Direzione Generale
Settore Partecipazioni Comunali
n. ord. 128
2010 01960/064
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 OTTOBRE 2010
(proposta dalla G.C. 20 aprile 2010)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Vicepresidente VENTRIGLIA Ferdinando ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BRUNO Giuseppe Maurizio CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FURNARI Raffaella |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LOSPINUSO Rocco MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Vicepresidente ed il Sindaco, n. 42
presenti, nonché gli Assessori: DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido -
SESTERO Maria Grazia.
Risultano assenti oltre
al Presidente CASTRONOVO Giuseppe, i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - COPPOLA
Michele - FERRANTE Antonio - GHIGLIA Agostino - GOFFI Alberto - LONERO Giuseppe
- MAURO Massimo - RAVELLO Roberto Sergio.
Con la partecipazione del Segretario Generale Reggente
PICCOLINI dr.ssa Carla.
SEDUTA PUBBLICA
La legislazione intervenuta in materia di
pubblici servizi è stata indirizzata verso la creazione di aziende efficienti,
organizzate secondo modelli privatistici di società di capitali, per
l'erogazione di servizi gestiti con economicità ed efficacia. La trasformazione
delle aziende speciali in società per azioni è stata motivata con l'esigenza di
ricercare nuove sinergie per lo svolgimento efficace del servizio e da ciò sono
emersi, quali obiettivi fondamentali di sviluppo delle aziende cittadine, la
necessità di dare maggiori impulsi al loro avviamento, stimolare tecnologie ed
innovazioni, convogliare capitali verso le attività produttive.
Oggi, attuata la legislazione con la
costituzione delle società di gestione dei servizi pubblici, pare opportuno che
la Città, nel costante perseguimento di finalità pubbliche, individui forme
sempre più incisive di valorizzazione delle proprie aziende, definisca modelli
organizzativi e di gestione che favoriscano la competitività sul mercato e la
trasparenza delle scelte aziendali, supporti le società sia per quanto attiene
agli indirizzi che allo sviluppo imprenditoriale.
In tale prospettiva è stato avviato uno
studio sulla fattibilità di operazioni societarie straordinarie sulla società
"GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.", siglabile "GTT S.p.A.".
La Città di Torino è attualmente titolare
della totalità delle azioni costituenti il capitale sociale della società
"GTT S.p.A.", con sede in Torino, corso Turati n. 19/6, capitale
sociale, interamente sottoscritto e versato, di Euro 268.068.880,00, diviso in
numero 268.068.880 azioni del valore nominale di 1 Euro cadauna.
Detta società si occupa di trasporto pubblico locale e, più in
generale, di gestione della mobilità; infatti la società ha per oggetto, tra
l'altro, la gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasporto di persone e
merci su strada, ferrovia, linee metropolitane anche sotterranee, e più in
generale linee ad impianto fisso; la gestione di raccordi ferroviari; la
gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e
collettiva, nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti
del trasporto pubblico ed a tutti gli altri utenti della strada.
In particolare GTT ha stipulato i seguenti
contratti/convenzioni con la Città di Torino:
- il trasporto pubblico locale (tranviario
ed automobilistico, urbano e suburbano);
- l'erogazione
dei servizi attinenti alla sosta a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture
dedicate, nonché per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture per
la mobilità urbana;
- la gestione integrata dei trasporti
disabili, scolastici ed assistenziali;
- l'esercizio di servizi
di trasporto collettivi concessi a classi che fruiscono delle opportunità
educative e didattiche esterne organizzate durante l'anno scolastico ed il
periodo estivo, oltre ad alcuni altri servizi aventi caratteristiche
particolari, comunque connessi all'attività scolastica;
- convenzione per
la concessione di costruzione e gestione della Linea 1 della Metropolitana
Automatica di Torino in merito all'esercizio della tratta Collegno - Stazione
XVIII Dicembre e successivamente fino a Porta Nuova;
- convenzione per
la costituzione del diritto d'uso degli impianti fissi ferrofilotranviari e di
fermata;
- autorizzazioni/convenzioni
servizi turistici.
La normativa vigente in materia di servizi pubblici locali
(articolo 23 bis della Legge n. 133/2008 come da ultimo modificato con Decreto
Legge 135/2009 convertito in Legge 166/2009) prevede la fine del periodo
transitorio per le gestioni in house alla data del 31 dicembre 2011 e pertanto
è necessario provvedere ad affidare i servizi afferenti la mobilità attualmente
gestiti da GTT S.p.A., attraverso le modalità ordinarie di cui al comma 2
dell'articolo 23 bis del Decreto Legge n. 112/2008 e s.m.i. come da ultimo
modificato dall'articolo 15 del Decreto Legge n. 135/2009 convertito con Legge
166/2009, a norma del quale il conferimento della gestione dei servizi pubblici
locali avviene in via ordinaria mediante: a) procedure competitive ad evidenza
pubblica da realizzarsi attraverso l'espletamento di una gara, da parte
dell'ente locale titolare della funzione, per la scelta di un soggetto gestore;
b) la scelta di un socio privato operativo industriale (c.d. gara a doppio
oggetto).
La
Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale n. 57 - 10312 del 16
dicembre 2008, ha provveduto a modificare la D.G.R. n. 32 - 9796 del 13 ottobre
2008 che approvava le modifiche agli Accordi di Programma per il finanziamento
dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale
per il triennio 2007/2009 ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale
1/2000, ed a subordinare l'erogazione delle sopraccitate risorse per l'anno
2009 alla "pubblicazione, di un bando di gara per l'affidamento dei
servizi di trasporto pubblico locale di loro competenza". Con successiva
D.G.R. n. 76 - 13729 del 29 marzo 2010, che modifica parzialmente la D.G.R. n.
92 - 12926 del 21 dicembre 2009, la Regione Piemonte ha confermato la volontà
di subordinare l'erogazione delle risorse aggiuntive per l'anno 2009 alla
sottoscrizione del Protocollo d'Intesa che definisce il calendario per lo
svolgimento della procedura di gara per l'affidamento dei servizi di Trasporto
Pubblico Locale nell'area metropolitana di Torino. La Città di Torino si trova
pertanto necessitata a deliberare la procedura di gara per l'affidamento dei
servizi pubblici per ottenere l'erogazione dei contributi regionali per il
trasporto pubblico locale previsti ex articolo 9 della Legge Regionale 1/2000 a
partire dal 2009.
Nel caso di specie, l'Amministrazione ha scelto, con
deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data 8 febbraio 2010 (mecc.
2009 04455/064), di:
- costituire una società titolare delle
infrastrutture, interamente pubblica in conformità al vigente comma 13
dell'articolo 113 T.U.EE.LL., aperta alla futura partecipazione ove possibile
della Regione Piemonte nella quale il Comune detenga non meno del 50 per cento;
- sospendere la delega temporaneamente ed ai
soli fini dell'espletamento della procedura di gara e della sua aggiudicazione
delle funzioni precedentemente delegate alla Agenzia per la Mobilità
Metropolitana in base alla deliberazione del Consiglio Comunale del 10 febbraio
2003 (mecc. 2002 07588/006) al fine di scegliere un gestore per i servizi di
mobilità in ottemperanza all'articolo 23 bis del Decreto Legge 112/2008 e
s.m.i..
Si precisa
a riguardo che tale sospensione, in osservanza della Legge Regionale Piemonte
n. 1/2000 e degli atti costitutivi del consorzio, Convenzione e Statuto,
riguarda la sola funzione delegata della predisposizione dei bandi e gestione
delle procedure concorsuali, restando in capo all'Agenzia la gestione del
relativo contratto afferente al trasporto pubblico locale, agendo il Comune di
Torino come stazione appaltante;
- effettuare un'unica gara per la scelta del
gestore dei seguenti servizi:
- trasporto pubblico
locale, compresa la gestione dell'esercizio della Linea 1 di Metropolitana da
mettere a gara, in nome e per conto della società Infratrasporti.To S.r.l., in
quanto essendo la società delle infrastrutture una società patrimoniale la
stessa non può occuparsi della gestione dell'esercizio del servizio della
Metropolitana;
- erogazione dei
servizi attinenti alla sosta a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture
dedicate, nonché la manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana
nonché la gestione del servizio degli ausiliari del traffico comma 133
dell'articolo 17 della Legge Bassanini bis;
- esercizio dei servizi turistici;
- di dare mandato
al Consiglio d'Amministrazione della società GTT S.p.A. di elaborare, in
collaborazione ed in costante verifica con gli uffici dell'Amministrazione
Comunale, un progetto di scissione parziale proporzionale per incorporazione di
GTT S.p.A. medesima, che lo stesso ha approvato in data 12 aprile 2010 e del
quale è tuttora in corso la necessaria procedura per l'approvazione in
Assemblea Straordinaria.
Peraltro, nel frattempo, è stato approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale del 17 maggio 2010 (mecc. 2010 01953/064) il progetto di
scissione parziale proporzionale per incorporazione a favore della società
beneficiaria Infratrasporti.To S.r.l., i cui effetti decorrono a partire dalla
data del 14 settembre 2010.
Occorre
evidenziare che finora la Città ha gestito, attraverso GTT S.p.A., il servizio
di TPL, il servizio della Linea 1 di Metropolitana, i servizi di parcheggio e
sosta a pagamento ed in generale gli altri servizi attinenti la mobilità in
virtù di una accentuata intermodalità funzionale tra i servizi stessi, sul
presupposto che la complessa mobilità urbana di una città metropolitana possa
essere efficacemente gestita prendendo in considerazione tutte le sue diverse
componenti. Pertanto, anche i servizi relativi alla mobilità privata devono
essere inseriti nel più ampio ambito del sistema urbano dei trasporti stante
l'oggettiva interdipendenza che li caratterizza.
L'Area Metropolitana torinese costituisce, infatti, una realtà articolata e complessa in cui sono presenti tutte le modalità di trasporto, pubblico e privato, e di mobilità statica e dinamica.
L'affidamento di diversi servizi afferenti la sfera della
mobilità ad un unico soggetto, corrisponde alla realizzazione della
intermodalità dei trasporti, divenuto elemento essenziale per una gestione
efficiente del trasporto pubblico locale, laddove per intermodalità dei
trasporti si intenda la possibilità di effettuare il trasporto attraverso la
combinazione di mezzi diversi. Nello specifico, all'interno del panorama
cittadino, l'intermodalità si verifica mediante lo spostamento effettuato
attraverso la combinazione di tram, metro e bus al fine di raggiungere una
determinata meta partendo da parcheggi pubblici in struttura e/o su suolo
pubblico.
L'intermodalità del trasporto, pertanto, è un obiettivo
intrinseco e connaturato alle notevoli dimensioni del territorio metropolitano
ed all'estensione di una rete capillare di trasporti che permetta ai cittadini
di muoversi con efficienza e rapidità, anche a coloro che si recano in Città
dalle aree limitrofe.
L'intermodalità del servizio costituisce quindi un valore aggiunto
per la Città di Torino, per le aree limitrofe alla Città e per gli utenti del
servizio di trasporto.
L'intermodalità del trasporto pubblico locale consente alla
Città di Torino di pianificare in modo unitario il trasporto locale, con
un'immediata ricaduta sul controllo del sistema dei trasporti.
A questo
proposito è necessario ricordare che la Città di Torino ha elaborato le linee
guida per il Piano di Mobilità Sostenibile (PUMS 2010) - approvate con
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2008 01770/006) - che si inserisce
nella logica della intermodalità dei trasporti e dell'integrazione tra le reti.
La prima indicazione del Consiglio Comunale recita infatti: "Il fine è
quello di governare l'accessibilità al territorio in relazione alla diversa
offerta delle modalità di trasporto e calibrarla rispetto alle necessità
..."; al punto 2 "La Città intende quindi sostenere il diritto di
tutti a muoversi nello spazio urbano attraverso la fruibilità del trasporto
pubblico, il miglioramento dell'accessibilità degli spazi pubblici ai pedoni
...".
Il punto 4 enfatizza infatti l'efficacia del trasporto
pubblico quale "Obiettivo irrinunciabile per conseguire risultati sul
fronte della sostenibilità ambientale dei trasporti e per riqualificare gli
spazi urbani di relazione" in modo da indurre un riequilibrio della
domanda di trasporto tra collettivo ed individuale a favore del primo, in modo
da diminuire la congestione, favorire l'intermobilità, migliorare
l'accessibilità alle diverse funzioni urbane, comprese quelle relative a
servizi turistici.
Altro aspetto di sostanziale interesse afferisce
l'interconnessione tra il trasporto cittadino e quello suburbano. Lo sviluppo
urbanistico della Città di Torino e dei Comuni della cintura ha generato la
formazione di una vasta area metropolitana - come riconosciuta dall'articolo 22
del T.U.EE.LL. e s.m.i. - caratterizzata da una profonda interazione dei
territori. Al fine, quindi, di favorire l'efficienza dei servizi di trasporto
pubblico più volte menzionata in precedenza, l'intermodalità del trasporto
consente una forte integrazione con il sistema Trasporto Pubblico Locale dei
Comuni limitrofi alla Città di Torino.
Quanto agli utenti, come in parte esposto in precedenza,
possono spostarsi più agevolmente sul territorio. L'intermodalità agevola gli
utenti favorendo connessioni più rapide: si pensi alla strategicità di lasciare
la vettura in custodia in un parcheggio in zona periferica tuttavia adiacente
alla rete di trasporti che consente un veloce accesso al centro cittadino
(parcheggi di interscambio). La maggiore efficienza del trasporto e la
compressione dei tempi degli spostamenti aumentano la competitività dei mezzi
pubblici, che determina una riduzione delle auto conseguente ad una preferenza
da parte degli utenti del servizio pubblico rispetto al trasporto privato.
L'integrazione
modale permette, in generale, di razionalizzare le possibilità di spostamento
sul territorio, di creare un effetto di sinergie tra mezzi di trasporto
differenti e, dunque, anche di risparmiare in termini di riduzione dei costi
economici della mobilità, di migliorare la qualità della vita, di ridurre il
traffico e l'impatto inquinante da esso causato.
Il miglioramento in genere della mobilità sostenibile della
Città, la maggiore integrazione dei mezzi di trasporto pubblico/privati
presenti ed una politica di gestione oculata ed attenta, favorita
dall'intermodalità delle reti e dei mezzi di mobilità, rappresentano una
ricaduta sociale positiva per la collettività.
Tutti questi elementi sono il risultato (outcome), di lungo
periodo, generato dall'erogazione del "servizio mobilità", inteso in
senso lato, e come tale percepito dall'utente.
Inoltre, è necessario evidenziare come, proprio grazie
all'integrazione modale dei servizi, lo stesso utente della mobilità urbana e
metropolitana nel momento in cui interagisce con un unico gestore dei relativi
servizi è maggiormente tutelato in quanto, da un lato, trova una risposta
immediata alle proprie esigenze nell'utilizzo del servizio, che se frammentato
non sarebbe in grado di garantire efficacemente le esigenze dell'utente, e,
dall'altro, soprattutto nel momento patologico del rapporto con il gestore dei
servizi della mobilità l'utente potrà fare riferimento ad un solo referente
responsabile senza la necessità di ricercare i possibili referenti dei diversi
servizi, eliminando il rischio di non avere risposta alle legittime pretese da
parte di diversi gestori che neghino la propria responsabilità rispetto al
disagio subito dall'utente.
Infine, anche sotto il profilo della regolazione e
dell'affidamento del servizio sia per la Città, sia per gli altri enti titolari
della specifica funzione, è opportuno e necessario che il referente dei servizi
di mobilità urbana e metropolitana, così come avvenuto finora, continui ad
essere unico e come tale anche unico responsabile nei confronti degli enti di
riferimento in merito agli impegni assunti, nonché unico responsabile della
puntuale attuazione degli indirizzi dagli stessi ricevuti.
Pertanto, anche lo stesso schema di contratto di servizio a
parte complessa, contiene un espresso richiamo a tale intermodalità negli
obblighi generali del gestore.
In quest'ottica la gestione multimodale e intermodale del
servizio di mobilità accentuano gli effetti positivi dei risultati del processo
produttivo su un'ampia gamma di aspetti del benessere sociale, dell'efficienza
e dell'economicità.
Tale soluzione favorisce la razionalizzazione dell'utilizzo
delle risorse umane, che rappresentano una rilevante voce di costo nel piano
economico della gestione dei servizi in questione, consentendo di superare
diseconomie derivanti da mutate capacità lavorative o da innovazioni
organizzative, laddove la gestione dei servizi di mobilità non fosse assunta
sotto l'egida di una medesima logica ed avvenisse in maniera disarticolata.
Inoltre, continuare a mantenere l'unitarietà della gestione
della mobilità generalmente intesa costituisce un valore aggiunto anche sotto
il profilo sociale, in quanto finora - attraverso GTT S.p.A., gestore unico dei
servizi sopra descritti - è stato possibile sia rispettare le esigenze
organizzative, volte a garantire il servizio erogato, sia rispettare le
esigenze dei lavoratori sotto il profilo della dignità lavorativa e del proprio
ruolo riconosciuto all'interno dell'Azienda e della società civile. Inoltre gli
ambiti differenti in cui il gestore deve operare ampliano le possibilità di
turn-over per il personale che può essere chiamato a ricoprire diversi tipi di
mansioni, valorizzandone così le capacità professionali e garantendo i livelli
occupazionali. In effetti la disponibilità di personale di guida definito
"doppia mansione", ossia con le necessarie abilitazioni per guidare
sia gli autobus che le motrici tranviarie, permette la massima flessibilità di
utilizzo del personale stesso, soprattutto nei periodi in cui è necessario
effettuare la manutenzione dei binari e conseguentemente gestire con bus alcune
linee tranviarie. Diviene, inoltre, possibile il riutilizzo in mansioni diverse
dalla guida, per esempio in compiti legati alla gestione della sosta, del
personale che, temporaneamente o in modo definitivo, è dichiarato, dalle
competenti autorità sanitarie, inidoneo alla guida.
Infatti, proprio perché la gestione intermodale integra molte
e differenti modalità di trasporto e di mobilità, ne consegue che un soggetto
non più in condizione di svolgere le mansioni originarie può essere utilizzato
in altre mansioni per servizi richiesti contrattualmente dal concedente (ad
esempio un autista divenuto inidoneo può essere impiegato come "ausiliario
della sosta") consentendo al lavoratore di continuare a far parte del
mondo del lavoro, attivamente e con un ruolo definito.
Inoltre, sotto il profilo dell'economicità della gestione è
necessario rilevare che, ipotizzando una percentuale di generazione di
personale inidoneo prossima all'1 per cento annuo, il differenziale economico
tra le due gestioni è stimabile nell'ordine di un milione di Euro/anno.
Infine, si rammenta che ai sensi del comma 132 dell'articolo
17 della Legge 127/1997 "I comuni possono, con provvedimento del
sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in
materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei
parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura
sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di
competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono
comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie
e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le
penali", mentre il comma 133 dispone che "Le funzioni di cui al comma
132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il
trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della
Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono
inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma
132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e
sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6,
comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
Nell'ambito dell'affidamento diretto a GTT S.p.A. la Città,
sin dal 1998, ha applicato le norme in questione nominando, tra i dipendenti
della società medesima, con decreto del Sindaco, gli addetti alla sosta, nonché
gli addetti aventi funzioni di prevenzione ed accertamento in materia di
circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992,
n. 285.
Si ritiene, per tutto quanto sopra esposto, che sia più conveniente per la Città mantenere tale consolidata e strutturata impostazione, atteso che un diverso orientamento, quale sarebbe la segmentazione dei diversi servizi sinora gestiti unitariamente, si rifletterebbe negativamente sull'efficienza e sull'economicità complessiva del servizio pubblico, perché è comprovato che è necessario ragionare in termini di area vasta per poter realizzare economie di scala e razionalizzazioni.
Inoltre, anche la normativa vigente in materia di servizi pubblici locali e precisamente l'articolo 23 bis, comma 6, del Decreto Legge 112/2008 e s.m.i., consente espressamente l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.
Anche sotto altro profilo una gestione integrata ed
intermodale del contratto è vantaggiosa.
La base standard di produzione chilometrica di superficie è attestata su 7,6 milioni di vetture*km/tram e 45 milioni di vetture*km/bus. Storicamente, ogni anno, la richiesta di produzione tranviaria è compressa per lavori, manifestazioni, potatura alberi, eccetera.
Corrispondentemente è incrementata la richiesta di produzione
bus. La media del fenomeno (variabile annualmente) si attesta su 1 milione di
vetture*km/anno.
Una gestione non integrata dei due modi imporrebbe
all'operatore tranviario di attrezzarsi per sopperire a tali variazioni e
scaricare costi sociali per la gestione delle compressioni di servizio (specie
CIG). Contemporaneamente imporrebbe all'operatore bus di sostenere maggiori
costi per l'"acquisto" delle ore lavorative necessarie corrispondenti
ad un milione di km: circa 45 FTE (full time equivalent) per un costo annuo di
1,8 milioni di Euro.
L'identica situazione gestita con un contratto integrato ed
intermodale consente di gestire le flessibilità modali della richiesta a costo
zero (né costi sociali né maggior costo del lavoro) utilizzando i "doppia
mansione".
Da analisi effettuate a livello mondiale emerge una minore attrattività di una rete di servizi TPL non integrata, valutabile nella perdita dell'1,5 per cento dei passeggeri (orari non coordinati; informazioni non coordinate; interscambi non coordinati).
Questo effetto è valorizzabile sotto due diverse prospettive:
a) maggiori introiti da traffico derivanti da una rete integrata;
b) soprattutto minori costi.
Inoltre il maggior ricorso alla mobilità privata è valorizzabile in termini di maggior costo per la collettività tanto sotto il profilo "carburante" (crescente negli anni fino a 1,7 milioni di Euro nel 2016) che sotto il profilo "sosta" (crescente negli anni fino a circa 4,2 milioni di Euro nel 2016).
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, si ritiene opportuno e necessario, per quanto riguarda le modalità di affidamento dei servizi sopra citati, effettuare un'unica gara ad evidenza pubblica relativa all'affidamento dei servizi di mobilità.
La Città di Torino sarà quindi la stazione appaltante:
- a nome proprio, in quanto esclusiva titolare delle relative funzioni, per i seguenti servizi: parcheggi, servizi turistici, gestione della Linea 1 di Metropolitana automatica: per il servizio della Linea 1 di Metropolitana si precisa che il totale annuo di produzione sarà pari a 4,050 milioni di veicoli*Km (8,100 milioni di vetture*km) per un importo annuo posto a base di gara pari ad Euro 16.000.000,00 oltre IVA;
- in qualità di centrale di committenza a norma dell'articolo 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in nome e per conto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana per il servizio di trasporto pubblico locale di superficie, ai sensi della deliberazione adottata dall'assemblea della stessa nella seduta del 19 luglio 2010; al riguardo si precisa che l'ambito di gara relativo sarà il trasporto pubblico locale urbano e suburbano per un totale annuo di circa 52,7 milioni vetture*km pari all'attuale Piano d'Esercizio e per un importo annuo posto a base di gara pari ad Euro 174.600.000,00 oltre IVA.
A seguito dell'affidamento in concessione i rapporti contrattuali inerenti i servizi di trasporto pubblico locale (escluso il servizio di metropolitana), saranno gestiti come previsto dalla deliberazione (mecc. 2002 07588/006) esclusivamente dall'Agenzia per la Mobilità.
Per quanto riguarda il servizio relativo alla Linea 1 di Metropolitana, è necessario evidenziare che lo stesso afferisce alle funzioni proprie della Città.
Infatti tale servizio, non può essere svolto dalla società Infratrasporti.To S.r.l. (in quanto società patrimoniale, costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 13 del T.U.EE.LL., che, pertanto, non può svolgere la gestione dell'esercizio del servizio della Metropolitana): pur tuttavia la stessa società continuerà a curare specifici compiti volti a garantire l'esecuzione dell'esercizio della Linea 1 di Metropolitana nell'ambito della concessione di costruzione e gestione di cui resta titolare.
L'affidamento in concessione dei servizi pubblici sopra citati
sarà effettuato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113, comma 5 lettera
a), D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'articolo 23 bis, comma 2 lettera
a), del Decreto Legge 112/2008 come da ultimo modificato con Decreto Legge
135/2009 convertito in Legge n. 166/2009, nonché ai sensi delle normative di
settore, e con le modalità di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i..
La gara
si svolgerà mediante procedura ristretta, consistente in una prima fase di
pubblicazione dell'avviso di gara e di selezione dei candidati ed in una
seconda fase in cui i candidati selezionati saranno invitati a presentare
offerta e le offerte medesime saranno valutate secondo i criteri stabiliti in
coerenza con le norme sopra citate. Potrà essere applicata la procedura
accelerata in considerazione del termine di legge per la scadenza degli
affidamenti in essere di cui all'articolo 23 bis del Decreto Legge 112/2008
come da ultimo modificato con Decreto Legge 135/2009 convertito in Legge n.
166/2009.
L'aggiudicazione
sarà, pertanto, effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, in applicazione dell'articolo 18, comma 2 lettera a), del D.Lgs.
422/1997 ed in analogia con quanto previsto dall'articolo 83 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i..
Saranno
posti a base di gara i servizi attualmente svolti, come risultano dallo schema
di contratto di servizio allegato al presente provvedimento, e con i costi
attualmente applicati.
Ai concorrenti sarà chiesto di formulare l'offerta economica così ripartita:
1) trasporto pubblico locale e metropolitana;
2) servizi attinenti ai parcheggi.
Per quanto riguarda il TPL e la Metropolitana automatica l'offerta economica deve essere formulata indicando il prezzo unitario vettura/km distintamente per il trasporto su tram (distinguendo tram della linea 4 ed altri tram), su bus (distinguendo tra bus 12 metri e bus 18 metri) e su metropolitana. Tali prezzi unitari - rapportati alle quantità contenute nel Piano di esercizio allegato agli atti di gara, che corrisponde alla situazione attualmente in essere ed il cui rapporto deve dare evidenza delle diverse tipologie di mezzi utilizzati - devono produrre un prezzo complessivo ed omnicomprensivo non superiore a quello attuale. Non sono pertanto ammesse offerte in aumento rispetto all'importo delle compensazioni economiche previste nell'anno 2009 per il servizio prestato nel medesimo anno. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario saranno contrattualmente vincolanti per le variazioni in più o in meno delle tipologie comprese nel piano d'esercizio. Le quantità indicate negli atti di gara costituiscono quindi il riferimento per l'aggiudicazione e non vincolano il concedente a mantenere le stesse nel corso della concessione.
Per quanto riguarda i servizi afferenti i parcheggi l'offerta economica deve essere formulata in aumento rispetto al coefficiente dato dall'articolo 58 dello schema di contratto di servizio.
L'offerta, i cui contenuti saranno recepiti nel contratto di servizio, deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutta la durata contrattuale e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo.
La gara sarà aggiudicata sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultante dall'applicazione dei seguenti criteri:
(i) punteggio parziale relativo alla parte economica dell'offerta (prezzo) in ragione di punti fino ad un massimo di 30/100 così ripartiti:
- prezzo più basso offerto relativamente alla componente TPL (sezione 2 e 3 del contratto allegato) per un punteggio massimo assegnabile di punti 20/100;
- prezzo al massimo rialzo offerto per la gestione dei parcheggi (sezione 4 del contratto allegato) per un punteggio massimo assegnabile di punti 10/100;
(ii) punteggio parziale relativo alla parte tecnica dell'offerta fino ad un massimo di 70/100 ripartiti in tre macro-aree di valutazione ovvero:
- parametri quali-quantitativi legati ai caratteri intermodali dell'offerta (ad esempio marketing, formazione, ...) per un punteggio massimo di 20/100 punti;
- parametri legati alla sostenibilità economica, sociale ed ambientale dell'offerta (ad esempio la qualità dei rapporti di lavoro, la percentuale di manodopera femminile, la gestione delle gare d'appalto, la flotta con trazione alternativa, ...) per un punteggio totale massimo di 20/100 punti;
- parametri gestionali quali ad esempio regolarità del trasporto, pulizia della flotta, gestione dei servizi turistici, eccetera per un valore totale massimo di 30/100 punti.
In particolare, tra i parametri quali-quantitativi legati ai caratteri intermodali dell'offerta oggetto di valutazione, sarà attribuito un punteggio alle proposte di promozione tariffaria per talune categorie deboli di utenti (quali ad esempio i bambini che non abbiano compiuto 11 anni, quando accompagnati da almeno un adulto).
Il soggetto che otterrà il più elevato punteggio complessivo si aggiudicherà la gestione dei servizi messi a gara.
La
stazione appaltante si riserva la facoltà, senza che i concorrenti nulla
abbiano a pretendere, di sospendere e/o non concludere il procedimento di gara
o di non pervenire all'aggiudicazione.
La Città
si riserva, altresì, la possibilità di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente ed idonea, secondo quanto previsto
dall'articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
L'Amministrazione
potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta,
purché congrua e conveniente.
E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di
cui all'articolo 49 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. limitatamente ai requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico ad eccezione di quelli di cui ai
successivi requisiti di cui ai punti 4 e 5.
In caso
di ricorso all'avvalimento, dovranno essere prodotte la documentazione e le
dichiarazioni di cui all'articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Con riferimento alla dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 2 lettera d),
la stessa dovrà precisare, a pena di esclusione, le modalità con cui saranno
effettivamente messe a disposizione ed utilizzate dal concessionario, per tutta
la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente.
