Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18,
oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO
Valentina, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, CAVONE Nicola,
COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE
Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio,
MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO
Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.
In totale n. 22 Consiglieri
C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.
OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO:APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.
Il Presidente Guido Alunno,
di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Paolo Cavallari e con il
Coordinatore della III^ Commissione Marianna Del Bianco,
riferisce.
Il vigente Regolamento comunale disciplinante il commercio
sulle aree mercatali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data
21 febbraio 2005 (mecc. 2003 12205/101), esecutiva dal 7 marzo 2005, a
seguito di alcuni anni di applicazione concreta, richiede un adeguamento alla
luce delle mutevoli esigenze di questa particolare forma di attività
commerciale.
In particolare, si rende opportuno contemplare, accanto alla
regolamentazione delle attività svolte sulle aree mercatali,
altresì, la disciplina delle attività di commercio che, sia pur
esercitate in aree extramercatali del territorio cittadino, possono ritenersi
affini, in termini di provvedimenti autorizzativi, a quelle propriamente svolte
sui mercati rionali. Ciò allo scopo precipuo di fornire a tutte le
attività esercitate su area pubblica o su aree in disponibilità
della Città un'idonea ed omogenea regolamentazione tale da garantire
maggiore chiarezza sia agli operatori sia agli organi preposti alla vigilanza
sul territorio.
La normativa nazionale e regionale in materia di commercio
su area mercatale, in quanto compatibile, costituisce un punto di riferimento
imprescindibile dal quale partire per disciplinare qualunque attività di
commercio esercitata su suolo pubblico.
Al tempo stesso, si ritiene
necessario, in un'ottica di semplificazione dell'azione amministrativa,
consolidare, nello schema dell'atto regolamentare, alcuni iter già
disciplinati con precedenti atti deliberativi della Giunta i quali, a seguito
della loro applicazione, hanno dimostrato garanzia di snellimento
nell'attività degli uffici e, dunque, sono stati accolti con favore dagli
operatori (si ricordi, a titolo esemplificativo, la sostituzione del rilascio di
apposita autorizzazione con la dichiarazione di inizio attività in caso
di affitto di azienda commerciale).
Inoltre, nelle modifiche regolamentari
si è tenuto conto dei principi di cui alla Direttiva cd. 'Bolkestein',
approvata dal Parlamento e dal Consiglio il 12 dicembre 2006, divenuta
formalmente la numero 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, con la quale si è
inteso facilitare la circolazione di servizi all'interno dell'Unione
Europea.
Essa si propone come direttiva-quadro, che pone poche regole
molto generali e lascia agli stati membri la decisione sulle modalità
applicative dei principi enunciati. Il criterio generale a cui si ispira
è stato individuato nella libera circolazione nel settore dei
servizi.
Per raggiungere questi obiettivi, la Direttiva propone la
semplificazione delle procedure amministrative, eliminando l’eccesso di
burocrazia, nonché l'eliminazione di autorizzazioni definite come
‘discriminatorie’.
In attuazione della medesima, la Legge 18
giugno 2009, n. 69, con l'articolo 9 comma 4, ha modificato l'articolo 19 comma
2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiungendo il seguente periodo: “Nel
caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto
l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi
e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono
l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a
tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata
dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione
competente”. Inoltre, il comma 3 dell'articolo 19 è stato
così modificato: “L'amministrazione competente, in caso di
accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel
termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,
o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di
trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di
rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività
ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso
non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela,
ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.” Omissis.
A seguito
di tali modifiche normative, con deliberazione della Giunta comunale del 24
novembre 2009 (mecc. 2009 08018/016) sono stati individuati i procedimenti per i
quali è venuta meno l'esigenza di procedere alla emissione e consegna di
apposito titolo autorizzatorio, con conseguente applicazione del regime
semplificato.
Conformemente a quanto previsto dalla citata deliberazione,
laddove il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività
imprenditoriale o commerciale dipenda esclusivamente dall'accertamento dei
requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e
non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, il nuovo testo
regolamentare ha recepito che l'atto di autorizzazione è sostituito da
una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di
autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente
richieste. Si vedano, a tale proposito, le nuove norme regolamentari in materia
di rilascio e subingresso in autorizzazioni con o senza posteggio.
Inoltre,
si prevede una calendarizzazione delle richieste provenienti dagli operatori con
maggiore frequenza, allo scopo di fornire a questi ultimi ed agli uffici
preposti all'attività istruttoria un ordine organizzativo che consenta di
programmare con anticipo o, comunque, con una determinata cadenza le
attività oggetto di autorizzazione (a titolo meramente esemplificativo:
aperture straordinarie dei mercati cittadini, aggiornamento delle graduatorie
dei mercati con il coinvolgimento degli interessati, ricezione ed inserimento
delle cause giustificative delle assenze dal posteggio, consolidamento nella
bozza di regolamento della procedura per la concessione di miglioria del
posteggio).
In considerazione dell’esigenza di garantire
certezza nel funzionamento dei mercati e nell'offerta merceologica dei prodotti,
si ritiene di limitare la ricevibilità delle domande di cambio settore
alle sole aree mercatali non ancora riqualificate, fermo restando l'onere, prima
di effettuare il cambio di settore, di procedere alla verifica circa la
disponibilità, nello stesso mercato, di un posteggio destinato alla
merceologia di interesse del richiedente.
Con riguardo alle verifiche circa
la regolarità della posizione debitoria degli operatori nei confronti
della Città, si ritiene opportuno estendere la sfera temporale oggetto di
controllo a tutti gli anni precedenti alla data delle istanze presentate dai
medesimi, allo scopo di delineare un quadro completo della situazione nei
pagamenti risultanti in capo al soggetto interessato.
Infine, in merito
alla gestione degli impianti energetici ed idrici nelle aree mercatali, si
richiama la procedura ad evidenza pubblica, già oggetto di precedenti
provvedimenti deliberativi, con la quale la contabilizzazione delle utenze
può essere affidata a soggetti terzi debitamente accreditati mediante
iscrizione in apposito registro.
In considerazione delle modifiche ed
integrazioni proposte, si ritiene necessario seguire il metodo della
‘novellazione’, ossia intervenendo direttamente sul testo del
regolamento, sia attraverso modifiche dell'articolato sia attraverso
l'introduzione di commi aggiuntivi, anche al fine di rendere di più
facile consultazione il testo approvato.
Alla luce di quanto sopra, il
Dirigente Settore Mercati, con lettera in data 22 dicembre 2009, n. prot. 52823,
ha trasmesso copia della proposta di deliberazione con la quale si intende
approvare la nuova stesura del Regolamento comunale per il commercio su area
pubblica.
Nell’ambito delle competenze riservate dal Regolamento
del Decentramento, ai sensi dell’art. 43, è pertanto richiesto alla
Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta
di deliberazione in argomento.
La III^ Commissione, competente per
materia, ha esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto la nuova
stesura del regolamento comunale per la disciplina del commercio su area
pubblica nella seduta del 20 gennaio 2010.
Tutto ciò
premesso,
per la disciplina del commercio su area
pubblica.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risultano assenti al momento
della votazione i Consiglieri Maffei, Fontana, Puglisi, Marrone, Novo, per cui i
Consiglieri presenti in aula al momento della votazione sono 17.