Coordinamento Servizi Generali
Settore Bilancio, Sistema informativo, Tariffe
n. ord. 5
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 GENNAIO 2011
(proposta dalla G.C. 21 dicembre 2010)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BOERO Valter BONINO Gian Luigi BRESCIA Mario BRUNO Giuseppe Maurizio CALGARO Marco CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino FERRANTE Antonio FREDA Paola FURNARI Raffaella |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare SALINAS Francesco SALTI Tiziana SAVINI Manuela SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 42 presenti,
nonché gli Assessori: BORGOGNO Giuseppe - DEALESSANDRI Tommaso - MANGONE
Domenico - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO
Mario.
Risultano assenti i
Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CANTORE Daniele - CERUTTI Monica - CUTULI
Salvatore - GANDOLFO Salvatore - GHIGLIA Agostino - MAURO Massimo - PETRARULO
Raffaele - ZANOLINI Carlo.
Con la partecipazione del Segretario Generale Reggente
PENASSO dr. Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Borgogno.
Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dal suddetto articolo 52, si propone nel testo allegato (allegato 1) l'approvazione del "Regolamento delle entrate derivanti da tariffe relative ai servizi nidi d'infanzia e ristorazione scolastica", in modo da disciplinare le modalità di riscossione, uniformando alcuni aspetti della riscossione a quanto già previsto dal Regolamento delle Entrate Tributarie.
Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 42 comma 2 lettera f), stabilisce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
L'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dispone che i regolamenti delle entrate devono essere approvati non oltre il termine previsto per il Bilancio di previsione e producono effetti con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo all'approvazione.
Tutto ciò premesso,
Dato
atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole
sulla regolarità tecnica;
favorevole
sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di
dare atto che, ai sensi dell'art. 44, comma 3 del Regolamento comunale n. 224 -
Decentramento, si prescinde dalla richiesta dei pareri delle Circoscrizioni, in
quanto si ravvisa la carenza di interesse diretto circoscrizionale.
L'ASSESSORE AI SERVIZI EDUCATIVI
F.to Borgogno
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE SETTORE BILANCIO
SISTEMA INFORMATIVO, TARIFFE
F.to Rinaldi
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
Il Presidente pone in votazione il provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede
alla votazione nei modi di regolamento
Risultano
assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Cassiani
Luca, Ferrante Antonio, Furnari Raffaella, Galasso Ennio Lucio, Lonero
Giuseppe, Lospinuso Rocco, Porcino Gaetano, Salti Tiziana, Tronzano Andrea, il
Vicepresidente Ventriglia Ferdinando
Non
partecipano alla votazione:
Angeleri
Antonello, Boero Valter, Brescia Mario, Freda Paola, Savini Manuela,
Scanderebech Federica
PRESENTI
26
VOTANTI
22
ASTENUTI
4:
Cassano
Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Silvestrini Maria Teresa, Troiano
Dario
FAVOREVOLI
22:
Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Centillo Maria Lucia, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede
alla votazione nei modi di regolamento
Risultano
assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Cassano
Luca, Ferrante Antonio, Furnari Raffaella, Galasso Ennio Lucio, Lospinuso
Rocco, Porcino Gaetano, Salti Tiziana, Silvestrini Maria Teresa, Tronzano
Andrea, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando
Non
partecipano alla votazione:
Angeleri
Antonello, Brescia Mario, Freda Paola, Lonero Giuseppe, Savini Manuela,
Scanderebech Federica
PRESENTI
26
VOTANTI
25
ASTENUTI
1:
Boero
Valter
FAVOREVOLI
25:
Bonino
Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, il
Presidente Castronovo Giuseppe, Centillo Maria Lucia, il Sindaco Chiamparino
Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Gallo Domenico, Gallo Stefano,
Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta
Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino,
Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano Dario,
Trombini Claudio
Il Presidente dichiara non concessa l'immediata eseguibilità del provvedimento.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Penasso Castronovo
REGOLAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TARIFFE RELATIVE AI
SERVIZI NIDI D'INF ANZIA E RISTORAZIONE SCOLASTICA
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il
presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo
52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (l) e successive modifiche ed
integrazioni, contiene la disciplina generale delle entrate derivanti da
tariffe relative ai servizi nidi d'infanzia e ristorazione scolastica del
Comune di Torino, nel rispetto della Legge 131/1983 (2) e del D.M. 31 dicembre
1983 (3) nonché del D.Lgs. 267/2000 (4).
Articolo 2 - Tariffe
1. Le
tariffe relative ai servizi nidi d'infanzia e ristorazione scolastica sono
stabilite con deliberazione dell'Amministrazione Comunale entro i limiti
previsti dalle leggi in vigore e nei tennini per l'approvazione del bilancio di
previsione.
2. In
caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui sopra, si
intendono prorogate le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.
Articolo 3 - Agevolazioni, riduzioni ed
esenzioni
1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni,
nonché le modalità e scadenze di pagamento per le entrate derivanti da tariffe
relative ai servizi nidi d'infanzia e ristorazione scolastica sono definite con
deliberazioni emanate dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, a seconda delle
rispettive competenze in materia.
Articolo 4 - Forme di gestione
l. La
gestione delle risorse di entrata è effettuata direttamente fino a quando
l'Amministrazione Comunale non disponga diversamente nel rispetto delle
disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 446/l997 (5) e s.m.i..
2. In
caso di affidamento dell'attività di riscossione delle entrate disciplinate dal
presente regolamento a soggetti terzi o a propria società a totale
partecipazione pubblica in possesso dei requisiti propri dell'in house
(c.d. delegazione interorganica) il soggetto affidatario svolgerà la propria
funzione con gli stessi poteri, prerogative e doveri che spettano
all'Amministrazione Pubblica.
Articolo 5 - Soggetti responsabili delle
entrate
1. Sono
responsabili delle singole risorse di entrata, oggetto del presente
regolamento, i dirigenti dei servizi ai quali risultano affidate mediante il
piano esecutivo di gestione. Il dirigente responsabile cura tutte le operazioni
utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie e di
controllo.
Articolo 6 - Gestione e riscossione delle
entrate - Riscossione coattiva
1. La
gestione e la riscossione delle entrate derivanti da tariffe relative ai
servizi nidi d'infanzia e ristorazione scolastica del Comune di Torino è
effettuata dall'ufficio competente, ovvero dalla Società incaricata della
riscossione nelle forme di legge.
2. Prima
di procedere alla fase della riscossione coattiva l'ufficio competente, o altro
soggetto incaricato, dovrà inviare intimazioni di pagamento ex articolo 1219
Codice Civile per rinnovare la pretesa creditoria dell'Amministrazione.
3. L'affidamento
della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per l'utente.
Articolo 7 - Dilazione, sospensione e
rateazione del pagamento
1. Su
richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva
difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della
risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte
di ingiunzioni, cartelle di pagamento anche con riferimento a più annualità,
secondo un piano rateale a base mensile predisposto dall'ufficio e firmato per
accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute,
secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di
ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti
dall'articolo 8 del presente regolamento, oltre al rimborso delle spese.
2. Analoga
ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal direttore della
società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di ingiunzioni
o cartelle di pagamento, con rendicontazione da trasmettere con cadenza
trimestrale al dirigente responsabile della risorsa di entrata.
3. L'ufficio
gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60
giorni dal suo ricevimento.
4. La
rateazione non è consentita:
- quando è iniziata la procedura esecutiva
coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo
amministrativo;
- quando il richiedente risulta moroso
relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- se l'importo complessivamente dovuto è
inferiore a Euro 300,00.
5. La durata del piano rateale non può
eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro
7.000,00 ed i cinque anni, se superiore.
6. L'ammontare
di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.
7. In
caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di
rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione
e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione,
maggiorato di spese di riscossione.
Articolo 8 - Interessi sui provvedimenti
di rateazione
1. Sulle
somme dovute all'Amministrazione in modo rateale a seguito di emissione di
provvedimenti di rateazione previsti dall'articolo 7 del presente regolamento
sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale. Gli
interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal
giorno in cui sono divenuti esigibili.
Articolo 9 - Autotutela
l. Salvo
che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi
esclusivamente motivi di ordine formale, il dirigente responsabile della
risorsa di entrata può annullare parzialmente o totalmente l'atto di
riscossione coattiva rìtenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne
l'esecutività, con provvedimento motivato.
2. Tale
provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione.
3. II
contribuente, per mezzo di istanza resa alla Pubblica Amministrazione ai sensi
del D.P.R. 445/2000 (6), può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se
ritenuto illegittimo.
4. L'eventuale
diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato al contribuente.
5. L'atto
di annullamento deve:
- essere
firmato dal dirigente responsabile della risorsa di entrata;
- essere notificato al contribuente,
affinché possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso.
6. L'atto
di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo
anche quando il contribuente si attiva oltre il termine previsto per opporsi
all'atto stesso.
7. Nel
potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la
sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
8. La
sospensione degli effetti dell'atto cessa con la notificazione, da parte dell'
Amministrazione, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello
sospeso. Nel caso in cui la sospensione venga disposta anteriormente alla
proposizione del ricorso giurisdizionale, cessa con la pubblicazione della
sentenza.
Articolo 10 - Disposizioni finali
l. A
decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra
disposizione normativa incompatibile con esso.
2. Per
quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di
legge vigenti.
Note:
(l) D.Lgs.
446/1997 - Articolo 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei
comuni.
(2) Legge 26 aprile 1983 n. 131 - Conversione
in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 28 febbraio 1983 n. 55, recante
provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.
(3) D.M. 31 dicembre 1983 - Individuazione
delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale.
(4) D.Lgs. 267/2000 - Testo unico
dell'ordinamento degli enti locali.
(5) D.Lgs. 446/1997- Riordino della disciplina
dei tributi locali.
(6) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa.