Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Ufficio Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 107
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 LUGLIO 2010
(proposta dalla G.C. 29 giugno 2010)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BRUNO Giuseppe Maurizio BUSSOLA Cristiano CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino |
CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FURNARI Raffaella GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LONERO Giuseppe |
MORETTI Gabriele OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 40 presenti,
nonché gli Assessori: ALTAMURA Alessandro - TRICARICO Roberto.
Risultano assenti i
Consiglieri: COPPOLA Michele - GALLO Stefano - GANDOLFO Salvatore - GOFFI
Alberto - LO RUSSO Stefano - LOSPINUSO Rocco - MAURO Massimo - RAVELLO Roberto
Sergio - SALINAS Francesco - SALTI Tiziana - VENTRIGLIA Ferdinando.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr.
Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Viano, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.
Quest'ultima è attualmente in concessione alla Gruppo
Torinese Trasporti S.p.A. ed è adibita a deposito temporaneo dei materiali di
risulta derivanti dallo scavo delle gallerie della Linea 1 della metropolitana,
prolungamento sud. Il relativo verbale di consegna, sottoscritto in data 16
giugno 2008, prevedeva l'utilizzo dell'area per lo scopo sopra descritto, per
un periodo di due anni e l'impegno della GTT a realizzare la sistemazione
superficiale dell'area, completa di pozzetti fognatura e percorsi interni,
mediante l'utilizzo di terreno di riporto; la recinzione metallica lungo il perimetro
ed il relativo passo carraio con cancello di accesso; la costruzione di un
piccolo fabbricato di guardiola dotato di acqua, luce, gas; la realizzazione
dell'impianto di illuminazione lungo il perimetro dell'area e la via di accesso
interna principale.
Alla scadenza della concessione l'area rientrerà nella piena disponibilità della Città, completa delle opere suddette e sarà dalla stessa utilizzata come deposito dei materiali lapidei attualmente collocati presso il magazzino all'aperto di via Ravina/via Carcano, la cui rilocalizzazione riveste ora carattere di urgenza in seguito all'inizio dei lavori di realizzazione della nuova sede AMIAT, avvenuto alla fine dello scorso novembre.
Quanto sopra consente anche di
ottemperare agli accordi formalizzati nel 2005 tra Città, AMIAT e GTT che
prevedevano che GTT ampliasse le attività sull'area di corso Brescia 103,
allora occupate da AMIAT, a fronte dello spostamento della sede AMIAT sul sito
occupato dal magazzino delle pietre della Città.
Il vigente Piano Regolatore della Città di Torino destina
l'area oggetto del presente provvedimento a Servizi pubblici "S"
compresi all'interno del Parco Urbano e Fluviale - ambito P33 "Area a
parco del Villaretto", lettera "v - parchi pubblici urbani e
comprensoriali", soggetta alle specifiche prescrizioni riportate agli
articoli 21 e 19 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) di
P.R.G..
Tale area è esterna al perimetro del centro abitato
individuato ai sensi dell'articolo 81 della L.U.R. e s.m.i. ed è soggetta ai
seguenti vincoli, riportati nell'allegato tecnico n. 7 di P.R.G. "Fasce di
rispetto":
- limite di 150 metri relativo alla tangenziale (lato nord), vincolo di P.R.G.;
- limite di 200 metri relativo alla
pubblica discarica.
Gli interventi e gli usi consentiti all'interno di tali
fasce sono rispettivamente riportati all'articolo 27 della Legge Regionale
56/1977 e s.m.i. ed all'articolo 30 delle N.U.E.A..
Le analisi condotte sotto il profilo urbanistico hanno
verificato le specifiche destinazioni d'uso previste dal vigente P.R.G., i
relativi vincoli e l'eventuale assoggettamento a strumenti
urbanistico-ambientali di rango superiore, quali il Piano Territoriale
Regionale (P.T.R.), il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) ed il Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (P.T.C.P.).
In particolare, si ritiene che la proposta di localizzare
il deposito all'aperto dei materiali lapidei della Città non confligga con le
previsioni di pianificazione territoriale regionale e provinciale finalizzate
al miglioramento ed alla tutela della qualità ambientale, nonché alla riduzione
dei consumi delle risorse naturali. Le norme di attuazione del P.T.R. e del
P.T.C.P., infatti, consentono, in via eccezionale, in carenza di localizzazioni
alternative e nel caso di interventi di prevalente interesse collettivo,
destinazioni d'uso diverse negli ambiti classificati "agricoli",
all'interno dei quali rientra l'area in oggetto.
La realizzazione dell'intervento costituisce per l'area
un'occasione di miglioramento in quanto consente una sistemazione adeguata ed
inserita nell'ambiente circostante, permeabile e visivamente poco impattante,
che integra gli spazi aperti dedicati al deposito delle pietre, con spazi
sistemati a verde.
Con riferimento al contesto entro cui
si colloca l'area in parola, si segnala, inoltre, che la stessa è compresa
entro l'ambito dell'intervento programmato dal P.R.U.S.S.T. denominato
"Tangenziale Verde", finalizzato alla creazione di un parco intercomunale
di connessione tra i parchi urbani (Chico Mendez a Borgaro, Pertini a Settimo e
Laghetti Falchera a Torino) e regionali (La Mandria e Parco del Po), con lo
scopo di ricreare un corridoio ecologico che contribuisca a riscattare dal
degrado e dall'inquinamento vaste aree a nord di Torino, a mitigare il rumore e
mettere in contatto gli ambiti naturalistici del torrente Stura con quelli del
Po.
