Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord.
165
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 NOVEMBRE 2010
(proposta dalla G.C. 23 febbraio 2010)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BOERO Valter BONINO Gian Luigi BRUNO Giuseppe Maurizio CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio |
FURNARI Raffaella GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo |
MORETTI Gabriele OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare SALINAS Francesco SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 46 presenti,
nonché gli Assessori: DEALESSANDRI Tommaso - FERRARIS Giovanni Maria - LEVI
Marta - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO
Mario.
Risultano assenti i
Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - COPPOLA Michele - GANDOLFO Salvatore - RAVELLO
Roberto Sergio - SALTI Tiziana.
Con la partecipazione del Segretario Generale Reggente
PICCOLINI dr.ssa Carla.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta
dell'Assessore Viano, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente
seduta.
Nell'ottobre 2007 la Fondazione Torino Olympic Park (TOP)
propose la candidatura della Città per l'organizzazione della prima edizione
dei Giochi Olimpici della Gioventù (Youth Olimpic Games) previsti nel mese di
agosto del 2010, individuando come area per il Villaggio Olimpico il quadrante
sud della Città e più precisamente l'area prossima al parco Colonnetti, in
corrispondenza delle aree (di proprietà privata e comunale) oggetto del
presente provvedimento.
L'immobile di strada delle Cacce, sede
dell'ex stabilimento Tecumseh Europa, è composto da fabbricati a destinazione
industriale con annessi uffici e servizi per il personale e la produzione, con
una superficie coperta di mq. 21.230 circa, ed è inserito in un'area recintata
di superficie complessiva pari a circa mq. 38.880.
Il complesso industriale, privo di
fabbricati con valenza storica, risulta ormai dismesso dall'attività
manifatturiera e bisognoso di manutenzione.
Non essendo stata la Città designata per i giochi del 2010,
la proprietà ha successivamente avanzato richiesta di cambiamento di
destinazione d'uso dell'area in oggetto, in coerenza con quanto esplicitato
nella deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2007
"Candidatura della Città di Torino ai Giochi Olimpici della Gioventù del
2010 (Youth Olimpic Games) localizzazione del Villaggio Olimpico e linee guida
di intervento" (mecc. 2007 08790/009) ove si precisava che "Qualora
Torino non venga prescelta per ospitare i Giochi, l'Amministrazione si riserva
di valutare una diversa modalità di trasformazione dell'area di proprietà
privata orientata, in ogni caso, verso una riconversione per usi residenziali e
commerciali, riconducendo la variante di P.R.G. a parametri e modalità coerenti
con le modalità di trasformazione previste dal Piano stesso per aree
analoghe".
La presente variante, pertanto,
prevede di sostituire l'attuale destinazione urbanistica (Aree consolidate per
attività produttive) con funzioni urbane più coerenti con il contesto
residenziale esistente, attribuendo all'ambito di trasformazione l'indice di
utilizzazione edificatoria pari a 0,7 mq. SLP/mq. ST, secondo le regole ed i
principi previsti dal Piano Regolatore Generale, con destinazione
prevalentemente residenziale e Attività di Servizio alle Persone e alle Imprese
(ASPI) per massimo il 40%.
La trasformazione degli immobili, oggi destinati ad
attività produttive, determinerà l'indubbio riverbero positivo verso il tessuto
circostante, sia sotto il profilo igienico-ambientale, che rispetto alla
mitigazione del livello acustico.
La trasformazione dell'area
comporterà, inoltre, il miglioramento dell'accessibilità al "Parco
Colonnetti" ed al complesso storico - architettonico della "Bela
Rosin", anche tramite la realizzazione di un percorso ciclo pedonale pubblico
raccordato con il sistema esistente che risulta attualmente penalizzato dalla
presenza dell'ex stabilimento Tecumseh.
A seguito delle prescrizioni introdotte dalla variante
volte ad attuare il predetto percorso ciclo pedonale negli Ambiti di
trasformazione, la Città rinuncia, pertanto, alla richiesta avanzata in passato
per realizzare lo stesso percorso all'interno delle aree in concessione
all'Istituto INRIM (ex Galileo Ferraris).
Rispetto all'immobile di strada Castello di Mirafiori, di
proprietà della Città, va richiamato l'obiettivo che, nel corso dell'ultimo
triennio, la Città si è posta, di
razionalizzare e valorizzare il proprio patrimonio immobiliare attraverso
l'ottimizzazione della logistica degli uffici, la vendita di immobili e di
diritti edificatori.
