Vice Direzione Generale Servizi
Amministrativi e Legali
n. ord. 72
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21
MARZO 2011
(proposta dalla G.C. 18 gennaio 2011)
Convocato il Consiglio nelle
prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico,
oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i
Consiglieri:
BOERO Valter BONINO Gian Luigi BRESCIA Mario BRUNO Giuseppe Maurizio CALGARO Marco CANTORE Daniele CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FIORINO Salvatore |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare SAVINI Manuela SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In
totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 43 presenti, nonché gli Assessori: BORGOGNO
Giuseppe - DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - VIANO
Mario.
Risultano assenti i
Consiglieri: ANGELERI Antonello - CERUTTI Monica - FREDA Paola - FURNARI
Raffaella - GANDOLFO Salvatore - GHIGLIA Agostino - SALINAS Francesco - SALTI
Tiziana.
Con la partecipazione del Vicesegretario Generale PICCOLINI
dr.ssa Carla.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
DELLE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI AGRICOLI NEI MERCATI CITTADINI.
Proposta
dell'Assessore Altamura, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente
seduta.
Il Regolamento comunale del commercio su area pubblica
disciplina poi le aree riservate ai produttori agricoli all'articolo 19 con
norme riferite ai titoli autorizzativi necessari per espletare l'attività di
vendita sui mercati. A livello di normativa comunale va poi ricordato il
Regolamento dell'area produttori del mercato di piazza della Repubblica,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 marzo 2001 (mecc.
2001 00696/16) esecutiva dal 10 aprile 2001.
La tematica della vendita diretta da parte degli agricoltori
sui mercati cittadini si è arricchita negli ultimi anni a causa della crescita
di interesse in merito ai mercati a filiera corta ed ai mercati tematici
specializzati nella vendita diretta di prodotti tipici delle produzioni
agricole regionali, tanto che i mercati a filiera corta sono stati destinatari
di recente di interventi normativi nazionali e regionali a sostegno della loro
attivazione e del loro sviluppo. La vendita diretta di prodotti coltivati nei
fondi agricoli o derivati dagli allevamenti nei fondi stessi evoca infatti nel
consumatore l'idea di un consumo consapevole di prodotti ritenuti genuini e
quindi sani.
Pertanto, oltre alla presenza sul territorio di mercati a
filiera corta o di mercati tematici, la presenza stessa sui mercati rionali di
più di 1990 posteggi dedicati alla vendita diretta ripartiti nei 6 giorni
lavorativi della settimana costituisce un elemento di valorizzazione della
peculiarità dell'offerta del mercato stesso; è però importante che i produttori
agricoli si differenzino dai commercianti su area pubblica in modo da non ingenerare
elementi di confusione nel consumatore. Questo soprattutto in considerazione
del fatto che il già menzionato Decreto Legislativo n. 228/2001 consente che,
seppur in modo non prevalente, il produttore agricolo possa anche vendere
prodotti non derivanti dal proprio fondo.
Visto quanto sopra si è ritenuto di ampliare il Regolamento
già esistente sull'area dei produttori agricoli del mercato di piazza della
Repubblica estendendolo nei contenuti e nell'applicazione a tutti i posteggi
destinati ai produttori agricoli presenti sui mercati rionali della Città. Tale
Regolamento verrebbe pertanto abrogato e sostituito con il "Regolamento
delle aree destinate ai produttori agricoli nei mercati cittadini"
(allegato 1) il cui testo è stato presentato in bozza alle associazioni dei
produttori agricoli accogliendo le loro proposte di modifica ed integrazione.
Gli obiettivi che si prefigge il nuovo testo sono individuati
sinteticamente nel tutelare i consumatori con particolare riferimento alla
garanzia della provenienza dei prodotti, dell'igiene e della qualità degli stessi; garantire ai produttori agricoli la
certezza di poter operare in un contesto razionale, igienicamente idoneo ed
esteticamente soddisfacente, con regole comportamentali certe ed univoche finalizzate
alla leale concorrenza; favorire la consapevolezza del consumatore sulla
provenienza dei prodotti agricoli in vendita diretta con particolare
riferimento ai prodotti provenienti dall'azienda presente sul posteggio
rispetto a quelli commercializzati nel
rispetto dei limiti di cui all'articolo 4, comma 8, del D.Lgs. 228/2001 ed,
infine, realizzare una gestione dei rifiuti che ne massimizzi il recupero,
riciclo e riutilizzo.
