Servizi Educativi per l'Infanzia
n. ord. 45
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 MARZO 2011
(proposta dalla G.C. 1 febbraio 2011)
Convocato
il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del
Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco
CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BOERO Valter BONINO Gian Luigi BRESCIA Mario BRUNO Giuseppe Maurizio CANTORE Daniele CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FIORINO Salvatore FREDA Paola FURNARI Raffaella |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare SALINAS Francesco SALTI Tiziana SAVINI Manuela SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO
Andrea VENTRIGLIA
Ferdinando ZANOLINI
Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 48
presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda
- DEALESSANDRI Tommaso - LEVI Marta - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia
- TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i
Consiglieri: CALGARO Marco - CERUTTI Monica - GHIGLIA Agostino.
Con la partecipazione del Segretario
Generale PENASSO dr. Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Borgogno comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.
Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda le norme di
riferimento statali. Dal 2001 le scuole dell'infanzia comunali sono
riconosciute paritarie ai sensi della Legge n. 62 del 20 marzo 2000 e fanno
quindi parte del sistema nazionale dell'istruzione, al cui ordinamento devono
corrispondere. Pertanto le disposizioni statali vengono applicate anche nelle
nostre scuole e, negli ultimi anni, il panorama normativo è notevolmente
cambiato: il Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, ha definito le
norme generali relative alla scuola dell'infanzia; con Decreto del Ministro
della Pubblica Istruzione in data 31 luglio 2007 sono state approvate le
Indicazioni per il curricolo; il Decreto n. 89 del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, ne ha ridefinito l'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico.
Il nuovo Regolamento che si propone all'approvazione è stato
quindi elaborato nel rispetto ed in coerenza con l'insieme delle norme statali
che riguardano l'ordinamento delle scuole dell'infanzia e si colloca nel
sistema degli atti comunali di programmazione e di disciplina del servizio.
E' il frutto di una impegnativa consultazione effettuata negli
scorsi mesi, che ha coinvolto tutti i soggetti interessati: tutte le direttrici
ed i direttori dei Circoli Didattici comunali, tutto il personale docente ed
amministrativo delle scuole dell'infanzia comunali, le Organizzazioni
Sindacali, le Circoscrizioni, rappresentanti dei gestori delle scuole
dell'infanzia convenzionate, l'Ufficio Territoriale del Ministero
dell'Istruzione attraverso una rappresentanza di dirigenti scolastici delle
scuole infanzia statali, genitori delle scuole comunali e convenzionate.
Le consultazioni sono state realizzate sulla base di un
documento di lavoro elaborato dalla Divisione Servizi Educativi, che indicava
le finalità del servizio e sviluppava tre temi: i principi organizzativi,
l'accesso e la partecipazione. Nelle scuole le direttrici ed i direttori hanno
raccolto le osservazioni ed i contributi del personale su tutti i temi
individuati; gli altri attori coinvolti hanno partecipato ad uno dei tre gruppi
che avevano come oggetto di lavoro uno degli argomenti proposti. All'interno
dei tre gruppi si sono quindi trovati a confronto sullo stesso tema persone
portatrici di visioni ed interessi diversi, il che ha arricchito la discussione
e le proposte.
Tutti i contributi raccolti nella fase delle consultazioni
sono raccolti in un report che rende conto dell'ampia partecipazione, del gran
numero di questioni affrontate e delle proposte formulate, molte delle quali
accolte nel nuovo Regolamento.
Come indicato all'articolo 1, il Regolamento contiene le norme
- quadro entro le quali il servizio si realizza. Più in specifico, nel
Regolamento vi sono norme che:
- indicano le finalità del servizio ed i
principi organizzativi e di funzionamento;
- disciplinano l'accesso, la frequenza e la
permanenza delle bambine e dei bambini nel servizio, garantendo la trasparenza
delle attività gestionali e la parità di trattamento;
- prevedono le modalità e le strutture della
partecipazione delle famiglie e ne dispongono i principi per il loro
funzionamento;
- delineano gli indirizzi in ordine alle
relazioni con gli altri soggetti cointeressati nel "sistema scuola
cittadino" e al loro coinvolgimento.
Nel confronto con l'attuale Regolamento, la novità più
rilevante nella struttura del documento consiste nel rinviare ad altri atti
della Giunta Comunale e dei dirigenti, secondo competenza, la disciplina
dell'organizzazione del lavoro nei servizi e negli uffici, gli organici delle scuole,
l'accesso al lavoro nei servizi educativi e l'assegnazione dei dipendenti ai
Circoli, l'orario di lavoro, le mansioni attribuite ai diversi profili
professionali, il conferimento delle supplenze, i procedimenti di mobilità e di
trasposizione, il funzionamento degli organi collegiali, le modalità per
garantire la qualità, l'elaborazione dei progetti formativi delle singole sedi.
Nei contenuti, i cambiamenti principali riguardano:
1) la definizione del sistema cittadino delle
scuole dell'infanzia e l'impegno della Città a costituire un organismo a cui
saranno invitati a partecipare l'Ufficio Territoriale del Ministero
dell'Istruzione, le scuole paritarie convenzionate e le Circoscrizioni
comunali, per programmare uno sviluppo dei servizi coerente con la dinamica
della domanda e per coordinare le modalità di accesso;
2) il riferimento del servizio ad un progetto
unitario per le bambine ed i bambini da 0 a 6 anni;
3) il riferimento alla "Carta delle città
educative" ed alla "Convenzione Internazionale sui Diritti del
Fanciullo" quali documenti fondamentali per indicare le finalità del
servizio;
4) l'individuazione del Circolo Didattico
Comunale come unità organizzativa territoriale dei servizi educativi per
l'infanzia della Città;
5) la collegialità quale principio pedagogico
ed organizzativo su cui si basa l'organizzazione del lavoro dell'intero
servizio;
6) la possibilità di organizzare le sezioni
per età omogenea o eterogenea;
7) l'omogeneizzazione dei criteri di accesso
alla scuola dell'infanzia rispetto a quelli dei nidi d'infanzia comunali,
esclusa l'applicazione dell'ISEE a parità di punteggio;
8) l'istituzione di un'apposita commissione,
in analogia a quanto avviene per i nidi d'infanzia, per esaminare le domande e
la documentazione medica presentata dalle famiglie per valutare la gravità dei
problemi di salute di una persona compresa nel nucleo familiare o della bambina
o del bambino e attribuire la priorità assoluta nelle graduatorie;
9) le procedure per l'ammissione dei bambini
con priorità assoluta, affinché l'inserimento avvenga in una scuola in cui
possa essere realizzato un progetto di effettiva inclusione;
10) le modalità per l'assegnazione dei posti e
l'accettazione da parte delle famiglie, in analogia a quanto avviene per i nidi
d'infanzia comunali;
11) la struttura della Commissione Unica
Circoscrizionale e le sue competenze, prevedendo una composizione
"ristretta" per gli adempimenti relativi all'approvazione delle
graduatorie comunali e "allargata" per affrontare questioni di sistema
con le scuole statali e paritarie convenzionate;
12) la possibilità di conservare il posto alle
bambine ed ai bambini assenti per giustificati motivi per un massimo di tre
mesi, termine prorogabile solo in casi assolutamente straordinari;
13) la ridefinizione degli ambiti della
partecipazione delle famiglie e degli organismi collegiali: abolizione del
Consiglio di Circolo e del Comitato di Gestione, sostituiti dalla Commissione
Scuola Famiglia per sottolineare l'orientamento della partecipazione verso temi
educativi più che verso quelli amministrativo-gestionali;
14) il riconoscimento e la promozione
dell'associazionismo fra le famiglie come forma efficace di partecipazione e
l'impegno della Città a favorirne la nascita ed agevolarne il funzionamento e
le attività.
15) l'istituzione della Conferenza dei Presidenti
delle Commissioni Scuola Famiglia quale organismo consultivo
dell'Amministrazione sullo sviluppo delle politiche educative per l'infanzia,
gli indirizzi programmatici, le modalità della partecipazione delle famiglie
alla vita della scuola ed i diversi aspetti del funzionamento del servizio;
16) la possibilità di prevedere forme di
informazione e consultazione generalizzate delle famiglie, anche quelle non
frequentanti le scuole dell'infanzia comunali, a livello cittadino e
circoscrizionale.
Tutti i punti sopra indicati rendono evidente come il nuovo
Regolamento che si propone all'approvazione sia profondamente diverso da quello
vigente.
Entrerà in vigore nell'anno scolastico 2011/2012, ma la Giunta
Comunale potrà posticipare l'applicazione delle norme relative all'accesso ad
un anno scolastico successivo, in base alla verifica della disponibilità
finanziaria necessaria per procedere alla modifica del programma informatico.
Contestualmente all'entrata in vigore del presente Regolamento
viene abrogato il vigente. Poiché l'abrogazione di alcune norme produce una
carenza di disciplina degli istituti di cui all'articolo 9 del nuovo
Regolamento (organici delle scuole, accesso al lavoro, assegnazione dei dipendenti
ai circoli, organizzazione e orario di lavoro nei servizi e negli uffici,
mansioni attribuite ai diversi profili professionali, conferimento delle
supplenze, procedimenti di mobilità e di trasposizione) si dà atto che nel
rispetto delle norme che disciplinano le relazioni sindacali e attraverso un adeguato confronto costruttivo si
individuerà il contenuto degli atti organizzativi nelle predette materie. Al
fine di dotare i servizi di una adeguata regolamentazione, in attesa della
definizione di quanto sopra, si dà
atto che il dirigente competente riassumerà temporaneamente le disposizioni in
materia previste dall'attuale Regolamento, che non contrastino con l'atto in
approvazione.
L'abolizione del Consiglio di Circolo stabilita con il nuovo
Regolamento rende necessaria la modifica del Regolamento comunale dei nidi
d'infanzia, in quanto nell'organismo vi sono rappresentanti dei genitori e del
personale sia delle scuole che dei nidi d'infanzia. Devono quindi essere
abrogati gli articoli che ne prevedono la composizione, le modalità di
funzionamento e le competenze.
Contestualmente
si provvede all'abrogazione del "Regolamento per le scuole materne rette
da enti convenzionati e per le scuole materne non convenzionate", approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione 19 luglio 1955 e successivamente
modificato, che non è applicato in quanto contiene norme ormai in
contrasto con la legislazione nel frattempo intervenuta.
Ai sensi dell'articolo 43 punto 1 comma e) del Regolamento
Comunale del Decentramento, in data 1 febbraio 2011 è stato richiesto il parere alle dieci Circoscrizioni
cittadine.
Entro il
termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta le Circoscrizioni 1, 5, 7
e 10 non hanno espresso alcun parere.
Le altre Circoscrizioni hanno espresso parere favorevole, con
i provvedimenti consiliari sottoindicati, allegati al presente atto:
- Circoscrizione 2, deliberazione del
21/2/2011 n. mecc. 2011 00850/085(all. 2 -
n. );
- Circoscrizione 3, deliberazione del
23/2/2011 n. mecc. 2011 00913/086 (all. 3 -
n. );
- Circoscrizione 4, deliberazione del
21/2/2011 n. mecc. 2011 00674/087 (all. 4 -
n. );
- Circoscrizione 6, deliberazione del
1/3/2011 n. mecc. 2011 00851/089 (all. 5 - n.
);
- Circoscrizione 8, deliberazione del
16/2/2011 n. mecc. 2011 00731/091 (all. 6 -
n. );
- Circoscrizione 9, deliberazione del
21/2/2011 n. mecc. 2011 00684/092 (all. 7 - n.
).
La Circoscrizione 6 ha altresì proposto:
- che
l'Amministrazione Comunale si faccia promotrice di un tavolo di concertazione
con le scuole statali, per giungere a criteri condivisi di accesso e di
attribuzione dei punteggi, che favoriscano l'uniformità e possano essere
adottati autonomamente dai singoli istituti;
- di organizzare
un sistema cittadino per le iscrizioni che consenta alle famiglie la
presentazione di un'unica domanda, specificando le scuole o le Circoscrizioni
richieste, per semplificare l'iter di accesso e la gestione delle graduatorie
da parte delle scuole comunali, statali e convenzionate.
Si
ritiene di accogliere le proposte e, trattandosi di temi particolarmente
rilevanti nel rapporto con gli altri soggetti gestori (le scuole statali nel
primo caso ed anche le scuole convenzionate nel secondo), saranno discussi
dall'organismo cittadino di coordinamento previsto dall'articolo 2 del nuovo
regolamento, a cui saranno invitati a partecipare l'Ufficio territoriale del
Ministero dell'Istruzione, le scuole paritarie convenzionate attraverso loro
rappresentanze e le Circoscrizioni comunali.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di
cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di stabilire
che il Regolamento entrerà in vigore nell'anno scolastico 2011/2012. La Giunta
Comunale potrà posticipare l'applicazione delle norme relative all'accesso ad
un anno scolastico successivo, in base alla verifica della disponibilità
finanziaria necessaria per procedere alla modifica del programma informatico;
3) di abrogare il
"Regolamento delle scuole comunali dell'infanzia" n. 232, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 luglio 1996 (mecc. 9604446/07)
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 febbraio 2001
(mecc. 2000 11011/07) a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012;
4) di modificare
il vigente "Regolamento comunale dei nidi d'infanzia" n. 231 per le
parti che riguardano la composizione, le competenze ed il funzionamento del
Consiglio di Circolo, del quale il nuovo Regolamento scuole infanzia prevede
l'abolizione:
- all'articolo 2,
comma 3, sono soppresse le parole "dal Consiglio di Circolo ,";
- all'articolo 7,
comma 1, è soppresso il primo punto dell'elenco "Consiglio di
Circolo";
- l'articolo 8 è
abrogato;
- all'articolo
9.2) è soppresso il punto 1: "necessità e progetti per l'utilizzo dei
fondi assegnati al Circolo;";
- all'articolo
9.2) punto 4 sono soppresse le parole ", sulla base dei criteri generali,
deliberati dal Consiglio di Circolo e";
- all'articolo
10.1) è soppresso il punto b);
- all'articolo
18, comma 4, punto 3 sono soppresse le parole "il Consiglio di
Circolo,";
- all'articolo
31, comma 4, sono soppresse le parole ", dal Consiglio di Circolo";
- all'articolo
33, comma 4, sono soppresse le parole ", il Consiglio di Circolo";
- all'articolo
33, comma 7, sono soppresse le parole "Consiglio di";
5) di abrogare il
"Regolamento per le scuole materne rette da enti convenzionati e per le
scuole materne non convenzionate" n. 98, approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione del 19 luglio 1955 e successivamente modificato, che non è
applicato in quanto contiene norme ormai in contrasto con la legislazione nel
frattempo intervenuta.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.
L'ASSESSORE ALLE RISORSE EDUCATIVE
F.to Borgogno
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE
F.to Nota
Il Presidente pone in
votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella
presente seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla
votazione nei modi di regolamento
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Brescia Mario, Fiorino Salvatore, Freda Paola, Furnari Raffaella,
Lospinuso Rocco, Porcino Gaetano, Salinas Francesco, Salti Tiziana, Savini
Manuela, Tronzano Andrea, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando
PRESENTI 37
VOTANTI 36
ASTENUTI 1:
Lonero Giuseppe
FAVOREVOLI 36:
Angeleri Antonello, Boero Valter, Bonino Gian Luigi, Bruno
Giuseppe Maurizio, Cantore Daniele, Cassano Luca, Cassiani Luca, il Presidente
Castronovo Giuseppe, Centillo Maria Lucia, il Sindaco Chiamparino Sergio,
Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferrante Antonio, Galasso
Ennio Lucio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio
Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo,
Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo
Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Scanderebech Federica,
Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio,
Zanolini Carlo
Il Presidente
dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Penasso
IL PRESIDENTE
Castronovo
REGOLAMENTO SCUOLE
DELL'INFANZIA COMUNALI
TITOLO
PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo
1 - L'oggetto del regolamento
1. Il Regolamento delle Scuole
dell'Infanzia della Città di Torino contiene le norme - quadro entro le quali il servizio si realizza. Con
questo provvedimento, in attuazione degli indirizzi progettuali e programmatici
contenuti nelle linee guida dei servizi educativi per l'infanzia della Città
per la fascia 0 - 6 anni, in particolare si specificano le caratteristiche e
finalità del servizio ed i propri principi organizzativi, si disciplinano le
modalità di accesso e di partecipazione delle famiglie.
2. Con propri atti, la
Giunta Comunale ed i dirigenti rendono operativo quanto indicato nel presente
Regolamento e quanto demandato loro per competenza, disciplinando
l'organizzazione del lavoro nei servizi e negli uffici, il funzionamento degli
organi collegiali, le modalità per garantire la qualità del servizio,
l'elaborazione dei progetti formativi delle singole sedi.
3. Più in specifico nel
Regolamento troveremo norme che:
- indicano le finalità del servizio ed i principi organizzativi e
di funzionamento;
- disciplinano l'accesso, la frequenza e la permanenza delle
bambine e dei bambini nel servizio, garantendo la trasparenza delle attività
gestionali e la parità di trattamento;
- prevedono le modalità e le strutture della partecipazione delle
famiglie e ne dispongono i principi per il loro funzionamento;
- delineano gli indirizzi in ordine alle relazioni con gli altri
soggetti cointeressati nel "sistema scuola cittadino" ed al loro
coinvolgimento.
Articolo
2 - Il sistema scolastico per l'infanzia cittadino. Programmazione
1. Le scuole
dell'infanzia comunali insieme alle scuole statali ed a quelle paritarie
gestite da altri enti fanno parte del sistema territoriale dei servizi rivolti
all'infanzia e concorrono a rispondere alla domanda delle famiglie. A tal fine
la Città stipula convenzioni con le altre scuole dell'infanzia paritarie,
riconoscendo la loro funzione sociale e formativa, purché non abbiano fine di
lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini.
2. La Città promuove
forme di coordinamento con gli altri enti gestori delle scuole dell'infanzia
presenti sul territorio, per programmare uno sviluppo dei servizi coerente con
la dinamica della domanda e per coordinare le modalità di accesso. Favorisce la
costituzione di un organismo cittadino a cui vengono invitati a partecipare
l'Ufficio territoriale del Ministero dell'Istruzione, le scuole paritarie
convenzionate attraverso loro rappresentanze e le Circoscrizioni comunali. Tale
organismo assicura la coordinata partecipazione di tutti i soggetti gestori per
condurre valutazioni sulla capacità dell'intero sistema di rispondere alla
domanda di servizio, considerando le domande in lista d'attesa, la
distribuzione territoriale delle scuole, le caratteristiche del territorio.
Affronta specifiche questioni di carattere organizzativo e tecnico relative
all'accesso ai servizi. Può, inoltre, prevedere forme di informazione e
consultazione generalizzate dei genitori.
3. In relazione agli
indirizzi programmatici dell'Amministrazione ed agli orientamenti espressi
dall'organismo di cui al punto precedente:
- il direttore della Divisione
Servizi Educativi dispone l'istituzione di nuove scuole comunali, la chiusura
di scuole esistenti, l'incremento o riduzione del numero delle sezioni,
l'istituzione di "sezioni primavera" in attuazione delle vigenti
norme, informate preventivamente le organizzazioni sindacali;
- il dirigente competente individua le scuole paritarie ed il
numero delle sezioni per le quali stipulare convenzioni.
Articolo
3 - Le finalità del servizio
1. La Città offre alle
bambine ed ai bambini in età da 0 a 6 anni una proposta educativa e formativa
articolata secondo un progetto unitario, espresso nelle proprie linee guida,
che si sviluppa nei diversi servizi con offerte specifiche tra loro coerenti.
2. La scuola
dell'infanzia della Città fa parte del sistema nazionale di istruzione
costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti
locali.
3. Come parte del sistema
educativo della Città promuove e realizza opportunità e contesti di crescita
per le bambine ed i bambini da 3 a 6 anni, riconoscendo l'educazione, in quanto
valore collettivo, diritto di tutti e per tutto l'arco della vita, in coerenza
con i principi contenuti nella "Carta delle città educative".
4. In accordo con la
Convenzione Internazionale sui diritti del Fanciullo, promuove una cultura
dell'infanzia volta a riconoscere la bambina ed il bambino come attivi
protagonisti della loro crescita, capaci di costruire conoscenze, dare forma ai
propri pensieri in modo creativo ed originale in una continua interazione con i
pari e gli adulti, con l'ambiente fisico, sociale e culturale che li circonda.
5. La Città concorre alla
realizzazione di un sistema formativo integrato per l'infanzia, attraverso il
raccordo e la collaborazione tra scuole comunali, statali e paritarie private
convenzionate.
6. La scuola
dell'infanzia contribuisce all'attuazione di politiche che valorizzano le pari
opportunità, nel rispetto delle diverse esigenze formative e della pluralità
delle culture familiari, etniche e religiose, e la diffusione di una cultura
della partecipazione, dell'inclusione, della condivisione e della
corresponsabilità nella crescita della bambina e del bambino da parte di
entrambi i genitori e della comunità educante.
