Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino

Settore Valorizzazione Patrimonio  

       n. ord. 30

2010 08348/131

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 FEBBRAIO 2011

 

(proposta dalla G.C. 7 dicembre 2010)

 

Sessione Straordinaria d'urgenza

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Vicepresidente VENTRIGLIA Ferdinando, i Consiglieri:

 

BOERO Valter

BONINO Gian Luigi

BRESCIA Mario

BRUNO Giuseppe Maurizio

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GENISIO Domenica

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

RATTAZZI Giulio Cesare

SALINAS Francesco

SAVINI Manuela

SCANDEREBECH Federica

TEDESCO Giuliana

TROMBINI Claudio

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Vicepresidente, n. 28 presenti, nonché gli Assessori: DEALESSANDRI Tommaso - SBRIGLIO Giuseppe - VIANO Mario.

 

Risultano assenti, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri: ANGELERI Antonello - CALGARO Marco - CANTORE Daniele - CASSANO Luca - CERUTTI Monica - FERRANTE Antonio - FIORINO Salvatore - FREDA Paola - FURNARI Raffaella - GALASSO Ennio Lucio - GANDOLFO Salvatore - GENTILE Lorenzo - GHIGLIA Agostino - LONERO Giuseppe - LOSPINUSO Rocco - MAURO Massimo - PORCINO Gaetano - SALTI Tiziana - SILVESTRINI Maria Teresa - TROIANO Dario - TRONZANO Andrea.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

 

SEDUTA PUBBLICA    

 

OGGETTO: DEFINIZIONE TRANSATTIVA RAPPORTI PATRIMONIALI TRA LA CITTA' E LA SAN DONATO S.R.L. RELATIVAMENTE A PORZIONI DEI SEDIMI COSTITUENTI EX ALVEO CANALE MARTINETTO. SDEMANIALIZZAZIONE. IMPORTO EURO 90.000,00.

 

Proposta dell'Assessore Viano, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.  

 

          La diramazione sinistra del Canale della Pellerina, che si alimentava dal fiume Dora, discendeva, sin dal XIV secolo, parallela alla via del Martinetto ed era pertanto denominata Canale del Martinetto, mentre la diramazione destra, attualmente esistente, prosegue ancora oggi per via San Donato e si inserisce, dalla via Galvani, nelle vie Pacinotti e Carena sino alla piazza Statuto ed è denominata Canale Torino (fonte: "Vie d'Acqua Minori a Torino" edito dalla Città di Torino nel luglio 1980).

          Le risultanze documentali e cartografiche degli Archivi comunali documentano come, sin dalla metà del XVI secolo, il Canale del Martinetto fosse di proprietà della Città di Torino e come, già a partire dal 1781, il sedime del Canale - scorrente sotto gli immobili dell'isolato all'angolo tra via del Sarto, corso Tassoni e via San Donato, nel tratto ubicato prima dell'attraversamento in sottosuolo della via San Donato stessa - avesse il tracciato attuale (in parte a cielo aperto ed in parte interrato) e fosse censito nella Mappa Gatti prima e nel Catasto Rabbini poi.

          Nell'isolato suddetto - dove sorse il "Mulino Feyles" o "Mulino del Martinetto", edificato negli anni 1909-1912 ed alimentato sin dal XVII secolo dal Canale dei Molassi - gli atti che hanno interessato e definito la disciplina giuridica dei terreni percorsi dal Canale del Martinetto ovvero della derivazione delle acque o dei manufatti del mulino, stipulati tra la Città e privati (atti di permuta, vendita o concessione, risalenti agli anni dal 1880 al 1946), hanno sempre escluso le sedi scoperte o coperte del Canale municipale e degli omonimi scaricatori (talora, anzi, individuandoli tra le coerenze) che hanno dunque continuato ad appartenere al demanio comunale. Ancora in un documento rinvenuto negli archivi, datato 1955, la proprietà del Canale Martinetto veniva fatta risalire alle Patenti comitali e ducali del 1454, 1475 e seguenti, confermandone la demanialità.

          Ad oggi, peraltro, il Canale non è più attivo e, nell'isolato sopra indicato, alcune porzioni dell'ex alveo sono costituite da sedimi allo stato grezzo in disuso da tempo (da quando, cioè, la portata dell'acqua venne immessa nel Canale Torino) ovvero utilizzati per la realizzazione di opere quali scantinati, box auto, locali ad uso ufficio e posti auto, come meglio infra descritte.

          Tali opere sono state realizzate dalla società S. Donato S.r.l. (con sede in Torino corso Tassoni n.54) o suoi danti causa. Per tale ragione, con atto notificato in data 17 febbraio 2004, la società ha citato la Città avanti il Tribunale di Torino (causa R.G. n. 5322/04), chiedendo di accertare e dichiarare che i terreni già occupati dai canali dismessi, già costituenti il canale del Martinetto - a suo tempo scorrenti sotto gli immobili della società attrice - sono di proprietà della società stessa e, conseguentemente, di dichiarare l'avvenuta usucapione. In via subordinata, ha richiesto altresì di dichiarare che i terreni relativi ai detti canali vengano acquisiti in proprietà alla San Donato previo versamento di indennizzo da determinarsi con C.T.U..

          La Città, costituitasi in data 28 aprile 2004, ha naturalmente contestato le pretese avversarie, chiedendo di accertare e dichiarare che i terreni occupati dai canali Martinetto ed altri scaricatori derivatori situati sotto il fabbricato denominato "Mulino Feyles", sono di proprietà del Comune di Torino e che nessun acquisto si è perfezionato in capo alla Soc. San Donato S.r.l.. In proposito, la difesa della Città ha evidenziato che: - il fabbricato denominato "Mulino Feyles", era interessato da una particolare situazione di proprietà compenetrate (così come indicato nel verbale n. 4, redatto dal Vice Podestà in data 27 gennaio 1936), spettanti in parte ai fratelli Feyles, oggi società San Donato S.r.l., ed in parte al Comune di Torino; - alcune vendite, effettuate dalla Città a favore della ditta F.lli Feyles, avevano previsto l'instaurazione di una servitù di acquedotto sulla sede dei canali, i quali rimanevano di proprietà del Comune di Torino; altre vendite avevano poi escluso le sedi scoperte e coperte dei canali municipali del "Martinetto" e di "Torino" e degli scaricatori omonimi, i quali dunque continuavano ad appartenere alla Città di Torino. In data 17 novembre 2005 è stata disposta una Consulenza Tecnica d'Ufficio, per la quale è stato nominato l'arch. Eugenio Gili, incaricato di descrivere gli immobili in questione, indicandone il valore attuale di mercato. A sostegno delle ragioni della Città, in data 25 maggio 2006 è intervenuta in giudizio la società San Giorgio 3000 s.n.c., avente causa dalla San Donato S.r.l. per avere acquistato una porzione di fabbricato facente parte del "Mulino Feyles" (ed attualmente in giudizio contro la società S. Donato).

          A seguito della relazione peritale del C.T.U., depositata in data 10 maggio 2007, nella quale l'arch. Gili ha concluso che le porzioni del sedime del Canale Martinetto individuate nella planimetria di cui infra, risultano di proprietà del demanio comunale della Città, la società San Donato ha manifestato il proprio intendimento di pervenire ad una risoluzione extragiudiziale della causa.

          L'udienza per "formalizzazione del tentativo di conciliazione o, in difetto, per assunzione immediata a decisione sulle conclusioni già precisate" è stata fissata per il 13 dicembre 2010.

          Ciò premesso, con il presente provvedimento si intende approvare una soluzione transattiva della lite fondata sulle risultanze della perizia redatta dal C.T.U., alle quali rigorosamente ci si attiene. Tale soluzione contempla la stipulazione dei seguenti negozi:

1)      la Società San Donato e la Città di Torino accettano le risultanze della relazione peritale redatta dall'arch. Eugenio Gili sopra indicata, che riconosce la proprietà della Città di Torino sui seguenti sedimi costituenti ex alvei dismessi del Canale Martinetto, ovvero copertura dei medesimi e ne attribuisce il relativo valore:

A)      sedime di copertura dell'alveo avente accesso da via San Donato, contraddistinto con lettera "E" nella planimetria allegata alla perizia a pagina 76 (e che si allega al presente provvedimento per maggiore chiarezza - allegato 2) costituente rampa di ingresso a cortile e porzione destinata al passaggio di fognatura (si fa presente, per quanto possa occorrere che, a metri 5/6 dal livello terra - e quindi sopra detto sedime - sono state realizzate due passerelle di collegamento, una sovrastante all'altra, allo stato non oggetto di regolarizzazione edilizia da parte di questa Amministrazione): valore Euro 10.850,00;

