Divisione
Servizi Educativ
Settore Servizi Educativi per l'infanzia
n. ord. 31
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 FEBBRAIO 2011
(proposta dalla G.C. 18 gennaio 2011)
Convocato
il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del
Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco
CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BOERO Valter BONINO Gian Luigi BRESCIA Mario BRUNO Giuseppe Maurizio CALGARO Marco CANTORE Daniele CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino FERRANTE Antonio FREDA Paola |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele OLMEO Gavino |
PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare SALINAS Francesco SALTI Tiziana SAVINI Manuela SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO
Andrea VENTRIGLIA
Ferdinando ZANOLINI
Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco,
n. 46 presenti, nonché gli Assessori: ALFIERI Fiorenzo - BORGIONE Marco -
BORGOGNO Giuseppe - DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido - SBRIGLIO
Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: CUTULI
Salvatore - FIORINO Salvatore - FURNARI Raffaella - GHIGLIA Agostino -
LEVI-MONTALCINI Piera.
Con la partecipazione del Segretario
Generale PENASSO dr. Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Borgogno comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.
Nella nostra città le opportunità offerte dal nuovo quadro
normativo e la pressione della domanda delle famiglie hanno portato ad un
considerevole aumento dei servizi privati che, al 31 dicembre 2010, erano in
grado di accogliere oltre 3.000 bambine e bambini, come riepilogato nella
tabella che segue:
|
sedi |
posti |
asili nido |
51 |
2.087 |
micro-nidi |
11 |
236 |
asili nido aziendali |
7 |
308 |
micro-nidi aziendali |
1 |
24 |
nidi in famiglia |
16 |
63 |
baby parking |
15 |
322 |
sezioni primavera |
3 |
56 |
Totale |
104 |
3.096 |
Nel sistema educativo cittadino costituito dai servizi
pubblici e privati, in cui questi ultimi rappresentano una parte rilevante
dell'offerta, si pone la questione di definire quali funzioni sono proprie della
Città, avendo come riferimento i principi che sono alla base delle nostre
politiche educative e le competenze attribuite dalle norme regionali.
L'adesione all'Associazione Internazionale delle Città
Educative ci impegna a promuovere opportunità e contesti di crescita per le
bambine ed i bambini perché si realizzino servizi di qualità, riconoscendo
l'educazione e la formazione come valori collettivi. Ci sentiamo quindi
impegnati a promuovere la costituzione di un sistema educativo che riconosca i
diritti delle bambine e dei bambini come attivi protagonisti della loro
crescita, capaci di costruire conoscenze, di dare forma ai propri pensieri in
modo creativo ed originale, impegnati in una continua interazione con i pari e
gli adulti, con l'ambiente fisico e sociale e la realtà culturale che li
circonda. Per realizzare questo, è necessaria una stretta integrazione dei
servizi con le famiglie, il loro riconoscimento come co-protagoniste dei
progetti educativi, portatrici di propri valori e culture originali, con
diritto all'informazione, alla partecipazione ed alla condivisione delle
attività da realizzare all'interno dei servizi.
Il regolamento che si propone all'approvazione indica le
funzioni della Città in rapporto ai servizi socio-educativi privati e pone le
basi per sviluppare la collaborazione con i gestori, per costruire un sistema
territoriale che sappia determinare una pluralità di opportunità, favorire il
confronto tra gestori e famiglie su una elaborazione relativa alla cultura
dell'infanzia, promuovere integrazione tra le diverse tipologie di servizi, per
perseguire la qualità e la coerenza del sistema. E' frutto di una consultazione
che ha coinvolto tutti i titolari e gestori dei servizi privati ed aziendali e
le loro associazioni di categoria, che hanno contribuito in modo rilevante a
definirne i contenuti.
Nel regolamento sono indicate come funzioni proprie della
Città:
- il coordinamento dei servizi pubblici e privati;
- la vigilanza, che comprende il rilascio delle autorizzazioni ed il controllo sul funzionamento dei servizi;
- l'individuazione dei requisiti qualitativi ulteriori rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, per stipulare convenzioni per la riserva di posti;
- l'applicazione dei criteri, degli indicatori, degli standard e delle procedure definiti dalla Regione per l'accreditamento.
Il coordinamento e l'integrazione dei servizi privati con la
rete di servizi esistenti sul territorio sono elementi che hanno assunto
rilevanza nelle più recenti norme regionali, quelle relative a micro-nidi, nidi
in famiglia e sezioni primavera, nelle quali è previsto che l'attivazione di
questi servizi sia concordata con il Comune.
