Settore Partecipazioni Comunali
n.
ord. 198
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 DICEMBRE 2010
(proposta dalla G.C. 14 dicembre 2010)
Convocato
il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del
Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco
CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
BOERO Valter BONINO Gian Luigi BRESCIA Mario BRUNO Giuseppe Maurizio CALGARO Marco CANTORE Daniele CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino FERRANTE Antonio FURNARI Raffaella |
GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo |
MORETTI Gabriele OLMEO Gavino PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare SALINAS Francesco SALTI Tiziana SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In
totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 43 presenti, nonché gli Assessori
BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido -
SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.
Risultano assenti
Consiglieri: ANGELERI Antonello - BUSSOLA Cristiano - COPPOLA Michele - CUTULI
Salvatore - GALASSO Ennio Lucio - PETRARULO Raffaele - SAVINI Manuela -
SCANDEREBECH Federica.
Con la partecipazione del Segretario Generale Reggente
PICCOLINI dr.ssa Carla.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta del Vicesindaco Dealessandri, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.
In particolare, l'articolo 3, comma 27, disponeva che le
predette amministrazioni "non possono costituire società aventi per
oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o
mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in
tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che
producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in
tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli
di competenza".
Il
successivo comma 28 imponeva, tra l'altro, alle Amministrazioni locali la
ricognizione delle proprie partecipazioni societarie dirette e indirette per
verificarne il rispetto dei limiti previsti dalla legge; in particolare il
comma in oggetto prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il
mantenimento delle attuali debbano essere autorizzati dall'organo elettivo con
deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al
predetto comma 27.
Infine, l'articolo 3, comma 29, prevedeva che "Entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a
terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27".
La norma
citata è stata oggetto di modificazioni sostanziali da parte dell'articolo 71
della Legge 18 giugno 2009 n. 69, avente ad oggetto "Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di
processo civile".
Infatti
l'articolo 71 dispone la modificazione dell'articolo 3 della Legge 24 dicembre
2007 n. 244, e precisamente del comma
27 sopprimendo le parole "o indirettamente" e del comma 29 sostituendo
le parole: "Entro diciotto mesi" con "Entro trentasei
mesi".
Queste
modificazioni risultano essere sostanziali rispetto alla norma originaria che
imponeva entro il 30 giugno del 2009 di effettuare delle scelte in merito al
mantenimento delle partecipazioni dirette che al mantenimento di quelle
indirette, mentre, alla luce della novella normativa tale obbligo riguarda solo
le partecipazioni dirette con uno slittamento dei tempi per le valutazioni in
ordine al mantenimento o meno delle partecipazioni medesime ed i relativi
adempimenti sino al 31 dicembre 2010.
Successivamente
sulla questione è intervenuto, altresì, il Decreto Legge n. 78/2009 del 1
luglio 2009 (cosiddetto "anticrisi", o "minifinanziaria"),
convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 in data 4 agosto 2009, che contiene rilevanti
novità per la Pubblica Amministrazione in tema di dismissione delle
partecipazioni societarie non strettamente necessarie per le finalità dell'Ente,
modificando l'articolo 3 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e
precisamente:
a) al comma 28, infine, è aggiunto il
seguente periodo: "La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla
sezione competente della Corte dei Conti.";
b) al comma 29, primo periodo, le parole:
"Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge", sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre
2009"; infine, è aggiunto il seguente periodo: "Il mancato avvio
delle procedure finalizzate alla cessione determina responsabilità
erariale.".
A tale ultimo riguardo, con Legge 18 giugno 2009, il
termine del 30 settembre 2009 veniva posticipato al 31 dicembre 2010 e con la
Legge 102/2009, quest'ultimo termine veniva ulteriormente confermato mediante
la soppressione della lettera b) dell'articolo 19 del succitato Decreto Legge
n. 78/2009
Pertanto il Consiglio Comunale deve provvedere con
deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei requisiti per il
mantenimento delle partecipazioni attualmente detenute dalla Città. La predetta
deliberazione sarà inviata alla Corte dei Conti.
L' articolo 3 comma 27 della Legge Finanziaria 2008
prevedeva l'obbligo della dismissione delle partecipazioni mantenute
direttamente o indirettamente; le parole "o indirettamente" sono
state soppresse con la Legge n. 69 del 18 giugno 2009 articolo 71 comma 1
lettera b). In conseguenza sarebbe consentito ad una società
"necessaria" per l'ente locale di detenere partecipazioni in una
società figlia ("nipote" dell'ente locale) anche di attività non
"necessarie".
Pertanto alla luce di tale normativa è necessario
effettuare una ricognizione delle partecipazioni societarie direttamente
detenute dalla Città di Torino, al fine di valutare la sussistenza dei profili
di mera legittimità in tali partecipazioni alla luce della novella normativa.
Le partecipazioni attualmente detenute dalla Città sono:
1. A.F.C. Torino S.p.A.;
2. Agenzia di Pollenzo S.p.A;
3. Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A.;
4. "Azienda
Acque Metropolitane Torino S.p.A." in liquidazione (siglabile "A.A.M.
Torino S.p.A." in liquidazione);
5. "Azienda Multiservizi Igiene
Ambientale Torino S.p.A." (siglabile "A.M.I.A.T. S.p.A.");
6. "Azienda Trasporti e Mobilitá S.p.A.
" (siglabile "ATM S.p.A.");
7. "Autostrada Torino-Savona
S.p.A." (siglabile "ATS S.p.A. ");
8. "Banca Popolare Etica S.c.a
r.l.";
9. "Borgo Dora S.c.a r.l.";
10. "Cartolarizzazione Città di Torino
S.r.l.";
11. "Centro Agro-Alimentare Torino
S.c.p.A." (siglabile "CAAT S.c.p.A.");
12. "Ceipiemonte società consortile per
azioni" (siglabile "CEIPIEMONTE S.c.p.A.);
13. "Consorzio Elettrico Piemontese Soc.
Cons. a R.L." (CELPI S.c.a r.l.);
14. "CSEA -
Consorzio per lo Sviluppo dell'Elettronica e della Automazione - Società
Consortile Mista per Azioni" (siglabile "CSEA - S.c.p.A.");
15. "Csp -
Innovazione Nelle Ict - Società Consortile a Responsabilità limitata"
(siglabile "CSP S.c.a r.l.");
16. "Parco
Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park Torino S.p.A."
(siglabile "ENVIRONMENT PARK S.p.A.");
17. "EXPO 2000 S.p.A. in
liquidazione";
18. "Farmacie Comunali Torino
S.p.A.";
19. "Finanziaria Città Torino S.r.l. a
socio unico Comune di Torino" (siglabile "FCT S.r.l.");
20. "Finpiemonte S.p.A.";
21. "Finpiemonte Partecipazioni
S.p.A.";
22. "Finanziaria Sviluppo Utilities
S.r.l." (siglabile "FSU S.r.l.");
23. "Garibaldi S.c.a r.l.";
24. "Gruppo Torinese Trasporti
S.p.A." (siglabile "G.T.T. S.p.A.");
25. "I.C.A.R.U.S.
- SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI per il "Centro Multi - Funzionale Spaziale
di Torino";
26. "Istituto per le Piante da Legno e
l'Ambiente S.p.A." (siglabile "I.P.L.A. S.p.A.");
27. "Infratrasporti.To S.r.l.";
28. "Pracatinat S.c.p.A.";
29. "Società Azionaria Gestione Aeroporto
Torino" (siglabile "S.A.G.A.T. S.p.A.");
30. "Società
Metropolitana Acque Torino S.p.A." (siglabile "S.M.A. Torino
S.p.A." o "SMAT S.p.A.");
31. "Società per la Gestione
dell'incubatore d'impresa del Politecnico di Torino S.C.P.A."
(siglabile
"Incubatore del Politecnico - S.c.p.A." oppure "I3P - S.c.p.A.");
32. "2I3T S.c.a r.l.";
33. "5T S.r.l.";
34. "Società Riscossioni S.p.A."
(siglabile "SORIS S.p.A.");
35. "Trattamento Rifiuti Metropolitani
S.p.A." (siglabile "T.R.M. S.p.A.");
36. Virtual Reality & Multi Media Park
S.p.A..
Con riguardo
ad alcune di tali partecipazioni è necessario ricordare che si è provveduto con
deliberazione del Consiglio Comunale del 29 giugno 2009 (mecc. 2009 01488/064),
esecutiva dal 13 luglio 2009, ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 3, commi
27 e 28, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), il mantenimento
delle partecipazioni societarie detenute dalla Città di Torino nelle società
AFC TORINO S.p.A., A.M.I.A.T. S.p.A., FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A., GTT
S.p.A., SMAT S.p.A., T.R.M. S.p.A., 5T S.r.l., in quanto soggetti gestori di
servizi pubblici locali di competenza dell'ente ai sensi dell'articolo 113 e
s.m.i. del T.U.EE.LL. e pertanto società strettamente necessarie al
perseguimento dei suoi fini istituzionali.
Inoltre, con il predetto provvedimento del 29 giugno 2009, il Consiglio deliberava il mantenimento delle partecipazioni nelle società FCT S.r.l., FSU S.r.l. e Finpiemonte S.p.A. in quanto la partecipazione a tali società finanziarie costituiva lo strumento per consentire il raggiungimento di finalità istituzionali anche attraverso particolari forme di finanziamento, rinviando ad un successivo provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale, da assumersi successivamente all'entrata in vigore della novella normativa, le valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 3, commi 27 e seguenti, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244) ed i conseguenti indirizzi per il riordino delle altre partecipazioni societarie della Città di Torino.
Al fine di concludere positivamente l'iter iniziato con la deliberazione del 29 giugno 2009 è ora opportuno e necessario analizzare i profili di legittimità delle rimanenti società alla luce delle modificazioni legislative ulteriormente intervenute successivamente all'adozione della summenzionata deliberazione.
Pertanto, il presente provvedimento si pone l'obiettivo di verificare detti presupposti limitando l'analisi della sussistenza della legittimità di detenere direttamente partecipazioni societarie nelle seguenti società (precisando che nella presente disamina non si terrà conto delle società già esaminate con la precedente deliberazione di Consiglio Comunale mecc. 2009 01488/064):
1. Agenzia di Pollenzo S.p.A;
2. Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A.;
3. "Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A." in liquidazione (siglabile "A.A.M. Torino S.p.A." in liquidazione);
4. "Azienda Trasporti e Mobilità S.p.A. " (siglabile "ATM S.p.A.");
5. "Autostrada Torino-Savona S.p.A." (siglabile "ATS S.p.A.");
6. "Banca Popolare Etica S.c.p.A.";
7. "Borgo Dora S.c.a r.l.";
8. "Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l.";
9. "Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.A." (siglabile "CAAT S.c.p.A.");
10. "Ceipiemonte società consortile per azioni" (siglabile "CEIPIEMONTE S.c.p.A.");
11. "Consorzio Elettrico Piemontese Soc. Cons. a R.L." (CELPI S.c.a r.l.);
12. "Csea - Consorzio Per Lo Sviluppo Dell'elettronica E Della Automazione - Società Consortile Mista per Azioni" (siglabile "CSEA - S.c.p.A.");
13. "Csp - Innovazione Nelle Ict - Società Consortile a Responsabilità limitata " (siglabile "CSP S.c.a r.l.");
14. "Parco Scientifico Tecnologico Per l'ambiente Environment Park Torino S.p.A." (siglabile "ENVIRONMENT PARK S.p.A.");
15. "EXPO 2000 S.p.A. in liquidazione ";
16. "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.";
17. "Garibaldi S.c.a r.l.";
18. "I.C.A.R.U.S. - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI per il "Centro Multi - Funzionale Spaziale" di Torino";
19. "Istituto Per Le Piante Da Legno e l'ambiente S.p.A." (siglabile "I.P.L.A. S.p.A.");
20. "Infratrasporti.To S.r.l.";
21. "Pracatinat S.c.p.A.";
22. "Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino" (siglabile "S.A.G.A.T. S.p.A.");
23. "Società
per la Gestione dell'incubatore d'impresa del Politecnico di Torino
S.C.P.A." (siglabile "Incubatore del Politecnico
- S.c.p.A." oppure "I3P - S.c.p.A.);
24. "2I3T S.c.a r.l.";
25. "Società Riscossioni S.p.A." (siglabile "SORIS S.p.A.");
26. "Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A.".
Nei riguardi di tali società è necessario effettuare
l'analisi delle finalità perseguite dalle stesse e della loro congruità
rispetto alle finalità istituzionali proprie del comune in generale e della
Città in particolare.
Pertanto, per maggiore chiarezza, si ritiene opportuno
ripartire la deliberazione in due parti: la prima relativa all'analisi delle
società a cui la Città partecipa conformemente a quanto disposto dal richiamato
articolo 3 comma 27 e s.m.i., procedendo alla relativa elencazione e
spiegazione dei motivi che determinano la scelta della Città per il
mantenimento, mentre la seconda parte sarà relativa alle società la cui
partecipazione da parte della Città non è giustificabile alla luce della
novella normativa.
I. Partecipazioni societarie da mantenere ai sensi
dell'articolo 3 comma 27 e s.m.i..
Ritenuto, quindi, di dover effettuare la ricognizione di
cui al sopra richiamato articolo 3, comma 27, Legge n. 244 del 24 dicembre 2007
al fine di appurare se esiste la finalità istituzionale nell'oggetto sociale
delle società precedentemente evidenziate, si rileva che è possibile mantenere
la partecipazione nelle società SORIS S.p.A. e S.A.G.A.T. S.p.A., pur se con
una finalità diversa e non strettamente afferente le materie dei servizi
pubblici, tra le società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi
necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali.
In particolare, la società SORIS S.p.A., a socio unico il
Comune di Torino, gestisce il servizio di riscossione delle entrate comunali,
in forza dell'affidamento ricevuto con deliberazione Consiglio Comunale n.
95/2004 del 20 settembre 2004, assunta ai sensi dell'articolo 52 comma 5, del
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i. che prevede che i Comuni, oltre a
provvedervi direttamente o nelle forme associate previste negli articoli 24,
25, 26 e 28 della Legge n. 142/1990, possono "affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le
entrate, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure
vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali,
non solo ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, ma
anche a società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113, comma
5 lettera c), del Testo Unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
s.m.i.". Pur essendo stata abrogata la norma del 113 comma 5 a far data
dal 27 ottobre 2010 per effetto del D.P.R. 168/2010 e quindi essendo venuto meno
il riferimento legislativo è indubbio che la ratio continui ad essere quella
dell'affidamento diretto a società totalmente pubblica in possesso dei
requisiti dell'in house, ancorché esplicante attività strumentale per l'ente
locale come nel caso di specie.
In ogni caso, per completezza di esposizione, occorre
rammentare e ribadire come costituisca interesse essenziale e strategico
dell'Ente quello del controllo diretto sui flussi finanziari e, anche e
soprattutto, sulle modalità e correttezza della riscossione: fattori che
incidono direttamente da una parte sull'autonomia finanziaria e sulla
programmazione delle attività del Comune e, dall'altra, su tutti e ciascuno dei
cittadini soggetti agli obblighi tributari e, in generale, di corresponsione a
favore dell'Ente medesimo.