Di recente è stata approvata la
variante n. 208, deliberazione n. 181 Consiglio Comunale del 16 novembre 2009
(mecc. 2009 04552/009) nella quale era inserito l'immobile di strada Castello
di Mirafiori, nella originaria proposta approvata dalla Giunta Comunale,
successivamente stralciato al fine di garantire la verifica del corretto
inserimento urbanistico ed ambientale/paesaggistico, ed il coordinamento con le
previsioni di trasformazione relative alla adiacente area produttiva ex
Tecumseh (ora integrata nel presente provvedimento).
Si rende ora necessaria, coerentemente con le linee e gli
indirizzi dell'Amministrazione in termini di bilancio, la predisposizione di un
nuovo provvedimento urbanistico inerente l'immobile in oggetto, non più
necessario per le finalità logistiche e istituzionali.
In considerazione di quanto sopra, analogamente alla
limitrofa area di proprietà privata la disciplina ritenuta più idonea per
questo immobile è quella delle Zone Urbane di Trasformazione (Z.U.T.).
La variante prevede, pertanto, di sostituire l'attuale
destinazione urbanistica (Area a Servizi Pubblici per la quasi totalità
Istruzione Universitaria), con funzioni prevalentemente residenziali con un
massimo del 20% con Attività di Servizio alle Persone e alle Imprese (ASPI),
attribuendo all'ambito di trasformazione indice di utilizzazione edificatoria
analogo a quello ordinario nel resto del territorio pari a 0,7 mq. SLP/mq. ST,
secondo le regole e i principi previsti dal Piano Regolatore Generale.
Si è provveduto, quindi, per entrambi gli immobili ad una
verifica puntuale delle destinazioni d'uso previste dal vigente P.R.G., dei
relativi vincoli e dell'eventuale assoggettamento a strumenti
urbanistico-ambientali di rango superiore, quali il Piano Territoriale
Operativo del Po (P.T.O.), i relativi Piani d'Area ed il Progetto di Piano
Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), il Piano Paesaggistico Regionale
(P.P.R), il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.).
Le indicazioni relative ai Piani sovraordinati, oltre alle
ulteriori prescrizioni del Piano Regolatore, sono contenute all'interno delle
schede tecniche di ciascun immobile, allegate al presente provvedimento.
In fase attuativa gli interventi dovranno essere coordinati
con l'Istituto INRIM al fine di minimizzare l'interferenza con le ordinarie
attività di ricerca dello stesso.
Tutto ciò premesso l'Amministrazione, valutata l'attuale
situazione degli immobili, ha ritenuto di provvedere alla variazione delle
destinazioni d'uso degli stessi, nei termini sopra indicati, mediante
l'approvazione di una variante urbanistica al Piano Regolatore Generale ai
sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale.
In relazione a quanto sopra ed alle considerazioni e
valutazioni, emerse in sede di seconda Commissione Consiliare, volte a
preservare il contesto ambientale dell'Ambito 16.32 CASTELLO DI MIRAFIORI
mediante l'attuazione delle utilizzazioni edificatorie nell'Ambito 16.31 Ex
Tecumseh, la presente variante prevede:
A) la modifica della destinazione urbanistica
dell'immobile sito in strada delle Cacce n. 99 pari a circa mq. 38.880 di
Superficie Territoriale da area normativa "IN"- Aree per le attività
produttive, a Zona Urbana di
Trasformazione Ambito 16.31 EX TECUMSEH come meglio descritta
nell'elaborato tecnico allegato al presente provvedimento (allegato 1 bis);
B) la modifica della destinazione urbanistica
dell'immobile sito in strada Castello di Mirafiori pari a circa mq. 30.020 di
Superficie Territoriale da "Servizi Pubblici S", lettera
"u" - istruzione universitaria (servizi sociali ed attrezzature di
interesse generale oltre alle quantità minime di legge), ed in parte minore
pari a circa mq. 2.240 di Superficie Territoriale da lettera "v" -
aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport e lettera "p"
- aree per parcheggi pubblici (servizi zonali ed attrezzature a livello
comunale per insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e
turistico ricettivi - articolo 21 della L.U.R.) a Zona Urbana di Trasformazione
Ambito 16.32 CASTELLO DI MIRAFIORI per un totale pari a circa mq. 32.260 di
Superficie Territoriale, come meglio descritta nell'elaborato tecnico allegato
al presente provvedimento (allegato 1 bis);
C) nel fascicolo II delle Norme Urbanistico
Edilizie di Attuazione del P.R.G. delle nuove schede normative "Ambito
16.31 EX TECUMSEH" e "Ambito 16.32 CASTELLO DI MIRAFIORI"
relative alle due Zone Urbane di Trasformazione e la conseguente modifica del
relativo elenco;
D) l'inserimento nel fascicolo I delle Norme
Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G., all'articolo 15, comma 2, delle
suddette Zone Urbane di Trasformazione tra quelle di categoria C secondo il
D.M. 2 aprile 1968;
E) il conseguente assoggettamento dell'aree
interessate dalla variante ai disposti del Piano Regolatore Generale pertinenti
alle Zone Urbane di Trasformazione salvo quanto espressamente individuato nelle
specifiche schede normative;
F) la riduzione della fascia di rispetto
stradale, mediante la modifica grafica della fascia di rispetto stradale
nell'Allegato Tecnico n. 7 del P.R.G. "Fasce di rispetto", Fogli n.
