Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore Gestione Finanziaria e Compartecipazioni - COSAP -
Controllo Attività Concessionari
n.
ord. 57
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE 27 APRILE 2010
(proposta dalla G.C.
16 aprile 2010)
Sessione Straordinaria d'urgenza
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Consigliere CERUTTI Monica, i Consiglieri:
BUSSOLA Cristiano CANTORE Daniele CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria FURNARI Raffaella GALASSO Ennio Lucio |
GALLO Domenico GALLO Stefano GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare SALINAS Francesco SALTI Tiziana SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In
totale n. 37 presenti, nonché l'Assessore PASSONI Gianguido.
Risultano assenti, oltre
al Sindaco CHIAMPARINO Sergio ed al Presidente CASTRONOVO Giuseppe, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello - BONINO Gian Luigi - CALGARO Marco - CAROSSA Mario -
COPPOLA Michele - GANDOLFO Salvatore - GHIGLIA Agostino - MAURO Massimo -
MORETTI Gabriele - PORCINO Gaetano - RAVELLO Roberto Sergio - SCANDEREBECH
Federica.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr.
Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta
dell'Assessore Passoni, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente
seduta.
L'articolo 3, comma 1, lettera a), della Legge 27 dicembre
2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) stabilì la sospensione degli aumenti
delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche deliberati
successivamente al 29 settembre 2002 e delle deliberazioni che non fossero
meramente confermative delle aliquote in vigore per l'anno 2002. Tale
limitazione è stata più volte reiterata da successivi provvedimenti
legislativi, fino all'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2006 n. 296
(Legge Finanziaria 2007), che ha reso possibile l'incremento effettivo delle
aliquote con effetto dal 1 gennaio 2007.
In particolare, l'articolo 1, comma 142, della Legge 27
dicembre 2006, n. 296, modifica il comma 3 dell'articolo 1 del Decreto
Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 che ora dispone: "I comuni, con
Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la
variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma
2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del Capo del
Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5
giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti
percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza
dei decreti di cui al comma 2".
Lo stesso comma 142 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre
2006, n. 296, ha introdotto il comma 3 bis del Decreto Legislativo 28 settembre
1998 n. 360 che recita: "Con il medesimo Regolamento di cui al comma 3 può
essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici
requisiti reddituali".
Nell'esercizio 2007, l'esigenza di garantire e sviluppare i
livelli quali-quantitativi dei servizi resi dal Comune salvaguardando gli
equilibri di bilancio ed il rispetto del Patto di Stabilità in una situazione
di riduzione di trasferimenti erariali, indusse l'Amministrazione ad attivare
la facoltà prevista dalla Legge Finanziaria 2007 incrementando l'aliquota
dell'addizionale, ma temperando allo stesso tempo l'effetto dell'aumento del
prelievo con l'introduzione della soglia di esenzione.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007
(mecc. 2006 09746/013), veniva approvato il citato "Regolamento per la
variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche", che, all'articolo 4 bis, tra l'altro,
prevede la soglia di esenzione sul reddito imponibile IRE, al fine della tutela
delle fasce reddituali più deboli.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007
(mecc. 2007 01080/024), immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Indirizzi
per l'esercizio 2007 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre
materie simili" è stata stabilita la variazione, nella misura di 0,2 punti
percentuali, dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto all'aliquota pari a 0,3
punti percentuali vigente fin dall'anno 2002, portandola complessivamente a 0,5
punti percentuali, misura ritenuta necessaria per garantire gli equilibri di
bilancio.
Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 3
aprile 2007 (mecc. 2007 01947/013), venne data attuazione agli indirizzi del
Consiglio in tema di aliquota in argomento con l'approvazione della variazione
dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della
misura di 0,5 punti percentuali complessivi.
