Settore Partecipazioni Comunali
n. ord. 122
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20
SETTEMBRE 2010
(proposta dalla G.C. 20 luglio 2010)
Convocato il Consiglio nelle
prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico,
oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i
Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BRUNO Giuseppe Maurizio BUSSOLA Cristiano CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore |
FERRANTE Antonio FURNARI Raffaella GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo |
MORETTI Gabriele OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In
totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 44 presenti, nonché gli Assessori: DEALESSANDRI
Tommaso - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.
Risultano assenti i
Consiglieri: COPPOLA Michele - GANDOLFO Salvatore - GHIGLIA Agostino - GOFFI
Alberto - LEVI-MONTALCINI Piera - RAVELLO Roberto Sergio - TEDESCO Giuliana.
Con la partecipazione del Segretario Generale Reggente
PICCOLINI dr.ssa Carla.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta del Vicesindaco
Dealessandri.
Detta società
consortile ha un capitale sociale di Euro 1.170.000,00 ed è partecipata da
oltre cento Camere di Commercio Italiane, sei Unioni Regionali e quattro altri
Soci Pubblici (tra cui il Comune di Torino per una quota corrispondente allo
0,44 % del capitale sociale).
Con lettera del 1
luglio 2010 (ns. n. prot. 2301/T01.017.035) avente ad oggetto
"Comunicazione di deposito documentazione ex articolo 2501-septies Codice Civile"
la società Tecnocamere comunicava ai soci consorziati di aver depositato, entro
il 30 giugno 2010, presso la sede della società stessa, i documenti delle due
società partecipanti alla fusione ("Tecnocamere S.c.p.A." e
"Servicecamere S.c. a r.l.") , ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2501-septies del Codice Civile.
Come risulta dagli
atti inviati con la succitata lettera del 1 luglio 2010, in data 5 maggio 2010,
il Consiglio d'Amministrazione della Tecnocamere approvava il progetto di
fusione per incorporazione della società incorporante "Tecnocamere
S.c.p.A." della propria società controllata "Servicecamere S.c. a
r.l.", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale (allegato 1).
In particolare, in
merito alla fusione societaria, il Codice Civile all'articolo 2501 prevede che
questa possa eseguirsi "mediante la costituzione di una nuova società, o
mediante l'incorporazione in una società di una o più altre".
La presente operazione di fusione per incorporazione è
disciplinata dagli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile, e prevede tre
fasi.
La prima fase, già conclusa, consiste nella redazione da
parte degli amministratori delle società partecipanti alla fusione del
"progetto di fusione", il cui contenuto è esplicitamente previsto dal
Codice Civile (articolo 2501-ter) e dal quale risultino tra l'altro lo Statuto
della società incorporante ed il rapporto di cambio delle azioni.
Il progetto di fusione redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter Codice Civile riepiloga tutti gli aspetti dell'operazione di fusione in oggetto. In particolare, l'operazione prospettata consiste nella fusione per incorporazione nella società incorporante "Tecnocamere S.c.p.A." della controllata "Servicecamere S.c. a r.l." nella attuale misura del 56%. I possessori delle quote di minoranza della società incorporata "Servicecamere S.c. a r.l." avranno diritto ad azioni della incorporante sulla base de seguente rapporto: 6.365 azioni di "Tecnocamere S.c.p.A." del valore nominale di Euro 0,52 ogni quota da Euro 1.000,00 di "Servicecamere S.c. a r.l.". Non è previsto un conguaglio in denaro. La società incorporante procederà all'esecuzione dell'operazione mediante un aumento del capitale sociale fino ad un massimo di Euro 148.941,00 mediante l'emissione di n. 286.425 nuove azioni del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, da assegnarsi in concambio ai soci della società "Servicecamere S.c. a r.l." sulla base del rapporto di cambio indicato in precedenza.
Conseguentemente all'operazione di fusione ed alla necessità di allineare lo statuto della società post-fusione alla normativa che regola le società operanti "in house", la società incorporante dovrà approvare un nuovo statuto sociale e, in particolare, la modifica dell'oggetto sociale e di ulteriori pattuizioni statutarie, previste dagli articoli n. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 dello statuto sociale di "Tecnocamere S.c.p.A.".