Il soggetto concessionario, a garanzia del rispetto delle
condizioni contrattuali e dell'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto
del servizio, dovrà presentare alla Città un deposito cauzionale - per l'intera
durata contrattuale - a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa per un
importo pari al 10 per cento del prezzo complessivo di aggiudicazione, in ogni
caso idonea a garantire ogni anno di vigenza del presente contratto per tutta
la sua durata e avente scadenza decorsi 180 giorni dalla fine del rapporto
contrattuale. In caso di fideiussione annuale o di durata minore a quella
contrattuale la stessa deve essere prorogata o rinnovata senza soluzione di
continuità fino alla scadenza del contratto, pena la risoluzione del presente
contratto e la decadenza dell'affidamento.
Relativamente
a tutti i servizi oggetto dell'affidamento garanzia sarà stipulata a favore
della Città.
Ai fini della qualificazione, le prestazioni comprese nel servizio messo in gara sono distinte in due tipologie sulla base della diversa incidenza e rilevanza:
- Principali: costituite dal servizio di trasporto pubblico locale mediante autobus, tram e metropolitana automatica per il valore della produzione attuale; dalla gestione dei parcheggi cittadini, nonché dalla gestione del servizio degli ausiliari del traffico comma 133 dell'articolo 17 della Legge Bassanini bis, per il valore dell'attuale produzione;
- Accessorie:
- navigazione sul Po;
- ascensore panoramico della Mole Antonelliana;
- cremagliera Sassi-Superga.
In particolare, la partecipazione alla procedura concorsuale per l'affidamento del servizio in oggetto è ammessa ai soggetti di cui all'articolo 23 bis, comma 2, del Decreto Legge 112/2008 e s.m.i. e all'articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; è esclusa, ai sensi della vigente normativa - articolo 38, comma 1, lettera m-quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i - la partecipazione di concorrenti "che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale".
In coerenza alla normativa nazionale non sono ammessi a
partecipare alle gare - ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 9, del Decreto
Legge 112/2008 come modificato dall'articolo 15 del Decreto Legge 135/2009 e
convertito con Legge 166/2009 "Le società, le loro controllate,
controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti
a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di
fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto
servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non
ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonché i soggetti
cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione
dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in
ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti
pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre
società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il
divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non
si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato
ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi
pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale
alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante
procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi
forniti.".
Il divieto di partecipazione di cui al comma 9 sopra citato si
applica anche in caso di associazione temporanea di imprese ed in caso di
avvalimento rispettivamente ai singoli componenti ed alle imprese ausiliarie.
È inoltre opportuno - dato il rilievo dei servizi messi a gara,
nonché delle risorse tecniche e finanziarie richieste per l'espletamento di
tali servizi - che i partecipanti alla gara posseggano requisiti di ordine
generale, finanziari e tecnici adeguati come di seguito elencato.
Oltre a quanto già anticipato per i requisiti specifici per la
partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del
servizio pubblico locale al soggetto gestore (articolo 23 bis, comma 9,
sopra richiamato) deve essere richiesto ai partecipanti il possesso dei requisiti
generali previsti dal Codice dei Contratti pubblici; sono quindi esclusi dalla
partecipazione i soggetti che ricadono nelle fattispecie previste dall'articolo
38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Inoltre i soggetti partecipanti dovranno dimostrare di avere i
seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e
professionale:
1. aver sempre fatto fronte agli impegni
finanziari con regolarità e puntualità;
2. aver conseguito
un risultato di esercizio in pareggio o attivo risultante dai bilanci approvati
degli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009);
3. abilitazione a
livello internazionale alla professione in base alla Direttiva CEE 438/1989 ed
al D.Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395.
Inoltre per le prestazioni principali:
4. aver realizzato
negli anni 2007/2008/2009 un fatturato medio annuo, inteso come somma dei
contributi pubblici e dei ricavi derivanti dalla vendita dei documenti di
viaggio, nel settore del trasporto pubblico locale mediante autobus, tram e
metropolitana automatica e, come ricavo, mediante gestione di parcheggi non
inferiore all'80 per cento del valore complessivo dei contratti attualmente in
essere presso la Città. Il fatturato dovrà includere ciascuna delle prestazioni
principali;
5. aver effettuato
per ciascuno degli anni 2007/2008/2009 un numero di vetture*km totali non
inferiore all'80 per cento del valore attualmente effettuato nell'ambito del
piano d'esercizio dell'area metropolitana di Torino; tale volume dovrà essere
costituito per almeno il 10 per cento da vetture*km effettuate con tram e per
almeno il 5 per cento da vetture*km effettuate con metropolitana automatica; il
requisito così scomposto per mezzo di trasporto, deve per il 60 per cento
derivare da affidamenti e/o concessioni insistenti su un'unica area metropolitana
per tutte le componenti sopraindicate;
6. aver gestito un
parco veicoli a trazione alternativa pari all'80 per cento di quello messo a
disposizione dell'aggiudicatario;
7. avere maturato
un'esperienza gestionale di almeno una linea metropolitana completamente
automatica con potenzialità di almeno 20 corse/ora per direzione nei giorni
feriali;
8. aver maturato
esperienza nella gestione di parcheggi a raso in struttura ed in barriera per
posti auto almeno pari all'80 per cento degli esistenti nel territorio del
Comune di Torino;
9. certificazioni
comprovanti il possesso di un'idonea organizzazione aziendale regolata da un
Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008;
certificazione comprovante il possesso di un'idonea organizzazione aziendale
regolata da un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO
14001:2004;
10. dotazione di un
sistema di gestione della sicurezza informatica delle informazioni e dei dati
uguale o conforme allo standard ISO 27001:2005, con relativa certificazione.
In particolare per i
raggruppamenti temporanei d'impresa orizzontali la società capogruppo dovrà
possedere almeno il 60 per cento dei requisiti previsti per ciascuna delle
prestazioni principali di cui ai precedenti punti 4. - 5.; mentre le società
mandanti dovranno singolarmente possederne il 10 per cento complessivamente
(cioè anche sommando i requisiti in diverse prestazioni), ferma restando la
necessità che il raggruppamento raggiunga il 100 per cento.
In caso di aggiudicazione,
al raggruppamento temporaneo sarà richiesto di costituirsi in consorzio stabile
o società di capitali prima della stipula del contratto di servizio, pena la
revoca dell'aggiudicazione. A tal fine i raggruppamenti temporanei di
concorrenti dovranno produrre, in sede di gara un piano organico per la
costituzione del consorzio o società di capitale, con durata almeno pari a
quella dell'affidamento e con l'impegno dei soci a non alienare la quota senza
autorizzazione.
Inoltre, per le prestazioni accessorie sarà possibile la
partecipazione da parte di raggruppamenti in cui i relativi requisiti siano
posseduti da soggetti mandanti; i concorrenti singoli o associati dovranno
comunque:
11. avere maturato una esperienza nella gestione
diretta di:
a. battelli per la navigazione interna;
b. sistemi a cremagliera;
c. impianti a fune;
le capienze
per ciascun servizio dovranno essere parametrate all'80 per cento degli attuali
esercizi;
12. esperienza nella
gestione dei servizi di cui al punto 11. a-b-c con la raccolta di ricavi per
ciascuno degli anni 2007/2008/2009 pari all'80 per cento dell'attuale volume di
fatturato.
Per le prestazioni accessorie sarà possibile la partecipazione
da parte di raggruppamenti in cui i relativi requisiti siano posseduti da
soggetti mandanti.
Tutte le dichiarazioni dell'impresa dovranno essere rese dal
legale rappresentante della stessa, con sottoscrizione effettuata davanti ad
una autorità giudiziaria o amministrativa o ad un notaio o ad un organismo
qualificato del Paese di origine o di provenienza. In alternativa, è possibile
presentare le suddette dichiarazioni con le modalità previste dal D.P.R.
445/2000.
Il Comune di Torino potrà, altresì, accertare con qualsiasi
mezzo di prova il contenuto della documentazione e delle dichiarazioni.
Limitatamente alle attività di trasporto pubblico e metropolitana automatica a fronte dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico, l'Ente titolare del contratto corrisponderà al Concessionario le compensazioni economiche, nella misura e secondo le modalità indicate nello schema di contratto allegato. Al concessionario è attribuita la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio secondo le modalità contrattuali (c.d. affidamento net cost).
Pertanto, per l'espletamento dei servizi di TPL e metropolitana automatica al soggetto concessionario spettano:
- l'introito delle tariffe corrisposte dagli utenti del servizio;
- le compensazioni erogate dalla Regione Piemonte, derivanti dall'attuazione dell'Accordo di programma sul Trasporto Pubblico Locale. Dette compensazioni, erogate dalla Regione all'Agenzia metropolitana per la Mobilità per il trasporto pubblico locale, saranno da questa corrisposte al concessionario decurtate della detrazione stabilita dall'articolo 26 comma 3 bis della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i., nonché le compensazioni erogate dalla Regione Piemonte, sulla base degli impegni assunti, per il servizio di Linea 1 di Metropolitana automatica, ferma restando in entrambi i casi la neutralità finanziaria della Città di Torino;
- i ricavi e vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale legate al servizio (quale ad esempio la pubblicità sui mezzi);
- i contributi, di competenza dello Stato, a copertura degli oneri dei pregressi CCNL erogati dalla Regione.
Ai sensi della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i. la durata dei
contratti di servizio di Trasporto Pubblico Locale è fissata in sei anni. Il
Regolamento CE 1370/2007 vigente in Italia ed in tutta l'Unione Europea dal
dicembre 2009 prevede, all'articolo 4, comma 3, che la durata dei contratti per
il trasporto pubblico non può essere "superiore a dieci anni" se
effettuato con autobus e "non superiore a quindici" se effettuato su
rotaia. Quindi con riferimento alla durata non si ravvisa conflitto tra le
norme in oggetto e pertanto la normativa regionale continua a trovare
applicazione.
Viceversa il regolamento europeo ha previsto un istituto che
prevede che la durata del contratto di servizio possa "essere prorogata al
massimo del 50 per cento" per particolari impegni richiesti all'operatore
(articolo 4 comma 4), tale istituto è assente nella normativa regionale. L'ipotesi prevista dalla normativa
europea per la proroga della durata fino ad un massimo del 50 per cento della
durata base è certamente riscontrata nello schema di contratto previsto dalla
stazione appaltante, in relazione alla rilevanza degli impegni richiesti
all'operatore con riferimento agli investimenti iniziali ed in corso di
contratto che richiedono una congrua possibilità di ammortamento.
Tuttavia la dimensione giuridica della durata contrattuale
relativa al trasporto pubblico locale è riconducibile a sei anni così come da
normativa regionale.
Nella fattispecie sussiste, inoltre, l'affidamento in
concessione di una pluralità di servizi e pertanto è necessario applicare
l'articolo 23 bis, comma 6, del Decreto Legge 112/2008 che prevede che è
"consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi
pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia
economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica
per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base
della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore".
Poiché mancano normative di settore in materia è necessario
partire dall'analisi dell'esistente: in particolare la concessione di
costruzione della Linea 1 della Metropolitana automatica prevede trenta anni di
esercizio a vantaggio dell'operatore (di cui ventisei residui); inoltre
nell'ambito della gestione della sosta a pagamento l'operatore ha diritti reali
di superficie trentennali. Ponderando la durata contrattuale sui volumi di
fatturato delle singole sezioni oggetto del contratto ed ipotizzando quindi un
valore base di 6 anni per la sezione II (trasporto pubblico locale), 26 anni
per la sezione III (metropolitana automatica) e trenta anni per la sezione IV
(parcheggi) ne risulta una durata contrattuale pari a dieci anni. Tale durata
non contraddice la durata massima prevista dal Regolamento CE 1370/2007 che
prevede dieci anni come durata massima per i contratti di trasporto pubblico
locale nei quali è prevalente il trasporto pubblico su gomma.
Relativamente alla disponibilità delle reti l'articolo 18, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 422/1997 e s.m.i. enuncia che "Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica.".
Il legislatore
regionale ha puntualizzato, all'articolo 11 comma 3 della Legge 1/2000 e s.m.i.
che "In caso di subentro di un'impresa al gestore che cessa dal servizio
non spetta alcun indennizzo. La stessa norma si applica in caso di mancato
rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del contratto
medesimo, di risoluzione contrattuale. In caso di subentro, i beni strumentali
finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione, mantengono il vincolo di
destinazione d'uso per i periodi di cui all'articolo 16. Qualora il precedente
gestore non ceda la proprietà di tali beni al nuovo aggiudicatario, è tenuto a
restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente
al periodo di mancato utilizzo. In tale caso decade il vincolo di destinazione
d'uso. Per l'acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza
vincolo di destinazione l'aggiudicatario gode del diritto di prelazione.".
Ai fini della
presente procedura concorsuale la stazione appaltante assume le seguenti
definizioni:
- Reti: beni
immobili inscindibilmente ed univocamente dedicati al servizio;
- Beni strumentali
necessari: materiale rotabile di esercizio;
- Beni
strumentali accessori: gli altri beni immobili funzionali all'esercizio.
Le Reti, di proprietà pubblica ai sensi della normativa vigente,
sono messe a disposizione del concessionario alle condizioni normative ed
economiche previste dallo schema di contratto di servizio (corresponsione di un
canone come meglio specificato nella sezione di riferimento).
I beni ritenuti strumentali necessari di proprietà del gestore
uscente (da elenco allegato alla bozza di contratto) sono messi a disposizione
del soggetto concessionario, previo indennizzo relativo al valore residuo non ammortizzato al netto di eventuali
contributi regionali, il cui importo è indicato per relationem nella
Sezione di pertinenza dello schema di contratto di servizio.
Quanto alla disciplina dei beni strumentali accessori di
proprietà del gestore uscente (da elenco allegato alla bozza di contratto), è
prevista la facoltà di acquisto con diritto di prelazione al nuovo
concessionario ovvero la facoltà di locazione previo pagamento di un canone al
proprietario (soggetto gestore uscente) commisurato al valore dell'ammortamento
residuo.
In ogni caso il soggetto concessionario si obbliga a mantenere
il vincolo di destinazione dei beni eventualmente acquistati per tutta la
durata del presente contratto, fatta salva la facoltà da parte della Città di
richiedere la retrocessione gratuita a proprio favore o a favore di diverso
gestore, indicato dalla Città, riconoscendo al concessionario uscente il valore
degli ammortamenti residui.
In ogni caso si precisa che l'esatta consistenza dei beni da
mettere a disposizione del soggetto concessionario subentrante sarà aggiornata
alla data della lettera d'invito.
Nel caso di subentro al concessionario, tutto il personale
dipendente non dirigente diretto ed indiretto elencato negli allegati specifici
dello schema di contratto, che nell'impresa uscente era dedicato ai servizi
oggetto del subentro, è trasferito all'impresa subentrante ai sensi
dell'articolo 2112 Codice Civile conservando fino alla naturale scadenza dei
contratti individuali di lavoro, salvo i casi di dimissioni volontarie ed i
licenziamenti per giusta causa, l'inquadramento contrattuale, le condizioni
normative ed il trattamento economico in essere, comprensivo degli eventuali
contratti integrativi in essere. Tale obbligo si applica altresì al personale
dipendente non dirigente diretto ed indiretto assunto successivamente al 31 dicembre
2009, a seguito di turn over, fino al momento del subentro.
Agli effetti del computo del TFR, il subentrante riconosce ai
lavoratori trasferiti l'anzianità maturata all'atto del trasferimento ad ogni
effetto legale e contrattuale. Il cedente corrisponde ai lavoratori il TFR
maturato all'atto del subentro, se richiesto.
I processi di armonizzazione del trattamento del personale
eventualmente necessari, a trasferimento avvenuto ed i vari aspetti concernenti
l'organizzazione del lavoro, saranno stabiliti attraverso procedura di
concertazione tra l'impresa subentrata e le organizzazioni sindacali di
categoria. Tali processi dovranno garantire i diritti acquisiti dei lavoratori.
Eventuali riduzioni di posti derivanti da mutamenti di sistemi
d'esercizio o limitazioni o soppressioni di servizi, saranno affrontati, prima
di renderli operativi, in una apposita sede tra la società subentrata, le
organizzazioni sindacali e l'Ente concedente i cui indirizzi sono stati
espressi nella mozione n. 26, avente per oggetto "Aziende
Partecipate", approvata dal Consiglio Comunale il 10 luglio 2006, laddove
ci si impegna ad "orientare le politiche lavorative nelle aziende
partecipate affinché venga privilegiata l'occupazione stabile.".
Lo schema di contratto prevede, inoltre, che in caso di gravi
violazioni delle obbligazioni summenzionate l'Ente concedente si riserva la
facoltà di revocare la concessione e che nel caso in cui il subentrante sia
individuato in un'associazione temporanea di imprese, gli oneri derivanti dalla
previsione contrattuale e dalle leggi vigenti gravano sia sull'impresa
mandataria, sia sulle imprese mandanti. Il vincolo di assorbimento del
personale nell'organico dell'impresa riguarda il riutilizzo anche in relazione
a servizi di trasporto eserciti su aree omogenee diverse da quelle in cui si
concretizza il subentro purché viciniori a quelle oggetto del presente
Contratto.
Inoltre, tenuto conto che tra le prestazioni principali
dell'oggetto della concessione rientra altresì il TPL per il quale esiste
specifica normativa di settore a livello comunitario, nazionale e regionale, ai
fini della valutazione dell'offerta economica, nell'ambito dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, si dovrà tener conto dell'articolo 14 della
Legge Regionale in materia di trasporto pubblico locale che prevede che
"L'eventuale risparmio, conseguito da appalti affidati all'offerta
economicamente più vantaggiosa, rispetto alle risorse assegnate alla provincia,
al comune o alla comunità montana, rimane a disposizione della provincia, del
comune o della comunità montana con vincolo di destinazione alla funzione di
trasporto pubblico". Pertanto, in applicazione di tale norma è stato
introdotto l'articolo 12 nello schema di contratto.
Infine il soggetto concessionario dovrà impegnarsi ad adibire
ai servizi oggetto delle singole sezioni solo personale in possesso delle
dovute abilitazioni, anche se non espressamente richiamate nelle specifiche
sezioni.
L'affidamento oggetto della presente deliberazione concerne
più servizi simultaneamente, tuttavia è bene considerare che i titolari del
contratto saranno enti diversi: a tal proposito si è reso necessario costruire
lo schema di contratto di servizio allegato alla presente deliberazione come
segue:
- sezione I -
dedicata alle clausole generali che regolano il funzionamento del contratto nel
suo complesso;
- sezione II - dedicata alle specifiche del
servizio di Traffico Pubblico Locale di superficie;
- sezione III - dedicata alle specifiche del
servizio di metropolitana automatica;
- sezione IV -
dedicata alle specifiche della gestione dei parcheggi, del controllo della
sosta e del servizio dei 133;
- sezione V - dedicata ai servizi turistici.
. Lo
schema di contratto di servizio dispone che il concessionario è soggetto
all'applicazione degli obblighi previsti nel Regolamento CE 1370/2007. Inoltre
è prevista per ciascun servizio di cui alle successive sezioni la possibilità
di applicazione del quinto d'obbligo come espressamente disciplinato. Poiché
l'affidamento dei servizi pubblici locali oggetto della presente deliberazione
si configura come concessione di pubblici servizi, in cui il concessionario
assume il rischio d'impresa nei limiti della normativa vigente in materia,
nello schema di contratto sono previste clausole volte a garantire la
persistenza dell'equilibrio economico e finanziario del servizio, avendo
particolare riguardo al servizio del Trasporto Pubblico Locale ed alla gestione
della Linea 1 di Metropolitana, prevedendo, altresì, ai sensi della normativa
vigente in materia, un ragionevole utile.
Pertanto,
l'articolo 15 dello schema di contratto di servizio, allegato al presente
provvedimento deliberativo, prevede la possibilità di rivedere annualmente,
ordinariamente e straordinariamente le condizioni contrattuali, oltre alla
possibilità di rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali, fatto
sempre salvo l'interesse pubblico all'erogazione del servizio, qualora novità
e/o modificazioni normative possano comportare un mutamento delle modalità di
svolgimento del servizio affidato al soggetto concessionario o delle condizioni
di affidamento del servizio medesimo, o qualora circostanze sopravvenute
rendano l'affidamento non più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico
sotto il profilo dell'economicità, dell'efficienza o dell'efficacia. Nel caso
in cui non fosse possibile addivenire ad un accordo sulle variazioni entrambe
le parti avranno facoltà di recedere dal contratto.
Con
particolare riferimento al trasporto pubblico locale di superficie si prevede
sin da ora che i servizi a chiamata, qualora istituiti, saranno compensati come
previsto dall'articolo 29, comprese le fasce orarie di disponibilità del
servizio.
Ad
eccezione del servizio della Linea 1 di Metropolitana, per il quale è previsto
il divieto di subaffidamento, il soggetto concessionario è autorizzato, previo
assenso dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento
all'apposita sezione e nei limiti di legge, ad subaffidare parti del servizio
e/o attività e servizi connessi all'oggetto della concessione ai sensi della
vigente normativa nazionale ed europea in materia.
Il
soggetto concessionario rimane unico responsabile nei confronti dell'ente per
l'esatta esecuzione delle attività affidate.
In ogni caso
è vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
Il
soggetto concessionario subentrante è tenuto a subentrare al soggetto
concessionario uscente nei contratti di subappalto vigenti fino alla naturale
scadenza aventi ad oggetto le attività del contratto.
Analogamente a quanto previsto dalla normativa nazionale e
regionale in materia di trasporto pubblico locale, il gestore è obbligato a
tenere la contabilità separata, nonché la contabilità analitica di costi e
ricavi per ciascun contratto di servizio ed in particolare in conformità a
quanto previsto:
a) dal Regolamento
Unione Europea 1370/2007 allegato 1 in materia di trasporto pubblico locale e
trasporto a mezzo della Linea 1 di Metropolitana Automatica nell'osservanza
almeno delle seguenti condizioni:
- i conti operativi corrispondenti a
ciascuna di tali attività economiche devono essere separati e la quota dei
ricavi e dei costi fissi deve essere imputata secondo le vigenti norme
contabili e fiscali;
- tutti i costi variabili, un contributo adeguato
per i costi fissi e un utile ragionevole connessi a eventuali altre attività
esercitate dall'operatore di servizio pubblico non possono in nessun caso
essere a carico del servizio pubblico in questione;
- i costi originati dalla prestazione del
servizio pubblico devono essere bilanciati dai ricavi di esercizio e dal
versamento di somme da parte delle pubbliche autorità, senza possibilità di
trasferimento di ricavi ad un altro settore di attività dell'operatore di
servizio pubblico;
- specifica rendicontazione delle spese
sostenute per la manutenzione di bus, tram ed altri mezzi in carico al gestore
per i quali lo stesso deve garantire la sicurezza;
- tutta la rendicontazione del soggetto
affidatario deve consentire di verificare la parità di condizione delle spese
addebitate dall'eventuale società capogruppo;
- tutte le grandezze utilizzate ai fini
della contabilità gestionale devono essere oggettivamente verificabili;
b) dal Decreto
Legislativo 333/2003 per la gestione della sosta a pagamento e per i servizi
turistici nell'osservanza dei seguenti obblighi:
- separazione dei conti interni
corrispondenti alle attività distinte;
- corretta
imputazione o attribuzione dei costi e dei ricavi sulla base di principi di
contabilità dei costi applicati in modo coerente ed obiettivamente
giustificati;
- chiara
definizione dei principi di contabilità dei costi, in base ai quali sono tenuti
i conti separati;
- predisposizione
di una relazione sui sistemi di contabilità dei costi applicati;
- tutta la
rendicontazione del soggetto affidatario deve consentire di verificare la
parità di condizione delle spese addebitate dall'eventuale società capogruppo;
- tutte le
grandezze utilizzate ai fini della contabilità gestionale devono essere
oggettivamente verificabili.
Le tariffe
che il soggetto concessionario è obbligato ad applicare agli utenti sono quelle
determinate dalla Città di Torino: a tal fine nello schema del contratto di
servizio sono espressamente richiamate le deliberazioni attualmente vigenti in
materia di tariffe ed agevolazioni tariffarie.
Il
soggetto concessionario si impegna comunque ad applicare le tariffe che in
futuro saranno deliberate dalla Città di Torino.
Dal
proprio canto il soggetto concessionario potrà autonomamente attivare tariffe
promozionali.
Da
ultimo lo schema di contratto di servizio prevede una clausola generale che
rimanda ogni altra integrazione e/o specificazione a quanto sarà assunto dal
soggetto aggiudicatario della concessione in sede di offerta.
Si
precisa inoltre che:
- la specificazione dei subcriteri che
saranno adottati per la ponderazione dei criteri per determinare l'offerta
economicamente più vantaggiosa;
- gli standard qualitativi e quantitativi
minimi attesi e riferiti agli attuali standard garantiti dal gestore uscente;
- le modalità di acquisizione e di utilizzo
di beni mobili ed immobili, quali materiale rotabile, impianti ed attrezzature,
gli oneri ed obblighi connessi;
- gli obblighi tariffari;
- la clausola sociale relativa al
trasferimento del personale dagli operatori economici cessanti a quelli
subentranti e gli obblighi connessi;
saranno indicati nel capitolato speciale allegato
alla lettera d'invito per la partecipazione alla procedura ristretta.
Il
suddetto capitolato sarà approvato prima della scadenza del termine di
presentazione delle candidature.
Si dà atto, sin da ora, che ci si avvarrà della consulenza
tecnica dell'Agenzia per la Mobilità nell'ambito del rapporto di consorzio di
funzioni per l'espletamento della procedura di evidenza pubblica relativamente
alla sezione dedicata al Trasporto Pubblico Locale di superficie.
Ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento del Consiglio
Comunale in data 20 aprile 2010 con nota prot. 1391/TO 6.08.06 è stato
richiesto parere all'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali che lo ha reso in
data 28 maggio 2010 (all. 2 -
n. ) e rispetto al
quale sono necessarie le seguenti precisazioni:
- in merito alla Parte I - legittimità
mancanza di standard quali-quantitativi
C'è chiaramente il
richiamo a quelli previsti dalle attuali carte dei servizi nell'ambito dei
rispettivi contratti e su cui l'Agenzia medesima ha effettuato le indagini
sulla customer satisfaction presentata il 19 aprile 2010 in Sala Rossa:
pertanto l'oggetto non può essere considerato indeterminabile o indeterminato
in quanto il richiamo al livello attuale rende gli standard quali-quantitativi
determinabili. Tuttavia si ritiene opportuno inserire gli standard quali -
quantitativi minimi richiesti e che saranno oggetto di integrazione sulla base
dell'offerta pervenuta dall'aggiudicatario.
I parametri determinati
in sede di offerta e oggetto di espressa integrazione nell'ambito del contratto
di servizio permetteranno di ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 2
comma 461 della Legge n. 244/2007, in materia di tutela dei consumatori e di
garantire il miglioramento di tali parametri in virtù delle esigenze degli
utenti;
durata dell'affidamento
Relativamente
all'analisi della durata dell'affidamento si rileva la congruità
dell'osservazione, concordando sul corretto richiamo alla normativa comunitaria
ed alla durata commisurata agli investimenti richiesti, e pertanto è stata
prevista una variazione in diminuzione della durata del TPL. Non si concorda
con il presupposto che una maggiore durata del contratto riduce il potere
negoziale e di controllo sulla prestazione, in quanto non si ravvisa alcun
nesso tra i due elementi;
oggetto del contratto
Le considerazioni non
sono corrette quando si afferma che il valore dell'affidamento raggiungerebbe
la soglia del 180 per cento dell'importo iniziale.
Infatti, applicando la
normativa vigente in materia e tenuto conto che stiamo parlando di una
concessione del servizio pubblico locale, il valore degli ulteriori servizi è
circoscritto al 50 per cento del valore globale dell'affidamento, prevedendo
nel contratto che "ulteriori servizi attinenti la mobilità in forma
intermodale (come infra meglio specificato), connessi e/o complementari ai
servizi suddetti che per ragioni tecniche o per esigenze di economicità, ovvero
che ne costituiscano ampliamento, entro il limite massimo del 50 per cento del
valore globale del presente affidamento".
La ratio sottesa alla
previsione contrattuale è quella di permettere di recepire nell'oggetto della
concessione i possibili ampliamenti dei servizi dovuti alla loro continua
evoluzione con riferimento a nuove aree di servizio ed a nuovi insediamenti
abitativi, che inevitabilmente comporteranno l'ampliamento dei servizi
afferenti alla mobilità in essere, dal momento che non è pensabile che
all'interno della città tali servizi possano essere gestiti da due gestori.
Probabilmente, l'ultimo
periodo del primo comma dell'articolo 2, riferito alla possibilità di
applicazione del quinto d'obbligo come espressamente disciplinato, iniziando con
la parola "Inoltre" ingenera equivoci e pertanto se ne propone la
sostituzione con "in ogni caso";
unicità della gara
Si tratta di una gara
unica con un contratto unico a parte complessa, nel senso che il contratto sarà
stipulato da più parti, fermo restando che i centri di interesse restano
sostanzialmente due e cioè da un lato il gestore unico del servizio e
dall'altro Infratrasporti.To S.r.l. (relativamente agli specifici compiti volti
a garantire l'esecuzione dell'esercizio della Linea 1 di Metropolitana
nell'ambito della concessione di costruzione e gestione) e gli enti regolatori,
Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Città di Torino, quest'ultima in
particolare è anche stazione appaltante.
Quindi, trattandosi di un
unico contratto a parte complessa non si può parlare di pluralità di rapporti
contrattuali e non si inficia l'unità della gara e le motivazioni sottese alla
stessa.
