Servizio Centrale Consiglio Comunale
n. ord. 92
2010 02177/002
CITTÀ DI
TORINO
DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE 12 LUGLIO 2010
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BRUNO Giuseppe Maurizio CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CERUTTI Monica CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FURNARI Raffaella |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il
Sindaco, n. 41 presenti, nonché gli Assessori: MANGONE Domenico - TRICARICO
Roberto.
Risultano assenti i
Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CALGARO Marco - CENTILLO Maria Lucia - COPPOLA
Michele - GANDOLFO Salvatore - GHIGLIA Agostino - LEVI-MONTALCINI Piera - MAURO
Massimo - PORCINO Gaetano - RAVELLO Roberto
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr.
Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI LOCALI.
INDIRIZZI IN MATERIA DI CONTRATTI DI SERVIZIO E DI CARTE DEI SERVIZI.
- il tema della
gestione dei servizi pubblici locali, riveste un'importanza sempre maggiore
nell'economia locale e con riferimento ai diritti dei cittadini che
usufruiscono di tali servizi. La pubblica amministrazione è la prima a
rispondere alle domande ed alle aspettative fondamentali della comunità e ad
assolvere un ruolo di collante sociale;
- la gestione
dei servizi pubblici locali è un primario strumento di governo sociale e del
territorio dalla forza straordinaria;
- i servizi
pubblici costituiscono una parte importante del sistema volto a garantire il
benessere delle persone;
- l'adeguata
quantità e qualità dei servizi facilita l'inclusione di nuove fasce sociali
che, in difetto, continuerebbero a restare emarginate, con il rischio di
trasformarsi in potenti vettori di disgregazione, ed agevola gli attori economici
nell'individuare la migliore localizzazione per le loro attività anche in base
alle risorse sociali ed ai servizi che una comunità offre.
VALUTATO OPPORTUNO
svolgere i compiti di indirizzo politico
amministrativo fornendo indicazioni vincolanti alle proposte di contratto di
servizio che la Giunta Comunale sottoporrà al Consiglio Comunale per la loro
discussione ed approvazione.
PRESO ATTO
- che l'Agenzia
per i Servizi Pubblici Locali, strumento del quale si è dotato il Consiglio
Comunale, ha svolto in materia un notevole lavoro, iniziato nel gennaio del
2009, consistente nel:
- costituire un
gruppo di lavoro tecnico composto da specialisti di servizi pubblici locali con
il compito di predisporre indirizzi per i contratti di servizio;
- costituire un
Comitato scientifico, del quale hanno fatto parte comprovati esperti nella
materia di rilevanza nazionale, con il compito di indirizzare e valutare il
lavoro svolto dal gruppo di lavoro tecnico.
CONSTATATO
ALTRESÌ CHE
il lavoro dell'Agenzia è stato presentato
in un Convegno nazionale svoltosi a Torino il 27 novembre 2009, convegno nel
quale sono stati presentati 4 documenti contenenti indirizzi generali per la
redazione di un contratto di servizio ed indirizzi particolari, integrativi degli
indirizzi generali, per la redazione di contratti di servizio nei settori del
trasporto pubblico locale, delle risorse idriche e dell'igiene ambientale;
documenti esplicitamente validati dal Comitato scientifico succitato.
CONSIDERATO CHE
- la
redazione dei contratti di servizio risponde alla necessità di individuare gli
strumenti più appropriati per regolare i rapporti tra le parti affinché gli
enti locali possano esercitare la funzione di indirizzo e di controllo sui
servizi sia se nel caso in cui si metta a gara un determinato servizio, sia se
si debba procedere alla cosiddetta "gara a doppio oggetto", per
l'individuazione del socio privato con compiti operativi da aggregare ad
un'azienda pubblica, sia se il medesimo servizio è gestito da un'azienda pubblica
anche se di totale proprietà dell'ente locale concedente, ivi comprendendo in
tale dizione la fattispecie dell'azienda speciale;
- è
necessario che il contratto di servizio sia predisposto con la massima cura ed
attenzione, dato il suo carattere di strumento deputato alla regolamentazione
dei rapporti tra l'ente pubblico ed il soggetto gestore del servizio pubblico
locale, le cui modifiche sono consentite solo se le stesse erano già inserite a
livello di possibilità, determinate o determinabili, nel contratto originario;
- il
contratto inoltre può essere uno strumento dinamico in grado di influire sulla
qualità del servizio offerto, eventualmente attraverso la previsione di penali
o premi che, funzionando da stimolo per le aziende ad introdurre innovazioni
tecnologiche, organizzative, di servizio e di processo che verrebbero
altrimenti accantonate, potranno trovare applicazione soltanto se introdotti
nel contratto originario;
- gli indirizzi
in oggetto contengono direttive dell'Assemblea elettiva all'organo esecutivo
affinché la proposta di contratto di servizio di iniziativa della Giunta
Comunale sia redatta tenendo conto ed attuando nel migliore dei modi possibili,
con riferimento ai casi concreti, gli intenti desumibili dagli indirizzi
stessi. Ciò include sempre la possibilità da parte del Consiglio Comunale, su
proposta della Giunta Comunale o autonomamente, di omettere motivatamente
l'inserimento nel testo di alcune clausole, o di modificarne il contenuto
rispetto a quello suggerito negli indirizzi, quando ciò consenta, con
riferimento alla bozza di contratto di servizio di volta in volta in esame, di
meglio tutelare gli interessi pubblici coinvolti;
- in
caso di competenza alla predisposizione e gestione di contratti di servizio da
parte di enti sovracomunali, gli indirizzi contenuti nella presente proposta
dovranno essere considerati linee guida per gli orientamenti che i
rappresentanti del Comune in tali enti dovranno assumere.
CONSIDERATO ALTRESI'
CHE
- grande
importanza riveste il coinvolgimento delle associazioni che rappresentano i
consumatori;
- appare
inoltre importante, allo scopo di garantire piena ed immediata tutela ai
cittadini prevedere che:
- le carte dei
servizi attualmente vigenti siano modificate per adeguarle a quanto previsto
dal comma 461 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 ed agli
schemi delle carte degli utenti allegati alla presente deliberazione;
- nei nuovi
contratti di servizio da stipulare con i soggetti incaricati di erogare i servizi
pubblici locali si preveda esplicitamente che è immediatamente applicabile la
Carta adottata dal precedente concessionario, così come modificata ai sensi del
precedente alinea, in attesa della elaborazione della relativa carta dei
servizi da parte del gestore subentrante, la quale non potrà peraltro prevedere
livelli di tutela minori di quelli contenuti nella precedente carta;
- in caso di
affidamento di un nuovo servizio, o comunque di un servizio per il quale non
sia preesistente alcuna carta dei servizi, la carta degli utenti sia
immediatamente efficace, e che rimanga in vigore fino all'approvazione della
carta dei servizi da parte del gestore subentrante, la quale non potrà
prevedere livelli di tutela minori di quelli contenuti nella carta degli utenti
stessa;
- appare
inoltre importante, alla luce delle esperienze degli ultimi anni, che la carta
degli utenti sia immediatamente efficace, e che rimanga in vigore fino
all'approvazione della carta dei servizi, la quale non potrà prevedere livelli
di tutela minori di quelli contenuti nella carta degli utenti.
Tutto ciò
premesso,
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Dato atto
che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
regolarità
tecnica come da allegato (all. 5 -
n. );
parere di
regolarità contabile non espresso in quanto il presente atto non ha effetti
diretti o indiretti sul bilancio;
Procede alla votazione
nei modi di regolamento.
Non partecipano al
voto, oltre al Vicepresidente Ventriglia Ferdinando, i Consiglieri Angeleri
Antonello, Carossa Mario, Galasso Ennio Lucio, Goffi Alberto, Salti Tiziana,
Scanderebech Federica e Tronzano Andrea.
Risultano assenti
dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Cantore Daniele, Furnari
Raffaella, Lonero Giuseppe e Lospinuso Rocco.
Esprimono voto
favorevole, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe ed al Sindaco Chiamparino
Sergio, i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Cassiani
Luca, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore,
Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis
Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo
Gavino, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano
Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.
Al termine della votazione il Presidente proclama il
seguente risultato:
PRESENTI 29
Si astengono i
Consiglieri Cassano Luca, Ferrante Antonio, Petrarulo Raffaele e Silvestrini
Maria Teresa.
ASTENUTI 4
VOTANTI 25
VOTI FAVOREVOLI 25
VOTI CONTRARI /
Per l'esito della
votazione che precede il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale
1) di adottare gli indirizzi generali di contratti di servizio
formulati dall'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali del Comune di Torino (allegato n. 1 alla presente proposta di deliberazione)
(all. 1 - n. ) come
contenuto necessario di tutti i contratti di servizio che la Città di Torino
intenderà sottoscrivere con i soggetti individuati per la gestione dei servizi
pubblici locali, includendo peraltro la possibilità da parte del Consiglio
Comunale, su proposta della Giunta o autonomamente, di omettere motivatamente
l'inserimento nel testo di alcune clausole, o di modificarne il contenuto
rispetto a quello suggerito negli indirizzi, quando ciò consenta, con
riferimento alla bozza di contratto di servizio di volta in volta in esame, di
meglio tutelare gli interessi pubblici coinvolti;
2) di adottare
altresì gli indirizzi particolari di contratti di servizio predisposti
dall'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali in materia di trasporto pubblico locale, risorse idriche ed igiene ambientale (allegati n. 2, 3 e 4 alla presente proposta di
deliberazione, da intendersi quali contenuti ulteriori e non sostitutivi degli
indirizzi generali di cui al precedente punto 1) (all. 2-4 - nn. );
3) di dare mandato
alla Giunta Comunale a compiere gli atti necessari per modificare le carte dei
servizi attualmente vigenti adeguandole a quanto previsto dal comma 461
dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 ed agli schemi delle carte
degli utenti allegati alla presente deliberazione;
4) di prevedere
esplicitamente nei nuovi contratti di servizio, da stipulare con i soggetti
incaricati di erogare i servizi pubblici locali, che è immediatamente
applicabile la Carta adottata dal precedente concessionario, così come
modificata ai sensi del precedente punto del dispositivo, in attesa della
elaborazione della relativa carta dei servizi da parte del gestore subentrante,
la quale non potrà peraltro prevedere livelli di tutela minori di quelli
contenuti nella precedente carta;
5) di prevedere
altresì, in caso di affidamento di un nuovo servizio, o comunque di un servizio
per il quale non sia preesistente alcuna carta dei servizi, che la carta degli
utenti sia immediatamente efficace, e che rimanga in vigore fino all'approvazione
della carta dei servizi da parte del gestore subentrante, la quale non potrà
prevedere livelli di tutela minori di quelli contenuti nella carta degli utenti
medesima;
6) di dare
mandato alla Giunta Comunale affinché quanto previsto nei punti precedenti del
dispositivo sia contenuto in tutte le proposte di contratto di servizio che
saranno sottoposte all'esame del Consiglio Comunale per l'approvazione;
7) di indicare,
in caso di competenza alla predisposizione e gestione di contratti di servizio
da parte di enti sovracomunali, gli indirizzi contenuti nella presente proposta
quali linee guida per gli orientamenti che i rappresentanti del Comune in tali
enti dovranno assumere;
8) di prevedere,
ferme restando le forme obbligatorie di coinvolgimento delle associazioni dei
consumatori previste dal comma 461 dell'articolo 2 della Legge 244/2007, su
proposta della Giunta Comunale o autonomamente, prima dell'approvazione del
contratto di servizio, altre forme di consultazione delle stesse associazioni
o, per lo meno, di quelle maggiormente rappresentative, da individuare sulla
base di adeguati parametri oggettivi contenuti nel Regolamento stabilito per i
rapporti tra Comune ed Associazioni dei Consumatori.
Parere regolarità tecnica come da
allegato (allegato 5).
IL
DIRIGENTE SETTORE PARTECIPAZIONI AZIENDALI
F.to
Mora
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Castronovo
INDIRIZZI GENERALI PER LA REDAZIONE DI UN CONTRATTO DI SERVIZIO
e allegata carta degli utenti
INDICE
INTRODUZIONE
1. PREMESSE E OGGETTO DEL
CONTRATTO
1.1 Definizione
dell'oggetto del contratto
1.2 Declaratoria natura giuridica dell'affidamento
1.3 Declaratoria esclusività del servizio
1.4 Declaratoria aspetti procedurali ex art. 23 bis D.L. 112/2008
(comunicazione all'A.G.C.M., ecc.)
1.5 Declaratoria consultazione
delle associazioni dei consumatori
1.6 Declaratoria osservanza dell'articolo 80 del Regolamento del
Consiglio comunale (parere obbligatorio dell'Agenzia)
1.7 Durata del contratto
2. OBBLIGHI
DELL'AFFIDATARIO
2.1 Piano delle attività, dimensione dell'offerta e programma
degli interventi
2.1.1 Individuazione dell'utenza
2.1.2 Individuazione ambiti geografici della prestazione
2.1.3 Individuazione ambiti cronologici della prestazione
2.1.4 Obblighi di prestazione principale
2.1.5 Obblighi accessori alla prestazione principale
2.1.6 Obblighi di programmazione
2.1.7 Obblighi di miglioramento della prestazione
2.1.8 Obblighi di incremento della prestazione
2.1.9 Obblighi di investimento
2.1.10 Modalità di audit interno specifico
2.2 Risorse e strumenti
2.2.1 Individuazione risorse e beni in dotazione
2.2.2. Modalità di redazione inventario, tempi di consegna, durata
affidamento, vincoli di gestione, oneri economici, manutenzioni ordinarie e
straordinarie, addizioni e miglioramenti
2.2.3. Responsabilità civile del gestore connessa ai beni
strumentali ed esonero dell'ente pubblico
2.2.4. Disciplina di proprietà elaborati, proprietà
industriale, modelli, brevetti, marchi e
2.2.5. Modalità di audit interno specifico
2.3 Condizioni economiche
2.3.1 Obblighi economici (ad es. "canone") a favore
dell'ente pubblico affidante e relativa disciplina interessi moratori in caso
di ritardi o inadempimenti
2.4. Tariffa
2.4.1 Modalità di determinazione della tariffa
2.4.2 Eventuale richiamo di prezziario ufficiale
2.4.3 Eventuali specifiche tecniche nella determinazione
della tariffa
2.4.4 Eventuali clausole di adeguamento tariffario
2.4.5 Riscossione della tariffa
2.4.6 Rendicontazione all'ente pubblico affidante
2.4.7 Aspetti fiscali
2.4.8 Modalità di audit interno specifico
2.5 Livelli standard del servizio
2.5.1 Individuazione dei livelli standard di quantità e
qualità del servizio
2.5.2 Adozione sistema di qualità e certificazione
2.5.3 Modalità di verifica periodica adeguatezza standard di
qualità e quantità (art. 2 lettera c, comma 461, l. 244/2007)
2.5.4 Modalità di aggiornamento degli standard di qualità e
quantità
2.5.5 Partecipazione dell'ente pubblico all'individuazione,
aggiornamento, controllo sugli standard di qualità e quantità
2.5.6 Partecipazione del singolo utente all'individuazione,
aggiornamento, controllo sugli standard di qualità e quantità
2.5.7 Partecipazione delle associazioni dei consumatori
all'individuazione, aggiornamento, controllo sugli standard di qualità e
quantità
2.5.8 Modalità di audit interno specifico
2.6. Carta di qualità dei servizi
2.6.1. Obbligo di redazione e pubblicizzazione della carta di
qualità dei servizi, in attuazione della legge 244/2007, art. 2, comma 461
2.6.2. Modalità di audit interno specifico
2.7 Sicurezza impianti e lavoro
2.7.1 Richiamo alla normativa su sicurezza impianti
2.7.2 Richiamo alla normativa su sicurezza del lavoro
2.7.3 Obbligo di definire organigramma e livelli di
responsabilità eventualmente delegate
2.7.4 Impegno al rispetto della normativa in caso di attività
appaltate o affidate dal gestore a terzi soggetti
2.7.5 Modalità di audit interno specifico
2.8 Adempimenti
legislazione vigente - decreto legislativo 231/2001
2.8.1 Richiamo
all'osservanza della legislazione vigente e, in particolare, del decreto
legislativo 231/2001
2.8.2 Modalità di audit interno specifico
2.9 Adempimenti contabili
2.9.1 Clausole sulla tenuta della contabilità
2.9.2 Clausole sul controllo di gestione
2.9.3 Principi generali del controllo di gestione
2.9.4 Obblighi contabil
2.9.5 Rendicontazioni obbligatorie
2.9.6 Informazioni segmentali
2.9.7 Basi di ripartizione e di allocazione
2.9.8 Transfer Pricing
2.9.9 Clausole sulla certificazione dei bilanci
2.9.10 Modalità di audit interno specifico
2.9.11 Direttive di rendicontazione
2.10 Qualificazione personale
2.10.1 Obbligo di assunzione di personale idoneo
2.10.2 Obbligo di formazione del personale
2.10.3 Obbligo di osservanza di leggi e contratti
collettivi
2.10.4 Modalità di audit interno specifico
2.11 Rapporti con gli utenti
2.11.1 Carta degli Utenti
2.11.2 Individuazione modalità di interazione con singolo
utente
2.11.3 Possibilità per l'utente singolo o associato di
presentare reclami, osservazioni e proposte
2.11.4 Individuazione modalità di interazione con
associazioni di utenti
2.11.5 Tempi di risposta all'utenza o rappresentanza della
stessa
2.11.6 Controllo sui tempi di risposta
2.11.7 Efficacia della risposta all'utenza o rappresentanza
della stessa
2.11.8 Modalità di controllo di efficacia della risposta
2.11.9 Istituzione sessione annuale verifica proposte e
osservazioni dei cittadini (art. 2 comma, 461, lettera e), legge 244/2007)
2.11.10 Istituzione di un sistema di monitoraggio permanente sotto
la diretta responsabilità dell'ente locale (art. 2, comma 461, lettera d),
legge 244/2007)
2.11.11 Eventuale costituzione di organismi paritetici per
attività di monitoraggio e controllo
2.11.12 Copertura costi da parte del gestore di attività imposte
dall'articolo 2, comma 461, lettera f), legge 244 del 2007
2.11.13 Modalità di audit interno specifico
2.12 Rapporto con l'ente pubblico affidante
2.12.1 Modalità di report periodico
2.12.2 Oggetto dei report: prestazione, qualità, piani di
sviluppo, controllo di gestione
2.12.3 Modalità di report a richiesta
2.12.4 Accesso a notizie, informazioni e documenti
2.12.5 Richiamo della normativa sull'accesso dei consiglieri
comunali
2.12.6 Disciplina di collegamenti telematici (rinvio a
disciplinare tecnico)
2.12.7 Rispetto del segreto industriale e dell'autonomia delle
scelte imprenditoriali
2.13 Rapporto con l'Agenzia per i servizi pubblici locali
2.13.1 Richiamo alle norme dello Statuto della Città di Torino
2.13.2 Accesso a notizie, informazioni e documenti
2.13.3 Oggetto dei report: prestazione, qualità, piani di sviluppo
2.13.4 Modalità di report periodico
2.13.5 Modalità di report a richiesta
2.13.6 Disciplina modalità e tempi della risposta
2.13.7 Richiamo a rispetto codice della privacy per rendere
possibile richiesta di accesso
2.13.8 Disciplina di collegamenti telematici (rinvio a
disciplinare tecnico ad hoc)
2.13.9 Richiamo rispetto segreto industriale e autonomia scelte imprenditoriali
3. OBBLIGHI
DELL'ENTE PUBBLICO
3.1 Eventuale trasferimento risorse e beni strumentali
3.2. Obblighi economici a favore del gestore e relativa
disciplina, interessi moratori in caso di ritardi o inadempimenti.
3.2.1 Determinazione degli obblighi economici
3.2.2 Adeguamento degli obblighi economici
4. ESECUZIONE
DEL CONTRATTO
4.1 Esecuzione delle prestazioni
4.1.1 Possibilità, limiti e condizioni di appalto o sub
affidamento delle prestazioni principali
4.1.2. Possibilità, limiti e condizioni di appalto o sub
affidamento delle prestazioni accessorie
4.1.3 Richiamo osservanza normativa su procedure di evidenza
pubblica (codice dei contratti, d.lgs 163/2006)
4.1.4 Divieto di cessione del contratto
4.1.5 Garanzie reali o personali relative a esatta esecuzione da
parte del gestore e da parte di appaltatori o subaffidatari
4.1.6 Esclusione responsabilità dell'ente pubblico per danni a
terzi in relazione all'esecuzione del servizio o derivanti dai beni in
dotazione
4.1.7 Obblighi assicurativi a carico soggetto gestore a garanzia
di terzi ed obbligo di consegna all'ente pubblico dei contratti di
assicurazione
4.1.8 Modalità di controllo della esatta esecuzione del contratto
4.1.9 Istituzione sessione annuale verifica funzionamento dei
servizi (art. 2, lettera e), comma 461, legge 244/2007)
4.1.10 Clausola di continuità del servizio
4.1.11 Modalità di audit interno specifico
4.2 Reclami, clausole penali e clausole premiali
4.2.1 Modalità di presentazione reclami da parte dell'utenza
singola o associata
4.2.2 Clausole penali per inadempimenti
4.2.3 Sistema di clausole penali graduate per diversi livelli di
inadempimento
4.2.4 Modalità di applicazione e riscossione delle penali
4.2.5 Previsione di indennizzi a forfait automatici a favore degli
utenti
4.2.6 Istituzione sessione annuale di verifica sui reclami, ai
sensi dell'art. 2, comma 461, legge 244/2007
4.2.7 Clausole premiali
4.2.8 Modalità di audit interno specifico
5. VICENDE
MODIFICATIVE E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
5.1 Modalità di modifiche contrattuali
5.2 Ipotesi di scioglimento
5.3 Modalità di revoca per ragioni di interesse pubblico
5.4 Disciplina dei rapporti al momento della cessazione del
contratto con riferimento a beni in dotazione, miglioramenti, addizioni
6.
CONTENZIOSO
6.1 Eventuali deroghe a tutela giudiziaria ordinaria (rapporti tra
ente pubblico e soggetto gestore)
6.2 Clausola di continuità del servizio
ALLEGATO:
CARTA DEGLI UTENTI
INTRODUZIONE
La serie di quattro articolati che
inizia con questo fascicolo è stata elaborata dall'Agenzia per i servizi
pubblici locali del Comune di Torino con l'ausilio di un gruppo tecnico formato
da avvocati, commercialisti e docenti del Politecnico di Torino, sotto la
supervisione di un comitato scientifico composto da esperti illustri, che hanno
cercato di tradurre in formulazioni a contenuto giuridico-economico le loro
esperienze, maturate in anni di lavoro nel mondo accademico, al governo, in
magistratura e presso autorità indipendenti che sovrintendono ai servizi
pubblici.
I due gruppi di lavoro hanno quindi
varato un complesso di documenti, così suddivisi:
a) indirizzi generali per la redazione di un
contratto di servizio;
b) alcuni
indirizzi particolari, aggiuntivi ai primi, per la redazione di contratti di
servizio nei settori del trasporto pubblico locale, delle risorse idriche e
dell'igiene ambientale.
I documenti compresi nel punto b)
integrano il documento a) principale, che viene presentato nelle pagine
seguenti, sostituendone alcune clausole e aggiungendo avvertenze e annotazioni
particolarmente significative per gli specifici servizi presi in esame.
Sono inoltre state predisposte, quali
allegati dei relativi contratti di servizio, quattro "carte degli
utenti", delle quali le ultime tre svolgono anch'esse una funzione integrativa
rispetto alla prima, a carattere generale. Tali carte, che completano il
complesso della strumentazione offerta agli amministratori e agli altri
operatori pubblici interessati, dovrebbero essere predisposte, a nostro parere,
per definire i livelli minimi di diritti dei cittadini e rimanere in vigore
sino all'emanazione delle vere e proprie carte dei servizi, allo scopo di
evitare un vuoto normativo e conseguenti possibili violazione dei diritti dei
cittadini da parte dei soggetti concessionari, senza che i cittadini medesimi
abbiano la possibilità di rivalersi.
In considerazione della natura di
questa Agenzia e del suo ruolo di supporto alle funzioni di indirizzo e
controllo sui servizi pubblici locali esercitato dalle assemblee elettive, la
forma utilizzata nel testo è quella degli "indirizzi". Il materiale
qui presentato è stato infatti redatto per fornire una base di discussione e di
analisi per la messa a fuoco dei punti principali che i consigli comunali e gli
altri organi competenti desiderano vedere trasformati in obblighi puntuali per
i gestori dei servizi pubblici locali, al fine di garantire agli utenti e ai
cittadini in genere l'erogazione di tali servizi con la massima attenzione e
tutela possibile per la loro qualità e per quella del rapporto con tutti i
soggetti coinvolti. Cittadini e utenti i quali sono, a ben vedere, i principali
destinatari dei risultati dell'esercizio e, in definitiva, coloro per conto dei
quali tali servizi sono gestiti e ai quali di tale gestione si deve puntualmente
rendere conto.
Gli indirizzi qui contenuti sono stati
formulati a partire dall'ipotesi che sembrava più complessa, ovvero quella
della redazione di un contratto di servizio da stipulare con un soggetto
privato, affidatario del servizio in seguito a gara. Ma il loro contenuto potrà
senz'altro essere utilizzato come spunto per la redazione di regolamenti di
gestione e disposizioni di servizio che vedano come destinatari soggetti con
rapporti più organici con la pubblica amministrazione, come nel caso delle
gestioni dirette e delle altre forme di in house providing. Potrà anche essere
utilizzato per sostanziare il mandato conferito ai propri rappresentanti presso
assemblee di società, consorzi, agenzie e altri consessi deliberativi di enti
concedenti a composizione plurima. Le controparti potenziali di questo lavoro
potranno essere imprenditori individuali, società - private, pubbliche o miste
-, aziende speciali, unità organizzative interne agli enti. Dalle imprese
commerciali alle cooperative, dai consorzi alle fondazioni e associazioni;
questi indirizzi sono stati pensati per risultare d'aiuto in tutte le ipotesi
citate, e altre ancora, con la sola avvertenza di provvedere agli opportuni
adattamenti, che saranno differenziati in relazione all'intensità e alle
modalità di esercizio del potere di direzione esercitabile all'ente pubblico e
alla particolare natura giuridica del soggetto di volta in volta individuato
come il gestore ottimale.
Servizi universali o a domanda
individuale, a rilevanza economica o privi di tale caratteristica, culturali,
sportivi, sociali, sanitari; non vi sono virtualmente settori di attività
che non possano giovarsi di una corretta regolazione dei rapporti tra
concedente, concessionario, utenti e cittadini in genere. Questi modelli
vogliono offrire un contributo concreto e immediatamente fruibile per tutte le
ipotesi che amministratori e tecnici degli enti pubblici si trovano a dover
governare per assicurare alla loro comunità di riferimento una gestione che
garantisca l'erogazione di servizi della più alta qualità possibile.
Un
contributo che mettiamo a disposizione di tutti i soggetti interessati, senza
avere la presunzione che sia immune da lacune, e che ci auspichiamo sia
integrato e migliorato da enti locali, aziende, associazioni di tutela dei
cittadini, organizzazioni sindacali dei lavoratori dei servizi.
1. PREMESSE E OGGETTO DEL
CONTRATTO
1.1 DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DEL
CONTRATTO
L'oggetto
rappresenta il punto centrale del contratto. Nella sua indicazione si deve aver
cura di definire con chiarezza gli obblighi del gestore e l'ambito territoriale
interessato dalle sue attività, la natura e la portata degli eventuali diritti
di esclusiva.
Esso
deve quindi essere il più completo ed esaustivo possibile, anche in considerazione
del fatto che, dopo la scelta dell'aggiudicatario, l'oggetto non potrà più
essere in alcun modo modificato senza una nuova procedura di gara.
Potranno
essere fatte salve limitate eccezioni oggetto di specifica disciplina contenuta
in apposite clausole (da richiamare espressamente), le quali consentiranno la
possibilità di modificare, a determinate condizioni, il contenuto di singole
disposizioni contrattuali.
Nel
caso di affidamento di una pluralità di servizi, deve contenere tutti gli
elementi necessari ed indefettibili per la corretta delimitazione e definizione
dell'oggetto relativo ai singoli servizi affidati congiuntamente allo stesso
gestore.
1.2 DECLARATORIA NATURA GIURIDICA
DELL'AFFIDAMENTO
Si
tratta di indicare nelle premesse del contratto, richiamando altresì il
provvedimento di approvazione dello stesso:
1) la natura giuridica dell'affidamento a
favore del gestore; e quindi, nei casi consentiti dalla normativa vigente:
a) gestione diretta, mediante consorzi,
aziende speciali ecc. (cosiddetto in house providing);
b) affidamento a soggetto formalmente terzo,
ma nei cui confronti l'ente pubblico titolare del capitale sociale esercita un
controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e a condizione che
svolga l'attività prevalente a favore dell'ente pubblico stesso (quasi in house
providing);
c) esternalizzazione del servizio mediante
aggiudicazione di una concessione di gestione dello stesso effettuata all'esito
di una procedura di gara ad evidenza pubblica;
d) affidamento ad una società a capitale
misto, realizzato attraverso un'unica procedura di gara, con la quale venga
scelto il socio privato e venga affidato il servizio;
2) le ragioni che hanno indotto l'ente pubblico a scegliere tale
modalità di affidamento.
1.3 DECLARATORIA ESCLUSIVITÀ DEL
SERVIZIO
Con
la clausola di esclusività l'ente pubblico garantisce al gestore la possibilità
di operare in regime di monopolio riguardo all'attività oggetto del contratto
di affidamento. Poiché tale previsione si pone astrattamente in contrasto con i
principi generali dettati dalla normativa europea (tutela della concorrenza),
deve sempre essere giustificata da specifiche esigenze quali, ad esempio:
assicurare un migliore servizio attraverso la possibilità di economie di scala,
che consentano riduzione dei costi, contenimento delle tariffe, maggiori
investimenti; una migliore organizzazione generale; riduzione dei
costi di coordinamento e delle diseconomie derivanti da carenze di
armonizzazione tra gestioni diverse ecc..
È
pertanto necessario che l'ente pubblico, nell'attribuire i diritti di
esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, verifichi che l'eventuale
realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali non
risulti maggiormente idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni
della comunità
1.4 DECLARATORIA ASPETTI
PROCEDURALI EX ART. 23 BIS D.L. 112/2008 (COMUNICAZIONE ALL'A.G.C.M., ECC.)
Questa
clausola riguarda solo le ipotesi di contratto di servizio stipulato nei casi di
affidamento diretto, secondo il modello c.d. del quasi in house providing.
Si tratta di indicare nelle premesse
del contratto, richiamando altresì il provvedimento di approvazione dello
stesso, che l'affidamento diretto è stato effettuato rispettando quanto
previsto dalla specifica normativa in materia.
1.5 DECLARATORIA CONSULTAZIONE
DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
Ferme
restando le forme obbligatorie di coinvolgimento delle associazioni dei consumatori
previste dal comma 461 dell'articolo 2 della Legge 244/2007, il Consiglio
Comunale, su proposta della Giunta Comunale o autonomamente, potrà prevedere,
prima dell'approvazione del contratto di servizio, altre forme di consultazione
delle stesse associazioni o, per lo meno, di quelle maggiormente
rappresentative, da individuare sulla base di adeguati parametri
oggettivi.".
1.6 DECLARATORIA OSSERVANZA
DELL'ARTICOLO 80 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (PARERE OBBLIGATORIO
DELL'AGENZIA)
La bozza del contratto darà conto
nelle premesse, richiamando altresì il provvedimento di approvazione dello
stesso, della sua avvenuta trasmissione all'Agenzia per i servizi pubblici
locali del Comune di Torino per l'espressione del parere di cui all'articolo 80
del Regolamento del Consiglio Comunale, e del contenuto di tale parere,
motivando adeguatamente l'eventuale decisione di discostarsene, in tutto o in
parte.
Considerata
la complessità della materia, la proposta di deliberazione e tutti i suoi
allegati dovranno essere noti all'Agenzia in tempo utile per potere esprimere
un parere approfondito.
1.7 DURATA DEL CONTRATTO
Deve
essere indicata puntualmente la durata del contratto che corrisponde,
normalmente, alla durata della gestione del servizio dato in concessione.
Occorre precisare sia la sua decorrenza, sia la durata di validità del
contratto nel suo complesso, la quale non può che essere strettamente collegata
alla durata dell'affidamento della correlata concessione di gestione del
servizio.
Nella
definizione della durata del contratto occorre mediare fra opposte esigenze.
Infatti, quanto minore è la durata contrattuale, tanto maggiore sarà il grado
di concorrenza nel sistema. Una maggior durata del contratto, inoltre, riduce
il potere negoziale e di controllo sulla prestazione da parte dell'ente
pubblico.
Appare
d'altra parte opportuno e consigliabile che la durata dell'affidamento - fermo
restando il rispetto di eventuali norme di settore cogenti che specificatamente
si occupino di questo profilo - sia sempre commisurata alla tipologia ed alla
rilevanza degli investimenti a carico del soggetto gestore richiesti nel bando
di gara e nei documenti ad esso allegati, così da garantire il periodo minimo
necessario per il loro ammortamento. Occorre infine rilevare che, al ridursi
dell'intervallo di tempo fra le successive contrattazioni, si accrescono i
costi amministrativi di gestione del sistema concorsuale.
Criterio
importante di cui tener conto nella valutazione oggetto della presente clausola
è inoltre la normativa comunitaria in materia di modifiche contrattuali
successive all'affidamento, trattata nel successivo punto 5.1. Una grande
attenzione a questo aspetto va posta quando il servizio oggetto del contratto è
particolarmente soggetto a trasformazioni ed innovazioni.
Potrà
essere prevista nel contratto, a seguito di formale richiesta dell'ente
affidante, una proroga delle attività di gestione oggetto del contratto
esclusivamente per il necessario a garantire continuità all'erogazione del/i
servizio/i oggetto del contratto in favore dei cittadini utenti. Per tali
ipotesi dovranno essere dettagliatamente disciplinate le modalità della
richiesta da parte dell'ente pubblico e le condizioni (comprese quelle di
carattere economico) alle quali il gestore sarà tenuto ad esercitare il
servizio durante tale periodo di proroga.
2. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
2.1 PIANO DELLE ATTIVITÀ,
DIMENSIONE DELL'OFFERTA E PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
2.1.1 Individuazione dell'utenza
La
finalità della clausola è definire i soggetti fruitori del servizio.
Il
contratto di servizio deve precisare se vi siano categorie di utenti specifici,
ai quali le prestazioni sono riservate o garantite in modo particolare.
Peraltro la specificazione può derivare dalla formulazione in unico contesto
(non necessariamente con la formulazione di clausole separate nei punti
evidenziati nei successivi punti 2.1.2 e 2.1.3) La clausola risponde
all'esigenza di sottolineare che l'accesso al servizio deve avvenire in
ossequio ai principi di uguaglianza e parità di trattamento e di non
discriminazione.
2.1.2 Individuazione ambiti
geografici della prestazione
La
clausola risponde alla esigenza di delimitare l'oggetto della prestazione,
elemento base per l'applicazione di istituti contrattuali quali sanzioni e
clausole penali, vicende modificative del contratto, nonché, ai fini di
garantire quanto già indicato al precedente punto 2.1.1, con riferimento alle
zone territoriali nelle quali il gestore sarà comunque tenuto a garantire lo
svolgimento dell'attività di servizio pubblico ad esso affidata.
2.1.3 Individuazione ambiti
cronologici della prestazione
La
clausola risponde alla esigenza di individuare l'oggetto della prestazione dal
punto di vista temporale (giorni ed orari del servizio ed eventuali diverse modalità
di erogazione in ragione del periodo considerato), con particolare riferimento
agli standard di qualità e quantità dell'attività di servizio svolte dal
gestore e rappresenta, pertanto, un elemento base per la verifica dell'esatta
esecuzione del contratto e la conseguente applicazione di istituti contrattuali
quali sanzioni, clausole penali e vicende modificative del contratto.
2.1.4 Obblighi di prestazione
principale
La
clausola è la base per individuare il campo di applicazione di altri istituti contrattuali:
sub affidamento del servizio, possibilità di appalto da parte del gestore del
servizio, tariffe, obblighi assicurativi e di prestazioni di garanzie, sanzioni
e clausole penali, vicende modificative del contratto.
Per
prestazione principale si intende il servizio pubblico dedotto nell'oggetto del
contratto, come precisato in particolare nelle clausole 2.1.1., 2.1.2. e 2.1.3.
2.1.5 Obblighi accessori alla
prestazione principale
La
clausola è la base per individuare il campo di applicazione di altri istituti
contrattuali: sub affidamento del servizio, possibilità di appalto da parte del
gestore del servizio, tariffe, obblighi assicurativi e di prestazioni di
garanzie, sanzioni e clausole penali, vicende modificative del contratto.
Per
obblighi accessori alla principale si intendono obblighi propedeutici,
collaterali e comunque connessi allo svolgimento del servizio pubblico dedotto
nell'oggetto del contratto, come precisato nella clausola 2.1.4.
2.1.6 Obblighi di programmazione
La
clausola risponde all'esigenza sostanziale di adeguamento delle attività svolte
dal gestore del servizio all'interesse dell'utenza, con riferimento a parametri
tecnici o di andamento socioeconomico che si registreranno nel corso della
durata della concessione di gestione del servizio.
In
tale clausola contrattuale è opportuno prevedere in maniera espressa e puntuale
i meccanismi attraverso i quali l'ente pubblico verificherà periodicamente
l'adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi del servizio erogato dal
concessionario ed il rispetto dei relativi standard imposti dalle clausole
contenute nel contratto di servizio e nelle carte degli utenti e della qualità
dei servizi. Analogamente dovrà essere anche previsto il modo attraverso il
quale imporre al gestore tutti quei miglioramenti ed adeguamenti delle attività
di servizio dallo stesso prestate, per tener conto sia dei reclami che delle
proposte ed osservazioni di miglioramento del servizio emerse a seguito delle
varie attività di monitoraggio e di consultazione di tutte le parti
interessate, disciplinate nelle successive clausole di cui al punto 2.11 alle
quali si rinvia.
2.1.7 Obblighi di miglioramento
della prestazione
La
finalità della clausola è quella di adeguare il proprio livello qualitativo nel
corso del tempo, tenendo conto del progresso scientifico e tecnologico.
La
clausola raccorda il contratto di servizio alla carta di qualità del servizio e
agli obblighi di monitoraggio e controllo del servizio anche in contraddittorio
con le associazioni del consumatori.
Si veda quanto già evidenziato
nella precedente voce 2.1.6.
2.1.8 Obblighi di incremento
della prestazione
La
finalità della clausola è definire la prestazione in ottica evolutiva, anche
con riferimento a parametri quantitativi, da raccordare ad esempio con flussi
demografici o mutamenti socioterritoriali.
La
clausola raccorda il contratto di servizio alla carta di qualità del servizio e
agli obblighi di monitoraggio e controllo del servizio anche in contraddittorio
con le associazioni del consumatori. Tale aspetto è un diretto succedaneo degli
obblighi di programmazione del servizio. Si veda quanto già evidenziato nella
precedente voce 2.1.6.
2.1.9 Obblighi di investimento
La
finalità della clausola è definire la prestazione in ottica evolutiva. La
clausola deve essere raccordata alla definizione della disciplina contrattuale
dei beni strumentali utilizzati per la fornitura del servizio.
Nella
previsione di obblighi di investimento si dovrà tenere conto dei tempi
necessari al loro ammortamento nel momento della individuazione della durata
della concessione.
2.1.10 Modalità di audit interno
specifico
È
opportuno che nel contratto di servizio vengano imposti specifici obblighi a
carico del gestore di prevedere procedure di controllo interno o di audit con
riferimento a tutte quelle attività che possono comunque avere un diretto o
indiretto riflesso sulla qualità, quantità e sicurezza delle attività di
servizio pubblico ad esso affidate.
Gli
obblighi di audit devono comprendere le modalità di programmazione di tale
attività, i criteri per individuare gli auditor, obbligo di redazione dei
relativi rapporti nonché una periodica verifica delle procedure di controllo
interno.
Fermo restando che è posto a carico
del concessionario il rischio di impresa, eventuali funzioni di audit saranno
inserite tenendo conto della specificità del servizio. Infatti, qualora la
gestione del servizio abbia carattere industriale o comunque particolarmente complessa
si potranno prevedere forme di audit adeguate. Al contrario, in ossequio ai
principi comunitari - i quali raccomandano di garantire la più ampia
partecipazione possibile degli imprenditori potenzialmente interessati -,
qualora si tratti di servizi semplici o gestiti con modalità che rendano sempre
esperibili controlli di audit esterni con effetto equivalente, potranno non
essere richieste al concessionario particolari funzioni di audit.
Inoltre uno specifico audit sarà
richiesto in sede di affidamento in house al fine di contribuire all'esercizio
del controllo analogo.
2.2 RISORSE E STRUMENTI
2.2.1 Individuazione risorse e
beni in dotazione
Le
risorse e i beni che saranno oggetto di trasferimento al gestore del servizio
devono essere appositamente elencati.
La
dotazione in elenco è infatti un importante parametro per la partecipazione
alla gara, la formulazione dell'offerta e la successiva conclusione del
contratto di affidamento.
Una
maggiore o minore dotazione di beni e risorse può incidere infatti sulle
modalità di organizzazione del servizio, sui costi di gestione, sulla sua
qualità.
L'elencazione
è un adempimento proprio dell'ente pubblico e deve essere precisa perché la sua
eventuale incompletezza può incidere sulla regolarità della procedura di
affidamento.
Una
elencazione erronea, in eccesso o difetto, che sia in contrasto con le
successive risultanze della verbalizzazione della presa in consegna dei mezzi e
dei beni da parte dell'affidatario, può non solo essere oggetto di controversie
con il gestore, ma costituire una forma di contestazione della stessa procedura
di gara.
È
dunque evidente che l'elenco che individua le risorse, i mezzi, le dotazioni in
generale, dovrà essere allegato al contratto di affidamento ed essere
richiamato con norma interna come parte integrante di questo.
2.2.2. Modalità di redazione
inventario, tempi di consegna, durata affidamento, vincoli di gestione, oneri
economici, manutenzioni ordinarie e straordinarie, addizioni e miglioramenti
Per
quanto riguarda la redazione dell'inventario, anche in considerazione di quanto
espresso nell'articolo precedente (2.2.1), il contratto di affidamento deve
prevedere l'obbligo di redazione attraverso la verifica in contraddittorio
dell'elenco dei beni.
La
consegna dei beni coincide normalmente con il termine iniziale di decorrenza
del contratto. L'inventario è redatto in un momento immediatamente precedente o
contestualmente alla consegna dei beni stessi.
Alla
scadenza dell'affidamento della gestione deve essere previsto l'obbligo in capo
al gestore di riconsegna di tutti i beni.
Il
contratto di servizio dovrà avere particolare cura nell'individuare gli oneri e
le spese necessarie a garantire una corretta gestione e manutenzione dei beni.
Tali spese possono avere natura varia (manutenzione ordinaria e straordinaria,
riparazioni, imposte, tasse, assicurazioni) e, come regola generale, sono poste
normalmente a carico del solo gestore.
Una
delle voci più importanti relative agli oneri economici è quella delle spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni in dotazione. La regola è che
tutte le spese di manutenzione ordinaria sono a carico dell'affidatario. Per la
manutenzione straordinaria è bene differenziare le categorie di beni: mentre
per i beni mobili e mobili registrati (ad esempio gli automezzi), è
consigliabile prevedere l'obbligo di manutenzione straordinaria a carico del
gestore, diversamente può considerarsi la disciplina per i beni immobili, per i
quali le spese straordinarie sono normalmente a carico dell'ente pubblico
proprietario.
Eventuali
spese incontrate dal gestore durante l'esecuzione della concessione di gestione
per addizioni e miglioramenti ai beni sono a carico dello stesso.
2.2.3. Responsabilità civile del
gestore connessa ai beni strumentali ed esonero dell'ente pubblico
La
clausola prevede l'esclusione da ogni responsabilità civile dell'ente pubblico
affidante per tutti i danni causati o comunque derivanti dall'uso dei beni
strumentali in dotazione ed uso del gestore nei confronti dei terzi ed anche
dei dipendenti che li utilizzino (a tale riguardo si veda la voce 2.7 in tema
di sicurezza degli impianti e lavoro).
Ferma
restando l'esclusiva responsabilità del gestore per la responsabilità civile,
sarà comunque necessario prevedere appositi obblighi assicurativi a carico del
gestore, con indicazione dei rischi che dovranno essere oggetto di copertura
assicurativa e dei relativi massimali minimi.
L'ente
pubblico deve sempre riservarsi un diritto di verifica dell'effettiva stipula e
validità delle polizze da parte del gestore.
2.2.4. Disciplina di proprietà
elaborati, proprietà industriale, modelli, brevetti, marchi e segni distintivi
La
sottovoce prende in considerazione in primo luogo la proprietà di beni
immateriali dell'ente pubblico prima della conclusione del contratto. In questo
caso sarà necessario redigere una apposita lista dei diritti di privativa su
questi beni immateriali il cui parziale o totale utilizzo potrà essere oggetto
di cessione temporanea, esclusiva o parziale, comunque limitata al periodo di
efficacia del contratto di affidamento, a titolo oneroso o gratuito, a seconda
della tipologia considerata. È comunque bene prevedere i limiti e le precise
condizioni nel rispetto delle quali è data la possibilità di utilizzo, soprattutto
dei marchi e dei segni distintivi dell'ente pubblico affidante, in modo da
garantire un loro uso nel costante rispetto ed in coerenza alle finalità
pubbliche ed all'immagine dell'ente stesso.
Le
proprietà dei beni immateriali già in capo al gestore, sorte prima della
vigenza del contratto, rimarranno invece in capo a questi.
2.2.5. Modalità di audit interno
specifico
L'audit
interno deve essere previsto per la verifica periodica dello stato, delle
condizioni, del numero dei beni, per il loro aggiornamento ed il rilevamento
della necessità di manutenzione ordinaria o straordinaria o loro sostituzione.
Particolare attenzione dovrà essere richiesta nell'assicurare l'assoluta
sicurezza di tutti i beni utilizzati dal gestore nell'esercizio della sua attività
gestoria, sia nei confronti degli utenti, che nei confronti dei dipendenti e di
terzi.
Dovranno
essere oggetto di apposita comunicazione dal gestore all'ente pubblico le
procedure interne previste per tale adempimento (modalità dei controlli e delle
verifiche, qualifica del personale addetto ai controlli, numero del personale
impiegato, frequenza dei controlli, luoghi dei controlli, accertamenti sulla
sicurezza attiva e passiva).
Fermo restando che è posto a carico
del concessionario il rischio di impresa, eventuali funzioni di audit saranno
inserite tenendo conto della specificità del servizio. Infatti, qualora la
gestione del servizio abbia carattere industriale o comunque particolarmente
complessa si potranno prevedere forme di audit adeguate. Al contrario, in
ossequio ai principi comunitari - i quali raccomandano di garantire la più
ampia partecipazione possibile degli imprenditori potenzialmente interessati -,
qualora si tratti di servizi semplici o gestiti con modalità che rendano sempre
esperibili controlli di audit esterni con effetto equivalente, potranno non
essere richieste al concessionario particolari funzioni di audit.
Inoltre uno specifico audit sarà
richiesto in sede di affidamento in house al fine di contribuire all'esercizio
del controllo analogo.
2.3 CONDIZIONI ECONOMICHE
2.3.1 Obblighi economici (ad es.
"canone") a favore dell'ente pubblico affidante e relativa disciplina
interessi moratori in caso di ritardi o inadempimenti
Gli
obblighi economici del gestore in favore dell'ente pubblico risiedono
normalmente nel pagamento del corrispettivo per l'affitto o l'utilizzo dei beni
mobili ed immobili di proprietà dell'ente pubblico affidante. Nel caso di
erogazione di servizi a rete, negli obblighi economici del gestore rientrerà il
costo di accesso alla rete, qualora sia lo stesso ente pubblico affidante a
concederne l'uso. Tale costo sarà a sua volta comprensivo di quanto necessario
per l'ammortamento delle spese per la costruzione, adeguamento e manutenzione
straordinaria, se a carico dell'ente pubblico proprietario o di altro soggetto
proprietario della rete stessa.
Il
contratto di servizio può prevedere un diritto di usufrutto o di uso sui beni,
ovvero prevedere in alternativa un contratto di affitto, locazione, comodato.
L'usufrutto
o l'uso, specie per i beni mobili e mobili registrati, costituiscono un diritto
reale sulla cosa che, in considerazione della particolare tipologia
dell'affidamento, della utilizzazione duratura e costante del bene che ne forma
oggetto da parte del gestore del servizio, appare lo strumento giuridico più
idoneo da utilizzare. Anche perché la costituzione di un diritto reale di
godimento in favore del gestore può permettere a quest'ultimo una maggiore
facilità di accesso al credito.
Vi
sono casi in cui, tuttavia, la durata del contratto, la tipologia del servizio
o il tipo di beni concessi in uso rendono consigliabile l'attribuzione di un
mero diritto di godimento sui beni stessi, per esempio per una maggiore
facilità di tutela dei diritti del proprietario; in tali ipotesi la scelta
della prima modalità andrà valutata con prudenza, soppesando attentamente i pro
e i contra delle due soluzioni.
Il
canone sarà determinato preferibilmente per ciascuna categoria di beni mobili. Saranno
quindi fissati tempi e modalità di pagamento.
Anche
per tale obbligo sarà opportuna la previsione dell'applicazione di interessi
moratori in caso di ritardo nel pagamento e di penali per forme di
inadempimento specifico.
La
durata dell'usufrutto sarà normalmente coincidente con quella del contratto di
affidamento.
Per
i beni immobili appare più opportuno il ricorso allo strumento giuridico del
contratto di locazione, con riferimento alla disciplina generale in materia,
prevista dal codice civile (articoli 1571 e seguenti) e dalla legge 392 del
1978. La previsione di un contratto invece della costituzione di un diritto
reale di godimento, si ritiene possa tutelare meglio l'ente proprietario
rispetto alla creazione di un diritto reale sulla cosa in favore del gestore
del servizio.
Il
contratto di servizio dovrà pertanto individuare i beni immobili e, per
ciascuno di essi, fissare un canone con adeguamento a partire dal secondo anno
locatizio in misura comunque non superiore al 75% del tasso di aumento dei beni
di consumo per le famiglie rilevato dall'ISTAT rapportato all'anno precedente,
come disposto dalla legge in materia di locazione di immobili ad uso non
abitativo. Anche in questo caso la durata dei contratti sarà coincidente con
quella dell'affidamento.
Il
limite legislativo posto per l'adeguamento riguarda solo la locazione dei beni
immobili e non opera per altri beni quali impianti e reti destinate al
servizio.
In
sede di redazione del contratto di servizio si dovrà prestare attenzione alla qualificazione
civilistica e tributaria delle somme percepite dall'ente pubblico a fronte
della concessione al gestore dell'uso di infrastrutture, tenendo conto degli
effetti di tale qualificazione sia ai fine della eventuale rettifica dell'IVA
detratta dall'ente pubblico (ex articolo 19-bis 2 D.P.R. 633/72), sia della
deducibilità, ai fini fiscali, degli eventuali esborsi finanziari del gestore
nei confronti dell'ente pubblico. A questo proposito è bene richiamare
l'attenzione sui vincoli normativi relativi ai vari settori che impongono
specifiche qualificazioni e che tracciano una disciplina dettagliata in tema di
trasferimento di dotazioni ed oneri dall'ente pubblico al gestore (per es. D.Lgs.
152/2006, artt. 152
e seguenti, per il ciclo idrico integrato).
2.4. TARIFFA
La
tariffa costituisce il prezzo del servizio a carico dell'utente. La sua
determinazione e l'adeguamento sono disciplinate da norme di diritto pubblico
che variano a seconda del servizio considerato.
La
quantificazione e l'aggiornamento delle tariffe spiegano molteplici effetti a
livello generale. Esse concorrono infatti a determinare il livello quantitativo
di utilizzazione del servizio, influiscono sul rilevamento del tasso di
inflazione oltre che sul costo della vita degli utenti.
Considerando
le caratteristiche peculiari che contraddistinguono l'attività di gestione dei
servizi pubblici locali rispetto alle ordinarie attività economiche ed
industriali, si può facilmente comprendere come la quantificazione delle
tariffe che gravano a carico dell'utenza faccia emergere preponderanti
interessi pubblici che possono sintetizzarsi nella endiadi dell'universalità
del servizio e dell'accessibilità delle relative tariffe. Se quindi, da un
lato, una soluzione è quella di individuare tariffe idonee a coprire
integralmente i costi del servizio erogato, spesso ciò appare difficilmente
realizzabile in concreto nelle numerose ipotesi nelle quali la previsione di
tariffe nel rispetto della suindicata direttiva, comporterebbe l'adozione di
tariffe troppo elevate per garantire l'universalità del servizio. Ecco perché,
in questi casi, può farsi legittimamente ricorso ad un adeguato meccanismo di
compensazione tra le tariffe previste a carico dei singoli utenti del servizio
e la necessaria copertura dei maggiori costi attraverso l'assunzione, da parte
dell'ente affidante, di parte degli oneri economici del gestore a condizione
che la relativa previsione sia predeterminata in clausole contrattuali puntuali
e trasparenti che siano note a tutti i partecipanti all'originaria gara.
Sulla
base di tali premesse deve quindi essere stabilito in concreto il meccanismo
posto a fondamento della concreta determinazione delle tariffe poste a carico
dei singoli utenti nel rispetto degli obblighi che le singole discipline di
settore introducono in materia.
2.4.1 Modalità di determinazione
della tariffa
Il
contratto di servizio farà riferimento alla modalità di determinazione della
tariffa, o come previste dalle leggi speciali di settore, ovvero come demandata
all'Autorità competente alla loro emanazione o aggiornamento.
2.4.2 Eventuale richiamo di
prezziario ufficiale
Il
contratto di servizio farà riferimento alle tariffe ufficiali in vigore, come
approvate, ed alle successive modificazioni.
2.4.3 Eventuali specifiche tecniche
nella determinazione della tariffa
Il
contratto di affidamento può prevedere al suo interno la facoltà per il gestore
di sottoporre all'Autorità competente, ai fini dell'aggiornamento delle
tariffe, determinate specifiche tecniche da tenere in considerazione per la
quantificazione e per l'adeguamento del prezzo del servizio da porre a carico
dell'utenza.
2.4.4 Eventuali clausole di
adeguamento tariffario
La
clausola deve fare riferimento alle fonti normative che contemplano gli
obblighi di fissazione periodici delle tariffe a carico dell'utenza per ciascun
singolo servizio. Nella stessa clausola contrattuale si devono prevedere le
eventuali conseguenze che le decisioni sulle tariffe possono avere nei
confronti degli obblighi economici a carico dell'ente pubblico necessari a
coprire i costi e la corretta remunerazione del gestore (vedi successiva voce
3.2).
In
generale, all'eventuale realizzarsi delle condizioni che consentirebbero un
aumento per adeguamento delle tariffe a carico del singolo utente, l'ente
pubblico potrebbe riservarsi il diritto di mantenere le tariffe invariate
fornendo al gestore la stessa somma che gli verrebbe garantita in conseguenza
dell'aumento tariffario ponendola a carico della fiscalità generale. Questa
valutazione, infatti, deve considerarsi riservata alla sua sfera politica
potendo avere riflessi sull'inflazione, sul miglioramento del servizio, sulla
creazione di nuovi servizi, sulla realizzazione di investimenti e su altri
aspetti di politica ambientale e del territorio.
È
quindi necessario, nel senso indicato, che siano previste in astratto tali
ipotesi, con gli eventuali meccanismi necessari a predeterminare gli eventuali
adeguamenti sull'ammontare delle prestazioni economiche a carico dell'ente
pubblico.
Uguale
previsione sui meccanismi di adeguamento deve assistere l'ipotesi di una
riduzione tariffaria.
2.4.5 Riscossione della tariffa
In
termini generali, il contratto di servizio dovrà prevedere le modalità di
riscossione della tariffa, che rappresenta il prezzo del servizio posto a
carico dell'utenza.
È
necessario che il contratto indichi il soggetto tenuto alla riscossione
(normalmente, ma non sempre, lo stesso gestore del servizio), il luogo di
riscossione, le modalità di pagamento, i tempi di pagamento, i soggetti tenuti,
le eventuali modalità di contestazione delle omissioni e di riscossione delle
tariffe evase e delle relative sanzioni applicabili direttamente dal gestore in
caso di avvenuto accertamento di evasione della tariffa dovuta.
È
bene introdurre una distinzione tra due fondamentali tipologie di contratto,
avuto riguardo alle modalità di riscossione della tariffa ed alla sua incidenza
nel corrispettivo, con importanti conseguenze sull'assunzione del rischio di
impresa in capo all'ente pubblico o al gestore: i contratti "gross
cost" ed i contratti "net cost".
Con
i contratti gross cost il gestore riceve un prefissato corrispettivo da parte
dell'ente pubblico per produrre un determinato servizio. In questo caso il
gestore non deve fare alcuna previsione sui proventi da tariffa perché gli è
comunque assicurato un compenso già prestabilito e svincolato dai ricavi
provenienti dalla riscossione della tariffa stessa.
Il
contratto gross cost incentiva il gestore ad assumere comportamenti efficienti solo
dal lato dei costi, la cui riduzione genera maggiori guadagni, ma non da quello
dei ricavi, dal momento che questi sono gestiti ed incassati dall'ente
pubblico.
Con
i contratti net cost il gestore riceve dall'ente pubblico un corrispettivo
sempre prestabilito, ma pari alla differenza tra i presunti costi di esercizio
ed i proventi stimati derivanti dalla riscossione delle tariffe.
In
questo modo la parte tariffaria entra in modo sostanziale nel rapporto
economico tra ente pubblico e gestore. Quest'ultimo è incentivato, al fine
della produzione di maggiori guadagni, sia alla riduzione dei costi, sia
all'incremento dei ricavi derivanti dall'utenza, correndo in proprio il rischio
di un minore ricavo. Il contratto risulta così altamente incentivante per il
gestore, mentre sull'ente pubblico non grava alcun rischio di impresa.
Tra
le due tipologie di contratto è possibile configurarne di intermedie, dove
siano ripartiti rischi e benefici, questi ultimi derivanti da maggiore gettito
tariffario, con conseguente diminuzione del corrispettivo a carico dell'ente
pubblico.
2.4.6 Rendicontazione all'ente
pubblico affidante
Il
contratto deve prevedere un puntuale obbligo di rendicontazione con cadenza
almeno annuale da parte del gestore all'ente pubblico affidante delle tariffe
riscosse e delle somme comunque da esso incamerate in conseguenza delle
sanzioni applicate per evasione tariffaria. Il contratto a tale fine deve
prevedere meccanismi idonei a garantire che tale rendicontazione sia obbiettiva
e veritiera, in quanto la quota parte delle somme a carico dell'ente pubblico
per la copertura del costo del servizio e del ragionevole utile a favore del
gestore dovrebbe essere almeno in parte ancorata alla quota di copertura dei
predetti costi da parte delle tariffe.
Se
la riscossione avviene infatti da parte dello stesso gestore non è del tutto
predeterminabile.
La
previsione di tale obbligo è pertanto fondamentale e deve essere assistita da
un adeguato potere di controllo dell'ente pubblico, da esercitarsi con modalità
variabili a seconda della tipologia del servizio considerato.
2.4.7 Aspetti
fiscali
Il contratto dovrà esplicitare
puntualmente la natura fiscale dei corrispettivi percepiti dal gestore, sia a
fronte delle tariffe applicate agli utenti, sia a fronte di eventuali somme
erogate da parte dell'ente pubblico.
Con riferimento a quest'ultima
fattispecie, si dovrà esplicitare nel contratto la corretta qualificazione di
tali somme (corrispettivo del servizio, integrazione rispetto alle tariffe
applicate agli utenti, contributo quale controprestazione del servizio ovvero
quale compartecipazione alla spesa - costi sociali), al fine di individuare in
modo univoco il corretto trattamento fiscale, oltre ad assicurare chiarezza e
trasparenza formale nei confronti di tutti i concorrenti di una procedura
selettiva.
Si dovrà inoltre precisare a chi
incomba l'eventuale onere di registrazione del contratto e chi ne sopporti i
costi.
Ovviamente ogni norma imperativa
sopravvenuta modificherà il contratto ed i rapporti in corso, a partire dalla
data della sua applicazione.
2.4.8 Modalità di audit interno
specifico
Le
modalità di calcolo ed applicazione della tariffa dovranno essere oggetto di
adeguate procedure di monitoraggio interno, al fine di garantirne la perfetta
conformità ai vincoli contrattuali ed alla norme che disciplinano la materia.
Le
procedure di controllo ed i risultati di tale monitoraggio dovranno essere
periodicamente comunicati all'ente pubblico.
Fermo restando che è posto a carico
del concessionario il rischio di impresa, eventuali funzioni di audit saranno
inserite tenendo conto della specificità del servizio. Infatti, qualora la
gestione del servizio abbia carattere industriale o comunque particolarmente
complessa si potranno prevedere forme di audit adeguate. Al contrario, in
ossequio ai principi comunitari - i quali raccomandano di garantire la più
ampia partecipazione possibile degli imprenditori potenzialmente interessati -,
qualora si tratti di servizi semplici o gestiti con modalità che rendano sempre
esperibili controlli di audit esterni con effetto equivalente, potranno non
essere richieste al concessionario particolari funzioni di audit.
Inoltre uno specifico audit sarà
richiesto in sede di affidamento in house al fine di contribuire all'esercizio
del controllo analogo.
2.5 LIVELLI STANDARD DEL SERVIZIO
2.5.1 Individuazione dei livelli
standard di quantità e qualità del servizio
Il
contratto di servizio deve individuare i livelli standard di quantità e qualità
del servizio.
I
livelli quantitativi e qualitativi concorrono a conformare l'oggetto della
prestazione e si pongono come un fattore dinamico all'interno del contratto di
servizio, dal momento che, oltre a determinare il livello di prestazione minima
garantita, fissano anche gli obiettivi futuri per il miglioramento del
servizio.
Gli
standard quantitativi vengono normalmente suddivisi in generali, che consistono
- secondo una comune definizione - nel valore medio riferito al complesso delle
prestazioni rese da parte del gestore, e specifici, riferiti alla singola
prestazione resa.
Quelli
qualitativi indicano le modalità con le quali vengono erogati i servizi e fanno
riferimento a criteri che in concreto variano a seconda del tipo di servizio
considerato. La qualità è l'elemento indicativo dell'efficienza del servizio,
come esso viene percepito da parte dell'utenza.
Definendo
in altri termini e da opposta prospettiva, la qualità è essenzialmente la
capacità di un'azienda di soddisfare le esigenze del proprio cliente.
È
estremamente importante che il contratto di servizio fornisca un elenco di
parametri della quantità e della qualità del servizio considerato prevedendo
per ciascuno dei fattori di valutazione.
I
parametri, a loro volta, devono essere individuati in modo completo ed attento,
in maniera tale che ciascuno di essi contribuisca alla valutazione complessiva
della qualità del servizio. È anche necessario prevedere nel contratto di
servizio che i detti parametri possano essere oggetto di incremento, revisione,
modifica o aggiunta, sia in base alla norma di cui all'articolo 2, lettera c),
comma 461, della legge 244 del 2007 (si veda oltre alla voce 2.5.3) sia, anche,
in base alle richieste ed alle indicazioni direttamente provenienti dallo
stesso ente pubblico e da altri soggetti ai quali è attribuita competenza in
merito (ad es. l'Agenzia per i servizi pubblici locali del comune di Torino).
È
inoltre opportuno che, quando ci si riferisce ai parametri di qualità e di quantità
del servizio, si tenga in considerazione non soltanto la platea degli utenti,
bensì la più ampia sfera di tutti i soggetti direttamente o indirettamente
destinatari degli effetti dello stesso, sviluppando quanto più possibile il
concetto di responsabilità sociale di impresa (RSI o Corporate Social
Responsability, CSR).
2.5.2 Adozione sistema di qualità
e certificazione
Il
sistema di qualità ha come obiettivo quello di realizzare l'affidabilità di una
organizzazione non solo attraverso la verifica del prodotto finale, ma anche
del processo produttivo.
Dal
momento che l'attività oggetto dell'affidamento è per sua natura estremamente
complessa e richiede una organizzazione idonea da parte del gestore, è
necessario che questi sia tenuto ad adottare un sistema di qualità che
garantisca l'adozione di adeguati processi produttivi interni all'azienda, tali
da garantire l'adempimento delle obbligazioni, principali ed accessorie,
nascenti dal contratto di servizio.
Tale
obiettivo deve quindi trovare adeguato riscontro nella corrispondente verifica,
cioè nel controllo iniziale e successivo dell'adozione dei detti processi
produttivi, da parte di un soggetto terzo, abilitato al rilascio della
certificazione del sistema qualità.
2.5.3 Modalità di verifica periodica
adeguatezza standard di qualità e quantità (art. 2 lettera c, comma 461, l.
244/2007)
Il
contratto di servizio dovrà prevedere, ai sensi dell'articolo 2, lettera c),
comma 461 della legge 244 del 2007, l'obbligo di verificare periodicamente,
"con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza
dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel
contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si
rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare
osservazioni e proposte in merito".
È
necessario che il contratto di servizio fissi quindi i termini temporali delle
verifiche periodiche e le modalità concrete e specifiche del loro svolgimento
(per esempio, pubblica audizione) e quindi, all'esito, le modalità di
presentazione al gestore delle richieste di adeguamento (per esempio,
formazione di un verbale della verifica e inserimento al termine delle
richieste specifiche) ed i tempi previsti per il gestore per uniformarsi ai
nuovi parametri adeguati (vedi voce successiva).
Dovrà
inoltre essere appositamente prevista la partecipazione obbligatoria
dell'Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino alle sessioni
di verifica periodica e, successivamente, per l'esercizio delle funzioni di cui
al successivo punto 2.5.5.
2.5.4 Modalità di aggiornamento
degli standard di qualità e quantità
Comunque
sia emersa la necessità di aggiornamento (a seguito di una verifica periodica
con la partecipazione delle associazioni dei consumatori o in altro modo,
dietro richiesta o segnalazione dell'ente pubblico o dell'Agenzia) occorre che
il contratto di servizio detti dei criteri generali per la sua attuazione e
operatività.
Le
modalità possono variare a seconda della portata dell'adeguamento, del servizio
considerato e della tipologia del parametro, ma è opportuno che il contratto
preveda comunque dei tempi massimi di adeguamento (che andrebbero a costituire
quel livello "minimo" da trasfondere nella carta degli utenti, quando
prevista, ed in quella della qualità dei servizi), anche con la possibilità di
una gradualità temporale nell'adeguamento stesso, e delle modalità di
attuazione e di controllo esterno successivo circa l'effettivo adempimento da
parte del gestore del servizio.
2.5.5 Partecipazione dell'ente
pubblico all'individuazione, aggiornamento, controllo sugli standard di qualità
e quantità
All'ente
pubblico è innanzi tutto riservata l'organizzazione della verifica periodica
prevista dall'articolo 2, lettera c), comma 461, della legge 244 del 2007,
considerata nel precedente punto 2.5.3.
Il
contratto potrebbe opportunamente prevedere una possibilità di partecipazione
più incisiva da parte dello stesso ente pubblico, affiancato nello scopo
dall'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali, soprattutto in termini di
frequenza.
Mentre
infatti la verifica periodica con le associazioni dei consumatori non può che
svolgersi in tempi e con cadenze prestabilite, anche per motivi pratici, la
partecipazione dell'ente pubblico, quale parte contrattuale e soggetto
rappresentativo dei diritti e degli interessi del pubblico degli utenti, deve
essere costante e deve esplicarsi anche al di fuori delle verifiche previste
dalla legge, prima richiamate.
È
dunque opportuno fissare nel contratto di servizio una procedura interna tra
ente pubblico e Gestore, che preveda il diritto/dovere autonomo di
partecipazione del primo ai processi decisionali relativi all'aggiornamento e
controllo del mantenimento degli standard di qualità indicati nel contratto e
nelle carte degli utenti e della qualità dei servizi, individui le forme di
partecipazione congiunta dell'ente pubblico e del gestore nella rilevazione
delle necessità di modificare l'azione del gestore per il raggiungimento o
miglioramento degli standard contrattualmente previsti (individuazione,
aggiornamento e controllo degli standard), stabilisca le modalità attraverso le
quali esso può essere svolto e, infine, i tempi e le modalità di risposta ed
adeguamento da parte del gestore.
2.5.6 Partecipazione del singolo
utente all'individuazione, aggiornamento, controllo sugli standard di qualità e
quantità
Per
quanto riguarda il diritto di partecipazione del singolo utente ai processi
volti al controllo e rilevamento degli standard di qualità e quantità ed alla
customer satisfaction in generale, riconosciuta nell'ultimo inciso
dell'articolo 2, lettera c), comma 461, della legge 244 del 2007 ("ferma
restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e
proposte in merito"), va prima di tutto considerato che la legge - con
tale previsione - ha inteso sottolineare che il singolo non è costretto ad
esercitare i propri diritti di verifica esclusivamente attraverso le
associazioni dei consumatori, così ribadendo che i diritti stessi sono
riconosciuti prima di tutto ed in via originaria in capo al singolo soggetto
utente del servizio e che solo in via derivata le associazioni possono farsene
portatrici (magari in modo più efficace).
Sulla
base di tali premesse, al singolo utente deve essere riconosciuta in ogni caso
la possibilità di presentare osservazioni e proposte in merito. A tale
riguardo, si veda il contenuto del successivo punto 2.11, soprattutto in merito
ai tempi ed alle modalità concrete di comunicazione ed interazione del singolo
utente sia con l'ente pubblico, che con il gestore.
In
questa sede si rammenta che il ruolo dell'ente pubblico è di estrema rilevanza,
sia come mediatore delle istanze del singolo utente (dovendo l'ente pubblico
farsi comunque sempre carico di conoscere, vagliare ed inoltrare al gestore
ogni tipo di richiesta, segnalazione, proposta, reclamo che sia ritenuta
meritevole di considerazione), sia come controllore che le istanze stesse, se
rivolte direttamente al gestore, trovino adeguata risposta, in termini di tempo
e di efficacia.
2.5.7 Partecipazione delle
associazioni dei consumatori all'individuazione, aggiornamento, controllo sugli
standard di qualità e quantità
Per
quanto riguarda la partecipazione delle associazioni dei consumatori, si
ritiene che questa debba principalmente svolgersi in sede di periodica verifica
prevista dalla richiamata norma di cui all'articolo 2, lettera c), comma 461,
legge 244 del 2007.
Sembra
inutile prevedere ulteriori modalità, anche per evitare di "svilire"
l'occasione rappresentata dalla verifica stessa, che è anche sede di dibattito
tra le parti interessate, di scambio di dati e di informazioni e che deve
diventare momento centrale per questo tipo di partecipazione.
La
verifica periodica rappresenta una forma di necessaria disciplina
procedimentale che concentra e semplifica i tempi e le modalità per esercitare
il diritto di partecipazione delle associazioni di consumatori attraverso
l'avanzamento di richieste, di osservazioni, di reclami finalizzati al
controllo sul raggiungimento degli standard ed alla eventuale richiesta di loro
aggiornamento.
Anche
per le associazioni di consumatori si rinvia quindi al contenuto della voce
2.11 per quanto riguarda, in generale, i tempi e le modalità di interazione con
il gestore e con l'ente pubblico.
2.5.8 Modalità di audit interno
specifico
L'audit
interno è strettamente connesso all'adozione di un sistema di qualità (vedi
precedente clausola 2.5.2) che, a sua volta, prevede necessariamente i tempi e
le modalità di controllo preventivo e di verifica successiva del raggiungimento
e mantenimento del sistema di qualità aziendale da parte di un soggetto avente
requisiti di terzietà ed indipendenza rispetto al gestore.
Le
procedure interne di controllo del gestore sono pertanto esse stesse oggetto di
verifica da parte dell'ente di certificazione della qualità, secondo le
specifiche regole in materia.
Fermo restando che è posto a carico
del concessionario il rischio di impresa, eventuali funzioni di audit saranno
inserite tenendo conto della specificità del servizio. Infatti, qualora la
gestione del servizio abbia carattere industriale o comunque particolarmente
complessa si potranno prevedere forme di audit adeguate. Al contrario, in
ossequio ai principi comunitari - i quali raccomandano di garantire la più
ampia partecipazione possibile degli imprenditori potenzialmente interessati -,
qualora si tratti di servizi semplici o gestiti con modalità che rendano sempre
esperibili controlli di audit esterni con effetto equivalente, potranno non
essere richieste al concessionario particolari funzioni di audit.
Inoltre uno specifico audit sarà
richiesto in sede di affidamento in house al fine di contribuire all'esercizio
del controllo analogo.
2.6. CARTA DI QUALITÀ DEI SERVIZI
2.6.1. Obbligo di redazione e
pubblicizzazione della carta di qualità dei servizi, in attuazione della legge
244/2007, art. 2, comma 461
Si
tratta di clausola obbligatoria imposta dalla norma richiamata della Legge
finanziaria 2008 che ha previsto che per ogni settore il contratto di servizio
imponga al soggetto gestore selezionato di adottare e pubblicizzare una
specifica Carta della qualità dei servizi predisposta in conformità ad intese
che lo stesso è chiamato a stipulare con le associazioni di tutela dei
consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate.
Si
veda quanto già indicato al successivo articolo 2.11.1 per quanto concerne la
possibilità ed opportunità di adozione da parte dell'ente pubblico affidante di
una Carta degli utenti da allegare al contratto di servizio in modo da
mantenere in capo all'ente locale il potere/dovere di determinare il reale
cuore degli elementi ai quali le predette Carte della qualità dei servizi si
dovranno necessariamente attenere in quanto indicatrice del contenuto minimo
degli standard di qualità e quantità delle prestazioni da erogarsi da parte del
gestore in esecuzione del contratto di servizio.
Per
quanto concerne, invece, specificamente, la clausola contrattuale in oggetto,
al fine di imporre comunque al gestore l'effettivo rispetto dell'obbligo sullo
stesso gravante appare necessario che il contratto di servizio subordini
espressamente il permanere dell'affidamento del servizio all'adozione della
Carta di qualità dei servizi comunque entro e non oltre un congruo periodo di
tempo dall'avvenuto affidamento della concessione di gestione.
Una
ulteriore clausola contrattuale potrà prevedere che il servizio debba essere
soggetto al positivo riscontro degli utenti circa il rispetto da parte del
gestore degli standard minimi di qualità e di quantità previsti dal contratto,
alla eventuale Carta degli utenti ad esso allegata e dalle successive Carte
della qualità dei servizi. Tale positivo riscontro dovrà risultare dall'esame
dei reclami e dall'effettuazione di sondaggi di mercato, e di quelle altre
attività di consultazione delle associazioni dei consumatori e di monitoraggio
permanente e di verifica annuale - i cui risultati dovranno essere comunque e
sempre connotati da garanzie di obbiettività - imposti dalla stessa norma della
Legge finanziaria 2008 alle successive lettere b), c), d) ed e). La stessa
clausola dovrà quindi prevedere, in termini di proporzionalità e gradualità,
sanzioni crescenti fino a quella della risoluzione contrattuale.
2.6.2. Modalità di audit interno
specifico
L'imposizione
di precise modalità di audit interno è fondamentale per il corretto
funzionamento dei meccanismi di tutela dei consumatori, cui tende la carta di
qualità dei servizi.
Fermo restando che è posto a carico
del concessionario il rischio di impresa, eventuali funzioni di audit saranno
inserite tenendo conto della specificità del servizio. Infatti, qualora la
gestione del servizio abbia carattere industriale o comunque particolarmente
complessa si potranno prevedere forme di audit adeguate. Al contrario, in
ossequio ai principi comunitari - i quali raccomandano di garantire la più
ampia partecipazione possibile degli imprenditori potenzialmente interessati -,
qualora si tratti di servizi semplici o gestiti con modalità che rendano sempre
esperibili controlli di audit esterni con effetto equivalente, potranno non
essere richieste al concessionario particolari funzioni di audit.
Inoltre uno specifico audit sarà
richiesto in sede di affidamento in house al fine di contribuire all'esercizio
del controllo analogo.
Per
quanto detto nel precedente articolo 2.6.1. sarà necessario che le dette
modalità di audit siano anticipate nel testo contrattuale, venendo così a
formare uno dei parametri sulla qualità e quantità delle prestazioni che
dovranno essere rispettati in sede di emanazione della carta di qualità.
In
considerazione di quanto sopra, si richiama pertanto quanto elaborato in merito
alla voce 2.11 ed alle relative sottovoci, in particolare la numero 2.11.13
(modalità di audit interno specifico).
2.7 SICUREZZA IMPIANTI E LAVORO
2.7.1 Richiamo alla normativa su
sicurezza impianti
È
necessario che il contratto preveda l'obbligo di adeguamento e di tenuta in
conformità tecnico - normativa degli impianti utilizzati nello svolgimento
dell'attività (in base alla specifica disciplina dettata per ogni tipologia:
impianti termici, elettrici, a gpl ecc.).
La
previsione contrattuale del dovere di adeguamento e di tenuta degli impianti a
norma, oltre che confermare obblighi già imposti dalla legge, ha lo scopo di
evidenziare nei riguardi del gestore uno degli aspetti più delicati in materia
di sicurezza, prevenzione e protezione nell'ambiente del lavoro, dovendosi
considerare una delle principali cause di infortunio proprio l'utilizzazione di
un impianto non a norma.
L'obbligo
di adeguamento non riguarda ovviamente solo aspetti connessi alla tutela dei
lavoratori, ma anche alla prevenzione dei rischi di danno a terze persone e
cose.
È
sempre opportuno che il contratto preveda gli stessi doveri di adeguamento che
fossero eventualmente introdotti o modificati da norme successive alla sua
entrata in vigore.
La
previsione di tale obbligo va di fatto ad incidere anche con il dovere del
gestore di mantenere in buona efficienza gli impianti, le reti e gli altri beni
in dotazione.
2.7.2 Richiamo alla normativa su
sicurezza del lavoro
In
primo luogo deve considerarsi che la natura di soggetto pubblico dell'ente
pubblico affidante (portatore dunque di interessi pubblici, tra i quali quello
della adozione dei più elevati standard per garantire la tutela della sicurezza
dei lavoratori nel luogo di lavoro) impone di obbligare il gestore del servizio
ad uniformarsi ed adeguare i sistemi di sicurezza e di organizzazione del
lavoro costantemente alla normativa generale e specifica per ogni singola
mansione affidata ai lavoratori.
È
comunque sempre possibile che, indipendentemente dagli obblighi legislativi, lo
stesso ente pubblico inserisca a propria discrezione nel contratto di servizio
altri obblighi che ritenga necessari o opportuni a garantire, come detto,
elevati standard di tutela e salvaguardia dei lavoratori e dei terzi cittadini
utenti, in aggiunta a quelli già imposti dalla legge.
2.7.3 Obbligo di definire
organigramma e livelli di responsabilità eventualmente delegate
Il
contratto di affidamento può richiamare questa previsione che riflette il
contenuto degli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Organigrammi
e deleghe di funzioni - sempre interni all'organizzazione del gestore del
servizio - sono ammessi in conformità agli obblighi di legge, entro i limiti
imposti e nel rispetto delle regole che presiedono alla loro adozione.
La
loro inefficacia è destinata a provocare conseguenze, soprattutto in tema di
responsabilità civile e penale, che rimangono comunque a carico del gestore e
dei suoi soggetti responsabili.
L'ente
pubblico, può riservarsi il diritto di conoscere la struttura e
l'organizzazione interna del gestore, non per esercitare indebite interferenze
nell'autonomia organizzativa di quest'ultimo, ma allo scopo di conoscere un
aspetto interno organizzativo che interessa direttamente la sicurezza dei
lavoratori ed il riparto delle funzioni e delle responsabilità interne.
2.7.4 Impegno al rispetto della
normativa in caso di attività appaltate o affidate dal gestore a terzi soggetti
Qualora
sia consentito al gestore l'appalto o il sub affidamento di parte delle
attività, è necessario prevedere nel contratto una apposita disposizione che
imponga - anche nei confronti dell'appaltatore - lo stesso rispetto di quanto
stabilito in materia di prevenzione, sicurezza e trattamento dei lavoratori,
ivi compresi gli obblighi concernenti le retribuzioni, i contributi previdenziali,
i contributi assicurativi, come disciplinati dall'articolo 26 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, nonché di tutti gli altri obblighi di comunicazione
e di audit imposti dal contratto di servizio a carico del gestore.
La
previsione contrattuale deve pertanto contemplare, oltre al puntuale
adempimento degli obblighi del gestore per appaltare o sub affidare talune
attività (compresa la comunicazione del nominativo dell'appaltatore e la
consegna della documentazione attestante la sua idoneità tecnico
professionale), anche l'obbligo di sottoporre all'ente pubblico il contratto di
appalto o di sub affidamento subordinandolo alla positiva verifica, da parte
dell'ente pubblico della previsione, al suo interno, dell'imposizione nei
confronti dell'ulteriore soggetto di tutti i menzionati obblighi in materia di
prevenzione e sicurezza degli infortuni sul lavoro e trattamento dei
lavoratori.
