Divisione
Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza
di Coordinamento Edilizia Privata
n. ord. 53
2010 08963/038
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14
MARZO 2011
(proposta dalla G.C. 28 dicembre 2010)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
BOERO Valter BONINO Gian Luigi BRESCIA Mario BRUNO Giuseppe Maurizio CANTORE Daniele CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino FERRANTE Antonio FIORINO Salvatore FREDA Paola FURNARI Raffaella |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo |
MORETTI Gabriele OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare SALINAS Francesco SALTI Tiziana SAVINI Manuela SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In
totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 44 presenti, nonché gli Assessori:
BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso -
SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: ANGELERI Antonello - CALGARO Marco - CERUTTI Monica - CUTULI Salvatore - GHIGLIA Agostino - PORCINO Gaetano - TRONZANO Andrea.
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr.
Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
Il
Regolamento Edilizio della Città è stato quindi oggetto di successive modifiche
ed integrazioni, con deliberazioni del Consiglio Comunale del 10 ottobre 2005
(mecc. 2005 05567/038), 20 marzo 2006 (mecc. 2006 00286/038) e 22 dicembre 2008
(mecc. 2007 07125/038), assunte anche per adeguare il regolamento a nuove
disposizioni sopraordinate in relazione alla composizione della Commissione
Edilizia e in materia energetico-ambientale.
Successivamente
a tali date, sono entrate in vigore ulteriori norme sopraordinate e, quindi, si
rende necessario procedere ad un nuovo adeguamento, inerente gli argomenti di
seguito riportati; inoltre, dopo alcuni
anni di applicazione, risulta opportuno inserire alcune precisazioni ed
apportare integrazioni di dettaglio a norme riguardanti alcuni specifici temi.
I - Adeguamento a nuove disposizioni
introdotte nel Regolamento edilizio tipo regionale.
Con
deliberazione del Consiglio Regionale 8 luglio 2009 n. 267-31038 è stata
introdotta, all'articolo 16 del Regolamento edilizio tipo regionale, la
metodologia di misurazione "lineare" delle distanze delle
costruzioni, in luogo del preesistente sistema "radiale".
I Comuni,
per garantire la conformità del proprio regolamento al testo del Regolamento
edilizio tipo regionale, devono, con apposito atto deliberativo, recepire
tale nuova modalità di misurazione nei
propri Regolamenti Edilizi.
E' quindi
necessario modificare l'articolo 16, comma 3, del vigente Regolamento Edilizio
della Città, nella parte in cui definisce che la distanza tra le costruzioni
(D), dalla costruzione al confine (Dc) e dalla costruzione al ciglio o confine
stradale (Ds), "è rappresentata dal raggio della minima circonferenza
avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro" sostituendo
tali definizioni con le nuove, introdotte dalla citata deliberazione del
Consiglio Regionale 8 luglio 2009 n. 267-31038 e precisamente:
"La
distanza tra:
a) filo di
fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra
costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento
minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
b) filo di
fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è
rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di
fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
c) filo di
fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla
lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della
costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di
una strada.".
II - Coordinamento
delle disposizioni comunali in materia di competenze sull'espressione dei
pareri in ambito paesaggistico.
La Legge Regionale
32/2008 - "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)" ha
adeguato la normativa regionale alle nuove disposizioni introdotte nel Codice
dal D.Lgs. n. 63 del 2008 e che prevedono l'istituzione di specifiche
Commissioni locali per il paesaggio.
Con
deliberazione del Consiglio Comunale, in data 23 febbraio 2009 (mecc. 2009
00508/038), è stata istituita la Commissione Locale per il Paesaggio, organo
indispensabile al fine di esercitare le funzioni sub delegate dalla Regione in
materia di autorizzazioni paesaggistiche, definendo, con la medesima
deliberazione, la composizione, le competenze nonché le modalità di
funzionamento, anche in riferimento al divieto di nuovi e maggiori oneri per la
finanza pubblica, imposto dal Decreto Legislativo 42/2004, e chiarendo, a tal
fine, che ai componenti di tale Commissione non può essere riconosciuto alcun
tipo di indennità per lo svolgimento dei compiti previsti.
La
Commissione Locale per il Paesaggio, pertanto, ha assunto integralmente le
funzioni esercitate, prima dell'entrata in vigore della sopra citata Legge
Regionale 32/2008, dalla Commissione Edilizia "integrata da un esperto in
materia di tutela e valorizzazione del paesaggio naturale ed urbano", a
cui precedentemente competeva l'espressione dei pareri sugli interventi edilizi
realizzati in aree soggette a vincolo paesaggistico, ora di competenza della
Commissione Locale per il Paesaggio.
Al fine di
garantire un opportuno coordinamento formale tra il Regolamento Edilizio della
Città che istituisce, assegna le competenze e dispone le modalità di
funzionamento della Commissione Edilizia e la citata disposizione comunale di
istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio, è opportuno abrogare
espressamente le prescrizioni ancora contenute nel vigente Regolamento Edilizio
e superate, come sopra descritto, dalle disposizioni sopravvenute.
