Divisione Urbanistica ed Edilizia
Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 23
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1
MARZO 2010
(proposta dalla G.C. 1 dicembre 2009)
Convocato
il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del
Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco
CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
BONINO Gian Luigi BUSSOLA Cristiano CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria |
FURNARI Raffaella GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LOSPINUSO Rocco |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 42 presenti,
nonché gli Assessori: ALFIERI Fiorenzo - SBRIGLIO Giuseppe - VIANO Mario.
Risultano assenti i
Consiglieri: ANGELERI Antonello - CALGARO Marco - GOFFI Alberto - LO RUSSO Stefano
- LONERO Giuseppe - MAURO Massimo - MORETTI Gabriele - PORCINO Gaetano -
ZANOLINI Carlo.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr.
Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Viano,
comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.
La
predetta deliberazione è stata depositata in visione presso la Segreteria
Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 18 agosto
2009 al 16 settembre 2009.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico
mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul
B.U.R. del 20 agosto 2009.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo
giorno di pubblicazione, è pervenuta, al protocollo Generale, una osservazione
nel pubblico interesse, formulata da Italia Nostra Piemonte e Valle d'Aosta,
Legambiente Ecopolis, Pro Natura Torino, allegata integralmente al presente
provvedimento (allegato 2).
La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere
previsto dalla Legge Regionale 41/1997, alla Provincia di Torino che, con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 140 - 32328 2009 dell'8 settembre
2009 (allegato 1), ha espresso parere favorevole, in quanto la variante non presenta
incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia, approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1 agosto 2003 e con i
progetti sovracomunali approvati.
La Provincia di Torino, nel formulare il
parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, ha al
contempo segnalato le seguenti incompletezze materiali.
Ai sensi
dell'articolo 73 della Nota Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n.
7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico è necessario disporre di idonea
relazione geologico-tecnica che contenga analisi di dettaglio in merito
all'incremento del carico antropico per gli edifici classificati in classe
IIIb3 (C).
Per le restanti aree di pertinenza in
classe II1(C), la stessa relazione geologico-tecnica dovrebbe certificare
l'assoggettamento di dette aree a Piano di Protezione Civile.
In relazione ai suddetti rilievi si
evidenzia quanto segue.
Con riguardo all'attribuzione della
classificazione geologica richiamata - IIIb3 (C) - determinata dalla variante
al P.R.G. n. 100 sull'assetto idrogeologico, approvata in data 27 ottobre 2008
con D.G.R. n. 21 - 9903 (B.U.R. n. 45 del 6 novembre 2008), la medesima
corrisponde ad una sottoclasse di pericolosità che è supportata da indagini
condotte su tutto il territorio, complesse e sistemiche. Tali analisi si
fondano su criteri di articolazione del rischio e della relativa
"calibratura" degli interventi ammessi a seguito della Circolare
P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico.
La variante strutturale n. 100 al P.R.G.
è frutto di puntuali analisi svolte in stretta collaborazione con il tavolo
tecnico istituito presso la Regione ed è stata definitivamente approvata dalla
Regione Piemonte con la D.G.R. n. 21 - 9903 del 27 ottobre 2008 e pertanto, a
far data dalla sua pubblicazione (B.U.R. n. 45 del 6 novembre 2008), la stessa
è entrata in vigore e costituisce a tutti gli effetti parte integrante del
P.R.G. vigente.
In relazione a quanto sopra, in fase
attuativa i progetti degli interventi devono essere in ogni caso corredati
dalla prescritta relazione ai sensi dell'Allegato B delle N.U.E.A. capitolo
3.1.2 comma 28. Infatti qualsiasi intervento, fatto salvo quanto specificato al
capitolo 1 comma 9 dell'allegato B, deve essere preceduto in ogni caso da uno
specifico studio idrogeomorfologico e geotecnico ai sensi del Decreto
Ministeriale 11 marzo 1988 mirato a definire le condizioni di pericolosità e di
rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione,
che valuti la compatibilità dell'intervento in progetto con la situazione
geologica locale e dell'area geologicamente significativa al contorno, in
sintonia con quanto previsto dagli articoli 12, 14 e 19 delle Norme di
Attuazione del Progetto di P.A.I..
Pertanto, anche in considerazione
dell'esclusione della variante dal processo di VAS sopra richiamato, per la
quale il documento tecnico di verifica preventiva conteneva tra l'altro
valutazioni anche in merito agli aspetti oggetto di osservazione, si ritiene
che le indicazioni in materia idrogeologica siano da rifarsi esclusivamente
alle specifiche prescrizioni del P.R.G. vigente adeguato al P.A.I., attraverso
le complesse procedure ed interlocuzioni tecniche intercorse dalle fasi di
analisi ed indagini propedeutiche fino alla sua approvazione. In maniera
analoga tali considerazioni di carattere generale valgono anche per la
sottoclasse II1(C) che, peraltro, anche per la destinazione impressa (ad area
normativa "Zona a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare
a levante del fiume Po"), è totalmente inedificabile.
