Servizio Centrale Consiglio Comunale

n. ord. 14   

2010 08431/002

 

CITTÀ  DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 FEBBRAIO 2011

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BOERO Valter

BONINO Gian Luigi

BRESCIA Mario

BRUNO Giuseppe Maurizio

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FIORINO Salvatore

FREDA Paola

FURNARI Raffaella

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

RATTAZZI Giulio Cesare

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SAVINI Manuela

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 46 presenti, nonché gli Assessori: DEALESSANDRI Tommaso - FERRARIS Giovanni Maria - PASSONI Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CERUTTI Monica - GHIGLIA Agostino - MORETTI Gabriele - PORCINO Gaetano - TEDESCO Giuliana.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

 

SEDUTA PUBBLICA  

 

OGGETTO: STATUTO DELLA CITTA'. REVISIONE GENERALE.

 

Proposta dei Presidenti Castronovo e Lo Russo e dei Vicepresidenti Ventriglia e Tonzano, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.  

 

       Con deliberazione n. 76 (mecc. 2001 00897/02) in data 27 marzo 2001, il Consiglio Comunale aveva provveduto ad una revisione del testo dello Statuto della Città, adeguando il medesimo alle innovazioni legislative verificatesi.

       La Conferenza dei Capigruppo, espressione del nuovo Consiglio costituito dopo le Elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006, ha ritenuto opportuno avviare la rivisitazione dello Statuto, con particolare riferimento:

-      al ruolo del Consiglio Comunale, ai suoi rapporti con gli altri organi di governo, ed alla necessità di consentire al Consiglio medesimo l'espletamento pieno dei suoi compiti di indirizzo e di controllo;

-      alle norme riguardanti il Decentramento amministrativo e le Circoscrizioni necessitando tale parte dello Statuto di essere adeguata alle nuove istanze di partecipazione dei cittadini e di efficienza della macchina amministrativa, nonché alle novità legislative nel frattempo intervenute.

       La Conferenza, quindi, ha deciso di proporre al Consiglio Comunale la costituzione di una Commissione Speciale per la Revisione dello Statuto della Città, avente quale compito la revisione dell'intero testo statutario.

       Pertanto, con deliberazione n. 214 (mecc. 2006 07688/002) del 27 novembre  2006, esecutiva dall'11 dicembre 2006, il Consiglio Comunale approvava la costituzione della Commissione Consiliare Speciale per la Revisione dello Statuto, con il compito di elaborare una proposta di rivisitazione dello Statuto stesso.

       Non avendo la Commissione terminato i lavori entro il termine di durata del 31 luglio 2008, il Consiglio Comunale, in data 9 novembre 2009, con deliberazione n. 173 (mecc. 2009 06797/002), esecutiva dal 23 novembre 2009, procedeva alla sua ricostituzione.

       La bozza statutaria elaborata dalla Commissione Consiliare Speciale per la Revisione dello Statuto risponde innanzitutto all'esigenza di adempiere il mandato ricevuto ed alla necessità di adeguamento alle novità legislative nel frattempo intervenute.

       Le principali modifiche contenute nella nuova bozza statutaria risultano essere le seguenti:

-      il rafforzamento dell'orientamento dell'azione del Comune ai valori della partecipazione, della solidarietà e del rispetto della persona, nonché l'impegno a contrastare qualsiasi forma di discriminazione e violenza;

-      l'eliminazione del Capo relativo al Difensore civico, per l'intervenuta soppressione della figura del Difensore Civico comunale ad opera della Legge Finanziaria per il 2010;

-      il riconoscimento statutario del Diritto di Tribuna per i presentatori di petizioni al Consiglio Comunale e di deliberazioni di iniziativa popolare;

-      l'introduzione di una specifica disciplina di garanzia delle minoranze consiliari;

-      l'introduzione di una seconda  figura di Vicepresidente del Consiglio Comunale;

-      il rafforzamento del diritto di accesso dei Consiglieri comunali a documenti e informazioni in possesso di società, comitati, fondazioni, agenzie ed in generale di altre forme associative costituite dal Comune o alle quali esso aderisce;

-      l'indicazione specifica delle competenze del Consiglio Comunale, in particolare con riferimento alle attività di programmazione, di determinazione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, di organizzazione dei servizi pubblici locali;

-      l'adeguamento alla normativa nazionale in materia di composizione della Giunta Comunale;

-      una migliore specificazione delle funzioni dell'Agenzia per i servizi pubblici locali.

       Per quanto riguarda il Titolo IV in materia di Decentramento, la Commissione Statuto, in ottemperanza all'incarico ricevuto con la succitata deliberazione (mecc. 2006 07688/002), ha sviluppato audizioni sia con l'Assessore competente, che ha illustrato una proposta di modifica dell'attuale norma statutaria, sia con i Presidenti delle Circoscrizioni. Successivamente, peraltro, la stessa Commissione, preso atto della non unanimità dei pareri, sia al proprio interno che tra i Presidenti delle Circoscrizioni, sulla proposta di modifica e visto l'approssimarsi del termine del mandato amministrativo, ha valutato opportuno proporre alla Conferenza dei Capigruppo di non procedere ad alcuna modifica al Titolo IV dello Statuto, rinviandone la riforma, fatto salvo l'adeguamento alle disposizioni di legge.

       La proposta di revisione statutaria è stata quindi approvata all'unanimità dalla suddetta Commissione e, in adempimento a quanto previsto nella deliberazione istitutiva, è stata sottoposta alla Conferenza dei Capigruppo al fine di trasmetterla al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva.

       La Conferenza dei Capigruppo, dopo aver condiviso la proposta di non procedere ad alcuna modifica della parte statutaria dedicata al Decentramento amministrativo, ha analizzato la bozza proposta in successive sedute e in data 7 dicembre 2010 ne ha deciso l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

       Dal punto di vista formale, infine, in considerazione dell'entità delle modifiche proposte si è ritenuto indispensabile ricorrere all'abrogazione del testo previgente dello Statuto ed alla sua integrale sostituzione con il nuovo.

       In data 25 gennaio 2011, in una seduta congiunta della Conferenza dei Capigruppo e della Commissione Speciale per la Revisione dello Statuto, si è altresì preso atto che, mentre sul testo complessivo esisteva un consenso sostanzialmente unanime, non altrettanto si poteva sostenere per quanto riguarda le proposte di modifica dell'articolo 2 ("Finalità del Comune").

       Allo scopo di preservare il predetto consenso, e di non procrastinare l'approvazione complessiva della revisione statutaria nel suo complesso, la Conferenza e la Commissione decidevano pertanto di non procedere ad alcuna modifica al suddetto articolo 2, le cui modifiche saranno pertanto oggetto di una diversa proposta di deliberazione.

       I Presidenti della Conferenza e della Commissione, quindi, venivano incaricati, da una parte, di predisporre uno specifico emendamento per eliminare dalla presente proposta ogni ipotesi di modifica dell'articolo in questione e, dall'altra, di presentare una proposta di deliberazione per la modifica dell'articolo 2 dello Statuto della Città.

       In data 9 dicembre 2010 con lettera prot. n. 1824, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento, il presente provvedimento è stato trasmesso alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.

       Il Coordinatore dei Presidenti delle Circoscrizioni, con lettera del 20 gennaio 2011, prot. n. 78, a nome di tutti i Presidenti, comunicava la decisione di questi ultimi di non sottoporre ai Consigli di Circoscrizione la proposta di deliberazione per l'espressione del parere.

       In tale lettera, oltre a motivare le ragioni della scelta effettuata, venivano altresì espresse alcune proposte di modifica dell'elaborato statutario, in riferimento al titolo riguardante le Circoscrizioni.

       La Conferenza dei Capigruppo e la Commissione Speciale per la Revisione dello Statuto decidevano, nella riunione congiunta del 25 gennaio 2011, di recepire la proposta inerente l'introduzione della possibilità di revocare il singolo coordinatore delle Commissioni di lavoro, senza dovere procedere necessariamente alle dimissioni di tutta la Giunta Circoscrizionale.  

       Tutto ciò premesso,

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

       Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

       Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

       favorevole sulla regolarità tecnica;

       favorevole sulla regolarità contabile;

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Lavolta Enzo, Lonero Giuseppe, Rattazzi Giulio Cesare, Troiano Dario

 

PRESENTI 42

VOTANTI 42

 

FAVOREVOLI 42:

Angeleri Antonello, Boero Valter, Bonino Gian Luigi, Brescia Mario, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cantore Daniele, Cassano Luca, Cassiani Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Centillo Maria Lucia, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferrante Antonio, Fiorino Salvatore, Freda Paola, Furnari Raffaella, Galasso Ennio Lucio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Lospinuso Rocco, Mauro Massimo, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Salinas Francesco, Salti Tiziana, Savini Manuela, Scanderebech Federica, Silvestrini Maria Teresa, Trombini Claudio, Tronzano Andrea, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando, Zanolini Carlo

 

Per l'esito della votazione che precede, essendosi raggiunta la prescritta maggioranza, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale 

 

 D E L I B E R A  

 

1)     di revocare lo Statuto della Città di Torino approvato con deliberazione n. 76 del Consiglio Comunale in data 27 marzo 2001 (mecc. 2001 00897/02), così come modificato ed integrato dai provvedimenti successivamente adottati;

2)     di approvare lo Statuto della Città di Torino nella nuova formulazione risultante dal testo allegato alla presente deliberazione (all. 1 -  n.                 ) per farne parte integrante e sostanziale;

3)     di dare atto che il presente Statuto, dopo l'approvazione, verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicato all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi e successivamente inviato al Ministero dell'Interno per l'iscrizione nella raccolta ufficiale degli Statuti;

4)     di dare atto che il nuovo Statuto della Città di Torino entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione.

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale

F.to Castronovo

 

Il Vicepresidente del Consiglio Comunale

F.to Ventriglia

 

Il Presidente della Commissione

Speciale per la Revisione dello Statuto

F.to Lo Russo

 

Il Vicepresidente della Commissione

Speciale per la Revisione dello Statuto

F.to Tronzano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE

F.to Bayma

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Castronovo

 

 

Allegato 1

STATUTO DELLA CITTA' DI TORINO

 

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Il Comune

1.     Il Comune di Torino rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico, economico e sociale.

2.     Il Comune di Torino gode di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. E' titolare di funzioni proprie e di quelle che gli sono conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

 

Articolo 2 - Finalità del Comune

1.     Il Comune esercita le proprie attribuzioni perseguendo le seguenti finalità:

a)     tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità ed alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione;

b)     contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute, alla casa, all'istruzione e ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione;

c)     realizzare un equilibrato sviluppo economico della città;

d)     promuovere il rispetto della vita e la sicurezza sociale, rimuovendo le cause di emarginazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani ed al diritto delle persone handicappate ad una città accessibile, mediante l'abbattimento delle barriere architettoniche, e ad una rete di servizi e di interventi che ne facilitino l'integrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative. Il Consiglio Comunale potrà adottare apposite Carte dei Diritti, elaborate anche su proposta dei cittadini e previa ampia consultazione;

e)     tutelare la famiglia, riconoscendone il ruolo sociale ed assicurandone il sostegno anche tramite i servizi sociali ed educativi;

f)     agire attivamente per garantire pari opportunità di vita e lavoro a uomini e donne e per rimuovere le discriminazioni basate sulle tendenze sessuali;

g)     tutelare l'ambiente di vita e di lavoro, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento e promuovere il rispetto per la natura e per gli animali;

h)     valorizzare, anche sul piano nazionale ed internazionale, il patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della città e promuovere la conoscenza delle tradizioni culturali piemontesi e delle altre culture e specificità della comunità cittadina;

i)     valorizzare le aggregazioni sociali, tutelandone l'autonomia, e stimolare l'iniziativa privata, la cooperazione sociale, il volontariato e l'associazionismo;

l)     operare per la promozione e la tutela del pluralismo dell'informazione nella realtà torinese;

m)    contribuire alla cooperazione pacifica fra i popoli e le nazioni, concorrere al processo di integrazione ed unificazione europea ed alla valorizzazione del ruolo di Torino in questo contesto. A tal fine, il Comune sviluppa i propri rapporti con l'Unione Europea e le proprie relazioni internazionali e promuove i valori di pluralismo e convivenza solidale, operando per garantire i diritti delle minoranze etniche;

n)     assicurare il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.

