OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTRO) AVENTE
AD OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO 307 "L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE
SVANTAGGIATE E DISABILI ATTRAVERSO LE PROCEDURE CONTRATTUALI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE".
Il
Presidente Guido Alunno di concerto con il Coordinatore alla I Commissione Paolo
Cavallari e con la Coordinatrice alla III Commissione Marianna Del Bianco,
riferisce.
Il Comune di Torino ha una consolidata tradizione di politiche
attive del lavoro in favore di cittadini disabili o variamente svantaggiati, la
cui inclusione sociale attraverso l'occupazione costituisce alternativa rispetto
alla permanenza o all'ingresso nel circuito assistenziale del disagio e delle
difficoltà.
D'altra parte si è agito anche sul fronte dello
sviluppo economico con iniziative di sostegno all'incremento numerico e
produttivo delle imprese e, in particolare, con azioni finalizzate a migliorare
la capacità delle aziende di creare occupazione, garantendo le condizioni
per coniugare lo sviluppo economico con il benessere sociale.
Tra le diverse
azioni realizzate in questa prospettiva, va ricordato il percorso iniziato con
il Regolamento 258, approvato nel 1998, avente per oggetto le procedure
contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone disabili o
svantaggiate.
Tale regolamento traeva spunto dalla normativa nazionale e
regionale (Legge 381/1991 e Legge Regionale 18/1994) che faceva riferimento al
mondo delle cooperative sociali quale soggetto deputato all'inserimento
lavorativo di persone in difficoltà nell'ambito delle forniture pubbliche
di beni e servizi, prevedendone una sistematica attuazione negli appalti
comunali.
Poiché la materia degli appalti pubblici è stata
oggetto negli ultimi anni di reiterati ed innovativi provvedimenti normativi da
parte del legislatore nazionale e comunitario, a causa della crescente incidenza
delle commesse pubbliche sull'economia e sulla dinamica concorrenziale, si
è reso necessario rivedere il contenuto del Regolamento 258 e sostituirlo
con il "Regolamento delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate e disabili" n. 307, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale del 31 marzo 2005 (mecc. 2004 12376/023), attualmente in
vigore, il quale, oltre a recepire le novità normative, tiene conto
dell'esperienza maturata nell'effettiva applicazione delle disposizioni
regolamentari precedenti e ne perfeziona i meccanismi.
Se ne sintetizzano
in prosieguo gli aspetti più significativi.
Esso
stabilisce che almeno il 3% dell'importo complessivo degli affidamenti a terzi
per beni e servizi della Città debbano prevedere l'impiego di persone
svantaggiate. Nelle gare d'appalto l'individuazione degli affidatari avviene
considerando il numero degli svantaggiati impiegati e il progetto di inserimento
lavorativo che contiene descrizioni relative alla formazione prevista e ai
rapporti con i servizi invianti; per ciascuna persona è successivamente
redatto un progetto individuale. Per garantire l'applicazione di corrette
condizioni contrattuali e la maggior stabilità occupazionale possibile,
il Regolamento prescrive che i lavoratori siano inquadrati nel CCNL della
categoria di riferimento e che, in caso di cambiamenti dell'impresa affidataria,
l'impresa subentrante garantisca l'assunzione dei soggetti svantaggiati
precedentemente impiegati. Infine, sono normati anche gli affidamenti con
importi superiori alla soglia comunitaria e quindi aperti a tutte le tipologie
d'imprese.
Il Regolamento 307, utilizzato come modello da molte altre
Amministrazioni, si è dimostrato strumento di grande validità e ha
consentito di raggiungere notevoli risultati. Ciò è provato da
molti dati e informazioni (agli atti dell'Amministrazione) ma due di essi sono
qui da ricordare: la spesa per i servizi affidati in tal modo dalla
Città, di circa 7.200.000,00 Euro nel 2006, è stata nel 2008 di
9.800.000,00 Euro superando così il 3% della spesa complessiva sostenuta
dalla Città; soprattutto, è aumentato il numero delle persone
svantaggiate (273 nel 2006, più di 400 nel 2008) che, grazie a questi
affidamenti, hanno trovato un lavoro stabile, seguono percorsi d'inserimento
lavorativo, economico e sociale, stanno uscendo da percorsi unicamente
assistenziali, sviluppano la propria autonomia.
Sono risultati che
confermano la determinazione della Città nel mantenere il proprio impegno
a favore delle fasce più deboli della popolazione, un impegno che
è tuttavia necessario consolidare e migliorare proprio in considerazione
delle modificazioni economiche, sociali e, anche, giuridico-amministrative che
caratterizzano questo periodo.
L'attuale grave situazione di crisi
occupazionale sta infatti modificando il quadro socio- economico dalla
città e colpisce profondamente proprio chi, per la sua disabilità
o per altre forme di svantaggio, più fatica nel trovare o mantenere un
lavoro rischiando perciò di scivolare verso condizioni di
marginalità o esclusione sempre più gravi e difficilmente
recuperabili.
In più, la recente introduzione di normative
(nazionali ed europee) riferite in particolare all'affidamento di forniture e
servizi rischiano di rendere inapplicabili alcuni contenuti del Regolamento 307,
riducendone fortemente gli effetti.
Per sviluppare appieno l'efficacia
del Regolamento 307, adattandolo al nuovo scenario determinato dalla crisi e per
evitare i pericoli di inapplicabilità o di contenzioso derivanti dal
mancato recepimento di nuove normative, è quindi urgente e indispensabile
un suo aggiornamento.
In primo luogo perciò il nuovo testo (allegato
1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, adegua il
Regolamento alla normativa nazionale ed europea. L'applicazione del Decreto
Legislativo 12 maggio 2006 n. 163 (Codice degli Appalti), le sue successive
integrazioni e altri atti giurisprudenziali obbligano infatti alla riscrittura
delle parti riguardanti i contratti sopra soglia comunitaria (Titolo II del
nuovo testo).
E' inoltre necessario contemplare (Titolo IV del nuovo
testo) la possibilità di sperimentare i programmi di lavoro protetto,
nuove forme di affidamento introdotte dall'articolo 52 del D.L.gs. 163/2006 che
ne prevedono l'esecuzione con l'impiego della maggioranza dei lavoratori
disabili.
L'esperienza suggerisce poi modificazioni atte a
garantire la maggior chiarezza, imparzialità e certezza possibile nelle
procedure di gara e negli affidamenti. Da qui le revisioni riferite ai contenuti
dei capitolati, agli elementi ed ai criteri di valutazione dei progetti tecnici
e di inserimento lavorativo, ai punteggi da attribuire (Titolo I del nuovo testo
e, specificato per le diverse tipologie di affidamenti, Titolo II e Titolo III).
Il testo proposto (Titolo V) approfondisce gli aspetti riguardanti il
monitoraggio degli affidamenti, le verifiche sulla qualità del progetto
sociale e gli inserimenti lavorativi, le periodiche valutazioni sui risultati
dell'applicazione del Regolamento. Introduce inoltre il confronto con tutti i
soggetti interessati, inteso quale elemento utile al miglioramento
dell'efficacia del Regolamento.
Infine puntualizza tutti gli aspetti
finalizzati a garantire nei limiti del possibile i lavoratori circa il rispetto
delle condizioni contrattuali, la stabilità occupazionale, l'adeguatezza
dei percorsi di inclusione lavorativa e sociale (si veda soprattutto il Titolo
I).
Qui di seguito si sintetizza il contenuto del nuovo testo del
Regolamento elaborato anche raccogliendo spunti emersi nel tempo, durante
numerosi incontri con le Strutture appaltanti, Settori comunali, le
Organizzazioni Sindacali, le rappresentanze delle Associazioni di impresa, le
Associazioni di volontariato e tutela.
Il Titolo I:
- definisce i
principi generali che informano il Regolamento e stabilisce l'adozione del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'individuazione
delle imprese aggiudicatarie;
- prevede che almeno il 3% dell'importo
complessivo degli affidamenti a terzi delle forniture di beni e servizi della
Città sia destinato a contratti realizzati ai sensi del
Regolamento;
- precisa e definisce le modalità di individuazione dei
beni e servizi da affidare e aggiorna le tipologie degli svantaggiati
beneficiari alle normative nazionali e comunitarie;
- stabilisce l'obbligo
per le imprese aggiudicatarie di redigere, in collaborazione con i servizi
invianti, un progetto individuale d'inserimento lavorativo per il personale
svantaggiato o disabile;
- dettaglia le garanzie per i lavoratori, ai quali
deve essere assicurato l'inquadramento contrattuale con applicazione del
Contratto Collettivo Nazionale della categoria di riferimento;
- impone
all'impresa subentrante l'assunzione delle persone svantaggiate utilizzate
dall'impresa precedente e incentiva l'applicazione delle medesime condizioni
agli altri lavoratori.
Il Titolo II riguarda i contratti per la fornitura di
beni e servizi sopra soglia comunitaria:
- stabilisce che gli atti di gara
contengano l'obbligo di impiegare persone svantaggiate in misura non inferiore
al 20% delle ore utilizzate per l'esecuzione della prestazione;
- prescrive
che l'offerta tecnica comprenda anche un progetto di inserimento lavorativo di
cui dettaglia finalità, contenuti e modalità, quali numero e monte
ore dei lavoratori svantaggiati impiegati, contratti applicati, caratteristiche
di reperimento e inserimento, organizzazione del lavoro, percorsi formativi,
rapporti con i servizi invianti;