Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Settore Attività Economiche e di Servizio - Sportello Unico per le Attività Produttive
n. ord. 92
2011 00442/016
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 MARZO 2011
(proposta dalla G.C. 1 febbraio 2011)
Sessione
del Bilancio preventivo e del Rendiconto
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico,
oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i
Consiglieri:
ANGELERI Antonello BOERO Valter BONINO Gian Luigi BRESCIA Mario BRUNO Giuseppe Maurizio CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino FREDA Paola GALLO Domenico |
GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano MAURO Massimo MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare SALINAS Francesco SAVINI Manuela SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROMBINI Claudio VENTRIGLIA Ferdinando |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 34 presenti,
nonché gli Assessori: ALTAMURA Alessandro - DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI
Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: CALGARO Marco - CANTORE Daniele - CASSANO Luca - CERUTTI Monica - CUTULI Salvatore - FERRANTE Antonio - FIORINO Salvatore - FURNARI Raffaella - GALASSO Ennio Lucio - GHIGLIA Agostino - LONERO Giuseppe - LOSPINUSO Rocco - PORCINO Gaetano - SALTI Tiziana - TROIANO Dario - TRONZANO Andrea - ZANOLINI Carlo.
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr.
Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO N. 324 PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA.
Con specifico
riferimento alle attività di acconciatore ed estetista possiamo annoverare tra
le modifiche normative di maggiore rilevanza il Decreto Legge n. 7 del 31
gennaio 2007 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione
della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove
imprese" convertito in Legge n. 40 del 2 aprile 2007, che ha di fatto
abrogato il rilascio di titolo autorizzativo per l'apertura di nuova attività,
prevedendo esclusivamente la presentazione di DIA allo Sportello Unico del
Comune territorialmente competente, il divieto di subordinare l'attività al
rispetto di distanze minime e di parametri numerici prestabiliti per attività
congeneri; viene mantenuto l'obbligo del requisito professionale e della
conformità dei locali ai requisiti urbanistici oltre che ai requisiti di natura
igienico-sanitaria.
Dette innovazioni venivano recepite dalla Città all'interno
del "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore
e di estetista" n. 324, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
del 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 06528/016) esecutiva dal 17 dicembre 2007, con
il quale vengono definite le procedure per la Dichiarazione di Inizio Attività
(nel caso di attivazione di nuovi esercizi, di trasferimento di sede o di
modifica degli stessi), prevedendo l'inizio dell'attività decorsi trenta giorni
dalla presentazione della dichiarazione allo Sportello Unico mediante
presentazione di specifici modelli, unitamente alla sottoscrizione di
autocertificazioni funzionali ad attestare la presenza dei requisiti necessari
(professionali, igienico-sanitari, urbanistico-edilizi, ecc.).
In attuazione della Direttiva Servizi (cd. Bolkestein) 2006/123/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio, la Regione Piemonte ha approvato in
data 30 dicembre 2009 la Legge Regionale n. 38 con la quale, tra l'altro,
vengono stabilite alcune modifiche da apportare alla disciplina regionale
relativa alle attività di acconciatore e di estetista; nelle stesse viene
meglio rappresentata la figura in possesso della qualificazione professionale,
identificata quale responsabile tecnico.
Medesima definizione viene adottata nella disciplina nazionale
di attuazione della citata Direttiva (D.Lgs.59/2010) agli articoli 77 e 78.
Si
ritiene pertanto opportuno modificare all'interno del Regolamento n. 324 la
denominazione della prevista figura professionale da direttore tecnico a
responsabile tecnico in ogni parte ove sia citato.
Nell'ambito delle recenti modifiche finalizzate alla
semplificazione dell'azione amministrativa è stato approvato il Decreto Legge
n. 78/2010 del 31 maggio 2010 (di cui Legge di Conversione n. 122 del 30 luglio
2010) con il quale all'articolo 49 vengono apportate significative modifiche
alla Legge n.241 del 7 agosto 1990, in particolare il comma 4-bis sostituisce
completamente l'articolo 19 della Legge 241; la riformulazione di detto
articolo introduce, in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività, il
procedimento denominato "Segnalazione Certificata di Inizio Attività"
(SCIA) che presenta significative modifiche all'iter procedimentale sinora
adottato.
In particolare viene data la possibilità all'imprenditore di
iniziare l'attività dalla data di presentazione della Segnalazione
all'Amministrazione competente la quale, in caso di accertata carenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti, può adottare motivati provvedimenti di
divieto alla prosecuzione dell'attività entro 60 giorni dal ricevimento della
segnalazione.
Poiché i procedimenti relativi alle attività di
acconciatore/estetista rientrano a pieno titolo nell'ambito amministrativo
previsto dal procedimento di SCIA è opportuno, in questa fase, modificare il
vigente Regolamento n. 324 aggiornandolo ai citati disposti normativi.
Nel corso dell'ultimo quinquennio sono
state modificate le normative relative alla sicurezza degli ambienti di lavoro
e di sicurezza degli impianti; è pertanto opportuno che vengano aggiornati i
relativi riferimenti normativi e nello specifico in ogni parte dove è citato il
D.P.R. 303/1956 sia sostituito con il D.Lgs. 81/2008; in ogni parte dove è
citata la Legge n. 46 del 5 marzo 1990 sia sostituito con il Decreto
Ministeriale 37/2008.
E'
altresì opportuno che venga data la possibilità di rappresentanza alle
Associazioni e ai Sindacati che tutelano gli interessi della categoria e che
richiedono di far parte della Commissione, pertanto il comma 1 dell'articolo 5
dovrà essere modificato non precludendo detta rappresentanza con la limitazione
del numero dei rappresentanti delle categorie e dei lavoratori del comparto.
Un'altra modifica che si introduce nel
testo regolamentare riguarda la necessità di conformare i locali ai requisiti
di accessibilità e visibilità previsti dalle norme in materia di abbattimento
delle barriere architettoniche; tali interventi riguarderanno solo le nuove
aperture o quelle attività già in esercizio che effettuano degli interventi
edilizi.
Le modifiche apportate, tenendo conto delle
caratteristiche urbane del territorio ed in particolar modo di quelle del
consolidato urbano, prevedono inoltre la possibilità che il servizio igienico
possa essere collocato anche esternamente ai locali, nell'ambito del cortile
condominiale purché l'esercizio ne abbia l'uso esclusivo.