Quindi, pur non trattandosi di un servizio pubblico locale,
ma piuttosto di una delega strumentale di funzioni proprie dell'Ente, la
normativa speciale in materia di riscossione delle entrate di competenza locale
prevede le medesime modalità di costituzione di società e di affidamento del
servizio, legittimando, pertanto, nella specifica fattispecie, la
partecipazione del Comune in detta società, il cui mantenimento non viene messo
in discussione dal dettato della Legge Finanziaria per l'anno 2008 in materia
di partecipazioni societarie degli enti locali.
Dal proprio canto, la società S.A.G.A.T. S.p.A., a capitale
pubblico maggioritario detenuto da Regione, Provincia e Comune, è stata
costituita nel 1956 per provvedere alla "costruzione delle opere e alla
gestione dell'Aeroporto Civile della Città di Torino", in forza della
convenzione stipulata in data 15 maggio 1956 con il Comune (titolare
dell'autorizzazione all'esercizio dell'Aeroporto in forza della Legge 21 luglio
1965 n. 914 e del D.M. 1 ottobre 1965, nel rispetto delle disposizioni
contenute nella convenzione stipulata tra la Città ed il Ministero della Difesa
in data 5 agosto 1949.
Si tratta, conseguentemente, di una società che gestisce
una convenzione di tipo patrimoniale concernente l'Aeroporto "Sandro
Pertini", riconosciuto, a partire dal 3 agosto 1965, con la qualifica di
"aeroporto privato" sulla base del D.M. 1 ottobre 1965, qualifica
successivamente prorogata al 3 agosto 2015 con Legge 22 ottobre 1986 n. 736 ed
al 3 agosto 2035 con Legge 12 febbraio 1992 n. 187.
Alla luce della particolarità della partecipazione a detta
società si ritiene che nemmeno in tal caso il mantenimento della partecipazione
societaria possa porsi in contrasto con il dettato normativo concernente le
finalità istituzionali dell'ente perseguite attraverso la proprietà delle
azioni concernenti SAGAT S.p.A..
Rientrano, inoltre, nelle finalità istituzionali dell'ente
anche le funzioni amministrative di cui all'articolo 13 T.U.EE.LL., il quale
dispone che "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori
organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze".
Il perseguimento di tali funzioni amministrative si
realizza anche attraverso la costituzione/partecipazione a società in grado di
operare per il miglioramento ed al progresso della comunità locale, comprese le
attività produttive.
Stante quanto sopra, rientrano nel settore organico dello
sviluppo economico tutte le società strumentali a tale sviluppo e la cui
mission sia riconducibile anche ad attività produttive. In particolare sotto il
profilo dell'articolo 13 T.U.EE.LL. relativo allo sviluppo economico possiamo
annoverare la partecipazione del Comune nelle seguenti società:
- Borgo Dora
S.c.a r.l., con capitale pubblico maggioritario, ha ad oggetto la promozione
del Centro Commerciale Naturale Borgo Dora;
- Ceipiemonte
S.c.p.A., partecipata dal Comune di Torino con una quota del 3%, ha tra le
proprie attività quella di contribuire alla diffusione di una cultura economica
che permetta, soprattutto alle piccole e medie imprese, di operare sui mercati
internazionali;
- C.S.E.A.
S.c.p.A., società a capitale misto, favorisce la promozione e la diffusione
dell'innovazione nei settori dell'elettronica, dell'informatica e della meccanica,
dell'ambiente, dell'agroindustria e delle tecnologie biomediche;
- Environment
Park S.p.A., società a capitale misto partecipata direttamente dal Comune di
Torino per una quota del 11,20% e indirettamente per una quota pari al 30,48%,
ha per oggetto l'attuazione e lo sviluppo di Parchi Tecnologici avvalendosi di
risorse proprie e di tutte le forme di finanziamento accessibili per legge;
- Garibaldi
S.c.a r.l., con capitale pubblico maggioritario, ha ad oggetto la promozione
commerciale di via Garibaldi;
- Icarus
S.c.p.A., società a capitale misto, ha ad oggetto la progettazione,
realizzazione, gestione del centro multifunzionale per il supporto delle
attività e delle missioni spaziali in Torino;
- CAAT
S.c.p.A., con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, ha per oggetto
la costruzione e gestione del mercato Agro-alimentare all'ingrosso di interesse
nazionale di Torino;
- I3P S.c.p.A.,
società a capitale misto, avente ad oggetto la creazione di nuova imprenditoria
attraverso azioni mirate alla formazione ed alla partecipazione di progetti
comunitari;
- 2I3T S.c.a
r.l., società a capitale misto senza scopo di lucro, partecipata dal Comune di
Torino per una quota del 25%, ha per oggetto, tra l'altro, il sostegno
all'avvio di nuove imprese e la loro incubazione;
- Virtual
Reality & Multi Media Park S.p.A., società a capitale misto e partecipata
dal Comune di Torino per una quota del 67,76%, si pone come oggetto lo
svolgimento delle attività di promozione dei contenuti tecnologici, sociali,
culturali ed economici della multimedialità con particolare riguardo alla
realtà virtuale ed alle sue applicazioni, in ambito locale, nazionale ed
internazionale;
Oltre al profilo dello sviluppo economico del territorio,
l'articolo 13 T.U.EE.LL. prevede tra le funzioni amministrative di competenza
del Comune anche quelle concernenti l'assetto e l'utilizzazione del territorio.
In particolare tale funzione amministrativa è esercitata
dal Comune di Torino attraverso la partecipazione nella società "IPLA
S.p.A," a totale capitale pubblico ripartito tra Regione Piemonte, Regione
Valle d'Aosta e Comune di Torino, che ha ad oggetto la sperimentazione
fitopatologica e produttiva sulle specie arboree, conservazione patrimonio
forestale naturale, incremento produzione legnosa e sviluppo della forestazione
ambientale.
Anche in tal caso, dunque, si ravvisa la partecipazione
azionaria in una società strettamente diretta alla realizzazione di una
finalità istituzionale propria del comune e come tale rispondente al dettato
normativo.
Quanto alla partecipazione detenuta dal Comune di Torino
nella società "Pracatinat S.C.P.A.", avente ad oggetto la gestione di
servizi educativi e formativi, culturali, sociali, ricettivi, con particolare
riguardo all'ambiente, alla montagna ed al turismo sostenibile, si ricorda la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 28 luglio 2008 (mecc. 2008
03941/064), esecutiva dall'11 agosto 2008, con la quale veniva approvata la
trasformazione ex articolo 115 T.U.EE.LL. del preesistente Consorzio Pracatinat
e l'assunzione della nuova partecipazione alla luce delle motivazioni sotto
riportate.
Come già ricordato nel predetto provvedimento, la società
derivante dalla trasformazione svolge la funzione prevalente di laboratorio
didattico sull'ambiente, servizi che rientrano nella definizione di
"servizio di interesse generale".
Per la definizione di "servizio di interesse
generale" occorre riferirsi al Libro Verde della Commissione delle Comunità
Europee che sin dal 2003 ha cercato di enuclearne le caratteristiche.
A tal proposito il Libro Verde recita "Le espressioni
"servizio di interesse generale" e "servizio di interesse
economico generale" non devono essere confuse con il termine "servizio
pubblico". Quest'ultimo ha contorni meno netti: può avere significati
diversi, ingenerando quindi confusione. In alcuni casi, si riferisce al fatto
che un servizio è offerto alla collettività, in altri che ad un servizio è
stato attribuito un ruolo specifico nell'interesse pubblico e in altri ancora
si riferisce alla proprietà o allo status dell'ente che presta il servizio.
Pertanto, questo termine non è utilizzato nel Libro Verde".
