all'orientamento giurisprudenziale maturato, di contenimento specifico dell'entità afflittiva, e prevedere un correttivo nella presunzione dei trenta giorni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P., nel senso di ammettere, in sede di computo dell'indennità di occupazione senza titolo, una prova contraria certa e verificabile per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve. A supporto di tale interpretazione, soccorre il noto parametro ermeneutico dell'id quod plerumque accidit ("ciò che più frequentemente accade"), fondato sull'osservanza dei normali accadimenti della prassi ordinaria.
Concretamente, pertanto, l'articolo 18, comma 2, lettera a), a fine periodo, viene arricchito di un ulteriore inciso, così formulato: "[...], fatta salva la prova certa contraria per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve.".

MOLTIPLICATORE EDICOLE
Un'ulteriore proposta di modifica riguarda il coefficiente moltiplicatore per le occupazioni permanenti con edicole per la vendita di giornali e riviste previsto nell'Allegato A, al punto 2 quater della lettera B del vigente Regolamento C.O.S.A.P. della Città.
Tale coefficiente, attualmente previsto nella misura di 0,90 della tariffa ordinaria era stato introdotto nel 1999 e si differenziava da quello relativo all'occupazione dei chioschi per somministrazione e commercio.
Con la presente deliberazione si intende confermare la tipicità delle due occupazioni che si esprimono attraverso diversi coefficienti ed intervenire mediante un ritocco in diminuzione del coefficiente relativo all'occupazione dei chioschi/edicole.
Infatti, si ritiene che tale intervento, seppur non di considerevole entità, consenta alle edicole di far fronte con maggiori risorse alle difficoltà economiche più volte denunciate a questa Amministrazione le quali, peraltro, mettono in serio pericolo la presenza di un servizio così importante sul territorio.
A nostro avviso, si deve al contrario, favorire una fitta rete di operatori per soddisfare pienamente l'esigenza dell'informazione a mezzo stampa.
In considerazione delle suddette motivazioni si propone di ridurre il coefficiente moltiplicatore della tariffa ordinaria C.O.S.A.P. da 0,90 a 0,85 punti, modificando conseguentemente il punto 2 quater della lettera B dell'Allegato "A" al Regolamento C.O.S.A.P. della Città.

MOLTIPLICATORI FUORI AREA MERCATALE
Occorre inoltre prevedere la revisione del moltiplicatore di cui all'Allegato "A", punto 7 della lettera B del Regolamento C.O.S.A.P., con particolare riferimento alle occupazioni oggetto di concessione per attività commerciale durante le partite del campionato di calcio ed in occasione di eventi o manifestazioni che si svolgano nelle aree individuate in prossimità del Palaolimpico o, occasionalmente, in altri luoghi.
La tariffa attualmente applicata per determinare il canone di concessione si basa sul coefficiente 2,5. Si ritiene tuttavia che, applicando quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del Regolamento C.O.S.A.P., sussistano le condizioni per aumentare il coefficiente moltiplicatore.
La presenza di numerose aree di suolo pubblico destinate alle attività commerciali concentrate principalmente nelle zone dove sono ubicati gli ingressi dello stadio o delle strutture interessate all'evento, comporta, infatti, un sensibile sacrificio per la collettività, anche considerando che parte rilevante delle concessioni sono ubicate in zone pedonali (cosiddetta piazza Olimpica) dove si concentra il passaggio degli spettatori in ingresso o in uscita dal luogo dell'evento. Tali aree vengono sottratte a quei cittadini che, non interessati all'evento, utilizzano abitualmente l'area pedonale per svago o per attività sportive di vario genere (jogging, ciclismo, ecc.). Per ciò che concerne le concessioni ubicate al di fuori dell'area pedonale, si deve osservare che si tratta di aree generalmente sottratte alla sosta di autoveicoli proprio durante eventi nei quali la richiesta di zone di parcheggio è più alta.
Non solo, ma le concessioni in discorso sono particolarmente ambite da parte degli operatori commerciali, a causa del vantaggio ricavabile da esse proprio perché l'attività di vendita si svolge in occasione di manifestazioni che, generalmente, richiamano migliaia di persone e dunque di potenziali clienti.
Per tali motivi si ritiene conforme ad equità introdurre una differenziazione nel parametro moltiplicatore che attualmente concorre in modo indifferenziato a comporre la tariffa di occupazione del suolo pubblico utilizzato per il commercio fuori aree mercatali, tenendo distinte le concessioni legate ad eventi che attraggono un rilevante pubblico, non potendo queste ultime essere parificate ad altre occupazioni per commercio quali quelle stagionali (ad esempio cocomerai o venditori di frutta e verdura), o quelle degli operatori notturni che somministrano alimenti e bevande mediante autobanco per clienti occasionali.
Considerato quanto sopra, si propone di introdurre una diversificazione del coefficiente moltiplicatore, sostituendo il punto 7 dell'Allegato "A" della lettera B del vigente Regolamento C.O.S.A.P. con la seguente specificazione:
"Occupazioni temporanee per Operatori del Commercio fuori dalle aree mercatali: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni nelle aree adiacenti lo stadio in occasione di partite di calcio o altri eventi che si svolgono allo stadio: coefficiente moltiplicatore 5 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni nelle aree autorizzate in occasione di eventi o manifestazioni che si svolgono in aree diverse dallo stadio (Palaolimpico, Palatorino o altro): coefficiente moltiplicatore 10 della tariffa ordinaria.".
La distinzione tra gli eventi all'interno dello stadio e quelli in luoghi diversi da esso è strettamente legata alle diverse tipologie di concessioni. Per ciò che concerne il campionato di calcio e gli eventi che si svolgono all'interno dello Stadio Olimpico, la Città ha individuato le aree con deliberazione del Consiglio Comunale dell'11 settembre 2007 (mecc. 2007 05735/016) e sono state rilasciate concessioni decennali per lo svolgimento di attività di commercio in tali aree. Si tratta pertanto di concessioni che hanno una periodicità strettamente connessa al campionato di calcio, tanto che il pagamento del canone è annuale. Per i concerti e le manifestazioni che si svolgono al di fuori dello Stadio Olimpico, invece, le concessioni vengono rilasciate in relazione al singolo evento sulla base di specifiche istanze. I concessionari possono pertanto variare ed il canone viene corrisposto sulla base del singolo evento all'atto del rilascio della concessione.



MOLTIPLICATORE SCAVI
Infine, con specifico riguardo ai lavori effettuati nel sottosuolo, la Città aveva approvato il Regolamento per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali da parte dei concessionari del sottosuolo, in cui si prevedeva l'obbligo del pagamento a favore del Comune delle spese di manomissione per la ricostruzione, a regola d'arte, della sede stradale relative al deterioramento generale causato dagli interventi di manomissione, l'aumento degli oneri manutentivi e la diminuzione della vita naturale del sedime stesso (cosiddetta "tariffa di degrado"). In relazione alla previsione di tali oneri, posti a carico dei concessionari per la realizzazione di opere di manomissioni stradali, l'Amministrazione aveva contestualmente provveduto ad un correlativo sensibile contenimento della tariffa C.O.S.A.P., fissando un coefficiente moltiplicatore inferiore all'unità con un effetto di abbattimento sostanziale.
Alla luce del confronto con gli altri principali Comuni d'Italia (Roma, Milano, Genova, Firenze) si è manifestata l'opportunità di ritornare ad un sistema di tariffazione fondato, in via principale, sul canone di occupazione suolo pubblico. Si ritiene quindi conforme ad equità introdurre una sostanziale equiparazione, ai fini del pagamento del canone di occupazione temporanea del suolo pubblico, fra le occupazioni effettuate per interventi sul suolo e nel relativo sottosuolo, limitatamente alla durata del cantiere, considerato il carattere non più obbligatorio della tariffa di degrado.
Il coefficiente moltiplicatore previsto nell'Allegato "A" del Regolamento C.O.S.A.P., al punto 4 bis della lettera B, verrà dunque modificato in 2,5 della tariffa ordinaria, in analogia con il coefficiente dei lavori edili, previsto nel punto 4 della lettera B dello stesso Allegato "A". Il canone così determinato risulta, comunque, ancora molto contenuto rispetto agli altri grandi Comuni.
Quanto sopra è conforme, peraltro, ai criteri già approvati dal Consiglio Comunale, contenuti negli articoli 8 e 10 del vigente Regolamento C.O.S.A.P., in special modo in relazione non soltanto all'utilità ricavabile dal concessionario dell'area, ma anche in relazione al disagio ed al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico.
E' fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 14, lettera a), del vigente Regolamento, in forza della quale gli operatori possono richiedere la stipulazione di apposita convenzione, con la quale il canone di occupazione suolo pubblico potrà essere ridotto in relazione a prestazioni di pubblico interesse o utilità, da quantificare nella convenzione stessa:
Alla luce di quanto sopra, il Direttore della Divisione Suolo Pubblico, Arredo Urbano, Integrazione ed Innovazione, con lettera in data 22 dicembre 2010, n. prot. 9802, ha trasmesso copia della proposta di deliberazione con la quale si intende approvare la nuova stesura del Regolamento comunale canone occupazione spazi ed aree pubbliche.

Nell’ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.

La III^ Commissione, competente per materia, ha esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto la nuova stesura del regolamento comunale canone occupazione spazi ed aree pubbliche nella seduta del 3 febbraio 2011.

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. n. 199604113/49) del 27 giugno 1996 - il quale, fra l'altro, all'art. 42 comma III, dispone in merito alle “competenze delegate” attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento egli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:
canone occupazione spazi ed aree pubbliche accogliendo le proposte di modifica di seguito riportate:.

1) approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono espressamente richiamate, le modifiche dei coefficienti moltiplicatori di cui all'Allegato "A", lettera B, punti 2 quater, 4 bis e 7 del Regolamento per il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche come segue:
- "2 quater. Occupazioni permanenti con edicole per la vendita di giornali e riviste: coefficiente moltiplicatore 0,85 della tariffa ordinaria.";
- "4 bis. Occupazioni temporanee per scavi e manomissioni del suolo: coefficiente moltiplicatore 2,5.";
- "7. Occupazioni temporanee per Operatori del Commercio fuori dalle aree mercatali: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni nelle aree adiacenti lo stadio in occasione di partite di calcio o altri eventi che si svolgono allo stadio: coefficiente moltiplicatore 5 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni nelle aree autorizzate in occasione di eventi o manifestazioni che si svolgono in aree diverse dallo stadio (Palaolimpico, Palatorino o altro): coefficiente moltiplicatore 10 della tariffa ordinaria.";
2) approvare la sostituzione del comma 5 dell'articolo 16 del Regolamento C.O.S.A.P. con il testo seguente:
"Il rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione viene eseguito entro 180 giorni dalla richiesta e sono dovuti interessi calcolati nella misura prevista dall'articolo 14 del Regolamento delle Entrate Tributarie della Città.";
  1. approvare la soppressione del comma 7 dell'articolo 17 del Regolamento per il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
  2. approvare la modifica dell'articolo 18 del Regolamento C.O.S.A.P. introducendo, al comma 2, lettera a), a fine periodo, un nuovo inciso così formulato: "[...], fatta salva la prova certa contraria per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve.";

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE


Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Puglisi, Novo e Marrone per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 18.

VOTAZIONE PALESE


PRESENTI: 18
VOTANTI:17
VOTI FAVOREVOLI: 16
VOTI CONTRARI:1
ASTENUTI:1 (Maffei)

Pertanto il Consiglio
DELIBERA

per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:
canone occupazione spazi ed aree pubbliche accogliendo le proposte di modifica di seguito riportate:
1) approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono espressamente richiamate, le modifiche dei coefficienti moltiplicatori di cui all'Allegato "A", lettera B, punti 2 quater, 4 bis e 7 del Regolamento per il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche come segue:
2) approvare la sostituzione del comma 5 dell'articolo 16 del Regolamento C.O.S.A.P. con il testo seguente:
"Il rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione viene eseguito entro 180 giorni dalla richiesta e sono dovuti interessi calcolati nella misura prevista dall'articolo 14 del Regolamento delle Entrate Tributarie della Città.";

3) approvare la soppressione del comma 7 dell'articolo 17 del Regolamento per il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
  1. approvare la modifica dell'articolo 18 del Regolamento C.O.S.A.P. introducendo, al comma 2, lettera a), a fine periodo, un nuovo inciso così formulato: "[...], fatta salva la prova certa contraria per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve.";