Divisione Corpo di Polizia Municipale
Settore Amministrazione/Comando
n. ord. 90
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 5 LUGLIO 2010
(proposta dalla G.C. 30 marzo 2010)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Vicepresidente VENTRIGLIA Ferdinando ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BRUNO Giuseppe Maurizio CALGARO Marco CAROSSA Mario CASSANO Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino FERRANTE Antonio FURNARI Raffaella |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco |
MORETTI Gabriele OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare SALTI Tiziana SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea ZANOLINI Carlo |
In
totale, con il Vicepresidente ed il Sindaco, n. 37 presenti, nonché gli
Assessori: BORGIONE Marco - MANGONE Domenico - SBRIGLIO Giuseppe - TRICARICO
Roberto.
Risultano assenti oltre al
Presidente CASTRONOVO Giuseppe, i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CANTORE
Daniele - CASSIANI Luca - COPPOLA Michele - CUTULI Salvatore - GANDOLFO
Salvatore - GIORGIS Andrea - GOFFI Alberto - MAURO Massimo - PORCINO Gaetano -
RAVELLO Roberto Sergio - SALINAS Francesco - SCANDEREBECH Federica.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr.
Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Passoni,
di concerto con gli Assessori Tricarico ed Altamura, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.
- in accordo ai
principi di prevenzione, riduzione e riutilizzo, contenuti nella normativa
comunitaria e nazionale, risulta opportuno adottare ogni azione possibile per
salvaguardare l'ambiente;
- tra le azioni
possibili per il fine di cui al punto precedente, rientra il dettato della
norma tecnica UNI EN 13432, promossa dall'Unione Europea e finalizzata al
definitivo divieto della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per
l'asporto delle merci;
- il TU
Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) agli articoli 179 e 180 richiama i
principi di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e,
all'articolo 181, il concetto di riduzione dello smaltimento finale attraverso
forme di riutilizzo e reimpiego;
- la Legge
Finanziaria per l'anno 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296), traendo spunto
dalla citata norma tecnica europea, prevede a partire dall'anno 2007 un
programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della
commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri
fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello
comunitario, non risultino biodegradabili. Il suddetto programma doveva essere
definito dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per
l'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali da adottare entro 120 giorni dalla
data di entrata in vigore della richiamata Legge Finanziaria per l'anno 2007,
al fine di individuare le misure da introdurre progressivamente
nell'ordinamento interno per giungere al definitivo divieto a decorrere dal 1
gennaio 2010;
- la Legge 3
agosto 2009, n. 102 (di conversione del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009) ha
prorogato il termine di cui al punto precedente all'1 gennaio 2011;
- recependo i
criteri della normativa europea e nazionale, l'articolo 4, comma 1, del
Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti prevede che "Le autorità
competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni e con
l'eventuale concorso del Gestore del Servizio, iniziative dirette a favorire,
in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della
pericolosità dei rifiuti";
- il
Regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti, inoltre, prevede all'articolo
5, che ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani, la Città di Torino
si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti
attraverso il reimpiego ed il riciclaggio.
Dato atto che:
- ogni anno, in
Italia, vengono distribuite agli utilizzatori finali quantità esorbitanti di
shopper non biodegradabili per l'asporto delle merci e la loro produzione, in
peso, si attesta su 260.000 tonnellate (di polietilene - PE), di cui il 28% circa
diventa rifiuto;
- se un barile
di petrolio pesa circa 135 kg., uno shopper pesa circa 7 gr. e con un barile di
petrolio si producono fino a 1.345 shopper non biodegradabili (in PE), ciò
significa che, per produrre 100 shopper, servono all'incirca 10 kg. di
petrolio, a fronte di 0,5 kg. di mais ed 1 kg. di olio di girasole per la
stessa quantità;
- se la
produzione di shopper in PE è di 260.000 ton/anno (260.000.000 kg. di
polietilene), ne deriva che per far fronte al fabbisogno annuale nazionale si consumano
fino ad oltre 27.000.000 di barili di
petrolio;
- i rifiuti
solidi urbani (RSU), non recuperabili, della Città di Torino, sono abitualmente
conferiti nei relativi cassonetti, e successivamente deposti in discarica,
all'interno di sacchetti in polietilene (PE) dotati di manici e del tipo
cosiddetto "a canottiera", comunemente denominati
"shopper";
- l'utilizzo
massiccio di tali "shopper" quali contenitori per l'asporto delle
merci, ne determina un uso altrettanto massiccio come contenitori dei rifiuti
solidi urbani (RSU) non recuperabili e, data la loro particolare conformazione,
con manici (che si prestano a fungere da legacci per il medesimo shopper), il
volume medio inferiore ai 30 lt. ed il particolare polimero con cui sono
prodotti (indicato con la sigla PE e con un numero di riferimento, in funzione
dello spessore del film plastico utilizzato per la produzione), che li rende
particolarmente resistenti ed elastici, e ne consente un abbandono
nell'ambiente particolarmente semplice, al di fuori degli appositi bidoni e
cassonetti atti a contenerli;
- l'abbandono
indiscriminato di tali "shopper" nell'ambiente terrestre, fluviale e
lacuale, sia come contenitori di rifiuti solidi urbani, sia come contenitori
vuoti, determina costi di bonifica ingenti in capo alle singole Amministrazioni
competenti, nonché un potenziale danno ambientale difficile da affrontare e, in
taluni casi, impossibile da debellare anche nel lungo periodo;
Atteso che:
- l'utilizzo di
"shopper" biodegradabili in luogo di quelli attualmente utilizzati,
in polietilene (PE), determinerebbe una miglior conduzione dell'impianto di
interramento controllato, se non dal punto di vista volumetrico specifico (il
volume di uno shopper biodegradabile è pressoché uguale a quello di uno in
polietilene), da quello del volume "processato" (la compattazione
meccanica degli "shopper bio" comporta un minor volume a fine
processo rispetto a quanto accadrebbe con gli shopper in polietilene, in quanto
più resistenti) e, una minor percentuale residuale di polietilene nell'ammasso
di rifiuti collassati;
- l'articolo
183, comma 1, lett f) del TU Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), così come
novellato dall'articolo 2 del D.Lgs. 4/2008, ripropone la definizione di
raccolta differenziata della frazione organica come segue: "La frazione
organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento
riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati";
- l'impianto di
Amiat di Borgaro Torinese, che è quello ove viene attualmente conferita tutta
la frazione organica umida della Città di Torino, è tecnologicamente attrezzato
per ricevere anche sacchi in polietilene tuttavia la loro sostituzione a favore
di shopper compostabili, determinerebbe una miglior qualità del processo di
compostaggio e, soprattutto, il rispetto in senso stretto del dettato normativo
di cui all'articolo 183 del TU Ambientale;
Osservato che:
La Città di Torino ha
già messo in atto delle azioni politiche ed amministrative finalizzate a introdurre
i sacchetti compostabili in sostituzione di quelli di polietilene ed invero:
- nell'ottica
del rispetto di quanto enunciato all'articolo 183 del TU Ambientale ed a
carattere educativo, la partecipata AMIAT S.p.A., all'atto
dell'internalizzazione nei cortili della raccolta differenziata (secondo il
programma definito dalla Città), consegna a tutte le famiglie coinvolte, una
dotazione iniziale di 50 sacchi compostabili per la raccolta della frazione
organica umida;
- le locali
Associazioni di Categoria hanno sottoscritto con la Città nel novembre 2009 un
Protocollo di Intesa, teso ad avviare da subito un programma sperimentale di
progressiva diffusione della buona pratica del non utilizzo di sacchetti (ossia
dei cosiddetti "shopper" con manico "a canottiera") non
biodegradabili per l'asporto delle merci, in coerenza con i contenuti della
norma tecnica UNI EN 13432 promossa dall'Unione Europea e con il dettato della
Legge Finanziaria per l'anno 2007 (n. 296 del 27 dicembre 2006);
- il suddetto
Protocollo d'Intesa è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale
del 24 novembre 2009 (mecc. 2009 08005/112);
- il citato
Protocollo di Intesa si è anche posto l'obiettivo, a far data da aprile 2010,
di vietare agli esercizi commerciali,
artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività sul
territorio comunale, in sede fissa o su area pubblica, nonché ai produttori
agricoli che effettuano l'attività di vendita al dettaglio sui mercati
cittadini, la distribuzione, per l'asporto delle merci, ai consumatori, sia a
titolo gratuito sia a titolo oneroso, di sacchetti (ossia dei cosiddetti
"shopper" con manico "a canottiera") che non rispondano, ai
criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a
livello comunitario, salvo esaurimento delle scorte.
