CITTÀ DI TORINO
MOZIONE N. 43
Approvata dal Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2010
Il Consiglio Comunale di
Torino,
PREMESSO CHE
- la Legge
Regionale n. 18 del 3 agosto 2010 di assestamento al bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2010 ha operato una significativa riduzione degli
stanziamenti per il welfare pari a 12 milioni di Euro, dei quali 2.350.000,00
per il Fondo regionale indistinto che risulta ridefinito in un importo
inferiore agli anni precedenti;
- con successivo
atto deliberativo n. 14 - 714 del 29 settembre 2010, la Giunta Regionale ha
disposto nuovi criteri di riparto dal fondo regionale, dissentendo gli
indirizzi della Legge 1/2004 in quanto non contemplano in alcun modo i bisogni
dei cittadini, i servizi essenziali ed obbligatori offerti dagli Enti gestori,
le risposte garantite dalle leggi alle persone in condizioni di gravità nonché
l'impegno finanziario dei Comuni;
- i nuovi
criteri, infatti, prendono in riferimento soltanto la popolazione residente e
la dispersione territoriale, penalizzando quegli enti gestori, dei quali ben 14
appartengono alla Provincia di Torino nella quale è concentrato il 50% delle
persone e dei bisogni;
CONSIDERATO CHE
- la riduzione
delle risorse economiche è palesemente illegittima in quanto viola il principio
dell'articolo 35 della Legge Regionale 1/2004, non abrogato, che recita
"... 4. La Regione concorre al finanziamento del sistema integrato di
interventi e servizi sociali attraverso proprie specifiche risorse. ... 6. Le
risorse annuali regionali di cui al comma 4 sono almeno pari a quelle dell'anno
precedente, incrementate dal tasso di inflazione programmato.";
- i criteri
individuati sono stati approvati nonostante le riserve espresse dai soggetti
titolari delle funzioni, dagli Amministratori e dalle Associazioni, soggetti
tutti rientranti, secondo i principi della Legge 328/2000 e della Legge
Regionale 1/2004 attori della programmazione dei servizi, nel rispetto del
principio di sussidiarietà di cui al Titolo V della Costituzione;
- la temporalità
dell'atto deliberativo regionale, la cui applicazione è retroattiva, inoltre,
vanifica l'attività di programmazione definita dai territori sulla base delle
risorse e dei criteri sanciti dalla Legge Regionale 1/2004 e viola palesemente
i diritti dei cittadini ai servizi e quelli delle istituzioni deputati ad
erogarli;
- l'atto,
oltrechè illegittimo, è palesemente ingiusto sia perché ridurrà prestazioni
essenziali, sia perché introdurrà incertezza e sfiducia nei cittadini;
PER QUANTO PREMESSO
INVITA
Il Sindaco e la Giunta a:
1) definire in
tempi brevi tutti gli atti giuridici necessari a garantire il rispetto della
legalità e quindi della certezza del diritto per tutti i cittadini e gli
operatori sociali;
2) chiedere agli
altri Enti locali, illegittimamente penalizzati, di attivarsi in modo analogo.