Quindi il
Libro Verde si preoccupa di definire i servizi di interesse generale affermando
che "le autorità nazionali, regionali e locali di ciascuno Stato membro
sono, in linea di principio, liberi di definire ciò che considerano essere un
servizio di interesse generale. Tale facoltà riguarda anche l'imposizione di obblighi
ai fornitori di tali servizi, purché conformi alle norme comunitarie. In
mancanza di una normativa comunitaria specifica, spetta quindi agli Stati
membri definire i requisiti relativi agli obblighi di servizio universale,
quelli relativi alla copertura territoriale, i parametri di qualità e di
sicurezza, i diritti degli utenti e dei consumatori o requisiti
ambientali".
In considerazione di tali aspetti non si può che confermare
la decisione già assunta a suo tempo con riguardo alla partecipazione nella società
Pracatinat.
Nel prosieguo dell'analisi della rispondenza delle
partecipazioni societarie della Città al dato normativo introdotto dalla Legge
Finanziaria per l'anno 2008 occorre rilevare che il Comune di Torino detiene
partecipazioni anche in società aventi ad oggetto la realizzazione e gestione
di tratte autostradali, quali:
- ATS S.p.A,
società mista, ha per oggetto la progettazione, la costruzione e l'esercizio di
un'autostrada fra Torino e Savona;
- Autostrada
Albenga Garessio Ceva S.p.A., società mista, ha per oggetto la realizzazione di
un'autostrada che, attraverso il colle San Bernardo di Garessio, mediante
traforo, colleghi Albenga con Garessio e Ceva.
La partecipazione azionaria in tali società si giustifica
in considerazione del fatto che in questi ultimi anni la Città ha promosso
numerose iniziative e manifestazioni di interesse culturale, sportivo,
congressuale ed enogastronomico, divenendo così un polo attrattivo, anche a
livello internazionale.
La possibilità di avere voce in capitolo nella gestione di
società che gestiscono reti autostradali, cruciali per favorire la libera
circolazione delle persone e delle merci, è particolarmente importante per la
Città che in tal modo persegue l'"interesse generale" (come definito
dal Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee e sopramenzionato)
attraverso lo strumento societario, il cui carattere imprenditoriale consente
di rispondere agevolmente ed in tempi rapidi alle richieste provenienti dagli
utenti.
Pertanto alla luce di tali considerazioni è possibile
affermare che la partecipazione in società che gestiscono autostrada è
legittima da parte dell'Ente Locale proprio per il perseguimento dell'interesse
generale; tuttavia sotto il profilo dell'opportunità e della strategicità del
mantenimento di tali partecipazioni possono farsi ulteriori considerazioni di
merito che possono indurre l'Ente a decidere di dismettere la partecipazione,
pur legittima, ma non ritenuta più essenziale.
Nel frattempo la Città ha assunto la partecipazione diretta
in due nuove società: Infratrasporti.To S.r.l. e Cartolarizzazione Città di
Torino S.r.l. e nei relativi provvedimenti si è dato conto della legittimità
dell'assunzione della partecipazione diretta ai sensi della normativa vigente.
Con
particolare riguardo ad Infratrasporti.To S.r.l. è necessario rammentare che è
consentita la costituzione di una società di capitali a totale partecipazione
pubblica ai sensi dell'articolo 113 comma 13 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., a
norma del quale "Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in
cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà
delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a
capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti,
gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori
incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata
della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla
competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società
suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del
comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui
al comma 5.".
La norma in questione consente, quindi, che la proprietà
dei beni destinati alla produzione di servizi pubblici locali di rilevanza
economica possa essere conferita, o comunque trasferita, dall'ente a società di
capitali a condizione che ciò non sia espressamente vietato dalle normative di
settore e che i beni siano conferiti o trasferiti a società a capitale
interamente pubblico ed incedibile.
L'applicazione della norma consente, inoltre, di
comprendere meglio la scelta per una rigida separazione tra proprietà delle
reti e gestione del servizio, che appare con chiarezza ispirata sia alla
soddisfazione del principio di concorrenza sia alla necessità di garantire in
capo ad un soggetto totalmente pubblico la proprietà di beni pubblici
strumentali all'esercizio del servizio pubblico.
É poi interessante rilevare come nella lettera del comma
13, novellato dall'articolo 14 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con Legge 24 novembre 2003, n. 326, il riferimento, contrariamente
alla prima stesura ad opera dell'articolo 35 della Legge 448/2001 (Legge
Finanziaria per l'anno 2002), non si riferisca più al capitale pubblico locale,
bensì ad un capitale pubblico non meglio specificato, dovendosi così ritenere
legittimo che alla società partecipino non soltanto gli enti locali titolari
dei servizi e dei beni ad esse accedenti, ma anche enti pubblici di differente
natura, quali la Regione Piemonte, i cui interessi istituzionali consiglino o
permettano l'assunzione della partecipazione. In tal modo, è certo possibile immaginare
una composizione mista del capitale sociale, in parte rappresentato da
conferimenti in proprietà od in uso dei beni ed in parte da conferimenti in
denaro. L'indefettibilità dell'integrale partecipazione pubblica conforta poi
la lettura dei commi 2 e 13 in chiave di deroga al regime demaniale, così che
si deve ritenere possibile il conferimento in proprietà nelle società anche di
quelle reti ed impianti che abbiano natura di beni demaniali in quanto la
deroga all'ordinario regime di intrasferibilità dei beni demaniali è
giustificata dai caratteri peculiari delle società (oggetto sociale relativo
alla proprietà dei beni non qualificabile come attività d'impresa;
partecipazione integralmente pubblica ex lege, incedibilità della
partecipazione pubblica) oltre che dalle funzioni loro attribuite.
Alla luce di tali considerazioni la costituzione della
società proprietaria delle infrastrutture afferenti il trasporto pubblico
locale è conforme, sotto il profilo della legittimità, al dettato normativo
dell'articolo 3, comma 27, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (c.d. Legge
Finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, n.
300, Supplemento Ordinario.
Per quanto
riguarda invece la società "Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l.",
con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 ottobre 2009 (mecc. 2009
04890/008) si approvava la costituzione di una società di cartolarizzazione a
responsabilità limitata interamente partecipata dalla Città, ai sensi
dell'articolo 84 della Legge 289/2002 e s.m.i., avente per oggetto esclusivo
operazioni di cartolarizzazione dei proventi delle dismissioni degli immobili
di proprietà comunale. L'articolo 84 della Legge 289/2002 autorizza, infatti,
regioni, province, comuni e altri enti locali a "costituire o promuovere
la costituzione ? di più società a responsabilità limitata con capitale
iniziale di 10.000 Euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o
più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione
dei rispettivi patrimoni immobiliari".
La partecipazione in detta società si giustifica in quanto
necessaria per veicolare fondi dal soggetto finanziatore all'ente con
l'obiettivo di assicurare a quest'ultimo una immediata entrata di liquidità.
In ogni
caso la costituzione di una S.r.l. avente la finalità di attuare il programma
di cartolarizzazione è espressamente consentita agli enti locali ai sensi
dell'articolo 84 della Legge 289/2002 e, pertanto, riconosciuta sotto il
profilo della legittimità da un'espressa normativa speciale.
Tra l'altro
il Comune detiene una partecipazione nella società "AAM Torino
S.p.A.", a socio unico, in liquidazione dall'1 gennaio 2003 a seguito del
conferimento del ramo d'azienda connesso al servizio di approvvigionamento,
trattamento e distribuzione acqua potabile: dalla sua messa in liquidazione ad
oggi la sua attività si è limitata alla gestione della partecipazione diretta
in SMAT S.p.A. pari al 16,05% del capitale sociale e si sta concludendo la
procedura.
In data 15
settembre 2010 il Collegio dei Liquidatori approvava il Bilancio finale di
liquidazione ed il Piano di Riparto e pertanto la procedura di liquidazione si
è conclusa.
Si precisa che nel corso dell'anno
2008 si è proceduto alla chiusura della liquidazione della società CETAD
S.r.l., in liquidazione dal 15 novembre 2006 e della società Enzima P S.c.a
r.l., in liquidazione dal 19 giugno 2009.