Inoltre, al
fine di non determinare disparità di trattamento tra le due citate Commissioni,
si propone di non riconoscere, ai membri della Commissione Edilizia, alcun tipo di indennità per lo svolgimento
dei compiti previsti.
Occorre
pertanto apportare, nel vigente Regolamento Edilizio della Città, le seguenti
variazioni:
1. abrogare al
comma 2 dell'articolo 2 - Formazione della Commissione Edilizia - il contenuto
del punto "b)" che prevede, quale membro della Commissione Edilizia,
"un esperto in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio naturale
ed urbano per l'esercizio della sub delega di cui alla Legge Regionale
20/1989";
2. abrogare,
all'articolo 2, comma 2, ultimo capoverso, la lettera "b)", che
costituisce riferimento per la designazione di un membro supplente all'esperto
in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio naturale ed urbano, di cui
al precedente punto;
3. ridurre, per
effetto di quanto sopra riportato, il totale dei membri supplenti della
Commissione Edilizia, sostituendo, all'articolo 2, comma 2, ultimo capoverso,
la vigente parola "sette" con "sei";
4. dare formalmente
atto che le competenze in materia paesaggistica risultano esclusivamente in
capo alla Commissione Locale per il Paesaggio, sopprimendo, al primo comma
dell'articolo 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia - le parole: "o
alla preventiva autorizzazione in materia paesistico ambientale (subdelega
regionale in materia paesistico-ambientale) da parte dei competenti uffici
comunali", abrogando altresì, nel medesimo comma 1 dell'articolo 3,
l'intero testo del punto a) "interventi, anche riferiti a D.I.A., su
immobili ricadenti in aree soggette a vincolo paesistico ambientale di
legge;";
5. sopprimere,
all'articolo 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia - il testo
dell'intero comma 4 che recita:
"Per poter esprimere pareri in materia paesistico/ambientale,
nell'ambito delle funzioni subdelegate dalla Regione ai Comuni, la Commissione
deve essere costituita con la presenza del componente esperto in materia di cui
all'articolo 2 comma 2 punto b). La Commissione, nella sua composizione
integrata, esprime parere sia sotto il profilo paesistico ambientale sia sotto
il profilo della qualità architettonica ed edilizia.";
6. sopprimere,
all'articolo 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia - l'intero comma 12
che recita:
"Ai
componenti la Commissione Edilizia viene corrisposta un'indennità di presenza
per l'effettiva partecipazione ad ogni riunione, in misura determinata in base
alle disposizioni vigenti.".
III - Precisazioni e
variazioni di dettaglio.
Dopo alcuni anni di applicazione del nuovo Regolamento Edilizio della Città é emersa la necessità di inserire alcune precisazioni ed apportare integrazioni di dettaglio a norme riguardanti alcuni argomenti specifici che, fin dalle prime fasi di applicazione, hanno presentato maggiori difficoltà di coordinamento sia con le norme del Piano Regolatore Generale sia con altre disposizioni normative vigenti.
Tali
integrazioni e precisazioni riguardano, in particolare, i seguenti argomenti:
- Altezza dei fronti della costruzione
(articolo 13).
L'articolo 13 del vigente Regolamento Edilizio stabilisce le modalità di calcolo dei fronti della costruzione.
In particolare, ai commi 11 e 12, recita:
"11.
L'altezza massima dei fronti della costruzione Hf è determinata dalla larghezza delle vie pubbliche con le quali
confrontano e dalle dimensioni dei cortili o spazi liberi sui quali
prospettano.
12. Per quanto
concerne le vie pubbliche il valore risulta dalle seguenti formule:
- per vie di
larghezza L fino a 12,40 m.
- Hf = 1,5 L
- per vie di
larghezza L superiore a 12,40 m.
- Hf = 14,50 +
L/3
- per vie,
corsi o piazze di larghezza L non inferiore a 18 m.
- Hf = 1,1
(14,50 + L/3)
Dove:
L è la
larghezza della via, corso o piazza risultante dalle previsioni del PRG, compresa
l'eventuale fascia centrale prevista a verde e gli eventuali arretramenti
destinati a verde nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo articolo
29.".
Tali formule hanno rappresentato, nel tempo, le principali regole per la determinazione dell'altezza massima degli edifici, sia nei confronti delle vie pubbliche sia nei confronti delle vie private.
Si ritiene pertanto opportuno precisare, al comma 11 del medesimo articolo 13, che tali formule valgono anche in caso di fabbricati confrontanti vie private, inserendo tale chiarimento; il comma 11 risulterebbe, pertanto, così articolato:
"11.
L'altezza massima dei fronti della costruzione Hf è determinata dalla larghezza
delle vie pubbliche o private con le quali confrontano e dalle dimensioni dei
cortili o spazi liberi sui quali prospettano.".
Inoltre, il primo periodo del comma 19 stabilisce che:
"19.
Hf non può superare il valore massimo di m. 27,50 salvo il caso in cui
l'ampiezza L della via pubblica di confrontanza sia di almeno metri 35 nel qual
caso Hf può raggiungere il valore massimo di metri 35;".
Il testo del suddetto comma, nel caso di vie con larghezza superiore a metri 35, non definisce espressamente le modalità con le quali si determina l'altezza massima delle costruzioni.
