Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie
n. ord. 54
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 APRILE 2010
(proposta dalla G.C. 16 aprile 2010)
Sessione
del Bilancio Preventivo e del Rendiconto
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria |
FURNARI Raffaella GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LOSPINUSO Rocco |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In
totale, con il Presidente, n. 43 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco
- BORGOGNO Giuseppe - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO
-Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti, oltre
al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - COPPOLA
Michele - GANDOLFO Salvatore - LONERO Giuseppe - MAURO Massimo - MORETTI
Gabriele - RAVELLO Roberto Sergio.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr.
Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta del Sindaco Chiamparino,
e degli Assessori Passoni, Altamura, Borgogno, Borgione, Curti, Mangone e Viano.
Lo Statuto della Città di Torino, all'articolo 36, comma 5, prevede che "prima del bilancio preventivo il Consiglio Comunale deve approvare una deliberazione quadro contenente gli indirizzi per l'esercizio, in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili".
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui
all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
ADDIZIONALE IRPEF
Per l'anno 2010 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF viene
confermata nella misura dello 0,5% così come stabilita per l'anno 2008 con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2008
02342/024), ad oggetto
"Indirizzi per l'esercizio 2008 in tema di tributi locali, tariffe, rette,
canoni ed altre materie simili", indirizzo attuato dalla Giunta Comunale
con deliberazione del 27 maggio 2008 (mecc. 2008 02844/013) e così come
confermato con deliberazione del Consiglio Comunale anche per l'anno 2009 (mecc.
2009 00975/024), indirizzo attuato dalla Giunta Comunale con deliberazione del
24 marzo 2009 (mecc. 2009 01525/013) in
ossequio all'articolo 77 bis comma 39 del Decreto Legge 112/2008 convertito in
Legge 133/2008 che ha sospeso il potere ai Comuni di deliberare aumenti, tra
l'altro, delle addizionali.
Relativamente alla soglia di esenzione
determinata in Euro 10.700,00 nell'articolo 4 bis del Regolamento, con successivo provvedimento di modifica
regolamentare si provvederà ad elevarne l'importo ad Euro 10.750,00, con
decorrenza dall'1 gennaio 2010 in ragione dell'adeguamento ISTAT delle
indennità di cassa integrazione.
IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI
Per effetto del disposto dell'articolo 1, comma 156 della Legge 27
dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), a partire dall'1 gennaio 2007 la
determinazione delle aliquote dell'ICI diventa di competenza del Consiglio
Comunale, che vi provvede con apposita deliberazione, che conterrà la proposta
di confermare per l'esercizio 2010 le aliquote e la detrazione d'imposta nella
stessa misura del 2009.
TA.R.S.U.
1) TARIFFE 2010
Premesso
che ai sensi del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 184 della
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) e s.m.i.,
nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006, è restato
invariato anche per gli anni 2007, 2008 e 2009;
dato
atto che il passaggio dalla tassa (Ta.R.S.U.) alla tariffa (T.I.A.) rifiuti per
l'anno 2010 è reso facoltativo dall'articolo 5, comma 2 quater del Decreto
Legge n. 208/2008 (convertito in Legge n. 13/2009) così come modificato
dall'articolo 8 del Decreto-Legge n. 194/2009 (convertito in Legge n. 25/2010)
che dispone: "Ove il regolamento di
cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152,
non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendono adottare la tariffa
integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni
legislative vigenti";
il
Comune di Torino applica, anche nel corso dell'anno 2010, la tassa disciplinata
dal D.Lgs. 507/1993 dando continuità all'adeguamento graduale dell'impianto
tariffario vigente a quello già disciplinato dal D.Lgs. 22/1997 e relativo
D.P.R. 158/1999 ed ora modificato dal D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice Ambientale).
Anche la nuova normativa, infatti, prevede (articolo 238) che il gettito
tariffario assicuri la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio, stabilendo che sino alla emanazione dei regolamenti attuativi
continuino ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
In
questo contesto, in previsione del nuovo regime di prelievo, il tasso di
copertura del gettito Ta.R.S.U. per l'anno 2010 dovrà attestarsi entro il 98%
del corrispettivo AMIAT iscritto a bilancio di previsione. Gli adeguamenti
tariffari necessari al raggiungimento del tasso indicato dovranno essere
applicati entro le percentuali di seguito specificate:
- utenze domestiche:
adeguamento nella misura massima del 5%;
- utenze
non domestiche: adeguamento nella misura massima del 19% che, in vista
dell'applicazione della nuova tariffa, potrà riguardare, in modo differenziato,
solo le categorie che, in riferimento ai relativi indici di produzione
specifica di rifiuti, hanno ancora una tariffa inferiore rispetto a quella da
applicare nel prossimo regime a copertura integrale dei costi di investimento
ed esercizio.
Gli aumenti indicati sono in regime di continuità con gli indirizzi in
primis assunti dall'organo consiliare con la deliberazione dell'11 febbraio
2002 (mecc. 2002 00427/24) e con successivi atti di indirizzo adottati
annualmente in materia di tariffe Ta.R.S.U. nonché con i consequenziali
provvedimenti deliberati dalla Giunta Comunale.
2) AGEVOLAZIONI
2010
A) Agevolazioni per
cantieri di opere pubbliche.
La
fattispecie è descritta nell'articolo 19 ter, comma 1, lettere a) e b) del
Regolamento, in attuazione del citato articolo gli interventi che possono
essere presi in considerazione, per l'anno 2010, sono i seguenti:
- prosecuzione dei lavori per la
realizzazione della linea 1 della Metropolitana sull'asse di via Nizza nel
tratto Porta Nuova - Lingotto;
- realizzazione del Passante Ferroviario;
- realizzazione parcheggio pertinenziale di
corso Unione Sovietica;
- opere di conservazione strutturale e
risanamento del ponte Amedeo VIII sulla Stura.
Si specifica che, per i
citati interventi, la concessione della particolare agevolazione in argomento
dovrà essere determinata a seguito di: delimitazione puntuale degli ambiti
territoriali oggetto dei lavori, valutazione dell'impatto dei lavori stessi
sulla circolazione veicolare e/o pedonale, effettivo disagio arrecato alle
attività commerciali ed artigianali insediate ed andamento dei cantieri negli
ambiti considerati. Verificate le condizioni indicate, la Giunta Comunale
delibererà le percentuali di sgravio ed il relativo periodo di applicazione
delle stesse.
B) Agevolazione a
favore dei nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante dalla
certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
La fattispecie è prevista dall'articolo 19 ter, comma 1,
lettera d) del Regolamento. Anche per l'anno 2010, ai fini dell'applicazione
dell'agevolazione in argomento, sono individuate tre fasce di reddito calcolato
ai fini ISEE, cui corrispondono percentuali di sgravio diverse articolate come
segue:
a) |
Prima fascia: |
Euro: |
0 - |
13.000= |
50% |
b) |
Seconda fascia: |
Euro: |
13.001 - |
17.000= |
30% |
c) |
Terza fascia: |
Euro: |
17.001 - |
24.000= |
20% |
Inoltre per
le situazioni di disagio economico, verificatesi o perduranti nell'anno 2010,
dipendenti dalla crisi e/o carenza occupazionale riferita ad una delle
condizioni di svantaggio lavorativo di seguito indicate:
- cassa
integrazione a 0 ore per almeno 12 settimane (anche non continuative);
- iscrizione
nelle liste di disoccupazione da almeno 3 mesi;
- sospensione dal
lavoro per almeno 90 giorni lavorativi (Legge 2/2009);
- iscrizione
nelle liste di mobilità da almeno 3 mesi,
viene
concesso su istanza documentata, sempre sulla base dell'ISEE 2009, lo sgravio
corrispondente alla fascia di sconto immediatamente superiore, fatto salvo il
limite massimo del 50%. I soggetti beneficiari della presente agevolazione
dovranno comunque acquisire la dichiarazione ISEE 2010 per consentire
all'Amministrazione il controllo e l'eventuale conguaglio degli importi
erogati.
C) Agevolazione
relativa ai locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato e
loro pertinenze: la fattispecie è prevista dall'articolo 19 ter, comma 1,
lettera e) del Regolamento, per la quale si conferma anche per il 2010 la
percentuale del 10%.
