Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali - Gioventù - Decentramento - Commercio - Suolo Pubblico
Divisione Commercio
Settore Mercati
n. ord. 61
2009 08993/016
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 10 MAGGIO 2010
(proposta dalla G.C. 10 dicembre 2009)
Sessione del Bilancio Preventivo e del
Rendiconto
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Consigliere CERUTTI Monica ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BUSSOLA Cristiano CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria FURNARI Raffaella |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LOSPINUSO Rocco |
MORETTI Gabriele OLMEO Gavino PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando |
In
totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 42 presenti, nonché gli Assessori:
ALTAMURA Alessandro - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - DEALESSANDRI Tommaso
- MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria
Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti, oltre
al Presidente CASTRONOVO Giuseppe, i Consiglieri: CALGARO Marco - COPPOLA
Michele - GOFFI Alberto - LONERO Giuseppe - MAURO Massimo - PETRARULO Raffaele
- RAVELLO Roberto Sergio - ZANOLINI Carlo.
Con la partecipazione del Vicesegretario Generale PICCOLINI
dr.ssa Carla.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Altamura, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.
In particolare,
si rende opportuno contemplare, accanto alla regolamentazione delle attività
svolte sulle aree mercatali, altresì, la disciplina delle attività di commercio
che, sia pur esercitate in aree extramercatali del territorio cittadino,
possono ritenersi affini, in termini di provvedimenti autorizzativi, a quelle
propriamente svolte sui mercati rionali. Ciò allo scopo precipuo di fornire a
tutte le attività esercitate su area pubblica o su aree in disponibilità della
Città un'idonea ed omogenea regolamentazione tale da garantire maggiore
chiarezza sia agli operatori sia agli organi preposti alla vigilanza sul territorio.
La normativa
nazionale e regionale in materia di commercio su area mercatale, in quanto
compatibile, costituisce un punto di riferimento imprescindibile dal quale
partire per disciplinare qualunque attività di commercio esercitata su suolo pubblico.
Al tempo
stesso, si ritiene necessario, in un'ottica di semplificazione dell'azione
amministrativa, consolidare, nello schema dell'atto regolamentare, alcuni iter
già disciplinati con precedenti atti deliberativi della Giunta i quali, a
seguito della loro applicazione, hanno dimostrato garanzia di snellimento
nell'attività degli uffici e, dunque, sono stati accolti con favore dagli
operatori (si ricordi, a titolo esemplificativo, la sostituzione del rilascio
di apposita autorizzazione con la dichiarazione di inizio attività in caso di
affitto di azienda commerciale).
Inoltre, nelle
modifiche regolamentari si è tenuto conto dei principi di cui alla Direttiva
cd. 'Bolkestein', approvata dal Parlamento e dal Consiglio il 12 dicembre 2006,
divenuta formalmente la numero 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, con la quale
si è inteso facilitare la circolazione di servizi all'interno dell'Unione
Europea.
Essa si propone
come direttiva-quadro, che pone poche regole molto generali e lascia agli stati
membri la decisione sulle modalità applicative dei principi enunciati. Il
criterio generale a cui si ispira è stato individuato nella libera circolazione
nel settore dei servizi.
Per raggiungere questi obiettivi, la Direttiva propone la
semplificazione delle procedure amministrative, eliminando l'eccesso di
burocrazia, nonché l'eliminazione di autorizzazioni definite come
'discriminatorie'.
In attuazione della medesima, la Legge 18 giugno 2009, n. 69,
con l'articolo 9 comma 4, ha modificato l'articolo 19 comma 2 della Legge 7
agosto 1990, n. 241, aggiungendo il seguente periodo: "Nel caso in cui la
dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di
impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui
alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o
registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente
richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della
dichiarazione all'amministrazione competente". Inoltre, il comma 3
dell'articolo 19 è stato così modificato: "L'amministrazione competente,
in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti,
nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 2, o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel
termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione,
adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di
rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato
provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti
entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a
trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente
di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies." Omissis.
A seguito di tali modifiche normative, con deliberazione della
Giunta comunale del 24 novembre 2009 (mecc. 2009 08018/016) sono stati
individuati i procedimenti per i quali è venuta meno l'esigenza di procedere
alla emissione e consegna di apposito titolo autorizzatorio, con conseguente
applicazione del regime semplificato.
Conformemente a quanto previsto dalla citata deliberazione,
laddove il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività
imprenditoriale o commerciale dipenda esclusivamente dall'accertamento dei
requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale
e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti
di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, il nuovo testo
regolamentare ha recepito che l'atto di autorizzazione è sostituito da una
dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di
autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente
richieste. Si vedano, a tale proposito, le nuove norme regolamentari in materia
di rilascio e subingresso in autorizzazioni con o senza posteggio.
Inoltre, si
prevede una calendarizzazione delle richieste provenienti dagli operatori con
maggiore frequenza, allo scopo di fornire a questi ultimi ed agli uffici
preposti all'attività istruttoria un ordine organizzativo che consenta di
programmare con anticipo o, comunque, con una determinata cadenza le attività
oggetto di autorizzazione (a titolo meramente esemplificativo: aperture
straordinarie dei mercati cittadini, aggiornamento delle graduatorie dei
mercati con il coinvolgimento degli interessati, ricezione ed inserimento delle
cause giustificative delle assenze dal posteggio, consolidamento nella bozza di
regolamento della procedura per la concessione di miglioria del posteggio).
In
considerazione dell'esigenza di garantire certezza nel funzionamento dei
mercati e nell'offerta merceologica dei prodotti, si ritiene di limitare la
ricevibilità delle domande di cambio settore alle sole aree mercatali non
ancora riqualificate, fermo restando l'onere, prima di effettuare il cambio di
settore, di procedere alla verifica circa la disponibilità, nello stesso
mercato, di un posteggio destinato alla merceologia di interesse del
richiedente.
Con riguardo
alle verifiche circa la regolarità della posizione debitoria degli operatori
nei confronti della Città, si ritiene opportuno estendere la sfera temporale
oggetto di controllo a tutti gli anni precedenti alla data delle istanze
presentate dai medesimi, allo scopo di delineare un quadro completo della
situazione nei pagamenti risultanti in capo al soggetto interessato.
Infine, in
merito alla gestione degli impianti energetici ed idrici nelle aree mercatali,
si richiama la procedura ad evidenza pubblica, già oggetto di precedenti
provvedimenti deliberativi, con la quale la contabilizzazione delle utenze può
essere affidata a soggetti terzi debitamente accreditati mediante iscrizione in
apposito registro.
In considerazione delle modifiche ed integrazioni proposte, si
ritiene necessario seguire il metodo della 'novellazione', ossia intervenendo
direttamente sul testo del regolamento, sia attraverso modifiche
dell'articolato sia attraverso l'introduzione di commi aggiuntivi, anche al
fine di rendere di più facile consultazione il testo approvato.
Il testo risultante è stato redatto, previa valutazione delle
osservazioni pervenute da parte della Commissione Consultiva Tecnica, ai sensi
dell'articolo 47 comma 4 del vigente regolamento per la disciplina sulle aree
mercatali sopra citato.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del
Decentramento è stata richiesta, in data 22 dicembre 2009, n. prot. 52823,
l'espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.
Con nota prot. n. 2428 in data 19 gennaio 2010 è stata
concessa la proroga a tutte le Circoscrizioni fino al 28 febbraio 2010.
Le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10 hanno espresso parere
favorevole (all. 2-8 -
nn. ).
La Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole (all. 9 -
n. ), con proposta di
coinvolgere un rappresentante della Circoscrizione all'interno della
Commissione Consultiva Tecnica e proposta di valutare la possibilità di
utilizzare gli importi versati dagli spuntisti per incrementare gli introiti
destinati alla gestione ed al miglioramento dei servizi di cui all'articolo 45.
La suddetta proposta non è accoglibile, sotto il primo
profilo, considerato che la Commissione Consultiva Tecnica è rappresentativa
delle associazioni di categoria degli operatori mercatali ed è competente su
problematiche generali della categoria e non riferite al contesto territoriale.
La medesima non è accoglibile, sotto il secondo profilo,
atteso il principio di unità del bilancio, in base al quale il totale delle
entrate finanzia indistintamente il totale delle spese.
La Circoscrizione 7 ha espresso parere favorevole (all. 10 -
n. ), con proposta di aggiungere, fra i componenti
della Commissione Consultiva Tecnica prevista dall'articolo 47 comma 2 del
nuovo regolamento inerente il commercio su area pubblica "un rappresentante
della Circoscrizione ed un rappresentante delle Commissioni di mercato".
La suddetta proposta non è accoglibile, sotto il profilo della
partecipazione di un rappresentante della Circoscrizione, considerato che la
Commissione Consultiva Tecnica è rappresentativa delle associazioni di
categoria degli operatori mercatali ed è competente su problematiche generali
della categoria e non riferite al contesto territoriale; inoltre, la medesima
non è accoglibile, sotto il profilo della partecipazione di un rappresentante
delle Commissioni di mercato, considerato che queste ultime sono già consultate
per la gestione di problematiche inerenti specificamente i singoli mercati.
La
Circoscrizione 5 non ha espresso parere.
Tutto ciò premesso,
Dato
atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
L'ASSESSORE
COMMERCIO, TURISMO,
ATTIVITA'
PRODUTTIVE
E
MARKETING URBANO
F.to
Altamura
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE SETTORE MERCATI
F.to Gandiglio
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per
IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE
FINANZIARIE
Il
Dirigente Delegato
F.to
Tornoni
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione
nei modi di regolamento.
Non partecipano al voto i Consiglieri Angeleri Antonello e Carossa Mario.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Bussola Cristiano, Galasso Ennio Lucio, Ghiglia Agostino, Lavolta Enzo, Lospinuso Rocco, Salti Tiziana, Scanderebech Federica e Troiano Dario.
Esprimono voto favorevole, oltre al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Cantore Daniele, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferraris Giovanni Maria, Furnari Raffaella, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio, Tronzano Andrea e Ventriglia Ferdinando.
Al termine
della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:
PRESENTI 32
Si astengono i Consiglieri Cassano Luca, Ferrante Antonio, Gandolfo Salvatore e Silvestrini Maria Teresa.
ASTENUTI 4
VOTANTI 28
VOTI FAVOREVOLI 28
VOTI CONTRARI /
Per l'esito della
votazione che precede il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel
testo quale sopra emendato.
Il Presidente pone in
votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione
nei modi regolamento, ai sensi di legge.
Non partecipano al voto i Consiglieri Angeleri Antonello e Carossa Mario.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Bussola Cristiano, Galasso Ennio Lucio, Ghiglia Agostino, Lavolta Enzo, Lospinuso Rocco, Salti Tiziana, Scanderebech Federica e Troiano Dario.
Esprimono voto favorevole, oltre al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Cantore Daniele, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferraris Giovanni Maria, Furnari Raffaella, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio, Tronzano Andrea e Ventriglia Ferdinando.
Il Presidente dichiara
approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:
PRESENTI 32
Si astengono i Consiglieri Cassano Luca, Ferrante Antonio, Gandolfo Salvatore e Silvestrini Maria Teresa.
ASTENUTI 4
VOTANTI 28
VOTI FAVOREVOLI 28
VOTI CONTRARI /
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Piccolini
IL PRESIDENTE
Cerutti
REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
TITOLO I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 1 - Oggetto
del regolamento
1. Sono oggetto del
presente regolamento le attività commerciali svolte sulle aree pubbliche o
sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o
meno, coperte o scoperte, nonché sulle aree demaniali aperte al pubblico, a
mezzo di strutture allestite di volta in volta o di strutture mobili all'uopo
attrezzate. Tali attività sono svolte da soggetti in possesso di autorizzazione
commerciale di cui al punto 1, lettere a) e b), dell'articolo 28 del D.Lgs. n.
114/1998, ovvero in possesso di autorizzazione commerciale temporanea, o da
altri soggetti ammessi all'attività occasionale di vendita. Sono, altresì,
soggette al presente regolamento, in quanto compatibili, le attività svolte su
area pubblica dagli agricoltori che esercitano la vendita del loro prodotto su
posteggio in concessione oppure in forma itinerante.