La possibilità offerta non potrà
prescindere dall'adeguamento strutturale per permetterne l'utilizzo agli
avventori portatori di handicap nel rispetto dei dettami previsti dalla Legge
13/1989 e dei disposti normativi di attuazione.
Inoltre nel corso dei periodici incontri
effettuati con la Commissione consultiva competente in materia sono emerse
alcune richieste da parte della categoria che, a seguito di verifiche di
approfondimento si ritiene opportuno accogliere.
La prima esigenza rappresentata afferisce
al disposto regolamentare dell'articolo 7 comma 11.b che stabilisce "...
indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di
perfetta nettezza", viene infatti rappresentato che tale vincolo risulta
alquanto desueto e che i vigenti canoni legati al concetto dell'immagine
impongono la promozione dell'attività anche mediante la personalizzazione
dell'abbigliamento che prevede l'utilizzo di colori prevalentemente scuri e
l'inserimento del logo dell'esercizio.
Viene altresì evidenziato l'obbligo
previsto dallo stesso articolo 7 comma 8 "... nonché di recipienti muniti
di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie" sia
alquanto oneroso stante la continua manutenzione necessaria per la funzionalità
degli stessi. In data 22 marzo 2010, durante la seduta della Commissione
Comunale Consultiva Acconciatori ed Estetisti, alcuni rappresentanti delle
Associazioni di Categoria, hanno richiesto di poter utilizzare in alternativa,
contenitori con coperchio basculante, da posizionare in alcuni locali quali
servizi igienici, reception e nelle cabine utilizzate per il solarium.
In merito la competente ASL in risposta
ad un nostro quesito ha espresso parere favorevole in data 10 maggio 2010, a condizione
che l'uso dei contenitori a coperchio basculante sia esclusivamente destinato a
rifiuti urbani e che ne venga garantito il corretto stoccaggio ed il corretto
svuotamento di questi rifiuti. Per quanto riguarda gli altri tipi di rifiuti si
dovranno adottare unicamente quelli idonei secondo le norme vigenti.
Sulla scorta di quanto
rappresentato si rende dunque necessaria una modifica del vigente Regolamento
comunale n. 324, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 3
dicembre 2007 (mecc. 2007 06528/016) esecutiva dal 17 dicembre 2007.
La proposta di modifica è stata inviata alla competente struttura dell'A.S.L. in data 11 febbraio 2011 (prot. 7028) per il richiesto parere.
L'A.S.L. in data 1 marzo 2011 (ns. prot. 11207 del 4 marzo 2011) ha espresso parere favorevole alle modifiche proposte riguardante l'aspetto igienico-sanitario precisando che tutto ciò che concerne l'adeguamento strutturale per permettere l'utilizzo agli avventori portatori di handicap (Legge 13/1989 e disposti normativi di attuazione) faccia capo ai competenti uffici comunali LL.PP.
In data 7 febbraio 2011 in sede di
Commissione comunale consultiva per le attività di acconciatore e di estetista,
le associazioni di categoria hanno espresso parere favorevole.
La proposta di deliberazione è stata inviata alle Circoscrizioni per il parere di competenza, ai sensi degli articoli 43 e 44 del vigente Regolamento del Decentramento n. 224, in data 11 febbraio 2011.
Le Circoscrizioni 1, 2, 5, 6 e 10 hanno richiesto una proroga che è stata accolta indicando come termine ammissibile il giorno 21 marzo 2011.
Le Circoscrizioni 1, 3, 7, 9 e 10 hanno richiesto la presenza di un esperto in occasione delle audizioni delle Commissioni Circoscrizionali.
La Circoscrizione 1 con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 14 marzo 2011 (mecc. 2011 01407/084) (all. 2 - n. ) ha espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione evidenziando che nel corso della Commissione Permanente di Lavoro è emersa in particolare la preoccupazione relativamente all'articolo 7 "Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate" ed in particolare che non venga richiesto in ogni caso l'adeguamento del servizio igienico per gli avventori diversamente abili.
Tale richiesta non è ammissibile in quanto l'eliminazione delle barriere architettoniche è espressamente prevista dall'articolo 31, comma 2, lettera h) e comma 5 del vigente Regolamento Edilizio n. 302, in caso di interventi eccedenti la manutenzione ordinaria all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico.
Le Circoscrizioni: 3 con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 14 marzo 2011 (mecc. 2011 01328/086) (all. 3 - n. ); 6 con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 15 marzo 2011 (mecc. 2011 01134/089) (all. 4 - n. ); 7 con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 12 marzo 2011 (mecc. 2011 01369/090) (all. 5 - n. ); 9 con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 28 febbraio 2011 (mecc. 2011 01017/092) (all. 6 - n. ) e 10 con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 14 marzo 2011 (mecc. 2011 01327/093) (all. 7 - n. ) hanno espresso parere favorevole.
Le Circoscrizioni 2, 4, 5 e 8 non hanno espresso parere.
Tutto ciò premesso,
Vista
la Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2009;
Visto il
Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010;
Dato atto
che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla
regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Viene dato atto che non è richiesto il parere contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.
L'Assessore al Commercio, al Turismo, alle
Attività Produttive e al Marketing Urbano
F.to
Altamura
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
Il
Dirigente di Settore
F.to
Pizzichetta
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di
regolamento.
Risultano assenti dall'Aula, al momento
della votazione:
Boero Valter, Freda Paola
Non partecipano alla votazione:
Angeleri Antonello, Brescia Mario, Savini
Manuela, Scanderebech Federica, Silvestrini Maria Teresa, il Vicepresidente
Ventriglia Ferdinando
PRESENTI 26
VOTANTI 25
ASTENUTI 1:
il Presidente Castronovo Giuseppe
FAVOREVOLI 25:
Bonino
Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, il
Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Gallo Domenico,
Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis
Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano,
Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi
Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio
Il
Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Penasso
IL PRESIDENTE
Castronovo
Allegato 1 bis - Regolamento
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA
Articolo 1 - Definizioni
1. Acconciatore.
L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai
sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a
modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli,
ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano
prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il
trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
Le imprese di acconciatura possono svolgere anche prestazioni semplici di
manicure e pedicure estetico.
Le fonti normative che disciplinano l'attività di acconciatore
sono la Legge 17 agosto 2005 n. 174, la Legge 14 febbraio 1963 n. 161, la Legge
23 dicembre 1970 n. 1142, la Legge 29 ottobre 1984 n. 735 nelle parti
compatibili con la Legge n. 174/2005, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché le
disposizioni del presente regolamento.
2. Estetista. Tale
attività consiste in prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del
corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di migliorarne e
proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o
l'attenuazione degli inestetismi esistenti: essa può essere svolta con
l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi
elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4
gennaio 1990 n. 1 (allegato A alla Legge ed al presente regolamento) e secondo
quanto previsto al punto 1 dell'articolo 10 della medesima legge, o con
l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986
n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea
specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico indicate nel
nomenclatore ufficiale della Regione Piemonte. Fanno parte dell'attività di
estetista, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della Legge Regionale 54/1992, le
attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi
elettromeccanici per uso estetico di cui al suddetto allegato A alla Legge 4
gennaio 1990 n. 1, ivi comprese il bagno turco o quelle finalizzate al
dimagrimento ad eccezione di quelle espressamente disciplinate da altre fonti
normative.
Le fonti normative che disciplinano l'attività di estetista sono
la Legge 4 gennaio 1990 n. 1, la Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54, la
Legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché le disposizioni del presente regolamento.
Articolo 2 - Attività consentite
1. Le attività oggetto
del presente regolamento non possono essere svolte nelle forme previste per la
vendita su area pubblica. Non è ammessa la coesistenza di un'attività regolata
dal presente regolamento e di un'attività commerciale regolata da norme diverse
qualora i titolari siano soggetti diversi, non è comunque ammessa la vendita di
prodotti alimentari ad eccezione dei prodotti strettamente attinenti ai
trattamenti effettuati e fatto salvo il possesso dei requisiti soggettivi e
professionali richiesti.
2. Le stesse attività
possono essere svolte anche in locali di abitazione dell'esercente a
condizione:
- che
l'interessato presenti preventivamente Segnalazione Certificata di Inizio
Attività al Comune, che per i locali sia presente l'idoneità igienico-sanitaria
di cui agli articoli 7 e seguenti del presente regolamento;
- che l'esercente stesso
consenta i controlli da parte degli organi competenti.
Possono essere, altresì, esercitate in sede fissa dislocata in
pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, convivenze, alberghi,
centri commerciali, caserme, case di cura, centri medici specializzati,
palestre, circoli privati, compresi tutti gli istituti di bellezza e attività
similari, comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica
dell'impresa, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio
Attività, comprovata disponibilità dei locali e nel rispetto dei requisiti
previsti dalla Legge 17 agosto 2005 n. 174, dall'articolo 2 della Legge 23
dicembre 1970 n. 1142, e della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, soltanto negli orari
coincidenti con quelli di funzionamento degli esercizi citati, nel rispetto
degli orari per l'esercizio dell'attività di Acconciatore/Estetista stabiliti
dalle vigenti Ordinanze Sindacali e del presente regolamento.
3. Gli esercenti possono
effettuare anche servizi a domicilio dei clienti, su richiesta degli stessi.
4. Negli esercizi
disciplinati dal presente regolamento sono vietate altre attività non
espressamente autorizzate, che non siano a titolo di mera dimostrazione.
5. Le attività di cui
all'articolo 1 del presente regolamento, esercitate a fini didattici su
soggetti diversi dagli allievi, sono sottoposte a preventiva Segnalazione
Certificata di Inizio Attività contenente le seguenti autocertificazioni:
a) che sono presenti tutti i requisiti previsti dall'articolo 3
comma 1, con esclusione di quello di cui alla lettera f);
b) che i soggetti che effettuano le prestazioni, ove non siano in
possesso della relativa qualificazione professionale, non eseguono le attività
predette se non sotto il diretto controllo di persona qualificata all'esercizio
della professione;
c) che i locali e le attrezzature hanno i requisiti conformi alla
vigente legislazione in materia di agibilità degli edifici ad uso scolastico,
igiene del lavoro, prevenzione infortuni e prevenzione incendi;
d) che le prestazioni non sono effettuate in locali autorizzati
all'esercizio di attività professionali. I locali destinati ad attività
didattica potranno essere anche adiacenti a locali in cui si esercita l'attività
professionale, ma dovranno essere separati da essi in modo assoluto (ingressi e
servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni fra i diversi
settori di attività).
6. I gestori di corsi
didattici, riconosciuti in base alla vigente normativa e legittimati ad
effettuare le prestazioni a fini didattici durante lo svolgimento
dell'attività, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi precedenti, sono
obbligati ad effettuare, per ciascun corso, le seguenti registrazioni:
- oggetto e caratteristiche
del corso;
- data inizio e fine
corso;
- orario settimanale e
giornaliero delle lezioni;
- nominativi del
personale direttivo ed insegnante con relativi estremi anagrafici.
Dette registrazioni dovranno essere costantemente aggiornate e
tenute presso le sedi di attività a disposizione degli organi di vigilanza.
7. Le attività di cui al
presente regolamento esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella
autorizzata, o da parte di soggetti non titolari di attività di acconciatore
e/o di estetista, a titolo di dimostrazione di prodotti di cosmesi o altro, o
in occasione di manifestazioni o fiere anche a fini di lucro, sono sottoposte a
Segnalazione Certificata di Inizio Attività a norma del successivo articolo 3
comma 1 con esclusione della lettera f) e dei commi 2 e 3 con istanza da
presentarsi 30 giorni prima dell'evento, a condizione che le prestazioni siano
effettuate da soggetti in possesso della Qualificazione Professionale.
Analoga comunicazione al Comune da parte degli interessati deve
essere presentata in occasione di manifestazioni organizzate da Enti od
Associazioni a scopo umanitario.
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano in caso
di iniziative strettamente legate all'attività di formazione e di aggiornamento
professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto.
8. I trattamenti ed i
servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei
prodotti cosmetici definiti ai sensi della Legge 11 ottobre 1986 n. 713, e
successive modificazioni.
Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore e/o di
estetista, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti
cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti
ed ai servizi effettuati, al fine della continuità dei trattamenti in corso,
non si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo
1998 n. 114, e successive modificazioni.
Articolo 3 - Requisiti per esercitare l'attività
1. L'attivazione di un
nuovo esercizio di acconciatore o estetista, o il trasferimento di sede degli
stessi, o modifica dell'attività, é subordinata alla presentazione al Comune di
Segnalazione Certificata di Inizio Attività, valida per l'intestatario della
medesima e per i locali in essa indicati, a condizione che sussistano i
seguenti requisiti:
a) requisito della regolare costituzione della società o impresa
individuale e dell'iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A.; le imprese
aventi le caratteristiche di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 (imprese
artigiane) possono iscriversi successivamente all'albo delle imprese artigiane;
b) requisiti igienico-sanitari dei locali stabiliti dagli articoli
successivi (articolo 7 e seguenti);
c) requisito della conformità dei locali ai requisiti
urbanistici-edilizi;
d) requisito della qualificazione professionale, ottenuto nel
rispetto della vigente normativa, che deve sussistere:
- in
caso di impresa individuale in capo al titolare dell'azienda o, solo in caso di
impresa individuale non artigiana, in capo ad un responsabile tecnico;
- in
capo alla maggioranza dei soci (o ad uno dei soci nel caso di due soli soci),
in caso di impresa gestita in forma di società semplice, in nome collettivo o
cooperativa, qualificabile come artigiana ai sensi dell'articolo 3 comma 2
della Legge 8 agosto 1985 n. 443, come modificato dalla Legge 20 maggio 1997 n.
133;
- in
capo all'unico socio, in caso di impresa artigiana costituita in forma di
società a responsabilità limitata con unico socio ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera a), della Legge 20 maggio 1997 n. 133;
- in
capo ai soci accomandatari, in caso di impresa artigiana costituita in forma di
società in accomandita semplice ai sensi dell'articolo 1 comma 2, lettera b),
della Legge 20 maggio 1997 n. 133;
- in
capo alla persona designata ad assumere la responsabilità tecnica (socio o
dipendente), in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile
come artigiana ai sensi dell'articolo 3 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, come
modificata dalla Legge 20 maggio 1997 n. 133;
e) disponibilità dei
locali;
f) superficie minima dei
locali a norma del successivo articolo 6.
2. Per ogni sede
dell'impresa esercente l'attività di acconciatore o di estetista deve essere
designato un differente responsabile tecnico, nella persona del titolare, di un
socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente
dell'impresa.
Il soggetto preposto in possesso della qualificazione
professionale che assume la responsabilità tecnica deve accettare l'incarico
con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune contestualmente alla
Segnalazione Certificata di Inizio Attività e garantire la presenza
nell'esercizio durante l'orario di apertura. In caso di assenza per malattia il
responsabile tecnico deve essere sostituito con tempestiva comunicazione al
competente Settore Amministrativo.
2-bis. Il recesso del
responsabile tecnico (anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro)
dovrà essere comunicato a cura dello stesso; contestualmente il titolare
dell'attività dovrà presentare comunicazione di nomina di nuovo responsabile
tecnico in assenza della quale l'attività è sospesa con applicazione delle
norme di cui al successivo articolo 9.
3. Un'impresa può essere
titolare di più esercizi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da
persona distinta in possesso della necessaria qualificazione professionale. In
caso di impresa artigiana, avente i requisiti di cui alle Leggi 443/1985 e
133/1997, il numero di esercizi non può essere superiore a quello dei soci
qualificati o soci accomandatari che operano manualmente e professionalmente
nell'impresa.
4. Un esercente che oltre
alla propria attività sia titolare di un esercizio presso una convivenza, per
svolgere il servizio esclusivamente a favore dei membri della stessa, deve
garantire la presenza del responsabile tecnico nei modi previsti dal comma
precedente oppure svolgendo l'attività in orari diversi da quello della sede
principale.
5. Le attività di
acconciatore ed estetista disciplinate dal presente regolamento possono essere
svolte congiuntamente dallo stesso titolare negli stessi locali previa
presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività alle
condizioni di cui al precedente articolo e con le seguenti prescrizioni:
- il
richiedente sia in possesso dei requisiti professionali previsti per le
attività esercitate;
- i
locali dedicati alle differenti prestazioni dovranno essere separati
distintamente;
- possono
essere in comune i bagni ed i locali non destinati ai trattamenti (attesa,
reception).
Qualora il titolare ceda un ramo d'azienda le attività sono scisse
ed a tal fine dovrà essere presentato il subingresso per una delle due
attività; i locali dedicati all'attività oggetto di subingresso dovranno essere
nettamente separati con pareti continue dai locali dedicati all'altra attività,
dotati di servizi igienici indipendenti e di ingresso autonomo. Ognuna delle
attività deve rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti, ed ognuno dei
titolari deve essere in possesso dei necessari requisiti professionali.
6. Qualora, a seguito di
recesso o esclusione o per altra causa, vengano a mancare soci in possesso
della qualificazione professionale per una o più della attività autorizzate,
l'attività é sospesa con applicazione delle norme di cui al successivo articolo
9.
7. In caso di acquisto di
azienda esercente sia l'attività di acconciatore sia quella di estetista, la
voltura della relativa autorizzazione/denuncia di inizio attività/Segnalazione
Certificata di Inizio Attività è subordinata
alla presenza di entrambe le qualificazioni professionali. Qualora manchi la
qualifica professionale per l'attività di acconciatore è ammessa la
sospensione dell'attività per un anno al fine di acquisire i requisiti ed
ottenere la conseguente voltura dell'autorizzazione amministrativa/denuncia di
inizio attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad esercitare tale
attività. Qualora manchi la qualifica professionale per l'esercizio
dell'attività di estetista è ammessa la sospensione dell'attività per un anno
al fine di acquisire i requisiti ed ottenere la conseguente voltura
dell'autorizzazione amministrativa/denuncia di inizio attività/Segnalazione
Certificata di Inizio Attività ad esercitare tale attività. Scaduto tale
termine senza che sia stato ottenuto il requisito e senza che sia stata chiesta
la voltura dell'autorizzazione/denuncia di inizio attività/Segnalazione
Certificata di Inizio Attività quest'ultima decade.
