Servizio
Centrale Consiglio Comunale
n. ord. 14
2010 08431/002
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7
FEBBRAIO 2011
Convocato
il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del
Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco
CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BOERO Valter BONINO Gian Luigi BRESCIA Mario BRUNO Giuseppe Maurizio CALGARO Marco CANTORE Daniele CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FIORINO Salvatore |
FREDA Paola FURNARI Raffaella GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco |
MAURO Massimo OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare SALINAS Francesco SALTI Tiziana SAVINI Manuela SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO
Andrea VENTRIGLIA
Ferdinando ZANOLINI
Carlo |
In totale, con il Presidente ed il
Sindaco, n. 46 presenti, nonché gli Assessori: DEALESSANDRI Tommaso - FERRARIS
Giovanni Maria - PASSONI Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia -
VIANO Mario.
Risultano
assenti i Consiglieri: CERUTTI Monica - GHIGLIA Agostino - MORETTI Gabriele -
PORCINO Gaetano - TEDESCO Giuliana.
Con la partecipazione del Segretario
Generale PENASSO dr. Mauro.
SEDUTA
PUBBLICA
OGGETTO: STATUTO DELLA CITTA'. REVISIONE
GENERALE.
La Conferenza
dei Capigruppo, espressione del nuovo Consiglio costituito dopo le Elezioni
amministrative del 28 e 29 maggio 2006, ha ritenuto opportuno avviare la
rivisitazione dello Statuto, con particolare riferimento:
- al ruolo del
Consiglio Comunale, ai suoi rapporti con gli altri organi di governo, ed alla
necessità di consentire al Consiglio medesimo l'espletamento pieno dei suoi
compiti di indirizzo e di controllo;
- alle norme
riguardanti il Decentramento amministrativo e le Circoscrizioni necessitando
tale parte dello Statuto di essere adeguata alle nuove istanze di
partecipazione dei cittadini e di efficienza della macchina amministrativa,
nonché alle novità legislative nel frattempo intervenute.
La Conferenza, quindi, ha deciso di proporre al Consiglio
Comunale la costituzione di una Commissione Speciale per la Revisione dello
Statuto della Città, avente quale compito la revisione dell'intero testo
statutario.
Pertanto, con deliberazione n. 214 (mecc. 2006 07688/002) del
27 novembre 2006, esecutiva dall'11
dicembre 2006, il Consiglio Comunale approvava la costituzione della
Commissione Consiliare Speciale per la Revisione dello Statuto, con il compito
di elaborare una proposta di rivisitazione dello Statuto stesso.
Non avendo la Commissione terminato i lavori entro il termine
di durata del 31 luglio 2008, il Consiglio Comunale, in data 9 novembre 2009,
con deliberazione n. 173 (mecc. 2009 06797/002), esecutiva dal 23 novembre
2009, procedeva alla sua ricostituzione.
La bozza statutaria elaborata dalla Commissione Consiliare
Speciale per la Revisione dello Statuto risponde innanzitutto all'esigenza di
adempiere il mandato ricevuto ed alla necessità di adeguamento alle novità
legislative nel frattempo intervenute.
Le principali modifiche contenute nella nuova bozza statutaria
risultano essere le seguenti:
- il
rafforzamento dell'orientamento dell'azione del Comune ai valori della
partecipazione, della solidarietà e del rispetto della persona, nonché
l'impegno a contrastare qualsiasi forma di discriminazione e violenza;
- l'eliminazione
del Capo relativo al Difensore civico, per l'intervenuta soppressione della
figura del Difensore Civico comunale ad opera della Legge Finanziaria per il
2010;
- il
riconoscimento statutario del Diritto di Tribuna per i presentatori di petizioni
al Consiglio Comunale e di deliberazioni di iniziativa popolare;
- l'introduzione di una specifica disciplina
di garanzia delle minoranze consiliari;
- l'introduzione di una seconda figura di Vicepresidente del Consiglio
Comunale;
- il
rafforzamento del diritto di accesso dei Consiglieri comunali a documenti e
informazioni in possesso di società, comitati, fondazioni, agenzie ed in
generale di altre forme associative costituite dal Comune o alle quali esso
aderisce;
- l'indicazione
specifica delle competenze del Consiglio Comunale, in particolare con
riferimento alle attività di programmazione, di determinazione dei criteri
generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, di
organizzazione dei servizi pubblici locali;
- l'adeguamento alla normativa nazionale in
materia di composizione della Giunta Comunale;
- una migliore specificazione delle funzioni
dell'Agenzia per i servizi pubblici locali.
Per quanto riguarda il Titolo IV in materia di Decentramento,
la Commissione Statuto, in ottemperanza all'incarico ricevuto con la succitata
deliberazione (mecc. 2006 07688/002), ha sviluppato audizioni sia con
l'Assessore competente, che ha illustrato una proposta di modifica dell'attuale
norma statutaria, sia con i Presidenti delle Circoscrizioni. Successivamente,
peraltro, la stessa Commissione, preso atto della non unanimità dei pareri, sia
al proprio interno che tra i Presidenti delle Circoscrizioni, sulla proposta di
modifica e visto l'approssimarsi del termine del mandato amministrativo, ha valutato
opportuno proporre alla Conferenza dei Capigruppo di non procedere ad alcuna
modifica al Titolo IV dello Statuto, rinviandone la riforma, fatto salvo
l'adeguamento alle disposizioni di legge.
La proposta di revisione
statutaria è stata quindi approvata all'unanimità dalla suddetta Commissione e,
in adempimento a quanto previsto nella deliberazione istitutiva, è stata
sottoposta alla Conferenza dei Capigruppo al fine di trasmetterla al Consiglio
Comunale per l'approvazione definitiva.
La Conferenza dei Capigruppo, dopo aver condiviso la proposta
di non procedere ad alcuna modifica della parte statutaria dedicata al
Decentramento amministrativo, ha analizzato la bozza proposta in successive
sedute e in data 7 dicembre 2010 ne ha deciso l'iscrizione all'ordine del
giorno del Consiglio Comunale.
Dal punto di vista formale, infine, in considerazione dell'entità delle modifiche proposte si è ritenuto indispensabile ricorrere all'abrogazione del testo previgente dello Statuto ed alla sua integrale sostituzione con il nuovo.
In data 25 gennaio 2011, in una seduta
congiunta della Conferenza dei Capigruppo e della Commissione Speciale per la
Revisione dello Statuto, si è altresì preso atto che, mentre sul testo complessivo
esisteva un consenso sostanzialmente unanime, non altrettanto si poteva
sostenere per quanto riguarda le proposte di modifica dell'articolo 2
("Finalità del Comune").
Allo scopo di preservare il predetto consenso, e di non procrastinare l'approvazione complessiva della revisione statutaria nel suo complesso, la Conferenza e la Commissione decidevano pertanto di non procedere ad alcuna modifica al suddetto articolo 2, le cui modifiche saranno pertanto oggetto di una diversa proposta di deliberazione.
I Presidenti della
Conferenza e della Commissione, quindi, venivano incaricati, da una parte, di
predisporre uno specifico emendamento per eliminare dalla presente proposta
ogni ipotesi di modifica dell'articolo in questione e, dall'altra, di
presentare una proposta di deliberazione per la modifica dell'articolo 2 dello
Statuto della Città.
In
data 9 dicembre 2010 con lettera prot. n. 1824, ai sensi dell'articolo 43 del
Regolamento del Decentramento, il presente provvedimento è stato trasmesso alle
Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.
Il Coordinatore dei Presidenti delle Circoscrizioni, con
lettera del 20 gennaio 2011, prot. n. 78, a nome di tutti i Presidenti,
comunicava la decisione di questi ultimi di non sottoporre ai Consigli di
Circoscrizione la proposta di deliberazione per l'espressione del parere.
In tale lettera, oltre a motivare le ragioni della scelta
effettuata, venivano altresì espresse alcune proposte di modifica
dell'elaborato statutario, in riferimento al titolo riguardante le
Circoscrizioni.
La Conferenza dei Capigruppo e la Commissione Speciale per la Revisione dello Statuto decidevano, nella riunione congiunta del 25 gennaio 2011, di recepire la proposta inerente l'introduzione della possibilità di revocare il singolo coordinatore delle Commissioni di lavoro, senza dovere procedere necessariamente alle dimissioni di tutta la Giunta Circoscrizionale.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole
sulla regolarità tecnica;
favorevole
sulla regolarità contabile;
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Risultano assenti dall'Aula, al momento
della votazione:
Lavolta Enzo, Lonero Giuseppe, Rattazzi
Giulio Cesare, Troiano Dario
PRESENTI 42
VOTANTI 42
FAVOREVOLI 42:
Angeleri Antonello, Boero Valter, Bonino
Gian Luigi, Brescia Mario, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cantore
Daniele, Cassano Luca, Cassiani Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe,
Centillo Maria Lucia, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò
Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferrante Antonio, Fiorino Salvatore, Freda Paola,
Furnari Raffaella, Galasso Ennio Lucio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo
Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco,
Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Lospinuso Rocco, Mauro Massimo, Olmeo
Gavino, Petrarulo Raffaele, Salinas Francesco, Salti Tiziana, Savini Manuela,
Scanderebech Federica, Silvestrini Maria Teresa, Trombini Claudio, Tronzano
Andrea, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando, Zanolini Carlo
Per l'esito della votazione che precede, essendosi raggiunta la prescritta maggioranza, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale
1) di revocare lo
Statuto della Città di Torino approvato con deliberazione n. 76 del Consiglio
Comunale in data 27 marzo 2001 (mecc. 2001 00897/02), così come modificato ed
integrato dai provvedimenti successivamente adottati;
2) di approvare lo Statuto della Città di Torino nella nuova formulazione risultante dal testo allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ) per farne parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto
che il presente Statuto, dopo l'approvazione, verrà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione, pubblicato all'Albo Pretorio per trenta giorni
consecutivi e successivamente inviato al Ministero dell'Interno per
l'iscrizione nella raccolta ufficiale degli Statuti;
4) di dare atto che il nuovo Statuto della Città di Torino entrerà
in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione.
Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Castronovo
Il
Vicepresidente del Consiglio Comunale
F.to Ventriglia
Il Presidente della Commissione
Speciale per la Revisione dello Statuto
F.to Lo Russo
Il Vicepresidente della Commissione
Speciale per la Revisione dello
Statuto
F.to Tronzano
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE COORDINATORE
F.to
Bayma
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Penasso
IL PRESIDENTE
Castronovo
Allegato 1
STATUTO DELLA CITTA' DI TORINO
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Il Comune
1. Il Comune di Torino rappresenta la comunità che vive nel
territorio comunale, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo civile, politico, economico e sociale.
2. Il Comune di Torino gode di autonomia statutaria, normativa,
organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria
nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. E' titolare di
funzioni proprie e di quelle che gli sono conferite con leggi dello Stato e
della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
Articolo 2 - Finalità del Comune
1. Il Comune esercita le proprie attribuzioni perseguendo le
seguenti finalità:
a) tutelare e promuovere i diritti
costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità ed alla libertà delle
persone, contrastando ogni forma di discriminazione;
b) contribuire a rendere effettivo il diritto
dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute, alla casa, all'istruzione e ad
uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di
educazione;
c) realizzare un equilibrato sviluppo economico della città;
d) promuovere il rispetto della vita e la
sicurezza sociale, rimuovendo le cause di emarginazione, con particolare
attenzione alla tutela dei minori e degli anziani ed al diritto delle persone
handicappate ad una città accessibile, mediante l'abbattimento delle barriere
architettoniche, e ad una rete di servizi e di interventi che ne facilitino
l'integrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative. Il Consiglio
Comunale potrà adottare apposite Carte dei Diritti, elaborate anche su proposta
dei cittadini e previa ampia consultazione;
e) tutelare la famiglia, riconoscendone il
ruolo sociale ed assicurandone il sostegno anche tramite i servizi sociali ed
educativi;
f) agire attivamente per garantire pari
opportunità di vita e lavoro a uomini e donne e per rimuovere le
discriminazioni basate sulle tendenze sessuali;
g) tutelare l'ambiente di vita e di lavoro,
operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento e promuovere il
rispetto per la natura e per gli animali;
h) valorizzare, anche sul piano nazionale ed
internazionale, il patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della
città e promuovere la conoscenza delle tradizioni culturali piemontesi e delle
altre culture e specificità della comunità cittadina;
i) valorizzare le aggregazioni sociali,
tutelandone l'autonomia, e stimolare l'iniziativa privata, la cooperazione
sociale, il volontariato e l'associazionismo;
l) operare per la promozione e la tutela del
pluralismo dell'informazione nella realtà torinese;
m) contribuire alla cooperazione pacifica fra i
popoli e le nazioni, concorrere al processo di integrazione ed unificazione europea
ed alla valorizzazione del ruolo di Torino in questo contesto. A tal fine, il
Comune sviluppa i propri rapporti con l'Unione Europea e le proprie relazioni
internazionali e promuove i valori di pluralismo e convivenza solidale,
operando per garantire i diritti delle minoranze etniche;
n) assicurare il diritto universale all'acqua
potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei
cittadini alla risorsa.
Articolo 3 - Criteri dell'azione
del Comune
1. Nella propria azione, il Comune si conforma ai seguenti criteri:
a) la programmazione delle proprie politiche
ed il concorso alla programmazione degli enti nel cui territorio il Comune è
inserito;
b) la trasparenza e l'imparzialità
dell'Amministrazione, l'informazione dei cittadini sul suo funzionamento, la
partecipazione alle scelte politiche ed amministrative;
c) la tutela del pluralismo nella vita dei
propri organi politico-amministrativi anche garantendo alle minoranze
consiliari il diritto alla partecipazione alle funzioni di indirizzo e di
controllo proprie del Consiglio Comunale;
d) la creazione di adeguati strumenti volti a
garantire legittimità, regolarità, efficacia, efficienza ed economicità
dell'azione amministrativa;
e) la cooperazione con enti pubblici e,
riservando al Comune adeguati strumenti di indirizzo e controllo, con soggetti
privati nell'esercizio di funzioni e servizi e per lo svolgimento di attività
economiche e sociali;
f) la collaborazione e l'integrazione con i
Comuni dell'Area Metropolitana torinese;
g) il decentramento dell'amministrazione e
della propria organizzazione, considerandone strumento privilegiato di
attuazione le Circoscrizioni;
h) il rispetto, in ambito locale, dei principi
generali dell'ordinamento tributario posti a garanzia dei diritti del contribuente,
assicurando, in particolare, chiarezza e trasparenza delle disposizioni
tributarie ed adeguata informazione in merito alle stesse, secondo quanto
stabilito da apposito regolamento;
i) la cooperazione internazionale, le
relazioni e gli scambi nazionali ed internazionali con gli altri enti locali.
