Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali - Gioventù -
Decentramento - Commercio - Suolo Pubblico
Divisione Commercio
Settore
Mercati
n. ord. 43
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 8 APRILE 2010
(proposta
dalla G.C. 19 gennaio 2010)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
BONINO Gian Luigi CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio GALASSO Ennio Lucio |
GALLO Domenico GALLO Stefano GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LOSPINUSO Rocco PETRARULO Raffaele |
RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea ZANOLINI Carlo |
In
totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 34 presenti, nonché l'Assessore:
ALTAMURA Alessandro.
Risultano assenti i
Consiglieri: ANGELERI Antonello - BUSSOLA Cristiano - CALGARO Marco - CANTORE
Daniele - CUGUSI Vincenzo - FERRARIS Giovanni Maria - FURNARI Raffaella -
GANDOLFO Salvatore - GENISIO Domenica - GHIGLIA Agostino - LONERO Giuseppe -
MAURO Massimo - MORETTI Gabriele - OLMEO Gavino - PORCINO Gaetano - SALTI
Tiziana - VENTRIGLIA Ferdinando.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr.
Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO:
CIVICO MERCATO ITTICO INGROSSO - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI
MERCATO. APPROVAZIONE.
Proposta
dell'Assessore Altamura, comprensiva degli
emendamenti approvati nella presente seduta.
In primo luogo si pone in evidenza, come, nelle modifiche regolamentari, si è tenuto conto dei principi di cui alla direttiva cd. "Bolkestein", approvata dal Parlamento e dal Consiglio il 12 dicembre 2006, divenuta formalmente la numero 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, con la quale si è inteso facilitare la circolazione di servizi all'interno dell'Unione Europea.
Essa si propone come direttiva-quadro, che pone poche regole molto generali e lascia agli stati membri la decisione sulle modalità applicative dei principi enunciati. Il criterio generale a cui si ispira è stato individuato nella libera circolazione nel settore dei servizi.
Per raggiungere questi obiettivi, la direttiva propone la semplificazione delle procedure amministrative, eliminando l'eccesso di burocrazia, nonché l'eliminazione di autorizzazioni definite come discriminatorie.
Si è ritenuto quindi necessario, in un'ottica di semplificazione dell'azione amministrativa, consolidare, nello schema dell'atto regolamentare, alcuni iter proposti nella seduta della Commissione Comunale Consultiva del Mercato del 24 novembre 2009 che, mostrando garanzia di snellimento nell'attività degli uffici, con relativa diminuzione di incombenze burocratiche per gli utenti, hanno accolto il favore degli operatori (si ricordi, a titolo esemplificativo, per le tessere d'accesso, l'abolizione del rinnovo annuale ed il rilascio di un'unica tessera intestata alla ditta acquirente in luogo di più tessere nominative).
Inoltre, le responsabilità sanitarie e di autocontrollo dell'Ente Gestore, alla luce delle sopravvenute specifiche da parte della Regione Piemonte, riferite agli obblighi di riconoscimento previsti dal Regolamento CE/853/2004, risultano profondamente mutate. Le stesse, finora riferite alla struttura nel suo complesso, sono divenute circoscritte alle parti e gestioni comuni del Mercato. Rispetto al passato sono scaturiti differenti adempimenti igienico-sanitari, sia a carico dell'Ente Gestore che degli operatori concessionari del Mercato.
Da tutto ciò si è delineato un modo diverso di concepire l'intero Mercato ed un differente campo di applicazione del Regolamento.
Si ritiene quindi opportuno procedere all'armonizzazione di alcune norme, per cui sono stati predisposti gli emendamenti al Regolamento del Mercato all'Ingrosso dei prodotti ittici, che come precedentemente indicato sono stati sottoposti, con esito favorevole, alla Commissione Comunale Consultiva del Mercato, nella seduta del 24 novembre 2009.
La Consulta delle associazioni del volontariato animalista,
sentita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento della Consulta delle
associazioni del volontariato animalista, ha espresso, con nota agli atti della
Divisione Commercio, soddisfazione per l'aggiunta all'articolo 18, comma 7, del
richiamo alle leggi e regolamenti in materia di benessere degli animali. La
Consulta ha poi formulato delle proposte di integrazione che si ritiene possano
trovare più idonea sede nel Regolamento per la tutela ed il benessere degli
animali in Città.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del
Decentramento è stata richiesta, in data 23 gennaio 2010 n. prot. 3262,
l'espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.
Veniva concessa la proroga alle Circoscrizioni 1 e 5 fino
alla data del 10 marzo 2010.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 5, 6,
7, 8, 9 e 10 (all. 2-8 -
nn. ).
Le Circoscrizioni 2, 3 e 4 non hanno espresso parere.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con
voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
2)
di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo Unico approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
L'ASSESSORE
COMMERCIO, TURISMO
ATTIVITA'
PRODUTTIVE
E
MARKETING URBANO
F.to
Altamura
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE SETTORE MERCATI
F.to
Gandiglio
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per
IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Non partecipano al voto i Consiglieri Carossa Mario, Goffi Alberto, Scanderebech Federica e Tronzano Andrea.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, oltre al Vicepresidente Coppola Michele, i Consiglieri Lospinuso Rocco e Ravello Roberto Sergio.
Esprimono voto favorevole, oltre al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.
Al termine
della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:
PRESENTI 27
Si astengono, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe, i Consiglieri Cassano Luca, Ferrante Antonio, Galasso Ennio Lucio e Silvestrini Maria Teresa.
ASTENUTI 5
VOTANTI 22
VOTI FAVOREVOLI 22
VOTI CONTRARI /
Per l'esito della
votazione che precede il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel
testo quale sopra emendato.
Il Presidente pone in
votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di
regolamento, ai sensi di legge.
Non partecipano al voto i Consiglieri Carossa Mario, Goffi Alberto e Scanderebech Federica.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, oltre al Vicepresidente Coppola Michele, i Consiglieri Lospinuso Rocco, Ravello Roberto Sergio e Tronzano Andrea.
Esprimono voto favorevole, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe ed al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Cassano Luca, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferrante Antonio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.
Il
Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il
seguente risultato:
PRESENTI 27
Si astiene il Consigliere Galasso Ennio Lucio.
ASTENUTI 1
VOTANTI 26
VOTI FAVOREVOLI 26
VOTI CONTRARI /
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Repice
Castronovo
Articolo
1 - Definizioni
1. Il presente Regolamento detta le norme
per la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento del Civico Mercato Ittico
all'Ingrosso di Torino, istituito dal Comune di Torino, che ne è l'attuale
gestore.
2. Il Civico Mercato Ittico all'Ingrosso di
Torino è situato nell'area ubicata in corso Ferrara 46, attrezzata e dotata di
servizi per lo svolgimento di operazioni commerciali all'ingrosso relative ai
prodotti di cui all'articolo 21 del presente Regolamento.
3. Ai fini del presente Regolamento:
- per "Mercato" si intende il
Civico Mercato Ittico all'Ingrosso di cui ai commi precedenti;
- per "Comune" si intende il
Comune di Torino;
- per
"Gestore" si intende il Comune di Torino, così come rappresentato nel
tipo di organizzazione da esso stesso formalizzato e fatte salve successive
eventuali modifiche;
- per
"Regolamento" si intende il Regolamento vigente del Mercato;
- per
"prodotti" si intendono quelli indicati al successivo articolo 21;
- per
"posteggio" si intende lo spazio commerciale oggetto di
rapporto concessorio con il Gestore, di cui al successivo articolo 23;
- per
"R.A." si intende il Responsabile Amministrativo del Mercato di cui
al successivo articolo 5;
- per
"Polizia Municipale" si intende la Polizia Municipale di Torino;
- per
"R.A.San" si intende il Responsabile dell'Autocontrollo Sanitario del
Gestore di cui al successivo articolo 7;
- per
"Piano" si intende il Piano di Autocontrollo Sanitario del Gestore di
cui al successivo articolo 9;
- per
"Commissione" si intende la Commissione Consultiva di Mercato;
- per
"operatori concessionari" si intendono i grossisti titolari di
concessione continuativa di posteggio di vendita all'interno del Mercato;
- per
"consumatori privati" si intendono coloro che sono ammessi agli
acquisti al dettaglio per il solo consumo familiare;
- per
"Autorità competente" si intendono le autorità previste ai sensi
dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193.
Articolo
2 - Finalità e principi generali di gestione del Mercato
1. Il Comune anche attraverso le Aziende
Sanitarie Locali tutela la salute pubblica adottando le misure atte a garantire
la conformità igienico-sanitaria del Mercato e conseguente qualità dei
prodotti. A tale finalità sono sempre conformati la selezione degli operatori
concessionari nonché ogni atto e provvedimento del Comune.
2. I proventi della gestione hanno per
obiettivo il raggiungimento del pareggio di bilancio. Sono considerate spese
necessarie al funzionamento del Mercato tutte le spese comunque sostenute dal
Gestore ai fini specifici del buon andamento del Mercato stesso in ottemperanza
alle normative vigenti e che incidano a qualsiasi titolo sul suo bilancio
generale.
3. Il Gestore, con deliberazione del
Consiglio Comunale, può decidere la dismissione del Mercato sia attraverso la
sua chiusura sia attraverso una sua diversa modalità di gestione.
Articolo
3 - Commissione Consultiva di Mercato
1. Per l'esercizio dei compiti previsti dal
presente Regolamento di mercato, è costituita con apposito provvedimento la
Commissione di Mercato che dura in carica cinque anni ed è presieduta dal
Sindaco di Torino o dall'Assessore delegato.
2. La commissione è così composta:
a) tre
rappresentanti del Comune, nominati dal Consiglio Comunale e di cui uno
espressione della minoranza consiliare;
b) un rappresentante della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
c) un
rappresentante dell'Autorità Sanitaria competente o suo delegato;
d) un
responsabile servizio veterinario dell'ASL o suo delegato;
e) sei
rappresentanti degli operatori ammessi alle vendite, aderenti ad associazioni
ed organismi economici e sindacati di categoria maggiormente rappresentativi;
f) quattro
rappresentanti degli utenti associati ad organismi economici e non associati,
ammessi agli acquisti;
g) due
rappresentanti dei consumatori, designati dai sindacati dei lavoratori e/o
dalle organizzazioni dei consumatori;
h) ai
lavori della Commissione partecipa il R.A. con voto consultivo;
i) un dipendente del Comune senza diritto
di voto, con mansioni di segretario.
3. Per ciascun componente della commissione
può essere nominato un membro supplente, che potrà intervenire alle sedute in
caso di assenza od impedimento del membro effettivo.
4. I rappresentanti degli operatori, degli
utenti e dei consumatori, sono designati dalle rispettive organizzazioni di
categoria e dai sindacati dei lavoratori o dalle organizzazioni dei consumatori
più rappresentativi in sede provinciale.
5. Le designazioni devono essere effettuate
entro due mesi dalla richiesta; in caso di mancata designazione, il Comune
provvederà provvisoriamente ad integrare la commissione.
6. Su richiesta del Presidente, ai lavori
della Commissione, potranno partecipare, senza diritto di voto, esperti e
tecnici nelle singole materie e rappresentanti di altri enti, uffici ed
organizzazioni tra cui il rappresentante della Polizia Municipale competente
per materia o suo delegato.
7. I rappresentanti di cui al comma 1 sono
sostituiti a seguito del rinnovo dell'Amministrazione Comunale.
8. La Commissione è convocata dal Presidente
per iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o
del Dirigente.
9. La convocazione avviene mediante inviti
formalmente recapitati che recano l'ordine del giorno e che devono pervenire ai
membri della Commissione almeno cinque giorni prima della data fissata per la
riunione.
10. La Commissione delibera in prima
convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei suoi membri; in seconda
convocazione anche in assenza del numero legale.
11. Costituisce causa di decadenza l'assenza
ingiustificata dalle riunioni dei membri della commissione per tre volte
consecutive; in tal caso, i membri decaduti vengono immediatamente sostituiti.
12. Ai membri della Commissione ed alle persone
invitate a partecipare ai lavori della stessa, che non siano dipendenti del
Comune, spetta un gettone di presenza, la cui entità è fissata con apposito
provvedimento.
13. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono a carico del Gestore.
14. I pareri vengono espressi a maggioranza dei
presenti, e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
15. Il voto è sempre palese. La dichiarazione
di voto sarà riportata nel verbale della seduta.
Articolo
4 - Funzioni della Commissione
1. La Commissione esprime pareri obbligatori
e non vincolanti in merito a:
a) questioni concernenti il Mercato, che
siano sottoposte dal Gestore;
b) corrispettivi dei posteggi proposte dal
Gestore;
c) giorni di ammissione dei consumatori
privati al Mercato;
d) [abrogato]
e) [abrogato]
f) calendario delle giornate di chiusura del
Mercato.
2. La Commissione può proporre:
a) modifiche e
miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del Mercato al fine
di assicurare una migliore efficienza nel funzionamento del Mercato stesso;
b) modifiche da apportare al Regolamento di
mercato.
Articolo
5 - Responsabile Amministrativo del Mercato
1. Il Comune incarica quale Responsabile
Amministrativo del Mercato un proprio Dirigente ed organizza gli uffici con
proprio personale dipendente secondo le esigenze del Mercato e le regole della
buona amministrazione.
Articolo
6 - Funzioni del Responsabile Amministrativo
1. Il Responsabile Amministrativo del
Mercato risponde del regolare funzionamento del Mercato e dei Servizi dedicati.
2. Egli inoltre:
a) stabilisce i turni, gli orari e le
modalità di lavoro e di servizio del personale del Gestore;
b) si
coordina costantemente con il Corpo di Polizia Municipale di Torino al fine di
perseguire, ognuno per la parte di propria competenza, il corretto
funzionamento del Mercato in ottemperanza alla normativa vigente;
c) favorisce
e promuove, tramite il R.A.San, la massima collaborazione con le
Autorità Sanitarie competenti;
d) segnala
tempestivamente al Gestore le eventuali carenze funzionali e organizzative del
Mercato e fornisce le possibili soluzioni atte a garantire la regolarità ed il
corretto svolgimento delle attività del Mercato;
e) emana
ordinanze nel proprio ambito di competenza e svolge attività di impulso, in
deroga, qualora le circostanze lo richiedano nei confronti delle Autorità
competenti;
f) accerta,
anche tramite la Polizia Municipale, il possesso dei requisiti per l'ammissione
alle vendite ed agli acquisti e controlla l'osservanza degli orari;
g) verifica
tramite la Polizia Municipale che nel Mercato siano presenti dei soggetti già
titolati;
h) rende
possibile il regolare utilizzo di tutte le aree ed attrezzature del Mercato
poste sotto la responsabilità del Gestore;
i) [abrogato]
l) inibisce
l'accesso al Mercato alle persone che turbino il regolare funzionamento del
Mercato stesso;
m) rappresenta il Gestore nella gestione
corrente del Mercato.
3. Il R.A. è coadiuvato nello
svolgimento delle sue funzioni da un funzionario dipendente del Gestore
specificatamente incaricato.
4. Per quanto non espressamente previsto dal
presente articolo, si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamento.
Articolo
7 - Responsabile dell'Autocontrollo Sanitario del Gestore
1. Il
Responsabile dell'Autocontrollo Sanitario del Gestore (R.A.San) è nominato dal
Comune. In caso di affidamento esterno verranno applicate le modalità
previste dal Regolamento comunale sugli incarichi a persone esterne
all'Amministrazione o dalla Disciplina dei contratti.
2. Viene
inquadrato con contratto di consulenza ai sensi della normativa vigente e può
avvalersi a proprie spese di collaboratori da lui proposti ed approvati dal
Gestore.
3. Il
trattamento economico è regolato dal Gestore in sede di definizione
contrattuale.
Articolo
8 - Compiti del Responsabile dell'Autocontrollo Sanitario del Gestore
1. Il R.A.San è responsabile della
conformità igienico-sanitaria delle parti comuni del Mercato e dell'ottemperanza
al Piano di cui al successivo articolo 9.
2. Egli
inoltre deve:
a) redigere
la proposta di Piano da approvarsi con determinazione dirigenziale e provvedere
ai necessari aggiornamenti;
b) eseguire
su richiesta del Gestore o di propria iniziativa sopralluoghi riferiti alle
parti comuni del mercato che si rendessero opportuni o necessari oltre a quelli
previsti nel Piano di autocontrollo;
c) [abrogato]
d) [abrogato]
e) coordinarsi,
anche direttamente in caso di urgenza, con l'Autorità Sanitaria competente, per
promuoverne l'intervento ai fini della tutela della salute pubblica;
f) proporre,
anche di propria iniziativa, al Gestore gli atti e/o gli interventi necessari
alla tutela della salute pubblica;
g) provvedere
al costante monitoraggio dell'adeguatezza delle prestazioni rese da Aziende
esterne, previste dal Piano di Autocontrollo.
Articolo
9 - Piano di Autocontrollo Sanitario del Gestore
1. Il
Piano di Autocontrollo Sanitario del Gestore (Piano), e sue modifiche, viene
proposto dal R.A.San ed approvato dal Gestore con apposito provvedimento,
sentita l'Autorità Sanitaria competente.
2. Fermo restando quanto previsto al
successivo articolo 38 ed al fine della gestione sanitaria omogenea del Mercato,
il Piano può prevedere al suo interno regole sanitarie comuni da inserirsi, a
cura dei Responsabili dell'Autocontrollo Sanitario dei singoli operatori
concessionari, nei piani di cui allo stesso articolo 38, comma 1.
L'individuazione di tali regole deve essere concordata dal Gestore, tramite il
R.A.San, con l'Autorità Sanitaria competente.
3. Le
regole di cui al comma precedente possono essere applicate dal Gestore con
apposita ordinanza emessa ai sensi del precedente articolo 6, comma 2, punto
e).
Articolo
10 - Servizio statistico e di rilevazione prezzi
1. Il servizio statistico si uniforma alle
disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica.
2. La rilevazione può aver luogo agli
ingressi del Mercato o presso i posteggi di vendita. Il R.A. può altresì
esigere dagli operatori concessionari, nel rispetto delle vigenti normative,
una denuncia giornaliera dei prodotti ricevuti.
3. L'eventuale
listino dei prezzi viene compilato e diffuso con la frequenza e nei modi
stabiliti dalla Giunta Regionale.
Articolo
11 - Altre tipologie di concessione
1. Possono essere costituiti tramite
concessione presso il Mercato i seguenti servizi:
a) servizio bar;
b) servizio posteggi veicoli degli utenti;
c) servizio cassa di mercato;
d) ogni altro servizio ritenuto utile dal
Gestore.
2. Le relative tariffe sono stabilite dal
Gestore.
Articolo
12 - Servizio per l'ordine pubblico
1. Il servizio per l'ordine pubblico è
assicurato di norma dal Corpo di Polizia Municipale del Comune, cui compete
altresì, nell'ambito di quanto stabilito dalla normativa vigente, la verifica
della regolarità di tutte le operazioni, siano esse commerciali o meno, che si
svolgono all'interno del Mercato e sue pertinenze, nonché la verifica costante
dell'ottemperanza alle disposizioni di cui al presente Regolamento e di cui
alle ordinanze emesse ai sensi del precedente articolo 6, comma 2, punto e).
2. Il Gestore mette a disposizione degli
organi di Polizia i locali necessari.
Articolo
13 - Norme per i prodotti immessi sul Mercato
1. Tutte le
merci dirette al Mercato debbono essere esclusivamente indirizzate agli
operatori concessionari.
2. E' fatto obbligo ai produttori, agli
speditori dei commercianti all'ingrosso, dei mandatari e dei commissionari, di
accompagnare la merce con distinta della qualità e quantità dei prodotti
introdotti sul Mercato nonché con ogni altra documentazione prevista dalla
vigente normativa.
3. Per le finalità di cui al comma 1, detta
documentazione viene esibita, a richiesta, all'ingresso del Mercato agli
addetti incaricati dal Gestore.
Articolo
14 - Operatori concessionari
1. Nel Mercato possono essere titolari di
concessione di posteggio di vendita:
a) i commercianti all'ingrosso di prodotti
ittici singoli e associati;
b) i produttori ittici, singoli e associati;
c) le
imprese che provvedono alla preparazione, conservazione e trasformazione dei
prodotti ittici.
2. [abrogato]
3. [abrogato]
Articolo
15 - Compratori
1. Sono ammessi agli acquisti nel Mercato:
a) gli operatori all'ingrosso dei prodotti
di cui al successivo articolo 21;
b) i commercianti al dettaglio di prodotti
di cui al successivo articolo 21;
c) le
imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei
prodotti di cui al successivo articolo 21;
d) i
gestori di ristoranti, alberghi, pubblici esercizi, mense e spacci aziendali,
nonchè chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e
le rivende in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, direttamente
al consumatore;
e) i gruppi di acquisto o altre forme
associative fra dettaglianti;
f) gli enti comunali di consumo, le
cooperative di consumo e le comunità;
g) i consumatori privati, esclusivamente nei
giorni e negli orari stabiliti dal Gestore.
Articolo
16 - Tessera per l'accesso al Mercato
1. L'ammissione al Mercato è autorizzata dal
Gestore mediante il rilascio agli operatori, di cui all'articolo 14, ai loro
familiari coadiuvanti, al loro personale dipendente di una tessera di ingresso,
recante fotografia del tesserato, completa dei suoi dati anagrafici e della
qualifica professionale da lui ricoperta.
2. Nel caso di lavoratori dipendenti degli
operatori concessionari, la regolarità della loro posizione lavorativa dovrà
essere documentata al Gestore, pena il diniego del tesseramento.
3. Ai soggetti di cui all'articolo 15 verrà
rilasciata una tessera a nome della Ditta il cui titolare o rappresentante
legale sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in
materia di commercio.
4. La tessera deve sempre essere esibita a
richiesta per tutta la durata della permanenza all'interno del Mercato.
5. Il rilascio della tessera è soggetto al
pagamento della somma determinata dal Gestore ed è sempre subordinato alla
preventiva valutazione dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli
acquisti, nonchè al possesso dei requisiti igienico-sanitari o di quanto
previsto dal Gestore con propri atti.
6. In
caso di perdita dei requisiti o di inutilizzo l'intestatario è tenuto alla
restituzione della tessera presso l'ufficio competente al rilascio.
Articolo
17 - Altre persone autorizzate ad accedere al Mercato
1. Sono ammessi al Mercato con i propri
mezzi di trasporto i conferenti le merci in possesso di regolare documento di
trasporto emesso a norma di legge nonché i produttori o commercianti
all'ingrosso che conferiscono i prodotti ittici di cui al successivo articolo
21 che siano esclusivamente destinati agli operatori concessionari.
2. Ai soggetti di cui al comma precedente,
può essere fornita all'ingresso del Mercato autorizzazione provvisoria per
l'accesso alle aree di destinazione.
3. Possono altresì accedere al Mercato, ai
soli fini previsti dal mandato di rappresentanza, i componenti della
Commissione.
4. Il Gestore può altresì autorizzare in via
temporanea e provvisoria, sotto propria responsabilità, altri soggetti qualora
ciò si renda necessario ed in conformità alle linee gestionali del Mercato.
Articolo
18 - Disciplina delle vendite
1. All'interno del Mercato è vietato il
trasferimento dei prodotti tra gli operatori concessionari se non per
completamento di partite.
2. Gli operatori concessionari non possono
porre in vendita nel Mercato prodotti a soggetti non accreditati.
3. La compravendita avviene nel pieno
rispetto delle normative vigenti in materia. Il Gestore non è responsabile dei
danni cagionati dalla inottemperanza della predetta normativa né può essere
coinvolto ad alcun titolo nelle liti che eventualmente ne derivino.
4. Gli
operatori concessionari, i venditori, i compratori, gli autotrasportatori ed in
genere tutti coloro che hanno accesso al Mercato a qualsivoglia titolo sono
sempre tenuti a fornire ai competenti organi di vigilanza tutta la
documentazione ritenuta idonea ad individuare l'effettiva quantità e qualità
delle merci introdotte nel Mercato.
5. In ogni caso il Gestore, tramite la
Polizia Municipale, può effettuare controlli su tutti i documenti in possesso
degli operatori e degli utenti in qualsiasi momento anche precedente o
successivo alle contrattazioni.
6. Per un raggio di due chilometri dal
perimetro cittadino del Mercato non è consentita nessuna nuova attività
commerciale all'ingrosso dei prodotti.
7. I concessionari sono tenuti al rispetto
delle normative comunitarie e nazionali in materia di benessere degli animali,
nonché all'osservanza di quanto previsto nel "Regolamento comunale per la
tutela ed il benessere degli animali in Città".
Articolo
19 - Vendite per conto terzi, commissionari e mandatari
1. Ai commissionari ed ai mandatari che
operano nel Mercato si applicano le disposizioni delle normative vigenti.
2. Sono considerati "mandatari" le
persone all'uopo delegate e debitamente iscritte all'albo della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia di Torino, che
ricevono la merce dai produttori e dai commercianti all'ingrosso e che
ne curano la vendita per conto degli stessi.
3. Coloro che intendono servirsi dell'opera
di uno o più mandatari sono tenuti a darne notizia al Gestore depositando
preventivamente il relativo mandato. I mandatari dovranno comunque agire in
proprio nome, in quanto non è ammessa la rappresentanza del mandante.
4. Sono considerati
"commissionari" coloro che, regolarmente iscritti in tale categoria
all'albo aperto tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della provincia di Torino, ricevono le derrate direttamente dai
luoghi di produzione o vendono la merce per conto dei committenti. Costoro, se
espressamente incaricati dal proprietario della merce stessa, ne curano la vendita
sotto la propria responsabilità.
5. Nel conto vendita - che i commissionari
ed i mandatari rimettono ai loro committenti o mandanti secondo gli usi e
consuetudini locali - sono dettagliatamente indicati la varietà e la qualità
dei prodotti, il loro peso, il prezzo realizzato e le date in cui le operazioni
commerciali sono avvenute.
6. Il Gestore può effettuare, tramite
la Polizia Municipale, controlli sulla documentazione relativa alle vendite di
cui al comma precedente.
7. Qualora venissero accertate vendite per
conto terzi in difformità dalla normativa vigente, è facoltà del Gestore
sospendere immediatamente le operazioni di vendita.
Articolo
20 - Confezione dei colli e delle derrate
1. I detentori della merce posta in vendita
sono responsabili della conformità degli imballaggi e delle confezioni.
Articolo
21 - Prodotti ammessi alla vendita nel Mercato
1. Ai sensi della vigente normativa sono
ammessi alla vendita i seguenti prodotti della pesca:
- prodotti
della pesca freschi: prodotti della pesca non trasformati, interi o
preparati, compresi i prodotti imballati sotto vuoto od in atmosfera modificata
che, ai fini della conservazione, non hanno subito alcun trattamento diverso
dalla refrigerazione, intesa a garantirne la conservazione;
- prodotti
della pesca preparati: prodotti della pesca non trasformati sottoposti ad
operazioni che ne abbiano modificato l'integrità anatomica, quali
eviscerazione, decapitazione, affettatura, sfilettatura e tritatura;
- prodotti
della pesca trasformati: prodotti risultanti dalla trasformazione di
prodotti della pesca o dall'ulteriore trasformazione di detti prodotti
trasformati.
2. E' altresì ammessa la vendita di:
a) prodotti ittici surgelati e congelati;
b) gasteropodi marini;
c) molluschi bivalvi e prodotti ad essi equiparati
per legge;
d) cosce di rana;
e) varietà di lumache terrestri ammesse
dalla legge;
f) alghe marine commestibili.
3. Delle eventuali sopravvenute modifiche od
integrazioni alle normative specifiche relative all'elenco di cui ai commi
precedenti, il Gestore prenderà atto con apposito provvedimento, sentita la
Commissione di cui all'articolo 3.
Articolo
22 - Norme di vendita
1. Tutte le attività di compravendita devono
essere conformi alle normative vigenti in materia. Di esse deve essere redatta
documentazione conforme.
2. La Polizia Municipale vigila sul rispetto
delle norme e comunica tempestivamente al Gestore le violazioni riscontrate
nonchè le sanzioni comminate.
3. Le vendite all'ingrosso dei prodotti
vengono effettuate mediante trattativa diretta.
4. Le contrattazioni debbono essere sempre
eseguite in Euro ed i quantitativi dei prodotti debbono essere espressi in
unità di peso secondo il sistema decimale evitando l'uso di parole e frasi
locali o di gergo.
Articolo
23 - Posteggi di vendita
1. Lo spazio commerciale "tipo",
denominato posteggio, oggetto della concessione, è composto da quattro distinte
unità di utilizzo non concedibili separatamente:
a) la platea, ove vengono esposti i
prodotti;
b) il locale uso ufficio;
c) la cella frigorifera;
d) il magazzino nel seminterrato.
2. Il
posteggio, in ogni sua componente, deve essere reso e mantenuto agibile e
fruibile e rispondere ai requisiti igienico-sanitari ad esclusiva cura, spese e
responsabilità dell'operatore concessionario.
3. [abrogato]
4. I magazzini nel seminterrato debbono, a
cura degli operatori, essere costantemente tenuti puliti dai rifiuti.
5. Il Gestore può disporre delle verifiche
dello stato del posteggio in ogni sua componente e se necessario impone
motivatamente all'operatore concessionario, a cura e spese dello stesso, il
ripristino delle normali condizioni d'uso.
6. L'utilizzo
difforme, anche parziale, del posteggio può comportare l'applicazione dei
provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 42, comma 1.
Articolo
24 - Concessione continuativa dei posteggi di vendita
1. I posteggi concessi a carattere
continuativo sono assegnati in concessione dal Gestore ai soggetti di cui al
precedente articolo 14 attraverso bando pubblico.
2. Le concessioni continuative hanno durata
di dieci anni.
3. L'atto di concessione indica il
posteggio, oggetto della concessione, così come descritto dall'articolo 23, e
soggetto al medesimo regime, di cui all'articolo 25, comma 4, lettere b), c),
d) ed f) nonché, in caso di subingresso, lo stato del posteggio all'atto della dismissione
dal precedente titolare.
4. Per motivate esigenze gestionali il
Gestore può disporre, in qualsiasi momento, il trasferimento di un operatore
concessionario in un posteggio diverso da quello dato in concessione.
5. Le modalità di rinnovo della concessione
sono determinate dal Gestore ed il pagamento del canone decorrerà dalla data
dell'atto di concessione.
6. L'operatore concessionario, all'atto
della assegnazione, dichiara la propria accettazione del Regolamento vigente
del Mercato.
7. E' fatto divieto all'operatore
concessionario dare in uso in toto o parzialmente a qualsiasi titolo a terzi o
ad altri operatori concessionari il posteggio a lui concesso. In caso di
inosservanza del divieto si procederà alla revoca della concessione.
8. Per il rilascio ed il rinnovo della
concessione è necessario che ogni persona fisica o giuridica sia in possesso
dei requisiti previsti dalle leggi vigenti per sottoscrivere un contratto con
la Pubblica Amministrazione. Detti requisiti sono indicati in apposito
provvedimento del Gestore.
9. Altresì, il richiedente dovrà stipulare un'assicurazione di responsabilità civile, per danni a persone e cose, per tutta l'attività svolta all'interno del Mercato.
10. Le imprese alimentari titolari di concessione di posteggio di vendita all'interno del mercato per poter intraprendere l'attività commerciale nel Mercato devono provvedere alla registrazione, di cui al Regolamento CE/852/2004, qualora effettuino la sola vendita, mentre sono soggette all'obbligo di riconoscimento comunitario, di cui al Regolamento CE/853/2004, qualora svolgano anche determinate lavorazioni nonché provvedere alla successiva regolarizzazione qualora intervengano variazioni dei locali in concessione.
Articolo
25 - Trasferimenti e concessione temporanea dei posteggi di vendita
1. Nel caso si rendano a disposizione dei
posteggi od altre aree del mercato il Gestore provvederà ad emettere avviso di
mercato per informare gli operatori del mercato, già concessionari, della
possibilità di ottenere il trasferimento o la concessione temporanea degli
stessi.
2. Tale avviso avrà valore per il numero di
15 giorni dalla data di affissione ed in caso di presentazione di più istanze
verrà data priorità alla richiesta di concessione temporanea rispetto alla
domanda di trasferimento ed in tale ambito sarà prescelta la Ditta con maggior
anzianità in mercato e in caso di parità la scelta avverrà tramite sorteggio.
3. Trascorsi i 15 giorni senza ricevimento
delle istanze, i posteggi liberi potranno essere eventualmente assegnati
prendendo in considerazione unicamente la data di arrivo.
4. I posteggi e le aree del mercato saranno
assegnate alle seguenti condizioni da inserirsi nell'atto di concessione:
a) regolarità
dell'operatore concessionario in ordine al pagamento dei corrispettivi e
pendenze relative a sanzioni pecuniarie con l'Ente Gestore;
b) il posteggio
richiesto, se concesso, dovrà essere accettato nelle condizioni in cui si
trova, qualunque esse siano; il concessionario dovrà garantire che l'utilizzo
avverrà solo quando il posteggio risponderà pienamente ai requisiti previsti
dalle normative vigenti;
c) ogni
eventuale miglioria apportata dall'operatore concessionario temporaneo non
potrà essere motivo di rimborso da parte del Gestore;
d) previa la stipula
della relativa convenzione, il pagamento del canone inizierà dalla data di
esecutività dell'atto di concessione. In caso di trasferimento il canone
decorrerà dalla data di rilascio del posteggio originario;
e) la
dismissione del posteggio potrà avvenire in qualsiasi momento o per revoca
motivata da parte del Gestore o per assegnazione ai sensi del precedente
articolo 24, comma 1. In caso di rinuncia da parte dell'operatore
concessionario si applica il regime di cui al successivo articolo 31, ultimo comma;
f) la
riconsegna del posteggio, all'atto della dismissione, dovrà avvenire nella sua
piena fruibilità sanitaria e strutturale. Della riconsegna verrà redatto
apposito verbale alla presenza del R.A., o suo sostituto, del R.A.San. del
Gestore e di un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale. In caso di
problematiche di tipo sanitario e/o strutturale saranno applicate le vigenti
norme in materia;
g) le
concessioni temporanee scadono, a prescindere dalla loro data di inizio, alla
fine dell'anno solare ed il loro eventuale rinnovo dovrà essere richiesto non
oltre un mese prima della scadenza;
h) il concessionario temporaneo è esente
dall'obbligo di cui al successivo articolo 26, comma 10.
5. Fuori da quanto previsto dai commi
precedenti le concessioni temporanee seguono le stesse condizioni e le stesse
regole generali e speciali di quelle continuative.
Articolo
26 - Gestione dei posteggi di vendita
1. La concessione di un posteggio di vendita
intestata al titolare di una ditta individuale è strettamente personale; in
caso di morte, di grave malattia o di comprovato impedimento del
concessionario, il coniuge ed i parenti entro il terzo grado, previo consenso
del gestore, possono subentrare nella concessione sino alla scadenza purchè in
possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite. Gli stessi possono
altresì richiedere il rinnovo della concessione.
2. La
concessione di un posteggio di vendita a persona giuridica è intestata al
rappresentante legale pro tempore.
3. I posteggi di vendita sono gestiti dai
rispettivi concessionari quando trattasi di persone fisiche e dai
rappresentanti legali quando trattasi di persone giuridiche, società o
cooperative. Gli stessi devono garantire che vi sia un referente,
reperibile 24 ore su 24.
4. La ditta individuale che intenda
costituire una società, per poter continuare l'esercizio della stessa attività
commerciale nel posteggio di cui è concessionaria, deve ottenere il preventivo
consenso del Gestore.
5. Due o più operatori concessionari possono
unificare le loro attività commerciali nel Mercato esclusivamente tramite
fusione che comporti la costituzione di una nuova società o tramite
incorporazione delle stesse, previa nullaosta del gestore.
6. Il consenso del Gestore, previsto per
ogni variazione nella composizione delle ditte concessionarie, che comunque
assicuri la continuità giuridica, è dato previa valutazione dei requisiti
soggettivi di cui alle vigenti normative. È facoltà del medesimo sottoporre la
questione al previo parere della commissione. Qualunque variazione compiuta in
assenza del consenso del Gestore è vietata, pena la revoca della concessione.
7. Sono soggette alla sola comunicazione, da
effettuarsi entro quindici giorni dall'evento, anche le variazioni di
titolarietà, conseguenti a:
a) dismissione
dalla carica e recesso di soci da società, che non comportino lo scioglimento
della Società stessa, purchè la ditta non risulti in stato di fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata;
b) variazione
del capitale sociale e delle quote sociali.
8. Gli operatori concessionari possono
svolgere congiuntamente le funzioni di commissionario o di mandatario nel
rispetto delle specifiche norme vigenti.
9. Gli operatori concessionari eleggono il
loro domicilio, ad ogni effetto, presso i rispettivi posteggi di vendita. Il
Foro competente per eventuali controversie con l'Amministrazione Comunale è
quello di Torino.
10. Sui
posteggi di vendita è posta, nei modi prescritti dal Gestore, l'insegna recante
la denominazione dell'impresa dell'operatore. Le caratteristiche tecniche di
tale insegna sono determinate dal Gestore stesso. La sua posa, che avviene a
cura e spese dell'operatore, è esente dall'imposta comunale sulla pubblicità.
11. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei posteggi è a cura e spese degli operatori concessionari. In caso di modifiche strutturali dei posteggi è necessario il preventivo consenso del Gestore. I concessionari sono tenuti ad avvalersi di imprese abilitate all'esercizio della professione e che operano nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori.
12. Non sono ammessi né il deposito né la
vendita di prodotti diversi da quelli di cui al precedente articolo 21.
Articolo
27 - Gestione dei locali comuni nel seminterrato
1. Nell'area comune del locale seminterrato
possono essere installate celle frigorifere supplementari per la conservazione
dei prodotti congelati e surgelati. Può essere inoltre previsto uno spogliatoio
comune per gli operatori che ne richiedano l'utilizzo.
2. Il Gestore può altresì concedere ai soli
operatori concessionari che ne facciano richiesta l'utilizzo delle celle
frigorifere di sua proprietà oppure di posizionare nuove celle frigorifere
negli eventuali spazi residui alle seguenti condizioni:
a) dette
celle sono oggetto di concessione specifica di durata uguale al posteggio e
soggette al medesimo regime rinnovabile dietro corrispettivo di un canone il
cui ammontare è determinato dal Gestore;
b) esse
devono essere esclusivamente destinate alla conservazione dei prodotti;
c) le celle dovranno
essere posizionate e mantenute a cura e spese del concessionario richiedente.
In caso di nuove celle, le medesime dovranno essere edificate nel pieno
rispetto delle normative in materia;
d) all'atto
della dismissione l'operatore concessionario dovrà liberare la cella o lo
spazio occupato entro e non oltre 15 giorni dalla data della scadenza della
concessione. In caso contrario provvederà il Gestore a spese dell'operatore
inadempiente, al quale sarà altresì applicato il canone di concessione dalla
data di scadenza della concessione stessa a quella di conclusione delle
operazioni di sgombero.
3. L'utilizzo contrario alla normativa
vigente della cella frigorifera del seminterrato può comportare, sentita la
Commissione, la revoca della concessione della cella stessa e costituire motivo
di avvio del procedimento di revoca della concessione del posteggio.
4. [abrogato]
Articolo
28 - Corrispettivi per i posteggi di vendita
1. I corrispettivi di concessione dei
posteggi, quando non diversamente disposto con appositi atti del Gestore,
comprendono anche il godimento delle attrezzature, dei parcheggi e
dell'organizzazione del Mercato, nonché delle prestazioni, dell'assistenza e della
vigilanza del personale del Gestore.
2. I corrispettivi dei posteggi sono
proposti dall'Ente Gestore sentito il parere della Commissione di Mercato.
3. Detti corrispettivi (soggetti all'Imposta
sul Valore Aggiunto) devono essere versati in forma trimestrale anticipata e
possono essere motivatamente variati in qualsiasi momento con apposito
provvedimento.
4. Il ritardato pagamento superiore a 15
giorni comporta l'applicazione di una maggiorazione pari al 20% della somma
dovuta.
5. I concessionari dei posteggi sono tenuti
al pagamento dei relativi corrispettivi anche quando nei loro confronti sia
stato adottato il provvedimento della sospensione di cui all'articolo 42 del
presente Regolamento.
Articolo
29 - Riconsegna dei posteggi di vendita
1. Nei 15 giorni successivi al termine della
concessione o alla data in cui ha effetto la revoca della concessione stessa,
il concessionario deve riconsegnare il posteggio al Gestore libero di persone o
di cose, con la rimozione di impianti o sovrastrutture, nonché in condizioni
igieniche, estetiche e funzionali tali da permettere l'immediato subingresso di
un altro operatore.
2. In caso di
inottemperanza sarà applicato quanto previsto al precedente articolo 27, comma
2, punto d).
Articolo
30 - Attività minima nei posteggi di vendita
1. L'attività minima che i commercianti, i
commissionari ed i mandatari debbono svolgere nei posteggi di vendita in
concessione è determinata dal Gestore, sentita la Commissione.
2. Tale
attività minima può essere valutata sulla base della quantità e/o del valore
complessivo dei prodotti posti in vendita.
3. Gli
operatori concessionari sono tenuti a dichiarare annualmente e a dimostrare -
pena la revoca del posteggio - l'avvenuto svolgimento annuale dell'attività
minima, fornendo copia, su carta intestata delle polizze riepilogo vendite
effettuate sul mercato o altra documentazione ritenuta idonea dal Gestore.
4. Il
mancato svolgimento annuale dell'attività minima potrà comportare la revoca del
posteggio stesso, secondo le modalità di cui all'articolo 32, comma 1, punto
g).
Articolo
31 - Termine delle concessioni dei posteggi di vendita
1. Sono causa di decadenza delle
concessioni:
a) la scadenza;
b) la rinuncia;
c) il fallimento.
2. La rinuncia della concessione deve essere
resa nota al Gestore a mezzo lettera raccomandata con un preavviso di almeno
tre mesi.
Articolo
32 - Decadenza delle concessioni dei posteggi di vendita
1. Le
concessioni possono essere revocate, sentita la Commissione e previo avvio del
procedimento di revoca, nei seguenti casi:
a) perdita
dei requisiti per l'esercizio del commercio stabiliti dalle vigenti normative;
b) variazione
nella composizione della ditta concessionaria senza il preventivo consenso del
Gestore;
c) mancata
nomina del legale rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
d) inattività
per oltre 90 giorni in un anno solare;
e) ritardo
di oltre 30 giorni dalla scadenza nel pagamento dei corrispettivi dovuti al
Gestore;
f) cessione,
anche parziale, del posteggio a terzi;
g) mancato
raggiungimento dell'attività minima per due anni consecutivi o la sua mancata
dimostrazione ai sensi del precedente articolo 30.
2. Al di fuori dei casi sopra indicati, il
Gestore può procedere alla revoca motivata della concessione, sentita la
Commissione in presenza di comportamenti incompatibili con la prosecuzione del
rapporto fra il Gestore stesso e l'operatore concessionario.
3. La revoca della concessione è disposta
dal Gestore con apposito provvedimento.
4. In caso di necessità di revoca urgente il Gestore procede senza avere acquisito il parere della Commissione e ne dà comunicazione alla prima seduta di Commissione utile.
Articolo
33 - Responsabilità
1. Chiunque accede al Mercato a qualsivoglia
titolo è tenuto a rimborsare al Gestore gli eventuali danni da lui arrecati al
Mercato stesso ed alle sue strutture.
2. Il
Gestore è esonerato da ogni responsabilità per furti e danni di qualsiasi
genere subiti da coloro che operano, lavorano e frequentano il Mercato.
Articolo
34 - Calendario delle festività ed orari
1. Il Gestore, nell'ultimo trimestre di ogni
anno, sentita la Commissione, determina il calendario delle festività che il
Mercato osserverà nell'anno successivo.
2. Le contrattazioni hanno luogo tutti i giorni
esclusi quelli indicati nel calendario delle festività di cui al comma
precedente.
3. Gli orari
delle contrattazioni e l'accesso dei consumatori privati sono stabiliti dal
Gestore, sentita la Commissione.
4. Il Gestore può con apposita ordinanza, da
emanare in caso di documentata necessità, ritardare o anticipare l'inizio o il
termine delle contrattazioni.
5. L'inizio delle contrattazioni viene
annunciato con apposito segnale acustico.
6. Tutti gli utenti a qualsivoglia titolo
del Mercato debbono rispettare rigorosamente l'orario ed il calendario del
Mercato stesso.
7. Le partite di merce in arrivo, salvo casi
eccezionali documentati e preventivamente autorizzati dal Gestore, non possono
essere introdotte nel Mercato fuori dagli orari stabiliti.
8. Gli operatori concessionari che fruiscono
di spazi di sosta all'interno del Mercato, accedono con i veicoli unicamente
nei giorni e negli orari di apertura del Mercato.
9. In caso di mancata determinazione del
calendario entro i termini di cui al primo comma, sarà applicato quello
dell'anno precedente.
Articolo
35 - Ingresso al Mercato
1. Hanno libero accesso al Mercato
nell'orario stabilito tutte le persone in possesso della tessera di accesso o dei
documenti di cui al precedente articolo 17.
2. I consumatori privati che accedono al
Mercato sono ammessi esclusivamente durante l'orario per loro stabilito ai
sensi del precedente articolo 34, comma 3.
3. [abrogato]
Articolo
36 - Viabilità interna del Mercato
1. La viabilità interna è disciplinata dal
Gestore.
2. In ogni caso:
a) i
veicoli dei soggetti di cui al precedente articolo 17, comma 1, hanno libero
ingresso nell'area del Mercato per il tempo strettamente necessario alle
operazioni connesse all'attività del Mercato;
b) i
veicoli degli utenti, esclusi quelli dei consumatori privati cui è vietato
l'accesso alle aree del Mercato, hanno libero ingresso solo nell'area loro
destinata adiacente al pianale di carico e possono sostare esclusivamente negli
appositi spazi tracciati a tale scopo;
c) è
vietato a chiunque di accedere alla platea di vendita con veicoli a motore.
3. Nell'area esterna al Mercato il limite
massimo di velocità è di 10 km all'ora; le modalità di guida dovranno essere
adeguate alle condizioni del traffico.
4. La Polizia Municipale verifica
l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo.
Articolo
37 - Ordine interno al Mercato
1. Chiunque frequenti il Mercato a
qualsivoglia titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal
Regolamento e impartite dal Gestore.
2. E' comunque vietato nell'area del Mercato
e nelle sue pertinenze:
a) ingombrare i luoghi di passaggio od
ostacolare la circolazione;
b) attirare in qualsiasi modo i compratori;
c) introdurre animali;
d) sollecitare
offerte o promuovere raccolte o sottoscrizioni, quale sia l'ente beneficiario,
senza aver richiesto ed ottenuto formalmente il preventivo consenso del
Gestore;
e) recarsi al di fuori dalla sala di
esposizione e vendita con coltelli od altri arnesi di lavoro;
f) portare
armi di qualsiasi genere all'interno del Mercato, anche se il detentore sia
munito di porto d'armi;
g) fare uso di impianti di amplificazione
sonora;
h) affiggere o distribuire materiale
propagandistico di qualsiasi natura;
i) depositare
carrelli od ogni altro mezzo utilizzato per il trasporto dei prodotti nelle
aree di passaggio oltre il tempo strettamente necessario al loro specifico
utilizzo.
Articolo
38 - Disposizioni di natura sanitaria
1. Ogni operatore concessionario deve
nominare un proprio responsabile dell'Autocontrollo Sanitario, disporre ed
osservare un proprio Piano di Autocontrollo Sanitario, secondo quanto previsto
dalle leggi vigenti.
2. Tutta la documentazione relativa
all'Autocontrollo Sanitario deve essere regolarmente conservata presso gli
uffici del posteggio ed essere esibita in ogni momento su richiesta delle
Autorità competenti.
3. [abrogato]
4. [abrogato]
5. [abrogato]
Articolo
39 - Vendita di prodotti non conformi ai parametri igienico-sanitari
1. L'accertamento della vendita all'interno
del Mercato di prodotti non conformi ai parametri igienico-sanitari imposti
dalla normativa vigente, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle
leggi vigenti, comporta l'applicazione, secondo la gravità, del provvedimento
disciplinare di cui al successivo articolo 42, comma 1, punto b), o sentita la
Commissione, l'applicazione di quanto previsto allo stesso articolo 42, comma 1,
punto c).
2. In
misura proporzionale alla accertata gravità della condotta e degli effetti, la
commercializzazione di prodotti non conformi ai parametri igienico-sanitari può
comportare l'immediata sospensione a tempo indeterminato, tramite ordinanza del
Sindaco, dell'operatore concessionario responsabile della condotta e l'avvio
del procedimento di revoca della o delle concessioni di cui egli è titolare. A
tal fine la Commissione viene convocata in seduta straordinaria secondo
l'articolo 32, comma 2.
Articolo
40 - Pulizia del Mercato
1. Fermo
restando quanto previsto dal successivo articolo 41, comma 4, il Gestore
provvede, per mezzo di azienda idonea individuata secondo la vigente
normativa, alle seguenti prestazioni da eseguirsi a regola d'arte:
- raccolta ed asportazione dei rifiuti dal
Mercato;
- lavaggio delle parti comuni;
- lavaggio del pianale di carico degli
utenti;
- lavaggio delle strade e dei parcheggi
facenti parte del complesso del Mercato;
- pulizia e disinfezione dei servizi
igienici;
- sgombero della neve all'interno del
recinto del Mercato;
- ogni altra attività necessaria per il
regolare funzionamento del Mercato.
2. Il relativo piano di lavoro deve
delineare un livello di prestazione adeguato al particolare tipo di prodotti
alimentari trattato e venduto nel Mercato. Il Piano di lavoro deve essere
preventivamente sottoposto alla valutazione dell'Autorità Sanitaria competente
e del R.A.San, il quale è altresì responsabile della costante verifica della
sua compiuta applicazione.
3. [abrogato]
4. [abrogato]
5. Le
spese di pulizia di cui ai commi precedenti sono anticipate dal Gestore ed
accollate pro quota agli operatori concessionari in proporzione alle superfici
occupate.
6. Gli operatori concessionari, ferma
restando ogni altra disposizione di legge e/o Regolamento, debbono mantenere
nelle migliori condizioni di pulizia le strutture loro concesse nonché ogni
strumento, attrezzo, macchinario od oggetto utilizzato a qualsiasi titolo
all'interno del Mercato.
Articolo
41 - Smaltimento dei rifiuti e sottoprodotti da parte degli operatori
concessionari
1. Gli operatori concessionari dovranno, a
propria cura e spese, smaltire i prodotti a qualsiasi titolo non più
commerciabili (rifiuti organici, sottoprodotti di origine animale e simili)
secondo le frequenze previste e nel rigoroso rispetto della normativa vigente
in materia. L'accertata inottemperanza a quanto previsto nel presente comma può
determinare la revoca della concessione, sentita la Commissione in
considerazione della gravità e/o della frequenza della condotta.
2. Tutti gli altri tipi di rifiuti
assimilabili a quelli urbani che non rientrano nella previsione del precedente
comma devono essere, a cura degli operatori concessionari o di chi li abbia
prodotti, inseriti negli appositi contenitori indicati dal Gestore. I
contenitori sono provvisti di appositi cartelli indicanti il loro uso corretto
ed il divieto di inserire qualsiasi materiale diverso dai rifiuti urbani o
assimilabili.
3. Gli operatori concessionari non possono
riutilizzare i bancali di legno dopo le operazioni di scarico, ma devono
restituirli ai fornitori o smaltirli ai sensi del Regolamento. Qualora essi siano
detenuti in deposito, devono essere totalmente separati dai prodotti e non
possono essere comunque riutilizzati né per la vendita né per la movimentazione
dei prodotti stessi.
4. E' vietato abbandonare prodotti non più
commerciabili, né depositare rifiuti o altro materiale di scarto in qualsiasi
area del Mercato a ciò non specificatamente destinata. All'autore della
violazione, oltre all'applicazione delle sanzioni di legge e/o Regolamento,
verranno poste a carico tutte le spese sostenute dal Gestore in conseguenza del
suo comportamento. Qualora l'autore della violazione non sia identificabile, a
tali spese sarà applicato il regime di cui al precedente articolo 40, comma 5.
Articolo
42 - Provvedimenti disciplinari
1. Nei confronti degli operatori e dei loro
dipendenti, degli addetti ai servizi, nonchè degli utenti del Mercato che
violano le disposizioni di legge e/o Regolamento, possono essere comminate le
seguenti sanzioni:
a) DIFFIDA da parte del R.A.;
b) SOSPENSONE
PER UN PERIODO MASSIMO DI TRE GIORNI da ogni attività del Mercato, disposta
con ordinanza emessa ai sensi del precedente articolo 6, comma 2, punto e);
c) SOSPENSIONE PER UN PERIODO MASSIMO DI TRE MESI da ogni attività del Mercato, disposta con
ordinanza emessa ai sensi del precedente articolo 6, punto e).
2. Durante l'intero periodo di sospensione,
i concessionari soggetti al provvedimento, pur potendo accedere ai propri
uffici, che devono comunque restare chiusi al pubblico, non possono compiere
alcuna operazione commerciale.
3. Fermo restando quanto previsto dal
precedente articolo 39, qualora il Gestore verifichi che un operatore
concessionario è stato destinatario di due diffide entro un periodo di tempo
inferiore ad un anno, potrà comminare allo stesso la sospensione ai sensi del
precedente comma 1, punto b). In caso di ulteriore diffida comminata per
violazione della stessa indole entro un anno dalla data della prima
sospensione, essa può essere nuovamente disposta e può altresì essere avviata
la procedura per l'applicazione di quanto previsto al precedente comma 1, punto
c).
4. Ogni sospensione dovrà comunque essere
valutata, anche congiuntamente ad altri eventuali provvedimenti ingiuntivi e/o
punitivi anche di diversa origine, ai fini dell'applicazione di quanto previsto
al precedente articolo 32, comma 2.
Articolo
43 - Competenza nella emanazione degli atti
1. Al di fuori dei comprovati casi di
necessità e/o urgenza e di quanto diversamente previsto dalla legge o dal
presente Regolamento, il Gestore, anche attraverso gli atti del Dirigente e nel
rispetto delle norme di legge e Regolamento, disciplina la gestione del
Mercato.
2. La Giunta Comunale delibera gli importi
delle sanzioni amministrative pecuniarie da comminare per la violazione delle
disposizioni del Regolamento.
Articolo
44 - Violazioni di disposizioni regolamentari. Principi generali
1. La violazione di disposizioni del
Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 80,00 ad Euro 500,00.
2. Alla contestazione della violazione delle
disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle
leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del
Regolamento ed ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta,
oltre all'applicazione delle norme di legge e/o Regolamenti, l'obbligo di
cessare immediatamente l'attività illecita.
4. L'uso
di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono
subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla
irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la
revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della
gravità dell'inosservanza e degli effetti che essa abbia eventualmente
prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia
riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione
dalla norma speciale, con le procedure per essa stabilite, salvo che la
violazione configuri altresì un illecito ulteriore rispetto a quello previsto
dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la relativa sanzione.
6. Qualora alla violazione di norme di
Regolamento, od alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute
nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni,
il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa
pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese
occorrenti al ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere
del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà
su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge,
in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
Norma
transitoria - Entrata in vigore del Regolamento
Il
presente Regolamento del mercato sostituisce in toto il precedente ed entrerà
in vigore dal giorno successivo alla esecutività del suo provvedimento di
approvazione.
Le concessioni di cui all'articolo 24 comma 2 assumono durata decennale a partire dall'entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento.