Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA",
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5,
oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO
Valentina, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio,
CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DEL BIANCO Marianna,
DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, FARANO Nicola, MAFFEI
Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore,
RABELLINO Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.
In totale n. 23 Consiglieri
OGGETTO: C.4 PARERE (ART. 43 E 44 REG. DEC.) AVENTE AD OGGETTO
MODIFICHE DA APPORTARE AL REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI
IN CITTA'.
Il Presidente
Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Paolo
Cavallari e con il Coordinatore della VI^ Commissione Ferdinando Cartella,
riferisce.
La Città di Torino, nell’ambito delle iniziative
ed attività che svolge a tutela degli animali d’affezione, secondo
quanto previsto dalla Legge 281/1991 e della Legge Regionale 34/1993, ha
ritenuto opportuno dotarsi, analogamente ad altre città italiane, di un
regolamento volto a disciplinare in modo specifico e mirato la tutela degli
animali d’affezione in città ed a garantirne il benessere
approvando con deliberazione del Consiglio Comunale (n. mecc. 2005 05564/021),
esecutiva dal 29 aprile 2006, il Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli
Animali in Città.
A più di quattro anni dall’entrata in
vigore del suddetto Regolamento, la Città sente l’esigenza di
apportare alcune modifiche per dare seguito all’attuazione dalla mozione
n. 2/2009 approvata dal Consiglio Comunale in data 12 gennaio 2009, alle
proposte della Consulta delle Associazioni del Volontariato Animalista, il cui
Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
(mecc 2007 03333/021), esecutiva dal 24 settembre 2007, e ad alcune esigenze
manifestate dai cittadini.
A tal fine il Settore Sostenibilità
Ambientale e Tutela Animali, anche a seguito di approfonditi e numerosi
confronti con la Consulta delle Associazioni del Volontariato Animalista, ha
predisposto la modifica del Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli
Animali in Città.
La Consulta delle Associazioni del Volontariato
Animalista ha avanzato anche l’ipotesi di una modifica importante
dell’articolo 17 del Regolamento in oggetto “Mostre, fiere,
esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio
cittadino” che prevedeva il divieto di attendamento sul territorio della
Città ai circhi che utilizzano primati, delfini, lupi, orsi, grandi
felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e
notturni.
A seguito della richiesta della Consulta, il Settore
Sostenibilità Ambientale e Tutela Animali, con nota prot. n. 9249 del 21
luglio 2010, ha richiesto alla Divisione Affari Legali della Città di
esprimere formale parere sulla proposta di modifica dell’articolo
17.
Considerato che la Divisione Affari Legali, con nota prot. n. 5774 del
27 ottobre 2010, ha espresso testuale parere “Alla luce di quanto esposto
e tenuto conto dell’attuale orientamento giurisprudenziale amministrativo,
si rappresenta che l’eventuale introduzione del divieto in esame nel
Regolamento Comunale potrebbe portare a una pronuncia di illegittimità e
al suo annullamento in caso di impugnazione avanti alla Giurisdizione
Amministrativa”, la proposta di modifica dell’articolo 17
“Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea
sul territorio cittadino” non viene accolta
dall’Amministrazione.
La proposta di introduzione del comma 5
nell’articolo 41 del Regolamento in oggetto, avanzata dalla Consulta delle
Associazioni di Volontariato Animalista, non viene accolta in quanto la
regolamentazione relativa alla macellazione dei prodotti della pesca negli
esercizi di vendita al dettaglio, la loro commercializzazione sia
all’ingrosso che al dettaglio, nonché la loro somministrazione,
compete al Regolamento del Civico Mercato Ittico all’Ingrosso, n.
328.
Con il presente provvedimento si intendono approvare le modifiche del
Regolamento, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale
(allegato 1), così come segue:
Titolo II - Disposizioni
Generali
Articolo 8 bis - Rondini, balestrucci, rondoni e topini: istituito
ex-novo.
“1. E’ vietata a chiunque la distruzione dei nidi di
rondine, balestrucci, rondoni e topini.
2. In caso di restauri o
ristrutturazioni, possono essere concesse deroghe solo al di fuori del periodo
di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre ed il 15 febbraio, previa
autorizzazione degli uffici competenti ed a fronte della compensazione
obbligatoria con nidi artificiali.”.
Articolo 9 - Divieti generali:
modificati i commi 20 e 22, istituiti ex-novo i commi 23 e 24.
20. da
“Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Torino, la vendita e
l’uso dei collari elettrici.”, diventa: “Sono vietati, su
tutto il territorio del Comune di Torino, la vendita, il trasporto, l’uso
ed il far indossare collari elettrici e collari a punte rivolte verso
l’interno.”.
