Atto n. 37
Il
Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato
nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
27 APRILE 2010
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18,
oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO
Valentina, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio,
CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano,
FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano, FARANO Nicola, MAFFEI
Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore,
RABELLINO Renzo, Davide TROIANO,
In totale n. 22 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri: BOSSO Giovanni, D’ACUNTO
Angelo, VALLE Mauro.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa
Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
C4 PARERE (ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO “REGOLAMENTO PER LA VARIZAZIONE DELL’ALIQUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE DELL’ADDIZIONALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE. MODIFICA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE. APPROVAZIONE”.
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C.4 (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE
AD OGGETTO: "REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. MODIFICA DELLA
SOGLIA DI ESENZIONE. APPROVAZIONE".
Il Presidente Guido
Alunno, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Paolo Cavallari,
riferisce.
Con nota del 16 aprile 2010 n. prot. 12483 la Divisione
Servizi Tributari e Catasto ha invitato la Circoscrizione ad esprimere parere,
ai sensi degli artt.43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito alla
proposta di deliberazione avente ad oggetto “
Regolamento pe rla
varizazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Modifica della soglia di
esenzione. Approvazione”. A tal proposito
viene di seguito riportata la deliberazione
suindicata
:“
L'Addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRE) venne istituita, a decorrere dal 1 gennaio
1999, dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, che
stabiliva, tra l'altro, la possibilità, da parte dei Comuni, di variare
l'aliquota base determinata ogni anno con Decreto del Ministero delle Finanze,
fino ad un massimo dello 0,5%. L'articolo 3, comma 1, lettera a),
della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) stabilì la
sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle
persone fisiche deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e delle
deliberazioni che non fossero meramente confermative delle aliquote in vigore
per l'anno 2002. Tale limitazione è stata più volte reiterata da
successivi provvedimenti legislativi, fino all'entrata in vigore della Legge 27
dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che ha reso possibile
l'incremento effettivo delle aliquote con effetto dal 1 gennaio
2007. In particolare, l'articolo 1, comma 142, della Legge 27
dicembre 2006, n. 296, modifica il comma 3 dell'articolo 1 del Decreto
Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 che ora dispone: "I comuni, con Regolamento
adottato ai sensi dell'articolo
52
del
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le
Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia
della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale
non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione
può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al
comma 2". Lo stesso comma 142 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre
2006, n. 296, ha introdotto il comma 3 bis del Decreto Legislativo 28 settembre
1998 n. 360 che recita: "Con il medesimo Regolamento di cui al comma 3
può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di
specifici requisiti reddituali". Nell'esercizio 2007, l'esigenza di
garantire e sviluppare i livelli quali-quantitativi dei servizi resi dal Comune
salvaguardando gli equilibri di bilancio ed il rispetto del Patto di
Stabilità in una situazione di riduzione di trasferimenti erariali,
indusse l'Amministrazione ad attivare la facoltà prevista dalla Legge
Finanziaria 2007 incrementando l'aliquota dell'addizionale, ma temperando allo
stesso tempo l'effetto dell'aumento del prelievo con l'introduzione della soglia
di esenzione. Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo
2007 (mecc. 2006 09746/013), veniva approvato il citato "Regolamento per la
variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche", che, all'articolo 4 bis, tra l'altro, prevede la
soglia di esenzione sul reddito imponibile IRE, al fine della tutela delle fasce
reddituali più deboli. Con deliberazione del Consiglio
Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2007 01080/024), immediatamente eseguibile, ad
oggetto: "Indirizzi per l'esercizio 2007 in tema di tributi locali, tariffe,
rette, canoni ed altre materie simili" è stata stabilita la variazione,
nella misura di 0,2 punti percentuali, dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto
all'aliquota pari a 0,3 punti percentuali vigente fin dall'anno 2002, portandola
complessivamente a 0,5 punti percentuali, misura ritenuta necessaria per
garantire gli equilibri di bilancio. Con successiva deliberazione
della Giunta Comunale del 3 aprile 2007 (mecc. 2007 01947/013), venne data
attuazione agli indirizzi del Consiglio in tema di aliquota in argomento con
l'approvazione della variazione dell'addizionale comunale dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche della misura di 0,5 punti percentuali
complessivi. Per l'anno 2008, con deliberazione del Consiglio
Comunale (mecc. 2008 02342/024), immediatamente eseguibile, ad oggetto
"Indirizzi per l'esercizio 2008 in tema di tributi locali, tariffe, rette,
canoni ed altre materie simili" venne stabilito di confermare l'aliquota dello
0,5%, indirizzo attuato dalla Giunta Comunale del 27 maggio 2008 con
deliberazione (mecc. 2008 02844/013). Con deliberazione del Consiglio
Comunale del 30 maggio 2008 (mecc. 2008 02481/013), immediatamente eseguibile,
la soglia di esenzione veniva elevata ad Euro 10.400,00, a decorrere dal 1
gennaio 2008. Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 23 marzo
2009 (mecc. 2009 01068/013) la soglia di esenzione veniva elevata a Euro
10.700,00 a decorrere dal 1 gennaio 2009. Considerato che i Sindacati
di categoria hanno segnalato la necessità di tutelare la fascia dei
possessori di pensione minima e quella dei cassaintegrati, i cui redditi sono
stati adeguati all'indice di inflazione ai sensi dell'articolo 2, comma 150
della Legge 29 dicembre 2009 n. 191 e specificati nel loro ammontare dall'INPS
con circolare n. 18 del 5 febbraio 2010, si ritiene di modificare la soglia
di esenzione determinata in Euro 10.700,00 nell'articolo 4 bis del succitato
Regolamento elevandola ad Euro 10.750,00 con decorrenza 1 gennaio 2010 come
segue:" ARTICOLO 4 BIS -
ESENZIONE L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non
è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro
10.750,00. Se il reddito imponibile supera la soglia di
esenzione di Euro 10.750,00, l'addizionale è dovuta ed è
determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile
complessivo.". Dato atto che l'articolo 27, comma 8, della Legge
Finanziaria per l'anno 2002 (Legge 27 dicembre 2001 n. 448) ha sostituito il
comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 con il
seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui
all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 recante
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto al 1
gennaio dell'anno di riferimento" ed in tale senso, altresì, il comma 169
della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) in tema di tariffe ed
aliquote.Dato atto che, con Decreto del Ministro dell'Interno del
17 dicembre 2009, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per
l'anno 2010 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 aprile
2010”La I Commissione permanente di lavoro, riunitasi il 26
aprile 2010 ha esaminato la proposta di deliberazione in oggetto.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città;
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il
quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è
obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed
all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt.49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267 e
s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
- di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione
n.mecc. 2010 01887/013 avente ad oggetto “ Regolamento pe rla
varizazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Modifica della soglia di
esenzione. Approvazione”.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i
Consiglieri Maffei, Puglisi Marrone, Novo, Lazzarini per cui i Consiglieri
presenti in aula sono 17.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 17
VOTANTI:17
VOTI FAVOREVOLI:
16
VOTI CONTRARI:1
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione
n.mecc. 2010 01887/013 avente ad oggetto " Regolamento pe rla varizazione
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Modifica della soglia di
esenzione. Approvazione”.