Articolo 4 - I principi del progetto
educativo del servizio
1. Per perseguire le
proprie finalità, garantire alle bambine ed ai bambini esperienze ed
apprendimenti significativi e migliorare costantemente la qualità del servizio
offerto, la scuola comunale dell'infanzia, in coerenza con le linee guida dei
servizi educativi per l'infanzia:
- realizza
processi educativi attenti alle potenzialità e competenze di relazione, di
autonomia, di creatività ed apprendimento delle bambine e dei bambini e si
impegna in un'azione di piena valorizzazione delle originali identità
individuali;
- promuove
progetti educativi che si articolano in una molteplicità di occasioni attente
alla pluralità dei punti di vista e delle culture in una dimensione di ascolto
e di ricerca rispettosa della tensione conoscitiva di ciascuno;
- condivide
ed interpreta i processi educativi attraverso la documentazione pedagogica;
- dialoga
ed interagisce con le realtà formative ed i diversi luoghi di cultura della
Città attribuendo importanza alle specifiche responsabilità educative, allo
scopo di avvicinare le bambine ed i bambini al senso di appartenenza ad una
collettività, piccola o grande che sia;
- riconosce
il diritto-dovere delle famiglie di essere parte attiva nel processo educativo,
offrendosi come spazio di incontro, confronto e condivisione in un'ottica di
corresponsabilità educativa;
- si
impegna, allo scopo di assicurare organicità al processo educativo, a
realizzare forme di raccordo e di continuità, intese come confronto, formazione
e progettazione condivise, tra il complesso dei servizi per l'infanzia e la
scuola primaria;
- individua
e sostiene percorsi di ricerca, di confronto e di innovazione metodologica e
didattica, anche in collaborazione con altre istituzioni formative;
- valorizza
e facilita la partecipazione responsabile di tutte le figure coinvolte nel
processo educativo e delle componenti sociali e culturali del territorio, in
stretto rapporto con gli altri servizi della Città, le Circoscrizioni, le
associazioni e gli enti;
- persegue
la qualità del servizio attraverso programmi permanenti di formazione del
personale e ambienti di lavoro che curino il benessere organizzativo degli
adulti presenti.
Articolo 5 - Il Piano
dell'Offerta Formativa e la sperimentazione
1. Il Piano dell'Offerta
Formativa rappresenta l'identità culturale e progettuale di ciascuna scuola
dell'infanzia, esplicitandone le scelte educative, le modalità organizzative, i
percorsi curriculari didattici, le sperimentazioni ed i progetti specifici.
2. Ogni scuola predispone
il proprio POF, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il sistema
scolastico, in attuazione delle linee guida dei servizi educativi per
l'infanzia della Città, i quali insieme ne costituiscono la cornice di
riferimento pedagogico, nel rispetto di quanto prescritto nel presente
Regolamento.
3. La sperimentazione e
l'innovazione sono espressione della necessità permanente di rinnovamento della
scuola nel suo insieme, in relazione all'evoluzione del pensiero pedagogico ed
ai cambiamenti sociali ed economici delle famiglie.
4. Le attività di
sperimentazione si realizzano nella ricerca di innovazioni e progettazioni
educative.
5. Attraverso appositi
atti vengono stabiliti procedure, tempi e competenze per l'avvio, lo
svolgimento e la valutazione delle sperimentazioni.
6. I progetti di
sperimentazione devono, in ogni caso, contenere l'analisi delle situazioni che
inducono a proporre la sperimentazione, indicare le ipotesi progettuali,
definire il campo di intervento, esplicitare la relazione tra obiettivi,
strumenti e modalità di organizzazione, indicare le modalità di verifica e di
valutazione in itinere e finali.
7. Le sperimentazioni che
richiedono un incremento di risorse devono essere previste nei documenti di
programmazione economico-finanziaria.
TITOLO SECONDO - PRINCIPI ORGANIZZATIVI
Articolo
6 - I Circoli Didattici Comunali
1. Il Circolo Didattico Comunale è l'unità
organizzativa territoriale dei servizi educativi per l'infanzia della Città di
Torino. Con appositi atti ne sono definite ed assegnate le funzioni in
relazione al complesso dei servizi per l'infanzia gestiti dal Comune, agli
interventi e competenze condivisi con le Circoscrizioni comunali, al rapporto
con gli altri servizi pubblici, con enti e soggetti privati presenti nel
territorio di competenza. Al Circolo Didattico sono assegnate, con
provvedimento della/del dirigente, le scuole dell'infanzia comunali.
2. Nell'ambito del Circolo Didattico, la
responsabilità della definizione ed attuazione del progetto pedagogico ed
organizzativo e delle gestioni amministrative delle scuole dell'infanzia è
affidata alla/al responsabile pedagogica/o incaricata/o della direzione
(direttrice o direttore di Circolo).
Articolo
7 - La collegialità
1. L'ideazione e la realizzazione di progetti
pedagogici ed organizzativi coerenti con le linee guida comuni del sistema
scolastico comunale per l'infanzia sono condotte secondo un criterio di
collegialità, ai diversi livelli organizzativi, di scuola, di circolo, di
settore.
2. Collegialmente le direttrici ed i direttori
di Circolo condividono il Coordinamento Pedagogico ed Organizzativo del
servizio comunale di scuola dell'infanzia, in collaborazione con i responsabili
amministrativi dei servizi centrali della Divisione Servizi Educativi
interessati.
3. Attraverso il Coordinamento partecipano
attivamente alla responsabilità della elaborazione di indirizzi, scelte
educative e progetto formativo ed alla loro valutazione e verifica all'interno
delle linee guida dei servizi educativi per l'infanzia e contribuiscono alla
costruzione della identità organizzativa, socio-culturale ed antropologica del
servizio. L'esercizio del coordinamento può prevedere l'articolazione del
lavoro in commissioni sia tematiche che territoriali.
4. La direttrice o il direttore del Circolo,
al fine di affrontare questioni organizzative, riunisce tutto il personale
presente nel servizio, compresi i lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici
con mansioni di assistenza educativa.
5. Le insegnanti e gli insegnanti con la
direttrice o il direttore di Circolo si riuniscono nel Collegio dei Docenti, il
quale, principalmente:
- elabora ed
approva il Piano dell'Offerta Formativa e le successive modifiche, integrazioni
ed aggiornamenti;
- definisce annualmente
la programmazione educativa e didattica, propone criteri di organizzazione del
personale;
- forma le
sezioni e definisce il calendario degli inserimenti;
- valuta la realizzazione degli obiettivi educativi
contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa e verifica il funzionamento del
servizio, con le modalità e gli strumenti definiti dal Coordinamento Pedagogico.
6. Appositi atti esecutivi del presente
regolamento disciplinano il funzionamento dei predetti organismi.
Articolo
8 - La direzione del Circolo
1. La/il direttrice/direttore didattica/o è
la/il funzionaria/o comunale di riferimento per le famiglie i cui bambine e
bambini frequentano le scuole comunali del Circolo e per i servizi e soggetti
pubblici e privati presenti nel territorio di competenza interessati allo
sviluppo di politiche educative per l'infanzia:
- coordina le attività del Circolo;
- promuove e
coordina l'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa, della programmazione
educativa e della loro valutazione; promuove l'aggiornamento, la formazione del
personale e la sperimentazione educativa; indirizza, sostiene e verifica il
lavoro del personale assegnato;
- procede
alla destinazione del personale alle scuole del Circolo ed alle sezioni, alla
formulazione dell'orario e dei turni di servizio, nell'ambito delle
disposizioni organizzative e nel rispetto delle normative, del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro e del Contratto Integrativo Aziendale vigenti,
sentite le osservazioni e proposte avanzate dai dipendenti nei Collegi dei
Docenti e nelle riunioni di servizio;
- cura
l'organizzazione del servizio e dell'attività lavorativa in modo che siano
tutelate salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo gli incarichi e le
disposizioni ricevute;
- collabora
con i servizi centrali della Divisione Servizi Educativi nella gestione
amministrativa del personale e nel monitoraggio e controllo dei servizi
affidati in gestione a terzi all'interno delle strutture;
- gestisce
le risorse economiche assegnate al circolo;
- cura il
funzionamento degli organi collegiali del personale e di partecipazione delle
famiglie;
- promuove
il coordinamento fra servizi educativi per la prima infanzia ed altri servizi
educativi, sociali, culturali, sanitari;
- autorizza
l'utilizzo dei locali delle scuole in orario extra-scolastico, sentita la
Commissione Scuola Famiglia di cui al successivo articolo 24, per attività ed
iniziative organizzate da genitori di bambine e bambini frequentanti i servizi
educativi comunali, che sviluppino la funzione della scuola come luogo di
scambio ed integrazione di esperienze tra genitori e con il territorio.
