MECC. N. 2011 00320/087


Atto n. 11





Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del


24 GENNAIO 2011

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO Valentina, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.


In totale n. 23 Consiglieri

Risultano assenti i Consiglieri: BOSSO Giovanni, LAZZARINI Massimiliano.


Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA




il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C4 PARERE (ART. 43 E 44 REG. DEC.) AVENTE AD OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 243 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'ARTICOLO 30 DELLE NORME URBANISTICO-EDILIZIE DI ATTUAZIONE (N.U.E.A.). FASCE DI RISPETTO. ADOZIONE




CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C4 PARERE (ART. 43 E 44 REG. DEC.) AVENTE AD OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 243 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'ARTICOLO 30 DELLE NORME URBANISTICO-EDILIZIE DI ATTUAZIONE (N.U.E.A.). FASCE DI RISPETTO. ADOZIONE.

Il Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Claudio Cerrato, riferisce:
Con nota del 30/11/2010 prot.n. 5040, la Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata ha invitato la Circoscrizione ad esprimere parere preventivo in merito all’adozione della Variante Parziale n. 243 al P.R.G., concernente l’articolo 30 delle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2010 07297/009.
Il vigente Piano Regolatore disciplina all'articolo 30 delle N.U.E.A. le "Fasce di Rispetto" individuate nell'Allegato Tecnico n. 7, riprendendo i limiti minimi previsti dal D.M. 1404/1968, con l'aggiunta della fascia di 150 metri per la tangenziale (lato nord) e di 10 metri per le strade collinari pubbliche (articolo 23 comma 4, delle N.U.E.A.).
La norma citata richiama, inoltre, le prescrizioni del D.P.R. 753/1980 relativamente alle fasce di rispetto ferroviarie (pari a 30 metri) e per la Cremagliera di Sassi-Superga (pari a 6 metri) e fa salve le prescrizioni delle leggi di settore per le aree o zone di rispetto non espressamente richiamate.
Il quadro normativo delineato dal P.R.G. in tema di fasce di rispetto è completato con le previsioni di cui all'articolo 23 delle N.U.E.A. che riguarda le "aree per la viabilità", sia esistenti che in progetto, individuate nelle Tavole di Azzonamento, viabilità e viabilità collinare del P.R.G., nonché all'articolo 8 delle N.U.E.A. "Aree normative" che indica le destinazioni d'uso ammesse.
Con le varianti al P.R.G. n. 66 e n. 113, di razionalizzazione e valorizzazione di beni immobiliari di proprietà della Città per la successiva alienazione, sono state modificate, tra le altre, le destinazioni urbanistiche di due immobili siti in strada Alta di Mongreno n. 343 e strada Superga n. 47 da Servizi pubblici a Zone a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po. Un terzo immobile, con la stessa destinazione urbanistica, sito in strada Traforo del Pino (Villa Capriglio), non è stato oggetto di variante, ma fa parte degli immobili da alienare.

I tre immobili sopra descritti sono, almeno in parte, compresi in fascia di rispetto stradale e gli eventuali acquirenti dei beni in alienazione non potrebbero cambiare l'attuale destinazione d'uso (a servizi) a favore della residenza, prevista per la zona a verde privato con preesistenze edilizie dalle norme del P.R.G..
L'esame della normativa sopra richiamata evidenzia che, nel territorio torinese, gli immobili inclusi nelle fasce di rispetto si trovano in una situazione molto limitativa relativamente agli interventi ammissibili.
Pertanto, al fine di consentire il cambio di destinazione d'uso negli edifici compresi in fasce di rispetto, anche in adeguamento alle normative nazionali e statali che non prevedono il divieto di cambiare detta destinazione, si ritiene, con il presente provvedimento, di apportare la seguente modifica normativa alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G., ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.U.R.:
- all'articolo 30 comma 3 delle N.U.E.A., dopo le parole "restauro e risanamento conservativo" eliminare le parole "senza cambio di destinazione d'uso" ed aggiungere le seguenti parole: "salvo specifiche norme di settore più restrittive".
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008, (pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 12 giugno 2008) inerente il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "'Norme in materia ambientale'. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", si evidenzia che, ai sensi di tali indirizzi, sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".
Sulla base di quanto sopra, anche in coerenza con le previsioni degli articoli 1 e 2 della Legge 241/1990 e s.m.i., che fanno divieto alla Pubblica Amministrazione di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze, si ritiene pertanto che la variante non richieda l'attivazione del processo valutativo discendente dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il provvedimento in oggetto, inoltre, non ha effetti sulla dotazione di servizi pubblici. Si specifica che per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i..
Il parere in questione è stato discusso nel corso della seduta della II^ Commissione, congiunta con la Circoscrizione 3, tenutosi in data 10/01/2011.
Tutto ciò premesso


LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE


PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

di esprimere parere favorevole all’ADOZIONE della VARIANTE PARZIALE N. 243 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'ARTICOLO 30 DELLE NORME URBANISTICO-EDILIZIE DI ATTUAZIONE (N.U.E.A.). FASCE DI RISPETTO.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Maffei, Novo, Marrone, Farano , Puglisi e D’Acunto per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 17.

VOTAZIONE PALESE


PRESENTI: 17
VOTANTI: 15
VOTI FAVOREVOLI: 15
ASTENUTI: 2 (Fontana-Rabellino)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA