Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino

Settore Valorizzazione Patrimonio Immobiliare  

n. ord. 216  

2009 08701/008

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 DICEMBRE 2009

 

(proposta dalla G.C. 10 dicembre 2009)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRARIS Giovanni Maria

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

 

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: DEALESSANDRI Tommaso - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CASSANO Luca - CUGUSI Vincenzo - FERRANTE Antonio - FURNARI Raffaella - GALASSO Ennio Lucio - GANDOLFO Salvatore - GHIGLIA Agostino - GOFFI Alberto - LONERO Giuseppe - RATTAZZI Giulio Cesare - ZANOLINI Carlo.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo

 

SEDUTA PUBBLICA     

 

OGGETTO: DEFINIZIONE RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CITTÀ / A.S.L. TO1 E A.M.I.AT. S.P.A.. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA.

          Proposta dell'Assessore Viano,

          di concerto con l'Assessore Borgione.  

 

          La Città e l'Azienda Sanitaria Locale TO1 hanno da tempo avviato trattative volte ad addivenire alla cessione in favore della Civica Amministrazione della struttura di proprietà dell'Azienda situata in via Cesare Lombroso 16. L'immobile (che costituì per anni la storica sede dell'Istituto Omeopatico Italiano), per ubicazione e conformazione risulterebbe particolarmente idoneo al soddisfacimento delle necessità rappresentate dalla Circoscrizione 8, che ha espresso l'esigenza di disporre di nuove strutture nelle quali collocare un centro d'incontro per anziani, una nuova biblioteca civica, oltre a spazi per servizi sociali di concerto con la Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le AA.SS.LL., ed eventuali locali da concedere in uso alle associazioni operanti sul territorio.

          Tali richieste sono state recepite dal Consiglio Comunale con la mozione n. 38 del 29 novembre 2004 (mecc. 2004 08511/002), con la quale è stato sollecitato l'acquisto della struttura in questione, individuata a Catasto Fabbricati al foglio 1305, particella 333, sub. 1.

          Le trattative instaurate con la proprietà per l'acquisizione dello stabile hanno tuttavia trovato il proprio limite nell'esigenza del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica imposti dalle leggi finanziarie degli ultimi anni, tese a garantire un drastico contenimento delle spese non indifferibili, rendendo impossibile la formalizzazione di alcun accordo.

          La necessità di perseguire gli obiettivi di cui sopra senza arrecare pregiudizio agli equilibri di finanza pubblica, ha pertanto suggerito alla Città di proporre all'A.S.L. TO1 la permuta dello stabile in questione con l'immobile ubicato in via Legnano 5/a, angolo via San Secondo, contiguo alla sede dell'Azienda stessa. Tale proposta è stata valutata con favore dalla citata Azienda Sanitaria, che avrebbe in tal modo la possibilità di ampliare i propri uffici e di disporre di nuovi spazi ad uso archivio.

          Il fabbricato, già adibito a bagni pubblici, è in parte di proprietà comunale ed in parte di proprietà dell'A.M.I.A.T. S.p.A., alla quale è stato conferito dalla Civica Amministrazione con atto a rogito notaio Bertani, rep. n. 169018 del 27 marzo 2001 nell'ambito della trasformazione da azienda municipalizzata in S.p.A..

La porzione di titolarità della Città, attualmente inutilizzata, è individuata a Catasto Fabbricati al foglio 181, particella 128, subb. 1, 3, 4, 5 ed è destinata dal vigente P.R.G. a Servizi Pubblici - lettera "A" - Attrezzature d'interesse comune.

          La rimanente porzione, identificata a Catasto Fabbricati al Fg. 181, particella 128, sub. 2, come anticipato, è di proprietà dell'A.M.I.A.T. S.p.A., la quale, su richiesta dell'A.S.L. TO1, ha manifestato la propria disponibilità alla relativa alienazione, operazione che consentirebbe alla citata Azienda sanitaria di acquisire l'intera titolarità del fabbricato.

          L'A.M.I.A.T. S.p.A. è a propria volta interessata a rilevare la residua proprietà comunale dell'immobile di via Avigliana 33, del quale con atto di permuta a rogito Segretario Generale rep. A.P.A. n. 872 del 26 aprile 2004, aveva già acquisito la titolarità di rilevanti porzioni, costituenti di fatto la maggior parte del compendio.

          La porzione di proprietà della Città del suddetto stabile è individuata al Catasto Fabbricati al Fg. 177, particella 495, subb. 2, 3, ed è destinata dal vigente P.R.G. a Servizi Pubblici - lettera "A" - Attrezzature d'interesse comune ed "AR" - Servizi tecnici e per l'igiene urbana. Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 gennaio 2009 (mecc. 2009 00347/008) è stata approvata la concessione in uso, tra gli altri immobili, anche di tale porzione in favore dell'A.S.L. TO1, da tempo detentrice dei locali, adibiti a presidio sanitario.

          Si è dunque profilata l'opportunità di addivenire ad un'ampia definizione dei reciproci rapporti patrimoniali tra Città, A.S.L. TO1 ed A.M.I.A.T. S.p.A.. Le intese delineate, in parte prefigurate nella lettera d'intenti sottoscritta tra A.S.L. TO1 e Città in data 1° dicembre 2008, prevedono la formalizzazione delle seguenti operazioni immobiliari:

-        permuta della porzione di proprietà comunale dell'immobile di via Legnano 5/a in favore dell'A.S.L. TO1, con il fabbricato di via Lombroso 16;

-        alienazione da parte dell'A.M.I.A.T. S.p.A. della residua proprietà dell'immobile di via Legnano 5/a all'A.S.L. TO1;

-        alienazione in favore dell'A.M.I.A.T. S.p.A. della residua proprietà comunale dell'immobile di via Avigliana 33;

          Alla luce di quanto sopra l'Ufficio Valutazioni Immobiliari ha proceduto alle operazioni di stima relativamente agli atti negoziali nei quali la Città risulta coinvolta, quantificando in Euro 1.130.000,00 il valore della porzione di proprietà comunale dell'immobile di via Legnano 5/a, oggetto di cessione in favore dell'A.S.L. TO1, ed in Euro 550.000,00 il valore della residua proprietà comunale dell'immobile di via Avigliana 33, oggetto di alienazione in favore dell'A.M.I.A.T. S.p.A.. Il medesimo ufficio ha inoltre ritenuto congruo il corrispettivo richiesto dall'A.S.L. TO1 per il trasferimento della proprietà dell'immobile di via Lombroso 16, ammontante ad Euro 1.680.000,00.

          Le operazioni prefigurate hanno ricevuto l'avvallo formale dalle Aziende in questione con note in data 29 ottobre 2009 e 20 novembre 2009, che si conservano agli atti d'ufficio.

          La particolare destinazione urbanistica a servizio pubblico impressa sulle aree ospitanti gli immobili oggetto di alienazione da parte della Città ne consente la riconduzione alla categoria dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente ed in quanto tali soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 828 del Codice Civile, che ne statuisce l'impossibilità della sottrazione alla relativa destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

          Va inoltre considerato che alla stregua dell'articolo 19 comma 4 delle Norme Urbanistico - Edilizie di Attuazione del vigente P.R.G., l'intervento sulle aree a servizio (pubblico) è riservato in via principale alla Pubblica Amministrazione o agli Enti istituzionalmente competenti.

          Alla luce della normativa citata, l'alienazione dei beni in questione da parte della Civica Amministrazione appare legittima, attesa la qualità di Enti istituzionalmente competenti - vale a dire deputati al perseguimento di interessi pubblici generali (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 1999 n. 849) - tanto dell'A.S.L. TO1 (Ente pubblico), quanto dell'A.M.I.A.T. S.p.A. (soggetto esercente un pubblico servizio), a condizione che detti immobili continuino ad essere destinati ad un pubblico servizio. Tali Aziende dovranno pertanto obbligarsi nei rispettivi atti di acquisto a mantenere in perpetuo presso gli immobili uffici e servizi rivolti al pubblico, ovvero strumentali o immediatamente collegati all'esercizio del servizio pubblico dalle stesse istituzionalmente svolto. Detta destinazione dovrà permanere sino all'insorgenza di disposizioni diverse ad opera di sopravvenuti provvedimenti normativi.

          L'alienazione a trattativa privata (anziché attraverso il ricorso a procedure d'evidenza pubblica) della porzione di proprietà comunale dell'immobile di via Avigliana 33 in favore dell'A.M.I.A.T. S.p.A. appare inoltre legittima, anche alla luce del parere espresso in un caso sostanzialmente analogo con deliberazione della Sezione Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte in data 17 gennaio 2006 (Parere n. 1/par./2006). In tale occasione il Giudice contabile si era espresso in senso favorevole all'alienazione a trattativa diretta di un cespite di proprietà comunale a società esercente un pubblico servizio, alla luce dei vincoli cui la vendita sarebbe stata assoggettata; ciò in primo luogo avuto riguardo alla destinazione funzionale del bene al soddisfacimento di un pubblico interesse, destinazione che avrebbe continuato a permanere anche in seguito all'alienazione (come nella presente ipotesi) e, in secondo luogo, avuto riguardo alla sussistenza nel caso prospettato delle speciali ed eccezionali circostanze che consentono il ricorso a detta procedura ai sensi dell'articolo 41, comma 1, n. 6 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

          La stipulazione degli atti negoziali afferenti l'immobile di via Legnano 5/a risulta peraltro subordinata all'ottenimento della dichiarazione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte concernente l'assenza dell'interesse di cui agli articoli 10-12 del D.Lgs. n. 42/2004, ovvero in denegata ipotesi, dell'apposita autorizzazione all'alienazione. Per tale motivo, tenuto conto del ragguardevole lasso di tempo che potrebbe intercorrere per il rilascio delle citate dichiarazioni, le parti hanno concordemente ritenuto di far precedere la stipulazione dei suddetti atti di compravendita/permuta, dalla sottoscrizione di un apposito Protocollo d'Intesa. 