Questa
previsione può essere resa opportunamente più efficace attraverso l'imposizione
all'appaltatore di specifici obblighi di comunicazione al gestore (aventi ad
oggetto gli adempimenti considerati), in modo che quest'ultimo possa a sua
volta trasmettere all'ente pubblico i dati completi sugli adempimenti in
materia di sicurezza e prevenzione.
2.7.5 Modalità di audit interno
specifico
Come
anticipato, considerata la rilevanza e la delicatezza politica e sociale della
materia, è opportuno l'inserimento di apposite clausole contrattuali che
impongano sia al gestore, sia ai suoi eventuali appaltatori di adottare un
adeguato sistema di monitoraggio interno sul numero degli infortuni, sulla loro
natura, sulla loro frequenza (sia temporale, sia per settore di attività) e sui
necessari interventi concretamente adottati per prevenire il loro ripetersi in
futuro.
Fermo restando che è posto a carico
del concessionario il rischio di impresa, eventuali funzioni di audit saranno
inserite tenendo conto della specificità del servizio. Infatti, qualora la
gestione del servizio abbia carattere industriale o comunque particolarmente
complessa si potranno prevedere forme di audit adeguate. Al contrario, in
ossequio ai principi comunitari - i quali raccomandano di garantire la più
ampia partecipazione possibile degli imprenditori potenzialmente interessati -,
qualora si tratti di servizi semplici o gestiti con modalità che rendano sempre
esperibili controlli di audit esterni con effetto equivalente, potranno non
essere richieste al concessionario particolari funzioni di audit.
Inoltre uno specifico audit sarà
richiesto in sede di affidamento in house al fine di contribuire all'esercizio
del controllo analogo.
Il
rilevamento dovrà essere oggetto di periodiche comunicazioni.
Gli
infortuni di maggiore gravità che abbiano causato danni permanenti ai
lavoratori o il loro decesso dovranno essere comunque e sempre oggetto di
autonoma e immediata comunicazione all'ente pubblico, nonché su richiesta,
all'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali del Comune di Torino, secondo le
previsioni della successiva voce 2.13.2.
2.8 ADEMPIMENTI
LEGISLAZIONE VIGENTE - DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
2.8.1 Richiamo
all'osservanza della legislazione vigente e, in particolare, del decreto
legislativo 231/2001
Potrebbe essere opportuno un richiamo
che puntualizzi innanzitutto l'obbligo del concessionario al rispetto di tutta
la normativa vigente e che specifichi quindi le leggi verso le quali il
concedente intende chiedere al concessionario un'attenzione rafforzata. In
particolare, il contratto di servizio deve prevedere una clausola di richiamo all'osservanza
del decreto legislativo 231/2001 (con riferimento ai soggetti ai quali lo
stesso si applichi, ai sensi dell'articolo 1 del decreto stesso), in materia di
responsabilità amministrativa delle società in relazione a determinati reati,
per i quali il legislatore italiano ha ritenuto di intaccare il principio per
cui societas delinquere non potest.
Il decreto legislativo 231/2001
prevede, infatti, la disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000,
n. 300.
La ratio della normativa è, mediante
la previsione di sanzioni pecuniarie ed interdittive, evitare che determinati
illeciti possano inserirsi in una strategia di impresa.
Non vi può essere qualità del servizio
reso al cittadino - utente in un quadro societario svincolato dalla analisi dei
processi produttivi alla luce del rispetto dei canoni imposti dal citato
decreto.
L'applicazione del decreto legislativo
231/2001 deve diventare una funzione aziendale ed una spinta all'incremento
della qualità del servizio.
È per le esposte ragioni che si
ritiene che una clausola di richiamo all'adempimento degli obblighi imposti da
tale decreto legislativo debba costituire elemento della prestazione a carico
della società di servizi. Tale scelta costituisce altresì disincentivo rispetto
ad eventuali prassi lassiste.
Si ritiene inoltre necessario che
l'effettività della clausola sia assistita da espresse clausole penali,
adeguatamente modulate in termini economici.
A titolo esemplificativo, si potrebbe
inserire una clausola del seguente tenore: «Fatto salvo il rispetto di tutta la
normativa vigente, il concessionario, in particolare, si impegna all'osservanza
scrupolosa di tutti gli obblighi previsti nel D.Lgs. 231/2001, salvo che per la
natura del gestore la norma non sia applicabile.»
2.8.2 Modalità di audit interno
specifico
Il
contratto di servizio deve prevedere modalità di audit interno specifico sul
rispetto del decreto legislativo 231/2001.
A
tale proposito va posto in rilievo che qualunque clausola attinente obblighi di
audit deve comprendere le modalità di programmazione di tale attività, i
criteri per individuare gli auditor, obbligo di redazione dei relativi rapporti
nonché una periodica verifica delle procedure di controllo interno.
Fermo restando che è posto a carico
del concessionario il rischio di impresa, eventuali funzioni di audit saranno
inserite tenendo conto della specificità del servizio. Infatti, qualora la
gestione del servizio abbia carattere industriale o comunque particolarmente
complessa si potranno prevedere forme di audit adeguate. Al contrario, in
ossequio ai principi comunitari - i quali raccomandano di garantire la più
ampia partecipazione possibile degli imprenditori potenzialmente interessati -,
qualora si tratti di servizi semplici o gestiti con modalità che rendano sempre
esperibili controlli di audit esterni con effetto equivalente, potranno non
essere richieste al concessionario particolari funzioni di audit.
Inoltre uno specifico audit sarà
richiesto in sede di affidamento in house al fine di contribuire all'esercizio
del controllo analogo.
L'importanza
e la delicatezza degli obblighi previsti dal decreto 231/2001 merita una
particolare attenzione e quindi sono del tutto giustificabili clausole del
contratto di servizi, con le quali si obbliga la società a rendere conto di
essere in regola.
La
rilevanza degli obblighi previsti dal decreto 231/2001 si coglie anche ponendo
mente alle conseguenze in caso di inadempimento, potendo le sanzioni previste
da detto decreto avere effetto interdittivo e quindi preclusivo della
effettuazione del servizio oppure avere effetto preclusivo della possibilità di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione.
Si
ritiene opportuno che le modalità di audit si esplichino non solo a livello
interno, ma anche attraverso la programmazione di interventi di controllo da
parte di soggetti istituzionali quali l'Agenzia dei servizi pubblici locali.
2.9 ADEMPIMENTI CONTABILI
Le previsioni contrattuali relative
agli adempimenti contabili non possono limitarsi ad una mera enunciazione di
prescrizioni per una corretta tenuta della contabilità, principi peraltro
disciplinati puntualmente dalla normativa civilistica e dai principi contabili,
sia nazionali che internazionali.
L'obiettivo principale di questa
sezione contrattuale è quello di garantire la disponibilità delle informazioni
necessarie all'ente pubblico al fine di valutare, sotto il profilo economico,
alcuni aspetti dell'operato del gestore, strategici nell'ottica del concedente,
attraverso l'uso di strumenti contabili.
Le clausole previste in questo
capitolo sono da prevedere, normalmente, nelle sole ipotesi in cui il
concessionario sia soggetto ad un controllo da parte del concedente analogo a
quello effettuato sui propri uffici, oppure se il prezzo da pagare per il
servizio da parte dell'utente sia una tariffa, o sia altrimenti commisurato su
voci di costo o bilanciato su voci di entrata o comunque ricavabili da un
bilancio di esercizio, oppure il concessionario riceva dal concedente o da
altri soggetti pubblici compensazioni, integrazioni, contributi, corrispettivi
proporzionali a voci del bilancio di esercizio del servizio stesso e in tutti
gli altri casi in cui sia ritenuto opportuno assicurare trasparenza contabile
nella gestione del servizio affidato.
2.9.1 Clausole sulla tenuta della
contabilità
L'impianto
contabile adottato dal gestore, oltre all'evidente conformità alla normativa,
generale e/o settoriale, che disciplina la materia (si veda ad esempio quanto
disposto dall'art. 8, comma 2 da bis a sexies, della legge n. 287/1990), deve
essere idoneo a fornire le informazioni, relative all'attività affidata
attraverso il contratto, richieste dall'ente pubblico o dal contratto stesso.
Saranno
pertanto informazioni che devono poter essere disaggregate su base geografica,
segmentate verticalmente per processo, disarticolate per natura o destinazione,
pur mantenendo la necessaria coerenza con il dato complessivo del gestore.
2.9.2 Clausole sul controllo di
gestione
Il
contratto svilupperà i principi base cui si dovrà orientare il sistema di
elaborazione ed organizzazione delle informazioni contabili, gli obblighi
contabili, le rendicontazioni obbligatorie, le informazioni segmentali
richieste, i dettagli circa le basi di ripartizione ed allocazione degli
elementi comuni a uno o più business del gestore, le regole relative ai
rapporti interni (transfer pricing), come meglio specificato nelle clausole
seguenti.
2.9.3 Principi generali del
controllo di gestione
I
principi generali ai quali il controllo di gestione dovrà ispirarsi sono:
a) ottenere dal gestore informazioni idonee
a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica,
patrimoniale e finanziaria relativa al Business affidato, come se il Business
affidato costituisse la sola attività svolta dal gestore (principio di
autonomia rispetto alle altre attività);
b) ottenere adeguata informativa circa i
ricavi, i costi, le attività e le passività del gestore e del Business affidato
(principio di trasparenza);
c) ottenere adeguata informativa relativa
alle transazioni avvenute all'ìnterno del gestore tra il Business affidato ed
eventuali altre attività svolte dallo stesso, ovvero le transazioni tra il
gestore e le società appartenenti allo stesso gruppo (principio del dealing at
arm's length);
d) verificare che eventuali trasferimenti
(cessioni, conferimenti, scorpori ) di assets a favore di società del gruppo
non influenzino negativamente la capacità del gestore di svolgere il Business
affidato (principio di salvaguardia);
e) ottenere informazioni che consentano di
comparare le performances economiche del gestore con altre società attive nel
medesimo settore, ivi inclusi i costi per la produzione dei servizi oggetto del
Business affidato (principio di comparabilità orizzontale);
f) le informazioni prodotte dovranno
garantire la confrontabilità di anno in anno (principio di comparabilità
verticale);
g) verificare che il gestore sia dotato di
risorse finanziarie e manageriali sufficienti allo svolgimento del Business
affidato (principio di indipendenza).
2.9.4 Obblighi contabili
Il
gestore dovrà approntare un sistema contabile che consenta di evidenziare
separatamente i ricavi, i costi, le attività e le passività afferenti il
Business affidato, ovvero ragionevolmente attribuibili a tale business,
rispetto ad altre attività svolte dal gestore, nel rispetto delle Direttive di
rendicontazione emanate ed emanande dall'ente preposto e loro eventuali
modificazioni/integrazioni.
2.9.5 Rendicontazioni
obbligatorie
Il
gestore dovrà predisporre annualmente, in modo coerente e confrontabile di anno
in anno, una rendicontazione relativa a:
1. Business affidato;
2. Altre attività diverse dal Business affidato, su base
aggregata;
3. Tutte le attività svolte dal gestore, incluso il business
affidato, su base aggregata.
Tale
rendicontazione comprenderà i seguenti documenti: Conto Economico, Stato
Patrimoniale, Rendiconto finanziario. Nella misura in cui ciò sia
ragionevolmente praticabile tali documenti dovranno assumere la forma prevista
dal codice civile e rispettare nei criteri di redazione le norme civilistiche
ed i principi contabili emanati dall'OIC o dallo IASB.
Il
gestore dovrà inoltre esplicitare i criteri e principi contabili adottati nella
redazione dei rendiconti richiesti.
2.9.6 Informazioni segmentali
La
rendicontazione di cui al punto precedente dovrà fornire adeguata e dettagliata
informativa, separatamente per il Business affidato, delle seguenti voci:
1) costo del lavoro;
2) energia;
3) materie prime e di consumo;
4) altre informazioni di dettaglio da
individuare puntualmente in funzione di ogni singolo contratto e delle esigenze
informative anche quali-quantitative desunte dalle altre parti del contratto.
2.9.7 Basi di ripartizione e di
allocazione
Ove
l'individuazione dei ricavi, dei costi, delle attività e delle passività
riferibili o ragionevolmente attribuibili al Business affidato, richieda la
suddivisione di valori comuni al Business affidato ed ad altre attività svolte
dal gestore o dalle società del gruppo, questa dovrà fornire adeguata
informativa circa:
1) i criteri e le basi di ripartizione e di allocazione di tali
elementi;
2) i ricavi, i costi, le attività e le passività oggetto di tale
processo di ripartizione e di allocazione;
3) la specificazione dei diversi business o
società del gruppo rispetto ai quali è avvenuta la ripartizione e l'allocazione
degli elementi comuni.
2.9.8 Transfer Pricing
Le
transazioni ed i trasferimenti avvenuti nel gestore tra il Business affidato ed
eventuali altre attività svolte dallo stesso, ovvero le transazioni tra il
gestore e le società del gruppo devono seguire la regola del prezzo di mercato
(questione fair value), in modo tale da evitare trasferimenti di benefici
da/verso il Business affidato ed eventuali altre attività del gestore o di
società del gruppo.
Occorre
altresì prevedere obblighi di rendicontazione e di esplicitazione dei criteri
di determinazione dei corrispettivi applicati a tali transazioni, prevedendo
eventuali soglie di materialità.
Occorre
altresì prevedere un divieto per il gestore di dare corso a pagamenti a
beneficio di società del gruppo ove il corrispettivo pattuito per il servizio
acquistato dalle società del gruppo ecceda il prezzo di mercato (Ring Fencing).
Occorre
infine valutare la possibilità di un intervento dell'ente preposto per
verificare la congruità dei prezzi di trasferimento nelle transazioni con le
società del gruppo relative al Business affidato ove queste superino una data
percentuale sul totale dei costi.
2.9.9 Clausole sulla
certificazione dei bilanci
Il
contratto dovrà prevedere l'obbligo della certificazione del bilancio da parte
di un revisore/società di revisione.
Il
contratto dovrà/potrà prevedere altresì le seguenti attestazioni:
1) Dichiarazione dell'organo amministrativo che attesti:
- l'idoneità delle risorse finanziarie allo
svolgimento del Business affidato;
- l'idoneità delle risorse manageriali
allo svolgimento del Business affidato;
- l'idoneità dei contratti di acquisto di
beni/servizi conclusi con società del gruppo per l'esecuzione del Business
affidato a garantire il soddisfacimento degli standard qualitativi di cui al
presente contratto;
2) Dichiarazione da parte di un
revisore/società di revisione che attesti la conformità dei documenti di cui ai
punti 2.9.5 e 2.9.6 ai criteri stabiliti nel presente contratto.
2.9.10 Modalità di audit interno
specifico
Il
contratto dovrà prevedere l'obbligo per la società di approntare adeguati
sistemi di audit interno, idonei a garantire il pieno rispetto degli obblighi
di rendicontazione previsti dal contratto stesso.
Fermo restando che è posto a carico
del concessionario il rischio di impresa, eventuali funzioni di audit saranno
inserite tenendo conto della specificità del servizio. Infatti, qualora la
gestione del servizio abbia carattere industriale o comunque particolarmente
complessa si potranno prevedere forme di audit adeguate. Al contrario, in
ossequio ai principi comunitari - i quali raccomandano di garantire la più
ampia partecipazione possibile degli imprenditori potenzialmente interessati -,
qualora si tratti di servizi semplici o gestiti con modalità che rendano sempre
esperibili controlli di audit esterni con effetto equivalente, potranno non
essere richieste al concessionario particolari funzioni di audit.
Inoltre uno specifico audit sarà
richiesto in sede di affidamento in house al fine di contribuire all'esercizio
del controllo analogo.
2.9.11 Direttive di
rendicontazione
Il
contratto potrà prevedere (preferibilmente in altra parte) la disciplina
relativa al ruolo ed ai poteri di un ente/organismo regolatore. In questa
sezione assume rilievo la sola parte della disciplina relativa alla funzione
dell'ente/organismo regolatore nella sua qualità di ente preposto
all'emanazione di Direttive di rendicontazione (Accounting Guidelines), a cui
il gestore dovrà attenersi, in termini di:
1) Obbligo/facoltà e modalità di
coinvolgimento preventivo del gestore nell'iter di emanazione delle Direttive
di Rendicontazione;
2) Pubblicità e comunicazione;
3) Criterio di ragionevolezza e di
contenimento degli oneri per la produzione delle informazioni rispetto agli
obiettivi fissati
4) Modalità di gestione e risoluzione delle controversie.
2.10 QUALIFICAZIONE PERSONALE
2.10.1 Obbligo di assunzione di
personale idoneo
Il
contratto di servizio deve prevedere clausole a presidio della qualificazione
del personale, chiamato a fornire il servizio.
Tale
obbligo si realizza contrattualmente innanzi tutto mediante l'obbligo di
assunzione di personale idoneo, da selezionare nell'ambito delle procedure
consentite dalla legge e nel rispetto di eventuali disposizioni restrittive.
In
relazione alla qualificazione del personale può essere opportuno che, in
relazione a determinate posizioni, si definiscano i livelli professionali
standard (ad esempio attraverso la predeterminazione dei titoli curriculari
richiesti).
2.10.2 Obbligo di formazione del
personale
L'obbligo
di una particolare attenzione alla formazione del personale si impone sia
perché l'erogazione di un servizio pubblico è contraddistinto da alcune
peculiarità rispetto alla produzione di beni e servizi di carattere privato (ad
esempio, la necessità di una forte relazione con i cittadini), sia perché è da
considerare socialmente opportuno prevedere anche assunzioni di persone prive
di particolari qualificazioni, le quali, pertanto, andranno opportunamente
formate.
Nel
caso in cui il gestore sia tenuto ad assumere personale appartenente all'ente
pubblico o personale già dipendente del precedente gestore, ai fini di
garantire il mantenimento di elevati standard di occupazione, è bene imporre al
gestore lo svolgimento di periodici corsi di aggiornamento e formazione del
personale finalizzati al corretto svolgimento delle mansioni ad esso assegnate,
tenuto conto degli aggiornamenti e delle novità tecnologiche che richiedano
acquisizione di nuove capacità e competenze.
2.10.3 Obbligo di osservanza di
leggi e contratti collettivi
Il
contratto di servizio deve prevedere clausole a presidio dell'obbligo di
osservanza delle leggi e dei contratti collettivi.
L'articolato
deve assicurare un'adeguata tutela dei lavoratori, ponendo a carico della
società tutti gli obblighi contrattuali, assicurativi e previdenziali connessi
alla prestazione lavorativa. Ciò deve essere garantito anche a carico di terzi
subaffidatari, appaltatori e simili.
Il
contratto di servizio può specificare a carico del gestore l'obbligo di offrire
la possibilità di riassunzione dei lavoratori del precedente gestore del
servizio, con conservazione del trattamento economico e normativo goduto,
nazionale e aziendale e successiva armonizzazione degli eventuali trattamenti
differenziati.
2.10.4 Modalità di audit interno
specifico
Il
contratto di servizio deve prevedere clausole a presidio della funzione di
audit relativo alle attività di gestione del personale.
L'articolato
deve comprendere le modalità di programmazione di tale attività, i criteri per
individuare gli auditor, l'obbligo di redazione dei relativi rapporti, nonché
una periodica verifica delle procedure di controllo interno.
Fermo restando che è posto a carico
del concessionario il rischio di impresa, eventuali funzioni di audit saranno
inserite tenendo conto della specificità del servizio. Infatti, qualora la
gestione del servizio abbia carattere industriale o comunque particolarmente
complessa si potranno prevedere forme di audit adeguate. Al contrario, in
ossequio ai principi comunitari - i quali raccomandano di garantire la più
ampia partecipazione possibile degli imprenditori potenzialmente interessati -,
qualora si tratti di servizi semplici o gestiti con modalità che rendano sempre
esperibili controlli di audit esterni con effetto equivalente, potranno non
essere richieste al concessionario particolari funzioni di audit.
Inoltre uno specifico audit sarà
richiesto in sede di affidamento in house al fine di contribuire all'esercizio
del controllo analogo.
2.11 RAPPORTI CON GLI UTENTI
Nelle
seguenti voci riguardanti singole clausole da inserire nel contratto di
servizio devono essere specificati quelli che l'ente pubblico ritiene debbano
rappresentare gli standard minimi di qualità e di quantità relativi alle
prestazioni che dovranno essere erogate dal gestore, nonché le modalità di
accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per
adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro
dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del
corrispettivo versato, in caso di inottemperanza del gestore.
L'importanza
di queste clausole deriva dal fatto che esse contribuiscono ad individuare gli
standard minimi di tutela dei diritti dei consumatori/utenti dei servizi ai
quali dovrà necessariamente far riferimento la successiva "Carta della
qualità dei servizi" di cui alla precedente voce 2.6.1. La disciplina di
maggior dettaglio e procedurale, invece, è opportuno che sia contenuta nelle
predette Carte sia "degli utenti" - ove originariamente redatta
dall'ente pubblico ed allegata al contratto di servizio - che "della
qualità dei servizi" emanata successivamente dal gestore.
2.11.1 Carta degli Utenti
Nei casi di servizi di nuova
istituzione o, comunque, qualora non sia mai stata redatta alcuna carta di
qualità per il servizio da affidare, sarà elaborata e pubblicata una Carta
degli utenti (per la quale viene offerto un modello in allegato a questi
indirizzi).
Nell'ipotesi in cui, invece, vi sia
già una carta di qualità dei servizi, di cui alla precedente clausola 2.6.1,
essa continuerà ad avere efficacia fino all'emanazione di quella nuova, a cura
del nuovo gestore.
Qualora poi una carta di qualità dei
servizi esista, ma non sia conforme ai criteri stabiliti dalla normativa
vigente o non sia stata redatta sulla scorta delle osservazioni contenute nel
modello di Carta degli utenti qui allegata, la Giunta Comunale chiederà agli
attuali gestori l'aggiornamento della suddetta carta. Transitoriamente, si
applicherà la Carta degli utenti, integrata degli eventuali elementi più
favorevoli già contenuti nella carta di qualità dei servizi precedentemente
adottata.
La clausola relativa alla Carta degli
utenti, nei casi in cui questa trovi applicazione, dovrà chiarire che questa è
stata redatta al fine di individuare gli standard minimi di tutela dei diritti
dei consumatori/utenti dei servizi in attesa dell'emanazione della Carta di
qualità dei servizi, che è allegata al contratto per farne parte
integrante; che il gestore dovrà darne immediata ed adeguata pubblicità
secondo modalità che sarebbe bene già espressamente individuare ed indicare al
gestore, che le disposizioni e le procedure in essa previste entrano in vigore
sin dall'inizio dello svolgimento delle attività di servizio pubblico oggetto
di affidamento da parte del gestore, che il contenuto della carta svolge il
compito di individuare il livello minimo degli standard di tutela dei diritti
dei consumatori/utenti dei servizi ai quali dovrà, pertanto, attenersi anche la
successiva Carta della qualità dei servizi.
Le
Carte degli utenti unilateralmente redatte dagli enti pubblici locali, sarà
opportuno che, oltre ad individuare i puntuali standard minimi di qualità e
quantità che devono comunque essere garantiti a favore degli utenti,
riproducendo in parte gli obblighi comunque contenuti nelle corrispondenti
clausole contrattuali, indichino anche un primo schema di procedure semplici e
minimali idonee a regolamentare le modalità d'accesso alle informazioni
garantite, le modalità per porre reclamo, le modalità per adire le vie
conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di valutazione dei livelli
minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell'utenza, in
forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo
versato, in caso di inottemperanza, utilizzabili dagli utenti fino alla
successiva emanazione da parte del gestore delle Carte di qualità dei servizi.
Per quanto riguarda questi ultimi aspetti, infatti, sembra opportuno che siano
gli stessi soggetti interessati a concordare più nel dettaglio le procedure e
le modalità ritenute maggiormente idonee a raggiungere gli obiettivi ad esse
sottesi.
2.11.2 Individuazione modalità di
interazione con singolo utente
Le
problematiche inerenti alla comunicazione tra gestore ed utenti, sono di
estrema rilevanza, destinate a riflettere importanti conseguenze sul livello di
qualità del servizio e, in ultimo, sulla customer satisfaction che si riflette
in ultima analisi sul gradimento dei cittadini nei confronti della pubblica
amministrazione responsabile della sua erogazione.
È
necessario che venga imposto l'obbligo del gestore di conformarsi a
predeterminate modalità e procedure che garantiscano l'effettività
dell'interazione con il singolo utente.
Le
attuali ampie possibilità offerte da parte della moderna tecnologia in tema di
comunicazione e di interattività, possono opportunamente essere oggetto di
specifica individuazione in sede di contratto.
Peraltro,
la natura di servizio pubblico dell'attività in questione e la conseguente
necessità di favorire in ogni modo la partecipazione dei cittadini, rende
necessario che sia possibile, per ogni utente che lo desideri, il contatto di
persona con personale qualificato del gestore.
E
questo sia per ogni pratica che riguardi l'erogazione ed il pagamento del
servizio stesso, sia per consentire l'effettuazione di reclami, osservazioni e
proposte.
Perciò,
occorrerà precisare nel contratto di servizio che il gestore è obbligato a
prevedere l'apertura di sportelli a disposizione dei cittadini, secondo
caratteristiche minime in termini di numero ed orario di apertura, e criteri di
ubicazione territoriale, così come precisati nella carta degli utenti allegata.
2.11.3 Possibilità per l'utente
singolo o associato di presentare reclami, osservazioni e proposte
Una
apposita clausola contrattuale può prevedere l'obbligo per il gestore di
indicare le modalità attraverso le quali i cittadini utenti sono posti nelle
effettive condizioni di presentare reclami, osservazioni e proposte con
contestuale indicazione delle modalità attraverso le quali le dette
osservazioni saranno trattate dalle strutture ed uffici ad hoc istituiti dal
gestore.
Possono,
per esempio, prevedersi a carico del gestore specifici obblighi di organizzare
un servizio con adeguata capacità di ricezione di tali comunicazioni, di
adeguata informazione al pubblico sul diritto di ciascun singolo di presentare
reclami, osservazioni e proposte, di effettiva raccolta, elaborazione e
successiva comunicazione all'ente pubblico del numero e della natura delle
proposte e dei provvedimenti adottati in conseguenza dei reclami o delle
osservazioni migliorative ritenute fondate od utili a migliorare la qualità dei
servizi erogati.
In
ogni caso occorrerà prevedere l'obbligatorietà della risposta ai cittadini
interessati: risposta che dovrà contenere, evidentemente, adeguata motivazione
nel caso di un diniego o rifiuto.
Mentre
è comunque opportuno inserire queste previsioni in via generale nel contratto
di servizio, concorrendo a conformarne gli standard qualitativi, per le norme
di maggior dettaglio appare invece opportuno rimandare alla Carta degli utenti
e alla successiva Carta della qualità dei servizi.
Si
ribadisce comunque la necessità di prevedere appositi sportelli per rendere
possibile il contatto diretto tra cittadini e personale qualificato del
gestore, come esplicitato nel precedente punto 2.11.2.
2.11.4 Individuazione modalità di
interazione con associazioni di utenti
Gli
stessi diritti di interazione considerati nelle clausole precedenti devono
essere previsti in favore delle associazioni di utenti.
L'individuazione
di particolari modalità di interazione, diverse rispetto a quelle previste per
i singoli utenti possono essere oggetto di separata regolamentazione, in
considerazione della caratteristica del soggetto rappresentativo.
Questo
infatti, per sua natura, persegue finalità di tutela dei propri associati e
della categoria degli utenti in modo costante e generale, al contrario del
singolo privato, che la esercita in modo occasionale e individuale.
Se,
dunque, deve essere garantito in modo indistinto il diritto di interazione e
l'effettività dello stesso - attraverso l'individuazione di specifiche modalità
che saranno oggetto di disciplina in maggior dettaglio all'interno della carta
degli utenti e della carta della qualità dei servizi - la previsione di diverse
forme e modalità di rapporto con le associazioni degli utenti non costituirebbe
una forma di preferenza nel trattamento, ma una semplice presa d'atto della
natura "istituzionale" dell'associazione. Si può quindi ritenere non
solo ammissibile, ma anzi consigliabile - ed in linea con quanto recentemente previsto
dall'articolo 2, comma 461 della legge 244 del 2007 - la previsione di
procedure e modalità di interazione più rapide, più frequenti e, eventualmente,
di taluni obblighi di comunicazione nei confronti delle medesime associazioni,
anche sotto forma di coinvolgimento delle stesse nelle decisioni riguardanti
specifiche modalità di erogazione del servizio (si pensi, per esempio, alla
modificazione del percorso di una linea di autobus). A questi fini potrebbe
però apparire però opportuno individuare elementi idonei a limitare
l'applicazione di queste diverse clausole a favore delle sole associazioni
espressamente indicate o, ancora meglio, a quelle maggiormente rappresentative
(indicando possibilmente i parametri oggettivi per la valutazione della
rappresentatività ritenuta necessaria), tenuto conto anche di quanto previsto
dal codice di consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) in tema di associazioni
dei consumatori.
2.11.5 Tempi di risposta
all'utenza o rappresentanza della stessa
Il
rispetto dei tempi previsti è uno dei primi - anche se non unico - fattore di
soddisfazione del soggetto richiedente.
La
previsione dei tempi massimi di risposta è bene che sia comunque già nel
contratto di servizio, unitamente alle sanzioni a carico del gestore per
l'inosservanza delle prescrizioni.
2.11.6 Controllo sui tempi di
risposta
L'ente
pubblico dovrà verificare il rispetto da parte del gestore dell'obbligo di
garantire una regolare e puntuale evasione delle richieste e delle doglianze
degli utenti senza che ogni specifica attività di controllo e monitoraggio sia
fatta dipendere da appositi reclami indirizzati direttamente o per conoscenza
allo stesso ente pubblico affidante. La funzione di indirizzo e controllo è
infatti propria dell'ente locale affidante e non deve essere di fatto delegata
agli utenti o alle loro associazioni, pur potendo questi ultimi rappresentare
un utile strumento di ulteriore segnalazione e verifica.
2.11.7 Efficacia della risposta
all'utenza o rappresentanza della stessa
Il
punto presenta degli aspetti particolari rispetto ai due precedenti.
Mentre
il rispetto dei tempi di risposta ed il relativo controllo sono facilmente
riscontrabili sulla base di un parametro certo ed obiettivo, il controllo
sull'efficacia postula un giudizio di valore sul contenuto della risposta
stessa.
Tale
giudizio può inoltre essere espresso diversamente da parte dell'ente pubblico o
da parte del destinatario finale e diretto della risposta (utente o
associazione).
L'obiettivo
dell'efficacia della risposta deve essere perseguito attraverso
l'individuazione di parametri certi per esprimere tale giudizio, valevoli in
generale.
In
primo luogo deve darsi senz'altro peso al gradimento dell'utenza, sia dei
singoli, sia delle associazioni che ne costituiscono emanazione. Una risposta
che sia considerata soddisfacente da parte dello stesso soggetto che l'ha
sollecitata è sicuramente efficace.
Le
modalità per la verifica del gradimento soggettivo - inteso come primo indice
di efficacia - dovranno essere stabilite attraverso appositi meccanismi di
controllo, che rimandiamo all'esame della sottovoce che segue.
Il
soggetto richiedente potrebbe esprimere mancato gradimento oppure non
manifestare alcuna opinione in merito alla risposta fornitagli.
Nel
primo caso non può automaticamente darsi luogo ad un giudizio di inefficacia,
ma occorre poter verificare il contenuto della domanda e della risposta per
confermare tale giudizio. In questo caso i parametri dovranno tenere conto
della correttezza della procedura interna del gestore, dell'espletamento
dell'eventuale istruttoria, del tenore della risposta, del suo contenuto, della
problematica affrontata. Si pensi alla diversa natura e contenuto di una
risposta fornita a seguito di reclamo, ovvero di una proposta.
Nel
secondo caso, in base agli stessi criteri prima evidenziati, sarà l'ente
pubblico a poter procedere direttamente alla verifica in base a parametri
(rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, conoscenza della
problematica, chiarezza e comprensibilità della risposta, contenuto della
medesima) che dovranno essere, come nel caso precedente, possibilmente
predeterminati in modo oggettivo.
2.11.8 Modalità di controllo di
efficacia della risposta
La
presente sottovoce è strettamente connessa alla precedente.
Le
modalità di controllo possono essere notevolmente agevolate dalla previsione,
della quale abbiamo parlato nel precedente punto 2.11.4 che l'utente trasmetta
la domanda (reclamo, proposta ecc.) per conoscenza anche all'ente pubblico.
Tale
modalità, oltre a consentire uno strumento per un monitoraggio completo del
numero e della natura delle osservazioni presentate, della frequenza e degli
aspetti che rivestono maggiori criticità, permette all'ente pubblico di
conoscere in anticipo la quantità delle risposte ed i tempi entro i quali
devono essere fornite.
La
medesima modalità dell'inoltro all'ente pubblico dovrà essere prevista anche,
come già detto, per la risposta.
In
questo modo è garantita la completa conoscenza in capo all'ente pubblico del momento
iniziale e finale del procedimento, la conoscenza dei contenuti dei documenti
e, nella maggior parte dei casi, anche la possibilità di esprimere una
congiunta valutazione sull'efficacia della procedura nel suo complesso.
Il
tutto potrà praticamente avvenire attraverso la predisposizione di una
modulistica in formato cartaceo ed in format telematico di chiara comprensione.
I modelli, studiati dallo stesso ente pubblico potranno essere allegati al
contratto oppure alla Carta degli utenti ed alla Carta di qualità dei servizi e
comunque recepiti all'interno di quest'ultima, ferma restando la possibilità
che la Carta stessa vada ulteriormente a migliorare ed integrare detta
modulistica.
L'ente
pubblico sarà così posto nelle condizioni di garantirsi il ruolo di effettivo
controllore della regolarità, formale e sostanziale, dell'intera procedura
iniziata con la richiesta dell'utente, fino al suo esaurimento.
2.11.9 Istituzione sessione
annuale verifica proposte e osservazioni dei cittadini (art. 2 comma, 461,
lettera e), legge 244/2007)
Si
tratta dell'ottemperanza a quanto previsto nella lettera e) del comma 461
dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008, che prevede l'istituzione
della sessione annuale di verifica tra l'ente pubblico, il gestore del servizio
e le associazioni dei consumatori.
Prima
della sessione le associazioni dovranno avere a disposizione le informazioni
complete in merito al numero, alla natura ed alla frequenza dei reclami, delle
proposte e delle osservazioni.
Questa
sarà la sede per effettuare un bilancio dei dati già in possesso dell'ente
pubblico e del gestore del servizio e stabilire criteri, tempi, modalità di
sviluppo del servizio principale e di quelli collaterali (per esempio quello di
raccolta delle informazioni dall'utenza).
La
sessione costituisce il momento utile di verifica, in contraddittorio tra le
parti interessate, del raggiungimento degli standard di qualità del servizio
previsti nel contratto e della programmazione di quelli futuri.
Gli
standard di qualità, previsti in una autonoma parte del contratto di
affidamento, sono quelli previsti e richiamati nella precedente voce 2.5.
È
quindi chiaro che il contenuto della sessione annuale si conforma sulla base
della individuazione degli standard previsti nel contratto di servizio. In
particolare, possono essere anticipati nel contratto stesso degli argomenti
specifici che costituiscono la base minima del contenuto degli argomenti da
affrontare durante la sessione (per esempio: esame dei reclami e delle proposte
di utenti singoli e associati, delle risposte fornite, esame di report
dell'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali del Comune di Torino e report di
customer satisfaction).
Le
segnalazioni emerse nella riunione circa eventuali inottemperanze agli obblighi
imposti al gestore dal contratto di servizio e dalle carte sia degli utenti che
della qualità dei servizi possono essere poste legittimamente a fondamento di
eventuali sanzioni a carico del gestore che possono giungere sino alla revoca
dell'affidamento, ovviamente nei casi ritenuti più gravi e reiterati. Come
abbiamo già evidenziato alla precedente clausola 2.6.1, il permanere
dell'affidamento del servizio può essere legittimamente subordinato al positivo
riscontro degli utenti circa il rispetto da parte del gestore degli standard
minimi di qualità e di quantità previsti dal contratto, alla eventuale Carta
degli utenti ad esso allegata e dalle successive Carte della qualità dei
servizi. Tale positivo riscontro può risultare oltre che dall'esame dei reclami
e dall'effettuazione di sondaggi di mercato, anche da quelle altre attività di
consultazione delle associazioni dei consumatori e di monitoraggio permanente e
di verifica annuale - i cui risultati dovranno essere comunque e sempre
connotati da garanzie di obbiettività - oggetto della presente clausola.
Inoltre
dalla riunione possono emergere utili elementi al fine di stabilire quelle
modifiche od aggiornamenti degli obblighi di servizio nei limiti espressamente
consentiti e previsti dal contratto stesso, secondo quanto previsto nella
clausola 5.1, per adattare il contenuto di singole disposizioni del contratto
ad alcune variazioni che dovessero intervenire durante l'arco di tempo di
durata della concessione di gestione nel contesto economico, giuridico o tecnico
(solo così, infatti, come abbiamo già evidenziato possono ritenersi ammesse
parziali modifiche all'oggetto del contratto nel rispetto dei principi del
diritto comunitario in materia di parità di trattamento e di trasparenza).
2.11.10 Istituzione di un sistema
di monitoraggio permanente sotto la diretta responsabilità dell'ente locale
(art. 2, comma 461, lettera d), legge 244/2007)
Il
contratto di servizio deve prevedere clausole a presidio dell'obbligo di
istituzione di un sistema di monitoraggio permanente sotto la diretta
responsabilità dell'ente locale.
A
questo proposito va premesso che il rapporto con l'ente pubblico affidante
presenta una serie di criticità. La principale di esse riguarda la
conoscibilità delle informazioni aziendali. Tale conoscibilità trova
presupposto nella attribuzione, allo stesso ente pubblico, della cura degli
interessi pubblici sottesi al servizio e deve trovare concreta praticabilità
attraverso specifici istituti del contratto di servizio.
A
tale fine può soccorrere il sistema di monitoraggio permanente sotto la diretta
responsabilità dell'ente pubblico, che trova propria fonte nell'articolo 2,
comma 461, legge 244/2007.
Tale
disposizione, alla lettera d), impone, in sede di stesura del contratto di
servizio, la previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto
dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle
Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità
dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione
delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e
proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia
all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.
Anche
con riferimento a questa materia nel contratto di servizio si dovranno fornire
gli elementi di dettaglio della prescrizione generale e, quindi, esplicitare: -
i criteri di rappresentatività delle associazioni; - le modalità di
partecipazione da parte dei cittadini; - le modalità di analisi e
riscontro, eventualmente con il coinvolgimento di soggetti terzi o a mezzo di
organismi paritetici con la partecipazione delle associazioni dei consumatori.
Dovranno
essere previste le modalità di effettuazione del monitoraggio, senza escludere
la possibilità di integrarlo ulteriormente. Sarà raccomandato anche l'impiego
di sistemi che consentano di sistematizzare e automatizzare i rilevamenti e i
rapporti, con il ricorso all'informatica e alla telematica; le
attrezzature (es.: sensori sui cassonetti dei rifiuti, sui mezzi di trasporto,
in punti selezionati dalla rete ecc.) e tutta l'organizzazione necessari
dovranno essere a cura del gestore.
Particolare
importanza può rivestire la previsione dell'obbligo di svolgere una periodica
registrazione della customer satisfaction attraverso l'effettuazione di
sondaggi a campione affidati ad idonei soggetti terzi (o, eventualmente, alla
stessa Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino) da eseguire
attraverso la compilazione di appositi formulari da sottoporre ai
cittadini/utenti che, oltre alla previsione di domande a risposta plurima,
consentano l'espressione di sintetici giudizi circa il grado di soddisfazione
per la qualità e per la quantità del servizio oggetto di valutazione e la
proposta di suggerimenti concreti per il suo miglioramento.
2.11.11 Eventuale costituzione di
organismi paritetici per attività di monitoraggio e controllo
Si
può prevedere l'eventuale costituzione di organismi paritetici per attività di
monitoraggio e controllo.
Ferma
restando l'autonomia dell'ente pubblico in ordine agli esiti della attività di
monitoraggio e controllo, si può prevedere un organismo paritetico,
eventualmente con la partecipazione di esperti esterni.
Qualora
si optasse per questa scelta organizzativa, ne deriverà la necessità di
disciplinare modalità di attuazione della attività dell'organismo, modalità di
svolgimento della attività, esito della attività di monitoraggio, in rapporto
agli istituti contrattuali delle penali e anche delle vicende di estinzione del
contratto di servizio.
