Settore
Partecipazioni Comunali
n. ord. 10
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 31
GENNAIO 2011
(proposta dalla G.C. 14 dicembre 2010)
Convocato il Consiglio nelle
prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico,
oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i
Consiglieri:
ANGELERI Antonello BOERO Valter BONINO Gian Luigi BRESCIA Mario BRUNO Giuseppe Maurizio CALGARO Marco CANTORE Daniele CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio |
FREDA Paola GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco |
MAURO Massimo MORETTI Gabriele OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare SALTI Tiziana SAVINI Manuela SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In
totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori:
DEALESSANDRI Tommaso - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.
Risultano assenti i
Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - FURNARI Raffaella - PORCINO Gaetano - SALINAS
Francesco.
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr.
Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta
del Sindaco Chiamparino e del Vicesindaco Dealessandri.
In
particolare, le disposizioni di maggiore importanza per le autonomie locali
sono previste negli articoli 5 e 6 del predetto Decreto Legge n. 78/2010
(contenuto nel Capo II) e che qui di seguito verranno meglio analizzate.
All'articolo
5 sono individuate le disposizioni relative alla riduzione dei costi con
riguardo, in particolare, agli organi costituzionali, di governo ed agli
apparati politici e amministrativi.
L'articolo
5, al comma 7, prevede il divieto di indennità per i componenti gli organi di
comunità montane, unioni di comuni e forme associative di enti locali, infatti
la norma prevede che "(?) Agli amministratori di comunità montane e di
unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per
oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere
attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma
siano essi percepiti.
È vietata la corresponsione di ogni
compenso o indennità ai componenti degli organi di amministrazione di tutte le
forme associative, ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città
metropolitane (eccezione introdotta dalla legge di conversione)."
Con
riguardo alla riduzione degli apparati amministrativi, l'articolo 6 detta
disposizioni puntuali che si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni.
In
particolare, in materia di partecipazione ad organi collegiali l'articolo 6,
comma 2, prevede che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di
amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle
finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è
onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute
ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità
erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici
interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto
dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o
utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in
base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche."
La
norma prevede la natura onorifica della partecipazione agli organi collegiali,
compresi quelli di amministrazione, degli "enti", sia pubblici che
privati, che ricevono a qualsiasi titolo contributi a carico delle finanze
pubbliche. La natura onorifica della partecipazione comporta che essa dà
diritto solo al rimborso delle spese sostenute, se previsto dalla normativa vigente;
i gettoni di presenza, se già previsti, non possono superare l'importo di Euro
30,00 a seduta giornaliera. Essa trova applicazione dalla data di entrata in
vigore del Decreto - Legge, ovvero il 31 maggio 2010.
La
violazione della norma comporta responsabilità erariale; per gli organi degli
enti e degli organismi pubblici interessati è inoltre comminata la nullità
degli atti adottati, mentre per gli enti privati si prevede che non possano
ricevere, neanche indirettamente, contributi o
utilità a carico delle pubbliche finanze.
Per
espressa previsione, la norma non si applica, fra gli altri, agli enti previsti
nominativamente dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001: questo riferimento
sembra da collegare all'articolo 1 comma 2, che elenca le pubbliche amministrazioni
in senso stretto, non gli enti pubblici in genere, nonché gli enti che ricevono
un contributo a carico del bilancio dello Stato in quanto previsti dalla
Tabella C della Legge Finanziaria 2010. In parte risolvendo alcuni dubbi
interpretativi che il Decreto Legge 78/2010 aveva creato sull'esatto ambito
applicativo della norma, la legge di conversione sottrae espressamente dalla
sua applicazione le società, gli enti e fondazioni di ricerca ed organismi
equiparati, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, gli enti pubblici
economici (la cui individuazione viene demandata ad un decreto del Ministro
dell'economia, su proposta del ministero vigilante).
In
caso di esclusione dall'applicazione di tale disposizione, bisogna tener conto
del disposto del comma 3 secondo cui
"a decorrere dal 1 gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della Legge 31
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di
organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e
organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi
tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi
risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli
emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti
alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.".
Nel Comunicato ISTAT del 24 luglio 2010 contenente l'elenco delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate
ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge
di contabilità e di finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
luglio 2010, n. 171, sono ricompresi, oltre agli enti locali, fra gli altri i
teatri stabili ad iniziativa pubblica, l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana,
le ASL, le ASO.
Per
quanto riguarda la riduzione del numero dei componenti gli organi collegiali
l'articolo 6, comma 5, statuisce che: "Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono
all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere
dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già
costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano
costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono
all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i
regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della Legge 24 dicembre 2007, n.
244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente
vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente
comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di
organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina
responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e
degli organismi pubblici interessati sono nulli.".
Quindi,
tutti gli enti e gli organismi pubblici, anche se agiscono in regime di diritto
privato, devono, con un adeguamento dei propri statuti, prevedere che gli
organi amministrativi siano composti al massimo da 5 membri, e gli organi di
controllo e il collegio dei revisori al massimo da 3 componenti. La riduzione
produrrà tuttavia i suoi effetti dal primo rinnovo successivo alla data di
entrata in vigore del Decreto Legge (1 giugno 2010), e la mancata osservanza
della norma comporterà, anche in tal caso, la responsabilità erariale e la
nullità degli atti adottati. A tal fine
appare necessario un adeguamento tempestivo degli statuti, ai sensi
dell'articolo 6 comma 5 della Legge 122/2010, con la previsione di una clausola
transitoria, che rinvii l'applicazione della modificazione statutaria adottata,
a decorrere dal primo rinnovo successivo all'approvazione del decreto 78/2010.
A
fronte della necessaria riduzione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione, al fine di garantire la rappresentatività di tutti i soci,
negli enti ove non sia già previsto un organo di natura assembleare e di
indirizzo rappresentativo degli interessi di tutti gli aderenti, si propone di
introdurre una clausola che preveda l'istituzione di un comitato di indirizzo,
non retribuito, che possa avere tali finalità.
Infine,
per quanto riguarda la riduzione dei compensi degli organi di amministrazione e
controllo delle società pubbliche, l'articolo 6, comma 6, prevede che
"Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria,
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni
pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice
civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo
è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica
a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al
presente comma non si applica alle società quotate e alle loro
controllate.".
La
norma in oggetto, che si applica alle società inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione pubblicato dall'ISTAT ed a quelle
possedute direttamente od indirettamente (come precisato in sede di
conversione) in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche, prevede una
riduzione del 10 per cento del compenso di cui all'articolo 2389, primo comma
del Codice Civile, dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore
del decreto. Il riferimento al comma
1 dell'articolo 2389 del Codice Civile. che statuisce che "I compensi
spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo
sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea", porta a ritenere
che oggetto di riduzione sia solo il compenso previsto complessivamente per
tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinato all'atto della
nomina o in assemblea, anche in virtù della eventuale clausola statutaria
prevista dall'articolo 2389 comma 3 del Codice Civile. Detta riduzione non pare
pertanto applicabile alle remunerazioni stabilite dal Consiglio di
Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, a favore di amministratori
investiti di particolari cariche, ai sensi dello stesso articolo 2389 comma 3
del Codice Civile. Le previsioni non si applicano comunque alle società quotate
ed alle loro controllate.
Alla
luce delle importanti novità introdotte Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78,
recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica", convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, è
necessario fornire gli indirizzi in merito agli adeguamenti statutari (ove
necessari) resi obbligatori a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge
n. 78, di tutti gli enti e gli organismi pubblici (anche quelli che agiscono in
regime di diritto privato), nonché alle società possedute direttamente o
indirettamente in misura totalitaria dal Comune di Torino.
Si
ritiene quindi di poter individuare i seguenti indirizzi interpretativi, ai
fini dell'applicazione delle norme sopra citate agli enti partecipati a vario
titolo dalla Città, cui i Settori competenti dovranno attenersi nella
predisposizione delle deliberazioni di modifica statutaria e nei provvedimenti
di attribuzione di benefici diretti o indiretti.
In
particolare, si precisa:
1) in ordine al disposto dell'articolo 5
comma 7, la dizione utilizzata dal legislatore
"forme associative di enti locali", richiama la rubrica del
capo V Titolo I del TUEL, che comprende oltre alle unioni di comuni, i consorzi
e le associazioni di enti locali. Rientra quindi nel disposto normativo ogni
forma associativa fra enti locali, purché abbia ad oggetto la gestione di
servizi e funzioni pubbliche, con esclusione dei consorzi di natura civilistica
costituiti a norma dell'articolo 2602 del Codice Civile. La norma si applicherà
solo agli amministratori, con esclusione degli organi di revisione per i quali
vale, ove applicabile, la riduzione automatica del 10 per cento del compenso ai
sensi dell'articolo 6 comma 3.
2) Con
riguardo al disposto dell'articolo 6 comma 2, si osserva che:
a) la previsione riferita agli organi
collegiali, anche di amministrazione, si intende aver riguardo solo agli organi
collegiali, comunque denominati, ad esclusione degli organi di controllo. Detti
organi infatti sono legati all'ente, al di là della nomina pubblica, da un
preciso rapporto che ha carattere professionale e non onorifico, con la
conseguenza che la gratuità dell'incarico rischierebbe di violare i principi di
cui agli articoli 36 e 41 della Costituzione. L'attività del revisore deve
avere, infatti, come punto di riferimento l'indipendenza rispetto all'organo di
amministrazione ed essa non pare possa
essere garantita laddove l'attività non venga remunerata. Le norme
deontologiche internazionali a tutela della professionalità e dell'indipendenza
prevedono un compenso adeguato alle funzioni svolte. D'altra parte la
remunerazione per l'attività dei sindaci e revisori è legata allo svolgimento
di una prestazione d'opera, per sua natura imprescindibile, le cui spettanze
sono previste dal D.Lgs. 139/2005 e definite con Decreto Ministero Giustizia
del 2 settembre 2010. Stante il sopravvenire di quest'ultima regolamentazione
rispetto alla disposizione della manovra finanziaria, senza che in essa la si
citi come fattispecie da disciplinare in modo autonomo, si ritiene che ciò
confermi l'incompatibilità della natura onorifica dell'incarico rispetto alle
funzioni di revisione.
Si prevede in questo
caso solo la riduzione dei compensi, a qualunque titolo erogati, di cui
all'articolo 6 comma 3 (ove ne sussistano i presupposti) e la riduzione
numerica di cui al comma 5;
b) è da ritenersi parte integrante
dell'organo collegiale, anche il suo presidente, perché pur avendo egli spesso
poteri di rappresentanza dell'ente all'esterno o poteri di convocazione del
consiglio, non si configura quale organo a se stante, ma è componente a tutti
gli effetti dell'organo di amministrazione. La norma peraltro ricomprende nella
previsione anche "la titolarità di organi", con ciò facendo
riferimento anche agli eventuali organi monocratici dell'ente;
c) per quanto riguarda l'esclusione prevista
per enti e fondazioni di ricerca ed organismi equiparati, si ritiene che essa
si applichi agli enti che sono ricompresi negli elenchi allegati ai d.p.c.m. 8
maggio 2007 (Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2007 n. 135) e 25 febbraio 2009
(Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2009 n. 87) di individuazione dei soggetti in
favore dei quali si possono erogare liberalità deducibili dai redditi (articolo
1 comma 353 Finanziaria 2006), nonché a tutti quei soggetti che per statuto
svolgono o promuovono attività di ricerca, in coerenza con quanto previsto
dalle disposizioni sopra richiamate.
3) Con riguardo al disposto dell'articolo 6
comma 5, si osserva che la norma non si applica alle società partecipate per le
quali continua a valere la disciplina speciale di cui alla Legge 296/2006
(Legge Finanziaria per il 2007) il cui articolo 1, comma 729, dispone che
"Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione
delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non
può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale,
interamente versato?." per quanto attiene al numero dei componenti del
consiglio di amministrazione. Si precisa che al riguardo la Regione Piemonte ha
approvato la Legge n. 2/2010 che contiene "Norme per la razionalizzazione,
la trasparenza ed il contenimento dei costi degli organi gestionali delle
società e degli organismi a partecipazione regionale", riguardanti sia il
numero dei componenti pubblici dei consigli di amministrazione sia la
disciplina retributiva.
4) In ultimo, si ricorda che l'articolo 6
comma 20 prevede "Le disposizioni del presente articolo non si applicano
in via diretta alle regioni, ? per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.".
L'applicazione dei commi 2 e 5 rispetto agli enti partecipati non solo dalla
Città ma anche dalla Regione non avverrebbe pertanto in via diretta ma
subordinatamente ad un provvedimento regionale di adesione volontaria alle
regole di riduzione dei costi, trattandosi di principi di coordinamento della
finanza pubblica e ad oggi la materia è regolata dalla Legge Regionale
2/2010.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di
cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole
sulla regolarità tecnica;
favorevole
sulla regolarità contabile;
Con voti
unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di demandare a successivo provvedimento
della Giunta Comunale gli adeguamenti statutari, ove opportuni e necessari, per
ciascun ente ed organismo partecipato
dalla Città che rientri nella fattispecie di cui all'articolo 5, comma 7
(esclusione dei compensi per gli organi di amministrazione);
3) di demandare a successivo provvedimento
della Giunta Comunale gli adeguamenti
statutari, ove opportuni e
necessari, per ciascun ente ed organismo partecipato dalla Città che
rientri nella fattispecie di cui all'articolo 6 comma 2 (carattere onorifico
della carica);
4) di demandare a successivo provvedimento
della Giunta Comunale gli adeguamenti statutari, ove opportuni e necessari, per
ciascun ente ed organismo partecipato dalla Città che rientri nella fattispecie
di cui all'articolo 6 comma 5 (riduzione del numero dei componenti ed eventuale
istituzione di un comitato di indirizzo);
5) di demandare a successivo provvedimento
della Giunta Comunale gli adeguamenti statutari, ove opportuni e necessari, per
ciascun ente ed organismo partecipato dalla Città che rientri nella fattispecie
di cui all'articolo 6 comma 6 (riduzione del 10 per cento dei compensi);
6) di
prevedere la comunicazione dei provvedimenti adottati dalla Giunta al
Consiglio;
7) di autorizzare la Città e per essa il
Sindaco o suoi delegati, a partecipare alle convocande Assemblee, che saranno
convocata per discutere e deliberare, in merito alla proposta di modifica dello
Statuto Sociale, con facoltà di approvare il nuovo testo di Statuto,
eventualmente apportando marginali modifiche, qualora ne emerga la necessità in
sede di dibattito assembleare;
8) di dichiarare,
attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
F.to Chiamparino
IL VICESINDACO
F.to Dealessandri
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE
SETTORE PARTECIPAZIONI COMUNALI
F.to Mora
IL DIRIGENTE
SETTORE GIUNTA COMUNALE
F.to Bove
Si esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
per
IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE
FINANZIARIE
Il
Dirigente Delegato
F.to
Tornoni
Il Presidente pone in votazione il
provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione
nei modi di regolamento.
Risultano assenti
dall'Aula, al momento della votazione:
Cantore Daniele, Ghiglia
Agostino, Lospinuso Rocco, Salti Tiziana, Savini Manuela, Scanderebech
Federica, Tronzano Andrea, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando
Non partecipano alla
votazione:
Angeleri Antonello,
Boero Valter, Brescia Mario, Freda Paola, Galasso Ennio Lucio, Lonero Giuseppe
PRESENTI 33
VOTANTI 29
ASTENUTI 4:
Cassano Luca, il
Presidente Castronovo Giuseppe, Ferrante Antonio, Silvestrini Maria Teresa
FAVOREVOLI 29:
Bonino Gian Luigi,
Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia,
Cerutti Monica, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò
Gioacchino, Cutuli Salvatore, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo
Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco,
Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti
Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Tedesco
Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio, Zanolini Carlo.
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.
Il Presidente pone in
votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Freda Paola, Galasso Ennio Lucio, Ghiglia Agostino, Lospinuso
Rocco, Salti Tiziana, Savini Manuela, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea,
il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando
Non partecipano alla votazione:
Angeleri Antonello, Boero Valter, Brescia Mario, Cantore Daniele,
Lonero Giuseppe
PRESENTI 33
VOTANTI 30
ASTENUTI 3:
Cassano Luca, Ferrante Antonio, Silvestrini Maria Teresa
FAVOREVOLI 30:
Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco,
Cassiani Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Centillo Maria Lucia, Cerutti
Monica, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino,
Cutuli Salvatore, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio
Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo,
Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo
Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Tedesco Giuliana, Troiano
Dario, Trombini Claudio, Zanolini Carlo
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del
provvedimento.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Penasso
Castronovo