Per individuare gli ambiti nei quali può essere sviluppato il
coordinamento, è indispensabile il confronto con e tra i titolari ed i gestori
dei servizi. Per questo il regolamento prevede l'istituzione di una Commissione
di Coordinamento, a cui saranno invitati a partecipare rappresentanti delle
associazioni dei titolari e dei gestori. L'istituzionalizzazione di un
organismo che avrà il compito di esprimere pareri e proposte su tutte le
funzioni esercitate dalla Città in rapporto ai servizi privati, costituisce uno
degli elementi di maggior innovazione, che pone le basi per costruire un
sistema che non sia solo la sommatoria di tante diverse realtà.
La funzione di vigilanza è stata trasferita dalla Regione al
Comune fin dal 1979 (D.G.R. n. 41-25099 del 27 novembre 1979) ed è attualmente
esercitata sulla base del "Regolamento per il rilascio e la revoca
dell'autorizzazione al funzionamento degli asili nido e baby parking
privati", per quanto applicabile. Si tratta, infatti, di un regolamento
approvato dal Consiglio Comunale il 22 ottobre 1996, che risulta in molte parti
in contrasto o non coerente con l'attuale quadro normativo, sia regionale che
nazionale, e viene quindi abrogato con l'approvazione del regolamento in
discussione.
Con la Legge Regionale 8 gennaio 2004 n. 1, sono state
ridefinite le attività comprese nella funzione di vigilanza, finalizzate a
verificare e controllare la rispondenza alla normativa vigente dei requisiti
strutturali, gestionali ed organizzativi dei servizi e delle strutture
socio-educative e, in particolare, a verificare la loro qualità e
appropriatezza. Nei più recenti atti della Regione è posto l'accento sul ruolo
essenziale che la vigilanza ha nel processo di miglioramento dei servizi, in
quanto deve comprendere una funzione di promozione nei confronti dei gestori,
perché si realizzino servizi di qualità, attraverso una continua azione di
stimolo e di collaborazione.
Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza non è stata ancora
approvata la deliberazione prevista dalla Legge Regionale n. 1/2004, per cui
sono ancora applicati gli indirizzi approvati dalla Giunta Regionale del 14
aprile 1997 n. 124-18354. In attuazione di questi, il regolamento istituisce la
Commissione di vigilanza, che andrà a sostituire l'Unità di vigilanza prevista
dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 14 aprile 1980 (mecc.
8002375/07). Oltre ad esprimere parere obbligatorio sul rilascio, la modifica,
la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, verificare e controllare il
funzionamento dei servizi attraverso visite ispettive, esprimerà parere
preventivo sul progetto strutturale e gestionale di un nuovo servizio, se
richiesto dal soggetto che intende attivarlo. Quest'ultimo compito è
considerato particolarmente importante, in quanto fin dalla fase progettuale
possono essere fornite indicazioni al privato per garantire un miglior
funzionamento ed una migliore gestione del servizio.
In una
situazione in cui il quadro normativo regionale relativo ai servizi
socio-educativi non è coerente ed omogeneo, per esercitare la funzione di
vigilanza in modo trasparente, il regolamento definisce come sono applicate
alcune norme regionali nella Città, per garantire la differenziazione dei
servizi e rispondere in modo adeguato alle esigenze educative delle bambine e
dei bambini.
I requisiti per convenzionare asili nido e micro-nidi privati
ed aziendali, per la riserva di posti da assegnare a bambine e bambini presenti
nelle graduatorie comunali, sono stabiliti nel regolamento per sistematizzare
ed omogeneizzare la situazione attuale e consentire di sviluppare rapporti
convenzionali con soggetti privati. Le convenzioni oggi in atto discendono da
presupposti diversi: 4 servizi sono convenzionati in quanto utilizzano locali
di proprietà comunale (Denis, Bimbi Club, Moby Dick e SERMIG); il nido
aziendale di C.S.I. ed il micro-nido aziendale di A.T.C. sono convenzionati in
base alla mozione del Consiglio Comunale n. 1 del 12 gennaio 2004 (mecc. 2003
08896/002); altri 29 nidi e micro-nidi sono convenzionati per l'anno scolastico
2010/11 sulla base della D.G.R. n. 16-198 del 21 giugno 2010, con la quale sono
state approvate le linee di indirizzo per l'utilizzo del fondo nazionale
destinato ai servizi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1 comma 1259
della Legge n. 296/2006.
Inoltre, il regolamento conferma le modalità di convenzionamento
dei servizi istituiti in attuazione della Legge n. 285 del 28 agosto 1997 (nidi
in famiglia) e prevede che possano essere stipulate convenzioni anche per altri
servizi.
Le funzioni amministrative relative all'accreditamento dei
servizi socio-educativi sono attribuite al Comune dalla Legge Regionale n.
