Atto n. 55
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO -
PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta
ordinaria del
24 MAGGIO 2010
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18,
oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO
Valentina, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio,
CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano,
FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano, FARANO Nicola, MAFFEI
Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, RABELLINO Renzo, Davide TROIANO, VALLE
Mauro.
In totale n. 21 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri: BOSSO Giovanni, D’ACUNTO
Angelo, MARRONE Maurizio, PUGLISI Ettore.
Con l'assistenza del
Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:
PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD
OGGETTO: MISURE PER LA RIDUZIONE PROGRESSIVA DELLA DISTRIBUZIONE AI CONSUMATORI
DEGLI "SHOPPER" CON MANICO "A CANOTTIERA" NON BIODEGRABILI PER L'ASPORTO DELLE
MERCI. INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 10 BIS AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
URBANA
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REG. DEC.) AVENTE AD OGGETTO:
"MISURE PER LA RIDUZIONE PROGRESSIVA DELLA DISTRIBUZIONE AI CONSUMATORI DEGLI
"SHOPPER" CON MANICO "A CANOTTIERA" NON BIODEGRADABILI PER L'ASPORTO DELLE
MERCI. INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 10 BIS AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
URBANA.
Il Presidente Guido
Alunno, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Paolo Cavallari,
riferisce.
Premesso che :
- in accordo ai principi di prevenzione, riduzione e riutilizzo, contenuti
nella normativa comunitaria e nazionale, risulta opportuno adottare ogni azione
possibile per salvaguardare l'ambiente;
- tra le azioni possibili per il fine di cui al punto precedente, rientra il
dettato della norma tecnica UNI EN 13432, promossa dall'Unione Europea e
finalizzata al definitivo divieto della commercializzazione di sacchi non
biodegradabili per l’asporto delle merci;
- il TU Ambientale (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) agli articoli 179 e 180
richiama i principi di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e,
all'articolo 181, il concetto di riduzione dello smaltimento finale attraverso
forme di riutilizzo e reimpiego;
- la Legge Finanziaria per l'anno 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296),
traendo spunto dalla citata norma tecnica europea, prevede a partire dall'anno
2007 un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione
della commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i
criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a
livello comunitario, non risultino biodegradabili. Il suddetto programma doveva
essere definito dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il
Ministro per l'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali da adottare entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore della richiamata Legge Finanziaria per
l'anno 2007, al fine di individuare le misure da introdurre progressivamente
nell'ordinamento interno per giungere al definitivo divieto a decorrere dal 1
gennaio 2010;
- la Legge 3 agosto 2009, n. 102 (di conversione del D.L. n. 78 del 1 luglio
2009) ha prorogato il termine di cui al punto precedente al 1° gennaio
2011;
- recependo i criteri della normativa europea e nazionale, l’articolo 4,
comma 1, del Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti prevede che “Le
autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie
attribuzioni e con l'eventuale concorso del Gestore del Servizio, iniziative
dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della
produzione e della pericolosità dei rifiuti”;
- il Regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti, inoltre, prevede
all'articolo 5, che ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani, la
Città di Torino si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento
finale dei rifiuti attraverso il reimpiego ed il riciclaggio.
Dato atto che:
- ogni anno, in Italia, vengono distribuite agli utilizzatori finali
quantità esorbitanti di shopper non biodegradabili per l'asporto delle
merci e la loro produzione, in peso, si attesta su 260.000 tonnellate (di
polietilene - PE), di cui il 28% circa diventa rifiuto;
- se un barile di petrolio pesa circa 135 kg., uno shopper pesa circa 7 gr. e
con un barile di petrolio si producono fino a 1.345 shopper non biodegradabili
(in PE), ciò significa che, per produrre 100 shopper, servono
all’incirca 10 kg. di petrolio, a fronte di 0,5 kg. di mais ed 1 kg. di
olio di girasole per la stessa quantità;
- se la produzione di shopper in PE è di 260.000 ton/anno (260.000.000
kg. di polietilene), ne deriva che per far fronte al fabbisogno annuale
nazionale si consumano fino ad oltre 27.000.000 di barili di petrolio;
- i rifiuti solidi urbani (RSU), non recuperabili, della Città di
Torino, sono abitualmente conferiti nei relativi cassonetti, e successivamente
deposti in discarica, all'interno di sacchetti in polietilene (PE) dotati di
manici e del tipo cosiddetto “a canottiera”, comunemente denominati
“shopper”;
- l’utilizzo massiccio di tali “shopper” quali contenitori
per l’asporto delle merci, ne determina un uso altrettanto massiccio come
contenitori dei rifiuti solidi urbani (RSU) non recuperabili e, data la loro
particolare conformazione, con manici (che si prestano a fungere da legacci per
il medesimo shopper), il volume medio inferiore ai 30 lt. ed il particolare
polimero con cui sono prodotti (indicato con la sigla PE e con un numero di
riferimento, in funzione dello spessore del film plastico utilizzato per la
produzione), che li rende particolarmente resistenti ed elastici, e ne consente
un abbandono nell’ambiente particolarmente semplice, al di fuori degli
appositi bidoni e cassonetti atti a contenerli;
- l'abbandono indiscriminato di tali “shopper” nell'ambiente
terrestre, fluviale e lacuale, sia come contenitori di rifiuti solidi urbani,
sia come contenitori vuoti, determina costi di bonifica ingenti in capo alle
singole Amministrazioni competenti, nonché un potenziale danno ambientale
difficile da affrontare e, in taluni casi, impossibile da debellare anche nel
lungo periodo;
Atteso che:
- l’utilizzo di “shopper” biodegradabili in luogo di quelli
attualmente utilizzati, in polietilene (PE), determinerebbe una miglior
conduzione dell'impianto di interramento controllato, se non dal punto di vista
volumetrico specifico (il volume di uno shopper biodegradabile è
pressoché uguale a quello di uno in polietilene), da quello del volume
“processato” (la compattazione meccanica degli “shopper
bio” comporta un minor volume a fine processo rispetto a quanto accadrebbe
con gli shopper in polietilene, in quanto più resistenti) e, una minor
percentuale residuale di polietilene nell'ammasso di rifiuti
collassati;
- l’articolo 183, comma 1, lett f) del TU Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.), così come novellato dall'articolo 2 del D.Lgs. 4/2008, ripropone
la definizione di raccolta differenziata della frazione organica come segue:
“La frazione organica umida è raccolta separatamente o con
contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili
certificati”;
- l'impianto di Amiat di Borgaro Torinese, che è quello ove viene
attualmente conferita tutta la frazione organica umida della Città di
Torino, è tecnologicamente attrezzato per ricevere anche sacchi in
polietilene tuttavia la loro sostituzione a favore di shopper compostabili,
determinerebbe una miglior qualità del processo di compostaggio e,
soprattutto, il rispetto in senso stretto del dettato normativo di cui
all'articolo 183 del TU Ambientale;
Osservato che:
La
Città di Torino ha già messo in atto delle azioni politiche ed
amministrative finalizzate a introdurre i sacchetti compostabili in sostituzione
di quelli di polietilene ed invero:
- nell’ottica del rispetto di quanto enunciato all'articolo 183 del TU
Ambientale ed a carattere educativo, la partecipata AMIAT S.p.A., all'atto
dell'internalizzazione nei cortili della raccolta differenziata (secondo il
programma definito dalla Città), consegna a tutte le famiglie coinvolte,
una dotazione iniziale di 50 sacchi compostabili per la raccolta della frazione
organica umida;
- le locali Associazioni di Categoria hanno sottoscritto con la Città
nel novembre 2009 un Protocollo di Intesa, teso ad avviare da subito un
programma sperimentale di progressiva diffusione della buona pratica del non
utilizzo di sacchetti (ossia dei cosiddetti “shopper” con manico
“a canottiera”) non biodegradabili per l'asporto delle merci, in
coerenza con i contenuti della norma tecnica UNI EN 13432 promossa dall'Unione
Europea e con il dettato della Legge Finanziaria per l'anno 2007 (n. 296 del 27
dicembre 2006);
- il suddetto Protocollo d’Intesa è stato approvato con
deliberazione della Giunta Comunale del 24 novembre 2009 (mecc. 2009
08005/112);
- il citato Protocollo di Intesa si è anche posto l'obiettivo, a far
data da aprile 2010, di vietare agli esercizi commerciali, artigianali e di
somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio
comunale, in sede fissa o su area pubblica, nonché ai produttori agricoli
che effettuano l'attività di vendita al dettaglio sui mercati cittadini,
la distribuzione, per l'asporto delle merci, ai consumatori, sia a titolo
gratuito sia a titolo oneroso, di sacchetti (ossia dei cosiddetti
“shopper” con manico “a canottiera”) che non rispondano,
ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate
a livello comunitario, salvo esaurimento delle scorte.
Rilevato
che:
- la misura che si intende introdurre appare in linea con gli obiettivi posti
dagli articoli 4 e 5 del Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti ed
inoltre non può ritenersi in contrasto con le disposizioni della Legge 27
dicembre 2006 n. 296, articolo 1, commi 1129 e 1130, come modificata dal D.L. n.
78 del 1 luglio 2009 convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102. Quanto sopra si
riscontra in particolare in quanto le disposizioni richiamate hanno lo scopo di
introdurre il divieto definitivo della commercializzazione degli shopper non
biodegradabili, a partire dal 1 gennaio 2011, non escludendo, pertanto, la
possibilità di mettere in atto delle azioni propedeutiche. Anzi, il dato
letterale e lo stesso contenuto delle norme richiamate indicano la
necessità di mettere in atto delle azioni progressive finalizzate al
raggiungimento del risultato sopra illustrato. Il divieto che si vuole
introdurre è certamente configurabile come una azione progressiva, sia
dal punto di vista oggettivo, in quanto non riguarda la totalità dei
sacchetti in polietilene, ma solo quelli cosiddetti “shopper” con
manico “a canottiera”, che dal punto di vista soggettivo, atteso che
esso afferisce alla sola distribuzione posta in essere dagli esercizi
commerciali ed infine non riguarda l'intero segmento della commercializzazione,
bensì solo l'aspetto della distribuzione finale rivolta al consumatore.
