Vice
Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali - Gioventù - Decentramento -
Commercio - Suolo Pubblico
Divisione
Commercio
Settore
Mercati
n. ord. 40
2009 08992/016
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22
MARZO 2010
(proposta dalla G.C. 10 dicembre 2009)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi CALGARO Marco CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FURNARI Raffaella |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano MAURO Massimo |
MORETTI Gabriele OLMEO Gavino RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea ZANOLINI Carlo |
In totale, con il
Presidente ed il Sindaco, n. 35 presenti, nonché gli Assessori: ALTAMURA
Alessandro - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.
Risultano assenti i
Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CANTORE Daniele - CAROSSA Mario - COPPOLA
Michele - CUGUSI Vincenzo - FERRARIS Giovanni Maria - GALLO Stefano - GHIGLIA
Agostino - GOFFI Alberto - LONERO Giuseppe - LOSPINUSO Rocco - PETRARULO
Raffaele - PORCINO Gaetano - SALTI Tiziana - SCANDEREBECH Federica - VENTRIGLIA
Ferdinando.
Con la partecipazione del Vicesegretario Generale PICCOLINI
dr.ssa Carla.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO
AL DETTAGLIO - NUOVO REGOLAMENTO - APPROVAZIONE.
Proposta
dell'Assessore Altamura, comprensiva dell'emendamento presentato
dall'Assessore Altamura.
In particolare, si è inteso tenere in considerazione la
particolare natura di queste aree mercatali le quali, seppur formalmente
riconducibili all'ambito del commercio su area pubblica, tuttavia, presentano
delle peculiarità derivanti dalla presenza di cooperative od organismi di
gestione delle medesime, costituite dagli operatori del mercato stesso.
Si è, infatti, voluto riconoscere a questi organismi una
maggiore autonomia nella gestione dell'area, sia pur entro i limiti derivanti
dalla vigente normativa in materia di commercio.
Si pensi al richiamo alle convenzioni già in atto con alcune
di queste realtà mercatali che hanno aperto nuove prospettive ed opportunità di
collaborazione fra la Città e gli operatori dei mercati interessati. A tale
scopo, è stata, altresì, prevista l'istituzione di un'apposita commissione
preposta all'esame delle problematiche generali relative all'applicazione del
regolamento, nella quale è garantita la rappresentanza di tutte le parti
interessate.
Inoltre, si è riconosciuta maggiore autonomia agli organismi
di gestione dei mercati nell'avvio delle procedure di assegnazione di stand
liberi nelle strutture affidate alla gestione dei medesimi, fermo restando
l'obbligo di improntare la procedura di assegnazione del posteggio ai principi
di evidenza pubblica, pubblicità ed imparzialità, onde garantire
l'individuazione dell'assegnatario del posteggio nel rispetto della vigente
normativa in materia di commercio su area pubblica.
In presenza dei presupposti di cui alla vigente normativa
regionale, si prevede che l'organo di gestione del mercato possa richiedere il
riconoscimento quale "centro commerciale naturale" a totale
partecipazione degli operatori del mercato coperto e di altri soggetti privati.
Importante anche aggiungere che il ruolo di gestione del
mercato affidato agli operatori stessi attraverso organismi associativi è visto
come traguardo, altresì, per quei mercati come l'Ittico di piazza della
Repubblica ed il mercato Verbene, che ancora non sono in regime di convenzione con
la Città.
In considerazione delle innovazioni previste, si è ritenuto
opportuno procedere alla stesura di un nuovo testo regolamentare ed
all'abrogazione del vigente testo, al fine di rendere omogeneo il risultato
finale.
E' stato, quindi, predisposto il nuovo "Regolamento per
la disciplina dei mercati coperti per il commercio al dettaglio", composto
da n. 15 articoli, che è stato sottoposto, con esito favorevole, alle
cooperative di gestione dei mercati coperti III Abbigliamento, IV Alimentare, V
Alimentare, Racconigi 51 e Vallette.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del
Decentramento è stata richiesta, in data 22 dicembre 2009, n. prot. 52823,
l'espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.
Con nota prot. n. 2428 in data 19 gennaio 2010 è stata
concessa la proroga a tutte le Circoscrizioni fino al 28 febbraio 2010.
Le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 hanno espresso
parere favorevole (all. 2-10 -
nn. ).
La Circoscrizione 5 non ha espresso parere.
Tutto ciò
premesso,
Dato
atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di abrogare il vigente "Regolamento
dei mercati coperti per il commercio al minuto in sede fissa", approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 novembre 1989 (mecc.