1/2004. Il regolamento prevede quindi che si procederà sulla base dei criteri,
degli standard, degli indicatori e delle procedure che saranno definiti dalla
Regione, come previsto dalla legge citata.
Si ritiene opportuno demandare alla Giunta Comunale, per il
futuro, le modifiche ed integrazione del regolamento qualora si tratti di mero
adeguamento a norme nazionali o regionali sopravvenute.
Ai sensi dell'articolo 43 punto 1 comma e) del Regolamento Comunale del Decentramento, in data 20 gennaio 2011 è stato richiesto il parere alle dieci Circoscrizioni cittadine.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta non hanno espresso alcun parere le Circoscrizioni 1, 5, 6, 7 e 10.
Le altre Circoscrizioni hanno espresso parere favorevole, con i provvedimenti consiliari sottoindicati, allegati al presente atto:
- Circoscrizione 2, con deliberazione del 21 febbraio 2011 (mecc. 2011 00878/085) (all. 2 - n. );
- Circoscrizione 3, con deliberazione del 14 febbraio 2011 (mecc. 2011 00567/086) (all. 3 - n. );
- Circoscrizione 4, con deliberazione del 21 febbraio 2011 (mecc. 2011 00673/087) (all. 4 - n. );
- Circoscrizione 8, con deliberazione del 9 febbraio 2011 (mecc. 2011 00582/091) (all. 5 - n. );
- Circoscrizione 9, con deliberazione del 14 febbraio 2011 (mecc. 2011 00683/092) (all. 6 - n. ).
Tutto ciò premesso,
Dato
atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla
regolarità tecnica;
Con voti unanimi,
espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di abrogare il "Regolamento per il rilascio la revoca dell'autorizzazione al funzionamento degli asili nido e baby parking privati", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione in data 22 ottobre 1996 (mecc. 9605939/07);
3) di dare atto che con atti della Giunta Comunale il regolamento potrà essere modificato ed integrato qualora si tratti di mero adeguamento a norme nazionali o regionali sopravvenute.
Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in
quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
4) di abrogare l'articolo 35 del "Regolamento nidi d'infanzia" n. 231, in quanto risulta in contrasto con gli articoli 21 e 22 del Regolamento in oggetto.
L'ASSESSORE ALLE RISORSE EDUCATIVE
F.to Borgogno
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE
Giuseppe
Nota
Il Presidente pone in
votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella
presente seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi
di regolamento
Risultano assenti dall'Aula, al
momento della votazione:
Cantore
Daniele, Cassano Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Ferrante Antonio,
Lospinuso Rocco, Salti Tiziana, Savini Manuela, Silvestrini Maria Teresa
Non partecipano alla votazione:
Freda Paola
PRESENTI 37
VOTANTI 37
FAVOREVOLI 37:
Angeleri
Antonello, Boero Valter, Bonino Gian Luigi, Brescia Mario, Bruno Giuseppe
Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica,
il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Galasso
Ennio Lucio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio
Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Lo
Russo Stefano, Lonero Giuseppe, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino,
Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco,
Scanderebech Federica, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio,
Tronzano Andrea, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando, Zanolini Carlo
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale
sopra emendato.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Penasso
IL PRESIDENTE
Ventriglia
Allegato 1 -
Regolamento
REGOLAMENTO PER IL
COORDINAMENTO, LA VIGILANZA ED IL CONVENZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA
TITOLO I - OGGETTO E
FINALITA'
Articolo 1 - Oggetto
del regolamento
1. Il presente
regolamento indica le funzioni del Comune in rapporto ai servizi
socio-educativi privati per la prima infanzia esistenti sul suo territorio (di
seguito denominati "servizi") e definisce le modalità con cui tali
funzioni vengono esercitate, nel quadro delle disposizioni nazionali e
regionali.
2. I servizi
socio-educativi per la prima infanzia sono individuati dalla Regione e sono
costituiti da:
a) asili nido
(anche aziendali);
b) micro-nidi
(anche aziendali);
c) centri di
custodia oraria o baby parking;
d) nidi in
famiglia;
e) sezioni
primavera.
Articolo 2 - Funzioni
del Comune
1. Il Comune
promuove il coordinamento dei servizi pubblici e privati per la prima infanzia,
che insieme costituiscono il sistema educativo cittadino, e persegue la loro
integrazione.
2. E' titolare
della funzione di vigilanza, che consiste nella verifica e nel controllo della
rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e
organizzativi dei servizi e nella verifica della loro qualità ed
appropriatezza, in relazione alle esigenze educative delle bambine e dei
bambini che li frequentano. A tal fine definisce le proprie modalità di
applicazione delle norme regionali.
