Divisione Servizi Tributari e Catasto
Segreteria
Divisione Servizi Tributari e Catasto
n. ord. 86
2010 03111/013
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 GIUGNO 2010
(proposta dalla G.C. 1 giugno 2010)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BRUNO Giuseppe Maurizio BUSSOLA Cristiano CALGARO Marco CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FURNARI Raffaella GALASSO Ennio Lucio |
GALLO Domenico GALLO Stefano GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In
totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 45 presenti, nonché gli Assessori:
DEALESSANDRI Tommaso - FERRARIS Giovanni Maria - LEVI Marta - MANGONE Domenico
- PASSONI Gianguido - TRICARICO Roberto.
Risultano assenti i
Consiglieri: BONINO Gian Luigi - CANTORE Daniele - COPPOLA Michele - GANDOLFO
Salvatore - GOFFI Alberto - RAVELLO Roberto Sergio.
Con la partecipazione del Vicesegretario Generale PICCOLINI
dr.ssa Carla.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE D.LGS. 446/1997. MODIFICHE.
Proposta dell'Assessore Passoni, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.
Rifacendosi a quanto
affermato nella relazione tecnica presentata in occasione della conversione in
legge del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, si può sostenere che
l'eliminazione dell'obbligo di prestare garanzia fideiussoria comporta per
l'ente impositore la possibilità di incassare, seppure con gradualità, importi
il cui recupero coattivo, altrimenti, condurrebbe spesso al fallimento
dell'azienda e, quindi, alla sostanziale inesigibilità del credito.
La norma, essendo
riferita alla riscossione mediante ruolo delle imposte sul reddito, non trova immediata
applicazione alle entrate tributarie dell'ente locale. Pur tuttavia la ratio
sottostante ne può legittimare l'estensione alla disciplina dell'attività di
riscossione dei tributi comunali.
Per correlazione viene
eliminata l'espressa deroga all'assoggettamento a forme di garanzie previsto
per le rateazioni concesse a persone giuridiche pubbliche.
Si precisa che la
modifica regolamentare proposta non incide sul bilancio per l'anno 2010
approvato dal Consiglio Comunale in data 17 maggio 2010 (deliberazione mecc.
2010 01785/024) e gode ancora della possibilità di dispiegare i propri effetti
nell'anno in corso ai sensi dell'articolo 53, comma 16, Legge 388/2000, stante
l'ulteriore proroga del termine ultimo di approvazione del bilancio avvenuta
con D.M. 29 aprile 2010 (Ministro dell'Interno) pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2010.
Per facilitare
l'individuazione delle proposte di modifica al presente Regolamento si allega
una tabella che presenta il testo del solo articolo oggetto di revisione del
Regolamento vigente (colonna di sinistra) raffrontato con quello di cui si
propone l'approvazione (colonna di destra): in quest'ultimo sono evidenziate in
neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni e le
modifiche compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).
Nell'articolo 21 "Dilazione, sospensione e rateazione del
pagamento": il comma 7 è abrogato.
Ai sensi dell'articolo 43, del Regolamento sul Decentramento,
sono stati richiesti, in data 3 giugno 2010, i pareri alle Circoscrizioni con
il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole la
Circoscrizione 6 (all 2 -
);
- le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 non hanno espresso parere (non pervenuto).
Tutto ciò premesso,
Dato
atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di dare atto che il presente Regolamento,
così come modificato, verrà trasmesso al Ministero delle Finanze ai sensi
dell'articolo 52, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 e nella circolare 29 dicembre
2000 n. 241/E dello stesso Ministero;
3) di dare atto che lo stesso entrerà in vigore, per le parti modificate, dal 1 gennaio 2010.
E
AI TRIBUTI
F.to
Passoni
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRETTORE DELLA DIVISIONE
SERVIZI
TRIBUTARI E CATASTO
F.to
Riganti
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità contabile.
per
IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE
FINANZIARIE
Il
Dirigente Delegato
F.to
Tornoni
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Non partecipano al voto i Consiglieri Galasso Ennio Lucio, Lonero Giuseppe e Scanderebech Federica.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, oltre al Vicepresidente Ventriglia Ferdinando, oltre al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Angeleri Antonello, Bussola Cristiano, Carossa Mario, Cassano Luca, Furnari Raffaella, Ghiglia Agostino, Lospinuso Rocco, Mauro Massimo, Porcino Gaetano, Salti Tiziana e Tronzano Andrea.
Esprimono voto favorevole, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe, i Consiglieri Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferrante Antonio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.
Al termine
della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:
PRESENTI E VOTANTI 29
VOTI FAVOREVOLI 29
VOTI CONTRARI /
Per l'esito della votazione che precede il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Piccolini
IL PRESIDENTE
Castronovo
Allegato 1
REGOLAMENTO DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE DEL COMUNE DI TORINO
D.LGS. 446/1997
TITOLO IV - ATTIVITA' DI
RISCOSSIONE
ARTICOLO 21 - Dilazione,
sospensione e rateazione del pagamento.
1. Con deliberazione della giunta Comunale, i termini ordinari di
versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per
tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi
calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione
medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal
Dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento
delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione ed
accertamento, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per
accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute,
secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di
ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti
dall'articolo 14 del presente Regolamento (20), oltre al rimborso delle spese.
Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore
della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di
intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione da
trasmettere con scadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa di
entrata.
3. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla
richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
- quando è iniziata la procedura esecutiva
coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo
amministrativo;
- quando il richiedente risulta moroso
relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- se l'importo complessivamente dovuto è
inferiore ad Euro 300,00.
5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni, se
l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad Euro 7.000,00 ed i cinque
anni, se superiore.
6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad
Euro 50,00.
7. (soppresso)
8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze
stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal
beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili
tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione.
9. (soppresso).