MECC. N. 2010 00092/087


Atto n. 4





Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del


18 GENNAIO 2010

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, , , CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, , DEL BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano, FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.


In totale n. 21 Consiglieri

Risultano assenti i Consiglieri: BOSSO Giovanni, COLLURA Anna Maria, CAPUTO Valentina, D’ACUNTO Angelo.


Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA




il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:



C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIOONE REGOLAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI.

Il Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Paolo Cavallari e con il Coordinatore della III^ Commissione Marianna Del Bianco, riferisce

L'attuale Regolamento per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 ottobre 2005 (mecc. 2005 07568/016) così come modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 22 settembre 2008 (mecc. 2008 02390/016) trova le sue basi nella Legge 13 aprile 1999 n. 108 e nel Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170 di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, in funzione di un “Piano” di localizzazione dei punti esclusivi di vendita basato principalmente sulla verifica di distanze minime e di contingenti numerici.
I criteri di programmazione finora applicati trovavano fondamento nella normativa sopra richiamata. Tuttavia, con l'entrata in vigore della Legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica”, nonché “interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, i suddetti parametri non sono più conformi ai criteri stabiliti dal legislatore per rispondere a finalità di crescita economica e di sviluppo occupazionale.
Invero, l'articolo 3 della Legge 248/2006 prevede che la programmazione commerciale non possa essere basata su vincoli quali il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività congeneri.
La validità di tali criteri, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha assunto portata generale per cui gli stessi sono applicabili per qualsiasi attività produttiva o di servizi.
In special modo, per quanto attiene alle rivendite esclusive e non esclusive di quotidiani e periodici, si registrano già diverse pronunce giurisprudenziali che stigmatizzano il sistema di programmazione basato sul rispetto di distanze minime, ritenendoli contrastanti con i principi generali della Legge 248/2006 articolo 3. A titolo esemplificativo si citano: TAR Sardegna Sez. I n. 139 “edicole: non applicabili le distanze neppure se previste dalla legge regionale” in base alla quale, in applicazione dell'articolo 3 della Legge 4 agosto 2006 n. 248, la programmazione commerciale non può essere redatta su vincoli quali “il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio su requisiti”; TAR Lazio Sez. II ter n.12561 “..Quanto al limite distanziale rispetto a esercizi analoghi in zona, si fa presente che l’articolo 3, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in Legge 4/8/2006 n. 248, ha fatto venir meno l'onere di osservanza; TAR Campania n. 6041/2008 “l’autorizzazione all'impianto di punti di rivendita di giornali non è condizionato all'osservanza di una distanza minima dalle preesistenti rivendite (sentenze n. 9777 del 2004, n. 46 del 2005 e n. 7482 del 2007) ...”; e più in generale, per distanze minime tra attività appartenenti alla medesima categoria d'esercizio, TAR Lombardia Sez. III n. 88/2006 e TAR Piemonte Sez. I n. 1322/2007.
Alla luce di quanto sopra esposto, appare quantomeno necessaria la revisione dei criteri per la programmazione e la disciplina delle attività di vendita quotidiani e periodici, anche alla luce dei principi introdotti dalla direttiva della Comunità Europea n. 2006/123/CE adottata il 12 dicembre 2006, cosiddetta “Direttiva Bolkestein”, di seguito “Direttiva”.
La Direttiva ha in particolare introdotto la rimozione di qualsiasi discriminazione, quali ad esempio la cittadinanza in capo al prestatore del servizio o la sede legale in una particolare localizzazione, istituendo pertanto la libertà di stabilimento in qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea; inoltre la Direttiva ha altresì determinato quali requisiti non possono essere oggetto di valutazione nelle procedure di autorizzazione, fra i quali è richiamato il divieto di stabilire “..restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori..”.
In particolar modo, il documento comunitario denominato “Manuale per l'attuazione della direttiva servizi” nell'indicare le modalità operative alle quali gli Stati membri devono attenersi per dare applicazione ai criteri contenuti nella Direttiva, all’articolo 6.3.1 in tema di restrizioni quantitative o territoriali porta come esempio proprio le attività di vendita di quotidiani e periodici e precisa: “...le restrizioni quantitative comprendono anche i requisiti ai sensi dei quali il numero di operatori consentiti viene determinato in base alla popolazione esistente, come, ad esempio, un requisito secondo cui non è possibile aprire più di un’edicola o di una scuola guida in presenza di un certo numero di abitanti, ad esempio 2000 abitanti. Per quanto riguarda le restrizioni territoriali, queste comprendono i requisiti che limitano il numero di prestatori di servizi in funzione di una distanza geografica minima tra i prestatori come, ad esempio, una distanza di almeno 5 km tra due stazioni di servizio...”.
Lo Stato Italiano con la Legge 248/2006 ha inteso dare una prima attuazione ai principi ispiratori dettati dalla Direttiva, per garantire la tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi secondo “condizioni di pari opportunità ...e ...corretto ed uniforme funzionamento del mercato” disponendo con riferimento alla concorrenza nel settore della distribuzione commerciale, all'articolo 3, l’obbligo di non sussistenza di una serie di limitazioni, fra le quali
“...
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
.....”.
La nuova programmazione territoriale deve quindi tenere conto di queste indicazioni. Si è quindi valutato come criterio quello della valorizzazione del tessuto commerciale che, come noto in letteratura, indica che le aree commerciali risultano competitive soprattutto quando rivestono caratteri di completezza dell’offerta. In questo senso la presenza di rivendite di quotidiani e periodici risulta elemento di fondamentale importanza per la valorizzazione degli addensamenti commerciali così come riconosciuti del P.R.G.C..
Con la nuova programmazione si intende favorire quindi la localizzazione di nuove edicole in particolare negli addensamenti che risultano lacunosi, dove per lacunosi si intendono quegli addensamenti che sono contraddistinti da un rapporto tra edicole e numero complessivo di attività commerciali inferiore a quello dell'addensamento con il numero maggiore di attività commerciali.
Nell’ambito delle azioni di trasparenza e di collaborazione intraprese dall’Amministrazione con gli Operatori del comparto, durante la seduta della Commissione Comunale rivendite quotidiani del 3 aprile 2009 è stata introdotta la necessità di operare modifiche sostanziali al citato Regolamento; nell’incontro del 16 settembre 2009 sono state illustrate le linee guida che l’Amministrazione avrebbe utilizzato per rendere il Regolamento conforme alla nuova disciplina, ricevendo l’approvazione da parte della Commissione.
In data 26 ottobre 2009 è stata presentata la bozza del Regolamento così modificato, rivolgendo alla Commissione l'invito a presentare eventuali osservazioni o modifiche entro il 6 novembre 2009.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Dirigente Settore Attività Economiche e di Servizio – Sportello Unico per le Attività Produttive, con lettera in data 19 novembre 2009, n. prot. 48135, ha trasmesso copia della proposta di deliberazione con la quale si intende approvare la nuova stesura del Regolamento comunale per la programmazione e la disciplina dell’attività di vendita di quotidiani e periodici per le motivazioni espresse in narrativa.

Nell’ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi dell’art. 43, è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.

La III^ Commissione, competente per materia, ha esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto la nuova stesura del regolamento comunale per la programmazione e la disciplina dell’attività di vendita di quotidiani e periodici nella seduta del 10 dicembre 2009.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE







PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE


per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

  1. di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di abrogazione del Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici n. 310 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 ottobre 2005 (mecc. 2005 07568/016) così come modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 22 settembre 2008 (mecc. 2008 02390/016).
  2. di esprimere parere favorevole in merito alla bozza del nuovo Regolamento Comunale per la programmazione e la disciplina dell’attività di vendita di quotidiani e periodici

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risulta assente dall’aula al momento della votazione il Consigliere Cerrato per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 20

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 20
VOTANTI:16
VOTI FAVOREVOLI:15
VOTI CONTRARI:1
ASTENUTI: 4 (Farano-Maffei-Puglisi-Marrone)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

  1. di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di abrogazione del Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici n. 310 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 ottobre 2005 (mecc. 2005 07568/016) così come modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 22 settembre 2008 (mecc. 2008 02390/016).
  2. di esprimere parere favorevole in merito alla bozza del nuovo Regolamento Comunale per la programmazione e la disciplina dell’attività di vendita di quotidiani e periodici