22. da “omissis... E’ altresì
vietato l’accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale.
...omissis”, diventa: “omissis... E’ altresì vietato
l’accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale di età
inferiore ai 180 giorni. Gli animali non possono comunque essere soggetti attivi
dell’accattonaggio. ...omissis”.
“23. E’ vietato, su
tutto il territorio del Comune di Torino, fare esplodere petardi, botti, fuochi
d’artificio ed articoli pirotecnici in genere. L’attivazione di
petardi, botti, fuochi d’artificio e simili può configurarsi come
maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali come previsto
dallo stesso articolo 9 comma 1, e comporta quindi responsabilità dei
trasgressori. Eventuali autorizzazioni in deroga saranno valutate dalla
Città.
24. E’ vietato l’uso di animali vertebrati vivi per
alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile
altro tipo di alimentazione attestata con dichiarazione di un medico
veterinario. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata all’Ufficio
Tutela Animali con l’indicazione dei rivenditori dove si acquistano od
ottengono a qualsiasi tipo gli animali per
l’alimentazione.”.
Articolo 15 bis - Animali di proprietà
nelle case di riposo: istituito ex-novo.
“1. Il Comune di Torino
riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per
alleviare particolari patologie, come ad esempio la solitudine negli
anziani.
2. Nelle case di riposo per anziani è permesso agli ospiti,
autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio
gatto o cane o dai propri volatili.
3. Gli animali di cui al comma precedente
andranno tenuti nella stanza dell’ospite o, a sua discrezione, nei
giardini o nelle parti comuni della struttura seguendo le disposizioni in merito
alla custodia degli animali di cui alla presente legge; nelle parti comuni
interne ed esterne degli edifici i cani andranno tenuti a guinzaglio e, ove sia
necessario per l’indole particolarmente aggressiva dell’animale,
anche dotati di museruola.
4. Il proprietario dell’animale dovrà
osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo
o danno alcuno.
5. I Servizi interessati della ASL competente dispongono la
vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle
strutture di cui al presente articolo.”.
Articolo 16 - Vendita e
toelettatura di animali vivi: modificati i commi 3, 6, 8 e 9. Il comma 10 viene
eliminato per cui i precedenti commi 11 e 12 diventano 10 e 11.
3. Dopo la
frase “omissis... Deve comunque essere garantita libertà di
movimento all’animale nonché la possibilità di assumere la
posizione eretta.” aggiungere: “Per i pesci, la capienza minima del
contenitore è di litri dieci (10) per un (1) pesce, aumentata di litri
cinque (5) per ogni pesce aggiunto, fatte salve specifiche esigenze legate alle
dimensioni ed alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche delle specie
ospitate. Le voliere per uccelli devono avere dimensioni minime pari a cinque
(5) volte l’apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi
detenuta.”.
6. Dopo “omissis... interventi terapeutici del
caso.” aggiungere la frase: “Per le femmine gravide e/o con
cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo
tranquillo.”.
8. Si sostituisce “Ogni animale venduto” con
“Ogni animale detenuto a scopo di commercio, per il quale è
previsto il carico e scarico individuale”. Inoltre, dopo la frase
“omissis... Tale certificato avrà validità pari a 10
giorni” aggiungere le frasi “con decorrenza dal giorno della
vendita. Tale certificato dovrà accompagnare l’animale al momento
della vendita e copia dovrà essere conservata per anni 2 dal venditore ed
esibita alle autorità competenti”.
9. Sostituisce i commi 9 e
10: “E’ vietata l’esposizione di animali al pubblico in
vetrina. E’ parimenti vietata l’esposizione di animali
all’esterno dei negozi sulla pubblica via.”.
10. Sostituisce il
comma 11: Eliminare la frase “sia in esposizione
che”.
11. Sostituisce il comma 12.
Titolo III - Cani
Articolo 20
- Divieto di detenzione a catena: modificato il comma 2 ed istituito ex-novo il
3.
2. Eliminare la frase “La lunghezza della catena non dovrà
essere inferiore a cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile
e tenuto conto del benessere animale.” e sostituire con: “La
lunghezza della catena deve essere pari ad almeno due (2) volte l’altezza
da terra del cavo aereo e comunque mai inferiore a cinque (5) metri. Ai cani
detenuti a catena deve essere assicurata la possibilità di movimento
libero per almeno 1 ora al giorno.”.
