Divisione Servizi Educativi

Coordinamento Servizi Generali

Settore Bilancio, Sistema informativo, Tariffe

       n. ord. 5

2010 08406/007

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 GENNAIO 2011

 

(proposta dalla G.C. 21 dicembre 2010)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BOERO Valter

BONINO Gian Luigi

BRESCIA Mario

BRUNO Giuseppe Maurizio

CALGARO Marco

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

FERRANTE Antonio

FREDA Paola

FURNARI Raffaella

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SAVINI Manuela

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 42 presenti, nonché gli Assessori: BORGOGNO Giuseppe - DEALESSANDRI Tommaso - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CANTORE Daniele - CERUTTI Monica - CUTULI Salvatore - GANDOLFO Salvatore - GHIGLIA Agostino - MAURO Massimo - PETRARULO Raffaele - ZANOLINI Carlo.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Reggente PENASSO dr. Mauro.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI NIDI D'INFANZIA E RISTORAZIONE SCOLASTICA. APPROVAZIONE.

          Proposta dell'Assessore Borgogno.  

 

          L'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, stabilisce che: "1. Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.".

          Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dal suddetto articolo 52, si propone nel testo allegato (allegato 1) l'approvazione del "Regolamento delle entrate derivanti da tariffe relative ai servizi nidi d'infanzia e ristorazione scolastica", in modo da disciplinare le modalità di riscossione, uniformando alcuni aspetti della riscossione a quanto già previsto dal Regolamento delle Entrate Tributarie.

          Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 42 comma 2 lettera f), stabilisce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

          L'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dispone che i regolamenti delle entrate devono essere approvati non oltre il termine previsto per il Bilancio di previsione e producono effetti con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo all'approvazione. 

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'allegato testo contenente l'istituzione del "Regolamento delle entrate derivanti da tariffe  relative ai servizi nidi d'infanzia e ristorazione scolastica" (all. 1 - n.           );

2)      di dare atto che, ai sensi dell'art. 44, comma 3 del Regolamento comunale n. 224 - Decentramento, si prescinde dalla richiesta dei pareri delle Circoscrizioni, in quanto si ravvisa la carenza di interesse diretto circoscrizionale.

 

L'ASSESSORE AI SERVIZI EDUCATIVI

F.to Borgogno

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE SETTORE BILANCIO

SISTEMA INFORMATIVO, TARIFFE

F.to Rinaldi

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Cassiani Luca, Ferrante Antonio, Furnari Raffaella, Galasso Ennio Lucio, Lonero Giuseppe, Lospinuso Rocco, Porcino Gaetano, Salti Tiziana, Tronzano Andrea, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando

 

Non partecipano alla votazione:

Angeleri Antonello, Boero Valter, Brescia Mario, Freda Paola, Savini Manuela, Scanderebech Federica

 

PRESENTI 26

VOTANTI 22

 

 

ASTENUTI 4:

Cassano Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Silvestrini Maria Teresa, Troiano Dario

 

FAVOREVOLI 22:

Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Centillo Maria Lucia, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio

 

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Cassano Luca, Ferrante Antonio, Furnari Raffaella, Galasso Ennio Lucio, Lospinuso Rocco, Porcino Gaetano, Salti Tiziana, Silvestrini Maria Teresa, Tronzano Andrea, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando

 

Non partecipano alla votazione:

Angeleri Antonello, Brescia Mario, Freda Paola, Lonero Giuseppe, Savini Manuela, Scanderebech Federica

 

PRESENTI 26

VOTANTI 25

 

ASTENUTI 1:

Boero Valter

 

FAVOREVOLI 25:

Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Centillo Maria Lucia, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio

 

Il Presidente dichiara non concessa l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                                                                                                                IL PRESIDENTE

        Penasso                                                                                                                                                                                             Castronovo

 


REGOLAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI NIDI D'INF ANZIA E RISTORAZIONE SCOLASTICA

 

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1.       Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (l) e successive modifiche ed integrazioni, contiene la disciplina generale delle entrate derivanti da tariffe relative ai servizi nidi d'infanzia e ristorazione scolastica del Comune di Torino, nel rispetto della Legge 131/1983 (2) e del D.M. 31 dicembre 1983 (3) nonché del D.Lgs. 267/2000 (4).