Articolo 3 - Criteri dell'azione del Comune

1.     Nella propria azione, il Comune si conforma ai seguenti criteri:

a)     la programmazione delle proprie politiche ed il concorso alla programmazione degli enti nel cui territorio il Comune è inserito;

b)     la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione, l'informazione dei cittadini sul suo funzionamento, la partecipazione alle scelte politiche ed amministrative;

c)     la tutela del pluralismo nella vita dei propri organi politico-amministrativi anche garantendo alle minoranze consiliari il diritto alla partecipazione alle funzioni di indirizzo e di controllo proprie del Consiglio Comunale;

d)     la creazione di adeguati strumenti volti a garantire legittimità, regolarità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

e)     la cooperazione con enti pubblici e, riservando al Comune adeguati strumenti di indirizzo e controllo, con soggetti privati nell'esercizio di funzioni e servizi e per lo svolgimento di attività economiche e sociali;

f)     la collaborazione e l'integrazione con i Comuni dell'Area Metropolitana torinese;

g)     il decentramento dell'amministrazione e della propria organizzazione, considerandone strumento privilegiato di attuazione le Circoscrizioni;

h)     il rispetto, in ambito locale, dei principi generali dell'ordinamento tributario posti a garanzia dei diritti del contribuente, assicurando, in particolare, chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie ed adeguata informazione in merito alle stesse, secondo quanto stabilito da apposito regolamento;

i)     la cooperazione internazionale, le relazioni e gli scambi nazionali ed internazionali con gli altri enti locali.

 

Articolo 4 - Territorio, sede, stemma e gonfalone

1.     Il territorio del Comune confina con quello dei seguenti Comuni: Venaria Reale, Borgaro Torinese, Settimo Torinese, San Mauro Torinese, Baldissero, Pino Torinese, Pecetto, Moncalieri, Nichelino, Beinasco, Orbassano, Rivoli, Grugliasco, Collegno.

2.     Il Comune ha sede nel Palazzo Civico di Torino. Gli organi del Comune possono eccezionalmente riunirsi in luogo diverso dalla propria sede.

3.     Il Comune ha uno stemma ed un gonfalone, che sono quelli storicamente in uso.

4.     Nelle occasioni ufficiali, a Palazzo Civico vengono esposti i vessilli della Città di Torino, della Regione Piemonte, della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.

5.     Il vessillo del Comune di Torino è la bandiera storica dell'assedio del 1706.

 

Articolo 5 - Albo Pretorio

1.     Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, e per gli adempimenti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2.     E' istituito l'Albo Pretorio on-line nel quale vengono pubblicati gli atti ed i provvedimenti amministrativi della Città. La validità legale della pubblicazione on-line è stabilita dalla legge.

 

Articolo 6 - Archivio Storico

1.     Il Comune ha un proprio Archivio Storico. Il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta, nelle rispettive competenze, ne garantiscono la cura, lo sviluppo e la fruibilità.

 

Articolo 7 - Cittadinanza Onoraria e Sigillo Civico

1.     Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità, italiane o straniere, non residenti a Torino, con propria mozione motivata presentata da almeno un quarto dei Consiglieri ed approvata da almeno due terzi dei suoi componenti.

2.     Il Consiglio Comunale può conferire il sigillo civico a cittadini torinesi, meritevoli di particolare riconoscimento, con propria mozione motivata presentata da almeno un quarto dei Consiglieri ed approvata da almeno due terzi dei suoi componenti.

3.     Nel caso non sia raggiunta la maggioranza qualificata prevista dai commi precedenti, la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria o del sigillo civico potrà essere ripresentata decorsi almeno 30 giorni dalla votazione, salvo l'ipotesi che la proposta precedente sia stata respinta dal Consiglio.

4.     In apposito albo, costantemente aggiornato, è contenuto l'elenco delle cittadinanze onorarie e dei sigilli civici, con relative motivazioni, conferite dal Consiglio Comunale.

 

TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE

Articolo 8 - Titolari dei diritti di partecipazione

1.     I diritti di partecipazione individuale e collettiva sono riconosciuti e garantiti a tutti coloro che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Torino ovvero siano iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente del Comune ed abbiano compiuto la maggiore età.

2.     Il Regolamento sui diritti di partecipazione potrà prevedere forme di partecipazione per i residenti che non abbiano ancora compiuto la maggiore età. Il Consiglio Comunale potrà altresì prevedere specifiche consultazioni degli stessi e di soggetti i quali, pur non risiedendo a Torino, siano interessati all'oggetto della consultazione per motivi continuativi di lavoro, studio, domicilio.

3.     La Città di Torino, nelle forme previste dalla legge, si conforma a quanto disposto in materia di cittadinanza europea dalle norme comunitarie.

 

Articolo 9 - Associazioni e forme organizzate di partecipazione

1.     Il Comune, nel rispetto del dettato costituzionale in materia di libertà di associazione, riconosce e valorizza le libere forme associative di cittadini, di residenti, di utenti e di volontariato senza fini di lucro, anche se prive di personalità giuridica, in relazione all'utilità sociale dei fini perseguiti e delle attività svolte.

2.     Il Comune promuove e valorizza la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini a forme di autogestione ed auto-organizzazione degli utenti, di gestione sociale e di collaborazione alla gestione di servizi e strutture comunali e ad altre attività socialmente utili, regolandone le modalità con delibere quadro approvate dal Consiglio Comunale.

3.     Presso il Comune viene tenuto ed aggiornato un Registro delle Associazioni, disciplinato da apposito Regolamento, al quale ogni associazione, anche se priva di personalità giuridica, purché caratterizzata dall'assenza di fini di lucro, ha il diritto di richiedere l'iscrizione, depositando copia di atto costitutivo ovvero, ove esista, dello Statuto e comunicando finalità, caratteristiche, cariche sociali, numero degli aderenti.

 

Articolo 10 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1.     Al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, intesa come immediata e facile controllabilità del suo svolgimento, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive è assicurata, ai sensi di legge e secondo modalità previste dal regolamento, la partecipazione effettiva degli interessati.

 

Articolo 11 - Forme e organismi di consultazione

1.     Prima dell'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, il Comune promuove la consultazione delle espressioni organizzate della comunità cittadina ad essi interessate.

2.     Il Comune e le Circoscrizioni possono promuovere, nelle forme e con le tecnologie più adeguate e previa deliberazione dei rispettivi Consigli, la consultazione dei residenti in parti della Città o degli appartenenti a singole categorie, in vista dell'adozione di provvedimenti che li riguardino.

3.     Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione di Consulte settoriali, indicandone i compiti, la composizione, le modalità di funzionamento e di consultazione da parte dell'Amministrazione e delle Commissioni Consiliari.

4.     Il Comune si dota di una Consulta per le persone straniere ed apolidi, residenti a Torino, alle quali non siano riconosciuti dalla legge i diritti di elettorato attivo e passivo. Apposito Regolamento ne disciplina le caratteristiche, le modalità di composizione ed i rapporti con gli organi del Comune.

 

Articolo 12 - Istanze e petizioni al Sindaco ed al Consiglio Comunale

1.     Uno o più titolari dei diritti di partecipazione possono presentare, rispettivamente, istanze o petizioni rivolte al Sindaco, finalizzate a richiedere informazioni o ad avanzare proposte relative a specifici problemi oggetto dell'attività dell'Amministrazione.

2.     Petizioni riguardanti problemi oggetto dell'attività dell'Amministrazione possono essere presentate al Consiglio Comunale.

3.     Le petizioni al Consiglio Comunale devono essere sottoscritte da almeno trecento titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

4.     Le modalità procedurali per la presentazione e la discussione di istanze e petizioni sono disciplinate da apposito Regolamento.

 

Articolo 13 - Proposte di deliberazione di iniziativa popolare

1.     I titolari dei diritti di partecipazione possono presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno millecinquecento titolari dei diritti di partecipazione, ovvero cinquemila qualora la proposta riguardi modifiche dello Statuto.

2.     Le procedure di presentazione delle proposte e le modalità di verifica dell'ammissibilità delle stesse, nonchè le modalità ed i termini con cui le stesse sono discusse e votate in Consiglio Comunale, sono disciplinate da apposito Regolamento.

 

Articolo 14 - Diritto di tribuna

1.     Il Presidente del Consiglio Comunale organizza, mediante gli uffici del Consiglio Comunale, il diritto di tribuna dei primi presentatori delle petizioni e delle proposte di deliberazione di iniziativa popolare, con le modalità e nelle forme previste dal Regolamento per istanze, petizioni e proposte di deliberazione d'iniziativa popolare.

Articolo 15 - Definizione Referendum

1.     I soggetti titolari dei diritti di partecipazione possono:

a)     con il referendum consultivo, esprimere il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale;

b)     con il referendum abrogativo, abrogare dall'ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo.

 

Articolo 16 - Referendum consultivi

1.     Sono previsti referendum consultivi nelle materie di competenza del Consiglio Comunale.

2.     Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3.     Hanno diritto di voto i titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'articolo 8 comma 1, che non si trovino nelle condizioni di esclusione dall'elettorato passivo a causa di sentenza che la comporti.

4.     Non può essere indetto in materia di tributi locali e di tariffe, su provvedimenti amministrativi a contenuto legislativamente vincolato o meramente esecutivi e non può svolgersi su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria nell'ambito della medesima tornata amministrativa.

5.     Il Regolamento disciplina i termini, le modalità e le procedure del referendum consultivo.

 

Articolo 17 - Referendum abrogativo

1.     Almeno ventimila titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'articolo 8, possono richiedere, con le modalità stabilite dal Regolamento, referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale.

2.     Non possono essere sottoposte a referendum le deliberazioni, o parti di esse, riguardanti:

a)     deliberazioni approvative di statuti di enti diversi dal Comune;

b)     bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;

c)     conti consuntivi;

d)     tributi e disciplina delle tariffe;

e)     regolamenti ad efficacia meramente interna;

f)     atti con i quali il Consiglio Comunale partecipi alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.

3.     Il quesito sottoposto a referendum abrogativo non può, inoltre, essere considerato ammissibile:

a)     quando la richiesta concerna una eterogenea pluralità di disposizioni carenti di una matrice razionalmente ed oggettivamente unitaria;

b)     quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, a contenuto legislativamente vincolato;

c)     quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, già sottoposte a referendum nell'arco della medesima tornata amministrativa, ovvero da considerare abrogate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito;

d)     quando l'eventuale abrogazione derivante dal referendum non potrebbe avere più effetti di sorta, a causa dell'avvenuto e completo conseguimento di efficacia di atti ulteriori di natura esecutiva rispetto a quello di cui si chiede l'abrogazione.

 

Articolo 18 - Giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo

1.     Il giudizio sull'ammissibilità del referendum in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 17 avviene, con le modalità stabilite dal Regolamento, ad opera di apposita Commissione, entro trenta giorni dalla richiesta in tal senso presentata dai promotori, che dovranno aver già provveduto a raccogliere le prime duemila firme.

2.     Fanno parte della Commissione, con facoltà di delega, il Presidente ed un Vicepresidente del Consiglio Comunale, il Segretario Generale ed il Direttore del Servizio Centrale Consiglio Comunale. La Commissione assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti.

3.     Il Regolamento determina, per quanto non previsto dal presente Statuto, le ulteriori competenze della Commissione, i tempi, i modi, le condizioni di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione, prevedendo che, qualora vengano proposti più referendum, i medesimi siano accorpati in un unico turno annuale e stabilendo modalità organizzative che garantiscano una adeguata pubblicizzazione dei quesiti posti.

 

Articolo 19 - Inammissibilità sopravvenuta

1.     Qualora l'ipotesi, di cui alla lettera d) comma 3 dell'articolo 17, si verifichi dopo il giudizio sull'ammissibilità del referendum e prima dell'effettuazione della consultazione, la Commissione, di cui all'articolo precedente, dichiara l'inammissibilità sopravvenuta del quesito e dispone l'interruzione della procedura.

 

Articolo 20 - Quorum ed effetti del referendum abrogativo

1.     La disposizione oggetto del referendum cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla proclamazione del risultato, se alla consultazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se si è espressa favorevolmente all'abrogazione la maggioranza dei voti validamente espressi.

2.     Il Consiglio Comunale può deliberare di sospendere l'efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l'esito della consultazione stessa per garantire l'erogazione di servizi pubblici.

 

Articolo 21 - Diritto di informazione

1.     Il Comune di Torino riconosce, garantisce e promuove il diritto del cittadino e delle associazioni ad essere informato in modo completo ed obiettivo sull'attività degli organi e degli uffici, ivi compreso il bilancio annuale ed il bilancio sociale ed i suoi allegati, nonché su ogni altro aspetto afferente l'Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo e l'implementazione costante della rete informatica e degli strumenti multimediali.

2.     Il Comune istituisce un Ufficio per l'Informazione e le Relazioni con il Pubblico, con sede nel Palazzo Civico, con i compiti previsti nel Regolamento.

Il Comune prevede altresì la costituzione di Uffici per l'Informazione e le Relazioni con il Pubblico presso le sedi delle Circoscrizioni.

3.     Il Comune di Torino, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, costituisce appositi uffici stampa, organizzati professionalmente ed operanti nel rispetto della disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

4.     I locali ove ha sede l'Albo Pretorio devono garantire adeguata accessibilità ai cittadini.

Articolo 22 - Diritto di accesso

1.     Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, con le eccezioni previste dalla legge.