Non si comprende quale
aspetto problematico sia riferito alla divisibilità del corrispettivo, atteso
che ogni sezione individua il corrispettivo, ove dovuto, nell'ambito delle
risorse messe a disposizione dalla Regione e rispetto alle quali le offerte
saranno differenziate pur nell'ambito dell'offerta unica.
Con riguardo al punto 3
relativo alla proposta di introdurre in contratti diversi la c.d. clausola
sociale da parte di gestori diversi si rileva che la stessa comporterebbe senza
dubbio uno squilibrio contrattuale tale da rendere indeterminabile per il
singolo gestore gli oneri assunti nell'ambito della singola concessione senza
contare eventuali contenziosi possibili a causa dell'obbligo derivante da
contratti diversi di cui i diversi gestori non sono parte;
esclusività
Anche le linee guida
dell'Agenzia richiedono di specificare quali parti sono in esclusiva. Tuttavia
non si concorda con quanto affermato secondo cui l'esclusività si porrebbe in
potenziale contrasto con i principi generali dettati dalla libera concorrenza:
infatti non stiamo parlando genericamente di appalti di servizi, bensì è insito
nella natura della concessione attribuire il diritto di esclusiva necessario
per l'attribuzione del rischio di impresa. Senza l'esclusiva il concessionario
non sarebbe in grado di quantificare l'offerta in termini quantitativi e
qualitativi in quanto non avrebbe la base per effettuare la prestazione con il
necessario ritorno economico;
criteri di partecipazione
La realtà della
concessione oggetto di gara è complessa e richiede una capacità tecnica ed
economica che non possono essere improvvisate.
Non si ritiene che i
requisiti richiesti possano essere limitativi della concorrenza laddove in
Europa vi sono soggetti che possono concorrere: nella fattispecie il discorso
della metropolitana è legato all'uso/funzionalità del mezzo ed all'esperienza
nel settore.
È irrilevante il
passaggio del personale al concessionario per affermare che questo sia elemento
sufficiente per gestire la metropolitana automatica ed ogni peculiarità
connessa alla gara: infatti la gestione della metropolitana automatica è
connessa alla stessa organizzazione della società che risulterà concessionaria
e non al personale, all'interno della quale non sono previsti né manager né
dirigenti;
consultazione consumatori
Limitatamente alla
parte che prevede la consultazione in sede di predisposizione dei contratti di
servizio si ribadisce che la norma vigente, richiamando l'inciso "in sede
di stipula dei contratti", trova la propria ratio nell'attività propria
dell'ente regolatore, l'Ente Locale per l'appunto, che vede nel Consiglio
Comunale l'organo sovrano a definire le modalità di organizzazione dei servizi
pubblici e che nell'ambito dell'esercizio della propria attività discrezionale
definisce l'organizzazione ed i livelli standard del servizio tenendo conto
altresì delle risorse disponibili per garantire il servizio ove esso sia anche
contribuito dall'affidante. In questa ottica si pone anche il ruolo
dell'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali che nell'ambito delle scelte
possibili esprime il proprio parere obbligatorio a supporto dei Consiglieri
Comunali nel corso della procedura amministrativa di approvazione dello schema
di contratto di servizio.
Diverso è invece il
ruolo delle associazioni dei consumatori il cui intervento deve avvenire in una
fase successiva volta a garantire i diritti degli utenti al rispetto della
Carta della Qualità dei Servizi predisposta d'intesa con le associazioni
medesime.
La norma infatti limita
l'intervento delle associazioni dei consumatori e delle associazioni
imprenditoriali interessate alla sola Carta della Qualità dei Servizi e non
anche al Contratto di servizio, non potendo l'utente uti singuli e uti universi
interferire nel potere dell'Amministrazione di organizzare il servizio.
Non sarebbe infatti
corretto introdurre le associazioni dei consumatori e le associazioni
imprenditoriali interessate nel rapporto contrattuale tra la P.A. ed il
soggetto gestore, che, si rammenta, è di regolazione, dal momento che la loro
attività per espressa previsione di legge deve limitarsi alla predisposizione
della Carta dei Servizi che presuppone a monte il Contratto di servizio e gli
obblighi in esso contenuti.
Inoltre, anche sotto il
profilo della corretta applicazione della norma dell'articolo 2 comma 461 della
Legge Finanziaria per il 2008 è necessario precisare che, pur essendo richiesta
la partecipazione dell'ente locale e l'enunciazione della relativa
responsabilità, è il gestore del servizio ad essere tenuto ad effettuare tutte
le attività ivi previste con la partecipazione delle associazioni dei
consumatori: dal momento che il gestore deve essere individuato con procedura
ad evidenza pubblica lo stesso non può partecipare nella fase della
predisposizione dello schema del contratto di servizio e anche anticipare il
momento della consultazione delle associazioni dei consumatori in tale fase
comporta una chiara violazione dei diritti del gestore e delle sue prerogative
nella gestione dei rapporti con la propria utenza.
Infine è necessario
rilevare che le regole contenute nelle Carte della qualità dei servizi non sono
regole contrattuali, ma consistono giuridicamente in promesse unilaterali
certamente vincolanti per il promettente (il gestore) ai sensi dell'articolo
1987 Codice Civile ed efficaci nei confronti dei destinatari dal momento in cui
la Carta viene resa pubblica;
predeterminazione criteri selettivi
È pertinente il rilievo
in merito alla necessità di predeterminare i criteri selettivi di selezione e
valutazione delle offerte che sono stati opportunamente inseriti nel presente provvedimento;
- Parte II - considerazioni di opportunità
necessità maggiori controlli
Sul punto è necessario
precisare che esiste un chiaro discrimen tra i controlli ai quali ciascun ente
titolare del contratto di servizio è tenuto nell'ambito dell'affidamento del
servizio e le forme di controllo assistito di cui parla l'Agenzia.
Il primo rientra nello
svolgimento dell'attività amministrativa che deve esplicarsi nel rispetto del
generale principio di imparzialità, ma soprattutto del principio di buon andamento
espresso dall'articolo 97 Costituzione, che sancisce l'obbligo per il soggetto
pubblico di svolgere la propria attività secondo le modalità più idonee ed
opportune per realizzare un'azione amministrativa economica (ottimizzando i
risultati in relazione ai mezzi a disposizione), efficiente (adeguando le
risorse rispetto agli obiettivi da perseguire) ed efficace (capace di
perseguire gli obiettivi prefissati). Inoltre la stessa attività deve essere
improntata anche al rispetto del principio di buona amministrazione, di matrice
comunitaria richiamato dalla stessa Legge 241/1990, che costituisce un dovere
funzionale volto all'adozione di un atto discrezionalmente dovuto
(discrezionale quanto al mezzo, dovuto quanto al risultato). Pertanto il
controllo da parte dell'amministrazione competente quanto alla funzione
esplicata rientra nella responsabilità propria di ciascun funzionario/dirigente
preposto all'attività medesima e va valutata alla stregua sia del controllo di
gestione sia del controllo sulla gestione.
Comunque al fine di
poter svolgere una verifica periodica dell'adeguatezza del servizio prestato
alle esigenze dell'utenza, dell'esito del monitoraggio sul suo andamento, dei
reclami, delle osservazioni e delle proposte dei cittadini, si istituirà, senza
nulla togliere alle prerogative ed ai poteri di gestione del controllo oggi
affidati in via esclusiva all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, un
comitato a cui potrà sempre intervenire il Consiglio Comunale.
Pertanto invocare una
forma di assistenza o di supervisione di un soggetto unico o di un comitato
collegiale non risolve la necessità di espletare correttamente il controllo
richiesto nell'espletamento dell'attività amministrativa, controllo che la
stessa Agenzia per i Servizi Pubblici Locali definisce "sulla corretta
esecuzione del contratto". Quindi introdurre un'ulteriore forma di
assistenza e supervisione da parte di un soggetto unico o di un comitato
collegiale per tale forma di controllo sarebbe oltre che inopportuno anche
illegittimo. Diversamente invece si potrebbe configurare una forma di
assistenza o supervisione sull'andamento della gestione integrata dei servizi
oggetto dell'affidamento e pertanto si propone la costituzione di un Comitato
composto dal soggetto gestore, dagli enti titolari delle funzioni e
dell'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali: ai componenti del Comitato sarà
garantito l'accesso agli atti ed alle informazioni in possesso del
concessionario inerenti i servizi oggetto dello schema di contratto di
servizio;
monitoraggio permanente
Con riferimento a tale
aspetto va evidenziato che il monitoraggio permanente sulla corretta esecuzione
del contratto, che fa capo all'ente titolare della funzione, ed attiene ad
esempio alla quantità di servizio prodotto o alla tipologia di mezzi
utilizzati, non può essere confuso con il monitoraggio permanente che attiene
alla verifica dell'adeguatezza dei parametri quali-quantitativi valutati alla
stregua della customer satisfaction dell'utente. In tale ultima ipotesi
l'articolo 14 dello schema di contratto prevede l'impostazione dell'attività di
monitoraggio, i cui elementi di dettaglio per definire le modalità di
effettuazione dell'attività medesima saranno concordati con le associazioni dei
consumatori, nonché con l'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali, in sede di
predisposizione della Carta della Qualità dei Servizi. Mentre i dati relativi
al servizio effettivamente erogato competono alla forma di controllo propria
dell'ente titolare della funzione, così come previsto ad esempio nell'articolo
26 del contratto di servizio;
budget predeterminato
Con riferimento alla
perplessità cui fa riferimento l'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali è
necessario rilevare che la predeterminazione della somma massima a carico del
concessionario per il finanziamento dell'attività di monitoraggio è
espressamente prevista dall'articolo 2 comma 461 della Legge Finanziaria per
l'anno 2008 e soprattutto laddove la scelta del gestore avviene mediante gara è
necessario comunque rendere edotti in una fase antecedente l'aggiudicazione i
competitor delle somme poste a carico dell'aggiudicatario. Inoltre è
assolutamente non conforme ai principi di efficienza, economicità ed efficacia
pensare di costruire preventivamente le attività di monitoraggio e poi
definirne il costo: le conseguenze potrebbero arrivare al limite estremo di
pagare il monitoraggio più del servizio e tutto ciò andrebbe a scapito dei
cittadini, utenti finali del servizio. Quindi si ritiene necessario
mantenere l'attuale importo, fermo restando che lo stesso varierà in aumento
proporzionalmente all'aumento del valore dei servizi;
competenze del
Consiglio Comunale e accesso alle informazioni
Quanto all'affermazione
relativa al fatto che il contratto di servizio così come articolato non
prevederebbe alcuna possibilità per il Consiglio Comunale di esercitare il
proprio ruolo di controllo ed indirizzo sul trasporto pubblico locale occorre
evidenziare che la Città di Torino in tale sede funge esclusivamente da
stazione appaltante in nome e per conto dell'Agenzia per la Mobilità, ente a
cui il Consiglio medesimo ha delegato le funzioni in materia di Trasporto
Pubblico Locale. Le competenze del Consiglio Comunale in tale frangente non
assumono più una competenza diretta nell'ambito dello schema di contratto di
servizio, fermo restando l'utilizzo delle ordinarie procedure per ottenere
l'accesso agli atti previste nel Regolamento del Consiglio Comunale (articoli
65-72);
migliore definizione di alcune prestazioni oggetto del
contratto
Si è già ribadito come
non si possa prescindere dalle prestazioni esistenti e rispetto alle quali la
procedura richiede elementi di miglioramento che saranno oggetto di valutazione
in sede di offerta tecnica. Con riferimento alla specificazione dei veicoli
adibiti al servizio è opportuno rilevare che sarebbe quantomeno inopportuno
definire quale tipo di veicolo debba essere utilizzato su una specifica linea:
infatti le indicazioni sussistono già sulla base del Piano d'esercizio
esistente e che costituisce allegato al contratto e rispetto al quale saranno
valutate le integrazioni ed i miglioramenti in sede di gara, mentre non è
ipotizzabile stabilire che durante tutta la vigenza del contratto una linea
debba essere esercita mediante tram piuttosto che mediante bus, anche alla luce
delle necessità di modificare la viabilità in relazione a cantieri indipendenti
dal gestore e/o in relazione alla stessa manutenzione da effettuarsi sulle sedi
tranviarie. Per tale motivo si preferisce far riferimento al fatto che
l'offerta economica sia formulata indicando il prezzo unitario vettura/km
distintamente per il trasporto su tram, su bus e su metropolitana,
ulteriormente distinti sulla base delle diverse tipologie di mezzo utilizzato e
che tali prezzi unitari - rapportati alle quantità contenute nel Piano di
esercizio allegato agli atti di gara, che corrisponde alla situazione
attualmente in essere ed il cui rapporto deve dare evidenza delle diverse
tipologie di mezzi utilizzati - devono produrre un prezzo complessivo ed
omnicomprensivo non superiore a quello attuale. In ogni caso la sostituzione
di una tipologia di mezzo con altro (ad esempio da tram a bus) dovrà garantire
la stessa potenzialità oraria di trasporto;
adempimenti
contabili
Non si è pensato di
aggravare la contabilità del soggetto gestore, tenuto conto che
l'aggiudicatario potrà essere un soggetto terzo rispetto all'amministrazione e
non si parlerà di controllo analogo, così come le modalità di rendicontazione
richieste dall'Agenzia costituiscono un'inutile ingerenza nell'attività del
concessionario, su cui, si rammenta, grava il rischio di impresa. In ogni caso
al concessionario è richiesto l'obbligo di tenere una contabilità separata
conformemente a quanto richiesto dalla normativa nazionale e comunitaria e
sopra espressamente esplicitato, così come inserito nel corpo dello schema di
contratto di servizio. Tuttavia sarà richiesto un preciso obbligo in merito
alla rendicontazione delle spese sostenute per la manutenzione di bus, tram ed
altri mezzi in carico al gestore per i quali lo stesso deve garantire la
sicurezza;
sanzioni.
Con riferimento
all'analisi effettuata dall'Agenzia in materia di sanzioni si è provveduto a
meglio parametrare le medesime alla luce dell'eventuale protrarsi
dell'inadempimento;
tutela dei cittadini
sessione annuale (10.1
Allegato 2)
Gli elementi di
dettaglio per definire le modalità di effettuazione della sessione annuale di
verifica saranno concordate con le associazioni dei consumatori in sede di
predisposizione della Carta della Qualità dei Servizi, nell'ambito della quale
saranno definiti sempre di comune accordo con le associazioni dei consumatori
gli indennizzi forfettari da riconoscere agli utenti del servizio.
Nel contratto è
prevista una sanzione a carico del gestore per la mancata adozione della Carta
della Qualità dei Servizi ed una clausola in base alla quale il concessionario
si impegna a prestare tutta l'assistenza che si renda eventualmente necessaria
per lo svolgimento di una periodica indagine di customer satisfaction, promossa
e gestita dall'Ente concedente e finanziata secondo le modalità di cui
all'articolo 2, comma 461 lettera f) della Legge 244/2007;
carta dei servizi (10.2)
Il soggetto
concessionario si impegnerà in sede di offerta e di stipula del contratto
(integrato con l'offerta) a rispettare i parametri di qualità dei servizi che
in quella sede verranno definiti. È stato inserito l'obbligo per il gestore
nelle more della definizione della Carta della Qualità dei Servizi di adottare
le carte dei servizi del gestore uscente.
La certificazione di qualità
è uno dei requisiti richiesti al gestore;
individuazioni modalità interazione singolo utente (10.3)
Si ritiene sufficiente
per garantire l'interazione con il singolo utente l'uso interattivo della
piattaforma internet, fermo restando l'obbligo di mantenere gli attuali
sportelli in uso al soggetto gestore e richiedere in sede di offerta l'aumento
del numero degli stessi.
Le modalità per
presentare reclami ed informazioni saranno concordate con le associazioni dei
consumatori ed il gestore in sede di predisposizione della Carta della Qualità
dei Servizi, per meglio garantire le esigenze dell'utenza di cui si fanno
portatrici le stesse associazioni;
individuazione interazione con associazioni (10.4)
Nel ribadire quanto già
espresso circa il ruolo delle associazioni dei consumatori posto a tutela dei
diritti degli utenti derivanti dall'applicazione della Carta della Qualità dei
Servizi, si evidenzia che non sono ipotizzabili procedure standardizzate di
consultazione delle stesse in merito all'organizzazione del servizio in quanto
non di loro pertinenza come affermato anche dalla recente giurisprudenza;
- Parte II - revisione del contratto
miglioramenti redazionali
Il contratto è stato redatto
tenendo in considerazione l'unitarietà dei servizi ma la diversa titolarità di
funzioni da parte dei singoli enti di riferimento: la Città fa da stazione
appaltante, mentre i singoli enti nella gestione del contratto di cui hanno la
titolarità della funzione assumeranno il ruolo di concedente per la rispettiva
sezione di competenza, ferma restando la sezione I che si applica a tutti.
Il contratto in via
generale è conforme a quanto previsto dall'articolo 30 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. laddove pone a carico del gestore il rischio di impresa pur prevedendo
la necessità di garantire un equilibrio economico finanziario.
Infine si rileva che l'introduzione di una clausola premiante è possibile solo con l'adeguamento delle risorse destinate al servizio.
Tutto ciò premesso,
Dato
atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di approvare le seguenti linee di indirizzo
per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica relativa ai servizi
della mobilità come segue:
- il possesso dei requisiti generali
previsti dal Codice dei Contratti pubblici; sono quindi esclusi dalla
partecipazione i soggetti che ricadono nelle fattispecie previste dall'articolo
38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, nonché dell'articolo 23 bis, comma 9,
del Decreto Legge 112/2008 come da ultimo modificato con Decreto Legge 135/2009
convertito in Legge 166/2009;
- inoltre i soggetti partecipanti dovranno
dimostrare di avere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria,
nonché tecnica e professionale:
1. aver sempre
fatto fronte agli impegni finanziari con regolarità e puntualità;
2. aver conseguito
un risultato di esercizio in pareggio o attivo risultante dai bilanci approvati
degli ultimi tre esercizi (2007/2008/2009);
3. abilitazione a
livello internazionale alla professione in base alla Direttiva CEE 438/1989 ed
al D.Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395.
Inoltre per
le prestazioni principali:
4. aver realizzato
negli anni 2007/2008/2009 un fatturato medio annuo, inteso come somma dei
contributi pubblici e dei ricavi derivanti dalla vendita dei documenti di
viaggio, nel settore del trasporto pubblico locale mediante autobus, tram e
metropolitana automatica e, come ricavo, mediante gestione di parcheggi non
inferiore all'80 per cento del valore complessivo dei contratti attualmente in
essere presso la Città. Il fatturato dovrà includere ciascuna delle prestazioni
principali;
5. aver effettuato
per ciascuno degli anni 2007/2008/2009 un numero di vetture*km totali non
inferiore all'80 per cento del valore attualmente effettuato nell'ambito del
piano d'esercizio dell'area metropolitana di Torino; tale volume dovrà essere
costituito per almeno il 10 per cento da vetture*km effettuate con tram e per almeno
il 5 per cento da vetture*km effettuate con metropolitana automatica; il
requisito così scomposto per mezzo di trasporto, deve per il 60 per cento
derivare da affidamenti e/o concessioni insistenti su un'unica area
metropolitana per tutte le componenti sopraelencate;
6. aver gestito un
parco veicoli a trazione alternativa pari all'80 per cento di quello messo a
disposizione dell'aggiudicatario;
7. avere maturato
un'esperienza gestionale di almeno una linea metropolitana completamente
automatica con potenzialità di almeno 20 corse/ora per direzione nei giorni
feriali;
8. aver maturato
esperienza nella gestione di parcheggi a raso in struttura ed in barriera per
posti auto almeno pari all'80 per cento degli esistenti nel territorio del
Comune di Torino;
9. certificazioni
comprovanti il possesso di un'idonea organizzazione aziendale regolata da un
Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008;
certificazione comprovante il possesso di un'idonea organizzazione aziendale
regolata da un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO
14001:2004;
10. dotazione di un
sistema di gestione della sicurezza informatica delle informazioni e dei dati
uguale o conforme allo standard ISO 27001:2005, con relativa certificazione.
In particolare per i
raggruppamenti temporanei d'impresa orizzontali la società capogruppo dovrà
possedere almeno il 60 per cento dei requisiti previsti per ciascuna delle
prestazioni principali di cui ai precedenti punti 4.-5.; mentre le società
mandanti dovranno singolarmente possederne il 10 per cento complessivamente
(cioè anche sommando i requisiti in diverse prestazioni), ferma restando la
necessità che il raggruppamento raggiunga il 100 per cento.
In caso di
aggiudicazione, al raggruppamento temporaneo sarà richiesto di costituirsi in
consorzio stabile o società di capitali prima della stipula del contratto di
servizio, pena la revoca dell'aggiudicazione. A tal fine i raggruppamenti
temporanei di concorrenti dovranno produrre, in sede di gara un piano organico
per la costituzione del consorzio o società di capitale, con durata almeno pari
a quella dell'affidamento e con l'impegno dei soci a non alienare la quota
senza autorizzazione.
Inoltre, per le
prestazioni accessorie sarà possibile la partecipazione da parte di
raggruppamenti in cui i relativi requisiti siano posseduti da soggetti
mandanti; i concorrenti singoli o associati dovranno comunque:
11. avere maturato una esperienza nella gestione diretta di:
a. battelli per la navigazione interna;
b. sistemi a cremagliera;
c. impianti a fune;
le capienze
per ciascun servizio dovranno essere parametrate all'80 per cento degli attuali
esercizi;
12. esperienza nella
gestione dei servizi di cui al punto 11. a-b-c con la raccolta di ricavi per
ciascuno degli anni 2007/2008/2009 pari all'80 per cento dell'attuale volume di
fatturato.
Per le prestazioni
accessorie sarà possibile la partecipazione da parte di raggruppamenti in cui i
relativi requisiti siano posseduti da soggetti mandanti.
Tutte le dichiarazioni dell'impresa dovranno essere rese dal legale rappresentante della stessa, con sottoscrizione effettuata davanti ad una autorità giudiziaria o amministrativa o ad un notaio o ad un organismo qualificato del Paese di origine o di provenienza. In alternativa, è possibile presentare le suddette dichiarazioni con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000.
Il Comune di Torino potrà, altresì, accertare con qualsiasi mezzo di prova il contenuto della documentazione e delle dichiarazioni;
3) di approvare che la Città operi da stazione appaltante:
- a nome proprio, in quanto esclusiva titolare delle relative funzioni, per i seguenti servizi: parcheggi, servizi turistici, gestione della Linea 1 di Metropolitana automatica: per il servizio della Linea 1 di Metropolitana si precisa che il totale annuo di produzione sarà pari a 4,050 milioni di veicoli*km (8,100 milioni di vetture*km) per un importo annuo posto a base di gara pari ad Euro 16.000.000,00 oltre IVA;
- in qualità di centrale di committenza a norma dell'articolo 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in nome e per conto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana per il servizio di trasporto pubblico locale di superficie, ai sensi della deliberazione adottata dall'assemblea della stessa nella seduta del 19 luglio 2010; al riguardo si precisa che l'ambito di gara relativo sarà il trasporto pubblico locale urbano e suburbano per un totale annuo di circa 52,7 milioni vetture*km pari all'attuale Piano d'Esercizio e per un importo posto a base di gara pari ad Euro 174.600.000,00 oltre IVA annuo;
4) di approvare le procedure di affidamento del servizio nel rispetto della procedura ad evidenza pubblica effettuata secondo le linee di indirizzo di cui al precedente punto 1 e 2. Ai concorrenti sarà chiesto di formulare l'offerta economica così ripartita:
1. trasporto pubblico locale e metropolitana;
2. servizi attinenti ai parcheggi.
Per quanto riguarda il TPL e la Metropolitana automatica l'offerta economica deve essere formulata indicando il prezzo unitario vettura/km distintamente per il trasporto su tram (distinguendo tram della linea 4 ed altri tram), su bus (distinguendo tra bus 12 metri e bus 18 metri) e su metropolitana. Tali prezzi unitari - rapportati alle quantità contenute nel Piano di esercizio allegato agli atti di gara, che corrisponde alla situazione attualmente in essere ed il cui rapporto deve dare evidenza delle diverse tipologie di mezzi utilizzati - devono produrre un prezzo complessivo ed omnicomprensivo non superiore a quello attuale. Non sono pertanto ammesse offerte in aumento rispetto all'importo delle compensazioni economiche previste nell'anno 2009 per il servizio prestato nel medesimo anno. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario saranno contrattualmente vincolanti per le variazioni in più o in meno delle tipologie comprese nel Piano d'esercizio. Le quantità indicate negli atti di gara costituiscono quindi il riferimento per l'aggiudicazione e non vincolano il concedente a mantenere le stesse nel corso della concessione.
Per quanto riguarda i servizi afferenti i parcheggi l'offerta economica deve essere formulata in aumento rispetto al coefficiente dato dall'articolo 58 dello schema di contratto di servizio.
L'offerta, i cui contenuti saranno recepiti nel contratto di servizio, deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutta la durata contrattuale e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo.
La gara sarà aggiudicata sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultante dall'applicazione dei seguenti criteri:
(i) punteggio parziale relativo alla parte economica dell'offerta (prezzo) in ragione di punti fino ad un massimo di 30/100 così ripartiti:
- prezzo più basso offerto relativamente alla componente TPL (sezione 2 e 3 del contratto allegato) per un punteggio massimo assegnabile di punti 20/100;
- prezzo al massimo rialzo offerto per la gestione dei parcheggi (sezione 4 del contratto allegato) per un punteggio massimo assegnabile di punti 10/100;
(ii) punteggio parziale relativo alla parte tecnica dell'offerta fino ad un massimo di 70/100 ripartiti in tre macro-aree di valutazione ovvero:
- parametri quali-quantitativi legati ai caratteri intermodali dell'offerta (ad esempio marketing, formazione, ...) per un punteggio massimo di 20/100 punti;
- parametri legati alla sostenibilità economica, sociale ed ambientale dell'offerta (ad esempio la qualità dei rapporti di lavoro, la percentuale di manodopera femminile, la gestione delle gare d'appalto, la flotta con trazione alternativa, ...) per un punteggio totale massimo di 20/100 punti;
- parametri gestionali quali ad esempio regolarità del trasporto, pulizia della flotta, gestione dei servizi turistici eccetera per un valore totale massimo di 30/100 punti.
In particolare, tra i parametri quali-quantitativi legati ai caratteri intermodali dell'offerta oggetto di valutazione, sarà attribuito un punteggio alle proposte di promozione tariffaria per talune categorie deboli di utenti (quali ad esempio i bambini che non abbiano compiuto 11 anni, quando accompagnati da almeno un adulto).
Il soggetto che otterrà il più elevato punteggio complessivo si aggiudicherà la gestione dei servizi messi a gara.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, senza
che i concorrenti nulla abbiano a pretendere, di sospendere e/o non concludere
il procedimento di gara o di non pervenire all'aggiudicazione.
La Città si riserva, altresì, la possibilità di non
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente ed idonea,
secondo quanto previsto dall'articolo 81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta, purché congrua e conveniente.
E' ammesso
il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'articolo 49 D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. limitatamente ai requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico ad eccezione di quelli di cui ai successivi requisiti di
cui ai punti 4 e 5.
5) di approvare lo schema di contratto di servizio allegato alla presente deliberazione (all. da 1 bis a V.1 bis - nn. ) che sarà oggetto di integrazione sulla base degli elementi acquisiti in sede di offerta da parte dell'aggiudicatario autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il Contratto di servizio per l'affidamento dei servizi con la possibilità di apportare ogni altra integrazione e/o specificazione derivante da quanto assunto dal soggetto aggiudicatario della concessione in sede di offerta, fermo restando al di fuori di tale ipotesi la possibilità di apportare allo stesso modifiche non sostanziali al testo;
6) di revocare, a far data dalla vigenza del nuovo contratto di servizio e comunque a far data dal subentro del nuovo concessionario, i contratti attualmente in essere con GTT S.p.A., gestore uscente, limitatamente ai servizi oggetto della presente deliberazione;
7) di dare mandato all'organo amministrativo di Infratrasporti.To S.r.l. di recepire i contenuti di quanto previsto alla sezione I ed alla sezione III del presente contratto per la parte che impegna Infratrasporti.To S.r.l. medesima nei confronti del soggetto concessionario subentrante;
8) di approvare la seguente clausola sociale:
"1. Nei confronti dei propri dipendenti il
soggetto concessionario si obbliga ad osservare le norme ed i contratti nazionali
di lavoro Autoferrotranvieri - internavigatori (TPL - Mobilità) vigenti, nonché
gli accordi decentrati ed aziendali, che disciplinano lo stato giuridico, il
trattamento economico e le condizioni previste nel contratto integrativo
aziendale, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale delle categorie
di lavoratori addetti alle diverse funzioni necessarie per l'erogazione dei
servizi oggetto del presente contratto.
2. Nel caso di subentro al concessionario,
tutto il personale dipendente non dirigente diretto ed indiretto elencato
nell'Allegato I. 4 bis alla presente Sezione (Personale in essere alla data del
31 dicembre 2009 soggetto al CCNL Autoferrotranvieri - internavigatori (TPL -
Mobilità vigente)), che nell'impresa uscente era dedicato ai servizi oggetto
del subentro, è trasferito all'impresa subentrante ai sensi dell'articolo 2112
Codice Civile conservando fino alla naturale scadenza dei contratti individuali
di lavoro, salvo i casi di dimissioni volontarie ed i licenziamenti per giusta
causa, l'inquadramento contrattuale, le condizioni normative ed il trattamento
economico in essere, comprensivo degli eventuali contratti integrativi in
essere.
3. Tale obbligo si applica altresì al
personale dipendente non dirigente diretto ed indiretto assunto successivamente
al 31 dicembre 2009, a seguito di turn over, fino al momento del subentro.
4. Agli effetti del computo del TFR, il
subentrante riconosce ai lavoratori trasferiti l'anzianità maturata all'atto
del trasferimento ad ogni effetto legale e contrattuale. Il cedente corrisponde
ai lavoratori il TFR maturato all'atto del subentro, se richiesto.
5. Gravi violazioni delle obbligazioni di cui
al presente articolo comportano la facoltà dell'Ente titolare del contratto di servizio
con riferimento alla specifica sezione di revocare la presente concessione ai
sensi del successivo articolo 19.
6. I processi di armonizzazione del
trattamento del personale eventualmente necessari, a trasferimento avvenuto ed
i vari aspetti concernenti l'organizzazione del lavoro, saranno stabiliti
attraverso procedura di concertazione tra l'impresa subentrata e le
organizzazioni sindacali di categoria. Tali processi dovranno garantire i
diritti acquisiti dei lavoratori.
7. Nel caso in cui il subentrante sia
individuato in un'associazione temporanea di imprese, gli oneri derivanti dal
presente articolo e dalle leggi vigenti gravano sia sull'impresa mandataria,
sia sulle imprese mandanti. Il vincolo di assorbimento del personale
nell'organico dell'impresa riguarda il riutilizzo anche in relazione a servizi
di trasporto eserciti su aree omogenee diverse da quelle in cui si concretizza
il subentro, purché viciniori a quelle oggetto del presente Contratto.
8. Eventuali riduzioni di posti derivanti da
mutamenti di sistemi d'esercizio o limitazioni o soppressioni di servizi,
saranno affrontati, prima di renderli operativi, in una apposita sede tra la
società subentrata, le organizzazioni sindacali e l'Ente concedente.
9. Al soggetto concessionario sono attribuiti
anche i contributi a copertura degli oneri dei Contratti collettivi nazionali
di lavoro, erogati dalla Regione Piemonte.";
9) di prevedere all'articolo 15 dello schema
di contratto di servizio, allegato al presente provvedimento deliberativo (allegato
1 bis), la possibilità di rivedere annualmente, ordinariamente e
straordinariamente le condizioni contrattuali, oltre alla possibilità di
rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali, fatto sempre salvo
l'interesse pubblico all'erogazione del servizio, qualora novità e/o
modificazioni normative possano comportare un mutamento delle modalità di
svolgimento del servizio affidato al soggetto concessionario o delle condizioni
di affidamento del servizio medesimo, o qualora circostanze sopravvenute
rendano l'affidamento non più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico
sotto il profilo dell'economicità, dell'efficienza o dell'efficacia. Nel caso
in cui non fosse possibile addivenire ad un accordo sulle variazioni entrambe
le parti avranno facoltà di recedere dal contratto. Con particolare riferimento
al trasporto pubblico locale di superficie si prevede sin da ora che i servizi
a chiamata, qualora istituiti, saranno compensati come previsto dall'articolo
29, comprese le fasce orarie di disponibilità del servizio;
10) di
prevedere che:
- la specificazione dei subcriteri che
saranno adottati per la ponderazione dei criteri per determinare l'offerta
economicamente più vantaggiosa;
- gli standard qualitativi e quantitavi
minimi attesi e riferiti agli attuali standard garantiti dal gestore uscente;
- le modalità di acquisizione e di utilizzo
di beni mobili ed immobili, quali materiale rotabile, impianti ed attrezzature,
gli oneri ed obblighi connessi;
- gli obblighi tariffari;
- la clausola sociale relativa al
trasferimento del personale dagli operatori economici cessanti a quelli
subentranti e gli obblighi connessi;
saranno indicati nel capitolato speciale allegato
alla lettera d'invito per la partecipazione alla procedura ristretta.
Il suddetto capitolato sarà approvato prima della
scadenza del termine di presentazione delle candidature;
11) di demandare a successivi provvedimenti degli
organi competenti la realizzazione della procedura di cui al precedente punto
1), nonché i relativi impegni di spesa;
12) di autorizzare, fermo restando gli indirizzi
approvati dal presente provvedimento, i competenti uffici a predisporre la
documentazione di gara con tutte le modificazioni che si rendessero
tecnicamente necessarie, tenuto conto del criterio generale di riferimento
costituito dal servizio attuale e dai documenti ad esso connessi;
13) di
dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
F.to Dealessandri
L'ASSESSORA AI TRASPORTI
F.to Sestero
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRETTORE DIREZIONE SUOLO
F.to Bertasio
LA P.O. CON DELEGA
F.to Delli Colli
IL DIRIGENTE
SETTORE PARTECIPAZIONI AZIENDALI
F.to Mora
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione
nei modi di regolamento
Risultano assenti
dall'Aula, al momento della votazione:
Angeleri Antonello,
Salti Tiziana
Non partecipano alla
votazione:
Scanderebech Federica
PRESENTI 39
VOTANTI 38
ASTENUTI 1:
Carossa Mario
FAVOREVOLI 36:
Bonino Gian Luigi,
Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cantore Daniele, Cassiani Luca, Centillo
Maria Lucia, Cerutti Monica, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo,
Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Furnari Raffaella, Galasso Ennio Lucio,
Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile
Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera,
Lo Russo Stefano, Lospinuso Rocco, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo
Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco
Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio, Tronzano Andrea, il Vicepresidente
Ventriglia Ferdinando, Zanolini Carlo
CONTRARI 2:
Cassano Luca,
Silvestrini Maria Teresa
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale
sopra emendato.
Il Presidente pone in
votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Angeleri Antonello, Carossa Mario, Salti Tiziana, Silvestrini
Maria Teresa
Non partecipano alla votazione:
Scanderebech Federica
PRESENTI 37
VOTANTI 36
ASTENUTI 1:
Centillo Maria Lucia
FAVOREVOLI 35:
Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cantore
Daniele, Cassiani Luca, Cerutti Monica, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi
Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Furnari Raffaella, Galasso Ennio
Lucio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica,
Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini
Piera, Lo Russo Stefano, Lospinuso Rocco, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino,
Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco,
Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio, Tronzano Andrea, il
Vicepresidente Ventriglia Ferdinando, Zanolini Carlo
CONTRARI 1:
Cassano Luca
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del
provvedimento.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Piccolini
IL PRESIDENTE
Ventriglia
Allegato 1 bis
CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO AI SERVIZI DI MOBILITÀ
URBANA E METROPOLITANA DI TORINO
Con la scrittura privata non autenticata, redatta in
triplice originale,
tra
la Città di Torino, (di seguito denominata Città) in proprio
ed anche, limitatamente alla specifica di rispettiva competenza, in nome e per
conto dell'Agenzia per la mobilità metropolitana con sede in Torino, piazza
Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentati
dal ..............................., domiciliato per la carica in Torino,
presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto non in
proprio ma nella sua qualità di .............................., tale nominato
dal Sindaco con provvedimento in data ........ prot. n. .... e ai sensi
dell'articolo 107 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 19
comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 marzo 1999 (mecc. 9811035/03),
e in esecuzione della deliberazione........., omessi gli allegati, dichiarando
le parti di ben conoscerli in ogni loro parte, impegnandosi ad osservarli ed a
farli osservare, e determinazioni si allegano alla presente scrittura privata,
rispettivamente, sotto le lettere "...", "..." e
"...",
e il soggetto concessionario
.............................................., con sede in ..................,
............................., iscritta nel Registro delle Imprese di
............ al n° .............., in
questo atto rappresentata, nato .... il ...., domiciliato per la carica presso
............................... e, pertanto, in legale rappresentanza della
stessa, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione in data ......, verbale n. ......
premesso che:
- in base alla deliberazione del Consiglio
Comunale del 10 febbraio 2003 (mecc. 2002 07588/006) veniva costituito un
consorzio promosso dalla Regione Piemonte con lo scopo di attribuire le
funzioni di seguito menzionate ad un soggetto terzo rispetto ai tre enti, Città
di Torino, Provincia di Torino e Regione Piemonte che in data 22 dicembre 2000
avevano sottoscritto un Accordo per il rilancio del trasporto pubblico, la
riorganizzazione della mobilità, il miglioramento dell'ambiente nelle aree
urbane.
- in base alla suddetta deliberazione (mecc.
2002 07588/006) le funzioni delegate a
tale consorzio denominato Agenzia per la Mobilità Metropolitana ("Agenzia
per la Mobilità") risultavano essere:
- pianificazione del sistema della mobilità
dell'ambito metropolitano e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di
coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dai comuni;
- programmazione di tutti i servizi e le
infrastrutture del trasporto locale attraverso l'approvazione del piano
triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana;
- predisposizione dei bandi e gestione delle
procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico
locale di competenza e gestione dei relativi contratti di servizio, vigilanza e
poteri sanzionatori;
- gestione delle risorse finanziarie
conferite dagli Enti aderenti;
- monitoraggio della mobilità e controllo di
efficienza ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità
percepita;
- eventuali altri compiti delegati
direttamente dagli Enti aderenti al Consorzio.
- in base alla deliberazione del Consiglio
Comunale dell'8 febbraio 2010 (mecc. 2009 04455/064) veniva approvata, ai sensi
dell'articolo 113 comma 13 e comma 4 lettera a), la costituzione della società
a responsabilità limitata unipersonale, socio unico la Città di Torino,
denominata "Infratrasporti.To S.r.l." con capitale sociale iniziale,
interamente pubblico ed incedibile, di Euro 50.000,00, assunto, sottoscritto e
versato dalla Città di Torino in data ........., mantenendo la possibilità che
la Regione Piemonte possa entrare successivamente con una partecipazione al
massimo paritaria mediante conferimento della proprietà di impianti ed
infrastrutture di propria competenza nonché mediante conferimenti monetari;
inoltre, veniva deliberato di cedere a titolo oneroso a tale società la
proprietà degli impianti fissoferrofilotranviari relativi alla Linea 4 comprese
le fermate e le sottostazioni, mantenendo il vincolo di destinazione,
corrispondente a quello dei beni demaniali di cui agli articoli 822 e 829
Codice Civile, comprensivo della titolarità della convenzione costitutiva per
il diritto d'uso di tali impianti;
- in base
alla suddetta deliberazione, inoltre, si approvavano tra l'altro:
- le linee guida al fine di scegliere un
gestore per i servizi di mobilità in ottemperanza all'articolo 23 bis del
Decreto Legge 112/2008 e s.m.i.. e di effettuare un'unica gara per la scelta
del gestore dei servizi di:
- trasporto pubblico locale, compresa la
gestione dell'esercizio della Linea 1 di Metropolitana Automatica da mettere a
gara, in nome e per conto della società Infratrasporti.To S.r.l., in quanto
essendo la società delle infrastrutture una società patrimoniale la stessa non
può occuparsi della gestione dell'esercizio del servizio della Metropolitana
Automatica, e compresa la linea 102, attualmente gestita in via provvisoria;
- erogazione dei servizi attinenti alla
sosta a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture dedicate, nonché per la
realizzazione e manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana nonché
la gestione del servizio degli ausiliari del traffico comma 133 dell'articolo
17 della Legge Bassanini bis;
- esercizio
dei servizi turistici.
- di dare mandato al Consiglio
d'Amministrazione della società GTT S.p.A. di elaborare, in collaborazione ed
in costante verifica con gli uffici dell'Amministrazione Comunale, un progetto
di scissione parziale proporzionale per incorporazione di GTT S.p.A. medesima,
che lo stesso ha approvato in data 12 aprile 2010 e del quale è tuttora in
corso la necessaria procedura per l'approvazione in Assemblea Straordinaria;
- la decisione di avviare una procedura
competitiva ad evidenza pubblica per la scelta di un soggetto gestore ai sensi
dell'articolo 23 bis, comma 2, lettera a) del Decreto Legge n. 112/2008 si pone
pertanto come alternativa all'individuazione di un socio privato del gestore
uscente GTT S.p.A. cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla
gestione del servizio nonché una partecipazione al capitale sociale non
inferiore al 40 per cento (articolo 23 bis, comma 2, lettera b) del Decreto
Legge n. 112/2008) e la Città di Torino pertanto non procede in tal senso;
- con deliberazione del Consiglio Comunale
del ... ...... 2010 (mecc. 2010 01960/064) avente ad oggetto "AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI MOBILITÀ URBANA E METROPOLITANA DI TORINO -
APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA" ai
sensi della quale si provvedeva tra l'altro ad individuare la Città di Torino
quale stazione di committenza per effettuare la gara unica vista la
deliberazione dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana del 19 luglio 2010.
tutto quanto sopra premesso si stabilisce:
1. Le
premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del
seguente Contratto di Servizio di seguito denominato contratto.
Articolo
2 Oggetto del contratto
1. I
concedenti per quanto di rispettiva competenza, con il presente contratto di
servizio, affidano in concessione al soggetto concessionario, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 113, comma 5, lettera a) D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
nonché dell'articolo 23 bis comma 2 lettera a) del Decreto Legge 112/2008 e
s.m.i., nonché ai sensi delle normative di settore, e con le modalità di cui
all'articolo 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la gestione dei seguenti
servizi:
- trasporto
pubblico locale urbano e suburbano;
- esercizio
della linea 1 di Metropolitana Automatica;
- servizi
attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate;
- trasporto
turistico;
- ulteriori servizi attinenti la mobilità in
forma intermodale (come infra meglio specificato), connessi e/o complementari
ai servizi suddetti che per ragioni tecniche o per esigenze di economicità,
ovvero che ne costituiscano ampliamento, entro il limite massimo del 50 per
cento del valore globale del presente affidamento.
In ogni caso è prevista per ciascun servizio di cui
alle successive sezioni la possibilità di applicazione del quinto d'obbligo
come espressamente disciplinato.
2. L'esercizio
dei servizi e l'adempimento degli impegni e degli obblighi dell'Ente Titolare
del Contratto di servizio e del Concessionario sono disciplinati nella presente
sezione I Parte generale. Ulteriori disposizioni specifiche sono previste per
le singole tipologie di servizio nelle seguenti sezioni:
- SEZIONE II
- servizio di trasporto pubblico locale urbano e suburbano;
- SEZIONE
III - servizio di gestione della Linea 1 della Metropolitana Automatica di
Torino;
- SEZIONE IV
- servizi attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture
dedicate;
- SEZIONE V
- servizi attinenti i trasporti turistici.
I servizi di cui alle sezioni II, III e IV
costituiscono prestazioni principali, mentre quelli di cui alla Sezione V
costituiscono prestazioni accessorie.
Articolo
3 Durata del contratto
1. L'affidamento
della presente concessione di servizio ha durata di 10 anni a decorrere dalla
data di avvio dell'esecuzione del contratto decisa in sede sottoscrizione del
presente contratto, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 15, 18 e
19.
2. Allo
scadere del termine sopra indicato la gestione dei servizi di cui all'articolo
2 potrà essere svolta direttamente dagli Enti titolari del contratto di
servizio con riferimento alle specifiche sezioni od affidata, ai sensi e per
gli effetti della normativa vigente in materia, ad altro soggetto, nel rispetto
delle normative vigenti, senza alcun vincolo nei confronti del soggetto
concessionario.
Articolo
4 Rinnovo del contratto
1. Il
contratto non potrà essere oggetto di rinnovo tacito.
Articolo
5 Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni
1. Per
l'espletamento dei servizi oggetto della presente concessione saranno messi a
disposizione del soggetto concessionario i beni di cui all'elenco allegato alla
presente sezione (Allegato I.1 bis e I.2 bis), nel quale viene indicato il
relativo regime di proprietà.
2. La messa a
disposizione delle reti di proprietà della Città o di sua società patrimoniale
a totale partecipazione pubblica incedibile (Allegato I.1 bis) comporta il
pagamento di un canone il cui importo è specificato nella Sezione di pertinenza.
3. I beni
strumentali necessari di proprietà del gestore uscente (Allegato I.1 bis e I.2
bis) sono messi a disposizione del soggetto concessionario, previo indennizzo
relativo al valore residuo non ammortizzato al netto di eventuali contributi
regionali, il cui importo è specificato nella Sezione di pertinenza.
4. Per i beni
strumentali accessori di proprietà del gestore uscente (Allegato I.3 bis), è
prevista la facoltà di acquisto con diritto di prelazione al nuovo
concessionario ovvero la facoltà di locazione previo pagamento di un canone al
proprietario commisurato al valore dell'ammortamento residuo.
5. In caso di
subentro, al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo salvo
l'applicazione del successivo articolo 24 comma 3 e l'applicazione del canone
di locazione di cui al successivo articolo 24 comma 4, del successivo articolo
55 comma 3 e del successivo articolo 68 limitatamente al materiale rotabile ed
alle Stazioni della Sassi - Superga. In caso di subentro, i beni strumentali finanziati
a qualsiasi titolo dalla Regione, mantengono il vincolo di destinazione d'uso
per il periodo di cui all'articolo 3. Qualora il precedente gestore non ceda la
proprietà di tali beni al nuovo aggiudicatario, è tenuto a restituire alla
Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di
mancato utilizzo. In tale caso decade il vincolo di destinazione d'uso. Per
l'acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di
destinazione l'aggiudicatario gode del diritto di prelazione.
6. Il
soggetto concessionario prende in carico i beni oggetto della concessione nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna a custodire e
conservare tali beni con la necessaria diligenza, nonché a riconsegnare i beni,
o loro porzioni, non più utilizzati a fini di cui all'oggetto all'Ente
proprietario. La consegna degli immobili di cui al comma 1 è da intendersi
avvenuta contestualmente alla consegna degli impianti.
7. Il
soggetto concessionario si obbliga a mantenere il vincolo di destinazione dei
beni eventualmente acquistati per tutta la durata del presente contratto, fatta
salva la facoltà da parte della Città di richiedere la retrocessione gratuita a
proprio favore o a favore di diverso gestore, indicato dalla Città,
riconoscendo al concessionario uscente il valore degli ammortamenti residui.
8. Il
soggetto concessionario allo scadere del termine indicato all'articolo 3 del
presente contratto, dovrà restituire i beni ricevuti in concessione nello stato
di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le migliorie, innovazioni ed
addizioni eventualmente apportate, senza alcun onere per l'Ente proprietario.
Semprechè, nel frattempo, i suddetti beni non siano
stati acquisiti nella proprietà del soggetto concessionario, la restituzione
dei beni dovrà essere verbalizzata, previa constatazione dell'avvenuta
ottemperanza degli obblighi previsti in capo alle parti.
Il soggetto concessionario, qualora l'Ente
proprietario ne faccia esplicita richiesta, fornirà ogni conoscenza ed
informazione necessaria al riutilizzo dei beni anche in caso che gli stessi
venissero affidati a terzi per l'espletamento del servizio.
9. In
generale costituiscono onere a carico del soggetto concessionario la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti, dei
veicoli e delle attrezzature, ad eccezione della manutenzione straordinaria
degli impianti fissoferrofilotranviari e di fermata e della Linea 1 di
Metropolitana. In ogni caso, il soggetto concessionario effettua la manutenzione
straordinaria degli impianti ferro fisso tranviari e di fermata e della Linea 1
della Metropolitana automatica il cui onere economico, concordato tra le parti,
è posto a carico degli Enti proprietari.
Sono a carico dell'Ente proprietario gli interventi, i
lavori od opere che si rendessero necessari per l'adeguamento dei predetti
impianti e mezzi d'opera per effetto di disposizioni di legge e regolamentari
vigenti e/o intervenute, con particolare riferimento alla normativa
antinfortunistica e di prevenzione incendi. Ogni intervento tecnico di
particolare rilevanza sui locali e sugli impianti, finalizzato allo svolgimento
del servizio di trasporto pubblico locale, deve essere preventivamente
autorizzato dagli enti proprietari, che corrisponderanno i relativi oneri
economici, salvo che l'intervento rientri nella manutenzione ordinaria o
straordinaria di cui sopra.
10. Gli Enti
proprietari, nel caso in cui si manifesti la necessità di eseguire, all'esterno
e/o all'interno degli immobili oggetto di concessione, opere di abbellimento
e/o di restauro per necessità non strumentali e/o funzionali all'esercizio del
servizio, potranno procedere in tale senso, previo accordo con il soggetto
concessionario, sui tempi, modi e durata degli interventi medesimi. Essi saranno
ad esclusivo carico dello stesso Ente.
11. Il soggetto
concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa ( da
definire in sede di offerta) per la responsabilità civile ed a copertura dei
danni derivanti da incendio, eventi atmosferici, scoppio, atti vandalici,
eventi socio-politici. Per i veicoli il soggetto concessionario provvederà al
pagamento delle tasse di proprietà ed alla copertura assicurativa R.C.. Il
soggetto concessionario si obbliga a tenere indenni gli Enti proprietari da
ogni danno cagionato a terzi dai beni concessi in uso.
Articolo
6 Obblighi del soggetto concessionario e corrispettivo compensazione
economica
1. Il
soggetto concessionario garantisce l'esecuzione del servizio secondo le specifiche
tecniche di cui alle successive Sezioni ed ai relativi Allegati del presente
contratto, soggette annualmente ad eventuali integrazioni e/o modificazioni
operative con un livello di qualità adeguato alle esigenze dei servizi pubblici
locali oggetto di concessione, garantendone l'integrazione modale volta a
migliorare la fruizione del servizio da parte dell'utenza.
2. Il
soggetto concessionario si obbliga ad esercire il servizio in oggetto
assicurando il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari applicabili
nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non richiamate dal presente
contratto, ed in caso di violazione delle norme è ritenuto unico responsabile
per le sanzioni irrogate nei suoi confronti, secondo le prescrizioni di seguito
indicate.
3. Il
soggetto concessionario manleva e mantiene indenne l'Ente titolare del
contratto di servizio da qualsiasi danno che possa derivare a persone e/o cose
e/o terzi nel corso dell'esercizio delle attività afferenti i servizi affidati
al soggetto concessionario qualora tali attività siano svolte direttamente dal
soggetto concessionario o da altro soggetto a cui il soggetto concessionario
abbia demandato a qualsiasi titolo lo svolgimento dell'attività.
4. A tal fine
il soggetto concessionario deve stipulare tutte le assicurazioni previste dalla
normativa vigente da trasmettere all'Ente affidante e/o gli altri Enti titolari
del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione entro il
termine di quindici giorni dalla vigenza del presente contratto e, nel caso di
rinnovo annuale della stessa, entro il termine di scadenza di ogni anno
contrattuale successivo. Le polizze assicurative dovranno garantire copertura
con decorrenza dall'inizio del servizio e per l'intero arco temporale
dell'affidamento, senza alcuna soluzione di continuità.
5. Ad
eccezione di quanto previsto al successivo articolo 48, in caso di
subaffidamento a terzi il soggetto concessionario inserisce nei capitolati
l'obbligo per i soggetti subaffidatari di assicurarsi contro i danni verso
terzi.
6. Il
soggetto concessionario trasmette all'Ente affidante e/o gli altri Enti
titolari del contratto di servizio copia dei capitolati entro il termine di
quindici giorni dalla stipulazione; inoltre, il soggetto concessionario si
impegna ad acquisire copia della polizza assicurativa RCT accesa dai terzi
aggiudicatari e ne attesta la conformità agli obblighi ivi previsti, inviando
copia di tale attestazione all'Ente affidante e/o gli altri Enti titolari del
contratto di servizio entro il termine di quindici giorni dalla vigenza dei
suddetti contratti di subaffidamento.
7. Il
soggetto concessionario opera con ampia autonomia circa la pianificazione degli
interventi e le modalità operative necessarie per raggiungere i risultati
prefissati, ma sempre nell'ambito delle indicazioni concordate in seno agli
enti di riferimento per le singole sezioni del presente contratto.
8. Il
soggetto concessionario riceve, attraverso i propri strumenti, i reclami e/o le
segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi ed in tal caso ne deve
trasmettere trimestralmente un report.
9. Il
soggetto concessionario è in ogni caso tenuto a richiedere alla Città
l'autorizzazione e a pagare il canone per ogni comunicazione pubblicitaria
effettuata nell'espletamento dei servizi oggetto della presente concessione e/o
attraverso l'uso dei beni messi a disposizione per l'espletamento dei medesimi
servizi.
10. Il soggetto
concessionario si impegna a mettere in atto tutte le azioni destinate al
miglioramento e alla razionalizzazione del servizio, da attuare tramite
recuperi di efficienza ed ogni altra azione idonea allo scopo.
11. Il soggetto
concessionario è soggetto all'applicazione degli obblighi previsti nel
Regolamento CE n. 1370/2007.
12. Il soggetto
concessionario è titolare delle compensazioni economiche, dei proventi da
traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio e di sosta e degli altri
ricavi industriali (attualmente IVA al 10 per cento), tenuto conto della
necessità di prevedere un ragionevole utile, secondo la normativa vigente in
materia.
13. Il soggetto
concessionario si obbliga a tenere una contabilità separata distintamente per
le attività di ogni sezione, tale da consentire la contabilità analitica di
costi e ricavi per ciascuna sezione in conformità a quanto previsto:
a) dal Regolamento Unione Europea 1370/2007
allegato 1 in materia di trasporto pubblico locale e trasporto a mezzo della
Linea 1 di Metropolitana Automatica nell'osservanza almeno delle seguenti
condizioni:
- i conti operativi corrispondenti a
ciascuna di tali attività economiche devono essere separati e la quota dei
ricavi e dei costi fissi deve essere imputata secondo le vigenti norme
contabili e fiscali;
- tutti i costi variabili, un contributo
adeguato per i costi fissi e un utile ragionevole connessi a eventuali altre
attività esercitate dall'operatore di servizio pubblico non possono in nessun
caso essere a carico del servizio pubblico in questione;
- i costi originati dalla prestazione del
servizio pubblico devono essere bilanciati dai ricavi di esercizio e dal
versamento di somme da parte delle pubbliche autorità, senza possibilità di
trasferimento di ricavi ad un altro settore di attività dell'operatore di
servizio pubblico;
- specifica rendicontazione delle spese
sostenute per la manutenzione di bus, tram ed altri mezzi in carico al gestore
per i quali lo stesso deve garantire la sicurezza;
- tutta la rendicontazione del soggetto
affidatario deve consentire di verificare la parità di condizione delle spese
addebitate dall'eventuale società capogruppo;
- tutte le grandezze utilizzate ai fini
della contabilità gestionale devono essere oggettivamente verificabili;
b) dal Decreto Legislativo 333/2003 per la
gestione della sosta a pagamento e per i servizi turistici nell'osservanza dei
seguenti obblighi:
- separazione dei conti interni
corrispondenti alle attività distinte;
- corretta imputazione o attribuzione dei
costi e dei ricavi sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in
modo coerente ed obiettivamente giustificati;
- chiara definizione dei principi di
contabilità dei costi, in base ai quali sono tenuti i conti separati;
- predisposizione di una relazione sui
sistemi di contabilità dei costi applicati;
- tutta la rendicontazione del soggetto affidatario
deve consentire di verificare la parità di condizione delle spese addebitate
dall'eventuale società capogruppo;
- tutte le grandezze utilizzate ai fini
della contabilità gestionale devono essere oggettivamente verificabili;
c) nella deliberazione mecc. 2010 02177/002
"Servizi pubblici locali. Indirizzi in materia di contratti di servizio e
carte dei servizi" approvata dal Consiglio Comunale in data 12 luglio
2010, nei punti dal 2.9.1. al 2.9.11 dell'allegato 1.
14. Il soggetto
concessionario si obbliga a consentire al personale incaricato dall'ente
titolare del contratto di servizio con riferimento alle singole sezioni il
libero accesso ai veicoli, agli impianti, alle strutture ed alla documentazione
amministrativa contabile connessa all'espletamento del presente contratto.
15. Il soggetto
concessionario si impegna ad adibire ai servizi oggetto delle singole sezioni
solo personale riconoscibile in possesso delle dovute abilitazioni, anche se
non espressamente richiamate nelle specifiche sezioni.
16. Limitatamente
alle prestazioni principali oggetto del presente contratto, il soggetto
concessionario si obbliga a mantenere le seguenti certificazioni:
- certificazioni comprovanti il possesso di
un'idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione per la
Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008;
- certificazione comprovante il possesso di
un'idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione
Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004;
- dotazione di un Sistema di Gestione della
Sicurezza Informatica delle informazioni e dei dati uguale o conforme allo
standard ISO 27001:2005, con relativa certificazione.
17. In ogni
caso il concessionario si impegna tanto per le attività principali che per
quelle accessorie oggetto del presente contratto che per il presidio
dell'intermodalità, a garantire standard (di qualità, sociali e ambientali),
servizi, procedure e strumenti di livello non inferiore a quanto in atto nel
2009/2010 così come da tabella allegata all'articolo 32 per la sezione II,
all'articolo 47 per la sezione III e all'articolo 61 per la sezione IV e che
saranno oggetto di integrazione sulla base dell'offerta.
18. Fatto salvo
il rispetto di tutta la normativa vigente, il concessionario, in particolare si
impegna all'osservanza scrupolosa del D.Lgs. n. 231/2001.
19. Il
concessionario si obbliga a mantenere gli attuali sportelli in uso al soggetto
gestore uscente, anche in termini di personale impiegato e di tempi di apertura
al pubblico, nonché ad ampliare il numero degli stessi in conformità
all'offerta presentata. In tali sportelli dovrà comunque essere possibile
svolgere tutte le pratiche di interesse dei cittadini quali la richiesta di
informazioni, l'inoltro di reclami, osservazioni, proposte, e l'acquisto di
titoli necessari per la fruizione dei servizi.
Articolo
7 Obblighi degli enti di riferimento per ciascuna sezione
1. Ciascun
ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione
si obbliga ad ottemperare, in relazione ai servizi di competenza, a quanto
previsto in ciascuna Sezione specifica del presente contratto.
Articolo
8 Carta della Qualità dei Servizi - Parte generale
- consultazione
obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- verifica periodica, con la partecipazione
delle associazioni dei consumatori, circa l'adeguatezza dei parametri
quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di
servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma
restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e
proposte in merito;
- sistema di monitoraggio permanente del
rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella
Carta della Qualità dei Servizi svolto sotto la diretta responsabilità
dell'ente di riferimento, con la partecipazione delle associazioni dei
consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni
singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai
gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.
6. Il soggetto concessionario è tenuto al rispetto della Carta
della Qualità dei Servizi, sia con riferimento alle norme di tutela degli
utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e
quantitativi dei servizi. In ogni
caso il gestore si impegna a far sì che le carte dei servizi concernenti la
gestione di servizi pubblici locali prevedano la possibilità, per l'utente o
per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un
interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale
delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento
della richiesta.
8. Nelle more
dell'adozione della Carta di cui al precedente punto 1 del presente articolo il
concessionario si obbliga ad adottare le carte dei servizi del gestore uscente.
Articolo
9 Continuità del Servizio
1. L'erogazione
del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza
maggiore previste dalla legge o nei casi disposti dalle Autorità per motivi di
ordine e sicurezza pubblica. In tali ipotesi l'interruzione o la sospensione
debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.
2. Il
soggetto concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa
e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a
farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
3. Restano a
carico del soggetto concessionario i costi derivanti dall'interruzione e/o
dalla sospensione e la responsabilità verso i terzi conseguente
all'interruzione e/o alla sospensione del servizio.
4. Di ogni
caso di sospensione e/o interruzione del servizio, il soggetto concessionario
deve dare immediata comunicazione all'ente di riferimento precisandone le
ragioni e la durata dando preciso conto delle misure adottate per contenere i
disagi. All'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla
specifica sezione è data facoltà di chiedere chiarimenti e fornire suggerimenti
di cui il soggetto concessionario si impegna a tenere conto.
5. Il
soggetto concessionario non può dar corso a nessuna interruzione o sospensione
del servizio neppure come conseguenza ad un inadempimento dell'Ente concedente
titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione
ovvero in pendenza di controversia tra le parti, fatto salvo il diritto del
soggetto concessionario all'introito delle tariffe, alle compensazioni
economiche di competenza ed all'eventuale risarcimento del danno.
6. L'interruzione del servizio e/o la sua
sospensione, se non dovute a causa di forza maggiore, sono causa di risoluzione
del contratto e di revoca di affidamento del servizio. È fatto comunque salvo
il risarcimento di ogni danno patito dall'Ente titolare del contratto di
servizio con riferimento alla specifica sezione.
7. Il
soggetto concessionario garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione della
quantità di servizio minimo, secondo quanto stabilito dalla Legge 12 giugno
1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni e dagli Accordi
Aziendali vigenti.
8. Il
verificarsi di interruzioni e danni a seguito di eventi fortuiti o accidentali
e comunque eventi non prevedibili dall'Ente titolare del contratto di servizio
con riferimento alla specifica sezione
e dal soggetto concessionario con l'applicazione della normale
diligenza, come ad esempio allagamenti, frane, disordini in occasione di
manifestazioni pubbliche, non comportano riduzioni delle compensazioni
economiche previste dai successivi articoli 29 e 44, a condizione che il
soggetto concessionario, in tempi e secondo modalità appropriati, assicuri in
particolare la continuità del servizio di trasporto anche in forma sostitutiva.
1. Fatta
eccezione per quanto previsto dal successivo articolo 48, in linea con articolo
10 comma 4 lettera i) Legge Regione Piemonte 1/2000 e s.m.i., il soggetto
concessionario è autorizzato, previo assenso dell'Ente titolare del contratto
di servizio con riferimento all'apposita sezione e nei limiti di legge, a
subaffidare parti del servizio e/o attività e servizi connessi all'oggetto della
concessione ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea in materia.
2. Il
soggetto concessionario rimane unico responsabile nei confronti dell'ente per
l'esatta esecuzione delle attività affidategli.
3. In ogni
caso è vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.
4. Il
soggetto concessionario subentrante è tenuto a subentrare al soggetto
concessionario uscente nei contratti di subappalto vigenti fino alla naturale
scadenza aventi ad oggetto le attività del presente contratto.
Articolo
11 Garanzie prestate dal soggetto concessionario
1. Il
soggetto concessionario, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali
e dell'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del servizio, dovrà
presentare alla Città un deposito cauzionale - per l'intera durata contrattuale
- a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 10 per
cento del prezzo complessivo di aggiudicazione, IVA ed imposte incluse, o altro
importo derivante dall'applicazione della normativa vigente, in ogni caso
idonea a garantire ogni anno di vigenza del presente contratto per tutta la sua
durata ed avente scadenza decorsi 180 giorni dalla fine del rapporto
contrattuale. In caso di fideiussione annuale o di durata minored a quella
contrattuale la stessa deve essere prorogata o rinnovata senza soluzione di
continuità fine alla scadenza del contratto, pena la risoluzione del presente
contratto e la decadenza dell'affidamento.
2. La
fideiussione prodotta dovrà contenere l'indicazione dell'espressa rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché
l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta
della Città, il valore dell'intero deposito cauzionale.
3. La Città
escuterà pro-quota il deposito cauzionale in relazione all'applicazione delle
penali relative agli inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti per i
singoli servizi affidati.
4. In caso di
escussione della fideiussione il soggetto concessionario dovrà provvedere
tempestivamente al reintegro totale o parziale del valore garantito fino alla
scadenza prevista.
Modalità
di modificazione della specifica dei servizi nei termini consentiti dal
contratto
1. Eventuali
modificazioni alla specifica dei servizi (sezioni II, III, IV e V) saranno
apportate nei modi e nelle forme di cui alle singole sezioni seguenti.
Articolo
14 Commissione tecnica - Agenzia dei servizi pubblici
1. Al fine di
tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio, nonché di
garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni,
è prevista la costituzione di una commissione tecnica composta da
rappresentanti del soggetto concessionario e dell'Ente titolare del contratto
di servizio con riferimento alla specifica sezione, presieduta dai relativi
Responsabili tecnici, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori
e, nel caso in cui l'Ente titolare del contratto di servizio sia la Città di
Torino, dell'Agenzia dei servizi pubblici locali della Città di Torino.
2. La
Commissione con cadenza annuale verifica l'adeguatezza dei parametri
quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di
servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma
restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e
proposte in merito.
3. La
Commissione, per la quale non è previsto alcun compenso né rimborso spese a
favore di componenti e partecipanti, opera un sistema di monitoraggio
permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di
quanto stabilito nella Carta della Qualità dei Servizi, svolto sotto la diretta
responsabilità dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento
alla specifica sezione, con la partecipazione delle associazioni dei
consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di
ogni singolo cittadino che può rivolgersi sia all'Ente titolare del contratto
di servizio con riferimento alla specifica sezione, sia al soggetto
concessionario, sia alle Associazioni dei Consumatori, con le modalità indicate
nella Carta della Qualità dei Servizi.
4. È
istituita una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra
l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica
sezione, il soggetto concessionario, le associazioni dei consumatori, convocata
dallo stesso ente titolare del contratto di servizio al termine di ogni anno
contrattuale, nella quale si relazioni in merito ai reclami, nonché alle
proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da
parte dei cittadini. Per la sezione III e IV è convocata altresì l'Agenzia dei
Servizi Pubblici Locali della Città di Torino.
5. In ragione
della necessità di garantire la gestione integrata dei servizi di mobilità
urbana e metropolitana potrà essere istituito un Comitato cui partecipano, gli
enti titolari delle singole sezioni, il gestore e l'Agenzia per i Servizi
Pubblici Locali.
Tale Comitato avrà ad oggetto, per ogni singolo
servizio, l'analisi e la discussione:
- dell'adeguatezza dei parametri
quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza e degli esiti
del monitoraggio permanente di cui ai commi precedenti;
- dei reclami, nonché delle proposte ed
osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei
cittadini;
- delle proposte di cambiamento e di
miglioramento dei servizi elaborate dai partecipanti.
6. Le
attività di cui alla lettera f) dell'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007
e relative a tutti i servizi espletati, ad eccezione della sezione V, sono
finanziate con un prelievo a carico del soggetto concessionario per un importo
massimo annuale di Euro 80.000,00, la cui ripartizione nell'ambito
dell'attività ivi previste per i diversi servizi affidati sarà oggetto di
accordo tra gli enti titolari del contratto di servizio con riferimento alla
specifica sezione e le associazioni di consumatori. L'importo massimo annuale
sarà variato in aumento proporzionalmente all'aumento del valore dei servizi.
7 Considerate
le funzioni previste dallo Statuto della Città, dal Regolamento del Consiglio
Comunale e dalle deliberazioni consiliari relative all'Agenzia per i Servizi
Pubblici Locali del Comune di Torino, istituita come strumento operativo del
Consiglio stesso per l'esercizio delle potestà di indirizzo, controllo e
sindacato ispettivo in forma collegiale sulla gestione dei servizi pubblici
locali, l'Agenzia potrà esercitare tutti i poteri specificati al punto 2.13
dell'allegato 1 alla deliberazione Consiglio Comunale n. 92 del 12 luglio 2010 (mecc.
2010 02177/002) "Servizi pubblici locali. Indirizzi in materia di
contratti di servizio e di carte dei servizi". Potrà pertanto accedere a
tutti i documenti, gli atti e le informazioni - comprese le informazioni
implicanti elaborazione di dati, chiarimenti o valutazioni - che ritenga
necessari o utili allo svolgimento dei suoi compiti, nei limiti della tutela
della privacy, dei segreti industriali e dell'autonomia delle scelte
imprenditoriali, come precisato ai punti 2.13.7 e 2.13.9 dell'allegato alla
deliberazione citata.
Articolo
15 Modalità di revisione delle condizioni contrattuali
1. È prevista
la possibilità di rivedere le condizioni contrattuali del presente contratto
nei termini che seguono:
a) Revisione annuale: il concessionario
può chiedere al termine di ogni anno contrattuale che sia determinata una
revisione del contratto in corso;
b) Revisione ordinaria: al termine di
ogni triennio deve essere operata una revisione ordinaria per verificare la
persistenza delle condizioni contrattuali di equilibrio del piano economico
ovvero della necessità di eventuali revisioni in forma di modifica delle
condizioni di entrata e/o di costo e/o di durata della concessione medesima;
c) Revisione straordinaria: Le parti
potranno operare una revisione straordinaria del presente contratto in caso di
variazione e/o soppressione e/o nuova attivazione delle linee o dei servizi
attinenti al presente contratto.
2. Al di
fuori dei casi sopra citati, le parti potranno di comune accordo rivedere in
tutto o in parte le clausole contrattuali, fatto sempre salvo l'interesse
pubblico all'erogazione del servizio, qualora novità e/o modificazioni
normative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento del
servizio affidato al soggetto concessionario o delle condizioni di affidamento
del servizio medesimo, o qualora circostanze sopravvenute rendano l'affidamento
non più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico sotto il profilo
dell'economicità, dell'efficienza o dell'efficacia.
3. Qualora
nel corso della concessione intervengano variazioni alle condizioni
contrattuali, conseguenti a richieste dell'Amministrazione concedente e/o
dall'Ente titolare del contratto con riferimento alla specifica sezione, a
nuove norme legislative o regolamentari influenti sui meccanismi tariffari o
sulle condizioni per l'esercizio delle attività, si procederà, in analogia con
quanto previsto all'articolo 143, comma 8, del Decreto Legislativo 163/2006, a
revisione e rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio, in favore del
concedente o del concessionario a seconda degli effetti delle condizioni
sopravvenute.
4. Nel caso
in cui non fosse possibile addivenire ad un accordo sulle variazioni di cui al
precedente comma entrambe le parti avranno facoltà di recedere dal contratto.
5. Le nuove
condizioni potranno consistere anche in una diversa durata del presente
contratto.
6. Le
modificazioni e gli adeguamenti previsti nel presente articolo non comportano
revoca dell'affidamento dei servizi di cui al presente contratto.
7. La
revisione del contratto sarà oggetto di apposita deliberazione del relativo
organo competente per ciascun ente titolare del contratto di servizio con
riferimento alle specifiche sezioni e sarà oggetto di apposita stipulazione.
Articolo
16 Clausola sociale e trattamento del personale dipendente
1. Nei
confronti dei propri dipendenti il soggetto concessionario si obbliga ad
osservare le norme ed i contratti nazionali di lavoro Autoferrotranvieri -
internavigatori (TPL - Mobilità) vigenti, nonché gli accordi decentrati ed
aziendali, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico e le
condizioni previste nei contratti integrativi aziendali, l'orario di lavoro ed
il trattamento previdenziale delle categorie di lavoratori addetti alle diverse
funzioni necessarie per l'erogazione dei servizi oggetto del presente
contratto.
2. Nel caso
di subentro al gestore uscente, tutto il personale dipendente non dirigente,
diretto ed indiretto elencato nell'Allegato I. 4 bis alla presente Sezione (Personale
in essere alla data del 31 dicembre 2009 soggetto al CCNL Autoferrotranvieri -
internavigatori (TPL - Mobilità) vigente), che nell'impresa uscente era
dedicato ai servizi oggetto del subentro, è trasferito all'impresa subentrante
ai sensi dell'articolo 2112 Codice Civile conservando fino alla naturale
scadenza dei contratti individuali di lavoro, salvo i casi di dimissioni
volontarie ed i licenziamenti per giusta causa, l'inquadramento contrattuale,
le condizioni normative e il trattamento economico in essere, comprensivo degli
eventuali contratti integrativi in essere.
3. Tale
obbligo si applica altresì al personale dipendente non dirigente diretto e
indiretto assunto successivamente al 31 dicembre 2009, a seguito di turn over,
fino al momento del subentro.
4. Agli
effetti del computo del TFR, il subentrante riconosce ai lavoratori trasferiti
l'anzianità maturata all'atto del trasferimento ad ogni effetto legale e
contrattuale. Il cedente corrisponde ai lavoratori il TFR maturato all'atto del
subentro se richiesto.
5. Gravi
violazioni delle obbligazioni di cui al presente articolo comportano la facoltà
dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica
sezione di revocare la presente concessione ai sensi del successivo articolo
19.
6. I processi
di armonizzazione del trattamento del personale eventualmente necessari, a
trasferimento avvenuto ed i vari aspetti concernenti l'organizzazione del
lavoro, saranno stabiliti attraverso procedura di concertazione tra l'impresa
subentrata e le organizzazioni sindacali di categoria. Tali processi dovranno
garantire i diritti acquisiti dei lavoratori.
7. Nel caso
in cui il subentrante sia individuato in un'associazione temporanea di imprese,
gli oneri derivanti dal presente articolo e dalle leggi vigenti gravano sia
sull'impresa mandataria, sia sulle imprese mandanti. Il vincolo di assorbimento
del personale nell'organico dell'impresa riguarda il riutilizzo anche in
relazione a servizi di trasporto eserciti su aree omogenee diverse da quelle in
cui si concretizza il subentro, purché viciniori a quelle oggetto del presente
Contratto.
8. Eventuali
riduzioni di posti derivanti da mutamenti di sistemi d'esercizio o limitazioni
o soppressioni di servizi, saranno affrontati, prima di renderli operativi, in
una apposita sede tra la società subentrata, le organizzazioni sindacali e
l'Ente concedente.
9. Al
soggetto concessionario sono attribuiti anche i contributi a copertura degli
oneri dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, erogati dalla Regione
Piemonte.
Articolo
17 Obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro
1. Il
soggetto concessionario si obbliga a conseguire la sicurezza negli ambienti di
lavoro secondo la normativa vigente in materia.
2. Il
soggetto concessionario si impegna a dotarsi di attrezzature e beni strumentali
idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio, con particolare
riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, in
ottemperanza a tutti gli obblighi connessi con il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e
s.m.i., ed igiene del lavoro. Gli obblighi del committente di cui all'articolo
26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e
s.m.i. fanno capo al concessionario.
Articolo
18 Risoluzione del Contratto
1. Il contratto
si risolve, oltre che nei casi di revoca e di decadenza di cui al successivo
articolo 19, ai sensi dell'articolo 1453 e seguenti del Codice Civile qualora
il soggetto concessionario abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti
inadempienze rispetto agli impegni assunti nel contratto, avuto riguardo
all'interesse dell'altra.
2. L'Ente,
qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione contesta alla
controparte l'inadempienza riscontrata, con precisione ed entro 30 (trenta)
giorni dal riscontro medesimo, intimando alla stessa di rimuovere le cause di
inadempimento.
3. A seguito
di diffida, il soggetto concessionario può presentare controdeduzioni entro 30
(trenta) giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione di cui al comma
2).
4. Qualora, a
seguito dell'intimazione di cui al comma 2), il soggetto concessionario non
elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento e semprechè gli Enti
titolari del contratto di servizio con riferimento alle specifiche sezioni
parte intimante non ritengano accettabili e soddisfacenti le giustificazioni
addotte nelle controdeduzioni di cui al comma precedente, la controparte può
chiedere la risoluzione del contratto.
5. Il
contratto si intende risolto di diritto qualora il soggetto concessionario
perda i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delle attività oggetto
del contratto.
6. Nel caso
di impossibilità sopravvenuta all'espletamento del servizio per cause non
imputabili al soggetto concessionario, l'Ente titolare del contratto di
servizio con riferimento alla specifica sezione può chiedere la risoluzione del
contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice Civile, qualora non sia
possibile ripristinare il servizio entro un congruo termine con sicurezza e
regolarità. Nel caso di parziale impossibilità sopravvenuta nell'espletamento
del servizio, il corrispettivo subirà una riduzione proporzionale alla quantità
ed alla durata della mancata prestazione, salvo il riconoscimento dei costi
sostenuti dal soggetto concessionario.
7. In ogni
caso, fino al subentro del nuovo gestore, il concessionario si impegna a
garantire il regolare svolgimento del servizio così come risultante a seguito
dell'aggiudicazione e/o modificazioni/integrazioni successive.
Articolo
19 Revoca e decadenza dell'affidamento in concessione del servizio
1. L'affidamento
dei servizi oggetto del contratto potrà essere revocato, con atto motivato, da
parte dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla
specifica sezione, oltre che per risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 18, anche in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete
dei servizi, per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse,
nonché quando circostanze sopravvenute rendano l'affidamento non più idoneo al
perseguimento dell'interesse pubblico sotto il profilo dell'economicità,
dell'efficienza o dell'efficacia.
2. L'Ente
titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione, può
avvalersi della facoltà di revocare l'affidamento ed in tal caso la risoluzione
del contratto si verifica di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice
Civile per:
- non veridicità di quanto dichiarato ai
fini della partecipazione alla gara di cui al presente contratto in sede di
presentazione della domanda di partecipazione o di presentazione dell'offerta;
- false
dichiarazioni sui requisiti d'accesso alla gara;
- abbandono
o sospensione ingiustificata del servizio da parte del soggetto concessionario;
- gravi e ingiustificate irregolarità
nell'esercizio o reiterate permanenti irregolarità anche non gravi in tema di
regolarità o sicurezza dell'esercizio del servizio;
- mancata ottemperanza da parte del soggetto
concessionario a quanto disposto dall'articolo 16 del presente Contratto, in
materia di subentro ad altro concessionario;
- gravi ed
ingiustificati inadempimenti contrattuali comprese le migliorie offerte in sede
di gara.
3. Il
soggetto concessionario decade dall'affidamento qualora non ottemperi agli
obblighi nei confronti dei lavoratori così come previsto al precedente articolo
16 oppure in caso di perdita dei requisiti richiesti in sede di aggiudicazione.
Articolo
20 Applicazione delle norme del codice civile per quanto non
previsto
1. Tutte le
controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al contratto
saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Torino.
Articolo
22 Spese contrattuali e di registrazione
1. Le spese
inerenti e conseguenti alla stipulazione ed alla registrazione del contratto
sono a totale carico del soggetto concessionario.
2. Agli effetti
fiscali il presente contratto sarà registrato volontariamente ai sensi
dell'articolo 8 del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico del soggetto
concessionario, il quale chiede l'applicazione dell'imposta di registro in
misura fissa, trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni soggette ad
I.V.A. ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986.
I seguenti allegati fanno parte integrante della
presente Sezione I:
1) Allegato I. 1 bis - Reti - beni
strumentali di proprietà della Città e/o della società patrimoniale a totale
partecipazione pubblica incedibile;
2) Allegato
I. 2 bis - Materiale rotabile - beni strumentali necessari di proprietà del
gestore uscente;
3) Allegato
I. 3 bis - Immobili, parcheggi - beni strumentali accessori di proprietà del
gestore uscente;
4) Allegato
I. 4 bis - Elenco del personale del gestore uscente.
SEZIONE II
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO E SUBURBANO
Articolo
23 Oggetto della Sezione II - Caratteristiche del servizio e Piano
di esercizio
1. La presente
Sezione II disciplina i rapporti tra l'Ente titolare del contratto
(denominazione oggetto di integrazione successiva) di servizio di riferimento e
il soggetto concessionario in merito all'affidamento della gestione del
servizio di Trasporto Pubblico Locale nell'ambito della rete descritta nel
"Piano di esercizio" (Allegato II.1 bis alla presente Sezione), con
percorsi, fermate, orari, modalità di esercizio e per una percorrenza totale
prevista nel periodo di vigenza contrattuale descritte nell'allegato stesso,
così come modificato e/o integrato sulla base dell'offerta presentata in sede
di gara ed aggiudicazione.
2. L'esercizio
del trasporto pubblico locale, come individuato al comma 1, è soggetto
all'imposizione degli obblighi di servizio pubblico di cui al successivo
articolo 25, così come previsto dal Regolamento CE del 23 ottobre 2007 n.
1370/2007, nonché dall'articolo 17 del D. Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla Legge Regionale n. 1/2000 e
s.m.i..
3. Il
servizio di cui alla presente sezione viene concesso in esclusiva al soggetto
concessionario.
Articolo
24 Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni
1. Per
l'espletamento del servizio oggetto della presente sezione saranno messi a
disposizione del soggetto concessionario gli impianti fissi ferrofilotranviari
e di fermata compresa la linea 4.
2. La messa a
disposizione dei beni strumentali di proprietà della Città e/o della società
patrimoniale a totale partecipazione pubblica incedibile comporta in ogni caso
il pagamento di un canone complessivo dell'importo di Euro 10,8 milioni (oltre
IVA se dovuta) così ripartiti:
- per tutti gli impianti
fissoferrofilotranviari e di fermata di proprietà della Città di Torino (ad
eccezione della linea 4) comporta il pagamento di un canone dell'importo di 7,4
milioni di Euro, da pagarsi alla Città; tale canone sarà rivalutato in misura
pari al 50 per cento dell'inflazione programmata annualmente dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze attraverso il Documento di Programmazione
Economico - Finanziaria (DPEF);
- per la linea 4 di proprietà della società
Infratrasporti.To S.r.l.: comporta il pagamento di un canone da pagarsi alla
società stessa dell'importo di 3,4 milioni di Euro oltre IVA. Tale canone sarà
rivalutato in misura pari al 50 per cento dell'inflazione programmata
annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il Documento
di Programmazione Economico - Finanziaria (DPEF).
Il canone è corrisposto trimestralmente ed in via
anticipata entro il quinto giorno del primo mese del trimestre di riferimento.
In caso di ritardato pagamento saranno applicati interessi di mora legali per
ogni giorno di ritardo.
In nessun caso il canone potrà essere soggetto a
variazioni in diminuzione derivanti da modificazioni al Programma di Esercizio.
3. I beni
strumentali necessari di proprietà del gestore uscente sono messi a
disposizione del soggetto concessionario previo indennizzo del valore residuo
non ammortizzato al netto di eventuali contributi regionali, per un importo
complessivo pari a .... (importo da definire sulla base delle richieste
dell'aggiudicatario).
4. I beni
strumentali accessori di proprietà del gestore uscente possono essere concessi
in prelazione al nuovo gestore con il valore indicato nell'allegato I.3 bis al
presente contratto e/o dati in locazione previo pagamento di un canone al
proprietario di importo pari a ... ( importo da definire sulla base delle
richieste dell'aggiudicatario ).
Articolo 25 Obblighi
del soggetto concessionario e modalità di esecuzione del servizio
1.
All'esercizio dei servizi previsti nella presente sezione devono essere adibiti
esclusivamente gli autoveicoli immatricolati ad uso servizio di linea per
trasporto di persone, ai sensi dell'articolo 87 del Codice della Strada (D.Lgs.
30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.), salvo il disposto di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 422/1997 e s.m.i., ed il personale necessario
con la professionalità adeguata, in accordo con la vigente normativa.
2. Per tutta
la durata del contratto il soggetto concessionario è tenuto a garantire la
disponibilità e la possibilità effettiva di impiego delle tipologie di
materiale rotabile indicate nell'Allegato I.2 bis (da definire in sede di aggiudicazione)
da utilizzarsi secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto e
nell'allegato medesimo.
3. Il
soggetto concessionario si obbliga a comunicare all'Ente titolare del contratto
di servizio con riferimento alla presente sezione ogni sostituzione di
materiale rotabile che intervenga nel corso di validità del presente contratto,
rispetto all'Allegato I.2 bis (da definire in sede di aggiudicazione).
4. L'acquisto
di veicoli da adibire ai servizi oggetto della presente sezione, nonché la determinazione
del fabbisogno di mezzi deve essere individuata nel piano dell'offerta del
soggetto concessionario.
Il concessionario si impegna in ogni caso a realizzare
gli investimenti minimi necessari a rinnovare la più alta percentuale di
veicoli da adibire ai servizi oggetto della presente sezione al fine di
migliorarne la qualità e ridurne l'impatto ambientale, entro la data di
scadenza dell'affidamento.
5. Il
soggetto concessionario si obbliga ad organizzare e gestire la rete di vendita
e la commercializzazione dei titoli di viaggio, nonché la loro realizzazione,
nel rispetto dei requisiti di anticontraffazione e secondo criteri di
omogeneità a livello territoriale e dovranno risultare disponibili presso i
punti di vendita.
6. Il
soggetto concessionario dovrà provvedere ad effettuare il controllo
sull'effettivo e corretto utilizzo dei titoli di viaggio da parte dell'utenza
del servizio oggetto della presente Sezione.
7. Il
soggetto concessionario accerterà le irregolarità dei documenti di viaggio dei
passeggeri tramite proprio personale, munito di idoneo documento di
riconoscimento rilasciato dalla stessa, con le modalità di cui all'articolo 20
della Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i.. Salvo che il fatto costituisca reato,
le irregolarità accertate saranno sanzionate con le modalità previste
dall'articolo 18 della Legge n. 689/1981 e s.m.i., dall'articolo 20 comma 6
della Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i. e dalla deliberazione del Consiglio
Comunale del 25 luglio 2007 (mecc. 2007 04548/119) e s.m.i..
8. Il
soggetto concessionario si obbliga a comunicare all'utenza tutte le
informazione necessarie all'utilizzo del servizio, nonché sulle agevolazioni
tariffarie disponibili mediante opuscoli informativi, anche on line, ed
attraverso aggiornamenti della Carta della Qualità dei Servizi, anche on line.
9. Il
soggetto concessionario si obbliga a riconoscere la validità dei titoli di
viaggio e degli abbonamenti annuali emessi dal gestore uscente fino alla
scadenza originariamente prevista in tali titoli o abbonamenti, con facoltà di
rivalsa nei confronti del gestore uscente in ordine al riconoscimento degli
introiti relativi al periodo intercorrente tra l'attivazione del contratto di
servizio e la scadenza dei titoli o abbonamenti.
10. Il soggetto
concessionario è comunque tenuto al rispetto di ogni altro obbligo di servizio
previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche
se non menzionato esplicitamente nel presente contratto, senza che ciò implichi
revisione del contributo dovuto e sempre che non comporti modifiche delle
condizioni contrattuali. In particolare, è tenuto al rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di trasporto di persone, per quanto non
previsto dal presente contratto.
11. In
applicazione del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 e s.m.i., il soggetto
concessionario si obbliga ad istituire e nominare ai sensi di legge uno o più
responsabili di esercizio, in relazione alla propria struttura organizzativa.
Per gli obblighi dei Responsabili d'esercizio si richiama il titolo VII del
D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 e s.m.i..
12. Il soggetto
concessionario si obbliga ad utilizzare tutti gli apparati e gli strumenti
utilizzati dal gestore uscente, subentrando nei relativi rapporti obbligatori
ove esistenti, (quali a titolo esemplificativo la centrale operativa unica per
tram e bus, il collegamento telematico tra flotta e centrale operativa (SIS),
il sistema di videosorveglianza sui mezzi di trasporto pubblico ed alle
fermate, dotazione di bordo della flotta) e/o garantire prestazioni
equivalenti. In ogni caso il soggetto concessionario si obbliga a mantenere per
tutta la durata del contratto le prestazioni attualmente garantite dal Sistema
SIS e dai suoi aggiornamenti.
13. Il soggetto
concessionario si impegna a possedere ed attuare la capacità progettuale
necessaria per gestire eventi straordinari e temporanei.