3. Per costruire
un sistema qualificato, individua i requisiti per il convenzionamento dei
servizi ed applica i criteri, gli indicatori, gli standard e le procedure
definiti dalla Regione per l'accreditamento.
Articolo 3 - Principi
del sistema educativo
1. Nell'ambito del
sistema educativo cittadino il Comune promuove e realizza opportunità e
contesti di crescita per le bambine ed i bambini, riconoscendo l'educazione e
la formazione, in quanto valori collettivi, diritto di tutti e per tutto l'arco
della vita, in applicazione dei principi contenuti nella "Carta delle
città educative".
2. In accordo con
la Convenzione Internazionale sui diritti del Fanciullo, promuove la
costituzione di un sistema educativo volto a riconoscere la bambina ed il
bambino attivi protagonisti della loro crescita, capaci di costruire
conoscenze, dare forma ai propri pensieri in modo creativo e originale e
impegnati in una continua interazione con i pari e gli adulti, con l'ambiente
fisico e sociale e la realtà culturale che li circonda.
3. La
realizzazione di tali finalità consegue dalla stretta integrazione dei servizi
con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei
servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti
all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività
realizzate all'interno dei servizi medesimi.
TITOLO II - SISTEMA
EDUCATIVO PRIMA INFANZIA
Articolo 4 -
Coordinamento dei servizi pubblici e privati
1. Il Comune
promuove il coordinamento tra i servizi privati e pubblici per la prima infanzia
per perseguire la qualità, la coerenza e l'integrazione del sistema educativo
cittadino, con riferimento alle finalità indicate all'articolo 3.
2. Il
coordinamento si realizza attraverso il confronto con e tra i titolari ed i
gestori dei servizi e le loro rappresentanze, per individuare gli ambiti nei
quali può essere proficuamente sviluppato; può riguardare lo scambio di
informazioni, l'aggiornamento e la formazione del personale, le iniziative
rivolte alle famiglie, lo scambio di progetti ed esperienze, l'elaborazione di
linee guida sui criteri di qualità dei servizi, l'elaborazione e la
realizzazione di progetti comuni, il raccordo con gli altri servizi educativi,
scolastici, sociali e sanitari presenti sul territorio.
3. Le modalità del
coordinamento sono definite sulla base delle proposte della Commissione di cui
all'articolo 5.
4. Il soggetto che
intende aprire un nuovo servizio, nel caso in cui le norme regionali prevedano
che l'attivazione sia concordata con l'Ente Locale, deve preliminarmente esplicitare,
in un progetto gestionale, come intende assicurare il coordinamento con la rete
dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio, nonché il raccordo
con i servizi sociali, nella cornice di riferimento di cui al comma precedente.
Articolo 5 -
Commissione Coordinamento
1. E' istituita la
Commissione di Coordinamento del sistema dei servizi socio-educativi per la
prima infanzia, per:
a) proporre
ambiti, modalità e strumenti per il coordinamento tra i servizi pubblici e
privati, in relazione a quanto previsto all'articolo 4;
b) esprimere
pareri e proposte al Comune per individuare gli elementi che devono essere
sviluppati nei progetti pedagogici e nei regolamenti interni dei servizi
privati, con riferimento all'articolo 9;
c) esprimere pareri e proposte su modalità e contenuti delle
convenzioni per l'utilizzo di posti da parte del Comune nei servizi
socio-educativi privati;
d) fornire indicazioni per l'applicazione dei
criteri, indicatori, standard e procedure per l'accreditamento;
e) formulare proposte e contributi per la
definizione di indicazioni tecniche ed operative per il funzionamento dei
servizi;
f) contribuire all'elaborazione di linee guida
sui criteri di qualità dei servizi.
2. La Commissione
è presieduta dal Direttore o dalla Direttrice della Divisione competente (o
sua/o delegata/o); sono invitati a partecipare 2 rappresentanti per ciascuna
delle associazioni dei titolari e gestori di servizi socio-educativi.
3. La
Commissione può costituire gruppi tematici aperti alla partecipazione di
titolari, gestori e famiglie utenti, per affrontare specifici argomenti.
TITOLO III - VIGILANZA
Articolo 6 - Attività
di vigilanza
1. La funzione di
vigilanza esercitata dal Comune comprende le seguenti attività:
a) il rilascio, la modifica, la sospensione e
la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi socio-educativi;
b) il controllo e la verifica dei requisiti
strutturali, tecnici e gestionali, previsti per la tipologia di appartenenza
dei servizi e delle strutture, dalle norme nazionali e regionali;
c) il controllo e la verifica del
funzionamento, perché si realizzino servizi di qualità, attraverso una continua
azione di stimolo e di collaborazione nei confronti dei soggetti gestori,
mediante indicazioni tecniche ed operative.
Articolo 7 -
Commissione di vigilanza
1. Per lo
svolgimento delle attività di cui all'articolo 6 è istituita la Commissione di
vigilanza del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
2. La Commissione
è nominata con atto del/la competente Dirigente ed è composta da:
- la/il responsabile del procedimento di
autorizzazione, che assume la funzione di coordinatore della Commissione;
- una o un responsabile pedagogico del
Comune;
- una o un tecnico della Divisione
urbanistica ed edilizia privata del Comune;
- un/a esperto/a del settore
igienico-sanitario designato dall'ASL.
3. La Commissione
ha le seguenti competenze:
a) esprime parere preventivo sul progetto
strutturale e gestionale di un nuovo servizio, se richiesto dal soggetto che intende
attivarlo;
b) esprime parere obbligatorio sul rilascio,
la modifica che riguarda i locali e la capacità ricettiva, la sospensione e la
revoca delle autorizzazioni;
c) verifica e controlla il funzionamento dei
servizi attraverso visite ispettive.
4. Le modalità di
funzionamento della Commissione sono definite con apposito atto del/la
Dirigente, che potrà prevedere una sua articolazione territoriale per
l'attività di verifica e controllo.
Articolo 8 -
Autorizzazione al funzionamento
1. La Regione individua
i servizi socio-educativi privati per il cui funzionamento è necessaria
l'autorizzazione del Comune.
2. A tal fine i
servizi socio-educativi rivolti a bambine e bambini fino a 3 anni d'età, nei
quali non è prevista la presenza di un genitore o altro adulto di riferimento,
sono ricondotti ad una delle tipologie previste dalle norme regionali,
indipendentemente dalla loro denominazione e dalla tipologia dichiarata,
considerando le loro concrete modalità di funzionamento.
3. L'autorizzazione
può essere richiesta da persona fisica titolare di impresa individuale o legale
rappresentante di persona giuridica o società.
4. La domanda di
autorizzazione viene trasmessa al Presidente della Circoscrizione nel cui
territorio è situato il nuovo servizio che si intende aprire, per acquisire
osservazioni sulla sua collocazione in relazione alle caratteristiche del
territorio. Tali osservazioni devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta.
5. L'autorizzazione
è rilasciata dal/la competente Dirigente entro il termine stabilito dalle norme
regionali, acquisito il parere della Commissione di vigilanza di cui
all'articolo 7.
6. L'autorizzazione
ha carattere personale e non è rilasciata a soggetti che abbiano riportato
condanna per un reato che incida sulla loro moralità professionale, salva
riabilitazione, o che siano stati dichiarati falliti, salva riabilitazione.
7. La
responsabilità ai fini amministrativi resta in capo al/la titolare, anche nel
caso di affidamento della gestione del servizio a terzi; la gestione non può
essere affidata a titolare di impresa individuale o ente, società o
associazione il cui legale rappresentante si trovi nelle condizioni indicate al
comma precedente.
Articolo 9 - Requisiti
per l'autorizzazione
1. Per esprimere
il parere sul rilascio dell'autorizzazione la Commissione di vigilanza di cui
all'articolo 7 verifica i seguenti requisiti, esaminando la documentazione
presentata ed attraverso sopralluoghi:
a) conformità
della struttura alle norme urbanistiche, edilizie ed igienico-sanitarie;
b) corrispondenza della struttura agli
standard previsti dalle norme regionali per la tipologia del servizio;
c) elaborazione di un progetto educativo,
articolato secondo le linee guida indicate dal Comune sulla base delle proposte
della Commissione di Coordinamento di cui all'articolo 5, nel quale vi sia
coerenza tra finalità, obiettivi educativi ed aspetti organizzativi;
d) disponibilità di arredi, materiale ludico e
didattico idoneo per la realizzazione del progetto educativo;
e) adozione di un regolamento interno che
espliciti le modalità di funzionamento del servizio, sia coerente con il
progetto educativo e contenga gli elementi sufficienti a garantire la
trasparenza, individuati sulla base delle proposte della Commissione di
Coordinamento di cui all'articolo 5;
f) predisposizione di menu e tabelle
dietetiche da parte di un pediatra, conformi alle "Linee di indirizzo
nazionali per la ristorazione scolastica" e alle "Proposte operative
per la ristorazione scolastica" della Regione Piemonte, qualora sia previsto
il servizio mensa;
g) assunzione di personale in possesso dei
titoli di studio previsti dalle norme della Regione;
h) utilizzo di tipologie contrattuali
compatibili con l'organizzazione del servizio e l'applicazione dei contratti
collettivi nazionali di settore, secondo il profilo professionale del
personale;
i) definizione dei turni del personale in modo
che sia rispettato il rapporto numerico educatori/bambini iscritti in ogni
fascia oraria di apertura del servizio;
j) copertura assicurativa del personale e
degli utenti per la responsabilità civile derivante dall'attività;
k) impegno del richiedente ad osservare leggi,
decreti e regolamenti, vigenti o emanati quando il servizio sarà in funzione,
relativi alla salute, alla sicurezza ad aspetti amministrativi, assicurativi,
sociali, fiscali o comunque correlati all'attività svolta.
