Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5,
oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO
Valentina, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio,
CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DEL BIANCO Marianna,
DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, FARANO Nicola, MAFFEI
Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore,
RABELLINO Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.
In totale n. 23 Consiglieri
OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N.231 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA
L.U.R., CONCERNENTE GLI IMMOBILI DI VIA CAPELLI N. 85-87 E N.93 E PIAZZA
CAMPANELLA N. 12. ADOZIONE .
Il Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della II Commissione
Claudio Cerrato, riferisce:
Con nota del 5/11/2010 prot.n. 4607, la
Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata ha invitato la Circoscrizione ad
esprimere parere preventivo in merito all’adozione della Variante Parziale
n. 231 al P.R.G., la quale prevede la trasformazione urbanistica e la
riqualificazione di una porzione di territorio nel cuore della borgata Parella,
di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2010 06533/009.
Il
presente provvedimento riguarda
tre distinti immobili ubicati
nell'isolato compreso tra la via Carlo Capelli, la via Nicomede Bianchi, la
piazza Tommaso Campanella e la via Giovanni Servais, compresi all'interno
dell'Area da Trasformare per Servizi (ATS) - "8v-Campanella", per la quale
è prevista trasformazione urbanistica con destinazione prevalentemente
residenziale ai sensi dell'articolo 20 delle Norme Urbanistico Edilizie di
Attuazione del PRG.
In particolare l'area di via Capelli n. 85-87, di
proprietà privata, ha una superficie fondiaria complessiva di circa mq.
2.960 ed è costituita da un edificio su tre piani fuori terra con annesso
magazzino, entrambi con fronte a filo strada su via Capelli, oltre a due corpi
più bassi realizzati sul fronte cortile.
L'area di via Capelli n. 93,
anch'essa di proprietà privata, ha una superficie fondiaria di circa
2.385 mq.; la porzione occidentale è completamente occupata da un
edificio costituito da un corpo rettangolare a tre piani fuori terra ed un piano
interrato e da due attigui capannoni ad un solo piano fuori terra ed altezza
variabile.
L'area di piazza Campanella n. 12, di proprietà della
Città, ha una superficie fondiaria di circa mq. 925 ed è
costituita da un edificio interno a due piani fuori terra con annessi magazzini,
costituiti da due corpi più bassi realizzati sul fronte cortile.
Il
nuovo Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), adottato con D.G.R. n. 16-10273 del
16 dicembre 2008, ed il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.2),
approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione del 20 luglio 2010,
collocano gli immobili all'interno dell'area urbanizzata.
Il Piano
Paesaggistico Regionale (P.P.R.), adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto
2009, ricomprende il lotto in oggetto all'interno delle aree urbane consolidate,
costituite da tessuti edificati compatti.
Le due proprietà private
hanno presentato un'istanza di variante risultato di un'articolata analisi delle
condizioni in atto, della sostenibilità economica e della mutate esigenze
di interesse collettivo dell'area.
In tal senso, la proprietà di via
Capelli n. 85-87 ha maturato l'idea di trasferire la propria attività
(opera nel settore dell'elettronica e dei componenti hardware per le stampe in
grande formato) in altra sede della Città, in quanto gli attuali locali
non sono più adatti ad ospitare l'attività stessa poichè
necessitano di interventi edilizi maggiori rispetto a quelli previsti
dall'attuale normativa di P.R.G. ed incongrui rispetto al tessuto urbano nel
quale si collocano.
La proposta progettuale ha quindi l'obiettivo di
pervenire alla complessiva riqualificazione e trasformazione dell'area con la
conservazione del volume destinato a magazzino e la demolizione degli altri
fabbricati esistenti. In particolare, l'edificio destinato oggi a magazzino
sarà ceduto gratuitamente alla Città con destinazione d'uso a
servizi pubblici al fine di realizzare, di concerto con la Circoscrizione ed i
Settori competenti, la nuova biblioteca di circoscrizione che ospiterà
attività oggi localizzate in sedi incongrue.
Rispetto all'immobile di
via Capelli n. 93, l'articolo 20 delle N.U.E.A. di P.R.G. non consente la
realizzazione degli interventi di ristrutturazione che sarebbero necessari al
fine di un razionale utilizzo delle strutture esistenti. Dai sopralluoghi
effettuati presso il predetto fabbricato emerge infatti con evidenza la
necessità di eseguire opere edili, strutturali ed impiantistiche,
finalizzate alla razionalizzazione e messa a norma degli ambienti di
lavoro.
L'Amministrazione ha quindi altresì valutato la
possibilità di modificare la destinazione urbanistica dell'area di
proprietà della Città per mettere in comunicazione la futura
Biblioteca con ingresso da via Capelli, con la piazza Campanella, con il duplice
obiettivo di reperire ulteriori risorse per finanziare la biblioteca stessa e
garantire il pubblico passaggio tra gli immobili.
L'Amministrazione ritiene,
pertanto, di pubblica utilità la modifica dello strumento urbanistico
generale mediante variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della
Legge Urbanistica Regionale. In particolare, la variante prevede quanto
segue:
A) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile sito in
piazza Campanella n. 12, di circa 925 mq. di superficie territoriale, da "Area
da Trasformare per Servizi - ambito 8v Campanella", ad "Area normativa
M1";
B) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile sito in via
Capelli n. 93, di circa 2.385 mq. di superficie territoriale, da "Area da
Trasformare per Servizi - ambito 8v Campanella", ad "Area normativa M1";
C)
la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile sito in via Capelli n.
85-87, di circa 2.960 mq. di superficie territoriale totale, da "Area da
Trasformare per Servizi - ambito 8v Campanella", in parte ad "Area normativa M1
con prescrizioni particolari" (per circa 2.054 mq.) ed in parte ad "Aree per
servizi pubblici S - lettera a - attrezzature di interesse comune" servizi
zonali articolo 21 L.U.R. (per circa 670 mq.); e per lo stesso immobile per una
porzione pari a circa mq. 236 da "Area normativa M1" ad "Area normativa M1 con
prescrizioni particolari";
D) la conseguente modifica della Tavola n. 1
del P.R.G. "Azzonamento. Aree normative e destinazioni d'uso", foglio 8A in
scala 1:5.000;
E) l'inserimento in calce al comma 37 bis dell'articolo 8
delle N.U.E.A. relativo all'Area normativa M1 del comma 37 ter:
"Area M1
isolati misti prevalentemente residenziali con prescrizioni particolari VIA
CAPELLI 85-87.
I parametri urbanistico-edilizi sono quelli dell'area
normativa e della zona di appartenenza, fatta eccezione per la fascia riservata
all'edificazione per la quale è ammesso superare il limite stabilito
dalle N.U.E.A. di metri 18 dal filo strada o filo edilizio. L'attuazione degli
interventi avviene tramite Permesso di Costruire ed è subordinato alla
cessione alla Città dell'area destinata ad ospitare la Biblioteca della
Circoscrizione, e la costituzione di una servitù di passaggio finalizzata
alla connessione con il passaggio dell'immobile di piazza Campanella n. 12, da
regolamentarsi con appositi atti.".
La variante in oggetto
interessa complessivamente i tre immobili sopra descritti per una superficie
territoriale totale pari a circa 6.270 mq. e determina un decremento delle aree
destinate a servizi pubblici (articolo 21 della L.U.R.) pari a circa 4.157 mq.
derivante dalla mancata attuazione dell'ambito (80 % superficie territoriale
dell'ATS oggetto di variante meno l'area che viene ridestinata a servizi
pubblici lettera "a").
In riferimento alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008 (pubblicata sul BUR n. 24 del 12 giugno
2008), inerente il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale. Primi
indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione
ambientale strategica di piani e programmi", si evidenzia che, ai sensi di tali
indirizzi, sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le
varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che
non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti
già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni
al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente
o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del
D.Lgs 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia
e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".
La
presente variante interessa immobili per i quali si prevedono interventi di
ristrutturazione edilizia, completamento e nuovi volumi coerentemente al tessuto
circostante situati in un contesto edificato classificato di categoria B) ai
sensi del D.M. 1444/1968 all'interno del centro abitato.
In
merito a quanto sopra, anche in coerenza con le previsioni degli articoli 1 e 2
della Legge 241/1990 e s.m.i., che fa divieto alla Pubblica Amministrazione di
aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze, si
ritiene pertanto che la variante non richieda l'attivazione del processo
valutativo discendente dalla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno
2008, n. 12-8931.
In relazione al maggior valore indotto dalla variante de
qua, le proprietà si sono rese disponibili a contribuire con risorse
aggiuntive per consentire la realizzazione di opere a favore della Città
ed il relativo impegno verrà formalizzato attraverso la stipula di
apposito atto unilaterale d'obbligo, da perfezionarsi prima dell'approvazione
della presente variante.
Il presente provvedimento ha rilevanza
esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con piani
sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente, ai
sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e
s.m.i..
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali
al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di
approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono
gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale
n. 56/1977 e s.m.i..
Successivamente all'approvazione del presente
provvedimento si procederà all'adeguamento del Foglio n. 8A della Tavola
n. 1 e dell'articolo 8 del fascicolo I delle N.U.E.A. del Piano Regolatore
Generale, in conformità alle variazioni precedentemente descritte.
Il parere in questione è stato discusso nel corso della seduta della
II^ Commissione tenutosi in data 09/12/2010, in cui è emersa la
positività dell’intervento in oggetto, che risponde ad una esigenza
storicamente richiesta dal territorio. Dall’illustrazione emerge la
necessità di utilizzare i fondi della valorizzazione delle aree
interessate e i relativi oneri di urbanizzazione a completamento
dell’opera ceduta alla Città per la realizzazione della biblioteca
civica.
Tutto ciò premesso