Articolo
9 - Il personale
1. Viene assegnato ai Circoli, in rapporto
alle dimensioni dei servizi, personale insegnante, personale con compiti di
assistenza educativa e personale amministrativo. Per ogni sezione sono
assegnate/i due insegnanti, in relazione all'orario del servizio indicato al
successivo articolo 10. Saranno assegnate risorse aggiuntive in presenza di
bambine e bambini con disabilità certificata.
2. Sono disciplinati da appositi atti della
Giunta Comunale e dei dirigenti, secondo competenza, nel rispetto del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro, del Contratto Integrativo Aziendale e delle
norme che disciplinano le relazioni sindacali: gli organici delle scuole,
l'accesso al lavoro nei servizi educativi e l'assegnazione dei dipendenti ai
Circoli, l'organizzazione e l'orario del lavoro nei servizi e negli uffici, le
mansioni attribuite ai diversi profili professionali, il conferimento delle
supplenze, i procedimenti di mobilità e di trasposizione.
TITOLO
TERZO - FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
Articolo
10 - Il calendario e l'orario
1. Il calendario di funzionamento delle scuole
è stabilito dalla/dal Direttore della Divisione Servizi Educativi, in armonia
con il calendario scolastico regionale, sentite le organizzazioni sindacali.
2. Nel periodo di chiusura estiva delle scuole
la Città può organizzare un servizio educativo per le bambine ed i bambini iscritti
nell'anno scolastico precedente alle scuole dell'infanzia comunali, statali e
private paritarie convenzionate che non attivano analoghi servizi.
3. L'orario di apertura del servizio della
scuola dell'infanzia è dalle 7.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì. Di norma
l'orario di funzionamento è dalle 8.30 alle 16.30. A richiesta motivata dalle
famiglie, tra le 7.30 e le 8.30 può essere anticipato l'orario di
funzionamento; tra le 16.30 e le 17.30 può essere posticipato l'orario di
funzionamento.
Articolo
11 - Le sezioni
1. La sezione è l'unità organizzativa di base
per la progettazione e realizzazione dell'esperienza educativa. Il numero di
iscritti di ciascuna sezione è, di norma, di 25 bambine e bambini.
2. Le sezioni possono essere omogenee o eterogenee
per età. Al fine di assicurare una adeguata distribuzione territoriale dei due
modelli pedagogici, la proposta dei Collegi dei Docenti è confermata dalla/dal
dirigente del servizio, sentito il parere del Coordinamento Pedagogico.
3. Il Collegio dei Docenti forma le sezioni
sulla base di criteri generali approvati dalla Commissione Scuola Famiglia, su
proposta dello stesso Collegio.
Articolo
12 - Il pasto
1. Le bambine ed i bambini che frequentano la
scuola dell'infanzia consumano un pasto fornito dal Comune, per il quale le
famiglie contribuiscono secondo il regime tariffario stabilito.
2. Il pasto fa parte della progettazione
educativa e didattica della scuola, risponde ai criteri nutrizionali previsti
per una sana alimentazione e contribuisce a sviluppare una corretta cultura
alimentare, del piacere della tavola e della convivialità.
TITOLO
QUARTO - DESTINATARI E MODALITA' DI ACCESSO
Articolo
13 - I destinatari
1. Possono frequentare la scuola dell'infanzia
le bambine ed i bambini da 3 a 6 anni, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente in materia.
2. In casi eccezionali, la/il dirigente
competente, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 16.1, può
autorizzare la permanenza di bambine e bambini con disabilità certificata per
un anno oltre il limite di cui al comma precedente, in seguito alla definizione
di un progetto elaborato dal Collegio dei Docenti in collaborazione con la
famiglia e con i servizi sanitari competenti.
3. Le scuole dell'infanzia comunali accolgono
le bambine ed i bambini per i quali viene presentata domanda, con il seguente
ordine di priorità:
1) famiglie
residenti a Torino (se residente la bambina o il bambino ed almeno un
genitore);
2) famiglie
non residenti a Torino, in cui almeno un genitore presti attività lavorativa in
città;
3) altre
famiglie non residenti.
Articolo
14 - Le iscrizioni
1. Annualmente, in relazione a quanto
stabilito dal Ministero per le scuole dello Stato, la/il dirigente competente
della Divisione Servizi Educativi stabilisce le modalità ed il termine di
presentazione delle domande, nonché le date di pubblicazione delle graduatorie
provvisorie e definitive.
2. La domanda di iscrizione deve essere
presentata su apposito modulo, in ogni Circoscrizione di interesse, presso la
sede competente a raccogliere le domande relative alla scuola prescelta. Nella
domanda possono essere indicate, oltre la scuola prescelta, in ordine di
preferenza, al massimo altre 4 sedi alternative situate nella stessa
Circoscrizione. Qualora vi siano accordi a livello cittadino o circoscrizionale
con i gestori delle scuole statali e/o convenzionate per la presentazione di
un'unica domanda, il numero di sedi alternative può essere aumentato fino a 7.
Articolo
15 - I punteggi e le graduatorie
1. Per ogni scuola vengono predisposti gli
elenchi delle domande che indicano la scuola stessa come prima scelta, con il
relativo punteggio attribuito sulla base di quanto stabilito dal presente
regolamento (allegato A), ordinate in base al criterio di priorità della
residenza indicato all'articolo 13. Non è possibile l'esclusione di una domanda
per motivi puramente formali; gli eventuali errori devono essere segnalati agli
interessati perché possano essere sanati.
2. La/il direttrice/direttore del Circolo cura
la presentazione alla Commissione Scuola Famiglia degli elenchi delle domande
predisposti per fasce d'età, secondo il progetto formativo della scuola, e
propone l'esame dei casi per i quali è dubbia l'attribuzione del punteggio.
3. La Commissione decide sui casi presentati,
può esaminare le domande e proporre alla Commissione Unica Scuole Infanzia di
Circoscrizione, di cui al successivo articolo 18, l'effettuazione di controlli
sulle dichiarazioni contenute nelle domande stesse.
4. Gli elenchi vengono trasmessi alla
Commissione Unica, che approva le graduatorie provvisorie di ogni scuola, nelle
quali sono inseriti i nominativi di tutte le bambine e di tutti i bambini nella
cui domanda di iscrizione è stata indicata la scuola.
5. Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle
graduatorie provvisorie la famiglia può presentare ricorso alla stessa
Commissione, se rileva che il punteggio non è stato attribuito correttamente in
base a quanto dichiarato o alla documentazione prodotta entro il termine di
presentazione delle domande.
6. In esito alle decisioni sui ricorsi
presentati, la Commissione approva le graduatorie definitive.
7. La domanda presentata dopo il termine
stabilito e prima dell'inizio delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo
è collocata alla fine delle liste d'attesa delle domande presentate nei
termini. Alle domande con priorità assoluta si applica quanto previsto dal
successivo articolo 16.