8901695/16) esecutiva dal 16 febbraio 1990;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
L'ASSESSORE
COMMERCIO, TURISMO,
ATTIVITA'
PRODUTTIVE
E
MARKETING URBANO
F.to
Altamura
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE SETTORE MERCATI
F.to
Gandiglio
Si esprime parere favorevole
sulla regolarità contabile.
per
IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE
FINANZIARIE
Il
Dirigente Delegato
F.to
Tornoni
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Ferrante Antonio, Furnari Raffaella, Ravello Roberto Sergio, Silvestrini Maria Teresa e Tronzano Andrea.
Esprimono voto favorevole, oltre al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Gallo Domenico, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.
Al termine
della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:
PRESENTI 29
Si astengono, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe, i Consiglieri Cassano Luca e Galasso Ennio Lucio.
ASTENUTI 3
VOTANTI 26
VOTI FAVOREVOLI 26
VOTI CONTRARI /
Per l'esito della
votazione che precede il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel
testo quale sopra emendato.
Il Presidente pone in
votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione
nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Ferrante Antonio, Furnari Raffaella, Ravello Roberto Sergio, Silvestrini Maria Teresa e Tronzano Andrea.
Esprimono voto favorevole, oltre al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Gallo Domenico, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.
Il
Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il
seguente risultato:
PRESENTI 29
Si astengono, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe, i Consiglieri Cassano Luca e Galasso Ennio Lucio.
ASTENUTI 3
VOTANTI 26
VOTI FAVOREVOLI 26
VOTI CONTRARI /
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Piccolini
IL PRESIDENTE
Castronovo
Regolamento
Per La Disciplina Dei Mercati Coperti Per Il Commercio Al Dettaglio
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
1. I
mercati coperti per il commercio al minuto in sede fissa sono strutture
comunali attrezzate, costituite da più posteggi all'interno di locali dati in gestione
ad operatori commerciali nelle forme previste dal presente regolamento.
2. Essi
sono istituiti ed operano secondo quanto stabilito dalle convenzioni tra ente
gestore e Città e, per gli aspetti non disciplinati dalle singole convenzioni,
dal presente regolamento.
3. Al
fine di garantire la migliore produttività del mercato ed una completa offerta
merceologica per i consumatori, la Città, in accordo con le associazioni degli
operatori che gestiscono i singoli mercati, può stabilire la destinazione dei
singoli posteggi, determinando l'ambito merceologico entro cui deve svolgersi
l'attività dei medesimi. La modifica della destinazione merceologica può essere
effettuata previa richiesta dell'ente di gestione del mercato.
4. In
ciascun mercato coperto, alcuni posteggi possono essere destinati
all'insediamento di attività di servizio, entro i limiti ed i criteri regolati
con apposite convenzioni con le associazioni di gestione dei mercati; anche
tali posteggi sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, in
quanto applicabili.
Articolo 2 - Istituzione e gestione
1. L'istituzione
di nuovi immobili da destinare a mercato coperto è disposta con apposita
deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Con
apposita deliberazione del Consiglio Comunale, ciascun mercato è affidato in
gestione unitariamente ad un ente costituito dagli operatori del mercato
secondo le forme di cui al presente regolamento. Con la medesima deliberazione
è approvata la convenzione che regola i rapporti tra il medesimo, i relativi
soci e la Città.
3. Entro
due anni dall'approvazione del presente regolamento, ogni mercato coperto dovrà
essere gestito unitariamente da un ente degli operatori del mercato tramite
diritto di superficie o concessione.
4. L'esercizio
dell'attività commerciale presso i mercati coperti può essere effettuato da
persone fisiche o società di persone in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 114/1998. Costituisce altresì
requisito necessario la qualifica di socio della cooperativa o associazione
degli operatori che gestisce il mercato, fatto salvo quanto previsto dalle
convenzioni in atto.
5. Le
modalità di esercizio dell'attività commerciale sono definite dalle convenzioni
di cui al comma 2 e dal presente regolamento.
6. Le
prescrizioni relative agli aspetti igienico - sanitari, esposizione dei prezzi
e tutela del consumatore sono stabilite dalle specifiche normative vigenti in
materia.
7. La
scadenza della concessione del singolo posteggio coincide con quella delle
singole convenzioni che disciplinano l'affidamento in gestione del mercato.
Articolo 3 - Commissione comunale per i
mercati coperti
1. Per
l'esame delle problematiche generali relative all'applicazione del presente
regolamento è istituita, senza diritto di gettone di presenza, la Commissione
Comunale per i Mercati coperti.
2. La
Commissione è composta da:
a) Assessore
al Commercio o suo delegato che la presiede;
b) Dirigente
del Settore Mercati o suo delegato;
c) Comandante
del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
d) Presidente
o Vice Presidente delle Associazioni/Cooperative di Gestione o loro delegato.
3. La
Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, dura in carica cinque anni ed è
rinnovata con la stessa procedura prevista per la sua costituzione; la Commissione
rimane comunque in funzione fino alla sua ricostituzione.
4. La
Commissione è convocata dall'Assessore o suo delegato ovvero su richiesta di
almeno due presidenti o vicepresidenti degli enti gestori e di ogni incontro è
redatto apposito verbale.
Articolo 4 - Concessioni
1. L'assegnazione
dei posteggi può avvenire a seguito di nuova concessione quando si tratti di
posteggi rimasti liberi.
2. Nel
provvedimento di concessione del posteggio sono indicate la destinazione merceologica
entro cui deve svolgersi l'attività con la precisazione dell'ambito
merceologico, qualora tra la Città di Torino e l'ente di gestione del singolo
mercato sia intervenuto preciso accordo in tal senso, e la durata massima della
stessa secondo quanto previsto nella convenzione.
3. Il
procedimento amministrativo di subingresso nella concessione di posteggio
avviene tramite presentazione di apposita comunicazione in carta libera al
competente settore mercati in cui l'interessato dichiara il possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, del presente regolamento.
4. La
perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, comporta la revoca
della concessione di posteggio da parte della Città con la conseguente
cessazione dall'attività di vendita all'interno del mercato coperto. Nel caso
in cui venga meno la qualifica di socio l'Associazione/Cooperativa ne dà
tempestiva comunicazione agli uffici comunali allegando copia del verbale di
assemblea dei soci in cui si è assunto il provvedimento di espulsione. La
concessione decorre dalla data di notificazione del relativo provvedimento.
5. La
concessione di posteggio è altresì revocata qualora l'attività di vendita sia
sospesa per un periodo superiore ad un anno salvo richiesta di proroga alla
Città in caso di gravi e comprovati motivi. In tal caso l'ente di gestione
provvederà ad assegnare ad altro soggetto la concessione di posteggio nelle
modalità previste e regolamentate dalle convenzioni in atto ed al presente
regolamento.
Articolo 5 - Concessionari
1. Nell'ambito
del medesimo mercato coperto, è consentita la concessione ad uno stesso
soggetto:
a) fino
ad un massimo di tre autorizzazioni presso mercati con più di trenta posteggi;
b) fino
ad un massimo di due autorizzazioni presso mercati con trenta posteggi o
inferiori.
2. Non
sarà comunque possibile superare il 10% del totale della superficie data in
concessione od in diritto di superficie.
3. E'
fatta salva ogni diversa determinazione assunta nelle singole convenzioni e nei
regolamenti interni e/o statuti degli enti gestori.
Articolo 6 - Procedimento di rilascio
delle concessioni
1. Fatto
salvo il subingresso per atto inter vivos o mortis causa,
disciplinato dall'articolo 4, comma 3, le concessioni di posteggio relative
agli stand resisi liberi sono rilasciati secondo la procedura di cui ai commi
seguenti.
2. Nei
mercati coperti gestiti da un ente, l'assegnazione di posteggio resosi libero
nella struttura verrà effettuata mediante pubblicazione, da parte dello stesso,
di apposito avviso contenente le norme per l'assegnazione del medesimo.
L'avviso stabilirà l'obbligo per i nuovi titolari di posteggio di associarsi
all'ente, quale condizione necessaria per il perfezionamento dell'assegnazione,
fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni in atto.
3. Nel
caso di assegnazione di stand liberi nelle strutture affidate alla gestione di
un ente, la procedura di assegnazione del posteggio è improntata ai principi di
evidenza pubblica, pubblicità ed imparzialità, onde garantire l'individuazione
dell'assegnatario del posteggio nel rispetto della vigente normativa in materia
di area pubblica.
4. L'avviso,
predisposto dall'ente e inviato in copia alla Città, riporterà l'indicazione
della disponibilità del posteggio, stabilendo - in maniera chiara e
comprensibile - i requisiti necessari per partecipare al procedimento di
assegnazione del medesimo. L'indizione sarà comunicata alla Città che procederà
alla conseguente pubblicazione dell'avviso in Albo Pretorio. Tale forma di
pubblicità non sostituirà, in ogni caso, la diffusione dell'avviso a cura
dell'ente medesimo.