Rilevato che:
- la misura che
si intende introdurre appare in linea con gli obiettivi posti dagli articoli 4
e 5 del Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti ed inoltre non può
ritenersi in contrasto con le disposizioni della Legge 27 dicembre 2006 n. 296,
articolo 1, commi 1129 e 1130, come modificata dal D.L. n. 78 del 1 luglio 2009
convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102.
Quanto
sopra si riscontra in particolare in quanto le disposizioni richiamate hanno lo
scopo di introdurre il divieto definitivo della commercializzazione degli
shopper non biodegradabili, a partire dal 1 gennaio 2011, non escludendo,
pertanto, la possibilità di mettere in atto delle azioni propedeutiche.
Anzi, il
dato letterale e lo stesso contenuto delle norme richiamate indicano la
necessità di mettere in atto delle azioni progressive finalizzate al
raggiungimento del risultato sopra illustrato.
Il divieto
che si vuole introdurre è certamente configurabile come una azione progressiva,
sia dal punto di vista oggettivo, in quanto non riguarda la totalità dei
sacchetti in polietilene, ma solo quelli cosiddetti "shopper" con
manico "a canottiera", che dal punto di vista soggettivo, atteso che
esso afferisce alla sola distribuzione posta in essere dagli esercizi
commerciali ed infine non riguarda
l'intero segmento della commercializzazione, bensì solo l'aspetto della
distribuzione finale rivolta al consumatore.
In assenza
dei programmi ministeriali che avrebbero dovuto definire un percorso che
avrebbe dovuto portare alla progressiva riduzione della produzione dei
sacchetti non biodegradabili per giungere al definitivo divieto alla data del 1
gennaio 2011, appare senz'altro legittimo l'intervento del Comune di Torino che
esercitando le funzioni già previste all'articolo 4 del Regolamento Comunale
per la Gestione dei Rifiuti intende introdurre il divieto di distribuzione dei
sacchetti cosiddetti "shopper" con manico "a canottiera"
non biodegradabili da parte delle attività commerciali nei confronti dei
consumatori per l'asporto delle merci;
- la materia
della tutela dell'ambiente è riservata dalla Costituzione alla competenza
legislativa statale per la definizione dei livelli minimi non derogabili:
pertanto gli interventi e le azioni posti in essere dalle pubbliche
amministrazioni che non riducono il grado di tutela minima ed inderogabile
stabilita dal Legislatore, sono senz'altro conformi al dettato costituzionale e
nel caso di specie il divieto che si vuole introdurre predispone certamente un
grado di tutela dell'ambiente che non deroga ai livelli minimi sopra descritti;
- pertanto, la
Civica Amministrazione intende
introdurre l'articolo 10 bis del Regolamento di Polizia Urbana nel tenore che
segue:
"Divieto di distribuzione di sacchetti non
biodegradabili per l'asporto delle merci
1. Gli esercizi
commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti
attività sul territorio comunale, in sede fissa o su area pubblica, nonché i
produttori agricoli che effettuano l'attività di vendita al dettaglio sui
mercati cittadini, non possono distribuire, né a titolo gratuito, né a titolo
oneroso, ai consumatori per l'asporto delle merci, sacchetti (cosiddetti
"shopper" con manico "a canottiera") non biodegradabili che
non rispondano, preferibilmente, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria
e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, salvo esaurimento delle
scorte acquistate in precedenza.".
Sono stati richiesti i pareri di competenza ai Consigli
Circoscrizionali, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del
Decentramento. Le Circoscrizioni hanno espresso il loro parere rispetto al
testo trasmesso, come segue.
Le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10 esprimono parere
favorevole (all. 1-7 - nn. ).
Le Circoscrizioni 5 e 7 non hanno fatto pervenire parere
entro il temine prescritto.
La Circoscrizione 6 formula parere favorevole (all. 8 - n. ), auspicando, peraltro, di provvedere ad una corretta informazione ai somministratori di "shopper" con l'applicazione del regime sanzionatorio a partire dal 1 gennaio 2011. Sulla base del suddetto parere si osserva che il regime sanzionatorio che avrà decorrenza dal 1 gennaio 2011 è necessariamente quello di legge, fermo restando l'obbligo sin dalla vigenza della modifica apportata dal presente provvedimento al Regolamento di Polizia Urbana, di rispetto del suddetto regolamento, con applicabilità, in caso di violazioni delle sanzioni a carattere generale previste dal medesimo. Per quanto concerne l'informazione ai destinatari della norma la Civica Amministrazione prende atto che dovrà essere fornita adeguata pubblicizzazione della normativa, oltre che nelle forme di legge, anche con strumenti aggiuntivi che diano la massima conoscibilità al nuovo regime normativo.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui
all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla
regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
"Articolo
10 bis Divieto di distribuzione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto
delle merci
1. Gli esercizi commerciali, artigianali e
di somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio
comunale, in sede fissa o su area pubblica, nonché i produttori agricoli che
effettuano l'attività di vendita al dettaglio sui mercati cittadini, non
possono distribuire, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, ai consumatori
per l'asporto delle merci, sacchetti (cosiddetti "shopper" con manico
"a canottiera") non biodegradabili che non rispondano,
preferibilmente, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme
tecniche approvate a livello comunitario, salvo esaurimento delle scorte
acquistate in precedenza.";
2) di dare atto
che il presente provvedimento non ha effetti diretti o indiretti sul bilancio e
non comporta oneri di spesa;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
L'Assessore alla
Polizia Municipale
F.to
Mangone
L'Assessore
al Commercio
Attività
Produttive e Turismo
F.to
Altamura
L'Assessore
Ambiente
Politiche
Casa e Verde
F.to
Tricarico
Si esprime
parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Il
Dirigente del Settore
Amministrazione
/Comando
F.to
Cagnagni
Il
Dirigente del Settore Attivita' Economiche
e
di Servizio Sportello Unico Attivita' Produttive
F.to
Pizzichetta
Responsabile Igiene Ambiente
Funzionario
P.O. Strategica
F.to
Civera
IL CONSIGLIO COMUNALE
rilevato che in ordine a tale
emendamento è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica;
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Non partecipano al voto i Consiglieri Galasso Ennio Lucio, Lonero Giuseppe e Tronzano Andrea.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Carossa Mario, Furnari Raffaella, Ghiglia Agostino, Lospinuso Rocco e Salti Tiziana.
Esprimono voto favorevole, oltre al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassano Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Ferrante Antonio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.
Al termine
della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:
PRESENTI 28
Si astiene il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando.
ASTENUTI 1
VOTANTI 27
VOTI FAVOREVOLI 27
VOTI CONTRARI /
Per l'esito della
votazione che precede il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel
testo quale sopra emendato.
Il Presidente pone in
votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di
regolamento, ai sensi di legge.
Non partecipano al voto i Consiglieri Galasso Ennio Lucio, Lonero Giuseppe e Tronzano Andrea.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Carossa Mario, Furnari Raffaella, Ghiglia Agostino, Lospinuso Rocco e Salti Tiziana.
Esprimono voto favorevole, oltre al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassano Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Ferrante Antonio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.
Il
Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il
seguente risultato:
PRESENTI 28
Si astiene il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando.
ASTENUTI 1
VOTANTI 27
VOTI FAVOREVOLI 27
VOTI CONTRARI /
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Ventriglia