Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali - Gioventù - Decentramento - Commercio - Suolo Pubblico
Settore Attività Economiche e di Servizi - Sportello Unico per le Attività Produttive
n. ord. 14
2009 07357/016
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 8 FEBBRAIO 2010
(proposta
dalla G.C. 17 novembre 2009)
Convocato
il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del
Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco
CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello CALGARO Marco CANTORE Daniele CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria FURNARI Raffaella |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria
Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In
totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 44 presenti, nonché gli Assessori:
ALFIERI Fiorenzo - ALTAMURA Alessandro - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe -
DEALESSANDRI Tommaso - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri:
BONINO Gian Luigi - BUSSOLA Cristiano - CAROSSA Mario - GHIGLIA Agostino -
MAURO Massimo - MORETTI Gabriele - SALTI Tiziana.
Con la partecipazione del Vicesegretario Generale PICCOLINI
dr.ssa Carla.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta
dell'Assessore Altamura, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente
seduta.
I criteri di programmazione finora applicati trovavano fondamento nella normativa sopra richiamata. Tuttavia, con l'entrata in vigore della Legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché" interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", i suddetti parametri non sono più conformi ai criteri stabiliti dal legislatore per rispondere a finalità di crescita economica e di sviluppo occupazionale.
Invero,
l'articolo 3 della Legge 248/2006 prevede che la programmazione commerciale non
possa essere basata su vincoli quali il rispetto di distanze minime
obbligatorie tra attività congeneri.
La validità di tali criteri, in base ad
un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha assunto portata generale per
cui gli stessi sono applicabili per qualsiasi attività produttiva o di servizi.
In special modo, per quanto attiene alle
rivendite esclusive e non esclusive di quotidiani e periodici, si registrano
già diverse pronunce giurisprudenziali che stigmatizzano il sistema di
programmazione basato sul rispetto di distanze minime, ritenendoli contrastanti
con i principi generali della Legge 248/2006 articolo 3. A titolo
esemplificativo si citano: TAR Sardegna Sez. I n. 139 "edicole: non
applicabili le distanze neppure se previste dalla legge regionale" in base
alla quale, in applicazione dell'articolo 3 della Legge 4 agosto 2006 n. 248,
la programmazione commerciale non può essere redatta su vincoli quali "il
rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti
alla medesima tipologia di esercizio su requisiti"; TAR Lazio Sez. II ter
n.12561 "..Quanto al limite distanziale rispetto a esercizi analoghi in
zona, si fa presente che l'articolo 3, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 4 luglio
2006 n. 223, convertito in Legge 4.8.2006 n.
248, ha fatto venir meno l'onere di
osservanza; TAR Campania n. 6041/2008 "l'autorizzazione all'impianto di
punti di rivendita di giornali non è condizionato all'osservanza di una
distanza minima dalle preesistenti rivendite (sentenze n. 9777 del 2004, n. 46
del 2005 e n. 7482 del 2007) ?"; e più in generale, per distanze minime
tra attività appartenenti alla medesima categoria d'esercizio, TAR Lombardia
Sez. III n. 88/2006 e TAR Piemonte Sez. I n 1322/2007.
Alla luce di quanto sopra esposto, appare quantomeno necessaria la revisione dei criteri per la programmazione e la disciplina delle attività di vendita quotidiani e periodici, anche alla luce dei principi introdotti dalla direttiva della Comunità Europea n. 2006/123/CE adottata il 12 dicembre 2006, cosiddetta "Direttiva Bolkestein", di seguito "Direttiva".
La Direttiva ha in particolare introdotto la rimozione di qualsiasi discriminazione, quali ad esempio la cittadinanza in capo al prestatore del servizio o la sede legale in una particolare localizzazione, istituendo pertanto la libertà di stabilimento in qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea; inoltre la Direttiva ha altresì determinato quali requisiti non possono essere oggetto di valutazione nelle procedure di autorizzazione, fra i quali è richiamato il divieto di stabilire "..restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori.."