Articolo 10 -
Denominazione dei servizi
1. Nella richiesta
di autorizzazione deve essere indicata la denominazione che si intende
attribuire al servizio.
2. Non può essere
attribuito il nome già utilizzato da un servizio pubblico o da un servizio
privato di altro/a titolare.
3. Lo/a stesso/a
titolare non può attribuire lo stesso nome a servizi che hanno tipologia
diversa.
4. Il nome non
deve essere ingannevole rispetto alla tipologia del servizio.
5. E'
responsabilità del richiedente verificare se il nome è registrato come marchio
ed acquisire le necessarie autorizzazioni per il suo utilizzo.
Articolo 11 - Inizio
dell'attività, modifiche dell'autorizzazione e cessazione
1. L'attività deve
essere iniziata entro sei mesi dalla data dell'autorizzazione, pena la
decadenza della stessa; su richiesta del/la titolare il/la Dirigente può
concedere una proroga non superiore a sei mesi, valutando le motivazioni
addotte.
2. Il/la titolare
deve presentare richiesta di modifica dell'autorizzazione in caso di variazione
della denominazione del servizio, della ragione sociale, dei locali, della
capacità ricettiva o dell'affidatario della gestione.
3. In caso di
cessione dell'attività, cessione della società o modifica della rappresentanza
legale, il soggetto subentrante deve presentare la richiesta di modifica
dell'autorizzazione entro 30 giorni dall'evento; in attesa della conclusione
del procedimento l'attività può proseguire.
4. La cessazione
dell'attività deve essere comunicata al Comune e determina la decadenza
dell'autorizzazione.
5. In tutti i casi
in cui l'autorizzazione decade deve essere restituita al Comune.
Articolo 12 - Servizi
attivati con comunicazione di avvio attività
1. La Regione
individua i servizi che non sono soggetti ad autorizzazione, ma ad obbligo di
comunicazione di avvio da presentare al Comune entro un termine stabilito.
2. La
comunicazione deve essere effettuata utilizzando un apposito modulo predisposto
dal Comune e contenere tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto
delle norme regionali.
3. Se la
documentazione non è completa il procedimento viene interrotto ed il termine
inizia nuovamente a decorrere dalla consegna della documentazione integrativa.
Articolo 13 - Verifica
e controllo del funzionamento
1. Il/la titolare
deve comunicare al Comune ogni variazione effettuata rispetto a quanto
dichiarato o documentato nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione
di avvio attività.
2. Il Comune
accerta la permanenza dei requisiti sulla cui base è stata rilasciata
l'autorizzazione o avviata l'attività, sia attraverso l'esame della
documentazione inviata che attraverso sopralluoghi della Commissione di
vigilanza di cui all'articolo 7.
Articolo 14 -
Violazioni e provvedimenti conseguenti
1. Se vengono
accertate violazioni alle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle
attività, il/la Dirigente impartisce al/la titolare dell'autorizzazione le
prescrizioni necessarie, assegnando un termine per ottemperarvi.
2. Decorso il
termine senza che il/la titolare abbia messo in atto interventi adeguati per
ripristinare le condizioni per il
corretto funzionamento del servizio, il/la Dirigente applica le sanzioni di cui
all'articolo 15 e può sospendere l'autorizzazione fino a quando il/la titolare
non ottemperi alle prescrizioni impartite.
3. L'accertamento
dell'inosservanza reiterata delle prescrizioni impartite, la violazione di
norme in materia di sanità, di igiene e di sicurezza che siano di grave
pregiudizio per la sicurezza e la salute delle bambine, dei bambini e degli
operatori della struttura, anche senza preventiva irrogazione di prescrizioni,
provoca la revoca dell'autorizzazione, salvo che il provvedimento sia di
competenza di altro ente o altro organismo.
4. Si procede alla
revoca immediata dell'autorizzazione nel caso di emanazione, a carico del/la
titolare, di sentenza passata in giudicato per i reati di cui al precedente
articolo 8, comma 6, e non può essergli rilasciata alcuna autorizzazione prima
di cinque anni dal provvedimento di revoca della precedente.
Articolo 15 - Sanzioni
1. Chiunque eroghi
un servizio socio-educativo per la prima infanzia senza aver ottenuto
l'autorizzazione al funzionamento o, dove previsto, senza aver comunicato
l'avvio dell'attività, è soggetto ad una sanzione amministrativa di Euro
500,00.
2. Il/la titolare
che non ottemperi alle prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 14, entro
i termini stabiliti dal/la Dirigente, è soggetto ad una sanzione amministrativa
di Euro 300,00.
TITOLO IV -
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
Articolo 16 - Norme per
il funzionamento
1. Nell'esercizio
dell'attività il/la titolare deve rispettare tutte le norme regionali previste
per la tipologia di servizio, le disposizioni applicative di cui agli articoli
successivi ed ogni altra indicazione tecnica ed operativa emanata dal Comune in
quanto titolare della funzione di vigilanza.
2. Deve osservare
leggi, decreti e regolamenti vigenti relativi alla salute, alla sicurezza ad
aspetti amministrativi, assicurativi, sociali, fiscali o comunque correlati
all'attività svolta.
3. Su richiesta,
il/la titolare deve trasmettere al Comune dati in forma anonima relativi agli
utenti ed al funzionamento del servizio.
Articolo 17 - Età delle
bambine e dei bambini
1. L'autorizzazione
al funzionamento indica l'età delle bambine e dei bambini che possono essere
accolti nel servizio, in relazione alla tipologia.
2. Non possono
essere accolti bambine e bambini di età inferiore a 3 mesi.
3. Sono definiti
lattanti le bambine ed i bambini fino al compimento dei 12 mesi e divezzi le
bambine ed i bambini dal tredicesimo mese ai 3 anni.
4. Per garantire
la continuità educativa le bambine ed i bambini possono continuare la frequenza
nella sezione lattanti anche dopo il compimento del dodicesimo mese, fino alla
fine dell'anno scolastico.
5. Le bambine ed i
bambini possono frequentare fino al 31 dicembre dell'anno in cui raggiungono
l'età massima per la quale il servizio è autorizzato. E' ammessa la
prosecuzione della frequenza fino al termine dell'anno scolastico solo per le
bambine ed i bambini con disabilità certificata, in seguito alla definizione di
un progetto specifico predisposto in collaborazione con la famiglia ed i
servizi sanitari competenti.
Articolo 18 -
Calendario di funzionamento e orario dei servizi
1. Per tutti i
servizi socio-educativi l'anno scolastico inizia il 1 settembre e termina il 31
agosto; il/la titolare stabilisce il calendario di funzionamento.
2. Ogni sospensione
del servizio non prevista dal calendario di funzionamento deve essere
comunicata alle famiglie ed al Comune almeno tre giorni prima, fatte salve
gravi situazioni imprevedibili che devono essere tempestivamente comunicate.
3. Per alcune
tipologie di servizio l'orario massimo di apertura giornaliero è stabilito
dalle norme regionali; per gli asili nido ed i micro-nidi viene fissato, di
norma, in 12 ore, per i nidi in famiglia in 8 ore.
4. Negli asili
nido e nei micro-nidi la permanenza delle bambine e dei bambini non può
superare le 10 ore giornaliere.
5. Nei baby
parking, in considerazione dell'assenza del servizio di ristorazione e della
necessità di differenziare il servizio dagli asili nido, la permanenza delle
bambine e dei bambini non può superare le 5 ore giornaliere. Stesso limite è
applicato per i nidi in famiglia.
Articolo 19 - Capacità
ricettiva dei servizi
1. L'autorizzazione
indica la capacità ricettiva, intesa come numero massimo di bambine e bambini
che possono essere presenti contemporaneamente nella struttura.
2. Nel caso in cui
il regolamento interno del servizio preveda l'iscrizione per un tempo parziale,
un posto può essere occupato da due bambine o bambini a condizione che la
frequenza dell'una/o inizi quando termina quella dell'altra/o.
3. Il/la titolare
può chiedere l'autorizzazione ad iscrivere un numero di bambine e bambini
superiore alla capacità ricettiva, prendendo in considerazione la percentuale
più bassa delle assenze giornaliere sul numero iscritti dell'anno precedente.
Il/la Dirigente competente può dare l'autorizzazione dopo aver acquisito il
parere della Commissione di Vigilanza cui all'articolo 8, che valuta le
caratteristiche dei locali e l'andamento delle presenze. Il numero di bambine e
bambini iscritti non può in ogni caso essere superiore all'8 per cento della
capacità ricettiva, fatto salvo quanto indicato al comma 2, ed il/la titolare è
responsabile del rispetto del limite massimo di bambine e bambini presenti,
indicato nell'autorizzazione.