Articolo 4 - Territorio, sede,
stemma e gonfalone
1. Il territorio del Comune confina con quello dei seguenti Comuni:
Venaria Reale, Borgaro Torinese, Settimo Torinese, San Mauro Torinese,
Baldissero, Pino Torinese, Pecetto, Moncalieri, Nichelino, Beinasco, Orbassano,
Rivoli, Grugliasco, Collegno.
2. Il Comune ha sede nel Palazzo Civico di Torino. Gli organi del
Comune possono eccezionalmente riunirsi in luogo diverso dalla propria sede.
3. Il Comune ha uno stemma ed un gonfalone, che sono quelli
storicamente in uso.
4. Nelle occasioni ufficiali, a Palazzo Civico vengono esposti i
vessilli della Città di Torino, della Regione Piemonte, della Repubblica
Italiana e dell'Unione Europea.
5. Il vessillo del Comune di Torino è la bandiera storica
dell'assedio del 1706.
Articolo 5 - Albo Pretorio
1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti
che devono essere portati a conoscenza del pubblico, e per gli adempimenti
previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
2. E' istituito l'Albo Pretorio on-line nel quale vengono
pubblicati gli atti ed i provvedimenti amministrativi della Città. La validità
legale della pubblicazione on-line è stabilita dalla legge.
Articolo 6 - Archivio Storico
1. Il Comune ha un proprio Archivio Storico. Il Consiglio Comunale,
il Sindaco e la Giunta, nelle rispettive competenze, ne garantiscono la cura,
lo sviluppo e la fruibilità.
Articolo 7 - Cittadinanza
Onoraria e Sigillo Civico
1. Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria a
personalità, italiane o straniere, non residenti a Torino, con propria mozione
motivata presentata da almeno un quarto dei Consiglieri ed approvata da almeno
due terzi dei suoi componenti.
2. Il Consiglio Comunale può conferire il sigillo civico a
cittadini torinesi, meritevoli di particolare riconoscimento, con propria
mozione motivata presentata da almeno un quarto dei Consiglieri ed approvata da
almeno due terzi dei suoi componenti.
3. Nel caso non sia raggiunta la maggioranza qualificata prevista
dai commi precedenti, la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria o
del sigillo civico potrà essere ripresentata decorsi almeno 30 giorni dalla
votazione, salvo l'ipotesi che la proposta precedente sia stata respinta dal
Consiglio.
4. In apposito albo, costantemente aggiornato, è contenuto l'elenco
delle cittadinanze onorarie e dei sigilli civici, con relative motivazioni,
conferite dal Consiglio Comunale.
TITOLO II -
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE
Articolo 8 - Titolari dei diritti
di partecipazione
1. I diritti di partecipazione individuale e collettiva sono
riconosciuti e garantiti a tutti coloro che siano iscritti nelle liste
elettorali del Comune di Torino ovvero siano iscritti da almeno sei mesi nel
registro della popolazione residente del Comune ed abbiano compiuto la maggiore
età.
2. Il Regolamento sui diritti di partecipazione potrà prevedere
forme di partecipazione per i residenti che non abbiano ancora compiuto la
maggiore età. Il Consiglio Comunale potrà altresì prevedere specifiche
consultazioni degli stessi e di soggetti i quali, pur non risiedendo a Torino,
siano interessati all'oggetto della consultazione per motivi continuativi di
lavoro, studio, domicilio.
3. La Città di Torino, nelle forme previste dalla legge, si
conforma a quanto disposto in materia di cittadinanza europea dalle norme
comunitarie.
Articolo 9 - Associazioni e forme
organizzate di partecipazione
1. Il Comune, nel rispetto del dettato
costituzionale in materia di libertà di associazione, riconosce e valorizza le
libere forme associative di cittadini, di residenti, di utenti e di
volontariato senza fini di lucro, anche se prive di personalità giuridica, in
relazione all'utilità sociale dei fini perseguiti e delle attività svolte.
2. Il Comune promuove e valorizza la cittadinanza attiva e la
partecipazione dei cittadini a forme di autogestione ed auto-organizzazione degli
utenti, di gestione sociale e di collaborazione alla gestione di servizi e
strutture comunali e ad altre attività socialmente utili, regolandone le
modalità con delibere quadro approvate dal Consiglio Comunale.
3. Presso il Comune viene tenuto ed aggiornato un Registro delle
Associazioni, disciplinato da apposito Regolamento, al quale ogni associazione,
anche se priva di personalità giuridica, purché caratterizzata dall'assenza di
fini di lucro, ha il diritto di richiedere l'iscrizione, depositando copia di
atto costitutivo ovvero, ove esista, dello Statuto e comunicando finalità,
caratteristiche, cariche sociali, numero degli aderenti.
Articolo 10 - Partecipazione al
procedimento amministrativo
1. Al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa,
intesa come immediata e facile controllabilità del suo svolgimento, nei
procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni
giuridiche soggettive è assicurata, ai sensi di legge e secondo modalità
previste dal regolamento, la partecipazione effettiva degli interessati.
Articolo 11 - Forme e organismi
di consultazione
1. Prima dell'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, il
Comune promuove la consultazione delle espressioni organizzate della comunità
cittadina ad essi interessate.
2. Il Comune e le Circoscrizioni possono promuovere, nelle forme e
con le tecnologie più adeguate e previa deliberazione dei rispettivi Consigli,
la consultazione dei residenti in parti della Città o degli appartenenti a
singole categorie, in vista dell'adozione di provvedimenti che li riguardino.
3. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione di Consulte
settoriali, indicandone i compiti, la composizione, le modalità di
funzionamento e di consultazione da parte dell'Amministrazione e delle
Commissioni Consiliari.
4. Il Comune si dota di una Consulta per le persone straniere ed
apolidi, residenti a Torino, alle quali non siano riconosciuti dalla legge i
diritti di elettorato attivo e passivo. Apposito Regolamento ne disciplina le
caratteristiche, le modalità di composizione ed i rapporti con gli organi del
Comune.
Articolo 12 - Istanze e petizioni
al Sindaco ed al Consiglio Comunale
1. Uno o più titolari dei diritti di partecipazione possono
presentare, rispettivamente, istanze o petizioni rivolte al Sindaco,
finalizzate a richiedere informazioni o ad avanzare proposte relative a
specifici problemi oggetto dell'attività dell'Amministrazione.
2. Petizioni riguardanti problemi oggetto dell'attività
dell'Amministrazione possono essere presentate al Consiglio Comunale.
3. Le petizioni al Consiglio Comunale devono essere sottoscritte da
almeno trecento titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il
sedicesimo anno di età.
4. Le modalità procedurali per la presentazione e la discussione di
istanze e petizioni sono disciplinate da apposito Regolamento.
Articolo 13 - Proposte di
deliberazione di iniziativa popolare
1. I titolari dei diritti di partecipazione possono presentare al
Consiglio Comunale proposte di deliberazione su materie di competenza
consiliare. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno
millecinquecento titolari dei diritti di partecipazione, ovvero cinquemila
qualora la proposta riguardi modifiche dello Statuto.
2. Le procedure di presentazione delle proposte e le modalità di
verifica dell'ammissibilità delle stesse, nonchè le modalità ed i termini con
cui le stesse sono discusse e votate in Consiglio Comunale, sono disciplinate
da apposito Regolamento.
Articolo 14 - Diritto di tribuna
1. Il Presidente del Consiglio Comunale organizza, mediante gli
uffici del Consiglio Comunale, il diritto di tribuna dei primi presentatori
delle petizioni e delle proposte di deliberazione di iniziativa popolare, con
le modalità e nelle forme previste dal Regolamento per istanze, petizioni e
proposte di deliberazione d'iniziativa popolare.
Articolo 15 - Definizione
Referendum
1. I soggetti titolari dei diritti di partecipazione possono:
a) con il referendum consultivo, esprimere il
loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di
competenza del Consiglio Comunale;
b) con il referendum abrogativo, abrogare
dall'ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate
dal Consiglio Comunale. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per
oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo.
Articolo 16 - Referendum
consultivi
1. Sono previsti referendum consultivi nelle materie di competenza
del Consiglio Comunale.
2. Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio Comunale a
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Hanno diritto di voto i titolari dei diritti di partecipazione,
di cui all'articolo 8 comma 1, che non si trovino nelle condizioni di esclusione
dall'elettorato passivo a causa di sentenza che la comporti.
4. Non può essere indetto in materia di tributi locali e di
tariffe, su provvedimenti amministrativi a contenuto legislativamente vincolato
o meramente esecutivi e non può svolgersi su oggetti che siano già stati
sottoposti a consultazione referendaria nell'ambito della medesima tornata
amministrativa.
5. Il Regolamento disciplina i termini, le modalità e le procedure
del referendum consultivo.
Articolo 17 - Referendum
abrogativo
1. Almeno ventimila titolari dei diritti di partecipazione, di cui
all'articolo 8, possono richiedere, con le modalità stabilite dal Regolamento,
referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di deliberazioni di competenza
del Consiglio Comunale.
2. Non possono essere sottoposte a referendum le deliberazioni, o
parti di esse, riguardanti:
a) deliberazioni approvative di statuti di enti diversi dal Comune;
b) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
c) conti consuntivi;
d) tributi e disciplina delle tariffe;
e) regolamenti ad efficacia meramente interna;
f) atti con i quali il Consiglio Comunale partecipi alla
definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle
linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.
3. Il quesito sottoposto a referendum abrogativo non può, inoltre,
essere considerato ammissibile:
a) quando la richiesta concerna una eterogenea
pluralità di disposizioni carenti di una matrice razionalmente ed
oggettivamente unitaria;
b) quando la richiesta concerna deliberazioni,
o parti di esse, a contenuto legislativamente vincolato;
c) quando la richiesta concerna deliberazioni,
o parti di esse, già sottoposte a referendum nell'arco della medesima tornata
amministrativa, ovvero da considerare abrogate per effetto di deliberazioni
successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la
disciplina oggetto del quesito;
d) quando l'eventuale abrogazione derivante
dal referendum non potrebbe avere più effetti di sorta, a causa dell'avvenuto e
completo conseguimento di efficacia di atti ulteriori di natura esecutiva
rispetto a quello di cui si chiede l'abrogazione.
Articolo 18 - Giudizio
sull'ammissibilità del referendum abrogativo
1. Il giudizio sull'ammissibilità del referendum in relazione alle
disposizioni di cui all'articolo 17 avviene, con le modalità stabilite dal
Regolamento, ad opera di apposita Commissione, entro trenta giorni dalla
richiesta in tal senso presentata dai promotori, che dovranno aver già
provveduto a raccogliere le prime duemila firme.
2. Fanno parte della Commissione, con facoltà di delega, il
Presidente ed un Vicepresidente del Consiglio Comunale, il Segretario Generale
ed il Direttore del Servizio Centrale Consiglio Comunale. La Commissione assume
le proprie decisioni a maggioranza dei componenti.
3. Il Regolamento determina, per quanto non previsto dal presente
Statuto, le ulteriori competenze della Commissione, i tempi, i modi, le
condizioni di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione, prevedendo
che, qualora vengano proposti più referendum, i medesimi siano accorpati in un
unico turno annuale e stabilendo modalità organizzative che garantiscano una
adeguata pubblicizzazione dei quesiti posti.
Articolo 19 - Inammissibilità
sopravvenuta
1. Qualora l'ipotesi, di cui alla lettera d) comma 3 dell'articolo
17, si verifichi dopo il giudizio sull'ammissibilità del referendum e prima
dell'effettuazione della consultazione, la Commissione, di cui all'articolo
precedente, dichiara l'inammissibilità sopravvenuta del quesito e dispone
l'interruzione della procedura.
Articolo 20 - Quorum ed effetti
del referendum abrogativo
1. La disposizione oggetto del referendum cessa di avere efficacia
dal giorno successivo alla proclamazione del risultato, se alla consultazione
ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se si è espressa
favorevolmente all'abrogazione la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare di sospendere l'efficacia
della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora, a seguito
del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali,
coerenti con l'esito della consultazione stessa per garantire l'erogazione di
servizi pubblici.
Articolo 21 - Diritto di informazione
1. Il Comune di Torino riconosce, garantisce e promuove il diritto
del cittadino e delle associazioni ad essere informato in modo completo ed
obiettivo sull'attività degli organi e degli uffici, ivi compreso il bilancio
annuale ed il bilancio sociale ed i suoi allegati, nonché su ogni altro aspetto
afferente l'Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo e l'implementazione
costante della rete informatica e degli strumenti multimediali.
2. Il Comune istituisce un Ufficio per l'Informazione e le Relazioni
con il Pubblico, con sede nel Palazzo Civico, con i compiti previsti nel
Regolamento.
Il Comune prevede altresì la
costituzione di Uffici per l'Informazione e le Relazioni con il Pubblico presso
le sedi delle Circoscrizioni.
3. Il Comune di Torino, per il raggiungimento delle finalità di cui
al comma 1, costituisce appositi uffici stampa, organizzati professionalmente
ed operanti nel rispetto della disciplina delle attività di informazione e
comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
4. I locali ove ha sede l'Albo Pretorio devono garantire adeguata
accessibilità ai cittadini.
Articolo 22 - Diritto di accesso
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, con
le eccezioni previste dalla legge.
2. Il Regolamento disciplina le modalità di attuazione del diritto
di accesso agli atti amministrativi ed ai documenti amministrativi.
3. E' garantito altresì, a chiunque vi abbia interesse per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai
documenti amministrativi delle Aziende, Enti, Istituzioni e dei concessionari
di servizi comunali.