Per quanto attiene l'aspetto
idrogeologico, in conformità alla variante n. 100 al P.R.G. di adeguamento al
Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvata dalla Regione Piemonte
con D.G.R. N. 21-9903 del 27 ottobre 2008, l'immobile in oggetto ricade, come
si evince dall'allegato tecnico n. 3 del P.R.G. "Carta di sintesi della
pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione
urbanistica", nella "Classe I" - Sottoclasse I di pianura (P) -
che comprende aree edificate ed inedificate, non soggette a pericolo di
inondazione né di allagamento. Gli interventi sono di norma consentiti nel
rispetto delle prescrizioni del D.M. del 11 marzo 1988 e del D.M. del 14
gennaio 2008.
Al fine di consentire la
rilocalizzazione del deposito di materiali lapidei presso l'area in oggetto,
che rientra nelle previsioni dell'Amministrazione Comunale e riveste carattere
di pubblica utilità, si rende necessario modificare il P.R.G. vigente,
attraverso una variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, lett.
g) della Legge Urbanistica Regionale, che integri, all'interno dei Servizi
pubblici "S", la destinazione d'uso dell'area vigente (lettera
"v" - aree per parchi pubblici urbani e comprensoriali), con la
lettera "z" - aree per altre attrezzature di interesse generale,
escludendola contestualmente dal parco urbano e fluviale P33, entro cui
attualmente ricade.
Fermo restando che gli usi ammessi nelle porzioni
ricomprese nella fascia di rispetto autostradale e della discarica sono
limitati a quelli di cui all'articolo 27 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i.
e all'articolo 30 delle N.U.E.A., le destinazioni d'uso consentite nelle aree a
servizi pubblici "S", lettera "z" sono le seguenti:
attività di interesse pubblico generale tra le quali rientrano le attrezzature
per la mobilità.
In considerazione della peculiarità dell'area, dei vincoli
su di essa insistenti e della conseguente necessità di garantire la corretta
integrazione dell'intervento in un contesto non edificabile, la variante
prevede, inoltre, di assoggettare l'area a "prescrizioni particolari"
inserendo specifico comma all'articolo 19 "Aree per servizi: generalità"
delle N.U.E.A.. Le specifiche ivi introdotte riguardano in particolare la
consistenza dell'intervento e le modalità attuative e tali indicazioni dovranno
essere rispettate anche qualora sull'area vengano localizzate le attività di
servizio di cui alle lettere "v" e "z" descritte
all'articolo 3 comma 15 delle N.U.E.A. ammesse sull'area, fatto salvo il
carattere precario delle relative strutture.
Il provvedimento in oggetto, classificato come variazione
urbanistica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della Legge Regionale 56/1977 e
s.m.i., è escluso dall'applicazione delle procedure di VAS (D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.) e dall'analisi di compatibilità ambientale (Legge Regionale 40/1998).
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente
comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e
costituisce provvedimento di variazione al P.R.G. vigente ai sensi
dell'articolo 17, comma 8, della Legge Urbanistica Regionale.
Si specifica inoltre che, per quanto attiene la quantità
globale di servizi, per effetto di tutte le varianti parziali (articolo 17,
comma 7, L.U.R.) al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla
data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento di
variazione urbanistica (articolo 17, comma 8, L.U.R.), non sono stati superati
i limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell' articolo 17 della Legge
Urbanistica Regionale.
Nel merito della consistenza qualitativa dei servizi afferenti l'area, occorre peraltro precisare che il P.R.G. vigente classifica tale area a servizi pubblici lettera "v" ai sensi dell'articolo 22 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. "Servizi sociali e attrezzature di interesse generale"; con l'inserimento della tipologia di servizi pubblici lettera "z" è stata introdotta la categoria di servizi individuata dal P.R.G. vigente come "Servizi sociali ed attrezzature di interesse generale oltre alle quantità minime di legge".
Tutto ciò premesso,
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e
s.m.i.;
Dato atto che i pareri
di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla
regolarità tecnica.
Con voti unanimi, espressi in forma palese,
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si
richiamano:
1) di approvare
la variazione al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo
17, comma 8, lettera g) della L.U.R., concernente l'area compresa tra strada
del Francese, via Bellacomba e la Tangenziale (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.
L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
F.to Viano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE COORDINATORE
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
F.to
Gilardi
per IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
F.to Gilardi
Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Non partecipa al voto il Consigliere Scanderebech Federica.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Bonino Gian Luigi, Bussola Cristiano, Cantore Daniele, Carossa Mario, Furnari Raffaella, Galasso Ennio Lucio, Ghiglia Agostino e Tronzano Andrea.
Esprimono voto favorevole, oltre al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Gallo Domenico, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.
Al termine della
votazione il Presidente proclama il seguente risultato:
PRESENTI 30
Si astengono, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe, i Consiglieri Cassano Luca, Ferrante Antonio, Lonero Giuseppe e Silvestrini Maria Teresa.
ASTENUTI 5
VOTANTI 25
VOTI FAVOREVOLI 25
VOTI CONTRARI /
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Non partecipano al voto i Consiglieri Lonero Giuseppe e Scanderebech Federica.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Bonino Gian Luigi, Bussola Cristiano, Cantore Daniele, Carossa Mario, Furnari Raffaella, Galasso Ennio Lucio, Ghiglia Agostino, Trombini Claudio e Tronzano Andrea.
Esprimono voto favorevole, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe ed al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Gallo Domenico, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Tedesco Giuliana, Troiano Dario e Zanolini Carlo.
Il Presidente dichiara non concessa l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:
PRESENTI 28
Si astengono i Consiglieri Cassano Luca, Ferrante Antonio e Silvestrini Maria Teresa.
ASTENUTI 3
VOTANTI 25
VOTI FAVOREVOLI 25
VOTI CONTRARI /
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Castronovo