Div. Patrimonio
- Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino
Settore Valorizzazione Patrimonio Immobiliare
n.
ord. 137
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 OTTOBRE 2010
(proposta dalla G.C. 3 agosto 2010)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Vicepresidente VENTRIGLIA Ferdinando ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BRUNO Giuseppe Maurizio CANTORE Daniele CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FURNARI Raffaella GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico |
GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo |
MORETTI Gabriele OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea ZANOLINI Carlo |
In
totale, con il Vicepresidente ed il Sindaco, n. 45 presenti, nonché gli
Assessori: BORGIONE Marco - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SBRIGLIO
Giuseppe - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano
assenti, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe, i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano
- CALGARO Marco - CAROSSA Mario - COPPOLA Michele - RAVELLO Roberto Sergio.
Con la partecipazione del Segretario Generale Reggente
PICCOLINI dr.ssa Carla.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Viano.
Attualmente la via Lanfranchi termina a ridosso di tale
terreno con una cancellata attraverso la quale si accede, oltre che all'area
oggetto di locazione, anche al fabbricato di proprietà della suddetta
Cooperativa, ove la stessa ha sede sin dal 1909.
Tale fabbricato è stato edificato dai fondatori della
Cooperativa a seguito dell'acquisto del relativo sedime di insistenza stipulato
a rogito notaio Mousset in data 14 settembre 1909 (rep. n. 2479/2544,
registrato a Torino il 22 settembre 1909 n. 1419).
In tale atto venne trasferita la proprietà di un
"appezzamento di terreno fabbricabile segnato in mappa con parte dei
numeri 477 e 478 nella Sezione 43°, della superficie di mq. 945,30 a cui sono
confinanti (omissis) a nord Ottolenghi per l'asse della via Lanfranchi" e
venne, altresì, previsto l'obbligo, in capo agli acquirenti, di "lasciare
una striscia di terreno della larghezza di metri sei per tutta la fronte dello
stabile sovra descritto verso la via Lanfranchi, per essere adibita ad uso
strada, a semplice richiesta del venditore".
All'epoca, infatti, l'allora vigente "Piano Unico
Regolatore e d'Ampliamento", approvato con Legge Speciale 5 aprile 1908 n.
141, prevedeva l'apertura della via Lanfranchi fino all'incrocio con la perpendicolare
via Palladio e dunque correttamente le parti del contratto di vendita
pattuivano la possibile dismissione della striscia di 6 metri ad uso strada. E'
di tutta evidenza che la Città, al fine di acquisire in proprietà tale striscia
occorrente per l'apertura della via, avrebbe dovuto richiederne la dismissione
ai proprietari ovvero attivare un procedimento di esproprio. L'area di cui
trattasi, dell'estensione di circa mq. 153 - evidenziata con colore rosso
nell'allegato estratto di mappa (allegato 1) - non è mai stata oggetto di
successivi provvedimenti da parte della Città, finalizzati a realizzare la
materiale prosecuzione della via Lanfranchi fino all'incrocio con la
perpendicolare via Palladio, né risulta che la Città abbia mai richiesto l'adempimento
dell'obbligo contrattualmente previsto a carico dei danti causa della
Cooperativa.
Infatti, nel 1910 la Giunta Municipale concesse il permesso di
costruire un fabbricato "per uso dell'associazione" e nel 1911 - a
seguito dell'istanza di due soci volta alla posa di una recinzione con muro di
cinta e cancello in ferro per la chiusura della proprietà privata
"provvisoriamente e precariamente fino all'apertura della nuova via che si
effettuerà" - venne rilasciato il permesso precario di recintare il suddetto
tratto della via Lanfranchi "presentemente non ancora aperta". Tale
permesso venne rinnovato nel giugno del 1940 a condizione che le opere di
recinzione fossero demolite, senza indennizzo da parte della Città, qualora
quest'ultima l'avesse ritenuto necessario per la realizzazione del progetto di
viabilità. Tale concessione precaria fu formalizzata verso il pagamento di un
canone annuo di Lire 10 e contemporaneamente ne fu ribadita la revocabilità in
qualunque momento ad esclusivo giudizio della Civica Amministrazione.
Tuttavia,
in data 23 maggio 1953, con provvedimento del Sindaco n. 234 prot. 1941 n. 21,
venne autorizzata la Cooperativa Borgo Po e Decoratori a "conservare?.un
muro di cinta con cancellata a chiusura del terreno in Torino, via Lanfranchi
n. 28. Poiché detta opera occupa suolo pubblico, il permesso è precario,
subordinato al pagamento di un canone annuo oltre alla tassa di occupazione di
suolo pubblico, revocabile in qualsiasi momento dalla Civica
Amministrazione?": a partire da tale data, dunque, il terreno de quo venne
considerato suolo pubblico di proprietà comunale.