Per quanto concerne l'assoggettamento al Piano di
Protezione Civile si richiamano le disposizioni di carattere generale contenute
nell'allegato B) delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del Piano ed in
particolare il comma 5 della premessa (Norme sull'assetto Idrogeologico e di
adeguamento al P.A.I.) il quale recita "I territori della collina
classificati in II e III classe e quelli della pianura ricompresi all'interno
delle fasce fluviali A, B e C (come definite all'articolo 2 comma 61 delle
Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione - N.U.E.A.), sono soggetti alla
predisposizione, da parte degli Enti competenti, del Piano di Protezione
Civile, ai sensi della Legge 225/1992 e degli articoli 9 e 23 delle Norme di
Attuazione (N.d.A.) del Piano per l'Assetto Idrogeomorfologico (PAI).
In merito alla nozione di carico antropico, di cui alla circolare 7/LAP sopracitata, va rilevato che la variante 100 al PRG è lo strumento deputato a tradurre ai sensi di legge tale nozione in termini urbanistico/edilizi.
A tal fine, in relazione al grado di rischio riscontrato ed alla presenza o meno di aree edificate, d'intesa con gli enti competenti, sono stati calibrati gli interventi ammessi, partendo dall'intervento minimo della manutenzione ordinaria e straordinaria senza incremento della SLP e senza cambio d'uso per le aree a pericolosità elevata, sino a consentire tutti gli interventi previsti dal PRG per le aree con pericolosità superabile mediante accorgimenti tecnici specifici.
In particolare, si è stabilito, d'intesa con gli enti
competenti, che per tutte le aree inserite nella sottoclasse IIIb3(C), che
riguarda aree edificate con pericolosità tra media ed elevata, siano
ammissibili, oltre al cambio d'uso, interventi fino alla ristrutturazione
edilizia con le specifiche limitazioni indicate in normativa, ed a condizione
che gli interventi siano preceduti da uno specifico studio idrogeomorfologico e
geotecnico ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 precedentemente citato.
In merito all'osservazione presentata da Italia Nostra
Piemonte e Valle d'Aosta, Legambiente Ecopolis, Pro Natura Torino si elencano
qui di seguito le tematiche trattate:
1) la scelta urbanistica circa la destinazione
attribuita agli immobili;
2) la proposta di
modifica dei contenuti della variante attribuendo Area Normativa R6 invece che
"zona a verde privato con preesitenze edilizie parte collinare del fiume
Po";
3) gli effetti della variante 165 adottata:
aumento della capacità insediativi residenziale;
4) la mancata classificazione dell'edificio
tra quelli di interesse storico (articolo 26 NUEA);
5) il rischio idrogeologico;
6) il carattere strutturale della variante.
Premesso che per quanto riguarda le osservazioni inerenti i punti 1), 3) e 5) si rimanda integralmente a quanto già precisato precedentemente in merito ai rilievi sollevati dalla Provincia, alle presenti osservazioni si controdeduce come segue.
Per quanto concerne i punti 2) e 4) delle osservazioni, va
richiamata la libera e autonoma scelta dell'Ente locale nell'attribuire le
destinazioni urbanistiche agli immobili in considerazione anche di una visione
globale e organica dello sviluppo della Città. La scelta di attribuire la
destinazione urbanistica "Zona a verde privato con preesistenze edilizie
parte collinare a levante del fiume Po" discende dalla necessità di
salvaguardare contemporaneamente sia gli edifici che le aree circostanti. Tale
destinazione è stata ritenuta quella più coerente con le valutazioni emerse per
salvaguardare la percezione compositiva complessiva volta a mantenere non una
mera testimonianza storica ma a salvaguardare allo stesso tempo, invece,
l'impianto originario con le aree libere circostanti, ancora chiaramente
leggibile in termini paesaggistici.
L'attribuzione urbanistica attribuita agli immobili prevede di
mantenere sostanzialmente inalterata la consistenza edificata che risulta
coerente con la destinazione residenziale e con le caratteristiche del
complesso immobiliare. In tal senso si ritiene maggiormente cautelativa la
disciplina urbanistica impressa dalla variante rispetto a quella indicata dall'osservazione in riferimento agli
"Edifici di particolare interesse storico" dell'articolo 26 delle
Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del PRG.
La variante precisa che "L'intera area ricade tra gli
immobili vincolati oggetto di Notifica Ministeriale tutelati ai sensi della
Legge n. 1497 del 20 giugno 1939", ora "Codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio" ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, come si evince
dall'Allegato Tecnico del P.R.G. n. 14 "Immobili soggetti a vincolo ai
sensi delle leggi n. 1089 del 1 giugno 1939 e n. 1497 del 20 giugno 1939".
Con Decreto del 21 luglio 2005, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e
del Paesaggio del Piemonte ha riconosciuto l'immobile di particolare interesse
storico e artistico, ai sensi dello stesso D. Lgs. n. 42 del 21 gennaio 2004.
L'area è ricompresa inoltre in "Zone suscettibili di ritrovamenti di
interesse paleontologico", come illustrato dall'Allegato Tecnico del
P.R.G. n. 15 "Aree di interesse archeologico e paleontologico". È del
tutto evidente quindi che qualsiasi intervento attuativo dovrà essere
necessariamente sottoposto all'esame e parere dei competenti Enti.
Per quanto attiene il punto 6) si precisa che le verifiche
condotte non hanno riscontrato conseguenze prodotte dalla variante
sull'incidenza sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali sui
Piani Sovraordinati (vedasi determina esclusione VAS nonchè il pronunciamento
di compatibilità della Provincia, trasmesso con nota prot. n. 710789 del 11
settembre 2009), sulle quantità globali dei servizi e sulla capacità
insediativa del Piano, tali da produrre il superamento dei limiti dimensionali
di cui all'articolo 17, comma 4 della LUR.
In relazione alla verifica riguardante la quantità globale dei servizi, le superfici territoriali, gli indici di edificabilità del Piano Regolatore vigente, relativi alle attività economiche, produttive, direzionali ecc. ed ogni altra verifica analitica in merito, si rammenta che non è richiesto dai disposti normativi di esplicitare i dati riguardanti tali analisi; è viceversa richiesta una dichiarazione da parte dei Comuni a riguardo della compatibilità con i Piani sovracomunali. Nel caso specifico entrambe le condizioni sono state soddisfatte sia con la specifica attestazione riportata nella relazione allegata al provvedimento sia nella deliberazione di adozione.
Infatti il Comune di Torino, in base ai disposti della Legge
Urbanistica Regionale, effettua il monitoraggio dei dati quantitativi del Piano
a seguito di modifiche derivanti dalle varianti, al fine di valutare se il
provvedimento di variazione urbanistica determini o no gli effetti di cui al
comma 4 dell'articolo 17 della L.U.R.. Solo dopo aver condotto queste verifiche
viene determinato il carattere "parziale" o "strutturale"
del provvedimento.
Tali verifiche, analogamente alle fasi di formazione dei Piani Regolatori, costituiscono parte integrante delle analisi e degli studi propedeutici alla predisposizione dei provvedimenti urbanistici e rimangono depositati presso gli Uffici competenti.
Tutto ciò
premesso,
Vista
la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino
approvato con D.G.R. del 21 aprile 1995;
Viste la Legge Regionale 40/1998 e la D.G.R. n. 12-8931 del 9
giugno 2008 in attuazione al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese,
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi in narrativa e
che qui integralmente si richiamano:
1) di prendere
atto che nei termini previsti è pervenuta una osservazione nel pubblico
interesse in merito alla variante parziale n. 165 (all. 2 - n. );
2) di prendere
atto del parere favorevole di compatibilità con il Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia espresso con deliberazione della Giunta
Provinciale n. 140 -32328 2009 dell'8 settembre 2009 (all.1 -
n. );
3) di approvare la
Variante Parziale n. 165 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la
costituiscono sono gli stessi della deliberazione di adozione del Consiglio
Comunale n. 111 del 20 luglio 2009 (mecc. 2008 07656/009), esecutiva dal 3
agosto 2009.
Viene dato
atto che è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente
atto comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.
F.to
Viano
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE COORDINATORE
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
F.to
Gilardi
IL
DIRETTORE DELLA DIVISIONE
URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA
F.to
Virano
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE
FINANZIARIE
Il
Dirigente Delegato
F.to
Tornoni
IL
CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Non partecipano al voto i Consiglieri Furnari Raffaella e Ventriglia Ferdinando.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Bussola Cristiano, Cantore Daniele, Carossa Mario, Galasso Ennio Lucio, Gandolfo Salvatore, Ghiglia Agostino, Lospinuso Rocco, Ravello Roberto Sergio, Salti Tiziana, Scanderebech Federica e Tronzano Andrea.
Esprimono voto favorevole, oltre al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferraris Giovanni Maria, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano Dario e Trombini Claudio.
Esprimono voto contrario, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe, i Consiglieri Cassano Luca, Ferrante Antonio e Silvestrini Maria Teresa.
Al
termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:
PRESENTI 29
Si astiene il Vicepresidente Coppola Michele.
ASTENUTI 1
VOTANTI 28
VOTI FAVOREVOLI 24
VOTI CONTRARI 4
Per l'esito della
votazione che precede il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo
quale sopra emendato.
Il Presidente pone in
votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione
nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Non partecipano al voto i Consiglieri Cassano Luca, Ferrante Antonio, Silvestrini Maria Teresa e Ventriglia Ferdinando.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, oltre al Vicepresidente Coppola Michele, i Consiglieri Bussola Cristiano, Cantore Daniele, Carossa Mario, Furnari Raffaella, Gandolfo Salvatore, Ghiglia Agostino, Lospinuso Rocco, Ravello Roberto Sergio, Salti Tiziana, Scanderebech Federica e Tronzano Andrea.
Esprimono voto favorevole, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe ed al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferraris Giovanni Maria, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano Dario e Trombini Claudio.
Il
Presidente dichiara non concessa l'immediata eseguibilità del provvedimento con
il seguente risultato:
PRESENTI 26
Si astiene il Consigliere Galasso Ennio Lucio.
ASTENUTI 1
VOTANTI 25
VOTI FAVOREVOLI 25
VOTI CONTRARI /
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Castronovo