4. Il Comune deve garantire ai cittadini ed ai residenti, in modo
tempestivo e completo, l'accesso alle informazioni, di cui è in possesso,
relative allo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
Articolo 23 - Commissione
Comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di
accesso
1. E' costituita la Commissione Comunale di vigilanza
sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso, composta dal
Presidente del Consiglio, che la presiede, dal Sindaco o da un Assessore suo
delegato, da due Consiglieri, di cui uno di minoranza, da un rappresentante
dell'Assemblea dei Presidenti di Circoscrizione e dal Segretario Generale o da
un suo delegato.
2. La Commissione vigila sull'osservanza delle norme in materia di
partecipazione e di accesso contenute nel presente Statuto e promuove ogni
altra iniziativa utile al corretto esercizio di tali diritti.
3. La Commissione è convocata dal Presidente, il quale è tenuto a
riunirla entro venti giorni dalla richiesta di un suo componente.
4. La Commissione incontra, almeno una volta all'anno, le
associazioni di cittadini utenti che ne facciano richiesta. La Commissione
relaziona annualmente al Consiglio Comunale sul proprio operato.
Articolo 24 - Difesa civica
1. Le funzioni di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento
della Pubblica Amministrazione comunale, da esercitarsi anche attraverso la segnalazione
di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei
cittadini, possono essere attribuite, mediante convenzione, al Difensore Civico
provinciale.
TITOLO III - IL CONSIGLIO
COMUNALE
Capo I -
Autonomia, modalità di funzionamento ed articolazione del Consiglio Comunale
Articolo 25 - Composizione,
elezione, durata e scioglimento
1. La composizione, l'elezione, la durata in carica e lo
scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
2. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi
stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato dal Regolamento.
3. Le modalità di convocazione della prima seduta del Consiglio
Comunale sono disciplinate dalla legge.
Articolo 26 - Organizzazione e
funzionamento del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa e funzionale.
Il Regolamento prevede la costituzione di apposita ed autonoma struttura,
dotata di risorse umane e strumentali adeguate ad assicurare il funzionamento,
le iniziative e l'informazione sull'attività del Consiglio Comunale. Nel
Regolamento del Consiglio Comunale sono, altresì, fissate le modalità
attraverso le quali fornire, al Consiglio ed ai Gruppi Consiliari regolarmente
costituiti, adeguati servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
2. Il Consiglio Comunale adotta il Regolamento con il voto
favorevole, in prima votazione, di due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora
tale maggioranza non sia raggiunta, si procede, non prima di dieci giorni, ad
una successiva votazione, in cui è sufficiente, per l'approvazione, il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Con le
medesime modalità di votazione il Consiglio Comunale provvede alle eventuali
modificazioni del Regolamento.
3. Nell'ambito del Consiglio Comunale sono istituiti le Commissioni
Consiliari, i Gruppi Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.
4. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente, che formula
l'ordine del giorno e ne programma i lavori, sulla base di quanto concordato
nella Conferenza dei Capigruppo.
5. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le votazioni
avvengono a scrutinio palese, eccetto i casi indicati dal presente Statuto e
dal Regolamento.
6. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del
Consiglio Comunale sono pubbliche ed accessibili a tutti i titolari dei diritti
di partecipazione, con le stesse modalità previste per gli atti deliberativi
dal Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi.
7. Il Comune adotta gli strumenti idonei a conferire la più ampia
ed effettiva pubblicità ai lavori del Consiglio Comunale.
8. Il Consiglio Comunale informa i cittadini della propria
attività, indìce conferenze e promuove incontri su temi di particolare
interesse con le formazioni sociali e con i soggetti pubblici e privati.
Articolo 27 - Presidenza del
Consiglio Comunale ed Ufficio di Presidenza
1. Il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta, procede
all'elezione, nel proprio seno, del Presidente e di due Vicepresidenti, che
durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.
2. Il Presidente ed i Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di
Presidenza, le cui competenze sono individuate dal Regolamento del Consiglio
Comunale. La funzione di Vicepresidente Vicario è attribuita alla minoranza.
3. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua
assenza o impedimento temporaneo ed esercitano le funzioni loro attribuite dal
Regolamento del Consiglio Comunale. Nel caso di impossibilità dei
Vicepresidenti, le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano.
4. L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio
segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora
nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza, si procede ad una successiva
votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottenga
tale maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione
di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano ottenuto
il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il Consigliere
più anziano di età.
5. Eletto il Presidente, si procede immediatamente all'elezione dei
Vicepresidenti. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti del secondo eletto con altro candidato, risulta
eletto il Consigliere più anziano di età. E' fatto salvo quanto previsto dal
comma 4 dell'articolo 33 dello Statuto.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale, salvo i casi in cui sia
previsto dallo Statuto o dai Regolamenti, non è componente di Commissioni
Consiliari Permanenti, alle cui sedute, peraltro, può intervenire.
7. Non può ricoprire la carica di Presidente e Vicepresidente del Consiglio
Comunale chi già ricopra quella di Parlamentare o di Consigliere Regionale o
Provinciale. Qualora, nel corso del mandato, il Presidente o i Vicepresidenti
del Consiglio Comunale vengano eletti alla carica di Parlamentare o di
Consigliere Regionale o Provinciale, il Consiglio Comunale, entro trenta giorni
dalla convalida, provvede alla sua sostituzione.
8. Il Presidente ed i Vicepresidenti del Consiglio Comunale, per
gravi e comprovati motivi inerenti le loro funzioni, possono essere revocati su
proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La
proposta viene messa in discussione non oltre 30 giorni dalla sua
presentazione. La stessa deve essere approvata con voto palese dalla
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
9. Le dimissioni dalla carica di
Presidente e Vicepresidente sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
10. Il Presidente ed i Vicepresidenti non possono presiedere la
discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso
in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la
votazione sono presiedute dal Consigliere anziano.
Articolo 28 - Funzioni del
Presidente del Consiglio Comunale
1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio
Comunale e la Conferenza dei Capigruppo ed esercita le altre funzioni
attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. Convoca e presiede l'Assemblea dei Presidenti delle
Circoscrizioni, quando la stessa sia chiamata a decidere sulla richiesta di abbreviazione
dei termini per l'espressione dei pareri su proposte di deliberazione da parte
delle Circoscrizioni, secondo quanto previsto dal Regolamento del
Decentramento, o quando sia convocata su richiesta del Presidente stesso.
3. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio
Comunale e delle sue articolazioni, assicura una adeguata preventiva
informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni
sottoposte al Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il
Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un
quinto dei Consiglieri Comunali o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno
le questioni richieste.
5. Il Presidente riceve le proposte di deliberazione, di mozione e
di ordine del giorno. Salvo diverso accordo con i proponenti o diversa scadenza
stabilita dalla legge, egli è tenuto ad iscriverle all'ordine del giorno del
Consiglio entro i venti giorni successivi. Egli riceve inoltre le
interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri e le trasmette al
Sindaco.
Articolo 29 - Sessioni del
Consiglio Comunale
1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni
ordinarie e straordinarie, così come definito dal Regolamento del Consiglio
Comunale.
2. Sono sessioni ordinarie la Sessione Programmatica e dei Bilanci
Preventivi, la Sessione del Rendiconto ed i raggruppamenti di almeno quattro
sedute, eventualmente intervallate da Sessioni Straordinarie, programmate in
sede di Conferenza dei Capigruppo.
3. Sono Sessioni Straordinarie quelle convocate dal Presidente per
particolari ragioni d'urgenza, al di fuori della programmazione di cui al comma
2.
Articolo 30 - Gruppi Consiliari
1. Tutti i Consiglieri appartengono ad un Gruppo Consiliare.
2. I Gruppi Consiliari si costituiscono sulla base delle liste di
appartenenza dei Consiglieri o di una diversa dichiarazione di volontà. I
Gruppi Consiliari che si costituiscono sulla base della lista di appartenenza
dei Consiglieri non sono condizionati ad un numero minimo di aderenti.
3. Con l'eccezione del Gruppo Misto, i Gruppi Consiliari che si
costituiscono sulla base di una dichiarazione di volontà prescindente dalla
lista di appartenenza devono essere costituiti da almeno tre Consiglieri.
Possono essere costituiti da due Consiglieri, se eletti in liste che non hanno
usufruito del premio di maggioranza.
4. Ai Gruppi Consiliari deve essere assicurata la disponibilità di
risorse idonee all'espletamento delle funzioni, tenendo conto delle esigenze
comuni ai vari Gruppi Consiliari e della consistenza numerica di ciascuno di
essi, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.
Articolo 31 - Conferenza dei
Capigruppo
1. I Capigruppo si riuniscono in una Conferenza convocata e
presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale per definire la programmazione
e l'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale.
2. La Conferenza dei Capigruppo esercita anche le funzioni di
Commissione permanente, con le modalità e nelle materie previste dal Regolamento
del Consiglio Comunale.
3. La Conferenza dei Capigruppo, integrata con le modalità
stabilite dal regolamento, svolge le funzioni di Commissione Comunale per la
Toponomastica. La Commissione esprime pareri vincolanti e proposte alla Giunta
Comunale in merito alla denominazione di strade, aree, edifici ed altre
strutture della Città, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento
approvato dal Consiglio Comunale.
4. La Conferenza dei Capigruppo collabora con il Presidente
nell'attività di tutela dell'autonomia del Consiglio Comunale e di garanzia di
adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli
Consiglieri sulle materie sottoposte al Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, partecipa ai lavori della
Conferenza dei Capigruppo.
6. Il Presidente è tenuto a convocare, entro cinque giorni, la
Conferenza dei Capigruppo, ogni qual volta lo richiedano il Sindaco o almeno
due Capigruppo.
7. La Conferenza dei Capigruppo può chiedere l'intervento, alle proprie
riunioni, del Sindaco, degli Assessori, del Direttore Generale, dei Dirigenti e
dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di Enti, Istituzioni,
Aziende e società a prevalente capitale comunale, e dei concessionari dei
servizi comunali. Essi, in forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire.
La Conferenza dei Capigruppo deve sentire il Sindaco e gli Assessori, quando
questi lo richiedano.
Articolo 32 - Commissioni
Consiliari
1. Il Consiglio Comunale costituisce nel proprio seno Commissioni
Consiliari Permanenti e, quando occorra, Speciali secondo quanto previsto nel
Regolamento del Consiglio Comunale che ne disciplina il numero, la
composizione, l'organizzazione, il funzionamento, le materie di competenza e le
forme di pubblicizzazione degli atti e dei lavori.
2. Le Commissioni Permanenti hanno quali compiti principali
l'istruttoria degli atti deliberativi e delle mozioni del Consiglio Comunale,
il controllo politico-amministrativo, lo svolgimento di attività conoscitive su
temi di interesse comunale e la discussione di interrogazioni e interpellanze e
ogni altra attività prevista dal Regolamento del Consiglio Comunale, con le
modalità previste dallo stesso.
3. La Commissione Consiliare Permanente sul Controllo della
Gestione ha compiti di approfondimento, controllo e garanzia dell'efficienza e
dell'efficacia dell'organizzazione comunale, in relazione ai servizi ed alle
attività gestite dal Comune ed alla loro qualità. E' presieduta da un
Consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca almeno due volte
l'anno la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti per
raccordarne l'attività con quella dell'Assemblea.
5. Per lo svolgimento di compiti particolari di volta in volta
individuati, il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Speciali. Qualora
si tratti di compiti di indagine sull'attività dell'Amministrazione, per
l'istituzione della Commissione occorre il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio. Nel caso in cui la proposta di
deliberazione di costituzione di Commissione di indagine sia sottoscritta da
tutti i Consiglieri della minoranza, per l'istituzione è sufficiente il voto
favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
6. E' istituita, con le modalità previste dal Regolamento del
Consiglio Comunale, la Commissione Permanente "Diritti e Pari
Opportunità", con compiti di esame, proposta e controllo dell'attività
amministrativa in riferimento:
- alla condizione femminile ed alla
rimozione degli ostacoli che impediscono una piena parità tra i generi, per
garantire pari opportunità di vita e lavoro a donne e uomini;
- alla necessità di tutelare e promuovere i
diritti costituzionalmente garantiti, attinenti la dignità e la libertà delle
persone, contrastando ogni forma di discriminazione.
7. Le Commissioni, nello svolgimento dei loro compiti, possono
promuovere la consultazione dei soggetti interessati, tenere audizioni
conoscitive, invitare ai propri lavori rappresentanze di soggetti singoli o
associati, su richiesta degli stessi o di propria iniziativa.
8. Le Commissioni possono chiedere l'intervento, alle proprie
riunioni, del Sindaco, degli Assessori, del Direttore Generale, dei Dirigenti e
dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di Enti, Istituzioni,
Aziende e società a prevalente capitale comunale, e dei concessionari dei
servizi comunali. Essi, in forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire.
Le Commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori, quando questi lo
richiedano.
9. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, eccetto i casi
previsti dal Regolamento.
Articolo 33 - Tutela delle
minoranze
1. Le minoranze consiliari concorrono al buon andamento
dell'amministrazione della Città, contribuendo a determinare le funzioni di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo che la legge attribuisce al
Consiglio Comunale.
2. Nell'ambito dell'autonomia funzionale ed organizzativa del
Consiglio Comunale, e ferme restando le prerogative ed i diritti assicurati a
tutti i Consiglieri Comunali, il Regolamento del Consiglio prevede ulteriori
forme di garanzia per le minoranze consiliari.
3. In particolare, il Regolamento prevede che:
- durante ogni seduta del Consiglio Comunale
sia iscritto all'ordine del giorno e discusso un numero adeguato di
interpellanze sottoscritte da Consiglieri delle minoranze;
- sia disciplinata la programmazione e
discussione di interpellanze a risposta immediata su iniziativa di Consiglieri
delle minoranze;
- la programmazione dei lavori consiliari,
nel rispetto delle esigenze della Giunta e della maggioranza, tenga conto anche
delle proposte e delle richieste delle minoranze;
- siano fissati tempi certi per l'esame
nelle Commissioni consiliari ed in Consiglio degli atti proposti dalle
minoranze;
- una parte dei lavori delle Commissioni
consiliari sia dedicata ad argomenti e discussioni proposti dalle minoranze, e
che le minoranze stesse possano comunque richiedere ed ottenere in tempi certi
la convocazione di sedute delle Commissioni su argomenti specifici.
4. Sono attribuiti a Consiglieri facenti parte delle minoranze
consiliari gli incarichi di:
- Vicepresidente del Consiglio Comunale, se
già non ricopre la carica di Presidente un esponente delle medesime minoranze;
- Vicepresidente delle Commissioni
consiliari permanenti e speciali nelle Commissioni nelle quali un esponente
delle medesime minoranze già non ricopre la carica di Presidente;
- Presidente
della Commissione per il Controllo della Gestione;
- Presidente
delle Commissioni di inchiesta e di indagine.
5. La deliberazione di indirizzi per le nomine può prevedere che,
nel rispetto delle competenze del Sindaco, alcune di queste siano espressione
delle minoranze.
Capo II
- Diritti, doveri e status dei Consiglieri Comunali
Articolo 34 - Diritti e doveri
dei Consiglieri Comunali
1. I diritti ed i doveri dei Consiglieri sono stabiliti dalla
legge.
2. Il Consigliere nell'esercizio del potere di iniziativa può
formulare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, e presentare
proposte di deliberazione, di mozione e di ogni altra istanza di sindacato
ispettivo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio
Comunale.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere, dagli uffici del
Comune, dalle Aziende e dagli Enti dipendenti da questo, tutte le notizie e le
informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, con
le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
4. Ai Consiglieri è trasmessa dai competenti uffici, copia, nel
testo integrale, del Piano Esecutivo di Gestione.
5. Gli statuti delle società, dei comitati, delle fondazioni, delle
agenzie, e di tutte le altre forme associative costituite dal Comune, o alle
quali lo stesso aderisce, devono stabilire i documenti e le informazioni di cui
sono in possesso che, su richiesta dell'Amministrazione, sono forniti al
Comune. Tali documenti ed informazioni sono accessibili ai Consiglieri, con le
modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale. L'adesione
del Comune alle suddette società, comitati, fondazioni, agenzie, ed alle altre
forme associative è subordinata al rispetto di tale prescrizione.
6. I documenti e le informazioni in possesso dei soggetti
incaricati di gestire i servizi pubblici locali devono essere forniti, su
richiesta, al Comune. Tali documenti ed informazioni sono accessibili ai
Consiglieri con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio
Comunale.
7. La norma di cui al comma precedente deve essere inserita negli statuti
delle società e degli enti ovvero, nel caso in cui i soggetti gestori non siano
partecipati dal Comune, nei contratti di servizio o nelle convenzioni regolanti
i rapporti tra le parti.
8. Il Comune disciplina con apposito Regolamento la dichiarazione
preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei
candidati e delle liste alle elezioni locali.
9. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del
Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte. I Consiglieri
che non intervengano ad una intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale
senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. La dichiarazione di
decadenza non può essere pronunciata dal Consiglio Comunale prima che siano
decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione al Consigliere interessato,
senza che il medesimo abbia prodotto giustificazione.
10. Le modalità di presentazione delle dimissioni dalla carica di
Consigliere e la conseguente surroga sono disciplinate dalla legge.
11. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra
individuale ai sensi di legge, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei
candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
Articolo 35 - Status dei
Consiglieri Comunali
1. Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e
dell'erogazione dei compensi, è disciplinato dalla legge.
2. Il Regolamento stabilisce termini e modalità della effettiva
partecipazione dei Consiglieri al Consiglio ed alle Commissioni, necessaria per
la corresponsione del relativo gettone di presenza.
Articolo 36 - Associazione degli
ex Consiglieri Comunali
1. I Consiglieri Comunali già componenti il Consiglio Comunale
possono costituirsi in Associazione al fine di mantenere vivo ed operante il vincolo
che, indipendentemente dall'appartenenza politica, li ha visti porsi al
servizio della Città e dei cittadini ed al fine di stimolare e facilitare i
rapporti degli ex Consiglieri con il Consiglio Comunale e gli altri organi
comunali.
2. Il Comune garantirà all'Associazione idonea sede nel Palazzo di
Città.
3. Il Regolamento del Consiglio dovrà individuare le modalità di
collaborazione e di sostegno alle iniziative dell'Associazione stessa.
Capo III
- Le competenze del Consiglio Comunale
Articolo 37 - Indirizzo e
controllo
1. Il Consiglio Comunale esercita le sue competenze di indirizzo e
di controllo politico-amministrativo, stabilite dalla legge, con le modalità e
le specificazioni contenute nel presente capo.
2. Esercita la propria funzione di indirizzo, partecipando alla
definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal
Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato. Esercita, altresì, la funzione di indirizzo attraverso l'adozione
degli atti deliberativi e l'approvazione di mozioni.
3. A richiesta del Consiglio Comunale o del Presidente, il Sindaco
è tenuto a riferire sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo.
4. Il Regolamento disciplina le modalità con le quali le
Commissioni consiliari verificano lo stato di attuazione delle mozioni
approvate dal Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio Comunale esercita inoltre l'attività di controllo
anche mediante la verifica sullo stato di attuazione delle linee
programmatiche, di cui al successivo articolo 38, e degli altri atti di
indirizzo, e sulla coerenza degli atti
gestionali con la Relazione Previsionale e Programmatica e con il Piano
Esecutivo di Gestione.
6. L'attività di controllo del Consiglio Comunale si svolge altresì
collegialmente, tramite le Commissioni, mediante la Presidenza e, per
iniziativa dei singoli Consiglieri, anche attraverso la presentazione di
interrogazioni ed interpellanze. Le modalità di presentazione e di risposta ad
esse, in Consiglio, in Commissione, o in forma scritta, sono disciplinate dal
Regolamento del Consiglio Comunale.
7. Il Consiglio Comunale esprime, con l'approvazione di propri
ordini del giorno, prese di posizione e richieste su questioni di rilevante
interesse, anche se esulanti la competenza amministrativa del Comune.
Articolo 38 - Definizione,
adeguamento e verifica delle linee programmatiche
1. Entro 20 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale, il
Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. La
presentazione deve avvenire almeno 10 giorni prima dell'approvazione.
2. Le linee programmatiche, di cui al comma precedente, contengono
gli indirizzi, gli obiettivi e le più significative iniziative previste per
l'intero mandato amministrativo, articolate per i vari settori di attività e
suddivise annualmente, nonché l'elenco delle principali opere pubbliche che
s'intendono finanziare nel corso del mandato amministrativo. Le suddette linee
programmatiche contengono, inoltre, i riferimenti alla quantità delle
necessarie risorse finanziarie ed alle principali modalità con le quali
s'intende reperirle.
3. Le linee programmatiche s'intendono approvate se ottengono il
voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Prima dell'approvazione delle linee programmatiche, il Consiglio
Comunale non può approvare il Bilancio di previsione, varianti generali degli
strumenti urbanistici e provvedimenti comportanti spese che impegnino i bilanci
per gli esercizi successivi.
5. Gli atti di programmazione e le deliberazioni approvate o
adottate dagli organi di governo della Città non possono contenere indicazioni
contrastanti con le suddette linee programmatiche, se non previa ed esplicita
modifica delle stesse, adottata dal Consiglio Comunale.
6. Il Consiglio Comunale, almeno in occasione della Sessione
Programmatica e dei Bilanci Preventivi, di cui al successivo articolo 39,
procede alla verifica ed agli eventuali adeguamenti delle linee programmatiche.
Tali adeguamenti sono approvati con le modalità previste dal precedente comma
3.
7. Nella Sessione del Rendiconto, il Consiglio Comunale verifica
l'attuazione delle linee programmatiche mediante l'approvazione della relazione
sull'attuazione del Programma annuale dell'Amministrazione e dello stato di
attuazione del Programma annuale delle Opere Pubbliche, previste dal presente
Statuto. In tale occasione il Consiglio Comunale può, altresì, approvare
mozioni di accompagnamento contenenti valutazioni sugli obiettivi raggiunti con
l'azione politico-amministrativa e la loro adeguatezza agli indirizzi espressi
nelle linee programmatiche.
8. Al termine del mandato amministrativo, il Consiglio Comunale,
entro la data di indizione dei comizi elettorali, approva il Bilancio di
mandato.
9. Il Bilancio di mandato contiene una relazione sugli indirizzi
seguiti, sui risultati raggiunti, sulle risorse impiegate e sulla loro
congruità con quanto previsto dalle linee programmatiche, così come
eventualmente modificate dal Consiglio Comunale. Contiene inoltre lo stato di
attuazione delle opere pubbliche realizzate, appaltate e delle quali è iniziata
la progettazione preliminare nel mandato amministrativo,
confrontando tale stato di attuazione con le previsioni contenute nelle linee
programmatiche.
10. Il Bilancio di mandato deve essere presentato al Consiglio
Comunale almeno ventuno giorni prima dell'approvazione. In tale occasione, il
Consiglio Comunale può, altresì, approvare mozioni di accompagnamento
contenenti valutazioni sugli obiettivi raggiunti con l'azione
politico-amministrativa e la loro adeguatezza agli indirizzi espressi nelle
linee programmatiche.
Articolo 39 - Sessione
Programmatica e dei Bilanci Preventivi e Sessione del Rendiconto
1. La Sessione Programmatica e del Bilancio Preventivo comprende le
sedute dedicate a tali temi comprese fra la presentazione al Consiglio Comunale
dello schema di Bilancio Preventivo e la sua approvazione. La presentazione
deve avvenire, salvo impedimenti di legge, almeno ventuno giorni prima
dell'approvazione.
2. Nella Sessione Programmatica e del Bilancio Preventivo, il
Consiglio Comunale procede alla verifica ed all'eventuale adeguamento delle
linee programmatiche di cui al precedente articolo 38.
3. Il Bilancio Preventivo e suoi allegati costituiscono specificazione
delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare
nel corso del mandato, di cui al precedente articolo 38 e non possono
contrastare con le medesime.
4. Il Consiglio Comunale, oltre agli allegati al Bilancio Preventivo
previsti dalla legge, provvede altresì ad approvare:
a) il Programma annuale dell'Amministrazione,
contenente gli indirizzi programmatici e le più significative iniziative
previste per i vari settori di attività, con puntuale riferimento alle previsioni
di bilancio;
b) la relazione concernente lo stato della
struttura organizzativa, del fabbisogno di risorse umane in relazione agli
obiettivi e delle politiche di riferimento;
c) il Programma annuale delle Opere Pubbliche,
contenente l'elenco delle opere che si intendono finanziare nel corso
dell'esercizio, con le modalità di progettazione e di affidamento dei lavori, e
l'elenco delle opere più significative di cui si intende avviare la
progettazione preliminare. Tale Programma annuale concorre alla formazione del
Programma triennale previsto dalla legge.
5. Prima del Bilancio Preventivo, il Consiglio Comunale deve
approvare una deliberazione quadro contenente gli indirizzi per l'esercizio, in
tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili.
6. In particolare, la deliberazione di cui al comma precedente deve
contenere le percentuali massime di aumento di tributi, tariffe, rette, canoni
ed altre materie simili, nonché le eventuali eccezioni.
La Giunta delibera le
determinazioni puntuali dei tributi e le determinazioni delle tariffe sulla
base dei criteri approvati dal Consiglio.
7. All'interno della Sessione Programmatica e del Bilancio
Preventivo, una o più sedute del Consiglio Comunale possono essere dedicate
alla discussione della relazione tecnico-finanziaria e sull'operatività dei
soggetti concessionari mediante i quali sono gestiti i servizi pubblici locali.
Tale relazione è predisposta dall'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali, di cui
al successivo articolo 81. In tali sedute, il Consiglio Comunale può approvare
atti d'indirizzo.
8. La Sessione del Rendiconto comprende le sedute dedicate a tale
tema comprese fra la presentazione al Consiglio Comunale e la sua approvazione.
La presentazione deve avvenire, salvo impedimenti di legge, almeno ventuno
giorni prima dell'approvazione. Il Rendiconto del Comune è organizzato per
Divisioni e Servizi Centrali.
9. Nella Sessione del Rendiconto, il Consiglio Comunale procede
alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche con le modalità
previste dal comma 7 del precedente articolo 38.
10. In allegato al Rendiconto, il Consiglio Comunale provvede ad
approvare la Relazione sull'attuazione del Programma annuale
dell'Amministrazione, articolata per Settore, e lo stato di attuazione del
Programma annuale delle Opere Pubbliche, con riferimento alla situazione delle
varie opere previste dal programma e la relazione sul risultato del Controllo
di Gestione, di cui al successivo articolo 78.
11. Contestualmente al Rendiconto, dovranno altresì essere presentate
al Consiglio Comunale una relazione contenente l'elenco di tutte le consulenze
e gli incarichi professionali affidati nell'anno precedente, l'elenco dei
beneficiari dei contributi previsti dal successivo articolo 86 comma 6 e tutte le
altre relazioni previste dal presente Statuto e da altre deliberazioni del
Consiglio.
Articolo 40 - Criteri generali in
materia di ordinamento degli uffici e dei servizi
1. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dal suo insediamento,
approva una deliberazione contenente i criteri generali in materia di
ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Tale deliberazione deve contenere, in particolare:
a) la struttura della macchina burocratica,
prevedendo la sua articolazione per funzioni o per servizi erogati, nonché i
requisiti qualitativi e quantitativi e le modalità da seguire per la
costituzione degli uffici di staff e per l'attribuzione da parte del Sindaco,
di incarichi dirigenziali a termine;
b) il numero massimo delle unità di vertice;
c) la specificazione dei rapporti tra Segretario Generale,
Direttore Generale e organi di governo;
d) le modalità e le forme di autonomia
funzionale ed organizzativa degli uffici a diretto servizio del Consiglio
stesso.
3. In caso di inerzia del Consiglio Comunale, alla scadenza del
termine di cui al precedente comma 1, la Giunta può provvedere all'adozione di
tutti gli atti di propria competenza, nel rispetto dei criteri adottati dal
precedente Consiglio.
4. Il Consiglio può comunque adottare i criteri generali di cui al
presente articolo, anche oltre i termini previsti dal comma 1.
Articolo 41 - Attività di
programmazione
1. Nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, il Consiglio Comunale approva tutti i programmi ed i piani
che la legge non attribuisce esplicitamente ad altri organi, che non abbiano
mera rilevanza gestionale ovvero i cui contenuti essenziali non siano già
previsti in altri atti fondamentali approvati dallo stesso Consiglio.
2. Il Consiglio Comunale delibera gli indirizzi sulla base dei
quali il Sindaco può promuovere od aderire ad un accordo di programma, se tale
accordo riguarda materie di competenza consiliare, ovvero se contiene impegni
che necessitino della successiva adozione di un provvedimento deliberativo da
parte dell'organo assembleare o che, comunque, ne predetermino, anche solo in
parte, il contenuto.
Articolo 42 - Forme associative
1. Sono di competenza del Consiglio Comunale tutti i provvedimenti
di costituzione e modificazione delle forme associative, comunque denominate,
comportanti accordi ed azioni congiunte, ai quali aderiscano altri comuni o
province, salvo che tali accordi non siano in esecuzione di atti di indirizzo
già assunti precedentemente dall'assemblea, ovvero non si configurino quali
meri atti gestionali.
2. La Giunta, nel rispetto degli indirizzi e delle prerogative del
Consiglio Comunale, delibera gli accordi, le convenzioni e l'adesione a forme
associative che coinvolgono altri soggetti, pubblici o privati, diversi da
comuni e province.
Articolo 43 - Organismi di
decentramento e di partecipazione
1. Il Regolamento sulla partecipazione prevede forme di
coinvolgimento dei cittadini nella discussione e predisposizione del bilancio
annuale e degli strumenti urbanistici, anche attuativi, di particolare
rilevanza.
2. Le forme di partecipazione di cui al comma precedente sono
attivate e coordinate dal Consiglio Comunale e dalle sue articolazioni, con le
modalità previste dal Regolamento.
Articolo 44 - Organizzazione dei
servizi pubblici locali e partecipazione a società di capitali
1. Il Consiglio Comunale delibera in merito a:
- modalità e principi di organizzazione dei
servizi pubblici, ivi compresi eventuali processi di esternalizzazione;
- atti concessori per la gestione di servizi
pubblici;
- statuti delle società di capitali
partecipate dal Comune;
- contratti di servizio, e loro modifiche,
regolanti i rapporti tra la Città ed i soggetti gestori i servizi pubblici
locali;
- convenzioni stipulate con ogni soggetto
pubblico o privato allo scopo di attribuire al medesimo lo svolgimento di
attività o servizi;
- variazioni di partecipazione della Città
in società di capitali anche conseguenti ad eventuali variazioni della
consistenza del capitale sociale delle suddette società.
2. Il Consiglio Comunale, congiuntamente al contratto di servizio,
approva i contenuti fondamentali della carta di qualità che ogni gestore di
servizio pubblico locale dovrà successivamente adottare.
Articolo 45 - Indirizzi da
osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
1. Il Consiglio Comunale approva periodicamente atti di indirizzo
nei confronti delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza da parte della Città.
2. I rappresentanti della Città nelle aziende ed enti di cui al
precedente comma si attengono agli indirizzi approvati dal Consiglio e
relazionano in merito trasmettendo annualmente una relazione al Sindaco ed al
Presidente del Consiglio Comunale. Essi sono tenuti a riferire nella
Commissione competente per materia, se convocati.
3. Il Consiglio Comunale, con specifica deliberazione, può
disciplinare ulteriori criteri e modalità di rapporto, anche attribuendo
specifica competenza in merito alle Commissioni Consiliari, con i
rappresentanti del Comune.
Articolo 46 - Indirizzi per la
nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni
1. Nel corso di ogni mandato amministrativo, il Consiglio Comunale delibera
in merito agli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Nel rispetto della legge e dello Statuto, la deliberazione
contenente gli indirizzi di cui al comma precedente, disciplina, in
particolare:
a) le forme di pubblicità per le future nomine
da parte del Sindaco, e la relativa modalità di presentazione di domande da
parte dei soggetti interessati;
b) i requisiti richiesti;
c) il rapporto tra nominati, Consiglio
Comunale e sue articolazioni;
d) l'attuazione delle norme sulle pari
opportunità.
3. Fino all'assunzione da parte del Consiglio Comunale della
deliberazione di cui al precedente comma 1, il Sindaco provvede
all'adozione di tutti gli atti di nomina e di designazione nel rispetto degli
indirizzi adottati dal precedente Consiglio.
Articolo 47 - Contrazione di
mutui, aperture di credito ed emissione di prestiti obbligazionari
1. Il Consiglio Comunale delibera la contrazione di mutui e le
aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali.
2. Negli atti fondamentali di cui al comma precedente, la
contrazione di mutui e le aperture di credito debbono essere motivati, deve
essere esplicitata la loro destinazione, e deve essere quantificato l'onere
aggiuntivo gravante sull'ente.
3. Il Consiglio delibera altresì in materia di emissione di
prestiti obbligazionari, contrazione di aperture di credito, rilascio di
fideiussioni.
Articolo 48 - Patrimonio
comunale. Appalti e concessioni
1. Il Consiglio Comunale delibera in materia di acquisti ed
alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano
previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne
costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione
di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri
funzionari.
2. Negli atti fondamentali di cui al comma precedente, deve essere
esplicitamente prevista la volontà di procedere ad eventuali acquisti ed
alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni. Debbono
altresì essere puntualmente evidenziati gli oggetti, le modalità di attuazione,
l'entità economica dei beni, dei servizi o delle funzioni in questione.
TITOLO IV - SINDACO E GIUNTA
Capo I -
Sindaco
Articolo 49 - Competenze e
funzioni del Sindaco
1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del
Comune e rappresenta l'Ente.
2. L'esercizio della rappresentanza può essere delegato ai singoli
Assessori per le attività di natura politico-istituzionale e ai Dirigenti per
altre attività tecnico-gestionali che non rientrino già nella loro competenza
come organi dell'Ente.
3. Il Sindaco nomina gli Assessori, attribuendo gli incarichi per
settori e per progetti, convoca e presiede la Giunta Comunale. Può revocare uno
o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le
linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel
corso del mandato. E' responsabile dell'attuazione degli indirizzi e delle
linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale. A tal fine emana
specifiche disposizioni al Direttore Generale, qualora nominato, ovvero al
Segretario Generale.
5. Il Sindaco è tenuto a rispondere ad ogni istanza di controllo e
verifica sull'attività amministrativa avanzata dal Consiglio Comunale o dalle
sue articolazioni. Risponde direttamente, o tramite un Assessore da lui
delegato, alle interrogazioni ed alle interpellanze.
6. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed
all'esecuzione degli atti.
7. Il Sindaco, con le modalità previste dal Regolamento di
Organizzazione, può nominare, con provvedimento motivato, il Direttore
Generale. Allo stesso impartisce le direttive per attuare gli indirizzi
approvati dal Consiglio Comunale e gli obiettivi stabiliti dagli organi di
governo dell'Ente.
8. Può delegare la sottoscrizione di particolari atti, purché non
riservati dalla legge alla sua esclusiva competenza, agli Assessori, ai
Presidenti di Circoscrizione, al Direttore Generale, al Segretario Generale.
9. Provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti
del Comune presso enti, aziende e società, secondo quanto previsto dalla legge
e dal presente Statuto.
10. Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e
dell'erogazione dei compensi è disciplinato dalla legge.
11. L'esercizio della rappresentanza in giudizio, salvi i casi per i
quali la legge consente la costituzione personale del Comune, spetta
istituzionalmente all'Avvocatura Comunale ed è conferito dal Sindaco, che
dispone in ordine alla costituzione in giudizio. Per esigenze eccezionali, cui
non si possa far fronte con l'Avvocatura Comunale, l'esercizio della
rappresentanza in giudizio potrà essere conferito a professionisti esterni.
Articolo 50 - Sostituzione del
Sindaco
1. In caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché di
sospensione o decadenza per le cause previste dalla legge, le funzioni del
Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. In caso di contemporaneo impedimento o assenza del Sindaco e del
Vicesindaco, il Sindaco può delegare altro Assessore a svolgere tutte le
funzioni inerenti il ruolo.
Articolo 51 - Nomine dei
rappresentanti del Comune
1. Le nomine e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti,
istituzioni e aziende e società spettano al Sindaco, che provvede con
l'osservanza degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale. Il Sindaco,
nell'esercizio del proprio potere di nomina, deve tener conto delle disposizioni
di legge per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni.
2. Il Consiglio Comunale delibera le nomine attribuite dalla legge
alla sua competenza.
3. Le nomine sono effettuate nel rispetto di criteri di trasparenza
e pubblicità delle procedure, di competenza ed esperienza dei nominati, nonché
di garanzia della rappresentanza degli interessi della Città.
4. La delibera quadro del Consiglio Comunale contenente gli
indirizzi per le nomine e per la revoca deve prevedere gli strumenti e le
procedure idonei all'osservanza dei criteri di cui sopra.
5. Il Consiglio Comunale, anche tramite le Commissioni Consiliari
competenti, vigila sull'attività dei rappresentanti della Città durante
l'espletamento del mandato.
6. A tal fine, i nominati in enti il cui Conto Consuntivo non sia
approvato dal Consiglio Comunale, inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al
Sindaco ed al Consiglio Comunale una relazione sul loro operato e sul
funzionamento dell'Ente in cui rappresentano il Comune.
7. Tutti i rappresentanti del Comune sono inoltre convocabili, allo
stesso scopo, da parte delle Commissioni Consiliari, su richiesta di un quarto
dei Consiglieri ovvero dalla Conferenza dei Capigruppo, su richiesta di almeno
due Capigruppo.
8. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e
società non possono essere nominati nello stesso incarico per un periodo
complessivamente superiore alla durata di due mandati amministrativi ovvero,
quando il mandato di nomina sia più lungo di quello amministrativo, per più di
due mandati di nomina.
9. Qualora il Comune aderisca ad enti senza fini di lucro o
concorra ad istituirle, non costituisce causa di incompatibilità il
conferimento, in connessione al mandato elettivo, al Sindaco o agli Assessori,
della carica di Presidente o Amministratore, purché previsto espressamente dal
loro statuto.
10. Qualora il Comune costituisca o aderisca ad associazioni,
fondazioni, enti per la gestione di iniziative o di servizi pubblici, dovranno
essere previsti nei rispettivi statuti, o atti costitutivi, adeguati strumenti
che consentano al Consiglio Comunale di esercitare i poteri di indirizzo e di
controllo sull'attività esplicata. Ai rappresentanti del Comune nominati in
tali associazioni, fondazioni, agenzie, si applica quanto previsto dal
precedente comma 6.
Capo II
- Giunta Comunale
Articolo 52 - Competenze della
Giunta
1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuitele dalla
legge, collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli
indirizzi e dei programmi deliberati dal Consiglio, ed opera attraverso
deliberazioni collegiali.
2. Riferisce al Consiglio Comunale sulla propria attività,
annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti di indirizzo dal
Consiglio Comunale stesso.
3. Può presentare proposte di deliberazione al Consiglio Comunale.
4. La Giunta deve sempre essere rappresentata alle sedute del
Consiglio Comunale secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio
Comunale. Il Regolamento disciplina altresì la partecipazione degli Assessori
alle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti e del Consiglio.
5. La Giunta, su parere conforme o su proposta della Commissione
comunale per la Toponomastica delibera sulla denominazione di strade, aree,
edifici ed altre strutture della Città.
Articolo 53 - Composizione e
funzionamento della Giunta
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da
un numero di Assessori fino ad un massimo di 11 fra i quali il Vicesindaco, da
lui nominati.
2. Il Sindaco, nel nominare gli Assessori, tiene conto di quanto
dispongono le leggi per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle
Amministrazioni pubbliche.
3. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e per la loro
validità è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e con
voto palese, salvo i casi previsti dalla legge.
5. I casi di decadenza della Giunta o di cessazione dalla carica
dei singoli Assessori sono disciplinati dalla legge.
6. Le dimissioni sono presentate al Sindaco ed hanno effetto
immediato.
7. Alla sostituzione degli
Assessori provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
TITOLO V - CIRCOSCRIZIONI
Articolo 54 - Territorio e Sede
1. Il Comune si articola in Circoscrizioni, organismi di
decentramento, di partecipazione, di consultazione, di gestione di servizi di
base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
2. Le Circoscrizioni sono dotate di autonomia funzionale ed
organizzativa nelle materie e con le modalità previste dal presente Statuto e
dal Regolamento del Decentramento.
3. Il Comune impronta la propria azione di decentramento
all'esigenza di predisporre la futura articolazione in Comuni della Città
Metropolitana.
4. Il Regolamento del Decentramento determina il numero e
l'estensione territoriale delle Circoscrizioni e fissa le procedure per la loro
modificazione, prevedendo eventuali forme di consultazione popolare diretta.
5. La Circoscrizione ha sede nel Centro Civico. In ogni Circoscrizione
sono individuate sedi a disposizione dei cittadini per assemblee ed attività
pubbliche di carattere culturale, sociale, politico, secondo modalità stabilite
con apposito Regolamento dal Consiglio di Circoscrizione.
Articolo 55 - Consiglio di
Circoscrizione
1. Il Consiglio di Circoscrizione è l'organo rappresentativo della
collettività della Circoscrizione, nell'ambito dell'unità del Comune.
2. Esso è titolare, in via ordinaria, delle funzioni di competenza
della Circoscrizione che lo Statuto ed i Regolamenti non attribuiscono agli
altri organi di governo, fatte salve le specifiche competenze gestionali dei
Dirigenti.
3. Ai Consiglieri di Circoscrizione si applicano, in quanto
compatibili ed in relazione alle competenze proprie o delegate delle
Circoscrizioni, le norme previste per i Consiglieri Comunali dall'articolo 34,
comma 3.
