Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino
Settore Valorizzazione Patrimonio Immobiliare
n. ord. 216
2009 08701/008
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 DICEMBRE 2009
(proposta
dalla G.C. 10 dicembre 2009)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BUSSOLA Cristiano CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRARIS Giovanni Maria |
GALLO Domenico GALLO Stefano GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele OLMEO Gavino |
PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria
Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando |
In
totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: DEALESSANDRI
Tommaso - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO
Mario.
Risultano assenti i
Consiglieri: CASSANO Luca - CUGUSI Vincenzo - FERRANTE Antonio - FURNARI
Raffaella - GALASSO Ennio Lucio - GANDOLFO Salvatore - GHIGLIA Agostino - GOFFI
Alberto - LONERO Giuseppe - RATTAZZI Giulio Cesare - ZANOLINI Carlo.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr.
Adolfo
SEDUTA PUBBLICA
Proposta
dell'Assessore Viano,
di concerto con l'Assessore Borgione.
Tali richieste sono state recepite dal
Consiglio Comunale con la mozione n. 38 del 29 novembre 2004 (mecc. 2004
08511/002), con la quale è stato sollecitato l'acquisto della struttura in
questione, individuata a Catasto Fabbricati al foglio 1305, particella 333,
sub. 1.
Le trattative instaurate con la
proprietà per l'acquisizione dello stabile hanno tuttavia trovato il proprio
limite nell'esigenza del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica imposti
dalle leggi finanziarie degli ultimi anni, tese a garantire un drastico
contenimento delle spese non indifferibili, rendendo impossibile la
formalizzazione di alcun accordo.
La necessità di perseguire gli
obiettivi di cui sopra senza arrecare pregiudizio agli equilibri di finanza
pubblica, ha pertanto suggerito alla Città di proporre all'A.S.L. TO1 la
permuta dello stabile in questione con l'immobile ubicato in via Legnano 5/a,
angolo via San Secondo, contiguo alla sede dell'Azienda stessa. Tale proposta è
stata valutata con favore dalla citata Azienda Sanitaria, che avrebbe in tal
modo la possibilità di ampliare i propri uffici e di disporre di nuovi spazi ad
uso archivio.
Il fabbricato, già adibito a bagni
pubblici, è in parte di proprietà comunale ed in parte di proprietà
dell'A.M.I.A.T. S.p.A., alla quale è stato conferito dalla Civica
Amministrazione con atto a rogito notaio Bertani, rep. n. 169018 del 27 marzo
2001 nell'ambito della trasformazione da azienda municipalizzata in S.p.A..
La porzione di
titolarità della Città, attualmente inutilizzata, è individuata a Catasto
Fabbricati al foglio 181, particella 128, subb. 1, 3, 4, 5 ed è destinata dal
vigente P.R.G. a Servizi Pubblici - lettera "A" - Attrezzature
d'interesse comune.
La rimanente porzione, identificata a
Catasto Fabbricati al Fg. 181, particella 128, sub. 2, come anticipato, è di
proprietà dell'A.M.I.A.T. S.p.A., la quale, su richiesta dell'A.S.L. TO1, ha
manifestato la propria disponibilità alla relativa alienazione, operazione che
consentirebbe alla citata Azienda sanitaria di acquisire l'intera titolarità
del fabbricato.
L'A.M.I.A.T. S.p.A. è a propria volta
interessata a rilevare la residua proprietà comunale dell'immobile di via
Avigliana 33, del quale con atto di permuta a rogito Segretario Generale rep.
A.P.A. n. 872 del 26 aprile 2004, aveva già acquisito la titolarità di rilevanti
porzioni, costituenti di fatto la maggior parte del compendio.
La porzione di proprietà della Città
del suddetto stabile è individuata al Catasto Fabbricati al Fg. 177, particella
495, subb. 2, 3, ed è destinata dal vigente P.R.G. a Servizi Pubblici - lettera
"A" - Attrezzature d'interesse comune ed "AR" - Servizi
tecnici e per l'igiene urbana. Con deliberazione della Giunta Comunale del 27
gennaio 2009 (mecc. 2009 00347/008) è stata approvata la concessione in uso,
tra gli altri immobili, anche di tale porzione in favore dell'A.S.L. TO1, da
tempo detentrice dei locali, adibiti a presidio sanitario.
Si è dunque
profilata l'opportunità di addivenire ad un'ampia definizione dei reciproci
rapporti patrimoniali tra Città, A.S.L. TO1 ed A.M.I.A.T. S.p.A.. Le intese
delineate, in parte prefigurate nella lettera d'intenti sottoscritta tra A.S.L.
TO1 e Città in data 1° dicembre 2008, prevedono la formalizzazione delle
seguenti operazioni immobiliari:
- permuta della
porzione di proprietà comunale dell'immobile di via Legnano 5/a in favore
dell'A.S.L. TO1, con il fabbricato di via Lombroso 16;
- alienazione
da parte dell'A.M.I.A.T. S.p.A. della residua proprietà dell'immobile di via
Legnano 5/a all'A.S.L. TO1;
- alienazione
in favore dell'A.M.I.A.T. S.p.A. della residua proprietà comunale dell'immobile
di via Avigliana 33;
Alla luce di
quanto sopra l'Ufficio Valutazioni Immobiliari ha proceduto alle operazioni di
stima relativamente agli atti negoziali nei quali la Città risulta coinvolta,
quantificando in Euro 1.130.000,00 il valore della porzione di proprietà
comunale dell'immobile di via Legnano 5/a, oggetto di cessione in favore
dell'A.S.L. TO1, ed in Euro 550.000,00 il valore della residua proprietà
comunale dell'immobile di via Avigliana 33, oggetto di alienazione in favore
dell'A.M.I.A.T. S.p.A.. Il medesimo ufficio ha inoltre ritenuto congruo il
corrispettivo richiesto dall'A.S.L. TO1 per il trasferimento della proprietà
dell'immobile di via Lombroso 16, ammontante ad Euro 1.680.000,00.
Le
operazioni prefigurate hanno ricevuto l'avvallo formale dalle Aziende in
questione con note in data 29 ottobre 2009 e 20 novembre 2009, che si
conservano agli atti d'ufficio.
La
particolare destinazione urbanistica a servizio pubblico impressa sulle aree
ospitanti gli immobili oggetto di alienazione da parte della Città ne consente
la riconduzione alla categoria dei beni appartenenti al patrimonio
indisponibile dell'Ente ed in quanto tali soggetti alle disposizioni di cui
all'articolo 828 del Codice Civile, che ne statuisce l'impossibilità della
sottrazione alla relativa destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi
che li riguardano.
Va inoltre
considerato che alla stregua dell'articolo 19 comma 4 delle Norme Urbanistico -
Edilizie di Attuazione del vigente P.R.G., l'intervento sulle aree a servizio
(pubblico) è riservato in via principale alla Pubblica Amministrazione o agli
Enti istituzionalmente competenti.
Alla luce
della normativa citata, l'alienazione dei beni in questione da parte della
Civica Amministrazione appare legittima, attesa la qualità di Enti
istituzionalmente competenti - vale a dire deputati al perseguimento di
interessi pubblici generali (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 1999 n. 849) -
tanto dell'A.S.L. TO1 (Ente pubblico), quanto dell'A.M.I.A.T. S.p.A. (soggetto
esercente un pubblico servizio), a condizione che detti immobili continuino ad
essere destinati ad un pubblico servizio. Tali Aziende dovranno pertanto
obbligarsi nei rispettivi atti di acquisto a mantenere in perpetuo presso gli
immobili uffici e servizi rivolti al pubblico, ovvero strumentali o
immediatamente collegati all'esercizio del servizio pubblico dalle stesse
istituzionalmente svolto. Detta destinazione dovrà permanere sino
all'insorgenza di disposizioni diverse ad opera di sopravvenuti provvedimenti
normativi.
L'alienazione
a trattativa privata (anziché attraverso il ricorso a procedure d'evidenza
pubblica) della porzione di proprietà comunale dell'immobile di via Avigliana
33 in favore dell'A.M.I.A.T. S.p.A. appare inoltre legittima, anche alla luce
del parere espresso in un caso sostanzialmente analogo con deliberazione della
Sezione Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte in data 17 gennaio 2006
(Parere n. 1/par./2006). In tale occasione il Giudice contabile si era espresso
in senso favorevole all'alienazione a trattativa diretta di un cespite di
proprietà comunale a società esercente un pubblico servizio, alla luce dei vincoli
cui la vendita sarebbe stata assoggettata; ciò in primo luogo avuto riguardo
alla destinazione funzionale del bene al soddisfacimento di un pubblico
interesse, destinazione che avrebbe continuato a permanere anche in seguito
all'alienazione (come nella presente ipotesi) e, in secondo luogo, avuto
riguardo alla sussistenza nel caso prospettato delle speciali ed eccezionali
circostanze che consentono il ricorso a detta procedura ai sensi dell'articolo
41, comma 1, n. 6 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
La stipulazione degli atti negoziali afferenti l'immobile
di via Legnano 5/a risulta peraltro subordinata all'ottenimento della
dichiarazione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
del Piemonte concernente l'assenza dell'interesse di cui agli articoli 10-12
del D.Lgs. n. 42/2004, ovvero in denegata ipotesi, dell'apposita autorizzazione
all'alienazione. Per tale motivo, tenuto conto del ragguardevole lasso di tempo
che potrebbe intercorrere per il rilascio delle citate dichiarazioni, le parti
hanno concordemente ritenuto di far precedere la stipulazione dei suddetti atti
di compravendita/permuta, dalla sottoscrizione di un apposito Protocollo
d'Intesa.
Tutto ciò premesso,
Vista
la mozione del Consiglio Comunale n. 38 del 29
novembre 2004 (mecc. 2004 08511/002);
Vista la
deliberazione della Giunta Comunale del 27 gennaio 2009 (mecc. 2009 00347/008),
esecutiva dal 13 febbraio 2009;
Dato atto
che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di approvare
la stipulazione del Protocollo di Intesa con l'Azienda Sanitaria Locale TO1 e
l'A.M.I.A.T. S.p.A., allegato al presente provvedimento di cui costituisce
parte integrante e sostanziale (all. "A" - n. );
2) di approvare,
alle condizioni riportate nella citata intesa, l'alienazione della residua
proprietà comunale dell'immobile di via Avigliana 33 in favore della società
A.M.I.A.T. S.p.A., avente sede legale in Torino, via Germagnano n. 50, codice
fiscale n. 07309150014 verso il corrispettivo di Euro 550.000,00;
3) di dare atto
che a seguito degli accordi intervenuti tra Città ed A.S.L. TO1, ed a parziale
modifica di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 27
gennaio 2009 (mecc. 2009 00347/008) richiamata in narrativa, la stipulazione
del contratto approvato con tale provvedimento - relativamente al solo immobile di via Avigliana 33 - dovrà
ritenersi soggetta alle prescrizioni di cui all'articolo 8 del summenzionato
protocollo d'intesa costituente allegato "A"; detto contratto di
comodato, attualmente in corso di
formalizzazione, dovrà intendersi consensualmente risolto all'atto stesso della
stipulazione del rogito di compravendita tra la Città e l'A.M.I.A.T. S.p.A.; i
dirigenti competenti debbono pertanto considerarsi autorizzati ad apportare le
necessarie modifiche allo schema di disciplinare da sottoscriversi tra la Città
e l'A.S.L. TO1 per l'utilizzo del citato immobile;
4) di subornare
la stipulazione dell'atto di permuta tra Città e A.S.L. TO1, relativamente alla
porzione di immobile sito in via Legnano 5/a, al previo ottenimento della
dichiarazione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
del Piemonte concernente l'assenza dell'interesse di cui agli articoli 10-12
del D.Lgs. n. 42/2004, ovvero in denegata ipotesi, la relativa autorizzazione
all'alienazione;
5) di demandare a
successivo provvedimento dirigenziale la presa d'atto dell'avveramento della
condizione di cui al precedente punto 4), fermo restando che la sottoscrizione
del suddetto atto di permuta di immobili tra la Città e l'Azienda Sanitaria
Locale TO1 sarà soggetta alle prescrizioni dell'allegato protocollo d'intesa ed
alla seguente disciplina:
a) la Città
trasferirà in piena proprietà all'A.S.L. TO1, a titolo di permuta, verso il
corrispettivo di Euro 1.130.000,00, la porzione di fabbricato situata in via
Legnano 5/a, individuata a Catasto Fabbricati al Fg. 181, particella 128, subb.
1, 3, 4, 5, destinata dal vigente P.R.G. a Servizi Pubblici - lettera
"A" - Attrezzature d'interesse comune;
b) l'A.S.L. TO1
trasferirà in piena proprietà alla Città, a titolo di permuta, verso il
corrispettivo di Euro 1.680.000,00, l'intero stabile situato in via Lombroso
16, identificato a Catasto Fabbricati al Fg. 1305, particella 333, sub. 1,
destinato dal vigente P.R.G. a Servizi Pubblici - lettera "A" -
Attrezzature d'interesse comune;
6) di dare atto
che le spese inerenti il conguaglio che la Civica Amministrazione dovrà versare
nell'ambito dell'operazione di permuta dei rispettivi immobili tra Città e
A.S.L. TO1, ammontante ad Euro 550.000,00, verranno integralmente fronteggiate
attraverso le entrate derivanti dall'alienazione della porzione di proprietà
comunale dell'immobile di via Avigliana 33 in favore della società A.M.I.A.T.
S.p.A. e verranno impegnate con contestuale provvedimento;
7) di demandare a
successiva determinazione dirigenziale l'adozione dei provvedimenti di regolarizzazione
contabile che si renderanno necessari;
8) di dare atto
che le spese di rogito e conseguenti (IVA, imposte di registro, ipotecarie e
catastali) saranno a carico delle parti in relazione alla reciproca spettanza e
per la Città verranno sostenute dal Settore competente, mentre quelle afferenti
le operazioni edilizie e catastali eventualmente occorrenti per la corretta
trascrizione dell'atto presso i pubblici registri immobiliari graveranno
economicamente sulle parti venditrici, che vi dovranno provvedere direttamente,
così come previsto dall'articolo 11 dell'allegato protocollo d'intesa;
9) di demandare
ai dirigenti competenti l'eventuale presa d'atto dei nuovi dati catastali degli
immobili, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti che si dovessero rendere
necessari al fine della formalizzazione degli atti;
10) di dichiarare,
attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
ALL'EDILIZIA
PRIVATA
ED AL PATRIMONIO
F.to
Viano
L'ASSESSORE
ALL'ASSISTENZA SOCIALE
F.to Borgione
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRETTORE
DIREZIONE
PATRIMONIO
F.to
Oggioni
IL DIRIGENTE
SETTORE VALORIZZAZIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
F.to Villari
IL
DIRIGENTE
SETTORE
LOGISTICA E PATRIMONIO
AZIENDE
SANITARIE
F.to
Giunta
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Castronovo