In totale n. 23 Consiglieri
OGGETTO: C 4 PARERE (ART. 43 E 44 REG.DEC.) AVENTE AD OGGETTO: VARIANTE
PARZIALE N. 220 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R.,
CONCERNENTE GLI IMMOBILI UBICATI TRA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, CORSO PRINCIPE
ODDONE E VIA PINELLI (EX BIRRIFICIO). ADOZIONE
Il Presidente Guido Alunno,
di concerto con il Coordinatore della II Commissione Claudio Cerrato,
riferisce:
Con nota del 13/12/2010 prot.n. 5215, la Divisione Urbanistica ed
Edilizia Privata ha invitato la Circoscrizione ad esprimere parere preventivo in
merito all’adozione della Variante Parziale n. 220 al P.R.G., la quale
prevede, per gli immobili di cui all’oggetto, il cambiamento di
destinazione prevalentemente residenziale, interventi di ristrutturazione
edilizia e la realizzazione di un parcheggio pertinenziale a servizio
dell’insediamento in una zona carente di parcheggi, di cui alla
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2010 08261/009.
Il presente
provvedimento riguarda gli immobili ubicati tra via Principessa Clotilde, corso
Principe Oddone e via Pinelli, inseriti nella Zona Urbana Storico Ambientale VI,
ed attualmente destinati dal Piano Regolatore Generale vigente ad "Area MP",
Isolati o complessi di edifici a destinazione mista produttiva: artigianale,
commerciale e servizi, anche in presenza di residenza (articolo 8, punto 10
delle N.U.E.A.).
L'area oggetto di variante è di proprietà
della "Società Principessa Clotilde S.r.l." e consta di fabbricati
multipiano ad uso uffici con ingresso principale su corso Principe Oddone ed
accesso carraio da via Principessa Clotilde in parte utilizzati, fino a cinque
anni fa, dall'Arpa Piemonte.
Sulla restante porzione dell'isolato insistono
fabbricati, di altre proprietà, a tipologia produttiva, utilizzati a
deposito dell'Ente Aste, da una palestra e da uffici.
La "Società
Principessa Clotilde S.r.l."ha presentato un'istanza di variante volta al cambio
di destinazione d'uso dei propri immobili da Misto Produttivo MP a residenziale,
inerente la parte dell'isolato su cui insistono i propri fabbricati già
utilizzati per uffici, con tipologia e caratteristiche costruttive compatibili
con la trasformazione residenziale.
La superficie fondiaria di tale porzione
di isolato risulta di circa mq. 1.800, ed i fabbricati hanno una consistenza
edilizia di circa 2.870 mq. di S.L.P., lievemente superiore alla densità
di P.R.G. rispetto all'indice di zona di 1,35 mq./mq. (pari a mq. 2.430).
La proposta progettuale riguarda interventi di ristrutturazione edilizia e la
realizzazione di un parcheggio interrato pertinenziale a servizio
dell'insediamento in una zona carente di parcheggi a seguito del cambiamento di
destinazione prevalentemente residenziale.
La destinazione di P.R.G. vigente
a Misto Produttivo MP risulterebbe limitativa rispetto ai possibili usi dei
fabbricati e non consentirebbe di promuovere investimenti per mantenere un
utilizzo prevalentemente produttivo in coerenza con le norme di P.R.G..
I
fabbricati richiedono, inoltre, interventi sia di sostanziale rinnovamento
distributivo nonché di contenimento dei consumi energetici in adeguamento
alle vigenti normative in materia. L'investimento, pertanto, risulterebbe
rilevante ed incompatibile con l'attuale domanda di mercato per le
attività produttive.
La proposta di variante prevede una
destinazione residenziale in un'area urbana, prospiciente la Spina Centrale, in
un contesto di notevole importanza e rapida evoluzione nel quale, per le
predette peculiarità, non è ipotizzabile la permanenza ed il
consolidamento di attività produttive.
Tutto ciò premesso,
l'Amministrazione, valutata l'attuale situazione degli immobili e la richiesta
avanzata dalla proprietà, ha ritenuto di interesse pubblico la
predisposizione di una variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17 comma 7
della L.U.R. finalizzata a dare attuazione agli interventi sopra descritti.
Al fine di dare attuazione agli orientamenti sopra espressi la variante
urbanistica prevede, pertanto:
A) il cambiamento della destinazione
urbanistica da area normativa misto-produttivo "MP", ad area normativa "M1"
Isolati misti prevalentemente residenziali, per l'area oggetto della
variante;
B) il conseguente assoggettamento dell'area interessata dalla
variante ai disposti del Piano Regolatore Generale afferenti alle aree per
misto-produttivo "M1" ed ai parametri di trasformazione urbanistico-edilizi
della zona di appartenenza.
In riferimento alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008 (pubblicata sul BUR n. 24 del 12
giugno 2008), inerente il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "'Norme in materia
ambientale'. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in
materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", si evidenzia
che, ai sensi di tali indirizzi, sono di norma escluse dal processo di
valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti
a procedure di V.I.A., che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se
non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche
non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo
strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi
degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti
sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da
specifici disposti normativi".
La presente variante interessa immobili per i
quali si prevedono interventi di ristrutturazione edilizia, coerentemente al
tessuto circostante situati in un contesto edificato classificato di categoria
B) ai sensi del D.M. 1444/1968 all'interno del centro abitato.
In merito a
quanto sopra, anche in coerenza con le previsioni degli articoli 1 e 2 della
Legge 241/1990 e s.m.i., che fa divieto alla Pubblica Amministrazione di
aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze, si
ritiene pertanto che la variante non richieda l'attivazione del processo
valutativo discendente dalla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno
2008, n. 12-8931.
In relazione al maggior valore indotto dalla variante de
qua, le proprietà si sono rese disponibili a contribuire con risorse
aggiuntive per consentire la realizzazione di opere a favore della Città
ed il relativo impegno verrà formalizzato attraverso la stipula di
apposito atto unilaterale d'obbligo, da perfezionarsi prima dell'approvazione
della presente variante.
Il presente provvedimento ha rilevanza
esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con piani
sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente, ai
sensi dell'articolo 17 comma 7 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e
s.m.i..
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le
varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla
data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si
producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica
Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
Successivamente all'approvazione della
presente variante si dovrà procedere all'adeguamento del Foglio 9A della
Tavola n. 1 del Piano Regolatore Generale in conformità alla variante
sopra descritta.
La variante in questione pone un problema di ordine
generale relativamente alla destinazione delle aree del P.R.G. Mentre sono
più comprensibili le trasformazioni urbanistiche delle aree industriali
dismesse, che vengano destinate a nuove funzioni (residenza e terziario), pone
qualche perplessità la proposta in esame che destina a residenziale un
immobile idoneo ad ospitare uffici.
Peraltro si riconosce la
difficoltà, anche nel nostro quartiere, di spazi anche ampi destinati a
tale funzione che oggi risultano tristemente vuoti e inutilizzati, mentre la
conformazione dell’immobile in oggetto porta ad immaginare un utilizzo
residenziale solo nel corpo centrale della struttura.
Utile invece la
realizzazione di un parcheggio pertinenziale su area privata che risponde a
un’esigenza del territorio senza pregiudicare l’utilizzo di spazi
pubblici.
Si sottolinea infine, nell’isolato adiacente a quello
interessato, la presenza di una ex scuola materna abbandonata e con presenza di
amianto, per la quale si ritiene necessario un intervento di bonifica e
abbattimento con parti delle risorse derivanti
dall’operazione.
Tutto ciò premesso