Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amministrative Urbanistiche
n. ord. 97
2010
00968/009
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23
LUGLIO 2010
(proposta dalla G.C. 23 febbraio 2010)
Sessione Straordinaria d'urgenza
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BRUNO Giuseppe Maurizio BUSSOLA Cristiano CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino |
CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FURNARI Raffaella GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera |
LONERO Giuseppe MORETTI Gabriele OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea |
In totale, con il
Presidente ed il Sindaco, n. 41 presenti, nonché gli Assessori: DEALESSANDRI Tommaso
- MANGONE Domenico - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i
Consiglieri: COPPOLA Michele - GALLO Stefano - GANDOLFO Salvatore - LO RUSSO
Stefano - LOSPINUSO Rocco - MAURO Massimo - PORCINO Gaetano - RAVELLO Roberto
Sergio - VENTRIGLIA Ferdinando - ZANOLINI Carlo.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE Dr.
Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Viano, comprensiva degli emendamenti approvati
nella presente seduta e dell'emendamento approvato nella seduta del 19 luglio
2010.
Tale area consta di una superficie di circa 16.980 mq. e
quindi la relativa potenzialità edificatoria massima consentita è di circa
33.960 mq. di SLP.
La prima edificazione nell'isolato, dell'allora proprietaria
"Società Anonima Italiana per Fabbrica Automobili", risale al 1899; i
primi due decenni del XX secolo sono stati contraddistinti da ampliamenti,
sopraelevazioni, trasformazioni interne nonché dalla chiusura del tratto
interno all'area della via Chiabrera.
Nel 1955 vennero sopraelevati di un piano gli edifici che si
affacciano sui corso Massimo d'Azeglio e Dante e su di un tratto della via
Marenco; successivi interventi riguardarono principalmente modifiche ed
adeguamenti alle mutate condizioni dovute all'evolversi del sistema produttivo.
Risultano, ad oggi, demoliti i manufatti interni all'area e
prospicienti sulle vie Monti e Marenco, nonché la sopraelevazione del terzo
piano fuori terra nella porzione attestata sul corso Dante angolo via Marenco.
Gli edifici del complesso aventi caratteristiche
architettoniche di pregio sono costituiti dal corpo di fabbrica principale
prospiciente il corso Massimo e il corso Dante e parte della via Marenco; la facciata,
totalmente intonacata, presenta una scansione regolare di lesene e aperture
vetrate singole e binate.
La Società Torino Zerocinque Trading S.p.A., divenuta nel
frattempo proprietaria dell'area oggetto del presente provvedimento con atto a
rogito notaio Andrea Ganelli in data 22 giugno 2005, ha presentato proposta di
Permesso di Costruire Convenzionato.
Prima dell'avvio di tale proposta ai sensi delle norme del
P.R.G. vigente, la citata Società iniziava con gli Uffici competenti della
Città un'interlocuzione finalizzata ad individuare un progetto coniugante
l'applicazione delle norme del Piano con gli obiettivi di un corretto
inserimento ambientale e di conservazione parziale dei manufatti storici.
Il progetto ha richiesto, infatti, uno studio accurato
relativo alla conservazione e rifunzionalizzazione degli edifici esistenti, per
i quali è stata avviata la procedura di apposizione di vincolo da parte della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte.
La proposta è stata sottoposta alla Soprintendenza che ha
espresso parere favorevole condizionato ad alcune verifiche in merito alla
sopraelevazione del fabbricato di corso Dante, verifiche condizionate ad uno
studio strutturale sulla sottostante preesistenza edilizia.
Il progetto prevede il mantenimento e la rifunzionalizzazione
della manica del fabbricato fronteggiante il corso Massimo d'Azeglio angolo
corso Dante che rimane inalterata per consistenza e caratteri formali mentre
quella sul corso Dante mantiene l'attuale prospetto e viene sormontata da una
nuova edificazione arretrata rispetto al filo edilizio del corso stesso (7-8
piani fuori terra complessivi).
Attraverso un varco pedonale, realizzato sull'edificio storico
in asse alla via Chiabrera, si raggiunge una piazza assoggettata all'uso
pubblico che si affaccia sulla via Monti con sottostante parcheggio pubblico.