4. I componenti del Consiglio Circoscrizionale sono invitati
annualmente a dichiarare le strutture associative alle quali aderiscono. Copia
di tali atti è trasmessa al Presidente della Circoscrizione e, previa
richiesta, ad ogni Consigliere. Tali soggetti sono tenuti al rispetto della
normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo 56 - Elezione del
Consiglio Circoscrizionale
1. Il Consiglio di Circoscrizione è composto da venticinque
componenti e viene eletto a suffragio universale diretto con le modalità
descritte nei commi successivi.
2. I Consigli Circoscrizionali sono eletti contemporaneamente al
Consiglio Comunale, anche nel caso di suo scioglimento anticipato, salvo i casi
di scioglimento anticipato di cui all'articolo 57, e restano in carica per la
durata del mandato del Consiglio Comunale. Essi esercitano le loro funzioni
sino alle elezioni dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di
indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale, ad
adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Il seggio che, durante il quinquennio, divenga vacante per
qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella
medesima lista, segua immediatamente l'ultimo eletto.
4. L'elezione per il Consiglio Circoscrizionale si svolge nei
giorni e con le modalità stabilite dalla legge.
5. L'elezione dei Consigli Circoscrizionali si effettua con il
sistema maggioritario sulla base di liste, ciascuna delle quali comprenda un
numero di candidati non superiore al numero di Consiglieri da eleggere e non
inferiore ai tre quinti degli stessi.
6. Ciascuna lista deve indicare il proprio candidato alla carica di
Presidente del Consiglio Circoscrizionale e presentare il programma
amministrativo, da affiggere all'albo della Circoscrizione; più liste possono
indicare un candidato ed un programma comune alla carica di Presidente del
Consiglio Circoscrizionale. I nominativi dei candidati alla Presidenza sono
stampati in una nota al fondo della scheda e non sono compresi, ne'
conteggiati, nelle liste di cui al precedente comma 5.
7. Il voto di lista viene espresso tracciando un segno sul
contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere il voto di
preferenza per uno dei candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome
e cognome, o solo il cognome, sull'apposita riga posta a fianco del
contrassegno.
8. Nell'ambito di ogni raggruppamento di liste, sono eletti
prioritariamente i candidati alla Presidenza, se all'insieme di liste è
attribuito almeno un seggio e, successivamente, nell'ambito di ogni lista, i
candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali; a parità di
cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
9. Alla lista, o all'insieme delle liste apparentate, che abbiano
riportato il maggior numero di voti, purché superiore al 40% dei voti validi, è
attribuito il 60% dei seggi ovvero una percentuale pari a quella dei voti della
lista o dell'insieme di liste apparentate qualora questa sia superiore al 60%.
Alla lista, o all'insieme di liste
apparentate, che abbiano conseguito il maggior numero di voti senza raggiungere
il 40% dei voti validi, sono attribuiti 13 seggi. I seggi fra le liste
apparentate sono assegnati proporzionalmente con il sistema del quoziente
naturale e dei più alti resti e, in caso di parità di resti, alla lista che
abbia ottenuto la più alta cifra elettorale. Per il calcolo del quoziente
naturale di maggioranza si fa riferimento esclusivamente ai voti ottenuti dalle
liste dell'apparentamento vincente e dei seggi da attribuire allo stesso
apparentamento.
10. I restanti seggi sono assegnati proporzionalmente agli altri
apparentamenti, con lo stesso sistema del quoziente naturale e dei più alti
resti applicato nel comma precedente. In questo caso il quoziente naturale di
minoranza fa riferimento esclusivamente ai voti ottenuti dalle liste e dagli
apparentamenti non vincenti ed ai seggi da attribuire alla minoranza.
11. Se più liste, o raggruppamenti di liste, ottengono uguale maggior
numero di voti, si procede ad un turno di ballottaggio da effettuare nella
seconda domenica successiva. L'elettore ha diritto di votare per uno degli
insiemi di liste ammessi al ballottaggio, senza l'indicazione del voto di
preferenza. All'insieme di liste apparentate che ottenga la maggioranza dei
voti validi è attribuito il 60% dei seggi. Tutti gli altri insiemi di liste
apparentate concorrono alla ripartizione del restante 40% in modo
proporzionale, sulla base dei voti validi attribuiti nel primo turno.
12. Le liste dei candidati per l'elezione dei Consiglieri
Circoscrizionali devono essere sottoscritte da non meno di 200 e non più di 400
elettori della Circoscrizione, se essa ha fino a centomila abitanti, e da non
meno di 300 a non più di 500 elettori della Circoscrizione, se essa ha più di
centomila abitanti. Qualora una lista sia presentata con lo stesso contrassegno
di una lista presentata per le contemporanee elezioni del Consiglio Comunale,
essa deve essere sottoscritta da cinque elettori della Circoscrizione.
13. Per quanto non previsto e non in contrasto con il presente
Statuto, si applicano, al procedimento elettorale per l'elezione dei Consigli
Circoscrizionali, le norme stabilite dal D.P.R. n. 570 del 16 maggio 1960 e
successive integrazioni e modifiche. L'Ufficio Elettorale Centrale è composto
nel rispetto delle norme vigenti.
Articolo 57 - Scioglimento
anticipato del Consiglio di Circoscrizione
1. Il Consiglio di Circoscrizione viene sciolto anticipatamente:
a) per gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto e del
Regolamento del Decentramento;
b) per il venir meno della metà più uno dei Consiglieri assegnati,
a causa di:
- cessazione dalla carica per dimissioni
contestuali, ovvero rese anche con atti separati, purché presentate
contemporaneamente al protocollo dell'Ente;
- decadenza o altre cause;
c) per riduzione dell'organo assembleare a
causa dell'impossibilità di surroga della metà dei componenti del Consiglio;
d) quando non possa essere assicurato il
normale funzionamento degli organi per la mancata elezione del Presidente entro
trenta giorni a decorrere dalla proclamazione degli eletti o entro
quarantacinque giorni dalla vacanza comunque verificatasi e, in caso di
dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse, come previsto
dall'articolo 58 comma 7 dello Statuto;
e) per impossibilità del Consiglio di
Circoscrizione a deliberare, relativamente a competenze proprie o delegate, per
un periodo superiore a 90 giorni. Non sono considerate, agli effetti di cui
sopra, le deliberazioni che nel frattempo intervengano in materia di erogazione
di contributi;
f) qualora, nel corso del mandato, il rapporto
fiduciario tra Consiglio e Presidente sia posto in crisi con il voto di una
mozione di sfiducia costruttiva. In tal caso, la durata del Consiglio
Circoscrizionale termina entro il sesto mese successivo dalla data di votazione
della mozione di sfiducia;
g) per l'approvazione di una mozione di
sfiducia entro nove mesi dalla scadenza naturale del mandato, secondo le
modalità stabilite dal Regolamento del Decentramento.
2. Lo scioglimento è disposto:
- con provvedimento motivato del Sindaco,
nei casi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g).
Nel caso di cui alla
lettera e), il Sindaco invia, a tutti i Consiglieri della Circoscrizione
interessata, diffida a deliberare entro il termine di trenta giorni dalla
notifica, oltre il quale il Consiglio di Circoscrizione resta sospeso dalle sue
funzioni. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il Sindaco dispone lo
scioglimento del Consiglio di Circoscrizione;
- nel caso di cui alla lettera a) con
deliberazione del Consiglio Comunale adottata con le maggioranze e secondo la
procedura richiesta per l'adozione dello Statuto, su proposta del Sindaco e con
le modalità di seguito indicate.
Nel caso di cui alla
lettera a), il Sindaco, con provvedimento motivato di contestazione, inviato a
tutti i Consiglieri della Circoscrizione interessata, invita il Consiglio di
Circoscrizione a presentare al Consiglio Comunale le proprie deduzioni, nel
termine di quindici giorni, dichiarandone sospesa ogni altra funzione.
Trascorso inutilmente il suddetto termine o, nel caso non si ritengano fondate
le giustificazioni addotte, il Consiglio Comunale dispone lo scioglimento entro
i successivi venti giorni. Qualora non venga adottata la deliberazione di
scioglimento nel termine di venti giorni, viene meno la sospensione dalle
funzioni del Consiglio di Circoscrizione.
3. L'atto di scioglimento del Consiglio Circoscrizionale deve
essere tempestivamente comunicato al Prefetto.
4. Fino alla elezione del nuovo Consiglio e del Presidente, le
funzioni dei disciolti organi delle Circoscrizioni sono esercitate dal Sindaco
o da un Assessore o da un funzionario comunale da lui delegato. Le
deliberazioni che comportino successivi impegni di spesa sono adottate dalla
Giunta Comunale.
5. Qualora lo scioglimento di un Consiglio di Circoscrizione
avvenga nell'anno in cui è previsto il rinnovo del Consiglio Comunale o dopo il
24 febbraio dell'anno precedente, l'elezione del nuovo Consiglio di
Circoscrizione avviene contestualmente all'elezione del nuovo Consiglio
Comunale. Qualora lo scioglimento avvenga in periodo antecedente, l'elezione
del nuovo Consiglio di Circoscrizione è anticipata e si svolge, secondo le
modalità stabilite dal Regolamento Elettorale per le Circoscrizioni, in una
domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, se le condizioni dello
scioglimento si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso
periodo dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale
data.
Articolo 58 - Il Presidente della
Circoscrizione
1. Il Presidente:
a) rappresenta la Circoscrizione;
b) convoca e presiede il Consiglio di Circoscrizione;
c) sovraintende agli uffici ed ai servizi della Circoscrizione ed
all'esecuzione degli atti;
d) svolge le funzioni che gli vengono delegate
dal Sindaco, anche nella sua qualità di Ufficiale di Governo.
2. Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e
dell'erogazione dei compensi è disciplinato dalla legge.
3. Nella prima seduta, il Consiglio Circoscrizionale, subito dopo
la convalida degli eletti, procede all'elezione del Presidente. In prima
votazione viene sottoposto al voto del Consiglio il nominativo del candidato
alla Presidenza indicato dalla lista o dall'insieme di liste che ha conseguito
il maggior numero di voti nel turno elettorale, secondo le modalità previste
dall'articolo 56 del presente Statuto e, contemporaneamente, su proposta
sottoscritta dallo stesso candidato alla Presidenza, gli indirizzi
programmatici e le candidature per la Giunta Circoscrizionale, composta da sei
Coordinatori delle singole Commissioni di lavoro, di cui uno con funzioni di
Vicepresidente.
4. Se il candidato alla Presidenza non ottiene la maggioranza, di
cui al successivo comma 7, vengono indette successive votazioni, da tenere in
distinte sedute che devono svolgersi in giorni diversi e ad intervalli non
superiori ai quattro giorni, entro il termine perentorio di cui allo stesso
comma. Il Consigliere candidato alla carica di Presidente presenta un proprio
documento programmatico, sottoscritto da almeno nove dei Consiglieri assegnati;
ciascun Consigliere può sottoscrivere un solo documento programmatico. Il
documento, contenente gli indirizzi politici generali nonché l'indicazione dei
sei componenti la Giunta Circoscrizionale, fra i quali il Vicepresidente, deve
essere depositato nella Segreteria almeno due giorni lavorativi prima della
seduta. In presenza di due candidature, queste sono sottoposte al voto in
contrapposizione, mediante appello nominale dei Consiglieri.
5. La convocazione del Consiglio Circoscrizionale per l'elezione
del Presidente e della Giunta Circoscrizionale è disposta dal Consigliere
Anziano entro 5 giorni e deve svolgersi entro il quindicesimo giorno successivo
alla proclamazione degli eletti o alla data in cui si sia verificata la
vacanza. In caso di inerzia, provvede, in via sostitutiva, il Sindaco.
6. Le adunanze per l'elezione, di cui ai commi precedenti, sono
presiedute dal Consigliere Anziano, intendendosi per tale colui che, nelle
elezioni circoscrizionali, abbia ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi
dell'articolo 72, quarto comma, del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.
7. L'elezione avviene - a scrutinio palese e con la maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati - entro 30 giorni dalla data di
proclamazione degli eletti. Nei casi di cessazione anticipata dalla carica per
qualsiasi motivo, il Presidente e la Giunta Circoscrizionale sono eletti con le
stesse modalità di convocazione delle sedute e di votazione ed entro il termine
di 45 giorni dalla data in cui si sia verificata la vacanza e, in caso di
dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
Articolo 59 - Giunta
Circoscrizionale
1. Costituiscono la Giunta Circoscrizionale il Presidente ed i sei
consiglieri eletti dal Consiglio Circoscrizionale in qualità di Coordinatori con
le modalità previste dal Regolamento del Decentramento, di cui uno con funzioni
di Vicepresidente.
2. La Giunta Circoscrizionale è
organo della Circoscrizione a rilevanza interna, che coadiuva il Presidente
nelle sue funzioni. Il Regolamento del Decentramento ne disciplina competenze e
modalità di funzionamento.
3. Ai Coordinatori si applicano le disposizioni in materia di
doveri, condizione giuridica, regime delle aspettative, dei permessi, delle
missioni e dell'erogazione dei compensi previste dalla legge per i Consiglieri
Circoscrizionali.
Articolo 59 bis - Revoca dei componenti della
Giunta Circoscrizionale
1. Ciascun
Coordinatore può essere revocato dal Consiglio Circoscrizionale con una
mozione, presentata da almeno 13 Consiglieri Circoscrizionali, contenente la
proposta di sostituzione.
2. Tale
mozione è discussa e votata con le modalità previste dal Regolamento del
Decentramento in merito alla mozione di sfiducia costruttiva.
Articolo 60 - Competenze proprie
1. Le Circoscrizioni programmano, organizzano e gestiscono i
servizi di base. Essi sono i servizi attinenti alla popolazione ed al
territorio circoscrizionale e sono individuati dal Regolamento del
Decentramento nell'ambito dei seguenti settori:
a) socio assistenziale;
b) scolastico e parascolastico;
c) sport e tempo libero;
d) biblioteche decentrate;
e) manutenzione ordinaria dei lavori pubblici:
a tal fine in ogni circoscrizione verrà istituita una ZIM - Zona di Intervento
Manutentivo. L'Ufficio Tecnico del Comune provvederà a redigere l'elenco delle
grandi opere di interesse cittadino la cui manutenzione non verrà trasferita
alle Circoscrizioni.
