Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5,
oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO
Valentina, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio,
CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano,
FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano, FARANO Nicola, MAFFEI
Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore,
RABELLINO Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.
In totale n. 21 Consiglieri
OGGETTO: C4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REG. DEC.) AVENTE AD OGGETTO:
REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE PARZIALI.
APPROVAZIONE
Il Presidente
Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Paolo
Cavallari e con il Coordinatore della III^ Commissione Marianna Del Bianco,
riferisce.
Il vigente Regolamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche (C.O.S.A.P.), frutto di un lavoro di revisione operato alla fine del
2007 al fine di integrare in un unico corpo normativo alcune disposizioni in
materia precedentemente contenute nel Regolamento di Polizia Urbana, è
stato ulteriormente rivisto con deliberazione del Consiglio Comunale del 23
marzo 2009 (mecc. 2009 01070/013) e del 27 aprile 2010 (mecc. 2010 01898/013)
con precisazioni e specificazioni delle relative norme e revisione dei parametri
di riferimento, resi necessari da un lato per chiarirne l'applicazione,
dall'altro per correggere discrasie attuative, consentendo nel tempo di
consolidare il relativo articolato sugli esiti della sperimentazione.
In
linea con il processo di progressivo adeguamento del Regolamento non soltanto
alle mutate condizioni di trasformazione economica ed urbanistica del
territorio, ma anche al rinnovato quadro normativo, occorre ora procedere
all'adeguamento del disposto normativo, nonché alla modifica di alcuni
coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazione, previsti
nell'allegato "A" lettera B, del vigente Regolamento C.O.S.A.P., in relazione ai
criteri contenuti negli articoli 8 e 10 del Regolamento
stesso.
DISCIPLINA RATEAZIONE
Nell'ambito delle norme introdotte in
materia di efficienza amministrativa, con l'articolo 83 del D.L. 25 giugno
2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 23, il
legislatore ha disposto, mediante l'abrogazione di parte del comma 1 e del comma
4-bis dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, l'eliminazione dell'obbligo di
prestare garanzia fidejussoria o ipotecaria nel caso di richiesta di rateazione
di somme iscritte a ruolo relative alle imposte sui redditi.
Tenuto conto di
quanto affermato nella relazione tecnica presentata in occasione della
conversione in legge del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, si può
sostenere che l'eliminazione dell'obbligo di prestare garanzia fidejussoria
comporta per l'ente impositore la possibilità di incassare, seppure con
gradualità, importi il cui recupero coattivo, altrimenti, condurrebbe
spesso al fallimento dell'azienda e, quindi, alla sostanziale
inesigibilità del credito.
La norma, essendo riferita alla
riscossione mediante ruolo delle imposte sul reddito, non trova immediata
applicazione alle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente locale. Tuttavia,
l'identità di ratio sottostante alla disposizione ne può
legittimare l'estensione alla disciplina dell'attività di riscossione del
canone COSAP anche al fine di uniformare la disciplina della rateazione del
pagamento a quanto già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
del 28 giugno 2010 (mecc. 2010 03111/013) relativamente alle entrate tributarie
dell'ente.
Conseguentemente, nell'articolo 17 del Regolamento C.O.S.A.P.
"Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento" il comma 7 viene
abrogato.
DISCIPLINA RIMBORSI
Al comma 5 dell'articolo 16 è
previsto che, in caso di rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione,
eseguito oltre i 180 giorni dalla richiesta, siano dovuti interessi calcolati in
misura pari all'interesse legale.
Il legislatore, con l'articolo 1 comma 164
della Legge 296/2006, in tema di rimborsi ai contribuenti di somme indebitamente
versate relative ai tributi locali, ha previsto un termine di centottanta giorni
dalla data di presentazione dell'istanza per l'effettuazione del rimborso e, con
il comma 165, in tema di misura degli interessi sui rimborsi di tributi locali,
ha introdotto uno spread pari a tre punti percentuali di differenza rispetto al
tasso di interesse legale. La stessa norma prevede inoltre che "interessi nella
stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere
dalla data dell'eseguito versamento".
Il vigente Regolamento C.O.S.A.P.
all'articolo 17 comma 2 in tema di dilazioni, sospensioni e rateazioni dei
pagamenti, già richiama le disposizioni della citata Legge Finanziaria
2007. Il relativo recepimento all'interno del Regolamento C.O.S.A.P. è
giustificato dalla specifica natura dell'entrata, che si configura come canone
patrimoniale imposto disciplinato da ampia potestà regolamentare
riconosciuta all'Ente Locale ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997.
Attualmente, tale recepimento si concreta limitatamente alla disciplina delle
rateazioni di pagamento, per le quali è infatti prevista l'applicazione
di interessi nella misura e con le modalità previste dalla legge per i
tributi locali. Al fine di garantire equità di trattamento nei rapporti
attivi e passivi con il contribuente, si ritiene di applicare, relativamente ai
rimborsi per versamenti indebiti del canone C.O.S.A.P., la misura degli
interessi prevista dalla citata norma, così come già richiamata
dall'articolo 14 del Regolamento delle Entrate Tributarie della
Città.
Al tal fine, si propone di modificare il comma 5 dell'articolo
16 introducendo l'espresso richiamo all'articolo 14 del Regolamento delle
Entrate Tributarie "Interessi sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi",
prevedendo altresì l'esecuzione degli stessi nel termine di centottanta
giorni dalla data di presentazione della domanda ai sensi del comma 164
dell'articolo 1 Legge 296/2006.
Conseguentemente, il comma 5 dell'articolo
16 del Regolamento C.O.S.A.P. viene così sostituito:
"Il rimborso di
somme dovute da parte dell'Amministrazione viene eseguito entro 180 giorni dalla
richiesta e sono dovuti interessi calcolati nella misura prevista dall'articolo
14 del Regolamento delle Entrate Tributarie della
Città.".
DISCIPLINA SANZIONI
Sempre in linea con le
necessità di adeguamento all'impianto normativo statale di riferimento,
ma nell'ottica di apportare, in sede applicativa, il rispetto dell'equità
fra i molteplici interlocutori della Pubblica Amministrazione, si rende
opportuno contribuire ad attenuare o ad eliminare le storture applicative,
dovendo l'azione amministrativa essere improntata all'imparzialità ed
all'equità di trattamento, come peraltro sancito nel disposto normativo
contenuto nell'articolo 97 della Costituzione italiana. Occorre pertanto
apportare una precisazione alla generica previsione dell'articolo 18 del vigente
Regolamento C.O.S.A.P., con riferimento al meccanismo di computo
dell'indennità e della sanzione amministrativa pecuniaria applicate nei
casi di occupazioni abusive temporanee del suolo pubblico, ossia prive del
titolo concessorio legittimante l'occupazione, ovvero difformi dallo stesso
(occupazioni in eccedenza).
Le storture applicative si riscontrano nel
concreto, ad esempio, con riguardo alla categoria dei traslocatori che, secondo
i parametri di calcolo della sanzione, attualmente si vedono addebitare una
cifra decisamente sproporzionata, con conseguente attivazione di frequenti
ricorsi giurisdizionali ed inutile aggravio indotto nella gestione interna del
contenzioso a carico del Settore Concessione Occupazione Temporanea Suolo
Pubblico della Città, conducendo infine - di fatto - in sede di
definizione giudiziale in via equitativa, alla riduzione dell'importo inflitto a
titolo di ristoro per l'abuso.
Occorre pertanto prevenire il conflitto,
aderendo in linea sostanziale all'orientamento giurisprudenziale maturato, di
contenimento specifico dell'entità afflittiva, e prevedere un correttivo
nella presunzione dei trenta giorni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a)
del vigente Regolamento C.O.S.A.P., nel senso di ammettere, in sede di computo
dell'indennità di occupazione senza titolo, una prova contraria certa e
verificabile per le fattispecie che normalmente abbiano una durata
ragionevolmente più breve. A supporto di tale interpretazione, soccorre
il noto parametro ermeneutico dell'id quod plerumque accidit ("ciò che
più frequentemente accade"), fondato sull'osservanza dei normali
accadimenti della prassi ordinaria.