2.11.12 Copertura costi da parte
del gestore di attività imposte dall'articolo 2, comma 461, lettera f), legge
244 del 2007
Il
contratto di servizio - in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 2,
comma 461, lettera f) della legge n. 244 del 2007 - dovrà altresì stabilire
espressamente le modalità per garantire l'integrale copertura dei costi da
parte del soggetto gestore delle seguenti attività:
- consultazione obbligatoria delle
associazioni dei consumatori e verifica periodica dell'adeguatezza e del
rispetto degli standard qualitativi e quantitativi del servizio erogato in
contraddittorio con i consumatori;
- monitoraggio permanente del rispetto degli
stessi standard fissati nel contratto di servizio e nelle carte degli utenti e
della qualità del servizio con la partecipazione attiva delle associazioni dei
consumatori e dei singoli cittadini;
- svolgimento della sessione annuale di
verifica sul funzionamento generale del servizio oggetto di affidamento.
2.11.13 Modalità di audit interno
specifico
L'audit
interno riveste particolare rilevanza per la voce considerata, il cui oggetto
"rapporti con gli utenti" ricomprende necessariamente il monitoraggio
ed il controllo interno circa:
- la
raccolta delle domande, delle osservazioni, delle proposte e dei reclami;
- i
tempi di evasione.
Fermo restando che è posto a carico
del concessionario il rischio di impresa, eventuali funzioni di audit saranno
inserite tenendo conto della specificità del servizio. Infatti, qualora la
gestione del servizio abbia carattere industriale o comunque particolarmente
complessa si potranno prevedere forme di audit adeguate. Al contrario, in
ossequio ai principi comunitari - i quali raccomandano di garantire la più
ampia partecipazione possibile degli imprenditori potenzialmente interessati -,
qualora si tratti di servizi semplici o gestiti con modalità che rendano sempre
esperibili controlli di audit esterni con effetto equivalente, potranno non
essere richieste al concessionario particolari funzioni di audit.
Inoltre uno specifico audit sarà
richiesto in sede di affidamento in house al fine di contribuire all'esercizio
del controllo analogo.
L'audit
interno è peraltro reso quasi del tutto superfluo dalle modalità di raccolta
delle domande e di risposta sopra evidenziate, attraverso le quali il controllo
ed il monitoraggio sullo svolgimento dei rapporti con gli utenti nascono nel
momento iniziale, proseguono e si esauriscono in quello finale, attraverso il
contemporaneo adempimento degli obblighi di informazione verso l'ente pubblico,
che è pertanto messo nelle condizioni di conoscere l'iter delle procedure in
corso, il loro numero, i tempi di evasione in modo costante e permanente, a
prescindere dall'imposizione di particolari modalità di audit interno del
gestore.
Eventuali
modalità di audit interni specifici possono essere imposte sulle procedure
istruttorie del gestore per l'evasione delle richieste.
2.12 RAPPORTO CON L'ENTE PUBBLICO
AFFIDANTE
2.12.1 Modalità di report
periodico
Al
di là e in aggiunta al "monitoraggio permanente" il flusso di dati e
informazioni a favore del soggetto affidante trova la sua possibilità di
attuazione mediante l'imposizione dell'obbligo contrattuale di report
periodici. La relativa clausola contrattuale deve specificare la tipologia e la
periodicità dei report.
È
opportuno che il contratto, nel regolare la comunicazione dei dati di gestione,
provveda a:
- stabilire
quali dati comunicare;
- definire
le modalità della comunicazione (telematica, posta, pubblica affissione,
ecc.);
- stabilire la periodicità delle
comunicazioni (giornaliera, settimanale, mensile, trimestrale, semestrale,
annuale);
- individuare le modalità di presentazione
dei dati (confronti con anni precedenti, con budget, percentualizzati, sistema
di indicatori, ecc.);
- stabilire le modalità di analisi degli
scostamenti tra dati preventivi e consuntivi.
2.12.2 Oggetto dei report:
prestazione, qualità, piani di sviluppo, controllo di gestione
Il
contratto di servizio può descrivere l'oggetto dei report: prestazione,
qualità, piani di sviluppo, controllo di gestione (trattasi di materia che, nei
sui aspetti di dettaglio, può facoltativamente trovare spazio nel contratto di
servizio).
Lungi,
peraltro, dall'apparire troppo invasiva la clausola contrattuale che disciplina
l'oggetto dei report, è necessaria per evitare che il monitoraggio sia inteso
come adempimento rituale.
Tali
specificazioni consentono, altresì, di individuare con certezza i parametri
della verifica dell'esattezza delle prestazioni richieste alla società di
servizi.
2.12.3 Modalità di report a
richiesta
Oltre
ai report di cui si è appena detto sarà opportuno prevedere report a richiesta.
È opportuno che l'articolato faccia salva la possibilità di monitoraggio mirato
in relazione ad evenienze non programmabili.
2.12.4 Accesso a notizie,
informazioni e documenti
Rispondono
non a una logica aziendale, ma a una prettamente legale le clausole necessarie sull'accesso
a notizie, informazioni e documenti.
La
disposizione deve riepilogare le diverse forme di accesso previsti dalla legge,
considerato l'assoggettamento delle società di servizi alle regole della
"trasparenza amministrativa" (in particolare legge 241/1990). Vanno
precisate le modalità concrete di accesso fruibili agli interessati (dalla
previsione di una funzione aziendale specifica, numeri verdi, posta elettronica
dedicata, ecc.). È opportuno ricordare i limiti che l'esercizio del diritto di
accesso incontra, per esempio nel caso di dati personali sensibili e di segreti
industriali, tecnici o commerciali, cercando di descrivere in modo chiaro tali
limitazioni, al fine di prevenire interpretazioni eccessivamente estensive,
elusive dell'obbligo di assoggettarsi al controllo sulla gestione.
2.12.5 Richiamo della normativa
sull'accesso dei consiglieri comunali
Per
il particolare rilievo non è incongruo un autonomo richiamo della normativa
sull'accesso dei consiglieri comunali. È opportuno che la disposizione richiami
i diritti dei consiglieri comunali e provinciali ad essi riconosciuti dall'art.
43 del T.U.E.L. che, in particolare, statuisce che essi abbiano il diritto ad
ottenere dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune e dalla Provincia tutte le
notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro
mandato. Tale norma prevede inoltre che essi siano tenuti al segreto nei casi
specificamente determinati dalla legge.
Poiché
il succitato art. 43 TUEL 267/2000 si riferisce esclusivamente alle aziende
"dipendenti", occorre che il contratto di servizio stipulato con
società che non rientrano in tale fattispecie disciplini nel dettaglio il
diritto di accesso dei Consiglieri, garantendo agli stessi la medesima
possibilità di avere a disposizione tutte le notizie e le informazioni inerenti
il servizio gestito dal concessionario. Analogamente a quanto previsto
dall'art. 43 del TUEL, dovrà essere stabilito che i consiglieri saranno tenuti
all'osservanza di eventuali segreti stabiliti da norme di legge o regolamento.
Inoltre, dovrà essere operata una scelta tra la possibilità di un accesso
diretto da parte di ogni Consigliere (che quindi si rivolgerà al soggetto
gestore come a qualsiasi altro ufficio comunale), ed un accesso in via riflessa,
consistente nella possibilità per ogni Consigliere di richiedere quanto
ritenuto utile per l'espletamento del proprio mandato ad un ufficio comunale a
ciò preposto, che a sua volta inoltrerà la richiesta alla società in questione.
2.12.6 Disciplina di collegamenti
telematici (rinvio a disciplinare tecnico)
In
ogni caso e per ogni evenienza il flusso informativo tra gestore e ente
pubblico, ove sviluppato con strumenti telematici, rende necessaria l'adozione
di un disciplinare tecnico nel quale specificare gli standard adeguati di
sicurezza informatica. Ciò si traduce nel contratto di servizio nella necessità
di una disciplina di collegamenti telematici, anche se mediate un mero rinvio a
disciplinare tecnico ad hoc.
2.12.7 Rispetto del segreto
industriale e dell'autonomia delle scelte imprenditoriali
Il
contratto di servizio deve disciplinare l'ambito di circolazione di dati
aziendali, che possono rivestire caratteristiche di riservatezza e/o di
segretezza.
Occorre,
infatti, richiamare le disposizioni della legge 241/1990 (in particolare
l'articolo 24) che bilanciano la trasparenza amministrativa e, appunto, la
riservatezza dei dati aziendali.
Tale
ultima disposizione, in via generale, consente di impedire l'accesso in
relazione alla tutela della salvaguardia della sfera di riservatezza aziendale.
Possono
trovare una formulazione specifica in questa sede i divieti di diffondere e
utilizzare informazioni segrete o riservate, anche riferite ad elaborati
progettuali.
A
questo proposito si noti che il mantenimento degli obblighi di segretezza e
riservatezza risponde a un'esigenza imprenditoriale tipica, finalizzata ad
assicurare un regime di conoscibilità ristretta di tutto ciò che compone il
know how aziendale.
Per
effetto delle clausole in questione quindi, da una parte l'ente pubblico si
assume l'impegno di non divulgare o utilizzare eventuali segreti commerciali o
aziendali, dall'altra il gestore si assume analogo impegno rispetto alle
notizie riservate attinenti in qualsiasi modo l'attività dell'ente pubblico e
dell'utenza di cui sia venuto a conoscenza in ragione della sua posizione. Tale
obbligo deve dispiegare efficacia anche nel periodo successivo alla cessazione
del contratto.
Uguale
attenzione, con formulazione di clausola espressa, deve essere dedicata per la
tutela di marchi, segreti e proprietà industriale.
Nella sola ipotesi di segreti
aziendali o industriali - nel senso di informazioni strategiche relative ad
innovazioni riguardanti l'attività produttiva o organizzativa dell'impresa del
gestore - il concessionario potrà in ogni caso rifiutare motivatamente
l'accesso ai dati richiesti, rendendo noto quale sia l'interesse coinvolto ed
in quale modo la divulgazione di tali informazioni potrebbe recare gravi danni
al gestore stesso.
Per
quanto concerne la tutela dei marchi gestiti dal soggetto affidatario del
servizio non va trascurato che il marchio di servizio è utilizzato dall'impresa
erogatrice di servizi pubblici locali mediante il richiamo di parole o di
figure (suscettibili di essere graficamente apposte sui beni o sulla divisa di
persone destinate a realizzare il servizio) e costituisce il simbolo di
collegamento tra l'erogatore del servizio e l'utente, svolgendo un ruolo
centrale nella formazione e nel mantenimento della clientela, proprio perché
contraddistingue l'origine e la qualità del servizio.
2.13 RAPPORTO CON L'AGENZIA PER I
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
2.13.1 Richiamo alle norme dello
Statuto della Città di Torino
Ai
sensi di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale,
in tutti i contratti di servizio deve essere previsto l'esplicito
riconoscimento dell'Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino,
in quanto strumento operativo del Consiglio Comunale per l'esercizio delle
potestà di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo in forma collegiale sulla
gestione dei servizi pubblici locali di competenza.
Si
deve altresì riconoscere l'Agenzia quale soggetto che, su incarico del
Consiglio Comunale, può svolgere indagini specifiche sul funzionamento dei
servizi oggetto del contratto.
L'Agenzia
è sempre invitata a partecipare alle riunioni dei comitati bilaterali o
multilaterali previsti nel contratto di servizio.
2.13.2 Accesso a notizie,
informazioni e documenti
Pertanto,
va sottolineato che deve essere garantito all'Agenzia il diritto di accesso
così come prevedono i due atti normativi della Città sopra citati, ed in
particolare il diritto: - di accedere ai documenti ed alle informazioni in
possesso dei gestori dei servizi pubblici locali necessari per esercitare le
sue funzioni; - di ottenere informazioni implicanti elaborazione di dati,
chiarimenti o valutazioni.
2.13.3 Oggetto dei report:
prestazione, qualità, piani di sviluppo
L'Agenzia
comunica annualmente ad ogni azienda i dati e le informazioni che
periodicamente intende ricevere allo scopo di monitorare la qualità del
servizio erogato, le prestazioni dell'azienda ed i relativi costi, i piani di
sviluppo dei servizi oggetto del controllo.
2.13.4 Modalità di report
periodico
I
report dell'azienda, con i contenuti previsti nelle clausole successive e nelle
altre clausole di questo documento (si vedano, a proposito, le voci 2.7.5,
2.9.5, 2.9.6, 2.9.7, 2.9.8, 2.11.10, 2.12.1, 2.12.2, 2.12.3, 4.1.8), dovranno
avere cadenza almeno semestrale. Saranno comunicati su supporto informatico e,
almeno in due copie, su carta. Andranno indirizzati al direttore dell'Agenzia.
2.13.5 Modalità di report a
richiesta
In
aggiunta a quanto previsto dal punto precedente, l'Agenzia, anche per rispondere
alle richieste avanzate dal Consiglio Comunale o dalle sue articolazioni, così
come previsto dal precedente punto 2.13.1, può richiedere report supplementari
rispetto a quelli indicati al punto precedente.
2.13.6 Disciplina modalità e
tempi della risposta
Le
richieste di dati ed informazioni sono effettuate dall'Agenzia in forma
scritta, anche mediante posta elettronica o fax, presso i riferimenti forniti
dalle aziende.
Le
risposte devono essere normalmente soddisfatte entro trenta giorni, salvo
motivate eccezioni.
Nel
caso di richieste che implicano particolare gravosità, il responsabile
incaricato dall'azienda comunica nei termini di cui al comma 1 una richiesta di
differimento del termine.
Ogni
caso di controversia sarà risolta dal comitato bilaterale previsto dal presente
contratto.
2.13.7 Richiamo a rispetto codice
della privacy per rendere possibile richiesta di accesso
Va
richiamato l'obbligo da parte dell'Agenzia di rispettare le norme in materia di
tutela della riservatezza dei dati personali dei quali venisse in possesso da
parte delle aziende.
2.13.8 Disciplina di collegamenti
telematici (rinvio a disciplinare tecnico ad hoc)
L'azienda
porrà in essere tutto quanto necessario per istituire e garantire il buon
funzionamento di sistemi informatici e telematici volti al fine di agevolare la
trasmissione all'Agenzia dei dati relativi agli obblighi di report e audit
riportati in questo documento. Tale trasmissione potrà essere periodica o
continuativa e dovrà attenersi alle specifiche tecniche che saranno concordate
di volta in volta.
2.13.9 Richiamo rispetto segreto
industriale e autonomia scelte imprenditoriali
Va sottolineato che l'Agenzia è tenuta
al rispetto di eventuali segreti aziendali e industriali e commerciali e
diritti d'autore che fossero contenuti nei dati e nelle informazioni ad essa
fornita dalle Aziende.
Nella sola ipotesi di segreti
aziendali o industriali - nel senso di informazioni strategiche relative ad
innovazioni riguardanti l'attività produttiva o organizzativa dell'impresa del
gestore - il concessionario potrà in ogni caso rifiutare motivatamente
l'accesso ai dati richiesti, rendendo noto quale sia l'interesse legittimo
coinvolto ed in quale modo la divulgazione di tali informazioni potrebbe recare
gravi danni al gestore stesso.
Si deve altresì evidenziare che
l'Agenzia nelle sue funzioni di indirizzo e di controllo è tenuta al rispetto
del principio dell'autonomia delle scelte imprenditoriali delle aziende
erogatrici i servizi in oggetto.
3. OBBLIGHI DELL'ENTE PUBBLICO
3.1 EVENTUALE TRASFERIMENTO
RISORSE E BENI STRUMENTALI
La
voce principale e la sottovoce si pongono in stretta relazione alla voce numero
2.2, alla quale si fa rinvio. Si tratta ovviamente della medesima questione
vista da due punti di vista.
Mentre
le obbligazioni gravanti sul gestore nascono al momento della presa in consegna
dei beni, attraverso la redazione di un apposito verbale e permangono (quanto
alla custodia ed alla manutenzione) durante l'intero periodo di utilizzo dei
beni stessi, fino all'adempimento all'obbligo di riconsegna attraverso le
modalità e le procedure previste, le obbligazioni dell'ente pubblico consistono
nel mettere a disposizione del gestore, nei tempi e con le modalità previste
nelle clausole contrattuali, i beni e le risorse strumentali.
3.2. OBBLIGHI ECONOMICI A FAVORE
DEL GESTORE E RELATIVA DISCIPLINA, INTERESSI MORATORI IN CASO DI RITARDI O
INADEMPIMENTI.
La
voce ha presupposti e risvolti prettamente economici perché l'obbligo di pagamento
dell'ente pubblico in favore del gestore dovrebbe sussistere solo nel caso di
mancata copertura dei costi di gestione dai ricavi costituiti dalle tariffe
alla cui voce si rimanda.
È
peraltro notorio che l'esigenza di garantire un adeguato servizio pubblico,
anche in condizioni di diseconomia, comporta quasi sempre la necessità che i
costi di gestione siano integrati da specifici obblighi economici dell'ente
pubblico in favore del gestore.
Da
un esame comparativo di vari contratti di affidamento di servizi pubblici
locali risulta sempre previsto un obbligo dell'ente pubblico di corrispondere
un compenso al gestore.
In
considerazione di tale presupposto, è però bene che il contratto premetta che
gli obblighi economici in favore del gestore sussistono solo in quanto i costi
di gestione non sono interamente coperti dalla tariffa e che la copertura
economica da parte dell'ente pubblico si giustifica con l'esigenza generale di
garantire l'universalità del servizio - anche nei settori di attività antieconomici
- e di coprire il disavanzo di una gestione efficiente, con particolare
riguardo ai contratti di gestione in house.
3.2.1 Determinazione degli
obblighi economici
Le
clausole dedicate a questo aspetto devono principalmente avere cura di indicare
l'ammontare del compenso in base a criteri predeterminati a seconda del tipo di
servizio considerato, i tempi e le modalità di pagamento, le eventuali somme da
accantonare a garanzia di particolari adempimenti (per esempio, le prestazioni
in tema di rapporti con l'utenza oppure, in prossimità della scadenza del
contratto, gli adempimenti sulla corretta restituzione dei beni e delle
risorse), l'eventuale individuazione delle voci di cui si compone l'intero
ammontare in ragione delle diverse attività (si pensi, nella materia
dell'igiene ambientale, allo spazzamento, raccolta e smaltimento; ovvero,
per i trasporti, alla gestione delle linee elettriche tranviarie, di autobus,
della metropolitana) con la specifica, per ciascuna di esse, del valore
attribuito.
Andrà
infine disciplinato in modo compiuto ogni aspetto riguardante gli interessi
moratori nel caso di ritardo nei pagamenti, con particolare riguardo al termine
di decorrenza ed alla loro quantificazione.
3.2.2 Adeguamento degli obblighi
economici
Altro
aspetto da considerare è quello dell'adeguamento del compenso, sia in ragione
della perdita di potere d'acquisto della moneta, conseguente al fenomeno
inflattivo ed all'aumento del costo della vita, sia in conseguenza di altri
fattori specifici, come l'aumento di quantità del servizio (estensione a luoghi
prima non ricompresi), ovvero di intensificazione del servizio nella medesima
area.
Le
ipotesi devono essere contemplate nel contratto, anche in considerazione della
durata di esso, con previsione di criteri chiari e oggettivamente
predeterminati di adeguamento del compenso.
Qualora
sia impossibile o difficoltoso prevedere determinati presupposti di adeguamento
(specie se derivanti da novità tecnologiche, razionalizzazione dei processi
produttivi, nuove imposizioni normative), è opportuno che il contratto di
affidamento, prevedendo in via generica ed astratta tali eventualità,
predisponga una procedura standard attraverso la quale pervenire
all'adeguamento (per esempio la nomina di una commissione tecnica che, in
contraddittorio, verifichi l'effettiva sussistenza del maggiore onere e, in
caso positivo, lo quantifichi).
In
conclusione, è opportuno che alcuni casi di adeguamento siano predeterminati
nei presupposti, ma è altrettanto consigliabile lasciare che il contratto di
affidamento faccia riferimento generale anche ad altri casi, non contemplati e
meno prevedibili, che siano suscettibili di provocare aumento o diminuzione dei
costi e produrre conseguenze sul compenso (magari solo se al di sopra o al di sotto
di una soglia di indifferenza già prestabilita).
In
quest'ultimo caso, è opportuno che il contratto preveda una procedura
prestabilita per la valutazione del presupposto, della sua incidenza sui costi
e, in ultimo, la quantificazione dell'adeguamento. Questo può avvenire
attraverso la decisione di una commissione tecnica con meccanismi di nomina
prestabiliti in modo tale che essa sia costituita in numero dispari di
componenti.
È
bene rammentare nel contratto che, in caso di riscontro positivo di esistenza
dei presupposti per un adeguamento, questo sarà dovuto solo e fino al momento
in cui non sia compensato, in tutto o in parte, da un incremento della tariffa,
se questa dovesse essere riscossa da parte del gestore e costituire una
componente del compenso.
È
opportuno prevedere che una condizione perché il gestore possa negoziare
eventuali adeguamenti è quella della effettiva possibilità per l'ente pubblico
di accedere ai dati contabili nelle forme e nei modi prescritti.
Si
chiarisce, infine, che il meccanismo di adeguamento da prevedere è neutro, in
quanto opera sia nel senso di diminuzione, sia in quello di aumento del
compenso, a seconda dei presupposti che si possono verificare.
4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO
4.1 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
4.1.1 Possibilità, limiti e
condizioni di appalto o sub affidamento delle prestazioni principali
Nell'ambito
della sezione del contratto di servizio dedicata alla esecuzione del contratto
deve trovare sviluppo l'argomento della esecuzione delle prestazioni dedotte
nel contratto stesso.
Le
stesse sono state definite nell'oggetto del contratto e ricevono il dettaglio
convenzionale riferito alle modalità di raggiungimento di quell'oggetto.
Una
prima questione oggetto della disciplina negoziale è la possibilità di appalto
o subaffidamento delle prestazioni principali, con la definizione in caso
affermativo di relativi limiti e condizioni.
Tale
aspetto deve avere regolamentazione quadro nelle clausole del contratto di
servizio: lo stesso deve precisare se e quali prestazioni possano essere
realizzate (in outsourcing) appaltate o subaffidate da parte del gestore
selezionato con gara.
A
tale proposito è stato messo in luce che le opzioni in astratto sono:
- subaffidamento
del servizio;
- utilizzo
di terzi per singole attività (o outsourcing).
Va
comunque evidenziato che tutte le modifiche soggettive potranno essere attuate
solo a seguito di autorizzazione scritta dell'ente pubblico.
In
ogni caso il contratto di servizio deve indicare le prestazioni non affidabili
dal soggetto gestore a terzi, perché strettamente connesse con le capacità
organizzative o produttive o altre caratteristiche aziendali del soggetto
gestore o perché, addirittura, afferenti l'oggetto stesso del contratto
affidato con la gara. La definizione delle prestazioni affidabili all'esterno
dal soggetto gestore è riservata, di regola, all'ente pubblico, salvo
particolari ipotesi per le quali è possibile, anche eventualmente previo
accordo tra le parti, per comprovate ragioni, il ricorso a soggetti terzi, in
ogni caso per attività strumentali all'adempimento delle prestazioni
principali.
Nel
contratto andrà precisato in maniera espressa che la mancata osservanza dei
divieti e delle condizioni e limiti di appalto o sub affidamento dà adito alla
risoluzione del contratto.
4.1.2. Possibilità, limiti e
condizioni di appalto o sub affidamento delle prestazioni accessorie
Un
medesimo vaglio (giuridico ed economico) deve essere posto alla base della
disciplina convenzionale della possibilità, limiti e condizioni di appalto o
subaffidamento delle prestazioni accessorie: la qualifica di accessorietà
deriva dalla definizione di oggetto del contratto, secondo le specifiche
tecniche.
In
entrambi i casi l'articolato del contratto di servizio deve prevedere le conseguenze
nel caso di violazione della specifica disposizione di divieto o
autorizzatoria.
A
tale proposito pare opportuno segnalare che in caso di violazione del divieto
di appalto o subaffidamento l'unica sanzione contrattuale congrua risulta la
risoluzione del contratto.
Ove
il contratto di servizio imponesse una preventiva autorizzazione da parte della
stazione appaltante alla possibilità per il gestore concessionario di fare
svolgere parte delle attività, sia inerenti alle prestazioni principali che a
quelle accessorie, da soggetti terzi rispetto alla propria compagine
societaria, è necessario che apposite clausole prevedano in dettaglio le norme
procedurali da attivarsi da parte del gestore per richiedere la prescritta
autorizzazione, nonché le specifiche sanzioni in caso di violazione dei
predetti obblighi.
In
tale materia vanno espressamente disciplinati i profili di responsabilità,
anche erariale, atteso che l'avvalimento di altri soggetti non distoglie
l'obbligato principale dalle proprie responsabilità né interrompe la sua
gestione, anche quando l'attività di vigilanza sulla gestione sia esercitata da
terzi.
4.1.3 Richiamo osservanza
normativa su procedure di evidenza pubblica (codice dei contratti, d.lgs
163/2006)
La
previsione di questa clausola è da verificare, in base agli obblighi della
normativa vigente, in tutte le ipotesi di esternalizzazione della gestione del
servizio a soggetti terzi.
Nel
caso in cui, invece, il contratto di servizio faccia riferimento ad una ipotesi
di affidamento diretto secondo il modello quasi in house è opportuno che lo
stesso preveda che l'esecuzione di lavori comunque connessi alla gestione del
servizio avvenga esclusivamente mediante contratti di appalto o di
subaffidamento aggiudicati a seguito di procedure ad evidenza pubblica e
comunque nel rispetto di quanto espressamente previsto nell'art. 113, comma 5
ter del D. Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL).
Si
ritiene necessaria dunque l'esplicitazione della applicazione della normativa
comunitaria e del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, in relazione alle attività in ordine alle
quali si impone la scelta del contraente con procedure di cosiddetta evidenza
pubblica.
La
clausola è tanto più necessaria se si pone mente al fatto che nella prassi la
società di servizi non sempre si dimostra attrezzata con risorse umane e
strumentali idonee alla gestione delle gare.
4.1.4 Divieto di cessione del contratto
Anche
se può apparire del tutto superfluo, può essere espressamente prevista nel
contratto l'assoluta incedibilità della concessione di gestione del servizio
affidata con gara e del relativo contratto di servizio volto a disciplinarne
tutti gli aspetti essenziali.
A
tale scopo va sottolineato che, di regola, la scelta del gestore è riservata
al'ente pubblico, che deve provvedervi tramite gara ovvero, ove possibile ed
economicamente vantaggioso, con affidamento diretto secondo il modello c.d. quasi
in house. Pertanto la cessione della concessione di gestione e del contratto è
incompatibile con tali presupposti.
Altre
opzioni eventualmente da analizzare sono i negozi traslativi dell'azienda o di
rami della stessa, la cessione di quote societarie o azioni o comunque negozi
traslativi dei diritti afferenti la compagine societaria.
4.1.5 Garanzie reali o personali
relative a esatta esecuzione da parte del gestore e da parte di appaltatori o
subaffidatari
L'eventuale
possibilità di appalto o subaffidamento di parte delle attività principali od
accessorie del servizio non deve diminuire in alcun modo l'esattezza della
prestazione dedotta nel contratto, cosicché appaiono consigliabili strategie
contrattuali incentrate su obblighi di garanzie reali o personali relative alla
esatta esecuzione per le quali sia prevista l'obbligatoria ed automatica
estensione delle garanzie stesse anche in caso di attività svolta da parte di
ulteriori soggetti terzi.
La
clausola, che prescrive la costituzione di garanzie reali o personali relative
a esatta esecuzione (anche da parte di appaltatori o subaffidatari), o anche di
coperture assicurative mira a conferire a favore dell'ente pubblico una
copertura in ordine alle prestazioni dedotte nel contratto di servizio, anche ove
gestite da soggetti esterni.
Le
garanzie personali mediante rilascio di fidejussioni devono preferire le forme
di escussione "a prima richiesta".
4.1.6 Esclusione responsabilità
dell'ente pubblico per danni a terzi in relazione all'esecuzione del servizio o
derivanti dai beni in dotazione
La
responsabilità della esatta esecuzione è in capo al gestore del servizio, ed è
pertanto necessario che il contratto di servizio contenga una apposita clausola
di esclusione della responsabilità civile dell'ente pubblico affidante per
danni a terzi in relazione a tutte le attività svolte dal gestore in esecuzione
del contratto di servizio o comunque derivanti dai beni utilizzati ed in
dotazione dello stesso.
Il
contratto di servizio è la sede per esplicitare la ripartizione delle
responsabilità nei confronti di terzi relativamente alla effettuazione del
servizio e alla disponibilità dei beni strumentali.
La
limitazione della responsabilità per danni a terzi è motivata dalla esclusiva
imputabilità al gestore di inadempimenti contrattuali o di fatti illeciti e
comunque dalla esclusiva attribuzione alla società di gestione della qualità di
custode dei beni in dotazione.
4.1.7 Obblighi assicurativi a
carico soggetto gestore a garanzia di terzi ed obbligo di consegna all'ente
pubblico dei contratti di assicurazione
Il concessionario dovrà innanzitutto
manlevare il concedente da ogni responsabilità connessa alla gestione del
servizio a questi concesso.
Il gestore sarà inoltre obbligato ad
assicurarsi per la responsabilità civile verso terzi con massimali adeguati a
risarcire in modo pieno le vittime dei danni a lui imputabili, tenendo conto
dei massimali adottati in altre città da gestori di servizi comparabili,
dell'eventuale esistenza di coperture assicurative stipulate dal concedente con
riferimento a più ambiti territoriali o a più servizi, all'esistenza di
funzioni e processi aziendali di prevenzione dei rischi.
La copertura assicurativa massima
garantita dal concessionario sarà da questi sempre dichiarata nella carta di
qualità dei servizi.
Il Comune potrà riservarsi di valutare
l'adozione del criterio di Massimo Danno Probabile quale perdita
ragionevolmente prevedibile e di precisare che la polizza dell'estensione della
copertura assicurativa al servizio in questione non abbia durata inferiore alla
durata della concessione.
Il
contratto di servizio, inoltre, deve prevedere l'obbligo di consegna all'ente
pubblico di copia di tutti contratti di assicurazione stipulati in ottemperanza
a specifici obblighi contrattuali, fornendo altresì idonea documentazione
attestante il puntuale e periodico adempimento degli obblighi assicurativi.
4.1.8 Modalità di controllo della
esatta esecuzione del contratto
Le
modalità di controllo della esatta esecuzione del contratto di servizio (da
prevedere in apposite clausole) costituiscono l'esplicitazione della posizione
di garanzia dell'ente pubblico rispetto all'utenza.
Come
è stato messo in rilievo, il controllo sulla esattezza della prestazione è
attività diversa dal controllo di gestione, in quanto quest'ultimo rappresenta
un'attività interna al gestore.
Gli
strumenti del controllo della esattezza della prestazione sono di duplice
natura:
- conoscitivi;
- propositivi/prescrittivi.
Con
gli strumenti del primo genere il gestore è obbligato a fornire dati e
informazioni sia su aspetti generali sia su aspetti specifici. Tale attività è
da un lato prodromica allo svolgimento dei controlli propositivi/prescrittivi e
dall'altro capace di incidere sulla attività di gestione.
La
consapevolezza da parte del gestore di un flusso continuo di informazioni
all'ente pubblico incentiva infatti il gestore stesso a mantenere costantemente
comportamenti "virtuosi".
Gli
strumenti conoscitivi possono essere rappresentati da indagini e verifiche,
attività di auditing, obblighi di report specifici o periodici, di cui
l'articolato del contratto di servizi deve dettagliare in modo puntuale i
termini e le modalità.
Particolarmente
importante è imporre contrattualmente una cadenza dei report tale da poter
cogliere in tempo reale o comunque ravvicinato l'eventuale formazione di
criticità gestionali e amministrative.
I
controlli propositivi/prescrittivi si sviluppano a seguito della analisi delle
informazioni acquisite, anche attraverso gli strumenti disciplinati nelle carte
degli utenti e carte della qualità dei servizi che vedono il coinvolgimento
diretto delle associazioni dei consumatori e dei singoli cittadini-utenti.
L'ente
pubblico da tale disamina trarrà indicazioni che possono costituire mero
indirizzo alla propria funzione di vigilanza e controllo, oppure la base per
interventi di modifica di specifiche clausole contenute nel contratto o in
altri documenti negoziali (carte qualità), oppure ancora la base per
l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie (penali, risoluzione, ecc.).
Lo
sviluppo nell'articolato contrattuale della materia del controllo sulla esatta
esecuzione del contratto deve prevedere, oltre al resto, l'obbligo del rispetto
di tempi certi nella risposta, nonché del principio della completezza e buona
fede nel rilascio della documentazione e un sistema di penali contrattuali in
caso di omissioni o ritardi. A fronte dell'eventuale carattere di riservatezza
delle informazioni richieste, l'ente pubblico deve dare idonee garanzie in
ordine alla stretta osservanza del principio di finalità e pertinenza del
trattamento dei dati stessi.
È
altresì opportuno che specifiche disposizioni contrattuali, nel richiamare
l'obbligo del gestore al puntuale adempimento di prescrizioni di carattere
normativo, stabiliscano le conseguenze negoziali derivanti dall'inadempimento,
così rivestendo tali obblighi normativi anche della contestuale natura di
obblighi contrattuali.
4.1.9 Istituzione sessione
annuale verifica funzionamento dei servizi (art. 2, lettera e), comma 461,
legge 244/2007)
Il
controllo della esatta esecuzione, oltre a rispondere a una necessità interna
al contratto, è oggetto di una cogente e specifica disposizione di legge.
L'articolo
2, comma 461, della legge 244/2007, alla lettera e), prevede l'istituzione di
una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale,
gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori, nella quale si dia conto
dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei
soggetti partecipanti da parte dei cittadini.
Le
disposizioni necessarie alla corretta istituzione della sessione annuale di
verifica e quelle necessarie a puntualizzarne la sua composizione, la
convocazione ed il relativo funzionamento, devono essere contenute
nell'originario contratto di servizio che può rinviare, per quanto concerne le
norme di maggior dettaglio e procedurali, ad un successivo accordo da stipulare
con il gestore selezionato e le associazioni dei consumatori, nel rispetto
degli elementi già indicati nelle clausole del contratto di servizio allegato
al bando di gara. Quest'ultimo, pertanto, è tenuto a disciplinare, quanto meno:
- l'istituzione della sessione annuale con
individuazione della sede dove essa si svolgerà e del periodo di tempo nel
quale individuare la data di svolgimento della stessa (ad esempio: entro il 31
gennaio di ogni anno);
- i
criteri di rappresentatività delle associazioni;
- le
modalità di presentazione dei reclami, proposte e osservazioni;
- le modalità di analisi e riscontro,
eventualmente con il coinvolgimento di soggetti terzi o a mezzo di organismi
paritetici con la partecipazione delle associazioni dei consumatori. Per
l'adeguamento del servizio a quanto deciso in seguito alla verifica annuale si
applicherà l'art. 5.1.
Come
già evidenziato nella precedente voce 2.11.12, il costo per lo svolgimento di
tale sessione annuale deve essere posto a carico del gestore. La copertura dei
predetti costi dovrà essere prevista attraverso prelievi posti a carico del
soggetto gestore per l'intera durata del contratto di servizio.
Per
il resto, si rimanda al contenuto della precedente voce 2.11.9.
4.1.10 Clausola di continuità del
servizio
Riveste
una sua autonomia nell'ambito della esecuzione del contratto di servizio la
clausola sulla "continuità del servizio".
Tale
disposizione evidenzia la sostanziale struttura triangolare del contratto di servizio:
la disciplina dei reciproci obblighi (tra ente pubblico da un lato e soggetto
gestore dall'altro) risente del fatto che il contratto di servizio ha una
natura di contratto "quadro" definitorio di obblighi a carico del
soggetto gestore nell'interesse di terzi. Questa è la ragione per cui
circostanze, che in altre sedi avrebbero consentito a una delle parti di
sospendere l'esecuzione della propria prestazione o addirittura di chiedere lo
scioglimento del contratto, non producono effetto alcuno nei rapporti con i
consumatori/utenti.
La
clausola di continuità del servizio è, quindi, elemento di garanzia per
l'utenza, la quale non deve subire pregiudizio dall'intervento di circostanze
sospensive o interrutive del rapporto giuridico in essere tra ente pubblico
affidante e gestore.
Eventuali
cause sospensive o interrutive del rapporto non devono pertanto avere
conseguenze negative intollerabili a carico dell'utenza.
Con
riferimento a questo obiettivo prioritario si deve predisporre un articolato
che assoggetti il gestore a proseguire l'erogazione a favore dell'utenza a
prescindere dalle predette cause sospensive o interruttive.
Naturalmente
ciò non esclude disposizioni relative a sospensione/interruzioni del servizio a
richiesta dell'ente pubblico o dovute a caso fortuito o a cause di forza
maggiore.
In
ogni caso di sospensione, a qualunque causa dovuta, il gestore ha oneri di
informazione pronta, tempestiva ed efficace. A questo proposito il contratto di
servizio deve prevedere la prescrizione di contenuti e modalità comunicative
minime (cartelli tradizionali, luminosi, comunicazioni telematiche, avvisi
vocali, sms); all'utente sono dovute informazioni su modalità alternative
di fruizione del servizio, sui tempi di ripristino, sulle modalità per attivare
richieste di rimborso.
Inoltre,
in ogni caso di sospensione/interruzione del servizio, qualora il gestore non
sia in grado di ripristinare lo stesso nei tempi previsti dagli standard di
qualità pattuiti (per sua esplicita ammissione, per le caratteristiche
dell'evento che è causa della sospensione/interruzione, per valutazione
insindacabile dell'ente pubblico assunta dopo avere ascoltato il gestore e dopo
avere assunto adeguati pareri tecnici) l'ente pubblico potrà sostituirsi,
direttamente o indirettamente, nell'erogazione del servizio fino al completo
ripristino dello stesso da parte del gestore, ponendo a carico di quest'ultimo
ogni spesa sostenuta.
4.1.11 Modalità di audit interno
specifico Il contratto di servizio deve prevedere clausole a presidio della
funzione di audit relativo all'esecuzione del contratto di servizio
L'articolato
deve comprendere le modalità di programmazione di tale attività, i criteri per
individuare gli auditor, obbligo di redazione dei relativi rapporti nonché una
periodica verifica delle procedure di controllo interno.
Fermo restando che è posto a carico
del concessionario il rischio di impresa, eventuali funzioni di audit saranno
inserite tenendo conto della specificità del servizio. Infatti, qualora la
gestione del servizio abbia carattere industriale o comunque particolarmente
complessa si potranno prevedere forme di audit adeguate. Al contrario, in
ossequio ai principi comunitari - i quali raccomandano di garantire la più
ampia partecipazione possibile degli imprenditori potenzialmente interessati -,
qualora si tratti di servizi semplici o gestiti con modalità che rendano sempre
esperibili controlli di audit esterni con effetto equivalente, potranno non
essere richieste al concessionario particolari funzioni di audit.
Inoltre uno specifico audit sarà
richiesto in sede di affidamento in house al fine di contribuire all'esercizio
del controllo analogo.
4.2 RECLAMI, CLAUSOLE PENALI E
CLAUSOLE PREMIALI
4.2.1 Modalità di presentazione
reclami da parte dell'utenza singola o associata
Risponde
all'esigenza di rendere effettivi gli impegni assunti con la sottoscrizione del
contratto di servizio una apposita sezione dedicata a gestione dei reclami e
alla applicazione di penali contrattuali. Come già evidenziato in altre
precedenti voci relative al tema della garanzia della qualità, quantità e
sicurezza dei servizi erogati dal gestore e di tutela dei diritti degli utenti
dei servizi pubblici locali, le disposizioni contrattuali in esame possono
essere contenute altresì nelle carte degli utenti allegate al contratto di
servizio in modo che tra quanto indicato espressamente in contratto e quanto
più dettagliatamente indicato nella citata carta, vengano stabiliti standard
minimi che dovranno comunque essere rispettati nelle successive carte della
qualità dei servizi emanate dal gestore.
I
due argomenti sono logicamente collegati: il reclamo dell'utente è la fonte
della notizia da cui scaturisce la possibilità di applicazione della penale.
Peraltro il reclamo ha una valenza contrattuale autonoma, ponendosi come
contestazione di un inadempimento da parte dell'utente, al quale il soggetto
gestore dovrà dare risposta a prescindere dalla applicazione di penali
contrattuali che andranno corrisposte all'ente pubblico.
Il
contratto di servizio deve in questa ottica assicurare all'utente o
all'associazione di consumatori la possibilità di presentare reclami
finalizzati alla applicazione di sanzioni alla società di servizi, dettagliando
le modalità di presentazione di reclami da parte dell'utenza singola o
associata. Tali modalità devono essere ispirate a semplicità, snellezza,
gratuità ed esclusione di inutili e vuote formalità. L'avente diritto deve
avere una pluralità di modalità di presentazione dei reclami così da poter
scegliere l'opzione più facile. Inoltre deve essere prevista una modalità
altrettanto semplice di riscontro al reclamo presentato.
4.2.2 Clausole penali per
inadempimenti
Le
clausole penali devono rispondere alla finalità di efficace disincentivo
rispetto ad inadempimenti contrattuali, intesi come scostamento misurabile in
termini quantitativi e qualitativi della prestazione; devono rispettare il
criterio della non sproporzione previsto dal codice civile e deve essere
prevista una aggravante per le ipotesi di recidiva. è in ogni caso opportuno
fare salva la possibilità del risarcimento del maggiore danno.
Inoltre
è necessario che il contratto, nel regolare le sanzioni, preveda:
- diverse
tipologie di condotte (inadempimenti totali o parziali) sanzionabili;
- sistema
di penali graduate per i diversi livelli di inadempimento;
- modalità
e tempi di irrogazione delle sanzioni;
- modalità
e tempi di riscossione delle sanzioni (se pecuniarie).
In
ogni caso l'obiettivo deve essere quello di un reale disincentivo
all'inadempimento nel rispetto della proporzione della sanzione contrattuale.
Si evidenzia la necessità di conciliare due opposte esigenze: un dispositivo
sanzionatorio troppo blando può confermare la convenienza del gestore a
mantenere comportamenti indesiderabili, mentre l'imposizione di penali
eccessive può indurre il concorrente a tutelarsi elevando il prezzo della
propria prestazione e l'ente pubblico a non applicarle in modo puntuale, al
fine di evitare di pregiudicare l'equilibrio dei rapporti economici e quella
capacità aziendale che è alla base del regolare funzionamento del servizio.
Particolare attenzione nella definizione del quadro delle sanzioni contrattuali
dovrà essere posta all'individuazione di efficaci sistemi preventivi rispetto
alla violazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori e della
responsabilità degli enti prevista dal decreto legislativo 231/2001. Senza
escludere che nei casi di violazioni gravi e reiterate si possa procedere alla
risoluzione del rapporto contrattuale (è peraltro demandato alle parti
l'inserimento di una clausola risolutiva espressa), in ogni caso, si ritiene
che la penale debba collocarsi su livelli alti in valore assoluto.
4.2.3 Sistema di clausole penali
graduate per diversi livelli di inadempimento
Solo
un sistema di clausole penali graduate per diversi livelli di inadempimento,
senza cadere nella eccessiva e parossistica tipizzazione degli illeciti
contrattuali, è l'unica garanzia di effettività delle clausole penali.
La
graduazione potrà fare riferimenti a parametri quantitativi (eventuale
reiterazione o gravità degli effetti dannosi) o qualitativi dell'inadempimento,
oltre che a valutazioni di carattere soggettivo (dolo o colpa nelle loro varie
sfaccettature).
4.2.4 Modalità di applicazione e
riscossione delle penali
Quanto
alle modalità di applicazione e riscossione delle penali, fatto salvo un
procedimento in cui si dia spazio al contraddittorio, le sanzioni devono essere
disposte in maniera unilaterale dall'ente pubblico, evitando meccanismi di
accordo. Deve infine essere previsto un sistema snello e rapido di riscossione.
Con riferimento alla applicazione si potrà prevedere che la stessa avvenga
prioritariamente a mezzo di detrazioni dall'eventuale corrispettivo o da
qualsiasi altra somma, se dovuta.
4.2.5 Previsione di indennizzi a
forfait automatici a favore degli utenti
Come
si è detto, parallelamente alla applicazione delle penali, la gestione dei
reclami è finalizzata alla risoluzione della controversia con il singolo
utente/consumatore È bene che il contratto di servizio o la carta degli utenti
prevedano meccanismi e procedure per la soluzione rapida ed effettiva di tali
controversie, ad esempio mediante la previsione di indennizzi a forfait
automatici a favore degli utenti.
Siamo
di fronte a una clausola penale a favore di terzo, perfettamente compatibile
con la causa dei contratti di servizio. La funzione di una disposizione di
questo tipo, che deve essere formulata senza pregiudizio del diritto di azione
del singolo consumatore, è anche quella di prevenire azioni collettive
risarcitorie. Per tale ragione l'importo forfettario deve essere
sufficientemente satisfattivo.
4.2.6 Istituzione sessione
annuale di verifica sui reclami, ai sensi dell'art. 2, comma 461, legge
244/2007
In
aggiunta a quanto già illustrato nella precedente voce 4.1.11, il contratto di
servizio, nel corso della sessione annuale di verifica sui reclami, ai sensi
dell'art. 2, comma 461, legge 244/2007, deve prevedere un apposito
"capitolo" dedicato alla verifica della corretta e puntuale applicazione
delle clausole penali previste.
4.2.7 Clausole premiali La
finalità della clausola è l'introduzione di un sistema premiante per il
raggiungimento di obiettivi collegati alla prestazione del servizio
La
tecnica di formulazione deve evitare di premiare l'esecuzione della prestazione
in quanto tale (di per sé atto dovuto), mentre deve assicurare determinati
benefici in relazione all'incremento qualitativo o quantitativo della
prestazione, rispetto a un periodo iniziale, con riferimento a parametri standard.
In altre parole, a titolo esemplificativo, può essere che sia un apprezzabile
risultato il fatto che la puntualità del mezzo di trasporto pubblico si
raggiunga in un livello percentuale inferiore al 100%; il sistema
premiante non deve scattare al raggiungimento del livello percentuale, ma solo
al verificarsi di un incremento rispetto al livello precedente.
Il
premio potrà essere accordato anche in seguito a proposte innovative, che
consentano risparmio di spesa e/o incremento quantitativo o qualitativo del
servizio.
Lo
stesso premio potrà essere costituito da corresponsioni una tantum oppure da
aumenti stabilizzati del compenso pattuito o dal riconoscimento di partite da
portare a eventuale compensazione di penali applicate. Tali opzioni devono, comunque,
essere oggetto di una regolamentazione predeterminata dall'ente e la previsione
delle risorse complessivamente destinate al servizio può comprendere, da
subito, la parte assegnata al sistema degli incentivi e dei premi.
Si
ricorda, in particolare, che questi meccanismi premiali e/o compensativi devono
essere immaginati e studiati dall'ente pubblico prima dello svolgimento della
gara in modo che lo stesso sia nelle condizioni di potere precisare e fissare
in modo sufficientemente chiaro e determinato le modalità di applicazione nello
stesso contratto di servizio allegato al bando di gara, così da garantire che
tutti gli offerenti interessati a partecipare alla gara stessa ne siano a
conoscenza sin dall'inizio e si trovino quindi su un piede di perfetta parità
nel momento in cui formulano la loro offerta.
Devono
inoltre essere previsti sistemi di verifica a posteriori degli effettivi
benefici di cui avrebbero dovuto godere il servizio e gli utenti. A seconda del
tipo di miglioramento atteso, potranno essere introdotti opportuni e specifici
indicatori, oggetto poi di riscontro tramite gli strumenti di volta in volta
più adeguati (indagine di customer satisfaction, monitoraggio permanente sul
servizio, sessione annuale di verifica degli utenti). In seguito a tali
verifiche i premi potranno essere confermati, ridotti o revocati.
4.2.8 Modalità di audit interno
specifico
La
delicatezza della materia delle sanzioni contrattuali merita una particolare
attenzione e quindi sono del tutto giustificabili clausole del contratto di
servizio attinenti modalità di audit interno specifico, con le quali si obbliga
la società a rendere conto degli illeciti commessi e delle sanzioni subite.
Tali clausole andranno in ogni caso
previste tenendo conto di criteri di efficienza ed economicità nella gestione
ed in funzione eminentemente preventiva, più che repressiva, degli
inadempimenti contrattuali.
Inoltre uno specifico audit sarà
richiesto in sede di affidamento in house al fine di contribuire all'esercizio
del controllo analogo.
5. VICENDE MODIFICATIVE E
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
5.1 MODALITÀ DI MODIFICHE
CONTRATTUALI
Il
contratto di servizio deve occuparsi di definire le modalità di modifiche
contrattuali, compatibili con le modalità di scelta del contraente e in particolare
con l'obbligo di non apportare variazioni alle prestazioni previste dal
contratto dedotte in una pubblica gara.
Si
evidenzia tal proposito che il diritto comunitario sottolinea come occorra
garantire che tutti gli offerenti interessati a partecipare alla gara si
trovino su un piede di perfetta parità nel momento in cui formulano la loro
offerta, rispettando in tal modo i principi di non discriminazione e di
trasparenza.
Pertanto
se l'ente pubblico, per motivi precisi e ragionevoli (es: concessioni di
servizi pubblica per un lungo periodo) desidera che alcune delle condizioni
contenute nel bando di gara (o negli allegati capitolati d'oneri o contratti di
servizio) possano essere modificate successivamente alla scelta
dell'aggiudicatario, deve prevedere in modo espresso tale possibilità di
adeguamento. Deve inoltre precisarne e fissarne in modo sufficientemente chiaro
e determinato le modalità di applicazione, nello stesso bando di gara e nella
documentazione ad esso allegata (contratto di servizio o capitolato d'oneri).
Se
tali possibili modifiche, al contrario, non sono previste, il diritto
comunitario ritiene necessario si debba procedere ad una nuova gara.
Le
modifiche possono essere quantitative e/o qualitative e sono solitamente
opportune per adeguare le pattuizioni iniziali rispetto a cambiamenti
normativi, a mutamenti di condizioni sociali o economiche, alla diffusione di
innovazioni tecnologiche, alla diminuzione o all'aumento della domanda per quel
servizio, all'oscillazione dei costi delle risorse utilizzate, alle preferenze
individuali, nonché per recepire le osservazioni e le proposte avanzate dai
partecipanti alle sessioni di verifica periodica (v. clausole 2.11.9 e 4.1.9).
Nello
specifico, per quanto riguarda le modifiche quantitative, sembra appropriato
che la clausola introduca due soglie di valore. Una prima soglia attesterà
l'irrilevanza, fino alla concorrenza di un importo predeterminato, di mutamenti
che cambino l'assetto del rapporto in misura non molto sensibile, riconoscendo che
tali mutamenti rientrano nella normale alea che le parti assumono stipulando un
contratto di durata. Una seconda soglia sancirà invece l'obbligo da parte del
soggetto gestore di adeguare il proprio servizio ai mutamenti intervenuti,
dietro semplice richiesta dell'ente pubblico e verso un adeguamento del
corrispettivo, strettamente proporzionato all'aumento dei costi unitari. Oltre
tale soglia le modifiche contrattuali, qualora possibili, saranno oggetto di
specifica negoziazione tra le parti, secondo le modalità prefissate al momento
della scelta del soggetto gestore. Infine, dovrà essere previsto che il gestore
sia comunque tenuto, indipendentemente da qualsiasi valutazione di costo, ad
adeguare il servizio all'aumento della domanda che si determinasse in occasione
di eventi straordinari collegati a grandi fenomeni di massa, quali
manifestazioni o raduni di tipo culturale, sportivo o religioso.
In
tali casi una specifica attenzione deve essere dedicata al procedimento per la
modifica, atteso che non possono essere tollerati periodi di vacatio
contrattuale.
È
opportuno, inoltre, che il contratto, nel regolare procedure per il
perfezionamento delle modifiche del contratto, provveda anche a regolare gli
effetti di un mancato accordo nei termini previsti.
5.2 IPOTESI DI SCIOGLIMENTO
Tra
le vicende del contratto di servizio si inseriscono quelle estintive.
Il
contratto può estinguersi per scadenza naturale o per altre cause, da
disciplinare puntualmente nel documento negoziale.
Tra
tali diverse cause può innanzi tutto collocarsi la risoluzione del contratto ai
sensi degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile e quindi per
inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità o per il
verificarsi di una clausola risolutiva espressa.
Altra
ipotesi di estinzione del contratto è il recesso di una delle parti, di regola
subordinato ad una formale comunicazione consistente in una dichiarazione
unilaterale di volontà previo preavviso nei tempi contrattualmente previsti.
Tale regola generale va chiaramente ammessa solo ove espressamente prevista e
deve comunque tenere conto di quanto è stato già evidenziato nella predente
voce 4.1.10 con riferimento all'obbligo di continuità del servizio in favore
dei cittadiniutenti.
A
tale proposito si rammenti che il recesso unilaterale dai contratti della
pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal
contratto (art. 21-sexies legge 241/1990).
I
contraenti possono anche fissare la prestazione di un corrispettivo per il
recesso (caparra o multa penitenziale).
5.3 MODALITÀ DI REVOCA PER
RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO
Terza
ipotesi di vicenda estintiva del contratto è la revoca. A tale proposito si
rammenta che l'affidamento di un servizio pubblico è caratterizzato da poteri
pubblicistici a vantaggio dell'Amministrazione.
Non
va infine escluso il potere di annullamento degli atti amministrativi a monte
dell'affidamento del contratto di servizio (cosiddetta autotutela).
Mentre
si ricorre al provvedimento di annullamento se si rileva un vizio di
legittimità, si ricorre ad una revoca, ove sussistano motivi di pubblico
interesse o non sussista più l'interesse pubblico allo svolgimento del
servizio.
5.4 DISCIPLINA DEI RAPPORTI AL
MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO CON RIFERIMENTO A BENI IN DOTAZIONE,
MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI
Le
ipotesi di estinzione del contratto si trascinano obbligatoriamente la
necessità di introdurre la disciplina dei rapporti al momento della cessazione
del contratto con riferimento a beni in dotazione, miglioramenti, addizioni. In
tale sede troveranno definizione assetti proprietari, obblighi di ripristino e
conguagli economici, ecc..
6. CONTENZIOSO
6.1 EVENTUALI DEROGHE A TUTELA
GIUDIZIARIA ORDINARIA (RAPPORTI TRA ENTE PUBBLICO E SOGGETTO GESTORE)
Il contratto di servizio può prevedere
procedure diverse per la soluzione delle controversie tra ente pubblico
affidante e soggetto gestore, nel rispetto del principio di economicità.
Sarà quindi previsto il ricorso al
giudice ordinario, ad un arbitro unico o ad un collegio arbitrale, a seconda di
quella che risulti di volta in volta, almeno astrattamente, la strada più
"economica" per arrivare ad una soddisfacente composizione della
controversia. Potrebbe, per esempio, essere fissata una soglia di valore della
controversia, sotto la quale risulti più conveniente e venga proposto il
ricorso ad un arbitro unico, e sopra la quale si decida, al contrario, di adire
il giudice ordinario o, nei casi di particolare complessità e specificità della
materia, un collegio arbitrale.
L'inserimento
della clausola arbitrale dovrà essere preceduta dall'attenta verifica della
normativa vigente, attualmente in evoluzione. Va infatti le considerato che
l'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 28 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008) ha vietato agli enti pubblici di inserire clausole
compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e
servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere
compromessi.
Tuttavia
l'operatività del divieto è stata più volte rinviata ad opera di decreti legge,
l'ultimo dei quali ha differito il termine al 31 dicembre 2009 (decreto legge
"Milleproroghe" n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009). D'altro
canto, il divieto di svolgere arbitrati e inserire clausole compromissorie nei
rapporti che coinvolgono soggetti pubblici o partecipati dalla PA potrebbe
invece cadere o essere limitato a casi specifici, secondo quanto previsto nella
legge Comunitaria (art. 44 della L 88 del 7/7/2009), che detta una delega legislativa
al Governo per una nuova disciplina di settore.
È
altresì possibile prevedere, come condizione per l'introduzione di una domanda
davanti al Collegio Arbitrale o all'Autorità Giudiziaria ordinaria, l'obbligo
del tentativo di conciliazione davanti alla Camera Arbitrale del Piemonte.
6.2 CLAUSOLA DI CONTINUITÀ DEL
SERVIZIO
Il
contratto di servizio deve necessariamente prevedere una clausola di continuità
del servizio, pendente il contenzioso, al fine di salvaguardare la posizione
dell'utenza.
ALLEGATO
Carta degli utenti allegata agli
indirizzi generali per la redazione di un contratto di servizio.
Sezione I -
Introduzione
1.1 Oggetto ed
ambito di applicazione
La carta degli utenti
ha per oggetto l'individuazione degli standard di qualità e quantità relativi
alle prestazioni erogate da parte del gestore, come determinati nel contratto
di servizio, le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per
proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché
le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione
totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
L'ambito oggettivo di
applicazione è coincidente con quello del contratto al quale è allegata.
1.2 Validità della
Carta degli Utenti
La carta degli utenti
inizierà ad avere piena efficacia a partire dalla decorrenza del contratto di
servizio.
La cessazione della
sua efficacia sarà prevista in coincidenza con l'entrata in vigore della
"carta della qualità dei servizi". E' opportuno prevedere l'adozione
di norme di coordinamento e transitorie per evitare difficoltà e disservizi
all'utenza nel momento del passaggio dalla vigenza della carta degli utenti
alla "carta della qualità dei servizi".
Sezione II -
Principi fondamentali
2.1 Eguaglianza
L'erogazione del
servizio è ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di
non discriminazione per gli stessi. Nell'erogazione dei servizi non può essere
compiuta alcuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione e
opinione politica.
Viene garantita la
parità di trattamento, a parità di condizioni impiantistico-funzionali del
servizio prestato, fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o
fasce di utenti.
Il Gestore tutela e
garantisce il diritto di accesso ai propri servizi informatici e telematici ed
al servizio da parte delle persone disabili. Il Gestore si impegna a fornire
una particolare attenzione, nell'erogazione dei servizi, nei confronti delle
persone disabili, degli anziani, delle donne in evidente stato di gravidanza,
degli utenti stranieri e di appartenenti a fasce sociali deboli, adeguando le
modalità di prestazione del servizio alle loro esigenze.
2.2 Imparzialità
Il Gestore ha
l'obbligo di ispirare il proprio comportamento nei confronti degli utenti a
criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo
devono essere comunemente interpretate le singole clausole delle condizioni
generali e specifiche di erogazione del servizio.
2.3 Continuità
L'erogazione del
servizio deve essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di
funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, il Gestore deve
provvedere ad adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio
possibile e comunque deve provvedere a fornire agli stessi tempestive
informazioni sulle motivazioni e durata di tali disservizi.
In caso di sciopero
si applicano le disposizioni della L. 12/6/1990, n. 146 recante le norme
sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
2.4 Partecipazione
Per tutelare il diritto
alla corretta erogazione del servizio e per favorire la collaborazione nei
confronti del Gestore viene garantita la partecipazione dell'utente, singolo o
rappresentato, alla prestazione del servizio.
Il Gestore favorisce
il coinvolgimento e la partecipazione dell'utente nella fase di valutazione del
servizio. L'utente ha comunque diritto di richiedere ed ottenere dal Gestore le
informazioni che lo riguardano, ha diritto di accedere agli archivi e registri
secondo le modalità previste dalla Legge 7/8/1990, n. 241 e dal D.P.R.
27/6/1992, n. 352. L'utente ha altresì diritto di accedere alle informazioni
ambientali con le modalità di cui al D. Lgs 19/8/2005, n. 195.
2.5 Efficienza ed
efficacia
Il servizio sarà
erogato in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità
nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche,
organizzative e procedurali più funzionali allo scopo. Il Gestore garantisce
all'utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti,
modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti ad
agevolare l'utente nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento degli
obblighi, a soddisfare le sue richieste, ad indicare le proprie generalità (sia
nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche) ed a dotarsi di
tesserino di riconoscimento visibile.
Il Gestore, nel
redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli utenti, deve porre la massima
attenzione all'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per
gli stessi, e ne deve controllare l'efficacia.
2.6 Privacy
Il Gestore si impegna
a garantire che il trattamento dei dati personali degli utenti avvenga nel
rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 30/6/2003, n. 196, consentendo l'esercizio
dei diritti previsti all'art. 7 del medesimo Decreto.
2.7 Qualità e
tutela ambientale
Il Gestore garantisce
l'attuazione di un sistema di gestione della qualità tendente al miglioramento
continuo delle prestazioni che assicuri la soddisfazione delle legittime
esigenze ed aspettative degli utenti e l'attuazione di un sistema di gestione
ambientale che assicuri il rispetto dell'ambiente, la conformità alle norme
ambientali e la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, tramite
la fissazione ed il monitoraggio di parametri qualitativi del servizio e la
raccolta delle procedure adottate in un Manuale della qualità (da attuarsi
entro i termini stabiliti). Il Gestore si impegna a conseguire la
certificazione dei propri sistemi di gestione della qualità ed ambientale
secondo le norme ISO e di conseguenza a produrre annualmente un rapporto
ambientale.
Sezione III -
Parte generale
3.1 Modalità di
accesso alle informazioni garantite
L'accesso alle
informazioni è elemento cardine della qualità del servizio, in quanto consente
l'acquisizione dei dati sul servizio, utili per le necessarie valutazioni e
comparazioni.
La trasparenza sulle
caratteristiche intrinseche della prestazione oggetto del servizio, oltre che
delle modalità di erogazione dello stesso, nonché degli aspetti amministrativi
connessi, garantisce la possibilità per apprezzare e confrontare la qualità dei
servizi fruiti.
Le informazioni
fornite dal gestore devono essere chiare, complete, aggiornate e precise.
Deve essere
disponibile sul sito internet un servizio di risposte alle domande più
frequenti poste dagli utenti (FAQ - Frequently Asked Questions). Occorre
predisporre versioni tradotte nelle lingue dei principali gruppi di utenti
stranieri.
Per assicurare uno
standard informativo soddisfacente l'accesso alle informazioni garantite deve
essere:
- gratuito;
- rapido
e in ogni caso tempestivo;
- diretto
e personalizzato o personalizzabile;
- effettuabile mediante una pluralità di
mezzi di comunicazione: sportello, numero telefonico verde, sito internet,
depliant, comunicazioni a mezzo annunci su media.
3.2 Sportelli
fisici, ubicazione ed apertura al pubblico
Il Gestore prevede
l'apertura di un numero adeguato di sportelli fisici aperti al pubblico presso
i quali è possibile, in particolare, chiedere informazioni, inoltrare reclami,
osservazioni e proposte, effettuare la stipula, la modifica e la risoluzione
dei contratti. Il gestore definisce l'ubicazione, i giorni e le ore di apertura
degli sportelli al pubblico, dandone adeguata pubblicità.
Gli sportelli devono
assicurare un orario di apertura non inferiore alle X ore giornaliere nei
giorni feriali e non inferiore alle X ore il sabato.Il Gestore da ampia
pubblicità, tra l'altro sul proprio sito Internet, circa l'ubicazione, i giorni
e gli orari di apertura degli sportelli presso i quali l'utente può rivolgersi
per lo svolgimento delle pratiche. Il Gestore provvederà a servire tutti gli
utenti che si troveranno in fila allo scadere dell'orario di apertura. In casi
particolari, deve inoltre essere possibile all'utente concordare appuntamenti
per svolgere le pratiche.
3.3 Tempi di
attesa agli sportelli fisici
Tempo medio
giornaliero: XX minuti Tempo massimo: XX minuti I tempi indicati devono
intendersi per condizioni normali di servizio; a fronte di eccezionali
afflussi di utenti, indipendenti dalla volontà del Gestore, sarà data
comunicazione ai presenti in sala e si potenzieranno, per quanto possibile, gli
sportelli in uso al fine di rispettare i tempi d'attesa previsti nella Carta.
3.4 Pratiche per
via telefonica e/o per corrispondenza
Servizio informazioni
telefonico. Il Gestore attiva un servizio telefonico con risponditore
automatico, che consenta comunque l'accesso all'operatore, funzionante con
chiamata gratuita nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì per almeno XX
ore al giorno e il sabato per almeno XX ore per tutte le informazioni inerenti
al servizio.
Servizio telefonico
di svolgimento pratiche. Il Gestore inoltre attiva un servizio telefonico
(anche con risponditore automatico, purchè sia possibile l'accesso
all'operatore), per l'espletamento delle pratiche, funzionante con chiamata
gratuita per almeno XX ore settimanali.
Il servizio di
relazione con gli utenti effettuato attraverso un centro di contatto
multimediale deve rispondere ai requisiti di cui alla norma UNI 11200:2006.
Il personale preposto
al contatto telefonico è tenuto ad indicare le proprie generalità.
Il Gestore si impegna
a svolgere pratiche anche on-line tramite il proprio sito internet, posta
elettronica, fax, corrispondenza, riservandosi di contattare l'utente qualora
manchino le informazioni fondamentali.
3.5 Tempo di
attesa al telefono
Tempo che intercorre
dall'inizio della risposta (anche con operatore automatico) e l'inizio della
conversazione con l'operatore. Tempo massimo: X minuti.
Il tempo indicato
deve intendersi per condizioni normali di servizio; a fronte di
eccezionali afflussi di utenti, indipendenti dalla volontà del Gestore, sarà
data comunicazione agli utenti attraverso i risponditori automatici.
3.6 Facilitazioni
per utenti particolari
Il Gestore rende note
le possibilità offerte per facilitare l'accesso di alcune categorie di utenti
ai servizi (es. eliminazione di barriere architettoniche, corsie preferenziali
agli sportelli, servizi di comunicazione per non udenti, segnali tattili per
non vedenti, bolletta e carta dei servizi in braille).
3.7 Fascia di
puntualità per gli appuntamenti con l'utente
La fascia di
puntualità per gli appuntamenti con l'utente è il periodo di tempo, misurato in
ore, entro il quale l'appuntamento può essere concordato con l'utente per
effettuare un sopralluogo o un intervento. L'utente assicura la disponibilità a
ricevere il Gestore per tutta la fascia di puntualità concordata con il Gestore
medesimo che, nel momento in cui deve concordare un appuntamento con l'utente,
è tenuto a fissare l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualità
per l'appuntamento concordato, presentandosi nel luogo e nel periodo di tempo
concordati con l'utente.La fascia di puntualità per gli appuntamenti
personalizzati non può superare le X ore, salvo diverso accordo tra gestore ed
utente. In caso di ritardo superiore a XX minuti il Gestore è tenuto a
preavvisare telefonicamente l'utente.
Al momento di fissare
un appuntamento personalizzato il Gestore comunica all'utente che, in caso di
mancato rispetto di tale appuntamento, è dovuto un indennizzo automatico per
mancata puntualità.
Il Gestore, in caso
di appuntamento personalizzato, all'atto dell'esecuzione della prestazione o
dell'effettuazione del sopralluogo, fa sottoscrivere all'utente un modulo, da
lasciare in copia all'utente, nel quale sono riportate le seguenti
informazioni: data e fascia di puntualità concordata, luogo dell'appuntamento,
data e ora di inizio della prestazione o del sopralluogo, quantificazione
dell'indennizzo automatico da riconoscere all'utente in caso di mancato
rispetto della fascia di puntualità per cause imputabili al Gestore. In caso di
assenza dell'utente il Gestore non compila il modulo.
Sia il Gestore sia
l'utente possono disdire l'appuntamento con preavviso minimo di XX ore.
3.8 Risposta alle
richieste scritte
Il Gestore si impegna
a rispondere per iscritto alle richieste scritte degli utenti entro un massimo
di XX giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Nei casi più
complessi, entro lo stesso termine verrà inviata una prima comunicazione che
fisserà i termini per la risposta definitiva, entro comunque ulteriori XX
giorni lavorativi.
Tutta la
corrispondenza con l'utente riporta l'indicazione del referente aziendale.
3.9 Risposta a
proposte, osservazioni e reclami scritti
Il Gestore si impegna
a rispondere per iscritto a istanze, proposte, osservazioni, reclami scritti
degli utenti entro un massimo di XX giorni lavorativi dal ricevimento del
reclamo. Nei casi più complessi entro lo stesso termine verrà inviata una prima
comunicazione che fisserà i termini per la risposta definitiva, entro comunque
ulteriori XX giorni lavorativi. Tutta la corrispondenza con l'utente riporta
l'indicazione del referente aziendale.
3.10 Servizi di
consulenza agli utenti
Il Gestore rende noti
i settori per i quali viene offerto agli utenti un servizio di consulenza e le
modalità di accesso al servizio.
3.11
Semplificazione delle procedure, informazione agli utenti
Il Gestore provvede
alla razionalizzazione, riduzione, semplificazione ed informatizzazione delle
procedure, impegnandosi a ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti
richiesti agli utenti ed a fornire gli opportuni chiarimenti su di essi,
adottando gli strumenti (eventualmente anche non informatici) necessari a
questo fine.
3.12 Modalità di
proposizione dei reclami
Il reclamo è un atto
che ha natura contenziosa, ancorché al di fuori di procedure formalizzate come
le conciliazioni o le azioni giudiziarie. Lo si può distinguere dall'esposto o
dalla segnalazione, che, invece, hanno il solo scopo di segnalare un
disservizio, ma non di chiedere un ristoro o comunque un intervento
ripristinatorio. Una corretta gestione del reclamo è in grado di eliminare tutte
le disutilità e le diseconomie della successiva gestione di una procedura
contenziosa conciliativa o una più costosa procedura contenziosa giudiziaria.
Il Gestore mette a disposizione un servizio di sportello per la compilazione
del reclamo e per la fornitura di notizie sullo stato della pratica. Deve
essere possibile la proposizione del ricorso tramite mezzi di comunicazione a
distanza sicuri. Il Gestore deve rendere noti i nominativi dei soggetti
preposti all'esame e alla decisione della pratica. Il reclamo non deve essere
subordinato ad alcuna prestazione da parte dell'interessato.
Al fine di assicurare
un servizio soddisfacente, le modalità per proporre un reclamo devono essere:
- gratuite;
- illustrate
in maniera semplice;
- facili
e senza vincoli di orario, anche mediante l'uso di tecniche di comunicazione a
distanza;
- agevolate dalla messa a disposizione di
modelli prestampati, in cui si utilizza un linguaggio comprensibile (formulato
anche in lingue straniere).
Il Gestore deve inoltre
garantire:
- tempi
brevi e certi di risposta;
- l'affidamento
delle pratiche a personale appositamente formato;
- imparzialità
nella trattazione;
- la
possibilità di intevento di delegati o fiduciari dell'interessato.
Nel caso in cui il
reclamo venga accolto, devono stabilirsi termini brevi e certi del rimborso, le
cui modalità devono essere rimesse alla scelta dell'interessato.Inoltre non
devono essere precluse azioni giudiziarie. La proposizione del reclamo
infondato non deve comportare mai effetti negativi per il proponente. Il
Gestore deve rendere note le possibilità di inoltrare i reclami ad Autorità
Garanti in sede locale o nazionale.
3.13 Modalità di
ristoro dell'utenza
Il ristoro
dell'utenza può avvenire in forma specifica o per equivalente. Nella prima
ipotesi l'interessato consegue la prestazione oggetto del servizio; nel
secondo caso l'interessato ottiene solo un risarcimento monetario equivalente
al servizio non goduto. L'articolo 30 della legge 69/2009 ha messo in evidenza
le modalità di risarcimento in forma specifica, pretendendo che le Carte dei
servizi prevedano, laddove possibile, il ricorso a meccanismi di sostituzione
del soggetto inadempiente.
Il ristoro deve
avvenire, se possibile, compiendo la prestazione omessa, indicando come si
attiva l'intervento sostitutivo per la effettuazione del servizio. Nel caso in
cui non sia possibile effettuare la prestazione il Gestore deve prevedere una
cifra fissa, in forma monetaria, a titolo di indennizzo, salvo il maggior danno
eventualmente dimostrato in sede conciliativa o giudiziale.
Il Gestore deve
prevedere tempi di rimborso certi e brevi e non oltre XX giorni, garantendo un
tasso di interessi ultra legale nel caso di inottemperanza ai termini di
versamento del rimborso.
3.14 Modalità di
pagamento, rettifiche di fatturazione
Il termine di
scadenza per il pagamento della fattura non può essere inferiore a XX giorni
rispetto alla data di emissione; è comunque necessario che il Gestore
invii la fattura almeno XX giorni prima della scadenza.
Il gestore in ogni
caso deve offrire una pluralità di modalità di pagamento: presso i propri
sportelli, gli uffici postali, banche convenzionate, tabaccherie, con
domiciliazione bancaria, bonifico, sistemi di pagamento via internet. In ogni
caso non devono essere previste forme di riscossione direttamente nelle
abitazioni degli utenti e tale comunicazione deve essere espressamente indicata
in bolletta e pubblicizzata.
Per bollette di
importo superiore ai XX Euro, deve essere data all'utente, qualora abbia pagato
regolarmente le fatture degli ultimi XX anni, la possibilità di pagamenti
rateizzati, senza aggravio di interessi.
Devono essere
indicati gli sportelli tra quelli indicati al punto 3.2 presso i quali è
assicurata la possibilità di effettuare il pagamento del corrispettivo senza
addebito di commissioni. Il Gestore garantisce servizio di assistenza agli
utenti che chiedono chiarimenti sulle tariffe applicate, sui contenuti della
fattura e sulle modalità di pagamento indicando, anche nella fattura, le modalità
(ad es. un numero verde dedicato, per email, ecc.) con cui gli utenti possono
contattare il gestore.
Agli utenti che negli
ultimi XX anni hanno provveduto regolarmente al pagamento delle fatture, la
prima volta che effettuano un pagamento in ritardo, non vengono applicati gli
interessi di mora o altre penali per i primi XX giorni.
3.15 Clausole
vessatorie
Il Codice del consumo
(D.lgs. 206/2005) prevede l'applicabilità dell'Art. 33 al cittadino che non
agisce come imprenditore.
Potrebbero essere
vessatorie, e quindi da evitare, le clausole che permettono al gestore di: -
escludere o limitare la propria responsabilità in caso di inadempimento totale
o parziale; - recedere dal contratto senza che all'utente venga attribuita
la stessa facoltà; - modificare unilateralmente le clausole del contratto
e le caratteristiche del servizio senza un giustificato motivo previsto nel
contratto stesso; Analogamente, potrebbero avere natura vessatoria le
clausole che stabiliscono a carico dell'utente: - - un termine eccessivamente
anticipato per comunicare la disdetta (nei contratti a rinnovo tacito); -
- penali esageratamente eccessive e retroattive; - - limiti
all'opponibilità di eccezioni; - - in caso di contenzioso, un foro
competente diverso da quello della propria residenza (o domicilio).
3.16 L'errore
economico a danno dell'utente
Nel caso in cui il
gestore abbia percepito dall'utente più di quanto effettivamente dovuto, si
delinea la fattispecie giuridica di indebito oggettivo (disciplinato dall'art
2033 c.c.) con il relativo diritto dell'utente di pretendere quanto
indebitamente versato con la corresponsione degli interessi legali (si tratta
di debito di valuta e non di valore) con decorrenza almeno dal giorno del
pagamento.
3.17 Deposito
cauzionale
Il Gestore può chiedere
all'utente, alla stipula del contratto, il versamento di un deposito cauzionale
o la prestazione di equivalente garanzia. Il deposito cauzionale è fruttifero,
ad un tasso pari all'interesse legale. Sono considerate forme di garanzia
equivalenti al deposito cauzionale altri strumenti che assicurino il Gestore
circa l'esatto adempimento da parte dell'utente. La domiciliazione bancaria,
postale o su carta di credito della bolletta, qualora compresa tra le modalità
di pagamento della bolletta indicate dal Gestore, sono considerate forme di
garanzia equivalenti al deposito cauzionale. Alle forniture intestate ad Enti
Pubblici, il Gestore non chiede il deposito cauzionale o altra forma di
garanzia. Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre XX giorni
dalla cessazione degli effetti del contratto oppure dall'ultimo addebito dei
consumi, maggiorato degli interessi legali. Il deposito cauzionale per le
utenze domestiche non può superare per ogni unità immobiliare il valore massimo
di XX Euro. Per le utenze non domestiche l'ammontare del deposito può essere
commisurato sulla base di specifici criteri, con un importo massimo di XX Euro.
Resta salvo che, qualora le utenze sopra riportate, successivamente
all'attivazione del contratto si avvalgano del pagamento delle utenze medesime
tramite domiciliazione bancaria o postale o su carta di credito, in tal caso il
deposito cauzionale viene restituito con gli interessi maturati.
3.18 Fattura,
oneri di spedizione
FATTURA
Il documento di
fatturazione deve essere chiaro e di semplice comprensione: In particolare,
devono essere facilmente leggibili le informazioni relative a:
- importo
complessivo;
- data
di scadenza;
- il
servizio erogato ed il periodo di fatturazione;
- l'articolazione
tariffaria;
- codice
cliente;
- le
modalità per contattare il servizio informazioni.
Nel caso di
fatturazione di più servizi, deve essere indicato nel dettaglio l'importo
fatturato e la relativa lettura dei consumi per ciascun servizio, in modo da
poter permette all'utente di pagare solo una parte della fattura in caso di
contenziosi aperti. Lo stesso vale per eventuali conguagli.
ONERI DI SPEDIZIONE
Si ricorda inoltre
che ai sensi dell'art. 21 della legge n. 633 del 1972, "le spese di
emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità" non
devono essere addebitate a qualsiasi titolo.
3.19 Modalità di
adire le vie conciliative e giudiziarie
Il contenzioso con il
gestore del servizio pubblico potrà svilupparsi attraverso procedure di
conciliazione e attraverso procedure giudiziarie.
La conciliazione si
inserisce nel quadro della tutela non giuridizionale, che deve essere
obbligatoriamente prevista dalle Carte dei servizi, secondo quanto disposto
dall'articolo 30 della legge 69/2009.
Nella scelta delle
sedi di conciliazione e delle procedure applicabili si dovrà tenere conto di
quanto previsto nel protocollo d'intesa sulla promozione dei servizi di
conciliazione stipulato il 17 ottobre 2008 tra CCIAA, la Camera arbitrale del
Piemonte e l'Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino.
L'utente può
avvalersi di sistemi di conciliazione ugualmente previsti dall'ordinamento
oppure istituiti a livello locale. Si consideri inoltre la rinnovata disciplina
dell'attribuzione delle spese in sede giudiziale (ex art. 91 codice di
procedura civile) dovrebbe portare a una maggiore effettività delle procedure
non giurisdizionali.
Le modalità di adire
le vie conciliative e giudiziarie devono essere adeguatamente pubblicizzate e
spiegate con linguaggio comprensibile. Devono essere illustrate le diverse
possibilità di conciliazione, mettendo a disposizione l'elenco dei conciliatori
e tutta la documentazione sulla conciliazione. Il gestore deve inoltre chiarire
gli eventuali costi a carico dell'interessato, deve illustrare la class action.
Occorre indicare l'autorità giudiziaria competente, l'eventuale termine di
decadenza o di prescrizione, precisando se l'interessato può difendersi in
proprio. Deve essere segnalata la generale competenza in sede non contenziosa
del Giudice di Pace.
INDIRIZZI ULTERIORI PER LA
REDAZIONE DI UN CONTRATTO DI SERVIZIO IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO
e allegata carta degli utenti
AVVERTENZA: QUESTO TESTO INTEGRA CON
ALCUNI INDIRIZZI PARTICOLARI, RELATIVI ALLO SPECIFICO SETTORE DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE, IL DOCUMENTO PRINCIPALE INTITOLATO "INDIRIZZI GENERALI
PER LA REDAZIONE DI UN CONTRATTO DI SERVIZIO".
PERTANTO, SI INTENDE CHE LE
CLAUSOLE CHE NON SONO QUI RIPRODOTTE O DIVERSAMENTE FORMULATE SONO LE CLAUSOLE
CONTENUTE NEGLI INDIRIZZI GENERALI.
INDICE
PREMESSA
1. PREMESSE E OGGETTO DEL
CONTRATTO
1.1 Definizione
dell'oggetto del contratto
1.7 Durata del
contratto
2. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
2.1 Piano delle attività,
dimensione dell'offerta e programma degli interventi
2.1.1
Individuazione dell'utenza
2.1.2
Individuazione ambiti geografici della prestazione
2.1.3
Individuazione ambiti cronologici della prestazione
2.1.4 Obblighi di
prestazione principale
2.1.5
Obblighi accessori alla prestazione principale
2.1.6
Obblighi di programmazione
2.1.8
Obblighi di incremento della prestazione
2.1.9
Obblighi di investimento
2.3 Condizioni
economiche
2.3.1 Obblighi
economici (ad es. "canone") a favore dell'ente affidante e relativa
disciplina interessi moratori in caso di ritardi o inadempimenti
2.4 Tariffa
2.4.1
Modalità di determinazione della tariffa
2.4.9
Integrazione tariffaria
2.5 Livelli standard
del servizio
2.5.1
Individuazione dei livelli standard di quantità e qualità del servizio
2.6. Carta di qualità
dei servizi
2.6.2
Modalità di audit interno specifico
2.10 Qualificazione
personale
2.10.3
Obbligo di osservanza di leggi e contratti collettivi
2.11 Rapporti con gli
utenti
2.11.10 Istituzione
di un sistema di monitoraggio permanente sotto la diretta responsabilità
dell'ente locale (art. 2, comma 461, lettera d), legge 244/2007)
2.12 Rapporto con
l'ente pubblico affidante
2.12.2
Oggetto dei report: prestazione, qualità, piani di sviluppo, controllo di
gestione
2.12.4
Accesso a notizie, informazioni e documenti
3. OBBLIGHI DELL'ENTE PUBBLICO
3.1 Eventuale
trasferimento risorse e beni strumentali
3.2 Obblighi
economici a favore del gestore e relativa disciplina, interessi moratori in caso
di ritardi o inadempimenti
3.2.2
Adeguamento degli obblighi economici
3.3 Altri obblighi
dell'ente pubblico
4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO
4.1 Esecuzione delle
prestazioni
4.1.5 Garanzie reali o
personali relative a esatta esecuzione da parte del gestore e da parte di
appaltatori o subaffidatari
4.2 Reclami e
clausole penali
4.2.2
Clausole penali per inadempimenti
5. VICENDE MODIFICATIVE E
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
5.1 Modalità di
modifiche contrattuali
ALLEGATO: CARTA DEGLI UTENTI
L'ente
pubblico può decidere di effettuare un affidamento unico per l'intero servizio
(rete di superficie e metropolitana) oppure prevedere appalti separati per
Metro e superficie, oppure separare ulteriormente la rete tramviaria da quella
bus. Va tenuto presente che un'eccessiva frammentazione può comportare
l'impossibilità di conseguire economie di scala e la conseguente riduzione dei
costi e comporta maggiori oneri amministrativi per la gestione della procedura
concorsuale da parte dell'ente affidatario. D'altra parte, il vantaggio di un
"pacchetto" di dimensioni ridotte risiede nella possibilità per un
maggior numero di aziende di partecipare alla stessa e quindi in una più ampia
possibilità del manifestarsi degli effetti della concorrenza.
1.
PREMESSE E OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO
Il
contratto di servizio da stipulare ha come oggetto l'erogazione del servizio di
trasporto pubblico urbano e suburbano così come definito dal programma di
esercizio allegato, a fronte di un orario di servizio definito sulla base di
una determinata velocità commerciale.
In Piemonte si applica
l'art. 10, comma 2, della L.R. n. 1 del 4/1/2000, ai sensi del quale i contratti
di servizio del trasporto pubblico locale devono avere un periodo di validità
pari a sei anni.
Anche a livello
nazionale sei anni è la durata minima del contratto di servizio, ma
limitatamente al trasporto pubblico ferroviario (cfr. D.L. n. 5/2009,
convertito in legge n. 33/2009).
Laddove non vi sia una
specifica normazione comunitaria, nazionale o regionale sulla durata del
contratto, si farà riferimento a quanto previsto nel documento degli indirizzi
generali.
2.1 PIANO DELLE ATTIVITÀ, DIMENSIONE DELL'OFFERTA E PROGRAMMA
DEGLI INTERVENTI
2.1.1 Individuazione dell'utenza
In
ossequio ai principi di uguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione,
il servizio di trasporto pubblico locale è garantito a tutti i soggetti che ne
facciano richiesta senza distinzione alcuna.
Va
peraltro specificato che tale servizio è garantito, con le modalità previste
dal successivo 2.1.4, ai soggetti deboli, quali le persone diversamente abili,
gli anziani, i bambini.
2.1.2
Individuazione ambiti geografici della prestazione
Il
servizio di trasporto dovrà riguardare tutta l'area per la quale l'ente
pubblico è competente ovvero, nel caso in cui decida di suddividere il servizio
in più lotti, per la parte di territorio interessata.
2.1.3
Individuazione ambiti cronologici della prestazione
Si
veda quanto previsto nel successivo 2.1.4.
2.1.4 Obblighi di prestazione
principale
In
alcuni contratti di esercizio in essere non sono contenute specifiche
dettagliate relativamente alle modalità di fornitura del servizio. Si fa
riferimento ad un ammontare complessivo di "veicoli-km" che devono
essere prodotti in un anno ma non vi è alcuna indicazione relativa al tipo di
mezzo con il quale il servizio viene prodotto. Poiché un "veicolo-km"
può essere prodotto con mezzi aventi caratteristiche assai diversificate (dal
minibus elettrico ad un tram articolato a più elementi con capacità pari a 200
passeggeri) è evidente che, qualora si preveda di affidare il servizio tramite
gara, occorrerà specificare per ciascuna linea (ed eventualmente fascia oraria
/ giorno della settimana) il veicolo che deve essere utilizzato. In
alternativa, si può prevedere l'indicazione di una "capacità oraria"
da soddisfare abbinata ad una frequenza minima e lasciando al concorrente la
scelta del mezzo. Oltre alla definizione della quantità di servizio da offrire
è possibile specificare vincoli di carattere qualitativo dell'offerta quali:
l'utilizzo di mezzi a pianale ribassato, la disponibilità di un sistema di
informazione all'utenza e di impianto di condizionamento, la conformità a
determinati standard relativi alle emissioni inquinanti ed ai consumi, un
limite relativo all'anzianità/percorrenza già effettuata dei mezzi. I veicoli
utilizzati devono rispondere alle previsioni del Codice della Strada ed alle
altre normative vigenti in materia di sicurezza.
Per
quanto concerne i veicoli utilizzati occorre inoltre specificare:
- livrea;
- modalità di esposizione di
messaggi pubblicitari;
- obbligo di indicazione dei
posti riservati ad anziani e disabili;
- obbligo di indicazione in
corrispondenza delle porte di salita che il servizio è svolto per conto
dell'ente pubblico che ha affidato il servizio;
- obbligo di indicare
all'esterno del mezzo il numero della linea e la destinazione (indicare
dimensioni), il numero del veicolo all'esterno ed all'interno dei mezzi
facilmente identificabile;
- obbligo di esporre una
tabella indicante le tariffe in vigore e delle sanzioni previste per i
trasgressori;
- obbligo di esporre una
tabella indicante il soggetto cui rivolgere eventuali reclami / segnalazioni;
- obbligo di garantire la
pulizia dei veicoli sia all'interno che all'esterno;
- obbligo di esposizione della
carta di qualità dei servizi o almeno di un estratto con indicazione del luogo
dove la stessa possa essere facilmente ed integralmente consultata;
- obbligo di predisposizione di
sistemi informatici visivi o vocali per le comunicazioni agli utenti;
- obbligo di indicazione del
percorso e delle fermate.
Il
contratto deve contenere un'analitica descrizione dei percorsi e degli
eventuali periodi di sospensione / riduzione del servizio (festività).
2.1.5 Obblighi accessori alla
prestazione principale
Obbligo
di attivarsi per il recupero dell'evasione tariffaria con quantificazione delle
risorse che si intendono dedicare a tale obiettivo e certificazione dei
risultati conseguiti
2.1.6 Obblighi di programmazione
Il
gestore dovrà adeguare la sua programmazione aziendale agli obiettivi
individuati nei programmi triennali dei servizi approvati dalla Regione dalla
Provincia e dal Comune (per la Città di Torino: dall'Agenzia per la mobilità),
prevedendo oneri, benefici e costi per tale adeguamento.
Nella
revisione periodica del corrispettivo, tale adeguamento alla modificata
situazione sarà uno dei parametri di riferimento, da valutare nell'ambito della
naturale evoluzione dei flussi quantitativi.
Si veda
anche quanto previsto al successivo 5.1.
2.1.8
Obblighi di incremento della prestazione
Si
veda quanto previsto dal successivo 5.1.
2.1.9
Obblighi di investimento
A
titolo esemplificativo si può sottolineare come particolare rilevanza possa
avere nel settore del trasporto pubblico locale il prevedere l'obbligo di
sostituzione, sia pur graduale e secondo un piano prestabilito, dei mezzi di
trasporto, affinché la flotta circolante sia adeguata alle esigenze di:
- riduzione
dell'impatto inquinante;
- maggior
comfort per gli utenti;
- piena
accessibilità da parte dei soggetti deboli.
Ulteriore
esempio può riguardare il prevedere che le fermate dei mezzi siano attrezzate
per garantire all'utenza informazioni sul servizio e agio nell'attesa
(posizionamento di pensiline).
Nel
contratto di affidamento avente ad oggetto il servizio di trasporto pubblico
locale, occorre definire l'entità e le modalità di corresponsione
dell'eventuale canone per l'utilizzo degli impianti fissi (rete tranviaria e
metropolitana, depositi, magazzini, officine ed eventuali altri beni
strumentali del servizio), nel caso in cui questi siano concessi dallo stesso
ente pubblico affidante, nonché l'eventuale riduzione dello stesso in caso di
indisponibilità per un dato arco di tempo di una parte delle infrastrutture.
2.4.1
Modalità di determinazione della tariffa
Ai sensi
dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs 422/1997, gli introiti dall'utenza dovranno
garantire che il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi (al netto
dei costi da infrastruttura) dovrà essere pari almeno a 0,35.
L'adozione
di un unico schema tariffario valido per tutte le modalità offerte con un unico
documento di viaggio il cui prezzo non dipende dai mezzi o dai vettori
utilizzati, né dal numero di eventuali trasbordi, ma soltanto dalla ?quantità'
di trasporto acquistata (es. tempo) va a vantaggio di alcuni passeggeri,
essendo assimilabile ad uno sconto, ma riduce i ricavi per i gestori e pone un
problema di ripartizione.
In
generale, il tema presuppone dunque un attento confronto - a carico dell'ente
affidante in sede di elaborazione del contratto di servizio - fra
(i) i benefici del titolo integrato (biglietto
o abbonamento) che incide positivamente sulla promozione della Domanda di TPL
(più utenti, meno esternalità da traffico privato); e
(ii) gli effetti dell'integrazione tariffaria
sull'equilibrio economico dei singoli contratti (gomma e ferro).
Il
primo aspetto non deve sottovalutare anche che i più avvantaggiati
dall'introduzione di un sistema di tariffazione integrata sono chiaramente
coloro che necessitano di utilizzare molto i mezzi pubblici (sia in termini di
tempo che di modalità usufruite), e poiché, a parità di tariffa pagata e in
relazione alla quantità di trasporto consumata, essi pagano meno rispetto agli
utenti a basso utilizzo, il minor prezzo (relativo) applicato ai primi si
trasforma automaticamente in un maggior prezzo (relativo) applicato a coloro
che fanno un uso scarso o comunque limitato del trasporto pubblico.
Il
risultato è dunque un forte effetto di compensazione, tale per cui lo sconto che
di fatto viene concesso agli utenti ad elevato utilizzo ricade interamente su
coloro che se ne servono poco.
Il
secondo aspetto è legato alla modalità di ripartizione fra operatori dei
proventi per titoli integrati. I criteri fondamentali per la ripartizione dei
ricavi tra i diversi gestori coinvolti possono essere (anche utilizzati in
contemporanea in un sistema misto):
- l'offerta
di servizi (posti-km o vetture-km);
- i
passeggeri trasportati;
- i
titoli di viaggio venduti da ciascun vettore;
- un criterio fisso, deciso ?a tavolino',
in cui spesso si utilizzano i proventi storici, ovvero i ricavi realizzati
dagli operatori in periodi precedenti l'integrazione, come standard di
riferimento per la definizione delle percentuali di competenza.
2.5 LIVELLI STANDARD DEL SERVIZIO
2.5.1 Individuazione dei livelli
standard di quantità e qualità del servizio
Ai
sensi dell'art. 10 della L. R. n. 1 del 4/1/2000, gli standard di qualità del
servizio dovranno riguardare, in particolare:
- regolarità
e puntualità;
- velocità
commerciale;
- affidabilità
del servizio;
- informazione
ai clienti;
- rispetto
dell'ambiente;
- età
dei veicoli;
- manutenzione,
comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate;
- sicurezza;
- comportamento
del personale.
Gli
standard quantitativi e qualitativi dovranno peraltro anche verificare i
risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di efficienza ed efficacia nella
produzione del servizio conformemente alle indicazioni dei programmi triennali.
2.6.
CARTA DI QUALITA' DEI SERVIZI
2.6.2.
Modalità di audit interno specifico
Occorre
prevedere per il gestore l'obbligo di acquisire / mantenere la validità per
tutta la durata dell'affidamento della certificazione di qualità serie ISO
9002:1994 ovvero ISO 9001: 2008 (ovvero equivalenti) relativa al servizio di
TPL di persone. La certificazione attesta che l'azienda è in grado di
assicurare agli utilizzatori dei propri servizi gli standard previsti dalla
Carta dei servizi ed in particolare che:
- ha messo in atto tutti gli strumenti
necessari per conoscere e, se possibile, soddisfare le esigenze dei propri
clienti;
- rispetta gli impegni presi in termini di
puntualità e regolarità delle corse;
- dispone di strumenti per raccogliere i
reclami dell'utenza e rispondere nei tempi previsti;
- dispone di strumenti di comunicazione
con il pubblico in grado di informarlo in relazione al servizio erogato (per
esempio: orari alle paline, comunicazioni a bordo nel caso di variazioni del
servizio);
- fornisce al proprio personale la formazione
e l'addestramento necessari a fornire gli standard di servizio previsti;
- assicura il funzionamento dei mezzi e la
loro sicurezza; consente l'accesso al servizio anche delle categorie più
svantaggiate (per esempio: persone con limitata capacità motoria);
- è in grado di migliorare continuamente i
propri standard di servizio.
2.10.3
Obbligo di osservanza di leggi e contratti collettivi
Ai sensi dell'art. 10, comma 2,
lettera m), della L.
R. n. 1 del 4/1/2000, il gestore dovrà
applicare ai lavoratori addetti al servizio il contratto collettivo di lavoro,
distinto a seconda delle singole tipologie del comparto dei trasporti, così
come sottoscritto dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative dalle associazioni datoriali di categoria.
L'ente pubblico deve poter disporre di
dati oggettivi relativi al servizio effettivamente erogato dal gestore, tra i
quali si citano a titolo esemplificativo: la quantità di servizio prodotto in
termini di veicoli-km, la tipologia dei mezzi utilizzati, la rispondenza degli
orari reali di effettuazione del servizio con il programma di esercizio.
A tal fine occorre che il gestore
predisponga i mezzi impiegati con sistemi di localizzazione e di
identificazione dei veicoli in grado di "colloquiare" con il sistema
informativo esistente e sue eventuali modifiche.
È altresì da prevedere una serie di
controlli a campione "su strada" del servizio offerto.
2.12
RAPPORTO CON L'ENTE PUBBLICO AFFIDANTE
2.12.2
Oggetto dei report: prestazione, qualità, piani di sviluppo, controllo di
gestione
Il gestore deve trasmettere all'ente
pubblico report a cadenza mensile relativi alle percorrenze effettuate ed alle
interruzioni di servizio nonché informazioni relative ad eventuali incidenti
accaduti durante l'esercizio.
Su base annuale o semestrale il concessionario
deve effettuare un'indagine sull'andamento dei passeggeri e dei passeggeri-km
trasportati tramite società specializzate e certificate. Su base annuale
potranno essere richiesti da parte dell'ente pubblico ulteriori report
riguardanti la qualità del servizio ed i piani di sviluppo.
2.12.4 Accesso a notizie,
informazioni e documenti
L'ente pubblico deve poter accedere
presso i depositi aziendali per acquisire informazioni relative alle condizioni
dei veicoli quali, ad esempio, la composizione dei gas di scarico e la
funzionalità dei dispositivi per la verifica dei titoli di viaggio.
3. OBBLIGHI DELL'ENTE PUBBLICO
3.1 EVENTUALE TRASFERIMENTO
RISORSE E BENI STRUMENTALI
Per
quanto concerne la disponibilità dei mezzi occorrenti per l'effettuazione del
servizio (bus, tram, veicoli della metropolitana) sono possibili due opzioni.
Nel
primo caso, l'ente affidante richiede ai partecipanti alla gara il possesso
attuale o la disponibilità futura, prima dell'inizio del servizio, dei mezzi
necessari all'espletamento del servizio stesso mentre, nell'altro, l'ente
pubblico dispone dei veicoli e li mette a diposizione del privato che si
aggiudica la gara. Un elemento che risulta fondamentale nella decisione da
parte delle imprese di acquistare o no i veicoli è rappresentato dalla durata
del contratto; quanto più breve è tale periodo tanto maggiore è il rischio di
non riuscire ad ammortizzare l'investimento effettuato. La cessione ai privati
dei veicoli rilevati dall'azienda che in precedenza eserciva il trasporto rende
d'altro canto possibile la partecipazione alla gara anche di quelle società
che, pur dotate di idonea organizzazione, a causa della limitatezza dei mezzi
di proprietà, ne sarebbero preventivamente escluse.
L'aspetto
più critico della seconda soluzione è rappresentato dal fatto che, non essendo
i mezzi di sua proprietà, l'azienda privata può essere indotta a non effettuare
un'adeguata manutenzione degli stessi con conseguente rapido decadimento delle
loro caratteristiche prestazionali; ciò implica la necessità per l'ente
pubblico di predisporre un piano di monitoraggio continuo delle condizioni dei
veicoli sia sotto il profilo della sicurezza di marcia che della qualità del servizio
offerto.
Oltre
alla disponibilità dei mezzi occorre definire le modalità in base alle quali
vengono messe a disposizione del gestore le infrastrutture il cui uso venga
concesso direttamente dall'ente pubblico affidante (strutture costituenti la linea
di metropolitana, la rete tramviaria nonché i depositi e le rimesse).
Per
quanto riguarda la Regione Piemonte, l'attuale disciplina portata dall'art. 11,
comma 3, della L. R. n. 1 del 4/1/2000 prevede che, in caso di subentro,
"i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione,
mantengono il vincolo di destinazione d'uso per i periodi di cui all'articolo
16. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di tali beni al nuovo
aggiudicatario, è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei
contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tale caso
decade il vincolo di destinazione d'uso. Per l'acquisto dal precedente gestore
di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione l'aggiudicatario gode
del diritto di prelazione".
Il
corrispettivo annuo viene definito sulla base dell'offerta complessiva di servizio
espressa sia in termini di posti-km che di vett.-km. Il corrispettivo unitario
opportunamente pesato, verrà utilizzato come riferimento nel caso di incrementi
/ riduzioni del servizio che oltrepassino una soglia di flessibilità entro la
quale il corrispettivo rimane invariato.
A
tal riguardo occorre individuare analiticamente in quali casi la minor
erogazione del servizio rispetto al preventivo sia da ricondursi a
responsabilità del concessionario (gestore) e quando al concedente (ente
pubblico).
Nel
contratto devono essere specificate le modalità di corresponsione del
corrispettivo.
Il
corrispettivo del contratto può essere fissato al lordo (gross tender) o al
netto (net tender) degli incassi. Nel primo caso è l'ente pubblico ad assumersi
il rischio delle entrate e l'operatore privato viene finanziato per l'intero
costo del servizio. Nel secondo invece gli incassi spettano al gestore e il
servizio viene affidato alla società che richiede il sussidio minimo. Questo
sistema rappresenta un incentivo per il privato ad accrescere la qualità ed
eventualmente la quantità del servizio fornito al fine di incrementare l'utenza
e dunque i propri introiti; d'altra parte, per garantirsi del maggiore rischio
di impresa, il privato potrebbe tutelarsi con un'offerta che comporta un
maggior costo complessivo.
Inoltre
il sistema "net" può ridurre il grado di competizione in quanto il
gestore preesistente ha interesse a non fornire informazioni certe sulle
entrate ai potenziali concorrenti.
In
caso di adozione del sistema "net cost" devono necessariamente essere
definiti prima della gara la struttura tariffaria e la tipologia dei titoli di
viaggio nonché entità e categorie di utenza che beneficeranno di agevolazioni
tariffarie o di libera circolazione.
È
possibile adottare un sistema di incentivi / sanzioni correlato all'evoluzione
della domanda soddisfatta e di una serie di indicatori di qualità che
consentono di valutare le singole componenti del servizio offerto (rispetto dei
tempi di percorrenza, pulizia, condizioni generali del veicolo, sicurezza,
comportamento dei conducenti, ecc.). E' possibile altresì prevedere una
ripartizione fra ente affidatario e gestori dei maggiori ricavi ottenuti con il
recupero dell'evasione tariffaria. E' altresì possibile prevedere la
possibilità per il gestore di applicare riduzioni rispetto alle tariffe di
riferimento al fine di incrementare l'utenza.
3.2.2
Adeguamento degli obblighi economici
L'importo
che deve essere pagato dall'ente pubblico alla società che si aggiudica la gara
può fare riferimento a prezzi fissi oppure variabili in base al verificarsi di
determinate circostanze. Il ricorso ad un sistema di prezzi fissi rappresenta
la soluzione ottimale per l'ente pubblico; in questo modo, infatti, si esclude
il ricorso a successive contrattazioni in ambito non competitivo che
determinano un maggior potere contrattuale da parte del privato e oneri
aggiuntivi di natura amministrativa. Una soluzione intermedia fra quelle sopra
descritte è quella che prevede il ricorso ad un sistema di prezzi fissi
indicizzati in base a taluni parametri quali il tasso di inflazione o il prezzo
del carburante che non sono sotto il controllo degli operatori.
3.3
ALTRI OBBLIGHI DELL'ENTE PUBBLICO
Il
costo di produzione dei servizi di trasporto locale è influenzato in misura
rilevante dalla velocità commerciale dei mezzi. Come evidente, una minor
velocità commerciale comporta un impiego di risorse maggiori sia in termini di
personale che di consumi. L'evoluzione di tale fattore esula in larga misura dalla
possibilità di controllo da parte del concessionario. Il Comune deve quindi
assumere l'impegno a mantenere invariate le condizioni di circolazione del
flusso veicolare sulla rete. Qualora ciò non fosse possibile occorre definire
le modalità di ricalcolo del corrispettivo alla luce della variazione delle
stesse sia nel caso di riduzione che di incremento della velocità.
4.1 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il
gestore deve disporre di un numero di mezzi adeguato per garantire il regolare
esercizio e per far fronte ad eventuale picchi di utenza. A garanzia
dell'esatto adempimento può pertanto essere opportunamente previsto l'obbligo
che il gestore comunichi con cadenza semestrale all'ente pubblico i dati
aggiornati della flotta, suddivisa per ciascuna tipologia di mezzi.
4.2.2 Clausole penali per inadempimenti
I
principali inadempimenti sono i seguenti: mancata produzione di una parte del
servizio, mancato rispetto degli standard di qualità, gravi inadempienze sotto
il profilo della sicurezza per addetti e utenti.
5. VICENDE MODIFICATIVE E
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
5.1 MODALITÀ DI MODIFICHE
CONTRATTUALI
Ai
sensi dell'art. 10 della L. R. n. 1 del 4/1/2000, decorsa la metà del periodo
contrattuale (tre anni), l'amministrazione concedente verifica, anche sulla
base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi:
- il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di servizio;
- l'idoneità
della rete dei servizi in funzione della domanda;
- l'integrazione
della rete dei servizi rispetto all'intero sistema dell'offerta.
Per
rispettare quanto previsto dalla suddetta legge regionale occorrerà esplicitare
che, qualora dalla verifica effettuata si rendesse necessario modificare, in
aumento o in diminuzione, la rete dei servizi, l'azienda di trasporto è
obbligata a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza
del quinto dell'importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla
concorrenza del 15 per cento per i servizi in diminuzione.
ALLEGATO
Carta degli utenti allegata agli
indirizzi ulteriori per la redazione di un contratto di servizio in materia di
trasporto pubblico.
AVVERTENZA: QUESTO TESTO INTEGRA
CON ALCUNE CLAUSOLE PARTICOLARI, RELATIVE ALLO SPECIFICO SETTORE DEL TRASPORTO
PUBBLICO, LA CARTA DEGLI UTENTI ALLEGATA AGLI "INDIRIZZI GENERALI PER LA
REDAZIONE DI UN CONTRATTO DI SERVIZIO".
PERTANTO, SI INTENDE CHE LE
CLAUSOLE CHE NON SONO QUI RIPRODOTTE O DIVERSAMENTE FORMULATE SONO LE CLAUSOLE
CONTENUTE NELLA CARTA DEGLI UTENTI IVI ALLEGATA
Sezione IV - Gli indicatori e gli
standard di qualità specifici del servizio di trasporto pubblico
Come previsto
dalla clausola 2.11.1 degli indirizzi generali per la redazione del contratto
di servizio, la carta degli utenti individua nelle clausole che seguono il
livello minimo degli standard di qualità e quantità del servizio erogato che
deve essere comunque garantito a favore degli utenti.
Gli obblighi
sotto riportati costituiscono articolazione e integrazione delle corrispondenti
obbligazioni già contenute nel contratto di servizio. I parametri ivi previsti
dovranno essere resi noti al pubblico e diventeranno un preciso obbligo non
soltanto verso l'ente concedente, ma anche nei confronti dei destinatari
immediati del servizio.
4.1 Continuità e regolarità dell'erogazione.
Il Gestore
fornisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. La mancanza del
servizio può essere imputabile solo a eventi di forza maggiore, a guasti o a
manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento delle attrezzature e
degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del
servizio, fornendo adeguate e tempestive informazioni all'utenza. I servizi
sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e
costituiscono attività di pubblico interesse. In caso di sciopero si applicano
le disposizioni della Legge 146/90 e successive modificazioni e integrazioni
che detta norma prevede per l'esercizio di tale diritto nei servizi in oggetto.
Il Gestore si impegna a garantire la regolarità del servizio, avvalendosi di
una struttura organizzativa atta a monitorare lo svolgimento regolare delle
azioni programmate. Sono previste inoltre turnazioni di lavoro alternate su
fasce antimeridiane, pomeridiane e notturne per favorire interventi sull'intero
arco della giornata e servizi di minima nelle giornate festive. Tale
organizzazione del lavoro consente di eliminare situazioni di pericolo o di
particolare disagio, anche su segnalazione delle autorità competenti,
intervenendo con sollecitudine in caso di bisogno o di emergenza.
4.1.1 Servizio di emergenza
Qualora, per i motivi
esposti al punto 4.1, si dovessero verificare carenze o sospensioni del
servizio per un tempo limite da indicare non superiore a XX ore/giorni, il
gestore è tenuto ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza.
4.2 - A) Servizi
di superficie
- indicazione
del parco mezzi (n. tram, autobus, convogli metropolitana);
- chilometri
di rete (lunghezza di esercizio);
- chilometri
di corsie preferenziali;
- numero
delle fermate;
- numero
delle linee (linee con bus, bus elettrici, tram);
- indicazione
tipologia delle linee (a frequenza, ad orario, notturne, festive, ecc.);
- distanza
media delle fermate;
- ore
di copertura giornaliera;
- volume
di produzione per anno (totale km percorsi da vetture in servizio);
- numero
di passeggeri trasportati per anno.
4.2 - B)
Metropolitana
- lunghezza
complessiva del percorso;
- numero
delle stazioni;
- tempo
di percorrenza;
- numero
dei treni;
- volume
di produzione per anno (totale km percorsi da treni in servizio);
- numero
di passeggeri trasportati per anno.
4.3 Dati sulla qualità del trasporto pubblico locale e indicazione
dei livelli di miglioramento
Per le voci considerate è prevista l'indicazione dei dati attuali
e dei livelli relativi agli obiettivi di incremento.
4.3 - A) Servizi
Comfort:
- mezzi
di superficie climatizzati;
- treni
climatizzati;
- numero
fermate con pensiline.
Tutela ambientale (mezzi di
superficie):
- mezzi
ibridi (percentuale sul totale);
- mezzi
a metano (percentuale sul totale);
- mezzi
elettrici (percentuale sul totale);
- mezzi
a carburante euro 3 o superiori (percentuale sul totale).
Informazione e comunicazione
relativa a mezzi di superficie:
- fermate
con indicazione di orari;
- mezzi
con video informativi a bordo.
Informazione e comunicazione
relativa alla metropolitana:
- banchine
con indicazione del tempo di attesa del prossimo treno;
- vetture
con video informativi a bordo.
Rete di vendita e attività di
verifica dei titoli di viaggio:
- indicazione
del numero di punti vendita ogni 1.000 abitanti;
- mezzi
con emettitrici automatiche a bordo;
- presenza
del personale di verifica a bordo (numero di ore per anno).
Accessibilità per diversamente
abili:
- bus
con pedana per salita carrozzelle e area attrezzata;
- tram
con pianale a livello banchina e area attrezzata per carrozzelle;
- treni
con pianale a livello banchina e area attrezzata per carrozzelle;
- stazioni
della metropolitana con percorsi e mappe tattili.
4.3 - B) Linee di
superficie
Produzione:
- rapporto
tra corse effettuate e corse programmate;
- velocità
commerciale media di mezzi di superficie, distinta per i tram e gli autobus
(espressa in km/h).
Sicurezza del viaggio:
- percentuale dei sinistri per i quali è
accertata una responsabilità diretta del gestore rispetto al totale dei
sinistri.
Età del parco mezzi:
- età
media degli autobus;
- età
media dei tram.
Pulizia dei mezzi (indicazione
della percentuale dei mezzi trattati sul totale):
- pulizia
ordinaria giornaliera;
- pulizia
a fondo mensile con lavaggio e disinfezione.
4.3 - C)
Metropolitana
Produzione:
- rapporto
tra corse effettuate e corse programmate;
- velocità
commerciale media della metropolitana (espressa in km/h).
Sicurezza:
- funzionamento
avvisatore acustico della chiusura delle porte (% di casi di non
funzionamento);
- stazioni
con sistema di video sorveglianza;
- stazioni
con presidio di vigilanza.
Età del parco dei treni:
- età
media dei treni.
Pulizia treni (indicazione della
percentuale dei mezzi trattati sul totale):
- pulizia
ordinaria giornaliera;
- pulizia
a fondo mensile con lavaggio e disinfezione.
Pulizia stazioni (indicazione
della percentuale delle stazioni trattate sul totale):
- pulizia
ordinaria giornaliera (pavimenti, ascensori, scale, portarifiuti);
- pulizia
a fondo mensile con lavaggio e disinfezione;
- raccolta
rifiuti (numero interventi giornalieri per stazione).
4.3 - D)
Dotazioni e frequenza dei servizi
Impianti (% con presenza di):
- affissione
orari;
- informazioni
e mappe;
- emettitrici
automatiche di biglietti.
Mezzi (bus, tram e filobus):
- annuncio
vocale della prossima fermata;
- pedale
di allarme per richiesta di intervento;
- sistema
di video sorveglianza.
Indicazione della frequenza dei
passaggi per tipologia di linea (linea ad alta o bassa frequenza, diurna,
notturna) nei giorni feriali e festivi
Metropolitana:
- dotazione delle stazioni (scale mobili,
ascensori, WC, locali commerciali, emettitrici automatiche di biglietti,
rivendite di biglietti, parcheggi);
- dotazione dei treni (indicazione del
percorso e delle stazioni, annuncio vocale della prossima fermata, avvisatore
acustico di apertura e chiusura delle porte, video informativi a bordo);
- frequenza dei passaggi;
- informazioni fisse nelle stazioni (mappa
della rete autofilotranviaria, mappa della città, mappa del servizio di
superficie extraurbano, cartelli informativi delle condizioni di trasporto).
4.4 Dati sulla customer satisfaction, sulla qualità e sui servizi
forniti
Il Gestore predispone appropriati
strumenti (anche su base informatica) per la registrazione delle informazioni e
dei dati relativi ai livelli di qualità del servizio fornito e li mantiene
costantemente aggiornati. Assicura la verificabilità delle informazioni e dei
dati registrati e conserva in modo aggiornato ed accessibile la documentazione
necessaria per assicurarne la verificabilità per un periodo non inferiore a XX
anni successivi a quello della registrazione.
Fornisce i dati al concessionario con
cadenza almeno semestrale sulla qualità ed efficacia dei servizi prestati in
conformità agli standard di qualità definiti dal contratto di servizio.
Il Gestore è tenuto a collaborare come
previsto dalla legge alle indagini di customer satisfaction al fine conoscere
la valutazione degli utenti sul servizio reso. Il Gestore si impegna a
valutare, con le rappresentanze istituzionali, sindacali, l'Agenzia per i
servizi pubblici locali del Comune di Torino e le associazioni dei consumatori:
- indicazione del livello di soddisfazione
complessivo;
- indicazione del livello di soddisfazione
per singola caratteristica del servizio offerto.
Individuazione degli indicatori
di qualità per servizio di superficie e metropolitana
Comfort:
- mezzi
con interni confortevoli e funzionali;
- temperatura
interna dei mezzi;
- presenza
di pensiline alla fermate e sedili alle banchine;
- affollamento
dei mezzi o dei treni.
Tutela ambientale mezzi poco
rumorosi e non inquinanti:
- attenzione
del gestore al rispetto ambientale.
Informazione e comunicazione:
- informazioni
aggiornate su percorsi ed orari alle fermate;
- informazioni
sui tempi di attesa alle fermate;
- facilità
di individuazione delle fermate;
- presenza
sui treni di informazioni sull'itinerario;
- presenza
in stazione di informazioni aggiornate sul servizio.
Assistenza ai clienti:
- servizio
di assistenza allo sportello;
- servizio
di assistenza al telefono;
- impegno
del gestore al dialogo con il pubblico degli utenti;
- facilità
di contatto col gestore per informazioni sul servizio.
Rete di vendita:
- adeguatezza
del numero di punti vendita di biglietti e abbonamenti;
- funzionamento
delle biglietterie automatiche;
- gamma
dei biglietti e abbonamenti disponibili;
- modalità
di pagamento dei titoli di viaggio.
Accessibilità per i diversamente
abili:
- facilità
di salita e discesa dai mezzi (solo superficie);
- accessibilità
alle banchine (solo metropolitana);
- funzionamento
delle scale mobili (solo metropolitana).
Regolarità del servizio:
- regolarità
nelle ore di punta;
- frequenza
nell'arco della giornata.
Sicurezza:
- stile
di guida del conducente;
- sicurezza
all'interno dei mezzi;
- gestione
delle emergenze;
- funzionamento
dei tornelli per l'accesso nelle stazioni metro;
- illuminazione
delle stazioni metro.
Pulizia:
- manutenzione
e pulizia esterno dei mezzi e dei treni;
- pulizia
interna dei mezzi e dei treni;
- pulizia
delle stazioni.
Il
Gestore istituisce un apposito Ufficio interno che svolge funzioni di
valutazione dei risultati conseguiti e di controllo del corretto adempimento
delle procedure e del rispetto degli standards indicati nel contratto di servizio.
4.5 Previsione delle condizioni per il trasporto di animali e
bagagli
ANIMALI
Indicazioni circa le
condizioni di trasporto gratuito di animali, dimensioni, modalità di trasporto.
Indicazioni circa
l'accesso ai mezzi da parte dei cani che accompagnano i passeggeri non vedenti.
Indicazioni circa il
trasporto degli animali in caso di notevole affollamento dei mezzi pubblici.
BAGAGLI
Indicazione delle condizioni per il
trasporto gratuito di bagagli, numero di colli per viaggiatore, dimensioni
massime lunghezza x altezza x larghezza.
Indicazione circa aste, sci ed oggetti
simili. Indicazioni circa il trasporto di biciclette.
4.6 Sistema
tariffario
Indicazione delle tipologie dei
titoli di viaggio e degli abbonamenti, indicazione della tariffa ordinaria e di
quelle agevolate, indicazione delle condizioni per accedere a ciascuna tariffa
differenziata.
Indicazione delle condizioni di
trasporto, modalità e luogo di acquisto dei titoli di viaggio (se previsto in
vettura o no), annullamento del titolo, comportamento in caso di mancato
funzionamento delle macchine obliteratrici, incedibilità del titolo, obbligo di
conservazione durante il tragitto e di esibizione a richiesta del personale di
verifica.
4.7 Tutela dei
viaggiatori
Copertura assicurativa per i
soggetti trasportati.
Indicazione dei massimali.
Indicazione delle modalità delle
richieste di risarcimento.
Indicazione dei dati
da fornire con la richiesta di risarcimento.
INDIRIZZI ULTERIORI PER LA REDAZIONE
DI UN CONTRATTO DI SERVIZIO IN MATERIA DI SERVIZI IDRICI
e allegata carta degli utenti
AVVERTENZA: QUESTO TESTO INTEGRA
CON ALCUNI INDIRIZZI PARTICOLARI, RELATIVI ALLO SPECIFICO SETTORE DEI SERVIZI
IDRICI, IL DOCUMENTO PRINCIPALE INTITOLATO "INDIRIZZI GENERALI PER LA
REDAZIONE DI UN CONTRATTO DI SERVIZIO".
PERTANTO, SI INTENDE CHE LE
CLAUSOLE CHE NON SONO QUI RIPRODOTTE O DIVERSAMENTE FORMULATE SONO LE CLAUSOLE
CONTENUTE NEGLI INDIRIZZI GENERALI.
INDICE
1. PREMESSE E OGGETTO DEL
CONTRATTO
1.1 Definizione
dell'oggetto del contratto
1.7 Durata del
contratto
2. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
2.1 Piano delle
attività, dimensione dell'offerta e programma degli interventi
2.1.1
Individuazione dell'utenza
2.1.2
Individuazione ambiti geografici della prestazione
2.1.4
Obblighi di prestazione principale
2.1.5
Obblighi accessori alla prestazione principale
2.1.6
Obblighi di programmazione
2.1.9
Obblighi di investimento
2.2 Risorse e
strumenti
2.2.1
Individuazione risorse e beni in dotazione
2.4 Tariffa
2.4.1
Modalità di determinazione della tariffa
2.5 Livelli standard
del servizio
2.5.1
Individuazione dei livelli standard di quantità e qualità del servizio
2.11 Rapporti con gli
utenti
2.11.1
Carta degli utenti
2.11.10 Istituzione
di un sistema di monitoraggio permanente sotto la diretta responsabilità
dell'ente locale (art. 2, comma 461, lettera d), legge 244/2007)
2.12 Rapporto con
l'ente pubblico affidante
2.12.8
Rapporto con gli enti di programmazione
1. PREMESSE E OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 Definizione dell'oggetto del contratto
Per il settore dei servizi idrici
si ritiene che, nell'ambito del contratto di servizio che l'ente pubblico deve
stipulare con il soggetto gestore del servizio, debbano essere separatamente ed
analiticamente disciplinate tre attività tra loro complementari ma
concettualmente separate, e precisamente:
- produzione
e fornitura all'utenza di acqua potabile;
- raccolta
ed invio alla destinazione finale delle acque reflue;
- trattamento
finale delle acque reflue e gestione dei sottoprodotti.
È
opportuno che venga attentamente valutato l'aspetto della durata del rapporto
contrattuale, fatta salva la clausola di ridiscussione e validazione annuale
dell'aspetto tariffario. Circa la durata generale del contratto, esistono
aspetti che fanno propendere per durate relativamente elevate, quali:
- possibilità di ammortizzare in più anni
investimenti in grandi infrastrutture, mezzi d'opera e strutture che si trovano
nella disponibilità dell'operatore;
- possibilità di impostare politiche
progressive di miglioramento di sistemi di trattamento, potabilizzazione e
depurazione e, più in generale, di modificazione del rapporto con l'utenza;
- migliore conoscenza del contesto
territoriale in cui si va ad operare;
- uso progressivo nel tempo di
informazioni acquisite;
- possibilità di non penalizzare la
prestazione su archi di tempo breve in conseguenza di forti effetti di
stagionalità.
A
fronte di ciò, esistono aspetti che invece spingono verso un più ravvicinato
rifacimento dei contratti, quali:
- modificazione dello scenario tecnologico
dei sistemi di potabilizzazione, di trattamento e di destinazione finale dei
residui e sottoprodotti e, di conseguenza, necessità di impostare diversamente
tutto il rapporto contrattuale;
- emersione sul mercato di diversi sistemi
tecnologici, non di utilizzo generale, che spingano verso l'affidamento a
soggetti diversi.
Infine, si evidenzia
come l'art. 151 del D Lgs 152/2006 preveda, al comma 2, lettera b), che la
durata dell'affidamento del servizio non possa essere superiore a 30 anni.
2.1 Piano delle attività, dimensione dell'offerta e
programma degli interventi
Modalità
di erogazione del servizio
Per
la prima voce del contratto, corrispondente alla fornitura sia ad utenze civili
sia ad utenze commerciali e tecnologiche di acqua potabile, occorre prima di
tutto che vengano definiti i livelli di qualità garantiti, che non possono
essere inferiori a quelli prestabiliti dalle relative norme nazionali. Deve
pure essere indicata la pressione minima garantita, eventualmente da
differenziarsi in diversi momenti della giornata. Devono pure essere precisate
la frequenza e la durata massima di eventuali eventi accidentali (fatti salvi
eventi imprevedibili) che comportino interruzione del servizio di fornitura.
Per
quanto riguarda il servizio di fognatura, l'affidatario può fissare le
caratteristiche limite dei reflui da raccogliere, in funzione delle attività di
provenienza, e precisare quali sistemi eventuali di controllo intenda mettere
in opera per garantire tali livelli di qualità, con particolare riferimento
alle strutture tecnologiche.
Circa
il servizio di depurazione, infine, tocca all'affidatario definire in qual modo
si intendano rispettare i vincoli ambientali previsti per l'ambiente ricettore,
verificare la compatibilità ambientale dello scarico, eseguire in modo
routinario i necessari controlli sulla qualità dello scarico.
È
particolarmente importante la gestione della rete installata, sia con
riferimento alla distribuzione di acqua potabile, sia relativamente
all'allontanamento dei reflui ed al loro trasporto verso il sito finale di
trattamento: sono demandati all'affidatario la manutenzione ordinaria e gli
interventi di ripristino su tali reti, e per tali attività debbono essere
definite modalità, condizioni, frequenze, risultati attesi.
2.1.1
Individuazione dell'utenza
Ai
fini della fornitura di acqua potabile e dell'allontanamento dei reflui, una
doverosa attenzione va posta alla definizione della tipologia di utenza, ai
conseguenti diversi obblighi di gestione del bene e ai diversi criteri
tariffari che per diverse fasce di utenza si possono individuare.
Va
cioè separata l'utenza prettamente civile da quella ad essa assimilata
derivante da scuole, asili, centri di incontro; ancora diversa appare essere la
caratteristica dell'utenza commerciale, nelle diverse tipologie prospettabili
(negozi, ristoranti ed alberghi, ospedali, etc). Infine diverse considerazioni
ancora debbono essere fatte per le utenze industriali, in cui una particolare
attenzione va prestata all'argomento della qualità del refluo finale.
Per
le diverse tipologie il contratto di servizio dovrebbe anche prevedere
specifici criteri di impostazione del servizio di fognatura, calibrati sulle
possibilità tecnologiche della differente utenza, e stabilire criteri di
parametrizzazione della tariffa ovviamente diversi.
I
criteri di cui sopra debbono ispirarsi a normative e direttive di carattere
nazionale o superiore, ma essere parametrati sulla base di specificità locali o
di particolari obiettivi di sviluppo del servizio.
2.1.2 Individuazione ambiti
geografici della prestazione
Per
quanto riguarda l'attività di fornitura di acqua potabile, l'ambito geografico
della prestazione è facilmente individuabile come confini nel territorio
dell'ente pubblico affidante, salvo la specifica della articolazione spaziale
dell'intervento al suo interno. Al di fuori di tale territorio, soprattutto nel
caso in cui l'affidamento del servizio non dovesse coincidere con l'intero
l'ambito ottimale, potrebbe situarsi l'intervento di presa dell'acqua
grezza, e di conseguenza l'attività di gestione, controllo ed analisi delle
opere di presa e di trasporto della risorsa grezza.
Analogamente
il servizio di collettamento dei reflui pare avere destinazione finita e
definita; diverso invece appare essere il problema dell'attività di
conferimento a destinazione intermedia o finale dei flussi di acqua raccolti
con varie modalità. Soprattutto nel caso in cui, infatti, come già evidenziato
in precedenza, vi fossero più gestori all'interno dello stesso ATO, sarebbe
altamente improbabile che tutta l'attività si concludesse entro i confini
dell'ente affidante.
Il
discorso a proposito di questo punto si raccorda con le considerazioni relative
alla programmazione dei servizi, poiché è certo che ad organi di programmazione
superiore spetta il compito della definizione dei percorsi e degli sbocchi dei
flussi.
Nell'ambito
del contratto di servizio una ovvia dimensione extraterritoriale di soluzioni
di smaltimento si dovrà tradurre in considerazioni di tariffa di trasporto, di
responsabilità di tali operazioni, di garanzia di monitoraggio.
2.1.4
Obblighi di prestazione principale
La
prestazione principale del servizio idrico integrato consiste nella fornitura
di acqua potabile e nell'allontanamento, depurazione e scarico dei reflui
inquinati; tali servizi paiono configurarsi come compito di istituto del
gestore del servizio e non possono in alcun modo essere delegati ad altri
soggetti o formare oggetto di accordi commerciali, dato che si ritiene che il
venir meno di una responsabilità diretta interromperebbe un rapporto fiduciario
che appare necessario tra affidatario del servizio e singolo cittadino.
2.1.5 Obblighi accessori alla
prestazione principale
Prestazioni
accessorie che il gestore del servizio può svolgere è la distribuzione di acqua
non potabile, per uso industriale o tecnologico, o la vendita in contenitori di
acqua per consumo umano, o ancora il trattamento di acque di scarico o di
fanghi per conto terzi; tali attività non paiono strettamente obbligatorie dal
punto di vista della missione di servizio, anche se certamente posseggono una
valenza igienica ed ambientale importante. È possibile pensare che per tali
operazioni si addivenga ad accordi commerciali, o subappalti, di frammenti del
servizio complessivo, che il gestore può delegare a soggetti terzi.
2.1.6 Obblighi di programmazione
Mentre
l'attività di raccolta, convogliamento e trasferimento delle acque potabili e
delle acque reflue può configurarsi come una disciplina sostanzialmente matura,
per la quale la programmazione deve fondamentalmente prevedere il necessario
aggiornamento tecnologico e la revisione e sostituzione di strutture e
macchinari obsoleti o comunque non più idonei, i sistemi della depurazione si
presentano invece in forte evoluzione, tanto qualitativa quanto quantitativa,
Ciò sia per quanto riguarda le acque grezze da trasformare in acque potabili,
sia per ciò che concerne il trattamento degli scarichi fognari.
Il
soggetto affidatario dovrà adeguare la sua programmazione aziendale agli
obiettivi che la pianificazione, sia nazionale, sia di ambito, impongono per il
servizio, prevedendo oneri, benefici e costi per tale adeguamento.
Nella
revisione periodica della tariffa tale adeguamento alla modificata situazione
sarà uno dei parametri di riferimento, da valutare nell'ambito della naturale
evoluzione dei flussi quantitativi.
2.1.9 Obblighi di investimento
Pertanto,
in attuazione del suddetto dettato legislativo, nel contratto di servizio
debbono essere dettagliatamente previste le opere di manutenzione straordinaria
e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di
infrastrutture già esistenti.
In
un settore in continuo sviluppo tecnologico, operativo ed ambientale quali sia
quello della potabilizzazione, sia quello della depurazione finale (vuoi in
risposta a modificazioni degli standard normativi, vuoi in conseguenza di
modificate, più efficaci e più economiche, strutture tecnologiche) è opportuno
che nel contratto di servizio appaia una specifica prescrizione relativa
all'adeguamento alle migliori tecniche proponibili nel panorama nazionale ed
europeo.
Anche
per quanto riguarda le infrastrutture relative alla movimentazione, controllo e
destinazione dei flussi di acque reflue in vario modo raccolte e controllate
sarà necessario prevedere che il soggetto affidatario adegui le proprie
strutture non solo da un punto di vista di efficienza ed economicità, ma anche
di un graduale miglioramento della tutela ambientale, in relazione alla
evoluzione degli standard che si riveleranno necessari, sia a livello
legislativo, sia a livello di migliori pratiche.
Per
garantire un'affidabile continuità del servizio si ritiene opportuno che il
soggetto gestore dell'intero ciclo idrico integrato abbia la disponibilità di
tutte le necessarie strutture per quanto riguarda i servizi di attingimento,
trasporto della risorsa grezza all'impianto di potabilizzazione, trattamento,
distribuzione dell'acqua potabile, raccolta ed allontanamento delle acque
reflue, depurazione finale prima dell'immissione nel corpo ricettore.
Infatti,
anche se concettualmente potrebbe sembrare possibile valersi per qualche fase
del ciclo sopraindicato di strutture gestite da terzi, ciò porrebbe una ipoteca
che non appare accettabile sia sulla qualità del servizio erogato, sia sul suo
controllo in fase di gestione; aspetti questi assai importanti, data la
particolare delicatezza dal punto di vista igienico - sanitario dell'intero
processo.
Unica
fase che si può ritenere possa essere demandata a terzi, e per la quale quindi
si può prescindere dalla disponibilità di specifiche strutture, è quella della
destinazione finale dei sottoprodotti della depurazione (fanghi da trattamento
acque), operazione per la quale appare possibile rivolgersi a strutture anche
al di fuori del territorio di competenza; in ogni caso appare necessaria una
ben precisa garanzia temporale sulla possibilità di disporre di solidi punti di
smaltimento finale.
L'opportunità
della totale disponibilità delle infrastrutture idriche si propone come una
necessaria garanzia dell'idoneità del servizio, al di là delle momentanee
disposizioni di decreti e direttive; si vuole cioè affermare che tale
disponibilità deve costituire una necessaria condizione tecnica ed igienico -
sanitaria cui comunque deve ispirarsi il rapporto tra ente pubblico che affida
il servizio di fornitura del bene acqua ed il gestore cui il servizio viene
affidato.
2.2.1
Individuazione risorse e beni in dotazione
Ai
sensi dell'art. 153 del D Lgs 152/2006, le infrastrutture di proprietà degli
enti locali sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata
della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i
relativi oneri, da specificare nel contratto di servizio.
2.4.1 Modalità di determinazione
della tariffa
Le
modalità di determinazione della tariffa sono previste negli artt. 154 e 155
del D Lgs 152/2006. A tal proposito si vuole evidenziare come la tariffa che
annualmente dovrà essere riconosciuta deriverà dalla moltiplicazione di un
costo unitario relativo a tutte le operazioni ricomprese nel ciclo idrico
integrato nel suo complesso, per la quantità di acqua consumata. Sulle
quantità, dovrà essere stabilita una metodologia di accertamento e di
controllo, in modo che la quantità comunicata a posteriori dalla società
operatrice possa essere riconosciuta e validata. Circa invece i costi unitari,
questi dovranno essere definiti a priori, per intervalli di tempo congrui
(ragionevolmente della durata di un anno), e dovranno derivare da una analisi
specifica; tale analisi riguarderà la valutazione dei costi operativi e di
tutti gli altri costi interni per quanto riguarda le operazioni per le quali il
soggetto possa operare in autonomia, mentre per quelle per le quali debba
dipendere da terzi (come lo smaltimento di determinate aliquote di prodotto
residuo) si ritiene debba essere eseguita una analisi di mercato ed una
individuazione di soluzioni praticabili, sulle quali impostare ipotesi
contrattuali.
2.5 Livelli standard del servizio
2.5.1
Individuazione dei livelli standard di quantità e qualità del servizio
I livelli standard del servizio
debbono riguardare sia elementi di interesse del singolo utente, sia elementi
di rilevanza sociale ed ambientale, quali ad esempio:
- la pressione minima
garantita per utenza;
- la portata minima
garantita per utenza;
- la portata max garantita;
- il n. annuo minimo di
analisi effettuate sulla qualità dell'acqua;
- le perdite max di acqua;
- la produzione di rifiuti;
- le
iniziative, anche di sensibilizzazione dell'utenza, per promuovere la
razionalizzazione dei consumi, l'eliminazione degli sprechi ed il corretto
consumo dell'acqua.
Comunicazione
agli utenti .Occorre che l'affidatario specifichi quali siano le indicazioni
generali sul servizio che si intende fornire all'utenza, specie nel settore
della fornitura di acqua potabile e nella individuazione dei flussi di reflui
diversi, e attraverso quali forme tali indicazioni possano venire trasmesse.
Ciò anche alla luce di quanto prevede l'art. 162, comma 1, del D. Lgs.
152/2006.
Le
carte degli utenti in materia di risorse idriche debbono riguardare
essenzialmente tre aspetti, e precisamente:
- quali
azioni siano richieste all'utente;
- quali
attività ci si impegna ad eseguire verso l'utente;
- quali
risultati si siano conseguiti o si possano conseguire.
Esempio
della prima categoria di informazione è l'indicazione e la prescrizione di
quali materiali possano essere riversati negli scarichi, come ci si debba
comportare per il problema delle acque bianche, quali infrastrutture per la
distribuzione o per la depurazione debbano essere accettate sul territorio.
Il
secondo tipo di informazioni indica gli standard di qualità dell'acqua che
l'affidatario si impegna a realizzare, i livelli di qualità igienica ed
ambientale che saranno ottenuti e mantenuti, il destino che si garantisce ai
flussi in diverso modo separati, l'impegno alla realizzazione di infrastrutture
ecologiche, etc..
Il
terzo tipo di informazioni deve invece rappresentare l'esito storico della
potabilizzazione e della depurazione, con disaggregazione dei dati per
tipologie e per ambiti territoriali e con evidenziazione dei trend evolutivi.
Il
contratto di servizio deve prevedere modalità, oggetto ed oneri per la
creazione di un servizio di monitoraggio indipendente, il quale verifichi
l'operato della società cui è affidato il servizio e riferisca periodicamente.
Dovranno
essere fissate in dettaglio le caratteristiche dell'attività di monitoraggio,
il quale dovrà più in generale riguardare sia gli aspetti di interesse per il
singolo utente (modalità ed efficacia dei sistemi di rifornimento e di
allontanamento, qualità della risorsa idrica fornita, presenza di informazioni
specifiche), sia quelli riguardanti la tutela dell'ambiente in senso più
generale (tutela dei punti di captazione, corretta destinazione dei flussi di
materiale residuo, compatibilità ambientale delle operazioni di riversamento
dei reflui, contenimento nell'impatto atmosferico delle operazioni svolte,
verifica della qualità ambientale dei siti adoperati per operazioni di
trasformazione etc.).
2.12 Rapporto con l'ente
pubblico affidante
2.12.8 Rapporto con gli enti di programmazione
Nel
caso in cui l'affidamento del servizio non coincida con l'intero territorio
dell'ATO appare necessario prevedere uno stretto rapporto con l'ATO medesimo. A
quest'ultimo, infatti, è demandato il compito dell'organizzazione dei sistemi di
gestione del ciclo idrico integrato nell'ambito territoriale. Occorrerà,
pertanto, che l'affidatario del servizio tenga conto degli indirizzi di
programmazione territoriale e di indirizzamento dei flussi che dall'ATO
provengono, e sottoponga in questo senso i suoi programmi aziendali (nei
diversi segmenti che compongono il ciclo) alla verifica ed approvazione da
parte dell'ATO stesso. Le forme di questa verifica costituisce un punto molto
delicato, che dovrà tuttavia trovare puntuale definizione nell'ambito del
contratto di servizio.
Circa
la Provincia, data la sua funzione di controllo del sistema e di supervisione
della regolarità delle operazioni, potrebbe essere opportuno individuare
un opportuno organo misto di monitoraggio, che garantisca dell'affidabilità
della conduzione del sistema e dell'aderenza a criteri generali di salvaguardia
ambientale.
ALLEGATO
Carta degli utenti allegata agli
indirizzi ulteriori per la redazione di un contratto di servizio in materia di
servizi idrici
AVVERTENZA: QUESTO TESTO INTEGRA
CON ALCUNE CLAUSOLE PARTICOLARI, RELATIVE ALLO SPECIFICO SETTORE DEI SERVIZI
IDRICI, LA CARTA DEGLI UTENTI ALLEGATA AGLI "INDIRIZZI GENERALI PER LA
REDAZIONE DI UN CONTRATTO DI SERVIZIO".
PERTANTO, SI INTENDE CHE LE
CLAUSOLE CHE NON SONO QUI RIPRODOTTE O DIVERSAMENTE FORMULATE SONO LE CLAUSOLE
CONTENUTE NELLA CARTA DEGLI UTENTI IVI ALLEGATA
Sezione IV - Gli indicatori e gli
standard di qualità specifici dei servizi idrici
Come previsto
dalla clausola 2.11.1 degli indirizzi generali per la redazione del contratto
di servizio, la carta degli utenti individua nelle clausole che seguono il
livello minimo degli standard di qualità e quantità del servizio erogato che
deve essere comunque garantito a favore degli utenti.
Gli obblighi
sotto riportati costituiscono articolazione e integrazione delle corrispondenti
obbligazioni già contenute nel contratto di servizio. I parametri ivi previsti
dovranno essere resi noti al pubblico e diventeranno un preciso obbligo non
soltanto verso l'ente concedente, ma anche nei confronti dei destinatari
immediati del servizio.
Gli standard generali sono espressi da un valore medio riferito al
complesso delle prestazioni, quelli specifici sono espressi da una soglia
minima o massima e riferiti alla singola prestazione resa e possono essere
verificati dal singolo utente. Gli standard espressi in giorni sono riferiti a
giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi), devono intendersi al netto dei
tempi necessari al rilascio di autorizzazioni e permessi e di adempimenti a
carico dell'utente e fanno riferimento alle date di ricevimento/spedizione
apposte dall'ufficio protocollo del Gestore. Non viene garantito il rispetto
degli standard per cause di forza maggiore o cause imputabili all'utente o a
terzi.
4.1 Tempo di preventivazione di fornitura del servizio acquedotto
È il tempo che intercorre tra il giorno di arrivo della richiesta
documentata dell'utente o la data del sopralluogo personalizzato ed il giorno
di invio del preventivo. L'utente è tenuto a mettere a disposizione del Gestore
le informazioni tecniche necessarie.
Lavori semplici XX giorni.
Lavori complessi XX giorni.
Ai fini del presente schema sono considerati lavori semplici le prestazioni
relative a nuovi allacciamenti che rientrano nella procedura di forfetizzazione
applicata dal Gestore (oppure, se non prevista tale procedura, si considerano
semplici i lavori che non necessitano di sopralluoghi). La procedura si intende
soggetta a forfetizzazione quando la lunghezza dell'allacciamento sia inferiore
o uguale a XX metri calcolati dal punto di derivazione sulla condotta pubblica
fino al contatore o quando l'utente si trovi in zona servita (per zona servita
si intende l'area nella quale è presente la rete di distribuzione in prossimità
dei fabbricati). Sono considerati lavori complessi tutti i lavori che non
rientrano nella categoria dei lavori semplici. Per interventi di allacciamento
che richiedono lavori di potenziamento e/o estensione reti si applica
l'apposito disciplinare e non sono applicabili gli standard sopra riportati. In
tal caso ne viene data comunicazione all'utente nei tempi previsti per la
preventivazione. Nel caso di richiesta contemporanea di preventivazione per la fornitura
di più servizi che richiedono una progettazione ed esecuzione di opere comuni,
ai fini di contenere i costi per l'utenza, sono validi gli standard previsti
per il servizio che richiede tempi maggiori. In tal caso ne viene data
comunicazione motivata all'utente entro XX giorni. Su richiesta scritta il
preventivo indica, oltre al costo dell'allacciamento, la pressione e la portata
minime di norma disponibili.
4.2 Tempo di esecuzione dell'allacciamento di una nuova utenza di
acquedotto
È il tempo che intercorre tra il ricevimento dell'accettazione del
preventivo da parte dell'utente ed il completamento dei lavori.
Lavori semplici XX giorni.
Lavori complessi XX giorni.
Nel caso di richiesta contemporanea di allacciamento a più servizi
(ad es. acquedotto, fognatura, ecc.) che richiedono una progettazione ed
esecuzione di opere comuni, ai fini di contenere i costi per l'utenza, sono
validi gli standard previsti per il servizio che richiede tempi maggiori. In
tal caso ne viene data comunicazione motivata all'utente entro XX giorni.
Oneri di allacciamento. Gli oneri di allacciamento devono essere
reperibili (anche in formato elettronico) sulla carta dei servizi del Gestore.
4.3 Tempo per l'attivazione ed il subentro della fornitura di
acquedotto
È il tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di
fornitura o di richiesta di attivazione, se antecedente, e l'avvio della
fornitura stessa, nel caso di attivazione della fornitura o di riapertura del
contatore senza modifica della portata nel caso di subentro. Massimo XX giorni
Le operazioni di apertura del contatore e di attivazione della fornitura sono
già coperte dalla tariffa e non danno luogo al versamento di alcun diritto
aggiuntivo a carico dell'utente.
4.4 Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta
dell'utente
È il tempo intercorrente tra l'arrivo della richiesta di
disattivazione della fornitura e la data di disattivazione della fornitura
stessa: massimo XX giorni. Nel caso in cui il gestore non riesca a fissare un
appuntamento con l'utente entro tale termine, invia una comunicazione scritta
(anche soltanto per e-mail) con il numero telefonico a cui rivolgersi per
fissarlo. Le operazioni di sigillatura e di rimozione del contatore sono già
coperte dalla tariffa e non danno luogo al versamento di alcun onere aggiuntivo
da parte dell'utente.
4.5 Preavviso per la sospensione della fornitura per morosità
In caso di mancato pagamento, decorsi XX giorni dalla data
di scadenza della fattura viene costituito lo stato di morosità. In tal caso il
Gestore invia un sollecito di pagamento mediante raccomandata accompagnata dal
duplicato della fattura non pagata o, in alternativa, da tutti i riferimenti
utili per consentire all'utente di individuare l'addebito contestato (numero e
data fattura, periodo di riferimento, volumi fatturati, principali voci
contabilizzate, scadenza fattura), indicando le modalità di comunicazione
dell'avvenuto pagamento al fine di evitare la sospensione della fornitura
idrica per morosità, che potrà essere disposta, quando prevista, non prima che
siano inutilmente decorsi XX giorni dalla data della raccomandata.
Qualora il pagamento non sia effettuato entro tale termine il Gestore, oltre al
corrispettivo dovuto, addebita all'utente gli interessi pari al vigente saggio
legale, nonché le eventuali spese postali sostenute per comunicazioni relative
a solleciti di pagamento. Non si applica alcun interesse per i primi XX giorni
dalla data della raccomandata all'utente che abbia pagato regolarmente tutte le
fatture con scadenza nei XX mesi o anni precedenti la data di scadenza
della fattura oggetto del sollecito.
4.6 Sospensione della fornitura per morosità
Per le utenze di tipo domestico la sospensione del servizio idrico
verrà effettuata (ove tecnicamente possibile) tramite l'installazione di
strumenti di limitazione della portata e della pressione di fornitura. A tal
fine, in occasione della trasmissione della raccomandata, il Gestore informerà
l'utente che, in caso di mancato pagamento della fattura, la sospensione del
servizio verrà effettuata tramite l'installazione di uno strumento di
limitazione della portata e della pressione di fornitura tale da garantire la
fornitura di un quantitativo minimo vitale di acqua. Le operazioni di
installazione e di rimozione dello strumento di limitazione della portata sono
a carico dell'utente, il quale deve ricevere precise informazioni riguardanti i
costi dell'intervento nel preavviso di sospensione per morosità. Tali spese di
installazione e rimozione del dispositivo di limitazione della portata e della
pressione sono indicate nel prezziario predisposto ed adeguatamente
pubblicizzato dal gestore, previa approvazione dell'ATO.
La fornitura non può mai essere sospesa nei seguenti casi:
- in assenza di preavviso scritto;
- in caso di
mancato pagamento di corrispettivi dovuti per altri servizi di pubblica utilità
erogati dal medesimo Gestore;
- nella
giornata di venerdì e nei giorni prefestivi e festivi;
- per mancato
pagamento di importi inferiori o uguali all'eventuale deposito cauzionale;
- nei casi di
comprovata grave malattia (temporanea o cronica) dell'utente, dichiarati da
uffici pubblici, che lo rendano definitivamente o temporaneamente non
autosufficiente;
- nei casi in
cui l'utente abbia presentato ricorso all'Autorità competente e la controversia
non sia stata ancora risolta.
Decorsi XX mesi dal protrarsi dello stato di morosità la fornitura
potrà eventualmente essere interrotta solo dopo valutazione da parte dell'ATO.
In caso di erroneo distacco la riattivazione del servizio deve avvenire
entro XX ore dalla segnalazione, tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24 e senza
oneri a carico dell'utente.
4.7 Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per
morosità
La riattivazione della fornitura idrica avverrà entro XX giorni
feriali dal pagamento da parte dell'utente ovvero a seguito di intervento
dell'Autorità competente.
4.8 Tempo di autorizzazione del progetto di allacciamento al
servizio di fognatura
È il tempo che intercorre tra il giorno di arrivo della richiesta
documentata ed il giorno di approvazione del progetto. L'utente è tenuto a
mettere a disposizione del Gestore le informazioni tecniche necessarie. Tempo
massimo: XX giorni per prestazioni standard forfetizzabili (o senza
sopralluogo). Tempo massimo: XX giorni. in tutti gli altri casi. Per interventi
di allacciamento che richiedono lavori di potenziamento e/o estensione reti si
applica l'apposito Regolamento e non sono applicabili gli standard sopra
riportati.
4.9 Verifiche tecniche sui contatori
L'utente può chiedere al Gestore, in caso di anomalie, verifiche
tecniche sul contatore. La verifica viene eseguita, con strumenti idonei, entro
XX giorni dal ricevimento della richiesta. Il Gestore provvederà alla
sostituzione del contatore con altro nuovo di fabbrica e conforme al D.P.R.
23/8/1982, n. 854 e s.m.i. (che rimarrà in opera qualunque sia l'esito della
prova) ed alla comunicazione del luogo della verifica e dei riferimenti
telefonici (anche se la verifica avviene attraverso una ditta esterna). Entro
il termine di XX giorni dal prelevamento del contatore, il Gestore
comunicherà all'utente i risultati della verifica e consegnerà copia del
relativo verbale compilato al termine della verifica dal personale preposto. Se
la verifica conferma il corretto funzionamento del contatore, il costo della
stessa verrà addebitato all'utente (in base ad un prezzario approvato dall'ATO,
comunque non superiore a XX Euro). Il contatore che non risulta guasto viene
conservato dal Gestore per XX giorni dalla data del verbale a disposizione
per ogni eventuale riscontro. Nel caso di effettiva irregolarità di
misurazione, determinata tenendo conto dei limiti di tolleranza previsti dalle
normative tecniche vigenti, il costo della verifica sarà a carico del Gestore.
Il periodo di ricostruzione dei consumi non correttamente misurati
è pari all'intervallo di tempo fra il momento del guasto del contatore (se
determinabile con certezza) e la riparazione dello stesso. In caso di
incertezza del momento del guasto il periodo di ricostruzione sarà pari a XX
giorni dalla data del verbale. La modalità di ricalcolo dei consumi è
determinata in funzione dei consumi storici di almeno XX giorni precedenti
la data del verbale, purchè siano letture effettivamente svolte da parte del
gestore. In mancanza di consumi storici il Gestore provvederà alla
ricostruzione dei consumi (al momento attuale) sulla base del consumo medio di
un'utenza similare. L'utente ha l'obbligo di preservare il sito dove è allocato
il contatore dell'acqua.
4.10 Verifica del livello di pressione
L'utente può richiedere la verifica del livello di pressione al
punto di consegna dell'acqua. La verifica viene eseguita, entro XX giorni dal
ricevimento della richiesta, con strumenti idonei, mediante rilevazioni e
registrazioni dei dati con riferimento ad un congruo periodo di tempo. Se dalla
verifica risulta un valore di pressione non compreso nei limiti indicati nel
contratto, il Gestore provvede a risolvere il problema nel minor tempo
possibile, tenuto conto delle caratteristiche strutturali della rete. Se invece
dalla verifica risulta un livello di pressione compreso nei limiti indicati nel
contratto, determinato tenendo conto dei limiti di tolleranza previsti dalle
normative tecniche vigenti, il Gestore può addebitare all'utente le spese sostenute
per la verifica (in base ad un prezzario approvato dall'Autorità di ambito,
comunque non superiore a XX Euro). L'utente ha facoltà di presenziare alla
verifica e il Gestore comunicherà per iscritto i risultati della verifica
stessa entro XX giorni dal giorno del sopralluogo e consegnerà copia del
relativo verbale compilato al termine della verifica dal personale preposto.
4.11
Rilevazione dei consumi
La rilevazione dei consumi avviene sulla base della lettura
periodica dei contatori. Vengono svolte almeno X letture reali all'anno (che
nel caso di utenze stagionali dovranno essere effettuate prima e dopo il
periodo di massimo consumo) ed emesse almeno X fatture all'anno. Fatturazioni
più frequenti potranno essere previste per forniture connotate da consumi
notevolmente superiori ai valori medi delle utenze domestiche (es > di XX
m3/annui). Nel caso di assenza dell'utente la comunicazione dei consumi può
avvenire tramite l'apposita cartolina di autolettura da rispedire al Gestore
senza affrancatura, tramite chiamata all'apposito numero verde oppure con
modalità telematiche.
4.12 Sistema di fatturazione
Il documento di fatturazione deve essere chiaro e di semplice
comprensione, in particolare devono essere facilmente leggibili le informazioni
relative a:
- importo complessivo;
- data di scadenza;
- consumo e periodo di fatturazione;
- tariffe e fasce di consumo;
- modalità di accesso al servizio
informazioni;
- codice utente.
Sezione V Indicatori e standard di qualità della gestione
tecnico-economica del servizio
5.1 Continuità del servizio
Il Gestore si impegna a fornire un servizio continuo, regolare e
senza interruzioni. La mancanza del servizio può essere imputabile solo ad
eventi di comprovata forza maggiore, a guasti o manutenzioni necessarie per il
corretto funzionamento degli impianti e delle reti, per la garanzia di qualità
e di sicurezza del servizio. In tal caso il Gestore si impegna a fornire
adeguate e tempestive informazioni all'utenza e a limitare al minimo il
disservizio. Qualora, per i motivi sopraesposti, si dovessero verificare
carenze o sospensioni del servizio di distribuzione dell'acqua potabile per un
periodo superiore a XX ore, il Gestore provvederà ad attivare un servizio
sostitutivo di emergenza, nel rispetto delle disposizioni della competente
Autorità sanitaria. Il Gestore adotta un Piano di gestione delle interruzioni
del servizio di distribuzione dell'acqua potabile ai sensi dell'allegato. 8.2.9
del D.P.C.M. 4/3/1996 e s.m.i., che prevede, tra l'altro, le modalità di
informativa agli enti competenti ed all'utenza interessata, nonché
l'assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il
consumo alimentare.
5.2 Pronto intervento
Il Gestore garantisce un servizio di Pronto Intervento, in funzione
24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, accessibile telefonicamente al
numero verde xxxxxxxxxxxx. Il Gestore garantisce inoltre il rispetto dei
seguenti standard di erogazione del servizio:
a) tempo massimo
di primo intervento per sopralluogo, verifica delle condizioni di guasto e
messa in sicurezza stradale a seguito di segnalazione di pericolo o mancata
erogazione del servizio: X ore dalla segnalazione;
b) tempo massimo
di ripristino anche in via provvisoria della fornitura idrica all'utenza interrotta
a seguito di guasto (anche tramite forniture alternative), calcolato a partire
dal momento della segnalazione: XX o XX ore, a seconda che si tratti di linea
idrica secondaria o principale;
c) tempo massimo
per l'avvio di interventi di pulizia e spurgo di condotte fognarie a seguito di
esondazioni e rigurgiti causati da eventi piovosi non riconducibili a
precipitazioni eccezionali che non determinino più segnalazioni contemporanee
di pericolo: X ore dalla segnalazione;
d) tempo massimo
di ripristino anche in via provvisoria del servizio di fognatura all'utenza
interrotto a seguito di disservizi delle stazioni di sollevamento o di
occlusioni delle tubazioni, calcolato a partire dal momento della segnalazione:
X ore per disservizi sulle stazioni di sollevamento, X ore per occlusioni delle
tubazioni. In presenza di più segnalazioni contemporanee di pericolo verranno
fornite, dal Gestore, le prime indicazioni comportamentali e verrà assicurato
un controllo dell'evoluzione quantitativa e qualitativa dell'acqua distribuita.
Il Gestore adotta un Piano di emergenza per la sicurezza del servizio di
raccolta e depurazione acque reflue approvato dall'ATO ai sensi dell'allegato
8.3.8 del D.P.C.M. 4/3/1996 e s.m.i..
5.3 Dotazione
pro-capite giornaliera alla consegna
Il Gestore si impegna a garantire, sulla base della potenzialità
degli impianti, una dotazione idropotabile pro-capite giornaliera alla consegna
minima pari a XXX litri/abitante/giorno.
5.4 Tempo e
modalità di preavviso per interventi programmati
In caso di lavori programmati sulla rete che determinano
interruzioni del servizio si dà preavviso con almeno X giorni di anticipo
tramite le seguenti modalità (a seconda della vastità del territorio
interessato):
1. mezzi stampa;
2. mezzi radiotelevisivi locali;
3. automezzi muniti di altoparlanti;
4. avviso diretto agli utenti o con avvisi
esposti all'ingresso degli edifici.
Per ospedali, case di cura e degenza, centri dialisi, ricoveri per
anziani e disabili, carceri e scuole si dà sempre comunicazione mediante avviso
diretto. L'avviso deve inoltre comunicare i tempi di durata massima della
sospensione del servizio.
5.5 Durata delle sospensioni programmate
La durata massima delle sospensioni programmate è di XX ore, salvi
casi particolari condivisi con l'ATO.
5.6 Crisi di scarsità idrica
In caso di scarsità, prevedibile o in atto, dovuta a fenomeni
naturali o antropici comunque non dipendenti da attività di gestione, il
Gestore ne dà adeguato preavviso all'ATO e successivamente agli utenti, secondo
le direttive impartite dall'ATO, sottoponendo alle autorità competenti una
proposta relativa alle misure da adottare per coprire il periodo di
crisi specificando, in particolare, come alimentare le utenze sensibili.
5.7 Servizio preventivo di ricerca programmata delle perdite
Il Gestore effettua un servizio di ricerca programmata delle
perdite sulle reti dell'acquedotto come da Piano di ricerca riduzione delle
perdite dallo stesso adottato e approvato dall'Autorità di ambito (nelle more
dell'applicazione di tale Piano il Gestore effettua una ricerca perdite nella
misura annua non inferiore al X % della lunghezza della rete acquedottistica e
fognaria).
5.8 Interventi di pulizia della rete di distribuzione dell'acqua
potabile
Per garantire il mantenimento in efficienza della rete di
distribuzione e per garantire la rispondenza dell'acqua distribuita ai
parametri di legge il Gestore si impegna ad effettuare interventi di pulizia
della rete di distribuzione in base alle necessità riscontrate.
5.9 Parametri e frequenza di controllo alle fonti di
approvvigionamento, di produzione e della rete di distribuzione di acqua
potabile
Il Gestore garantisce:
- controlli
alle fonti di approvvigionamento di acqua potabile nel rispetto della normativa
vigente in materia. I parametri sottoposti a controllo e le relative frequenze
sono disponibili su richiesta dell'utente;
- controlli in
continuo nel processo di produzione di acqua potabile. I parametri di
rilevazione in continuo sono disponibili su richiesta dell'utente;
- la
rispondenza della qualità dell'acqua erogata al punto di consegna ai livelli
prescrittivi di legge, effettuando determinazioni analitiche lungo la rete.
Sono a disposizione dell'utente: l'elenco dei parametri controllati, la
frequenza e l'ubicazione dei controlli.
5.10 Controllo e pulizia della rete fognaria
Per garantire il mantenimento in efficienza della rete fognaria il
Gestore si impegna a garantire il controllo e la pulizia della rete fognaria
relativamente al XX % della lunghezza della rete fognaria. Il Gestore dovrà
garantire la pulizia interna delle caditoie stradali mediante almeno X
interventi all'anno.
5.11 Parametri e frequenza di controllo dei reflui in uscita
dall'impianto di depurazione
Il Gestore, per garantire l'immissione nell'ambiente di acqua
depurata nel rispetto dei limiti prescrittivi di legge, effettua periodici
controlli. I parametri controllati e la frequenza dei controlli sono
disponibili a richiesta dell'utente.
5.12 Valutazione della qualità del servizio
Il Gestore predispone appropriati strumenti (anche su base
informatica) per la registrazione delle informazioni e dei dati relativi ai
livelli di qualità del servizio fornito e li mantiene costantemente aggiornati.
Assicura la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conserva
in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per assicurarne
la verificabilità per un periodo non inferiore a X anni successivi a quello
della registrazione. Fornisce i dati al concessionario con cadenza almeno
semestrale sulla qualità ed efficacia dei servizi prestati in conformità agli
standard di qualità definiti nel contratto di servizio. È tenuto a collaborare,
come previsto dalla legge, alle indagini di customer satisfaction al fine di
conoscere la valutazione degli utenti sul servizio erogato e sui progetti in
corso. Il Gestore si impegna a valutare, con le rappresentanze istituzionali,
sindacali, l'Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino e le
associazioni dei consumatori:
- le prestazioni
effettivamente fornite in relazione ai livelli di servizio definiti e promessi;
- le cause del mancato
rispetto degli stessi;
- le azioni correttive
intraprese per porvi rimedio;
- il numero ed il tipo
di reclami ricevuti ed il seguito dato ad essi (confronto anno precedente);
- la percentuale
delle rettifiche di fatturazione sul totale delle fatture emesse (confronto con
l'anno precedente);
- il numero e
l'ammontare degli indennizzi corrisposti (confronto con l'anno precedente);
- la percentuale
degli appuntamenti rispettati (confronto con l'anno precedente);
- la percentuale
delle perdite sulla rete idropotabile ed i risultati delle indagini sullo stato
di conservazione della rete fognaria (confronto con l'anno precedente);
- il numero
delle sospensioni non programmate della fornitura idrica (confronto con l'anno
precedente);
- le attività
svolte per rilevare la soddisfazione degli utenti ovvero il grado della qualità
del servizio percepita dagli utenti (questionari, riunioni pubbliche, interviste
a campione, ecc.);
i risultati
di tali rilevazioni.
Il Gestore istituisce un apposito ufficio interno che svolge
funzioni di valutazione dei risultati conseguiti e di controllo del corretto adempimento
delle procedure e del rispetto degli standard indicati nel contratto di
servizio.
5.13 Indennizzi automatici
Gli standard la cui mancata osservanza comporta la corresponsione
di un indennizzo automatico, salvo prova del maggior danno, pari ad Euro XXX
devono essere almeno i seguenti:
a) tempo di preventivazione di fornitura del
servizio acquedotto;
b) tempo di esecuzione dell'allacciamento di
una nuova utenza di acquedotto;
c) tempo per l'attivazione ed il subentro
della fornitura idrica;
d) tempo di disattivazione della fornitura su
richiesta dell'utente;
e) tempo di riattivazione della fornitura in
seguito a erroneo distacco;
f) tempo di riattivazione della fornitura in
seguito a sospensione per morosità;
g) tempo di esecuzione della verifica
tecnica sul contatore;
h) fascia di puntualità per gli appuntamenti
personalizzati;
i) durata interruzioni non programmate;
j) durata interruzioni programmate;
k) tempo di preavviso per interventi
programmati;
l) rettifiche di fatturazione.
L'indennizzo sarà corrisposto entro XX giorni dal giorno
successivo a quello derivante dall'applicazione dello standard, mediante
accredito in bolletta (nel rispetto dei termini), oppure mediante accredito sul
conto corrente qualora l'utente abbia scelto la domiciliazione bancaria o
mediante assegno bancario non trasferibile negli altri casi. Qualora il Gestore
non rispetti il tempo sopra riportato, l'indennizzo sarà dovuto in misura
doppia entro ulteriori XX giorni. L'indennizzo non è comunque dovuto in caso di
inadempienza per cause di comprovata forza maggiore, cause imputabili
all'utente o a terzi e, infine, per i casi di mancato rispetto dei tempi
massimi per l'esecuzione delle prestazioni di cui alle precedenti lettere a),
b), c), d), e), f), qualora l'utente richieda un appuntamento personalizzato
fissato, su richiesta dell'utente, in data successiva a quella proposta dal
Gestore.
5.14 Applicazione della tariffa
Il Gestore rende noto, in allegato alla propria carta dei servizi,
in modo chiaro e comprensibile, l'entità, i criteri e le modalità di
applicazione della tariffa per la gestione del servizio idrico integrato (quote
fisse e costi unitari per fasce tariffarie e per tipologia di contratto),
nonché gli oneri per gli altri servizi e lavori richiesti dall'utenza e le
agevolazioni tariffarie per utenze deboli.
5.15 Tabella
riassuntiva
Il Gestore, in allegato alla propria Carta di qualità dei servizi,
per una migliore comprensibilità e leggibilità della stessa da parte
dell'utente, predispone una tabella riassuntiva degli standard, delle tariffe,
dei relativi oneri e degli indennizzi.
INDIRIZZI ULTERIORI PER LA
REDAZIONE DI UN CONTRATTO DI SERVIZIO IN MATERIA DI IGIENE AMBIENTALE
e allegata carta degli utenti
AVVERTENZA: QUESTO TESTO INTEGRA CON
ALCUNI INDIRIZZI PARTICOLARI, RELATIVI ALLO SPECIFICO SETTORE DELL'IGIENE
AMBIENTALE, IL DOCUMENTO PRINCIPALE INTITOLATO "INDIRIZZI GENERALI PER LA
REDAZIONE DI UN CONTRATTO DI SERVIZIO".