Per quanto
riguarda la società Tecnocamere S.c.p.A. si precisa che in data 2 novembre
2010, presso lo studio Notarile Gallo-Orsi di Torino, il Comune di Torino ha
ceduto, mediante girata azionaria, alla società Tecnocamere stessa la propria
quota di partecipazione corrispondente allo 0,44% del capitale sociale.
A
prescindere da valutazioni sulla mera legittimità della partecipazione diretta
detenuta dalla Città per alcune società si ritiene opportuno e necessario
procedere, anche in una fase successiva, sotto il profilo strategico al
trasferimento delle partecipazioni attualmente detenute dalla Città
nell'Agenzia di Pollenzo S.p.A., in Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e nella
Banca Popolare Etica S.c.a r.l., ATS S.p.A Autostrada Torino-Savona S.p.A.,
Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A., ad una società interamente controllata
dall'Amministrazione medesima al fine di valorizzare e di far crescere le
predette imprese.
Al fine di dismettere le suddette quote azionarie e considerata la attività di gestore di partecipazioni svolta da FCT, l'Amministrazione Comunale ha individuato tale società quale possibile acquirente delle azioni detenute dalla Città di Torino nelle predette società.
"Finanziaria Città di Torino
S.r.l." (siglabile "FCT S.r.l.") è stata costituita a fine 2003
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 165 del 17 novembre 2003 (mecc.
2003 08210/064), come società finanziaria in forma di S.r.l. unipersonale per
consentire alla Città di investire nell'avvio e/o nella crescita delle proprie
imprese e permettere una valorizzazione immediata di patrimoni
della Città, attraverso la migliore gestione delle partecipazioni.
Detta società, con capitale sociale di Euro 30.000.000,00, ha ad oggetto:
- l'assunzione
di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la
gestione di pubblici servizi o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche: acquisto,
detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in
società od altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici
o privati, operanti nel settore dei servizi in genere;
- l'attività
finanziaria in genere;
- l'amministrazione
e la gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici;
- la
prestazione di servizi amministrativi, contabili e tecnici in genere e la
consulenza commerciale e pubblicitaria;
- la
compravendita e l'amministrazione di beni mobili ed immobili.
Come già sottolineato in sede di costituzione della società
medesima, nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 165 del 17 novembre 2003
(mecc. 2003 08210/064), l'obiettivo della società finanziaria è volto ad una
migliore gestione delle partecipazioni e si pone come strumento per la
realizzazione degli interessi comunali, nonché della programmazione e del piano
di sviluppo economico comunale.
Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale
del 4 febbraio 2008 (mecc. 2007 03632/064), si istituiva nella struttura
organizzativa di FCT il Comitato/Consiglio di Indirizzo (articolo 12 bis nello
Statuto Sociale), avente funzioni consultive e propositive nei confronti
dell'organo di amministrazione relativamente alla formulazione di indirizzi
strategici della società.
Considerati l'oggetto sociale e l'attività finora svolta,
FCT possiede i requisiti per acquistare e gestire le quote detenute dalla Città
di Torino nelle società Agenzia di Pollenzo S.p.A., Finpiemonte Partecipazioni
S.p.A. e Banca Popolare Etica S.c.a r.l. , ATS S.p.A Autostrada Torino-Savona
S.p.A., Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A., ed evenutalmente avviare,
verificate le condizioni di mercato più redditizie, le procedure di cessione
delle partecipazioni in oggetto.
Relativamente all'Agenzia di Pollenzo S.p.A. occorre
rilevare che essa ha ad oggetto sociale la vendita e la permuta di immobili in
genere nonché l'acquisizione di parte del compendio immobiliare dell'ex tenuta
reale di Pollenzo, destinata allo sviluppo di un'istituzione culturale ad alta
vocazione didattico-educativa, ed ha sede sociale in Pollenzo, e pertanto si
ritiene che detta società non produca beni e servizi necessari per il
perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Torino, con conseguenza
che la stessa risulta da dimettere in applicazione dell'articolo 3 comma 27 e
ss. della Legge Finanziaria per l'anno 2008.
Anche con riferimento a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., partecipata dal Comune per una quota del 1,349% del capitale sociale, detta società ha per oggetto l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni, in società od altri enti già costituiti o da costituire, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, ed attività finanziaria in genere, si ritiene che l'attività svolta non sia necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e che non corrisponda all'attività di ente strumentale dal momento che la Città, per le proprie partecipazioni, utilizza la propria società finanziaria FCT, mentre per le partecipazioni che richiedono una sinergia a livello regionale aderisce alla società finanziaria Finpiemonte S.p.A., mentre ancora per la gestione della società quotata Iride S.p.A. utilizza la società finanziaria FSU, la cui partecipazione è detenuta assieme al Comune di Genova.
Anche in tal caso è necessario dimettere la partecipazione della Città in applicazione della norma di cui alla Legge Finanziaria per l'anno 2008.
Alla luce di tali considerazioni pare opportuno procedere
alla dismissione della partecipazione di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.,
anche verificando un'eventuale interesse della Regione Piemonte
all'acquisizione della partecipazione suddetta.
Diversamente, la società "Banca Popolare Etica S.c.a
r.l." - che si ispira ai principi della Finanza Etica e che, attraverso
gli strumenti dell'attività creditizia, indirizza la raccolta ad attività
socio-economiche verso la realizzazione del bene comune della collettività,
dell'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo in particolare mediante
le organizzazioni no profit le attività di promozione umana, sociale ed
economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più
svantaggiate - costituisce una partecipazione in detta società che trova la
propria giustificazione in riferimento al principio della sussidiarietà, in
quanto si riconosce al Comune il ruolo di interprete primario dei bisogni della
collettività locale spettandogli il compito di valutare le necessità di
quest'ultime e di soddisfarle.
Relativamente alle restanti società:
- ATM S.p.A.;
- Expo 2000 S.p.A. in liquidazione;
- Celpi S.c.a r.l.;
- CSP S.c.a r.l.;
considerato che le
sopradette partecipazioni societarie non perseguono propriamente finalità
istituzionali ai sensi dell'articolo 3 comma 27 e s.m.i. e tenuto altresì conto
che, come già sottolineato, entro il 31 dicembre 2010 le Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel
rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le
partecipazioni vietate ai sensi del comma 27, è necessario approvare ed
attivare la procedura finalizzata a cedere a terzi le predette partecipazioni
cosiddette "non necessarie".
In particolare con riferimento alla società "CSP S.c.a
r.l." si ricorda che con deliberazione n. 201 del Consiglio Comunale
22 dicembre 2008 (mecc. 2008 08305/064) veniva approvata la cessione della
quota di circa Euro 5.200,00, pari al 10% del capitale sociale, detenuta dal
Comune di Torino nella società, in considerazione del fatto che l'attività
svolta dalla società CSP non è finalizzata alla "produzione di servizi di
interesse generale" così come previsto dal predetto comma 27 dell'articolo
3 della Legge n. 244/2007 e che comunque la partecipazione del Comune alla
stessa società CSP non è necessaria per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell'Ente.
Tuttavia, in considerazione del fatto che nessun socio ha
espresso, nel frattempo, la volontà di acquistare la quota di partecipazione
detenuta dal Comune di Torino nel CSP e visto il nuovo ruolo assunto dalla
predetta società, quale organismo di ricerca impegnato in attività di sviluppo
sperimentale e ricerca industriale in accordo con quanto previsto dalla
normativa europea in materia di Innovazione e R&D, con particolare
riferimento alla ricerca applicata al mondo delle public utilities, il
mantenimento di detta partecipazione da parte della Città, trova la sua
giustificazione in quanto la società è finalizzata a gestire servizi che
rientrano nella definizione di "servizio di interesse generale" anche
alla luce dell'interpretazione data dalla Corte Costituzionale con propria sentenza
n. 325 del 17 novembre 2010 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza
economica.
Pertanto, alla luce delle predette motivazioni, si ritiene
opportuno e necessario revocare la precedente deliberazione n. 201 del
Consiglio Comunale 22 dicembre 2008 (mecc. 2008 08305/064).
Con riferimento ad Expo 2000 S.p.A., si ricorda che a
seguito della cessione del ramo di azienda relativo alla gestione del
"Centro Congressi Lingotto" a "Fiat Attività Immobiliari
S.p.A.", in esecuzione della deliberazione n. 74 del Consiglio Comunale 22
maggio 2008 (mecc. 2008 02359/064), la sua attività si è limitata alla gestione
dell'attività inerente al ramo di azienda "Fiere" ed alla gestione
della struttura denominata "PalaOval" ottenuta in concessione dalla
Città per la durata di 5 anni.
Ad oggi, si è conclusa la procedura di selezione del nuovo
concessionario della gestione del PalaOval, avviata da Expo a seguito del
mandato ricevuto dalla Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale
del 7 ottobre 2008 (mecc. 2008 06361/064). Il Comune di Torino e la società
francese GL hanno sottoscritto, in data 24 giugno 2009, il contratto di
concessione dell'Oval Lingotto e del ramo fiere di Expo 2000.
Con
l'aggiudicazione definitiva e la conclusione della scrittura privata di
cessione del ramo d'azienda, Expo ha esaurito in modo definitivo la propria
funzione e, conseguentemente, con deliberazione del 24 maggio 2010 il Consiglio
Comunale prendeva atto che, in esito alla cessione del ramo d'azienda
"Fiere" si era verificata per la società "Expo 2000 S.p.A."
la causa di scioglimento consistente nella "sopravvenuta impossibilità di
conseguire l'oggetto sociale" ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, punto
2), Codice Civile.
Successivamente
l'Assemblea straordinaria dei soci del 5 luglio 2010 deliberava la messa in
liquidazione della società Expo 2000 S.p.A. con decorrenza dal 1 agosto 2010.
Con
riferimento a Celpi S.c.a r.l., il Comune detiene una partecipazione pari allo
0,02% del capitale sociale grazie all'acquisizione della partecipazione
avvenuta a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale 5 novembre 2001
(mecc. 2001 08743/064), esecutiva dal 19 novembre 2001, con la quale veniva
approvata l'adesione della Città al Consorzio C.EL.PI. Società consortile a
responsabilità limitata, ed il Regolamento che disciplina l'organizzazione ed
il funzionamento del consorzio.
Detta società ha come oggetto sociale la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili ed il suo utilizzo, in misura non
inferiore al 70%, o per uso proprio, delle società controllate, della società
controllante e dalle società controllate dalla medesima controllante, nonché/o
per uso dei soci della società.
Tale adesione, consentiva alla Città, nell'ambito della
normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, di
acquistare energia elettrica in condizioni di libero mercato in qualità di
"Cliente idoneo", usufruendo così di tariffe di acquisto agevolate in
virtù dell'applicazione di uno sconto fisso sulla vigente tariffa del mercato
vincolato.
Ad oggi in attuazione della Legge n. 125/2007, nell'ambito
del processo di liberalizzazione , si è passati dal mercato vincolato al regime
di maggior tutela ed al regime di salvaguardia nel servizio di vendita
dell'energia.
In particolare, si parla di "regime di
salvaguardia", facendo riferimento al periodo 1 maggio - 31 dicembre
2008 per svolgere il nuovo servizio rivolto alle imprese con oltre 50
dipendenti e con fatturato superiore a 10 milioni di Euro (ossia quelle che non
possono accedere al regime di tutela per le famiglie e le piccole imprese e che
sono rimaste nel mercato vincolato pur potendo uscirne già prima dell'1 luglio
2007).
Pertanto la partecipazione nella società
CELPI non risulta più strumentale per la Città al fine di ottenere tariffe più
economiche per la fornitura di energia necessaria per garantire i propri
servizi e le proprie attività, ritenendosi opportuno e necessario dismettere
anche tale partecipazione.
Tuttavia,
alla luce di una analisi costi-benefici in ordine a tale dismissione dato il
valore esiguo della partecipazione della Città di Torino ed i conseguenti costi
notarili si ritiene opportuno e necessario esercitare il diritto di recesso ai
sensi dell'articolo 9 dello Statuto.
Con riguardo ad ATM S.p.A. si rileva che la partecipazione
della Città di Torino nella società è pari al 4,52% del capitale sociale e che
detta società, con sede in Alessandria, ha ad oggetto l'esercizio - diretto e/o
per il tramite di Società o Enti partecipati - delle attività inerenti
all'organizzazione ed alla gestione della mobilità nelle aree urbane ed
extraurbane ed in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e la
gestione complessiva del trasporto di persone.
Detta partecipazione, alla luce di quanto disposto dal
comma 27 della Legge Finanziaria 2007, non si giustifica, in quanto, è vero che
le funzioni del trasporto pubblico locale fanno capo all'ente locale Comune ma,
nel caso di specie, trattandosi di trasporto che non investe il territorio
cittadino torinese e che non riguarda comuni contermini o finitimi, tali da
giustificare la gestione integrata del trasporto medesimo, si ritiene opportuno
e necessario dismettere la quota detenuta dalla Città nella società ATM S.p.A.,
anche verificando un'eventuale interesse dell'attuale socio di maggioranza
Comune di Alessandria (il quale detiene una quota del 94,54%) all'acquisizione
della partecipazione suddetta in qualità di ente istituzionale avente
competenza territoriale, considerato che l'attività svolta dalla società ATM
S.p.A. investe il territorio dei comuni alessandrini.
L'articolo 7 del vigente Statuto Sociale dispone che
"Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili, fatto salvo per
l'alienazione delle partecipazioni detenute da soggetti pubblici, il rispetto
delle regole di evidenza pubblica ove prescritto dalla legge.".
Fermo restando la necessità di contattare gli enti locali
titolari della restante partecipazione della società in oggetto, dal momento che
la stessa esercita funzioni di gestione del servizio di trasporto pubblico
locale al fine di verificare le conseguenze della decisione assunta dalla
Città, ad oggi, si rende comunque necessario individuare la relativa procedura
di vendita ed i criteri da seguire, fermo restando la necessità di garantire la
pubblicità "per esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa, per
assicurare la partecipazione del maggior numero di potenziali acquirenti e
garantire così il migliore realizzo dei procedimenti di dismissione".
Quanto alla procedura di vendita, si conferma il
procedimento di dismissione approvato dal Consiglio Comunale con la
deliberazione del 12 dicembre 1994 (mecc. 9408579/03) in conformità alle
disposizioni - attualmente ancora in vigore - della citata Legge n. 474/1994.
In particolare, si richiamano:
"La vendita avrà
per oggetto l'intero pacchetto azionario detenuto dal Comune che potrà,
eventualmente, essere ceduto anche a più acquirenti.
Il procedimento di
dismissione sarà reso noto mediante pubblicazione di un avviso in cui sarà
indicato il termine entro il quale i potenziali acquirenti dovranno proporre un
prezzo per l'avvio delle trattative, presentando offerte in busta sigillata. Il
suddetto avviso sarà pubblicato su almeno tre quotidiani nazionali, di cui uno
economico, nonché, se ritenuto utile su quotidiani esteri. Esso sarà altresì
trasmesso per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della C.E.E.. L'avviso
conterrà inoltre la precisazione che lo stesso non costituisce offerta al pubblico
né sollecitazione del pubblico risparmio.
La civica
amministrazione provvederà alla valutazione della partecipazione da dismettere.
Tale valutazione non
sarà resa nota ai partecipanti alle trattative. La valutazione comprenderà
anche un limite minimo al di sotto del quale non si procederà alla vendita.
In caso di pluralità di
proposte si procederà al rilancio delle trattative sulla base del miglior
prezzo proposto.
Alla conclusione delle
trattative, quando sia stata individuata la proposta più vantaggiosa per la
Città saranno comunicate a tutti i Soci la volontà di cessione e le condizioni
di vendita per consentire l'esercizio del diritto di prelazione.
La pubblicazione
dell'avviso e l'avvio delle trattative non comportano per la Città alcun
obbligo o impegno di alienazione.
La Città si riserva
comunque la facoltà di non addivenire alla vendita.
Qualora la procedura di
dismissione rimanga senza effetto, le trattative potranno essere ripetute senza
l'obbligo della pubblicazione e senza il vincolo della non
frazionabilità.".
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno
autorizzare la cessione delle quote detenute dalla Città nelle sopra elencate
società nonché di confermare la dismissione di CSP S.c.a r.l..
Per
completezza di esposizione è opportuno rammentare che la Città di Torino
detiene azioni nelle seguenti società:
I) Azioni provenienti dal patrimonio
Ospedale Regina Margherita
- Banca Popolare di Novara;
- T.I.M. ordinarie;
- Telecom Italia ordinarie;
- Seat;
II) Partecipazioni in Enti ex ECA
- Fiat ordinarie;
- Fiat privilegiate;
- T.I.M. risparmio;
- Reno De Medici v.u.;
- Fondiaria-Sai;
- Reality Vailog;
- Snia ordinarie;
- Sorin;
- Telecom Italia Ordinarie v.u.;
- Vittoria Assicurazioni;
- Seat Ordinarie v.u.;
III) Azioni provenienti dall'Istituto Regionale
Ciechi
- Condotte Acque Potabili;
- Fiat ordinarie;
- Fiat privilegiate;
- Edison;
- Telecom Italia ordinarie;
- T.I.M. ordinarie;
- Seat ordinarie;
- Telecom Italia risparmio;
- Seat risparmio n.c.;
- Banca Popolare di Novara;
IV) Eredità Griglione
- Ercole Marelli.
A tal riguardo è necessario precisare che le stesse non soggiacciono alla norma in questione in quanto dette partecipazioni derivano da Enti Ospedalieri disciolti o da lasciti testamentari, e si tratta di azioni per le quali il Comune di Torino ha l'obbligo di mantenimento in quanto le stesse sono sottoposte al vincolo di destinazione.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui
all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di confermare
il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute dalla Città di Torino
nelle seguenti società, già deliberato con deliberazione 29 giugno 2009 (mecc.
2009 01488/064):
- AFC TORINO
S.p.A., A.M.I.A.T. S.p.A., FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A., GTT S.p.A., SMAT
S.p.A., T.R.M. S.p.A., 5T S.r.l., in quanto soggetti gestori di servizi
pubblici locali di competenza dell'ente ai sensi dell'articolo 113 e s.m.i. del
T.U.EE.LL., nonché ai sensi dell'articolo 23 bis del Decreto Legislativo
112/2008 convertito in legge con modificazioni Legge 133/2008 e s.m.i.;
- FCT S.r.l.,
FSU S.r.l. e Finpiemonte S.p.A. in quanto la partecipazione a tali società
finanziarie costituisce lo strumento per consentire il raggiungimento di
finalità istituzionali anche attraverso particolari forme di finanziamento;
3) di
autorizzare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si
richiamano per farne parte integrante, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28
della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e s.m.i., il mantenimento
della partecipazione detenuta dalla Città di Torino nella società SORIS S.p.A.
in quanto è società interamente posseduta dal Comune ed è titolare
dell'affidamento dell'attività di gestione delle entrate tributarie ai sensi
dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i. e dell'articolo 113 T.U.EE.LL.,
dando atto che, pur essendo stata abrogata la norma del 113 comma 5 a far data
dal 27 ottobre 2010 per effetto del D.P.R. 168/2010 e quindi essendo venuto
meno il riferimento legislativo, è indubbio che la ratio continui ad essere
quella dell'affidamento diretto a società totalmente pubblica in possesso dei
requisiti dell'in house, ancorché esplicante attività strumentale per l'ente
locale come nel caso di specie;
4) di
autorizzare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si
richiamano per farne parte integrante, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28
della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e s.m.i., il mantenimento
della partecipazione detenuta dalla Città di Torino nella società: S.A.G.A.T.
S.p.A. in quanto società di gestione dell'Aeroporto Torino-Caselle "Sandro
Pertini" in forza della convenzione stipulata in data 15 maggio 1956 con
il Comune, nel rispetto delle disposizioni contenute nella precedente
convenzione stipulata tra la Città ed il Ministero della Difesa in data 5
agosto 1949;
5) di
autorizzare, per i motivi espressi in narrativa, e che qui integralmente si
richiamano per farne parte integrante, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28
della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e s.m.i., il mantenimento
delle partecipazioni societarie detenute dalla Città di Torino nelle seguenti
società: Borgo Dora S.c.a r.l., Ceipiemonte S.c.p.A., C.S.E.A. S.c.p.A.,
Environment Park S.p.A., Garibaldi S.c.a r.l., Icarus S.c.p.A., CAAT S.c.p.A.,
I3P S.c.p.A., 2I3T S.c.a r.l., Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A.,
in quanto consentono al Comune di perseguire le finalità istituzionali di cui all'articolo13
T.U.EE.LL. ed in particolare di svolgere le funzioni amministrative riguardanti
popolazione ed il territorio comunale precipuamente nel settore organico dello
sviluppo economico;
6) di confermare,
per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano per
farne parte integrante, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28 della Legge n.
244/2007 (Legge Finanziaria 2008), il mantenimento della partecipazione
detenuta dalla Città di Torino nella società "Cartolarizzazione Città di
Torino S.r.l." in quanto detta società veniva costituita per veicolare
fondi dal soggetto finanziatore all'ente con l'obiettivo di assicurare a
quest'ultimo una immediata entrata di liquidità, in ossequio a quanto previsto
dall'articolo 84 della Legge 289/2002 e s.m.i.;
7) di confermare,
per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano per
farne parte integrante, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28 della Legge n.
244/2007 (Legge Finanziaria 2008), il mantenimento della partecipazione
detenuta dalla Città di Torino nelle società "Infratrasporti.To
S.r.l." in quanto detta società veniva costituita affinchè la titolarità
dei beni necessari per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale
resti in capo ad una società, interamente pubblica, in conformità al vigente
comma 13 dell'articolo 113 T.U.EE.LL.;
8) di
autorizzare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si
richiamano per farne parte integrante, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28
della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), il mantenimento della
partecipazione detenuta dalla Città di Torino nella società I.P.L.A. S.p.A., in
quanto consente al Comune di perseguire le finalità istituzionali di cui
all'articolo 13 T.U.EE.LL. ed in particolare di svolgere le funzioni
amministrative riguardanti popolazione ed il territorio comunale precipuamente
nel settore organico dell'assetto ed utilizzazione del territorio;
9) di confermare
la partecipazione in Pracatinat S.c.p.A., in quanto società finalizzata a
gestire servizi che rientrano nella definizione di "servizio di interesse
generale" contenuta nel Libro Verde della Commissione delle Comunità
Europee;
10) di autorizzare,
per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano per
farne parte integrante, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28 della Legge n.
244/2007 (Legge Finanziaria 2008), il mantenimento della partecipazione
detenuta dalla Città di Torino nella società A.A.M. Torino S.p.A. in
liquidazione fino al completamento delle operazioni per la chiusura della
liquidazione;
11) di confermare
l'autorizzazione della cessione della partecipazione detenuta da FCT S.r.l.
nella società Sitaf S.p.A. attualmente pari al 10,6527 per cento, già espressa
dal Consiglio Comunale con la propria deliberazione del 15 novembre 1993 (mecc.
9306022/64);
12) di dare mandato
a FCT S.r.l. di avviare, verificate le condizioni di mercato più redditizie, le
procedure di cessione della società "Finanziaria Centrale del Latte
S.p.A" da essa partecipate e non rispondente a finalità istituzionali
dell'ente, anche avvalendosi delle strutture e degli uffici del Comune di
Torino preposti;
13) di prendere
atto che l'Assemblea straordinaria dei soci della "Expo 2000 S.p.A. in
liquidazione" del 5 luglio 2010 deliberava la messa in liquidazione della
società stessa con decorrenza dal 1 agosto 2010;
14) di revocare la
precedente deliberazione n. 201 del Consiglio Comunale 22 dicembre 2008 (mecc.
2008 08305/064) con la quale si deliberava di avviare la procedura di cessione
della società CSP S.c.a r.l., nonchè di approvare il mantenimento della
partecipazione in CSP alla luce del nuovo ruolo assunto dalla predetta società
quale organismo di ricerca impegnato in attività di sviluppo sperimentale e
ricerca industriale in accordo con quanto previsto dalla normativa europea in
materia di Innovazione e R&D, con particolare riferimento alla ricerca
applicata al mondo delle public utilities. Infatti, con il nuovo ruolo assunto
dal CSP, la società è finalizzata a gestire servizi che rientrano nella
definizione di "servizio di interesse generale" anche alla luce dell'interpretazione
data dalla Corte Costituzionale con propria sentenza n. 325 del 17 novembre
2010 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
15) di prendere
atto che in data in data 2 novembre 2010, presso lo studio Notarile Gallo-Orsi
di Torino, il Comune di Torino ha ceduto, mediante girata azionaria, alla
società Tecnocamere stessa la propria quota di partecipazione corrispondente
allo 0,44% del capitale sociale;
16) di autorizzare,
a prescindere da valutazioni sulla mera legittimità della partecipazione
diretta detenuta dalla Città, a procedere, sotto il profilo strategico, al
trasferimento delle partecipazioni attualmente detenute dalla Città
nell'Agenzia di Pollenzo S.p.A., in Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e nella
Banca Popolare Etica S.c.a.r.l., in ATS S.p.A Autostrada Torino-Savona S.p.A. e
nell'Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A., anche in una fase successiva, ad
una società interamente controllata dall'Amministrazione medesima al fine di
valorizzare e di far crescere le predette imprese, quale FCT S.r.l., tenuto
conto che la stessa veniva costituita al fine di creare strumenti societari più
efficienti dal punto di vista della gestione delle partecipazioni e più
incisivi per la valorizzazione delle aziende e del patrimonio della Città,
dandole, altresì, mandato di avviare eventualmente, verificate le condizioni di
mercato più redditizie, le procedure di cessione delle predette partecipazioni;
17) di approvare la
dismissione delle seguenti partecipazioni in quanto non strettamente necessarie
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed in quanto non
producono servizi di interesse generale, ai sensi dell'articolo 3, comma 29
della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) come segue:
a) Celpi S.c.a
r.l. mediante esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9 dello
statuto sociale;
b) ATM S.p.A.,
anche verificando un eventuale interesse degli attuali soci di maggioranza
della predetta società;
18) di confermare -
in assenza di altre modalità di dismissione delle partecipazioni conformi alle
previsioni statutarie delle rispettive società interessate ed in mancanza di
manifestazioni di interesse assunte da parte degli altri soci o soggetti terzi
pubblici - i criteri e la procedura per l'alienazione delle partecipazioni
azionarie della Città già approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione
del 12 dicembre 1994 (mecc. 9408579/03) in conformità alle disposizioni -
attualmente ancora in vigore - della citata Legge n. 474/1994.
In
particolare, si richiamano:
"La
vendita avrà per oggetto l'intero pacchetto azionario detenuto dal Comune che
potrà, eventualmente, essere ceduto anche a più acquirenti.
Il
procedimento di dismissione sarà reso noto mediante pubblicazione di un avviso
in cui sarà indicato il termine entro il quale i potenziali acquirenti dovranno
proporre un prezzo per l'avvio delle trattative, presentando offerte in busta
sigillata. Il suddetto avviso sarà pubblicato su almeno tre quotidiani
nazionali, di cui uno economico, nonché, se ritenuto utile su quotidiani
esteri. Esso sarà altresì trasmesso per la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della C.E.E.. L'avviso conterrà inoltre la precisazione che lo stesso
non costituisce offerta al pubblico né sollecitazione del pubblico risparmio.
La civica
amministrazione provvederà alla valutazione della partecipazione da dismettere.
Tale
valutazione non sarà resa nota ai partecipanti alle trattative. La valutazione
comprenderà anche un limite minimo al di sotto del quale non si procederà alla
vendita.
In caso di
pluralità di proposte si procederà al rilancio delle trattative sulla base del
miglior prezzo proposto.
Alla
conclusione delle trattative, quando sia stata individuata la proposta più
vantaggiosa per la Città saranno comunicate a tutti i Soci la volontà di
cessione e le condizioni di vendita per consentire l'esercizio del diritto di
prelazione.
La
pubblicazione dell'avviso e l'avvio delle trattative non comportano per la
Città alcun obbligo o impegno di alienazione.
La Città si
riserva comunque la facoltà di non addivenire alla vendita.
Qualora la
procedura di dismissione rimanga senza effetto, le trattative potranno essere
ripetute senza l'obbligo della pubblicazione e senza il vincolo della non
frazionabilità.";
19) di autorizzare
il mantenimento delle partecipazioni attualmente detenute dalla Città derivanti
da Enti Ospedalieri disciolti e da lasciti testamentari, considerato che dette
partecipazioni sono obbligatorie e non soggiacciono alla norma in questione in
quanto le stesse sono sottoposte al vincolo di destinazione;
20) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
F.to Dealessandri
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE
SETTORE PARTECIPAZIONI COMUNALI
F.to Mora
IL FUNZIONARIO IN P.O. CON DELEGA
F.to Delli Colli
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
Il Presidente pone in
votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella
presente seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Gentile Lorenzo, Ghiglia Agostino, Lavolta Enzo, Lonero Giuseppe,
Lospinuso Rocco, Olmeo Gavino, Salti Tiziana
Non partecipano alla votazione:
Boero Valter, Brescia Mario, Cantore Daniele, Furnari Raffaella,
Tronzano Andrea, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando
PRESENTI 30
VOTANTI 30
FAVOREVOLI 26:
Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco,
Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, il Sindaco Chiamparino
Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Gallo Domenico, Gallo Stefano,
Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco,
Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele,
Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana,
Troiano Dario, Trombini Claudio, Zanolini Carlo
CONTRARI 4:
Cassano Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Ferrante Antonio,
Silvestrini Maria Teresa
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale
sopra emendato.
Il Presidente pone in
votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Brescia Mario, Cantore Daniele, Gentile Lorenzo, Ghiglia Agostino,
Lavolta Enzo, Lonero Giuseppe, Lospinuso Rocco, Olmeo Gavino, Salti Tiziana
Non partecipano alla votazione:
Boero Valter, Furnari Raffaella, Tronzano Andrea, il
Vicepresidente Ventriglia Ferdinando
PRESENTI 30
VOTANTI 27
ASTENUTI 3:
Cassano Luca, Ferrante Antonio, Silvestrini Maria Teresa
FAVOREVOLI 27:
Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco,
Cassiani Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Centillo Maria Lucia, Cerutti
Monica, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino,
Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Giorgis
Andrea, Grimaldi Marco, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo,
Moretti Gabriele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco,
Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio, Zanolini Carlo
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del
provvedimento.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Piccolini
Castronovo