14. Il soggetto
concessionario si obbliga ad utilizzare in modo permanente la flotta di veicoli
a metano del gestore uscente ed a garantirne il mantenimento.
15. È posta a carico
del soggetto concessionario la manutenzione ordinaria degli impianti
fissoferrofilotranviari e di fermata, mentre la relativa manutenzione
straordinaria sarà effettuata dal concessionario sulla base dei progetti
approvati e nei limiti di impegni di spesa assunti dagli enti proprietari. La
manutenzione ordinaria e straordinaria dei rimanenti beni ceduti è posta a
carico del concessionario, salvo che in caso di locazione dei beni la
manutenzione straordinaria faccia capo al soggetto proprietario.
Articolo
26 Obblighi di informazione
1. Ai fini
del controllo, il soggetto concessionario si obbliga a consentire al personale
autorizzato dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla
presente sezione, l'accesso on line (attraverso strumenti informatici
condivisi) ai dati giornalieri del servizio riguardanti:
- la
quantità del servizio (veicoli*km) effettuato;
- il numero
delle corse effettuate;
- la
velocità commerciale, la disponibilità e la regolarità del servizio effettuato;
- il numero
dei passeggeri trasportati.
2. Il
soggetto concessionario si obbliga a fornire all'Ente titolare del contratto di
servizio con riferimento alla presente sezione, ogniqualvolta venga richiesto
ed entro quindici giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni relative
alla quantità e qualità del servizio erogato, nonché tutte le informazioni ed i
dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e
dell'efficienza aziendale e a trasmettered all'Ente titolare del contratto di
servizio con riferimento alla presente sezione, entro dieci giorni dall'evento,
i rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni alle cose.
3. Il
soggetto concessionario si obbliga a trasmettere trimestralmente all'Ente
titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione le
segnalazioni ed i reclami in merito ad eventuali disservizi e le azioni
intraprese, secondo quanto stabilito dalla Carta della Qualità dei Servizi.
4. Il
soggetto concessionario è tenuto a fornire ogni informazione richiesta dall'Ente
titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione in
ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge o delle facoltà concesse
dall'Ente titolare del contratto di servizio nell'esercizio delle sue funzioni
di vigilanza.
5. Tutta la
documentazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante e dai Responsabili d'esercizio del soggetto concessionario, o
loro delegati.
6. Il
soggetto concessionario è tenuto a trasmettere trimestralmente all'Ente
titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione un
"Resoconto delle attività" effettuate e risultanti dal piano
d'esercizio, evidenziando, nello stesso, tra l'altro:
- il numero delle corse previste per
ciascuna linea ed il numero delle corse realmente effettuate con il conseguente
scostamento, e pertanto la variazione delle percorrenze e la percentuale di
variazione delle stesse;
- le corse
effettuate fuori servizio, che non rientrano nelle percorrenze totali.
7. Detto
"resoconto delle percorrenze" dovrà essere inviato all'Ente titolare
del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, nei trenta
giorni successivi al servizio effettuato nel trimestre precedente.
8. Il
soggetto concessionario è tenuto altresì a trasmettere un "Resoconto
riepilogativo di tutte le percorrenze riferite all'esercizio annuale",
entro i trenta giorni successivi al 31 dicembre di ciascun anno di vigenza del
contratto. Sulla base di detto resoconto, che sarà sottoposto all'esame dell'Ente
titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione
procederà alla liquidazione del saldo dell'importo complessivo, determinato
sulla base delle percorrenze effettive dichiarate dal soggetto concessionario e
verificate dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla
presente sezione.
9. Al fine di
permettere di monitorare l'attuazione delle politiche di gestione e di
investimento nel Trasporto Pubblico Locale il concessionario è tenuto con
cadenza annuale ad adempiere agli obblighi informativi relativamente ai
seguenti indicatori (articoli 4 comma 2, 7 comma 1 e 8 comma di cui all'accordo
di programma Regione Piemonte/Agenzia Mobilità Metropolitana)
ASPETTO |
PARAMETRO |
Sicurezza (innovazione) |
n. autobus con età < 15 anni / n. autobus
circolanti |
Sicurezza (innovazione) |
n. tram con età < 25 anni / n. tram circolanti
(età misurata dall'ultima ristrutturazione) |
Sicurezza (innovazione) |
n. fermate attrezzate con sistemi tecnologici di
prevenzione ai fini della sicurezza (presenza di videocamere e sistemi di
telecontrollo) / n. fermate totali |
Sicurezza (innovazione) |
n. veicoli attrezzati con sistemi tecnologici di
prevenzione ai fini della sicurezza (presenza di videocamere e sistemi di telecontrollo)
/ parco circolante |
Sicurezza (incolumità) |
n. corse effettuate senza aggressioni e molestie /
n. corse totali |
Ambiente (consumi) |
Consumi per trazione in energia elettrica / consumi
per trazione totali espressi in TEP |
Ambiente (emissioni) |
per cento
veicoli elettrici (tram + bus) su intero parco |
Ambiente (innovazione) |
n. veicoli con motore a standard Euro 3 o superiore
o a trazione elettrica, ibridi o che utilizzino combustibili ecologici (metano,
gpl, ...) / parco circolante (tram + autobus) |
Qualità |
frequenza media corse servizi urbani (in minuti) |
Qualità (puntualità) |
n. passaggi alla fermata regolari / n. passaggi
fermata totali (su servizi urbani e suburbani con autobus misurati da SIS) |
Qualità (comfort) |
n. veicoli con climatizzazione / parco circolante |
Qualità (comfort-accessibilità) |
n. veicoli con indicatori audiovisivi dispositivi di
fermata interni ed esterni al veicolo / parco circolante |
Qualità (comfort-accessibilità) |
n. veicoli con accesso facilitato per diversamente
abili / parco circolante |
Qualità (accessibilità) |
Popolazione entro 200-250 metri da un fermata /
popolazione totale |
Qualità (accessibilità) |
n. fermate con orari esposti ed aggiornati / n
fermate |
Efficacia |
mobilità TPL area metropolitana/mobilità motorizzata |
Efficacia |
n. passeggeri-km / posti-km |
Efficacia |
n. viaggiatori trasportati / vetture-km |
Efficienza (servizio) |
velocità commerciale |
Efficienza (servizio) |
Vetture km annui / n. conducenti |
Efficienza (servizio) |
Vetture km annui / n. veicoli |
Efficienza (servizio) |
impegno massimo veicoli / n. veicoli parco |
Efficienza della spesa pubblica |
Ricavi da traffico / passeggeri-km annui |
Efficienza della spesa pubblica |
Ricavi da traffico /corrispettivo annuale contratto |
Efficienza della spesa pubblica |
Passeggeri anno /corrispettivo annuale contratto |
Efficienza della spesa pubblica |
ricavi da traffico / vetture-km |
1. L'Ente
titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione si impegna
a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del
servizio pubblico da parte del soggetto concessionario con particolare
riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli
adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
2. In
relazione alla normativa sul contenimento del rumore e delle emissioni
elettromagnetiche le parti si obbligano a definire le reciproche competenze ed
a cooperare per lo sviluppo degli interventi previsti dalla legge e dai
Piani/regolamenti approvati dalla Città e vigenti in materia.
Articolo
28 Modificazioni al Piano di esercizio
1. Il Piano
di esercizio di cui alla presente Sezione può essere modificato conformemente
all'offerta presentata in sede di aggiudicazione.
2. Ogni
variazione del piano di esercizio, quali istituzione di nuove linee,
inserimento di nuove corse anche a causa del degrado della velocità commerciale
rispetto a quella di cui all'Allegato II.1 bis alla presente Sezione, soppressione
di linee esistenti, soppressione di corse esistenti, costituisce modifica delle
condizioni di esercizio, con conseguente diverso onere economico da valutarsi
nell'ambito della concessione ai sensi del precedente articolo 15 e del
successivo articolo 36.
3. Nel caso
di variazione modale delle condizioni di esercizio di una o più linee,
determinata da esigenze pubbliche, il corrispettivo resterà invariato a parità
di chilometri offerti.
4. Non
costituiscono modificazione delle condizioni di esercizio e non danno luogo a
variazioni del corrispettivo le variazioni gestionali contenute nei limiti
dell'1,5 per cento (uno virgola cinque per cento) in più o in meno delle
percorrenze totali, apportate in relazione a situazioni contingenti e non
strutturali che devono essere preventivamente comunicate all'Ente titolare del
contratto di servizio con riferimento alla presente sezione e dalla stessa
autorizzate.
5. Ai fini
della quantificazione delle variazioni di cui sopra, si considera il saldo fra
variazioni in diminuzione e variazioni in aumento sull'intero servizio oggetto
del contratto.
6. Le
variazioni gestionali eccedenti il limite dell'1,5 per cento costituiscono
invece modifica delle condizioni d'esercizio e danno luogo a modificazioni del
corrispettivo secondo i criteri di cui all'articolo 29 previa verifica della
copertura finanziaria.
7. Le
variazioni di esercizio sulle singole linee possono dare luogo tra le parti a
compensazioni nell'ambito del numero dei chilometri oggetto della presente
sezione.
8. Il
soggetto concessionario è tenuto a comunicare per iscritto all'Ente titolare
del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione anche a mezzo
fax o mediante accesso on line messo a disposizione dal concessionario, al più
tardi entro il giorno successivo non festivo, qualsiasi rilevante sospensione o
variazione di esercizio, dovute ad eventi imprevedibili o di carattere
eccezionale, che comportino una riduzione o un incremento del chilometraggio, sempre
individuando il valore assoluto della variazione e segnalando la percentuale
della stessa.
9. La
diminuzione di produzione causata da scioperi può essere utilizzata per
compensare, sino a concorrenza, le variazioni contrattuali (in particolare
quelle relative a servizi aggiuntivi di natura occasionale). La quota di minor
produzione causata da scioperi non reinvestita in servizi aggiuntivi viene
considerata variazione gestionale, ai sensi del precedente comma 4.
Articolo
29 Corrispettivo Compensazioni economiche
1. Per
l'espletamento dei servizi oggetto della presente sezione, ed oltre
all'introito derivante dalle tariffe corrisposte dagli utenti, di cui al
successivo articolo 31, l'Ente titolare del contratto di servizio con
riferimento alla presente sezione corrisponderà al soggetto concessionario la
compensazione economica (così come determinato in sede di aggiudicazione) nella
misura che verrà assegnata ed erogata dalla Regione Piemonte nel presupposto
del rispetto dell'accordo di programma di cui alla Legge Regionale 1/2000 e
s.m.i., che per l'anno 2011 è pari ad Euro .........., oltre IVA. Tale
compensazione sarà rivalutata in misura pari al 50 per cento dell'inflazione
programmata annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il
Documento di Programmazione Economico - Finanziaria (DPEF);
2. La
compensazione economica annua è da intendersi al lordo di una somma non
superiore al 2 per cento ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge
Regionale 1/2000 e s.m.i..
3. Le percorrenze
da considerare ai fini della determinazione della contribuzione chilometrica
media sono quelle risultanti dal "Piano di esercizio" (Allegato II. 1
bis alla presente sezione).
4. Per la
liquidazione delle compensazioni economiche si farà riferimento ai prezzi
unitari derivanti dall'offerta economica applicati al numero di veicoli/km
effettivamente realizzati per ogni tipologia di mezzo di trasporto utilizzato,
salvo quanto previsto al precedente articolo 28.
5. Il valore
economico contrattuale complessivo delle compensazioni economiche è pari ad
Euro 174.600.000,00 e corrisponde all'importo annuale posto a base di gara
(ovvero, in sede di stipulazione del contratto, all'offerta presentata).
6. La
produzione complessiva espressa in vetture*km commerciali è pari a:
(come da tabella risultante dall'offerta)
Articolo
30 Modalità di pagamento della compensazione economica corrispettivo
1. Il
soggetto concessionario fatturerà mensilmente un dodicesimo dell'importo di cui
all'articolo 29. La fattura verrà liquidata dall'Ente titolare del contratto di
servizio con riferimento alla presente sezione entro il mese successivo a
quello di erogazione del servizio nella misura del 90 per cento
dell'imponibile, cui verrà aggiunta l'intera IVA dovuta ed esposta in fattura,
previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e previa
attestazione della regolarità delle prestazioni avvenute.
2. Il saldo
dell'importo complessivo, determinato sulla base delle percorrenze effettive
dichiarate dal soggetto concessionario e/o riscontrate dall'Ente titolare del
contratto di servizio con riferimento alla presente sezione è corrisposto
dall'Ente medesimo entro il 31 marzo dell'anno successivo previa acquisizione
della documentazione di regolarità contributiva, a seguito della presentazione
della relazione di cui al successivo articolo 33 e previa erogazione da parte
dell'Erario dell'IVA da rimborsare.
3. In caso di
ritardo dell'erogazione dei fondi da parte della Regione Piemonte il pagamento
della fattura potrà essere posticipato di ulteriore 30 giorni senza che ciò
comporti l'applicazione del successivo comma 4.
4. Eventuali
interessi di mora sui ritardati pagamenti potranno essere riconosciuti nella
misura prevista dall'euribor semestrale (aggiornato all'ultimo giorno
lavorativo del mese di dicembre, valevole per il primo semestre ed all'ultimo
giorno lavorativo del mese di giugno, valevole per il secondo semestre)
maggiorato di uno spread di 0,35 punti percentuali.
Articolo
31 Tariffe del servizio
1. I proventi
da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, relativi al servizio
oggetto della presente Sezione, e gli altri ricavi industriali, dovranno
garantire l'equilibrio con le compensazioni economiche in conformità alla
normativa vigente in materia, tenuto conto della necessità di prevedere un
ragionevole utile.
2. Il
soggetto concessionario si obbliga, in armonia con i criteri indicati
all'articolo 12 della Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i., ad applicare
all'utenza del servizio oggetto della presente Sezione tutte le tariffe
approvate dalla Città e/o dalla Regione Piemonte e precisamente quelle
approvate:
- con deliberazione della Giunta Regionale
del 4 giugno 2007 n. 66-6087 avente ad oggetto l'adeguamento tariffario dei
servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 12 della Legge
Regionale n. 1/2000;
- con deliberazione del Consiglio Comunale
del 25 luglio 2007 (mecc. 2007-04548/119) avente ad oggetto la concessione di
agevolazioni tariffarie valide sul territorio cittadino;
- con deliberazioni della Giunta Regionale
n. 58/8267 del 14 ottobre 1986, n. 38/12800 del 28 aprile 1987 e n. 107/18324
del 14 settembre 1992 aventi ad oggetto agevolazioni tariffarie valide
sull'intero territorio regionale;
- con deliberazione della Giunta Regionale
del 21 giugno 2004 n. 15/12811 avente ad oggetto agevolazioni tariffarie a
favore degli Agenti e Funzionari delle forze dell'ordine in servizio
appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei
Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale
- con deliberazione della Giunta Regionale
del 5 luglio 2007 n. 56/6346 avente ad oggetto agevolazioni tariffarie a favore
degli Agenti e Funzionari delle forze dell'ordine in servizio appartenenti al
Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale (Comune di Torino e di
Collegno).
3. Il
soggetto concessionario si obbliga ad applicare altre tariffe eventualmente
approvate nel periodo di vigenza del contratto, nonché a vendere documenti di
viaggio a tariffa agevolata, per i quali la Regione/ Città corrisponderà la
differenza nei limiti degli impegni di spesa assunti.
4. Il
soggetto concessionario può proporre una revisione periodica delle tariffe di
trasporto pubblico locale ogni biennio ai sensi dell'articolo 12 Legge
Regionale n. 1/2000 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta Regionale n°
66-6087 del 04 giugno 2007 "adeguamento tariffario dei servizi di
trasporto pubblico locale", la proposta, non vincolante, sarà soggetta
alla valutazione dell'ente competente in materia che assumerà il relativo
provvedimento.
5. In ogni
caso il livello delle tariffe costituisce elemento di valutazione complessiva
essenziale dell'equilibrio economico finanziario del presente contratto.
6. Il
soggetto concessionario si obbliga ad aderire al sistema di bigliettazione
integrata (BIP - biglietto integrato Piemonte).
7. Il
soggetto concessionario si impegna ad aderire al sistema di tariffazione
integrata denominato "Formula" attualmente in vigore nell'area
metropolitana torinese, nonché ai successivi aggiornamenti compreso quello di
cui all'allegato II.2bis (aggiornato a maggio 2009). Il soggetto concessionario
si impegna ad aderire al sistema di tariffazione integrata denominato
"BIM" all'interno del sistema Formula.
8. Ogni
eventuale riduzione del regime tariffario (tariffe e/o agevolazioni)
costituisce modifica contrattuale con conseguente eventuale applicazione del
precedente articolo 15 e del successivo articolo 36 a carico dell'Ente titolare
del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione.
9. In ogni
caso il soggetto concessionario potrà adottare ulteriori misure promozionali.
Articolo
32 Carta della Qualità dei Servizi - Parte speciale
1. Il
soggetto concessionario si obbliga ad adottare gli specifici fattori ed i
livelli di prestazioni e qualità del servizio TPL, così come risultanti
dall'offerta, nonché sulla base di quanto stabilito all'articolo 8, al fine di
rendere il servizio rispondente alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente.
2. A cura del
soggetto concessionario, deve essere affisso su ogni mezzo impiegato, un
estratto della Carta della Qualità dei Servizi ed ogni altro avviso richiesto
dalla Città. Copie della Carta della Qualità dei Servizi devono essere
disponibili, gratuitamente e in numero congruo, presso le rivendite dei titoli
di viaggio e on line.
3. Il
soggetto concessionario si obbliga a garantire i parametri di qualità riferiti
ai seguenti elementi:
Trasporto
di linea urbano e suburbano
AFFIDABILITA? E TEMPI DI VIAGGIO |
velocità minima (km/h, media di
rete) % passaggi con ritardo tra 5? e 10? - oltre 10? % di corse completate su corse programmate |
17 10%-2,5% 99,0% |
INFORMAZIONI A TERRA |
avviso delle varianti programmate sulle fermate interessate avviso con ogni mezzo disponibile delle varianti non programmate
comunicazione annuale degli orari delle linee ore disponibili n.verde nella settimana:
casella vocale-operatore ( ? ) sito internet interattivo (informazioni e segnalazioni) calcolo online degli itinerari di viaggio informazioni sull?accessibilità per disabili per numero mezzi
/totale mezzi - linee mezzi |
Si Si Si 24x7 ? 13x6 Si Si Si
? Si
|
INFORMAZIONI A BORDO |
riepilogo
varianti al servizio in atto su tutti i tram e gli autobus esposizione sintesi carta dei servizi sui mezzi di
trasporto e n.verde %
mezzi con esposizione sulla parte anteriore
del numero di linea e della direzione di viaggio % mezzi impianto audiovisivo per
indicazione fermate |
Si Si 77 62 |
SERVIZI ALLE FERMATE |
fermate con
palina/pensilina e info su linee in transito % paline con display
con informazioni ulteriori fermate con
pensilina e sedili fermate con mappa della
rete trasporto pubblico esposta |
tutte
(^) 11 +
17 31 |
VENDITA E ASSISTENZA |
punti vendita
concessionario o convenzionati punti vendita
automatica presso parcometri- tabaccai - metro % minima timbratrici
funzionanti e con orario esatto ± 3? (°) |
1550 750-75-40 97 |
INTEGRAZIONE DEI TRASPORTI |
abbonamenti Formula (concessionario
+ Trenitalia + altri 27 gestori) n.linee in transito per
st.ferroviaria o cap.extraurb.(media) |
4 tipi 4 |
SICUREZZA DA MOLESTIE |
allarme via radio su
tram e autobus % fermate - autobus
(*) con telecamere per
sorveglianza |
Si 3-54 |
SICUREZZA DA INCIDENTI |
minimo km percorsi mediamente tra
due incidenti copertura assicurativa per danni a
persone o cose |
12.000 si |
SERVIZI PER I DISABILI |
% veicoli attrezzati
per accogliere sedie a rotelle (*) linee tram ? bus con
veicoli tutti accessibili a sedie a rotelle |
65 2-27 |
COMFORT |
% veicoli con accesso
basso (*) % veicoli con aria
condizionata o ventilazione interna (*) |
81 80 |
PULIZIA |
cadenza pulizia pavimento, sedili,
mancorrenti veicoli (giorni) cadenza media di pulizia completa
dei veicoli (giorni) |
1 15 |
RISPETTO DELL?AMBIENTE |
% autobus a standard
> Euro 1, o a metano o elettrici (*) |
73 |
PERSONALE E RAPPORTO CON I CLIENTI |
codice comportamento per chi ha
contatti col pubblico divisa e/o tessera visibile (codice
per operatori numero verde) |
Si Si |
( ? ) esclusi i giorni festivi
diversi da domenica
( ^ ) tranne fermate
provvisorie (in particolare situate presso cantieri)
( ° ) timbratrici da
sostituire con apparati a lettura elettronica e magnetica
( * ) servizi gestiti
direttamente dal concessionario, esclusi quelli affidati dal concessionario a
terzi
(parametri ed indicatori da integrare sulla base
dell'offerta).
Articolo 32 bis Subaffidamento
1. Fatta
eccezione per quanto previsto dal successivo articolo 48, in linea con
l'articolo l0, comma 4 lettera i), Legge Regione Piemonte 1/2000 e s.m.i., il
soggetto concessionario è autorizzato, previo assenso dell'Ente titolare del
contratto di servizio con riferimento all'apposita sezione e nei limiti di
legge, e comunque per un importo complessivo non superiore al 30 per cento del
valore del presente contratto, a subaffidare parti del servizio e/o attività e
servizi connessi all'oggetto della concessione ai sensi della vigente normativa
nazionale ed europea in materia.
2. Il
soggetto concessionario rimane unico responsabile nei confronti dell'ente per
l'esatta esecuzione delle attività affidategli.
3. In ogni
caso è vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.
4. Il
soggetto concessionario subentrante è tenuto a subentrare al soggetto
concessionario uscente nei contratti di subappalto vigenti fino alla naturale
scadenza aventi ad oggetto le attività del presente contratto.
Articolo
33 Relazione Tecnico - Finanziaria
1. Il
soggetto concessionario deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o
comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una
Relazione Tecnico-Finanziaria riferita all'esercizio precedente riportante, il
consuntivo economico.
2. La
relazione dovrà contenere una parte economica, che riassuma tutti i costi
aziendali ed i ricavi da traffico affrontati dal soggetto concessionario per lo
svolgimento del servizio fra cui, a titolo puramente indicativo, i costi
relativi a chilometri percorsi, numero dei passeggeri trasportati, materiale
rotabile utilizzato, personale abilitato ed utilizzato, immobili per
l'effettuazione del servizio, nonché il rendiconto sull'operatività del
servizio in dettaglio, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del
servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio ricevute. La relazione
deve contenere altresì le modalità di svolgimento del servizio ed i risultati
conseguiti in relazione alle prestazioni (velocità commerciale, disponibilità e
regolarità del servizio) ed al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi.
3. La
Relazione Tecnico-Finanziaria deve essere firmata dal legale rappresentante del
soggetto concessionario.
Articolo
34 Controllo e Vigilanza
1. Al fine di
garantire il controllo da parte dell'Ente titolare del contratto di servizio
con riferimento alla presente sezione, il soggetto concessionario fornisce le
informazioni tecniche necessarie, anche per l'applicazione delle penali di cui
al successivo articolo 35.
2. L'Ente
titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione ha il
compito di vigilare sul rispetto da parte del soggetto concessionario degli
obblighi derivanti dal contratto di servizio e derivanti dal rispetto dei
parametri cui all'articolo 32.
3. In merito
ai citati obblighi contrattuali, l'Ente titolare del contratto con riferimento
alla presente sezione esamina, fra l'altro, la documentazione fornita dal
soggetto concessionario con riguardo a:
- polizza assicurativa stipulata dal
soggetto concessionario o da terzi appaltatori a copertura di ogni danno che
possa derivare a terzi dallo svolgimento del servizio oggetto del presente
contratto;
- i reclami
e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi e relativo report
trimestrale;
- informazioni
relative ad ogni specifico intervento trasmesso al Settore competente;
- il conto
consuntivo;
- la Carta della Qualità dei Servizi ed
applica le penali di cui al successivo articolo 35, previa effettuazione della
procedura di cui al successivo comma 5.
4. Tutte le
comunicazioni, di cui al presente articolo, dovranno essere rese disponibili
mediante accesso on line garantito dal soggetto concessionario.
5. Su
richiesta dell'Ente titolare del contratto con riferimento alla presente
sezione, quest'ultimo ed il soggetto concessionario, in contraddittorio tra
loro, valuteranno le presunte inadempienze e le conseguenti controdeduzioni
addotte dal soggetto concessionario. Dell'incontro verrà redatto verbale
sottoscritto dalle parti.
Articolo
35 Penali contrattuali
1. Ai sensi
dell'articolo 19, comma 3, lettera h) del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e
s.m.i. e dell'articolo 19 della Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i. per ogni violazione
degli obblighi previsti nella presente Sezione II l'Ente titolare del contratto
di servizio con riferimento alla presente sezione applica le sanzioni di
seguito descritte al soggetto concessionario.
2. Per
ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede contrattuale, ad eccezione
dell'adozione e/o aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: Euro
1.500,00 per ogni giorno di ritardo, a partire dalla contestazione scritta,
fino al ripristino della corretta esecuzione.
3. Per la
mancata adozione della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 10.000,00 per ogni
giorno di ritardo a partire dalla contestazione, fatta salva in ogni caso la
risoluzione del contratto nel caso in cui il perdurare della situazione di
carenza della Carta, valutato alla stregua del grave, ripetuto e rilevante
inadempimento, sia dovuto a causa imputabile al concessionario.
4. Per il
mancato aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 5.000,00 per
ogni giorno di ritardo, dal termine assegnato intercorrente dalla contestazione
fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto nel caso in cui il
perdurare della situazione di carenza della Carta, valutato alla stregua del
grave, ripetuto e rilevante inadempimento, sia dovuto a causa imputabile al
concessionario.
5. Per
ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede di offerta (anche se
trattasi di obblighi oggetto di integrazione/specificazione del presente
contratto): Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo decorrente dal termine
assegnato.
6. Decorsi 15
giorni dalla contestazione scritta della violazione, senza che sia stata
rimossa ovvero senza che sia stata fornita valida giustificazione,
l'irrogazione della penale di cui ai commi precedenti diventa definitiva.
7. L'ammontare
della penalità, sarà trattenuto sul corrispettivo relativo alla fattura del
trimestre successivo a quello durante il quale si è verificata l'inadempienza
od il ritardo.
8. L'applicazione
della penale sarà preceduta da contestazione scritta, contenente l'indicazione
del tempo e del luogo della violazione, e della penale che si intende
applicare, alla quale il soggetto concessionario avrà la facoltà di presentare
le controdeduzioni scritte entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.
9. In
mancanza di controdeduzioni od in assenza di accoglimento, l'Ente titolare del
contratto di servizio con riferimento alla presente sezione applicherà le
penali con provvedimento motivato da emanarsi entro i successivi 7 giorni. É
fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
10. In caso di
inadempienze che comportano infrazioni della direzione d'esercizio, valgono le
disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore nonché nel D.P.R. 11
luglio 1980, n. 753.
11. In ogni
caso laddove l'inadempimento risulti grave, rilevante e ripetuto le sanzioni
potranno essere raddoppiate e, in caso di ulteriore recidiva, si applicherà la
risoluzione del contratto. Qualora l'ammontare delle penalità non possa essere
trattenuto ai sensi del comma 7, si potrà procedere pro quota all'escussione
della garanzia fideiussoria prestata ai sensi del precedente articolo 11 ovvero
anche alla risoluzione del contratto.
Articolo
36 Modalità di revisione delle condizioni contrattuali
1. A norma
dell'articolo 10, comma 2, della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i., decorsi 3
anni dalla sottoscrizione del presente contratto, l'Ente titolare del contratto
di servizio con riferimento alla presente sezione procederà alla verifica delle
condizioni contrattuali.
2. La
verifica è effettuata, anche sulla base delle indicazioni dei programmi
triennali dei servizi e con riguardo all'attuazione delle condizioni offerte
dal concessionario e recepite nella presente Sezione, valutandone l'adeguatezza
e la coerenza rispetto alle esigenze del servizio pubblico. La verifica ha per
oggetto:
a) il
raggiungimento degli obiettivi previsti nel contratto di servizio;
b) l'idoneità
della rete dei servizi in funzione della domanda;
c) l'integrazione
della rete dei servizi rispetto all'intero sistema dell'offerta.
3. Qualora, a
seguito della suddetta verifica, si renda necessario modificare, in aumento od
in diminuzione, la rete dei servizi, il concessionario è obbligato a prestare
il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto
dell'importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza
del 15 per cento per i servizi in diminuzione.
In particolare i servizi a chiamata, qualora
istituiti, saranno compensati come previsto dall'articolo 29, comprese le fasce
orarie di disponibilità del servizio.
Articolo
37 Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini
consentiti dal contratto
1. Le
condizioni d'esercizio possono essere modificate a giudizio dell'Ente titolare
del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, valutato il
pubblico interesse, concordato con il soggetto concessionario con conseguente
diverso onere economico da valutarsi nell'ambito della concessione e del
relativo equilibrio economico finanziario.
2. In ogni
caso, ogni variazione del Piano di esercizio deve essere autorizzata dall'Ente
titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione.
3. Il
presente contratto non esclude che le parti possano concordare specifiche
attività, volte a soddisfare esigenze di tipo temporaneo che possano
presentarsi nel corso della vigenza del presente contratto.
