Divisione Suolo Pubblico e Arredo Urbano
n. ord. 75
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21
MARZO 2011
(proposta dalla G.C. 21 dicembre 2010)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
BOERO Valter BONINO Gian Luigi BRESCIA Mario BRUNO Giuseppe Maurizio CALGARO Marco CANTORE Daniele CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FIORINO Salvatore |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare SAVINI Manuela SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 43 presenti,
nonché gli Assessori: BORGOGNO Giuseppe - DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido
- SBRIGLIO Giuseppe - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: ANGELERI Antonello - CERUTTI Monica - FREDA Paola - FURNARI Raffaella - GANDOLFO Salvatore - GHIGLIA Agostino - SALINAS Francesco - SALTI Tiziana.
Con la partecipazione del Vicesegretario Generale PICCOLINI
dr.ssa Carla.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE PARZIALI. APPROVAZIONE.
In
linea con il processo di progressivo adeguamento del Regolamento non soltanto
alle mutate condizioni di trasformazione economica ed urbanistica del
territorio, ma anche al rinnovato quadro normativo, occorre ora procedere
all'adeguamento del disposto normativo, nonché alla modifica di alcuni
coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazione, previsti
nell'allegato "A" lettera B, del vigente Regolamento C.O.S.A.P., in
relazione ai criteri contenuti negli articoli 8 e 10 del Regolamento stesso.
DISCIPLINA RATEAZIONE
Nell'ambito delle
norme introdotte in materia di efficienza amministrativa, con l'articolo 83 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito
in Legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 23, il legislatore ha disposto,
mediante l'abrogazione di parte del comma 1 e del comma 4-bis dell'articolo 19
del D.P.R. n. 602/1973, l'eliminazione dell'obbligo di prestare garanzia
fideiussoria o ipotecaria nel caso di richiesta di rateazione di somme iscritte
a ruolo relative alle imposte sui redditi.
Tenuto conto di
quanto affermato nella relazione tecnica presentata in occasione della
conversione in legge del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, si può sostenere
che l'eliminazione dell'obbligo di prestare garanzia fideiussoria comporta per
l'ente impositore la possibilità di incassare, seppure con gradualità, importi
il cui recupero coattivo, altrimenti, condurrebbe spesso al fallimento
dell'azienda e, quindi, alla sostanziale inesigibilità del credito.
La norma, essendo
riferita alla riscossione mediante ruolo delle imposte sul reddito, non trova
immediata applicazione alle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente locale.
Tuttavia, l'identità di ratio sottostante alla disposizione ne può legittimare
l'estensione alla disciplina dell'attività di riscossione del canone COSAP
anche al fine di uniformare la disciplina della rateazione del pagamento a
quanto già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 giugno
2010 (mecc. 2010 03111/013) relativamente alle entrate tributarie dell'ente.
Conseguentemente, nell'articolo 17 del Regolamento
C.O.S.A.P. "Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento" il
comma 7 viene abrogato.
DISCIPLINA RIMBORSI
Al comma 5 dell'articolo 16 è previsto che, in caso di
rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione, eseguito oltre i 180
giorni dalla richiesta, siano dovuti interessi calcolati in misura pari
all'interesse legale.
Il legislatore, con l'articolo 1 comma 164 della Legge
296/2006, in tema di rimborsi ai contribuenti di somme indebitamente versate
relative ai tributi locali, ha previsto un termine di centottanta giorni dalla
data di presentazione dell'istanza per l'effettuazione del rimborso e, con il comma 165, in tema di misura degli
interessi sui rimborsi di tributi locali, ha introdotto uno spread pari a tre
punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. La
stessa norma prevede inoltre che "interessi nella stessa misura spettano
al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data
dell'eseguito versamento".