In tali casi, per prassi da anni consolidata, gli Uffici preposti alle verifiche di conformità dei progetti edilizi hanno utilizzato la stessa regola di proporzionalità prevista dal citato comma 12 verificando, altresì il rispetto della larghezza minima dei cortili prevista dall'articolo 40.
Al fine di definire in modo univoco le suddette modalità, risulta opportuno inserire, all'interno del comma 19, tali precisazioni e, inoltre, in analogia a quanto sopra riportato, introdurre il riferimento anche alle vie private. Il primo periodo del comma 19, pertanto, risulterebbe così articolato:
"19. Hf non può superare il valore massimo di
metri 27,50 salvo il caso in cui l'ampiezza L della via pubblica o privata di
confrontanza sia di almeno metri 35 nel qual caso Hf può raggiungere il valore
massimo di metri 35, fermo restando il
rispetto della relativa regola
di cui al comma 12 e le verifiche di cui all'articolo 40 comma 4;".
Inoltre,
sempre in materia di altezza dei
fabbricati, il vigente comma 17 dell'articolo 13 dispone che:
"L'altezza
Hf può essere superata in alcune parti di ciascuna facciata di non oltre 4,00
m., purché l'eccedenza che ne risulta sia compensata da corrispondente
riduzione in altra parte della stessa facciata."
La norma, che ha la finalità di consentire un margine di libertà compositiva delle facciate in progetto, ha presentato alcuni dubbi interpretativi in quanto, in particolare, non definisce chiaramente quale sia il valore massimo di altezza consentito in riduzione, a compenso della relativa eccedenza, vincolata ad un'altezza massima di metri 4.
Si propone,
pertanto, di sostituire il comma 17 con il seguente:
"L'altezza
Hf può essere superata, in alcune parti di ciascuna facciata, di non oltre 4,00
m. purché l'eccedenza di superficie che ne risulta sia compensata da
corrispondente riduzione, in altra parte della stessa facciata. Tale riduzione
dovrà essere determinata con altezza non superiore al doppio di quanto
incrementato.".
- Volume della costruzione (Articolo 20).
L'articolo
20 del vigente Regolamento descrive le modalità di calcolo del volume delle
costruzioni.
Ai sensi
dell'articolo 41 sexies della Legge n. 1150 del 1942, e successive modifiche e
integrazioni, nelle nuove costruzioni devono essere riservati appositi spazi da
destinare a parcheggio, in misura non inferiore a 1 mq. ogni 10 mc. di volume.
Il vigente
PRG prevede, in genere, che la realizzazione dei parcheggi possa avvenire
esclusivamente nel sottosuolo o in appositi locali edificati in cortina
edilizia. Interventi edilizi con
modestissimi incrementi volumetrici risultano fortemente penalizzati
dall'obbligo di realizzazione di tali spazi per parcheggi.
Si ritiene
opportuno, pertanto, introdurre nel Regolamento Edilizio, la soglia minima,
pari a 120 mc. di incremento
volumetrico complessivo (corrispondente a 12 mq. di superficie a parcheggio),
al di sotto della quale non debbano essere riservati spazi a parcheggio.
Si intende, quindi, integrare l'articolo 20 del vigente Regolamento Edilizio con il seguente nuovo comma:
"4.
Incrementi volumetrici, non reiterabili, inferiori a 120 mc. non richiedono il
reperimento dei corrispondenti spazi a parcheggio. In caso di superamento di
tale soglia, anche a seguito di più
interventi successivi, dovranno essere reperiti gli spazi a parcheggio relativi
al totale degli incrementi volumetrici effettuati."
- Raccolta differenziata dei rifiuti
solidi urbani (articolo 31, commi 6, 7, e 8).
Il vigente
Regolamento Edilizio richiede, nel caso di interventi di nuova costruzione o di
integrale ristrutturazione edilizia, che sia prevista la realizzazione di
appositi locali, con superficie non inferiore a 0,005 volte la Sul
dell'edificio di riferimento, con un
minimo di mq. 4, di norma accessibili direttamente dalla via pubblica, da
riservare esclusivamente ai contenitori destinati alla raccolta differenziata
dei rifiuti solidi urbani. Tali locali, con caratteristiche tecniche definite
al comma 7, qualora siano realizzati in apposite costruzioni nei cortili,
possono andare in deroga al rapporto di copertura di cui all'articolo 40, comma 3.
Al fine di
agevolare la realizzazione di detti locali in tutti gli edifici esistenti e non
ancora adeguati a tale prescrizione, pare opportuno estendere, anche ove non
espressamente prescritta, l'applicazione della sopra citata deroga al rapporto
di copertura.
Sempre nel
caso di suddetti edifici, si ritiene inoltre opportuno consentire la
delimitazione di spazi nei cortili, anche sistemati a verde privato, destinati
ad ospitare i contenitori della raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani. Tali spazi, con superficie massima pari a 0,005 volte la Sul
dell'edificio di riferimento, potranno
essere pavimentati nonché coperti, con tettoie o pensiline, in deroga al
rapporto di copertura, alla distanza dai confini e dai fabbricati, fermo
restando quanto stabilito in materia dal Codice Civile e dal D.M. 1 aprile
1968, in merito alle distanze tra pareti finestrate.