Per l'anno 2008, con deliberazione del Consiglio Comunale
(mecc. 2008 02342/024), immediatamente eseguibile, ad oggetto "Indirizzi
per l'esercizio 2008 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre
materie simili" venne stabilito di confermare l'aliquota dello 0,5%,
indirizzo attuato dalla Giunta Comunale del 27 maggio 2008 con deliberazione
(mecc. 2008 02844/013).
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 2008
(mecc. 2008 02481/013), immediatamente eseguibile, la soglia di esenzione
veniva elevata ad Euro 10.400,00, a decorrere dal 1 gennaio 2008. Con
successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 23 marzo 2009 (mecc. 2009
01068/013) la soglia di esenzione veniva elevata a Euro 10.700,00 a decorrere
dal 1 gennaio 2009.
Considerato che i Sindacati di categoria hanno segnalato la
necessità di tutelare la fascia dei possessori di pensione minima e quella dei
cassaintegrati, i cui redditi sono stati adeguati all'indice di inflazione ai
sensi dell'articolo 2, comma 150 della Legge 29 dicembre 2009 n. 191 e
specificati nel loro ammontare dall'INPS con circolare n. 18 del 5 febbraio
2010, si ritiene di modificare la soglia di esenzione determinata in Euro
10.700,00 nell'articolo 4 bis del succitato Regolamento elevandola ad Euro
10.750,00 con decorrenza 1 gennaio 2010 come segue:
" ARTICOLO 4 BIS - ESENZIONE
L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta
se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.750,00.
Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di
Euro 10.750,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota
al reddito imponibile complessivo.".
Dato atto che l'articolo 27, comma 8, della Legge
Finanziaria per l'anno 2002 (Legge 27 dicembre 2001 n. 448) ha sostituito il
comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 con il
seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di
cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 recante
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni,
e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto al 1 gennaio dell'anno di
riferimento" ed in tale senso, altresì, il comma 169 della Finanziaria
2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) in tema di tariffe ed aliquote.
Dato atto che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 17
dicembre 2009, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per
l'anno 2010 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 aprile 2010.
Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 16 aprile 2010, i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:
- le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 non hanno espresso parere (non pervenuto).
Tutto ciò
premesso,
Dato
atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole
sulla regolarità tecnica;
favorevole
sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO
COMUNALE
"1.
L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito
imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.750,00.
2. Se il
reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 10.750,00,
l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito
imponibile complessivo.";
2) di dare atto che sono stati richiesti i
pareri alle Circoscrizioni, in ossequio all'articolo 43, lettera e), del
Regolamento del Decentramento;
3) di trasmettere
al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche
Fiscali - "Ufficio Federalismo fiscale" - viale Europa 242, 00144
Roma, tramite fax al n. 06.59972780, per la sua pubblicazione sul sito
"Internet" denominato www.finanze.it, copia conforme all'originale
della presente deliberazione;
4) di
dare atto che lo stesso entrerà in vigore, per le parti modificate, dal 1
gennaio 2010.
E
AI TRIBUTI
F.to
Passoni
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica
IL
DIRIGENTE SETTORE
GESTIONE FINANZIARIA E COMPARTECIPAZIONE - COSAP - CONTROLLO ATTIVITA' CONCESSIONARI
F.to
Gaidano
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità contabile
per
IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE
FINANZIARIE
Il
Dirigente Delegato
F.to
Tornoni
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Non partecipano al voto i Consiglieri Furnari Raffaella, Lonero Giuseppe, Salti Tiziana, Tronzano Andrea e Ventriglia Ferdinando.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Bussola Cristiano, Cantore Daniele, Goffi Alberto e Lospinuso Rocco.
Esprimono voto favorevole i Consiglieri Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferraris Giovanni Maria, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.
Al termine
della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:
PRESENTI 28
Si astengono i Consiglieri Cassano Luca, Ferrante Antonio, Galasso Ennio Lucio e Silvestrini Maria Teresa.
ASTENUTI 4
VOTANTI 24
VOTI FAVOREVOLI 24
VOTI CONTRARI /
Per l'esito della
votazione che precede il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel
testo quale sopra emendato.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Cerutti