Né la natura giuridica del permesso né la situazione
dominicale del terreno vennero mai contestate dalla Cooperativa, che da decenni
ha la detenzione dell'area - a titolo di concessione ovvero di locazione in
forza di diversi contratti succedutisi nel tempo, almeno a partire dal 1979 -
unitamente alla porzione confinante, anch'essa dell'estensione di circa mq.
153, raffigurata con perimetro blu nell'estratto di mappa come sopra allegato
(allegato 1).
Il contratto di locazione vigente (ultimo in ordine di tempo),
stipulato in data 2 luglio 2007 (rep. A.P. 2847 registrato a Torino il 12
luglio 2007 al n. 15407) ne consente l'uso a verde privato e "per
l'attività di ristorazione".
Deve evidenziarsi che l'intera area - costituita dalla
porzione di mq. 153 raffigurata con perimetro rosso nell'allegata planimetria
(allegato 1) originariamente di proprietà della Cooperativa, nonché dalla
porzione di mq. 153 raffigurata con perimetro blu nella planimetria medesima,
formanti un sol corpo - venne comunalizzata con deliberazione del Consiglio
Comunale del 1966: la stessa risulta, infatti, annotata in originale
nell'elenco delle strade comunali approvato con tale deliberazione, con
capisaldi via Biamonti Giacomo Luigi - via Palladio Andrea e con larghezza m.
12 ed è pertanto stata considerata da oltre quarant'anni appartenente al
demanio comunale stradale, senza che emergessero elementi in contrasto con tale
classificazione.
Si innesta sulla vicenda giuridica sopra esposta la posizione
della cooperativa che ha prospettato, per evitare contenziosi, di procedere
all'acquisto dell'area assumendo a presupposto l'avvenuta acquisizione per
usucapione a favore del Comune di Torino.
Al riguardo, in primo luogo emerge che la proprietà comunale
non solo del terreno di mq. 150, acquisito nel 1909 dalla Cooperativa, ma anche
di quello contiguo sul quale la Cooperativa stessa non può vantare titolo
alcuno, si fonda sia sulla comunalizzazione sopra citata, risalente al 1966,
sia sulla formalizzazione dei contratti di locazione (ovvero di concessione)
rinnovati nel corso del tempo e la conseguente percezione, da parte della Città
medesima, dei canoni di locazione/concessione per un periodo ultraventennale,
idonei a radicarne il possesso continuato ed ininterrotto di cui all'articolo
1158 del Codice Civile.
Per contro, deve dirsi che l'intera area è destinata dal
vigente P.R.G. , ai sensi dell'articolo 8 delle N.U.E.A., ad "Area
R1" ed è compresa, ai sensi dell'articolo 11 delle N.U.E.A. stesse, in
"Zone urbane storico-ambientali" con un indice di edificabilità pari
a 1 mq. SLP/ mq. SF: le previsioni di P.R.G. dunque non contemplano più
l'apertura della via Lanfranchi verso via Palladio.
Al fine di evitare un contenzioso sulla situazione dominicale,
si sono svolti incontri tra i rappresentanti della società e gli uffici
comunali, nel corso dei quali è emersa la comune volontà di superare gli errori
materiali ed interpretativi relativi ai titoli patrimoniali ed ai permessi di
cui si è detto e di giungere ad una soluzione che contemperi i reciproci
interessi, prevenendo azioni legali dall'esito incerto per entrambe le parti.
Si è convenuto quindi che la Cooperativa di Consumo e Mutua Assistenza "Borgo Po e
Decoratori" riconosca la piena ed esclusiva proprietà della Città
del terreno sito al termine di via Lanfranchi avente un'estensione di circa mq.
153 e raffigurato con colore rosso nella più volte citata planimetria (privo,
allo stato, di identificativo catastale); conseguentemente la Città procederà
all'alienazione alla Cooperativa medesima del terreno stesso nonché di quello
confinante, raffigurato con colore blu nella sopra indicata planimetria
(anch'esso non catastalmente identificato), entrambi privati della capacità
edificatoria dagli stessi attualmente generata - pari a circa 320 mq./SLP. Il
corrispettivo di Euro 28.800,00, stimato dal competente Settore Valutazioni in
data 14 maggio 2010, è stato ritenuto congruo dalla cooperativa acquirente. Tali accordi - condivisi dalla Cooperativa
che ha sottoscritto la bozza del presente provvedimento per preventiva
accettazione in data 29 luglio 2010 - tengono conto, tra l'altro, dell'uso a
verde privato al quale da tempo è adibita l'area.
Sebbene,
infatti, su tale sedime - attesa la sua destinazione urbanistica quale sopra
riportata - risulti potenzialmente realizzabile un edificio che consentirebbe
la dislocazione di tutta la capacità edificatoria generata, pari ad 1 mq./mq.,
con nota prot. N. 19257 del 4 novembre 2009 il competente Settore Permessi di
Costruire ha evidenziato come le caratteristiche geometriche del lotto e la
presenza di numerose limitazioni dettate dal rispetto dei parametri edilizi di
regolamento comporterebbero la realizzazione di un fabbricato con forma e
caratteristiche tipologiche penalizzanti dal punto di vista esecutivo e della
commerciabilità del bene.
A rigore, non
risulterebbe dunque esistente la condizione di "dimostrata impossibilità
di utilizzazione edificatoria", prevista dall'articolo 21 del Regolamento
Edilizio, che definisce la superficie fondiaria come "l'area del terreno
asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili,
misurata in metri quadrati??.Tale area può anche essere riferita a lotti non
contigui purché siano rispettate le seguenti condizioni:
deve essere dimostrata l'impossibilità di utilizzazione
edificatoria in loco per la parte di superficie fondiaria di cui si trasferisce
la capacità edificatoria; i terreni non contigui che concorrono a definire la
superficie fondiaria devono avere la medesima area normativa come definita
dall'articolo 2 del P.R.G. e uguale indice di utilizzazione edificatoria".
Tuttavia, atteso il
possibile contenzioso instaurabile dalla Cooperativa per i motivi predetti e
considerato che non è intendimento della Città procedere all'apertura della via
Lanfranchi per destinarla alla pubblica viabilità - come risulta da nota prot.
n. 15497 del 14 luglio 2010 della Direzione Suolo della Divisione
Infrastrutture e Mobilità -, oltre al fatto che anche sotto il profilo
economico l'accordo nei termini sopra indicati garantisce alla Città un
proficuo ritorno monetario ricavabile sia dalla vendita del terreno che dalla
separata possibile alienazione della capacità edificatoria, si ritiene con il
presente provvedimento di approvare la vendita del terreno de quo privato dei
diritti edificatori dallo stesso generati. Questi ultimi potranno essere
trasferiti su altra area, di proprietà della Città o di terzi a seguito di
procedure di evidenza pubblica. Si demanda l'individuazione del lotto di
atterraggio di tale SLP a separato provvedimento, nel rispetto dei requisiti
che il lotto stesso deve possedere ai sensi del sopra citato articolo 21 da
definirsi a cura dei competenti Settori della Divisione Urbanistica.
Per i motivi di cui
sopra si ritengono sussistenti le "speciali ed eccezionali
circostanze" di cui all'articolo 41 comma 1 n. 6 del R.D. 827/1924 che
consentono il ricorso alla trattativa privata.
Le
intese con la Cooperativa dovranno essere formalizzate con appositi atti che
comprendano: (i) il riconoscimento, senza corrispettivo in danaro, della
proprietà dei 153 mq. - identificati con colore rosso nell'allegata planimetria
- in capo alla Città da parte della Cooperativa, previo l'impegno di
quest'ultima ad effettuare, a propria cura e spese, le operazioni catastali
occorrenti; (ii) il successivo trasferimento (da effettuarsi anche
contestualmente alla stipula dell'atto di cui al precedente punto (i) dalla
Città alla Cooperativa dell'intera area di mq. 307 circa, privata della
capacità edificatoria dalla stessa generata pari a 320 mq./SLP verso un
corrispettivo di Euro 28.800,00 da versarsi in sede di atto; (iii) apposizione,
sull'area di cui al precedente punto (ii), di una servitù perpetua di
inedificabilità assoluta da trascriversi a favore della Città e contro l'area
oggetto di alienazione.
Si precisa, infine, che l'alienazione del sedime di cui è caso è stata riportata nel Piano Alienazioni, costituente allegato al Bilancio 2009, come previsto dall'articolo 58 del D.L. 112/2008 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008. Si evidenzia inoltre che, come risulta dalla nota della Direzione Suolo sopra citata l'area, oggetto di notifica ministeriale e tutelata ai sensi della Legge 1497/1939, è classificata come bene ambientale: pertanto, la formalizzazione degli atti di cui sopra dovrà essere preceduta da verifica circa la sua alienabilità presso la Regione Piemonte e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte.
Tutto ciò premesso,
Visto l'art. 21 del Regolamento Edilizio, come da ultimo
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2008
(mecc. 2007 07125/038) pubblicato sul B.U.R. n. 8 del 26 febbraio 2009;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di
prendere atto che la Cooperativa di Consumo e Mutua Assistenza "Borgo Po e
Decoratori" con sede in via Lanfranchi 28 riconosce, senza corrispettivo
in denaro, la piena ed esclusiva proprietà della Città del terreno avente
estensione di circa mq. 153 sito al termine della via Lanfranchi, meglio
identificato con colore rosso nella
planimetria allegata (all. 1 - n.