Si ritiene pertanto opportuno inserire, all'articolo 31, il seguente comma 8 bis:
"8
bis. Negli edifici esistenti e non ancora adeguati alla prescrizione di cui al
precedente comma 6, anche ove non espressamente prescritta, é consentita, nelle
aree di cortile non destinate a verde privato, la realizzazione dei sopra
citati locali, in deroga al rapporto di copertura. In tali edifici é
consentita, inoltre, la delimitazione di spazi nei cortili, anche sistemati a
verde privato, destinati ad ospitare i contenitori della raccolta differenziata
dei rifiuti solidi urbani. Tali spazi, con superficie massima pari a 0,005
volte la Sul dell'edificio di
riferimento, potranno essere pavimentati nonché coperti, con tettoie o
pensiline, in deroga al rapporto di
copertura, alle distanze dai confini e dai fabbricati. Resta confermato, in
tutti i casi, quanto stabilito in materia dal Codice Civile e dal D.M. 1 aprile
1968 in merito alle distanze tra pareti finestrate."
- Altezza interna dei locali (articolo
36/a).
Il comma 5 dell'articolo 36/a del vigente Regolamento prevede che nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo o alla permanenza, anche non continuativa, di persone non sia consentito che alcuna parete abbia altezza, tra pavimento e soffitto, inferiore a m. 1,80.
Al fine di
armonizzare il regolamento con le vigenti norme in materia igienico-sanitaria
si ritiene opportuno sostituire il valore "metri 1,80" con il valore
"metri 2,00".
Sempre al
comma 5 dell'articolo 36/a, il Regolamento prevede che, per gli edifici
costruiti in fregio a vie o piazze, al piano terreno, anche quando realizzato
con pilotis, l'altezza all'intradosso del soffitto, non sia minore di metri
4,00 dal livello del marciapiede.
Nella
porzione di città a levante del fiume Po, ai sensi dell'articolo 13, comma 19,
del Regolamento, l'altezza massima delle fronti della costruzione non può
superare il valore massimo, storicamente consolidato, di metri 15,00, anche nel
caso in cui l'ampiezza della via pubblica consentirebbe altezze dei fabbricati
superiori; in tale parte della città, inoltre, non sono consentiti piani
arretrati.
Il
combinato disposto delle due norme sopra richiamate non consente la
realizzazione di fabbricati con un numero di piani che permetta lo sfruttamento
completo della altezza massima consentita, producendo in tal modo discontinuità
rispetto all'altezza storicamente consolidata dei fabbricati.
Al fine di
superare tale situazione, si ritiene opportuno consentire, esclusivamente in
tale porzione del territorio, la realizzazione di locali al piano terreno
destinati ad uso abitativo o alla permanenza, anche non continuativa, di
persone esclusi, pertanto, i piani pilotis - con altezza minima all'intradosso
di metri 2,7 in luogo degli attuali metri 4.
Si propone, pertanto, di integrare l'articolo 36/a, comma 5, con il seguente periodo:
"Per
gli edifici costruiti in fregio a vie o piazze posti nella porzione di Città a
levante del fiume Po, nel caso in cui il piano terreno sia destinato a locali
ad uso abitativo o alla permanenza, anche non continuativa di persone, l'altezza all'intradosso del soffitto non
deve risultare minore di metri 2,7.".
- Caratteri delle unità immobiliari:
aerazione ed illuminazione (articolo 36/c).
L'articolo
36/c, comma 4, prescrive che tutti i servizi igienici siano preceduti da un
locale disimpegno aerato, anche meccanicamente, con superficie minima di mq.
1,1 e lato minimo non inferiore a metri 0,90, con eccezione per il secondo
servizio igienico ad uso esclusivo di stanza da letto.
Sulla
scorta dell'esperienza acquisita da parte degli Uffici preposti alle verifiche
di conformità dei progetti edilizi, si ritiene utile precisare che l'obbligo di
un locale disimpegno aerato, riguarda sia la destinazione residenziale sia
qualsiasi altra destinazione d'uso dell'unità immobiliare.
Si ritiene
opportuno, quindi, introdurre nel citato all'articolo 36/c, comma 4, terzultimo
periodo, dopo le parole "I servizi igienici" le parole "posti in
unità immobiliari ove è prevista la presenza continuativa di persone, a qualsiasi
uso destinate,".
- Coperture,
abbaini e terrazzini sulle falde dei tetti, canali di gronda e pluviali
(articolo 39).
L'articolo
39, comma 3, che norma gli abbaini e i terrazzini nelle falde del tetto
dispone:
"3.
Gli abbaini e i terrazzini nelle falde dei tetti dovranno risultare allineati
con le sottostanti aperture ed avere serramenti di larghezza non superiore a
quelli sottostanti mentre la dimensione totale della fronte
dell'abbaino/terrazzino non dovrà superare m. 1,80. In ogni caso non si dovrà interrompere
la continuità del cornicione e gli abbaini dovranno risultare di altezza
congruamente inferiore al colmo e non interessare le travi cantonali o gli
spigoli del tetto.".
Al fine di
garantire una migliore tutela delle caratteristiche geometriche dei tetti nei
quali sia gli abbaini sia i terrazzini si collocheranno, si ritiene opportuno
sostituire il secondo periodo del medesimo comma 3, con il seguente:
"Gli
abbaini e i terrazzini nelle falde dei tetti, inoltre, non dovranno
interrompere la continuità del cornicione e dovranno avere altezza congruamente
inferiore al colmo, senza interessare le travi cantonali o gli spigoli del
tetto.".
- Cortili e cavedi (Articolo 40).
L'articolo
40 del vigente Regolamento definisce le caratteristiche e le dimensioni che
devono assumere i cortili, con particolare riferimento all'altezza dei
fabbricati che su essi prospettano.
In
particolare il comma 4 prevede che:
"4.
Ciascun fronte dei fabbricati verso cortile deve prospettare su uno spazio
libero di ampiezza media almeno uguale ai 4/5 dell'altezza del fronte stesso,
considerando a questo effetto come spazio libero anche quello occupato da bassi
fabbricati di altezza H non superiore a m. 4,50, e non tenendo conto dei muri
divisori tra diversi cortili purché di altezza non superiore a m. 4,50.
Ai fini
delle verifiche di cui sopra saranno considerate le porzioni di cortile delle
proprietà confinanti, libere o occupate da bassi fabbricati, realizzati in base
agli strumenti urbanistici vigenti o in dipendenza di atti di vincolo
regolarmente trascritti a favore della Città.".
Sulla
scorta dell'esperienza acquisita da parte degli Uffici preposti alle verifiche
di conformità dei progetti edilizi ed al fine di rendere maggiormente chiara la
norma, si ritiene opportuno precisare che possono essere considerate
"spazi liberi" le porzioni di cortile delle proprietà confinanti nei
seguenti casi: 1) se, in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento del
rilascio del titolo abilitativo, risultino edificabili esclusivamente con bassi
fabbricati; 2) qualora esterne alla fascia riservata all'edificazione, allorché
quest'ultima sia prevista dagli strumenti urbanistici vigenti al momento del
rilascio del titolo abilitativo; 3) in dipendenza di atti di vincolo
regolarmente trascritti a favore della Città.
Si ritiene
opportuno, pertanto, sostituire il comma 4, secondo periodo, dell'articolo 40,
con il seguente:
"Ai
fini delle verifiche di cui sopra, saranno considerate le porzioni di cortile
delle proprietà confinanti, libere o occupate da bassi fabbricati, nei seguenti
casi:
- qualora
edificabili esclusivamente con bassi fabbricati in base agli strumenti
urbanistici vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo;
- esterne alla
fascia riservata all'edificazione, allorché quest'ultima sia prevista dagli
strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo;
- in dipendenza
di atti di vincolo regolarmente trascritti a favore della Città.".
- Numeri civici e impianti di
videocitofonia (articolo 44).
L'articolo
44 del vigente Regolamento definisce le modalità di assegnazione, collocazione,
variazione dei numeri civici, nonché la tipologia degli impianti di citofonia.
In
particolare il comma 2 prevede che:
"2. Il
numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad
altezza variabile da metri 1,50 a metri 3,00 - e deve essere mantenuto
perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile. Nella
parte superiore della pulsantiera citofonica devono essere riportati il nome della
via ed il numero civico debitamente illuminati".
Per meglio
precisare l'ambito di applicazione inerente le caratteristiche degli impianti
citofonici si ritiene opportuno eliminare l'ultimo periodo del comma 2 ed
inserirlo alla fine del comma 6, che risulterà, pertanto, così formulato:
"6.
Negli interventi di nuova costruzione, di integrale ristrutturazione edilizia
ed in caso di nuova installazione o di rifacimento completo dell'impianto di
citofonia esistente, dovranno essere installati impianti di videocitofonia al
servizio di ogni unità immobiliare. Nella parte superiore della pulsantiera
citofonica devono essere riportati il nome della via ed il numero civico
debitamente illuminati.".
- Passi carrabili (articolo 47).
L'articolo
47 del vigente Regolamento definisce le caratteristiche dei passi carrabili. In
particolare il comma 4 prevede che:
"4.
Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere
inferiore a 3,00 metri e superiore a 6,00 metri, la distanza da un altro passo
carrabile non deve essere inferiore a 8,00 metri e la distanza dal confine con
proprietà private non deve essere inferiore a 1,00 metri.".
Con
l'entrata in vigore, il 1 luglio 2009, di nuove e più severe norme sulle
modalità di calcolo e dimensionamento delle strutture, di cui al Decreto del
Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove
norme tecniche per le costruzioni", é stata segnalata dai progettisti, una
diffusa difficoltà a realizzare strutture, in particolare per edifici multipiano,
con luci libere di 6 metri, come richiesto dalla citata norma in caso di
accessi con due rampe carrabili affiancate di larghezza minima di metri 3,
prive di sostegni centrali.
Si ritiene,
quindi, opportuno consentire un incremento della larghezza massima del passo
carrabile, fino a 6,5 metri, nel caso in cui si preveda due diverse corsie o
rampe carrabili finalizzate a servire parti differenti del fabbricato.
Sulla scorta dell'esperienza acquisita da parte degli Uffici preposti alle verifiche di conformità dei progetti edilizi, inoltre, risulta inopportuno l'obbligo di distanza minima dal confine di proprietà private, pari a metri 1, riportato nel medesimo comma, in quanto provoca la realizzazione di angoli "morti", privi di alcuna funzione ma realizzati al solo fine di rispetto della norma. Si ritiene, pertanto, opportuno sopprimere l'obbligo del rispetto di tale distanza minima.
Sempre
sulla scorta dell'esperienza acquisita occorre, inoltre, precisare che
"... la distanza da un altro passo carrabile ..." riportata nella norma debba riferirsi ad
altro passo carrabile della stessa proprietà, in quanto il rispetto
generalizzato di tale norma, in particolare nei tessuti urbani con presenza di
lotti di limitate dimensioni, porterebbe, in numerosi casi, all'impossibilità
di realizzazione di passi carrabili per i nuovi edifici.
Per quanto
sopra riportato, si ritiene opportuno sostituire integralmente il vigente comma
4 dell'articolo 47 con il seguente:
"4.
Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere
inferiore a 3,00 metri e superiore a 6,50 metri; la distanza da un altro passo
carrabile relativo al medesimo lotto fondiario non deve essere inferiore a 8,00
metri.".
- Terrazzi, verande, e serre accessorie alle abitazioni (articolo 58)
Con deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009 n. 43-11965 sono state approvate le "Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e serre solari" in attuazione alla Legge Regionale 28 maggio 2007 n. 13.
Per quanto riguarda il tema specifico delle serre solari, la Civica Amministrazione, al fine di garantire la tutela del contesto architettonico consolidato della Città, ed in particolare di quello percepibile da spazio pubblico, ritiene opportuno consentire la realizzazione di tali serre solari nelle stesse parti di edifici in cui il vigente P.R.G. prevede la realizzazione delle verande accessorie alle abitazioni.
A tal fine, si rende necessario introdurre all'articolo 58 il seguente comma 8:
"8. A tutela del contesto architettonico consolidato della Città, le serre finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare ed all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico che, ai sensi di norme sovraordinate, sono escluse dai computi relativi a parametri edilizi o urbanistici, possono essere realizzate, con le caratteristiche introdotte dalle sopra citate norme, nelle stesse parti di edifici in cui è ammessa la realizzazione delle verande e delle serre di cui al precedente comma 5.
I progetti unitari, previsti in caso di edifici con pluralità di unità immobiliari, devono garantire la realizzazione di serre e verande con caratteristiche estetiche uniformi e coerenti con l'aspetto architettonico dell'edificio.".
- Ricostruzione
di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali
(articolo 69).
L'articolo
69 del Regolamento Edilizio introduce la facoltà "dell'Autorità
comunale" di consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le
prescrizioni del presente regolamento e/o del Piano Regolatore, di edifici
accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali
eccezionali o di fatti derivanti da causa di forza maggiore o atti accertati,
dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
In base
all'esperienza acquisita da parte degli Uffici preposti alle verifiche di
conformità dei progetti edilizi, si ritiene opportuno precisare, al comma 1,
che tale facoltà - in analogia ad altre forme di "deroga" - spetti al
Consiglio Comunale, nonché consentire un periodo di tempo maggiore per la
richiesta di ricostruzione, estendendo il termine da "un anno" a
"cinque anni", ammettendo
infine, in fase di ricostruzione, gli adeguamenti previsti dalle norme in
materia di risparmio energetico, con riferimento agli interventi di
ristrutturazione edilizia vigenti al momento della richiesta.
Per quanto
sopra riportato, si ritiene opportuno:
- sostituire al
comma 1, la locuzione "dell'Autorità comunale" con "del
Consiglio Comunale";
- introdurre,
al comma 2 il seguente periodo "fatti salvi gli adeguamenti previsti dalle
norme in materia di risparmio energetico vigenti al momento della richiesta,
con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia";
- sostituire, al comma 3, le parole
"un anno" con "cinque anni".
Infine,
in seguito all'evoluzione della normativa sovraordinata in tema di risparmio
energetico nonché alla necessità di recepire all'interno dell'Allegato
Energetico la scheda relativa al recupero dei sottotetti finalizzato al
contenimento del consumo energetico, di cui alla variante n. 189 al P.R.G.
vigente, si rende necessario apportare numerose modifiche al testo
dell'Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio della Città di
Torino, che occorre, pertanto, sostituire integralmente.
Si dà atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 43 del
Regolamento del Decentramento, tale proposta di deliberazione, ravvisandosi
carenza diretta di interesse circoscrizionale, non viene trasmessa alle
Circoscrizioni per l'acquisizione del parere.
Tutto ciò premesso,
Visto il P.R.G., approvato
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi nella parte
narrativa che qui integralmente si richiamano:
1) di
approvare le seguenti modifiche al Regolamento Edilizio relative agli articoli
2, 3, 4, 13, 16, 20, 31, 36a), 36c), 39, 40, 44, 47, 58, 69 ed all'Allegato
Energetico Ambientale:
articolo
2 comma 2
- abrogare il
contenuto del punto "b)" che prevede, quale membro della Commissione
Edilizia "un esperto in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio
naturale ed urbano per l'esercizio della sub delega di cui alla Legge Regionale
20/1989";
- abrogare la
lettera "b)" all'ultimo capoverso che costituisce riferimento per la
designazione di un membro supplente all'esperto in materia di tutela e
valorizzazione del paesaggio naturale ed urbano, di cui al precedente punto;
- sostituire,
all'ultimo capoverso, la parola "sette" con la parola
"sei", in ragione della riduzione del totale dei membri supplenti
della Commissione Edilizia;
articolo
3 comma 1
- sopprimere il
periodo "... o alla preventiva autorizzazione in materia
paesistico-ambientale (subdelega regionale in materia paesistico-ambientale) da
parte dei competenti uffici comunali";
- abrogare
l'intero contenuto del punto "a)";
articolo
4 comma 4
- sopprimere l'intero testo del comma;
articolo
4 comma 12
- sopprimere l'intero testo del comma;
articolo
13 comma 11
- inserire, dopo la locuzione "...
delle vie pubbliche ...", le parole "o private";
articolo
13 comma 17
- sostituire il
testo dell'intero comma con il seguente: "L'altezza Hf può essere
superata, in alcune parti di ciascuna facciata, di non oltre 4,00 metri,
purché l'eccedenza di superficie che ne
risulta sia compensata da corrispondente riduzione, in altra parte della stessa
facciata. Tale riduzione dovrà essere determinata con altezza non superiore al
doppio di quanto incrementato.";
articolo
13 comma 19
- sostituire il
testo dell'intero comma con il seguente: "Hf non può superare il valore
massimo di metri 27,50 salvo il caso in cui l'ampiezza L della via pubblica o
privata di confrontanza sia di almeno metri 35 nel qual caso Hf può raggiungere
il valore massimo di metri 35, fermo
restando il rispetto della relativa regola di cui al comma 12 e le verifiche di
cui all'articolo 40 comma 4.";
articolo
16 comma 3
- sostituire il testo dei punti a), b),
c), con il seguente:
a) filo di
fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra
costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento
minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
b) filo di
fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è
rappresentato dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di
fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
c) filo di
fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla
lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della
costruzione ed il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di
una strada.";
articolo
20
- aggiungere il
seguente nuovo comma: "4. Incrementi volumetrici, non reiterabili,
inferiori a 120 mc. non richiedono il reperimento dei corrispondenti spazi a
parcheggio. In caso di superamento di tale soglia, anche a seguito di più
interventi successivi, dovranno essere reperiti gli spazi a parcheggio relativi
al totale degli incrementi volumetrici effettuati.";
articolo
31
- inserire il
seguente comma 8 bis:
"8
bis. Negli edifici esistenti e non
ancora adeguati alla prescrizione di cui al
precedente comma 6, anche ove non espressamente prescritta, é
consentita, nelle aree di cortile non destinate a verde privato, la
realizzazione dei sopra citati locali, in deroga al rapporto di copertura. In
tali edifici é consentita, inoltre, la delimitazione di spazi nei cortili,
anche sistemati a verde privato, destinati ad ospitare i contenitori della
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Tali spazi, con superficie
massima pari a 0,005 volte la Sul dell'edificio di riferimento, potranno essere
pavimentati nonché coperti, con tettoie o pensiline, in deroga al rapporto di
copertura, alle distanze dai confini e dai fabbricati .Resta confermato, in
tutti i casi, quanto stabilito in
materia dal Codice Civile e dal D.M. 1 aprile 1968 in merito alle distanze tra
pareti finestrate.";
articolo
36/a comma 5
- sostituire, al quarto rigo, le parole
"metri 1,80" con le parole "metri 2,00";
- inserire, al
termine del comma, il seguente periodo: "Per gli edifici costruiti in
fregio a vie o piazze posti nella porzione di Città a levante del fiume Po, nel
caso in cui il piano terreno sia destinato a locali ad uso abitativo o alla
permanenza, anche non continuativa, di persone, l'altezza all'intradosso del
soffitto non deve risultare minore di
metri 2,7.";
articolo
36/c comma 4
- inserire nel
terzultimo periodo, dopo le parole "I servizi igienici ", la seguente
frase: " posti in unità immobiliari ove è prevista la presenza continuativa
di persone, a qualsiasi uso destinate,";
articolo
39 comma 3
- sostituire il
testo del secondo periodo con il seguente: "Gli abbaini e i terrazzini
nelle falde dei tetti, inoltre, non dovranno interrompere la continuità del
cornicione e dovranno avere altezza congruamente inferiore al colmo, senza
interessare le travi cantonali o gli spigoli del tetto.";
articolo
40 comma 4
- sostituire il
testo del secondo periodo con il seguente: "Ai fini delle verifiche di cui
sopra, saranno considerate le porzioni di cortile delle proprietà confinanti,
libere o occupate da bassi fabbricati, nei seguenti casi:
- qualora
edificabili esclusivamente con bassi fabbricati in base agli strumenti
urbanistici vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo;