In assenza dei programmi ministeriali che avrebbero dovuto definire un percorso
che avrebbe dovuto portare alla progressiva riduzione della produzione dei
sacchetti non biodegradabili per giungere al definitivo divieto alla data del 1
gennaio 2011, appare senz'altro legittimo l'intervento del Comune di Torino che
esercitando le funzioni già previste all'articolo 4 del Regolamento
Comunale per la Gestione dei Rifiuti intende introdurre il divieto di
distribuzione dei sacchetti cosiddetti “shopper” con manico “a
canottiera” non biodegradabili da parte delle attività commerciali
nei confronti dei consumatori per l'asporto delle merci;
- la materia della tutela dell'ambiente è riservata dalla Costituzione
alla competenza legislativa statale per la definizione dei livelli minimi non
derogabili: pertanto gli interventi e le azioni posti in essere dalle pubbliche
amministrazioni che non riducono il grado di tutela minima ed inderogabile
stabilita dal Legislatore, sono senz'altro conformi al dettato costituzionale e
nel caso di specie il divieto che si vuole introdurre predispone certamente un
grado di tutela dell'ambiente che non deroga ai livelli minimi sopra
descritti;
- pertanto, la Civica Amministrazione intende introdurre l'articolo 10 bis
del Regolamento di Polizia Urbana nel tenore che segue:
“Divieto di distribuzione di sacchetti non
biodegradabili per l'asporto delle merci
- Gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e
bevande, esercenti attività sul territorio comunale, in sede fissa o su
area pubblica, nonché i produttori agricoli che effettuano
l'attività di vendita al dettaglio sui mercati cittadini, non possono
distribuire, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, ai
consumatori per l'asporto delle merci, sacchetti (cosiddetti
“shopper” con manico “a canottiera”) non biodegradabili
che non rispondano, preferibilmente, ai criteri fissati dalla normativa
comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, salvo
esaurimento delle scorte acquistate in precedenza”.
Ai
sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente
proposta di deliberazione viene trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione
del parere di competenza.
Alla luce di quanto sopra, il Dirigente del
Corpo di Polizia Municipale – Ufficio Bilancio Gestione Finanziaria, con
lettera in data 13 aprile 2010, n. prot. 37886, ha trasmesso copia della
proposta di deliberazione con la quale si intende approvare la modifica al
Regolamento di Polizia Urbana.
Nell’ambito delle competenze riservate
dal Regolamento del Decentramento, ai sensi dell’art. 43, è
pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza,
in merito alla proposta di deliberazione in argomento.
La I^, III^ e VI^
Commissione, competenti per materia, hanno esaminato, in seduta congiunta, la
proposta di deliberazione avente ad oggetto la modifica del Regolamento di
Polizia Urbana nella seduta del 13 maggio 2010.
Tutto ciò
premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art.54 dello Statuto;
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il
quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è
obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed
all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e
s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere parere favorevole alla modifica del Regolamento di Polizia
Urbana mediante l’inserimento del nuovo articolo 10 bis di seguito
riportato:
“Divieto di distribuzione di sacchetti non
biodegradabili per l'asporto delle merci
- Gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e
bevande, esercenti attività sul territorio comunale, in sede fissa o su
area pubblica, nonché i produttori agricoli che effettuano
l'attività di vendita al dettaglio sui mercati cittadini, non possono
distribuire, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, ai
consumatori per l'asporto delle merci, sacchetti (cosiddetti "shopper" con
manico "a canottiera") non biodegradabili che non rispondano, preferibilmente,
ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate
a livello comunitario, salvo esaurimento delle scorte acquistate in
precedenza.”.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Lazzarini,
Lavecchia, per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono
19.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 19
VOTANTI: 19
VOTI
FAVOREVOLI: 19
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla modifica del Regolamento di
Polizia Urbana mediante l’inserimento del nuovo articolo 10 bis di seguito
riportato:
“Divieto di distribuzione di sacchetti non
biodegradabili per l'asporto delle merci
Gli esercizi commerciali,
artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività
sul territorio comunale, in sede fissa o su area pubblica, nonché i
produttori agricoli che effettuano l'attività di vendita al dettaglio sui
mercati cittadini, non possono distribuire, né a titolo gratuito,
né a titolo oneroso, ai consumatori per l'asporto delle merci, sacchetti
(cosiddetti "shopper" con manico "a canottiera") non biodegradabili che non
rispondano, preferibilmente, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e
dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, salvo esaurimento delle
scorte acquistate in precedenza.”.