D) Agevolazione
relativa ai residenti con abitazione principale e/o attività commerciali ed
artigianali i cui locali si trovano nella zona circostante l'area della
discarica di Basse di Stura.
La
fattispecie è prevista dall'articolo 19, comma 1, lettera f) del Regolamento,
ed è relativa ai disagi causati dalle emissioni olfattive provenienti dalla
discarica. Anche per il 2010 si darà corso alla concessione dell'agevolazione
in argomento. L'ambito territoriale interessato e le relative percentuali
saranno deliberate successivamente dalla Giunta Comunale e comunque entro la
misura massima già deliberata per l'anno 2009.
E) Riduzioni a
favore di ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui al
D.Lgs. 460/1997 e delle Associazioni di cui alla Legge 383/2000. La fattispecie
è prevista dall'articolo 19 ter, comma 1, lettera c) del Regolamento; la riduzione
è pari al 30%.
COSAP
Per
il 2010 la tariffa ordinaria per l'applicazione del canone per l'occupazione di
spazi si incrementerà nella misura massima del 9%
per tener conto degli ingenti investimenti sul suolo pubblico realizzati
all'interno di un più ampio progetto di riqualificazione complessiva della
Città. Tale programma realizzato mediante pedonalizzazione e rifacimento di
vie, modifiche alla viabilità, piano parcheggi, nuovi parchi pubblici, ha
favorito, di fatto, la fruibilità del suolo pubblico da parte di tutti i
cittadini accrescendone il valore, rafforzando la qualità del tessuto urbano e
contribuendo ad accrescere il grado di attrattività turistica della Città.
L'incremento del canone
di suolo pubblico trova altresì motivazione nel confronto con altre grandi
città del Nord che presentano un costo del suolo pubblico superiore a Torino.
Il suolo pubblico a Torino costa meno rispetto a Milano, Genova, Firenze. Tale
differenza è percentualmente superiore a quella stimabile per i valori immobiliari
sia residenziali che commerciali come evidenziato dalla pubblicistica di
settore (es. NOMISMA, CRESME, SCENARI IMMOBILIARI).
Inoltre, i dati redatti
dall'Osservatorio Immobiliare della Città di Torino, con la supervisione del
Politecnico di Torino, evidenziano per il segmento "residenziale
usato", rispetto al 2007, un incremento medio sull'intera Città del 13%.
Pertanto, l'incremento della tariffa COSAP del 9% appare congruo all'andamento
del mercato immobiliare residenziale considerato che esso comprende anche
l'aumento del tasso di inflazione programmato per l'anno 2010 previsto dal DPEF
2010-2013.
In riferimento alla
determinazione della tariffa relativa alle occupazioni temporanee con parcheggi
a pagamento il coefficiente moltiplicatore viene stabilito, nella stessa misura
del 2009, pari a:
- 0,215 della tariffa ordinaria 2010
(allegato "A" del Regolamento, lettera B, punto 9);
- 0,0365 della tariffa ordinaria 2010 per i
periodi di sospensione della sosta a pagamento (articolo 16, comma 6, del
Regolamento COSAP).
Sgravi - COSAP per
grandi cantieri relativi ad opere pubbliche.
La
fattispecie è descritta nell'articolo 14, comma 2; in attuazione del citato
articolo gli interventi da prendere in considerazione, per l'anno 2010, sono i
seguenti:
- prosecuzione dei lavori per la
realizzazione della linea 1 della Metropolitana sull'asse di via Nizza nel
tratto Porta Nuova - Lingotto;
- realizzazione del Passante Ferroviario;
- realizzazione parcheggio pertinenziale di
corso Unione Sovietica;
- opere di conservazione strutturale e
risanamento del ponte Amedeo VIII sulla Stura.
Si specifica che per i
citati interventi la concessione della particolare agevolazione in argomento
dovrà essere determinata a seguito di: delimitazione puntuale degli ambiti
territoriali oggetto dei lavori, valutazione dell'impatto dei lavori stessi
sulla circolazione veicolare e/o pedonale, effettivo disagio recato alle
attività commerciali ed artigianali ivi insediate ed andamento dei cantieri
negli ambiti considerati. Verificate le condizioni indicate, la Giunta Comunale
delibererà le percentuali di sgravio ed il relativo periodo di applicazione
delle stesse.
In coerenza a quanto
sopra si rende, inoltre, necessario adeguare all'andamento della tariffa COSAP
il canone per concessioni precarie relativo ad opere insistenti su suolo
privato o difformi da destinazione di Piano Regolatore.
CIMP
Per l'anno 2010 si ritiene di mantenere invariata la tariffa ordinaria
per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie.
Allo stesso modo le tariffe giornaliere per le tipologie specifiche di
pubblicità di cui al punto C dell'allegato "A" del Regolamento per
l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari non vengono
variate rispetto alle tariffe deliberate per l'anno 2009.
L'importo dovuto per i diritti di segreteria, di cui all'articolo 10,
comma 10, lettera c), della Legge n. 68/1993 e s.m.i., viene mantenuto pari ad
Euro 160,00.
Il canone concessorio per l'utilizzo degli spazi pubblicitari all'interno
dello Stadio Olimpico, nelle giornate di apertura al pubblico, è mantenuto pari
ad Euro 1,57 per metro quadro al giorno.
Sgravi - CIMP su grandi cantieri di opere pubbliche.
La fattispecie è descritta nell'articolo 20, comma 2, del regolamento per
l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie. In attuazione del
citato articolo, gli interventi da prendere in considerazione per l'anno 2010,
sono i seguenti:
- prosecuzione dei lavori per la
realizzazione della linea 1 della Metropolitana sull'asse di via Nizza nel
tratto Porta Nuova - Lingotto;
- realizzazione del Passante Ferroviario;
- realizzazione parcheggio pertinenziale di corso Unione Sovietica;
- opere di conservazione strutturale e risanamento del ponte
Amedeo VIII sulla Stura.
Si specifica che per i
citati interventi la concessione della particolare agevolazione in argomento
dovrà essere determinata a seguito di: delimitazione puntuale degli ambiti
territoriali oggetto dei lavori, valutazione dell'impatto dei lavori stessi
sulla circolazione veicolare e/o pedonale, effettivo disagio arrecato alle
attività commerciali ed artigianali ivi insediate ed andamento dei cantieri
negli ambiti considerati. Verificate le condizioni indicate, la Giunta Comunale
delibererà le percentuali di sgravio ed il relativo periodo di applicazione
delle stesse.
DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI
Per l'anno 2010 vengono
confermate le tariffe già applicate nell'anno 2009, approvate dalla Giunta
Comunale con deliberazione del 3 maggio 2005 (mecc. 2005 03100/013). In applicazione
dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 507/1993, viene mantenuto un coefficiente
di maggiorazione della tariffa, pari a 2, da applicarsi alle affissioni
eseguite direttamente dalla Città su impianti di affissione luminosi, per luce
diretta o indiretta. Si confermano le tariffe del 2009 anche per l'anno 2010,
per la defissione del materiale pubblicitario abusivamente affisso approvate
con la deliberazione sopra citata. La maggiorazione prevista dall'articolo 4,
comma 1, D.Lgs. n. 507/1993 e recepita dall'articolo 5, comma 3, del
Regolamento Pubbliche Affissioni (deliberazione mecc. 2008 01249/013) viene
applicata in riferimento alle affissioni commerciali nel settore dello
spettacolo e cultura ed è stabilita nella misura del centodieci per cento.
CRITERI DI INDIRIZZO PER
IL CONCESSIONARIO DELLA CITTA' (SORIS S.p.A.) IN TEMA DI PROCEDURE ESECUTIVE
(ICI-TARSU-CANONI E DIRITTI)
Ritenuto
fornire al Concessionario della Città (SORIS S.p.A.) alcuni indirizzi operativi
per economizzare la fase della riscossione coattiva in ambito ICI/TARSU/Canoni
e Diritti e per ottimizzare i flussi di cassa delle suddette entrate si propone
quanto segue:
- gli importi
minimi per i quali, esperita la riscossione volontaria, viene avviata la
procedura esecutiva sono i seguenti:
- Euro 50,00 a
titolo di debito complessivo per contribuente, per il passaggio alla fase di
ingiunzione;
- Euro 100,00 a
titolo di debito complessivo per contribuente, per l'iscrizione del fermo
amministrativo;
- Euro 500,00 a
titolo di debito complessivo per contribuente, per le azioni esecutive fino
all'iscrizione dell'ipoteca;
- per le entrate
non ancora riscosse, o per quelle al di sotto dei limiti minimi,il
Concessionario dovrà tenere conto annualmente del cumulo dei crediti ancora
dovuti per ciascun contribuente ed attivare conseguentemente le misure
cautelari e le azioni esecutive nei termini di prescrizione.