Articolo 4 - Procedura di Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (SCIA) - Sportello unico attività produttive
1. All'atto della
presentazione della SCIA devono essere presenti i requisiti di cui all'articolo
3 comma 1, la cui presenza è oggetto di autocertificazione da parte dei
soggetti interessati.
In particolare per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari,
la loro presenza deve essere autocertificata utilizzando l'apposita modulistica
i cui contenuti sono concordati con l'A.S.L..
2. In caso di presenza di
tutti i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 punti a), b), c), d) ed e),
nonché della relativa autocertificazione, l'attività può essere iniziata dalla
data di presentazione della SCIA allo Sportello Unico Attività Produttive; nel
caso l'attività venga iniziata in data successiva, il lasso di tempo tra la
data di presentazione e la data di apertura non potrà essere superiore a 60
giorni.
Qualora dalle verifiche sulle autocertificazioni relative ai
requisiti succitati se ne rilevi l'insussistenza o la non veridicità è disposto
il divieto di esercitare l'attività segnalando agli organi competenti la
presenza di false dichiarazioni.
Copia delle autocertificazioni relative ai requisiti
igienico-sanitari viene inviata all'A.S.L. per lo svolgimento delle attività di
controllo delle stesse.
3. Tutti i procedimenti
amministrativi relativi alle attività di acconciatore ed estetista, quali
aperture, modifiche, subingressi, trasferimenti di sede sono assoggettati alle
procedure dello Sportello Unico Attività Produttive ai sensi della Legge 2
aprile 2007 n. 40.
Per la presentazione delle pratiche è previsto un diritto di
istruttoria nella misura definita dal Regolamento dello Sportello Unico.
Articolo 5 - Commissione Comunale
1. La Commissione
consultiva é composta da:
- il Sindaco o suo delegato
che la presiede;
- rappresentanti
della categoria degli acconciatori mediante le Associazioni Provinciali degli
Artigiani, firmatarie di contratti nazionali del lavoro e presenti nel CNEL;
- rappresentanti
della categoria degli estetisti mediante le Associazioni Provinciali degli
Artigiani, firmatarie di contratti nazionali del lavoro e presenti nel CNEL;
- rappresentanti dei
Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
- il Comandante del
Corpo dei Vigili Urbani o suo delegato;
- un rappresentante
della Commissione Provinciale per l'Artigianato o suo delegato.
2. La funzione di
Segretario della Commissione é svolta da un funzionario del Settore
Amministrativo competente.
3. La Commissione é
nominata con apposito atto e dura in carica cinque anni: i suoi membri possono
essere rieletti.
4. I rappresentanti delle
categorie artigianali e dei sindacati sono designati dalle relative
organizzazioni più rappresentative a livello provinciale.
5. I componenti della
Commissione possono essere sostituiti, nel corso del quinquennio e per il
restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissione o di
morte, o per decadenza pronunciata nel caso non partecipino alle riunioni senza
giustificato motivo per tre volte consecutive; in caso di sostituzione, la
designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva designato il
membro sostituito.
6. La riunione della
Commissione é valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
7. La Commissione esprime
pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito a redazione del regolamento e
sue modifiche e per ogni questione riguardante le problematiche relative
all'applicazione del presente regolamento e della normativa di settore.
8. Per le partecipazioni
alla Commissione non è prevista la corresponsione del gettone di presenza o
altra forma di rimborso spese.
Articolo 6 - Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio
delle attività
1. Oltre ai requisiti
previsti dall'articolo 3, per l'apertura di nuovi esercizi e per i trasferimenti
di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da
adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori
(ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa ecc.):
a) acconciatori: metri quadri 10 per un solo posto di lavoro, metri
quadri 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di
lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
b) estetisti: metri quadri 14.
2. Per l'esercizio delle
attività di estetista, é necessaria la dotazione di idoneo ed apposito spazio
d'attesa.
Articolo 7 - Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle
attrezzature impiegate
1. I locali adibiti
all'esercizio delle attività di acconciatore o estetista devono avere i requisiti
dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:
a) altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non
inferiore a metri 2,70;
b) superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie
del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di
ventilazione forzata di cui al D.Lgs. 81/2008 e costruito secondo la Norma
Tecnica Italiana UNI 10339. Dove l'illuminazione naturale sia insufficiente,
soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione
artificiale (D.Lgs. 81/2008);
c) nei locali, in caso di spandimento di sostanze tossiche
volatili, deve essere garantita la presenza di impianti di estrazione forzata
dell'aria;
d) i locali dovranno essere strutturalmente predisposti per
consentire la fruizione degli spazi e delle attrezzature da parte di persone
con limitate capacità motorie, nel rispetto delle prescrizioni normative e
regolamentari relative all'accessibilità ovvero visitabilità ovvero
adattabilità degli stessi.
2.a) Nuove aperture e
trasferimenti.
I servizi igienici devono essere di norma interni ai locali, in
numero e posizione adeguati alle esigenze di privatezza e confort sia alla
necessità di una facile e rapida pulizia.
Qualora il locale sia inserito nel consolidato storico urbano e
non sia possibile la realizzazione del servizio igienico interno ai locali,
attestato da relazione asseverata a firma di professionista abilitato, è
ammesso l'uso di servizi igienici esterni al locale, ubicati nel cortile
condominiale, con le seguenti prescrizioni:
- la
possibilità di utilizzo del servizio igienico sia di uso esclusivo
dell'attività di acconciatore/estetica dichiarato da attestazione
dell'amministratore del condominio; da parte del titolare dovrà essere
attestato l'impegno a mantenere idonee condizioni igieniche e di manutenzione
dei locali;
- sia
garantito l'utilizzo del servizio igienico da parte degli avventori
diversamente abili, nel rispetto dei disposti in materia di abbattimento delle
barriere architettoniche, attestato da asseverazione di tecnico abilitato;
2.b) Attività esistenti
all'entrata in vigore del presente regolamento e/o cambiamenti di titolarità.
Per i servizi igienici si consente il mantenimento della
situazione già autorizzata.
Se il servizio igienico è in comune alla esplicita condizione che:
- il servizio igienico
non sia in uso comune con l'alloggio occupato per civile abitazione;
- gli
oneri di manutenzione delle condizioni igieniche del servizio medesimo siano
posti in capo all'esercente le attività disciplinate dal presente regolamento,
quale che sia la proprietà del locale destinato a servizio igienico, il numero
degli utenti del medesimo, le eventuali contrastanti disposizioni di
regolamento condominiale o di accordi esterni fra privati.
2.c) In caso di ampliamenti e/o di ristrutturazione edilizia (come
definita all'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 ed all'articolo 13
della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56) si applicano le specifiche
previste alla precedente lettera a).
Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono
essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni:
- il
pavimento di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e
disinfettabile (ovvero che resista all'azione dei comuni detergenti e
disinfettanti);
- le
pareti ricoperte di materiale ben connesso, lavabile e disinfettabile fino a
metri 1,50;
- dotati
di lavandino all'interno e di una tazza wc.
Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali
adibiti all'attività di estetista e acconciatore, di antilatrina ventilata con
porta.
3. Gli impianti elettrici
e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza
degli impianti (D.M. 37/2008), delle Norme CEI ed UNI.
4. Nel caso di locali
interrati e seminterrati, qualora siano presenti lavoratori dipendenti o ad
essi assimilati, deve essere richiesta deroga all'A.S.L. competente per
territorio ex D.Lgs. 81/2008. Tali locali devono essere conformi ai requisiti
previsti dall'articolo 114 del vigente Regolamento Municipale d'Igiene.
5. Nei locali ad uso
dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere di materiale
solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile, che
mantenga tale caratteristica nel tempo, le pareti devono essere ricoperte da
adeguato materiale lavabile, fino a metri 1,80.
6. Nei locali di lavoro i
lavandini devono essere dotati di acqua potabile di condotte e di scarico
munito di sifone ad acqua o d'altri sistemi equivalenti, allacciamenti alla
fognatura nera comunale nel rispetto delle normative vigenti.
I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo
scarico diretto nelle tubature.
Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti
mediante lavatura.
Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio
dovranno provvedere presso l'acconciatore stesso. Questi è autorizzato a
rifiutare il servizio su capelli non puliti.
7. Gli esercizi nei quali
si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un
deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere
utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e
comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per
un facile e rapido ricambio d'aria.
Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze
infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente
necessarie al servizio in corso (D.Lgs. 81/2008).
8. Tutti gli esercizi
dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento devono
essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la
biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per
quella pulita, nonchè di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale o
di coperchio con apertura basculante per la raccolta dei rifiuti urbani; per lo
smaltimento di rifiuti speciali dovrà essere prevista apposita convenzione con
aziende specializzate.
In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto
necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.
9. Tutti gli esercizi
devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde
poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, di pennelli ed
accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di
lavoranti.
Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto
contenente materiale per il pronto soccorso. Dovrà essere anche disponibile un
mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.
Nei locali o cabine dove si effettuano trattamenti che comportano
la permanenza del solo utente (sauna, bagno turco, idromassaggio, solarium,
ecc.) deve essere facilmente raggiungibile un campanello di chiamata a meno che
tale dispositivo non sia integrato nell'apparecchiatura.
10. Il mobilio e
l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera
ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di acconciatore
devono essere forniti di sedili di materiale lavabile.
Nel caso gli schienali dei sedili siano muniti di appoggia capo,
lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiare per ogni
persona.
11. Al titolare
dell'attività ed al responsabile tecnico, se soggetto diverso dal titolare,
incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme
igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale,
strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:
a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con massima
pulizia e disinfettati periodicamente;
b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose
norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle
unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro preferibilmente di colore
chiaro e comunque sempre in stato di perfetta nettezza;
c) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso
deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la
parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e
accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria
pulita, lavata ad alta temperatura;
f) le persone manifestamente affette da eruzioni o lesioni cutanee
evidenti e simili possono essere servite previa esibizione di certificazione
medica dalla quale risulti la non contagiosità;
g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono
essere tenuti con la massima pulizia e, dopo accurato lavaggio ed asciugatura,
devono essere idoneamente disinfettati.
Gli strumenti taglienti e/o aghi, destinati a venire a contatto
con superfici cutanee integre o lese e/o annessi cutanei, qualora non siano
monouso, prima di essere riutilizzati devono subire i sotto indicati
trattamenti di pulizia, sterilizzazione o disinfezione ad alto livello secondo
la procedura e nell'ordine riportati; deve essere sottoposto immediatamente a
tali trattamenti ogni altro strumento, come le forbici per il taglio dei
capelli, che sia venuto accidentalmente a contatto con il sangue anche se in
modo apparentemente insignificante.
Conservare gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto
livello in appositi contenitori chiusi, lavabili e disinfettabili fino alla
nuova utilizzazione.
Fase 1: preliminare al trattamento di sterilizzazione o
disinfezione ad alto livello.
E' obbligatoria in quanto indispensabile per il successo del
trattamento di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.
1) Immergere gli strumenti in una soluzione detergente
disinfettante per almeno 30 minuti. Tale pratica scioglie eventuale materiale
organico presente e protegge il personale dall'esposizione a microrganismi
presenti nel materiale organico; per ridurre i tempi dell'operazione possono
essere utilizzati apparecchi ad ultrasuoni, in tal caso sono sufficienti 3÷4
minuti.
2) Lavare e spazzolare con apposito spazzolino; tale operazione
rimuove ed allontana eventuale materiale organico presente e riduce la carica
microbica.
3) Sciacquare sotto acqua corrente e asciugare con salvietta a
perdere.
Fase 2: di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.
La sterilizzazione provoca la distruzione di tutti i microrganismi
sia patogeni che non patogeni.
Si può realizzare con il metodo fisico attraverso il calore:
- vapore
sottopressione: autoclave a 120°C per un minimo di 20 minuti;
- a
calore secco: stufa a secco a 170°C per 2 ore;
- ad
alte temperature: sfere di quarzo a 230°C per 2 secondi; la sterilizzazione con
sfere di quarzo è indicata per piccoli oggetti (punte).
Nel caso di materiali non trattabili con il calore è necessario
che gli stessi vengano sottoposti ad un trattamento di disinfezione ad alto
livello di tipo chimico preceduto dalla fase preliminare di pulizia sopra
descritta; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano il
cloro, in particolar modo per la sua praticità la cloramina, disponibile in
polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 grammi per
litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.
Per le modalità d'uso seguire sempre le indicazioni di
concentrazione, tempi di contatto, durata della soluzione, fornite dalle ditte
produttrici. Seguire inoltre le indicazioni fornite dalle ditte produttrici
riguardo a cautele di uso e di detenzione, limitazione d'uso, per i vari
materiali.
Gli apparecchi a raggi U.V. (apparecchi a luce blu) possono solo
essere utilizzati, qualora se ne sia in possesso, per la conservazione degli
strumenti già trattati;
h) è assolutamente vietato riutilizzare gli strumenti monouso; gli
strumenti riutilizzabili non possono essere adoperati per due clienti diversi,
se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
i) in caso di puntura o di taglio accidentale, di una certa entità,
è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti
la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità
che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con
altri appositi idonei preparati disinfettanti;
m) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente
lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
n) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di
polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
o) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno
rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati
con l'utilizzo di guanti monouso;
p) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati
prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive,
devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
q) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di
più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve
avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di
almeno 0,5 m/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa; in caso di
esercizi che non hanno dipendenti, l'obbligatorietà di disporre di una cappa o
di altre idonee apparecchiature per l'aspirazione dei vapori è collegata con il
tipo e le modalità di utilizzo (e frequenza) dei prodotti cosmetici impiegati.
In ogni caso le modalità di lavorazione ed i relativi rischi vanno
esplicitamente dichiarati sul documento di valutazione del rischio, sotto la
completa responsabilità del gestore;
r) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve
evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
s) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in
contenitori rigidi protettivi;
t) tutti i prodotti cosmetici devono essere contenuti in recipienti
etichettati secondo la normativa vigente;
u) gli addetti devono essere informati dei rischi specifici cui
sono esposti e delle misure necessarie per prevenire i danni derivanti da tali
rischi;
v) devono essere forniti agli addetti i necessari mezzi di
protezione individuale, ad esempio guanti di vinile, di latex, di gomma secondo
i diversi utilizzi durante le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e
delle attrezzature, idonei occhiali protettivi per utilizzo laser, ecc.;
z) a salvaguardia dei diritti degli utenti:
- devono
essere loro fornite chiare e complete informazioni relative ai trattamenti cui
si sottopongono;
- deve
essere curata l'esposizione di cartelli con raccomandazioni - avvertenze e
avvisi di protezione - controindicazioni e cautele d'uso;
- devono
essere forniti mezzi di protezione personale come ciabatte ad uso individuale
per i trattamenti di sauna, idonei occhiali protettivi, ben aderenti, per
trattamenti UV (se non monouso da sostituire appena mostrino segni di
deterioramento), idonei occhiali protettivi per trattamenti laser, ecc..
12. Il personale di minore
età o in condizioni di apprendista, deve essere sottoposto a visita ai sensi
della Legge 17 ottobre 1967 n. 977.
13. Le acque reflue
provenienti dalle attività di acconciatore o estetista debbono essere
paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai
sensi dell'articolo 14 - secondo comma, punto B, della Legge Regionale 26 marzo
1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e
pertanto classificabili nella classe A del predetto articolo 14, purché
rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta
Legge Regionale 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica
fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente
gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.
14. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle
normative vigenti in materia.
Articolo 7 bis - Requisiti igienici per le attività svolte presso
ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e
comunità varie
1. Nel caso di attività
esercitata in sede fissa all'interno di ospedali, case di cura, istituti
assistenziali con ricovero permanente e comunità varie dovranno essere
rispettati i requisiti previsti negli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
Il servizio igienico potrà essere nelle vicinanze, anche non ad uso esclusivo.
2. Fermo restando il
divieto delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante, le
stesse possono essere esercitate a domicilio presso ospedali, case di cura,
istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché
l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal
presente regolamento.
3. Gli strumenti
dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso
e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale
facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati
dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui
malati.
Articolo 7 ter - Requisiti igienici per l'attività svolta nel
domicilio dell'esercente
1. Le attività
disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate previa SCIA di
cui all'articolo 4 presso il domicilio dell'esercente e qualora rispondano, dal
punto di vista igienico-sanitario, ai seguenti requisiti:
a) locali: devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali
adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri,
questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico all'articolo
7, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza;
b) impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate
all'esercizio: deve essere installato almeno un lavabo su parete piastrellata
fino a metri 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo
di metri 0,30.
I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi
recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con
apertura a pedale o di coperchio con apertura basculante e conservati per il
periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un
armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi
esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico-sanitarie
di cui all'allegato tecnico all'articolo 7 punti 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 devono essere rispettate.
2. Per gli esercizi a domicilio
già autorizzati alla data di entrata in vigore del regolamento approvato in
data 11 ottobre 1999, esecutivo dal 15 novembre 1999, verrà ammesso lo stato
attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici
non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno
verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi
igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni
igienico-sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una
separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.
Articolo 7 quater - Altre disposizioni igienico-sanitarie
1. Per esigenze
profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di
Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli
accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle
vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per
gli impianti igienico-sanitari e le attrezzature.
2. Eventuali modifiche
alla disciplina dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività
di acconciatore e di estetista potranno essere approvate con delibera di
Giunta, previo parere conforme dei competenti organi tecnici dell'A.S.L..
Articolo 8 - Subingresso
1. Il subingresso per
acquisto o affitto d'azienda nell'esercizio delle attività di acconciatore e di
estetista, qualora non vi sia modifica dei locali incidente sui requisiti di
carattere igienico-sanitario, o urbanistico-edilizi, é subordinato ad una SCIA
da parte dell'interessato, il quale deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b),
c), d) ed e), del precedente articolo 3, comma 1. In ogni caso il requisito
della qualifica professionale deve sussistere al momento della comunicazione di
subentro tranne il caso in cui venga contestualmente posta in sospensione. Il
subentrante, in possesso dei requisiti predetti, può iniziare l'attività non
appena presentata la comunicazione, fatto salvo il rispetto delle norme
igienico-sanitarie di cui agli articoli 7 e seguenti del presente regolamento.
I competenti uffici comunali provvedono alle opportune verifiche
circa la verità di quanto dichiarato dagli interessati, adottando gli opportuni
provvedimenti in caso di dichiarazioni mendaci.
2. L'autorizzazione o
denuncia di inizio attività o SCIA in possesso del dante causa si intende
decaduta alla data di trasferimento della titolarità dell'esercizio. Qualora il
subentrante non presenti comunicazione di subingresso entro il termine di mesi
sei dalla data di stipula del contratto, decade dal diritto di esercitare
l'attività.
3. Nel caso di
invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o
l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, coloro che divengono
titolari dell'azienda o gestori della stessa nel rispetto delle normative
vigenti, possono gestire l'esercizio, anche se privi dei requisiti della
qualificazione professionale, qualora siano coniuge, figli maggiorenni o
minorenni emancipati o tutore dei figli minorenni, o, in mancanza di questi,
eredi legali che hanno ottenuto la titolarità o la gestione dell'azienda, per
un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli
minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa
qualifica professionale. A tal fine gli eredi devono presentare SCIA con
contestuale nomina di un responsabile tecnico qualificato entro 6 mesi
dall'evento, in caso contrario si applicano le disposizioni riguardanti la
decadenza per inattività dell'esercizio. Decorso il quinquennio, ovvero il
compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'esercizio dell'attività
può essere proseguito in una delle forme previste dal presente regolamento.
Articolo 9 - Chiusura per ferie - Sospensione e decadenza -
Cessazione
1. Il Sindaco può
stabilire, con propria ordinanza, turni di apertura obbligatoria durante il
periodo estivo.
2. Di ogni sospensione di
attività dell'esercizio deve essere data preventiva giustificata comunicazione
al competente Settore della Divisione Commercio nel caso debba protrarsi per
più di un mese e fino alla durata massima di 1 anno; della ripresa
dell'attività deve essere data preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.
3. Le sospensioni oltre
l'anno potranno essere autorizzate su domanda e previa valutazione dei motivi
in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.
4. L'attività é soggetta
a sospensione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei
requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla legge e dal
presente regolamento.
Qualora, entro 180 giorni le carenze riscontrate non vengano
rimosse è disposta la decadenza dell'autorizzazione o l'interruzione
dell'attività
5. Deve essere ordinata
la chiusura definitiva dell'esercizio (mediante decadenza dell'autorizzazione o
degli effetti prodotti dalla DIA/SCIA) qualora:
a) l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un
mese, senza giustificato motivo e senza previa comunicazione al competente
Settore della Divisione Commercio;
b) l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un
anno, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune in presenza di
giustificato motivo;
c) l'esercizio con più tipologie di attività sospenda una di esse
per un periodo superiore ad un anno: in tal caso la decadenza é limitata alla
tipologia non esercitata.
6. Nel caso di cessazione
dell'attività é fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita comunicazione
al competente Settore della Divisione Commercio entro 30 giorni dalla
cessazione.
Articolo 10 - Obbligo esposizione autorizzazione, tariffe, orari
1. Nei locali di
esercizio deve essere esposta in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio delle
attività o la dichiarazione di inizio attività nonché la tabella delle tariffe
delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che
l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.
Deve inoltre essere esposto, in modo visibile, anche dall'esterno
dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario
di attività.
2. L'orario deve essere
conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco, il quale potrà prevedere
la possibilità di deroga alla chiusura festiva e/o infrasettimanale in
occasione di manifestazioni.
3. Il Sindaco, su
richiesta motivata delle organizzazioni sindacali degli operatori del settore
maggiormente rappresentative sul territorio comunale, può autorizzare la deroga
del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati
periodi.
Articolo 11 - Vigilanza - Sanzioni
1. Agli effetti
dell'applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia
Municipale, al servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi autorità cui siano
attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si
svolgono le attività di cui all'articolo 1.
2. Salvo che il fatto non
sia sanzionato da altre disposizioni normative, l'inosservanza delle norme del
presente regolamento é punita con le sanzioni amministrative pecuniarie da Euro
50,00 a Euro 500,00 nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 24 novembre
1981 n. 689.
3. In caso di particolare
gravità o di recidiva della stessa violazione entro un anno dall'accertamento
di quella precedente, può essere ordinata la sospensione dell'attività per un
massimo di 30 giorni.
4. E' disposta
l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento quando
esse vengono esercitate senza la prescritta autorizzazione o SCIA. E' disposta
la sospensione dell'esercizio delle attività autorizzate qualora siano
esercitate senza personale in possesso del necessario requisito professionale.
L'ordine di sospensione è revocato quando l'esercente nomina un nuovo soggetto
in possesso della qualificazione professionale che assume la responsabilità
tecnica accettando l'incarico con apposita dichiarazione da inviare al
competente ufficio comunale.
5. Qualora l'ordine non
venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, è disposta
la chiusura coattiva dell'esercizio.
Articolo 12 - Disposizione finale
1. Il presente
regolamento sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione del
Consiglio Comuale in data 11 ottobre 1999 (mecc. 9905217/16) esecutiva dal 15
novembre 1999 omologazione regionale 7 febbraio 2000. Modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 giugno 2005 (mecc. 2005
00131/016) esecutiva dal 11 luglio 2005. Modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 06528/016) esecutiva dal
17 dicembre 2007.
Allegato A
Elenco degli apparecchi elettromeccanici ad uso esclusivo
all'attività di estetista:
- Vaporizzatore
con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche
inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante
per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi
per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e
con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia
filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi
per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi
per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che
utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade
abbronzanti UV-A.
- Lampade
di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV)
ed infrarossi (IR).
- Apparecchi
per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi
per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera
per cerette.
- Rulli
elettrici e manuali.
- Vibratori
elettrici oscillanti.
- Attrezzi
per ginnastica estetica.
- Attrezzature
per manicure e pedicure.
- Apparecchi
per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi
per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento,
fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi
per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi
per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore
a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetica (alta frequenza).
- Apparecchi
per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10
centrimetri quadrati.
- Depilatori
elettrici elettronici.
- Apparecchi
per massaggi subacquei.
- Apparecchi
per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore
ad impulsi.
- Apparecchi
per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser
estetico.
- Saune.