8. La durata della validità delle graduatorie
è stabilita con provvedimento della/del competente dirigente della Divisione
Servizi Educativi.
9. Le graduatorie sono pubbliche.
Articolo
16 - Le domande di iscrizione e
l'ammissione di bambine e bambini con priorità assoluta
1. Viene riconosciuta la priorità assoluta
nell'accesso al servizio alle bambine ed ai bambini che si trovino in una delle
seguenti condizioni, nell'ordine sotto indicato:
1) disabilità
certificata;
2) disagio
sociale, considerando le situazioni problematiche del nucleo familiare e/o
della bambina o del bambino, tali per cui il mancato inserimento comporti una
grave situazione di pregiudizio, su valutazione dei Servizi Sociali del Comune;
3) grave
problema di salute di una persona compresa nel nucleo familiare, che incida in
modo rilevante nella cura della bambina o del bambino, o grave problema di
salute della bambina o del bambino, a seguito della valutazione circa il
beneficio derivante dalla frequenza della scuola in relazione alla sua
patologia;
4) bambine
e bambini di 5 anni non frequentanti alcuna scuola infanzia (a condizione che non
si siano ritirati da una scuola nell'anno scolastico precedente) oppure che
hanno trasferito la residenza da altra circoscrizione o da altro Comune.
2. Le condizioni di cui ai precedenti punti 1)
e 3) sono valutate, al fine di riconoscere una priorità assoluta, da
Commissioni appositamente costituite con atto della/del dirigente competente.
3. Le domande di iscrizione di bambine e
bambini con disabilità, disagio sociale o gravi problemi di salute devono
indicare almeno tre scuole della Circoscrizione.
4. Le domande di cui ai punti 2) e 4)
presentate fuori termine vengono collocate all'inizio della lista d'attesa in
base al punteggio.
5. Le domande di cui ai punti 1) e 3)
presentate fuori termine vengono collocate all'inizio della lista d'attesa in
base al punteggio, nel caso la Commissione di cui al successivo punto 16.1
verifichi l'esistenza delle condizioni che assicurino una effettiva inclusione.
6. Le disposizioni di cui ai due commi
precedenti si applicano a condizione che la bambina o il bambino, al momento
dell'iscrizione, non sia frequentante altra scuola dell'infanzia comunale,
dello Stato o paritaria convenzionata, né si sia ritirata/o nel corso dell'anno
scolastico. La collocazione in lista d'attesa delle domande rispetta quanto
previsto all'articolo 13 circa la condizione di residenza.
16.1)
Disabilità certificata
1. Un'apposita Commissione composta da
responsabili pedagogici esamina le domande e la documentazione presentata dalle
famiglie al fine di:
- valutare
la presenza dei requisiti che danno diritto alla priorità assoluta
nell'ammissione al servizio;
- valutare
la possibilità di ammissione al servizio in relazione alle esigenze educative
delle bambine e dei bambini con disabilità ed alla presenza di un contesto che
risponda in modo adeguato alle loro specifiche esigenze, prevedendo
eventualmente, con opportuna motivazione, l'assegnazione di una sede diversa da
quella indicata come prima scelta;
- proporre
le risorse da assegnare alla scuola in ragione del numero dei bambini e delle
bambine iscritte e delle caratteristiche della disabilità, dell'orario di
frequenza, nei limiti delle disponibilità di organico e finanziarie.
16.2)
Gravi problemi di salute
1. Un'apposita Commissione, in cui siano presenti
almeno un/a componente con specializzazione in campo sanitario ed un/a con
competenze pedagogiche, esamina le domande e la documentazione medica
presentata dalle famiglie per valutare la gravità dei problemi di salute di una
persona compresa nel nucleo familiare, della bambina o del bambino e le
condizioni indicate all'articolo 16 comma 1.
2. I nominativi delle bambine e dei bambini
con gravi problemi di salute che abbiano i requisiti per l'attribuzione della
priorità assoluta vengono comunicati alla Commissione di cui al punto 16.1 che,
valutando la possibilità di ammissione al servizio in relazione alle esigenze
educative delle bambine e dei bambini ed alla presenza di un contesto che
risponda in modo adeguato alle loro specifiche esigenze, può eventualmente
prevedere, con opportuna motivazione, l'assegnazione di una sede diversa da
quella indicata come prima scelta.
16.3)
Disagio sociale
1. Le bambine ed i bambini con disagio sociale
sono ammessi in numero non superiore al 10% della capacità ricettiva della
scuola. Su decisione della Commissione Unica di Circoscrizione, sentita la
Commissione Scuola Famiglia, può essere accolto un maggior numero di bambine e
bambini, fino ad un massimo del 15%.
2. La Commissione Unica può prevedere
l'ammissione delle bambine e dei bambini che risultino in numero superiore alla
percentuale stabilita, in una sede diversa da quella indicata come prima
scelta.
Articolo
17 - L'assegnazione dei posti e l'accettazione
1. Nelle graduatorie definitive approvate
dalla Commissione Unica sono indicati i nominativi delle bambine e dei bambini
ammessi.
2. Il posto viene attribuito, seguendo
l'ordine della graduatoria, tenendo conto della preferenza più favorevole tra
quelle indicate nella domanda di iscrizione.
3. L'assegnazione del posto a bambine e
bambini con disabilità, disagio sociale o gravi problemi di salute avviene
secondo quanto indicato all'articolo 16.
4. Con il provvedimento indicato all'articolo
14 viene disciplinata l'ammissione al servizio delle bambine e dei bambini che
compiono 3 anni dopo il 31 dicembre, nel rispetto delle norme statali ed in
armonia con le linee guida dei servizi educativi per l'infanzia del Comune. In
ogni caso l'ammissione anticipata è consentita solo se sono esaurite le
graduatorie delle bambine e dei bambini che compiono 3 anni entro il 31
dicembre, considerando sia le domande presentate nei termini che fuori termine.
Non sono consentite l'ammissione anticipata nelle sezioni omogenee per età e
l'ammissione delle bambine e dei bambini che compiono 3 anni dopo il 31
gennaio, se frequentano un nido comunale o convenzionato.
5. Con il provvedimento indicato all'articolo
14 sono stabiliti le modalità con cui vengono contattate le famiglie delle
bambine e dei bambini ammessi ed i tempi entro i quali devono comunicare
l'accettazione del posto o la rinuncia.
6. L'accettazione del posto in una scuola
comunale, statale o convenzionata comporta la cancellazione dalle graduatorie
di tutte le scuole comunali della città in cui è stata presentata domanda.
7. Se la bambina o il bambino viene ammessa/o
nella scuola che ha indicato come prima scelta, la rinuncia al posto comporta
la cancellazione dalle graduatorie delle altre scuole della Circoscrizione.
8. Se la bambina o il bambino viene ammessa/o
in una scuola che non è la prima scelta, può rinunciare al posto e restare in
lista d'attesa per due volte; la terza rinuncia comporta la cancellazione dalle
graduatorie di tutte le scuole della Circoscrizione.
Articolo
18 - La Commissione Unica di Circoscrizione
1. In ogni Circoscrizione comunale è
costituita la Commissione Unica Scuole Infanzia a cui sono attribuite le
seguenti competenze:
- discussione
e decisione sui casi, presentati dalle Commissioni Scuola Famiglia, in cui sia dubbia
l'assegnazione dei punteggi;
- eventuale
aumento del numero di bambine e bambini con disagio sociale da ammettere, fino
ad un massimo del 15% della capacità ricettiva della scuola, sentita la
Commissione Scuola Famiglia;
- approvazione
delle graduatorie provvisorie;
- analisi
e decisione in merito ai ricorsi pervenuti;
- approvazione
delle graduatorie definitive e conseguente assegnazione dei posti;
- richiesta
di sottoporre a controllo le dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande.