I seguenti allegati fanno parte integrante della
presente Sezione II:
1) Allegato II. 1 bis - "Piano di
esercizio" (numero e descrizione linee, fermate, dati vetture chilometro,
orari, frequenza;
2) Allegato II. 2 bis - Sistema Formula
aggiornato a maggio 2009.
SEZIONE III
GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA
Articolo
38 Oggetto della Sezione III
1. La
presente Sezione III disciplina i rapporti tra l'Ente titolare del contratto di
servizio con riferimento alla presente sezione, InfraTrasporti.To S.r.l. ed il
soggetto concessionario in merito all'affidamento della gestione della Linea 1
di Metropolitana automatica di Torino (tratta Collegno - Porta Nuova), secondo
il Piano di esercizio - Allegato III. 1 bis (tracciato della linea
rappresentato con cartografia in scala 1:50.000, con l'indicazione di tutte le
stazioni obbligatorie; lunghezza dell'itinerario, la distanza progressiva tra
le stazioni obbligatorie, gli orari, la capacità unitaria offerta, i giorni di
esercizio e la modulazione del servizio durante l'anno, i tempi di percorrenza
espressi in minuti primi e secondi, la velocità commerciale), per una
percorrenza totale non inferiore a 4.000.000 veicoli*Km annui.
2. All'inizio
di ogni anno le informazioni di cui sopra sono presentate come Programma
preventivo di servizio.
3. L'Ente
titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione si
riserva di modificare nell'ambito della presente concessione il servizio per
esigenze di pubblica utilità.
4. Alla data
di messa in esercizio dell'ulteriore tratta Porta Nuova-Lingotto il soggetto
concessionario si obbliga ad esercire il prolungamento della Linea 1 di
Metropolitana Automatica.
5. Alla data
di messa in esercizio al pubblico dell'ulteriore tratta Lingotto-Bengasi il
soggetto concessionario si obbliga ad esercire il prolungamento della Linea 1
di Metropolitana Automatica.
6. In caso di
messa in esercizio di prolungamenti della linea, verrà integrato il presente contratto
con le risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte con conseguente
diverso onere economico da valutarsi nell'ambito della concessione e del
relativo equilibrio economico finanziario.
7. Il
servizio di cui alla presente sezione viene concesso in esclusiva al soggetto
concessionario.
Articolo
39 Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni
1. Per
l'espletamento del servizio oggetto della presente Sezione III viene messo a
disposizione del soggetto concessionario il sistema della Linea 1 di
Metropolitana automatica, il materiale rotabile indicato nell'Allegato III.1
bis, il deposito, le officine e gli impianti indicati nell'Allegato I.1 bis.
2. La messa a disposizione della Linea 1 di Metropolitana
automatica comporta in ogni caso il pagamento di un canone complessivo annuo
determinato in Euro 6.300.000,00 oltre IVA a favore della Società
Infrastrutture.Torino S.r.l, proprietario superficiario della Linea 1 di
Metropolitana Automatica. Tale canone sarà rivalutato in misura pari al 50 per
cento dell'inflazione programmata annualmente dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze attraverso il Documento di Programmazione Economico - Finanziaria
(DPEF).
Il canone è corrisposto mensilmente entro il quinto
giorno del mese di riferimento. In caso di ritardato pagamento saranno
applicati interessi di mora legali per ogni giorno di ritardo.
In nessun caso il canone potrà essere soggetto a
variazioni in diminuzione derivanti da modificazioni al programma di esercizio.
3. La messa a
disposizione riguarda altresì i beni e gli impianti di pertinenza dei
prolungamenti di cui al precedente articolo 38 commi 4 e 5: in tal caso è
previsto un adeguamento del canone, calcolato in rapporto all'incremento dei km
di percorrenza.
Articolo
40 Obblighi del soggetto concessionario
1. Il
soggetto concessionario della gestione del servizio della Linea 1 di
Metropolitana automatica è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
a) garantire la sicurezza di viaggiatori e
l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio, adottando
tecniche e processi occorrenti;
b) effettuare il servizio con veicoli
autorizzati, e con gli impianti di corsa, di stazione, di deposito connessi;
eseguendo la manutenzione ordinaria con oneri economici a proprio carico, ed
eseguendo la manutenzione straordinaria secondo la programmazione dell'ente
proprietario con oneri a carico del proprietario stesso e nei limiti degli
impegni assunti dal medesimo;
c) effettuare la pulizia interna delle
stazioni e dei relativi accessi, degli impianti e dei veicoli adibiti al
servizio di trasporto pubblico.
2. Il
soggetto concessionario si obbliga a rispettare scrupolosamente gli orari
previsti nei piani di esercizio.
3. Il
soggetto concessionario deve garantire le prestazioni indicate nell'Allegato
III 1 bis ( da definire in sede di aggiudicazione).
4. Per tutta
la durata del contratto il soggetto concessionario è tenuto a garantire la
disponibilità e la possibilità effettiva di impiego delle tipologie di
materiale rotabile indicate nell'Allegato III. 1 bis da utilizzarsi secondo le
prescrizioni contenute nella presente sezione e nel suddetto Allegato.
5. Il
soggetto concessionario si obbliga a comunicare a Infratrasporti.To S.r.l. ogni
necessità di sostituzione di materiale rotabile che intervenga nel corso di
validità del presente contratto, rispetto all'Allegato III. 1 bis.
6. Il
soggetto concessionario si obbliga ad organizzare e gestire la rete di vendita
e la commercializzazione dei titoli di viaggio, nonché la loro realizzazione,
nel rispetto dei requisiti di anticontraffazione e secondo criteri di
omogeneità a livello territoriale e dovranno risultare disponibili presso i
punti di vendita.
7. Il
soggetto concessionario dovrà provvedere ad effettuare il controllo
sull'effettivo e corretto utilizzo dei titoli di viaggio da parte dell'utenza
del servizio oggetto della presente Sezione.
8. Il
soggetto concessionario accerterà le irregolarità dei documenti di viaggio dei
passeggeri tramite proprio personale, munito di idoneo documento di
riconoscimento rilasciato dalla stessa, con le modalità di cui all'articolo 20
della Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i.. Salvo che il fatto costituisca reato,
le irregolarità accertate saranno sanzionate con le modalità previste
dall'articolo 18 della Legge n. 689/1981 e s.m.i., dall'articolo 20 comma 6
della Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i. e dalla deliberazione del Consiglio
Comunale del 25 luglio 2007 (mecc. 2007 04548/119 e s.m.i.).
9. Il
soggetto concessionario si obbliga a comunicare all'utenza tutte le
informazione necessarie all'utilizzo del servizio, nonché sulle agevolazioni
tariffarie disponibili mediante opuscoli informativi, anche on line, ed
attraverso aggiornamenti della Carta della Qualità dei Servizi, anche on line.
10. Il soggetto concessionario si obbliga a riconoscere la validità
dei titoli di viaggio e degli abbonamenti annuali emessi dal gestore uscente
fino alla scadenza originariamente prevista in tali titoli o abbonamenti, con
facoltà di rivalsa nei confronti del gestore uscente in ordine al
riconoscimento degli introiti relativi al periodo intercorrente tra
l'attivazione del contratto di servizio e la scadenza dei titoli o abbonamenti.
11. Il soggetto
concessionario è comunque tenuto al rispetto di ogni altro obbligo di servizio
previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche
se non menzionato esplicitamente nel presente contratto, senza che ciò implichi
revisione del contributo dovuto e sempre che non comporti modifiche delle
condizioni contrattuali. In particolare, è tenuto al rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di trasporto di persone per quanto non previsto
dal presente contratto.
12. In
applicazione del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e s.m.i., il soggetto
concessionario si obbliga ad istituire e nominare ai sensi di legge uno o più
Responsabili di esercizio, in relazione alla propria struttura organizzativa.
Per gli obblighi dei Responsabili d'esercizio si richiama il titolo VII del
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e s.m.i..
13. Il soggetto
concessionario si obbliga ad utilizzare tutti gli apparati e gli strumenti
utilizzati dal gestore uscente, subentrando nei relativi rapporti obbligatori
ove esistenti (quali a titolo esemplificativo gestione della sala security
relativa alla Linea 1 di Metropolitana automatica, il sistema di
videosorveglianza della Linea 1 di Metropolitana automatica, gestione del
"manuale di uso e manutenzione") e/o garantire prestazioni
equivalenti.
14. Il soggetto
concessionario si impegna a possedere ed attuare la capacità progettuale
necessaria per gestire eventi straordinari e temporanei.
Articolo
41 Obblighi di informazione
1. Ai fini
del controllo, il soggetto concessionario si obbliga a consentire al personale
autorizzato dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla
presente sezione, l'accesso on line (attraverso strumenti informatici
condivisi) ai dati giornalieri del servizio riguardanti:
- la
quantità del servizio (veicoli*km) effettuato;
- il numero
delle corse effettuate;
- la
velocità, la disponibilità e la regolarità del servizio effettuato;
- il numero
dei passeggeri trasportati.
2. Il
soggetto concessionario si obbliga a fornire all'Ente titolare del contratto di
servizio con riferimento alla presente sezione, ogniqualvolta venga richiesto
ed entro quindici giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni relative
alla quantità e qualità del servizio erogato, nonché tutte le informazioni ed i
dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e
dell'efficienza aziendale ed a trasmettere all'Ente titolare del contratto di
servizio con riferimento alla presente sezione, entro dieci giorni dall'evento,
i rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni alle cose.
3. Il
soggetto concessionario si obbliga a trasmettere trimestralmente all'Ente
titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione le
segnalazioni ed i reclami in merito ad eventuali disservizi e le azioni
intraprese secondo quanto stabilito dalla Carta della Qualità dei Servizi.
4. Il
soggetto concessionario è tenuto a fornire ogni informazione richiesta
dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente
sezione in ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge o delle facoltà
concesse dall'Ente titolare del contratto di servizio nell'esercizio delle sue
funzioni di vigilanza.
5. Tutta la
documentazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante e dai Responsabili d'esercizio del soggetto concessionario, o
loro delegati.
6. Il
soggetto concessionario è tenuto a trasmettere trimestralmente all'Ente
titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione un
"Resoconto delle attività" effettuate e risultanti dal piano di esercizio,
evidenziando, nello stesso, tra l'altro:
- il numero delle corse previste ed il
numero delle corse realmente effettuate con il conseguente scostamento, e
pertanto la variazione delle percorrenze e la percentuale di variazione delle
stesse;
- le corse
effettuate fuori servizio, che non rientrano nelle percorrenze totali.
7. Detto
"resoconto delle percorrenze" dovrà essere inviato all'Ente titolare
del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, nei trenta
giorni successivi al servizio effettuato nel trimestre precedente.
8. Il
soggetto concessionario è tenuto altresì a trasmettere un "Resoconto
riepilogativo di tutte le percorrenze riferite all'esercizio annuale",
entro i trenta giorni successivi al 31 dicembre di ciascun anno di vigenza del
contratto. Sulla base di detto resoconto, che sarà sottoposto all'esame
dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente
sezione procederà alla liquidazione del saldo dell'importo complessivo,
determinato sulla base delle percorrenze effettive dichiarate dal soggetto
concessionario e verificate dall'Ente titolare del contratto di servizio con
riferimento alla presente sezione.
9. La Città
di Torino avrà accesso a tutte le informazioni di cui al presente articolo
nelle forme e con le modalità ivi previste.
1. Infratrasporti.To
S.r.l. si impegna a garantire le condizioni per il mantenimento della velocità,
regolarità, puntualità ai valori di cui al "Piano di esercizio"
(Allegato III.1 bis alla presente Sezione), attraverso la manutenzione
straordinaria programmata ed effettuata.
2. L'Ente
titolare del contratto di servizio di riferimento della presente sezione si
impegna a cooperare per agevolare il migliore espletamento del servizio
pubblico da parte del soggetto concessionario con particolare riferimento
all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti
ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
Articolo
43 Modificazioni al Piano di esercizio
1. Il
"Piano di esercizio" allegato alla presente sezione (Allegato
III.1 bis), potrà essere modificato, su richiesta dell'Ente titolare del
contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, per esigenze di
pubblica utilità. Le modificazioni, contenute nel 2 per cento annuo del totale
delle percorrenze annue, sia in aumento che in diminuzione, non comportano la
revisione delle compensazioni economiche dovute.
2. Qualora esigenze di pubblica utilità di adeguamento del servizio
comportino una variazione annua delle percorrenze, superiore ai limiti di cui
al comma precedente, ma contenuta in un massimo del 20 per cento, le
compensazioni economiche saranno rideterminate, sulla base del prezzo
contrattuale oggetto dell'offerta.
Articolo
44 Corrispettivo Compensazioni Economiche
1. L'Ente
titolare del contratto di servizio di riferimento della presente sezione
corrisponde al soggetto concessionario le compensazioni economiche pari ad Euro
............................oltre IVA, (importo da definire sulla base
dell'offerta) per ogni anno di effettuazione del servizio, secondo gli impegni
assunti dalla Regione Piemonte.
2. L'Ente
titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione
erogherà al soggetto concessionario la somma dovuta a titolo IVA che la
Regione/lo Stato riconoscerà sulle compensazioni di cui al comma 1.
3. Le
percorrenze da considerare ai fini della determinazione della contribuzione
chilometrica media, sono quelle risultanti dal "Piano di esercizio"
(Allegato III.1 bis).
Articolo
45 Modalità di pagamento delle compensazioni economiche
corrispettivo
1. Le
compensazioni economiche sono erogate al soggetto concessionario secondo il
trasferimento delle risorse effettuato dalla Regione.
2. Le fatture
verranno pagate entro la fine del mese successivo al trasferimento delle
risorse da parte della Regione nella misura del 90 per cento dell'imponibile
cui verrà aggiunta l'intera IVA dovuta ed esposta in fattura e previa
attestazione della regolarità delle prestazioni avvenute, e previa acquisizione
della documentazione di regolarità contributiva.
3. Il saldo dell'importo
complessivo, determinato sulla base delle percorrenze effettive dichiarate dal
soggetto concessionario e/o riscontrate dall'Ente titolare del contratto di
servizio con riferimento alla presente sezione è corrisposto dall'Ente medesimo
entro il 31 marzo dell'anno successivo previa acquisizione della documentazione
di regolarità contributiva, a seguito della presentazione della relazione di
cui al successivo articolo 49 e previa erogazione da parte dell'Erario dell'IVA
da rimborsare.
4. Eventuali
interessi di mora sui ritardati pagamenti potranno essere riconosciuti nella
misura prevista dall'euribor semestrale (aggiornato all'ultimo giorno
lavorativo del mese di dicembre, valevole per il primo semestre ed all'ultimo
giorno lavorativo del mese di giugno, valevole per il secondo semestre)
maggiorato di uno spread di 0,35 punti percentuali.
Articolo 46 Tariffe
del servizio
1. I proventi
da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, relativi al servizio
oggetto della presente Sezione, e gli altri ricavi industriali, dovranno
garantire l'equilibrio con le compensazioni economiche in conformità alla
normativa vigente in materia, tenuto conto della necessità di prevedere un
ragionevole utile.
2. Il
soggetto concessionario si obbliga, in armonia con i criteri indicati
all'articolo 12 della Legge Regionale n. 1/2000, ad applicare all'utenza del
servizio oggetto della presente Sezione tutte le tariffe approvate dalla Città
e/o dalla Regione Piemonte, tra cui quelle approvate:
- con deliberazione della Giunta Regionale
del 4 giugno 2007 n. 66 6087 avente ad oggetto l'adeguamento tariffario dei
servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale n. 1/2000;
- con deliberazione del Consiglio Comunale
del 25 luglio 2007, (mecc. 2007 04548/119) avente ad oggetto la concessione di
agevolazioni tariffarie valide sul territorio cittadino;
- con deliberazioni della Giunta Regionale
n. 58 8267 del 14 ottobre 1986, n. 38-12800 del 28 aprile 1987 e n. 107 18324
del 14 settembre 1992 aventi ad oggetto agevolazioni tariffarie valide
sull'intero territorio regionale;
- con deliberazione della Giunta Regionale
del 21 giugno 2004 n. 15 12811 avente ad oggetto agevolazioni tariffarie a
favore degli Agenti e Funzionari delle Forze dell'Ordine in servizio
appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei
Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale;
- con deliberazione della Giunta Regionale
del 5 luglio 2007 n. 56 6346 avente ad oggetto agevolazioni tariffarie a favore
degli Agenti e Funzionari delle Forze dell'Ordine in servizio appartenenti al
Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale (Comune di Torino e di
Collegno).
3. Il
soggetto concessionario si obbliga ad applicare altre tariffe eventualmente
approvate nel periodo di vigenza del contratto, nonché a vendere documenti di
viaggio a tariffa agevolata, per i quali la Regione/Città corrisponderà la
differenza nei limiti degli impegni di spesa assunti.
4. Il
soggetto concessionario può proporre una revisione periodica delle tariffe di
trasporto pubblico locale ogni biennio ai sensi dell'articolo 12 Legge
Regionale n. 1/2000 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta Regionale n 66
6087 del 04 giugno 2007 "adeguamento tariffario dei servizi di trasporto
pubblico locale" la proposta, non vincolante, sarà soggetta alla
valutazione dell'ente competente in materia che assumerà il relativo
provvedimento.
5. In ogni
caso il livello delle tariffe costituisce elemento di valutazione complessiva
essenziale dell'equilibrio economico finanziario del presente contratto.
6. Il
soggetto concessionario si obbliga ad aderire al sistema di bigliettazione
integrata (BIP - biglietto integrato Piemonte).
7. Il
soggetto concessionario si impegna ad aderire al sistema di tariffazione
integrata denominato "Formula" attualmente in vigore nell'area
metropolitana torinese, nonché ai successivi aggiornamenti compreso quello di
cui all'allegato II.2 bis (aggiornato a maggio 2009). Il soggetto
concessionario si impegna ad aderire al sistema di tariffazione integrata
denominato "BIM" all'interno del sistema Formula.
8. Ogni
eventuale riduzione del regime tariffario (tariffe e/o agevolazioni)
costituisce modifica contrattuale con conseguente adeguamento del corrispettivo
a carico dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla
presente sezione.
9. In ogni
caso il soggetto concessionario potrà adottare ulteriori misure promozionali.
Articolo
47 Carta della Qualità dei Servizi - Parte speciale
1. Il soggetto concessionario si obbliga ad adottare gli specifici
fattori ed i livelli di prestazioni e qualità del servizio della Metropolitana
automatica (così come risultanti dall'offerta), nonché sulla base di quanto
stabilito all'articolo 8, al fine di rendere il servizio rispondente alle
esigenze dei cittadini e dell'ambiente.
2. Tali
standard saranno riportati nella Carta della Qualità dei Servizi che il
soggetto concessionario si impegna a predisporre ai sensi dell'articolo 8 del
presente contratto, e ad aggiornare annualmente migliorando i livelli di
qualità, nel rispetto della normativa in materia.
3. Il
soggetto concessionario si obbliga a garantire i parametri di qualità riferiti
ai seguenti elementi:
LINEA 1 DI METROPOLITANA
AUTOMATICA
AFFIDABILITA? E TEMPI DI VIAGGIO |
· corse effettive
rispetto a quelle programmate · % treni con ritardo
< 4 minuti · velocità commerciale
(km/h) |
97% 99,6% 31,4 |
INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA |
· stazioni con
bacheche,orari,avvisi varianti al servizio metro e superficie · stazioni con info
partenze e arrivi a diffusione sonora e su monitor · treni con grafici di
linea e altoparlante per annunci (fermata e altri) ·
ore disponibili n.verde nella settimana: casella vocale-operatore ( ?
) |
Tutte Tutte Tutte 24x7 ? 13x6 |
SERVIZI ALLE STAZIONI |
· stazioni con apertura
temporizzata · stazioni con
biglietterie automatiche (min 2) e Infopoint interattivo · interfoni per
stazione collegati con Posto comando e controllo |
Tutte Tutte 6 |
VENDITA E ASSISTENZA |
· punti vendita GTT o
convenzionati nell?area urbana e suburbana · agenti itineranti per
assistenza passeggeri (media, giornata tipo) |
1580 7 |
INTEGRAZIONE DEI TRASPORTI |
· abbonamenti Formula
(GTT + Trenitalia + altri 27 gestori) · distanza massima
stazioni da una fermata della rete di superficie |
4 tipi 50 metri |
SICUREZZA DA MOLESTIE |
· treni e stazioni con
videosorveglianza attiva · interfoni collegati
con Posto di comando e controllo, per ogni treno |
Tutti 12 |
SICUREZZA DA INCIDENTI |
· infortuni individuali
/ collettivi per milione di passeggeri · copertura
assicurativa per danni a persone o cose |
Max 0,6/0,016 si |
SERVIZI PER I DISABILI |
· stazioni con
ascensori funzionanti (*) e percorsi
segnalati per disabili · vetture accessibili
con sedia a rotelle, per ogni treno |
Tutte 2 |
COMFORT |
· impianti di ventilazione e|o riscaldamento · scale mobili per ogni stazione funzionanti
(*) · affollamento: passeggeri trasportati su
standard di carico (massimo
affollamento 100%) |
Tutte 6 50 % |
PULIZIA |
·
Treni: Spolveratura interna veicoli, rimozione rifiuti e
graffiti Pulizia ad umido pavimenti ·
Treni: Lavaggio vetri e sedili veicoli, intenso pavimenti
veicoli ·
Treni: Lavaggio carrozzeria veicoli ·
Stazioni: cestini vuoti e assenza di oggetti a terra ·
Stazioni: lavaggio completo pavimenti, spolveratura ad umido e
disinfezione parti a contatto (pulsantiere, mancorrenti, ecc.) ·
Stazioni: pulizia ove occorrente di pavimenti e superfici, svuotamento dei cestini per evitare il
riempimento completo |
Tutti i giorni 7 giorni trisettimanale tutti i giorni ogni 2 giorni durante le ore diurne di esercizio |
RISPETTO DELL'AMBIENTE |
· ventilatori
silenziati per ogni stazione · numero pozzi
intertratta di ricambio d?aria, per ogni stazione |
2 2 |
PERSONALE E RAPPORTO CON I CLIENTI |
· codice comportamento
per chi ha contatti col pubblico · divisa e / o tessera
visibile (codice per operatori numero verde) |
Si Si |
( ? ) esclusi i giorni festivi
diversi da domenica
(*)tempo presa in carico:
1 ora per interventi emergenza; 1 ora per guasti bloccanti, 2 ore per guasti
urgenti; 4 ore per guasti ordinari.
(parametri ed indicatori da integrare sulla base
dell'offerta).
Articolo 48 Divieto
di subaffidamento del servizio
1. Il
soggetto concessionario non è autorizzato a gestire indirettamente le attività
oggetto della presente sezione III.
Articolo
49 Relazione Tecnico - Finanziaria
1. Il
soggetto concessionario deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o
comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una
Relazione Tecnico-Finanziaria riportante il consuntivo contenente:
- rendiconto consuntivo dei costi e dei
ricavi annui imputabili alla gestione della Metropolitana automatica, approvato
dal Consiglio di Amministrazione;
- consuntivo
dei chilometri percorsi per l'effettuazione del servizio;
- risultati conseguiti in relazione alle
prestazioni (velocità commerciale, disponibilità e regolarità del servizio) ed
al rispetto della Carta dei servizi;
- elenco del
materiale rotabile utilizzato;
- elenco
nominativo del personale abilitato;
- numero dei passeggeri trasportati,
determinato secondo le disposizioni impartite per la redazione del Conto
Nazionale dei Trasporti;
- rapporto proventi del traffico/costi
operativi al netto dei costi di infrastruttura, comprensivo di analisi degli
elementi del rapporto stesso;
- ogni altra
informazione che il Comune riterrà di chiedere.
2. La
Relazione Tecnico-Finanziaria deve essere firmata dal Legale Rappresentante del
soggetto concessionario.
Articolo
50 Controllo e Vigilanza
1. Al fine di
garantire il controllo da parte dell'Ente titolare del contratto di servizio
con riferimento alla presente sezione, il soggetto concessionario fornisce le
informazioni tecniche necessarie, anche per l'applicazione delle penali di cui
al successivo articolo 51.
2. L'Ente
titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione ha il
compito di vigilare sul rispetto da parte del soggetto concessionario degli
obblighi derivanti dal contratto di servizio e derivanti dal rispetto dei
parametri cui all'articolo 47.
3. In merito
ai citati obblighi contrattuali, l'ente titolare del contratto con riferimento
alla presente sezione esamina, fra l'altro, la documentazione fornita dal
soggetto concessionario con riguardo a:
- polizza assicurativa stipulata dal
soggetto concessionario o da terzi appaltatori a copertura di ogni danno che
possa derivare a terzi dallo svolgimento del servizio oggetto del presente
contratto;
- i reclami
e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi e relativo report
trimestrale;
- informazioni
relative ad ogni specifico intervento trasmesso al Settore competente;
- il conto
consuntivo;
- la Carta della Qualità dei Servizi ed
applica le penali di cui al successivo articolo 51, previa effettuazione della
procedura di cui al successivo comma 5.
4. Tutte le
comunicazioni, di cui al presente articolo, dovranno essere rese disponibili
mediante accesso on line garantito dal soggetto concessionario.
5. Su
richiesta dell'Ente titolare del contratto con riferimento alla presente
Sezione, quest'ultimo e il soggetto concessionario, in contraddittorio tra
loro, valuteranno le presunte inadempienze e le conseguenti controdeduzioni
addotte dal soggetto concessionario. Dell'incontro verrà redatto verbale
sottoscritto dalle parti.
Articolo
51 Penali contrattuali
1. Le
eventuali violazioni degli impegni contrattuali previsti nella presente Sezione
III, da parte del soggetto concessionario, comportano l'applicazione delle
relative penali.
2. Per
ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede contrattuale, ad eccezione
dell'adozione e/o aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: Euro
1.500,00 per ogni giorno di ritardo, a partire dalla contestazione scritta,
fino al ripristino della corretta esecuzione.
3. Per la
mancata adozione della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 10.000,00 per ogni
giorno di ritardo a partire dalla contestazione, fatta salva in ogni caso la
risoluzione del contratto nel caso in cui il perdurare della situazione di
carenza della Carta, valutato alla stregua del grave, ripetuto e rilevante
inadempimento, sia dovuto a causa imputabile al concessionario.
4. Per il
mancato aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 5.000,00 per
ogni giorno di ritardo, dal termine assegnato intercorrente dalla
contestazione, fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto nel caso
in cui il perdurare della situazione di carenza della Carta, valutato alla
stregua del grave, ripetuto e rilevante inadempimento, sia dovuto a causa
imputabile al concessionario.
5. Per
ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede di offerta (anche se
trattasi di obblighi oggetto di integrazione/specificazione del presente
contratto): Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo decorrente dal termine
assegnato.
6. Decorsi 15
giorni dalla contestazione scritta della violazione, senza che sia stata
rimossa ovvero senza che sia stata fornita valida giustificazione,
l'irrogazione della penale di cui ai commi precedenti diventa definitiva.
7. L'ammontare
della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo relativo alla fattura del trimestre
successivo a quello durante il quale si è verificata l'inadempienza od il
ritardo.
8. L'applicazione
della penale sarà preceduta da contestazione scritta, contenente l'indicazione
del tempo e del luogo della violazione, e della penale che si intende
applicare, alla quale il soggetto concessionario avrà la facoltà di presentare
le controdeduzioni scritte entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.
9. In
mancanza di controdeduzioni od in assenza di accoglimento, l'Ente titolare del
contratto di servizio con riferimento alla presente sezione applicherà le
penali con provvedimento motivato da emanarsi entro i successivi 7 giorni. É
fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
10. In caso di
inadempienze che comportano infrazioni della direzione d'esercizio, valgono le
disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore nonché nel D.P.R. 11
luglio 1980, n. 753.
11. In ogni caso laddove l'inadempimento risulti grave, rilevante e
ripetuto le sanzioni potranno essere raddoppiate e, in caso di ulteriore
recidiva, si applicherà la risoluzione del contratto. Qualora l'ammontare delle
penalità non possa essere trattenuto ai sensi del comma 7, si potrà procedere
pro quota all'escussione della garanzia fideiussoria prestata ai sensi del
precedente articolo 11 ovvero anche alla risoluzione del contratto.
Articolo
52 Modalità di revisione delle condizioni contrattuali
1. A norma
dell'articolo 10, comma 2, della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i., decorsi 3
anni dalla sottoscrizione del presente contratto, l'Ente titolare del contratto
di servizio con riferimento alla presente sezione procederà alla verifica delle
condizioni contrattuali.
2. La
verifica è effettuata, anche sulla base delle indicazioni dei programmi
triennali dei servizi e con riguardo all'attuazione delle condizioni offerte
dal concessionario e recepite nella presente Sezione, valutandone l'adeguatezza
e la coerenza rispetto alle esigenze del servizio pubblico. La verifica ha per
oggetto:
a) il
raggiungimento degli obiettivi previsti nel contratto di servizio;
b) l'idoneità
della rete dei servizi in funzione della domanda;
c) l'integrazione
della rete dei servizi rispetto all'intero sistema dell'offerta.
3. Qualora, a
seguito della suddetta verifica, si renda necessario modificare, in aumento od
in diminuzione, la rete dei servizi, il soggetto concessionario è obbligato a
prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto
dell'importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza
del 15 per cento per i servizi in diminuzione.