16A e n. 16B (parte).
La variante interessa un'area con una Superficie
Territoriale complessiva totale pari a circa mq. 71.140 e determina un
decremento delle aree destinate a servizi pubblici di mq. 32.260, di cui mq.
30.020 circa per servizi sociali ed attrezzature di interesse generale oltre
alle quantità minime di legge, e mq. 2.240 circa per servizi zonali ed
attrezzature a livello comunale per insediamenti residenziali, produttivi,
direzionali, commerciali e turistico ricettivi (articolo 21 della L.U.R.).
In
riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno
2008 (pubblicata sul BUR n. 24 del 12 giugno 2008), inerente il D.Lgs. 152/2006
e s.m.i. "Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per
l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica
di piani e programmi", si evidenzia che, ai sensi di tali indirizzi, si
deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione
ambientale nel caso di varianti parziali formate e approvate ai sensi
dell'articolo 17, comma 7 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., se la
portata dei possibili effetti ambientali, derivanti dalle nuove previsioni
poste in essere dalle varianti stesse, sia tale da rendere necessaria una
procedura valutativa.
La suddetta deliberazione della Giunta Regionale evidenzia
che sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti
parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non
prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già
edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al
sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o
che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e
protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".
In relazione a quanto sopra, si precisa che la presente
variante prevede:
- per l'immobile in strada delle Cacce, 99
(ex Tecumseh) la realizzazione di nuovi volumi, da collocarsi in un contesto
già edificato, classificato di categoria C) ai sensi del D.M. 1444/1968. L'area
è compresa nel Progetto Territoriale Operativo (P.T.O.) del Po "Tutela e
valorizzazione delle risorse ambientali del Po" tra le "Zone
urbanizzate", in particolare "U1" - "Zone urbane
consolidate";
- per l'immobile in strada Castello di Mirafiori
prevede la realizzazione di nuovi volumi da collocarsi in un ambito
classificato di categoria C) ai sensi del D.M. 1444/1968. L'area è anch'essa
compresa nel Progetto Territoriale Operativo P.T.O. del Po nonché all'interno
del "Piano d'Area - Sistema delle aree protette della fascia fluviale del
Po" tra le "Zone urbanizzate", in particolare "U1" -
"Zone urbane consolidate".
Al fine di garantirne il corretto inserimento e l'analisi
coordinata il presente provvedimento è pertanto integrato dal documento
"Relazione tecnica preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità
alla Valutazione Ambientale Strategica".
Con determinazione dirigenziale n. 248 del Settore Ambiente
e Territorio approvata il 13 agosto 2010 (mecc. 2010 42175/126), la
variante in oggetto è stata esclusa dalla procedura di VAS. Le prescrizioni in
essa contenute costituiscono norme di carattere integrativo alle specifiche
schede urbanistiche degli Ambiti 16.31 - EX TECUMSEH e 16.32 - CASTELLO DI MIRAFIORI;
queste ultime vengono, pertanto, modificate facendo specifico rimando alle
prescrizioni di detta determinazione.
In particolare, viene previsto "che siano individuate
e specificate opportune misure di compensazione e di mitigazione degli impatti
dovuti al consumo di suolo caratterizzato da elevata capacità d'uso quali:
- realizzazione
di aree a verde complete di panchine, giochi bimbi, illuminazione, ecc.
nell'ambito degli interventi residenziali di nuova realizzazione (in previsione
della nuova popolazione che si andrà ad insediare nell'area);
- interventi
migliorativi della fruizione della fascia fluviale da concordare con l'Ente di
Gestione del Parco Fluviale del fiume Po;
- interventi di
miglioramento del Parco Colonnetti (comprendenti nuovi giochi per bimbi,
panchine, opere a verde ad integrazione di quelle esistenti)".
Con riguardo alle misure di compensazione, la Città ritiene
che tali interventi siano da valutare in sede attuativa e convenzionale,
contestualmente alla fase di progettazione degli interventi di urbanizzazione.
In tal caso, parte degli oneri di urbanizzazione potranno essere indirizzati ed
utilizzati, previa interlocuzione con l'Ente Parco, per gli usi indicati, fermi
restando gli obblighi di reperire i servizi e le relative attrezzature negli
ambiti di intervento.
Nella citata determinazione si chiede di valutare
l'opportunità di formulare una diversa scala di parametri per le due schede, in
modo da prevedere altresì, negli orientamenti progettuali per l'Ambito 16.32,
una quota di superficie destinata ad inserimento arboreo arbustive, riducendo
il peso insediativo rispetto al limitrofo Ambito 16.31 nonché di "valutare
inoltre al fine di consentire un adeguato inserimento paesaggistico delle nuove
realizzazioni, l'opportunità di un ridimensionamento delle altezze massime
previste per le aree in oggetto rispetto al limite massimo indicato nel
Regolamento Edilizio della Città di Torino (35 metri)".
In merito va rilevato che i parametri insediativi indicati
sono coerenti con quelli ordinariamente stabiliti dal Piano per le Zone Urbane
di Trasformazione e, pertanto, si ritiene di mantenerli su entrambi gli Ambiti.
Va, tra l'altro, precisato che gli Ambiti sono stati classificati di categoria
C ai sensi del D.M. 1444/1968 e che, per tale attribuzione, viene richiesto un
fabbisogno di standard urbanistici pari al 100 per cento della Superficie Lorda
di Pavimento realizzabile maggiorato rispetto a quello della maggior parte
delle ZUT di categoria B (nelle quali viene richiesto invece in misura pari
all'80 per cento). L'inserimento di una fascia arborea si potrà comunque
valutare nell'ambito della organizzazione planivolumetrica degli edifici che
risulta notevolmente condizionata a seguito delle prescrizioni introdotte dalla
determinazione di esclusione dal processo VAS. Per questa ragione, si ritiene
opportuno mantenere la prescrizione delle altezze in riferimento a quella
massima consentita dal Regolamento Edilizio perché in tal modo si può rendere
più agevole e flessibile la progettazione esecutiva. Si osserva, inoltre, che
ulteriori condizionamenti sono stati infine messi in luce dalla nota ARPA
Dipartimento Provincia di Torino (prot. ARPA n. 90464 del 12 agosto 2010) di
caratterizzazione acustica in rapporto alle attività confinanti dell'istituto
di ricerca INRIM. Stabilire pertanto a priori, in questa fase, un'altezza od un
numero di piani, avulso dai condizionamenti indicati risulterebbe talmente
penalizzante da rendere difficilmente trasformabile l'Ambito in questione.
La variante risulta, altresì, coerente con il "Piano
di zonizzazione acustica" avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione
del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come risulta dal parere
espresso dalla Divisione Verde e Ambiente - Settore Ambiente e Territorio prot.
n. 12082 del 30 settembre 2010.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente
comunale, non presenta incompatibilità con piani sovracomunali vigenti e
costituisce variante parziale al P.R.G. vigente, ai sensi dell'articolo 17,
comma 7, della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
Si specifica inoltre che, per effetto
di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate
successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente
provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17
della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
Successivamente all'approvazione del
presente provvedimento si procederà all'adeguamento del Foglio n. 16A (parte)
della Tavola n. 1 "azionamento" e dell'Allegato Tecnico n. 7
"Fasce di Rispetto" del Piano Regolatore Generale, nonché
all'adeguamento dei Fascicoli I e II delle N.U.E.A. del Piano Regolatore
Generale, in conformità con le variazioni precedentemente descritte.
La presente deliberazione è stata
trasmessa ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento
alla Circoscrizione 10 per l'acquisizione del relativo parere.
La predetta Circoscrizione ha espresso
parere negativo (all. 3 - n. )
formulando, al contempo, le seguenti richieste:
1) qualora
l'Amministrazione intendesse comunque approvare la variante urbanistica, al
fine di tutelare i lavoratori dell'ex stabilimento Tecnamotor, si chiede che
venga stipulata, a nome della proprietà, apposita convenzione con l'impegno al
reinserimento occupazionale delle maestranze.
In tal senso, va precisato che la stipula di siffatta
convenzione risulterebbe complessa dal punto di vista giuridico e non potrebbe
risultare vincolante per gli operatori finali.
Pur condividendo lo spirito della richiesta e auspicando
che vi sia la possibilità di rioccupare almeno parte delle maestranze
Tecnamotor nelle attività che si insedieranno, vanno rilevate due criticità: lo
scarto temporale che, specie per i più giovani, si creerebbe tra l'operatività
delle attività che si insedieranno e la durata degli ammortizzatori sociali di
cui beneficiano attualmente i lavoratori e, in secondo luogo, il fatto che le
insediande attività saranno sensibilmente diverse rispetto all'attività
industriale precedente, con conseguenti diversi profili professionali
richiesti.
Non essendo prevedibile conoscere, ad oggi, le possibilità
di riconversione professionale né il numero di lavoratori "generici"
necessari, si ritiene che i servizi per il lavoro della Città possano, quando
si conosceranno gli operatori economici gestori delle attività, operare per
favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro coinvolgendo i lavoratori
ex Tecnamotor ancora disoccupati.
2) Viene
richiesta la realizzazione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, della
nuova sede del Commissariato Mirafiori della Polizia di Stato, da collocarsi
nell'area che il soggetto attuatore della variante dovrà cedere alla Città.
In rapporto ai condizionamenti progettuali previsti ed alle
ulteriori previsioni derivanti dalla citata determina dirigenziale n. 248 di
esclusione VAS nonché dalla successiva nota dell'ARPA circa la
caratterizzazione acustica dell'area, tale richiesta si configura in contrasto
con le cautele ambientali ivi richiamate e già precedentemente descritte e che
richiedono, tra l'altro, superfici in piena terra e permeabili.
Tutto ciò premesso,
Vista
la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole
sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare la
variante parziale n. 176 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai
sensi dell'articolo 17, comma 7, della L.U.R., concernente gli immobili ubicati
in strada delle Cacce n. 99 ed in strada Castello di Mirafiori (all. 1 bis -
n. );
2) di dare atto
che il presente provvedimento è integrato dal documento di Verifica di
Assoggettabilità al Processo di Valutazione Ambientale Strategica (all. 2 -
n. ), nonché dall'esito della
verifica stessa.
Viene dato
atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il
presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare,
attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
F.to
Viano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE COORDINATORE
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
F.to
Gilardi
IL
DIRETTORE DELLA DIVISIONE
URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA
F.to
Virano
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione
nei modi di regolamento.
Risultano assenti
dall'Aula, al momento della votazione:
Angeleri Antonello,
Bonino Gian Luigi, Cantore Daniele, Furnari Raffaella, Ghiglia Agostino, Lo
Russo Stefano, Lonero Giuseppe, Lospinuso Rocco, Troiano Dario, il
Vicepresidente Ventriglia Ferdinando
Non partecipano alla
votazione:
Boero Valter, Carossa
Mario, Scanderebech Federica
PRESENTI 33
VOTANTI 33
FAVOREVOLI 29:
Bruno Giuseppe
Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica,
il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli
Salvatore, Galasso Ennio Lucio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio
Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo,
Levi-Montalcini Piera, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo
Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco
Giuliana, Trombini Claudio, Tronzano Andrea, Zanolini Carlo
CONTRARI 4:
Cassano Luca, il
Presidente Castronovo Giuseppe, Ferrante Antonio, Silvestrini Maria Teresa.
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale
sopra emendato.
Il Presidente pone in
votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Angeleri Antonello,
Bonino Gian Luigi, Cantore Daniele, Furnari Raffaella, Ghiglia Agostino, Lo
Russo Stefano, Lonero Giuseppe, Lospinuso Rocco, Troiano Dario, il
Vicepresidente Ventriglia Ferdinando
Non partecipano alla
votazione:
Boero Valter, Carossa
Mario, Scanderebech Federica
PRESENTI 33
VOTANTI 33
FAVOREVOLI 29:
Bruno Giuseppe
Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica,
il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli
Salvatore, Galasso Ennio Lucio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio
Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo,
Levi-Montalcini Piera, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo
Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco
Giuliana, Trombini Claudio, Tronzano Andrea, Zanolini Carlo
CONTRARI 4:
Cassano Luca, il
Presidente Castronovo Giuseppe, Ferrante Antonio, Silvestrini Maria Teresa.
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del
provvedimento.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Piccolini
Castronovo