Direzione Generale

Settore Partecipazioni Comunali

n. ord. 10

2010 08823/064

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 31 GENNAIO 2011

 

(proposta dalla G.C. 14 dicembre 2010)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BOERO Valter

BONINO Gian Luigi

BRESCIA Mario

BRUNO Giuseppe Maurizio

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FREDA Paola

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

RATTAZZI Giulio Cesare

SALTI Tiziana

SAVINI Manuela

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: DEALESSANDRI Tommaso - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - FURNARI Raffaella - PORCINO Gaetano - SALINAS Francesco.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

 

SEDUTA PUBBLICA       

 

OGGETTO: RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI LINEE DI INDIRIZZO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORME INTRODOTTE DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010 N. 122 MODIFICHE STATUTARIE. APPROVAZIONE.

          Proposta del Sindaco Chiamparino e del Vicesindaco Dealessandri. 

 

          Con la conversione del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", per opera della Legge 30 luglio 2010, n. 122, il legislatore, è intervenuto sulla disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni e di altri organismi pubblici al fine di ridurre i costi degli apparati politici ed amministrativi.

          In particolare, le disposizioni di maggiore importanza per le autonomie locali sono previste negli articoli 5 e 6 del predetto Decreto Legge n. 78/2010 (contenuto nel Capo II) e che qui di seguito verranno meglio analizzate.

          All'articolo 5 sono individuate le disposizioni relative alla riduzione dei costi con riguardo, in particolare, agli organi costituzionali, di governo ed agli apparati politici e amministrativi.

          L'articolo 5, al comma 7, prevede il divieto di indennità per i componenti gli organi di comunità montane, unioni di comuni e forme associative di enti locali, infatti la norma prevede che "(?) Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.

È vietata la corresponsione di ogni compenso o indennità ai componenti degli organi di amministrazione di tutte le forme associative, ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane (eccezione introdotta dalla legge di conversione)."

          Con riguardo alla riduzione degli apparati amministrativi, l'articolo 6 detta disposizioni puntuali che si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni.

          In particolare, in materia di partecipazione ad organi collegiali l'articolo 6, comma 2, prevede che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche."

          La norma prevede la natura onorifica della partecipazione agli organi collegiali, compresi quelli di amministrazione, degli "enti", sia pubblici che privati, che ricevono a qualsiasi titolo contributi a carico delle finanze pubbliche. La natura onorifica della partecipazione comporta che essa dà diritto solo al rimborso delle spese sostenute, se previsto dalla normativa vigente; i gettoni di presenza, se già previsti, non possono superare l'importo di Euro 30,00 a seduta giornaliera. Essa trova applicazione dalla data di entrata in vigore del Decreto - Legge, ovvero il 31 maggio 2010.

          La violazione della norma comporta responsabilità erariale; per gli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati è inoltre comminata la nullità degli atti adottati, mentre per gli enti privati si prevede che non possano ricevere, neanche indirettamente, contributi o  utilità a carico delle pubbliche finanze.

          Per espressa previsione, la norma non si applica, fra gli altri, agli enti previsti nominativamente dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001: questo riferimento sembra da collegare all'articolo 1 comma 2, che elenca le pubbliche amministrazioni in senso stretto, non gli enti pubblici in genere, nonché gli enti che ricevono un contributo a carico del bilancio dello Stato in quanto previsti dalla Tabella C della Legge Finanziaria 2010. In parte risolvendo alcuni dubbi interpretativi che il Decreto Legge 78/2010 aveva creato sull'esatto ambito applicativo della norma, la legge di conversione sottrae espressamente dalla sua applicazione le società, gli enti e fondazioni di ricerca ed organismi equiparati, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, gli enti pubblici economici (la cui individuazione viene demandata ad un decreto del Ministro dell'economia, su proposta del ministero vigilante).

          In caso di esclusione dall'applicazione di tale disposizione, bisogna tener conto del disposto del comma  3 secondo cui "a decorrere dal 1 gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.". Nel Comunicato ISTAT del 24 luglio 2010 contenente l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2010, n. 171, sono ricompresi, oltre agli enti locali, fra gli altri i teatri stabili ad iniziativa pubblica, l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, le ASL, le ASO.

          Per quanto riguarda la riduzione del numero dei componenti gli organi collegiali l'articolo 6, comma 5, statuisce che: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.".

          Quindi, tutti gli enti e gli organismi pubblici, anche se agiscono in regime di diritto privato, devono, con un adeguamento dei propri statuti, prevedere che gli organi amministrativi siano composti al massimo da 5 membri, e gli organi di controllo e il collegio dei revisori al massimo da 3 componenti. La riduzione produrrà tuttavia i suoi effetti dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Legge (1 giugno 2010), e la mancata osservanza della norma comporterà, anche in tal caso, la responsabilità erariale e la nullità  degli atti adottati. A tal fine appare necessario un adeguamento tempestivo degli statuti, ai sensi dell'articolo 6 comma 5 della Legge 122/2010, con la previsione di una clausola transitoria, che rinvii l'applicazione della modificazione statutaria adottata, a decorrere dal primo rinnovo successivo all'approvazione del decreto 78/2010.

          A fronte della necessaria riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la rappresentatività di tutti i soci, negli enti ove non sia già previsto un organo di natura assembleare e di indirizzo rappresentativo degli interessi di tutti gli aderenti, si propone di introdurre una clausola che preveda l'istituzione di un comitato di indirizzo, non retribuito, che possa avere tali finalità.

          Infine, per quanto riguarda la riduzione dei compensi degli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche, l'articolo 6, comma 6, prevede che "Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile,  dei componenti degli organi  di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate.".

          La norma in oggetto, che si applica alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione pubblicato dall'ISTAT ed a quelle possedute direttamente od indirettamente (come precisato in sede di conversione) in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche, prevede una riduzione del 10 per cento del compenso di cui all'articolo 2389, primo comma del Codice Civile, dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto.       Il riferimento al comma 1 dell'articolo 2389 del Codice Civile. che statuisce che "I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea", porta a ritenere che oggetto di riduzione sia solo il compenso previsto complessivamente per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinato all'atto della nomina o in assemblea, anche in virtù della eventuale clausola statutaria prevista dall'articolo 2389 comma 3 del Codice Civile. Detta riduzione non pare pertanto applicabile alle remunerazioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, a favore di amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dello stesso articolo 2389 comma 3 del Codice Civile. Le previsioni non si applicano comunque alle società quotate ed alle loro controllate.

          Alla luce delle importanti novità introdotte Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni  dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, è necessario fornire gli indirizzi in merito agli adeguamenti statutari (ove necessari) resi obbligatori a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 78, di tutti gli enti e gli organismi pubblici (anche quelli che agiscono in regime di diritto privato), nonché alle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dal Comune di Torino.

          Si ritiene quindi di poter individuare i seguenti indirizzi interpretativi, ai fini dell'applicazione delle norme sopra citate agli enti partecipati a vario titolo dalla Città, cui i Settori competenti dovranno attenersi nella predisposizione delle deliberazioni di modifica statutaria e nei provvedimenti di attribuzione di benefici diretti o indiretti.

          In particolare, si precisa:

1)      in ordine al disposto dell'articolo 5 comma 7, la dizione utilizzata dal legislatore  "forme associative di enti locali", richiama la rubrica del capo V Titolo I del TUEL, che comprende oltre alle unioni di comuni, i consorzi e le associazioni di enti locali. Rientra quindi nel disposto normativo ogni forma associativa fra enti locali, purché abbia ad oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche, con esclusione dei consorzi di natura civilistica costituiti a norma dell'articolo 2602 del Codice Civile. La norma si applicherà solo agli amministratori, con esclusione degli organi di revisione per i quali vale, ove applicabile, la riduzione automatica del 10 per cento del compenso ai sensi dell'articolo 6 comma 3.

2)      Con riguardo al disposto dell'articolo 6 comma 2, si osserva che:

a)       la previsione riferita agli organi collegiali, anche di amministrazione, si intende aver riguardo solo agli organi collegiali, comunque denominati, ad esclusione degli organi di controllo. Detti organi infatti sono legati all'ente, al di là della nomina pubblica, da un preciso rapporto che ha carattere professionale e non onorifico, con la conseguenza che la gratuità dell'incarico rischierebbe di violare i principi di cui agli articoli 36 e 41 della Costituzione. L'attività del revisore deve avere, infatti, come punto di riferimento l'indipendenza rispetto all'organo di amministrazione ed essa non pare possa  essere garantita laddove l'attività non venga remunerata. Le norme deontologiche internazionali a tutela della professionalità e dell'indipendenza prevedono un compenso adeguato alle funzioni svolte. D'altra parte la remunerazione per l'attività dei sindaci e revisori è legata allo svolgimento di una prestazione d'opera, per sua natura imprescindibile, le cui spettanze sono previste dal D.Lgs. 139/2005 e definite con Decreto Ministero Giustizia del 2 settembre 2010. Stante il sopravvenire di quest'ultima regolamentazione rispetto alla disposizione della manovra finanziaria, senza che in essa la si citi come fattispecie da disciplinare in modo autonomo, si ritiene che ciò confermi l'incompatibilità della natura onorifica dell'incarico rispetto alle funzioni di revisione.

Si prevede in questo caso solo la riduzione dei compensi, a qualunque titolo erogati, di cui all'articolo 6 comma 3 (ove ne sussistano i presupposti) e la riduzione numerica di cui al comma 5;

b)      è da ritenersi parte integrante dell'organo collegiale, anche il suo presidente, perché pur avendo egli spesso poteri di rappresentanza dell'ente all'esterno o poteri di convocazione del consiglio, non si configura quale organo a se stante, ma è componente a tutti gli effetti dell'organo di amministrazione. La norma peraltro ricomprende nella previsione anche "la titolarità di organi", con ciò facendo riferimento anche agli eventuali organi monocratici dell'ente;

c)       per quanto riguarda l'esclusione prevista per enti e fondazioni di ricerca ed organismi equiparati, si ritiene che essa si applichi agli enti che sono ricompresi negli elenchi allegati ai d.p.c.m. 8 maggio 2007 (Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2007 n. 135) e 25 febbraio 2009 (Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2009 n. 87) di individuazione dei soggetti in favore dei quali si possono erogare liberalità deducibili dai redditi (articolo 1 comma 353 Finanziaria 2006), nonché a tutti quei soggetti che per statuto svolgono o promuovono attività di ricerca, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate.

3)      Con riguardo al disposto dell'articolo 6 comma 5, si osserva che la norma non si applica alle società partecipate per le quali continua a valere la disciplina speciale di cui alla Legge 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) il cui articolo 1, comma 729, dispone che "Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato?." per quanto attiene al numero dei componenti del consiglio di amministrazione. Si precisa che al riguardo la Regione Piemonte ha approvato la Legge n. 2/2010 che contiene "Norme per la razionalizzazione, la trasparenza ed il contenimento dei costi degli organi gestionali delle società e degli organismi a partecipazione regionale", riguardanti sia il numero dei componenti pubblici dei consigli di amministrazione sia la disciplina retributiva.

4)      In ultimo, si ricorda che l'articolo 6 comma 20 prevede "Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, ? per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.". L'applicazione dei commi 2 e 5 rispetto agli enti partecipati non solo dalla Città ma anche dalla Regione non avverrebbe pertanto in via diretta ma subordinatamente ad un provvedimento regionale di adesione volontaria alle regole di riduzione dei costi, trattandosi di principi di coordinamento della finanza pubblica e ad oggi la materia è regolata dalla Legge Regionale 2/2010.  

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, gli indirizzi per l'adeguamento alle norme di cui al Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, ove opportuni e necessari, per gli enti/organismi di cui all'allegato (all. 1 - n.        ) ivi citati a titolo meramente esemplificativo in conformità a quanto disposto dai punti successivi;

2)      di demandare a successivo provvedimento della Giunta Comunale gli adeguamenti statutari, ove opportuni e necessari, per ciascun  ente ed organismo partecipato dalla Città che rientri nella fattispecie di cui all'articolo 5, comma 7 (esclusione dei compensi per gli organi di amministrazione);

3)      di demandare a successivo provvedimento della Giunta Comunale gli adeguamenti  statutari, ove opportuni e  necessari, per ciascun ente ed organismo partecipato dalla Città che rientri nella fattispecie di cui all'articolo 6 comma 2 (carattere onorifico della carica);

4)      di demandare a successivo provvedimento della Giunta Comunale gli adeguamenti statutari, ove opportuni e necessari, per ciascun ente ed organismo partecipato dalla Città che rientri nella fattispecie di cui all'articolo 6 comma 5 (riduzione del numero dei componenti ed eventuale istituzione di un comitato di indirizzo);

5)      di demandare a successivo provvedimento della Giunta Comunale gli adeguamenti statutari, ove opportuni e necessari, per ciascun ente ed organismo partecipato dalla Città che rientri nella fattispecie di cui all'articolo 6 comma 6 (riduzione del 10 per cento dei compensi);

6)      di prevedere la comunicazione dei provvedimenti adottati dalla Giunta al Consiglio;

7)      di autorizzare la Città e per essa il Sindaco o suoi delegati, a partecipare alle convocande Assemblee, che saranno convocata per discutere e deliberare, in merito alla proposta di modifica dello Statuto Sociale, con facoltà di approvare il nuovo testo di Statuto, eventualmente apportando marginali modifiche, qualora ne emerga la necessità in sede di dibattito assembleare;

8)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

IL SINDACO

F.to Chiamparino

 

IL VICESINDACO

F.to Dealessandri

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE

SETTORE PARTECIPAZIONI COMUNALI

F.to Mora

 

IL DIRIGENTE

SETTORE GIUNTA COMUNALE

F.to Bove

 

Si esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Cantore Daniele, Ghiglia Agostino, Lospinuso Rocco, Salti Tiziana, Savini Manuela, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando

 

Non partecipano alla votazione:

Angeleri Antonello, Boero Valter, Brescia Mario, Freda Paola, Galasso Ennio Lucio, Lonero Giuseppe

 

PRESENTI 33

VOTANTI 29

 

ASTENUTI 4:

Cassano Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Ferrante Antonio, Silvestrini Maria Teresa

 

FAVOREVOLI 29:

Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio, Zanolini Carlo.

 

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Freda Paola, Galasso Ennio Lucio, Ghiglia Agostino, Lospinuso Rocco, Salti Tiziana, Savini Manuela, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando

 

Non partecipano alla votazione:

Angeleri Antonello, Boero Valter, Brescia Mario, Cantore Daniele, Lonero Giuseppe

 

PRESENTI 33

VOTANTI 30

ASTENUTI 3:

Cassano Luca, Ferrante Antonio, Silvestrini Maria Teresa

 

FAVOREVOLI 30:

Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio, Zanolini Carlo

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                                  

IL PRESIDENTE

        Penasso                                                                                                          

Castronovo