Consiglio Comunale

2010 06029/002

 

CITTÀ DI TORINO

 

MOZIONE  N. 43

 

Approvata dal Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2010

 

OGGETTO: RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO AL FINE DI ASSICURARE AI CITTADINI LA CONTINUITA' DELLE PRESTAZIONI ESSENZIALI.

 

Il Consiglio Comunale di Torino,

 

PREMESSO CHE

 

-      la Legge Regionale n. 18 del 3 agosto 2010 di assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 ha operato una significativa riduzione degli stanziamenti per il welfare pari a 12 milioni di Euro, dei quali 2.350.000,00 per il Fondo regionale indistinto che risulta ridefinito in un importo inferiore agli anni precedenti;

-      con successivo atto deliberativo n. 14 - 714 del 29 settembre 2010, la Giunta Regionale ha disposto nuovi criteri di riparto dal fondo regionale, dissentendo gli indirizzi della Legge 1/2004 in quanto non contemplano in alcun modo i bisogni dei cittadini, i servizi essenziali ed obbligatori offerti dagli Enti gestori, le risposte garantite dalle leggi alle persone in condizioni di gravità nonché l'impegno finanziario dei Comuni;

-      i nuovi criteri, infatti, prendono in riferimento soltanto la popolazione residente e la dispersione territoriale, penalizzando quegli enti gestori, dei quali ben 14 appartengono alla Provincia di Torino nella quale è concentrato il 50% delle persone e dei bisogni;

 

CONSIDERATO CHE

 

-      la riduzione delle risorse economiche è palesemente illegittima in quanto viola il principio dell'articolo 35 della Legge Regionale 1/2004, non abrogato, che recita "... 4. La Regione concorre al finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso proprie specifiche risorse. ... 6. Le risorse annuali regionali di cui al comma 4 sono almeno pari a quelle dell'anno precedente, incrementate dal tasso di inflazione programmato.";

-      i criteri individuati sono stati approvati nonostante le riserve espresse dai soggetti titolari delle funzioni, dagli Amministratori e dalle Associazioni, soggetti tutti rientranti, secondo i principi della Legge 328/2000 e della Legge Regionale 1/2004 attori della programmazione dei servizi, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui al Titolo V della Costituzione;

-      la temporalità dell'atto deliberativo regionale, la cui applicazione è retroattiva, inoltre, vanifica l'attività di programmazione definita dai territori sulla base delle risorse e dei criteri sanciti dalla Legge Regionale 1/2004 e viola palesemente i diritti dei cittadini ai servizi e quelli delle istituzioni deputati ad erogarli;

-      l'atto, oltrechè illegittimo, è palesemente ingiusto sia perché ridurrà prestazioni essenziali, sia perché introdurrà incertezza e sfiducia nei cittadini;

 

PER QUANTO PREMESSO INVITA

 

Il Sindaco e la Giunta a:

1)     definire in tempi brevi tutti gli atti giuridici necessari a garantire il rispetto della legalità e quindi della certezza del diritto per tutti i cittadini e gli operatori sociali;

2)     chiedere agli altri Enti locali, illegittimamente penalizzati, di attivarsi in modo analogo.