In particolar modo, il documento comunitario denominato "Manuale per l'attuazione della direttiva servizi" nell'indicare le modalità operative alle quali gli Stati membri devono attenersi per dare applicazione ai criteri contenuti nella Direttiva, all'articolo 6.3.1 in tema di restrizioni quantitative o territoriali porta come esempio proprio le attività di vendita di quotidiani e periodici e precisa: "?le restrizioni quantitative comprendono anche i requisiti ai sensi dei quali il numero di operatori consentiti viene determinato in base alla popolazione esistente, come, ad esempio, un requisito secondo cui non è possibile aprire più di un'edicola o di una scuola guida in presenza di un certo numero di abitanti, ad esempio 2.000 abitanti. Per quanto riguarda le restrizioni territoriali, queste comprendono i requisiti che limitano il numero di prestatori di servizi in funzione di una distanza geografica minima tra i prestatori come, ad esempio, una distanza di almeno 5 km tra due stazioni di servizio?".
Lo Stato Italiano con la Legge 248/2006 ha inteso dare una prima attuazione ai principi ispiratori dettati dalla Direttiva, per garantire la tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi secondo "condizioni di pari opportunità ?e ?corretto ed uniforme funzionamento del mercato" disponendo con riferimento alla concorrenza nel settore della distribuzione commerciale, all'articolo 3, l'obbligo di non sussistenza di una serie di limitazioni, fra le quali
"?
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
?..".
La nuova programmazione territoriale deve quindi tenere conto di queste indicazioni. Si è quindi valutato come criterio quello della valorizzazione del tessuto commerciale che, come noto in letteratura, indica che le aree commerciali risultano competitive soprattutto quando rivestono caratteri di completezza dell'offerta. In questo senso la presenza di rivendite di quotidiani e periodici risulta elemento di fondamentale importanza per la valorizzazione degli addensamenti commerciali così come riconosciuti del P.R.G.C..
Con la nuova programmazione si intende favorire quindi la localizzazione di nuove edicole in particolare negli addensamenti che risultano lacunosi, dove per lacunosi si intendono quegli addensamenti che sono contraddistinti da un rapporto tra edicole e numero complessivo di attività commerciali inferiore a quello dell'addensamento con il numero maggiore di attività commerciali.
Alla data attuale tale confronto produce la tabella allegata (all. 2 - n. ).
Nell'ambito delle azioni di trasparenza e di collaborazione intraprese dall'Amministrazione con gli Operatori del comparto, durante la seduta della Commissione Comunale rivendite quotidiani del 3 aprile 2009 è stata introdotta la necessità di operare modifiche sostanziali al citato Regolamento; nell'incontro del 16 settembre 2009 sono state illustrate le linee guida che l'Amministrazione avrebbe utilizzato per rendere il Regolamento conforme alla nuova disciplina, ricevendo l'approvazione da parte della Commissione.
In data 26 ottobre 2009 è stata presentata la bozza del Regolamento così modificato, rivolgendo alla Commissione l'invito a presentare eventuali osservazioni o modifiche entro il 6 novembre 2009.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento è stata richiesta, in data 18 novembre 2009, prot. n. 48135, l'espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.
Con nota prot. n. 52267 in data 18 dicembre 2009 è stata concessa la proroga alle Circoscrizioni 2, 6 e 7 fino al 29 gennaio 2010.
Le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 hanno espresso parere favorevole (all. 3-11 - nn. ).
La
Circoscrizione 5 non ha espresso parere.
Tutto ciò premesso,
Vista
la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo;
Vista
la Legge 4 agosto 2006 n. 248;
Visto il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con
voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
per le ragioni
espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:
1) di
approvare il Regolamento Comunale per la programmazione e la disciplina
dell'attività di vendita di quotidiani e periodici così come riportato
nell'allegato 1 (all. 1 -
n. )
della presente deliberazione per farne parte integrante;
2) di
abrogare il Regolamento Comunale per la
disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici n. 310 approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 ottobre 2005 (mecc. 2005
07568/016) così come modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale del
22 settembre 2008 (mecc. 2008 02390/016).
Viene dato atto che non è richiesto il
parere contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o
indiretti sul bilancio.
L'ASSESSORE AL COMMERCIO, AL TURISMO, ALLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E AL MARKETING URBANO
F.to Altamura
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE SETTORE ARREDO URBANO E URBANISTICA COMMERCIALE
F.to Cavallaro
IL DIRIGENTE DI SETTORE
F.to Pizzichetta
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Non partecipano al voto i Consiglieri Angeleri Antonello e Cantore Daniele.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, oltre al Vicepresidente Coppola Michele, i Consiglieri Ferraris Giovanni Maria, Furnari Raffaella, Galasso Ennio Lucio, Goffi Alberto, Lonero Giuseppe, Lospinuso Rocco, Ravello Roberto Sergio, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Tronzano Andrea e Ventriglia Ferdinando.
Esprimono voto favorevole, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe ed al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Calgaro Marco, Cassano Luca, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferrante Antonio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.
Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:
PRESENTI E VOTANTI 30
VOTI FAVOREVOLI 30
VOTI CONTRARI /
Per l'esito della votazione che precede il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Piccolini
IL PRESIDENTE
Castronovo
Allegato
1
REGOLAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI
Articolo 1 - Riferimenti normativi e definizioni
1. Il
presente regolamento ha per oggetto le procedure ed i criteri per il rilascio
del!e autorizzazioni ai punti vendita di quotidiani e periodici e il relativo
piano di programmazione.
2. Ai fini
del presente Regolamento si intendono:
a) PUNTO VENDITA: un esercizio di vendita di
quotidiani e periodici in sede fissa, sia ubicato in un locale - negozio, sia
ubicato in chiosco su area pubblica;
b) PUNTO
VENDITA ESCLUSIVO: un esercizio di vendita di quotidiani e periodici;
c) PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI: gli esercizi
previsti dal Decreto Legislativo 170/2001, articolo 2, che in aggiunta ad altre
merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di
entrambe le tlpologie di i prodotti editoriali;
d) ADDENSAMENTI COMMERCIALI: le-zone
individuate sulla base dei criteri definiti nella deliberazione del Consiglio
Comunale 12 marzo 2007 "Approvazione dei criteri comunali per il
riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle
autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree private"
(mecc. 2006 10283/122) e recepiti dagli strumenti urbanistici;
e) STRILLONAGGIO: attività di vendita di
quotidiani svolta dagli editori su suolo pubblico in zone predeterminate come
individuate nell'allegato A del presente Regolamento.
Articolo 2·- Criteri Generali
1. L'esercizio
dell'attività di vendita di quotidiani e periodici, sotto forma esclusiva o non
esclusiva, o il subentro nella titolarità di un punto vendita già autorizzato,
o il trasferimento da un luogo ad un altro del punto vendita, deve avvenire nel
rispetto della programmazione definita all'articolo 3 del presente Regolamento
e della vigente normativa.
2. L'esercente
dell'attività di vendita di quotidiani e periodici deve essere in possesso dei
requisiti morali previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 114/1998 e
s.m.i.. L'esercizio dell'attività deve essere altresì effettuata nel rispetto
dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria, dei
regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche nonché di quelle relative alle
destinazioni d'uso dei locali sede dell'attività.
3. Le attività
elencate all'articolo 3 del Decreto Legislativo 170/2001 non sono soggette ai
criteri di programmazione indicati all'articolo 3 del presente Regolamento.
Tali attività sono:
a) vendita nelle sedi dei partiti, enti,
chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti
pubblicazioni specializzate;
b) vendita ambulante di quotidiani di partito,
sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di
propaganda politlca, sindacale o religiosa;
c) vendita nelle sedi delle società editrici e
delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
d) vendita di
pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
e) consegna porta a porta e vendita ambulante
da parte degli editori, dei distributori ed edicolanti;
f) vendita in
alberghi e pensioni quando essa costituisca un servizio ai clienti;
g) vendita effettuata all'interno di strutture
che, indipendentemente dal fatto di essere pubbliche o private, sono
funzionalmente destinate ad un servizio pubblico ed è rivolta al pubblico che
ha accesso a tali strutture.
L'esercente l'attività di cui la lettera g) deve
èssere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del Decreto
Legislativo 114/1998 e s.m.i..
4. Non è
altresì soggetta ai criteri di programmazione indicati all'articolo 3, del
presente Regolamento la vendita effettuata da incaricati dell'editore,
cosiddetti "strilloni", esclusivamente negli spazi pubblici stabiliti
dal Comune, modificabili per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
Articolo 3 - Criteri di programmazione
1. La
programmazione dei punti vendita, ai sensi della Legge 248/2006, deve favorire
un'adeguata distribuzione degli stessi sul territorio per garantire ai
cittadini il servizio nel rispetto dei principi di libera concorrenza delle
imprese. L'apertura di nuovi punti vendita sul territorio cittadino non è
sottoposta a vincoli basati su parametri numerici, distanze o quote
predeterminate di mercato.
2. La
programmazione orienta la localizzazione delle attività sul territorio
comunale, L'unità di riferimento è l'addensamento commerciale.
3. Per
favorire lo sviluppo commerciale le nuove aperture saranno indirizzate negli
addensamenti che presentano una lacuna del servizio e nelle zone del territorio
cittadino che si trovano al di fuori degli addensamenti.
4. Sono
identificati come lacunosi gli addensamenti che presentano un valore di
presenza dei punti vendita, calcolato in rapporto al numero di attività
commerciali presenti, inferiore al valore calcolato sulla base
dell'addensamento in cui sono presenti il maggior numero di attività
commerciali.
5. I valori
di presenza saranno aggiornati annualmente, entro il 15 dicembre di ogni anno,
dal Settore competente ed approvati con atto dirigenziale.
Conseguentemente verranno individuati gli addensamenti
lacunosi per i quali potranno essere presentate le domande di apertura in base
alla procedura prevista dall'articolo 5.
6. Le domande
di nuova apertura potranno essere presentate nei seguenti periodi di ogni anno:
- dal 1
aprile al 30 aprile;
- dal 1
settembre al 30 settembre;
qualora la scadenza cada in giorno festivo, la stessa
verrà prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Articolo 4 - Attivazione di rivendite all'interno di
particolari ambiti urbanistici
1. E'
possibile il rilascio di autorizzazioni in deroga ai criteri di programmazione
previsti dall'articolo 3, in ambiti Z.U.T. o A.T.S., come definiti dal vigente
P.R.G., soggetti a trasformazioni unitarie.
2. Il
rilascio di Autorizzazione è altresì ammesso nell'ambito di Programmi di
Recupero Urbano, od altri strumenti urbanistici attuativi, approvati dal
Consiglio Comunale, che comportino trasformazioni unitarie.
3. Il
rilascio nei casi previsti dai commi 1 e 2 dovrà essere subordinato alla
verifica di eventuale interesse di un operatore già autorizzato sul territorio
comunale, in un addensamento non lacunoso, a trasferire la propria
autorizzazione.
Articolo 5 - Procedura per il rilascio di nuove
autorizzazioni all'esercizio dell'attività
1. Con il
provvedimento dirigenziale, con il quale vengono individuati gli addensamenti
lacunosi, è altresì stabilita la procedura per la presentazione delle istanze.
2. L'esercizio
deve essere attivato entro mesi sei dalla data di rilascio dell'autorizzazione,
salvo proroga in caso di comprovata necessità per cause oggettive non
imputabili all'interessato. La richiesta di proroga deve essere presentata
prima della scadenza dei termini.
Articolo 6 - Strutture di vendita collocate su area
pubblica
1. Nel caso
in cui la domanda venga avanzata per l'apertura di un punto vendita collocato
su area pubblica, l'Amministrazione si riserva di valutare l'opportunìtà di
concedere il suolo in ragione di criteri di tipo ambientale, paesaggistico e di
decoro urbano.
2. La
concessione sarà comunque subordinata ad una procedura di evidenza pubblica,
volta a verificare l'esistenza di proposte migliorative per la Città.
Articolo 7 - Commissione rivendite quotidiani e
periodici
1. E'
istituita la Commissione Rivendite quotidiani e periodici composta da:
- Presidente
- Assessore o suo delegato;
- Dirigente
del Settore Attività Economiche e di Servizio;
- Comandante
del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- Rappresentanti delle Organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative dei rivenditori, degli editori e dei
distributori;
- Rappresentanti delle categorie interessate
al rilascio delle autorizzazione delle rivendite non esclusive ai sensi del
Decreto Legislativo 170/2001;
- Rappresentanti delle Associazioni dei
consumatori.
2. La
Commissione è competente ad esaminare le problematiche relative
all'applicazione del1a normativa vigente in materia e del presente Regolamento
ed inoltre esprime parere consultivo, come previsto dall'articolo 3 del
presente Regolamento, nel procedimento dì individuazione annuale degli
addensamenti nei quali il servizio è lacunoso.
Articolo 8 - Trasferimenti
1. Il
trasferimento di sede di punti vendita già autorizzati non è soggetto alle
procedure di cui all'articolo 5 ed è consentito:
- senza alcun limite nell'ambito dello stesso
addensamento commerciale o in zone non ricomprese in alcun addensamento;
- in un altro addensamento nel caso in cui
quest'ultimo, in base ai criteri di programmazione, risulti lacunoso.
2. Non sono
ammessi trasferimenti per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo
4.
3. L'autorizzazione
alla vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici non è trasferibile se
non congiuntamente all'autorizzazione per la vendita delle altre merci in
associazione alla quale è stata rilasciata.
4. La
modifica degli spazi pubblici sui quali è ammessa la vendita a mezzo dei
cosiddetti "strilloni" è approvata con delibera della Giunta
Comunale, previo parere consultlvo della commissione di cui all'articolo 7 del
presente regolamento
Articolo 9 - Ampliamenti
1. L'ampliamento
fino a 250 mq. del1a superficie del punto vendita è soggetto a comunicazione ai
sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 114/1998. In tutti gli altri casi
è soggetta ad autorizzazione.
2. L'effettuazione
dell'ampliamento è comunque subordinata al rispetto delle norme urbanistiche,
edilizie, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di polizia urbana e di
ogni altra disposizione vigente in materia.
3. L'ampliamento
della superficie dei punti vendita ubicati in chioschi esistenti su suolo pubblico
è subordinato alla preventiva concessione delle autorizzazioni edilizie
necessarie, oltre che al rispetto dei requisiti di cui al comma 2.
Articolo 10 - Subingressi
1. Il
subentrante nella gestione o nella proprietà di un'attività di rivendita di
quotidiani e/o periodici ha diritto a continuare l'attività del dante causa a
condizione che presenti la comunicazione di subingresso prevista dall'articolo
26 del Decreto Legislativo 114/1998, che sia in possesso dei requisiti
soggettivi cui è subordinato l'esercizio dell'attività commerciale previsti
dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 114/1998 e che vi sia stato l'effettivo
trasferimento di titolarità o della gestione dell'azienda esercente l'attività.
2. Il
subingresso nella gestione o nella proprietà di un punto vendita non esclusivo
di quotidiani e/o periodici comporta il contestuale subentro nell'attività
principale cui è legata l'autorizzazione della rivendita non esclusiva. Non è
ammesso il subingresso nell'attività di rivendita non esclusiva di quotidiani
e/o periodici disgiunta dall'attività principale.
Articolo 11 - Orari dell'attività
1. Gli
esercenti dei punti vendita esclusivi devono rendere noto ai consumatori gli
orari, mediante affissione di cartelli ben visibili all'esterno della rivendita.
2. Ogni
esercente deve altresì comunicare al Comune il periodo di apertura che intende
osservare durante il periodo estivo; qualora non sussista un adeguato numero di
rivendite sul territorio, l'Amministrazione Comunale adotterà, previo parere
consultivo della commissione di cui all'articolo 7 del presente regolamento,
idonei provvedimenti per garantire un'appropriata copertura del servizio.
Articolo 12 - Esercizio negli stessi locali della
vendita di quotidiani e periodici con altre attività
1. Nell'ambito
degli stessi locali è ammesso l'esercizio congiunto dell'attività di vendita
esclusiva di quotidiani e periodici con quella di altri prodotti o con la
somministrazione di alimenti e bevande purché la stessa sia intestata al
medesimo titolare.
2. La
coesistenza delle attività non deve contrastare con disposizioni di polizia
urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme
urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso della sede da
utilizzare.
3. In caso di
punto vendita non esclusivo la cessazione, l'annullamento, la decadenza o la
revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività principale abbinata
comporta l'automatica cessazione, annullamento, decadenza, ovvero la revoca,
dell'attività di vendita non esclusiva di quotidiani elo periodici.
4. La vendita
di prodotti non alimentari abbinata all'attività di rivendita èsclusiva di
quotidiani e periodici è subordinata a preventiva comunicazione di apertura di
esercizio commerciale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5. E' altresì
data facoltà ai titolari di rivendite esclusive di quotidiani e periodici, di
integrare la comunicazione di cui al comma 4 con quella di effettuazione di
vendita di prodotti quali caramelle, confetti, cioccolatini, pastigliaggi,
preincartati e simili, anche in assenza del requisito professionale previsto
dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, articolo 5, comma 5. Resta salvo
il rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie.
Articolo 13 - Sospensione dell'attività
1. Il
titolare dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici che
intenda sospendere l'attività del punto vendita per un periodo superiore ad un
mese, deve dame preventiva comunicazione al Comune.
2. Qualora
intenda sospendere l'attività per un periodo superiore a sei mesi, occorre la
preventiva autorizzazione comunale il cui rilascio è subordinato alla presenza
di gravi documentati motivi non imputabili·all'interessato.
3. La
comunicazione o la richiesta di autorizzazione alla sospensione dell'attività
devono contenere l'indicazione del periodo di chiusura dell'esercizio e i
motivi della sospensione.
Articolo 14 - Decadenza dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione
per la vendita di quotidiani e periodici è soggetta a decadenza nei seguenti
casi:
a) mancata
attivazione del punto vendita entro i termini previsti dall'articolo 5 comma 2;
b) sospensione dell'attìvità per un periodo
superiore ai mesi sei senza preventiva autorizzazione;
c) perdita dei requisiti di cui all'articolo 5
comma 2 del Decreto Legislativo 114/1998 da parte del titolare.
2. L'autorizzazione
alla vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici è inoltre soggetta a
decadenza qualora sia cessata per qualsiasi causa o dichiarata decaduta
l'attività principale cui il punto vendita è abbinato.
Articolo 15 - Parità di trattamento e modalità di
vendita
1. Nella
vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità
di trattamento alle diverse testate.
2. I punti
vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della
tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.
3. La vendita
della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti
modalità:
a) il prezzo di vendita della stampa
quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in
relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la
rivendita;
b) le condizioni economiche e le modalità
commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di
compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse
tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
c) i punti di vendita, esclusivi e non
esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste
in vendita;
d) è comunque vietata l'esposizione al
pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.
Articolo 16 - Sanzioni
1. L'esercizio
dell'attività senza prescritta autorizzazione comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 22 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.
114 .
Articolo 17 - Diritti di istruttoria
1. I
procedimenti amministrativi, delineati nel presente Regolamento per
l'attivazione, il trasferimento, il subingresso ed ogni altra comunicazione
prevista dalla normativa vigente, sono assoggettati alle procedure dello
Sportello Unico e conseguentemente ai diritti di istruttoria stabiliti in base
all'articolo 12 del Regolamento di Organizzazione dello Sportello Unico per le
Attività Produttive, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data
9 giugno 2008 (mecc. 2008 01094/016) esecutiva dal 23 giugno 2008.
Articolo 18 - Modifiche dei procedimenti
1. La
modifica dei procedimenti ovvero il recepimento di aspetti tecnici relativi
alla disciplina del commercio ed alla normativa di settore nonché alle
disposizioni igienico-sanitarie, urbanistiche, dettati da modifiche normative,
sono approvati con deliberazione della Giunta Municipale.
Articolo 19 - Norme transitorie
1. Il
Regolamento per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e
periodici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 ottobre
2005, esecutiva dal 24 ottobre 2005, come modificato dalla deliberazione del Consiglio
Comunale del 22 settembre 2008 (mecc. 2008 002390/016) è abrogato.