MECC. N. 2010 02069/087


Atto n. 37



Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del


27 APRILE 2010

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO Valentina, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano, FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, Davide TROIANO,


In totale n. 22 Consiglieri

Risultano assenti i Consiglieri: BOSSO Giovanni, D’ACUNTO Angelo, VALLE Mauro.



Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA




il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:


C4 PARERE (ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO “REGOLAMENTO PER LA VARIZAZIONE DELL’ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL’ADDIZIONALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. MODIFICA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE. APPROVAZIONE”.


CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C.4 (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: "REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. MODIFICA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE. APPROVAZIONE".


Il Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Paolo Cavallari, riferisce.

Con nota del 16 aprile 2010 n. prot. 12483 la Divisione Servizi Tributari e Catasto ha invitato la Circoscrizione ad esprimere parere, ai sensi degli artt.43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Regolamento pe rla varizazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Modifica della soglia di esenzione. Approvazione”.

A tal proposito viene di seguito riportata la deliberazione suindicata:

L'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) venne istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, che stabiliva, tra l'altro, la possibilità, da parte dei Comuni, di variare l'aliquota base determinata ogni anno con Decreto del Ministero delle Finanze, fino ad un massimo dello 0,5%.
L'articolo 3, comma 1, lettera a), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) stabilì la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e delle deliberazioni che non fossero meramente confermative delle aliquote in vigore per l'anno 2002. Tale limitazione è stata più volte reiterata da successivi provvedimenti legislativi, fino all'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che ha reso possibile l'incremento effettivo delle aliquote con effetto dal 1 gennaio 2007.
In particolare, l'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modifica il comma 3 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 che ora dispone: "I comuni, con Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".
Lo stesso comma 142 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto il comma 3 bis del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 che recita: "Con il medesimo Regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali".
Nell'esercizio 2007, l'esigenza di garantire e sviluppare i livelli quali-quantitativi dei servizi resi dal Comune salvaguardando gli equilibri di bilancio ed il rispetto del Patto di Stabilità in una situazione di riduzione di trasferimenti erariali, indusse l'Amministrazione ad attivare la facoltà prevista dalla Legge Finanziaria 2007 incrementando l'aliquota dell'addizionale, ma temperando allo stesso tempo l'effetto dell'aumento del prelievo con l'introduzione della soglia di esenzione.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2006 09746/013), veniva approvato il citato "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", che, all'articolo 4 bis, tra l'altro, prevede la soglia di esenzione sul reddito imponibile IRE, al fine della tutela delle fasce reddituali più deboli.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2007 01080/024), immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Indirizzi per l'esercizio 2007 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili" è stata stabilita la variazione, nella misura di 0,2 punti percentuali, dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto all'aliquota pari a 0,3 punti percentuali vigente fin dall'anno 2002, portandola complessivamente a 0,5 punti percentuali, misura ritenuta necessaria per garantire gli equilibri di bilancio.
Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 3 aprile 2007 (mecc. 2007 01947/013), venne data attuazione agli indirizzi del Consiglio in tema di aliquota in argomento con l'approvazione della variazione dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della misura di 0,5 punti percentuali complessivi.

Per l'anno 2008, con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2008 02342/024), immediatamente eseguibile, ad oggetto "Indirizzi per l'esercizio 2008 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili" venne stabilito di confermare l'aliquota dello 0,5%, indirizzo attuato dalla Giunta Comunale del 27 maggio 2008 con deliberazione (mecc. 2008 02844/013).
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 2008 (mecc. 2008 02481/013), immediatamente eseguibile, la soglia di esenzione veniva elevata ad Euro 10.400,00, a decorrere dal 1 gennaio 2008. Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 23 marzo 2009 (mecc. 2009 01068/013) la soglia di esenzione veniva elevata a Euro 10.700,00 a decorrere dal 1 gennaio 2009.
Considerato che i Sindacati di categoria hanno segnalato la necessità di tutelare la fascia dei possessori di pensione minima e quella dei cassaintegrati, i cui redditi sono stati adeguati all'indice di inflazione ai sensi dell'articolo 2, comma 150 della Legge 29 dicembre 2009 n. 191 e specificati nel loro ammontare dall'INPS con circolare n. 18 del 5 febbraio 2010, si ritiene di modificare la soglia di esenzione determinata in Euro 10.700,00 nell'articolo 4 bis del succitato Regolamento elevandola ad Euro 10.750,00 con decorrenza 1 gennaio 2010 come segue:
" ARTICOLO 4 BIS - ESENZIONE
L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.750,00.
Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 10.750,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.".
Dato atto che l'articolo 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge 27 dicembre 2001 n. 448) ha sostituito il comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto al 1 gennaio dell'anno di riferimento" ed in tale senso, altresì, il comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) in tema di tariffe ed aliquote.

Dato atto che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 17 dicembre 2009, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2010 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 aprile 2010”

La I Commissione permanente di lavoro, riunitasi il 26 aprile 2010 ha esaminato la proposta di deliberazione in oggetto.

Tutto ciò premesso,



LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE



PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE


OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Maffei, Puglisi Marrone, Novo, Lazzarini per cui i Consiglieri presenti in aula sono 17.

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 17
VOTANTI:17
VOTI FAVOREVOLI: 16
VOTI CONTRARI:1

Pertanto il Consiglio
DELIBERA