Atto n. 11
Il
Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato
nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
24 GENNAIO 2011
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5,
oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO
Valentina, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio,
CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DEL BIANCO Marianna,
DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, FARANO Nicola, MAFFEI
Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore,
RABELLINO Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.
In totale n. 23 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri: BOSSO Giovanni, LAZZARINI
Massimiliano.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria
GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
C4 PARERE (ART. 43 E 44 REG. DEC.) AVENTE AD OGGETTO: VARIANTE
PARZIALE N. 243 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.U.R.,
CONCERNENTE L'ARTICOLO 30 DELLE NORME URBANISTICO-EDILIZIE DI ATTUAZIONE
(N.U.E.A.). FASCE DI RISPETTO. ADOZIONE
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C4 PARERE (ART. 43 E 44 REG. DEC.) AVENTE AD OGGETTO: VARIANTE
PARZIALE N. 243 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.U.R.,
CONCERNENTE L'ARTICOLO 30 DELLE NORME URBANISTICO-EDILIZIE DI ATTUAZIONE
(N.U.E.A.). FASCE DI RISPETTO. ADOZIONE.
Il Presidente Guido Alunno,
di concerto con il Coordinatore della II Commissione Claudio Cerrato,
riferisce:
Con nota del 30/11/2010 prot.n. 5040, la Divisione Urbanistica ed
Edilizia Privata ha invitato la Circoscrizione ad esprimere parere preventivo in
merito all’adozione della Variante Parziale n. 243 al P.R.G., concernente
l’articolo 30 delle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione, di cui alla
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2010 07297/009.
Il vigente
Piano Regolatore disciplina all'articolo 30 delle N.U.E.A. le "Fasce di
Rispetto" individuate nell'Allegato Tecnico n. 7, riprendendo i limiti minimi
previsti dal D.M. 1404/1968, con l'aggiunta della fascia di 150 metri per la
tangenziale (lato nord) e di 10 metri per le strade collinari pubbliche
(articolo 23 comma 4, delle N.U.E.A.).
La norma citata richiama, inoltre, le
prescrizioni del D.P.R. 753/1980 relativamente alle fasce di rispetto
ferroviarie (pari a 30 metri) e per la Cremagliera di Sassi-Superga (pari a 6
metri) e fa salve le prescrizioni delle leggi di settore per le aree o zone di
rispetto non espressamente richiamate.
Il quadro normativo delineato dal
P.R.G. in tema di fasce di rispetto è completato con le previsioni di cui
all'articolo 23 delle N.U.E.A. che riguarda le "aree per la viabilità",
sia esistenti che in progetto, individuate nelle Tavole di Azzonamento,
viabilità e viabilità collinare del P.R.G., nonché
all'articolo 8 delle N.U.E.A. "Aree normative" che indica le destinazioni d'uso
ammesse.
Con le varianti al P.R.G. n. 66 e n. 113, di razionalizzazione e
valorizzazione di beni immobiliari di proprietà della Città per la
successiva alienazione, sono state modificate, tra le altre, le destinazioni
urbanistiche di due immobili siti in strada Alta di Mongreno n. 343 e strada
Superga n. 47 da Servizi pubblici a Zone a verde privato con preesistenze
edilizie parte collinare a levante del fiume Po. Un terzo immobile, con la
stessa destinazione urbanistica, sito in strada Traforo del Pino (Villa
Capriglio), non è stato oggetto di variante, ma fa parte degli immobili
da alienare.
I tre immobili sopra descritti sono, almeno in parte,
compresi in fascia di rispetto stradale e gli eventuali acquirenti dei beni in
alienazione non potrebbero cambiare l'attuale destinazione d'uso (a servizi) a
favore della residenza, prevista per la zona a verde privato con preesistenze
edilizie dalle norme del P.R.G..
L'esame della normativa sopra richiamata
evidenzia che, nel territorio torinese, gli immobili inclusi nelle fasce di
rispetto si trovano in una situazione molto limitativa relativamente agli
interventi ammissibili.
Pertanto, al fine di consentire il cambio di
destinazione d'uso negli edifici compresi in fasce di rispetto, anche in
adeguamento alle normative nazionali e statali che non prevedono il divieto di
cambiare detta destinazione, si ritiene, con il presente provvedimento, di
apportare la seguente modifica normativa alle Norme Urbanistico Edilizie di
Attuazione del P.R.G., ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.U.R.:
- all'articolo 30 comma 3 delle N.U.E.A., dopo le parole "restauro e
risanamento conservativo" eliminare le parole "senza cambio di destinazione
d'uso" ed aggiungere le seguenti parole: "salvo specifiche norme di settore
più restrittive".
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9
giugno 2008, (pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 12 giugno 2008) inerente il D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. "'Norme in materia ambientale'. Primi indirizzi operativi per
l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica
di piani e programmi", si evidenzia che, ai sensi di tali indirizzi, sono di
norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non
riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la
realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già
edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema
delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non
interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di
salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti
normativi".
Sulla base di quanto sopra, anche in coerenza con le previsioni
degli articoli 1 e 2 della Legge 241/1990 e s.m.i., che fanno divieto alla
Pubblica Amministrazione di aggravare il procedimento se non per straordinarie e
motivate esigenze, si ritiene pertanto che la variante non richieda
l'attivazione del processo valutativo discendente dalla deliberazione della
Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non
presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce
variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della
Legge Urbanistica Regionale.
Il provvedimento in oggetto, inoltre, non ha effetti sulla dotazione di
servizi pubblici. Si specifica che per quanto attiene alla quantità
globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del P.R.G. vigente
adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G.,
compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al
comma 4 dell'articolo 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i..
Il parere
in questione è stato discusso nel corso della seduta della II^
Commissione, congiunta con la Circoscrizione 3, tenutosi in data
10/01/2011.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art.54 dello Statuto;
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il
quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è
obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed
all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e
s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
di esprimere parere favorevole all’ADOZIONE della VARIANTE
PARZIALE N. 243 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 COMMA 7 DELLA L.U.R.,
CONCERNENTE L'ARTICOLO 30 DELLE NORME URBANISTICO-EDILIZIE DI ATTUAZIONE
(N.U.E.A.). FASCE DI RISPETTO.
OMISSIS DELLA
DISCUSSIONE
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione
i Consiglieri Maffei, Novo, Marrone, Farano , Puglisi e D’Acunto per cui i
Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 17.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 17
VOTANTI: 15
VOTI FAVOREVOLI: 15
ASTENUTI: 2
(Fontana-Rabellino)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole all’ADOZIONE della VARIANTE
PARZIALE N. 243 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 COMMA 7 DELLA L.U.R.,
CONCERNENTE L'ARTICOLO 30 DELLE NORME URBANISTICO-EDILIZIE DI ATTUAZIONE
(N.U.E.A.). FASCE DI RISPETTO.