), oggetto di successiva identificazione catastale, come infra specificato;
2) di approvare -
per quanto possa occorrere - che, per effetto dell'uso effettivo a cui da tempo
è adibito il tratto della via Lanfranchi di cui è caso ed, altresì, per effetto
della destinazione ad esso impressa dal vigente P.R.G. (Area R1), la porzione
di area di proprietà comunale denominata via Lanfranchi, nel tratto compreso
tra il cancello della Cooperativa e la via Palladio, quale individuato con
perimetri rosso e blu nell'unita planimetria, si intende sdemanializzato ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 829 del Codice Civile, con conseguente
passaggio al patrimonio disponibile della Città;
3) di approvare
l'alienazione dell'area individuata al precedente punto 1, nonché della
confinante area di proprietà comunale - formante con la stessa un sol corpo -
quale individuata con colore blu nella planimetria allegata (allegato 1) in
favore della Cooperativa di Consumo e Mutua
Assistenza "Borgo Po e Decoratori" con sede legale in via Lanfranchi
28 Torino, codice fiscale 02096310012 verso il corrispettivo di Euro
28.800,00 fuori campo IVA, da corrispondersi integralmente in sede di atto di
vendita;
4) di approvare
che le aree di cui al precedente punto 3) vengano trasferite, per il
corrispettivo di Euro 28.800,00, private della capacità edificatoria dalle
stesse generata pari a 1 mq./mq. e così per un totale di 307 mq. di S.L.P. di
cui la Città si riserva la proprietà, come da vincolo di inedificabilità di cui
al successivo punto 5);
5) di approvare
che preliminarmente o contestualmente all'atto di vendita, la Città costituisca
servitù non aedificandi perpetua senza corrispettivo in denaro, da trascriversi
a favore della Città stessa ed a carico del terreno di cui al punto 3), ad oggi
non catastalmente identificato;
6) di approvare
che le aree vengano cedute libere da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli,
arretrati di imposte, tasse e liti pendenti. Le stesse saranno trasferite nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano (o si troveranno per effetto del
vincolo di inedificabilità), ben noto alla Cooperativa per averne la detenzione
da alcuni decenni, con ogni diritto, azione, pertinenza e dipendenza, con tutti
gli inerenti oneri e con garanzia per evizione e molestie nel possesso, senza
obbligo da parte della Città della realizzazione di eventuali opere;
7) di subordinare
la formalizzazione dell'atto di alienazione del sedime oggetto del presente
provvedimento al preventivo nulla osta della Regione Piemonte e della Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici;
8) di
demandare a successivo provvedimento deliberativo l'eventuale alienazione della
capacità edificatoria generata dall'area ceduta,
nel rispetto dei requisiti che il lotto di atterraggio deve possedere ai sensi
dell'articolo 21 del vigente Regolamento Edilizio, requisiti da definirsi a
cura dei competenti Settori della Divisione Urbanistica;
9) di dare atto
che con successiva determinazione dirigenziale verrà definito il conseguente
accertamento d'entrata;
10) di dare atto che
le spese di atto, fiscali e conseguenti saranno a carico della Cooperativa di Consumo e Mutua Assistenza
"Borgo Po e Decoratori" che si farà carico, altresì, delle
operazioni catastali occorrenti per l'esatta individuazione delle aree di cui
al presente provvedimento;
11) di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 829, comma 2, Codice Civile e dell'articolo 6, comma 2, dello Statuto della Città, la presente deliberazione, successivamente alla sua esecutività, è soggetta a ripubblicazione all'Albo Pretorio per 30 giorni.
L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA, ALL'EDILIZIA PRIVATA ED AL PATRIMONIO
F.to
Viano
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRETTORE DIREZIONE PATRIMONIO
F.to
Villari
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
Il Presidente pone in votazione il provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano
assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Cantore
Daniele, Gandolfo Salvatore, Ghiglia Agostino, Goffi Alberto, Lonero Giuseppe,
Lospinuso Rocco, Mauro Massimo, Tronzano Andrea, il Vicepresidente Ventriglia
Ferdinando
Non
partecipano alla votazione:
Angeleri
Antonello, Furnari Raffaella, Salti Tiziana
PRESENTI
33
VOTANTI
30
ASTENUTI
3:
Cassano
Luca, Ferrante Antonio, Silvestrini Maria Teresa
FAVOREVOLI
30:
Bonino
Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia,
Cerutti Monica, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò
Gioacchino, Cutuli Salvatore, Galasso Ennio Lucio, Gallo Domenico, Gallo
Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco,
Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo
Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas
Francesco, Scanderebech Federica, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini
Claudio, Zanolini Carlo
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Piccolini
IL PRESIDENTE
Cerutti