- esterne alla
fascia riservata all'edificazione, allorché quest'ultima sia prevista dagli
strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo;
- in dipendenza
di atti di vincolo regolarmente trascritti a favore della Città.";
articolo 44 comma 2
- sopprimere il testo dell'ultimo periodo, da "Nella parte superiore della pulsantiera ..." a "... debitamente illuminati.";
articolo 44 comma 6
- inserire alla fine del testo il seguente periodo: "Nella parte superiore della pulsantiera citofonica devono essere riportati il nome della via ed il numero civico debitamente illuminati.";
articolo
47 comma 4
- sostituire il
testo dell'intero comma con il seguente: "Nelle nuove costruzioni la
larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 3,00 metri e
superiore a 6,50 metri; la distanza da un altro passo carrabile relativo al
medesimo lotto fondiario non deve essere inferiore a 8,00 metri.";
articolo
58 comma 8
- inserire il
seguente comma 8:
"8. A tutela del contesto architettonico
consolidato della Città, le serre finalizzate alla captazione diretta
dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento
termico che, ai sensi di norme sovraordinate, sono escluse dai computi relativi
a parametri edilizi o urbanistici, possono essere realizzate, con le
caratteristiche introdotte dalle sopra citate norme, nelle stesse parti di
edifici in cui è ammessa la realizzazione delle verande e delle serre di cui al
precedente comma 5.
I progetti
unitari, previsti in caso di edifici con pluralità di unità immobiliari, devono
garantire la realizzazione di serre e verande con caratteristiche estetiche
uniformi e coerenti con l'aspetto architettonico dell'edificio.";
articolo
69 comma 1
- sostituire,
all'inizio del primo periodo, la locuzione "dell'Autorità comunale"
con la locuzione "del Consiglio Comunale";
articolo
69 comma 2
- inserire alla
fine del primo periodo, dopo le parole "... e distanze dai confini;" il
seguente testo: "fatti salvi gli adeguamenti previsti dalle norme in
materia di risparmio energetico vigenti al momento della richiesta, con
riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia.";
articolo
69 comma 3
- sostituire,
all'interno del secondo periodo, le parole "... un anno ..." con le
parole "... cinque anni ...";
Allegato
Energetico Ambientale
- sostituire il
vigente Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio della Città di
Torino con il "nuovo" Allegato Energetico Ambientale al Regolamento
Edilizio della Città di Torino (all. 1 - n. );
2) di dare atto
che le modifiche al Regolamento Edilizio illustrate nella presente
deliberazione sono conformi al Regolamento Tipo formato dalla Regione e sono
pertanto soggette alle procedure approvative di cui ai commi 3, 4 e 10
dell'articolo 3 della Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19;
3) di dare atto
che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento,
tale proposta di deliberazione, ravvisandosi carenza diretta di interesse
circoscrizionale, non viene trasmessa alle Circoscrizioni per l'acquisizione
del parere;
4) di dare atto
che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che, quindi, non
è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto non comporta effetti
diretti o indiretti sul bilancio;
5) di dichiarare,
attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
per
L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
E
ALL'EDILIZIA PRIVATA
F.to
Chiamparino
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE COORDINATORE
EDILIZIA
PRIVATA
F.to
Cortese
IL
DIRIGENTE
SETTORE
DENUNCE INIZIO ATTIVITA'
F.to
Demetri
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano
assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Brescia
Mario, Cantore Daniele, Fiorino Salvatore, Freda Paola, Furnari Raffaella,
Galasso Ennio Lucio, Lospinuso Rocco, Mauro Massimo, Salti Tiziana, Savini
Manuela, Scanderebech Federica, Troiano Dario, il Vicepresidente Ventriglia
Ferdinando
PRESENTI
31
VOTANTI
30
ASTENUTI
1:
Boero
Valter
FAVOREVOLI
26:
Bonino
Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, il
Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Gallo Domenico,
Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis
Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano,
Lonero Giuseppe, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi
Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio, Zanolini
Carlo
CONTRARI
4:
Cassano
Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Ferrante Antonio, Silvestrini Maria
Teresa
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale
sopra emendato.
Il Presidente pone in
votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Risultano
assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Brescia
Mario, Cantore Daniele, Fiorino Salvatore, Freda Paola, Furnari Raffaella,
Galasso Ennio Lucio, Lospinuso Rocco, Mauro Massimo, Salti Tiziana, Savini
Manuela, Scanderebech Federica, Troiano Dario, il Vicepresidente Ventriglia
Ferdinando
PRESENTI
31
VOTANTI
30
ASTENUTI
1:
Boero
Valter
FAVOREVOLI
26:
Bonino
Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, il
Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Gallo Domenico,
Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis
Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano,
Lonero Giuseppe, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi
Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio, Zanolini
Carlo
CONTRARI
4:
Cassano
Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Ferrante Antonio, Silvestrini Maria
Teresa
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del
provvedimento.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Penasso
IL PRESIDENTE
Castronovo