Il vigente Regolamento C.O.S.A.P. all'articolo 17 comma 2
in tema di dilazioni, sospensioni e rateazioni dei pagamenti, già richiama le
disposizioni della citata Legge Finanziaria 2007. Il relativo recepimento
all'interno del Regolamento C.O.S.A.P. è giustificato dalla specifica natura
dell'entrata, che si configura come canone patrimoniale imposto disciplinato da
ampia potestà regolamentare riconosciuta all'Ente Locale ai sensi dell'articolo
52 del D.Lgs. 446/1997. Attualmente, tale recepimento si concreta limitatamente
alla disciplina delle rateazioni di pagamento, per le quali è infatti prevista
l'applicazione di interessi nella misura e con le modalità previste dalla legge
per i tributi locali. Al fine di garantire equità di trattamento nei rapporti
attivi e passivi con il contribuente, si ritiene di applicare, relativamente ai
rimborsi per versamenti indebiti del canone C.O.S.A.P., la misura degli
interessi prevista dalla citata norma, così come già richiamata dall'articolo
14 del Regolamento delle Entrate Tributarie della Città.
Al tal fine, si propone di modificare il comma 5
dell'articolo 16 introducendo l'espresso richiamo all'articolo 14 del
Regolamento delle Entrate Tributarie "Interessi sui provvedimenti di
rateazione e sui rimborsi", prevedendo altresì l'esecuzione degli stessi
nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda ai
sensi del comma 164 dell'articolo 1 Legge 296/2006.
Conseguentemente, il comma 5 dell'articolo 16 del
Regolamento C.O.S.A.P. viene così sostituito:
"Il rimborso di somme dovute da parte
dell'Amministrazione viene eseguito entro 180 giorni dalla richiesta e sono
dovuti interessi calcolati nella misura prevista dall'articolo 14 del
Regolamento delle Entrate Tributarie della Città.".
DISCIPLINA SANZIONI
Sempre in linea con le necessità di
adeguamento all'impianto normativo statale di riferimento, ma nell'ottica di
apportare, in sede applicativa, il rispetto dell'equità fra i molteplici
interlocutori della Pubblica Amministrazione, si rende opportuno contribuire ad
attenuare o ad eliminare le storture applicative, dovendo l'azione
amministrativa essere improntata all'imparzialità ed all'equità di trattamento,
come peraltro sancito nel disposto normativo contenuto nell'articolo 97 della
Costituzione italiana. Occorre pertanto apportare una precisazione alla
generica previsione dell'articolo 18 del vigente Regolamento C.O.S.A.P., con
riferimento al meccanismo di computo dell'indennità e della sanzione amministrativa pecuniaria applicate nei casi di
occupazioni abusive temporanee del suolo pubblico, ossia prive del titolo
concessorio legittimante l'occupazione, ovvero difformi dallo stesso (occupazioni
in eccedenza).
Le
storture applicative si riscontrano nel concreto, ad esempio, con riguardo alla
categoria dei traslocatori che, secondo i parametri di calcolo della sanzione,
attualmente si vedono addebitare una cifra decisamente sproporzionata, con
conseguente attivazione di frequenti ricorsi giurisdizionali ed inutile
aggravio indotto nella gestione interna del contenzioso a carico del Settore
Concessione Occupazione Temporanea Suolo Pubblico della Città, conducendo
infine - di fatto - in sede di definizione giudiziale in via equitativa, alla
riduzione dell'importo inflitto a titolo di ristoro per l'abuso.
Occorre
pertanto prevenire il conflitto, aderendo in linea sostanziale all'orientamento
giurisprudenziale maturato, di contenimento specifico dell'entità afflittiva, e
prevedere un correttivo nella presunzione dei trenta giorni di cui all'articolo
18, comma 2, lettera a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P., nel senso di
ammettere, in sede di computo dell'indennità di occupazione senza titolo, una
prova contraria certa e verificabile per le fattispecie che normalmente abbiano
una durata ragionevolmente più breve. A supporto di tale interpretazione,
soccorre il noto parametro ermeneutico dell'id quod plerumque accidit
("ciò che più frequentemente accade"), fondato sull'osservanza dei
normali accadimenti della prassi ordinaria.
Concretamente,
pertanto, l'articolo 18, comma 2, lettera a), a fine periodo, viene arricchito
di un ulteriore inciso, così formulato: "[?], fatta salva la prova certa contraria
per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più
breve.".
MOLTIPLICATORE EDICOLE
Un'ulteriore proposta di modifica
riguarda il coefficiente moltiplicatore per le occupazioni permanenti con
edicole per la vendita di giornali e riviste previsto nell'Allegato A, al punto
2 quater della lettera B del vigente Regolamento C.O.S.A.P. della Città.
Tale coefficiente, attualmente
previsto nella misura di 0,90 della tariffa ordinaria era stato introdotto nel
1999 e si differenziava da quello relativo all'occupazione dei chioschi per
somministrazione e commercio.
Con la presente deliberazione si
intende confermare la tipicità delle due occupazioni che si esprimono
attraverso diversi coefficienti ed intervenire mediante un ritocco in diminuzione
del coefficiente relativo all'occupazione dei chioschi/edicole.
Infatti, si ritiene che tale
intervento, seppur non di considerevole entità, consenta alle edicole di far
fronte con maggiori risorse alle difficoltà economiche più volte denunciate a
questa Amministrazione le quali, peraltro, mettono in serio pericolo la
presenza di un servizio così importante sul territorio.
A nostro avviso, si deve al contrario,
favorire una fitta rete di operatori per soddisfare pienamente l'esigenza
dell'informazione a mezzo stampa.
In
considerazione delle suddette motivazioni si propone di ridurre il coefficiente
moltiplicatore della tariffa ordinaria C.O.S.A.P. da 0,90 a 0,85 punti,
modificando conseguentemente il punto 2 quater della lettera B dell'Allegato
"A" al Regolamento C.O.S.A.P. della Città.
MOLTIPLICATORI FUORI AREA MERCATALE
Occorre inoltre prevedere la revisione
del moltiplicatore di cui all'Allegato "A", punto 7 della lettera B del
Regolamento C.O.S.A.P., con particolare riferimento alle occupazioni oggetto di
concessione per attività commerciale durante le partite del campionato di
calcio ed in occasione di eventi o manifestazioni che si svolgano nelle aree
individuate in prossimità del Palaolimpico o, occasionalmente, in altri luoghi.
La tariffa attualmente applicata per
determinare il canone di concessione si basa sul coefficiente 2,5. Si ritiene
tuttavia che, applicando quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del
Regolamento C.O.S.A.P., sussistano le condizioni per aumentare il coefficiente
moltiplicatore.
La presenza di numerose aree di suolo
pubblico destinate alle attività commerciali concentrate principalmente nelle
zone dove sono ubicati gli ingressi dello stadio o delle strutture interessate
all'evento, comporta, infatti, un sensibile sacrificio per la collettività,
anche considerando che parte rilevante delle concessioni sono ubicate in zone
pedonali (cosiddetta piazza Olimpica)
dove si concentra il passaggio degli spettatori in ingresso o in uscita
dal luogo dell'evento. Tali aree vengono sottratte a quei cittadini che, non
interessati all'evento, utilizzano abitualmente l'area pedonale per svago o per
attività sportive di vario genere (jogging, ciclismo, ecc.). Per ciò che
concerne le concessioni ubicate al di fuori dell'area pedonale, si deve
osservare che si tratta di aree generalmente sottratte alla sosta di
autoveicoli proprio durante eventi nei quali la richiesta di zone di parcheggio
è più alta.
Non solo, ma le concessioni in
discorso sono particolarmente ambite da parte degli operatori commerciali, a
causa del vantaggio ricavabile da esse proprio perché l'attività di vendita si
svolge in occasione di manifestazioni che, generalmente, richiamano migliaia di
persone e dunque di potenziali clienti.
Per
tali motivi si ritiene conforme ad equità introdurre una differenziazione nel
parametro moltiplicatore che attualmente concorre in modo indifferenziato a
comporre la tariffa di occupazione del suolo pubblico utilizzato per il
commercio fuori aree mercatali, tenendo distinte le concessioni legate ad
eventi che attraggono un rilevante pubblico, non potendo queste ultime essere
parificate ad altre occupazioni per commercio quali quelle stagionali (ad
esempio cocomerai o venditori di frutta e verdura), o quelle degli operatori
notturni che somministrano alimenti e bevande mediante autobanco per clienti
occasionali.
Considerato quanto sopra, si propone
di introdurre una diversificazione del coefficiente moltiplicatore, sostituendo
il punto 7 dell'Allegato "A" della lettera B del vigente Regolamento
C.O.S.A.P. con la seguente specificazione:
"Occupazioni temporanee per
Operatori del Commercio fuori dalle aree mercatali: coefficiente moltiplicatore
2,5 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni nelle aree adiacenti lo stadio
in occasione di partite di calcio o altri eventi che si svolgono allo stadio:
coefficiente moltiplicatore 5 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni nelle
aree autorizzate in occasione di eventi o manifestazioni che si svolgono in
aree diverse dallo stadio (Palaolimpico, Palatorino o altro): coefficiente
moltiplicatore 10 della tariffa ordinaria.".
La distinzione tra gli eventi
all'interno dello stadio e quelli in luoghi diversi da esso è strettamente
legata alle diverse tipologie di concessioni. Per ciò che concerne il
campionato di calcio e gli eventi che si svolgono all'interno dello Stadio
Olimpico, la Città ha individuato le aree con deliberazione del Consiglio
Comunale dell'11 settembre 2007 (mecc. 2007 05735/016) e sono state rilasciate
concessioni decennali per lo svolgimento di attività di commercio in tali aree.
Si tratta pertanto di concessioni che hanno una periodicità strettamente
connessa al campionato di calcio, tanto che il pagamento del canone è annuale.
Per i concerti e le manifestazioni che si svolgono al di fuori dello Stadio
Olimpico, invece, le concessioni vengono rilasciate in relazione al singolo
evento sulla base di specifiche istanze. I concessionari possono pertanto variare
ed il canone viene corrisposto sulla base del singolo evento all'atto del
rilascio della concessione.
MOLTIPLICATORE SCAVI
Infine, con specifico riguardo ai
lavori effettuati nel sottosuolo, la Città aveva approvato il Regolamento per
l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali da parte
dei concessionari del sottosuolo, in cui si prevedeva l'obbligo del pagamento a
favore del Comune delle spese di manomissione per la ricostruzione, a regola
d'arte, della sede stradale relative al deterioramento generale causato dagli
interventi di manomissione, l'aumento degli oneri manutentivi e la diminuzione
della vita naturale del sedime stesso (cosiddetta "tariffa di
degrado"). In relazione alla previsione di tali oneri, posti a carico dei
concessionari per la realizzazione di opere di manomissioni stradali,
l'Amministrazione aveva contestualmente provveduto ad un correlativo sensibile
contenimento della tariffa C.O.S.A.P., fissando un coefficiente moltiplicatore
inferiore all'unità con un effetto di abbattimento sostanziale.
Alla luce del confronto con gli altri
principali Comuni d'Italia (Roma, Milano, Genova, Firenze) si è manifestata
l'opportunità di ritornare ad un sistema di tariffazione fondato, in via
principale, sul canone di occupazione suolo pubblico. Si ritiene quindi conforme ad equità introdurre una
sostanziale equiparazione, ai fini del pagamento del canone di occupazione
temporanea del suolo pubblico, fra le occupazioni effettuate per interventi sul
suolo e nel relativo sottosuolo, limitatamente alla durata del cantiere,
considerato il carattere non più obbligatorio della tariffa di degrado.
Il coefficiente moltiplicatore
previsto nell'Allegato "A" del Regolamento C.O.S.A.P., al punto 4 bis
della lettera B, verrà dunque modificato in 2,5 della tariffa ordinaria, in
analogia con il coefficiente dei lavori edili, previsto nel punto 4 della
lettera B dello stesso Allegato "A".
Il canone così determinato risulta, comunque, ancora molto contenuto
rispetto agli altri grandi Comuni.
Quanto sopra è conforme, peraltro, ai
criteri già approvati dal Consiglio Comunale, contenuti negli articoli 8 e 10
del vigente Regolamento C.O.S.A.P., in special modo in relazione non soltanto
all'utilità ricavabile dal concessionario dell'area, ma anche in relazione al
disagio ed al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area
stessa all'uso pubblico.
E' fatta salva la facoltà prevista
dall'articolo 14, lettera a), del vigente Regolamento, in forza della quale gli
operatori possono richiedere la stipulazione di apposita convenzione, con la
quale il canone di occupazione suolo pubblico potrà essere ridotto in relazione
a prestazioni di pubblico interesse o utilità, da quantificare nella
convenzione stessa.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del
Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata
trasmessa in data 22 dicembre 2010 alle Circoscrizioni per l'espressione del
parere di competenza, con il seguente esito.
La Circoscrizione 5 non ha espresso
parere.
Le Circoscrizioni 2, 3, 4, 6, 8, 9 e
10 hanno espresso parere favorevole, che si allega (all. 1-7 -
nn. ).
Le Circoscrizioni 1 e 7 hanno espresso
parere favorevole, benché pervenuto fuori termine (all. 8-9 -
nn. ).
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di
cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole
sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
- "2 quater. Occupazioni
permanenti con edicole per la vendita di giornali e riviste: coefficiente
moltiplicatore 0,85 della tariffa ordinaria.";
- "4 bis. Occupazioni
temporanee per scavi e manomissioni del suolo: coefficiente moltiplicatore
2,5.";
- "7. Occupazioni
temporanee per Operatori del Commercio fuori dalle aree mercatali: coefficiente
moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni nelle aree
adiacenti lo stadio in occasione di partite di calcio o altri eventi che si
svolgono allo stadio: coefficiente moltiplicatore 5 della tariffa ordinaria.
Per le occupazioni nelle aree autorizzate in occasione di eventi o
manifestazioni che si svolgono in aree diverse dallo stadio (Palaolimpico,
Palatorino o altro): coefficiente moltiplicatore 10 della tariffa
ordinaria.";
2) di approvare
la sostituzione del comma 5 dell'articolo 16 del Regolamento C.O.S.A.P. con il testo seguente:
"Il rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione viene eseguito entro 180 giorni dalla richiesta e sono dovuti interessi calcolati nella misura prevista dall'articolo 14 del Regolamento delle Entrate Tributarie della Città.";
3) di approvare
la soppressione del comma 7 dell'articolo 17 del Regolamento per il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
4) di approvare
la modifica dell'articolo 18 del
Regolamento C.O.S.A.P. introducendo, al comma 2, lettera a), a fine periodo, un
nuovo inciso così formulato: "[?], fatta salva la prova certa contraria
per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più
breve.";
5) di dare atto
che sono stati richiesti i pareri alle Circoscrizioni, in ottemperanza
all'articolo 43, lettera e), del Regolamento del Decentramento della Città;
6) di
dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate dal
1 gennaio 2011, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997.
L'ASSESSORE
AL
BILANCIO E AI TRIBUTI
F.to
Passoni
L'ASSESSORE
ALLE
POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE E IL DECORO DELLA CITTA'
F.to
Curti
L'ASSESSORA
ALLA
VIABILITA' E TRASPORTI
F.to
Sestero
L'ASSESSORE
AL
COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO
F.to
Altamura
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE
COSAP
PERMANENTE
F.to
Gaidano
IL
DIRIGENTE
SETTORE
COTSP
F.to
Lorenzelli
IL
DIRETTORE
DIREZIONE
SUOLO
F.to
Bertasio
IL
DIRIGENTE
SETTORE
MERCATI
F.to
Gandiglio
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per
IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE
FINANZIARIE
Il
Dirigente Delegato
F.to
Tornoni
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Boero Valter, Cantore Daniele, Fiorino Salvatore, Lonero Giuseppe,
Lospinuso Rocco, Mauro Massimo, Porcino Gaetano, Scanderebech Federica, Troiano
Dario, Tronzano Andrea, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando
Non partecipano alla votazione:
Brescia Mario, Cassano Luca, Ferrante Antonio, Savini Manuela,
Silvestrini Maria Teresa
PRESENTI 27
VOTANTI 24
ASTENUTI 3:
il Presidente Castronovo Giuseppe, Galasso Ennio Lucio, Zanolini
Carlo
FAVOREVOLI 24:
Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco,
Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi
Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Gallo Domenico, Gallo Stefano,
Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta
Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino,
Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale
sopra emendato.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Piccolini
IL PRESIDENTE
Castronovo