Articolo 20 -
Trasparenza
1. Il/la titolare
deve assicurare la massima trasparenza nella gestione del servizio e portare a
conoscenza delle famiglie il progetto educativo, i criteri per l'accettazione
delle domande d'iscrizione, l'orario e l'eventuale limite di permanenza di
bambine e bambini, il calendario di funzionamento, le rette, le modalità di
applicazione delle norme igienico-sanitarie, le forme di partecipazione
all'attività del servizio e gli strumenti previsti per la valutazione da parte
delle famiglie, le procedure per assicurare la tutela delle bambine e dei
bambini, le forme e gli strumenti di raccordo con i servizi socio sanitari del
territorio e con il Comune.
2. L'autorizzazione
al funzionamento, il regolamento interno ed i menu giornalieri devono essere
esposti in modo ben visibile nell'ingresso.
TITOLO V -CONVENZIONI E
ACCREDITAMENTO
Articolo 21 -
Convenzioni
1. Il Comune può
stipulare apposite convenzioni con i titolari di asili nido o micro-nidi
privati o aziendali presenti sul proprio territorio, per la riserva di posti da
assegnare a bambine e bambini presenti nelle graduatorie comunali.
2. Per perseguire
l'integrazione degli asili nido e dei micro-nidi aziendali nel sistema
educativo cittadino, il Comune può stipulare convenzioni per la riserva di
posti con le aziende interessate. Gli altri asili nido e micro-nidi privati con
cui stipulare convenzioni sono individuati tramite pubblici bandi.
3. Possono essere
convenzionati gli asili nido e i micro-nidi che siano in possesso
dell'autorizzazione al funzionamento da almeno un anno ed assicurino il
rispetto dei seguenti ulteriori requisiti:
a) elaborazione e attuazione di un progetto
pedagogico secondo il metodo del lavoro di gruppo ed il principio della
collegialità, con risorse adeguate e coerenza tra finalità, obiettivi educativi
e aspetti organizzativi;
b) presenza di un coordinatore pedagogico, con
specifica formazione ed esperienza nell'ambito di servizi per l'infanzia, per
un tempo adeguato a svolgere efficacemente la funzione di coordinamento;
c) organizzazione e gestione del personale in
modo da garantire la continuità educativa, un monte ore adeguato per la
partecipazione alla progettazione educativa, alla formazione,
all'aggiornamento, allo scambio di esperienze e all'interazione con altri
servizi per la prima infanzia pubblici e privati;
d) iniziative di collaborazione e di
coordinamento con i servizi per la prima infanzia presenti sul territorio
comunale;
e) partecipazione delle famiglie per il
coinvolgimento nella programmazione e realizzazione delle attività;
f) strumenti di valutazione del servizio per
verificare il raggiungimento degli standard qualitativi previsti ed
eventualmente ridefinire il progetto pedagogico, l'organizzazione e le modalità
gestionali.
4. L'approvazione
degli schemi di convenzione è demandata al/la Dirigente competente.
5. Ai sensi delle
norme regionali sono confermate le modalità di convenzionamento dei servizi
istituiti in attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285.
6. Il Comune può
stipulare convenzioni anche con titolari di servizi diversi dagli asili nido e
micro-nidi. Con atti della Giunta Comunale sono definiti le modalità ed i
requisiti specifici, in analogia a quanto indicato al comma 3.
Articolo 22 -
Accreditamento
1. Per la
qualificazione dei servizi del sistema educativo è previsto l'istituto
dell'accreditamento, che consiste nella verifica del possesso di requisiti
qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per
l'autorizzazione al funzionamento.
2. Si procede
all'accreditamento dei servizi sulla base dei criteri, degli standard, degli
indicatori e delle procedure definiti dalla Regione, in base alla normativa
vigente.
TITOLO VI - NORME
FINALI
Articolo 23 -
Applicazione
1. Il presente
regolamento sarà applicato, per quanto compatibile, anche ad altre tipologie di
servizi che la Regione individuerà dopo la sua approvazione.
2. Entro 18 mesi
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i servizi già
autorizzati dovranno adeguarsi allo stesso, pena la revoca dell'autorizzazione.
Articolo 24 -
Modificazioni ed integrazioni al regolamento
1. Il presente
regolamento potrà essere modificato ed integrato con atto della Giunta
Comunale, qualora si tratti di mero adeguamento a norme nazionali o regionali
sopravvenute.
Articolo
25 - Norma transitoria
1. Nei
primi 10 anni di applicazione del presente Regolamento la coordinatrice delle
scuole dell'infanzia paritaria avente titoli riconosciuti dal MIUR può
esercitare il ruolo di coordinatrice anche per le sezioni primavera presenti
nella stessa scuola.