Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18,
oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, , , CAVALLARI
Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, ,
DEL BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice,
LAZZARINI Massimiliano, FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO
Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, Davide TROIANO,
VALLE Mauro.
In totale n. 21 Consiglieri
C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA DISCIPLINA
DELL’ATTIVITÀ DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI
OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIOONE REGOLAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI.
Il Presidente Guido Alunno,
di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Paolo Cavallari e con il
Coordinatore della III^ Commissione Marianna Del Bianco, riferisce
L'attuale Regolamento per la disciplina dell'attività di vendita
di quotidiani e periodici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
del 10 ottobre 2005 (mecc. 2005 07568/016) così come modificato con la
deliberazione del Consiglio Comunale del 22 settembre 2008 (mecc. 2008
02390/016) trova le sue basi nella Legge 13 aprile 1999 n. 108 e nel Decreto
Legislativo 24 aprile 2001 n. 170 di riordino del sistema di diffusione della
stampa quotidiana e periodica, in funzione di un “Piano” di
localizzazione dei punti esclusivi di vendita basato principalmente sulla
verifica di distanze minime e di contingenti numerici.
I criteri di
programmazione finora applicati trovavano fondamento nella normativa sopra
richiamata. Tuttavia, con l'entrata in vigore della Legge 4 agosto 2006 n. 248
di conversione del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica”, nonché “interventi
in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, i
suddetti parametri non sono più conformi ai criteri stabiliti dal
legislatore per rispondere a finalità di crescita economica e di sviluppo
occupazionale.
Invero, l'articolo 3 della Legge 248/2006 prevede che la
programmazione commerciale non possa essere basata su vincoli quali il rispetto
di distanze minime obbligatorie tra attività congeneri.
La
validità di tali criteri, in base ad un consolidato orientamento
giurisprudenziale, ha assunto portata generale per cui gli stessi sono
applicabili per qualsiasi attività produttiva o di servizi.
In
special modo, per quanto attiene alle rivendite esclusive e non esclusive di
quotidiani e periodici, si registrano già diverse pronunce
giurisprudenziali che stigmatizzano il sistema di programmazione basato sul
rispetto di distanze minime, ritenendoli contrastanti con i principi generali
della Legge 248/2006 articolo 3. A titolo esemplificativo si citano: TAR
Sardegna Sez. I n. 139 “edicole: non applicabili le distanze neppure se
previste dalla legge regionale” in base alla quale, in applicazione
dell'articolo 3 della Legge 4 agosto 2006 n. 248, la programmazione commerciale
non può essere redatta su vincoli quali “il rispetto di distanze
minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima
tipologia di esercizio su requisiti”; TAR Lazio Sez. II ter n.12561
“..Quanto al limite distanziale rispetto a esercizi analoghi in zona, si
fa presente che l’articolo 3, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 4 luglio 2006
n. 223, convertito in
Legge 4/8/2006 n. 248,
ha fatto venir meno l'onere di osservanza; TAR Campania n. 6041/2008
“l’autorizzazione all'impianto di punti di rivendita di giornali non
è condizionato all'osservanza di una distanza minima dalle preesistenti
rivendite (sentenze n. 9777 del 2004, n. 46 del 2005 e n. 7482 del 2007)
...”; e più in generale, per distanze minime tra attività
appartenenti alla medesima categoria d'esercizio, TAR Lombardia Sez. III n.
88/2006 e TAR Piemonte Sez. I n. 1322/2007.
Alla luce di quanto sopra
esposto, appare quantomeno necessaria la revisione dei criteri per la
programmazione e la disciplina delle attività di vendita quotidiani e
periodici, anche alla luce dei principi introdotti dalla direttiva della
Comunità Europea n. 2006/123/CE adottata il 12 dicembre 2006, cosiddetta
“Direttiva Bolkestein”, di seguito “Direttiva”.
La
Direttiva ha in particolare introdotto la rimozione di qualsiasi
discriminazione, quali ad esempio la cittadinanza in capo al prestatore del
servizio o la sede legale in una particolare localizzazione, istituendo pertanto
la libertà di stabilimento in qualsiasi Stato membro dell’Unione
Europea; inoltre la Direttiva ha altresì determinato quali requisiti non
possono essere oggetto di valutazione nelle procedure di autorizzazione, fra i
quali è richiamato il divieto di stabilire “..restrizioni
quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate
in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra
prestatori..”.
In particolar modo, il documento comunitario denominato
“Manuale per l'attuazione della direttiva servizi” nell'indicare le
modalità operative alle quali gli Stati membri devono attenersi per dare
applicazione ai criteri contenuti nella Direttiva, all’articolo 6.3.1 in
tema di restrizioni quantitative o territoriali porta come esempio proprio le
attività di vendita di quotidiani e periodici e precisa: “...le
restrizioni quantitative comprendono anche i requisiti ai sensi dei quali il
numero di operatori consentiti viene determinato in base alla popolazione
esistente, come, ad esempio, un requisito secondo cui non è possibile
aprire più di un’edicola o di una scuola guida in presenza di un
certo numero di abitanti, ad esempio 2000 abitanti. Per quanto riguarda le
restrizioni territoriali, queste comprendono i requisiti che limitano il numero
di prestatori di servizi in funzione di una distanza geografica minima tra i
prestatori come, ad esempio, una distanza di almeno 5 km tra due stazioni di
servizio...”.
Lo Stato Italiano con la Legge 248/2006 ha inteso dare
una prima attuazione ai principi ispiratori dettati dalla Direttiva, per
garantire la tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei
servizi secondo “condizioni di pari opportunità ...e ...corretto ed
uniforme funzionamento del mercato” disponendo con riferimento alla
concorrenza nel settore della distribuzione commerciale, all'articolo 3,
l’obbligo di non sussistenza di una serie di limitazioni, fra le
quali
“...
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra
attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di
esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico
offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore
alimentare e non alimentare;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di
mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale
sub regionale;
.....”.
La nuova programmazione territoriale deve
quindi tenere conto di queste indicazioni. Si è quindi valutato come
criterio quello della valorizzazione del tessuto commerciale che, come noto in
letteratura, indica che le aree commerciali risultano competitive soprattutto
quando rivestono caratteri di completezza dell’offerta. In questo senso la
presenza di rivendite di quotidiani e periodici risulta elemento di fondamentale
importanza per la valorizzazione degli addensamenti commerciali così come
riconosciuti del P.R.G.C..
Con la nuova programmazione si intende favorire
quindi la localizzazione di nuove edicole in particolare negli addensamenti che
risultano lacunosi, dove per lacunosi si intendono quegli addensamenti che sono
contraddistinti da un rapporto tra edicole e numero complessivo di
attività commerciali inferiore a quello dell'addensamento con il numero
maggiore di attività commerciali.
Nell’ambito delle azioni di
trasparenza e di collaborazione intraprese dall’Amministrazione con gli
Operatori del comparto, durante la seduta della Commissione Comunale rivendite
quotidiani del 3 aprile 2009 è stata introdotta la necessità di
operare modifiche sostanziali al citato Regolamento; nell’incontro del 16
settembre 2009 sono state illustrate le linee guida che l’Amministrazione
avrebbe utilizzato per rendere il Regolamento conforme alla nuova disciplina,
ricevendo l’approvazione da parte della Commissione.
In data 26
ottobre 2009 è stata presentata la bozza del Regolamento così
modificato, rivolgendo alla Commissione l'invito a presentare eventuali
osservazioni o modifiche entro il 6 novembre 2009.
Alla luce di quanto
sopra esposto, il Dirigente Settore Attività Economiche e di Servizio
– Sportello Unico per le Attività Produttive, con lettera in data
19 novembre 2009, n. prot. 48135, ha trasmesso copia della proposta di
deliberazione con la quale si intende approvare la nuova stesura del Regolamento
comunale per la programmazione e la disciplina dell’attività di
vendita di quotidiani e periodici per le motivazioni espresse in
narrativa.
Nell’ambito delle competenze riservate dal Regolamento
del Decentramento, ai sensi dell’art. 43, è pertanto richiesto alla
Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta
di deliberazione in argomento.
La III^ Commissione, competente per
materia, ha esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto la nuova
stesura del regolamento comunale per la programmazione e la disciplina
dell’attività di vendita di quotidiani e periodici nella seduta del
10 dicembre 2009.
Tutto ciò premesso,