Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n.
ord. 124
2010 02469/009
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27
SETTEMBRE 2010
(proposta dalla G.C. 11 maggio 2010)
Convocato
il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del
Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco
CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BRUNO Giuseppe Maurizio BUSSOLA Cristiano CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino FERRANTE Antonio FURNARI Raffaella GALASSO Ennio Lucio |
GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente
ed il Sindaco, n. 45 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - BORGOGNO
Giuseppe - CURTI Ilda - LEVI Marta - MANGONE Domenico - VIANO Mario.
Risultano assenti i
Consiglieri: CALGARO Marco - COPPOLA Michele - CUTULI Salvatore - GOFFI Alberto
- LEVI-MONTALCINI Piera - RAVELLO Roberto Sergio.
Con la partecipazione del Segretario Generale Reggente
PICCOLINI dr.ssa Carla.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: REALIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI DI OPERE A
SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE. MODALITA' DI CALCOLO DEGLI ONERI DI
URBANIZZAZIONE. ADEGUAMENTO CONVENZIONI URBANISTICHE A SEGUITO DEL D.LGS.
152/2008. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.
Tale alternativa ha consentito, in tempi relativamente
brevi e nell'interesse della collettività, la realizzazione di opere ed
infrastrutture di pubblica utilità, indispensabili per l'organizzazione e la
funzionalità urbanistica della città, con modalità di esecuzione tipiche delle
opere pubbliche.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 16
aprile 2008 (mecc. 2007 02672/009), la Città ha provveduto, tra l'altro, a
modificare la regolamentazione relativa alla realizzazione diretta delle opere
di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti da parte dei
soggetti attuatori, rendendola coerente con il quadro normativo sopravvenuto ed
adeguandone taluni contenuti alla luce delle esigenze emerse in sede
applicativa.
1. Preliminarmente si richiamano di seguito le novità
normative intervenute in tema di realizzazione delle opere a scomputo degli
oneri, in passato disciplinato dall'articolo 2, comma 5, della Legge 109/1994 e
s.m.i..
Il D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici)
ed il successivo D.Lgs. 113/2007 introducevano la possibilità, per le sole
opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria,
che il privato titolare del permesso di costruire potesse eseguire direttamente
le opere funzionalmente connesse al singolo intervento edilizio, trattandosi di
urbanizzazioni primarie funzionalmente inscindibili dall'intervento edilizio, senza
le quali lo stesso non avrebbe avuto i requisiti minimi per l'agibilità sotto
il profilo urbanistico-edilizio.
Per la realizzazione a scomputo delle opere di
urbanizzazione primaria di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e
delle opere di urbanizzazione secondaria, veniva invece introdotto l'obbligo di
espletare apposita gara pubblica, indetta dalla Città oppure dagli stessi
privati titolari del permesso di costruire che intendevano assumere
l'esecuzione delle suddette opere, con i sistemi di aggiudicazione previsti dal
D.Lgs. n.163/2006. Qualora i privati avessero operato in veste di
"stazione appaltante", avrebbero potuto eventualmente esercitare il
diritto di prelazione nei confronti degli aggiudicatari, corrispondendo loro il
3% del valore dell'appalto aggiudicato.
Successivamente alla deliberazione n. 43 del Consiglio
Comunale del 16 aprile 2008 (mecc. 2007 02672/009) è intervenuto il D.Lgs. n.
152/2008 (c.d. terzo decreto correttivo al Codice Appalti), entrato in vigore
il 17 ottobre 2008, che ha provveduto, tra l'altro, a modificare gli articoli
del Codice dei Contratti relativi alla realizzazione delle opere a scomputo,
superando la distinzione tra opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che
oggi risultano ricondotte sotto la medesima disciplina. Tutte le opere, a
prescindere dal loro importo (inferiore, pari o superiore alla soglia
comunitaria) sono, pertanto, ricondotte al Codice dei Contratti e distinte
unicamente sotto il profilo della procedura applicabile in base al relativo
importo.
Posto che ora non esiste più, per il privato, alcuna
possibilità di eseguire in proprio le opere di urbanizzazione a scomputo degli
oneri e che è stata eliminata la procedura del promotore con diritto di
prelazione, le opere di urbanizzazione potranno essere realizzate
esclusivamente subordinatamente all'esito di apposita procedura di evidenza
pubblica, espletata dall'operatore privato titolare del permesso di costruire
ovvero dal Comune, secondo le modalità di seguito specificate.
E' stato, infine, abrogato l'obbligo per gli uffici tecnici
dei Comuni di trasmettere alle competenti Procure Regionali della Corte dei
Conti tutta la documentazione relativa alle opere di urbanizzazione da
realizzarsi a scomputo degli oneri, in coerenza con i principi generali di
trasparenza, libera concorrenza e parità di trattamento valorizzati nel c.d.
terzo decreto correttivo.
In relazione a quanto sopra, la Città, con apposita
deliberazione della Giunta Comunale del 3 marzo 2009 (mecc. 2009 01057/009), ha
provveduto in primo luogo a regolamentare la fase transitoria, nonché le
modalità per l'esecuzione di opere da realizzarsi con oneri aggiuntivi privati
a titolo di liberalità, che continuano a non essere soggette alla disciplina
prevista dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo quanto già precedentemente
previsto nella deliberazione n. 43 del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008
(mecc. 2007 02672/009).
La citata deliberazione della Giunta Comunale del 3 marzo
2009 (mecc. 2009 01057/009) precisa che le opere di urbanizzazione possono
essere eseguite direttamente dal soggetto attuatore privato o da un operatore
economico di sua libera individuazione se, in data antecedente al 17 ottobre
2008, oltre all'avvenuta stipulazione della convenzione, sia già stato approvato
dalla Città il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, ovvero sia già
stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio riferito all'intervento
privato. In assenza di tali condizioni, dovrà applicarsi la nuova normativa
attivando la procedura di evidenza pubblica di cui sopra.
In data 16 luglio 2009 è stata emanata la determinazione
dell'Autorità di Vigilanza n. 7, nella quale vengono forniti chiarimenti
interpretativi rispetto ai numerosi dubbi che l'entrata in vigore del terzo
decreto correttivo aveva sollevato.
A seguito delle intervenute modifiche legislative, anche
alla luce della sopracitata determinazione dell'Autorità di Vigilanza, occorre
ora rivedere la deliberazione del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008 (mecc.
2007 02672/009) e la deliberazione della Giunta Comunale del 3 marzo 2009
(mecc. 2009 01057/009), onde procedere ad adeguare ulteriormente le future
convenzioni urbanistiche, nonché integrare gli impegni assunti successivamente
al 17 ottobre 2008 con apposito atto unilaterale d'obbligo volto a recepire le
indicazioni di cui al presente provvedimento limitatamente alle prescrizioni
contenute al successivo punto 2 relativo alle procedure da adottare, fermo
restando il valore delle opere definito nelle convenzioni già approvate dal
Consiglio Comunale.
Con riguardo alle opere di urbanizzazione di valore
inferiore alla soglia comunitaria previste dalle convenzioni urbanistiche
stipulate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2008, già disciplinate
con deliberazione della Giunta Comunale del 3 marzo 2009 (mecc. 2009
01057/009), si ritiene, in linea con le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza,
di applicare la disciplina previgente al suddetto decreto correttivo ancorché
non siano stati ancora rilasciati i relativi titoli abilitativi edilizi, ovvero
approvati i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione. I privati
potranno dunque realizzare direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo
degli oneri, purché la convenzione urbanistica sia stata sottoscritta in data
anteriore al 17 ottobre 2008.
Le convenzioni urbanistiche stipulate successivamente al 17
ottobre 2008 dovranno invece essere adeguate al D.Lgs. 152/2008. In
particolare, per quanto concerne le opere di urbanizzazione di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria, la relativa realizzazione potrà,
alternativamente, avvenire mediante:
- impresa selezionata
dall'operatore privato titolare del permesso di costruire edilizio, mediante
procedura ad evidenza pubblica (aperta o ristretta) ai sensi del combinato disposto
degli articoli 32, comma 1, lettera g) primo periodo e 55, commi 5 o 6 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- impresa selezionata
dal Comune mediante procedura di evidenza pubblica (aperta o ristretta), su
impulso progettuale dell'operatore privato, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 32, comma 1, lettera g) secondo periodo 55 commi 5 o 6 e 53,
comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Per quanto concerne le opere di urbanizzazione di importo
inferiore alla soglia comunitaria,
la relativa realizzazione
potrà, alternativamente, avvenire mediante:
- impresa selezionata
dall'operatore privato titolare del permesso di costruire edilizio, sulla
scorta di una procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli
articoli 57, comma 6 e 122, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con invito
rivolto ad almeno 5 imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40
del Codice dei Contratti, adeguati in relazione alle categorie ed agli importi
dei lavori da eseguire;
- impresa selezionata
dal Comune sulla scorta di una procedura negoziata ai sensi del combinato
disposto degli articoli 57, comma 6 e 122, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., o mediante procedura aperta, secondo i principi generali del decreto
sopraccitato.
La scelta tra le citate alternative dovrà essere indicata
nella convenzione urbanistica approvata contestualmente allo strumento
urbanistico attuativo unitamente al relativo progetto preliminare delle opere
di urbanizzazione.
Per quanto riguarda l'individuazione della soglia comunitaria
di valore, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 21
febbraio 2008 (C-412/2004), l'importo di stima che deve essere considerato è
rappresentato dal valore globale dei differenti lavori, sommando i valori dei
diversi lotti, qualora le opere da realizzare siano suddivise in lotti, fatta
salva l'applicazione della regola prevista dall'articolo 29, comma 7, lettera
c) del Codice. Devono dunque essere cumulativamente considerati tutti i lavori
di urbanizzazione primaria e secondaria, anche se appartenenti a diversi lotti,
la cui esecuzione è in capo al singolo titolare del permesso di costruire.
Rimane comunque possibile, ove esigenze temporali o tecniche lo richiedano,
l'effettuazione di distinte gare d'appalto, fermo restando che la normativa di
riferimento è individuata in base all'importo complessivo delle opere da
appaltarsi. Si deve tenere presente, inoltre, che l'articolo 29, comma 4, vieta
il frazionamento dell'appalto solo laddove lo stesso sia artificiosamente finalizzato
ad evitare l'applicazione delle norme comunitarie.
Il valore complessivo delle opere di urbanizzazione da
realizzare sarà determinato utilizzando il vigente prezziario della Regione
Piemonte; a questo valore verrà quindi applicato, in via convenzionale, un
"coefficiente di riduzione" pari al 20%: tale ultimo importo
costituirà il valore effettivo di riconoscimento delle opere a scomputo.
Il coefficiente suindicato tiene anche conto della normale
incidenza delle spese tecniche per progettazione, validazione del progetto,
gara, direzione lavori e collaudo, poste a carico del soggetto proponente.
Muovendo dal presupposto che il privato adempie all'obbligo
dal pagamento degli oneri di urbanizzazione dovuti eseguendo la diversa
prestazione della realizzazione delle opere, gli eventuali ribassi del prezzo a
base d'asta ottenuti in sede di gara rimarranno nella disponibilità del
privato, così come eventuali costi aggiuntivi saranno posti a carico dello
stesso secondo una "logica di rischio imprenditoriale", in linea con
le disposizioni dell'Autorità di Vigilanza (determinazione n. 7/2009).
La convenzione urbanistica o l'atto unilaterale d'obbligo
definiranno altresì gli obblighi, le responsabilità contrattuali ed i termini
relativi all'elaborazione del progetto, all'esecuzione delle opere, in stretta
correlazione con l'attuazione delle varie fasi della trasformazione
urbanistica, le penali derivanti da eventuali inadempimenti nonché le modalità
con cui revocare al proponente la possibilità di realizzare le opere di
urbanizzazione a scomputo.
La convenzione urbanistica o l'atto unilaterale d'obbligo
dovranno essere corredati da idonea polizza fideiussoria a garanzia degli
adempimenti.
In merito alla
progettazione delle eventuali opere realizzate dal privato a scomputo di oneri
di urbanizzazione, si conferma quanto previsto dalla deliberazione del
Consiglio Comunale del 16 aprile 2008 (mecc. 2007 02672/009), ovvero di
procedere all'approvazione del progetto preliminare delle opere di
urbanizzazione contestualmente all'approvazione dello strumento urbanistico
consentendo, in tal modo, al Consiglio Comunale di pronunciarsi su un elaborato
progettuale di maggior dettaglio e definizione rispetto al progetto di massima.
A garanzia del rispetto delle modalità di realizzazione
delle opere stabilite in convenzione urbanistica, la stessa dovrà prevedere
adeguate fideiussioni a copertura del valore delle opere stesse, incrementate
del 10%, da incamerarsi in caso di inadempimento.
2. Ai fini dell'esecuzione dei lavori relativi alle opere
di urbanizzazione a scomputo degli oneri il soggetto privato, proponente lo
strumento urbanistico attuativo o titolare del permesso di costruire, dovrà in
particolare attenersi alle seguenti prescrizioni:
Progettazione e quadro
economico delle opere - criteri per la determinazione del valore di scomputo
La progettazione delle opere di urbanizzazione da
realizzarsi a scomputo degli oneri, la direzione dei lavori, il coordinamento
della sicurezza, il collaudo, indicati come "spese tecniche", si
intendono a totale carico del privato e non sono, pertanto, riconosciute a
scomputo degli oneri.
La progettazione preliminare ed esecutiva delle opere
pubbliche a scomputo totale o parziale degli oneri deve essere elaborata, a
cura, spese e nella esclusiva responsabilità della parte privata, secondo le
vigenti norme e nel rispetto dei regolamenti assunti dalla Città.
La progettazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
dovrà ulteriormente rispettare quanto previsto nella convenzione urbanistica.
La distinzione fra le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria è prevista dall'articolo 16, commi 7, 7bis ed 8 del Testo Unico n.
380/2001:
- interventi di urbanizzazione
primaria: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete
idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica
illuminazione, spazi di verde attrezzato, compresi cavedi multiservizi e
cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;
- interventi di
urbanizzazione secondaria: asili nido e scuole materne, scuole d'obbligo nonché
strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di
quartiere, delegazioni comunali, chiese ed altri edifici religiosi, impianti
sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature
culturali e sanitarie (queste ultime ricomprendenti le opere, le costruzioni e
gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei
rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree
inquinate).
La Città di Torino ha comunque definito limiti alla
scomputabilità delle citate opere. Non si considerano scomputabili gli
allacciamenti alla rete pubblica di qualsiasi natura di esclusivo interesse
privato ed i costi relativi alla rete ed ai sistemi di distribuzione di energia
elettrica, telefono e gas che le Società erogatrici addebiteranno direttamente
agli utenti privati. Viceversa é ammissibile lo scomputo delle spese di
allacciamento, qualora le stesse afferiscano all'opera che diverrà pubblica.
Le cabine di trasformazione dell'energia elettrica di nuova
realizzazione dovranno essere progettate e realizzate all'interno della
superficie fondiaria che rimarrà di proprietà privata: esse non saranno
scomputabili. Nel caso in cui tali cabine siano di uso promiscuo pubblico e
privato, sarà possibile realizzarle su area pubblica e scomputarne il valore in
misura percentuale.
Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile collocare le
cabine di uso privato sulle aree private, dovrà prevedersi, a fronte
dell'occupazione dell'area pubblica, la corresponsione del canone dovuto
(COSAP), o comunque una regolamentazione dell'utilizzo dell'area destinata a
servizi pubblici occupata dalla cabina (deliberazione della Giunta Comunale
mecc. 2002 00100/09).
Le demolizioni e le bonifiche non sono ammesse a scomputo
ai sensi dell'articolo 28 N.U.E.A., nonostante ne sia ammessa la scomputabilità
nel Testo Unico n. 380/2001 e s.m.i.. E' però indispensabile distinguere la
"demolizione integrale" quale operazione tesa a consegnare un'area
nuda, che non viene considerata a scomputo, dalla voce "demolizione
puntuale" e/o parziale quale voce integrante di una ristrutturazione di un
edificio da cedere, che può essere scomputata.
La valutazione delle opere di urbanizzazione da realizzare
e del loro importo, individuate attraverso il progetto preliminare redatto
secondo le prescrizioni in materia di lavori pubblici, va effettuata attraverso
una stima analitica degli interventi necessari per urbanizzare l'area oggetto
della trasformazione urbanistica.
Il costo delle opere di urbanizzazione da eseguire a
scomputo degli oneri o in aree assoggettate all'uso pubblico o a cura e spese
dei soggetti proponenti, da effettuarsi con l'applicazione dei prezzi unitari
dell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte vigente al momento della redazione
del progetto esecutivo, come adottato da apposita deliberazione
dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere valutato sulla base di elaborati
grafici che consentano una precisa indicazione delle caratteristiche
tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare a scomputo
degli oneri.
Rispetto al computo metrico estimativo delle opere a
scomputo degli oneri contenuto nel progetto preliminare, l'importo previsto in
sede di progetto esecutivo non potrà discostarsi del 10% in più o in meno
rispetto al valore indicizzato su base Istat al momento dell'approvazione del
progetto esecutivo; qualora si verifichi uno scostamento maggiore, il nuovo
valore dovrà essere espressamente approvato dal Consiglio Comunale. Lo stesso
scostamento sarà possibile anche per le varianti in aumento o in diminuzione
richieste dalla Città, previa verifica in ordine alla disponibilità degli
oneri.
Per le opere realizzate a cura e spese dei soggetti
proponenti a titolo di liberalità e per le opere realizzate sulle aree
assoggettate all'uso pubblico, è sempre ammessa la modifica in aumento degli
importi rispetto al quadro economico approvato con il progetto preliminare a
totale carico dei soggetti attuatori senza l'approvazione del Consiglio
Comunale. Laddove, invece, l'importo del progetto esecutivo risultasse
inferiore a quanto approvato in sede di progetto preliminare, i proponenti saranno
tenuti a versare alla Città la relativa differenza.
