Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Settore
Disabili
n. ord. 79
2010 01694/019
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 GIUGNO 2010
(proposta dalla G.C. 7 aprile 2010)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BRUNO Giuseppe Maurizio BUSSOLA Cristiano CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino FERRANTE Antonio GALASSO Ennio Lucio |
GALLO Domenico GALLO Stefano GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 42 presenti,
nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda -
FERRARIS Giovanni Maria - LEVI Marta - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido -
SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia.
Risultano assenti i
Consiglieri: BONINO Gian Luigi - COPPOLA Michele - CUTULI Salvatore - FURNARI
Raffaella - GANDOLFO Salvatore - GOFFI Alberto - MAURO Massimo - PETRARULO
Raffaele - RAVELLO Roberto Sergio.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr.
Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta
dell'Assessore Borgione, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente
seduta.
Tale
provvedimento del Consiglio Comunale è stato successivamente integrato con le
deliberazioni della Giunta Comunale del 7 marzo 2006 (mecc. 2006 01682/019) e
del 12 giugno 2007 (mecc. 2007 03776/019).
Al
termine del periodo di sperimentalità, ulteriori successive modifiche sono
state apportate con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009
(mecc. 2009 05739/019) sia alle norme che regolano i criteri di accesso alle
prestazioni sia alle linee guida sull'appropriatezza degli interventi nei confronti
di anziani, minori e disabili, anche in attuazione di quanto previsto dalla
D.G.R. n. 39-11190 del 6 aprile 2009 in tema di riordino delle prestazioni di
assistenza tutelare socio sanitaria.
A
sostegno di tali interventi a favore di persone anziane non autosufficienti è
stato assegnato il Fondo per le non Autosufficienze di cui al D.M. 6 agosto
2008, oggetto dell'Accordo del 15 giugno 2009 a livello cittadino tra AA.SS.LL.
e Comune.
Con la D.G.R. n. 56-13332 del 15 febbraio 2010
"Assegnazione risorse a sostegno della domiciliarità per non
autosufficienze in lungoassistenza a favore di anziani e persone con disabilità
con età inferiore a 65 anni. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 39-11190
del 6 aprile 2009." è stata, altresì, approvata l'estensione del
Contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza a
persone con disabilità di età inferiore a 65 anni e sono stati definiti i
destinatari, i massimali, le condizioni per l'erogazione, il riconoscimento di
un rimborso spese a favore del familiare e dell'affidatario, individuando
contestualmente scale di valutazione che consentano di definire i livelli di
intensità assistenziali nei Progetti Individuali, cui correlare i massimali
economici erogabili, in coerenza con le modalità vigenti per la valutazione
delle persone anziane non autosufficienti.
Pertanto, nell'ambito del Fondo per le non Autosufficienze
2009, la Regione Piemonte con la D.G.R. n. 56-13332 ha incluso anche
l'assegnazione dei fondi per tale tipologia di utenza.
La D.G.R. 56/2010 delinea un modello di intervento simile a
quello sviluppato nella Città, ma definisce nuovi massimali ed alcune regole
differenti relative alle prestazioni. Alcune modifiche introdotte dal
provvedimento regionale, quali la nuova franchigia sul reddito aumentata, entro
un massimale predefinito, del valore del canone dell'abitazione, vengono
recepite in sede di deliberazione di indirizzi in materia di tariffe per l'anno
2010 per darne tempestiva attuazione, trattandosi di misura favorevole per i
cittadini.
Con il presente
provvedimento si intende recepire la D.G.R. n. 56-13332, a parziale modifica di
quanto già disposto dalla Città di concerto con le AA.SS.LL. torinesi nelle
citate deliberazioni del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005 e del 30
novembre 2009 relativamente alle persone con disabilità, ed in particolare:
1. prevedere
l'adozione dei nuovi massimali dei PAI;
2. approvare l'utilizzo dei nuovi strumenti di
valutazione contenuti nelle schede di valutazione sanitaria e sociale, così
come riportate nella deliberazione regionale (allegato D per le persone non
autosufficienti minori ed allegato E per le persone non autosufficienti
adulte), correlati alla determinazione delle intensità assistenziali. Con
provvedimento della Giunta Comunale verranno adottate eventuali modifiche al
sistema di valutazione delle intensità assistenziali;
3. dare atto che
"le prestazioni verranno attivate sulla base delle risorse disponibili, e
che i richiedenti dovranno comunque essere soggetti a valutazione da parte
dell'UVM/UVH senza soluzioni temporali di continuità ed eventualmente devono
essere inseriti in graduatorie allo scopo predisposte". Per la gestione
dell'eventuale lista di attesa occorrerà tenere conto di criteri di priorità
derivati dagli strumenti di cui al punto 2, integrati con elementi correlati
all'aspetto temporale ed all'urgenza. Nei casi definiti prioritari ed urgenti
ai sensi del paragrafo precedente l'attivazione dei progetti è comunque
assicurata. In tale ambito la priorità dovrà comunque essere riferita a
situazioni connotate da debolezza socioeconomica, correlata al grado di
limitazione dell'autonomia personale, secondo i dettami della D.G.R. 51-11389
del 23 dicembre 2003. In particolare si prevede, inoltre, che l'erogazione delle
prestazioni socio sanitarie venga attivata contestualmente entro 60 giorni
dalla definizione del progetto da parte delle Unità Valutative Handicap e dalla
relativa autorizzazione alla spesa;
4. "stabilire che le persone con disabilità di età inferiore a 65 anni al compimento del 65esimo anno di età restano in carico all'UVH, al fine di garantire la continuità della progettualità?. Nei casi in cui diversi elementi, anche legati a patologie croniche invalidanti correlate a non autosufficienza e/o all'aggiungersi di nuove patologie per cui la condizione è similare a quella dell'anziano cronico non autosufficiente, rendano opportuna una valutazione integrata o la revisione della precedente, le Commissioni UVH e UVG provvedono alla rivalutazione congiunta;
5. prevedere per i minori valutati dall'UVM prossimi alla maggiore età l'esame da parte della Commissione UVM/H degli atti istruttori almeno un anno prima e del Progetto almeno sei mesi prima del compimento del diciottesimo anno di età, con il coinvolgimento preventivo dei servizi per l'età adulta al fine di garantire continuità assistenziale e terapeutica.
Si ritiene di confermare un trattamento di maggior favore per
le persone con disabilità nei seguenti casi:
1. prevedere che
l'indennità di accompagnamento non venga detratta dalla quota sociale anche se
può concorrere come risorsa aggiuntiva alla redazione del PAI;
2. confermare la
possibilità di maggiorazione di Euro 200 di quota sociale per le intensità
bassa e media;
3. prevedere due
livelli di intensità, denominata "alta", che ulteriormente
incrementano il livello di intensità medio alta riferito ai casi di assenza di
rete familiare o famiglia fragile o complessità assistenziale. Anche per questi
due livelli di alta intensità è possibile la maggiorazione di Euro 200 di quota
sociale (allegato 1);
4. confermare i
massimali e le disposizioni relative alle prestazioni (affidamento, cure
familiari), previste dalle deliberazioni del 26 settembre 2005 e del 30
novembre 2009, prevedendo in specifico che:
- i rimborsi
spese definiti per la prestazione dell'affidamento diurno sono quelli previsti
nell'allegato n. 3 della deliberazione del 30 novembre 2009;
- l'affidatario
diurno possa occuparsi di due persone;
5. prevedere che
le nuove regole approvate con il presente atto deliberativo siano applicate a
tutti i casi nuovi per i quali si definisca un intervento successivamente alla
data di applicazione della presente deliberazione, mentre per i casi già attivi
occorre dettare regole differenti onde evitare di determinare in alcuni casi
una riduzione del piano assistenziale sinora garantito. In particolare si
prevede che, qualora in esito all'utilizzo dei nuovi strumenti di valutazione e
relativi punteggi correlati alle intensità assistenziali, al destinatario dell'intervento
derivasse un trattamento sfavorevole, il cittadino può conservare l'importo del
PAI precedentemente approvato. Sono fatte salve le rivalutazioni fondate sulle
variazioni delle condizioni socio sanitarie da cui eventualmente derivi una
riduzione del valore del PAI. Alla luce dell'andamento della domanda e della
spesa in materia di interventi domiciliari socio sanitari, si fa riserva di
confermare e/o revocare tale decisione per gli anni successivi in sede di
deliberazione di indirizzi in materia di tariffe.
Inoltre, con
riferimento alle seguenti previsioni regionali relative ad anziani e disabili:
1. prevedere che
la durata dei progetti di residenzialità temporanea, integrabili con le prestazioni
previste nel PAI, sia indicativamente nell'ambito dei 30 giorni, anche non
continuativi nell'arco dell'anno solare, salvo che per specifiche progettualità
o urgenze sopraggiunte, previa motivazione ed autorizzazione da parte
dell'UVH/UVM;
2. prevedere di
non sospendere il PAI in caso di progetti integrativi di residenzialità
temporanea nei limiti sopra indicati, qualora l'assistenza tutelare sia
prestata da un assistente familiare assunta in base al CCNL del Lavoro
Domestico;
3. in attesa di
una sistematizzazione complessiva della materia anche in attuazione della
recente Legge Regionale del 18 febbraio 2010 n. 10 "Servizi domiciliari
per persone non autosufficienti", stabilire che il familiare fruitore del
congedo parentale di cui all'articolo 42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001, possa
essere destinatario di tutte le tipologie di prestazioni che compongono il PAI,
compresi i contributi economici alle famiglie (cure familiari).
La spesa derivante dal presente provvedimento è coperta da contributo della Regione Piemonte ancora da accertare ed introitare.
Tutto ciò premesso,
Dato
atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
a) prevedere l'adozione dei nuovi massimali
dei PAI (all. 1 - n. );
b) approvare l'utilizzo dei nuovi strumenti di
valutazione contenuti nelle schede di valutazione sanitaria e sociale, così
come riportate nella deliberazione regionale (allegato D per le persone non
autosufficienti minori e allegato E per le persone non autosufficienti adulte),
correlati alla determinazione delle intensità assistenziali. Con provvedimento
della Giunta Comunale verranno adottate eventuali modifiche al sistema di
valutazione delle intensità assistenziali;
c) dare atto che "le prestazioni verranno
attivate sulla base delle risorse disponibili, e che i richiedenti dovranno
comunque essere soggetti a valutazione da parte dell'UVM/UVH senza soluzioni
temporali di continuità ed eventualmente devono essere inseriti in graduatorie
allo scopo predisposte". Per la gestione dell'eventuale lista di attesa
occorrerà tenere conto di criteri di priorità derivati dagli strumenti di cui
al punto 2, integrati con elementi correlati all'aspetto temporale ed
all'urgenza. In tale ambito la priorità dovrà comunque essere riferita a situazioni
connotate da debolezza socioeconomica, correlata al grado di limitazione
dell'autonomia personale, secondo i dettami della D.G.R. 51 - 11389 del 23
dicembre 2003. In particolare si prevede, inoltre, che l'erogazione delle
prestazioni socio sanitarie venga attivata contestualmente entro 60 giorni
dalla definizione del progetto da parte delle Unità Valutative Handicap e dalla
relativa autorizzazione alla spesa;
d) "stabilire che le persone con
disabilità di età inferiore a 65 anni al compimento del 65esimo anno di età
restano in carico all'UVH, al fine di garantire la continuità della
progettualità". Nei casi in cui diversi elementi rendano opportuno una
valutazione integrata o la revisione della precedente, le Commissioni UVH e UVG
provvedono alla rivalutazione congiunta;
e) prevedere per i minori valutati dall'UVM
prossimi alla maggiore età l'esame da parte della Commissione UVM/H degli atti
istruttori almeno un anno prima e del Progetto almeno sei mesi prima del
compimento del diciottesimo anno di età, al fine di garantire la continuità
assistenziale mediante il passaggio a Servizi per l'età adulta;
2) di confermare
un trattamento di maggior favore per le persone con disabilità come di seguito
specificato:
a) prevedere che
l'indennità di accompagnamento non venga detratta dalla quota sociale anche se
può concorrere come risorsa aggiuntiva alla redazione del PAI;
b) confermare la
possibilità di maggiorazione di Euro 200 di quota sociale per le intensità
bassa e media (allegato 1);
c) prevedere due
livelli di intensità, denominata "alta", che ulteriormente
incrementano il livello di intensità medio alta riferito ai casi di assenza di
rete familiare o famiglia fragile o complessità assistenziale. Anche per questi
due livelli di alta intensità è possibile la maggiorazione di Euro 200 di quota
sociale (allegato 1);
d) confermare i
massimali e le disposizioni relative alle prestazioni (affidamento, cure
familiari), previste dalle deliberazioni del 26 settembre 2005 e del 30
novembre 2009, prevedendo in specifico che:
- i rimborsi
spese definiti per la prestazione dell'affidamento diurno sono quelli previsti
nell'allegato n. 3 della deliberazione del 30 novembre 2009;
- l'affidatario
diurno possa occuparsi di due persone;
e) prevedere che
le nuove regole approvate con il presente atto deliberativo siano applicate a
tutti i casi nuovi per i quali si definisca un intervento successivamente alla
data di applicazione della presente deliberazione, mentre per i casi già attivi
occorre dettare regole differenti onde evitare di determinare in alcuni casi
una riduzione del piano assistenziale sinora garantito. In particolare si
prevede che, qualora in esito all'utilizzo dei nuovi strumenti di valutazione e
relativi punteggi correlati alle intensità assistenziali, al destinatario
dell'intervento derivasse un trattamento sfavorevole, il cittadino può
conservare l'importo del PAI precedentemente approvato. Sono fatte salve le
rivalutazioni fondate sulle variazioni delle condizioni socio sanitarie da cui
eventualmente derivi una riduzione del valore del PAI. Alla luce dell'andamento
della domanda e della spesa in materia di interventi domiciliari socio
sanitari, si fa riserva di confermare e/o revocare tale decisione per gli anni
successivi in sede di deliberazione di indirizzi in materia di tariffe;
3) con riferimento alle seguenti previsioni
regionali relative ad anziani e disabili:
a) di prevedere
che la durata dei progetti di residenzialità temporanea, integrabili con le
prestazioni previste nel PAI, sia indicativamente nell'ambito dei 30 giorni,
anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, salvo che per specifiche
progettualità o urgenze sopraggiunte, previa motivazione ed autorizzazione da
parte dell'UVH/UVM;
b) di prevedere di
non sospendere il PAI in caso di progetti integrativi di residenzialità
temporanea nei limiti sopra indicati, qualora l'assistenza tutelare sia
prestata da un assistente familiare assunta in base al CCNL del Lavoro
Domestico;
c) di stabilire,
in attesa di una sistematizzazione complessiva della materia anche in
attuazione della recente Legge Regionale del 18 febbraio 2010 n. 10
"Servizi domiciliari per persone non autosufficienti", che il
familiare fruitore del congedo parentale di cui all'articolo 42 comma 5 del
D.Lgs. 151/2001, possa essere destinatario di tutte le tipologie di prestazioni
che compongono il PAI, compresi i contributi economici alle famiglie (cure
familiari);
4) di prevedere
che le nuove regole di cui al presente provvedimento dovranno essere applicate entro
60 giorni dopo l'esecutività del medesimo. Qualora il termine scada in agosto o
nel periodo di festività natalizie si intende prorogato di 30 giorni;
5) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
F.to
Borgione
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE
F.to
Pia
IL
DIRIGENTE
F.to
Tosco
IL
DIRIGENTE
F.to
Merana
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità contabile.
per
IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE
FINANZIARIE
Il
Dirigente Delegato
F.to
Tornoni
IL
CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione
nei modi di regolamento.
Non partecipano al voto i Consiglieri Lonero Giuseppe, Salti Tiziana e Scanderebech Federica.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Bussola Cristiano, Cantore Daniele, Carossa Mario, Galasso Ennio Lucio, Ghiglia Agostino, Lospinuso Rocco, Salinas Francesco, Troiano Dario e Tronzano Andrea.
Esprimono voto favorevole, oltre al Vicepresidente Ventriglia Ferdinando ed al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.
Al termine
della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:
PRESENTI 29
Si astengono, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe, i Consiglieri Cassano Luca, Ferrante Antonio e Silvestrini Maria Teresa.
ASTENUTI 4
VOTANTI 25
VOTI FAVOREVOLI 25
VOTI CONTRARI /
Per l'esito
della votazione che precede il Presidente dichiara approvato il provvedimento
nel testo quale sopra emendato.
Il Presidente pone in
votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di
regolamento, ai sensi di legge.
Non partecipa al voto il Consigliere Scanderebech Federica.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Bussola Cristiano, Cantore Daniele, Carossa Mario, Galasso Ennio Lucio, Ghiglia Agostino, Lonero Giuseppe, Lospinuso Rocco, Porcino Gaetano, Salinas Francesco, Salti Tiziana e Tronzano Andrea.
Esprimono voto favorevole, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe, al Vicepresidente Ventriglia Ferdinando ed al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassano Luca, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Ferrante Antonio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Rattazzi Giulio Cesare, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.
Il
Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il
seguente risultato:
PRESENTI E VOTANTI 29
VOTI FAVOREVOLI 29
VOTI CONTRARI /
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Castronovo