Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

Coordinamento Edilizia Privata

Settore Permessi di Costruire

n. ord. 43

2010 08519/038

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 FEBBRAIO 2011

 

(proposta dalla G.C. 14 dicembre 2010)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BOERO Valter

BONINO Gian Luigi

BRESCIA Mario

BRUNO Giuseppe Maurizio

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

FERRANTE Antonio

FREDA Paola

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SAVINI Manuela

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 46 presenti, nonché gli Assessori: ALFIERI Fiorenzo - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CUTULI Salvatore - FIORINO Salvatore - FURNARI Raffaella - GHIGLIA Agostino - LEVI-MONTALCINI Piera.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE, IN DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2009 N. 20 (C.D. PIANO CASA) SITO IN VIA ZUMAGLIA 60 ANGOLO VIA NICOLA FABRIZI 92.

          Proposta dell'Assessore Viano.  

 

Il lotto interessato dall'intervento è collocato all'angolo tra la via Zumaglia 60 e via Nicola Fabrizi 92 ed è classificato dal vigente P.R.G. come Zona Urbana Consolidata Residenziale Mista, area normativa M1 con indice di edificabilità fondiario di 1,35 mq. SLP/mq. SF di cui agli articoli 12 e 8 delle N.U.E.A. del P.R.G..

          La porzione di Territorio cittadino limitrofa risulta interamente edificata con fabbricati a 3 - 5 piani.

          Il lotto oggetto di intervento era originariamente occupato da una piccola costruzione ad uso residenziale e da un basso fabbricato avente destinazione a carrozzeria, entrambi in disuso.

          In data 9 marzo 2009 la Società DOLZA COSTRUZIONI S.r.l. ha ottenuto il Permesso di Costruire n. 62/2009 per la realizzazione di un edificio di civile abitazione a sei  piani fuori terra, con due piani interrati destinati a box auto e cantine, piano terra a piloty e box auto.

          In attuazione dell'intesa tra Stato, Regioni ed Enti Locali del 1 aprile 2009, il 31 luglio 2009 è entrata in vigore la Legge Regionale 14 luglio 2009 n. 20 "Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica" (così detto "Piano Casa"), con le finalità di sostenere il rilancio dell'economia attraverso gli interventi edilizi, favorendo la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell'efficienza energetica, nonché migliorando la sicurezza delle strutture e l'accessibilità degli edifici.

          L'articolo 4 della Legge consente al Comune, previa deliberazione consiliare, di individuare, anche su richiesta degli aventi titolo, edifici residenziali legittimamente esistenti o con titolo abilitativo ottenuto entro la data di entrata in vigore della Legge Regionale 20, e cioè entro il 31 luglio 2009, da riqualificare attraverso interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione, volti al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza delle strutture e dell'accessibilità degli edifici, in deroga agli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, ed ai regolamenti edilizi.

          Per tali edifici, da ricostruire all'interno della stessa unità catastale nella quale è avvenuta la demolizione, è ammesso un ampliamento della volumetria esistente fino al 25 per cento nel caso in cui, fermo restando il rispetto delle norme regionali in materia di rendimento energetico, si utilizzino tecnologie che consentano il raggiungimento di qualità ambientale ed energetica di valore 1,5 del sistema denominato "Protocollo ITACA Sintetico Regione Piemonte" o fino al 35 per cento in caso di raggiungimento del valore 2,5.

          Tali interventi, tuttavia, non possono essere realizzati su edifici o ambiti, individuati dai piani regolatori come centri storici comunque denominati, aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti, nuclei minori, monumenti isolati, singoli edifici, civili o di architettura rurale, di valore storico - artistico o ambientale o documentario, nelle aree protette istituite con legge regionale, nelle aree individuate dai piani regolatori con classe di pericolosità idrogeologica III a.

          Per le realizzazioni degli ampliamenti è previsto, dalla Legge, inoltre, il rispetto delle distanze dai confini, dalle strade e tra edifici, dei parametri qualitativi vigenti e dell'indice di permeabilità dei suoli, fissati dagli strumenti urbanistici, nonché il rispetto del limite di densità fondiaria fissato dall'articolo 23, comma 2, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., pari, per Torino, a 5 mc./mq..

          Tali ampliamenti possono, viceversa, derogare all'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici per la quantità necessaria per sopraelevare di un piano.

          L'articolo 6 della Legge Regionale prevedeva la facoltà per i comuni di disporre, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della Legge e, pertanto, entro il 29 settembre 2009, l'esclusione dell'applicazione degli articoli 3 e 4, in tutto od in parte del territorio comunale.

          I comuni, sempre con deliberazione del Consiglio Comunale, potevano altresì indicare quali parametri qualitativi e quantitativi, stabiliti dagli strumenti urbanistici, siano da considerare non derogabili ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4.

          L'Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 settembre 2009 (mecc. 2009 05776/038), al fine di garantire un'applicazione della norma regionale il più possibile rispettosa delle parti del territorio maggiormente sensibili, anche in considerazione delle specificità morfologiche e delle regole che hanno, nel tempo, regolato lo sviluppo di specifiche porzioni della Città, ha definito le parti del territorio cittadino escluse dall'applicazione della Legge Regionale 20/2009 e ha stabilito i parametri non derogabili.

          L'area oggetto di Permesso di Costruire n. 62/2009 rilasciato alla Società DOLZA COSTRUZIONI S.r.l. non ricade in parti del territorio oggetto di esclusione o con particolari limitazioni.

          La Società DOLZA COSTRUZIONI S.r.l. nella persona dell'Amministratore, signor Dolza Giovanni, in data 6 maggio 2010 ha presentato, pertanto, istanza prot. 2010-1-9693, volta ad ottenere il permesso di costruire per un intervento di ampliamento del fabbricato già oggetto del Permesso di Costruire n. 62/2009, chiedendo di poter usufruire della quota aggiuntiva del 25 per cento della volumetria rispetto a quanto previsto nel citato titolo abilitativo, tramite sopraelevazione di un piano del fabbricato, da 5 piani fuori terra a 6 piani fuori terra.

          La volumetria originale, detratta la porzione ad uso non residenziale che è inferiore al 25 per cento della volumetria complessiva, è pari a mc. 2.466,96.

          L'articolo 4, comma 5, della Legge Regionale 20/2009 stabilisce che gli interventi di ricostruzione non possono superare l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici, tranne che per la quantità necessaria per sopraelevare di un piano.

          Nel caso in oggetto, essendo la via Zumaglia una via pubblica di larghezza pari a metri 15, l'altezza massima ammissibile, in osservanza alle regole previste dall'articolo 13 del Regolamento Edilizio, è pari a metri 19,50.

          L'intervento edilizio richiesto in deroga, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 20/2009, prevede un incremento della volumetria già assentita di 616,71 mc., inferiore ai 616,74 mc. ammissibili, nonché la realizzazione di un nuovo piano (7 fuori terra) lungo il fronte di via Zumaglia comportante un'altezza del fabbricato di metri 22,47, in deroga alla massima altezza ammissibile secondo il vigente Regolamento Edilizio, con modalità e tipologie costruttive uguali a quelle oggetto di permesso di costruire n. 62/2009.

          In conformità all'articolo 4, comma 4, della Legge nel progetto presentato è stata allegata la documentazione relativa al rispetto del valore 1,5 della scala di prestazione di cui al "Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte".    

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45097 del 21 aprile 1995;

          Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

          Visto l'articolo 4 della Legge Regionale 14 luglio 2009 n. 20 Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica;

          Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 28 settembre 2009 "Disposizioni ai sensi dell'articolo 6 in ordine all'applicazione della Legge Regionale n. 20/2009";

          Visto il parere in merito all'applicazione dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 20/2009 della Regione Piemonte Direzione Programmazione Strategica Politiche territoriali ed Edilizia - Settore Attività Giuridico Legislativa;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

          favorevole sulla regolarità tecnica;

          Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1)      di approvare l'applicazione della deroga di cui all'articolo 4 della Legge Regionale n. 20 del 14 luglio 2009, per l'incremento volumetrico di 616,71 mc. e per la sopraelevazione di un piano relativamente ad immobile a destinazione residenziale sito in Torino, via Zumaglia 60 angolo via Nicola Fabrizi 92, come da  progetti allegati (all. da 1 a 5 - nn.             ) a firma dell'arch. Walter Broccardo;

2)      di dare atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

3)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.   

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

E ALL'EDILIZIA PRIVATA

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE

EDILIZIA PRIVATA

F.to Cortese

 

  

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Cantore Daniele, il Presidente Castronovo Giuseppe, Lospinuso Rocco, Salti Tiziana, Scanderebech Federica, Silvestrini Maria Teresa, Tronzano Andrea

 

Non partecipano alla votazione:

Angeleri Antonello, Boero Valter, Brescia Mario, Cassano Luca, Ferrante Antonio, Freda Paola, Savini Manuela

 

PRESENTI 32

VOTANTI 30

 

ASTENUTI 2:

Lonero Giuseppe, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando

 

FAVOREVOLI 30:

Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Galasso Ennio Lucio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio, Zanolini Carlo

 

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Cantore Daniele, il Presidente Castronovo Giuseppe, Lospinuso Rocco, Salti Tiziana, Scanderebech Federica, Silvestrini Maria Teresa, Tronzano Andrea

 

Non partecipano alla votazione:

Angeleri Antonello, Boero Valter, Brescia Mario, Cassano Luca, Ferrante Antonio, Freda Paola, Savini Manuela

 

PRESENTI 32

VOTANTI 30

 

ASTENUTI 2:

Lonero Giuseppe, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando

 

FAVOREVOLI 30:

Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Galasso Ennio Lucio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio, Zanolini Carlo

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                                  

        Penasso                                                                                                          

IL PRESIDENTE

Ventriglia