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Vista la mozione del Consiglio Comunale n. 38 del 29 novembre 2004 (mecc. 2004 08511/002);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 27 gennaio 2009 (mecc. 2009 00347/008), esecutiva dal 13 febbraio 2009;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano e che fanno parte delle decisioni:

1)      di approvare la stipulazione del Protocollo di Intesa con l'Azienda Sanitaria Locale TO1 e l'A.M.I.A.T. S.p.A., allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (all. "A" - n.           );

2)      di approvare, alle condizioni riportate nella citata intesa, l'alienazione della residua proprietà comunale dell'immobile di via Avigliana 33 in favore della società A.M.I.A.T. S.p.A., avente sede legale in Torino, via Germagnano n. 50, codice fiscale n. 07309150014 verso il corrispettivo di Euro 550.000,00;

3)      di dare atto che a seguito degli accordi intervenuti tra Città ed A.S.L. TO1, ed a parziale modifica di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 27 gennaio 2009 (mecc. 2009 00347/008) richiamata in narrativa, la stipulazione del contratto approvato con tale provvedimento -  relativamente al solo immobile di via Avigliana 33 - dovrà ritenersi soggetta alle prescrizioni di cui all'articolo 8 del summenzionato protocollo d'intesa costituente allegato "A"; detto contratto di comodato, attualmente  in corso di formalizzazione, dovrà intendersi consensualmente risolto all'atto stesso della stipulazione del rogito di compravendita tra la Città e l'A.M.I.A.T. S.p.A.; i dirigenti competenti debbono pertanto considerarsi autorizzati ad apportare le necessarie modifiche allo schema di disciplinare da sottoscriversi tra la Città e l'A.S.L. TO1 per l'utilizzo del citato immobile;

4)      di subornare la stipulazione dell'atto di permuta tra Città e A.S.L. TO1, relativamente alla porzione di immobile sito in via Legnano 5/a, al previo ottenimento della dichiarazione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte concernente l'assenza dell'interesse di cui agli articoli 10-12 del D.Lgs. n. 42/2004, ovvero in denegata ipotesi, la relativa autorizzazione all'alienazione;

5)      di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la presa d'atto dell'avveramento della condizione di cui al precedente punto 4), fermo restando che la sottoscrizione del suddetto atto di permuta di immobili tra la Città e l'Azienda Sanitaria Locale TO1 sarà soggetta alle prescrizioni dell'allegato protocollo d'intesa ed alla seguente disciplina:

a)       la Città trasferirà in piena proprietà all'A.S.L. TO1, a titolo di permuta, verso il corrispettivo di Euro 1.130.000,00, la porzione di fabbricato situata in via Legnano 5/a, individuata a Catasto Fabbricati al Fg. 181, particella 128, subb. 1, 3, 4, 5, destinata dal vigente P.R.G. a Servizi Pubblici - lettera "A" - Attrezzature d'interesse comune;

b)      l'A.S.L. TO1 trasferirà in piena proprietà alla Città, a titolo di permuta, verso il corrispettivo di Euro 1.680.000,00, l'intero stabile situato in via Lombroso 16, identificato a Catasto Fabbricati al Fg. 1305, particella 333, sub. 1, destinato dal vigente P.R.G. a Servizi Pubblici - lettera "A" - Attrezzature d'interesse comune;

6)      di dare atto che le spese inerenti il conguaglio che la Civica Amministrazione dovrà versare nell'ambito dell'operazione di permuta dei rispettivi immobili tra Città e A.S.L. TO1, ammontante ad Euro 550.000,00, verranno integralmente fronteggiate attraverso le entrate derivanti dall'alienazione della porzione di proprietà comunale dell'immobile di via Avigliana 33 in favore della società A.M.I.A.T. S.p.A. e verranno impegnate con contestuale provvedimento;

7)      di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'adozione dei provvedimenti di regolarizzazione contabile che si renderanno necessari;

8)      di dare atto che le spese di rogito e conseguenti (IVA, imposte di registro, ipotecarie e catastali) saranno a carico delle parti in relazione alla reciproca spettanza e per la Città verranno sostenute dal Settore competente, mentre quelle afferenti le operazioni edilizie e catastali eventualmente occorrenti per la corretta trascrizione dell'atto presso i pubblici registri immobiliari graveranno economicamente sulle parti venditrici, che vi dovranno provvedere direttamente, così come previsto dall'articolo 11 dell'allegato protocollo d'intesa;

9)      di demandare ai dirigenti competenti l'eventuale presa d'atto dei nuovi dati catastali degli immobili, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti che si dovessero rendere necessari al fine della formalizzazione degli atti;

10)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.           

 

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

ALL'EDILIZIA PRIVATA

ED AL PATRIMONIO

F.to Viano

 

L'ASSESSORE

ALL'ASSISTENZA SOCIALE

F.to Borgione

 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica.

 

IL DIRETTORE

DIREZIONE PATRIMONIO

F.to Oggioni

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VALORIZZAZIONE

PATRIMONIO IMMOBILIARE

F.to Villari

 

IL DIRIGENTE

SETTORE LOGISTICA E PATRIMONIO

AZIENDE SANITARIE

F.to Giunta

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Repice

IL PRESIDENTE

Castronovo