5. Non
possono concorrere alla gara per l'assegnazione della concessione coloro che
risultino avere debiti scaduti relativi alla COSAP/COPA e TARSU, nonché debiti
relativi agli oneri derivanti dall'appartenenza all'ente di gestione del
mercato, laddove costituito, oltre che sanzioni pecuniarie definitive,
applicate dalla Città per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività
commerciale, fatte salve eventuali regolarizzazioni.
6. E'
fatta salva la possibilità da parte dell'ente gestore di utilizzazione dei
posteggi secondo quanto previsto dalle singole convenzioni in atto.
Articolo 7 - Subingresso
1. Il
trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda o del ramo d'azienda per
atto fra vivi o per causa di morte deve essere comunicato alla Città.
2. Il
subentrante deve effettuare la comunicazione di cui al comma precedente entro
quattro mesi dalla stipulazione del contratto di cessione o dal verificarsi
dell'evento di morte del dante causa.
3. La
comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento
dell'attività. Essa deve contenere l'autocertificazione del possesso, in capo
al subentrante, dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3.
4. Nel
caso di subingresso per causa di morte, l'erede che non sia in possesso, al
momento dell'evento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può
proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa, ferma restando la
preventiva comunicazione di cui al precedente comma 3 corredata dai citati
allegati. L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un
anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine, senza che l'erede abbia
provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti
professionali richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato
comunicazione alla Città, l'autorizzazione decade con la conseguente revoca
della concessione di posteggio.
5. Sono
fatte salve le convenzioni in atto e le eventuali limitazioni presenti nei
regolamenti e/o statuti degli enti gestori.
Articolo 8 - Canone di concessione
1. Nelle
more dell'affidamento della gestione del mercato coperto agli enti costituiti
tra gli operatori, il concessionario è tenuto al pagamento alla Città, di un canone
di concessione, quale corrispettivo della concessione del posteggio, il cui
ammontare è stabilito, in analogia al canone di occupazione spazi ed aree
pubbliche (COSAP), con riferimento al mercato per cui il posteggio è concesso.
2. In
caso di ritardato pagamento alla Città delle somme a questa dovute, si applica
la normativa prevista in materia di canone di occupazione del suolo pubblico
sulle aree mercatali.
3. Nei
mercati coperti già gestiti da un ente, l'entità e le modalità di versamento
del corrispettivo sono determinate nella convenzione disciplinante i rapporti
con la Città.
Articolo 9 - Orari
1. L'orario
di tutte le attività di vendita del mercato è stabilito dall'ente di gestione
degli operatori nella fascia oraria compresa dalle 6.00 alle 22.00 senza
superarare il limite di 13 ore giornaliere, fatte salve deroghe per eventi,
fiere, manifestazioni o per attività di ristorazione e/o intrattenimenti
interni.
2. Le
aperture in deroga nelle giornate festive e domenicali sono assoggettate al
regime del commercio in sede fissa, fatte salve deroghe per eventi, fiere,
manifestazioni o per attività di ristorazione e/o intrattenimenti interni.
3. Gli
enti degli operatori che vendono prodotti alimentari trasmettono annualmente
entro il 1° giugno l'elenco degli operatori che osserveranno l'apertura
obbligatoria nel mese di agosto al fine di garantire il servizio ai consumatori
in misura non inferiore al 30% degli esercizi presenti sul mercato.
Articolo 10 - Gestione dei mercati coperti
1. La
manutenzione ordinaria e straordinaria dei mercati coperti, è disciplinata
dalle apposite convenzioni. La gestione dei servizi generali (a titolo
puramente esemplificativo: apertura e chiusura dei mercati, pulizia,
autocontrollo igienico-sanitario, vigilanza, energia elettrica, acqua) è a
totale carico dei concessionari.
2. Nelle
more dell'affidamento della gestione del mercato all'associazione/cooperativa
degli operatori, le attività ed i servizi di cui al comma 1 saranno effettuati
dalla Città e le relative spese, debitamente rendicontate, saranno addebitate
ai concessionari, in proporzione al canone di concessione, salvo conguaglio a
consuntivo. Il ritardato pagamento da parte dei concessionari dei corrispettivi
dovuti comporterà l'applicazione di una penale; in caso di reiterato mancato
pagamento, si procederà alla dichiarazione di decadenza della concessione.
Qualora gli operatori non provvedano agli oneri di cui al comma 1 del presente
articolo, i corrispettivi, anticipati dalla Città per la gestione dei medesimi,
verranno recuperati mediante accollo alle imprese concessionarie operanti
all'interno del mercato stesso, in proporzione alle superfici occupate.