Il nuovo testo, infatti, dedica particolare rilevanza ai temi
della trasparenza dell'offerta di prodotti al consumatore. Se il produttore
agricolo può vendere prodotti non provenienti dalla propria azienda agricola o
da altre aziende agricole, è però importante che il consumatore sia consapevole
del prodotto che sta acquistando e della sua provenienza. E' stata così
prevista l'apposizione di cartelli che indichino gli estremi dell'azienda
agricola e i prodotti non provenienti dal fondo, intervenendo anche sulle
conseguenze sanzionatorie del mancato rispetto di tali norme ed arrivando in
caso di recidiva anche a prevedere la sospensione dell'attività.
Così come è di particolare importanza sottolineare come nel
vendere prodotti che non provengono dal proprio fondo agricolo o non relativi
al proprio allevamento, la vendita debba rispettare gli stessi comparti
produttivi di prodotti della propria azienda nonché avvenire nel rispetto degli
adempimenti fiscali conseguenti.
Assolutamente innovativa rispetto al previgente Regolamento
del 2001 sull'area destinata ai
produttori agricoli del mercato di piazza della Repubblica, è la norma che
prevede la costituzione di una Commissione Tecnica di Verifica sull'attività di
vendita diretta da parte dei produttori agricoli, con poteri di coordinamento
sulle tematiche disciplinate dal Regolamento, di proposta e di ispezione anche
sui fondi agricoli al fine soprattutto di verificare la veridicità di quanto
dichiarato dal produttore al Comune sui comparti produttivi del proprio fondo.
Più specificamente, la Commissione, che ha una composizione
mista tra membri appartenenti agli uffici comunali competenti, rappresentanti
delle associazioni di categoria e dei consumatori, verifica, con cadenza almeno
semestrale, lo stato dell'attività di vendita da parte dei produttori agricoli
nei mercati torinesi, formula proposte all'Amministrazione per il miglioramento
della stessa e per il raggiungimento degli obiettivi previsti ed, infine, attua
una verifica dell'adempimento delle norme di cui al Regolamento oggetto di
proposta.
E' stato, quindi, predisposto il nuovo "Regolamento delle
aree destinate ai produttori agricoli nei mercati cittadini", composto da
n. 10 articoli, per il quale verrà chiesta ai sensi degli articoli 43 e 44 del
Regolamento del Decentramento l'espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del
Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa in data
19 gennaio 2011 alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza,
con il seguente esito.
Le Circoscrizioni 5 e 6 non hanno espresso parere nei termini;
Le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 hanno espresso
parere favorevole, che si allega (all. 2-9 -
nn. ).
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di abrogare il vigente "Regolamento
dell'area mercatale dei produttori agricoli di piazza della Repubblica"
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 marzo 2001 (mecc.
2001 00696/16) esecutiva dal 10 aprile 2001;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
L'ASSESSORE
COMMERCIO, TURISMO,
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
E
MARKETING URBANO
F.to
Altamura
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE SETTORE MERCATI
F.to Gandiglio
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità contabile.
per
IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE
FINANZIARIE
Il
Dirigente Delegato
F.to
Tornoni
Il Presidente pone in
votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella
presente seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano
assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Boero
Valter, Cantore Daniele, Fiorino Salvatore, Lonero Giuseppe, Lospinuso Rocco,
Scanderebech Federica, Troiano Dario, Tronzano Andrea, il Vicepresidente
Ventriglia Ferdinando
Non
partecipano alla votazione:
Brescia
Mario, Savini Manuela
PRESENTI
32
VOTANTI
30
ASTENUTI
2:
Galasso
Ennio Lucio, Zanolini Carlo
FAVOREVOLI
30:
Bonino
Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassano Luca, Cassiani Luca,
il Presidente Castronovo Giuseppe, Centillo Maria Lucia, il Sindaco Chiamparino
Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferrante Antonio,
Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis
Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano,
Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino
Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana,
Trombini Claudio
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale
sopra emendato.
Il Presidente pone in
votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Risultano
assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Boero
Valter, Cantore Daniele, Fiorino Salvatore, Lonero Giuseppe, Lospinuso Rocco,
Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Savini Manuela, Scanderebech Federica,
Troiano Dario, Tronzano Andrea, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando,
Zanolini Carlo
Non
partecipano alla votazione:
Brescia
Mario
PRESENTI
29
VOTANTI
28
ASTENUTI
1:
Galasso
Ennio Lucio
FAVOREVOLI
28:
Bonino Gian
Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassano Luca, Cassiani Luca, il
Presidente Castronovo Giuseppe, Centillo Maria Lucia, il Sindaco Chiamparino
Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferrante Antonio,
Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis
Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano,
Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Rattazzi Giulio Cesare,
Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del
provvedimento.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Piccolini
IL PRESIDENTE
Castronovo
Allegato 1 - Regolamento
REGOLAMENTO DELLE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI
AGRICOLI NEI MERCATI CITTADINI
Articolo 1 - Definizioni
1. Per
"Regolamento" si intende il presente Regolamento.
2. Per
"Area" si intende ogni area presente sui mercati cittadini e
riservata ai produttori agricoli ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento per
la disciplina del commercio su area pubblica della Città.
3. Per
"Posteggio" si intende la singola area di vendita assegnata ad un
produttore agricolo.
4. Per
"Produttori agricoli" si intendono gli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 Codice Civile, così come modificato dall'articolo 1 del
D.Lgs. 228/2001, regolarmente iscritti nel registro delle imprese di cui
all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Articolo 2 - Obiettivi
1. La
finalità del Regolamento è di disciplinare la vendita diretta dei produttori
agricoli presso le aree mercatali della Città, in particolare il Regolamento è
teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati:
a) valorizzare la peculiarità dell'offerta di prodotti provenienti
direttamente dalle aziende agricole;
b) tutelare
i consumatori con particolare riferimento alla garanzia della provenienza dei
prodotti, dell'igiene e della qualità degli stessi, anche attraverso la
vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia;
c) garantire
ai produttori agricoli la certezza di poter operare in un contesto razionale,
igienicamente idoneo ed esteticamente soddisfacente, con regole comportamentali
certe ed univoche finalizzate alla leale concorrenza;
d) favorire la consapevolezza del consumatore
sulla provenienza dei prodotti agricoli in vendita diretta con particolare
riferimento ai prodotti provenienti dall'azienda presente sul posteggio
rispetto a quelli commercializzati nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4,
comma 8, del D.Lgs. 228/2001;
e) realizzare una gestione dei rifiuti che ne massimizzi il
recupero, riciclo e riutilizzo, limitando gli impatti ambientali negativi e
favorendo lo sviluppo di quelli positivi.
Articolo 3 - Prodotti ammessi alla vendita
1. Ciascun
produttore agricolo, singolo od associato, può vendere esclusivamente i
prodotti, provenienti dalle rispettive aziende, dei seguenti comparti
produttivi, compresi i loro derivati e/o trasformati:
a) APISTICO;
b) ALLEVAMENTO AVICUNICOLO;
c) ALLEVAMENTO BOVINO;
d) ALLEVAMENTO ITTICO;
e) ALLEVAMENTO SUINO;
f) CEREALICOLO (comprese farine e prodotti da
forno);
g) ERBORISTICO OFFICINALE per prodotti
destinati ad un impiego diverso da quello terapeutico;
h) FLOROVIVAISTICO comprese le piantine da
orto per utilizzo personale;
i) FRUTTICOLO;
l) LATTIERO CASEARIO;
m) LEGUMINOSE DA GRANELLA;
n) OLIVICOLO;
o) ORTICOLO;
p) RISICOLO;
q) VITIVINICOLO.
2. Ciascun
produttore agricolo, singolo od associato, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001
può altresì vendere, in misura non prevalente e nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie e degli adempimenti fiscali, prodotti non ottenuti dalla
coltivazione dei propri fondi o non relativi al proprio allevamento, a
condizione che questi siano:
a) degli stessi comparti produttivi dei
prodotti della propria azienda;
b) adeguatamente evidenziati e distinti con
cartellonistica ai sensi della normativa in materia di commercio.
3. L'ammontare
dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle
rispettive aziende nell'anno solare precedente non deve essere superiore ad
Euro 41.316,55 per gli imprenditori individuali e ad Euro 1.032.913,80 per le
società. La documentazione fiscale relativa all'acquisto dei prodotti da altre
aziende agricole di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo deve essere
tenuta a disposizione, anche in copia, degli organi di vigilanza.
Articolo 4 - Attrezzature per la vendita
1. Il
banco vendita, da utilizzare nel posteggio assegnato, deve rispondere ai
seguenti requisiti, in conformità con l'Ordinanza del Ministero della Sanità
del 2 marzo 2000:
a) materiali di facile pulitura e lunga
resistenza all'usura;
b) elementi leggeri, facilmente asportabili ed
accatastabili;
c) rapido smontaggio e montaggio;
d) cartello identificativo dell'azienda
agricola recante ragione sociale della stessa e luogo di ubicazione
dell'attività produttiva;
e) il banco dovrà avere forma e dimensioni che
consentano uno svolgimento ottimale delle operazioni di vendita e la migliore
esposizione del prodotto;
f) il banco dovrà essere munito di contenitori
per la raccolta dei rifiuti tali da garantire il rispetto di quanto previsto
all'articolo 7 punto g) che potranno anche essere gestiti collegialmente tra i
diversi operatori della medesima area;
g) uniformarsi al progetto approvato dalla
Città per il disegno dei banchi e delle eventuali coperture.
2. Ciascun
operatore dovrà dotarsi di abbigliamento idoneo a soddisfare requisiti igienici
previsti dalla legislazione vigente.
Articolo 5 - Indicazione della provenienza
dei prodotti
1. Al
fine di tutelare la consapevolezza del consumatore nella scelta del prodotto e
nel rispetto delle norme di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti,
sul banco di vendita dovranno essere chiaramente indicati gli estremi
dell'azienda agricola come previsto all'articolo 4, comma 1 lettera d).
2. I
prodotti che non provengono dal fondo e/o dall'allevamento della propria
azienda devono essere evidenziati come previsto all'articolo 3, comma 2 lettera
b).
Articolo 6 - Utilizzo delle aree
1. Sono
ammessi ad usufruire delle aree riservate ai produttori esclusivamente i
produttori agricoli, come definiti all'articolo 1 comma 4, con partita I.V.A.,
in regola con il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico e
degli eventuali oneri, tasse e quant'altro dovuto alla Pubblica
Amministrazione, per la vendita dei prodotti di cui all'articolo 3 del presente
Regolamento.
2. Le aree sono utilizzate a tale scopo secondo gli orari del mercato
di appartenenza.
3. Nella
ristrutturazione dell'area va garantita l'attuale collocazione delle aziende in
attività e nel limite del possibile deve essere predisposto l'adeguamento alle
nuove capacità produttive delle aziende al riguardo della dimensione dei
posteggi, e la collocazione degli stessi in testa od in coda del mercato come
previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su area
pubblica.
4. Le
aree dovranno essere lasciate pulite e fruibili entro i tempi previsti dal Regolamento
Comunale per la disciplina del commercio su area pubblica.
Articolo 7 - Obblighi del produttore
agricolo
1. I
produttori agricoli sono tenuti a:
a) porre in vendita esclusivamente i prodotti
dei comparti produttivi indicati nel precedente articolo 3;
b) occupare solo il posteggio a ciascuno
concesso per l'esercizio dell'attività di vendita diretta;
c) utilizzare attrezzature di vendita conformi
alle indicazioni di cui al precedente articolo 4;
d) operare nel rispetto della vigente
normativa relativa ai mercati laddove applicabile ed in particolare alle
procedure di autocontrollo igienico-sanitario;
e) osservare gli orari di inizio e di
cessazione dell'attività di vendita e gli orari di apertura fissati secondo le
modalità di cui al precedente comma 2 dell'articolo 6;
f) mantenere puliti i propri banchi, le
relative attrezzature e l'area di vendita;
g) osservare le disposizioni per la raccolta
differenziata ed il conferimento dei rifiuti stabilite dal Comune;
h) comunicare al Comune, anche attraverso i
rappresentanti delle proprie associazioni di categoria:
1) i dati identificativi dell'azienda (anche
tramite visura camerale);
2) la partita I.V.A.;
3) la superficie coltivata;
4) l'elencazione e le superfici delle specie
di prodotto;
5) il periodo in cui sono a maturazione le
produzioni;
6) le variazioni delle coltivazioni entro il
15 gennaio di ogni anno, o entro cinque giorni dal verificarsi di avvenimenti
imprevedibili che hanno compromesso la coltivazione;
i) consentire alla Commissione Tecnica di cui
all'articolo 9 di effettuare verifiche nella propria azienda sulle effettive
produzioni e rispettive quantità;
l) con eccezione delle esenzioni di cui
all'articolo 16 del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, indicare i prezzi per unità
di misura.
Articolo 8 - Sanzioni, sospensione e
decadenza del posteggio
1. Qualora
il fatto non sia sanzionato da una diversa norma di legge o regolamento, per le
violazioni di cui al presente Regolamento si applica la sanzione pecuniaria da
Euro 50,00 ad Euro 500,00 secondo le disposizioni del Regolamento delle
procedure sanzionatorie amministrative della Città e della Legge 24 novembre
1981, n. 689.
2. La
violazione dell'articolo 5 comporta la sanzione pecuniaria da Euro 80,00 ad
Euro 500,00.
3. In
caso di inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 5 o dall'articolo 7,
oltre alla sanzione pecuniaria si applica:
a) la sospensione della concessione del
posteggio per un periodo non superiore a 5 giorni dopo l'accertamento di tre
violazioni nell'arco di 6 mesi;
b) la decadenza della concessione del
posteggio dopo che sono state comminate due sospensioni nell'arco di un anno.
Articolo 9 - Commissione tecnica di
verifica
1. E'
costituita una Commissione Tecnica di Verifica con poteri di coordinamento, di
proposta ed ispettivi sulle aree dei produttori agricoli dei singoli mercati
torinesi e sui fondi delle aziende agricole che effettuano la vendita su di
esse.
2. La Commissione è costituita da:
a) dirigente del Settore Mercati della
Divisione Commercio che la presiede;
b) dirigente o funzionario del Corpo di
Polizia Municipale delegato dal Comandante del Corpo;
c) un rappresentante designato da ogni
associazione di aziende agricole rappresentative della categoria sul
territorio;
d) un rappresentante delle associazioni dei
consumatori;
e) un funzionario del Settore Mercati con
funzioni di segretario.
3. La Commissione verifica, con cadenza almeno semestrale, lo stato
dell'attività di vendita da parte dei produttori agricoli nei mercati torinesi,
formula proposte all'Amministrazione per il miglioramento della stessa e per il
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente Regolamento,
attua una verifica dell'adempimento delle norme di cui al presente Regolamento.
Articolo 10 - Adeguamenti ed abrogazioni
1. Le
modifiche al presente Regolamento che rivestano carattere di mero adeguamento
normativo o di tipo procedurale, sono assunte dalla Giunta Comunale.
2. Il Regolamento Comunale n. 277 relativo all'area mercatale dei
produttori agricoli di piazza della Repubblica è abrogato.
3. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 120 giorni
dall'avvenuta approvazione.