2.     Il Regolamento disciplina le modalità di attuazione del diritto di accesso agli atti amministrativi ed ai documenti amministrativi.

3.     E' garantito altresì, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi delle Aziende, Enti, Istituzioni e dei concessionari di servizi comunali.

4.     Il Comune deve garantire ai cittadini ed ai residenti, in modo tempestivo e completo, l'accesso alle informazioni, di cui è in possesso, relative allo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

 

Articolo 23 - Commissione Comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso

1.     E' costituita la Commissione Comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso, composta dal Presidente del Consiglio, che la presiede, dal Sindaco o da un Assessore suo delegato, da due Consiglieri, di cui uno di minoranza, da un rappresentante dell'Assemblea dei Presidenti di Circoscrizione e dal Segretario Generale o da un suo delegato.

2.     La Commissione vigila sull'osservanza delle norme in materia di partecipazione e di accesso contenute nel presente Statuto e promuove ogni altra iniziativa utile al corretto esercizio di tali diritti.

3.     La Commissione è convocata dal Presidente, il quale è tenuto a riunirla entro venti giorni dalla richiesta di un suo componente.

4.     La Commissione incontra, almeno una volta all'anno, le associazioni di cittadini utenti che ne facciano richiesta. La Commissione relaziona annualmente al Consiglio Comunale sul proprio operato.

 

Articolo 24 - Difesa civica

1.     Le funzioni di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale, da esercitarsi anche attraverso la segnalazione di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, possono essere attribuite, mediante convenzione, al Difensore Civico provinciale.

 

TITOLO III - IL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Autonomia, modalità di funzionamento ed articolazione del Consiglio Comunale

Articolo 25 - Composizione, elezione, durata e scioglimento

1.     La composizione, l'elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

2.     Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato dal Regolamento.

3.     Le modalità di convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale sono disciplinate dalla legge.

 

Articolo 26 - Organizzazione e funzionamento del Consiglio

1.     Il Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa e funzionale. Il Regolamento prevede la costituzione di apposita ed autonoma struttura, dotata di risorse umane e strumentali adeguate ad assicurare il funzionamento, le iniziative e l'informazione sull'attività del Consiglio Comunale. Nel Regolamento del Consiglio Comunale sono, altresì, fissate le modalità attraverso le quali fornire, al Consiglio ed ai Gruppi Consiliari regolarmente costituiti, adeguati servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

2.     Il Consiglio Comunale adotta il Regolamento con il voto favorevole, in prima votazione, di due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, si procede, non prima di dieci giorni, ad una successiva votazione, in cui è sufficiente, per l'approvazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Con le medesime modalità di votazione il Consiglio Comunale provvede alle eventuali modificazioni del Regolamento.

3.     Nell'ambito del Consiglio Comunale sono istituiti le Commissioni Consiliari, i Gruppi Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.

4.     Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente, che formula l'ordine del giorno e ne programma i lavori, sulla base di quanto concordato nella Conferenza dei Capigruppo.

5.     Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le votazioni avvengono a scrutinio palese, eccetto i casi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento.

6.     Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale sono pubbliche ed accessibili a tutti i titolari dei diritti di partecipazione, con le stesse modalità previste per gli atti deliberativi dal Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi.

7.     Il Comune adotta gli strumenti idonei a conferire la più ampia ed effettiva pubblicità ai lavori del Consiglio Comunale.

8.     Il Consiglio Comunale informa i cittadini della propria attività, indìce conferenze e promuove incontri su temi di particolare interesse con le formazioni sociali e con i soggetti pubblici e privati.

 

Articolo 27 - Presidenza del Consiglio Comunale ed Ufficio di Presidenza

1.     Il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta, procede all'elezione, nel proprio seno, del Presidente e di due Vicepresidenti, che durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.

2.     Il Presidente ed i Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza, le cui competenze sono individuate dal Regolamento del Consiglio Comunale. La funzione di Vicepresidente Vicario è attribuita alla minoranza.

3.     I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed esercitano le funzioni loro attribuite dal Regolamento del Consiglio Comunale. Nel caso di impossibilità dei Vicepresidenti, le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano.

4.     L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza, si procede ad una successiva votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il Consigliere più anziano di età.

5.     Eletto il Presidente, si procede immediatamente all'elezione dei Vicepresidenti. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti del secondo eletto con altro candidato, risulta eletto il Consigliere più anziano di età. E' fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 33 dello Statuto.

6.     Il Presidente del Consiglio Comunale, salvo i casi in cui sia previsto dallo Statuto o dai Regolamenti, non è componente di Commissioni Consiliari Permanenti, alle cui sedute, peraltro, può intervenire.

7.     Non può ricoprire la carica di Presidente e Vicepresidente del Consiglio Comunale chi già ricopra quella di Parlamentare o di Consigliere Regionale o Provinciale. Qualora, nel corso del mandato, il Presidente o i Vicepresidenti del Consiglio Comunale vengano eletti alla carica di Parlamentare o di Consigliere Regionale o Provinciale, il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla convalida, provvede alla sua sostituzione.

8.     Il Presidente ed i Vicepresidenti del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi inerenti le loro funzioni, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

9.     Le dimissioni dalla carica di Presidente e Vicepresidente sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

10.   Il Presidente ed i Vicepresidenti non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal Consigliere anziano.

 

Articolo 28 - Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1.     Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Conferenza dei Capigruppo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2.     Convoca e presiede l'Assemblea dei Presidenti delle Circoscrizioni, quando la stessa sia chiamata a decidere sulla richiesta di abbreviazione dei termini per l'espressione dei pareri su proposte di deliberazione da parte delle Circoscrizioni, secondo quanto previsto dal Regolamento del Decentramento, o quando sia convocata su richiesta del Presidente stesso.

3.     Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni, assicura una adeguata preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

4.     Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri Comunali o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5.     Il Presidente riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Salvo diverso accordo con i proponenti o diversa scadenza stabilita dalla legge, egli è tenuto ad iscriverle all'ordine del giorno del Consiglio entro i venti giorni successivi. Egli riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri e le trasmette al Sindaco.

 

Articolo 29 - Sessioni del Consiglio Comunale

1.     L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie, così come definito dal Regolamento del Consiglio Comunale.

2.     Sono sessioni ordinarie la Sessione Programmatica e dei Bilanci Preventivi, la Sessione del Rendiconto ed i raggruppamenti di almeno quattro sedute, eventualmente intervallate da Sessioni Straordinarie, programmate in sede di Conferenza dei Capigruppo.

3.     Sono Sessioni Straordinarie quelle convocate dal Presidente per particolari ragioni d'urgenza, al di fuori della programmazione di cui al comma 2.

Articolo 30 - Gruppi Consiliari

1.     Tutti i Consiglieri appartengono ad un Gruppo Consiliare.

2.     I Gruppi Consiliari si costituiscono sulla base delle liste di appartenenza dei Consiglieri o di una diversa dichiarazione di volontà. I Gruppi Consiliari che si costituiscono sulla base della lista di appartenenza dei Consiglieri non sono condizionati ad un numero minimo di aderenti.

3.     Con l'eccezione del Gruppo Misto, i Gruppi Consiliari che si costituiscono sulla base di una dichiarazione di volontà prescindente dalla lista di appartenenza devono essere costituiti da almeno tre Consiglieri. Possono essere costituiti da due Consiglieri, se eletti in liste che non hanno usufruito del premio di maggioranza.

4.     Ai Gruppi Consiliari deve essere assicurata la disponibilità di risorse idonee all'espletamento delle funzioni, tenendo conto delle esigenze comuni ai vari Gruppi Consiliari e della consistenza numerica di ciascuno di essi, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.

 

Articolo 31 - Conferenza dei Capigruppo

1.     I Capigruppo si riuniscono in una Conferenza convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale per definire la programmazione e l'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale.

2.     La Conferenza dei Capigruppo esercita anche le funzioni di Commissione permanente, con le modalità e nelle materie previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3.     La Conferenza dei Capigruppo, integrata con le modalità stabilite dal regolamento, svolge le funzioni di Commissione Comunale per la Toponomastica. La Commissione esprime pareri vincolanti e proposte alla Giunta Comunale in merito alla denominazione di strade, aree, edifici ed altre strutture della Città, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

4.     La Conferenza dei Capigruppo collabora con il Presidente nell'attività di tutela dell'autonomia del Consiglio Comunale e di garanzia di adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle materie sottoposte al Consiglio Comunale.

5.     Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, partecipa ai lavori della Conferenza dei Capigruppo.

6.     Il Presidente è tenuto a convocare, entro cinque giorni, la Conferenza dei Capigruppo, ogni qual volta lo richiedano il Sindaco o almeno due Capigruppo.

7.     La Conferenza dei Capigruppo può chiedere l'intervento, alle proprie riunioni, del Sindaco, degli Assessori, del Direttore Generale, dei Dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di Enti, Istituzioni, Aziende e società a prevalente capitale comunale, e dei concessionari dei servizi comunali. Essi, in forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire. La Conferenza dei Capigruppo deve sentire il Sindaco e gli Assessori, quando questi lo richiedano.

 

Articolo 32 - Commissioni Consiliari

1.     Il Consiglio Comunale costituisce nel proprio seno Commissioni Consiliari Permanenti e, quando occorra, Speciali secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale che ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, le materie di competenza e le forme di pubblicizzazione degli atti e dei lavori.

2.     Le Commissioni Permanenti hanno quali compiti principali l'istruttoria degli atti deliberativi e delle mozioni del Consiglio Comunale, il controllo politico-amministrativo, lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse comunale e la discussione di interrogazioni e interpellanze e ogni altra attività prevista dal Regolamento del Consiglio Comunale, con le modalità previste dallo stesso.

3.     La Commissione Consiliare Permanente sul Controllo della Gestione ha compiti di approfondimento, controllo e garanzia dell'efficienza e dell'efficacia dell'organizzazione comunale, in relazione ai servizi ed alle attività gestite dal Comune ed alla loro qualità. E' presieduta da un Consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.

4.     Il Presidente del Consiglio Comunale convoca almeno due volte l'anno la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti per raccordarne l'attività con quella dell'Assemblea.

5.     Per lo svolgimento di compiti particolari di volta in volta individuati, il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Speciali. Qualora si tratti di compiti di indagine sull'attività dell'Amministrazione, per l'istituzione della Commissione occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Nel caso in cui la proposta di deliberazione di costituzione di Commissione di indagine sia sottoscritta da tutti i Consiglieri della minoranza, per l'istituzione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

6.     E' istituita, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale, la Commissione Permanente "Diritti e Pari Opportunità", con compiti di esame, proposta e controllo dell'attività amministrativa in riferimento:

-      alla condizione femminile ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono una piena parità tra i generi, per garantire pari opportunità di vita e lavoro a donne e uomini;

-      alla necessità di tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti, attinenti la dignità e la libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione.

7.     Le Commissioni, nello svolgimento dei loro compiti, possono promuovere la consultazione dei soggetti interessati, tenere audizioni conoscitive, invitare ai propri lavori rappresentanze di soggetti singoli o associati, su richiesta degli stessi o di propria iniziativa.

8.     Le Commissioni possono chiedere l'intervento, alle proprie riunioni, del Sindaco, degli Assessori, del Direttore Generale, dei Dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di Enti, Istituzioni, Aziende e società a prevalente capitale comunale, e dei concessionari dei servizi comunali. Essi, in forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire. Le Commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori, quando questi lo richiedano.

9.     Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, eccetto i casi previsti dal Regolamento.

 

Articolo 33 - Tutela delle minoranze

1.     Le minoranze consiliari concorrono al buon andamento dell'amministrazione della Città, contribuendo a determinare le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che la legge attribuisce al Consiglio Comunale.

2.     Nell'ambito dell'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale, e ferme restando le prerogative ed i diritti assicurati a tutti i Consiglieri Comunali, il Regolamento del Consiglio prevede ulteriori forme di garanzia per le minoranze consiliari.

3.     In particolare, il Regolamento prevede che:

-      durante ogni seduta del Consiglio Comunale sia iscritto all'ordine del giorno e discusso un numero adeguato di interpellanze sottoscritte da Consiglieri delle minoranze;

-      sia disciplinata la programmazione e discussione di interpellanze a risposta immediata su iniziativa di Consiglieri delle minoranze;

-      la programmazione dei lavori consiliari, nel rispetto delle esigenze della Giunta e della maggioranza, tenga conto anche delle proposte e delle richieste delle minoranze;

-      siano fissati tempi certi per l'esame nelle Commissioni consiliari ed in Consiglio degli atti proposti dalle minoranze;

-      una parte dei lavori delle Commissioni consiliari sia dedicata ad argomenti e discussioni proposti dalle minoranze, e che le minoranze stesse possano comunque richiedere ed ottenere in tempi certi la convocazione di sedute delle Commissioni su argomenti specifici.