Ai sensi del Testo Unico n. 380/2001 e s.m.i., la
deliberazione di approvazione del progetto esecutivo delle opere di
urbanizzazione costituisce il titolo abilitativo edilizio per la realizzazione
delle suddette opere.
Per gli interventi di trasformazione di particolare rilievo
per qualità urbanistica, ambientale ed architettonica, l'Amministrazione si
riserva la possibilità di formulare indirizzi progettuali utili
all'elaborazione del progetto preliminare, anche eventualmente previo
espletamento di un concorso d'idee.
Il progetto esecutivo sviluppato dal soggetto privato
attuatore o dal titolare del permesso di costruire dovrà recepire le eventuali
prescrizioni emerse in sede di "riunione dei servizi" indetta in
occasione della valutazione del progetto preliminare.
Il progetto esecutivo, oltre agli elaborati previsti dalla
normativa vigente, dovrà essere corredato da un cronoprogramma dei lavori che
indichi i termini di realizzazione e di ultimazione delle opere di
urbanizzazione. Decorsi tali termini, la Città potrà incamerare le garanzie
fideiussorie presentate dal proponente e/o disporre la revoca dell'intervento,
fatti salvi comprovati motivi di impedimento non imputabili al soggetto attuatore.
La presentazione del progetto esecutivo dovrà avvenire
entro il termine espressamente previsto in Convenzione. L'Amministrazione
Comunale avrà a disposizione 150 giorni, a far data dalla presentazione del
progetto, per svolgere l'istruttoria e, in caso favorevole, per procedere alla
approvazione del progetto. Durante i predetti 150 giorni, il competente settore
della Città sottoporrà il progetto esecutivo alla valutazione (in linea tecnica
e di congruità dei prezzi) degli uffici tecnici interni e degli Enti gestori
esterni, richiedendo le eventuali modifiche finalizzate a renderlo conforme ai
pareri pervenuti.
L'approvazione dei progetti esecutivi in discorso è
subordinata inoltre alla validazione dei medesimi ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia. Tale validazione sarà effettuata a cura e spese del
soggetto privato titolare del titolo abilitativo edilizio.
Affidamento delle opere
L'affidamento delle opere di urbanizzazione all'impresa
aggiudicataria dovrà avvenire a cura e spese del soggetto privato, secondo le
modalità previste in convenzione e con garanzia di risultato. Tale affidamento
potrà avvenire unicamente a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo.
Il soggetto affidatario dei lavori dovrà possedere i
requisiti di qualificazione generali e speciali previsti dalla vigente
normativa per le imprese esecutrici di lavori pubblici, accertati e verificati
dal soggetto privato sotto la sua responsabilità.
Il criterio di aggiudicazione della stazione appaltante
privata sarà quello dell'offerta al prezzo più basso salvo che, in casi
particolari valutati in sede di convenzione, si ritenga di ricorrere al
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Modalità di svolgimento delle
procedure di affidamento
Per tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sui
lavori pubblici, il soggetto privato, in qualità di stazione appaltante, dovrà
individuare il "Responsabile del Procedimento", la cui nomina andrà
comunicata all'Amministrazione in fase di avvio della progettazione esecutiva.
Lo svolgimento delle procedure di affidamento, della
pubblicazione del bando di gara o dell'invio delle lettere di invito, fino
all'aggiudicazione dei lavori, la verifica dei requisiti di qualificazione
delle imprese esecutrici e l'eventuale verifica della anomalia dell'offerta
rientrano nella esclusiva competenza e responsabilità della parte privata, ove
delegata come stazione appaltante.
La stipulazione del contratto tra privato ed impresa
esecutrice avverrà senza l'intervento della Città, che resterà estranea a
qualsiasi rapporto economico tra le parti.
La parte privata è tenuta ad assicurare che la redazione
degli atti del procedimento avvengano con modalità tali da assicurare la
verifica e la ripercorribilità degli atti, della procedura e delle operazioni
compiute.
È fatto obbligo, da parte del Responsabile del
Procedimento, di inoltrare tutte le informazioni sulle fasi di procedura
all'Amministrazione nonché tutte le comunicazioni obbligatorie all'Autorità di
Vigilanza, all'Osservatorio Regionale dei LL.PP. ed agli altri Organi
competenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Il nominativo dell'impresa affidataria, il prezzo
dell'appalto e tutte le informazioni utili all'opera saranno resi pubblici sul
sito web della Città.
Il soggetto privato si dovrà fare carico di tutti gli oneri
connessi e consequenziali alla gara, compresi quelli derivanti dall'eventuale
contenzioso con l'impresa esecutrice.
L'esecuzione dei lavori avviene sotto la esclusiva
responsabilità della stazione appaltante privata, la quale fa fronte ai
connessi e conseguenti oneri con proprie risorse, assumendosi il rischio del
progetto da essa predisposto.
La parte privata è la sola responsabile dei rapporti,
compresi gli eventuali contenziosi, instaurati con terzi per l'esecuzione dei
lavori, manlevando in tal senso espressamente l'Amministrazione Comunale.
La parte privata è inoltre esclusiva responsabile nei
confronti di terzi per eventuali danni derivanti dalla esecuzione delle opere
previste in convenzione.
Nel caso di ricorso a procedura negoziata, a gara espletata
e prima dell'avvio dei lavori, dovrà essere prodotta la dichiarazione
attestante l'avvenuta esecuzione della procedura attuata sottoscritta dal
soggetto titolare del permesso di costruire, nelle forme previste dal D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., con i seguenti allegati:
- elenco dei soggetti invitati ed i relativi ribassi;
- copia dei verbali di gara;
- copia del verbale di
aggiudicazione all'impresa affidataria, con dimostrazione del possesso dei requisiti
di qualificazione previsti dall'articolo 40 del Decreto Legislativo 163/2006,
casellario giudiziale e relativo DURC.
Esecuzione delle opere
Il Direttore dei lavori è nominato dal soggetto privato e
comunicato all'Amministrazione che, in casi particolari ed adeguatamente
motivati, potrà chiederne la sostituzione.
Durante la realizzazione dei lavori il Direttore dei lavori
è tenuto a redigere una contabilità dei lavori attraverso l'emissione di stati
avanzamento lavori, verificabili in sede di collaudo. Il soggetto proponente
assume il ruolo di Committente dei lavori, anche ai fini del rispetto della
normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ferma restando la responsabilità
dell'impresa esecutrice per quanto di sua competenza.
Il Responsabile del Procedimento, su indicazione del
Direttore dei lavori, deve comunicare lo stato di avanzamento dei lavori alla
Amministrazione (cronoprogramma lavori, inizio lavori, fine lavori, ecc.).
In fase di realizzazione dei lavori, eventuali varianti
tecniche ed economiche dovranno essere preventivamente assentite ed approvate
dalla Amministrazione, dietro presentazione della perizia di variante da parte
dell'operatore privato; eventuali maggiori oneri saranno a carico di
quest'ultimo. Il personale dell'Amministrazione addetto alla sorveglianza avrà
la possibilità, previo avviso, di effettuare sopralluoghi in cantiere.
Le eventuali utenze (elettriche, gas, idriche, ecc.)
dovranno essere richieste dal privato e intestate alla Città ed i precollaudi
di messa in esercizio degli impianti dovranno essere effettuati a totale carico
e spesa del soggetto proponente.
Nel caso di trasformazioni urbane caratterizzate dalla
pluralità di interventi pubblici e privati, per le quali si renda necessario
attivare un programma di comunicazione periodico, la Città e gli operatori
privati congiuntamente si faranno carico degli oneri relativi ad un'adeguata
comunicazione ai cittadini ed ai residenti nelle aree oggetto di
trasformazione.
Il Direttore dei lavori è tenuto, al momento della presa in
carico delle opere da parte dell'Amministrazione, alla consegna degli elaborati
"as built" di quanto realizzato.
Collaudo delle opere
Le opere pubbliche realizzate dal soggetto privato sono
soggette a collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera, secondo
le vigenti norme sui LL.PP., previa eventuale assunzione di tutti i collaudi
accessori occorrenti e verifica della contabilità finale dei lavori.
Il collaudatore è nominato dal soggetto privato, sentita in
merito e d'intesa con l'Amministrazione, con onere a totale carico del privato.
I verbali delle visite di collaudo in corso d'opera e le
allegate relazioni, unitamente ad ogni altro elemento utile per consentire il
controllo sull'andamento dei lavori, sono trasmessi dalla parte privata agli
uffici competenti dell'Amministrazione Comunale.
Il certificato provvisorio di collaudo delle opere dovrà
essere redatto non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo
quanto previsto dall'articolo 141 del Codice dei Contratti; il suddetto
certificato dovrà altresì dare atto delle avvenute comunicazioni di legge
effettuate nei confronti dell'Autorità di Vigilanza e dell'Osservatorio
Regionale sui contratti pubblici.
Le opere pubbliche vengono acquisite in proprietà
dall'Amministrazione Comunale con l'approvazione del collaudo provvisorio, con
la conseguente presa in carico delle opere stesse. Trascorsi due anni, in assenza
di ulteriore formale approvazione, il collaudo si intende tacitamente approvato
in forma definitiva.
Copia del certificato di collaudo sarà inviata a tutti gli
uffici competenti della Città e degli Enti che avranno la competenza della
manutenzione o della gestione delle opere.
L'eventuale presa in consegna anticipata da parte della
Città potrà avvenire dietro motivata richiesta, con processo verbale redatto in
contraddittorio alla presenza dei Settori competenti, i quali avranno la
facoltà di acquisire copia degli atti delle procedure di affidamento delle
opere, nonché di accedere in cantiere. Le osservazioni ed i rilievi saranno
comunicati al Responsabile del Procedimento della parte privata, per gli
opportuni provvedimenti.
La parte privata assume l'obbligo della custodia e della
manutenzione ordinaria, a titolo gratuito, delle opere di urbanizzazione da
essa realizzate fino all'approvazione del collaudo provvisorio e/o della presa
in carico delle opere.
I lavori relativi alle opere di urbanizzazione realizzati a
scomputo non sono soggetti ad inserimento negli elenchi degli interventi del
Programma Triennale delle OO.PP..
La vigilanza sarà effettuata dai Settori ed Enti competenti
alla successiva gestione dell'opera, attraverso verifiche periodiche in corso
d'opera disposte in accordo con il collaudatore, acquisendo verbali di
precollaudo funzionale sottoscritti dai suddetti Settori ed Enti interessati.
Il collaudo determinerà consistenza e valore dei lavori
eseguiti e contabilizzati.
Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un'eccedenza
di costi delle opere rispetto al prezzo determinato con il progetto esecutivo,
dovuta a errori progettuali e/o maggiori opere realizzate senza la preventiva
autorizzazione, questa sarà a totale carico dei Proponenti e non potrà, di
conseguenza, essere scomputata dagli eventuali oneri di urbanizzazione dovuti a
conguaglio.
Opere aggiuntive private
La disciplina prevista dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. non
si applica alle opere realizzate dai privati proponenti a titolo di liberalità,
in aggiunta agli oneri dovuti, in coerenza con quanto precisato nella già
citata Direttiva U.E. 93/1997 in materia di appalti di lavori pubblici. Tali
opere potranno, pertanto, essere realizzate direttamente dal soggetto privato.
3. La deliberazione del Consiglio Comunale del 16 aprile
2008 (mecc. 2007 02672/009) ha introdotto il metodo analitico diretto per il
calcolo delle opere di urbanizzazione primaria relative ad interventi di
trasformazione urbanistica nelle A.T.S. e nelle Z.U.T., a prescindere dallo
strumento urbanistico adottato, al fine di garantire la quota di risorse dovute
per la realizzazione delle opere necessarie all'urbanizzazione di tali ambiti.
Tale quota di risorse avrebbe dovuto essere determinata sulla base di parametri
tecnici e di costo da stabilirsi con separato provvedimento, così da consentire
un adeguato livello di urbanizzazione.
La citata deliberazione prevedeva, inoltre, per le Z.U.T.,
la possibilità di utilizzare quote relative agli oneri di urbanizzazione
secondaria, per la sola sistemazione di aree a servizi, costituenti il
cosiddetto fabbisogno "pregresso" (in genere 10% della S.T.),
definito nelle schede normative "servizi per la Città" ed il
conseguente versamento all'Amministrazione Comunale della rimanente quota di
oneri di urbanizzazione secondaria, in sede di rilascio dei titoli abilitativi
edilizi.
Per le A.T.S. veniva, invece, prevista la possibilità di
utilizzare gli oneri di urbanizzazione secondaria, determinati con metodo
tabellare, per la sistemazione di tutte le aree cedute nella trasformazione
dell'ambito (80% S.T.), nonché il versamento all'Amministrazione Comunale
dell'eventuale quota residua di oneri di urbanizzazione secondaria, in sede di
rilascio dei titoli abilitativi edilizi.
In caso di trasformazioni in "Zone Urbane
Consolidate" (che non comportano quote aggiuntive di aree a servizi), era
contemplata la possibilità di eseguire opere a scomputo degli oneri dovuti solo
nei limiti degli oneri di urbanizzazione primaria, da calcolarsi con il metodo
della stima analitica, mentre gli oneri di urbanizzazione secondaria,
determinati con metodo tabellare, sarebbero stati versati all'Amministrazione
Comunale in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi.
Nelle more dell'individuazione dei suddetti parametri
tecnici e di costo, è intervenuto il D.Lgs. 152 del 2008 superando la
distinzione tra opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che risultano ad
oggi unificate sotto la medesima disciplina.
In un'ottica, pertanto, di massima semplificazione delle
modalità procedurali, anche sulla scorta dell'esperienza frattanto maturata dai
competenti Settori della Città, con il presente provvedimento si ritiene di
confermare il ricorso al metodo analitico diretto per il calcolo delle opere di
urbanizzazione da realizzare a scomputo degli oneri dovuti, relative ad
interventi di trasformazione urbanistica nelle A.T.S., nelle Z.U.T. e nelle
"Zone Urbane Consolidate", a prescindere dallo strumento urbanistico
adottato, superando in tal senso la disciplina introdotta con la citata
deliberazione del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008 (mecc. 2007 02672/009).
La Città si riserva di valutare, con riguardo alla
specificità di ogni singolo caso, la scomputabilità delle opere di
urbanizzazione nonché la misura di tale scomputabilità, entro il limite massimo
degli oneri complessivamente dovuti.
4. Per tutto quanto non espressamente modificato con il
presente provvedimento, si conferma quanto disposto nelle deliberazioni della
Giunta Comunale (mecc. 9901900/57 del 20 aprile 1999 e mecc. 9912290/57 del 21
dicembre 1999), con particolare riguardo all'esecuzione, alla contabilità delle
opere e collaudo delle medesime.
Come concordato con la Procura Generale della Corte dei Conti di Torino, il testo della presente deliberazione è stato trasmesso alla Procura stessa per la condivisione dei relativi contenuti.
Tutto ciò premesso,
Vista
la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Visto il
P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21
aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla
regolarità tecnica;
favorevole sulla
regolarità contabile;
Con voti unanimi,
espressi in forma palese;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di approvare le
prescrizioni, puntualmente indicate in narrativa e che qui si intendono
integralmente richiamate, in merito all'esecuzione dei lavori relativi alle
opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri, alle quali il soggetto privato
proponente lo strumento urbanistico esecutivo dovrà attenersi;
3) di confermare il
ricorso al metodo analitico diretto per il calcolo delle opere di
urbanizzazione da realizzare a scomputo degli oneri dovuti, relative ad
interventi di trasformazione urbanistica nelle A.T.S., nelle Z.U.T. e nelle
"Zone Urbane Consolidate", a prescindere dallo strumento urbanistico
adottato, in un'ottica di massima semplificazione delle modalità procedurali,
anche sulla scorta dell'esperienza frattanto maturata dai competenti Settori
della Città;
4) di abrogare la
deliberazione del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008 (mecc. 2007 02672/009)
e la deliberazione della Giunta Comunale del 3 marzo 2009 (mecc. 2009
01057/009) che con il presente provvedimento si intendono completamente
riformate;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
ALL'EDILIZIA
PRIVATA E AL PATRIMONIO
F.to
Viano
Si esprime
parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRETTORE DIVISIONE
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
F.to Virano
IL
DIRIGENTE COORDINATORE
ATTUAZIONE
P.R.G.
F.to
Ciocchetti
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità contabile.
per
IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE
FINANZIARIE
Il
Dirigente
F.to
Rosso
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano
assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Bussola
Cristiano, Cantore Daniele, Carossa Mario, Galasso Ennio Lucio, Ghiglia
Agostino, Lonero Giuseppe, Lospinuso Rocco, Salti Tiziana, Scanderebech
Federica, Troiano Dario, Tronzano Andrea
Non
partecipano alla votazione:
Angeleri
Antonello, Furnari Raffaella, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando
PRESENTI
31
VOTANTI
27
ASTENUTI
4:
Cassano
Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Ferrante Antonio, Silvestrini Maria
Teresa
FAVOREVOLI
27:
Bonino
Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia,
Cerutti Monica, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò
Gioacchino, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio
Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Lo
Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo
Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco
Giuliana, Trombini Claudio, Zanolini Carlo
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale
sopra emendato.
Il Presidente pone in
votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Risultano
assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Bussola
Cristiano, Cantore Daniele, Carossa Mario, Galasso Ennio Lucio, Ghiglia
Agostino, Lonero Giuseppe, Lospinuso Rocco, Salti Tiziana, Scanderebech
Federica, Troiano Dario, Tronzano Andrea
Non
partecipano alla votazione:
Angeleri
Antonello, Furnari Raffaella, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando
PRESENTI
31
VOTANTI
27
ASTENUTI
4:
Cassano
Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Ferrante Antonio, Silvestrini Maria
Teresa
FAVOREVOLI
27:
Bonino
Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia,
Cerutti Monica, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò
Gioacchino, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio
Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Lo
Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo
Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana,
Trombini Claudio, Zanolini Carlo
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del
provvedimento.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Piccolini
IL PRESIDENTE
Castronovo