B)      sedime ex alveo del canale, contraddistinto con la lettera "C" nella planimetria di cui sopra, destinato ad ospitare n. 4 posti auto coperti aventi accesso dal cortile di corso Tassoni 56: valore Euro 19.872,00;

C)      sedime costituente copertura dell'ex alveo di cui al punto precedente contraddistinto sempre con la lettera "C" nella planimetria suddetta, su cui sono stati collocati n. 8 posti auto scoperti, realizzati "sfruttando" la superficie di copertura del canale ed accessibili da corso Tassoni 52 (estensione di circa mq. 110): valore Euro 25.920,00;

D)      porzione di sedime individuato con la lettera "B" nella planimetria più volte citata, costituente scantinato cieco all'altezza di metri 1,70 privo di pavimentazione ed intonacatura, della superficie commerciale di mq. 60: valore Euro 2.203,00;

E)      sedime di copertura, individuato con la lettera "A" nella allegata planimetria, costituente: al piano interrato spazio inutilizzabile - al piano terra due box auto con accesso da corso Tassoni 52 le cui dimensioni e caratteristiche (presenza di un restringimento e di un pilastro, altezza interna metri 1,95 ed accesso piuttosto stretto) rendono difficoltosa e teorica la collocazione di 4 autovetture - al primo piano fuori terra, terrazzo di mq. 17 - al secondo piano fuori terra due vani ad uso ufficio di circa mq. 57 commerciali: valore Euro 38.584,00;

2)      la Città di Torino, previa loro sdemanializzazione, vende contestualmente la proprietà piena di tutte le porzioni di ex alveo sopra elencate alla società San Donato verso un corrispettivo totale di Euro 90.000,00=. Tale importo - inferiore di 7.000,00 Euro rispetto alla perizia dell'arch. Gili che determinava in Euro 97.429,00 arrotondato ad Euro 97.000,00 (di cui Euro 10.850,00, riferiti al punto A), Euro 19.872,00 riferiti al punto B), Euro 25.920,00 riferiti al punto C), ed Euro 2.203,00 riferiti al punto D) ed Euro 38.584,00 riferiti al punto E), il valore globale dei sedimi - è frutto dell'accordo transattivo concluso tra le parti in causa (Citta'/San Donato S.r.l./San Giorgio 3000 s.n.c.) volto ad una composizione definitiva della vicenda.

          I negozi transattivi sopra indicati infatti, consentono di contemperare gli interessi di entrambe le parti. Da un lato, la società San Donato può in tal modo dare corso alla regolarizzazione della continuità delle trascrizioni effettuate relativamente alle alienazioni eseguite "a non domino", avendo la società stessa, nel frattempo, venduto alcune delle porzioni di cui la Città si ritiene proprietaria (in particolare, i box di cui alla lettera C sopra riportata sono stati trasferiti ad alcuni Condomini di corso Tassoni 54); dall'altro, la Città, di fronte all'incertezza del fumus boni iuris, derivante dalla pretesa acquisizione per usucapione vantata da parte attrice, perviene alla definizione di una vicenda giudiziaria il cui esito potrebbe risultare sfavorevole.

          Detti negozi dovranno, peraltro, contenere la manleva da parte della Società San Donato per qualsiasi richiesta o pretesa che possa eventualmente essere eccepita da terzi (in particolare, da parte della società San Giorgio e dei Condomini di corso Tassoni 54). Inoltre, per la stessa ragione, la società San Donato dovrà rinunciare a pretendere che, nell'atto di vendita, la Città di Torino presti garanzia per evizione totale o parziale, per vizi ex articolo 1476 n. 3 del Codice Civile e per molestie nel possesso (atteso che, come evidenziato, alcune porzioni dei sedimi del canale sono state alienate - od oggetto di costituzione di diritti reali - dalla parte attrice a terzi "con tutti gli obblighi e le garanzie di legge").