Concretamente, pertanto, l'articolo 18,
comma 2, lettera a), a fine periodo, viene arricchito di un ulteriore inciso,
così formulato: "[...], fatta salva la prova certa contraria per le
fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più
breve.".
MOLTIPLICATORE EDICOLE
Un'ulteriore proposta di modifica
riguarda il coefficiente moltiplicatore per le occupazioni permanenti con
edicole per la vendita di giornali e riviste previsto nell'Allegato A, al punto
2 quater della lettera B del vigente Regolamento C.O.S.A.P. della
Città.
Tale coefficiente, attualmente previsto nella misura di 0,90
della tariffa ordinaria era stato introdotto nel 1999 e si differenziava da
quello relativo all'occupazione dei chioschi per somministrazione e
commercio.
Con la presente deliberazione si intende confermare la
tipicità delle due occupazioni che si esprimono attraverso diversi
coefficienti ed intervenire mediante un ritocco in diminuzione del coefficiente
relativo all'occupazione dei chioschi/edicole.
Infatti, si ritiene che tale
intervento, seppur non di considerevole entità, consenta alle edicole di
far fronte con maggiori risorse alle difficoltà economiche più
volte denunciate a questa Amministrazione le quali, peraltro, mettono in serio
pericolo la presenza di un servizio così importante sul territorio.
A
nostro avviso, si deve al contrario, favorire una fitta rete di operatori per
soddisfare pienamente l'esigenza dell'informazione a mezzo stampa.
In
considerazione delle suddette motivazioni si propone di ridurre il coefficiente
moltiplicatore della tariffa ordinaria C.O.S.A.P. da 0,90 a 0,85 punti,
modificando conseguentemente il punto 2 quater della lettera B dell'Allegato "A"
al Regolamento C.O.S.A.P. della Città.
MOLTIPLICATORI FUORI AREA
MERCATALE
Occorre inoltre prevedere la revisione del moltiplicatore di cui
all'Allegato "A", punto 7 della lettera B del Regolamento C.O.S.A.P., con
particolare riferimento alle occupazioni oggetto di concessione per
attività commerciale durante le partite del campionato di calcio ed in
occasione di eventi o manifestazioni che si svolgano nelle aree individuate in
prossimità del Palaolimpico o, occasionalmente, in altri luoghi.
La
tariffa attualmente applicata per determinare il canone di concessione si basa
sul coefficiente 2,5. Si ritiene tuttavia che, applicando quanto previsto
dall'articolo 10, comma 3, del Regolamento C.O.S.A.P., sussistano le condizioni
per aumentare il coefficiente moltiplicatore.
La presenza di numerose aree
di suolo pubblico destinate alle attività commerciali concentrate
principalmente nelle zone dove sono ubicati gli ingressi dello stadio o delle
strutture interessate all'evento, comporta, infatti, un sensibile sacrificio per
la collettività, anche considerando che parte rilevante delle concessioni
sono ubicate in zone pedonali (cosiddetta piazza Olimpica) dove si concentra il
passaggio degli spettatori in ingresso o in uscita dal luogo dell'evento. Tali
aree vengono sottratte a quei cittadini che, non interessati all'evento,
utilizzano abitualmente l'area pedonale per svago o per attività sportive
di vario genere (jogging, ciclismo, ecc.). Per ciò che concerne le
concessioni ubicate al di fuori dell'area pedonale, si deve osservare che si
tratta di aree generalmente sottratte alla sosta di autoveicoli proprio durante
eventi nei quali la richiesta di zone di parcheggio è più alta.
Non solo, ma le concessioni in discorso sono particolarmente ambite da
parte degli operatori commerciali, a causa del vantaggio ricavabile da esse
proprio perché l'attività di vendita si svolge in occasione di
manifestazioni che, generalmente, richiamano migliaia di persone e dunque di
potenziali clienti.