“3. Qualora il cane sia
detenuto in spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una
dimensione minima pari a quindici (15) metri quadrati per ogni capo di
età superiore ai 180 giorni.”.
Articolo 23 - Accesso negli
esercizi, uffici e mezzi pubblici: modificati i commi 1 e 2.
1. aggiungere la
frase “comprese le linee di metropolitana”.
2. “omissis...
i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso salvo diversa
indicazione, comunicata dal Responsabile della struttura tramite
l’affissione di apposito cartello esposto in modo visibile
all’ingresso. ...omissis” diventa “omissis... i cani
accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso salvo documentate
motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal Responsabile della struttura
tramite l’affissione di apposito cartello esposto in modo visibile
all’ingresso e previa comunicazione scritta all’Ufficio Tutela
Animali. ...omissis”.
Titolo V - Fauna selvatica ed esotica
Articolo
38 - Fauna selvatica: modificato il comma 9.
9. “Coloro che rinvengono
esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne
comunicazione entro 48 ore all’Ente Provincia che disporrà i
provvedimenti del caso.”, diventa: “Coloro che rinvengono esemplari
vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro
24 ore all’Ente Provincia che disporrà i provvedimenti del
caso.”.
Titolo VI - Altre specie animali
Articolo 40 - Della
popolazione di Columbia livia varietà domestica: modificati i commi 1, 2
ed istituito ex-novo il comma 3.
1. Dopo la frase “Ogni intervento
dovrà rispettare le regole di benessere degli animali” aggiungere:
“ed è comunque sempre vietato l’uso di dissuasori
anti-stazionamento costituiti da aghi metallici, eccetto che per accertate
esigenze di tutela igienico-sanitaria”.
2. “omissis... ad una
distanza non inferiore a 100 metri dai luoghi frequentati da soggetti
particolarmente a rischio ...omissis” diventa: “omissis... ad una
distanza non inferiore a 50 metri dai luoghi frequentati da soggetti
particolarmente a rischio ...omissis”.
“3. L’alimentazione
dei colombi, in ogni caso, su suolo privato e pubblico deve essere somministrata
in quantità tale da non richiamare un numero eccessivo di esemplari che
possono compromettere la civile coesistenza uomo-animale.”.
Articolo 41
- Detenzione di volatili ed animali acquatici: modificati i commi 2 e 3 e
istituito ex-novo il comma 4.
2. Dopo “omissis... alle caratteristiche
etologiche degli animali” aggiungere la frase: “ed avere la
dimensione minima pari a otto (8) volte l’apertura alare della specie di
maggiori dimensioni ivi detenuta”.
3. Dopo la frase “omissis...
la depurazione e l’ossigenazione dell’acqua” aggiungere la
frase: “e sono altresì vietati acquari
sferici”.
“4. Il volume dell’acquario non deve essere
inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali
ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a trenta (30)
litri d’acqua.”.
Il presente provvedimento, ed il regolamento
allegato (allegato 1), è stato trasmesso alla Consulta delle Associazioni
di Volontariato Animalista per il prescritto parere consultivo di competenza non
vincolante, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Regolamento della
Consulta delle Associazioni del Volontariato Animalista n. 323.
Ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, del Regolamento n. 323, si riporta il parere
espresso n. prot. 14252 del 16 novembre 2010:
“Ai sensi dell’
articolo 1, comma 2 del Regolamento n. 323, facendo seguito alla richiesta
ricevuta in data 3 novembre 2010, la Consulta delle Associazioni del
Volontariato Animalista della Città di Torino (di seguito
“Consulta”) esprime il proprio parere circa la proposta di modifica
del regolamento in oggetto così come proposto dal Settore
Sostenibilità Ambientale e Tutela Animali della Città di Torino a
seguito di analoga proposta della scrivente Consulta.
Il testo proposto dal
Settore Sostenibilità Ambiente e Tutela Animali:
1) non prevede alcune
proposte di modifica avanzate dalla Consulta;
2) prevede proposte di modifica
riportanti variazioni rispetto a quanto avanzato dalla Consulta;
3) prevede
proposte di modifica conformi a quanto avanzato dalla Consulta.
La Consulta
nell’Assemblea dell’’11 novembre 2010 ha espresso il proprio
seguente parere commentato e motivato:
PARERE CONSULTA SU PROPOSTA MODIFICA
REGOLAMENTO TUTELA ANIMALI N. 320
Articolo 17 Mostre, fiere, esposizioni e
circhi
Parere negativo sulla soppressione della proposta della Consulta di
modifica del comma 2 ed introduzione nuovi commi.
La Consulta non
conosce le motivazioni del parere della Divisione Affari Legali. Essendo la
materia controversa, a fronte di sentenze di segno opposto degli organi
giudicanti amministrativi, la Consulta ripropone il testo di modifica dalla
stessa predisposto.
Si ritiene che la formula dubitativa circa la
possibilità di eventuale soccombenza a fronte di ricorso al TAR riportata
sulla proposta di delibera di approvazione delle modifiche al Regolamento in
parola, con cui la Divisione Affari Legali motivi sommariamente le ragioni del
loro respingimento, esprima implicitamente la possibilità di orientamenti
giurisprudenziali favorevoli alle proposte presentate dalla
Consulta.
Articolo 40 - Della popolazione di Columba livia varietà
domestica
Parere negativo alla modifica al comma 1. Si ripropone il testo
proposto dalla Consulta.
Parere favorevole alle modifiche ai commi 2 e
3.
Dopo la frase “Ogni intervento dovrà rispettare le regole di
benessere degli animali” aggiungere: “ed è comunque sempre
vietato l’uso di dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi
metallici, eccetto che per accertate esigenze di tutela
igienico-sanitaria.”.
Tale formulazione differisce da quanto proposta
dalla scrivente Consulta, per l’aggiunta della frase “eccetto che
per accertate esigenze di tutela igienico-sanitaria.”.
Rileviamo che la
funzione dei suddetti dissuasori è unicamente l’inibizione alla
posa dei volatili, e tale funzione è parimenti assolta con uguale
efficacia dai dissuasori con aghi in materiale plastico.
I dissuasori
costituiti da aghi metallici provocano frequentemente ferite per infilzamento
dei volatili, a causa della loro acuminatezza e scarsa visibilità. Tale
pericolo è evitato con l’utilizzo di dissuasori con aghi in
materiale plastico, maggiormente arrotondati e visibili.
Fermo restando nel
merito quanto sopra riportato, rileviamo altresì che non è
indicato quali sarebbero i criteri di accertamento delle supposte esigenze di
tutela igienico-sanitaria nè è indicato il soggetto responsabile
per il loro accertamento.
Articolo 41 comma 5
Parere negativo alla mancata
introduzione del comma 5 nell’articolo 41.
Il Regolamento del mercato
ittico n. 328 all’articolo 18 comma 7 rimanda al Regolamento di Tutela
animali, quindi la materia deve essere normata nel Regolamento Tutela
Animali.
Inoltre nella proposta della Consulta si propongono divieti che
afferiscono anche alla vendita al dettaglio ed alla somministrazione di soggetti
terzi, mentre il Regolamento 328 si riferisce solo alla vendita
all’ingrosso all’interno dello stesso mercato ittico.
La Consulta
ripropone quindi l’introduzione del comma 5.
Articolo 41 - Detenzione
di volatili ed animali acquatici
Parere negativo al mancato recepimento delle
parole “ed etologiche” al comma 3.
Parere positivo
all’introduzione del divieto di acquari sferici al comma 3.
Parere
positivo alle modifiche ai commi 2 e 4.
3. Gli animali acquatici dovranno
essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle
esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate. In ogni acquario
devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione
dell’acqua e sono altresì vietati acquari sferici.
Il termine
“fisiologiche” restringe le cautele da adottarsi al solo fine della
sopravvivenza.
Il termine “etologiche” tutelerebbe minimamente
anche il rispetto delle esigenze di benessere e
comportamentali.
Articolo 43 - Definizione delle
sanzioni
Parere negativo alla mancata introduzione, al comma 1,
dell’indicazione del comma 2 dell’articolo 17, la cui violazione non
prevede sanzione. Si ripropone il testo della Consulta.
2. Si applica la
sanzione da un minimo di 80 Euro ad un massimo di 500 Euro per la violazione
dei seguenti articoli:
articolo 16;
articolo 17
comma 1 e 2;
articolo 27;
articolo 28
comma 3;
articolo 36
comma 1;
articolo 39
comma 4.
Parere negativo al mancato recepimento del nuovo comma 2:
2. Nel
caso di violazioni dell’articolo 17 comma 2, alla struttura circense
sarà anche negata la concessione di attendamento per un periodo di cinque
anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa.
La
sanzione accessoria proposta è giustificata dal suo maggiore potere
deterrente rispetto alla mera sanzione pecuniaria. A titolo di esempio tale
sanzione è attualmente in vigore nel Comune di Alessandria come prevista
dall’Ordinanza Sindacale n. 2 del 2 gennaio 2008 del Sindaco di
Alessandria.
Parere positivo per le restanti modifiche o testi ex novo in
merito alle proposte di modifiche agli articoli: 8 bis, 9, 15 bis, 16, 20, 23,
38.
La Consulta è disponibile ad inviare nuovamente i pareri
tecnico-scientifici su circhi, aragoste, sofferenza specie acquatiche.
Il
Presidente
Marco Francone”.
Alla luce di quanto sopra, il
Dirigente del Settore Sostenibilità Ambientale e Tutela Animali, con
lettera in data 16 dicembre 2010, acquisita a protocollo al nr. 16403, ha
trasmesso copia della proposta di deliberazione con la quale si intende
approvare la nuova stesura del Regolamento per la tutele ed il benessere degli
animali in Città.
Nell’ambito delle competenze riservate dal
Regolamento del Decentramento, ai sensi dell’art. 43, è pertanto
richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito
alla proposta di deliberazione in argomento.
La VI^ Commissione, competente
per materia, ha esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto la
nuova stesura del Regolamento comunale per la per la tutela ed il benessere
degli animali in Città nella seduta del 13 gennaio 2010
Sentite da
parte del Presidente della Consulta le motivazioni delle proposte di modifica
non accolte, come quella sotto riportata relativa all’importante 2°
comma dell’art. 17:
La Consulta animalista ritiene pienamente
legittima, da un punto di vista squisitamente giuridico oltre che sostanziale e
di merito, la proposta di modifica dell’articolo 17 c. 2 e ribadisce come
la proposta di articolo in esame, lungi dal vietare le attività circensi
in generale, si limiti a vietare l’utilizzo di alcuni animali per cui
è cristallizzata dall’organo scientifico di riferimento –
CITES - la loro incompatibilità (da confrontare con il dettato
dell’art 727 c.p. 2° comma ‘detenzione in condizioni
incompatibili’) rispetto all’attività circense mediante la
significativa locuzione
‘‘In particolare si raccomanda che in
futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui
modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura
mobile quali, ed in particolare
primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini,
foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe,
rapaci.’’.
Pertanto si chiede al Consiglio Comunale
di riconsiderare le sotto elencate proposte:
a) all’art. 17,
sostituire il punto 2 con:
“E’ fatto assoluto divieto sul
territorio comunale di utilizzare e/0 di esporre in attività di
spettacolo e/o intrattenimento, pubblico o privato, animali appartenenti alle
specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida
dell’Autorità scientifica CITES e, segnatamente: elefanti (tutte le
specie);felini(tutte le specie);orsi(tutte le specie);lupi(tutte le
specie);primati(tutte le specie);rinoceronti(tutte le specie);ippopotami(tutte
le specie)giraffe;foche(tutte le specie)otarie e leoni marini;cetacei(tutte le
specie);rapaci notturni e diurni. Il divieto di cui al punto 1 che precede si
estende alle iniziative aventi carattere meramente espositivo, anche se munite
delle autorizzazioni richieste per quanto attiene l’idoneità
igienico sanitaria delle strutture utilizzate.
A parziale deroga di quanto
stabilito nel comma 2 del presente articolo, è consentito
l’attendamento ai circhi aventi al seguito animali che appartengono
esclusivamente alle specie selvatiche ed esotiche espressamente individuate
infra e sempre che rispettino i requisiti strutturali sotto
indicati.”(omissis);
b) all’art. 23 comma 2: aggiungere
“ed aree cimiteriali”;
c) all’articolo 40 comma 1: si
ripropone il testo proposto dalla consulta;
d) all’articolo 41
comma 3: recepimento della parola “ etologiche”al posto di
fisiologiche
Inoltre relativamente alla Vigilanza ed alle Sanzioni, in
base all’esperienza, nella Commissione sono emerse preoccupazioni
relativamente alla loro efficacia richiamando la Città a maggiore
attenzione nell’attuarle.
La Circoscrizione IV che ha già preso
in considerazione la proposta del posizionamento nel proprio territorio delle
“bat box”, in questa occasione chiede all’Amministrazione di
estenderlo a tutta la Città perché posizionate in modo adeguato
sugli alberi o sulle pareti esterne delle case,possono offrire rifugio ai
pipistrelli, noti come efficienti ed innocui alleati nella lotta biologica alle
zanzare e agli insetti dannosi per le colture.
Tutto ciò
premesso
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri
Cavone, Maffei, Novo, Farano, per cui i Consiglieri presenti in aula al momento
del voto sono 19
d) all’articolo 41 comma 3: recepimento della parola “
etologiche”al posto di fisiologiche