Tale spazio risulta delimitato da due nuovi corpi di fabbrica
di 9 piani fuori terra; la nuova edificazione si completa con la previsione di
una cortina edilizia posta ad angolo tra le vie Marenco e Monti di 3-4 piani
fuori terra.
Il nuovo complesso prevede, altresì, un'adeguata dotazione di
parcheggi privati, accessibili dal corso Massimo d'Azeglio e dalle vie Monti e
Marenco che si sviluppano su due piani interrati per un totale complessivo di
circa 450 posti auto.
La proposta presentata fa riferimento all'applicazione
dell'articolo 8 comma 55 delle N.U.E.A. di P.R.G..
I dati dimensionali del progetto sono così riassumibili:
Superficie Fondiaria mq. 16.980;
SLP max consentita IF 2.00 mq. SLP/mq. SF (mq. 16.980
x 2.00) = mq. 33.960;
SLP di
progetto mq. 31.000<mq. 33.960 di cui:
- mq. 22.620 (nuova
costruzione);
- mq. 8.380 (restauro e risanamento);
SLP residenziale (72%) mq. 22.320 (di cui mq. 2232 destinati a
edilizia convenzionata);
SLP terziario (28%) mq. 8.680;
Fabbisogno Aree per
Standards Urbanistici (80% SLP di progetto) totale mq. 18.100 di cui:
- aree da cedere mq.
6.730 sottosuolo;
- aree da assoggettare all'uso pubblico mq.
3.650;
- aree fabbisogno mq. 18.100 - Aree da
cedere e/o assoggettare (6.730 + 3.650) = 7.720 mq.;
Abitanti
teorici insediabili Totale n. 656.
Le aree per standards urbanistici, proposte in cessione alla
Città, si riferiscono al parcheggio pubblico interrato articolato su tre piani
(mq. 6.730); mentre quelle da assoggettare all'uso pubblico corrispondono alla
piazza pedonale (mq. 3.650).
L'importo relativo agli oneri di urbanizzazione, primaria e
secondaria, è stimato in Euro 2.967.661,10.
Non sono previste
opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
Poiché parte delle aree per standards urbanistici, pari a mq.
7.720, non sono altrimenti reperibili nell'area di intervento si propone la
monetizzazione di mq. 5.404, ai sensi dell'articolo 6 comma 9 delle N.U.E.A.,
per il valore definito in 534,00 Euro/mq., e ritenuto congruo dalla Divisione
Patrimonio della Città, per l'importo complessivo di Euro 2.885.736,00, che il
Proponente dovrà corrispondere alla Città entro la data di stipula della
Convenzione attuativa relativa al Permesso di Costruire Convenzionato. Per la
restante parte, il Proponente ha individuato un'area esterna all'area di
intervento di circa 4.800 mq. (indice di densità fondiaria 1 mq. SLP/mq. SF),
sita in strada del Barocchio, che verrà, pertanto, ceduta alla Città.
Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 comma 55
delle N.U.E.A. di P.R.G., in relazione al maggior insediamento residenziale
proposto, il Proponente si impegna a realizzare un asilo nido, di valore
stimato in Euro 1.300.000,00, nell'area che sarà indicata dalla Città di intesa
con la Circoscrizione. Nell'ambito della convenzione è, inoltre, regolato
l'impegno a realizzare un parcheggio pubblico interrato di tre piani, a titolo
di standard urbanistico, da cedere gratuitamente alla Città ed una piazza
pedonale da assoggettare all'uso pubblico di valore complessivo pari ad Euro
3.945.000,00.
La fattibilità delle opere di urbanizzazione, da realizzare a
titolo di contributo aggiuntivo esclusivamente a cura e spese del Proponente,
viene garantita da perizia asseverata relativa alla stima dei costi delle
medesime.
Il progetto delle succitate opere costituirà parte integrante
del Permesso e verrà sottoposto nella successiva fase progettuale al parere di
competenza dei competenti Settori Tecnici della Città.
Il progetto planivolumetrico è stato, altresì, sottoposto
all'esame della Commissione Edilizia che in data 21 gennaio 2010 ha espresso
parere favorevole, riservandosi però
l'espressione di un parere di dettaglio in ordine al relativo Permesso di
Costruire.
Il suddetto Permesso di Costruire Convenzionato è escluso dal
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, così come previsto dalla
deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-893 e s.m.i., in
quanto trattasi di permesso di costruire convenzionato attuativo del P.R.G..
In osservanza dell'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n.
380/2001 e s.m.i., si prende atto che, in relazione al presente Permesso di
Costruire Convenzionato, non ricorrono le condizioni di definizione degli
elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive
necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di
cui allo stesso articolo del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. in materia di
sostituzione di permesso di costruire ed autorizzazione edilizia con denuncia
di inizio attività.
Per le modalità di attuazione dell'intervento edilizio sopra
descritto, si rinvia al più dettagliato e puntuale schema di Convenzione
allegato al presente provvedimento (allegato 4/b).
La Circoscrizione 8, a cui è stata trasmessa in data 25
febbraio 2010 la documentazione relativa al Permesso di Costruire
Convenzionato, con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 28 aprile
2010 (mecc. 2010 02103/091) ed ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento
Comunale del Decentramento, ha espresso parere negativo (allegato 5).
Nel merito la Circoscrizione ricostruisce i passaggi più
significativi della vicenda che ha condotto all'atto sottoposto a parere,
segnalando in particolare che:
- era stato richiesto di ridurre la
previsione edificatoria, operando in particolare sui due edifici attestati su
via Monti per attenuarne l'impatto visivo;
- non sono state condotte valutazioni di
compatibilità ambientale, né accettate "concertazioni" con la
popolazione residente, auspicabili per interventi di tale rilevanza
urbanistica;
- nel caso in esame non dovrebbero essere
accettate, ai fini del soddisfacimento dello standard urbanistico, né la
monetizzazione né la cessione di aree per servizi esterne al comprensorio
d'intervento, pur previste dalla normativa vigente.
A tali osservazioni, si controdeduce quanto segue.
Per quanto riguarda l'impatto visivo delle testate su via
Monti dei due edifici previsti a lato della nuova piazza, si è ulteriormente
operato per ridurlo, come desumibile dai nuovi allegati tecnici che
sostituiscono i precedenti; in questo senso quindi è stata accolta la
sollecitazione della Circoscrizione.
Per quanto concerne invece la complessiva dimensione edificatoria,
già un poco inferiore a quanto consentito, non è stato possibile convenire col
proponente ulteriori riduzioni. A tale proposito va detto, anche con
riferimento ai punti successivi, ovvero alla carenza di valutazioni e verifiche
ambientali ed alla monetizzazione dello standard urbanistico, che i piani
regolatori adeguati alla normativa vigente hanno carattere conformativo dei
diritti di proprietà, ovvero fissano le regole e condizioni alle quali il
diritto di proprietà può esplicarsi. Qualora l'Amministrazione impedisca
inopinatamente il riconoscimento di tale diritto, la stessa si espone a fondate
richieste di risarcimento dei danni, principio introdotto dalla Cassazione e
Sezioni Unite n. 500 del 1999, nonché al commissariamento regionale, come peraltro
avvenuto anni fa nel caso Schiapparelli. L'Amministrazione può agire, infatti,
solo nei limiti fissati dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore e non
può invece "imporre" procedure (VAS, VIA, ecc.) o limitazioni
(indici, altezze, densità, ecc.) che non siano previsti da norme legislative o
appunto dalle N.U.E.A..
Sottoporre a verifica, come recita la narrativa della
deliberazione, "l'indice ottimale di edificabilità della zona, il
traffico, l'inquinamento, la densità abitativa, i bisogni sociali e culturali,
l'equilibrio ambientale complessivo", è certamente attività essenziale
nella fase di predisposizione del piano regolare, ma non è compatibile con la
normativa che regola la fase, in cui ci troviamo, di attuazione del piano
regolatore.
Tutte le verifiche circa il rispetto della complessa normativa
che disciplina l'attività edilizia ed urbanistica sono state ovviamente
compiute, nei limiti però sopra indicati.
Ciò vale per quel che concerne tanto il rispetto dei parametri
ambientali quanto il soddisfacimento degli standard urbanistici.
Nell'insieme,
tuttavia, si ritiene di aver realizzato, nei confini entro i quali la normativa
vigente consente di operare, un buon equilibrio tra la tutela dell'interesse
pubblico, in tema di salvaguardia ambientale, urbanistica e sociale, ed i
legittimi diritti che il piano regolatore ha riconosciuti in capo alla
proprietà proponente.
Tutto ciò
premesso,
Vista la Legge Regionale n. 56/1977 e
s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale,
approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata
sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Dato atto che i pareri di cui
all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma
palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per i
motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano, di:
1) approvare il Permesso di Costruire Convenzionato per la realizzazione
di un intervento in "Area TE" del P.R.G. vigente compresa tra i corsi
Massimo d'Azeglio e Dante e le vie Marenco e Monti (ex Isvor).
Fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di
deliberazione i seguenti elaborati:
- Relazione
Illustrativa (all. 1/b - n. );
- Progetto
Planivolumetrico (all. 2/b - n.
);
- Perizia asseverata
per importo delle opere di urbanizzazione (all. 3/b - n. );
- Schema
di Convenzione (all. 4/b - n.
);
- Parere della
Circoscrizione (all. 5 - n. );
2) di approvare
l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per
atto pubblico della Convenzione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) dalla
data di esecutività della presente deliberazione, come da atto d'obbligo
presentato dal Proponente, unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con
funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della
convenzione medesima, a norma del Regolamento per i Contratti attualmente
vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino ed il seguente Soggetto:
- Società Torinocinque
Trading S.p.A. con sede in Torino, via Monte Asolone 4, P. IVA e C.F.
03579390265, con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonché al
rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della
sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella
specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di
carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una
migliore redazione dell'atto;
3) di prendere atto che
gli introiti relativi agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione
saranno acquisiti a cura della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata;
4) di prendere atto che,
in osservanza della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, articolo 1 comma 6, in
relazione al presente Permesso di Costruire Convenzionato non ricorrono le
condizioni di definizione degli elementi di carattere planovolumetriche,
tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli
strumenti urbanistici le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 6 della
medesima Legge in materia di sostituzione di concessione e autorizzazione
edilizia con denuncia di inizio attività;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
F.to
Viano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE COORDINATORE
ATTUAZIONE
DEL P.R.G.
F.to
Ciocchetti
IL
DIRETTORE DELLA DIVISIONE
URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA
F.to
Virano
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità contabile.
per
IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE
FINANZIARIE
Il
Dirigente Delegato
F.to
Tornoni
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Bussola Cristiano, Cassano Luca, Salti Tiziana e Tronzano Andrea.
Esprimono voto favorevole, oltre al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Galasso Ennio Lucio, Gallo Domenico, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Goffi Alberto, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lonero Giuseppe, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Tedesco Giuliana, Troiano Dario e Trombini Claudio.
Esprimono voto contrario, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe, i Consiglieri Ferrante Antonio e Silvestrini Maria Teresa.
Al termine
della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:
PRESENTI 37
Si astengono i Consiglieri Angeleri Antonello, Cantore Daniele, Carossa Mario, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Furnari Raffaella, Ghiglia Agostino, Grimaldi Marco, Salinas Francesco e Scanderebech Federica.
ASTENUTI 10
VOTANTI 27
VOTI FAVOREVOLI 24
VOTI CONTRARI 3
Per l'esito della
votazione che precede il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel
testo quale sopra emendato.
Il Presidente pone in
votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei
modi di regolamento, ai sensi di legge.
Non partecipano al voto i Consiglieri Angeleri Antonello, Cantore Daniele, Carossa Mario, Furnari Raffaella, Lonero Giuseppe e Scanderebech Federica.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Bussola Cristiano, Cassano Luca, Ferrante Antonio, Ghiglia Agostino, Salti Tiziana, Silvestrini Maria Teresa e Tronzano Andrea.
Esprimono voto favorevole, oltre al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Galasso Ennio Lucio, Gallo Domenico, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Goffi Alberto, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano Dario e Trombini Claudio.
Il
Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il
seguente risultato:
PRESENTI 28
Si astiene il Presidente Castronovo Giuseppe.
ASTENUTI 1
VOTANTI 27
VOTI FAVOREVOLI 27
VOTI CONTRARI /
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Castronovo