2. La Commissione è composta da:
- Presidente della Circoscrizione o
delegata/o, che la convoca e la presiede;
- Presidente
della Commissione Scuola Famiglia di ogni scuola dell'infanzia comunale della
Circoscrizione o altro genitore della Commissione delegato;
- la
direttrice o il direttore didattico di ogni Circolo comunale della
Circoscrizione o una/un delegata/o individuato tra il personale amministrativo;
- una
o un rappresentante per ogni scuola dell'infanzia convenzionata della
circoscrizione, che utilizzi il programma informatico delle scuole comunali o
che sia interessato per la discussione di un ricorso presentato contro la
graduatoria della propria scuola;
- una
o un rappresentante per ogni Direzione Didattica o Istituto Comprensivo statale
della Circoscrizione, che applichi gli stessi punteggi ed utilizzi lo stesso
programma informatico delle scuole comunali;
- la/il
responsabile dell'Ufficio istruzione circoscrizionale;
- una/un
impiegata/o amministrativa/o dell'Ufficio istruzione circoscrizionale (senza diritto
di voto e con funzioni di segretaria/o).
3. La composizione della Commissione è
allargata a rappresentanti delle Direzioni Didattiche, degli Istituti
Comprensivi statali e delle scuole convenzionate presenti nella Circoscrizione,
per definire modalità operative per coordinare l'accesso ai servizi, al fine di
semplificare i procedimenti, utilizzare in modo adeguato le strutture e
favorire l'ammissione delle bambine e dei bambini con particolari esigenze
educative nelle scuole del territorio in cui vi siano le condizioni per
assicurare un'effettiva inclusione.
4. In accordo con le Direzioni Didattiche, gli
Istituti Comprensivi statali ed i gestori delle scuole convenzionate, alle
riunioni allargate della Commissione possono essere invitati rappresentanti dei
genitori delle rispettive scuole.
5. Il Consiglio di Circoscrizione, acquisito
il parere tecnico della Divisione Servizi Educativi, approva il regolamento di
funzionamento della Commissione Unica.
6. La/il direttrice/direttore della
Circoscrizione individua l'ufficio che effettua i controlli richiesti dalla
Commissione Unica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute
nelle domande d'iscrizione e adotta i conseguenti provvedimenti.
Articolo
19 - Le assenze delle bambine e dei bambini e la conservazione del posto
1. Nel caso la bambina o il bambino ammessa/o
non si presenti alla data fissata per l'inserimento o la bambina o il bambino
frequentante si assenti senza comunicare la motivazione, il posto viene
conservato al massimo per un mese. Trascorso il mese, in assenza di
comunicazioni, il posto viene assegnato ad altra bambina o altro bambino.
2. Se la famiglia presenta adeguate e
documentate motivazioni la Commissione Scuola Famiglia può decidere la
conservazione del posto fino al massimo di tre mesi, termine prorogabile solo
in casi assolutamente straordinari.
TITOLO
QUINTO - LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
Articolo
20 - Gli ambiti della partecipazione
1. In conformità con i principi di cui
all'articolo 4, le famiglie sono chiamate a partecipare alla vita della scuola,
con cui condividono responsabilità nell'amministrazione attiva e nell'impegno
educativo. In particolare sono chiamate a conoscere ed a partecipare alle
scelte didattiche ed all'offerta formativa per contribuire al progetto
educativo della scuola con osservazioni sugli indirizzi educativi e proposte di
iniziative di collaborazione per la cura ed il buon funzionamento della scuola,
anche attraverso forme di auto-organizzazione.
Articolo
21 - Gli strumenti della partecipazione
1. Per realizzare la piena partecipazione
delle famiglie negli ambiti indicati all'articolo 20, sono messi a disposizione
delle stesse spazi, strumenti, risorse, occasioni programmate di incontro,
quali:
- assemblee di scuola e di sezione;
- assemblea dei genitori della scuola;
2. Sono inoltre istituiti i seguenti organismi
collegiali:
- Commissione Scuola Famiglia;
- Conferenza dei Presidenti delle
Commissioni Scuola Famiglia;
- Commissione mensa.
Articolo
22 - Le assemblee di scuola e di sezione
1. Il personale della scuola incontra
periodicamente le famiglie nelle assemblee di scuola e di sezione per
illustrare gli indirizzi educativi, le scelte didattiche e la programmazione
delle attività e confrontarsi sulle opportunità educative offerte a livello
locale e cittadino, per raccogliere osservazioni e proposte delle famiglie,
anche in merito ad iniziative di collaborazione.
2. L'assemblea della scuola o della sezione è
composta da tutti i genitori e da tutto il personale docente e non docente
della scuola o della sezione.
3. È convocata dalla/dal direttrice/direttore
didattica/o, anche su richiesta della/del Presidente della Commissione Scuola
Famiglia o delle rappresentanti e dei rappresentanti di sezione.
Articolo
23 - L'assemblea dei genitori della scuola
1. I genitori possono riunirsi in assemblea
per discutere e confrontarsi su temi educativi e sull'andamento del servizio,
su progetti ed iniziative da proporre al Collegio dei Docenti e su ogni
questione inerente la vita ed il funzionamento della scuola.
2. A tal fine, su richiesta del Presidente
della Commissione Scuola Famiglia, la direttrice o il direttore della scuola
può autorizzare l'uso dei locali in orario extrascolastico.
Articolo
24 - La Commissione Scuola Famiglia
1. La Commissione Scuola Famiglia è organo di
partecipazione all'amministrazione attiva della scuola ed è composta da:
a) la
direttrice didattica o il direttore didattico;
b) una
o un rappresentante dei genitori per ogni sezione;
c) una
o un rappresentante delle insegnanti e degli insegnanti fino a due sezioni, più
un insegnante ogni ulteriori due sezioni;
d) una
o un rappresentante delle assistenti educative e degli assistenti educativi
comunali fino a tre sezioni e multipli di tre;
e) una
o un rappresentante del gruppo amministrativo del Circolo.
2. Sono invitati a partecipare ai lavori della
Commissione rappresentanti delle imprese appaltatrici del servizio di
assistenza educativa.
3. La rappresentante o il rappresentante della
sezione è eletta/o dai genitori della sezione, a maggioranza semplice.
4. Le/i rappresentanti delle/degli insegnanti
e delle/degli assistenti educative/i comunali sono individuati dai rispettivi
gruppi di lavoro.
5. Le rappresentanti ed i rappresentanti decadono
con il passaggio ad altra scuola.
6. La Commissione dura in carica tre anni e
viene rinnovata entro il termine stabilito con provvedimento della/del
dirigente competente. Con lo stesso provvedimento vengono stabiliti i termini e
le modalità per la sostituzione dei membri dimissionari o decaduti.
7. La Commissione Scuola Famiglia elegge un
genitore, a maggioranza semplice, alla funzione di Presidente.
8. Le sedute della Commissione sono di norma
aperte a tutto il personale ed a tutte le famiglie della scuola, salvo casi
particolari, secondo il giudizio della direttrice o del direttore di Circolo,
in ottemperanza alla normativa vigente a tutela della riservatezza dei dati.
9. La Commissione Scuola Famiglia ha le
seguenti competenze:
- relativamente
alle domande di iscrizione, decide sui casi in cui sia dubbia l'attribuzione
del punteggio, può esaminare le domande e proporre alla Commissione Unica di
cui all'articolo 18 l'effettuazione di controlli sulle dichiarazioni contenute
nelle domande stesse;
- viene
informata sui criteri di utilizzo del fondo di funzionamento attribuito al
Circolo;
- analizza e
discute il Piano dell'Offerta Formativa della scuola, formulando eventuali
osservazioni e proposte;
- approva i
criteri generali per la formazione delle sezioni, su proposta del Collegio dei
Docenti, e gli orari di ingresso ed uscita delle bambine e dei bambini;
- formula
osservazioni e proposte sui diversi aspetti del servizio;
- approva
proposte di collaborazione delle famiglie per la cura ed il funzionamento della
scuola, da sottoporre alle eventuali successive autorizzazioni;
- approva
attività a carattere educativo a conduzione esterna compatibili con il Piano
dell'Offerta Formativa ed autorizzate dalla/dal direttrice/direttore.
Articolo
25 - La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Scuola Famiglia
1. I Presidenti delle Commissioni Scuola
Famiglia si riuniscono in Conferenza, a livello di Circolo, circoscrizionale o
cittadino, di propria iniziativa o su convocazione della direttrice o del
direttore di Circolo, dell'Assessore, del/la dirigente o del/la Presidente
della Circoscrizione competenti.
2. La Conferenza è organismo consultivo
dell'Amministrazione sullo sviluppo delle politiche educative per l'infanzia,
sugli indirizzi programmatici, sulle modalità della partecipazione delle
famiglie alla vita della scuola e sui diversi aspetti del funzionamento del
servizio contenuti nel presente regolamento.
Articolo
26 - La Commissione mensa
1. La Commissione mensa svolge un ruolo di
collegamento tra le famiglie ed il Servizio di Ristorazione Scolastica ed un
ruolo di collaborazione nel monitoraggio dell'accettabilità del pasto da parte
delle bambine e dei bambini e delle modalità di erogazione del servizio. In
particolare può formulare giudizi di soddisfazione, suggerimenti per il
miglioramento del servizio e reclami.
2. E' composta da personale e da genitori
della scuola ed è coordinata da un genitore.
3. Con circolari del Servizio vengono
disciplinati costituzione, durata, composizione e funzionamento.
Articolo
27 - L'associazionismo dei genitori
1. La Città riconosce e promuove
l'associazionismo fra le famiglie quale forma efficace di partecipazione;
favorisce la nascita di associazioni di genitori nelle scuole dell'infanzia comunali
e si adopera per agevolarne il funzionamento e le attività. Mette a
disposizione spazi, strumenti e risorse e disciplina con appositi atti i
rapporti con le associazioni.
TITOLO
SESTO - NORME FINALI
Articolo
28 - Poteri sostitutivi
1. Qualora gli organi collegiali non
provvedano alle competenze loro assegnate, la Direzione della Divisione Servizi
Educativi invita gli stessi ad ottemperare entro un congruo tempo. Nel caso in
cui persista l'inadempienza, provvede direttamente ad adottare le decisioni
necessarie.
Articolo
29 - Modificazioni ed integrazioni al Regolamento
1. Il presente regolamento potrà essere
modificato ed integrato con atto della Giunta Comunale, qualora si tratti di
mero adeguamento a norme nazionali o regionali sopravvenute.
|
ALLEGATO
A) AL REGOLAMENTO
|
|
|
|
CONDIZIONE |
Punti |
|
PRIORITA' ASSOLUTA |
Bambina/o con disabilità certificata
(previa valutazione di apposita commissione) |
600 |
|
Bambina/o in situazione di disagio sociale
(con richiesta di inserimento prioritario dei Servizi sociali del Comune di
Torino o del Ministero di Giustizia) (Questi bambini/e
sono accolti in numero non superiore al 10% della capacità ricettiva della
scuola; su decisione della Commissione Unica, sentita la Commissione Scuola
Famiglia, possono essere accolti ulteriori bambini/e, fino ad un massimo del
15% della capacità ricettiva) |
300 |
||
Gravi problemi di salute del/la
bambino/a o di persona presente nel suo nucleo familiare (previa valutazione
di apposita Commissione) |
150 |
||
Bambina/o di 5 anni non frequentante
alcuna scuola infanzia (a condizione che non si sia ritirata/o da una scuola
nell'anno scolastico precedente) oppure che ha trasferito la residenza da altra
Circoscrizione o da altro Comune |
90 |
||
UN
SOLO GENITORE COABITANTE |
Bambina/o riconosciuta/o da un solo
genitore o nucleo familiare con un genitore deceduto o un unico genitore a
cui spetta la potestà |
59 |
|
Genitori separati o che abbiano presentato
istanza di separazione al Tribunale, divorziati, celibi/nubili (solo se non coabitanti) |
36 |
||
CARICO
FAMILIARE (conviventi) |
- Ogni figlia/o fino a 10 anni di età (al 31 dicembre dell'anno scolastico di
riferimento) - Stato di gravidanza della madre |
22 |
|
Ogni figlia/o di età superiore a 10 anni e inferiore a 18 anni
di età (al
31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento) |
12 |
||
- Presenza di fratelli o sorelle frequentanti la scuola,
nell'anno scolastico per il quale viene presentata domanda (a condizione che
non vengano espresse altre preferenze) - Presentazione di domanda di iscrizione in un'unica scuola
per due fratelli/sorelle |
20 |
||
CONDIZIONE
LAVORATIVA GENITORI (1) |
- Ogni genitore lavoratore - Ogni genitore non occupato, che alla scadenza della
presentazione delle domande di iscrizione ha lavorato almeno 6 mesi nei
precedenti 12 |
27 |
|
Ogni genitore
disoccupato, iscritto nelle liste dell'immediata disponibilità al lavoro
presso il Centro per l'Impiego, da almeno tre mesi alla data di scadenza
della presentazione delle domande |
19 |
||
Ogni genitore studente |
13 |
||
DISAGIO
LAVORATIVO |
Ogni genitore con
pendolarità lavorativa giornaliera o luogo di lavoro situato in Comune all'esterno
dell'area integrata Formula-GTT o, per i lavoratori dipendenti, turni di
lavoro sulle 24 ore |
8 |
|
Un solo genitore coabitante con
pendolarità lavorativa giornaliera o luogo di lavoro situato in comune
all'esterno dell'area integrata Formula-GTT o, se lavoratore dipendente, con
turni di lavoro sulle 24 ore |
17 |
||
LISTA
ATTESA |
Ogni permanenza in lista d'attesa al
termine dei precedenti anni scolastici (se la/il bambina/o
aveva compiuto 3 anni entro il 31 dicembre e la domanda era presentata nei
termini) |
18 |
|
TRASFE-RIMENTO |
Trasferimento da scuola di altra
Circoscrizione (per cambio residenza) |
24 |
|
PARITA' |
A parità
di punteggio vengono considerati, in ordine, i seguenti criteri: 1.
precedenza a bambine/i che hanno fratelli/sorelle frequentanti
nidi d'infanzia comunali ubicati nello stesso edificio o in edifici contigui
(se indicato come prima scelta); 2.
precedenza al bambino più grande. |
(1) Ad ogni genitore può
essere attribuito un solo punteggio per la condizione lavorativa