          Data la particolare situazione di "proprietà compenetrate" che si rinviene nell'isolato, con la stipula dell'atto di alienazione verranno costituite, senza corrispettivo in denaro, tutte le servitù attive e passive, apparenti e non, ivi comprese le servitù di veduta, luce, stillicidio, deroghe alle distanze legali e di passaggio condutture, esistenti al momento del rogito e legittime sotto il profilo edilizio; viceversa, non saranno regolamentati l'accesso e l'uso del cortile avente ingresso dal passo carraio del civico 56 di corso Tassoni, non oggetto del contenzioso in discorso.

          Inoltre, resta inteso che fanno carico alla società acquirente, in applicazione di quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380: l'obbligo di regolarizzazione edilizia o di adeguamento alla normativa edilizia ed urbanistica delle opere e dei manufatti eventualmente realizzati sui sedimi oggetto del presente provvedimento; l'obbligo di corrispondere le sanzioni pecuniare e le spese tutte dovute per legge in conseguenza della regolarizzazione stessa, ovvero l'obbligo di procedere alla demolizione ove non ne sia consentita la sanatoria o la conservazione dalla normativa vigente; ovvero ancora l'obbligo di effettuare il pagamento delle spese per l'esecuzione in danno, per il caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate. Con il presente provvedimento non si intende, infatti, legittimare l'esecuzione di opere abusive, le cui conseguenze sono stabilite dalla legge. Qualora la realizzazione di tali opere non fosse attribuibile alla società San Donato, la stessa dovrà farsi parte attiva affinché le medesime vengano sanate/demolite dal responsabile dell'abuso, al fine della stipula dell'atto di vendita.

          La formalizzazione delle intese così raggiunte è ovviamente subordinata alla rinuncia di parte attrice, e della società San Giorgio intervenuta nella lite, agli atti del contenzioso pendente, mediante sottoscrizione del verbale di conciliazione formalizzato davanti al Tribunale di Torino, Sezione II civile, ovvero estinzione del processo ex articoli 309 e 181 del Codice di procedure civile.

          Tutte le operazioni di accatastamento e/o frazionamento occorrenti al Catasto Fabbricati e/o al Catasto Terreni al fine del rogito sono a carico della società San Donato, che vi provvederà sotto il controllo della Città.

          Valutata la convenienza economica della transazione rispetto all'incertezza ed alla problematica posizione della Città nel giudizio pendente; considerato che i sedimi in questione non presentano interesse per la Città, né sono suscettibili di interventi autonomi da parte di terzi o della Città stessa; ritenuta, infine, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo  41 comma 1 n. 6 del R.D. 827/1924, con il presente provvedimento si approva la stipulazione a titolo transattivo della lite n. 71/04 (iscritta al R.G. n. 5322/04), dei negozi giuridici in precedenza indicati.  

Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

 Vista la mozione del Consiglio Comunale n. 38 del 29 novembre 2004 (mecc. 2004 08511/002);

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano e che fanno parte delle decisioni:

1)      di sdemanializzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 829 del Codice Civile, i sedimi già costituenti alveo del Canale Martinetto, ubicati all'angolo tra via del Sarto, corso Tassoni e via San Donato, quali raffigurati con le lettere A-B-C-D-E-F-G-H-A nell'allegata planimetria (all.1 - n.         ), dichiarando il loro passaggio al patrimonio disponibile;

2)      di approvare la definizione transattiva della lite n. 71/04 pendente nanti al Tribunale di Torino, Sezione II civile (iscritta al R.G. n. 5322/04 con la società San Donato S.r.l. corrente in Torino, corso Tassoni n. 54, codice fiscale 05368790019, mediante la formalizzazione dei seguenti negozi, alle condizioni riportate in narrativa e richiamate ai successivi punti 3, 4 e 5 del presente dispositivo: - accettazione da parte della San Donato S.r.l. e della Città della perizia redatta dall'arch. Eugenio Gili depositata in data 10 maggio 2007 nella quale viene riconosciuta la proprietà della Città sui seguenti sedimi costituenti ex alvei dismessi del Canale Martinetto, ovvero copertura dei medesimi : A) sedime di copertura dell'alveo avente accesso da via San Donato, contraddistinto con lettera "E" nella planimetria inserta a pagina 76 della perizia stessa ed allegata al presente provvedimento (all. 2 - n.        ), costituente rampa di ingresso a cortile e porzione destinata al passaggio di fognatura; B) sedime ex alveo del canale, contraddistinto con la lettera "C" nella planimetria come sopra allegata, destinato ad ospitare n. 4 posti auto coperti aventi accesso dal cortile di corso Tassoni 56; C) sedime costituente copertura dell'ex alveo di cui al punto precedente contraddistinto con la lettera "C" nella planimetria suddetta, su cui sono stati collocati n. 8 posti auto scoperti, realizzati "sfruttando" la superficie di copertura del canale ed accessibili da corso Tassoni 52 (estensione di circa mq. 110); D) porzione di sedime individuato con la lettera "B" nella planimetria allegata, costituente scantinato cieco all'altezza di metri 1,70 privo di pavimentazione ed intonacatura, della superficie commerciale di mq. 60; E) sedime di copertura, individuato con la lettera "A" nella allegata planimetria, costituente: al piano interrato spazio inutilizzabile - al piano terra due box auto con accesso da corso Tassoni 52 le cui dimensioni e caratteristiche rendono difficoltosa e teorica la collocazione di 4 autovetture - al primo piano fuori terra, terrazzo di mq. 17 - al secondo piano fuori terra due vani ad uso ufficio di circa mq. 57 commerciali; - contestualmente, la Città di Torino vende la proprietà piena di tutte le porzioni di ex alveo sopra elencate ai punti A), B), C), D) ed E) alla società San Donato verso un corrispettivo totale di Euro 90.000,00 complessivi a corpo, derivante dall' accordo transattivo raggiunto tra la Citta' la San Donato S.r.l. e la San Giorgio 3000 S.n.c.;

3)      di approvare che l'atto di cui al punto precedente contenga: - la manleva da parte della società San Donato per qualsiasi richiesta o pretesa che possa eventualmente essere eccepita da terzi - la rinuncia della società stessa alla garanzia per evizione totale o parziale, per vizi e per molestie nel possesso - la costituzione da parte della Città senza corrispettivo in denaro di tutte le servitù attive e passive, apparenti e non, ivi comprese le servitù di veduta, luce, stillicidio, deroghe alle distanze legali e di passaggio condutture, esistenti al momento del rogito, qualora legittime sotto il profilo edilizio - l'obbligo per la società di effettuare la regolarizzazione edilizia e l'adeguamento alla normativa edilizia delle opere e dei manufatti eventualmente realizzati sui sedimi oggetto del presente provvedimento, ovvero di farsi parte attiva affinché gli stessi vengano regolarizzati, come meglio dettagliato in narrativa;

4)      di approvare che la formalizzazione delle intese di cui al presente provvedimento sia subordinata alla rinuncia di parte attrice, e della società San Giorgio intervenuta nella lite, agli atti del contenzioso pendente, mediante sottoscrizione del verbale di conciliazione formalizzato davanti al Tribunale di Torino, Sezione II civile, ovvero estinzione del processo ex articoli 309 e 181 del Codice di procedura civile;

5)      di approvare che le operazioni di accatastamento e/o frazionamento occorrenti al Catasto Fabbricati e/o al Catasto Terreni anche al fine della trascrizione presso i pubblici registri immobiliari siano a carico della società San Donato (che le eseguirà sotto il controllo dei competenti uffici comunali), come pure le spese di atto, fiscali e conseguenti; il corrispettivo di Euro 90.000,00= fuori campo IVA dovrà essere corrisposto al momento della stipula dell'atto di vendita;

6)      di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'adozione dei provvedimenti di regolarizzazione contabile che si renderanno necessari. 

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

ALL'EDILIZIA PRIVATA

ED AL PATRIMONIO

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

F.to Cei

 

IL DIRETTORE

DIREZIONE PATRIMONIO

F.to Villari

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

   

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Boero Valter, Brescia Mario

 

PRESENTI 26

VOTANTI 24

 

ASTENUTI 2:

il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando, Zanolini Carlo

 

FAVOREVOLI 22:

Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio

 

CONTRARI 2:

Savini Manuela, Scanderebech Federica

 

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Boero Valter, Brescia Mario

 

PRESENTI 26

VOTANTI 24

 

ASTENUTI 2:

Savini Manuela, Scanderebech Federica

 

FAVOREVOLI 24:

Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando, Zanolini Carlo

 

Il Presidente dichiara non concessa l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Ventriglia