4.     Sono attribuiti a Consiglieri facenti parte delle minoranze consiliari gli incarichi di:

-      Vicepresidente del Consiglio Comunale, se già non ricopre la carica di Presidente un esponente delle medesime minoranze;

-      Vicepresidente delle Commissioni consiliari permanenti e speciali nelle Commissioni nelle quali un esponente delle medesime minoranze già non ricopre la carica di Presidente;

-      Presidente della Commissione per il Controllo della Gestione;

-      Presidente delle Commissioni di inchiesta e di indagine.

5.     La deliberazione di indirizzi per le nomine può prevedere che, nel rispetto delle competenze del Sindaco, alcune di queste siano espressione delle minoranze.

 

Capo II - Diritti, doveri e status dei Consiglieri Comunali

Articolo 34 - Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali

1.     I diritti ed i doveri dei Consiglieri sono stabiliti dalla legge.

2.     Il Consigliere nell'esercizio del potere di iniziativa può formulare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, e presentare proposte di deliberazione, di mozione e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3.     I Consiglieri hanno diritto di ottenere, dagli uffici del Comune, dalle Aziende e dagli Enti dipendenti da questo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

4.     Ai Consiglieri è trasmessa dai competenti uffici, copia, nel testo integrale, del Piano Esecutivo di Gestione.

5.     Gli statuti delle società, dei comitati, delle fondazioni, delle agenzie, e di tutte le altre forme associative costituite dal Comune, o alle quali lo stesso aderisce, devono stabilire i documenti e le informazioni di cui sono in possesso che, su richiesta dell'Amministrazione, sono forniti al Comune. Tali documenti ed informazioni sono accessibili ai Consiglieri, con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale. L'adesione del Comune alle suddette società, comitati, fondazioni, agenzie, ed alle altre forme associative è subordinata al rispetto di tale prescrizione.

6.     I documenti e le informazioni in possesso dei soggetti incaricati di gestire i servizi pubblici locali devono essere forniti, su richiesta, al Comune. Tali documenti ed informazioni sono accessibili ai Consiglieri con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

7.     La norma di cui al comma precedente deve essere inserita negli statuti delle società e degli enti ovvero, nel caso in cui i soggetti gestori non siano partecipati dal Comune, nei contratti di servizio o nelle convenzioni regolanti i rapporti tra le parti.

8.     Il Comune disciplina con apposito Regolamento la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

9.     I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte. I Consiglieri che non intervengano ad una intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. La dichiarazione di decadenza non può essere pronunciata dal Consiglio Comunale prima che siano decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione al Consigliere interessato, senza che il medesimo abbia prodotto giustificazione.

10.   Le modalità di presentazione delle dimissioni dalla carica di Consigliere e la conseguente surroga sono disciplinate dalla legge.

11.   E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi di legge, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

 

Articolo 35 - Status dei Consiglieri Comunali

1.     Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione dei compensi, è disciplinato dalla legge.

2.     Il Regolamento stabilisce termini e modalità della effettiva partecipazione dei Consiglieri al Consiglio ed alle Commissioni, necessaria per la corresponsione del relativo gettone di presenza.

 

Articolo 36 - Associazione degli ex Consiglieri Comunali

1.     I Consiglieri Comunali già componenti il Consiglio Comunale possono costituirsi in Associazione al fine di mantenere vivo ed operante il vincolo che, indipendentemente dall'appartenenza politica, li ha visti porsi al servizio della Città e dei cittadini ed al fine di stimolare e facilitare i rapporti degli ex Consiglieri con il Consiglio Comunale e gli altri organi comunali.

2.     Il Comune garantirà all'Associazione idonea sede nel Palazzo di Città.

3.     Il Regolamento del Consiglio dovrà individuare le modalità di collaborazione e di sostegno alle iniziative dell'Associazione stessa.

 

Capo III - Le competenze del Consiglio Comunale

Articolo 37 - Indirizzo e controllo

1.     Il Consiglio Comunale esercita le sue competenze di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, stabilite dalla legge, con le modalità e le specificazioni contenute nel presente capo.

2.     Esercita la propria funzione di indirizzo, partecipando alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Esercita, altresì, la funzione di indirizzo attraverso l'adozione degli atti deliberativi e l'approvazione di mozioni.

3.     A richiesta del Consiglio Comunale o del Presidente, il Sindaco è tenuto a riferire sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo.

4.     Il Regolamento disciplina le modalità con le quali le Commissioni consiliari verificano lo stato di attuazione delle mozioni approvate dal Consiglio Comunale.

5.     Il Consiglio Comunale esercita inoltre l'attività di controllo anche mediante la verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche, di cui al successivo articolo 38, e degli altri atti di indirizzo, e sulla coerenza degli atti gestionali con la Relazione Previsionale e Programmatica e con il Piano Esecutivo di Gestione.

6.     L'attività di controllo del Consiglio Comunale si svolge altresì collegialmente, tramite le Commissioni, mediante la Presidenza e, per iniziativa dei singoli Consiglieri, anche attraverso la presentazione di interrogazioni ed interpellanze. Le modalità di presentazione e di risposta ad esse, in Consiglio, in Commissione, o in forma scritta, sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

7.     Il Consiglio Comunale esprime, con l'approvazione di propri ordini del giorno, prese di posizione e richieste su questioni di rilevante interesse, anche se esulanti la competenza amministrativa del Comune.

Articolo 38 - Definizione, adeguamento e verifica delle linee programmatiche

1.     Entro 20 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. La presentazione deve avvenire almeno 10 giorni prima dell'approvazione.

2.     Le linee programmatiche, di cui al comma precedente, contengono gli indirizzi, gli obiettivi e le più significative iniziative previste per l'intero mandato amministrativo, articolate per i vari settori di attività e suddivise annualmente, nonché l'elenco delle principali opere pubbliche che s'intendono finanziare nel corso del mandato amministrativo. Le suddette linee programmatiche contengono, inoltre, i riferimenti alla quantità delle necessarie risorse finanziarie ed alle principali modalità con le quali s'intende reperirle.

3.     Le linee programmatiche s'intendono approvate se ottengono il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4.     Prima dell'approvazione delle linee programmatiche, il Consiglio Comunale non può approvare il Bilancio di previsione, varianti generali degli strumenti urbanistici e provvedimenti comportanti spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi.

5.     Gli atti di programmazione e le deliberazioni approvate o adottate dagli organi di governo della Città non possono contenere indicazioni contrastanti con le suddette linee programmatiche, se non previa ed esplicita modifica delle stesse, adottata dal Consiglio Comunale.

6.     Il Consiglio Comunale, almeno in occasione della Sessione Programmatica e dei Bilanci Preventivi, di cui al successivo articolo 39, procede alla verifica ed agli eventuali adeguamenti delle linee programmatiche. Tali adeguamenti sono approvati con le modalità previste dal precedente comma 3.

7.     Nella Sessione del Rendiconto, il Consiglio Comunale verifica l'attuazione delle linee programmatiche mediante l'approvazione della relazione sull'attuazione del Programma annuale dell'Amministrazione e dello stato di attuazione del Programma annuale delle Opere Pubbliche, previste dal presente Statuto. In tale occasione il Consiglio Comunale può, altresì, approvare mozioni di accompagnamento contenenti valutazioni sugli obiettivi raggiunti con l'azione politico-amministrativa e la loro adeguatezza agli indirizzi espressi nelle linee programmatiche.

8.     Al termine del mandato amministrativo, il Consiglio Comunale, entro la data di indizione dei comizi elettorali, approva il Bilancio di mandato.

9.     Il Bilancio di mandato contiene una relazione sugli indirizzi seguiti, sui risultati raggiunti, sulle risorse impiegate e sulla loro congruità con quanto previsto dalle linee programmatiche, così come eventualmente modificate dal Consiglio Comunale. Contiene inoltre lo stato di attuazione delle opere pubbliche realizzate, appaltate e delle quali è iniziata la progettazione preliminare nel mandato amministrativo, confrontando tale stato di attuazione con le previsioni contenute nelle linee programmatiche.

10.   Il Bilancio di mandato deve essere presentato al Consiglio Comunale almeno ventuno giorni prima dell'approvazione. In tale occasione, il Consiglio Comunale può, altresì, approvare mozioni di accompagnamento contenenti valutazioni sugli obiettivi raggiunti con l'azione politico-amministrativa e la loro adeguatezza agli indirizzi espressi nelle linee programmatiche.

 

Articolo 39 - Sessione Programmatica e dei Bilanci Preventivi e Sessione del Rendiconto

1.     La Sessione Programmatica e del Bilancio Preventivo comprende le sedute dedicate a tali temi comprese fra la presentazione al Consiglio Comunale dello schema di Bilancio Preventivo e la sua approvazione. La presentazione deve avvenire, salvo impedimenti di legge, almeno ventuno giorni prima dell'approvazione.

2.     Nella Sessione Programmatica e del Bilancio Preventivo, il Consiglio Comunale procede alla verifica ed all'eventuale adeguamento delle linee programmatiche di cui al precedente articolo 38.

3.     Il Bilancio Preventivo e suoi allegati costituiscono specificazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, di cui al precedente articolo 38 e non possono contrastare con le medesime.

4.     Il Consiglio Comunale, oltre agli allegati al Bilancio Preventivo previsti dalla legge, provvede altresì ad approvare:

a)     il Programma annuale dell'Amministrazione, contenente gli indirizzi programmatici e le più significative iniziative previste per i vari settori di attività, con puntuale riferimento alle previsioni di bilancio;

b)     la relazione concernente lo stato della struttura organizzativa, del fabbisogno di risorse umane in relazione agli obiettivi e delle politiche di riferimento;

c)     il Programma annuale delle Opere Pubbliche, contenente l'elenco delle opere che si intendono finanziare nel corso dell'esercizio, con le modalità di progettazione e di affidamento dei lavori, e l'elenco delle opere più significative di cui si intende avviare la progettazione preliminare. Tale Programma annuale concorre alla formazione del Programma triennale previsto dalla legge.

5.     Prima del Bilancio Preventivo, il Consiglio Comunale deve approvare una deliberazione quadro contenente gli indirizzi per l'esercizio, in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili.

6.     In particolare, la deliberazione di cui al comma precedente deve contenere le percentuali massime di aumento di tributi, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili, nonché le eventuali eccezioni.

La Giunta delibera le determinazioni puntuali dei tributi e le determinazioni delle tariffe sulla base dei criteri approvati dal Consiglio.

7.     All'interno della Sessione Programmatica e del Bilancio Preventivo, una o più sedute del Consiglio Comunale possono essere dedicate alla discussione della relazione tecnico-finanziaria e sull'operatività dei soggetti concessionari mediante i quali sono gestiti i servizi pubblici locali. Tale relazione è predisposta dall'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali, di cui al successivo articolo 81. In tali sedute, il Consiglio Comunale può approvare atti d'indirizzo.

8.     La Sessione del Rendiconto comprende le sedute dedicate a tale tema comprese fra la presentazione al Consiglio Comunale e la sua approvazione. La presentazione deve avvenire, salvo impedimenti di legge, almeno ventuno giorni prima dell'approvazione. Il Rendiconto del Comune è organizzato per Divisioni e Servizi Centrali.

9.     Nella Sessione del Rendiconto, il Consiglio Comunale procede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche con le modalità previste dal comma 7 del precedente articolo 38.

10.   In allegato al Rendiconto, il Consiglio Comunale provvede ad approvare la Relazione sull'attuazione del Programma annuale dell'Amministrazione, articolata per Settore, e lo stato di attuazione del Programma annuale delle Opere Pubbliche, con riferimento alla situazione delle varie opere previste dal programma e la relazione sul risultato del Controllo di Gestione, di cui al successivo articolo 78.

11.   Contestualmente al Rendiconto, dovranno altresì essere presentate al Consiglio Comunale una relazione contenente l'elenco di tutte le consulenze e gli incarichi professionali affidati nell'anno precedente, l'elenco dei beneficiari dei contributi previsti dal successivo articolo 86 comma 6 e tutte le altre relazioni previste dal presente Statuto e da altre deliberazioni del Consiglio.

 

Articolo 40 - Criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi

1.     Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dal suo insediamento, approva una deliberazione contenente i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

2.     Tale deliberazione deve contenere, in particolare:

a)     la struttura della macchina burocratica, prevedendo la sua articolazione per funzioni o per servizi erogati, nonché i requisiti qualitativi e quantitativi e le modalità da seguire per la costituzione degli uffici di staff e per l'attribuzione da parte del Sindaco, di incarichi dirigenziali a termine;

b)     il numero massimo delle unità di vertice;

c)     la specificazione dei rapporti tra Segretario Generale, Direttore Generale e organi di governo;

d)     le modalità e le forme di autonomia funzionale ed organizzativa degli uffici a diretto servizio del Consiglio stesso.

3.     In caso di inerzia del Consiglio Comunale, alla scadenza del termine di cui al precedente comma 1, la Giunta può provvedere all'adozione di tutti gli atti di propria competenza, nel rispetto dei criteri adottati dal precedente Consiglio.

4.     Il Consiglio può comunque adottare i criteri generali di cui al presente articolo, anche oltre i termini previsti dal comma 1.

 

Articolo 41 - Attività di programmazione

1.     Nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Consiglio Comunale approva tutti i programmi ed i piani che la legge non attribuisce esplicitamente ad altri organi, che non abbiano mera rilevanza gestionale ovvero i cui contenuti essenziali non siano già previsti in altri atti fondamentali approvati dallo stesso Consiglio.

2.     Il Consiglio Comunale delibera gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco può promuovere od aderire ad un accordo di programma, se tale accordo riguarda materie di competenza consiliare, ovvero se contiene impegni che necessitino della successiva adozione di un provvedimento deliberativo da parte dell'organo assembleare o che, comunque, ne predetermino, anche solo in parte, il contenuto.

 

Articolo 42 - Forme associative

1.     Sono di competenza del Consiglio Comunale tutti i provvedimenti di costituzione e modificazione delle forme associative, comunque denominate, comportanti accordi ed azioni congiunte, ai quali aderiscano altri comuni o province, salvo che tali accordi non siano in esecuzione di atti di indirizzo già assunti precedentemente dall'assemblea, ovvero non si configurino quali meri atti gestionali.

2.     La Giunta, nel rispetto degli indirizzi e delle prerogative del Consiglio Comunale, delibera gli accordi, le convenzioni e l'adesione a forme associative che coinvolgono altri soggetti, pubblici o privati, diversi da comuni e province.

 

Articolo 43 - Organismi di decentramento e di partecipazione

1.     Il Regolamento sulla partecipazione prevede forme di coinvolgimento dei cittadini nella discussione e predisposizione del bilancio annuale e degli strumenti urbanistici, anche attuativi, di particolare rilevanza.

2.     Le forme di partecipazione di cui al comma precedente sono attivate e coordinate dal Consiglio Comunale e dalle sue articolazioni, con le modalità previste dal Regolamento.

 

Articolo 44 - Organizzazione dei servizi pubblici locali e partecipazione a società di capitali

1.     Il Consiglio Comunale delibera in merito a:

-      modalità e principi di organizzazione dei servizi pubblici, ivi compresi eventuali processi di esternalizzazione;

-      atti concessori per la gestione di servizi pubblici;

-      statuti delle società di capitali partecipate dal Comune;

-      contratti di servizio, e loro modifiche, regolanti i rapporti tra la Città ed i soggetti gestori i servizi pubblici locali;

-      convenzioni stipulate con ogni soggetto pubblico o privato allo scopo di attribuire al medesimo lo svolgimento di attività o servizi;

-      variazioni di partecipazione della Città in società di capitali anche conseguenti ad eventuali variazioni della consistenza del capitale sociale delle suddette società.

2.     Il Consiglio Comunale, congiuntamente al contratto di servizio, approva i contenuti fondamentali della carta di qualità che ogni gestore di servizio pubblico locale dovrà successivamente adottare.

 

Articolo 45 - Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

1.     Il Consiglio Comunale approva periodicamente atti di indirizzo nei confronti delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza da parte della Città.

2.     I rappresentanti della Città nelle aziende ed enti di cui al precedente comma si attengono agli indirizzi approvati dal Consiglio e relazionano in merito trasmettendo annualmente una relazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale. Essi sono tenuti a riferire nella Commissione competente per materia, se convocati.

3.     Il Consiglio Comunale, con specifica deliberazione, può disciplinare ulteriori criteri e modalità di rapporto, anche attribuendo specifica competenza in merito alle Commissioni Consiliari, con i rappresentanti del Comune.

 

Articolo 46 - Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

1.     Nel corso di ogni mandato amministrativo, il Consiglio Comunale delibera in merito agli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2.     Nel rispetto della legge e dello Statuto, la deliberazione contenente gli indirizzi di cui al comma precedente, disciplina, in particolare:

a)     le forme di pubblicità per le future nomine da parte del Sindaco, e la relativa modalità di presentazione di domande da parte dei soggetti interessati;

b)     i requisiti richiesti;

c)     il rapporto tra nominati, Consiglio Comunale e sue articolazioni;

d)     l'attuazione delle norme sulle pari opportunità.

3.     Fino all'assunzione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione di cui al precedente comma 1, il Sindaco provvede all'adozione di tutti gli atti di nomina e di designazione nel rispetto degli indirizzi adottati dal precedente Consiglio.

 

Articolo 47 - Contrazione di mutui, aperture di credito ed emissione di prestiti obbligazionari

1.     Il Consiglio Comunale delibera la contrazione di mutui e le aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali.

2.     Negli atti fondamentali di cui al comma precedente, la contrazione di mutui e le aperture di credito debbono essere motivati, deve essere esplicitata la loro destinazione, e deve essere quantificato l'onere aggiuntivo gravante sull'ente.

3.     Il Consiglio delibera altresì in materia di emissione di prestiti obbligazionari, contrazione di aperture di credito, rilascio di fideiussioni.

 

Articolo 48 - Patrimonio comunale. Appalti e concessioni

1.     Il Consiglio Comunale delibera in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari.

2.     Negli atti fondamentali di cui al comma precedente, deve essere esplicitamente prevista la volontà di procedere ad eventuali acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni. Debbono altresì essere puntualmente evidenziati gli oggetti, le modalità di attuazione, l'entità economica dei beni, dei servizi o delle funzioni in questione.

 

TITOLO IV - SINDACO E GIUNTA

Capo I - Sindaco

Articolo 49 - Competenze e funzioni del Sindaco

1.     Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e rappresenta l'Ente.

2.     L'esercizio della rappresentanza può essere delegato ai singoli Assessori per le attività di natura politico-istituzionale e ai Dirigenti per altre attività tecnico-gestionali che non rientrino già nella loro competenza come organi dell'Ente.

3.     Il Sindaco nomina gli Assessori, attribuendo gli incarichi per settori e per progetti, convoca e presiede la Giunta Comunale. Può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

4.     Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. E' responsabile dell'attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale. A tal fine emana specifiche disposizioni al Direttore Generale, qualora nominato, ovvero al Segretario Generale.

5.     Il Sindaco è tenuto a rispondere ad ogni istanza di controllo e verifica sull'attività amministrativa avanzata dal Consiglio Comunale o dalle sue articolazioni. Risponde direttamente, o tramite un Assessore da lui delegato, alle interrogazioni ed alle interpellanze.

6.     Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

7.     Il Sindaco, con le modalità previste dal Regolamento di Organizzazione, può nominare, con provvedimento motivato, il Direttore Generale. Allo stesso impartisce le direttive per attuare gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente.

8.     Può delegare la sottoscrizione di particolari atti, purché non riservati dalla legge alla sua esclusiva competenza, agli Assessori, ai Presidenti di Circoscrizione, al Direttore Generale, al Segretario Generale.

9.     Provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e società, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

10.   Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione dei compensi è disciplinato dalla legge.

11.   L'esercizio della rappresentanza in giudizio, salvi i casi per i quali la legge consente la costituzione personale del Comune, spetta istituzionalmente all'Avvocatura Comunale ed è conferito dal Sindaco, che dispone in ordine alla costituzione in giudizio. Per esigenze eccezionali, cui non si possa far fronte con l'Avvocatura Comunale, l'esercizio della rappresentanza in giudizio potrà essere conferito a professionisti esterni.

 

Articolo 50 - Sostituzione del Sindaco

1.     In caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché di sospensione o decadenza per le cause previste dalla legge, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2.     In caso di contemporaneo impedimento o assenza del Sindaco e del Vicesindaco, il Sindaco può delegare altro Assessore a svolgere tutte le funzioni inerenti il ruolo.

 

Articolo 51 - Nomine dei rappresentanti del Comune

1.     Le nomine e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni e aziende e società spettano al Sindaco, che provvede con l'osservanza degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale. Il Sindaco, nell'esercizio del proprio potere di nomina, deve tener conto delle disposizioni di legge per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni.

2.     Il Consiglio Comunale delibera le nomine attribuite dalla legge alla sua competenza.

3.     Le nomine sono effettuate nel rispetto di criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza ed esperienza dei nominati, nonché di garanzia della rappresentanza degli interessi della Città.

4.     La delibera quadro del Consiglio Comunale contenente gli indirizzi per le nomine e per la revoca deve prevedere gli strumenti e le procedure idonei all'osservanza dei criteri di cui sopra.

5.     Il Consiglio Comunale, anche tramite le Commissioni Consiliari competenti, vigila sull'attività dei rappresentanti della Città durante l'espletamento del mandato.

6.     A tal fine, i nominati in enti il cui Conto Consuntivo non sia approvato dal Consiglio Comunale, inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Sindaco ed al Consiglio Comunale una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell'Ente in cui rappresentano il Comune.

7.     Tutti i rappresentanti del Comune sono inoltre convocabili, allo stesso scopo, da parte delle Commissioni Consiliari, su richiesta di un quarto dei Consiglieri ovvero dalla Conferenza dei Capigruppo, su richiesta di almeno due Capigruppo.

8.     I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società non possono essere nominati nello stesso incarico per un periodo complessivamente superiore alla durata di due mandati amministrativi ovvero, quando il mandato di nomina sia più lungo di quello amministrativo, per più di due mandati di nomina.

9.     Qualora il Comune aderisca ad enti senza fini di lucro o concorra ad istituirle, non costituisce causa di incompatibilità il conferimento, in connessione al mandato elettivo, al Sindaco o agli Assessori, della carica di Presidente o Amministratore, purché previsto espressamente dal loro statuto.

10.   Qualora il Comune costituisca o aderisca ad associazioni, fondazioni, enti per la gestione di iniziative o di servizi pubblici, dovranno essere previsti nei rispettivi statuti, o atti costitutivi, adeguati strumenti che consentano al Consiglio Comunale di esercitare i poteri di indirizzo e di controllo sull'attività esplicata. Ai rappresentanti del Comune nominati in tali associazioni, fondazioni, agenzie, si applica quanto previsto dal precedente comma 6.

 

Capo II - Giunta Comunale

Articolo 52 - Competenze della Giunta

1.     La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuitele dalla legge, collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi e dei programmi deliberati dal Consiglio, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2.     Riferisce al Consiglio Comunale sulla propria attività, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti di indirizzo dal Consiglio Comunale stesso.

3.     Può presentare proposte di deliberazione al Consiglio Comunale.

4.     La Giunta deve sempre essere rappresentata alle sedute del Consiglio Comunale secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale. Il Regolamento disciplina altresì la partecipazione degli Assessori alle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti e del Consiglio.

5.     La Giunta, su parere conforme o su proposta della Commissione comunale per la Toponomastica delibera sulla denominazione di strade, aree, edifici ed altre strutture della Città.

 

Articolo 53 - Composizione e funzionamento della Giunta

1.     La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori fino ad un massimo di 11 fra i quali il Vicesindaco, da lui nominati.

2.     Il Sindaco, nel nominare gli Assessori, tiene conto di quanto dispongono le leggi per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni pubbliche.

3.     Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e per la loro validità è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.

4.     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese, salvo i casi previsti dalla legge.

5.     I casi di decadenza della Giunta o di cessazione dalla carica dei singoli Assessori sono disciplinati dalla legge.

6.     Le dimissioni sono presentate al Sindaco ed hanno effetto immediato.

7.     Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

 

TITOLO V - CIRCOSCRIZIONI

Articolo 54 - Territorio e Sede

1.     Il Comune si articola in Circoscrizioni, organismi di decentramento, di partecipazione, di consultazione, di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

2.     Le Circoscrizioni sono dotate di autonomia funzionale ed organizzativa nelle materie e con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento del Decentramento.

3.     Il Comune impronta la propria azione di decentramento all'esigenza di predisporre la futura articolazione in Comuni della Città Metropolitana.

4.     Il Regolamento del Decentramento determina il numero e l'estensione territoriale delle Circoscrizioni e fissa le procedure per la loro modificazione, prevedendo eventuali forme di consultazione popolare diretta.

5.     La Circoscrizione ha sede nel Centro Civico. In ogni Circoscrizione sono individuate sedi a disposizione dei cittadini per assemblee ed attività pubbliche di carattere culturale, sociale, politico, secondo modalità stabilite con apposito Regolamento dal Consiglio di Circoscrizione.

 

Articolo 55 - Consiglio di Circoscrizione

1.     Il Consiglio di Circoscrizione è l'organo rappresentativo della collettività della Circoscrizione, nell'ambito dell'unità del Comune.

2.     Esso è titolare, in via ordinaria, delle funzioni di competenza della Circoscrizione che lo Statuto ed i Regolamenti non attribuiscono agli altri organi di governo, fatte salve le specifiche competenze gestionali dei Dirigenti.

3.     Ai Consiglieri di Circoscrizione si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze proprie o delegate delle Circoscrizioni, le norme previste per i Consiglieri Comunali dall'articolo 34, comma 3.

4.     I componenti del Consiglio Circoscrizionale sono invitati annualmente a dichiarare le strutture associative alle quali aderiscono. Copia di tali atti è trasmessa al Presidente della Circoscrizione e, previa richiesta, ad ogni Consigliere. Tali soggetti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

 

Articolo 56 - Elezione del Consiglio Circoscrizionale

1.     Il Consiglio di Circoscrizione è composto da venticinque componenti e viene eletto a suffragio universale diretto con le modalità descritte nei commi successivi.

2.     I Consigli Circoscrizionali sono eletti contemporaneamente al Consiglio Comunale, anche nel caso di suo scioglimento anticipato, salvo i casi di scioglimento anticipato di cui all'articolo 57, e restano in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale. Essi esercitano le loro funzioni sino alle elezioni dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3.     Il seggio che, durante il quinquennio, divenga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segua immediatamente l'ultimo eletto.

4.     L'elezione per il Consiglio Circoscrizionale si svolge nei giorni e con le modalità stabilite dalla legge.

5.     L'elezione dei Consigli Circoscrizionali si effettua con il sistema maggioritario sulla base di liste, ciascuna delle quali comprenda un numero di candidati non superiore al numero di Consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quinti degli stessi.

6.     Ciascuna lista deve indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale e presentare il programma amministrativo, da affiggere all'albo della Circoscrizione; più liste possono indicare un candidato ed un programma comune alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale. I nominativi dei candidati alla Presidenza sono stampati in una nota al fondo della scheda e non sono compresi, ne' conteggiati, nelle liste di cui al precedente comma 5.

7.     Il voto di lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere il voto di preferenza per uno dei candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome e cognome, o solo il cognome, sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

8.     Nell'ambito di ogni raggruppamento di liste, sono eletti prioritariamente i candidati alla Presidenza, se all'insieme di liste è attribuito almeno un seggio e, successivamente, nell'ambito di ogni lista, i candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali; a parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

9.     Alla lista, o all'insieme delle liste apparentate, che abbiano riportato il maggior numero di voti, purché superiore al 40% dei voti validi, è attribuito il 60% dei seggi ovvero una percentuale pari a quella dei voti della lista o dell'insieme di liste apparentate qualora questa sia superiore al 60%. Alla lista, o all'insieme di liste apparentate, che abbiano conseguito il maggior numero di voti senza raggiungere il 40% dei voti validi, sono attribuiti 13 seggi. I seggi fra le liste apparentate sono assegnati proporzionalmente con il sistema del quoziente naturale e dei più alti resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia ottenuto la più alta cifra elettorale. Per il calcolo del quoziente naturale di maggioranza si fa riferimento esclusivamente ai voti ottenuti dalle liste dell'apparentamento vincente e dei seggi da attribuire allo stesso apparentamento.

10.   I restanti seggi sono assegnati proporzionalmente agli altri apparentamenti, con lo stesso sistema del quoziente naturale e dei più alti resti applicato nel comma precedente. In questo caso il quoziente naturale di minoranza fa riferimento esclusivamente ai voti ottenuti dalle liste e dagli apparentamenti non vincenti ed ai seggi da attribuire alla minoranza.

11.   Se più liste, o raggruppamenti di liste, ottengono uguale maggior numero di voti, si procede ad un turno di ballottaggio da effettuare nella seconda domenica successiva. L'elettore ha diritto di votare per uno degli insiemi di liste ammessi al ballottaggio, senza l'indicazione del voto di preferenza. All'insieme di liste apparentate che ottenga la maggioranza dei voti validi è attribuito il 60% dei seggi. Tutti gli altri insiemi di liste apparentate concorrono alla ripartizione del restante 40% in modo proporzionale, sulla base dei voti validi attribuiti nel primo turno.

12.   Le liste dei candidati per l'elezione dei Consiglieri Circoscrizionali devono essere sottoscritte da non meno di 200 e non più di 400 elettori della Circoscrizione, se essa ha fino a centomila abitanti, e da non meno di 300 a non più di 500 elettori della Circoscrizione, se essa ha più di centomila abitanti. Qualora una lista sia presentata con lo stesso contrassegno di una lista presentata per le contemporanee elezioni del Consiglio Comunale, essa deve essere sottoscritta da cinque elettori della Circoscrizione.

13.   Per quanto non previsto e non in contrasto con il presente Statuto, si applicano, al procedimento elettorale per l'elezione dei Consigli Circoscrizionali, le norme stabilite dal D.P.R. n. 570 del 16 maggio 1960 e successive integrazioni e modifiche. L'Ufficio Elettorale Centrale è composto nel rispetto delle norme vigenti.

 

Articolo 57 - Scioglimento anticipato del Consiglio di Circoscrizione

1.     Il Consiglio di Circoscrizione viene sciolto anticipatamente:

a)     per gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto e del Regolamento del Decentramento;

b)     per il venir meno della metà più uno dei Consiglieri assegnati, a causa di:

-      cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati, purché presentate contemporaneamente al protocollo dell'Ente;

-      decadenza o altre cause;

c)     per riduzione dell'organo assembleare a causa dell'impossibilità di surroga della metà dei componenti del Consiglio;

d)     quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi per la mancata elezione del Presidente entro trenta giorni a decorrere dalla proclamazione degli eletti o entro quarantacinque giorni dalla vacanza comunque verificatasi e, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse, come previsto dall'articolo 58 comma 7 dello Statuto;

e)     per impossibilità del Consiglio di Circoscrizione a deliberare, relativamente a competenze proprie o delegate, per un periodo superiore a 90 giorni. Non sono considerate, agli effetti di cui sopra, le deliberazioni che nel frattempo intervengano in materia di erogazione di contributi;

f)     qualora, nel corso del mandato, il rapporto fiduciario tra Consiglio e Presidente sia posto in crisi con il voto di una mozione di sfiducia costruttiva. In tal caso, la durata del Consiglio Circoscrizionale termina entro il sesto mese successivo dalla data di votazione della mozione di sfiducia;

g)     per l'approvazione di una mozione di sfiducia entro nove mesi dalla scadenza naturale del mandato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Decentramento.

2.     Lo scioglimento è disposto:

-      con provvedimento motivato del Sindaco, nei casi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g).

Nel caso di cui alla lettera e), il Sindaco invia, a tutti i Consiglieri della Circoscrizione interessata, diffida a deliberare entro il termine di trenta giorni dalla notifica, oltre il quale il Consiglio di Circoscrizione resta sospeso dalle sue funzioni. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il Sindaco dispone lo scioglimento del Consiglio di Circoscrizione;

-      nel caso di cui alla lettera a) con deliberazione del Consiglio Comunale adottata con le maggioranze e secondo la procedura richiesta per l'adozione dello Statuto, su proposta del Sindaco e con le modalità di seguito indicate.

Nel caso di cui alla lettera a), il Sindaco, con provvedimento motivato di contestazione, inviato a tutti i Consiglieri della Circoscrizione interessata, invita il Consiglio di Circoscrizione a presentare al Consiglio Comunale le proprie deduzioni, nel termine di quindici giorni, dichiarandone sospesa ogni altra funzione. Trascorso inutilmente il suddetto termine o, nel caso non si ritengano fondate le giustificazioni addotte, il Consiglio Comunale dispone lo scioglimento entro i successivi venti giorni. Qualora non venga adottata la deliberazione di scioglimento nel termine di venti giorni, viene meno la sospensione dalle funzioni del Consiglio di Circoscrizione.

3.     L'atto di scioglimento del Consiglio Circoscrizionale deve essere tempestivamente comunicato al Prefetto.

4.     Fino alla elezione del nuovo Consiglio e del Presidente, le funzioni dei disciolti organi delle Circoscrizioni sono esercitate dal Sindaco o da un Assessore o da un funzionario comunale da lui delegato. Le deliberazioni che comportino successivi impegni di spesa sono adottate dalla Giunta Comunale.

5.     Qualora lo scioglimento di un Consiglio di Circoscrizione avvenga nell'anno in cui è previsto il rinnovo del Consiglio Comunale o dopo il 24 febbraio dell'anno precedente, l'elezione del nuovo Consiglio di Circoscrizione avviene contestualmente all'elezione del nuovo Consiglio Comunale. Qualora lo scioglimento avvenga in periodo antecedente, l'elezione del nuovo Consiglio di Circoscrizione è anticipata e si svolge, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale per le Circoscrizioni, in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, se le condizioni dello scioglimento si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.

 

Articolo 58 - Il Presidente della Circoscrizione

1.     Il Presidente:

a)     rappresenta la Circoscrizione;

b)     convoca e presiede il Consiglio di Circoscrizione;

c)     sovraintende agli uffici ed ai servizi della Circoscrizione ed all'esecuzione degli atti;

d)     svolge le funzioni che gli vengono delegate dal Sindaco, anche nella sua qualità di Ufficiale di Governo.

2.     Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione dei compensi è disciplinato dalla legge.

3.     Nella prima seduta, il Consiglio Circoscrizionale, subito dopo la convalida degli eletti, procede all'elezione del Presidente. In prima votazione viene sottoposto al voto del Consiglio il nominativo del candidato alla Presidenza indicato dalla lista o dall'insieme di liste che ha conseguito il maggior numero di voti nel turno elettorale, secondo le modalità previste dall'articolo 56 del presente Statuto e, contemporaneamente, su proposta sottoscritta dallo stesso candidato alla Presidenza, gli indirizzi programmatici e le candidature per la Giunta Circoscrizionale, composta da sei Coordinatori delle singole Commissioni di lavoro, di cui uno con funzioni di Vicepresidente.

4.     Se il candidato alla Presidenza non ottiene la maggioranza, di cui al successivo comma 7, vengono indette successive votazioni, da tenere in distinte sedute che devono svolgersi in giorni diversi e ad intervalli non superiori ai quattro giorni, entro il termine perentorio di cui allo stesso comma. Il Consigliere candidato alla carica di Presidente presenta un proprio documento programmatico, sottoscritto da almeno nove dei Consiglieri assegnati; ciascun Consigliere può sottoscrivere un solo documento programmatico. Il documento, contenente gli indirizzi politici generali nonché l'indicazione dei sei componenti la Giunta Circoscrizionale, fra i quali il Vicepresidente, deve essere depositato nella Segreteria almeno due giorni lavorativi prima della seduta. In presenza di due candidature, queste sono sottoposte al voto in contrapposizione, mediante appello nominale dei Consiglieri.

5.     La convocazione del Consiglio Circoscrizionale per l'elezione del Presidente e della Giunta Circoscrizionale è disposta dal Consigliere Anziano entro 5 giorni e deve svolgersi entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti o alla data in cui si sia verificata la vacanza. In caso di inerzia, provvede, in via sostitutiva, il Sindaco.

6.     Le adunanze per l'elezione, di cui ai commi precedenti, sono presiedute dal Consigliere Anziano, intendendosi per tale colui che, nelle elezioni circoscrizionali, abbia ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, quarto comma, del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

7.     L'elezione avviene - a scrutinio palese e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati - entro 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti. Nei casi di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo, il Presidente e la Giunta Circoscrizionale sono eletti con le stesse modalità di convocazione delle sedute e di votazione ed entro il termine di 45 giorni dalla data in cui si sia verificata la vacanza e, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

 

Articolo 59 - Giunta Circoscrizionale

1.     Costituiscono la Giunta Circoscrizionale il Presidente ed i sei consiglieri eletti dal Consiglio Circoscrizionale in qualità di Coordinatori con le modalità previste dal Regolamento del Decentramento, di cui uno con funzioni di Vicepresidente.

2.     La Giunta Circoscrizionale è organo della Circoscrizione a rilevanza interna, che coadiuva il Presidente nelle sue funzioni. Il Regolamento del Decentramento ne disciplina competenze e modalità di funzionamento.

3.     Ai Coordinatori si applicano le disposizioni in materia di doveri, condizione giuridica, regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione dei compensi previste dalla legge per i Consiglieri Circoscrizionali.

Articolo 59 bis - Revoca dei componenti della Giunta Circoscrizionale

1.     Ciascun Coordinatore può essere revocato dal Consiglio Circoscrizionale con una mozione, presentata da almeno 13 Consiglieri Circoscrizionali, contenente la proposta di sostituzione.

2.     Tale mozione è discussa e votata con le modalità previste dal Regolamento del Decentramento in merito alla mozione di sfiducia costruttiva.

 

Articolo 60 - Competenze proprie

1.     Le Circoscrizioni programmano, organizzano e gestiscono i servizi di base. Essi sono i servizi attinenti alla popolazione ed al territorio circoscrizionale e sono individuati dal Regolamento del Decentramento nell'ambito dei seguenti settori:

a)     socio assistenziale;

b)     scolastico e parascolastico;

c)     sport e tempo libero;

d)     biblioteche decentrate;

e)     manutenzione ordinaria dei lavori pubblici: a tal fine in ogni circoscrizione verrà istituita una ZIM - Zona di Intervento Manutentivo. L'Ufficio Tecnico del Comune provvederà a redigere l'elenco delle grandi opere di interesse cittadino la cui manutenzione non verrà trasferita alle Circoscrizioni.