CONTRIBUTO SPESE SERVIZI
CATASTALI
La Legge
296/2006 (Finanziaria per l'anno 2007) ha previsto il trasferimento delle funzioni
catastali ai Comuni a decorrere dal 1 novembre 2007, demandando ad appositi
D.P.C.M. l'individuazione di termini e modalità per l'attuazione del
trasferimento stesso.
In data 14
giugno 2007 è stato emanato il primo D.P.C.M. riguardante disposizioni in
materia di "Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni".
Nei termini
previsti da tale norma la Città di Torino, con deliberazione del Consiglio
comunale n. 90 del 24 settembre 2007, si è espressa per l'assunzione della
gestione in forma diretta autonoma delle funzioni catastali nella forma più
ampia prevista dall'opzione C, del D.P.C.M. citato.
Su tale
presupposto la Città ha investito notevoli risorse umane, finanziarie e di
strutture per la gestione completa di tutte le attività catastali nella sede di
via Moretta 69.
A seguito
di un ricorso avanzato da Confedilizia, il TAR Lazio, con sentenza del 2007, ha
sospeso l'efficacia ed annullato il suddetto D.P.C.M.. Successivamente, l'ANCI
nazionale con l'adesione di molti Comuni, tra cui Torino, ha opposto ricorso al
Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza con la
conseguente rimissione al TAR giudicante.
Recentemente
il TAR Lazio, in data 19 marzo 2010, ha emesso una nuova sentenza con cui
rivede i precedenti orientamenti in materia di decentramento delle funzioni
catastali.
La
sentenza, infatti, ha confermato la legittimità degli attuali assetti normativi
e regolamentari, accogliendo solo in parte il ricorso della Confedilizia:
precisamente, l'aspetto dei poteri di controllo sull'operato delle
Amministrazioni comunali, oggi riconosciuti in capo all'Agenzia del territorio.
In attesa
di ulteriori provvedimenti da parte del Governo necessari per l'effettivo
trasferimento delle funzioni catastali, la Città prosegue nel dare i servizi
avviati da tempo.
Si
conferma, pertanto, il corrispettivo, introdotto lo scorso anno, a titolo di
contributo al rimborso delle spese di ricerca, riproduzioni, istruttoria e
costi generali che il Comune sostiene per i servizi erogati agli sportelli
catastali:
sono
gratuite le visure catastali e gli estratti planimetrici per i proprietari ed i
componenti del nucleo familiare anagrafico,
sono a
pagamento le altre prestazioni, come più dettagliatamente illustrato
nell'allegato (all.1 - n. ).
Si prevede,
inoltre, per le richieste di visure e planimetrie, da parte dei non proprietari
e per istanze rettifica della banca dati catastale sia da parte dei proprietari
sia dei non proprietari, un leggero incremento dell'importo del corrispettivo.
Si sottolinea che tale aumento nasce dalla necessità di adeguamento dei costi
inerenti l'attività amministrativa degli uffici.
TARIFFE E RETTE PER LA
FRUIZIONE DEI SERVIZI E DEI BENI
Nel 2010 le tariffe e le
rette per la fruizione dei servizi non oggetto di separate deliberazioni
consiliari vengono variate del 1,5% pari al tasso di inflazione programmato
previsto dal DPEF 2010-2013; analogamente i limiti relativi alle agevolazioni
potranno essere oggetto di un incremento del 1,5% (pari al tasso di inflazione
programmato) con successivi specifici provvedimenti deliberativi.
Le tariffe relative alle
spese di ricerca ed all'uso della fototeca dell'Archivio Storico vengono
deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento
dell'accesso ai documenti amministrativi approvato dal Consiglio Comunale nella
seduta del 14 marzo 1994; le tariffe relative all'uso della sala conferenze
dello stesso Archivio vengono deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi
dell'articolo 5 del Regolamento per la concessione della sala conferenze
approvato dal Consiglio Comunale nella seduta dell'11 luglio 2000.
In merito
alle tariffe relative ai servizi erogati dagli uffici della Divisione
Urbanistica ed Edilizia Privata si confermano le tariffe approvate nell'anno
2009.
Per quanto
riguarda le tariffe dei servizi sociali e socio-sanitari, occorre distinguere
tra prestazioni domiciliari ed interventi residenziali.
Per le prestazioni
domiciliari, con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009
(mecc. 2009 05739/019) si è provveduto ad approvare il recepimento della D.G.R.
n. 39-11190 del 6 aprile 2009 prevedendo che le nuove regole introdotte
dovessero essere applicate 45 giorni dopo l'approvazione del nuovo elenco dei
fornitori accreditati, subordinata però al raggiungimento di due accordi
sindacali in materia e che al tempo stesso tutti i valori economici di
riferimento (franchigie, massimali di Piano Assistenziale Individualizzato e di
prestazione, soglie di contribuzione, tariffe, ecc.) potessero essere oggetto
di eventuale revisione da parte del Consiglio Comunale in sede di approvazione
della deliberazione di indirizzi in materia di tariffe.
Ora, dal
momento che l'accordo sindacale con l'Amministrazione è in corso di
perfezionamento e non risulta più sostenibile rinviare ulteriormente i benefici
per l'utenza, con il presente provvedimento occorre modificare il punto 5) del
dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009
(mecc. 2009 05739/019) prevedendo che l'applicazione della deliberazione
decorra dal 1 giugno 2010, data dalla quale sarà possibile adeguare il sistema
informativo in uso, con la sola esclusione delle nuove regole dettate in
materia di prestazioni dei fornitori per le quali continuerà a valere la
decorrenza succitata.
Al tempo
stesso, con il presente provvedimento, occorre avvalersi della facoltà di
revisione delle franchigie in parziale recepimento di un nuovo provvedimento
regionale, la D.G.R. n. 56-13332 del 15 febbraio 2010, prevedendo che:
- la franchigia
di reddito venga determinata, anziché in 592 Euro mensili, come previsto dal
punto A del quarto paragrafo dell'allegato 1 della deliberazione del Consiglio
Comunale del 30 novembre 2009 (mecc. 2009 05739/019), in misura non inferiore
alla maggiorazione sociale delle pensioni in favore di soggetti disagiati
introdotta dall'articolo 38 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Legge
Finanziaria 2002). Tale maggiorazione, individuata di anno in anno, è pari, nel
2010, ad Euro 597,41;
- dalla
situazione economica del beneficiario delle prestazioni possano essere detratte
spese per l'abitazione per un ammontare annuo massimo di Euro 5.164,57 pari ad
Euro 430,38 mensili invece dei Euro 400 previsti dal sesto paragrafo
dell'allegato 1 della deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009
(mecc. 2009 05739/019).
La deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre
2009 (mecc. 2009 05739/019) viene pertanto emendata in tutti i punti che
riportano tali valori.