PERTANTO, SI INTENDE CHE LE
CLAUSOLE CHE NON SONO QUI RIPRODOTTE O DIVERSAMENTE FORMULATE SONO LE CLAUSOLE
CONTENUTE NEGLI INDIRIZZI GENERALI
INDICE
1. PREMESSE E OGGETTO DEL
CONTRATTO
1.1 Definizione
dell'oggetto del contratto
1.7 Durata del
contratto
2. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
2.1 Piano delle
attività, dimensione dell'offerta e programma degli interventi
2.1.1
Individuazione dell'utenza
2.1.2
Individuazione ambiti geografici della prestazione
2.1.3
Individuazione ambiti cronologici della prestazione
2.1.4
Obblighi di prestazione principale
2.1.5
Obblighi accessori alla prestazione principale
2.1.6
Obblighi di programmazione
2.1.9
Obblighi di investimento
2.2 Risorse e
strumenti
2.4 Tariffa
2.4.1
Modalità di determinazione della tariffa
2.5 Livelli standard
del servizio
2.5.1
Individuazione dei livelli standard di quantità e qualità del servizio
2.10 Qualificazione
personale
2.10.3
Obbligo di osservanza di leggi e contratti collettivi
2.11 Rapporti con gli
utenti
2.11.1
Carta degli utenti
2.11.10 Istituzione
di un sistema di monitoraggio permanente sotto la diretta responsabilità
dell'ente locale (art. 2, comma 461, lettera d), legge 244/2007)
2.12 Rapporto con
l'ente pubblico affidante
2.12.9
Rapporto con gli enti di programmazione
3. OBBLIGHI DELL'ENTE PUBBLICO
3.1 Eventuale trasferimento
risorse e beni strumentali
3.2 Obblighi
economici a favore affidatario e relativa disciplina interessi moratori in caso
di ritardi o inadempimenti
1. PREMESSE E OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 Definizione dell'oggetto del contratto
Per
il settore della tutela ambientale si ritiene che nell'ambito del contratto di
servizio che la città deve stipulare con l'erogatore del servizio debbano
essere separatamente ed analiticamente disciplinate quattro attività tra loro
complementari ma concettualmente separate, e precisamente:
- spazzamento
ed igiene del suolo e dei manufatti;
- raccolta,
realizzata in varie forme, dei rifiuti;
- trasferimento
e destinazione intermedia o finale dei flussi di rifiuto;
- realizzazione
e gestione delle strutture per la raccolta differenziata.
Deve essere inoltre
specificato che obiettivo primario del servizio è la prevenzione della
produzione dei rifiuti, con iniziative tese a ridurne la quantità generata.
È
opportuno che venga attentamente valutato l'aspetto della durata del rapporto
contrattuale, fatta salva la clausola di ridiscussione e validazione annuale
del compenso economico o corrispettivo. Circa la durata generale del contratto,
esistono aspetti che fanno propendere per durate relativamente elevate, quali:
- possibilità di ammortizzare in più anni
mezzi d'opera e strutture che si trovano nella disponibilità dell'operatore;
- possibilità di impostare politiche
progressive di miglioramento di sistemi di raccolta e di modificazione del
rapporto con l'utenza;
- migliore conoscenza del contesto
territoriale in cui si va ad operare;
- uso progressivo nel tempo di
informazioni acquisite.
A
fronte di ciò, esistono aspetti che invece spingono verso un più ravvicinato
rifacimento dei contratti, quali:
- modificazione dello scenario tecnologico
dei sistemi di raccolta e di destinazione finale e, di conseguenza, necessità
di impostare diversamente tutto il rapporto contrattuale;
- emersione sul mercato di diversi sistemi
di raccolta, non di utilizzo generale, che spingano verso l'affidamento a
soggetti diversi.
Va peraltro tenuto in
considerazione il fatto che il D.Lgs. 3/4/2006, n. 152, all'art. 203, comma 2,
lettera c), prevede che il servizio di gestione integrato dei rifiuti non può
essere affidato per un periodo inferiore ai 15 anni. Pur sapendo che il
servizio di spazzamento e di raccolta rifiuti non esaurisce ovviamente il ciclo
integrato, nel decidere la durata dell'affidamento dei servizi in questione occorrerà
tenere presente quanto disposto dalla normativa nazionale.
2.1 Piano delle attività, dimensione dell'offerta e
programma degli interventi
2.1.1 Individuazione
dell'utenza
Ai
fini della raccolta, una doverosa attenzione va posta alla definizione della
tipologia di utenza, ai conseguenti diversi obblighi di gestione del rifiuto,
ai diversi criteri tariffari che per diverse fasce di utenza si possono
individuare.
Va
cioè separata l'utenza prettamente civile da quella ad essa assimilata
derivante da scuole, asili, centri di incontro; ancora diversa appare essere la
caratteristica dell'utenza commerciale, nelle diverse tipologie prospettabili
(negozi, ristoranti ed alberghi, ospedali, aree mercatali etc).
Per
le diverse tipologie il contratto di servizio dovrebbe prevedere specifici
criteri di impostazione della raccolta calibrati sulle possibilità tecnologiche
della differente utenza, e stabilire criteri di parametrizzazione dei
corrispettivi ovviamente diversi.
I
criteri di cui sopra debbono ispirarsi a normative e direttive di carattere
nazionale o superiore, ma essere calibrati sulla base di specificità locali, o
di particolari obiettivi di sviluppo del servizio.
2.1.2 Individuazione ambiti
geografici della prestazione
Per
quanto riguarda l'attività di tutela igienica dei suoli e dei manufatti,
l'ambito geografico della prestazione è facilmente individuabile come confini
nel territorio dell'ente pubblico affidante, salvo la specifica della
articolazione spaziale dell'intervento al suo interno.
Analogamente
la raccolta pare avere destinazione finita e definita; diverso invece appare
essere il problema dell'attività di conferimento a destinazione intermedia o
finale dei flussi di rifiuto raccolto con varie modalità. E' infatti possibile
che l'attività non si possa svolgere esclusivamente entro tali confini.
Il
discorso a proposito di questo punto si raccorda con le considerazioni relative
alla programmazione dei servizi, poiché è certo che ad organi di programmazione
superiore spetta il compito della definizione dei percorsi e degli sbocchi dei
flussi di rifiuto.
Nell'ambito
del contratto di servizio l'ovvia dimensione extracomunale di soluzioni di
smaltimento si dovrà tradurre in considerazioni di corrispettivo di trasporto,
di responsabilità delle operazioni nelle operazioni extracomunali, di garanzia
di monitoraggio.
2.1.3 Individuazione ambiti cronologici della prestazione
Si
veda, al riguardo, la successiva voce "Obblighi di prestazione
principale".
2.1.4 Obblighi di prestazione principale
Premesse
le finalità di tutela e salvaguardia dell'igiene del territorio e della salute
pubblica, ai sensi di quanto prevede l'art. 10 della L. R. 24/2002 la
prestazione principale si può declinare in:
- spazzamento
ed igiene del suolo e dei manufatti;
- raccolta,
realizzata in varie forme, dei rifiuti;
- gestione in forma integrata dei
conferimenti separati della raccolta differenziata, della raccolta e del
trasporto;
- realizzazione e gestione delle strutture
al servizio della raccolta differenziata.
In apposito allegato al
contratto di servizio occorrerà specificare nel dettaglio le prestazioni
principali da svolgere, prevedendo, ad esempio:
- la
frequenza temporale degli interventi ed i limiti delle aree oggetto del
servizio di spazzamento del suolo e di igienizzazione dei manufatti;
- le
concrete iniziative, anche di sensibilizzazione della cittadinanza, per la
riduzione della produzione di rifiuti;
- gli
obiettivi, da raggiungersi anno per anno e distinti per categorie
merceologiche, della raccolta differenziata;
- l'individuazione
delle tipologie di categoria merceologica dei rifiuti da raccogliere, la
cadenza temporale degli interventi;
- la
tipologia dei contenitori adoperati allo scopo, il loro volume e caratteristiche
di resistenza, le operazioni periodiche di lavaggio, il loro posizionamento
ovvero i criteri per la loro localizzazione;
- la
concreta modalità organizzativa del servizio di raccolta rifiuti (raccolta
porta a porta, stradale, a chiamata, con contenitori stradali, in isole
ecologiche, ecc.) in relazione alle diverse aliquote di rifiuto da
raccogliersi;
- la modalità mediante la quale il
servizio di raccolta debba essere comunicato all'utenza, ed i livelli di
qualità merceologica ed ambientale che debbono presentare le singole frazioni
raccolte in modo separato e destinate al recupero;
- la struttura delle isole ecologiche, le
operazioni da effettuarsi al loro interno, i criteri di tutela ambientale che
debbono essere rispettati per evitare fenomeni di impatto sull'ambiente
circostante;
- l'elenco delle strutture di destinazione
intermedia e finale dei rifiuti raccolti, l'eventuale impegno alla loro
realizzazione in siti predeterminati, il livello di autonomia nella scelta
delle destinazioni finali di cui può essere dotato il gestore del servizio, le
eventuali verifiche che debbono essere effettuate da quest'ultimo sui possibili
poli di destinazione, l'individuazione della struttura di controllo che lo
stesso gestore deve esercitare sui processi di trasferimento;
- le modalità di uso ambientalmente
affidabile ed i sistemi di controllo e di monitoraggio che dovranno essere
adottati nei confronti delle strutture di destinazione finale, ivi comprese le
strutture a servizio delle raccolte differenziate.
2.1.5 Obblighi accessori alla
prestazione principale
Appaiono
come accessori alla prestazione principale, servizi di prevalente interesse per
l'utenza specifica e non per la comunità nel suo complesso, quali, ad esempio,
la raccolta di materiali ingombranti, di pile e batterie, di farmaci scaduti,
ed in generale i servizi non direttamente coinvolti in aspetti di igiene
ambientale.
2.1.6 Obblighi di programmazione
Mentre
l'attività di pulizia stradale ed igienizzazione dei manufatti si ritiene possa
configurarsi come una disciplina sostanzialmente matura, per la quale la
programmazione deve prevedere il necessario aggiornamento tecnologico e la
revisione e sostituzione di strutture e macchinari obsoleti o comunque non più
idonei, in alternativa si presentano in forte evoluzione sia qualitativa sia
quantitativa i sistemi della raccolta e della destinazione finale dei flussi di
rifiuto.
Il
gestore dovrà adeguare la sua programmazione aziendale agli obiettivi che la
pianificazione, sia nazionale, sia di ambito, impongono per il servizio,
prevedendo oneri, benefici e costi per tale adeguamento.
Nella
revisione periodica del corrispettivo tale adeguamento alla modificata
situazione sarà uno dei parametri di riferimento, da valutare nell'ambito della
naturale evoluzione dei flussi quantitativi.
2.1.9 Obblighi di investimento
In
un settore in continuo sviluppo tecnologico, operativo ed ambientale quale
soprattutto quello della raccolta differenziata, ma anche quello dell'igiene stradale,
è opportuno che nel contratto di servizio appaia una specifica prescrizione
relativa all'adeguamento alle migliori tecniche proponibili nel panorama
nazionale ed europeo.
Anche
per quanto riguarda le infrastrutture relative alla movimentazione, controllo e
destinazione dei flussi di rifiuto in vario modo raccolti sarà necessario
prevedere che il gestore adegui le proprie strutture non solo da un punto di
vista di efficienza ed economicità, ma anche di graduale miglioramento della
tutela ambientale, in relazione alla evoluzione degli standard che si
riveleranno necessari, sia a livello legislativo, sia a livello di migliori
pratiche.
Si
ritiene che, per quanto riguarda i sistemi di tutela igienica del suolo e per
la raccolta, il gestore debba disporre di propri mezzi ed apparecchiature, di
proprietà o in altra forma disponibili, ma in ogni caso in permanente
disponibilità da parte degli operatori.
Circa
invece i siti di destinazione finale, sia i materiali da raccolta differenziata
sia l'indifferenziato saranno nella maggior parte dei casi avviati a poli
esterni, per loro natura non sotto il controllo dell'ente pubblico affidante il
servizio; occorre tuttavia che quest'ultimo disponga di contratti stabili di
conferimento, che fissino quantitativi, caratteristiche e modalità di
trasferimento, e che coprano l'intero arco temporale di affidamento del
servizio.
L'aspetto
dell'affidabilità contrattuale, e di sostanza, della presenza di siti finali di
smaltimento appare condizione necessaria, su cui prima della stipula del
contratto di servizio e di suoi periodici aggiornamenti dovrà essere effettuata
una analisi precisa.
2.4.1 Modalità di
determinazione della tariffa
La determinazione della
tariffa deve essere effettuata tenendo
conto di quanto stabilisce dettagliatamente l'art. 238 del D.Lgs 152/2006, il
quale prevede che il gettito tariffario deve assicurare la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio dell'intero ciclo della gestione
integrata dei rifiuti.
A
tal proposito si sottolinea che, data la competenza dell'ATO in materia di
definizione delle tariffe di conferimento dei rifiuti agli impianti (da
applicarsi ai gestori del servizio), la tariffa a carico dei cittadini non
potrà essere concretamente determinata senza che l'ATO medesima fornisca
adeguate informazioni in merito alla predisposizione dei piani finanziari di
cui all' art. 8 del DPR 27/04/1999, n. 158.
Tale
comunicazione informativa, peraltro, è espressamente prevista tra le competenze
dell'ATO dalla L.R. 24/2002.
2.5 Livelli standard del servizio
2.5.1 Individuazione dei
livelli standard di quantità e qualità del servizio
- per
quanto riguarda lo spazzamento del suolo e l'igienizzazione dei manufatti, la
frequenza effettiva degli interventi, ed i requisiti di qualità verificati dopo
l'intervento stesso;
- la percentuale di raccolta differenziata
sul totale dei rifiuti raccolti, specificata per categorie merceologiche;
- il numero e la descrizione delle
concrete iniziative effettuate, anche di sensibilizzazione della cittadinanza,
per la riduzione della produzione di rifiuti;
- la cadenza temporale dell'intervento di
raccolta rifiuti, la tipologia ed il volume unitario medio dei contenitori
adoperati allo scopo, la periodicità delle operazioni di lavaggio;
- il rapporto tra contenitori a disposizione
ed abitanti;
- la tempistica della raccolta dei rifiuti
mercatali;
- i livelli di qualità merceologica ed
ambientale che presentano le singole frazioni raccolte in modo separato e
destinate al recupero.
2.10.3 Obbligo di osservanza
di leggi e contratti collettivi
Ai sensi dell'art. 203, comma 2
lettera p) del D.Lgs 152/2008, deve essere previsto l'obbligo di applicazione
al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore
del servizio, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore
dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative.
2.11 Rapporti con gli utenti
Comunicazione agli utenti
Occorre
che il gestore specifichi quali siano le indicazioni relative a modalità,
cautele, tipologie di materiali, che si intende fornire all'utenza, specie nel
settore della raccolta e specie nella individuazione dei flussi di materiali
diversi, e attraverso quali forme tali indicazioni possano venire trasmesse.
Le
carte degli utenti in materia di igiene ambientale debbono riguardare, tra gli
altri, (essenzialmente tre aspetti,) e precisamente:
- quali
azioni siano richieste da parte dell'utente;
- quali
attività ci si impegna ad eseguire verso l'utente;
- quali
risultati si siano conseguiti o si possano conseguire.
Esempio
della prima categoria di informazione è quali categorie merceologiche di
rifiuto siano da raccogliersi, modalità (tipo di contenitori, frequenza di
ricambio, disposizione topografica e logistica) di raccolta.
La
seconda informazione indica gli standard di raccolta che l'affidatario si
impegna a realizzare, i livelli di qualità igienica ed ambientale che saranno
ottenuti e mantenuti, il destino che si garantisce ai flussi in diverso modo
separati, l'impegno alla realizzazione di isole ecologiche, etc..
Il
terzo tipo di informazioni deve invece rappresentare l'esito storico della
raccolta e dello smaltimento, con disaggregazione dei dati per tipologie e per
ambiti territoriali, e con evidenziazione dei trend evolutivi.
Il
contratto di servizio deve prevedere modalità, oggetto ed oneri per la
creazione di un servizio di monitoraggio indipendente, il quale verifichi
l'operato del gestore cui è affidato il servizio e ne riferisca periodicamente.
Dovranno
essere nel dettaglio fissate le caratteristiche dell'attività di monitoraggio,
il quale dovrà più in generale riguardare sia gli aspetti di interesse per il
singolo utente (modalità ed efficacia dei sistemi di raccolta e di spazzamento,
presenza di informazioni specifiche, condizioni di igiene e di decoro dei siti
ove le operazioni vengono svolte), sia quelli riguardanti la tutela
dell'ambiente in senso più generale (corretta destinazione dei flussi di
materiali trasferiti, contenimento nell'impatto atmosferico delle operazioni
svolte, verifica della qualità ambientale dei siti adoperati per operazioni di
trasformazione, etc.).
Il
sistema di monitoraggio che l'affidatario del servizio dovrà mettere in opera
dovrà configurarsi non soltanto come strumento di tutela del consumatore del
servizio e del cittadino interessato all'igiene ambientale, ma dovrà pure
essere utilizzato come strumento di controllo di gestione anche interno per
l'operatività del servizio.
In
questo senso si possono considerare strumenti automatici di pesatura dei mezzi
di raccolta, strumenti di registrazione temporale dello svuotamento, sistemi di
controllo della regolare manutenzione e corretto utilizzo dei sistemi; tali
sistemi paiono idonei a verificare il regolare funzionamento dei sistemi di
raccolta.
Altrettanto
importanti appaiono sistemi di registrazione ed elaborazione dei percorsi
effettuati dai mezzi di raccolta, e delle volumetrie movimentate e variamente
destinate: questi aspetti appaiono importanti sia dal punto di vista del
controllo di gestione e dell'economicità di prestazione, sia da quello
dell'efficacia del servizio svolto e del contenimento del suo impatto
ambientale secondario.
Accanto
a questi strumenti, occorrerà peraltro prevedere anche periodici controlli a
campione, sia sul rispetto delle attività previste nel contratto di servizio,
sia sulla qualità degli interventi svolti.
2.12 Rapporto con l'ente pubblico affidante
2.12.9 Rapporto con gli enti
di programmazione
Anche
se il rapporto che viene stipulato mediante il contratto di servizio vede come
interlocutori l'ente pubblico ed il gestore, è tuttavia necessario che vengano
considerati i rapporti con altri enti incaricati della programmazione e del
controllo, e in particolare l'ATO Rifiuti e l'Amministrazione Provinciale.
Per
quanto riguarda l'ATO Rifiuti, va sottolineato che ai sensi del D.Lgs 152/2006
esso è il soggetto all'interno del quale il ciclo di gestione dei rifiuti
urbani deve essere svolto completamente, mentre la L.R. 24/2002 demanda a
questo ente il compito dell'organizzazione dei sistemi di smaltimento finale
nell'ambito territoriale.
Occorrerà
pertanto che il gestore del servizio tenga conto degli indirizzi di
programmazione territoriale che dall'ATO provengono e sottoponga in questo senso
i suoi programmi aziendali (anche di raccolta, ma soprattutto di trasformazione
e di destinazione finale) alla verifica ed approvazione da parte dell'ATO
stesso. Le forme di questa verifica da parte di ATO dei piani aziendali dovrà
trovare una puntuale traduzione nell'ambito del contratto di servizio.
Circa
la Provincia, data la sua funzione di controllo del sistema e di supervisione
della regolarità delle operazioni, nonché della loro conformità con gli
obiettivi stabiliti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti, potrà
eventualmente essere valutata l'individuazione di un organo misto di
monitoraggio, che garantisca della affidabilità della conduzione del sistema, e
dell'aderenza a criteri generali di salvaguardia ambientale.
In
conclusione, il gestore affidatario del servizio dovrà operare avendo come
riferimento strategico quello derivante dalle indicazioni pianificatorie
dell'ATO, con il quale dialogherà esprimendo le proprie criticità aziendali e
discutendo i propri programmi di investimento o di modificazione dell'assetto
della raccolta e dello smaltimento. Per altro verso occorrerà che
nell'operatività quotidiana vi sia un idoneo raccordo con il momento di
controllo esercitato dalla Provincia, con la quale dovranno essere discussi gli
aspetti autorizzativi sulle singole attività, e le modalità di controllo
dell'operatività del sistema, del suo risultato e dei connessi aspetti di
potenziale impatto ambientale.
3. OBBLIGHI DELL'ENTE PUBBLICO
3.1 Eventuale trasferimento risorse e beni strumentali
Va segnalato
che l'art. 202, comma 4, del D.Lgs 152/2008, dispone che gli impianti e le
altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al
momento dell'assegnazione del servizio, sono conferiti in comodato ai soggetti
affidatari del servizio.
3.2.
Obblighi economici a favore affidatario e relativa disciplina interessi
moratori in caso di ritardi o inadempimenti
Il
corrispettivo che annualmente dovrà essere riconosciuto dall'ente pubblico al
gestore del servizio deriverà, per le voci igienizzazione, raccolta,
smaltimento, dalla moltiplicazione di una tariffa unitaria per l'entità di
suolo spazzato, di rifiuto in una particolare forma raccolto, di residuo
trasferito a centri esterni di smaltimento.
Sulle
quantità, dovrà essere stabilita una metodologia di accertamento e di
controllo, in modo che la quantità comunicata a posteriori dal gestore possa
essere riconosciuta e validata. Circa invece i costi unitari, questi dovranno
essere definiti a priori, per intervalli di tempo congrui (ragionevolmente
della durata di un anno), e dovranno derivare da una analisi specifica; tale
analisi riguarderà la valutazione dei costi operativi e di tutti gli altri
costi interni per quanto riguarda le operazioni per le quali il gestore possa operare
in autonomia, mentre per quelle per le quali debba dipendere da terzi (come lo
smaltimento di determinate aliquote di materiale raccolto) si ritiene debba
essere eseguita una analisi di mercato ed una individuazione di soluzioni
praticabili, sulle quali impostare ipotesi contrattuali.
ALLEGATO
Carta degli utenti allegata agli
indirizzi ulteriori per la redazione di un contratto di servizio in materia di
igiene ambientale
AVVERTENZA: QUESTO TESTO INTEGRA CON
ALCUNE CLAUSOLE PARTICOLARI, RELATIVE ALLO SPECIFICO SETTORE DELL'IGIENE AMBIENTALE, LA CARTA DEGLI UTENTI ALLEGATA
AGLI "INDIRIZZI GENERALI PER LA REDAZIONE DI UN CONTRATTO DI
SERVIZIO".
PERTANTO, SI INTENDE CHE LE
CLAUSOLE CHE NON SONO QUI RIPRODOTTE O DIVERSAMENTE FORMULATE SONO LE CLAUSOLE
CONTENUTE NELLA CARTA DEGLI UTENTI IVI ALLEGATA
Sezione IV - Gli indicatori e gli standard di qualità
specifici dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani e di pulizia del suolo
Come previsto dalla clausola 2.11.1 degli indirizzi generali per
la redazione del contratto di servizio, la carta degli utenti individua nelle
clausole che seguono il livello minimo degli standard di qualità e quantità del
servizio erogato che deve essere comunque garantito a favore degli utenti.
Gli obblighi sotto riportati costituiscono articolazione e
integrazione delle corrispondenti obbligazioni già contenute nel contratto di
servizio. I parametri ivi previsti dovranno essere resi noti al pubblico e diventeranno
un preciso obbligo non soltanto verso l'ente concedente, ma anche nei confronti
dei destinatari immediati del servizio.
4.1 Continuità e regolarità dell'erogazione
Il Gestore fornisce un servizio continuo, regolare e senza
interruzioni. La mancanza del servizio può essere imputabile solo a eventi di
forza maggiore, a guasti o a manutenzioni necessarie per il corretto
funzionamento delle attrezzature e degli impianti utilizzati e per la garanzia
di qualità e di sicurezza del servizio, fornendo adeguate e tempestive
informazioni all'utenza. I servizi sono da considerarsi ad ogni effetto servizi
pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse. In caso di
sciopero si applicano le disposizioni della Legge 146/90 e successive modificazioni
e integrazioni che detta norma per l'esercizio di tale diritto nei servizi in
oggetto. Il Gestore si impegna a garantire la regolarità del servizio di igiene
urbana, avvalendosi di una struttura organizzativa che le consente di
monitorare lo svolgimento regolare delle azioni programmate. Sono previste
inoltre turnazioni di lavoro alternate su fasce antimeridiane, pomeridiane e
notturne per favorire interventi sull'intero arco della giornata e servizi di
minima nelle giornate festive. Tale organizzazione del lavoro consente di
eliminare situazioni di pericolo o di particolare disagio, anche su
segnalazione delle autorità competenti, intervenendo con sollecitudine in caso
di bisogno o di emergenza.
4.1.1 Servizio di emergenza
Qualora, per i motivi esposti al punto 4.1, si dovessero
verificare carenze o sospensioni del servizio per un tempo limite da indicare
non superiore alle XX ore/giorni, il gestore è tenuto ad attivare un servizio
sostitutivo di emergenza.
4.1.2 Tempi di preavviso per interventi programmati
Vengono indicate dal Gestore, con un periodo di tempo non
inferiore a XX giorni di anticipo, le modalità di preavviso di lavori da
effettuare ove non sia possibile adottare accorgimenti per evitare sospensioni
dell'erogazione del servizio.
4.1.3 Durata delle sospensioni programmate
Il Gestore indica i tempi di durata massima delle interruzioni
programmate, che comunque non devono essere superiori a XX ore/giorni.
4.1.4 Pronto intervento
Il Gestore comunica la disponibilità di servizi di pronto
intervento e relative modalità di accesso in
tutti i periodi
dell'anno e delle 24h.
Vengono inoltre indicati:
- il tempo
massimo per primo intervento in caso di situazioni di pericolo, connesse anche
al determinarsi di situazioni nocive per la salute umana;
- le prime
indicazioni comportamentali fornite dai tecnici, nel caso di più segnalazioni
contemporanee di pericolo e di un conseguente aumento del tempo di intervento;
- il tempo massimo, dalla segnalazione,
per primo intervento.
- il tempo massimo per il ripristino del
servizio interrotto.
Infine, il Gestore assicura lo svuotamento dei contenitori entro
XX (unità di tempo) dalla richiesta.
4.1.5 Dati sulla Customer Satisfaction, sulla qualità e sui
servizi forniti
Il Gestore predispone appropriati strumenti (anche su base
informatica) per la registrazione delle informazioni e dei dati relativi ai
livelli di qualità del servizio fornito e li mantiene costantemente aggiornati.
Il Gestore assicura la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati
e conserva in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per
assicurarne la verificabilità per un periodo non inferiore a XX anni successivi
a quello della registrazione.
Il Gestore fornisce i dati al concessionario con cadenza almeno semestrale
sulla qualità ed efficacia dei servizi prestati in conformità agli standards di
qualità definiti dal contratto di servizio.
Il Gestore è tenuto a collaborare come previsto dalla legge alle
indagini di customer satisfaction al fine conoscere la valutazione degli utenti
sul servizio erogato e sui progetti in corso. Il Gestore si impegna a valutare,
con le rappresentanze istituzionali, sindacali, l'Agenzia per i servizi
pubblici locali del Comune di Torino e le associazioni dei consumatori:
- le prestazioni effettivamente fornite in
relazione ai livelli di servizio definiti e promessi,
- le cause del mancato rispetto degli
stessi,
- le azioni correttive intraprese per
porvi rimedio,
- il numero ed il tipo di reclami ricevuti
ed il seguito dato ad essi (confronto con l'anno precedente),
- il numero e l'ammontare degli indennizzi
corrisposti (confronto con l'anno precedente),
- la percentuale degli appuntamenti
rispettati (confronto con l'anno precedente),
- i risultati di tali rilevazioni.
Il Gestore istituisce un apposito Ufficio interno che svolge
funzioni di valutazione dei risultati conseguiti e di controllo del corretto
adempimento delle procedure e del rispetto degli standards indicati nel
contratto di servizio.
4.1.6 Ulteriori impegni del gestore
Il Gestore si impegna ad assicurare il rispetto di tutte le norme
di legge vigenti in materia, fornisce informazioni in merito alle problematiche
ambientali affrontate durante l'esercizio annuale, comprensive dell'impatto
ambientale prodotto dalle infrastrutture e delle misure adottate per mitigare
gli effetti negativi per l'ambiente.
4.1.7 Tabella riassuntiva
Il Gestore, in allegato alla propria Carta di Servizio, per una
migliore comprensibilità e leggibilità della stessa da parte dell'utente,
predispone una tabella riassuntiva degli standards e degli indennizzi.
4.2 Modalità del servizio raccolta rifiuti
Vengono indicate dal gestore le modalità operative. Tale sistema
deve essere esplicito e dichiarato con chiarezza agli utenti.
4.2.1 Controllo e ripristino della funzionalità dei contenitori
Il Gestore assicura il controllo della funzionalità dei
contenitori in coincidenza con il servizio di raccolta o su segnalazione
dell'utente. Il Gestore assicura il ripristino della funzionalità dei
contenitori per i rifiuti urbani e assimilati, entro XX giorni dalla verifica o
segnalazione di malfunzionamento.
4.2.2 Scostamento tra servizio reso e servizio programmato
Il Gestore deve garantire l'erogazione del servizio non effettuato
secondo programma entro il giorno successivo. Per i servizi a frequenza
giornaliera e per i servizi di raccolta porta a porta non è ammesso ritardo.
4.2.3 Intervento su chiamata per svuotamento contenitori e/o
ripristino decoro
Il Gestore controlla
il servizio sul territorio ed assicura un servizio di intervento su chiamata
per svuotamento contenitori. Per favorire tali attività dota il proprio
personale in servizio sul territorio di collegamento radio-telefonico con le
sedi aziendali. In particolare il Gestore assicura entro XX giorni dalla
chiamata lo svuotamento dei contenitori e/o interventi per il ripristino del
decoro del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico. Le attività di
ripristino in situazioni che comportano pericolo per l'uomo o per l'ambiente o
di particolare disagio vengono effettuate dal Gestore entro XX ore dalla
segnalazione.
4.3 Modalità del servizio raccolte differenziate
La raccolta differenziata rappresenta una delle principali
iniziative dirette a favorire il recupero di materiali (riciclo) ed energia; il
piano di gestione delle raccolte differenziate deve essere chiaramente
esplicitato e presentato ai cittadini ogni anno e deve garantire la possibilità
di conferimento per tutti gli utenti.
La frequenza di raccolta deve essere diversificata a seconda della
stagionalità.
4.3.1 Raccolte differenziate
Il Gestore organizza le proprie attività e servizi nel rispetto
degli obiettivi per la raccolta differenziata (art. 205 TU 152/2006),
assicurando il servizio di raccolta per categorie, come ad esempio:
- frazione organica putrescibile;
- verde e ramaglie;
- carta e cartone;
- vetro (oppure vetro e metalli);
- plastica;
- multimateriale (specificando le
frazioni);
- rifiuti ingombranti;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE);
- altre raccolte differenziate
(specificare quali);
- inerti da piccole riparazioni
domestiche.
Vengono elencate le frazioni merceologiche di rifiuti urbani (con
relative diciture) e i relativi sistemi di raccolta, ad esempio:
- porta a porta mediante sacchi;
- campane e cassonetti collocati sul suolo
pubblico;
- campane stradali;
- bidoni dislocati in locali pubblici;
- cassoni;
- stazione ecologica;
- altri sistemi di raccolta;
E per tipologia di raccolta:
- domicilio;
- plessi Comunali;
- aree mercatali;
- plessi scolastici e uffici privati;
- privati mediante cassoni.
Il gestore fornisce:
- per ciascuna
frazione merceologica una descrizione sintetica delle modalità e della
frequenza dello svolgimento della raccolta, eventualmente diversificata a
seconda della stagionalità;
- le
caratteristiche dei contenitori e dei sacchi (tipologia, colore, ecc.), la loro
collocazione e/o le modalità per il loro reperimento;
- la densità media di distribuzione dei
contenitori in rapporto ai residenti serviti;
- la frequenza minima del loro lavaggio;
- la distanza
massima delle utenze dai contenitori distinguendo tra aree urbane intensive e commerciali,
aree urbane non intensive e artigianali e le altre aree servite.
4.3.2 Raccolta della frazione organica putrescibile
Il Gestore assicura la raccolta differenziata degli scarti di
cucina mediante un servizio porta a porta o contenitori ubicati sul territorio
o mediante isola ecologica.
4.3.3 Raccolta del verde e delle ramaglie
Il Gestore assicura la raccolta differenziata di sfalci e potature
mediante un servizio domiciliare gratuito su chiamata, mediante contenitori
ubicati sul territorio o conferimento in stazioni ecologiche.
Il Gestore individua le modalità di raccolta per le diverse zone
servite. Nel caso di servizio domiciliare su chiamata l'intervento viene
effettuato nella giornata concordata con l'utente ed entro XX giorni dalla
richiesta.
4.3.4 Raccolta della carta e del cartone
Il Gestore assicura la raccolta differenziata della carta e del
cartone mediante un servizio porta a porta, mediante contenitori ubicati sul
territorio, conferimento in stazioni ecologiche o altro.
4.3.5 Raccolta del vetro (oppure del vetro e dei metalli)
Il Gestore assicura la raccolta differenziata del vetro mediante
contenitori ubicati sul territorio, presso particolari utenze (come ad esempio
enti pubblici, caserme, ospedali) oppure con raccolta porta a porta o mediante
conferimento in stazioni ecologiche.
4.3.6 Raccolta della plastica
Il Gestore assicura la raccolta differenziata della plastica
mediante raccolta porta a porta oppure contenitori ubicati sul territorio,
conferimento in stazioni ecologiche o altro.
4.3.7 Raccolta rifiuti ingombranti
Il servizio viene svolto con le seguenti modalità:
- con
l'effettuazione - su richiesta - di un servizio gratuito a domicilio per il
ritiro di beni durevoli quali mobilio, suppellettili, ecc., purchè consegnati a
livello di marciapiede. Il servizio è svolto nel rispetto dei tempi e delle
modalità che vengono preventivamente concordati, comunque entro XX giorni
lavorativi dalla richiesta. Il servizio è svolto gratuitamente purché
circoscritto ad un numero limitato di pezzi;
- mediante
consegna da parte degli utenti del materiale ingombrante presso la stazione
ecologica.
4.3.8 Raccolta rifiuti urbani pericolosi
Il Gestore assicura un servizio di raccolta dei rifiuti urbani
pericolosi (come ad esempio pile esaurite e farmaci scaduti) mediante
contenitori ubicati sul territorio, presso esercizi commerciali convenzionati o
mediante il conferimento in stazioni ecologiche. Oltre al conferimento presso
le stazioni ecologiche, per la raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE) il Gestore attiva un servizio di raccolta gratuita a
domicilio, che può essere richiesto mediante l'apposito numero telefonico
verde. Il servizio viene effettuato nella giornata concordata con l'utente ed
entro XX giorni dalla richiesta.
4.3.9 Raccolta degli inerti da piccole riparazioni domestiche
Il Gestore assicura la raccolta differenziata dei rifiuti inerti
derivanti da piccole riparazioni domestiche mediante conferimento alle stazioni
ecologiche di quantitativi non superiori a XXX Kg/anno per unità immobiliare.
4.3.10 Servizio di raccolta del rifiuto residuale
La raccolta del rifiuto residuale può avvenire mediante servizio
porta a porta (domiciliare) o contenitori ubicati sul territorio (come ad
esempio cassonetti, bidoni).
4.3.11 Livelli minimi dei servizi
In un apposito Disciplinare Tecnico allegato al contratto di
servzio sono stabiliti i livelli di qualità del servizio ed i relativi
indicatori e standard organizzativi. Il gestore si impegna ad assicurare sempre
alle utenze i livelli minimi. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i
quali il gestore dovrà dichiarare ciò che è in grado di assicurare. Il Gestore
è comunque tenuto a garantire i livelli qualitativi e quantitativi dettati
dalla normativa vigente. Inoltre, si impegna ad assicurare all'utenza più
elevati livelli di servizio rispetto a quelli minimi sulla scorta di quanto
stabilito nelle convenzioni fra ente locale e Gestore.
4.3.12 Materiali da riciclo e materiali da recupero
Il Gestore comunica periodicamente i valori di qualità raggiunti
nella raccolta differenziata, garantendo criteri di certificazione o
validazione degli indicatori espressi, e rileva per ogni materiale un quadro
analitico delle condizioni di purezza (e dunque degli scarti presenti) nel
raccolto. A questo proposito organizza periodiche campagne di comunicazione e
partecipazione dei cittadini.
Il gestore inoltre informa sulle procedure e sulle agevolazioni
esistenti per ogni eventuale iniziativa incentivante.
4.3.13 Centri di conferimento
Ai fini di una corretta analisi e soprattutto dell'avvio di una
forma di incentivazione dei cittadini impegnati nella raccolta differenziata,
vengono individuati, forme, strumenti e criteri per riconoscere tale impegno
sia individuale sia presso centri specifici.
4.3.14 Raccolta dati
Il Gestore provvede al monitoraggio continuo delle quantità delle
materie raccolte in modo differenziato e ne comunica i risultati specificando
per ciascuna frazione i quantitativi raccolti e le modalità con cui si è svolto
il servizio, riclassificati per area di raccolta.
4.3.15 Garanzia del riciclo
Il Gestore si impegna a consegnare il materiale a specifiche
strutture autorizzate per il riciclo ed è in grado di dimostrarne in ogni
momento la destinazione; provvede a periodica relazione attestante la
destinazione anche attraverso specifiche procedure di certificazione.
4.3.16 Raccolta mediante stazioni ecologiche
Il Gestore indica le caratteristiche, l'ubicazione, le tipologie
di rifiuti conferibili, le modalità di conferimento degli stessi, nonché gli
orari di apertura. Il Gestore dovrà garantire almeno XX ore di apertura
settimanale in tutte le giornate non festive.
4.3.17 Crisi impiantistica
In caso di crisi delle operazioni di smaltimento e recupero, il
Gestore ne dà adeguato preavviso all'ATO, sottoponendo alle Autorità competenti
una proposta relativa alle misure da adottare per superare il periodo di crisi.
4.4 Modalità del servizio pulizia suolo, principi generali
Spazzamento stradale e lavaggio del suolo pubblico.
Lo spazzamento meccanizzato e manuale vengono svolti secondo
specifici programmi definiti nel contratto di servizio. I principi di base del
sistema devono basarsi su:
- chiara
individuazione esigenze del territorio attraverso le quali giungere a scelte
condivise, al fine di assicurare che la comunità riceva il miglior servizio in
accordo con le proprie esigenze;
- garanzia dell'effettuazione del
controllo tramite strumenti e parametri misurabili e confrontabili;
- garanzia della
divulgazione delle informazioni sui servizi erogati e sui risultati del
monitoraggio e controllo.
Le scelte specifiche territoriali devono partire da alcuni
principi fondamentali:
- gli standard
di spazzamento e pulizia, la scelta del numero di cestini stradali devono
essere basati sul tipo di utilizzo delle aree;
- il territorio deve essere suddiviso in
zone connesse all'utilizzo e al volume di traffico;
- la zonizzazione e i livelli devono
essere condivisi e concertati.
Il gestore provvede alla pulizia delle vie e delle piazze comunali
sia mediante spazzamento manuale che mediante l'impiego di macchine
spazzatrici.
Il servizio deve essere organizzato sulla base delle
caratteristiche del territorio, assicurando una diversa frequenza a seconda
delle esigenze territoriali e della stagionalità.. Il Gestore deve indicare le
frequenze di pulizia del suolo sulla base delle caratteristiche del territorio:
- aree
particolari (centri storici, monumentali, turistici e di particolare interesse)
da X a X volte alla settimana sia manuale che meccanizzato;
- aree urbane
intensive e commerciali da X a X volte alla settimana manuale e da X a X volte
alla settimana meccanizzato;
- aree urbane non
intensive e artigianali da X a X volte alla settimana manuale e da XX a XX
volte alla settimana meccanizzato.
Il mancato rispetto dei livelli di qualità dei servizi di
spazzamento può essere giustificato solo dai seguenti impedimenti:
- traffico veicolare;
- veicoli in sosta non autorizzata;
- lavori stradali;
- condizioni meteorologiche avverse.
4.4.1 Spazzamento meccanizzato
Lo spazzamento meccanizzato viene effettuato a rotazione su zone
individuate secondo programmi prestabiliti. Le aree interessate allo
spazzamento meccanizzato e le relative frequenze di intervento sono riportate
in specifico allegato a cura del gestore. Il livello generale di qualità del
servizio è rappresentato dalla percentuale minima di rispetto, nell'arco di un
anno, del programma di spazzamento meccanizzato. Il Gestore deve indicare le
modalità ed i tempi di preavviso per l'effettuazione di interventi di pulizia
meccanizzata che richiedano lo sgombro della sede stradale.
4.4.2 Spazzamento manuale
Lo spazzamento manuale interessa principalmente i tratti di strada
non accessibili dai mezzi meccanici e viene svolto con specifico programma
definito dal gestore. È inoltre previsto un servizio di minima in modo da
garantire interventi di mantenimento o interventi in concomitanza di
manifestazione culturali e sportive.
Rientrano nell'attività lo svuotamento dei cestini gettacarta,
raccolta foglie, deiezioni animali, siringhe (raccolta particolare da parte di
squadre appositamente specializzate) e rifiuti abbandonati.