2.     Le Circoscrizioni gestiscono il patrimonio edilizio afferente ai servizi di loro competenza, ad esse assegnato, e ne programmano, organizzano e gestiscono la manutenzione ordinaria e straordinaria.

3.     Le funzioni di indirizzo del Comune sono esercitate attraverso atti fondamentali deliberati dal Consiglio Comunale.

 

Articolo 61 - Competenze delegate

1.     Il Comune, attraverso il Regolamento o apposite delibere quadro, delega alle Circoscrizioni, in modo organico, l'esercizio di ulteriori funzioni e la gestione di progetti, nell'ambito di tutte le attuali competenze del Comune di Torino non comprese tra quelle espressamente individuate dalle leggi vigenti come proprie dell'Area Metropolitana. Il Comune assegna contestualmente gli strumenti, patrimoniali e non, necessari per il loro esercizio.

2.     Il Comune può, altresì, delegare specifici progetti a una o più Circoscrizioni.

 

Articolo 62 - Funzioni strumentali e personale

1.     Alle Circoscrizioni devono essere assegnate le funzioni direttamente strumentali all'esercizio delle competenze trasferite o delegate. Ad esse è, inoltre, attribuito l'utilizzo dei beni, patrimoniali e non, necessari per l'esercizio delle medesime competenze.

2.     Ad ogni Circoscrizione è assegnato il personale numericamente e professionalmente adeguato allo svolgimento dei compiti previsti.

3.     Il Regolamento del Decentramento disciplina i rapporti fra le Circoscrizioni e le Sezioni decentrate del Corpo dei Vigili Urbani.

 

Articolo 63 - Pareri

1.     È obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli di Circoscrizione interessati, con le modalità stabilite dal Regolamento, relativamente a:

a)     le deliberazioni di revisione dello Statuto di cui al successivo articolo 87;

b)     gli schemi di Bilancio Preventivo, annuali e pluriennali, predisposti dalla Giunta Comunale;

c)     gli atti che stabiliscano o varino i criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi;

d)     gli atti previsti dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale per la formazione e l'approvazione del Piano Regolatore; l'atto di adozione delle varianti al Piano, dei piani esecutivi e dei piani pluriennali, nonché l'atto di approvazione delle convenzioni urbanistiche di particolare rilievo;

e)     i Regolamenti comunali di competenza del Consiglio Comunale e le loro variazioni.

2.     Sono esclusi, dandone adeguata motivazione nel provvedimento, gli atti che costituiscano meri adempimenti di legge privi di contenuto discrezionale.

3.     Il Regolamento determina le modalità attraverso le quali, relativamente agli oggetti di cui alle lettere a), c) ed e) del comma 1, il Comune prescinda dalla richiesta di parere per provvedimenti privi di rilevanza circoscrizionale.

4.     Il Regolamento potrà individuare altri atti per i quali sia obbligatorio acquisire il parere dei Consigli di Circoscrizione.

5.     La Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale possono inoltre richiedere il parere dei Consigli di Circoscrizione, in merito a propri provvedimenti, ogni qualvolta lo ritengano utile.

6.     I pareri espressi dai Consigli di Circoscrizione ai sensi dei commi precedenti costituiscono parte integrante dei provvedimenti adottati dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, nei quali devono essere adeguatamente motivate le difformità.

7.     Il Regolamento determina i casi in cui, per il loro preminente interesse circoscrizionale, l'adozione di provvedimenti difformi dal parere deve essere preceduto dalla discussione nella Commissione Consiliare competente, alla presenza di rappresentanti della Circoscrizione interessata, in riunione appositamente convocata. Tale procedura dovrà, comunque, essere seguita per i pareri relativi ad atti fondamentali di indirizzo concernenti le competenze proprie delle Circoscrizioni.

 

Articolo 64 - Proposte di deliberazione ed interrogazioni dei Consigli di Circoscrizione

1.     Almeno due Consigli di Circoscrizione possono presentare al Consiglio Comunale una proposta di deliberazione. Il Presidente del Consiglio Comunale la iscrive all'ordine del giorno entro trenta giorni dalla presentazione. I Presidenti delle Circoscrizioni presentatrici possono illustrare la proposta alla Commissione Consiliare competente.

2.     Ogni Consiglio di Circoscrizione può presentare interrogazioni all'Amministrazione Comunale, con le modalità previste dal Regolamento del Decentramento. Ad esse deve essere data risposta entro trenta giorni.

 

Articolo 65 - Programmazione e Bilancio

1.     Per lo svolgimento delle loro funzioni, le Circoscrizioni godono di autonomia di spesa, che si esplica tramite un piano di investimento e di spesa nell'ambito dello stanziamento complessivo annualmente deliberato per ogni Circoscrizione nel Bilancio comunale. Lo stanziamento sarà complessivamente determinato ogni anno in sede di Bilancio Preventivo comunale, in base a criteri obiettivi da esplicitare nella relazione di accompagnamento al Bilancio stesso.

2.     L'attività delle Circoscrizioni si inquadra nella programmazione del Comune. A tal fine, ogni Circoscrizione approva, contestualmente al piano di investimento e di spesa di cui al comma 1, un programma annuale di attività.

3.     Al piano di investimento e di spesa si applica la disciplina stabilita per gli atti inerenti alle funzioni delegate alle Circoscrizioni, di cui all'articolo 68, comma 2, del presente Statuto.

 

Articolo 66 - Partecipazione

1.     Le Circoscrizioni promuovono e valorizzano la partecipazione degli aventi diritto, con le forme e nelle modalità previste dal presente Statuto e dai Regolamenti attuativi.

2.     Il Consiglio di Circoscrizione dispone specifiche consultazioni della popolazione nella fase di predisposizione di progetti di interesse della Circoscrizione, promuove il coinvolgimento di associazioni e di organismi di partecipazione e del volontariato nella gestione dei servizi di base ed in generale nella attività della Circoscrizione.

 

Articolo 67 - Informazione

1.     In collaborazione con il Comune, le Circoscrizioni curano la più ampia informazione sui propri programmi ed attività.

2.     Esse hanno diritto di richiedere e di ricevere dall'Amministrazione centrale notizie, informazioni, dati tecnici, economici e finanziari su ogni materia, ove lo ritengano necessario.

3.     I titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'articolo 8 del presente Statuto, hanno accesso agli atti ed ai documenti della Circoscrizione, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti.

 

Articolo 68 - Controlli

1.     Le deliberazioni del Consiglio Circoscrizionale, attinenti a competenze proprie delle Circoscrizioni, sono esecutive quindici giorni dopo la pubblicazione negli Albi Pretori, del Comune e della Circoscrizione. Contestualmente all'affissione agli Albi Pretori le deliberazioni circoscrizionali sono comunicate ai Capigruppo dei Consigli Circoscrizionali, al Presidente, ai Capigruppo del Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, ai soli fini di cui ai commi successivi.

2.     Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, le deliberazioni attinenti a funzioni delegate devono essere trasmesse, per la presa d'atto, alla Giunta Comunale; esse diventano a tutti gli effetti atti del Comune se, entro quindici giorni, la Giunta Comunale non le rinvia con osservazioni o le annulla con atto formale per illegittimità, per altre cause di irregolarità o per contrasto con gli atti del Consiglio o della Giunta.

3.     Il Regolamento del Decentramento disciplina modalità e procedure per l'espletamento di tali controlli e per l'acquisizione dei pareri obbligatori, previsti dalla legge, in ordine alla regolarità tecnica e contabile delle proposte di deliberazione dei Consigli Circoscrizionali.

 

TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 69 - Criteri e principi

1.     Il Comune organizza gli uffici ed il personale secondo criteri di programmazione, decentramento, autonomia e responsabilità, al fine di corrispondere con la massima efficacia ed efficienza al pubblico interesse ed ai diritti dei cittadini-utenti, assicurando speditezza, economicità, imparzialità, trasparenza dell'azione amministrativa.

2.     Il Comune predetermina, pubblicizza ed aggiorna standard quantitativi e qualitativi relativi ai servizi erogati e li verifica annualmente.

3.     Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità dei dipendenti.

4.     Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, all'organizzazione e gestione del personale, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze dettate dall'esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa.

5.     Il Comune riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nell'organizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro ed adotta programmi di azioni positive a ciò finalizzati. Per l'attuazione delle politiche di parità e di pari opportunità, anche in armonia con i principi e le disposizioni dettate in materia dall'Unione Europea, è istituito il Comitato Pari Opportunità, a cui spetta un ruolo propositivo e consultivo.

6.     Gli orari di funzionamento dei servizi e di apertura al pubblico degli uffici devono essere stabiliti sulla base delle esigenze dell'utenza. L'Amministrazione opera al fine di realizzare, coordinandosi con altri Enti, la massima integrazione delle attività di sportello e la progressiva unificazione degli accessi, anche in forma decentrata.

 

Articolo 70 - Struttura organizzativa. Regolamento di Organizzazione

1.     L'articolazione della struttura comunale in unità organizzative e le loro aggregazioni sono disciplinate, con riferimento alle funzioni istituzionali del Comune ed ai suoi programmi, dal Regolamento di Organizzazione.

2.     Il Regolamento di Organizzazione disciplina:

a)     l'assetto organizzativo dell'Ente, fino al livello di Divisione o Servizio Centrale;

b)     i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse alle varie unità organizzative;

c)     i criteri e le modalità per la determinazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro.

3.     Nel rispetto della legge e dello Statuto, nonché dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, l'approvazione del Regolamento di Organizzazione compete alla Giunta Comunale.

4.     La dimensione e la composizione professionale di ciascuna struttura organizzativa sono oggetto di costante verifica.

5.     Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale, in occasione dell'approvazione del Bilancio Preventivo, una relazione concernente lo stato della struttura organizzativa, del fabbisogno di risorse umane in relazione agli obiettivi e delle politiche di riferimento.

 

Articolo 71 - Direzione Generale

1.     Previa deliberazione della Giunta Comunale, il Sindaco può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, sulla base della rilevanza dell'esperienza professionale specificamente rivolta alle attività direzionali, gestionali e organizzative e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione, garantendo la trasparenza nelle modalità di selezione e di individuazione dello stesso.

2.     Il Direttore Generale persegue gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, anche mediante l'emanazione di apposite disposizioni ai direttori di riferimento, e gli obiettivi stabiliti dagli altri organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco. Sovrintende la gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di economicità, efficienza ed efficacia, mediante l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto comunale e dai regolamenti.

3.     Il Direttore Generale, su richiesta dei Consiglieri, può essere chiamato a riferire in Commissione, o nella Conferenza dei Capigruppo, sull'attività svolta.

Articolo 72 - Segretario Generale

1.     Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2.     Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, quando il Sindaco non abbia provveduto a nominare il Direttore Generale.

3.     Il Segretario, inoltre, può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

4.     Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Esercita, altresì, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

5.     La legge disciplina le modalità di nomina e di revoca del Segretario Generale.

6.     Il Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza può prevedere un Vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

 

Articolo 73 - Direttori

1.     Ad ogni Divisione o Servizio Centrale è preposto un Direttore, che svolge, nel raggiungimento degli obiettivi assegnati, compiti di programmazione, di coordinamento e di vigilanza sull'attività dei dirigenti delle strutture cui è preposto, nonché, in generale, quanto stabilito dal Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza.

 

Articolo 74 - Dirigenti

1.     Secondo i generali principi di buon funzionamento dell'organizzazione comunale, e nel rispetto di quanto previsto dalle norme legislative, statutarie e regolamentari, i dirigenti svolgono tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, connessi all'attività di direzione degli uffici e dei servizi ad essi attribuita, per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica dell'Ente.

2.     Operano anche mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, assumendo la responsabilità della correttezza amministrativa, dell'efficienza della gestione e dei relativi risultati.

 

Articolo 75 - Comitato di Direzione

1.     L'Ente può essere dotato di un Comitato di Direzione, presieduto dal Direttore Generale, e composto dalle figure dirigenziali individuate nel Regolamento di Organizzazione.

2.     Ha il compito di assicurare l'unitarietà dell'attività gestionale, e svolge attività propositiva e di collaborazione al Sindaco ed alla Giunta Comunale nella predisposizione degli strumenti generali previsionali e programmatici.

 

Articolo 76 - Incarichi di direzione

1.     Il Sindaco provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle competenze ed in relazione ai risultati in precedenza conseguiti, seguendo le modalità ed i criteri, di cui al Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza.