Con
il presente provvedimento occorre autorizzare l'adozione dei seguenti
correttivi individuati come opportuni per una progressiva armonizzazione in un
quadro unitario dell'intero sistema:
- per gli interventi residenziali per adulti
in difficoltà, a seguito della riorganizzazione del sistema dei servizi di ospitalità
realizzato dal mese di luglio 2009 sulla base delle indicazioni contenute nella
Relazione Previsionale e Programmatica 2007/2009 è necessario riassumere di
seguito le nuove regole di contribuzione in relazione alle diverse tipologie di
strutture, specificando in particolare le denominazioni di quelle che hanno
cambiato destinazione d'uso, e prevedendo che le tariffe siano stabilite come
segue:
- per gli alloggi in convivenza di massima
autonomia c.d. di "primo livello", si prevede una contribuzione giornaliera
che ciascun ospite deve versare direttamente al gestore; tale contribuzione non
è da considerarsi integrativa della retta, poiché ciascun ospite deve versarla
direttamente al concessionario del servizio a titolo di contributo per la
gestione corrente, senza alcuna deroga o esenzione, ad eccezione dei periodi di
ricovero ospedaliero durante i quali gli ospiti non devono versare il
contributo. In base alla citata trasformazione d'uso, la struttura residenziale
di massima autonomia denominata "Colonnetti", dal 1 gennaio 2010 non
è più una casa di ospitalità residenziale bensì un alloggio di massima
autonomia in convivenza. Ne consegue che la citata contribuzione giornaliera
che l'ospite deve versare direttamente al gestore in base ai giorni di effettiva
presenza è da considerarsi al pari degli altri alloggi in convivenza. In tutti
gli alloggi di massima autonomia gli ospiti devono versare direttamente al
concessionario la contribuzione giornaliera a decorrere dal primo giorno di
permanenza. Per l'anno 2010 si prevede che tale contribuzione giornaliera debba
ammontare ad 1,00 Euro;
- presso la Casa di Ospitalità residenziale
di via Ghedini 6 sono riservati alcuni posti di emergenza per l'ospitalità
temporanea di cittadini ultracinquantenni in condizioni di grave esclusione;
stante tale circostanza gli ospiti che fruiscono di tale riserva non devono
versare alcuna contribuzione per le prime trenta (30) notti di permanenza. Per
l'anno 2010 rimane invariato il sistema di partecipazione alla spesa a titolo di
retta degli ospiti della Casa di Ospitalità residenziale di via Ghedini 6 non
riservatari dei posti in emergenza; tali ospiti sono tenuti a versare una
tariffa fino a concorrenza della quota giornaliera in base al reddito
percepito. La franchigia mensile che tali ospiti devono trattenere a titolo di
spese personali è aumentata in analogia con gli adeguamenti operati per gli
ospiti anziani e disabili. Per l'anno 2010 si prevede di adeguare al tasso di
inflazione programmata la contribuzione relativa alla retta relativa alla Casa
di Ospitalità residenziale di via Ghedini 6;
- per gli interventi residenziali per
anziani autosufficienti, ospitati in Presidi R.A., occorre prevedere un
incremento delle tariffe in vigore nell'anno 2009 corrispondente al tasso d'inflazione
programmata per l'anno 2010; per quanto riguarda le comunità alloggio, preso
atto dell'avvenuta riorganizzazione ed armonizzazione della tipologia di
ingressi rispetto ai servizi offerti, considerati i differenti livelli di
adeguamento all'ipotizzato percorso d'inserimento nell'ambito delle prestazioni
domiciliari di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre
2009 (mecc. 2009 05739/019), nonché della necessità di accompagnare
l'evoluzione del modello con strumenti consoni alle esigenze di autonomia dei
nuovi utenti, si reputa necessario prevedere, per il 2010, la tariffa già in
vigore nel 2009 per le camere a due letti; per quanto riguarda invece la quota
esente mensile per le piccole spese personali, si reputa opportuno che:
- gli utenti delle comunità in fase avanzata
di trasformazione possano usufruire di una quota esente pari a quella prevista,
dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2005 (mecc. 2004
11557/019) sul sostegno al reddito, quale quota di reddito di mantenimento per
le sistemazioni alberghiere, il cui importo, in analogia alla quota mensile
base degli ospiti anziani in strutture residenziali, sarà raddoppiato nel mese
di dicembre;
- gli ospiti delle residue comunità
usufruiscano della quota mensile base degli ospiti inseriti in strutture
residenziali;
- per gli inserimenti di persone anziane non
autosufficienti, si precisa che, in virtù di quanto disposto dalle
deliberazioni Giunta Regionale 17-15226 del 30 marzo 2005 e 2-3520 del 31
luglio 2006, le tariffe dei presidi pubblici e privati per anziani non
autosufficienti sono disciplinate per tutto il territorio regionale in modo
uniforme, secondo i criteri ed i massimali stabiliti dalle medesime
deliberazioni e dalla successiva deliberazione Giunta Regionale 64-13649 del 22
marzo 2010, disposta in esito ai tavoli di concertazione riferiti
all'applicazione dei LEA in conseguenza degli intervenuti rinnovi contrattuali
del personale. L'applicazione di tale norma regionale comporterà per il 2010,
un adeguamento delle tariffe 2009 pari ad Euro 4,00, ripartiti al 50% tra quota
sanitaria e quota socio assistenziale per i nuclei RAF del Presidio Buon
Riposo. Si aggiunge inoltre per completezza che, per tale tipologia di utenza,
l'adeguamento annuale della quota per le piccole spese, lasciate a disposizione
della persona ricoverata, sarà pari al valore dell'indice di inflazione
programmata, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale
dell'11 febbraio 2008 (mecc. 2007 10205/019) che ha recepito la deliberazione
della Giunta Regionale del Piemonte del 23 luglio 2007, n. 37-6500;
- per gli inserimenti di persone disabili in
strutture residenziali è necessario proseguire nell'attuazione dell'allegato B
della deliberazione Giunta Regionale 51-11389 del 23 dicembre 2003
"D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli
Essenziali di assistenza all'area dell'integrazione socio sanitaria"
recepita anche mediante la Convenzione con le ASL cittadine, recentemente
rinnovata per gli anni 2008 - 2010, ed approvata con deliberazione della Giunta
Comunale del 13 novembre 2007 (mecc. 2007 07715/019). La Convenzione prevede
meccanismi d'adeguamento annuale delle rette praticate dai fornitori
accreditati riferiti all'indice di inflazione programmata indicato nel D.P.E.F.
che per l'anno 2010 è definito al 1,5%.
Rimane invariato il
sistema di partecipazione alla spesa degli ospiti tenuti, in base al loro
reddito e nei limiti di cui alla citata D.G.R. 51/2003, a versare una tariffa fino
a concorrenza della quota sociale della retta.
Analogamente vanno
previste la ridefinizione e l'adeguamento progressivo delle tariffe delle
strutture a gestione diretta ai massimali indicati dalla deliberazione della
Giunta Comunale del 5 agosto 2003 (mecc. 2003 06283/019) (che definisce i
requisiti organizzativi, gestionali e strutturali dei presidi da inserire
nell'Albo prestatori di servizi socio sanitari sezione B - Servizi residenziali
e semiresidenziali per persone con disabilità - come, da ultimo, modificati
dalla determinazione dirigenziale del 25 marzo 2009 - mecc. 2010 01577/019, che
adegua i massimali delle rette con riferimento all'indice annuale d'inflazione
programmata sulla base delle indicazioni della Convenzione Città - AA.SS.LL.
anni 2008 -2010 sopracitata).
A tal fine si prevede
pertanto di rideterminare le tariffe e di applicare a quelle inferiori al
limite massimo di contribuzione previsto dalle norme regionali un aumento per
il 2010 pari al 2%.
Analogamente la tariffa
giornaliera dei soggiorni viene aggiornata in base alla medesima percentuale.
La franchigia mensile
base lasciata nella disponibilità degli ospiti di strutture residenziali viene
aumentata ad Euro 114,00, in analogia con gli adeguamenti operati per gli
ospiti anziani non autosufficienti.
Per gli inserimenti residenziali di
minori e di madri con bambino occorre prevedere un incremento delle tariffe in
vigore nell'anno 2009 corrispondente al tasso d'inflazione programmata per
l'anno 2010. Le tariffe relative alle Strutture di autonomia per minori e mamme
con bambino sono rideterminate a quota giornaliera sulla base del costo del
servizio ed entrano in vigore per i nuovi inserimenti a decorrere dalla data di
esecutività del provvedimento di determinazione delle stesse da parte della
Giunta Comunale.
In riferimento ed integrazione delle
deliberazioni del Consiglio Comunale del 28 aprile 2005 (mecc. 2005 01966/019)
esecutiva dal 14 maggio 2005, e del 31 marzo 2009 (mecc. 2009 01583/019)
esecutiva dal 14 aprile 2009 specifica che le disposizioni delle stesse si
applicano per gli inserimenti consensuali di minori da soli; per gli
inserimenti di madri con figlio/i e donne sole vittime di maltrattamenti e
violenza si applicano sia che essi vengano disposti su domanda del beneficiario
che in esecuzione di provvedimenti delle Autorità giudiziarie.
Nel 2010 le tariffe e le rette per
la fruizione dei servizi non oggetto di separate deliberazioni consiliari
vengono variate del 1,5% pari al tasso di inflazione programmato previsto dal
DPEF 2010-2013.
Le tariffe dei Servizi
Educativi vengono variate del tasso d'inflazione programmata (1,5%) a decorrere
dal 1 giugno 2010.
Per i Nidi d'infanzia e
per il servizio di Ristorazione scolastica tale aumento decorre dal
1 settembre 2010. Tutte le tariffe vengono successivamente arrotondate
all'unità di Euro.
Per quanto riguarda il
servizio di Ristorazione scolastica, per mantenere gli equilibri di bilancio a
seguito della revisione delle fasce ISEE avvenuta lo scorso anno in linea con
quanto adottato dai Servizi Tributari in materia di TARSU, le tariffe sono così
rideterminate:
FASCE ISEE |
Scuola d'infanzia |
Scuola primaria e secondaria di I grado |
Fascia 1 |
29,00 |
20,00 |
Fascia 2 |
44,00 |
38,00 |
Fascia 3 |
69,00 |
58,00 |
Fascia 4 |
86,00 |
73,00 |
Fascia 5 |
107,00 |
90,00 |
Fascia 6 |
127,00 |
107,00 |
La deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2002
(mecc. 2002 00675/007) dal testo: "La presente deliberazione regolamenta il
sistema tariffario per i seguenti servizi:" al testo: "- Per i
Laboratori di Loano e Pracatinat si applica una quota pro-capite di
partecipazione pari al 80% del costo del trasporto." viene così modificata
in alcune parti e riproposta nel testo coordinato che segue, così reso per
consentirne una più chiara e coerente lettura:
DEFINIZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE
APPLICAZIONE DELL'ISEE
Il calcolo
dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sarà effettuato prendendo
in considerazione integralmente i criteri di calcolo previsti dal D.Lgs.
130/2000 e dal D.P.C.M. 242/2001 e s.m.i.:
- la richiesta di
prestazione agevolata sulla base dell'ISEE può essere presentata dai nuclei
familiari in cui il bambino ed almeno un genitore siano residenti nel Comune di
Torino;
- la
dichiarazione ISEE deve essere presentata entro i termini indicati annualmente
con apposito atto oppure, per i Nidi d'infanzia, entro 15 giorni
dall'accettazione del posto, qualora ciò avvenga dopo la fase di prima
applicazione della graduatoria di giugno;
- la
dichiarazione ISEE ha validità per l'intero anno scolastico, compreso il
servizio estivo e può determinare una diminuzione della tariffa completa in
vigore;
- l'utente ha la
facoltà di presentare una nuova dichiarazione, se intende far rilevare
variazioni nelle condizioni economiche e familiari dichiarate. Tali variazioni
devono essere avvenute successivamente alla presentazione della dichiarazione
precedente.
La tariffa
derivante dalle seguenti condizioni:
- presentazione di un nuovo ISEE;
- variazione di residenza del bambino e di
almeno un genitore;
sarà applicata a partire dalla mensilità in cui si è verificato l'evento.
Nel caso in
cui il modello ISEE non consenta agli uffici di procedere al calcolo della
tariffa, in via d'acconto, si applica la tariffa completa, con successivo
conguaglio calcolato sull'ISEE risultante.
CALCOLO
DELL'INDICATORE SPECIALE DI VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Al fine di
adeguare l'onere tariffario dei nuclei familiari fruitori delle prestazioni
erogate dalla Divisione Servizi Educativi in quelle situazioni di particolare
disagio sociale non rilevate in modo tempestivo dallo strumento dell'ISEE,
quali disoccupazione, cessazioni d'attività, part-time, cassa integrazione,
mobilità, aspettative ed altre situazioni che determinano una rilevante
variazione della condizione economica non rilevabile dall'ultima dichiarazione
dei redditi presentata, si ritiene opportuno introdurre una modalità speciale
di valutazione della condizione economica che registri con puntualità lo stato
contingente di ristrettezza economica del nucleo.
Tale
modalità speciale di valutazione sarà valida esclusivamente per le tariffe dei
servizi erogati dalla Divisione Servizi Educativi che, considerato il permanere
della situazione di crisi economica e occupazionale, al fine di venire incontro
alle esigenze delle famiglie, si impegna a curarne una diffusione capillare.
Gli utenti
interessati dovranno pertanto presentare direttamente agli uffici della
Divisione Servizi Educativi una richiesta di variazione che attesti il
mutamento della condizione economica del proprio nucleo familiare. Dovranno
parimenti fornire tutti gli elementi ritenuti di volta in volta necessari al
calcolo del reddito presunto per l'anno successivo a quello relativo all'ultima
dichiarazione dei redditi. Tale calcolo avviene con le stesse modalità
utilizzate dall'ISEE, fatta salva la valutazione della componente reddituale.
La componente reddituale, riferita all'anno solare, viene determinata sommando
i redditi percepiti fino al momento della richiesta di variazione con i redditi
presunti derivanti dall'evento modificativo.
La
variazione ottenuta, attestata provvisoriamente dall'Indicatore Speciale di
Valutazione delle Condizioni Economiche, potrà essere applicata a partire dal
mese in cui è stata prenotata la richiesta di variazione, con validità fino al
termine dell'anno scolastico di riferimento, comprensivo del servizio estivo.
In caso di
licenziamento del lavoratore dipendente o dall'avvenuta cessazione di attività
del lavoratore autonomo, la variazione potrà essere applicata a partire dal
mese dell'anno scolastico corrente in cui si è verificato l'evento
modificativo.
Tale
indicatore sarà confrontato con l'ISEE riferito ai redditi percepiti nell'anno
per il quale è stato calcolato l'indicatore stesso. L'eventuale conguaglio
positivo o negativo sarà accreditato o addebitato sul primo bollettino utile.
Per
i Nidi d'infanzia la variazione modificherà la tariffa solo nel caso in cui il
nuovo valore vari almeno del 20% rispetto al valore dell'ISEE attestato dal
CAF.
EMISSIONE
DEI BOLLETTINI
Nidi
d'infanzia: i bollettini sono emessi a partire dal mese di settembre e fino al
mese di giugno.
Scuole
d'infanzia: i bollettini sono emessi a partire dal mese di ottobre e fino al
mese di giugno.
Scuole
Primarie e Secondarie di primo grado: i bollettini sono emessi a partire dal
mese di ottobre e fino al mese di maggio.
MODALITÀ E
SCADENZE DI PAGAMENTO
Nidi d'infanzia,
Scuole d'infanzia, Scuole Primarie e Secondarie di primo grado, Scuolabus:
- entro la data di scadenza indicata sul
bollettino;
Bimbi
Estate, Estate Ragazzi, Soggiorni estivi, Laboratori didattici, Trasporti
collettivi, Trambusto:
- anticipatamente con bollettino di c/c.
APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA MINIMA O COMPLETA
E' prevista
l'applicazione della tariffa minima in caso di:
- minori, in affidamento familiare,
residenti a Torino. L'affidamento preadottivo non comporta riduzioni di
tariffa;
- minori iscritti ai Nidi d'infanzia
Comunali ed alle Scuole Comunali, Statali e Paritarie di ogni ordine e grado ai
sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'articolo 45 del
successivo Regolamento attuativo approvato con
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. In tali casi la tariffa è imputata ai
genitori od adulti di riferimento dei minori;
- su richiesta motivata dei Servizi Sociali
e dei Dirigenti scolastici, convalidata dalla Divisione Servizi Educativi, per
venire incontro a quelle particolari situazioni di svantaggio sociale per le
quali il valore ISEE non consente di applicare la misura dell'esenzione.
La tariffa
completa sarà applicata a:
- bambini inseriti nelle Comunità alloggio a
gestione privata;
- nuclei che non presentino richiesta di prestazione agevolata entro le date previste dai Servizi;
- nuclei familiari in cui il bambino e almeno un genitore non siano residenti in Città. A riguardo dei nuclei non residenti l'Amministrazione è disponibile ad accordi con i Comuni di residenza, in analogia e con le modalità disposte per i nidi d'infanzia dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 10 luglio 2000 (mecc. 2000 04479/007);
- nel caso in cui, a seguito dei controlli previsti dall'articolo 4, comma 7 del D.Lgs. 109/1998 e s.m.i. sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche per ottenere l'applicazione delle tariffe agevolate, si rilevino delle difformità che comportino una modifica del valore ISEE, ma non consentono agli uffici di procedere alla corretta attribuzione della tariffa verrà applicata la tariffa completa fino alla presentazione di una nuova DSU ISEE contenente i dati corretti.
ESENZIONI
DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA
Si prevede
l'esenzione dal pagamento della tariffa in caso di:
- condizione di nucleo in carico ai Servizi
Sociali, con un ISEE inferiore al limite previsto per la prima fascia
tariffaria del servizio di ristorazione scolastica e che fruisca di assistenza
economica continuativa;
- bambini ospiti presso comunità a gestione
pubblica;
- bambini ospiti presso "comunità
mamma-bambino" alle seguenti condizioni:
- residenza
anagrafica nel Comune di Torino;
- dichiarazione
dei Servizi Sociali attestante il domicilio presso la Comunità a seguito
dell'interruzione dei rapporti con la famiglia anagrafica;
- dichiarazione dei Servizi Sociali di diritto all'esenzione dal pagamento della tariffa;
- inserimento dei
bambini nelle strutture dei Servizi Educativi determinato da provvedimento
dell'Autorità Giudiziaria.
Potrà
produrre esenzione:
- dichiarazione dei Servizi Sociali
richiedente l'esenzione dal pagamento delle quote per i nuclei inseriti
all'interno di un progetto di intervento attivato dai servizi stessi e con un
ISEE inferiore al limite previsto per la prima fascia tariffaria del servizio
di ristorazione scolastica;
- soggetti che non entrano nel ciclo
educativo ed in particolare tendono a non assolvere l'obbligo scolastico per i
quali l'Amministrazione attui specifici progetti d'inserimento scolastico ed
educativo. In tal caso potrà essere presentata dal Dirigente responsabile di
tali progetti richiesta di esenzione adeguatamente motivata;
- richiesta motivata del Dirigente
Scolastico.
RIDUZIONI
E' prevista
la riduzione del 25% della tariffa in caso di:
- frequenza di 2
o più fratelli ai Nidi d'infanzia, Nidi d'infanzia in famiglia, alla Scuole
d'infanzia e Scuole Primarie e Secondarie di primo grado;
- utilizzo trasporti per fratelli
frequentanti la stessa scuola.
La
riduzione verrà applicata al/ai fratello/i maggiore/i.
- partecipazione di 2 o più fratelli ai
Laboratori didattici;
- partecipazione di 2 o più fratelli ai
Centri estivi;
- partecipazione di 2 o più fratelli ai
Soggiorni estivi;
- partecipazione di 2 o più fratelli ai
Centri per Bambini e Genitori.
La
riduzione viene applicata a partire dal secondo dei partecipanti.
In ogni
caso la tariffa non può risultare inferiore a quella minima.
RIMBORSI
Sono
previsti rimborsi in caso di:
- mancata
erogazione del servizio di almeno una giornata (si rimborsa la tariffa giornaliera),
per i Nidi d'infanzia a tempo breve si considera chiusura dell'intera giornata
anche in caso di assemblea;
- partecipazione
alle attività dei Laboratori didattici e degli Scambi scolastici organizzati
dal Comune di Torino durante l'anno scolastico (si rimborsano le giornate in
cui non si è usufruito della ristorazione scolastica).
La tariffa
su base giornaliera viene convenzionalmente determinata nella misura di 1/22
della mensilità.
Le
richieste di rimborso derivanti da errori nelle dichiarazioni presentate per il
calcolo delle tariffe per i servizi erogati dalla Divisione Servizi Educativi
possono essere accolte su apposita
istanza debitamente documentata riferite fino a 3 anni scolastici
precedenti.
NORME PARTICOLARI
NIDI D'INFANZIA
Tempi di frequenza
L'iscrizione
prevede la scelta tra la frequenza a "Tempo lungo" e quella a
"Tempo breve".
In caso di
frequenza a "Tempo breve" la tariffa è pari al 60% (arrotondata ad 1
Euro) della tariffa a "Tempo Lungo".
Nel caso in
cui il "Tempo breve" abbia durata inferiore alle cinque ore e trenta,
la tariffa di frequenza è pari al 45% (arrotondata ad 1 Euro) della tariffa a
"Tempo Lungo".
Verranno
inoltre realizzati in via sperimentale, nella fascia pomeridiana, servizi
integrativi. Vista la sperimentalità di tali servizi la definizione delle
tariffe viene demandata alla Giunta Comunale.
APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA
In fase di primo inserimento la tariffa decorre dal giorno stabilito per
l'inserimento medesimo.
RIDUZIONI
E' prevista
la riduzione del 50% della tariffa in caso di: frequenza di 2 o più fratelli ai
Nidi d'infanzia e Nidi d'infanzia in famiglia.
La
riduzione verrà applicata al/ai fratello/i maggiore/i.
RIMBORSI
Nel periodo
di primo inserimento con successiva frequenza, od in caso di assenza la tariffa
su base giornaliera è ridotta del 20%.
Qualora
l'assenza, uguale o superiore a 4 settimane consecutive di calendario (ovvero
28 giorni), sia riferita ad un periodo di malattia connesso a degenza
ospedaliera e venga giustificata con idonea certificazione, la tariffa su base
giornaliera è ridotta del 50%.
La tariffa
delle mensilità di dicembre, gennaio e del mese in cui ricadono le festività
pasquali è ridotta del 25%; in tali periodi il calcolo dei rimborsi è
effettuato sulla tariffa intera.
Eventuali festività
infrasettimanali in corso d'anno, comprese le giornate di interruzione
dell'attività didattica individuate dal calendario scolastico interno, non sono
rimborsate.
Nel caso in
cui l'inizio od il termine dell'anno scolastico non coincidano rispettivamente
col primo ed ultimo giorno lavorativo del mese non è applicabile alcuna
riduzione.
RITIRO DAL
SERVIZIO
Il ritiro
dal servizio deve essere comunicato in forma scritta almeno 7 giorni di
servizio prima della cessazione effettiva. Qualora il termine non sia
rispettato è comunque dovuto un importo pari a 7 giornate di frequenza.
BIMBI
ESTATE
DETERMINAZIONE
DELLA TARIFFA
In
attuazione dell'articolo 38 del Regolamento Nidi, la tariffa del servizio
estivo, per ciascun turno, è pari al 50% della mensilità convenzionalmente
definita per l'anno scolastico. La tariffa fissata è uguale per ciascun turno e
non subisce variazioni anche in presenza di festività o in relazione alla data
di inizio e termine del singolo turno.
TERMINI E
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per la
frequenza dei turni di luglio, i genitori dovranno prenotare il servizio
mediante il versamento del 50% della tariffa di contribuzione se superiore alla
tariffa minima oppure la tariffa intera se inferiore.
Il saldo
dovuto è riferito alla tipologia del servizio prenotato (tempo lungo - tempo
breve) e non può essere variato.
Per la
frequenza dei turni di agosto i genitori dovranno versare il saldo dopo aver
avuto conferma della disponibilità del posto al nido.
I termini
per il versamento delle tariffe saranno individuati con apposito atto
organizzativo.
La
prenotazione del servizio di tempo lungo non può essere successivamente
trasformata in tempo breve. Il servizio di tempo breve può essere commutato in
tempo lungo compatibilmente con la disponibilità di personale e previo
pagamento del conguaglio e, in ogni caso, prima dell'inizio del turno stesso.
Le rinunce,
non motivate da malattia intervenuta successivamente alla data di scadenza del
saldo, non comportano la riduzione della tariffa. Per quelle pervenute nel
periodo antecedente il termine per il pagamento del saldo, è dovuto solo
l'acconto.
RIMBORSI
In caso di
mancata partecipazione alle attività, si rimborsa l'intera tariffa a condizione
che l'assenza riguardi l'intero periodo e sia giustificata con certificato
medico.
Non sono previsti rimborsi del saldo nel caso in cui la sede del nido
estivo prescelta non sia agibile per cause tecniche, ma gli utenti possano
essere accolti in altre sedi, a condizione che la comunicazione delle sedi
disponibili sia avvenuta anteriormente al versamento del saldo.
RISTORAZIONE SCOLASTICA
APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
Scuola
d'infanzia: in fase di primo inserimento la tariffa decorre dal giorno di avvio
del servizio di ristorazione.
Scuola
primaria e secondaria di I grado: per gli utenti che iniziano ad usufruire del
servizio successivamente all'inizio dell'anno scolastico la tariffa decorre dal
giorno dell'avvio del servizio stesso.
In caso di
ritiro dal servizio prima della fine dell'anno scolastico la tariffa sarà
calcolata fino al giorno di effettiva fruizione del pasto.
RIMBORSI
Nel caso in
cui si verifichino assenze uguali o superiori a 4 settimane consecutive di
calendario (ovvero 28 giorni), il mese successivo sarà gratuito.
Nel caso in
cui tale assenza continuativa ricada nel periodo di vacanza natalizia o
pasquale viene riconosciuto solo il rimborso del numero di giorni di mancata
fruizione del servizio. Tale disposizione sarà disapplicata dal momento in cui
viene introdotta la tariffazione a consumo nei plessi scolastici interessati;
TARIFFE
DELLA RISTORAZIONE
All'inizio
dell'anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicheranno per ogni allievo
il numero di rientri previsti per l'anno scolastico. Sulla base di tale comunicazione
verrà stabilita la tariffa mensile. Qualora l'istituzione scolastica non
comunichi tale dato si provvederà al calcolo di una quota forfettaria
previsionale che verrà conguagliata entro la fine dell'anno scolastico sulla
base delle comunicazioni inviate periodicamente dagli istituti.
L'Amministrazione si riserva di attivare controlli a campione per verificare la
coerenza del numero di pasti fruiti dagli alunni con le attività curriculari e
comunicati dall'istituzione scolastica.
RISTORAZIONE
SCOLASTICA
In caso di
sperimentazione di modalità di riscossione a giorni di presenza, la Giunta
definirà la tariffa giornaliera.
Nelle
scuole d'infanzia, laddove si proceda ad addebitare il servizio di ristorazione
a consumo anzichè in modo forfettario, la tariffa per ogni pasto prenotato
corrisponde ad un importo pari ad un ventiduesimo della tariffa forfettaria
mensile reintegrata del 17% in considerazione del numero medio di giorni in cui
viene mensilmente erogato il servizio (22) e della riduzione attuata nella
tariffa forfettaria per tenere conto dell'incidenza media delle assenze (17%).
In caso di applicazione della tariffa a consumo sarà disapplicata la
disposizione relativa ai rimborsi per assenze superiori alle 4 settimane.
ALTRI SERVIZI
LABORATORI DIDATTICI - BIMBI ESTATE - ESTATE RAGAZZI
RIMBORSI
In caso di
mancata partecipazione alle attività si rimborsa l'intera tariffa, a condizione
che l'assenza riguardi l'intero periodo e sia giustificata con certificato
medico.
PARTECIPAZIONE
La
partecipazione ad "Estate Ragazzi" ed ai "Soggiorni estivi"
sarà consentita anche ai bambini non residenti, oppure con entrambi i genitori
non residenti nella Città, qualora le disponibilità finanziarie lo consentano
in aggiunta all'accoglimento di tutte le domande presentate dai nuclei
familiari residenti in Città.
TRASPORTI
RIMBORSI
- la tariffa
delle mensilità di settembre, dicembre, gennaio e del mese in cui ricadono le
festività pasquali è ridotta del 25%;
- la tariffa non
sarà dovuta nel caso di mancata fruizione del servizio per una intera mensilità
comunicata dall'utenza entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall'inizio del
mese in cui si verifica l'evento.
I servizi realizzati dal Corpo di Polizia
Municipale che siano di non esclusivo o prevalente interesse pubblico e dunque
ulteriori rispetto alla normale attività istituzionale, saranno oggetto delle
relative tariffe che non subiscono variazioni rispetto a quelle già in vigore
per l'anno 2009.
Come per il passato rimangono
compresi fra detti servizi:
- i servizi di scorta per veicoli
eccezionali;
- i
servizi di vigilanza garantiti in occasione di riprese cinematografiche, spot
pubblicitari, ecc.;
- gli interventi effettuati per altre iniziative
a carattere non prevalentemente pubblico;
- le esibizioni
della banda musicale in occasione di manifestazioni ed iniziative di cui ai
punti precedenti.
Sono da considerarsi di prevalente o
esclusivo interesse pubblico e dunque non soggette all'obbligo di pagamento
delle tariffe le seguenti iniziative:
1. manifestazioni organizzate e promosse da
Enti Pubblici;
2. manifestazioni organizzate dalla Città di
Torino;
3. manifestazioni
organizzate dalle 10 Circoscrizioni Amministrative del Comune di Torino;
4. manifestazioni di carattere religioso
(Chiesa Cattolica e culti ammessi dallo Stato);
5. manifestazioni promosse e organizzate da
partiti e movimenti politici e sindacali;
6. manifestazioni
alle quali sia concesso il patrocinio dalle Circoscrizioni: in tal caso il
patrocinio dovrà essere concesso con apposita deliberazione;
7. eventi di
grande risonanza ed altre iniziative ai quali venga concesso il patrocinio con
deliberazione della Giunta Comunale.
Per le ipotesi di cui ai punti 6 e 7
l'esenzione si intende limitata al rimborso delle spese sostenute dalla Civica
Amministrazione per l'impiego di personale in servizio ordinario. Le spese
relative alle eventuali necessità di impiego in servizio aggiuntivo dovranno
essere invece corrisposte dal soggetto titolare della richiesta dei servizi,
sulla base dell'accertamento effettuato dal Comando del Corpo di Polizia
Municipale, tenuto conto delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.
Tuttavia, con la deliberazione che concede il patrocinio, potrà essere prevista,
per motivi di particolare lustro, interesse culturale, economico o sociale
della Città, l'esenzione totale della manifestazione.
Per i servizi della Banda Musicale,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento organico e
di servizio interno della banda musicale del Corpo di Polizia municipale. Ai
sensi del comma 3, lettera c) del succitato articolo 15, si dovranno comunque
considerare beneficiati da esenzione parziale tutte le ipotesi di cui ai
precedenti punti da 1) a 5), per i quali si applicherà soltanto il rimborso
delle spese di trasporto, nonché quelle di cui al comma 2 dell'articolo 15 del
suddetto regolamento. Con deliberazione della Giunta Comunale potrà essere
concesso, in via eccezionale, l'esenzione totale per casi di particolare lustro
o rilievo.
In ogni caso, per i soggetti
parzialmente o integralmente esenti ai sensi delle disposizioni precedenti i
servizi della banda saranno garantiti, per ciascun anno, sino alla concorrenza
delle disponibilità finanziarie programmate l'anno precedente in sede di
predisposizione del bilancio di previsione annuale.
Con deliberazione della Giunta
Comunale sono aggiornate le tariffe per la copertura dei costi relativi al
servizio di prelievo e custodia dei veicoli, a seguito di provvedimenti di
fermo, sequestro o nelle altre ipotesi previste dalla legge, quando agli
interventi debba provvedere direttamente con proprie strutture e mezzi il Corpo
di Polizia Municipale. Non subiscono variazioni le tariffe per la copertura dei
costi procedurali inerenti le pratiche di comunicazione dei dati necessari alla
richiesta di pagamento degli oneri di spesa per la messa in pristino del manto
stradale a seguito di sinistro da parte della ditta concessionaria del servizio
ed a carico dell'assicurazione del veicolo incidentato.
Con deliberazione della Giunta
Comunale saranno aggiornate ai sensi dell'articolo 201, comma 4, del Codice
della Strada, le spese di procedimento relative alle procedure sanzionatorie
per violazioni alla legge sulla circolazione stradale. Nella determinazione di
dette tariffe si potrà tenere conto di specifici procedimenti che comportino
costi aggiuntivi per la Civica Amministrazione quali ad esempio quelli relativi
a violazioni commesse con veicolo a noleggio senza conducente.
Infine, con deliberazione della
Giunta Comunale potranno essere previste tariffe da applicarsi in caso di
richiesta di rilascio di particolari tipologie di atti o di documenti, propri
dell'attività di polizia municipale, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.,
che per la loro specificità comportino particolari oneri (ad esempio atti
riguardanti sinistri stradali). Tali tariffe dovranno in particolare tenere
conto sia dei costi vivi relativi alla riproduzione degli atti richiesti ed
alla predisposizione dei sistemi atti a realizzarla, sia di quelli relativi a
tutte le lavorazioni connesse al procedimento di accesso.
Si conferma l'istituzione dei
diritti di istruttoria e ricerca per l'attività amministrativa posta in essere
a seguito della presentazione di istanze o denunce dei privati dirette
all'ottenimento di concessioni, autorizzazioni messa in esercizio di attività
commerciali e/o di servizio, di occupazione temporanea di suolo pubblico,
nonché delle spese di procedura relative all'attività di recupero del Canone
Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche: con apposita deliberazione della Giunta
Comunale verranno specificati gli importi dei diritti di istruttoria per ogni
singola pratica. Per la Divisione Commercio, la definizione degli importi sarà
effettuata entro un massimo di Euro 150,00 per ciascuna pratica. Per la
Divisione Suolo Pubblico la definizione degli importi sarà effettuata entro un
massimo di Euro 100,00 per ciascuna pratica. Con successiva deliberazione del
Consiglio Comunale si introdurrà un indennizzo per il depauperamento del
patrimonio pubblico da parte delle attività economiche del commercio di media e
grande dimensione proporzionale alle dimensioni delle imprese e graduato in
base alla localizzazione, con applicazione delle categorie viarie già attive
per il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
ONERI DI URBANIZZAZIONE
I valori tabellari, di cui alla
deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 marzo 2001 (mecc. 2001
01742/38), utilizzati per la determinazione della quota di contributo commisurato
all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da
corrispondersi per il rilascio dei permessi di costruire, sono stati adeguati,
con provvedimento dirigenziale del 29 gennaio 2010 della Divisione Urbanistica
ed Edilizia Privata - Settori Permessi di Costruire e Denunce di Inizio
Attività, alle intervenute variazioni dei prezzi delle varie categorie di opere
sulla base dell' "Elenco dei prezzi unitari dei materiali e dei noli per
la provincia di Torino" approvato dalla Commissione Regionale Prezzi e
riferito al secondo semestre 2009, peraltro in riduzione, con l'identico metodo
di calcolo richiamato nella citata deliberazione consiliare.
CANONI PER LE LOCAZIONI
Relativamente ai contratti ad uso
abitativo, fatti salvi i pochi contratti ancora disciplinati - in ragione
dell'epoca in cui furono stipulati - dalla Legge n. 359/1992 sui "Patti in
deroga", i contratti attualmente gestiti sono normati sulla base della
Legge n. 431/1998 e dalla deliberazione della Giunta Comunale del 15 giugno
2004 (mecc. 2004 04851/008), esecutiva dal 3 luglio 2004, che recepisce il
nuovo Accordo Territoriale.
I contratti ad uso commerciale sono
disciplinati, per quanto attiene ai profili contrattuali, alle disposizioni
della Legge n. 392/1978; per quanto attiene alla quantificazione dei canoni, in
applicazione del disposto della Legge n. 537/1993, essi sono determinati sulla
base dei correnti valori di mercato, mediante apposite stime analitiche. Per
l'individuazione dei conduttori si applica la deliberazione della Giunta
Comunale del 27 gennaio 2009 (mecc. 2009 00330/008), esecutiva dal 13 febbraio
2009 che definisce le linee guida per la locazione e/o concessione di beni
immobili ad uso diverso dall'abitazione e di terreni comunali.
I canoni relativi ai contratti
ad uso associativo vengono determinati sulla base del valore di mercato, che
viene abbattuto in relazione all'interesse pubblico dell'attività svolta. La
specifica disciplina, confermata anche per il 2010, è contenuta nell'apposito
Regolamento per la concessione di immobili comunali ad Enti ed Associazioni in
vigore dal luglio 1995;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
F.to
Chiamparino
L'Assessore
al Bilancio e ai Tributi
F.to
Passoni
L'Assessore
al Commercio, al Turismo,
alle
Attività Produttive e al Marketing Urbano
F.to
Altamura
L'Assessore
alle Politiche per l'Integrazione
F.to
Curti
L'Assessore
alla Famiglia, Salute e
Politiche
Sociali
F.to
Borgione
L'Assessore
alle
Risorse
Educative
F.to
Borgogno
L'Assessore
al Personale
Organizzazione
e Polizia municipale
F.to
Mangone
L'Assessore
all'Urbanistica
all'Edilizia
Privata e al Patrimonio
F.to
Viano
Si esprime parere favorevole sulla
regolarità tecnica.
Il
Dirigente Settore
Bilanci
e Rendiconti
F.to
Savio
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
F.to Pizzala
Il Presidente pone in votazione il provvedimento
comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Non partecipano al voto i Consiglieri Cassano Luca, Scanderebech Federica e Tronzano Andrea.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Cantore Daniele, Carossa Mario, Ferrante Antonio, Furnari Raffaella, Galasso Ennio Lucio, Genisio Domenica, Ghiglia Agostino, Goffi Alberto, Lospinuso Rocco, Salti Tiziana, Silvestrini Maria Teresa e Ventriglia Ferdinando.
Esprimono voto favorevole i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferraris Giovanni Maria, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.
Al termine della votazione il Presidente proclama
il seguente risultato:
PRESENTI 27
Si astiene il Presidente Castronovo Giuseppe.
ASTENUTI 1
VOTANTI 26
VOTI FAVOREVOLI 26
VOTI CONTRARI /
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Procede alla votazione nei modi regolamento, ai sensi di legge.
Non partecipano al voto i Consiglieri Cassano Luca, Scanderebech Federica e Tronzano Andrea.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Cantore Daniele, Carossa Mario, Ferrante Antonio, Furnari Raffaella, Galasso Ennio Lucio, Genisio Domenica, Ghiglia Agostino, Goffi Alberto, Lospinuso Rocco, Salti Tiziana, Silvestrini Maria Teresa e Ventriglia Ferdinando.
Esprimono voto favorevole i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferraris Giovanni Maria, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:
PRESENTI 27
Si astiene il Presidente Castronovo Giuseppe.
ASTENUTI 1
VOTANTI 26
VOTI FAVOREVOLI 26
VOTI CONTRARI /
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Castronovo
TABELLA
CONTRIBUTI CATASTALI
SERVIZI SPORTELLI |
|
RIMBORSO SPESE PER RICERCHE E RIPRODUZIONE |
CORRISPETTIVO |
A. RICHIESTE
DI PROPRIETARI (O COMP. NUCLEO FAMIL. ANAGRAFICO) |
|
l. VISURE E PLANIMETRIE (fino a max n. 5
unità immobiliari) |
GRATUITE |
2. ISTANZE DI RETTIFICA BANCA DATI (solo Comune
di Torino) |
5 Euro/ u.i |
B. RICHIESTE
DI NON PROPRIETARI |
|
1. VISURE E PLANIMETRIE (formato UNI - A4) |
5 ?/ u.i |
2. PLANIMETRIE (formato doppio UNI - A3)... |
10 Euro/ u.i. |
3. ISTANZE DI RETTIFICA BANCA DATI (solo
Comune di Torino) |
10 Euro/ u.i. |
C. DOCFA
CARTACEI |
|
1. DOCFA (solo Comune di Torino) per la
prima u.i.u |
10 Euro/u.i. |
2. DOCFA (solo Comune di Torino) per ogni
u.i.u oltre alla prima |
5 Euro/u.i. |
MODALITA' DI CALCOLO DEL CORRISPETTIVO: - PER SINGOLA
PAGINA PER LE VISURE E LE PLANIMETRIE ; - PER
SINGOLA UNITA' IMMOBILIARE PER LE ISTANZE; - E' RADDOPPIATO PER I CASI B l E B2
RELATIVI A U.I.U. SITE FUORI DEL COMUNE DI TORINO. |