 

Articolo 2 - Tariffe

1.       Le tariffe relative ai servizi nidi d'infanzia e ristorazione scolastica sono stabilite con deliberazione dell'Amministrazione Comunale entro i limiti previsti dalle leggi in vigore e nei tennini per l'approvazione del bilancio di previsione.

2.       In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui sopra, si intendono prorogate le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.

 

Articolo 3 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1.       Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nonché le modalità e scadenze di pagamento per le entrate derivanti da tariffe relative ai servizi nidi d'infanzia e ristorazione scolastica sono definite con deliberazioni emanate dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, a seconda delle rispettive competenze in materia.

 

Articolo 4 - Forme di gestione

l.        La gestione delle risorse di entrata è effettuata direttamente fino a quando l'Amministrazione Comunale non disponga diversamente nel rispetto delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 446/l997 (5) e s.m.i..

2.       In caso di affidamento dell'attività di riscossione delle entrate disciplinate dal presente regolamento a soggetti terzi o a propria società a totale partecipazione pubblica in possesso dei requisiti propri dell'in house (c.d. delegazione interorganica) il soggetto affidatario svolgerà la propria funzione con gli stessi poteri, prerogative e doveri che spettano all'Amministrazione Pubblica.

 

Articolo 5 - Soggetti responsabili delle entrate

1.       Sono responsabili delle singole risorse di entrata, oggetto del presente regolamento, i dirigenti dei servizi ai quali risultano affidate mediante il piano esecutivo di gestione. Il dirigente responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie e di controllo.

 

Articolo 6 - Gestione e riscossione delle entrate - Riscossione coattiva

1.       La gestione e la riscossione delle entrate derivanti da tariffe relative ai servizi nidi d'infanzia e ristorazione scolastica del Comune di Torino è effettuata dall'ufficio competente, ovvero dalla Società incaricata della riscossione nelle forme di legge.

2.       Prima di procedere alla fase della riscossione coattiva l'ufficio competente, o altro soggetto incaricato, dovrà inviare intimazioni di pagamento ex articolo 1219 Codice Civile per rinnovare la pretesa creditoria dell'Amministrazione.

3.       L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per l'utente.

Articolo 7 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1.       Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di ingiunzioni, cartelle di pagamento anche con riferimento a più annualità, secondo un piano rateale a base mensile predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 8 del presente regolamento, oltre al rimborso delle spese.

2.       Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal direttore della società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di ingiunzioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione da trasmettere con cadenza trimestrale al dirigente responsabile della risorsa di entrata.

3.       L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

4.       La rateazione non è consentita:

-        quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;

-        quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;

-        se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 300,00.

5.       La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 7.000,00 ed i cinque anni, se superiore.

6.       L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.

7.       In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione.

 

Articolo 8 - Interessi sui provvedimenti di rateazione

1.       Sulle somme dovute all'Amministrazione in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall'articolo 7 del presente regolamento sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

 

Articolo 9 - Autotutela

l.        Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il dirigente responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente o totalmente l'atto di riscossione coattiva rìtenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività, con provvedimento motivato.

2.       Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione.

3.       II contribuente, per mezzo di istanza resa alla Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (6), può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.

4.       L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato al contribuente.

5.       L'atto di annullamento deve:

-        essere firmato dal dirigente responsabile della risorsa di entrata;

-        essere notificato al contribuente, affinché possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso.

6.       L'atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attiva oltre il termine previsto per opporsi all'atto stesso.

7.       Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

8.       La sospensione degli effetti dell'atto cessa con la notificazione, da parte dell' Amministrazione, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso. Nel caso in cui la sospensione venga disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale, cessa con la pubblicazione della sentenza.

 

Articolo 10 - Disposizioni finali

l.        A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione normativa incompatibile con esso.

2.       Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

 

Note:

(l)      D.Lgs. 446/1997 - Articolo 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

(2)     Legge 26 aprile 1983 n. 131 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 28 febbraio 1983 n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

(3)     D.M. 31 dicembre 1983 - Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale.

(4)     D.Lgs. 267/2000 - Testo unico dell'ordinamento degli enti locali.

(5)     D.Lgs. 446/1997- Riordino della disciplina dei tributi locali.

(6)     D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico in materia di documentazione amministrativa.