Per tali motivi si ritiene conforme ad equità
introdurre una differenziazione nel parametro moltiplicatore che attualmente
concorre in modo indifferenziato a comporre la tariffa di occupazione del suolo
pubblico utilizzato per il commercio fuori aree mercatali, tenendo distinte le
concessioni legate ad eventi che attraggono un rilevante pubblico, non potendo
queste ultime essere parificate ad altre occupazioni per commercio quali quelle
stagionali (ad esempio cocomerai o venditori di frutta e verdura), o quelle
degli operatori notturni che somministrano alimenti e bevande mediante autobanco
per clienti occasionali.
Considerato quanto sopra, si propone di introdurre
una diversificazione del coefficiente moltiplicatore, sostituendo il punto 7
dell'Allegato "A" della lettera B del vigente Regolamento C.O.S.A.P. con la
seguente specificazione:
"Occupazioni temporanee per Operatori del Commercio
fuori dalle aree mercatali: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa
ordinaria. Per le occupazioni nelle aree adiacenti lo stadio in occasione di
partite di calcio o altri eventi che si svolgono allo stadio: coefficiente
moltiplicatore 5 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni nelle aree
autorizzate in occasione di eventi o manifestazioni che si svolgono in aree
diverse dallo stadio (Palaolimpico, Palatorino o altro): coefficiente
moltiplicatore 10 della tariffa ordinaria.".
La distinzione tra gli eventi
all'interno dello stadio e quelli in luoghi diversi da esso è
strettamente legata alle diverse tipologie di concessioni. Per ciò che
concerne il campionato di calcio e gli eventi che si svolgono all'interno dello
Stadio Olimpico, la Città ha individuato le aree con deliberazione del
Consiglio Comunale dell'11 settembre 2007 (mecc. 2007 05735/016) e sono state
rilasciate concessioni decennali per lo svolgimento di attività di
commercio in tali aree. Si tratta pertanto di concessioni che hanno una
periodicità strettamente connessa al campionato di calcio, tanto che il
pagamento del canone è annuale. Per i concerti e le manifestazioni che si
svolgono al di fuori dello Stadio Olimpico, invece, le concessioni vengono
rilasciate in relazione al singolo evento sulla base di specifiche istanze. I
concessionari possono pertanto variare ed il canone viene corrisposto sulla base
del singolo evento all'atto del rilascio della concessione.
MOLTIPLICATORE SCAVI
Infine, con specifico riguardo ai lavori
effettuati nel sottosuolo, la Città aveva approvato il Regolamento per
l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali da parte
dei concessionari del sottosuolo, in cui si prevedeva l'obbligo del pagamento a
favore del Comune delle spese di manomissione per la ricostruzione, a regola
d'arte, della sede stradale relative al deterioramento generale causato dagli
interventi di manomissione, l'aumento degli oneri manutentivi e la diminuzione
della vita naturale del sedime stesso (cosiddetta "tariffa di degrado"). In
relazione alla previsione di tali oneri, posti a carico dei concessionari per la
realizzazione di opere di manomissioni stradali, l'Amministrazione aveva
contestualmente provveduto ad un correlativo sensibile contenimento della
tariffa C.O.S.A.P., fissando un coefficiente moltiplicatore inferiore
all'unità con un effetto di abbattimento sostanziale.
Alla luce del
confronto con gli altri principali Comuni d'Italia (Roma, Milano, Genova,
Firenze) si è manifestata l'opportunità di ritornare ad un sistema
di tariffazione fondato, in via principale, sul canone di occupazione suolo
pubblico. Si ritiene quindi conforme ad equità introdurre una
sostanziale equiparazione, ai fini del pagamento del canone di occupazione
temporanea del suolo pubblico, fra le occupazioni effettuate per interventi sul
suolo e nel relativo sottosuolo, limitatamente alla durata del cantiere,
considerato il carattere non più obbligatorio della tariffa di
degrado.
Il coefficiente moltiplicatore previsto nell'Allegato "A" del
Regolamento C.O.S.A.P., al punto 4 bis della lettera B, verrà dunque
modificato in 2,5 della tariffa ordinaria, in analogia con il coefficiente dei
lavori edili, previsto nel punto 4 della lettera B dello stesso Allegato "A".
Il canone così determinato risulta, comunque, ancora molto contenuto
rispetto agli altri grandi Comuni.
Quanto sopra è conforme, peraltro,
ai criteri già approvati dal Consiglio Comunale, contenuti negli articoli
8 e 10 del vigente Regolamento C.O.S.A.P., in special modo in relazione non
soltanto all'utilità ricavabile dal concessionario dell'area, ma anche in
relazione al disagio ed al sacrificio imposto alla collettività per la
sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico.
E' fatta salva la
facoltà prevista dall'articolo 14, lettera a), del vigente Regolamento,
in forza della quale gli operatori possono richiedere la stipulazione di
apposita convenzione, con la quale il canone di occupazione suolo pubblico
potrà essere ridotto in relazione a prestazioni di pubblico interesse o
utilità, da quantificare nella convenzione stessa:
Alla luce di quanto
sopra, il Direttore della Divisione Suolo Pubblico, Arredo Urbano, Integrazione
ed Innovazione, con lettera in data 22 dicembre 2010, n. prot. 9802, ha
trasmesso copia della proposta di deliberazione con la quale si intende
approvare la nuova stesura del Regolamento comunale canone occupazione spazi ed
aree pubbliche.
Nell’ambito delle competenze riservate dal
Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto
richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito
alla proposta di deliberazione in argomento.
La III^ Commissione,
competente per materia, ha esaminato la proposta di deliberazione avente ad
oggetto la nuova stesura del regolamento comunale canone occupazione spazi ed
aree pubbliche nella seduta del 3 febbraio 2011.
Tutto ciò
premesso,
canone occupazione spazi ed aree pubbliche accogliendo le
proposte di modifica di seguito riportate:.
1) approvare, per le
motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono espressamente
richiamate, le modifiche dei coefficienti moltiplicatori di cui all'Allegato
"A", lettera B, punti 2 quater, 4 bis e 7 del Regolamento per il Canone
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche come segue:
- "2 quater. Occupazioni
permanenti con edicole per la vendita di giornali e riviste: coefficiente
moltiplicatore 0,85 della tariffa ordinaria.";
- "4 bis. Occupazioni
temporanee per scavi e manomissioni del suolo: coefficiente moltiplicatore
2,5.";
- "7. Occupazioni temporanee per Operatori del Commercio fuori dalle
aree mercatali: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria. Per le
occupazioni nelle aree adiacenti lo stadio in occasione di partite di calcio o
altri eventi che si svolgono allo stadio: coefficiente moltiplicatore 5 della
tariffa ordinaria. Per le occupazioni nelle aree autorizzate in occasione di
eventi o manifestazioni che si svolgono in aree diverse dallo stadio
(Palaolimpico, Palatorino o altro): coefficiente moltiplicatore 10 della tariffa
ordinaria.";
2) approvare la sostituzione del comma 5 dell'articolo 16 del
Regolamento C.O.S.A.P. con il testo seguente:
"Il rimborso di somme dovute da
parte dell'Amministrazione viene eseguito entro 180 giorni dalla richiesta e
sono dovuti interessi calcolati nella misura prevista dall'articolo 14 del
Regolamento delle Entrate Tributarie della Città.";
canone occupazione spazi ed aree pubbliche
accogliendo le proposte di modifica di seguito riportate:
1) approvare, per
le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono espressamente
richiamate, le modifiche dei coefficienti moltiplicatori di cui all'Allegato
"A", lettera B, punti 2 quater, 4 bis e 7 del Regolamento per il Canone
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche come segue:
2) approvare la sostituzione del comma 5
dell'articolo 16 del Regolamento C.O.S.A.P. con il testo seguente:
"Il
rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione viene eseguito entro 180
giorni dalla richiesta e sono dovuti interessi calcolati nella misura prevista
dall'articolo 14 del Regolamento delle Entrate Tributarie della
Città.";
3) approvare la soppressione del comma 7 dell'articolo 17
del Regolamento per il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;