2. Le Circoscrizioni gestiscono il patrimonio edilizio afferente ai
servizi di loro competenza, ad esse assegnato, e ne programmano, organizzano e
gestiscono la manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. Le funzioni di indirizzo del Comune sono esercitate attraverso
atti fondamentali deliberati dal Consiglio Comunale.
Articolo 61 - Competenze delegate
1. Il Comune, attraverso il Regolamento o apposite delibere quadro,
delega alle Circoscrizioni, in modo organico, l'esercizio di ulteriori funzioni
e la gestione di progetti, nell'ambito di tutte le attuali competenze del
Comune di Torino non comprese tra quelle espressamente individuate dalle leggi
vigenti come proprie dell'Area Metropolitana. Il Comune assegna contestualmente
gli strumenti, patrimoniali e non, necessari per il loro esercizio.
2. Il Comune può, altresì, delegare specifici progetti a una o più
Circoscrizioni.
Articolo 62 - Funzioni
strumentali e personale
1. Alle Circoscrizioni devono essere assegnate le funzioni
direttamente strumentali all'esercizio delle competenze trasferite o delegate.
Ad esse è, inoltre, attribuito l'utilizzo dei beni, patrimoniali e non,
necessari per l'esercizio delle medesime competenze.
2. Ad ogni Circoscrizione è assegnato il personale numericamente e
professionalmente adeguato allo svolgimento dei compiti previsti.
3. Il Regolamento del Decentramento disciplina i rapporti fra le
Circoscrizioni e le Sezioni decentrate del Corpo dei Vigili Urbani.
Articolo 63 - Pareri
1. È obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli di
Circoscrizione interessati, con le modalità stabilite dal Regolamento,
relativamente a:
a) le deliberazioni di revisione dello Statuto di cui al successivo
articolo 87;
b) gli schemi di Bilancio Preventivo, annuali e pluriennali,
predisposti dalla Giunta Comunale;
c) gli atti che stabiliscano o varino i criteri generali di
realizzazione e gestione dei servizi;
d) gli atti previsti dalla legislazione
urbanistica nazionale e regionale per la formazione e l'approvazione del Piano
Regolatore; l'atto di adozione delle varianti al Piano, dei piani esecutivi e
dei piani pluriennali, nonché l'atto di approvazione delle convenzioni
urbanistiche di particolare rilievo;
e) i Regolamenti comunali di competenza del Consiglio Comunale e le
loro variazioni.
2. Sono esclusi, dandone adeguata motivazione nel provvedimento,
gli atti che costituiscano meri adempimenti di legge privi di contenuto
discrezionale.
3. Il Regolamento determina le modalità attraverso le quali,
relativamente agli oggetti di cui alle lettere a), c) ed e) del comma 1, il
Comune prescinda dalla richiesta di parere per provvedimenti privi di rilevanza
circoscrizionale.
4. Il Regolamento potrà individuare altri atti per i quali sia
obbligatorio acquisire il parere dei Consigli di Circoscrizione.
5. La Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale possono inoltre
richiedere il parere dei Consigli di Circoscrizione, in merito a propri
provvedimenti, ogni qualvolta lo ritengano utile.
6. I pareri espressi dai Consigli di Circoscrizione ai sensi dei
commi precedenti costituiscono parte integrante dei provvedimenti adottati
dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, nei quali devono essere adeguatamente
motivate le difformità.
7. Il Regolamento determina i casi in cui, per il loro preminente
interesse circoscrizionale, l'adozione di provvedimenti difformi dal parere
deve essere preceduto dalla discussione nella Commissione Consiliare
competente, alla presenza di rappresentanti della Circoscrizione interessata,
in riunione appositamente convocata. Tale procedura dovrà, comunque, essere
seguita per i pareri relativi ad atti fondamentali di indirizzo concernenti le
competenze proprie delle Circoscrizioni.
Articolo 64 - Proposte di
deliberazione ed interrogazioni dei Consigli di Circoscrizione
1. Almeno due Consigli di Circoscrizione possono presentare al
Consiglio Comunale una proposta di deliberazione. Il Presidente del Consiglio
Comunale la iscrive all'ordine del giorno entro trenta giorni dalla
presentazione. I Presidenti delle Circoscrizioni presentatrici possono
illustrare la proposta alla Commissione Consiliare competente.
2. Ogni Consiglio di Circoscrizione può presentare interrogazioni
all'Amministrazione Comunale, con le modalità previste dal Regolamento del
Decentramento. Ad esse deve essere data risposta entro trenta giorni.
Articolo 65 - Programmazione e
Bilancio
1. Per lo svolgimento delle loro funzioni, le Circoscrizioni godono
di autonomia di spesa, che si esplica tramite un piano di investimento e di
spesa nell'ambito dello stanziamento complessivo annualmente deliberato per
ogni Circoscrizione nel Bilancio comunale. Lo stanziamento sarà complessivamente
determinato ogni anno in sede di Bilancio Preventivo comunale, in base a
criteri obiettivi da esplicitare nella relazione di accompagnamento al Bilancio
stesso.
2. L'attività delle Circoscrizioni si inquadra nella programmazione
del Comune. A tal fine, ogni Circoscrizione approva, contestualmente al piano
di investimento e di spesa di cui al comma 1, un programma annuale di attività.
3. Al piano di investimento e di spesa si applica la disciplina
stabilita per gli atti inerenti alle funzioni delegate alle Circoscrizioni, di
cui all'articolo 68, comma 2, del presente Statuto.
Articolo 66 - Partecipazione
1. Le Circoscrizioni promuovono e valorizzano la partecipazione
degli aventi diritto, con le forme e nelle modalità previste dal presente Statuto
e dai Regolamenti attuativi.
2. Il Consiglio di Circoscrizione dispone specifiche consultazioni
della popolazione nella fase di predisposizione di progetti di interesse della Circoscrizione,
promuove il coinvolgimento di associazioni e di organismi di partecipazione e
del volontariato nella gestione dei servizi di base ed in generale nella
attività della Circoscrizione.
Articolo 67 - Informazione
1. In collaborazione con il Comune, le Circoscrizioni curano la più
ampia informazione sui propri programmi ed attività.
2. Esse hanno diritto di richiedere e di ricevere
dall'Amministrazione centrale notizie, informazioni, dati tecnici, economici e
finanziari su ogni materia, ove lo ritengano necessario.
3. I titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'articolo 8
del presente Statuto, hanno accesso agli atti ed ai documenti della
Circoscrizione, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti.
Articolo 68 - Controlli
1. Le deliberazioni del Consiglio Circoscrizionale, attinenti a
competenze proprie delle Circoscrizioni, sono esecutive quindici giorni dopo la
pubblicazione negli Albi Pretori, del Comune e della Circoscrizione.
Contestualmente all'affissione agli Albi Pretori le deliberazioni
circoscrizionali sono comunicate ai Capigruppo dei Consigli Circoscrizionali,
al Presidente, ai Capigruppo del Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, ai
soli fini di cui ai commi successivi.
2. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, le
deliberazioni attinenti a funzioni delegate devono essere trasmesse, per la
presa d'atto, alla Giunta Comunale; esse diventano a tutti gli effetti atti del
Comune se, entro quindici giorni, la Giunta Comunale non le rinvia con osservazioni
o le annulla con atto formale per illegittimità, per altre cause di
irregolarità o per contrasto con gli atti del Consiglio o della Giunta.
3. Il Regolamento del Decentramento disciplina modalità e procedure
per l'espletamento di tali controlli e per l'acquisizione dei pareri
obbligatori, previsti dalla legge, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile delle proposte di deliberazione dei Consigli Circoscrizionali.
TITOLO VI - ORDINAMENTO ED
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Articolo 69 - Criteri e principi
1. Il Comune organizza gli uffici ed il personale secondo criteri
di programmazione, decentramento, autonomia e responsabilità, al fine di
corrispondere con la massima efficacia ed efficienza al pubblico interesse ed
ai diritti dei cittadini-utenti, assicurando speditezza, economicità,
imparzialità, trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Il Comune predetermina, pubblicizza ed aggiorna standard
quantitativi e qualitativi relativi ai servizi erogati e li verifica
annualmente.
3. Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e
lo sviluppo della professionalità dei dipendenti.
4. Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni
organiche, all'organizzazione e gestione del personale, con i soli limiti
derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze dettate
dall'esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti, nel
rispetto dei principi fissati dalla legge e nell'ambito della propria autonomia
normativa ed organizzativa.
5. Il Comune riconosce e
garantisce pari opportunità fra donne e uomini nell'organizzazione degli uffici
e nel rapporto di lavoro ed adotta programmi di azioni positive a ciò
finalizzati. Per l'attuazione delle politiche di parità e di pari opportunità,
anche in armonia con i principi e le disposizioni dettate in materia
dall'Unione Europea, è istituito il Comitato Pari Opportunità, a cui spetta un
ruolo propositivo e consultivo.
6. Gli orari di funzionamento dei servizi e di apertura al pubblico
degli uffici devono essere stabiliti sulla base delle esigenze dell'utenza.
L'Amministrazione opera al fine di realizzare, coordinandosi con altri Enti, la
massima integrazione delle attività di sportello e la progressiva unificazione
degli accessi, anche in forma decentrata.
Articolo 70 - Struttura
organizzativa. Regolamento di Organizzazione
1. L'articolazione della struttura comunale in unità organizzative
e le loro aggregazioni sono disciplinate, con riferimento alle funzioni
istituzionali del Comune ed ai suoi programmi, dal Regolamento di
Organizzazione.
2. Il Regolamento di Organizzazione disciplina:
a) l'assetto organizzativo dell'Ente, fino al livello di Divisione
o Servizio Centrale;
b) i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse alle
varie unità organizzative;
c) i
criteri e le modalità per la determinazione degli orari di servizio, di
apertura degli uffici e di lavoro.
3. Nel rispetto della legge e dello Statuto, nonché dei criteri generali
stabiliti dal Consiglio Comunale, l'approvazione del Regolamento di
Organizzazione compete alla Giunta Comunale.
4. La dimensione e la composizione professionale di ciascuna
struttura organizzativa sono oggetto di costante verifica.
5. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale,
in occasione dell'approvazione del Bilancio Preventivo, una relazione
concernente lo stato della struttura organizzativa, del fabbisogno di risorse
umane in relazione agli obiettivi e delle politiche di riferimento.
Articolo 71 - Direzione Generale
1. Previa deliberazione della Giunta Comunale, il Sindaco può
nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con
contratto a tempo determinato, sulla base della rilevanza dell'esperienza
professionale specificamente rivolta alle attività direzionali, gestionali e
organizzative e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione,
garantendo la trasparenza nelle modalità di selezione e di individuazione dello
stesso.
2. Il Direttore Generale persegue gli indirizzi approvati dal
Consiglio Comunale, anche mediante l'emanazione di apposite disposizioni ai
direttori di riferimento, e gli obiettivi stabiliti dagli altri organi di
governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco. Sovrintende la
gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di economicità, efficienza ed
efficacia, mediante l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge, dallo
Statuto comunale e dai regolamenti.
3. Il Direttore Generale, su richiesta dei Consiglieri, può essere
chiamato a riferire in Commissione, o nella Conferenza dei Capigruppo,
sull'attività svolta.
Articolo 72 - Segretario Generale
1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e
funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi
dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi,
allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei
dirigenti e ne coordina l'attività, quando il Sindaco non abbia provveduto a
nominare il Direttore Generale.
3. Il Segretario, inoltre, può rogare tutti i contratti nei quali
l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali
nell'interesse dell'Ente.
4. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza
alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
Esercita, altresì, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai
regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
5. La legge disciplina le modalità di nomina e di revoca del
Segretario Generale.
6. Il Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza
può prevedere un Vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei
casi di vacanza, assenza o impedimento.
Articolo 73 - Direttori
1. Ad ogni Divisione o Servizio Centrale è preposto un Direttore,
che svolge, nel raggiungimento degli obiettivi assegnati, compiti di
programmazione, di coordinamento e di vigilanza sull'attività dei dirigenti
delle strutture cui è preposto, nonché, in generale, quanto stabilito dal
Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza.
Articolo 74 - Dirigenti
1. Secondo i generali principi di buon funzionamento
dell'organizzazione comunale, e nel rispetto di quanto previsto dalle norme
legislative, statutarie e regolamentari, i dirigenti svolgono tutti i compiti
di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, connessi all'attività di
direzione degli uffici e dei servizi ad essi attribuita, per il perseguimento
degli obiettivi e la realizzazione dei programmi definiti dagli organi di
direzione politica dell'Ente.
2. Operano anche mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, assumendo la
responsabilità della correttezza amministrativa, dell'efficienza della gestione
e dei relativi risultati.
Articolo 75 - Comitato di
Direzione
1. L'Ente può essere dotato di un Comitato di Direzione, presieduto
dal Direttore Generale, e composto dalle figure dirigenziali individuate nel
Regolamento di Organizzazione.
2. Ha il compito di assicurare l'unitarietà dell'attività
gestionale, e svolge attività propositiva e di collaborazione al Sindaco ed
alla Giunta Comunale nella predisposizione degli strumenti generali
previsionali e programmatici.
Articolo 76 - Incarichi di
direzione
1. Il Sindaco provvede al conferimento degli incarichi
dirigenziali, tenuto conto delle competenze ed in relazione ai risultati in
precedenza conseguiti, seguendo le modalità ed i criteri, di cui al Regolamento
di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza.
Articolo 77 - Copertura delle
qualifiche dirigenziali
1. La copertura dei posti dirigenziali previsti dalla dotazione
organica avviene attraverso le modalità definite dalla legge per l'accesso alla
qualifica a tempo indeterminato, ovvero attraverso mobilità da altri enti
pubblici, ovvero, in misura complessivamente non superiore al 10% della
dotazione organica della dirigenza, mediante attribuzione di incarichi con
contratti a tempo determinato che non possono avere durata superiore a quella
del mandato elettivo del Sindaco.
2. Il Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza
disciplina l'attribuzione, a tempo determinato, di incarichi al di fuori della
dotazione organica di responsabile dei servizi e degli uffici di qualifica
dirigenziale o di alta specializzazione.
Articolo 78 - Controlli interni
1. L'Amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli
interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a:
a) garantire, attraverso il controllo di regolarità
amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa;
b) verificare, attraverso il controllo di
gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa,
al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il
rapporto tra costi e risultati;
c) valutare le prestazioni del personale;
d) valutare l'adeguatezza delle scelte
compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati
conseguiti ed obiettivi predefiniti.
2. Apposito Regolamento
determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di
controllo.
3. Il controllo strategico è
svolto da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo
politico.
TITOLO VII - SERVIZI PUBBLICI
Articolo 79 - Principi generali
1. I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni
ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comunità locali.
2. Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici da erogare
sul territorio cittadino e ne disciplina, nell'ambito delle fattispecie
previste dalla legge, le modalità di assunzione, al fine di assicurare la
regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in
condizioni di uguaglianza.
3. Il Comune assicura una costante verifica della qualità dei
servizi erogati, anche individuando, nel contratto di servizio e nella carta di
qualità dei servizi, standard qualitativi e quantitativi, determinati in modo
da poter essere misurabili, sulla base dei quali svolgere attività di periodico
monitoraggio e di misurazione della soddisfazione degli utenti. Apposita
deliberazione del Consiglio Comunale ne determina le modalità di attuazione e
di pubblicità dei risultati.
4. I rapporti tra la Città ed i soggetti incaricati della gestione
dei servizi pubblici locali sono disciplinati da apposito contratto di
servizio, approvato dal Consiglio Comunale.
5. Il Comune garantisce, nell'attività di programmazione,
erogazione e verifica della qualità e quantità dei servizi forniti, ivi
comprese le attività di cui al precedente comma 3, la partecipazione degli
utenti, singoli ed associati, delle organizzazioni dei lavoratori e delle
Circoscrizioni di decentramento.
6. Il Comune promuove, nell'ambito degli indirizzi approvati dal
Consiglio Comunale, l'erogazione da parte dei soggetti gestori delle Carte di
qualità dei servizi.
7. Gli accordi tra più enti locali, ovvero gli statuti degli enti
costituiti per la gestione di servizi pubblici a livello sovracomunale promossi
dalla Città, od ai quali la stessa aderisce, devono prevedere la preventiva
comunicazione al Comune degli atti fondamentali, ivi compresi le proposte di
modalità di gestione dei servizi e dei relativi contratti di servizio. Deve
altresì essere previsto un congruo termine entro il quale il Consiglio Comunale
possa esprimere le proprie osservazioni in merito, con le modalità previste dal
Regolamento del Consiglio stesso.
8. Le società partecipate dal Comune che gestiscono servizi
pubblici locali devono preventivamente riferire
al Consiglio Comunale in merito ad ogni rilevante iniziativa, ed in particolare
in caso di decisione di partecipazione, sia direttamente sia mediante altre
società od altri soggetti giuridici sui quali si eserciti un controllo, interno
od esterno, di diritto o di fatto, a gare per l'affidamento di servizi fuori
dall'ambito comunale.
9. Le società di cui al comma precedente debbono trasmettere al
Consiglio tutti gli atti fondamentali adottati, ed in particolare il budget, il
piano industriale, il programma delle attività ed il bilancio.
Articolo 80 - Servizio idrico
integrato
1. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, la Città
si impegna per garantire che la gestione del servizio idrico integrato sia
operata senza scopo di lucro.
2. In osservanza della legge, la proprietà delle infrastrutture e
delle reti del servizio idrico integrato è pubblica ed inalienabile. La Città
si impegna per garantire che la gestione del servizio idrico integrato sia
effettuata esclusivamente mediante soggetti interamente pubblici.
3. Il Comune assicura ai propri abitanti, attraverso strumenti
compatibili con la normativa vigente, il diritto alla disponibilità di un
quantitativo minimo vitale giornaliero per persona.
Articolo 81 - Agenzia per i
Servizi Pubblici Locali
1. L'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali è uno strumento del
Consiglio Comunale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, di controllo e
di sindacato ispettivo sui servizi pubblici locali.
2. L'Agenzia è diretta da una Commissione amministratrice che dura
in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale ed è composta da cinque
componenti eletti dal Consiglio Comunale tra persone individuate tramite
apposito bando pubblico e dotate di riconosciuta competenza nelle materie dei
servizi pubblici locali.
3. L'elezione avviene con la maggioranza dei due terzi dei
consiglieri assegnati. Se tale maggioranza non viene raggiunta dopo due
votazioni, il Consiglio procede all'elezione con voto limitato a tre. Nella
stessa elezione è indicato il Presidente.
4. Il Consiglio Comunale può revocare uno o più componenti la
Commissione amministratrice con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri
assegnati.
5. L'Agenzia esercita le sue funzioni in piena autonomia ed
indipendenza di giudizio e di valutazione.
6. L'Agenzia:
a) predispone annualmente una relazione
tecnico-finanziaria e sull'operatività degli enti e delle società incaricate di
gestire i servizi pubblici locali;
b) esprime parere preventivo sulle
deliberazioni inerenti i servizi pubblici locali, con le modalità previste dal
Regolamento del Consiglio Comunale;
c) formula osservazioni e proposte al
Consiglio Comunale su tutti gli aspetti dei servizi pubblici locali;
d) organizza specifiche analisi in materia di
qualità del servizio anche attraverso sondaggi sulla soddisfazione degli
utenti, nonché con monitoraggi sulla qualità effettivamente erogata;
e) svolge analisi e compiti specifici su
incarico della Conferenza dei Capigruppo.
Ulteriori funzioni possono essere
attribuite all'Agenzia con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
7. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Agenzia può:
a) accedere a tutti i documenti e le
informazioni che i contratti di servizio e le convenzioni prevedono accessibili
per il Comune, nonché a tutti gli altri documenti e le informazioni comunque in
possesso dell'Amministrazione o dei gestori dei servizi;
b) ottenere informazioni implicanti
elaborazione di dati, chiarimenti o valutazioni da parte di un soggetto gestore
di servizi pubblici.
8. Il Consiglio Comunale approva
lo Statuto dell'Agenzia che disciplina, tra l'altro, i rapporti dell'Agenzia
medesima con il Consiglio Comunale e la Conferenza dei Capigruppo, le sue
modalità di funzionamento, lo status dei componenti la Commissione
amministratrice, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità.
9. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Agenzia si avvale
di una struttura tecnica composta da un Settore del Servizio Centrale Consiglio
Comunale, diretto da un funzionario con qualifica dirigenziale, e di un fondo
annuale, gestito autonomamente nel rispetto delle regole previste per gli enti
locali, da prevedersi nel Bilancio del Consiglio Comunale.
TITOLO VIII
- REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI
Capo I -
Revisione dei conti
Articolo 82 - Nomina, decadenza e
surroga del Collegio dei Revisori
1. La nomina, la composizione,
il funzionamento, la durata in carica, le ipotesi di revoca e di cessazione, e
la conseguente sostituzione dei componenti del Collegio dei Revisori sono
disciplinate dalla legge.
2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Revisori, il
Consiglio Comunale provvede alla sostituzione entro trenta giorni, decorrenti,
in caso di dimissioni, dalla loro comunicazione scritta al Presidente del
Consiglio Comunale.
Articolo 83 - Competenza del
Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori:
a) svolge attività di collaborazione con
l'organo consiliare e con le sue articolazioni nella sua funzione di controllo
e di indirizzo;
b) esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile, finanziaria ed economica della gestione del Comune, secondo le
modalità stabilite nel Regolamento, ed attesta la corrispondenza del Rendiconto
alle risultanze della gestione;
c) esprime il proprio parere sulla proposta di
Bilancio Preventivo, sui documenti allegati e sulle proposte di variazione
dello stesso e redige una apposita relazione sul Rendiconto, con la quale
formula rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza,
produttività ed economicità della gestione;
d) esercita
la vigilanza sulla amministrazione dei beni comunali, compresi quelli concessi
o locati a terzi;
e) riferisce immediatamente al Sindaco e al
Presidente del Consiglio, affinché quest'ultimo ne informi il Consiglio
Comunale, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente;
f) effettua le verifiche di cassa previste
dalla legge;
g) esercita ogni altra funzione prevista dal
Regolamento di Contabilità.
2. Dello stato di avanzamento del Bilancio viene redatta e
trasmessa ai Revisori ed al Consiglio Comunale una rendicontazione trimestrale.
Articolo 84 - Funzionamento
1. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta al mese
e quando venga convocato dal Sindaco ovvero, su motivata richiesta di un terzo
dei Consiglieri, dal Presidente del Consiglio Comunale. Il Collegio è
validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due
componenti. Ogni riunione deve essere verbalizzata.
2. In occasione della discussione di determinati argomenti, i
Revisori possono essere invitati dal Sindaco ad assistere alle sedute della
Giunta, nonché, dal Presidente del Consiglio, ad assistere alle sedute del
Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio è tenuto ad invitarli, qualora
lo richiedano il Sindaco o un terzo dei Consiglieri Comunali.
3. Le deliberazioni del Collegio
sono assunte a maggioranza di voti palesi. Il Revisore dissenziente deve far
constare a verbale i motivi del proprio dissenso. Ciascuno dei Revisori può
operare verifiche e riscontri.
4. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa al
Sindaco ed al Presidente del Consiglio con le modalità stabilite dal
Regolamento.
5. In caso di mancato funzionamento del Collegio, il Consiglio
Comunale ne pronuncia lo scioglimento e provvede al suo rinnovo ai sensi
dell'articolo 82, comma 2, del presente Statuto.
Articolo 85 - Responsabilità
1. I componenti il Collegio dei Revisori, nello svolgimento della
loro attività, devono osservare le regole della deontologia professionale e
conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui vengono a conoscenza per
ragioni del loro ufficio.
2. I Revisori dei Conti rispondono della veridicità delle loro
attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.
3. In caso di inosservanza dei
loro doveri, il Consiglio Comunale ne pronunzia la revoca, previa comunicazione
all'interessato almeno 10 giorni prima della seduta e tenendo conto delle sue
eventuali deduzioni.
Capo II
- Disciplina dei contributi
Articolo 86 - Contributi
1. L'erogazione di ogni contributo e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati deve
corrispondere al criterio di pubblica utilità.
2. Fatte salve le eccezioni e le specificazioni di cui ai commi
successivi, con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, sono
fissati i criteri per l'erogazione dei contributi e per l'attribuzione dei
predetti vantaggi economici, stabilendo, altresì, le modalità attraverso le
quali tutti gli aventi titolo possono accedervi. Del predetto Regolamento deve
essere data adeguata pubblicizzazione.
3. Alle Associazioni iscritte al registro previsto dal presente
Statuto e ad altri organismi ed enti pubblici e privati senza fini di lucro,
purché non svolgano preminente attività commerciale, individuata ai sensi del
Codice Civile, possono essere concessi contributi per la realizzazione di
specifici progetti ed iniziative, anche ai sensi dell'articolo 9 comma 2. Essi
dovranno rientrare nei fini istituzionali del Comune. Apposite convenzioni
possono prevedere il carattere continuativo dei contributi.
4. L'Amministrazione Comunale, nell'erogare i contributi di cui al
precedente comma 3, dandone menzione nella motivazione del provvedimento, deve
considerare la rappresentatività del soggetto, le esperienze maturate nella
realizzazione di iniziative analoghe, i risultati conseguiti, il livello di
partecipazione autonoma del soggetto alla realizzazione dell'iniziativa. I
contributi destinati ad una pluralità di progetti della stessa tipologia devono
essere erogati in base ad un criterio di omogeneità, procedendo, ove
necessario, e nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento, all'adozione di
apposite delibere quadro settoriali.
5. In deroga a quanto previsto dal Regolamento, possono essere
erogati contributi a soggetti che non abbiano le caratteristiche di cui al
comma 3, per concorrere all'organizzazione di specifiche iniziative di
carattere culturale, purché sia esplicitamente previsto da apposita
deliberazione approvata dal Consiglio Comunale e non si configurino le
circostanze in cui le leggi prescrivono specifiche modalità di affidamento.
6. I contributi sono erogati con deliberazione della Giunta
Comunale con riferimento ad apposite voci di bilancio. L'Amministrazione cura
la pubblicizzazione dell'elenco annuale dei beneficiari di contributi e sovvenzioni
previsto dalla legge. La Giunta sottopone al Consiglio tale elenco
contestualmente al Rendiconto.
TITOLO IX - REVISIONE DELLO
STATUTO
Articolo 87 - Revisione e
pubblicità dello Statuto
1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal
Consiglio Comunale su proposta di uno o più componenti del Consiglio, di almeno
tre Consigli Circoscrizionali o di cinquemila titolari dei diritti di
partecipazione.
2. Le proposte di revisione possono essere sottoposte a referendum,
ai sensi dell'articolo 16 del presente Statuto.
3. Ove una proposta di revisione statutaria sia respinta dal
Consiglio Comunale, essa non può essere riproposta prima di un anno dalla
deliberazione di reiezione.
4. L'abrogazione totale dello Statuto può avvenire soltanto
mediante l'approvazione di un nuovo Statuto.
5. Il Comune promuove con opportune iniziative la conoscenza e la
diffusione dello Statuto, delle sue modificazioni e dei Regolamenti attuativi.
TITOLO X - DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Articolo 88 - Regolamenti
1. I regolamenti dell'Ente in contrasto con le disposizioni del
presente Statuto dovranno essere adeguati entro sei mesi dall'operatività dello
stesso.
2. Fino all'adeguamento di cui al comma precedente, restano in
vigore le sole norme compatibili con il presente Statuto.
3. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti della Città, ove
non diversamente stabilito da specifiche leggi di settore, sono punite con
sanzioni pecuniarie stabilite dagli stessi regolamenti in osservanza dei
principi fondamentali contenuti nella legislazione statale in materia di
sanzioni amministrative. Gli stessi regolamenti disciplinano la procedura di
contestazione e di esazione, nonché ogni altro aspetto procedurale.