Articolo 53 Modalità di
modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto
1. L'offerta
dei servizi di cui al contratto può essere modificata sia dal punto di vista
quantitativo che di modalità di offerta, con le specificazioni di cui infra e
con conseguente variazione del corrispettivo. Le condizioni d'esercizio possono
essere modificate a giudizio dell'Ente titolare del contratto di servizio con
riferimento alla presente Sezione, valutato il pubblico interesse, concordato
il corrispondente aumento o diminuzione del corrispettivo e previa verifica
della copertura finanziaria. In ogni caso, ogni variazione del Piano di
esercizio deve essere autorizzata dall'Ente titolare del contratto di servizio
con riferimento alla presente Sezione.
2. Il presente contratto non esclude che le parti possano
concordare specifiche attività, volte a soddisfare esigenze di tipo temporaneo
che possano presentarsi nel corso della vigenza del presente contratto.
I seguenti allegati fanno parte integrante della
presente Sezione III:
1) Allegato III.1 bis - Piano di esercizio
(tracciato della linea rappresentato con cartografia in scala 1:50.000, con
l'indicazione di tutte le stazioni obbligatorie; lunghezza dell'itinerario, la
distanza progressiva tra le stazioni obbligatorie, gli orari, la capacità
unitaria offerta, i giorni di esercizio e la modulazione del servizio durante
l'anno, i tempi di percorrenza espressi in minuti primi e secondi, la velocità
commerciale);
2) Allegato
II.2 bis Sistema Formula aggiornato a maggio 2009.
SEZIONE IV SERVIZI
ATTINENTI ALLA SOSTA A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO
1. La presente Sezione IV disciplina i rapporti tra il soggetto
concessionario e la Città di Torino in merito all'affidamento della gestione
dei servizi attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture
dedicate come da allegati (Allegato IV.1 bis) escluso il parcheggio a raso a
servizio dello Stadio Olimpico.
2. Nell'ambito
della gestione dei servizi di cui al precedente comma 1 il soggetto
concessionario si obbliga ad eseguire tutti gli interventi relativi
all'attrezzaggio, di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per
garantire l'espletamento del servizio in oggetto.
3. Il
soggetto concessionario si obbliga a gestire ed attrezzare ulteriori aree di
sosta a pagamento su suolo pubblico individuate dalla Città con appositi
provvedimenti.
4. Infine, la
Città affida al soggetto concessionario l'incarico di procedere alla gestione e
realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale su tutto il
territorio comunale, secondo le modalità previste nelle specifiche tecniche
allegate (Allegato IV.1 bis) e secondo un piano di lavoro concordato
annualmente con la Città, per una spesa complessiva presunta fino a concorrenza
di un milione di Euro (al netto dell'IVA) per ciascun anno di vigenza del
contratto di servizio. L'esecuzione di tali interventi può anche essere
effettuata negli esercizi successivi pur valendo sullo stanziamento dell'anno
precedente.
Articolo
55 Proprietà degli Impianti e Concessione d'uso
1. Per
garantire l'erogazione dei servizi attinenti la sosta a pagamento la Città:
a) Concede in
uso:
1) gli
spazi di suolo pubblico;
2) le
aree attrezzate su suolo pubblico (parcheggi a barriera);
3) i
parcheggi in struttura di cui all'Allegato I.3 bis.
2. La messa a
disposizione di tali beni di proprietà della Città comporta in ogni caso il
pagamento di un canone complessivo di cui al successivo articolo 58.
3. Le opere
asportabili (quali a titolo esemplificativo, la segnaletica, i parcometri e le
attrezzature di automazione), in caso di scadenza, revoca o risoluzione del
contratto, passeranno al soggetto concessionario subentrante che provvederà ad
indennizzare il soggetto concessionario uscente (come da importi determinati in
lettera di invito e allegato capitolato).
Articolo
56 Obblighi del soggetto concessionario
1. Il
soggetto concessionario per gestire la sosta a pagamento su suolo pubblico
deve:
a) nelle aree
già istituite:
- mantenere, ed eventualmente implementare
se necessario, le aree suddette con segnaletica orizzontale e verticale secondo
quanto prescritto dal Codice della Strada e come meglio indicato nelle
specifiche tecniche allegate (Allegato IV.1 bis);
- mantenere, ed eventualmente implementare
se necessario, i parcometri o altri strumenti di pagamento della sosta;
b) nelle aree
di nuova istituzione:
- attrezzare, mantenere, ed eventualmente
implementare se necessario, le aree suddette con segnaletica orizzontale e
verticale secondo quanto prescritto dal Codice della Strada e come meglio
indicato nelle specifiche tecniche allegate (Allegato IV.1 bis);
- procedere all'approvvigionamento,
installazione ed eventuale incremento se necessario, dei parcometri od altri
strumenti di controllo del pagamento della sosta;
c) nelle aree
già istituite e nelle aree di nuova istituzione:
- gestire il pagamento della sosta mediante
i parcometri con l'utilizzo di denaro contante, tessere prepagate o carte di
credito o di debito da inserire nei parcometri e mediante altri strumenti come
i biglietti prepagati (voucher), gli abbonamenti di vario tipo e qualunque
altro strumento informatico o telematico o altro ancora che possa essere
adottato previo accordo con la Città al fine di rendere il pagamento stesso più
agevole alla clientela (autoparcometro, telefonino, ecc);
- provvedere a tutte le sostituzioni,
migliorie e rinnovi che dovessero rendersi necessari per la realizzazione del
servizio di sosta a pagamento;
- fornire assistenza ai clienti in merito al
rilascio dei documenti di sosta ed alle modalità di ricorso avverso le sanzioni
amministrative;
- eseguire, a sua cura e spese, tutte le
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare
l'ottimale funzionamento ed il buono stato di conservazione dei parcheggi e dei
relativi impianti, in modo da consegnarli alla Città, alla scadenza del
contratto, in perfette condizioni di conservazione e funzionamento;
- procedere alla gestione dei parcheggi in
struttura secondo le modalità previste nelle specifiche tecniche allegate
(Allegato IV.1 bis)
2. Con
riferimento a tutti i parcheggi ed impianti previsti nel contratto di servizio
il soggetto concessionario deve comunque provvedere a:
- evitare che gli impianti ed opere di cui
ai punti precedenti possano costituire pericolo per i terzi, sollevando la
Città da ogni responsabilità in caso di danno a persone o cose;
- gestire e realizzare la segnaletica
stradale orizzontale e verticale ai sensi del Codice della Strada su tutto il
territorio comunale.
3. Il
soggetto concessionario provvede, tramite propri uffici, al rilascio dei
documenti di sosta, nonché a gestire eventuali reclami concernenti la qualità
del servizio.
4. Negli
uffici aperti al pubblico dovranno essere esposte a cura del soggetto
concessionario le modalità con cui il cliente può formalizzare eventuali
reclami concernenti sia le sanzioni elevate, sia la mancata affidabilità e
qualità del servizio.
5. Il
soggetto concessionario si obbliga a gestire il servizio derivante dalle
estensioni della sosta a pagamento su suolo pubblico approvate dalla Città,
nonché gli ulteriori parcheggi pubblici individuati dalla Città.
Articolo
57 Ausiliari del traffico ed addetti al controllo sosta
1. Il
soggetto concessionario si obbliga a svolgere, nell'ambito del servizio oggetto
della presente Sezione, il servizio accessorio di prevenzione ed accertamento
delle violazioni in materia di sosta da svolgersi con personale proprio ai
sensi dell'articolo 17 comma 132 della Legge n. 127/1997 e s.m.i., il cui
numero è quello individuato nell'allegato di riferimento.
2. Inoltre il soggetto concessionario si obbliga a svolgere,
nell'ambito del servizio oggetto della presente Sezione, il servizio accessorio
di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta ai sensi
del comma 133 dell'articolo 17 della Legge n. 127/1997 e s.m.i., che sarà
oggetto di apposito provvedimento di impegno e pagamento da parte della Città
fino alla concorrenza massima di Euro 3.700.000,00 IVA inclusa per un totale di
70 addetti di cui 55 sul territorio (come da disciplinare Allegato IV.2 bis).
3. Il
soggetto concessionario si obbliga ad adibire alle mansioni di cui all'articolo
17 commi 132 e 133 della Legge 127/1997 e s.m.i nominato ai sensi della
normativa vigente in materia.
1. Il canone,
comprensivo delle imposte dovute, sarà pari all'importo che risulterà
dall'applicazione della seguente formula:
Canone = CO *(TA1
+ TA2 + TA3 + TA4 + TA5 + TA6 + TA7) *300/365 + CO * TA8
Dove:
CO=coefficiente derivante dall'offerta economica: >240
TA1 = Ta
(tariffa applicata nella sottozona 1) *
Pa (posti auto a pagamento effettivi sottozona 1)
TA2 = Ta
(tariffa applicata nella sottozona 2) *
Pa (posti auto a pagamento effettivi sottozona 2)
TA3 = Ta
(tariffa applicata nella sottozona 3) *
Pa (posti auto a pagamento effettivi sottozona 3)
TA4 = Ta
(tariffa applicata nella sottozona 4) *
Pa (posti auto a pagamento effettivi sottozona 4)
TA5 = Ta
(tariffa applicata nella sottozona 5) *
Pa (posti auto a pagamento effettivi sottozona 5)
TA6 = Ta
(tariffa applicata nella sottozona 6) *
Pa (posti auto a pagamento effettivi sottozona 6)
TA7 = Ta (tariffa convenzionale per le altre sottozone
a pagamento = 0,65 Euro) * Pa (posti
auto a pagamento effettivi altre sottozone)
TA8 = Ta (tariffa convenzionale per i parcheggi in
struttura = 1 Euro) * Pa (posti auto a pagamento effettivi dei parcheggi in
struttura)
Posti auto effettivi = per posto effettivo si intende
il valore dei giorni effettivamente disponibili per la sosta su 300
giorni/anno.
2. Per il
perimetro delle sottozone si fa riferimento alla deliberazione del Consiglio
Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2007 1391/119 e mecc. 2007 3829/119).
3. Per i
posti auto effettivi si fa riferimento al posto equivalente di dimensioni
convenzionale pari a m. 5 x m. 2. Essi saranno determinati annualmente con un
verbale sottoscritto dalle parti sulla base di verifiche mensili.
4. Verranno sottratti
dal computo i posti resi indisponibili per occupazione diverse su base
giornaliera riferiti su 300 giorni/anno.
5. Il canone,
così calcolato, sarà corrisposto al netto delle spese di segnaletica, richieste
annualmente dalla Città, fino alla concorrenza massima di Euro 1.000.000,00 al
netto dell'IVA.
6. Per il
parcheggio di Piazza San Carlo la definizione del canone è quella prevista
dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 12 marzo 2007 (mecc. 2007
00370/033).
Articolo
59 Modalità di pagamento del canone
1. Il
pagamento di quanto dovuto alla Città verrà effettuato secondo le seguenti
modalità:
- al 30 giugno di ogni anno una somma pari
alla metà del canone come definito in sede di aggiudicazione a titolo di
acconto;
- la restante parte, salvo conguaglio, alla
presentazione del rendiconto come previsto nel presente contratto.
In caso di ritardato pagamento saranno applicati
interessi di mora legali per ogni giorno di ritardo.
1. Le tariffe
attualmente applicate sono quelle approvate con le deliberazioni del Consiglio
Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2007 01391/119) e del 25 giugno 2007 (mecc.
2007 03829/119).
2. Il
soggetto concessionario può proporre una revisione periodica delle tariffe dei
servizi relativi alla sosta ed ai parcheggi ogni biennio; la proposta, non
vincolante, sarà soggetta alla valutazione dell'ente competente in materia che
assumerà il relativo provvedimento.
3. In ogni
caso il livello delle tariffe costituisce elemento di valutazione complessiva
essenziale dell'equilibrio economico finanziario del presente contratto.
Articolo
61 Carta della Qualità dei Servizi - Parte speciale
1. Il
soggetto concessionario si obbliga ad adottare gli specifici fattori ed i
livelli di prestazioni e qualità del servizio oggetto della presente Sezione,
così come risultanti dall'offerta e sulla base di quanto stabilito all'articolo
8, al fine di rendere il servizio rispondente alle esigenze dei cittadini e
dell'ambiente.
2. Nei
parcheggi in struttura è obbligatorio applicare la frazione di ora per almeno
mezz'ora per tutte le ore.
3. Il
Concessionario potrà prevedere, per l'utilizzo del parcheggio a rotazione,
forme di abbonamento.
4. Il
soggetto concessionario si obbliga a garantire i parametri di qualità riferiti
ai seguenti elementi:
Gestione
dei parcheggi a pagamento
INFORMAZIONI |
·
parcometri con cartello di segnalazione e info per l?uso ·
parcheggi automatici a barriera con info posti disponibili |
Tutte Tutte |
VENDITA E ASSISTENZA |
·
n. minimo rivendite convenzionate, segnalate da vetrofania ·
sostituzione gratuita voucher non efficienti (max 1%) ·
min posti nei parcheggi di corrispondenza con linee GTT |
1000 immediata 125 |
INTEGRAZIONE DEI TRASPORTI |
·
parcometri che rilasciano il biglietto di trasporto urbano ·
biglietti Park & ride per uso linee concessionario + parcheggi |
Tutti 2 tipi ( ^ ) |
SICUREZZA DA MOLESTIE |
·
park in infrastruttura o a barriera con interfono ·
park in infrastruttura con telecamere |
Tutti Tutti |
SERVIZI PER I DISABILI |
·
min posti riservati, per ogni singola infrastruttura o zona ·
sanzione a chi occupa il posto o ne ostacola l?accesso |
1 su 50 sistematica |
COMFORT |
· min parcometri funzionanti (almeno 1 ogni
100 posti auto) · park in infrastruttura (*) con ascensori e servizi
igienici |
99% Tutti salvo (*) |
PULIZIA |
·
cadenza pulizia servizi igienici park in infrastruttura (giorni) ·
cadenza pulizia completa dei park in infrastruttura (giorni) |
1 giorno 15 gg (§) |
PERSONALE E RAPPORTO CON I CLIENTI |
·
codice comportamento per chi ha contatti col pubblico ·
agenti per il controllo sosta, info, vendita voucher |
Si (@) |
( ^ ) giornaliero e mensile
( * ) non sono considerati i parcheggi su strada a barriera, né
quelli con posti auto affittati a privati; il parcheggio Ventimiglia (di
prossima ricostruzione) non può essere attrezzato per particolarità
strutturali, il parcheggio San Carlo è stato progettato (da ente diverso dal
concessionario) con i servizi igienici ma senza ascensore
( § ) cadenza modificata nel nuovo contratto di appalto a seguito
di effettiva valutazione delle esigenze in rapporto ai risultati conseguiti
(@)
il numero, da concordare con periodicità biennale tra le parti, sarà stabilito
secondo il numero e la tipologia dei posti auto
(parametri ed indicatori da integrare sulla base
dell'offerta).
Articolo
62 Subaffidamento del servizio
1. Oltre a
quanto previsto dall'articolo 10 del presente contratto, il concessionario può
subaffidare parti del servizio e/o attività e servizi connessi all'oggetto
della concessione ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea in
materia.
2. Nel caso
in cui il soggetto concessionario subaffidi parti del servizio e/o attività e
servizi connessi all'oggetto della concessione ai sensi della vigente normativa
nazionale ed europea in materia, il soggetto concessionario ha, di conseguenza,
facoltà di dare in locazione, in comodato o in usufrutto al subaffidatario gli
impianti e le attrezzature occorrenti per lo svolgimento del servizio secondo
le modalità da essa stabilite, nel rispetto del contratto di servizio e degli
atti integrativi di questo.
3. Anche a
seguito dell'affidamento a terzi dei servizi, il soggetto concessionario dovrà
garantire ed osservare gli obblighi assunti in contratto.
4. Il
soggetto concessionario rimane unico responsabile, nei confronti della Città,
per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidate. La Città resta
completamente estranea ai rapporti tra il concessionario ed i terzi. Divergenze
ed accordi tra il soggetto concessionario e questi ultimi non danno diritto
alcuno dei terzi di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni
di sorta nei confronti della Città.
5. Il
soggetto concessionario manleva la Città da ogni danno derivante a terzi e/o
cose in applicazione del presente articolo.
6. Il
soggetto concessionario è autorizzato a concedere in locazione, in affitto, in
comodato od in usufrutto a terzi i locali e le strutture di servizio dei
parcheggi in struttura (come bar ed altri esercizi commerciali).
Articolo
63 Controllo e Vigilanza
1. Al fine di
garantire il controllo da parte dell'Ente titolare del contratto di servizio
con riferimento alla presente sezione, il soggetto concessionario fornisce le
informazioni tecniche necessarie, anche per l'applicazione delle penali di cui
al successivo articolo 65.
2. L'Ente
titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione ha il
compito di vigilare sul rispetto da parte del soggetto concessionario degli
obblighi derivanti dal contratto di servizio e derivanti dal rispetto dei
parametri cui all'articolo 61.
3. In merito
ai citati obblighi contrattuali, l'Ente titolare del contratto con riferimento
alla presente sezione esamina, fra l'altro, la documentazione fornita dal
soggetto concessionario con riguardo a:
- i reclami
e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi e relativo report
trimestrale;
- informazioni
relative ad ogni specifico intervento trasmesso al Settore competente;
- il conto
consuntivo;
- la Carta
della Qualità dei Servizi
ed applica le penali di cui al successivo articolo 65
previa effettuazione della procedura di cui al successivo comma 5.
4. Tutte le
comunicazioni, di cui al presente articolo, dovranno essere rese disponibili
mediante accesso on line garantito dal soggetto concessionario.
5. Su
richiesta dell'Ente titolare del contratto con riferimento alla presente
sezione, quest'ultimo ed il soggetto concessionario, in contraddittorio tra
loro, valuteranno le presunte inadempienze e le conseguenti controdeduzioni
addotte dal soggetto concessionario. Dell'incontro verrà redatto verbale
sottoscritto dalle parti.
Articolo 64 Relazione
Tecnico - Finanziaria
1. Il
soggetto concessionario deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o
comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una
Relazione Tecnico-Finanziaria riferita all'esercizio precedente riportante, il
consuntivo economico.
2. La
Relazione dovrà contenere una parte economica che riassuma i costi diretti,
indiretti e generali sostenuti dal soggetto concessionario per l'erogazione del
servizio relativo alla presente Sezione IV, nonché il rendiconto
sull'operatività reso con il dettaglio e la valorizzazione degli interventi
eseguiti, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato,
delle segnalazioni di disservizio ricevute.
La relazione dovrà inoltre indicare le modalità operative
del servizio eseguito e i risultati conseguiti in relazione alle prestazioni e
al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi.
3. Il
soggetto concessionario si obbliga a fornire alla Città i dati relativi alle
sanzioni amministrative elevate dagli ausiliari del traffico per violazioni al
Codice della Strada (i dati relativi alla quantificazione dei danni
patrimoniali subiti dalla Città a causa dei reati in materia di sosta a raso
quando richiesti dagli uffici competenti della Città), oltre ad ogni altra
informazione e/o documentazione indicata dalla Città.
4. La
Relazione Tecnico-Finanziaria deve essere firmata dal legale rappresentante del
soggetto concessionario.
Articolo
65 Penali contrattuali
1. Qualora la
Città di Torino rilevi un inadempimento che comporti applicazione di penale,
provvede senza indugio a notificare contestazione scritta, contenente
l'indicazione del tempo e del luogo della violazione e della penale che si
intende applicare al soggetto concessionario.
2. Per
ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede contrattuale, ad eccezione
dell'adozione e/o aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: Euro
1.500,00 per ogni giorno di ritardo, a partire dalla contestazione scritta,
fino al ripristino della corretta esecuzione.
3. Per la
mancata adozione della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 10.000,00 per ogni
giorno di ritardo a partire dalla contestazione, fatta salva in ogni caso la
decadenza dall'affidamento nel caso in cui il perdurare della situazione di
carenza della Carta, valutato alla stregua del grave, ripetuto e rilevante
inadempimento, sia dovuto a causa imputabile al concessionario.
4. Per il
mancato aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 5.000,00 per
ogni giorno di ritardo, dal termine assegnato intercorrente dalla
contestazione, fatta salva in ogni caso la decadenza dall'affidamento nel caso
in cui il perdurare della situazione di carenza della Carta, valutato alla
stregua del grave, ripetuto e rilevante inadempimento, sia dovuto a causa imputabile
al concessionario.
5. Per
ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede di offerta (anche se
trattasi di obblighi oggetto di integrazione/specificazione del presente
contratto): Euro 5.000,00, per ogni giorno di ritardo decorrente dal termine
assegnato.
6. Decorsi 15
giorni dalla contestazione della violazione, senza che sia stata rimossa ovvero
senza che sia stata fornita valida giustificazione, la sospensione di cui al
comma precedente diventa definitiva.
7. L'ammontare
della penalità sarà richiesto ed accertato dalla Città nelle forme previste dal
Regolamento di contabilità vigente.
8. L'applicazione
della penale sarà preceduta da contestazione scritta, contenente l'indicazione
del tempo e del luogo della violazione, e della penale che si intende
applicare, alla quale il soggetto concessionario avrà la facoltà di presentare
le controdeduzioni scritte entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.
9. In
mancanza di controdeduzioni od in assenza di accoglimento, la Città applicherà
le penali con provvedimento motivato da emanarsi entro i successivi 7 giorni.
E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
10. In ogni
caso, laddove l'inadempimento risulti grave, rilevante e ripetuto, le sanzioni
potranno essere raddoppiate e, in caso di ulteriore recidiva, si applicherà la
risoluzione del contratto. Qualora l'ammontare delle penalità non possa essere
trattenuto ai sensi del comma 7, si potrà procedere pro quota all'escussione
della garanzia fideiussoria prestata ai sensi del precedente articolo 11 ovvero
anche alla risoluzione del contratto.
Articolo
66 Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini
consentiti dal contratto
1. Le
condizioni d'esercizio possono essere modificate a giudizio dell'Ente titolare
del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, valutato il
pubblico interesse, concordato con il soggetto concessionario con conseguente
diverso onere economico da valutarsi nell'ambito della concessione e del
relativo equilibrio economico finanziario.
2. In ogni
caso, ogni variazione del Piano di esercizio deve essere autorizzata dall'Ente
titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente Sezione.
3. Il
presente contratto non esclude che le parti possano concordare specifiche
attività, volte a soddisfare esigenze di tipo temporaneo che possano
presentarsi nel corso della vigenza del presente contratto.
I seguenti allegati fanno parte integrante della
presente Sezione IV:
1) Allegato
IV.1 bis-Specifiche Tecniche;
2) Allegato IV.2 bis - Disciplinare tecnico
Ausiliari del traffico/addetti controllo soste ex articolo 17 comma 133 Legge
127 del 1997.
SEZIONE
V GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI: ASCENSORE PANORAMICO
DELLA MOLE
ANTONELLIANA, NAVIGAZIONE SUL FIUME PO
E TRANVIA
A DENTIERA (CREMAGLIERA) SASSI SUPERGA
Articolo
67 Oggetto del contratto
1. La
presente Sezione V disciplina i rapporti tra la Città di Torino ed il soggetto
concessionario in merito all'affidamento della gestione dei seguenti servizi
turistici:
- l'Ascensore
panoramico della Mole Antonelliana;
- il
servizio di navigazione sul fiume Po;
- il
servizio di Tranvia a dentiera Sassi Superga.
2. L'esercizio
operativo dell'Ascensore panoramico, espletato mediante una cabina ad alto
contenuto tecnologico che effettua la corsa dal piano terra sino a 85 metri di
altezza, con pareti realizzate in cristallo trasparente, in funzione
all'interno della Mole Antonelliana, è disciplinato dal Regolamento d'esercizio
approvato dalla Regione Piemonte - Direzione Trasporti - Settore Viabilità ed
Impianti fissi con determinazione n. 411 del 14 luglio 2000, previo nulla osta
dell'USTIF di Torino, come da D.P.R. n. 753/1980.
3. L'esercizio
del servizio di navigazione sul fiume Po deve essere espletato mediante due
motonavi ("Valentino" e "Valentina") dotate di servizi
igienici ed impianto di climatizzazione, con capacità massima di 107 persone e
con zona bar completamente attrezzata. Gli imbarchi sono posizionati presso le
seguenti aree:
Murazzi, Borgo Medioevale, Piscina Lido, Italia '61 e
Vallere.
4. L'esercizio
del servizio della linea della Tranvia a dentiera Sassi Superga si sviluppa per
3.100 metri tra la stazione di Sassi (sita a Torino in piazza Modena a 225
metri s.l.m.) e la stazione di Superga (a 650 metri s.l.m.) ed è effettuato
mediante un convoglio componibile con una motrice, una motrice ed una vettura
rimorchiata ed infine una motrice e due vetture rimorchiate. Sono disponibili
tre motrici (una da 40 posti e due da 70 posti) e quattro rimorchiate (tutte da
70 posti, due estive aperte e due invernali chiuse). Tale servizio è
disciplinato dal Regolamento d'esercizio approvato in data 11 giugno 2002.
Articolo
68 Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni
1. Per
l'espletamento del servizio oggetto della presente Sezione vengono messi a
disposizione del soggetto concessionario i seguenti beni:
- ascensore
panoramico della Mole Antonelliana (proprietà della Città)
- due imbarcazioni ("Valentino" e
"Valentina") (Allegato I.2 bis) (proprietà del gestore uscente, salvo
rottamazione e nuova proprietà della Città in applicazione della deliberazione
della Giunta Comunale del 29 Settembre 2009 (mecc. 2009 06090/034);
- Tranvia a dentiera Sassi Superga (Allegato
I.2 bis) (binari di proprietà della Città, materiale rotabile e stazioni
"Sassi" e "Superga" di proprietà del gestore uscente).
Articolo
69 Obblighi del soggetto concessionario
1. Il
soggetto concessionario, per l'esercizio e la gestione dei servizi oggetto
della presente Sezione, è tenuto ad effettuare la conduzione e la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché l'esecuzione di tutti i
relativi lavori, le revisioni e gli ammodernamenti degli impianti e dei
relativi locali tecnici, in modo da mantenerli in piena efficienza ed in condizioni
di sicurezza e di ottemperare gli obblighi di legge previsti per tali impianti.
2. Il
soggetto concessionario, è responsabile di tali attività e del trasporto dei
passeggeri.
3. Il
soggetto concessionario si obbliga ad istituire e nominare ai sensi di legge
uno o più responsabili di esercizio in relazione ai servizi oggetto della
presente sezione, in applicazione del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e del
Codice della navigazione e s.m.i..
4. Il
soggetto concessionario si obbliga a tenere una contabilità separata
finalizzata a consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi
relativi al complesso delle linee della rete ed a fornire alla Città le
informazioni richieste.
5. Il
soggetto concessionario si obbliga a rendere il servizio accessibile anche alla
clientela disabile.
6. Il
soggetto concessionario si obbliga a corrispondere alla Città un canone
concessorio pari al 10 per cento dei ricavi, al netto dei costi di produzione.
7. Il
soggetto concessionario si obbliga ad applicare le tariffe, adottate con
deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2007 (mecc. 2007 04548/119)
avente ad oggetto la concessione di agevolazioni tariffarie valide sul
territorio cittadino di cui all'Allegato V.1 bis - Tariffe e orari dei servizi
turistici e comunque quelle che verranno successivamente approvate dalla Città.
8. Il
soggetto concessionario si obbliga a rispettare gli orari di cui all'Allegato
V.1 bis - Tariffe e orari dei servizi turistici.
Articolo 70 Relazione
Tecnico-Finanziaria
1. Il
soggetto concessionario deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o
comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una
Relazione tecnico-finanziaria riferita all'esercizio precedente riportante ed
il consuntivo economico.
2. La
relazione dovrà contenere una parte economica che riassuma i costi diretti,
indiretti e generali sostenuti dal soggetto concessionario per l'erogazione del
servizio relativo alla presente Sezione V, nonché il rendiconto
sull'operatività reso con il dettaglio e la valorizzazione degli interventi
eseguiti, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato,
delle segnalazioni di disservizio ricevute.
1. In caso di
inadempienze che comportano infrazioni della direzione d'esercizio o violazioni
del Codice della Navigazione e s.m.i. in relazione ai servizi oggetto della
presente Sezione, valgono le disposizioni contenute nelle leggi regionali di
settore nonché nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e del Codice della Navigazione
e s.m.i..
2. Per
ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede contrattuale: Euro 1.500,00,
per ogni giorno di ritardo a partire dalla contestazione scritta fino al
ripristino della corretta esecuzione.
3. Per ciascuna
violazione degli obblighi assunti in sede di offerta (anche se trattasi di
obblighi oggetto di integrazione/specificazione del presente contratto): Euro
5000,00, per ogni giorno di ritardo decorrente dal termine assegnato.
4. L'ammontare
della penalità sarà richiesto ed accertato dalla Città nelle forme previste dal
Regolamento di contabilità vigente.
5. In ogni
caso laddove l'inadempimento risulti grave, rilevante e ripetuto, le sanzioni
potranno essere raddoppiate e, in caso di ulteriore recidiva, si applicherà la
risoluzione del contratto. Qualora l'ammontare delle penalità non possa essere
trattenuto ai sensi del comma 7, si potrà procedere pro quota all'escussione
della garanzia fideiussoria prestata ai sensi del precedente articolo 11 ovvero
anche alla risoluzione del contratto.
Il seguente allegato fa parte integrante della
presente Sezione V:
1) Allegato
V.1 bis - Tariffe e orari dei servizi turistici.
Articolo
72 Clausola di salvaguardia
1. Il
presente contratto è soggetto ad ogni altra integrazione e/o specificazione
derivante da quanto assunto dal soggetto aggiudicatario della concessione in
sede di offerta.