 

Articolo 77 - Copertura delle qualifiche dirigenziali

1.     La copertura dei posti dirigenziali previsti dalla dotazione organica avviene attraverso le modalità definite dalla legge per l'accesso alla qualifica a tempo indeterminato, ovvero attraverso mobilità da altri enti pubblici, ovvero, in misura complessivamente non superiore al 10% della dotazione organica della dirigenza, mediante attribuzione di incarichi con contratti a tempo determinato che non possono avere durata superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco.

2.     Il Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza disciplina l'attribuzione, a tempo determinato, di incarichi al di fuori della dotazione organica di responsabile dei servizi e degli uffici di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione.

 

Articolo 78 - Controlli interni

1.     L'Amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a:

a)     garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b)     verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c)     valutare le prestazioni del personale;

d)     valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

2.     Apposito Regolamento determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo.

3.     Il controllo strategico è svolto da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

 

TITOLO VII - SERVIZI PUBBLICI

Articolo 79 - Principi generali

1.     I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2.     Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici da erogare sul territorio cittadino e ne disciplina, nell'ambito delle fattispecie previste dalla legge, le modalità di assunzione, al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.

3.     Il Comune assicura una costante verifica della qualità dei servizi erogati, anche individuando, nel contratto di servizio e nella carta di qualità dei servizi, standard qualitativi e quantitativi, determinati in modo da poter essere misurabili, sulla base dei quali svolgere attività di periodico monitoraggio e di misurazione della soddisfazione degli utenti. Apposita deliberazione del Consiglio Comunale ne determina le modalità di attuazione e di pubblicità dei risultati.

4.     I rapporti tra la Città ed i soggetti incaricati della gestione dei servizi pubblici locali sono disciplinati da apposito contratto di servizio, approvato dal Consiglio Comunale.

5.     Il Comune garantisce, nell'attività di programmazione, erogazione e verifica della qualità e quantità dei servizi forniti, ivi comprese le attività di cui al precedente comma 3, la partecipazione degli utenti, singoli ed associati, delle organizzazioni dei lavoratori e delle Circoscrizioni di decentramento.

6.     Il Comune promuove, nell'ambito degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, l'erogazione da parte dei soggetti gestori delle Carte di qualità dei servizi.

7.     Gli accordi tra più enti locali, ovvero gli statuti degli enti costituiti per la gestione di servizi pubblici a livello sovracomunale promossi dalla Città, od ai quali la stessa aderisce, devono prevedere la preventiva comunicazione al Comune degli atti fondamentali, ivi compresi le proposte di modalità di gestione dei servizi e dei relativi contratti di servizio. Deve altresì essere previsto un congruo termine entro il quale il Consiglio Comunale possa esprimere le proprie osservazioni in merito, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio stesso.

8.     Le società partecipate dal Comune che gestiscono servizi pubblici locali devono preventivamente riferire al Consiglio Comunale in merito ad ogni rilevante iniziativa, ed in particolare in caso di decisione di partecipazione, sia direttamente sia mediante altre società od altri soggetti giuridici sui quali si eserciti un controllo, interno od esterno, di diritto o di fatto, a gare per l'affidamento di servizi fuori dall'ambito comunale.

9.     Le società di cui al comma precedente debbono trasmettere al Consiglio tutti gli atti fondamentali adottati, ed in particolare il budget, il piano industriale, il programma delle attività ed il bilancio.

 

Articolo 80 - Servizio idrico integrato

1.     Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, la Città si impegna per garantire che la gestione del servizio idrico integrato sia operata senza scopo di lucro.

2.     In osservanza della legge, la proprietà delle infrastrutture e delle reti del servizio idrico integrato è pubblica ed inalienabile. La Città si impegna per garantire che la gestione del servizio idrico integrato sia effettuata esclusivamente mediante soggetti interamente pubblici.

3.     Il Comune assicura ai propri abitanti, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, il diritto alla disponibilità di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona.

 

Articolo 81 - Agenzia per i Servizi Pubblici Locali

1.     L'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali è uno strumento del Consiglio Comunale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, di controllo e di sindacato ispettivo sui servizi pubblici locali.

2.     L'Agenzia è diretta da una Commissione amministratrice che dura in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale ed è composta da cinque componenti eletti dal Consiglio Comunale tra persone individuate tramite apposito bando pubblico e dotate di riconosciuta competenza nelle materie dei servizi pubblici locali.

3.     L'elezione avviene con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se tale maggioranza non viene raggiunta dopo due votazioni, il Consiglio procede all'elezione con voto limitato a tre. Nella stessa elezione è indicato il Presidente.

4.     Il Consiglio Comunale può revocare uno o più componenti la Commissione amministratrice con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

5.     L'Agenzia esercita le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza di giudizio e di valutazione.

6.     L'Agenzia:

a)     predispone annualmente una relazione tecnico-finanziaria e sull'operatività degli enti e delle società incaricate di gestire i servizi pubblici locali;

b)     esprime parere preventivo sulle deliberazioni inerenti i servizi pubblici locali, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale;

c)     formula osservazioni e proposte al Consiglio Comunale su tutti gli aspetti dei servizi pubblici locali;

d)     organizza specifiche analisi in materia di qualità del servizio anche attraverso sondaggi sulla soddisfazione degli utenti, nonché con monitoraggi sulla qualità effettivamente erogata;

e)     svolge analisi e compiti specifici su incarico della Conferenza dei Capigruppo.

Ulteriori funzioni possono essere attribuite all'Agenzia con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

7.     Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Agenzia può:

a)     accedere a tutti i documenti e le informazioni che i contratti di servizio e le convenzioni prevedono accessibili per il Comune, nonché a tutti gli altri documenti e le informazioni comunque in possesso dell'Amministrazione o dei gestori dei servizi;

b)     ottenere informazioni implicanti elaborazione di dati, chiarimenti o valutazioni da parte di un soggetto gestore di servizi pubblici.

8.     Il Consiglio Comunale approva lo Statuto dell'Agenzia che disciplina, tra l'altro, i rapporti dell'Agenzia medesima con il Consiglio Comunale e la Conferenza dei Capigruppo, le sue modalità di funzionamento, lo status dei componenti la Commissione amministratrice, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità.

9.     Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Agenzia si avvale di una struttura tecnica composta da un Settore del Servizio Centrale Consiglio Comunale, diretto da un funzionario con qualifica dirigenziale, e di un fondo annuale, gestito autonomamente nel rispetto delle regole previste per gli enti locali, da prevedersi nel Bilancio del Consiglio Comunale.

 

TITOLO VIII - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

Capo I - Revisione dei conti

Articolo 82 - Nomina, decadenza e surroga del Collegio dei Revisori

1.     La nomina, la composizione, il funzionamento, la durata in carica, le ipotesi di revoca e di cessazione, e la conseguente sostituzione dei componenti del Collegio dei Revisori sono disciplinate dalla legge.

2.     In caso di cessazione dalla carica di uno o più Revisori, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione entro trenta giorni, decorrenti, in caso di dimissioni, dalla loro comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale.

 

Articolo 83 - Competenza del Collegio dei Revisori

1.     Il Collegio dei Revisori:

a)     svolge attività di collaborazione con l'organo consiliare e con le sue articolazioni nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

b)     esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Comune, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, ed attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione;

c)     esprime il proprio parere sulla proposta di Bilancio Preventivo, sui documenti allegati e sulle proposte di variazione dello stesso e redige una apposita relazione sul Rendiconto, con la quale formula rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

d)     esercita la vigilanza sulla amministrazione dei beni comunali, compresi quelli concessi o locati a terzi;

e)     riferisce immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio, affinché quest'ultimo ne informi il Consiglio Comunale, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente;

f)     effettua le verifiche di cassa previste dalla legge;

g)     esercita ogni altra funzione prevista dal Regolamento di Contabilità.

2.     Dello stato di avanzamento del Bilancio viene redatta e trasmessa ai Revisori ed al Consiglio Comunale una rendicontazione trimestrale.

 

Articolo 84 - Funzionamento

1.     Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta al mese e quando venga convocato dal Sindaco ovvero, su motivata richiesta di un terzo dei Consiglieri, dal Presidente del Consiglio Comunale. Il Collegio è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti. Ogni riunione deve essere verbalizzata.

2.     In occasione della discussione di determinati argomenti, i Revisori possono essere invitati dal Sindaco ad assistere alle sedute della Giunta, nonché, dal Presidente del Consiglio, ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio è tenuto ad invitarli, qualora lo richiedano il Sindaco o un terzo dei Consiglieri Comunali.

3.     Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza di voti palesi. Il Revisore dissenziente deve far constare a verbale i motivi del proprio dissenso. Ciascuno dei Revisori può operare verifiche e riscontri.

4.     Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa al Sindaco ed al Presidente del Consiglio con le modalità stabilite dal Regolamento.

5.     In caso di mancato funzionamento del Collegio, il Consiglio Comunale ne pronuncia lo scioglimento e provvede al suo rinnovo ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del presente Statuto.

 

Articolo 85 - Responsabilità

1.     I componenti il Collegio dei Revisori, nello svolgimento della loro attività, devono osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui vengono a conoscenza per ragioni del loro ufficio.

2.     I Revisori dei Conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

3.     In caso di inosservanza dei loro doveri, il Consiglio Comunale ne pronunzia la revoca, previa comunicazione all'interessato almeno 10 giorni prima della seduta e tenendo conto delle sue eventuali deduzioni.

 

Capo II - Disciplina dei contributi

Articolo 86 - Contributi

1.     L'erogazione di ogni contributo e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati deve corrispondere al criterio di pubblica utilità.

2.     Fatte salve le eccezioni e le specificazioni di cui ai commi successivi, con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, sono fissati i criteri per l'erogazione dei contributi e per l'attribuzione dei predetti vantaggi economici, stabilendo, altresì, le modalità attraverso le quali tutti gli aventi titolo possono accedervi. Del predetto Regolamento deve essere data adeguata pubblicizzazione.

3.     Alle Associazioni iscritte al registro previsto dal presente Statuto e ad altri organismi ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, purché non svolgano preminente attività commerciale, individuata ai sensi del Codice Civile, possono essere concessi contributi per la realizzazione di specifici progetti ed iniziative, anche ai sensi dell'articolo 9 comma 2. Essi dovranno rientrare nei fini istituzionali del Comune. Apposite convenzioni possono prevedere il carattere continuativo dei contributi.

4.     L'Amministrazione Comunale, nell'erogare i contributi di cui al precedente comma 3, dandone menzione nella motivazione del provvedimento, deve considerare la rappresentatività del soggetto, le esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe, i risultati conseguiti, il livello di partecipazione autonoma del soggetto alla realizzazione dell'iniziativa. I contributi destinati ad una pluralità di progetti della stessa tipologia devono essere erogati in base ad un criterio di omogeneità, procedendo, ove necessario, e nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento, all'adozione di apposite delibere quadro settoriali.

5.     In deroga a quanto previsto dal Regolamento, possono essere erogati contributi a soggetti che non abbiano le caratteristiche di cui al comma 3, per concorrere all'organizzazione di specifiche iniziative di carattere culturale, purché sia esplicitamente previsto da apposita deliberazione approvata dal Consiglio Comunale e non si configurino le circostanze in cui le leggi prescrivono specifiche modalità di affidamento.

6.     I contributi sono erogati con deliberazione della Giunta Comunale con riferimento ad apposite voci di bilancio. L'Amministrazione cura la pubblicizzazione dell'elenco annuale dei beneficiari di contributi e sovvenzioni previsto dalla legge. La Giunta sottopone al Consiglio tale elenco contestualmente al Rendiconto.

 

TITOLO IX - REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 87 - Revisione e pubblicità dello Statuto

1.     Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale su proposta di uno o più componenti del Consiglio, di almeno tre Consigli Circoscrizionali o di cinquemila titolari dei diritti di partecipazione.

2.     Le proposte di revisione possono essere sottoposte a referendum, ai sensi dell'articolo 16 del presente Statuto.

3.     Ove una proposta di revisione statutaria sia respinta dal Consiglio Comunale, essa non può essere riproposta prima di un anno dalla deliberazione di reiezione.

4.     L'abrogazione totale dello Statuto può avvenire soltanto mediante l'approvazione di un nuovo Statuto.

5.     Il Comune promuove con opportune iniziative la conoscenza e la diffusione dello Statuto, delle sue modificazioni e dei Regolamenti attuativi.

 

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 88 - Regolamenti

1.     I regolamenti dell'Ente in contrasto con le disposizioni del presente Statuto dovranno essere adeguati entro sei mesi dall'operatività dello stesso.

2.     Fino all'adeguamento di cui al comma precedente, restano in vigore le sole norme compatibili con il presente Statuto.

3.     Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti della Città, ove non diversamente stabilito da specifiche leggi di settore, sono punite con sanzioni pecuniarie stabilite dagli stessi regolamenti in osservanza dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale in materia di sanzioni amministrative. Gli stessi regolamenti disciplinano la procedura di contestazione e di esazione, nonché ogni altro aspetto procedurale.