2. Sarà possibile
prevedere, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 47, per ogni area
mercatale, in relazione ad esigenze specifiche degli utenti e degli operatori
del mercato, disposizioni di dettaglio da adottarsi con deliberazione di Giunta
Comunale nel rispetto degli indirizzi e dei criteri generali contenuti nel
presente regolamento.
3. Per le aree mercatali
caratterizzate da spiccate atipicità (Balön, Porta Palazzo, etc.) potranno
essere previsti regolamenti specifici espressamente calibrati alle esigenze che
le caratterizzano.
4. Il presente
regolamento si applica a tutte le attività di vendita svolte dai soggetti
titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree mercatali ed,
in quanto compatibili, su aree extramercatali destinate al commercio mediante
la concessione di suolo pubblico all'operatore e su aree di copertura di
servizio.
Articolo 2 - Fonti normative
1. Fonti normative:
- Decreto Legislativo n.
114 del 31 marzo 1998;
- Decreto Legislativo n.
228 del 18 maggio 2001;
- Legge Regionale n. 28
del 12 novembre 1999;
- Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 626-3799 del 1° marzo 2000;
- Deliberazione della
Giunta Regionale n. 32/2642 del 2 aprile 2001 e successive modifiche ed
integrazioni.
Articolo 3 -
Definizioni
1. Area mercatale è
l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, destinata
all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i
giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio.
2. Area di copertura del
servizio è l'area all'interno della quale si garantisce alla popolazione
l'accesso ad un mercato cittadino.
3. Area di copertura a
posteggi singoli è l'area in cui, entro un raggio di 750 metri, non è presente
alcun mercato per cui non esiste la copertura del servizio. In tali aree è
possibile istituire posteggi singoli per un numero limitato di operatori.
4. Posteggio attrezzato è
quello dotato degli impianti adeguati all'attività di vendita quali:
allacciamenti alle reti elettrica, idrica; di aree riservate alla sosta del
mezzo col quale viene effettuata l'attività di vendita, ecc..
5. Autorizzazione di tipo
a) è l'autorizzazione rilasciata a soggetto titolare di concessione di
posteggio su area mercatale o extramercatale individuata con apposito atto,
connessa al posteggio stesso, che lo abilita all'esercizio del commercio su
posto fisso.
6. Autorizzazione di tipo
b) è l'autorizzazione rilasciata a soggetto, non titolare di concessione di
posteggio, che lo abilita al commercio in forma itinerante.
7. Concessione di
posteggio è il provvedimento di assegnazione decennale di posteggio presso
un'area mercatale o extramercatale individuata con apposito atto o presso le
aree di copertura del servizio previste per uno o più giorni della settimana.
8. Miglioria è la
possibilità di sostituire il posteggio assegnato con altro posteggio libero
sulla medesima area mercatale.
9. Gestione congiunta è
il caso in cui una stessa persona fisica titolare (o comunque legittimata
all'esercizio dell'attività di commercio, secondo la vigente normativa) di più concessioni
e relative autorizzazioni di posteggi sul medesimo mercato può utilizzare detti
posteggi contemporaneamente, senza che tale utilizzo sia subordinato al
rilascio di titoli autorizzatori aggiuntivi.
TITOLO II - VICENDE
GIURIDICHE DELLE AREE PUBBLICHE
Articolo 4 -
Classificazione delle aree
1. Le aree mercatali sono
quelle classificate ed individuate nel Piano dei Mercati della Città di Torino
che ne stabilisce localizzazioni, dimensione e articolazione merceologica.
2. Le aree di copertura
del servizio sono quelle all'interno delle quali viene garantito alla
popolazione l'accesso ad un mercato cittadino.
3. Le aree di copertura a
posteggi singoli sono quelle aree in cui, entro un raggio di 750 metri, non è
presente alcun mercato per cui non viene garantita la copertura del servizio.
In tali aree è possibile istituire posteggi singoli per un numero limitato di
operatori.
4. Le occupazioni di
suolo pubblico (OSP) hanno ad oggetto porzioni di area delle quali la Città ha
la disponibilità e possono essere oggetto di concessione, secondo le norme
previste per la concessione di area mercatale, in quanto compatibili.
Articolo 5 -
Istituzione di nuove aree mercatali
1. L'istituzione di nuove
aree da destinare al commercio al dettaglio, non previste nel vigente Piano dei
Mercati, è disposta, in sintonia con gli indirizzi programmatici del citato
Piano, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione
con la Circoscrizione interessata, con la Commissione Consultiva Tecnica di cui
all'articolo 47 del presente regolamento.
Articolo 6 - Reistituzione dei
mercati esistenti
1. Si procede alla
reistituzione delle aree mercatali esistenti all'entrata in vigore della D.G.R.
n. 32-2642, secondo le tipologie individuate dalla D.C.R. 1 marzo 2001, n.
626-3799 o per l'istituzione della settorializzazione di cui all'articolo 7 del
presente regolamento.
2. In caso di mutamenti
di rilievo, quali lo spostamento o la modifica dell'area del mercato, non
previsti dal Piano dei Mercati, il relativo provvedimento di approvazione è
assunto con deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto delle modalità
partecipative di cui al successivo comma 3.
3. La reistituzione dei
mercati secondo il Piano dei Mercati avviene mediante deliberazione della
Giunta Comunale, previa consultazione con le Circoscrizioni interessate, con la
Commissione Consultiva Tecnica di cui al successivo articolo 47, integrata dai
componenti della Commissione di Mercato interessato.
4. Nel procedere alla
reistituzione delle singole aree, sono preservate le situazioni giuridiche
soggettive dei titolari di concessione di posteggio, fatte salve le esigenze di
carattere igienico sanitario e di interesse pubblico prevalenti. In tal caso
l'Amministrazione, previa consultazione della Commissione Tecnica, della
Commissione di Mercato, sentiti i diretti interessati, definisce soluzioni
alternative.
Articolo 7 -
Articolazioni merceologiche
1. Per assicurare
l'equilibrio della distribuzione in relazione al rapporto domanda - offerta, le
aree mercatali e, più in generale, le aree concesse dalla Città per il
commercio, sono strutturate nei seguenti settori con il conseguente vincolo per
i relativi posteggi:
a) alimentari;
b) prodotti ittici;
c) fiori;
d) non alimentari;
e) oggetti usati;
f) produttori,
generalmente collocati in testa e/o in coda all'area mercatale.
Sono fatti salvi i provvedimenti di settorializzazione adottati
dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 114/1998.
2. Le aree mercatali e,
più in generale, le aree concesse dalla Città per il commercio, possono essere strutturate in
specializzazioni merceologiche definite specificamente, con il conseguente
vincolo per i relativi posteggi.
2 bis. Nei mercati
riqualificati, è ammesso il cambio di settore merceologico del posteggio vincolato
esclusivamente nell'ipotesi di comprovate esigenze di salute del concessionario
del posteggio da questo debitamente documentate. In questo caso, il cambio di
settore viene concesso con provvedimento dirigenziale a seguito
dell'acquisizione della relativa documentazione giustificativa.
2 ter. Periodicamente, la
Città valuta con la Commissione consultiva tecnica e con la Commissione del
mercato interessato la congruità dell'offerta merceologica del mercato.
2 quater. In ogni caso,
prima di effettuare il cambio di settore, si procede alla verifica circa la
disponibilità, nello stesso mercato, di un posteggio destinato alla merceologia
di interesse del richiedente.
3. Sui posteggi
ricompresi nell'ambito dei settori e delle specializzazioni di cui ai commi precedenti,
è vietato vendere ed esporre prodotti diversi per tipologia da quelli previsti
nel vincolo, pena l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista
dall'articolo 29 comma 2 D.Lgs. 114/1998.
4. La vendita di merce
usata può essere effettuata esclusivamente in spazi predeterminati e con le
modalità di cui all'articolo 39, comma 4. Su tali aree può essere effettuata
anche la vendita di merce non usata.
Articolo 8 -
Modificazioni delle aree mercatali e delle disposizioni del Piano dei Mercati
1. Con deliberazione del
Consiglio Comunale, previa consultazione delle Circoscrizioni interessate,
della Commissione Consultiva Tecnica nonché delle Commissioni dei mercati
oggetto di intervento, possono essere disposti i seguenti interventi
modificativi non previsti nel Piano dei Mercati:
a) soppressioni;
b) trasferimenti
definitivi;
c) ampliamenti dell'area
complessiva;
d) modifiche delle aree
merceologiche;
e) trasformazioni delle
aree in gruppi di posteggi o viceversa.
2. Nel caso di grandi
interventi edilizi o urbanistici pubblici o privati autorizzati, per motivi
igienico sanitari, di ordine pubblico e viabilistici che interessano il sedime
del mercato, impedendone l'accesso e l'utilizzo, sono adottati, con
deliberazione della Giunta Comunale, i necessari atti per le modifiche
temporanee dell'area mercatale. Nei casi di urgenza, gli atti modificativi sono
adottati con ordinanza. Qualora si renda necessario sperimentare nuove
strategie per rivitalizzare l'andamento commerciale dei mercati, la Giunta Comunale
previo parere della Circoscrizione di riferimento, della Commissione Consultiva
Tecnica e della Commissione di Mercato interessato, delibera delle modifiche
temporanee e sperimentali delle aree mercatali, avvalendosi anche della
collaborazione delle associazioni di categoria rappresentate all'interno della
Commissione Consultiva Tecnica.
Articolo 9 -
Affidamento in gestione delle aree mercatali
1. Il Comune, sentita la
Commissione Consultiva Tecnica, si riserva la facoltà di affidare, nel rispetto
delle procedure sull'evidenza pubblica, in tutto o in parte, la gestione
ordinaria delle attività e dei servizi connessi allo svolgimento quotidiano del
mercato, a soggetti terzi, attraverso appositi capitolati o convenzioni.
2. Il capitolato o la
convenzione dovranno specificare le competenze trasferite in capo a tali
soggetti e l'affidamento non potrà avere una durata temporale superiore a 30
anni, fatta salva la disciplina dei mercati coperti oggetto di apposita
regolamentazione.
TITOLO III -
REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI
CAPO I - GENERALITA'
Articolo 10 - Modalità
ordinarie di concessione di posteggi
1. Il Comune rilascia la
concessione del posteggio, con durata decennale, contestualmente alla relativa autorizzazione
commerciale, attraverso appositi bandi. L'atto amministrativo di concessione e
autorizzazione potrà essere rilasciato su supporto magnetico contenente anche
la foto dell'interessato.
2. La cessione
dell'azienda per atto tra vivi o mortis causa attribuisce al nuovo titolare il
diritto al subentro nella concessione di posteggio e nella relativa
autorizzazione fatti salvi i requisiti previsti dalla legge e dal presente
regolamento e fatto salvo, nel caso in cui il cedente sia un produttore, quanto
previsto al successivo articolo 19.
3. Nei casi di cui al
precedente comma, il termine iniziale ed il termine finale della concessione
decennale di posteggio, rimangono quelli fissati per il primo concessionario.
4. Decorso il termine di
cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale effettua gli opportuni accertamenti
viabili, urbanistici ed igienico sanitari per valutare la sussistenza delle
condizioni necessarie per il regolare svolgimento dell'attività di vendita e
del conseguente rinnovo delle concessioni di posteggio, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente al momento del rinnovo stesso. Presupposto soggettivo
necessario per il rinnovo della concessione è l'assenza di debiti scaduti
relativi alla COSAP/COPA e TARSU, nonché l'assenza di debiti relativi a
sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la violazione di
norme sull'esercizio dell'attività commerciale.
Articolo 11 - Modalità
di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi
1. I posteggi assegnati
in concessione, sono considerati disponibili per l'assegnazione in spunta
qualora il concessionario non abbia occupato il proprio posteggio, prima
dell'orario previsto per le operazioni di spunta.
2. L'assegnazione
giornaliera dei posteggi disponibili, è effettuata dagli agenti del Corpo di
Polizia Municipale o da altri soggetti a ciò abilitati con formale atto di
concessione del Comune. L'assegnazione è effettuata, secondo i criteri
stabiliti dalla Giunta Comunale, nel rispetto dell'apposita graduatoria
articolata sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, riferite
all'autorizzazione commerciale esibita esclusivamente in originale alla
"spunta", nonché, a parità di presenze, dalla maggiore anzianità
dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dal registro delle
imprese ed, a parità di tale ulteriore requisito, dalla maggiore anzianità
dell'autorizzazione commerciale. I dati relativi alle assenze degli assegnatari
di posteggio ed alle presenze di coloro i quali si presentano alla spunta, sono
rilevati dai soggetti sopra citati che li trasmettono, nelle forme dovute, al
settore amministrativo titolare del relativo procedimento ai fini della
formulazione delle sopra richiamate graduatorie che vengono aggiornate,
quadrimestralmente, per ogni singolo giorno della settimana in cui si tiene il
mercato. In occasione dell'aggiornamento quadrimestrale sono istruite le
istanze di accorpamento di presenze, eventualmente presentate dagli operatori
interessati, relative ad autorizzazioni discendenti da un unico atto amministrativo.
2 bis. Il provvedimento di
approvazione provvisoria delle graduatorie è pubblicato sull'Albo Pretorio
della Città ed i relativi elenchi sono pubblicati attraverso i canali
telematici della Città. Avverso l'aggiornamento in corso è proponibile istanza di
riesame che verrà istruita dagli uffici competenti. Conclusi i procedimenti di
riesame, l'approvazione delle graduatorie diventa definitiva e le stesse non
possono più essere oggetto di revisione/ricorso da parte degli interessati
anche nelle parti non impugnate. Della graduatoria definitiva viene data
pubblicazione nelle stesse forme sopra citate.
3. Nei mercati di nuova
istituzione, sino a 60 giorni dalla prima giornata di mercato, l'assegnazione
giornaliera viene effettuata nel rispetto della maggiore anzianità
dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dal registro delle
imprese ed, a parità di tale requisito, dalla maggiore anzianità
dell'autorizzazione commerciale esibita all'atto della spunta. Decorso il
predetto periodo, l'assegnazione giornaliera avviene come indicato nel comma 2.
4. Negli eventuali
mercati a cadenza ultramensile l'assegnazione dei posteggi disponibili, avviene
privilegiando coloro che, pur avendo presentato istanza di partecipazione, non
abbiano ottenuto il posteggio per carenza di disponibilità, sulla base dei
seguenti criteri:
a) maggior numero di
presenze effettuate sul mercato di cui trattasi con riferimento
all'autorizzazione esibita per la partecipazione, salvo che si tratti di
mercato di nuova istituzione;
b) maggiore anzianità
nell'esercizio dell'attività del commercio su area pubblica del soggetto
titolare dell'autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, così come
risultante dal registro imprese;
c) maggiore anzianità
dell'autorizzazione esibita.
5. Alla medesima persona
fisica non è consentito presentarsi per la "spunta" con più
autorizzazioni.
6. Fatto salvo quanto
previsto dal precedente comma 5, nello stesso mercato un medesimo soggetto
giuridico, titolare di più autorizzazioni, può utilizzare contemporaneamente,
sia a titolo di concessione decennale che a titolo di spunta:
a) fino ad un massimo di
tre autorizzazioni presso mercati con più di trenta posteggi;
b) fino ad un massimo di
due autorizzazioni presso mercati con trenta posteggi o inferiori.
Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica
può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti, a
condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del
titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di
vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle
attrezzature fiscali del titolare. Fuori dei casi indicati e, per un massimo di
15 giorni, è, altresì, consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo
temporaneo e soltanto per casi eccezionali e non reiterabili per più di due
volte nello stesso anno, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono
attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al
presente punto e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante
il titolo della sostituzione e di documenti personali in corso di validità. I
nominativi dei sostituti sono preventivamente comunicati al Settore Mercati.
L'attività non può essere esercitata su un posteggio diverso da
quello assegnato o con un titolo autorizzativo diverso da quello con cui si è
partecipato alle operazioni di spunta.
7. L'assegnazione del
posteggio occasionalmente libero è subordinata all'esibizione di attestazione
d'avvenuto pagamento dei canoni e delle tasse dovute per l'esercizio
dell'attività, utilizzando a tal fine anche bollettini prepagati o carte
elettroniche definite dalla Civica Amministrazione.
8. Sul posteggio
assegnato in "spunta" l'operatore può esporre e vendere tutti i
prodotti oggetto della propria autorizzazione nel rispetto dei vincoli di
settore e specializzazione merceologica di cui al precedente articolo 7 e delle
disposizioni in materia igienico sanitaria.
9. Il numero delle
presenze valido per la predisposizione dell'apposita graduatoria, prevista dal
precedente comma 2, è dato dal numero delle volte in cui l'operatore, munito di
merci per il normale svolgimento dell'attività e di idonee attrezzature per la
vendita, nonché di autorizzazione esibita in originale, si è fisicamente
presentato sul mercato a prescindere dal fatto che abbia potuto o meno svolgere
l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda
da sua rinuncia in caso di assegnazione del posteggio.
10. Non sarà considerata valida,
ai fini delle assegnazioni delle presenze giornaliere, la presenza degli
spuntisti che abbandonano il posteggio loro assegnato prima del previsto orario
di cessazione dell'attività di vendita.
Articolo 12 -
Occupazione del posteggio da parte dei titolari di concessione
1. L'operatore
concessionario è considerato assente, ai fini anche della decadenza di cui al
successivo articolo 16, qualora non abbia occupato il proprio posteggio prima
dell'orario previsto per le operazioni di spunta, e non abbia predisposto le
attrezzature e le relative merci per la vendita, entro l'ora di apertura del
mercato al pubblico. E' considerato assente anche l'operatore concessionario
del posteggio che lo abbandoni prima del previsto orario di cessazione
dell'attività di vendita.
2. Il mancato utilizzo
del posteggio non dà luogo all'esenzione dal versamento del canone di
occupazione di suolo pubblico.
3. L'attività di vendita
deve essere effettuata con il titolo autorizzativo in originale o con la
ricevuta allegata alla dichiarazione di inizio attività (d.i.a.) in originale,
nei casi in cui è prevista, fatto salvo l'articolo 19 comma 5 del presente
regolamento, nel qual caso gli agricoltori della medesima azienda agricola
possono svolgere l'attività di vendita con la dichiarazione di inizio attività
esibita in copia conforme all'originale, fermo restando il rispetto della
vigente normativa in materia di vendita di prodotti dei propri fondi. Il
titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire
nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti, a condizione che, durante
l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale
dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché
dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del
titolare. Fuori dei casi indicati e, per un massimo di 15 giorni, è, altresì,
consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto
per casi eccezionali e non reiterabili per più di due volte nello stesso anno,
da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di
vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente punto e devono,
inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della
sostituzione e di documenti personali in corso di validità. I nominativi dei
sostituti sono preventivamente comunicati al Settore Mercati.
CAPO II - MODIFICHE
STRUTTURALI
Articolo 13 - Scambio
dei posteggi
1. Ai soggetti titolari
di concessione di posteggio su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale
di utilizzo è consentito chiedere lo scambio consensuale del posteggio.
2. Nel caso di mercati
articolati ai sensi del precedente articolo 7, lo scambio di posteggio è
subordinato ai vincoli di settore e di specializzazioni merceologiche.
3. Ai fini dello scambio,
i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta
contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi
oggetto di scambio.
4. L'accoglimento è
subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e
di sicurezza pubblica e alla regolarità della posizione dei concessionari
richiedenti in ordine ai pagamenti COSAP/COPA e TARSU nonché all'assenza, in
capo agli stessi, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute
per l'esercizio dell'attività commerciale. La regolare posizione in ordine ai
pagamenti COSAP e TARSU relativa agli anni precedenti a quello dell'istanza
dovrà essere autocertificata dai concessionari richiedenti. La domanda non può
essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento dei mercati o
comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati.
5. Nei casi di scambio di
posteggio il termine iniziale ed il termine finale della concessione decennale
di posteggio rimangono quelli fissati per il primo concessionario.
Articolo 14 - Incentivi
agli spostamenti in altre aree mercatali
1. Gli operatori titolari
di concessione di posteggio che accettano spostamenti da mercati sovrannumerati
a mercati sotto dimensionati o di nuova istituzione, in attuazione di quanto
previsto dal Piano Territoriale dei Mercati, potranno usufruire di riduzioni
del canone di occupazione del posteggio e contribuzioni che saranno valutate in
relazione all'eventuale disagio sostenuto, derivante dallo spostamento stesso
ed erogate con idoneo provvedimento della Giunta Comunale.
Articolo 15 -
Ampliamento dei posteggi, gestione congiunta ed accorpamento
1. Il Comune - per i soli
mercati non ancora ristrutturati - può autorizzare l'ampliamento della
superficie dei posteggi qualora ciò non arrechi pregiudizio alle condizioni di
viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per
l'area del mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni
globali dell'area lo consentano, tenuto, altresì, conto degli specifici
indirizzi contenuti in provvedimenti della Giunta Comunale.
2. Nel momento della
ristrutturazione dei mercati, gli operatori che intendono esercitare
l'attività, sostituendo le proprie attrezzature di vendita con veicoli
attrezzati, possono essere autorizzati ad ampliare il proprio posteggio in
concessione, a condizione che ciò sia compatibile con la struttura e
l'organizzazione del mercato, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia
di igiene e sicurezza pubblica.
3. Le autorizzazioni di
cui ai precedenti commi 1 e 2 sono subordinate alla verifica della regolarità
della posizione del concessionario richiedente in ordine ai pagamenti
COSAP/COPA e TARSU e dell'assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a
sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività
commerciale. La regolare posizione in ordine ai pagamenti COSAP e TARSU,
relativa agli anni precedenti a quello dell'istanza, dovrà essere
autocertificata dal concessionario richiedente.
4. Il termine per la
conclusione del procedimento è di giorni 45 e resta sospeso nel caso di domanda
incompleta e nelle more dell'espressione di parere da parte del competente
settore tecnico.
5. L'esercizio della
gestione congiunta, come definita al precedente articolo 3 comma 9, è
subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti: i posteggi devono essere
tra loro confinanti in modo continuo e soggetti al medesimo vincolo di
settorializzazione merceologica. In ogni caso, sono fatte salve le limitazioni
derivanti dalle vigenti norme in materia igienico sanitaria e di sicurezza. Le
attività commerciali interessate dalla gestione congiunta devono essere
riconducibili alla medesima impresa. La gestione congiunta non può essere effettuata
qualora uno o più posteggi interessati siano assegnati in spunta.
6. A seguito di accorpamento
di due concessioni, il richiedente restituisce una delle autorizzazioni di cui
è titolare. In caso di cessione o affitto dell'azienda commerciale, il subingresso
avverrà per l'intera concessione come risultante dall'avvenuto accorpamento.
Articolo 16 - Decadenza
e revoca della concessione di posteggio
1. Costituisce causa di
decadenza della concessione, l'assenza dal posteggio per un periodo di tempo superiore
a quattro mesi oppure a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare.
2. Oltre al periodo di
assenza di cui al precedente comma 1, i produttori, a causa della mancanza di
prodotti stagionali da porre in vendita, possono assentarsi dal mercato senza
incorrere nella perdita del posteggio, per un ulteriore periodo non superiore a
quattro mesi. In tale ipotesi devono dare, almeno 8 giorni prima dell'assenza,
comunicazione scritta al Settore Mercati.
3. Non verranno
computate, ai fini delle assenze di cui al comma 1, quelle per le categorie dei
fiorai e dei venditori di prodotti ittici relativamente al giorno del lunedì,
essendo per loro impossibile l'approvvigionamento alla domenica.
4. In caso di mercati
stagionali il computo delle assenze avviene in misura proporzionale al periodo
di svolgimento del mercato.
5. Non sono computate ai
fini della decadenza della concessione, le assenze effettuate per:
a) malattia, per un
periodo di tempo non superiore a 6 mesi, prorogabili una sola volta di altri 6
mesi, nell'arco di un biennio;
b) maternità, fino al
compimento del primo anno di vita del neonato sul quale il titolare di
autorizzazione, il coadiuvante, il dipendente o il socio di società di persone
eserciti la potestà parentale, fermi
restando i casi, adeguatamente documentati con certificazione medica, in cui si
renda necessario, per motivi di salute della madre o del nascituro, un periodo
di astensione dal lavoro maggiore;
c) ferie, per un periodo
di tempo non superiore a giorni trenta nell'arco dell'anno;
d) adempimenti ed
obblighi previsti da vigenti normative quali, ad esempio, obblighi elettorali.
6. Qualora l'operatore
concessionario debba assistere per gravi motivi di salute, debitamente
comprovati, parenti di primo grado ed affini, le assenze dal posteggio possono
essere giustificate, previa comunicazione al Comune, per un periodo di sei mesi
prorogabili fino ad un massimo complessivo di diciotto mesi.
7. Le assenze determinate
dalle cause giustificative sopra indicate devono essere comunicate all'ufficio
comunale competente, allegando idonea documentazione, entro i primi tre giorni
del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento comportante le
assenze. Gli uffici procedono all'inserimento delle giustificazioni con cadenza
mensile.
8. In caso di grave
impedimento fisico determinato da infortunio o malattia improvvisa, debitamente
comprovati, il Comune accetta la giustificazione oltre i termini previsti dal
presente articolo, che dovrà comunque pervenire entro 30 giorni successivi.
9. In caso di società
l'assenza è giustificabile esclusivamente nel caso in cui sia stato
preventivamente comunicato il nominativo della persona regolarmente incaricata
della gestione dell'attività di vendita in quel mercato ed in quel posteggio
determinato ed a condizione che la documentazione giustificativa allegata
faccia riferimento allo stesso nominativo.
10. In caso di assenze
determinate da misure restrittive della libertà personale, qualora l'operatore
non ceda la titolarità o la gestione dell'azienda a terzi, decade dal posteggio
dopo un periodo di mesi sei.
11. Non sono oggetto di
computo, ai fini della decadenza dal posteggio, le astensioni dall'attività
commerciale determinate da eventi naturali eccezionali che non hanno consentito
lo svolgimento del mercato.
12. I concessionari di
posteggio che, per i precedenti anni, risultano morosi sono soggetti alla
revoca della concessione di posteggio, previo provvedimento di sospensione di
60 giorni.
13. Nei casi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa la
ripartizione delle somme dovute secondo un piano rateale predisposto
dall'ufficio e firmato per accettazione dall'interessato che si impegna a
versare le somme dovute secondo il piano definito, entro l'ultimo giorno di
ciascun mese. Alla domanda di rateizzazione deve essere allegata l'ultima
dichiarazione dei redditi. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi
pari al tasso legale aumentato di tre punti percentuali, su base annua purché
non superiore al 5%.
La rateazione non è consentita se l'importo complessivamente
dovuto è inferiore ad Euro 260,00.
La durata del piano rateale non può eccedere i due anni e
l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 150,00.
Qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro 5.165,00 è
necessario presentare adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
per un importo pari al credito complessivo vantato dall'Amministrazione.
Nel caso non vengano pagate due rate consecutive alla scadenza
stabilita nel piano di rateazione, l'interessato decade dal beneficio ed è
adottato il provvedimento di sospensione della concessione per 60 giorni, cui
segue, persistendo la situazione debitoria, la revoca della concessione di
posteggio e della correlativa autorizzazione.
Gli importi non corrisposti sono inviati a ruolo.
14. Le concessioni possono
essere, altresì, revocate per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, in
tali casi il Comune definisce e concorda soluzioni alternative, quali la possibilità
di fruire di altri posteggi sostitutivi, previo parere della Commissione di
Mercato, della Commissione Consultiva Tecnica e sentiti i diretti interessati.
Articolo 17 - Scadenza
e rinuncia della concessione di posteggio
1. La concessione di posteggio
cessa alla scadenza indicata nell'atto del rilascio, salvo rinnovo così come
previsto dal precedente articolo 10.
2. La rinuncia della
concessione di posteggio da parte del titolare o del rappresentante legale nel
caso di società, comporta la contestuale decadenza della correlativa
autorizzazione commerciale.
Articolo 18 - Modalità di riallocazione dei posteggi nei casi di
spostamenti, trasferimenti, riorganizzazione e reistituzione dei mercati
1. Nelle ipotesi di
trasferimento, spostamento, riorganizzazione o riassegnazione di posteggi del
mercato, l'organico dei posteggi è determinato sulla base di quelli attivi.
2. Nelle ipotesi di
trasferimento, spostamento, riorganizzazione del mercato, è rispettato per
quanto possibile, sentita la Commissione di Mercato interessata e la
Commissione Consultiva Tecnica, l'originario posizionamento e collocazione dei
posteggi. Laddove la riallocazione della concessione sul posteggio originario
non sia possibile, sono individuati e proposti agli aventi diritto, altri
posteggi dello stesso mercato, e ove ciò non sia possibile, su altri mercati.
3. Nelle ipotesi di
reistituzione del mercato, la riassegnazione dei posteggi avviene sentita la
Commissione del mercato interessato ed in base all'accordo tra tutti gli operatori
dello stesso settore merceologico. In caso di mancato accordo, la
riassegnazione avviene sulla base di una graduatoria, disposta secondo i
seguenti criteri:
a) maggiore anzianità di
frequenza risultante dalla concessione di posteggio originaria, come risultante
dall'archivio informatico della Divisione, salvo presentazione di idonea
documentazione attestante una priorità anteriore;
b) maggiore anzianità
nell'attività di commercio su area pubblica attestata dal registro imprese o
dal R.E.A. in caso di medesima anzianità di cui al punto a).
4. Nel caso di posteggi
assegnati su richiesta di "miglioria" e nel caso di scambio del
posteggio, la data di riferimento per la riassegnazione è la data della
concessione del posteggio originario sul mercato oggetto di intervento.
5. Qualora sull'area
mercatale oggetto di trasferimento, spostamento, riorganizzazione o
reistituzione vi siano titolari di concessione di posteggio che presentano un
grado di inabilità fisica dichiarato grave in base alle disposizioni normative
vigenti, previa richiesta degli interessati, gli stessi sono sentiti dal
Settore Mercati, per valutare eventuali esigenze dettate dallo stato di
inabilità.
CAPO III - AREE
SPECIALI
Articolo 19 - Aree
riservate ai produttori e criteri per l'assegnazione
1. Gli imprenditori
agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui
all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere al
dettaglio in forma itinerante i prodotti provenienti dalle rispettive aziende
nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 228/2001, previa comunicazione al
comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione dei prodotti. La
comunicazione oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente,
dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione
dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende
praticare la vendita e l'autocertificazione dei requisiti morali previsti
dall'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001. La vendita in forma itinerante può essere
effettuata, decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ed, in
seguito alle operazioni di spunta, anche sui posteggi dei mercati riservati ai
produttori qualora liberi.
2. Presso ogni mercato
sono individuati posteggi riservati all'esercizio dell'attività di vendita dei
produttori agricoli. Gli operatori commerciali non possono occupare nemmeno in
spunta i posteggi riservati ai produttori agricoli. I produttori agricoli
possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro
riservati, e non possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera
dei posteggi destinati agli operatori commerciali.
3. I produttori agricoli,
singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8
della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, che intendono effettuare la vendita al
dettaglio su area mercatale con posteggio, devono presentare la comunicazione
di cui al comma 1 al competente Settore Mercati e contestualmente la richiesta
di concessione del posteggio su cui si intende esercitare l'attività.
4. Fatte salve le
disposizioni relative al trasferimento della titolarità o della gestione
dell'impresa agricola di cui al successivo comma 6, l'assegnazione in
concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli avviene
sulla base di appositi bandi comunali articolati come previsto dalla vigente
normativa.
5. Gli agricoltori della
stessa azienda agricola possono essere titolari e possono utilizzare contemporaneamente,
su ogni mercato, sia a titolo di spunta sia a titolo di concessione decennale
un numero di posteggi non superiore al 20% dei posti riservati ai produttori
agricoli, secondo le modalità di cui all'articolo 12 comma 3 del presente regolamento.
In ogni caso il numero di posteggi occupati su ogni mercato dai produttori
della stessa azienda agricola non può essere superiore a tre.
6. Il subingresso nella
concessione del posteggio può essere autorizzato in seguito a cessione o ad
affitto dell'azienda agricola o alla cessione del ramo aziendale attestati
mediante autocertificazione o documentati dai relativi contratti.
7. La concessione
decennale può essere rilasciata per utilizzo annuale, stagionale, ovvero per
periodi inferiori, collegati alla fase produttiva. Lo stesso posteggio può
essere oggetto di più concessioni nell'arco dell'anno per differenti periodi.
8. Sui mercati cittadini,
al fine di consentire la continuità dell'offerta commerciale, lo stesso
posteggio può essere assegnato a due produttori, la cui azienda agricola non
sia costituita sotto forma di società. In tal caso i produttori dovranno, senza
soluzione di continuità, avvicendarsi nell'intero arco dell'orario di apertura
del mercato. Al fine del rilascio delle concessioni, tra i produttori che si
succedono nel medesimo posteggio durante la stessa giornata, deve essere
sottoscritto apposito accordo, prodotto all'Amministrazione che acconsente solo
dopo le opportune verifiche atte ad accertare che l'avvicendamento non crei
disturbo all'ordine del mercato. Rimane fermo in capo ai concessionari del
posteggio l'obbligo, di cui al successivo articolo 39 comma 2, di occupare il
posteggio stesso, ciascuno per il proprio arco di tempo, per tutta la durata
della giornata.
9. I posteggi non dati in
concessione o temporaneamente disponibili sono assegnati agli agricoltori
tramite spunta giornaliera su ogni mercato osservando i seguenti criteri di
priorità:
a) aziende con il maggior
numero di presenze;
b) aziende aventi sede
nel Comune di Torino;
c) aziende che pongano in
vendita esclusivamente prodotti dell'agricoltura biologica e che esibiscano le
relative certificazioni di legge;
d) aziende aventi sede
nella Provincia di Torino;
e) aziende aventi sede
nelle altre province della Regione Piemonte;
f) aziende aventi sede
nelle restanti località del territorio nazionale o di quello della Comunità
Europea.
10. Ai fini delle
assegnazioni giornaliere è predisposta apposita graduatoria tenuta dai
competenti uffici che per i rilevamenti e le assegnazioni giornaliere si
avvalgono di personale a ciò appositamente destinato.
11. L'attività di vendita
al dettaglio da parte dei produttori agricoli, deve essere effettuata nel
rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 228/2001, della normativa vigente in materia
di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli
alimenti.
Articolo 20 - Aree
destinate agli operatori turnanti col sistema del battitore e criteri per
l'utilizzo dei posteggi
1. Presso ogni mercato
sono individuate aree destinate all'esercizio dell'attività di vendita degli
operatori turnanti.
2. Gli operatori turnanti
esercitano l'attività negli spazi di cui al precedente comma 1, secondo un
ordine di turnazione stabilito dal Comune in base all'anzianità maturata,
sentite le associazioni di categoria degli operatori turnanti. Il Comune può
delegare alle Associazioni di categoria la gestione del sistema di turnazione.
3. L'ordine di turnazione
di ciascun operatore, trascritto su apposito atto, costituisce parte integrante
dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. 114/1998.
4. L'ordine delle
turnazioni è inviato al Corpo di Polizia Municipale per i controlli di
competenza.
5. L'assegnazione in
concessione decennale di posteggio a turno avviene sulla base di appositi bandi
comunali.
6. I posteggi a turno non
occupati entro l'orario indicato all'articolo 11 comma 1 del presente
regolamento sono assegnati giornalmente in spunta ai battitori.
7. Gli operatori
turnanti, nei posteggi ad essi assegnati a turno, nel rispetto dei limiti di
emissione sonora fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento
acustico e senza l'ausilio di apparecchi di amplificazione sonora, possono
illustrare ad alta voce le qualità, l'utilità e la convenienza delle merci,
allo scopo di promuoverne la vendita.
8. Per quanto concerne le
assenze si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 16 in
riferimento alle presenze che l'operatore è tenuto ad effettuare secondo
l'ordine di turnazione suddiviso per giornate qualunque sia l'area mercatale.
9. I posteggi non
occupati per 4 mesi da alcun operatore battitore sono convertiti in posteggi
del mercato o dismessi.
Articolo 21 - Aree di
utilizzo istituzionale
1. Presso le aree mercatali
possono essere individuate e successivamente istituite, compatibilmente con la
conformazione, dislocazione, numero di posteggi, suddivisione merceologica
ecc., delle aree di utilizzo istituzionale, previo parere della Commissione
Consultiva Tecnica e della Commissione di Mercato.
2. Per l'utilizzo delle
aree di cui al comma 1 deve essere presentata dagli enti interessati apposita
richiesta per il rilascio della concessione all'occupazione delle stesse per lo
svolgimento di attività istituzionali.
CAPO IV - TASSE E
CORRISPETTIVI
Articolo 22 - Canoni,
tributi comunali e sanzioni
1. E' istituito il canone
di occupazione del posteggio attrezzato (c.o.p.a.).
2. Tale canone comprende
ed assorbe il canone di occupazione del suolo pubblico sulle aree mercatali e
sulle aree di commercio su posteggio individuato e ricomprende:
a) il canone di
occupazione spazi ed aree pubbliche con riferimento al mercato o all'area
extramercatale occupata ed alla merceologia, per cui il posteggio è concesso;
b) la fornitura di
energia elettrica secondo la potenza prevista e la manutenzione ordinaria del
relativo impianto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 3-bis;
c) l'eventuale fornitura
di acqua potabile e la manutenzione ordinaria e straordinaria del relativo
impianto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 3-bis;
d) il canone per l'area
di sosta del veicolo utilizzato a ridosso del posteggio (ove ciò sia possibile)
o nelle aree pertinenziali situate nelle immediate adiacenze;
e) il costo di eventuali
ed ulteriori servizi aggiuntivi.
La disciplina di cui al presente articolo si applica, altresì, con
riferimento ai successivi articoli 41 e 42.
Con specifici atti esecutivi è determinata l'entità del canone, in
relazione ad ogni singolo mercato.
3. Oltre al canone di
occupazione del posteggio attrezzato, il concessionario è tenuto al pagamento
della tariffa raccolta rifiuti secondo le modalità contemplate dal regolamento
per l'applicazione di tale tariffa e nella misura determinata annualmente da
apposita deliberazione del Consiglio Comunale, anche in considerazione ed in
proporzione della quantità di raccolta differenziata attuata presso i mercati,
considerando l'occupazione di area sul mercato nonché eventuali relative
pertinenze funzionali all'attività commerciale sul mercato stesso.
4. Il mancato pagamento
del canone e/o degli eventuali danni di cui al comma 2 e/o della tariffa di cui
al comma 3 del presente articolo, dovuti per gli anni precedenti, costituiscono
causa di revoca della concessione del posteggio.
5. Costituisce causa di
diniego per il rilascio della concessione del posteggio anche di durata
temporanea o di natura sperimentale, o per il rinnovo delle stesse l'esistenza
di morosità del richiedente, nei confronti del Comune, per debiti inerenti il
pagamento del canone di occupazione del posteggio e della tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti, nonché l'esistenza di debiti relativi a sanzioni
pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la violazione di norme
sull'esercizio dell'attività commerciale.
6. Il canone di
occupazione di posteggio è dovuto indipendentemente dall'effettiva occupazione
dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate
di cui al precedente articolo 16 e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in
affitto l'azienda, in tal caso il gerente è obbligato in solido.
7. Gli operatori
spuntisti, concessionari di posteggio a carattere giornaliero, sono tenuti a
corrispondere il canone di occupazione secondo la tipologia del posteggio occupato,
esibendo agli organi di vigilanza la documentazione dell'avvenuto pagamento.
8. Il canone giornaliero
degli spuntisti è comprensivo del canone di occupazione di posteggio e della
tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in rapporto a quanto dovuto
annualmente per il posteggio su quel mercato.
9. Per i mercati i cui
posteggi non sono ancora attrezzati, il canone di posteggio comprende il solo
canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, mentre le utenze elettriche
ed idriche, verranno regolamentate dai contratti con gli enti fornitori, fatto
salvo quanto previsto dal precedente articolo 9.
10. Il regolare pagamento
della COSAP/COPA e della TARSU da parte del titolare della concessione, nonché
l'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive dovute per la
violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale, costituiscono
presupposto necessario ai fini delle volture delle concessioni, degli
ampliamenti, scambi, migliorie ed accorpamenti.
TITOLO IV - PROCEDURE AUTORIZZATORIE
Articolo 23 -
Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A
1. L'esercizio
dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, mercatali o extramercatali
individuate con apposito atto, mediante l'utilizzo di un posteggio in concessione
nell'ambito territoriale del Comune di Torino è subordinato al possesso di
autorizzazione di tipo A rilasciata, su domanda dell'interessato, dai
competenti uffici della Città contestualmente alla concessione di posteggio.
Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
1 bis. Il rilascio
dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente,
del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) o del certificato di
regolarità contributiva, secondo le regole di cui alla vigente normativa ed in
ottemperanza alle disposizioni procedurali stabilite dalla Giunta Comunale.
2. L'autorizzazione di
tipo A oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del relativo posteggio,
consente l'attività in forma itinerante e, limitatamente ai giorni in cui il
titolare non risulta assegnatario di alcuna concessione di posteggio decennale,
consente la partecipazione alla spunta sui mercati cittadini per l'assegnazione
giornaliera dei posteggi momentaneamente liberi.
3. L'autorizzazione è
rilasciata su domanda dell'interessato presentata in base ad apposito bando
comunale di assegnazione posteggio. Il procedimento per il rilascio si conclude
entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla
scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande.
3 bis. Qualora il Piano
Mercati stabilisca la soppressione di mercati o la riduzione di posteggi
potranno essere previsti nei bandi titoli di priorità per gli operatori
concessionari che lasciano il mercato di provenienza.
4. Qualora la domanda non
sia regolare o completa l'Amministrazione ne dà comunicazione al richiedente
entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause di irregolarità o di
incompletezza. In questi casi il termine del procedimento decorre dal
ricevimento degli elementi mancanti.
5. Fatto salvo quanto
previsto al precedente comma 4, i termini del procedimento possono essere
interrotti una sola volta dall'Amministrazione esclusivamente per la richiesta
all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella
disponibilità della medesima o che la stessa possa acquisire autonomamente. Gli
elementi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
6. L'autorizzazione oltre
i dati identificativi del titolare, deve contenere l'indicazione dell'area
mercatale o extramercatale, il numero del posteggio, e la relativa cadenza
settimanale, il settore o i settori merceologici. Nei casi di aree strutturate
in specializzazioni merceologiche vincolate di cui al precedente articolo 7, l'autorizzazione deve contenere l'indicazione della o delle
specializzazioni merceologiche autorizzate.
Articolo 24 - Vendita su area pubblica in
forma itinerante
1. L'esercizio del
commercio su area pubblica in forma itinerante è subordinato alla
presentazione, da parte dell'interessato, di d.i.a. in duplice originale
corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle
attestazioni normativamente richieste, presso il Comune di residenza del
medesimo, o in caso di società di persone, presso il Comune in cui ha sede
legale la società. A seguito della presentazione della d.i.a., gli uffici
rilasciano apposita ricevuta da allegare ad uno degli originali della medesima,
da tenere sempre a disposizione per l'esibizione agli organi di vigilanza.
1 bis. Il rilascio
dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente,
del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) o del certificato di
regolarità contributiva, secondo le regole di cui alla vigente normativa ed in
ottemperanza alle disposizioni procedurali stabilite dalla Giunta Comunale.
2. Il titolo consente al
titolare, oltre al commercio in forma itinerante, l'esercizio dell'attività
nell'ambito delle fiere, la vendita a domicilio del consumatore nonché nei
locali in cui questo si trovi per motivi di studio, lavoro cura,
intrattenimento e svago, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata, ove
previste, e la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
3. Allo stesso soggetto
non può essere rilasciato più di un titolo, fatti salvi i diritti acquisiti
prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 114/1998 e delle disposizioni attuative
regionali di cui alla D.G.R. 32-2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto di
azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. Qualora, nel corso
dell'attività istruttoria, si accerti l'insussistenza dei requisiti richiesti
dalla legge e dalle disposizioni regionali per l'esercizio dell'attività, gli
uffici procedono secondo le vigenti norme in materia di interruzione
dell'attività.
5. La ricevuta allegata
alla d.i.a., oltre i dati identificativi del titolare, deve contenere
l'indicazione del settore o dei settori merceologici autorizzati.
Articolo 25 - Subingresso per l'esercizio del commercio con concessione di
posteggio
1. Il trasferimento in
proprietà o in gestione dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per
causa di morte deve essere comunicato al Comune, mediante la presentazione di
d.i.a. in duplice originale.
2. Il subentrante deve
effettuare la comunicazione di cui al comma precedente entro quattro mesi dalla
stipulazione del contratto di cessione o dal verificarsi dell'evento di morte
del dante causa.
3. La comunicazione
costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività.
Essa deve contenere l'autocertificazione del possesso, in capo al subentrante, dei
requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per
l'esercizio dell'attività, gli estremi del contratto di cessione o
l'indicazione dell'evento presupposto del subingresso. Alla comunicazione deve
essere allegata copia fotostatica dell'autorizzazione o della d.i.a. del
cedente, nonché autocertificazione attestante l'avvenuta corresponsione, di
quanto dovuto al Comune o a terzi enti gestori di servizi per l'utilizzo del
posteggio e dei servizi relativi agli anni precedenti a quello della cessione.
3 bis. Il rilascio
dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente,
del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) o del certificato di
regolarità contributiva, secondo le regole di cui alla vigente normativa ed in
ottemperanza alle disposizioni procedurali stabilite dalla Giunta Comunale.
4. Nel caso di
subingresso per causa di morte, l'erede che non sia in possesso, al momento
dell'evento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire
nell'esercizio dell'attività del dante causa, ferma restando la preventiva
comunicazione di cui al precedente comma 3 corredata dai citati allegati.
L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla
morte del dante causa. Decorso tale termine senza che l'erede abbia provveduto
a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali
richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione al Comune,
il titolo decade con la conseguente revoca della concessione di posteggio. Le
assenze cumulate dall'erede nei 12 mesi successivi alla morte del de cuius, non
producono gli effetti di cui al precedente articolo 16 ai fini della decadenza
dal posteggio.
5. In ogni caso di
subingresso in attività commerciali con connessa concessione, i titoli di
priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di cessione si
trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al
registro imprese o al REA. La disposizione si applica anche in caso di
conferimento in società.
6. Le assenze dal
posteggio effettuate dal cedente, ingiustificate e rilevanti agli effetti della
decadenza della concessione di posteggio, i cui presupposti non si sono ancora
perfezionati, non si trasferiscono al cessionario.
7. I contratti di
trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, salva diversa
disposizione di legge, devono essere provati con atto pubblico o scrittura
privata autenticata, secondo quanto previsto dall'articolo 2556 Codice Civile.
L'autenticazione può essere effettuata da notaio o presso altri soggetti
abilitati, ai sensi della vigente normativa.
8. A seguito dello
scioglimento (anche anticipato) del contratto di affitto di azienda, il
proprietario comunica alla Città la reintestazione del titolo, qualora intenda
esercitare direttamente l'attività di vendita su area pubblica. A seguito di
tale comunicazione, la Città restituisce al proprietario l'originale
dell'autorizzazione o della ricevuta allegata all'originale della d.i.a.,
conservata agli atti nel corso della gerenza. Nel caso in cui il medesimo
intenda stipulare un nuovo contratto di affitto d'azienda con un terzo,
quest'ultimo procederà alla dichiarazione di avvio della gerenza, nei termini
di cui al precedente comma 2.
9. In ogni caso, la Città
rimane estranea rispetto a qualunque controversia eventualmente insorta fra le
parti private.
Articolo 26 - Subingresso per l'esercizio del commercio in forma itinerante
1. Il trasferimento in
proprietà o in gestione dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o
per causa di morte deve essere comunicato al Comune, mediante la presentazione
di d.i.a. in duplice originale.
2. Il subentrante deve
effettuare la comunicazione di cui al comma precedente entro quattro mesi dalla
stipulazione del contratto di cessione o dalla morte del de cuius.
3. La comunicazione
costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività.
Essa deve contenere l'autocertificazione del possesso, in capo al subentrante,
dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per
l'esercizio dell'attività, gli estremi del contratto di cessione o
l'indicazione dell'evento presupposto del subingresso. Alla comunicazione deve
essere allegata copia fotostatica dell'autorizzazione o della d.i.a. del dante
causa.
3 bis. Il rilascio
dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente,
del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) o del certificato di
regolarità contributiva, secondo le regole di cui alla vigente normativa ed in
ottemperanza alle disposizioni procedurali stabilite dalla Giunta Comunale.
4. Nel caso di
subingresso per causa di morte, l'erede che non sia in possesso, al momento
dell'evento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire
nell'esercizio dell'attività del dante causa, ferma restando la preventiva
comunicazione di cui al precedente comma 3, corredata dall'autorizzazione o
della d.i.a. in originale. L'acquisizione del requisito professionale deve
avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza
che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i
requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, il titolo decade.
5. In caso di subingresso
in attività commerciali con autorizzazione di tipo B i titoli di priorità
maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di cessione, si trasferiscono
al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro imprese
o al REA. La disposizione si applica anche in caso di conferimento in società.
6. Sia nel caso di
subingresso in autorizzazioni di tipo A di cui al precedente articolo 25 sia
nel caso di subingresso in autorizzazioni di tipo B disciplinato dal presente
articolo, il competente ufficio comunale rilascia, all'atto della presentazione
della comunicazione, una ricevuta che, unitamente alla d.i.a. in originale, è
documento idoneo a consentire l'esercizio dell'attività. In caso di inoltro, al
Comune, della comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno corredata da copia dell'autorizzazione o della d.i.a. del cedente,
l'operatore potrà esercitare l'attività munito dell'autorizzazione o della
d.i.a. del cedente in originale e della comunicazione di subingresso corredata
dalla ricevuta postale. In questo caso, l'ufficio comunale competente entro 15
giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmette all'avente titolo, la
relativa ricevuta. L'originale del
precedente titolo autorizzativo o della d.i.a. del cedente viene restituito
all'ufficio.
7. Copie fotostatiche dei
documenti sopra indicati, ancorché autenticate, non costituiscono titoli idonei
per l'esercizio dell'attività.
8. I contratti di
trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, salva diversa
disposizione di legge, devono essere provati con atto pubblico o scrittura
privata autenticata.
9. A seguito dello
scioglimento (anche anticipato) del contratto di affitto di azienda, il
proprietario comunica alla Città la reintestazione del titolo, qualora intenda
esercitare direttamente l'attività di vendita su area pubblica. A seguito di
tale comunicazione, la Città restituisce al proprietario l'originale
dell'autorizzazione o della ricevuta allegata all'originale della d.i.a.,
conservata agli atti nel corso della gerenza. Nel caso in cui il medesimo
intenda stipulare un nuovo contratto di affitto d'azienda con un terzo,
quest'ultimo procederà alla dichiarazione di avvio della gerenza, nei termini
di cui al precedente comma 2.
10. In ogni caso, la Città
rimane estranea rispetto a qualunque controversia eventualmente insorta fra le
parti private.
Articolo 27 -
Procedimento per la concessione di miglioria
1. Chi ne abbia interesse
può presentare istanza di miglioria per uno dei posteggi che si rendano liberi
nello stesso mercato e nel medesimo settore e specializzazione merceologica,
qualora prevista, e sempreché il posteggio richiesto in miglioria abbia le
medesime caratteristiche, relativamente alle dimensioni ed ai servizi, del
posteggio in concessione al richiedente al momento della presentazione
dell'istanza.
1 bis. Le istanze di
miglioria vengono ricevute dagli uffici, ogni anno, nel corso dell'anno solare.
Le domande pervenute fuori termine vengono respinte e dovranno essere
ripresentate dall'operatore, che ne abbia interesse, l'anno successivo nel
periodo sopra indicato.
2. Prima di procedere ad
eventuali bandi di assegnazione dei posteggi che si siano resi liberi, si
provvede all'esame delle istanze pervenute e all'effettuazione delle migliorie,
ferma restando la verifica della regolarità della posizione del concessionario
in ordine ai pagamenti COSAP/COPA e TARSU e dell'assenza, in capo allo stesso,
di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio
dell'attività commerciale. La regolare posizione in ordine ai pagamenti COSAP e
TARSU relativa agli anni precedenti dovrà essere autocertificata dal
concessionario.
Nelle domande deve essere indicato il posteggio chiesto in
assegnazione con il procedimento di miglioria.
3. Le domande sono
valutate in ordine a ciascun posteggio richiesto in miglioria e secondo
l'ordine dei seguenti criteri:
a) data di presentazione
o di spedizione a mezzo posta con raccomandata A/R della domanda;
b) maggiore anzianità di
concessione di posteggio o di autorizzazione qualora la prima non sia
disponibile;
c) maggiore anzianità di
iscrizione al registro delle ditte ora R.E.A., riferita all'attivazione
dell'impresa cui fa capo l'autorizzazione in base alla quale è esercitata
l'attività sul mercato;
d) a parità di condizioni
di cui alle precedenti lettere a), b) e c) età dell'intestatario
dell'autorizzazione se ditta individuale o del rappresentante della società al
quale è intestata l'autorizzazione, dando la precedenza al più anziano.
La data di conclusione del procedimento è di 45 giorni.
4. Nel caso di
concessione di miglioria, la variazione del posteggio è approvata con
provvedimento dirigenziale allegato all'atto di concessione quale parte
integrante e sostanziale; il medesimo mantiene la scadenza decennale fissata al
momento del rilascio della concessione stessa.
Articolo 28 - Cambio di
residenza
1. Il cambiamento di
residenza del titolare di autorizzazione di tipo A e della sede legale, qualora
la proprietà dell'azienda sia riconducibile a persona giuridica, deve essere
comunicato al competente ufficio comunale, entro 60 giorni dall'avvenuto
trasferimento. Il Comune, acquisita la comunicazione di cui sopra, rilascia
ricevuta di regolare comunicazione da allegare all'autorizzazione.
2. Il titolare di
autorizzazione di tipo B persona fisica o giuridica che trasferisca, da altro
Comune, rispettivamente la residenza o la sede legale nel Comune di Torino,
deve darne comunicazione entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento. L'ufficio
competente entro 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione,
rilascia nuova autorizzazione annotando sulla medesima gli estremi
dell'autorizzazione precedente e dell'eventuale autorizzazione originaria.
3. La comunicazione di
cui ai commi precedenti può essere inoltrata al Comune sia a mani presso l'ufficio accettazione della
Divisione Commercio sia mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Ad
essa deve essere allegata copia fotostatica dell'autorizzazione.
4. L'interessato,
all'atto del ritiro della nuova autorizzazione, dovrà consegnare l'originale
dell'autorizzazione in suo possesso che gli uffici provvederanno a trasmettere
al Comune di provenienza.
Articolo 29 - Fondo per
la restituzione delle autorizzazioni
1. In attuazione del
Piano Mercati viene istituito il Fondo per la restituzione delle autorizzazioni
relative a posteggio assegnato in concessione. La restituzione delle
autorizzazioni può derivare anche dall'accorpamento di più concessioni, in tal
caso l'estensione lineare del posteggio non può essere superiore a 10 metri.
Con provvedimento della Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva
Tecnica e la Commissione di Mercato, sono individuate le priorità relative alle
aree ammesse al beneficio. L'ammontare dello stesso sarà previsto nel bilancio
del Comune.
Articolo 30 -
Decadenza, revoca e sospensione delle autorizzazioni
1. L'autorizzazione è
dichiarata decaduta nei seguenti casi:
a) sopravvenuta mancanza
in capo al titolare, ad uno dei legali rappresentanti in caso di società, o ad
altra persona preposta all'attività commerciale, dei requisiti soggettivi
necessari per il rilascio dell'autorizzazione, previsti dall'articolo 5, comma
2, del D.Lgs. 114/1998;
b) mancato inizio
dell'attività entro 6 mesi dalla data del rilascio. Tale termine può essere
prorogato per un periodo non superiore a 3 mesi, su richiesta motivata da
impedimento fisico dell'intestatario dell'autorizzazione ed adeguatamente
documentata.
2. L'autorizzazione di
tipo A è revocata per decadenza dalla concessione di posteggio di cui al
precedente articolo 16.
3. Le autorizzazioni di
tipo A e di tipo B sono revocate per mancato ritiro delle stesse, da parte
dell'avente diritto, nel termine di sei mesi dal ricevimento della comunicazione
relativa al ritiro delle stesse, nonché per mancata presentazione annuale del
D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) o del certificato di
regolarità contributiva.
4. L'autorizzazione è
sospesa per un massimo di venti giorni in caso di recidiva per le violazioni
delle disposizioni del regolamento COSAP e del presente regolamento. La
recidiva, così come disciplinata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 D.Lgs.
114/1998, si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due
volte in un anno solare anche se si è proceduto all'estinzione
dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione.
5. L'autorizzazione,
inoltre, può essere sospesa fino ad un massimo di 20 giorni per violazioni di
particolare gravità. La sanzione accessoria viene applicata anche nel caso in
cui si sia proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in
misura ridotta della sanzione pecuniaria principale. Sono considerate
particolarmente gravi le violazioni relative a:
a) mancato rispetto delle
norme igienico sanitarie, comprese le disposizioni sulla raccolta
differenziata;
b) accertata inosservanza
dei vincoli derivanti dal settore merceologico o eventuale specializzazione
merceologica di appartenenza;
c) utilizzo non conforme
e/o danneggiamento delle strutture degli impianti elettrici ed idrici dei
servizi igienici e di quant'altro costituisca attrezzatura del mercato;
d) mancato allacciamento
agli impianti elettrici ed idrici realizzati dalla Città nei mercati cittadini;
e) mancata corresponsione
dei pagamenti relativi ai consumi elettrici ed idrici nei mercati cittadini.
6. Per gravissime
violazioni di carattere igienico sanitario, che denotano l'insussistenza delle
garanzie minime atte a salvaguardare la tutela della salute dei consumatori, è
disposta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un periodo occorrente
ad uniformarsi alle prescrizioni violate. Qualora alla scadenza prevista,
l'interessato non abbia provveduto a conformarsi alle norme violate, potrà
essere disposta la revoca dell'autorizzazione, previa contestazione, così come
disposto dal successivo comma 7.
7. Nei casi previsti dai
precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 il competente ufficio comunale, sempre che non
sussistano impedimenti derivanti da ragioni di celerità del procedimento,
provvede alla comunicazione del fatto all'interessato, assegnandogli un termine
per la presentazione di memorie difensive. Entro trenta giorni dal ricevimento
di queste ultime o, in caso di mancata presentazione di dette memorie
difensive, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione della
contestazione, il Comune conclude il procedimento rispettivamente con la
dichiarazione di decadenza o con la revoca dell'autorizzazione o con la
sospensione dell'esercizio dell'attività oppure con atto di archiviazione.
8. L'esercizio
dell'attività è sospeso nel caso di mancata comunicazione del cambio di
residenza di cui al comma 2 del precedente articolo 28, fino a quando
l'interessato non abbia provveduto ad effettuare la predetta comunicazione. In
caso di irreperibilità il provvedimento di sospensione è notificato nelle forme
di legge.
Articolo 31 -
Collaborazione con le Circoscrizioni e le Associazioni di categoria nella
gestione dell'attività amministrativa
1. La Città promuove,
d'intesa con le Associazioni di categoria, del commercio e degli agricoltori
maggiormente rappresentative, forme di collaborazione dell'attività di
accettazione delle pratiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di
vendita su area pubblica.
2. La Città promuove
analoghe iniziative con le Circoscrizioni cittadine.
TITOLO V - MODALITA'
ORGANIZZATIVE DELLE AREE MERCATALI
Articolo 32 - Orari
1. Gli obblighi ed i
limiti sugli orari e le giornate di esercizio dei mercati sono stabiliti,
nell'ambito della vigente normativa statale e regionale, dal Sindaco con
ordinanza, sentite la Commissione Consultiva Tecnica, le Associazioni di
Categoria del commercio fisso, le Associazioni dei consumatori e le singole
Commissioni di Mercato. Con tale ordinanza possono essere previsti orari e
giornate differenziate di esercizio tra i diversi mercati. I trasgressori sono
soggetti alla sanzione prevista dal D.Lgs. 114/1998 articolo 29 comma 2.
2. Per i mercati che non
si svolgono in tutte le giornate infrasettimanali, qualora la giornata di
svolgimento del mercato risulti coincidere con una festività, se non sussistono
preminenti motivi di interesse pubblico ostativi, lo svolgimento del mercato è
anticipato al giorno precedente o successivo, purché questi ultimi non ricadano
già nel calendario settimanale delle giornate di mercato.
3. I concessionari di
posteggio settorializzati per la vendita dei fiori, possono esercitare
l'attività anche nelle giornate domenicali, previa autorizzazione rilasciata
dal competente Settore Mercati. Nella richiesta di autorizzazione può essere
indicato anche un posteggio diverso da quello ottenuto in concessione, purché
facente parte dello stesso mercato. L'autorizzazione ha validità annuale. Il
pagamento dei canoni e tasse dovuti è effettuato secondo le modalità stabilite
dall'Amministrazione.
4. Sentiti i soggetti di
cui al comma 1, può essere autorizzato nel rispetto dei limiti e delle
disposizioni normative vigenti:
a) il prolungamento o
l'estensione giornaliera dell'orario dell'attività di mercato, anche
coordinandolo con gli orari dei negozi in sede fissa;
b) lo svolgimento di
mercati straordinari in giornate domenicali o festive, in coincidenza con le
feste di via o con le aperture in deroga autorizzate per il commercio in sede fissa.
Entro il mese di gennaio di ciascun anno, il Settore Mercati predispone
apposito calendario con la previsione delle giornate festive - comprese
nell'anno in corso e nel mese di gennaio dell'anno successivo - nelle quali
sarà possibile richiedere l'apertura straordinaria dei mercati. Sulla base di
tale calendario, le relative richieste dovranno essere avanzate con il consenso
unanime della Commissione di mercato interessata oppure con il consenso del 50%
più 1 (cinquanta per cento+1) degli operatori con posteggio fisso sul mercato interessato, calcolata con riferimento al giorno di maggiore
frequenza, entro il mese di febbraio di ciascun anno.
5. In ogni caso, per i
mercati, non potrà essere prevista un'apertura dell'attività di vendita
superiore alle 11 ore giornaliere.
Articolo 33 - Modalità
di accesso degli operatori alle aree mercatali
1. Al fine di permettere
agli operatori la sistemazione dei banchi e della merce, è consentita
l'occupazione del posteggio in concessione, un'ora e mezza prima dell'orario di
inizio dell'attività di vendita. Il posteggio deve essere lasciato libero da
merci, attrezzature e rifiuti entro sessanta minuti dal previsto orario di
cessazione dell'attività di vendita.
2. Qualora gli spazi lo
consentano, saranno previste delle aree di sosta per i veicoli utilizzati dagli
operatori per l'attività di vendita e per il trasporto della merce, a ridosso
del posteggio loro assegnato.
3. Nell'impossibilità di
poter concedere le aree di sosta come previsto dal precedente comma, nell'orario
di svolgimento dell'attività di vendita sarà consentita la sosta dei veicoli
adibiti al trasporto della merce, nelle aree pertinenziali adibite a tale
scopo.
4. Nell'ipotesi di cui al
precedente comma lo scarico ed il carico delle merci devono avvenire in modo da
non intralciare l'attività di mercato ed i veicoli adibiti al trasporto delle
merci e delle attrezzature devono essere rimossi, subito dopo l'uso, dall'area
di mercato. I banchi mobili, i carretti a mano ed in ogni caso tutti i veicoli
a braccia usati sui mercati, devono essere contrassegnati con targhette
metalliche, applicate a cura dei titolari, contenenti il nome e l'indirizzo del
proprietario.
5. Le operazioni di
occupazione del posteggio e di sistemazione delle attrezzature da parte dei titolari
di concessione decennale devono avvenire con le modalità previste agli articoli
11 e 12 e nel rispetto degli orari previsti nell'ordinanza adottata ai sensi
dell'articolo 32 comma 1.
6. Sull'area mercatale
deve essere sempre assicurato il passaggio degli automezzi di pronto soccorso e
di emergenza.
Articolo 34 -
Circolazione pedonale e veicolare
1. Negli orari di
svolgimento dell'attività commerciale sui mercati e negli orari previsti dal
presente regolamento per le operazioni di sgombero dei banchi, è vietata nelle
aree destinate al mercato, la circolazione dei veicoli non adibiti al trasporto
delle merci e delle attrezzature, fatta eccezione per gli automezzi destinati
alla pulizia ed igienizzazione dell'area, di pronto soccorso e di emergenza. Sono
fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore.
2. Negli orari di
svolgimento dell'attività di vendita sui mercati, ogni singolo operatore
provvederà ad occupare il posteggio assegnatogli evitando di intralciare il
flusso pedonale e quello degli automezzi degli altri operatori, lasciando
liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale
fra i banchi. I suddetti spazi, riservati al passaggio pedonale, sono da
considerarsi vie di fuga per garantire la sicurezza.
3. Sulle aree mercatali
vige il divieto di sosta, ai trasgressori sono applicate le sanzioni pecuniarie
previste dal Codice della Strada e la rimozione forzata dei veicoli.
4. Durante le ore di
apertura del mercato anche sulle aree pertinenziali o di servizio vige il divieto
di sosta con rimozione forzata dei veicoli.
Articolo 35 -
Attrezzature di vendita
1. I concessionari di
posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella
assegnata, né occupare, neppure con piccole sporgenze, spazi comuni, fatto
salvo quanto disposto dal successivo comma 2.
2. Le tende o le altre
strutture di copertura del banco di vendita dovranno essere collocate ad
un'altezza dal suolo non inferiore a metri 2,20 e non potranno sporgere oltre 1
metro dall'area delimitante il posteggio assegnato, sempre che ciò non rechi
nocumento alla sicurezza pubblica o alla circolazione, né ostacoli le tende
degli operatori attigui, nel qual caso ognuno degli interessati potrà occupare
in uguale misura l'area disponibile.
3. Per ragioni di sicurezza
le merci e gli imballaggi non possono essere impilati ad altezza superiore a
metri 1,40 dal suolo.
4. È vietato esporre
articoli appendendoli alle tende o alle altre strutture di copertura dei banchi
oltre la linea perimetrale del posteggio.
5. I banchi di vendita,
gli autobanchi e le attrezzature, comprese le merci esposte, devono essere
collocati in modo da non arrecare pericolo ai passanti.
6. L'Amministrazione può
concedere, nel momento della ristrutturazione dei mercati, in ragione della
copertura economica prevista, contributi agli operatori, eventualmente
raggruppati in consorzi, per incentivarli e favorire la sostituzione delle loro
attrezzature di vendita, quali banchi, tende ed ombrelloni, soprattutto nei
casi di evidenti condizioni di degrado, al fine di ottenere una maggiore
qualificazione dal punto di vista espositivo e commerciale, fermo restando
quanto disposto dal precedente articolo 15 comma 2.
Articolo 36 - Norme
igienico sanitarie
1. L'esercizio dell'attività
per la vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e
bevande devono avvenire nel rispetto delle disposizioni normative igienico
sanitarie, di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità
degli alimenti.
Articolo 37 - Vendita
di animali destinati all'alimentazione
1. Nei mercati è proibito
uccidere, spennare o eviscerare animali. Il pollame deve essere posto in
vendita già spennato ed eviscerato, i conigli liberati delle parti distali
degli arti ed eviscerati.
2. La vendita di animali
vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte dei produttori agricoli e degli
operatori che vendono prodotti ittici, fermo restando il rispetto delle vigenti
norme igienico sanitarie e di tutela degli animali.
Articolo 38 - Divieti
1. Agli operatori è
vietato:
a) lasciare incustodito
il posteggio durante l'orario di mercato;
b) far uso di qualsiasi
tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni, ad eccezione
dei rivenditori di dischi e di musicassette, radio e simili, per il tempo
strettamente necessario alla vendita e moderando il volume in modo tale da non
arrecare disturbo alle attività limitrofe;
c) arrecare molestia e
chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi, tenere cani o altri
animali sul mercato, tenere fuochi a fiamma libera, detenere ed utilizzare
bombole di gas, utilizzare apparecchi elettrici che superino la potenza
energetica fornita.
Articolo 39 - Obblighi
1. Laddove non è
possibile applicare quanto previsto dal successivo articolo 44, relativamente
alla pulizia dei mercati ed ai principi della raccolta differenziata in esso
enunciati, gli operatori devono raccogliere i rifiuti via via prodotti durante
l'esercizio della loro attività in appositi sacchi che dovranno essere rimossi al
termine dell'attività di vendita, e provvedere alla pulizia dell'area in
concessione sino ad una distanza non inferiore ai due metri.
2. È obbligatoria la
permanenza degli operatori nel relativo posteggio per tutta la durata del
mercato, salvo i casi di forza maggiore tra i quali, a titolo esemplificativo:
forte peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico
o urgente stato di necessità, e fatto salvo quanto previsto per i produttori
agricoli dall'articolo 19 comma 8.
3. Per tutti i prodotti
esposti per la vendita al dettaglio deve essere indicato in modo chiaro e ben
leggibile il prezzo di vendita al pubblico riferito all'unità di misura,
mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e con
preciso riferimento alle singole qualità delle merci. I pesi devono essere ben
visibili al pubblico.
4. Fermo restando il
vincolo di cui al precedente articolo 7, comma 4, in caso di vendita di cose
usate deve essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione "MERCE
USATA"; inoltre su ogni singolo oggetto usato in vendita, deve essere
apposta idonea etichettatura recante la dicitura "USATO".
5. Durante l'esercizio
dell'attività deve essere tenuta esposta, in modo ben visibile, sul banco di
vendita, la relativa autorizzazione amministrativa o la ricevuta allegata alla
dichiarazione di inizio attività (d.i.a.) in originale; inoltre l'operatore
commerciale deve essere sempre munito delle ricevute attestanti il pagamento
del canone per posteggio attrezzato e della tassa rifiuti dovuti e riferiti
all'anno in corso, da conservare sul posto ed esibire a richiesta degli addetti
al controllo.
6. Il subentrante deve,
ai fini dell'esercizio dell'attività, essere munito della ricevuta originale di
presentazione della comunicazione di subingresso di cui al precedente articolo
26 comma 6, che deve essere tenuta esposta come previsto dal comma precedente.
7. Non è consentito
l'esercizio dell'attività sulla base della semplice copia fotostatica, ancorché
autenticata, dei documenti di cui ai precedenti commi 5 e 6.
Articolo 40 - Furti,
danneggiamenti ed incendi
1. L'Amministrazione
Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei
mercati.
Articolo 41 - Atti
dannosi
1. È vietato danneggiare,
deteriorare o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il
suolo.
2. È vietato depositare
rifiuti sulle aree di sosta, presso strutture e manufatti di servizio
insistenti presso le aree mercatali e presso le fontanelle pubbliche, il cui uso
non ne dovrà comunque compromettere il regolare funzionamento; è comunque
vietato ingombrare lo spazio ad essi adiacente.
3. I contravventori,
oltre ad essere passibili di sanzioni amministrative previste dal presente
regolamento, sono tenuti a risarcire i danni derivanti, anche a terzi, dagli
atti compiuti.
4. I rimborsi dei costi
sostenuti dalla Città per ripristinare lo stato delle aree mercatali e degli
impianti a servizio delle medesime, oggetto di danneggiamenti, sono attribuiti,
in misura pari al 50%, secondo i principi di cui all'articolo 2051 Codice
Civile, agli operatori in maniera proporzionale alle giornate di assegnazione
del posteggio, con procedure che saranno stabilite dalla Giunta Comunale, fatte
salve eventuali successive azioni di rivalsa del singolo operatore nei
confronti di colui cui sia stata riconosciuta, nelle sedi giuridiszionali, la
responsabilità univoca nella produzione dell'evento dannoso.
5. Non si applica la
disciplina prevista dal precedente comma nel caso si accerti il compimento di
atti vandalici dopo la chiusura dell'area mercatale.
TITOLO VI - GESTIONE
TECNICA DEI MERCATI
CAPO I - IMPIANTI
TECNICI E SERVIZI IGIENICI
Articolo 42 - Impianti
elettrici ed idrici
1. Gli impianti elettrici
necessari per l'illuminazione e per il funzionamento delle attrezzature dei
banchi di vendita nonché gli impianti idrici per le attività di vendita per le
quali la normativa igienico sanitaria vigente lo richieda, sono realizzati a
cura e spese dell'Amministrazione.
2. Tali impianti devono essere
realizzati a norma delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, la cui
osservanza deve essere documentata da apposito certificato di collaudo.
3. L'Amministrazione
provvede alla gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti
elettrici ed idrici.
3 bis. Nei mercati
riqualificati, la gestione della contabilizzazione delle utenze energetiche ed
idriche può essere affidata dalla Città, a seguito di idonee procedure ad
evidenza pubblica, a soggetti terzi debitamente accreditati mediante iscrizione
in apposito registro. La scelta del gestore, tra i soggetti presenti nel
registro, è obbligatoriamente effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione
dell'elenco degli iscritti effettuata alla Commissione di mercato. In caso di mancata
scelta da parte degli operatori, la Città affida la gestione al soggetto
iscritto che ha presentato la migliore offerta in termini di costi di gestione. Nel caso in cui il gestore segnali l'omesso
pagamento delle spese relative all'utilizzo o contabilizzazione dei consumi da
parte di operatori, la Città procederà con la sospensione della concessione di
posteggio in capo all'assegnatario fino ad un massimo di 20 giorni e, in caso
di persistenza della morosità, verrà revocata la concessione.
4. L'Amministrazione
concede l'uso di detti impianti a tutti gli operatori i quali si assumono tutte
le responsabilità civili derivanti dall'uso degli impianti dal punto di
consegna o di allaccio della fornitura del servizio.
5. E' fatto obbligo a
tutti gli operatori indistintamente di concorrere alle spese per l'utilizzo di
energia elettrica e di acqua nonché agli oneri derivanti dalla gestione e
manutenzione degli impianti in modo proporzionale alle giornate di assegnazione
del posto e tenendo conto dell'energia utilizzata per le apparecchiature in
dotazione.
6. Tale onere sarà
ricompreso nel canone per l'occupazione del posteggio attrezzato di cui
all'articolo 22 del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dal
precedente comma 3 bis.
Articolo 43 - Servizi igienici
1. I servizi igienici
necessari ai sensi della normativa igienico sanitaria vigente sono realizzati a
cura e spese dell'Amministrazione.
2. Tali servizi, in
numero adeguato alla dimensione del mercato specifico, devono essere realizzati
a norma delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e devono essere
conformi alla normativa vigente relativa al superamento delle barriere
architettoniche. Essi devono essere suddivisi in due parti, una di pertinenza
del pubblico ed una di pertinenza esclusiva degli operatori mercatali.
3. L'Amministrazione
provvede alla gestione e manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, dei
servizi igienici.
4. L'orario di apertura e
chiusura dei servizi igienici destinati agli operatori è quello del mercato in cui
detti servizi sono ubicati; quelli destinati al pubblico potranno avere
un'estensione oraria superiore compatibilmente con l'assegnazione della
gestione dei servizi stessi a soggetti diversi.
CAPO II - PULIZIA DELLE
AREE MERCATALI E SERVIZI COMPLEMENTARI
Articolo 44 - Pulizia
delle aree mercatali ed extramercatali
1. Le attività di
gestione dei rifiuti urbani nei mercati
e nelle aree extramercatali si conformano ai principi generali enunciati
nel regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
2. La raccolta ed il
conferimento debbono essere effettuati secondo i principi della raccolta
differenziata.
3. Gli operatori dei
mercati rionali e delle aree extramercatali devono deporre i rifiuti prodotti
durante l'esercizio della loro attività, a mano a mano che si producono,
secondo le modalità individuate dal gestore del servizio per ciascun mercato e
preventivamente da questo concordate con il Comune. I rifiuti dovranno essere
conferiti negli appositi contenitori, adibiti alla raccolta differenziata,
localizzati nei pressi dell'area del mercato.
4. Al termine
dell'attività di vendita, gli operatori dei mercati devono accuratamente
spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza
non inferiore a due metri, raccogliere e conferire i rifiuti generati secondo
le modalità di cui al comma 2.
4 bis. Gli operatori delle
aree extramercatali devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo
spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a otto metri,
raccogliere e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma
2.
4 ter. La
Giunta è delegata a definire, con apposito provvedimento deliberativo, i
criteri atti a garantire un adeguato livello di decoro delle strutture
occupanti le aree extramercatali date in concessione agli operatori. Il mancato
adeguamento agli standard previsti sarà oggetto di ordinanza sindacale il cui
mancato rispetto porterà alla revoca della concessione con obbligo di sgombero
dell'area.
5. Entro sessanta minuti
dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, gli operatori devono pulire
l'area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate da
ciascun operatore per l'esercizio della propria attività, a meno di specifiche
autorizzazioni dei competenti uffici comunali. Decorsi i suddetti sessanta
minuti e sino alle due ore successive è vietata la sosta dei veicoli onde
consentire la pulizia ed igienizzazione delle aree.
6. Nel caso la pulizia
del mercato sia effettuata in autogestione da parte degli operatori o comunque
da soggetto diverso da quello a cui è affidata la gestione generale della
raccolta rifiuti, il contraente dovrà predisporre un idoneo progetto, basato
sui principi di economicità, efficienza ed innovazione rispetto alla
metodologia di raccolta differenziata, che costituirà titolo valutativo per
l'affidamento del servizio.
Articolo 45 - Spazi
pubblicitari
1. In deroga al Piano
comunale sugli impianti pubblicitari, sulle aree mercatali è possibile
prevedere impianti adibiti per le comunicazioni dell'Amministrazione Comunale
agli operatori mercatali ed ai cittadini o per affissioni pubblicitarie. Gli
introiti derivanti saranno destinati alla gestione ed al miglioramento dei
servizi.
2. Tali impianti sono
collocabili sulle strutture fisse o su spazi non specificamente destinati alla
vendita, alla fruizione del pubblico o alla sosta dei veicoli degli operatori.
3. I formati ed i tipi di
impianti debbono essere compatibili con quelli previsti dal regolamento
comunale sugli impianti pubblicitari.
4. Gli eventuali impianti
pubblicitari previsti sulle strutture fisse del mercato o su strutture apposite
collocate sul mercato stesso dovranno avere spazi, per almeno il 30%, destinati
alla promozione dell'identità del mercato stesso.
5. L'affidamento in
gestione di tali spazi deve essere connesso alla gestione degli altri servizi
presenti sul mercato.
Articolo 46 - Gestione
ed istituzione di servizi complementari alla vendita
1. Nei mercati possono
essere previsti, anche su iniziativa degli operatori del mercato, servizi volti
al miglioramento della fruizione del mercato.
2. La realizzazione di
qualunque opera deve essere autorizzata dai Settori comunali competenti e non
potrà comportare la possibilità, per gli affidatari, di utilizzare spazi
destinati alla vendita o al passaggio del pubblico.
3. Nel caso tali servizi
comportino la realizzazione di manufatti edili, essi debbono rispettare le
indicazioni tipologiche e di arredo stabilite dall'Assessorato al Commercio di
concerto con gli altri Assessorati competenti.
4. L'affidamento in
gestione dei menzionati servizi avverrà secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali".
5. La Città di Torino
promuove l'affidamento dei servizi presenti sulle aree mercatali in
autogestione degli operatori o tramite altri soggetti giuridici tra cui le
organizzazioni di categoria degli operatori di mercato.
TITOLO VII - ORGANI DI
CONTROLLO E REGIME SANZIONATORIO
Articolo 47 - Forme di
rappresentanza degli operatori
1. La rappresentanza
degli operatori è riconosciuta alle Commissioni di Mercato ed alla Commissione
Consultiva Tecnica.
2. La Commissione
Consultiva Tecnica è composta da:
- Assessore o suo
delegato - Presidente;
- Comandante del Corpo
di Polizia Municipale o suo delegato;
- Dirigente del Settore
Mercati o suo delegato;
- un rappresentante per
ogni Associazione di Categoria aderente a Confederazioni Nazionali o
Associazioni Nazionali firmatarie di Contratti Collettivi di Lavoro presenti
nel C.N.E.L.;
- un rappresentante per
ogni associazione di categoria provinciale con un numero di iscritti non
inferiore al 10% da calcolare sulla base del numero dei posteggi decennali
attivi nel Comune di Torino;
- due rappresentanti
delle associazioni dei consumatori di cui alla Legge Regionale 12 luglio
1994, n. 23.
3. Le Commissioni di
Mercato svolgono le funzioni di cui al comma 1 esclusivamente presso i mercati
in cui sono state elette ed esprimono pareri secondo quanto stabilito
all'articolo 2, comma 2, del regolamento delle Commissioni di Mercato.
4. La Commissione
Consultiva Tecnica è sentita nei casi previsti dal presente regolamento e per
la programmazione generale attinente l'attività del commercio su area pubblica.
Articolo 48 - Vigilanza
1. L'attività di vigilanza
è svolta dal Corpo di Polizia Municipale, da altri organi di Polizia,
dall'Azienda Sanitaria Locale ed eventualmente da personale comunale addetto al
mercato o da altri soggetti a ciò espressamente delegati dalla Civica
Amministrazione.
Articolo 49 - Sanzioni
1. Le sanzioni previste
dal presente regolamento si applicano osservando le disposizioni di cui alla
Legge 689/1981, alla Legge 241/1990 ed al "Regolamento delle procedure
sanzionatorie amministrative".
2. Chiunque violi le
norme del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi,
regolamenti o da specifiche disposizioni del presente regolamento, è soggetto
alla sanzione amministrativa da Euro 80,00 ad Euro 500,00.
3. Chiunque esercita
l'attività senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio o dal
posteggio previsto dall'autorizzazione o assegnato in spunta è punito con la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 114/1998.
4. Per le violazioni di
cui al presente articolo, il rapporto degli organi accertatori e gli scritti
difensivi dei trasgressori devono essere inoltrati al Comune - Settore Polizia
Amministrativa competente anche per l'applicazione delle sanzioni accessorie. I
proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dalle ordinanze ingiunzioni
di pagamento e dalle correlative procedure esecutive pervengono al Comune.
TITOLO VIII - NORME
TRANSITORIE E FINALI
Articolo 50 - Norme
transitorie e finali
1. La durata delle concessioni
di posteggio in atto è di anni dieci, decorrenti dalla data di esecutività del
presente regolamento.
In caso di subingresso il periodo di durata della concessione
prosegue in capo al subentrante senza soluzione di continuità.
2. Il Piano dei Mercati
ha una funzione programmatica e non pregiudica i diritti dei titolari di
concessioni di posteggi attivi.
3. La tendenziale
riduzione del numero dei posteggi prevista nel Piano è riferita al naturale
andamento commerciale delle aree mercatali, fatte salve le disposizioni di cui
agli articoli 14, 16, 17, 20 e 29.
4. Le previsioni
tendenziali del Piano, decorsi 3 anni dalla data di approvazione, sono
riesaminate per allinearle con le eventuali sopravvenute modifiche
dell'andamento economico dei mercati.
5. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i concessionari di
posteggio che vendono prodotti appartenenti a due o più settori fra quelli
indicati dall'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e) devono limitare la
vendita ad uno solo.
6. Fatto salvo quanto
previsto dal comma 5, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
non è consentito ai titolari di posteggio, o ai loro aventi causa nell'ipotesi
di subingresso, porre in vendita prodotti diversi da quelli del settore di
appartenenza come definito in base all'articolo 7, comma 1.
7. Il regolamento
comunale per l'esercizio dei mercati rionali a posti liberi approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale del 31 maggio 1988 e successive
modificazioni e integrazioni è abrogato.
8. Con apposito provvedimento, sentita la
commissione di mercato e la commissione consultiva, saranno definite le
specializzazioni merceologiche del mercato di piazza della Repubblica e nelle
more di definizione dello stesso continua ad applicarsi la suddivisione
merceologica come stabilita dalla normativa previgente.
Le modifiche al presente regolamento, che rivestano carattere di
adeguamento normativo o di tipo procedurale, sono assunte dalla Giunta
Comunale.
9. Per i mercati non
ancora oggetto di ristrutturazione, nelle more della riqualificazione degli
stessi ed al fine di garantire l'osservanza dell'articolo 42, comma 5, il
gestore delle utenze elettriche ed idriche può segnalare ai competenti uffici,
previa dimostrazione della morosità e dell'esistenza di idoneo rapporto
contrattuale, situazioni debitorie volte all'assunzione di provvedimenti di
sospensione dell'autorizzazione commerciale.