Con riferimento alla relazione degli amministratori allegata al progetto di fusione sopra citato, si sottolinea che l'operazione sopra esposta è costruita sulla premessa che la società Tecnocamere possa consolidare, in maniera graduale all'interno del sistema Camerale, la propria posizione di riferimento per quanto attiene ai servizi di Global Service; in questo senso l'ipotesi di fusione con la società controllata Servicecamere rappresenterebbe l'opportunità per la stessa di poter avere immediatamente disponibile il 100% del mercato camerale, almeno in via potenziale, divenendo partecipata da tutte le Camere di Commercio di Italia.
L'aggregazione delle due società consentirà di disporre di una struttura tecnica maggiormente ramificata e presente sul territorio nazionale; le numerose unità locali attualmente utilizzate per la gestione dei servizi, risulteranno una base utile per la creazione di competenza integrate anche dall'area dei servizi di ingegneria ed attualmente concentrate solo nelle sedi di Torino e Roma.
Tale operazione di aggregazione aziendale crea un'impresa più solida ed autonoma in grado di accrescere le sue potenzialità nei confronti dei soci e consolidare la propria posizione di referente unico del settore immobiliare per le Camere di Commercio Italiane.
La seconda fase prevede che le assemblee delle società partecipanti alla fusione approvino il progetto di fusione con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie delle società di capitali (articolo 2502, I comma, Codice Civile); la decisione di fusione potrà apportare al progetto di fusione solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci e dei terzi (articolo 2502, II comma, Codice Civile).
Occorre
sottolineare che tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la
decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno 30 giorni (
articolo 2501-ter, IV comma); tuttavia, essendo tale termine posto
nell'esclusivo interesse dei soci, il Codice statuisce, altresì, che lo stesso
è rinunciabile con il consenso unanime di questi.
Infine la terza
fase, che attua la fusione, prevede la stipula dell'atto di fusione da parte
degli amministratori nella forma dell'atto pubblico da iscrivere nel registro
delle imprese.
L'efficacia reale
della fusione è convenuta al giorno in cui avviene l'ultima delle iscrizioni
nel registro delle imprese dell'atto di fusione, ai sensi dell'articolo
2504-bis, II comma.
La fusione avrà
effetti contabili e fiscali decorrenti dal 1 gennaio dell'anno in cui verrà
eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dal succitato articolo 2504-bis
Codice Civile, II comma. A decorrere dalla predetta data, tutte le operazioni
della società incorporanda verranno imputate al bilancio della società
incorporante.
Pertanto, ad oggi,
nel prendere atto del progetto di fusione approvato dal Consiglio di
Amministrazione della società Tecnocamere in data 5 maggio 2010, occorre
analizzare la posizione della Città di Torino rispetto a tale partecipazione
alla luce dell'articolo 3 comma 27 della Legge Finanziaria per l'anno 2008 che
prevede quanto segue: "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività
di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere
direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali
società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di
interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".
Stante quanto
sopra, sotto il profilo delle legittimità, si ritiene che l'attività svolta
dalla società post-fusione consistente nella offerta di servizi tecnici di ingegneria,
architettura e sicurezza per il patrimonio immobiliare dei propri soci con
l'obiettivo di creare una struttura tecnica qualificata in grado di risolvere
con competenza e rapidità tutte le problematiche riferite alla gestione del
proprio patrimonio immobiliare nonché nell'offerta di servizi e consulenze di
"Global Service", diretti al mantenimento degli immobili di proprietà
o in conduzione, non sia finalizzata alla "produzione di servizi di
interesse generale" così come previsto dal predetto comma 27 dell'articolo
3 della Legge n. 244/2007 e che comunque la partecipazione da parte del Comune
alla predetta società non è necessaria per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali. A tale ultimo riguardo si ricorda che le finalità
istituzionali dei comuni sono individuate dall'articolo 13 del Testo Unico
delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 - T.U.EE.LL.) - che recita: "Spettano al comune tutte le
funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio
comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla
comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.".
Pertanto, dato atto
che per la società derivante dalla fusione per incorporazione della società
"Servicecamere S.c. a r.l." nella società "Tecnocamere
S.c.p.A." non sussistono i presupposti per il mantenimento della
partecipazione da parte del Comune di Torino, così come previsto dall'articolo
3, commi 27 e 29 in quanto non riconducibili né a finalità istituzionali né a
finalità di interesse generale, visto inoltre l'articolo 1.3 del nuovo statuto
della società post-fusione che prevede la partecipazione esclusiva delle Camere
di Commercio nella società derivante dall'operazione di fusione in oggetto, si
ritiene opportuno e necessario dismettere la quota detenuta dalla Città stessa
nella società Tecnocamere pari allo 0,44% del capitale sociale.
Detta dismissione
potrà essere realizzata attraverso due operazioni (i) mediante l'esercizio del
diritto di recesso da parte del Comune di Torino secondo le modalità ed i termini
previsti dagli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile ed in particolare
l'articolo 2437 comma 1 lettera b), (ii) mediante la cessione della quota
detenuta dal Comune di Torino nella società Tecnocamere pari allo 0,44% alla
società stessa.
Per quanto riguarda
l'esercizio del diritto di recesso, lo stesso è uno degli istituti maggiormente
interessati dalla riforma del diritto societario, che ha attribuito al recesso
stesso ben più ampio spazio rispetto a quello dedicato dal legislatore del
Codice del 1942.
La disciplina del
recesso nella S.p.A., introdotta con la Riforma del diritto societario (D.Lgs.
6/2003 e s.m.i.), valorizza l'istituto in oggetto come strumento di tutela
della minoranza, volto anche a salvaguardare i diritti del socio recedente come
efficace mezzo di tutela del socio stesso avverso cambiamenti sostanziali
dell'operazione cui partecipa.
In tema di diritto di recesso occorre innanzitutto rilevare
il mutato atteggiamento del Legislatore, il quale prima della riforma ha visto
sempre con diffidenza tale istituto in quanto preoccupato maggiormente a
garantire la stabilità e l'interezza del patrimonio sociale.
Con la riforma del diritto societario, invece, il
Legislatore ha ritenuto di dover riformare l'istituto del diritto di recesso alla
luce di una maggiore autonomia statutaria e di conseguenza ha dovuto
inevitabilmente aumentare le ipotesi di recesso legale e prevedere in
determinati casi la possibilità che lo statuto contempli altre ipotesi di
recesso.
Occorre altresì
sottolineare che a tale diritto è stata riconosciuta una duplice funzione, una
economica ed una giuridica.
La funzione
economica del recesso consiste nell'assicurare al socio che abbia investito un
proprio capitale nell'impresa sociale di disinvestire lo stesso più agevolmente;
ciò dovrebbe essere un ottimo deterrente per favorire gli investimenti in
società di capitali chiuse (S.p.A. non quotate e che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio e S.r.l.).
La funzione giuridica consiste nel ritenere il recesso uno
strumento di tutela delle minoranze sia del singolo socio all'interno della
propria società sia del socio di minoranza all'interno di gruppi di società.
Il recesso,
pertanto, garantirà al socio di minoranza uno spazio di dissenso consentendogli
di liberarsi dagli abusi della maggioranza (cosiddetto diritto di exit).
Infine, è altresì
evidente che con la nuova disciplina del recesso il Legislatore ha inteso
mediare fra gli interessi individuali del socio da un lato e le esigenze di
integrità del patrimonio sociale dall'altro.
Ad oggi le cause di
recesso sono suddivisibili in tre categorie:
a) cause di recesso
inderogabili (articolo 2437, comma primo e terzo);
b) cause di recesso
dispositive, ossia previste in principio, ma derogabili statutariamente
(articolo 2437, secondo comma);
c) cause di recesso
determinabili dallo statuto, solo per le società che non fanno ricorso al
capitale di rischio (articolo 2437, quarto comma).
Quanto alle cause
inderogabili di recesso, divenute oggi ben più numerose di quelle previste
dalla vecchia disciplina, lo statuto dunque non potrà prevedere clausole che
escludano ovvero che in qualche modo rendano più difficile l'esercizio del
recesso del socio in presenza delle seguenti cause, esse sono le seguenti:
a) cambiamento
dell'oggetto sociale, causa già prevista, viene specificata, concedendosi il
recesso solo "quando consente un cambiamento significativo dell'attività
della società";
b) trasformazione della
società, considerando che si può avere mutamento del tipo anche, ad esempio,
per effetto di deliberazioni di fusione o scissione;
c) trasferimento della
sede sociale all'estero (già prevista);
d) revoca dello stato di
liquidazione, la concessione del diritto di recesso ai soci che non intendono
restare in società rappresenta una soluzione efficace, che permette di superare
la questione, assai dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza, relativa
alla possibilità di revocare a maggioranza o all'unanimità lo stato di
liquidazione, basata sulla contrapposizione tra interesse della maggioranza
alla continuazione dell'attività sociale, e diritto del socio alla quota di
liquidazione;
e) eliminazione di una
o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto
(ossia proroga del termine ed introduzione o rimozione di vincoli alla
circolazione delle azioni), disposizione che mira a garantire l'effettività del
diritto di recesso, impedendo alla maggioranza di eliminare quanto disposto
nello statuto, o di incidere sulle cause di recesso dispositive, senza
consentire al socio di operare una personale valutazione sulla convenienza a
restare in società, una volta modificati i presupposti per esercitare il
recesso;
f) modifica dei criteri
di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; disposizione che
integra la precedente, in modo tale da impedire che il diritto di recesso, pur
formalmente previsto, venga sostanzialmente svuotato, incidendo sulla
valutazione economica delle partecipazioni;
g) modificazioni dello
statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
Quanto ai termini
ed alle modalità l'articolo 2437 bis Codice Civile disciplina i termini e le
modalità di esercizio del diritto di recesso prevedendo che il socio che non
abbia concorso alla deliberazione possa esercitare il diritto di recesso
mediante lettera raccomandata da spedire entro 15 giorni dall'iscrizione nel
registro delle imprese della delibera stessa che lo legittima indicando le sue
generalità, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, il
numero e la categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene
esercitato.
Se il fatto che
legittima il recesso è diverso da una deliberazione tale diritto è esercitato
con le modalità anzidette entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto medesimo
da parte del socio.
Sul punto occorre
precisare altresì che la conseguenza immediatamente collegata all'esercizio del
diritto di recesso è quella del congelamento delle azioni del socio recedente,
il quale non può cedere dette azioni, ma deve depositarle presso la sede
sociale (secondo comma, articolo 2437-bis).
Per quanto riguarda
invece l'operazione di cessione della quota detenuta dal Comune di Torino nella
società Tecnocamere pari allo 0,44% alla società stessa, si ricorda che
l'Assemblea ordinaria dei soci del 25 novembre 2008, preso atto delle modifiche
statutarie imposte dai modelli organizzativi propri delle società operanti in
modalità "in house providing", aveva deliberato il riacquisto da
parte della società Tecnocamere, delle partecipazioni attualmente detenute dai
soci che non rispondevano alle caratteristiche evidenziate dall'articolo 1.3
dello statuto sociale della società stessa (Camere di Commercio, le loro Unioni
Regionali, l'Unioncamere, le società pubbliche partecipate dalle Camere di
Commercio), tra cui anche la partecipazione detenuta dal Comune di Torino.
In detta sede, al
fine di perfezionare nella via più celere l'uscita dei soggetti non aventi le
caratteristiche previste dal predetto articolo 1.3, l'Assemblea ordinaria aveva
altresì autorizzato il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione
all'acquisto di azioni proprie nel limite di numero 25.000 quote al valore
unitario di Euro 0,95.
Infatti, con nota
del 27 marzo 2009 (ns. prot. 911/T01/017/044 del 16 aprile 2009) a firma del
Direttore Generale, la Tecnocamere comunicava al Comune di Torino che
l'Assemblea dei soci aveva approvato, in seduta straordinaria, il nuovo statuto
sociale modificato in virtù delle più recenti ed aggiornate indicazioni fornite
dalla normativa e dalla giurisprudenza che regolamenta gli appalti "in
house", secondo cui, la società doveva necessariamente procedere ad
indirizzare la propria attività operativa in materia "esclusiva"
verso i propri soci "Camere di Commercio".
Con la stessa nota
la Tecnocamere proponeva il riacquisto, da parte della stessa società, del
pacchetto attualmente detenuto dalla Città di n. 10.000 azioni del valore
nominale di 0,52 euro cadauna per un prezzo pari al valore nominale di Euro
5.200,00.
Quanto al
procedimento di liquidazione delle azioni, questo seguirà l'iter disciplinato
dalla normativa vigente ovvero le azioni del socio recedente verranno offerte
in opzione agli altri soci oppure verranno riacquistate dalla società Tecnocamere.
Alla luce delle
motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno e necessario, prendendo atto del
progetto di fusione per incorporazione della società "Servicecamere S.c. a
r.l." nella società "Tecnocamere S.c.p.A" approvato dal Consiglio
di Amministrazione di Tecnocamere in data 5 maggio 2010, con contestuale cambio
di denominazione sociale, adozione di un nuovo testo di statuto da parte della
Società incorporante post-fusione, approvare l'uscita del Comune di Torino
dalla compagine azionaria della società post-fusione che potrà essere attuata
attraverso due operazioni:
a) mediante l'esercizio
del diritto di recesso da parte del Comune di Torino secondo le modalità ed i
termini previsti dagli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile ed in
particolare dall'articolo 2437 comma 1 lettera b), oppure
b) mediante la cessione della quota attualmente detenuta dal Comune di Torino pari allo 0,44% del capitale sociale di "Tecnocamere S.c.p.A." alla società stessa oppure agli altri soci di Tecnocamere (ai sensi dell'articolo 9 del vigente statuto sociale di Tecnocamere), considerato che con l'approvazione del nuovo statuto della società post-fusione si ritiene che detta società non produca beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Torino.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui
all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di approvare, per le
motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano, la dismissione da
parte del Comune di Torino della propria quota di competenza, da attuarsi
mediante la cessione della quota attualmente detenuta dal Comune di Torino alla
società "Tecnocamere S.c.p.A." di n. 10.000 azioni del valore
nominale di 0,52 Euro cadauna per un prezzo pari al valore nominale di Euro
5.200,00, o agli altri soci di Tecnocamere (ai sensi dell'articolo 9 del
vigente statuto sociale di Tecnocamere) oppure, vista l'operazione di cui al
precedente punto, mediante l'esercizio del diritto di recesso per la totalità
della partecipazione azionaria secondo le modalità ed i termini previsti dagli
articoli 2437 comma 1 lettera b) e seguenti del Codice Civile;
3) di autorizzare sin
d'ora il legale rappresentante della Città a partecipare alla convocanda
assemblea straordinaria, astenendosi dall'espressione di voto ed a comunicare
al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "Tecnocamere
S.c.p.A." la volontà di recedere dalla società, con la precisazione che il
diritto di recesso può essere esercitato entro 15 giorni dall'iscrizione nel
Registro delle Imprese della deliberazione che lo legittima oppure, se il fatto
che legittima l'esercizio dei diritto stesso è diverso da una deliberazione,
entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio (articolo 2437-bis
Codice Civile);
4) di demandare a
successivi provvedimenti degli organi competenti e determinazioni dirigenziali
l'esecuzione della presente deliberazione, autorizzando sin d'ora la
sottoscrizione di tutti gli atti necessari per attuare nei termini di legge il
diritto di recesso oppure per realizzare la procedura di vendita;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
F.to
Dealessandri
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE
SETTORE PARTECIPAZIONI COMUNALI
F.to Mora
LA FUNZIONARIA IN P.O.
CON DELEGA
F.to Delli
Colli
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per
IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE
FINANZIARIE
Il
Dirigente Delegato
F.to
Tornoni
Il Presidente pone in votazione il provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Bussola Cristiano, Cantore Daniele, Furnari Raffaella, Lonero
Giuseppe, Lospinuso Rocco, Mauro Massimo, Porcino Gaetano
Non partecipano alla votazione:
Angeleri Antonello, Carossa Mario, Galasso Ennio Lucio, Salti
Tiziana, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea, il Vicepresidente Ventriglia
Ferdinando
PRESENTI 30
VOTANTI 26
ASTENUTI 4:
Cassano Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Ferrante Antonio,
Silvestrini Maria Teresa
FAVOREVOLI 26:
Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco,
Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, il Sindaco Chiamparino
Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Gallo Domenico,
Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi
Marco, Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino,
Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Troiano Dario,
Trombini Claudio, Zanolini Carlo
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.
Il Presidente pone in
votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Bussola Cristiano, Cantore Daniele, Furnari Raffaella, Lonero
Giuseppe, Lospinuso Rocco, Mauro Massimo, Porcino Gaetano
Non partecipano alla votazione:
Angeleri Antonello, Carossa Mario, Galasso Ennio Lucio, Salti
Tiziana, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea, il Vicepresidente Ventriglia
Ferdinando
PRESENTI 30
VOTANTI 26
ASTENUTI 4:
Cassano Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Ferrante Antonio,
Silvestrini Maria Teresa
FAVOREVOLI 26:
Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco,
Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, il Sindaco Chiamparino
Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Gallo Domenico,
Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi
Marco, Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino,
Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Troiano Dario,
Trombini Claudio, Zanolini Carlo
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del
provvedimento.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Piccolini
IL PRESIDENTE
Castronovo