Articolo 11 - Obblighi dei concessionari
1. I
concessionari pongono in vendita esclusivamente la merceologia indicata
nell'autorizzazione.
2. I
concessionari possono occupare solo il posteggio a ciascuno concesso per
l'esercizio dell'attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere
lasciati liberi da ogni ingombro, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9,
comma 1, e dalle convenzioni in atto.
3. I
concessionari debbono mantenere puliti ed in buone condizioni manutentive i
propri banchi, le relative attrezzature, l'area di vendita ed i passaggi
adiacenti.
4. Le
attività di gestione dei rifiuti urbani, speciali e degli altri materiali di
scarto nei mercati coperti si conformano ai principi generali enunciati nel
vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e alla
normativa specifica nazionale ed europea.
5. Per
tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio deve essere indicato in
modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico riferito all'unità
di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo
e con preciso riferimento alle singole qualità delle merci, oltre alle
indicazioni previste da disposizioni specifiche per determinati settori ai fini
della rintracciabilità. Gli strumenti di pesatura devono essere ben visibili al
pubblico.
6. I
concessionari custodiscono nel posteggio, a disposizione degli organi preposti,
l'autorizzazione o il provvedimento di concessione in originale con
l'indicazione della categoria merceologica autorizzata.
7. Nell'attività
di vendita è vietato recare molestia, richiamare gli acquirenti con suoni e
schiamazzi, usare parole e compiere atti sconvenienti, nonché occupare spazi
non regolarmente concessi.
8. Le
modalità di carico e scarico merci possono essere definite con apposita
ordinanza acquisito il parere della associazione/cooperativa degli operatori.
Articolo 12 - Centri commerciali naturali
1. In
presenza dei presupposti di cui alla vigente normativa regionale,
l'associazione o cooperativa di gestione può richiedere il riconoscimento del
mercato quale "centro commerciale naturale" a totale partecipazione
degli operatori del mercato coperto e di altri soggetti privati.
Articolo 13 - Controlli
1. La
Città potrà, in ogni momento, far eseguire ispezioni, sia ai posteggi, sia ai
magazzini ed agli altri locali di pertinenza, da propri funzionari, dagli
agenti dalla Polizia municipale o da altro personale a ciò incaricato.
2. I
concessionari sono tenuti a consentire l'accesso per le finalità di cui al
comma 1.
3. La
Città non risponde dei danni causati da furti, incendi e atti vandalici che si
verificassero nei mercati coperti.
Articolo 14 - Sanzioni
1. Le
sanzioni previste dal presente regolamento si applicano con l'osservanza delle
disposizioni di cui alla Legge 24
novembre 1981 n. 689 ed alla Legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Chiunque
violi le norme del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi,
regolamenti o da specifiche disposizioni del presente regolamento, è soggetto
alla sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500.
3. Chiunque
eserciti l'attività senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio
del posteggio indicato nell'autorizzazione è punito con la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 29, comma 1 del Decreto Legislativo n.
114/1998.
4. Per
le violazioni di cui al presente articolo, il rapporto degli organi accertatori
e gli scritti difensivi dei trasgressori devono essere inoltrati alla Città -
Settore Polizia Amministrativa competente anche per l'applicazione delle
sanzioni accessorie. I proventi, derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dalle
ordinanze ingiunzioni di pagamento e dalle correlative procedure esecutive,
pervengono alla Città.
Articolo 15 - Norme finali
1. Il
presente regolamento si applica ai mercati coperti esistenti alla data della
sua approvazione ed a quelli che verranno successivamente istituiti.
2. L'elenco
dei mercati esistenti è allegato al presente regolamento per farne parte
integrante e sostanziale.
Allegato
Elenco dei mercati coperti di Torino:
- Ovest o II (prodotti ittici) con sede in
piazza della Repubblica, 31 - numero posteggi 18;
- Nord o III (abbigliamento) con sede in
piazza della Repubblica, 23/25 - numero posteggi 64;
- Est o IV (alimentare) con sede in piazza
della Repubblica, 30 - numero posteggi 123 e uso dei servizi igienici esterni
destinati ai clienti del mercato;
- Sud o V (alimentare) con sede in piazza
della Repubblica, 26 - numero posteggi 54;
- Mercato (alimentare) di corso Racconigi,
51 - numero posteggi 39;
- Mercato delle Vallette di via delle
Verbene, 11 - numero posteggi 31.